Sentenza 24 ottobre 2018
Massime • 1
Il diritto del difensore dell'indagato di ascoltare le registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate non comporta il diritto di accedere al "server" della Procura nella cui memoria sono conservate le tracce audio originali, in quanto tale accesso non è previsto dall'art. 268, comma 6, cod. proc. pen. e l'ascolto delle tracce originali può essere garantito attraverso opportuni sistemi tecnici, quale la duplicazione, eseguibile anche "in remoto" dalla polizia giudiziaria, dei file estratti dai supporti informatici su cui vengono riprodotte tali tracce; ne consegue che il mancato accesso al server dell'ufficio inquirente, ovvero agli originali dei file audio, non determina una condizione di inutilizzabilità patologica delle intercettazioni.
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Tale sentenza in commento deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di comprendere in che termini una dichiarazione resa dalla parte offesa possa assumere una effettiva valenza probatoria a carico dell'imputato. Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica processuale, dunque, non può che essere positivo. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Volume Il fatto La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma di una pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Como, dichiarava non doversi procedere nei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2018, n. 15041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15041 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2018 |
Testo completo
15041-19 e schid REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 2683/18 - Presidente - Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere relatore - Dott.ssa ROSSELLA CATENA UP 24/10/2018- Dott.ssa GRAZIA MICCOLI R.G.N. 27043/2018 Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - Dott.ssa IRENE SCORDAMAGLIA - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Regione Emilia Romagna, parte civile;
CISL Regione Emilia Romagna, parte civile;
CGIL Emilia Romagna, parte civile;
Camera del Lavoro Territoriale di Reggio Emilia (CdLT CGIL Reggio Emilia), parte civile;
Camera del Lavoro Territoriale di OD (CdLT - CGIL OD), parte civile;
UIL Emilia Romagna, parte civile;
IA SQ, nato a [...] il [...], AS NI, nato in [...] il [...], AL MA, nato a [...], il [...], PP RE, nato a [...], il [...], " UT GA, nato a [...], il [...] AN NI, nato a [...] il [...], CL AT AG, nato a [...] il [...], CO CH, nato a [...] il [...], UG IA, nato a [...] il [...], IO DO, nato a [...] il [...], 1 斗 IL LF, nato a [...], il [...], ZA IL, nato a [...], il [...], FE NZ, nato a [...] il [...], IA DO, nato in [...] il [...], AL NI, nato a [...], il [...], ER AN, nato a [...] il [...], GE AR, nato a [...], il [...] RR IO, nato a [...] il [...], IB CO, nato a [...] il [...], GI IO, nato a [...] il [...], AN RI NI, nato a [...], il [...], ER NI, nato a [...], il [...] GU NI, nato a [...] il [...], GU AN, nato ad [...], il [...], LA AN, nato a [...], il [...], IN LF, nato a [...] il [...], IA DO, nato a [...] il [...], OR OR, nato a [...], il [...], GR RB, nata a [...], il [...], PE EP DO, nato a [...], il [...], PA EP, nato a [...] il [...], NE EP, nato a [...], il [...], CE IZ, nata a [...], il [...], GI LO, nato a [...] il [...], TI GI, nato a [...], il [...], RO NN, nato a [...] il [...], CH EP, nato a [...] il [...], SA HA AN, nato in [...], il [...], ON NI, nato a [...], il [...], PO NI, nato a [...], il [...], PO AN, nato a [...] il [...], SP AN, nato a [...], il [...], NI RO, nata a [...] il [...], RR OB, nato a [...], il [...], CH NN, nato a [...] il [...], IR RO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa in data 12/09/2017 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
2 udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena e dal Consigliere dott.ssa Irene Scordamaglia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di: IA SQ, AS NI, AL MA, PP RE previo - assorbimento, per quest'ultimo, del reato di cui all'art. 648 ter, cod. pen. nel reato di cui all'art. 416 bis, comma 6, cod. pen., limitatamente al reimpiego delle somme della cosca emiliana, senza alcuna effetto sulla determinazione della pena -, UT GA, AN NI, CL AT AG, AN IA, IO DO, IL LF, ZA IL, FE NZ, IA DO, AL NI, ER AN previo assorbimento, per quest'ultimo, del reato di cui all'art. 648 ter, cod. pen. nel reato di cui all'art. 416 bis, comma 6, cod. pen., limitatamente al reimpiego delle somme della cosca emiliana -, GE AR, RR IO, IB CO, GI IO, GU NI, GU AN, LA AN - previo assorbimento, per quest'ultimo del reato di cui all'art. 648 ter, cod. pen. nel reato di cui all'art. 416 bis, comma 6, cod. pen., limitatamente al reimpiego delle somme della cosca emiliana -, IN LF, IA DO, OR OR, GR RB, PE EP DO, NE PE, CE IZ, GI LO, TI GI, RO NN, CH EP = previo assorbimento, per quest'ultimo, del reato di cui all'art. 648 ter, cod. pen. nel reato di cui all'art. 416 bis, comma 6, cod. pen., limitatamente al reimpiego delle somme della cosca emiliana -, AR NI, PO NI, PO AN, SP AN, NI RO, RR OB, CH NN, IR RO - previo assorbimento del reato di cui all'art. 648 ter, cod. pen. nel reato di cui all'art. 416 bis, comma 6, cod. pen., limitatamente al reimpiego delle somme della cosca emiliana -; per il rigetto dei ricorsi di: AN RI NI, CO CH, ER NI, PA EP;
per l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena a cura della Corte, . limitatamente alla recidiva, per: SA HA AN;
per il rigetto dei ricorsi delle Organizzazioni Sindacali costituite parti civili, per l'accoglimento dei ricorsi delle altre parti civili;
nei casi di annullamento parziale ha chiesto la pena minima;
udito l'Avv.to OB Sutich, difensore della parte civile IN ED, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito per la parte civile Regione Emilia Romagna il difensore di fiducia, Avv.to Alessandro Gamberini, in proprio e quale sostituto dell'Avv.to Federico AR Fischer per i Comuni di Montecchio, di Brescello, di Bibbiano, di ER, di وا f Reggiolo, nonché per la Provincia di Reggio Emilia, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi, depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito l'Avvocato dello Stato, RE Faraci per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Ambiente, l'Agenzia delle Entrate, che ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto dei ricorsi, depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito per la parte civile CGIL Emilia Romagna l'Avv.to Libero US, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito per le parti civili CGIL Camere del Lavoro di OD e Reggio Emilia l'Avv.to Gian ND Ronchi, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito per la parte civile Comune di Sala Baganza l'Avv.to Livio Di Sabato, che si è riportato alla memoria già depositata ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
- -udito per la parte civile Associazione Antimafie e RA La Verità VI ON, l'Avv.to EP Gandolfo per la parte civile, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito per le parti civili Comune di Finale Emilia e Provincia di OD l'Avv.to Valeria De Biase, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi degli imputati ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito l'Avv.to Vincenza Rando, in proprio per le parti civili Associazione Libera, CISL Regione Emilia Romagna, CNA FITA, e quale sostituto processuale dell'Avv.to Galasso per la parte civile Confindustria, che ha depositato | conclusioni scritte e nota spese;
udito per il Comune di Reggio Emilia l'Avv.to Santo Gnoni, che si è riportato alla memoria depositata in data 19/10/2018; udito per il ricorrente AN RI CO l'Avv.to Gregorio Viscomi, anche quale sostituto processuale dell'Avv.to Gian LU Fabbri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente SA HA AN l'Avv.to Michela Peronace, che si è associato alle conclusioni del P.G.; udito per il ricorrente FE NZ l'Avv.to ND AR Tomaselli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente IN LF l'Avv.to Carmen Pisanello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente RO NN l'Avv. to EP Belvedere, che si è riportato ai motivi ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
مولا udito per il ricorrente IA DO l'Avv.to EP Messina, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente UG IA l'Avv.to Raffaella Servidio, che si è riportata ai motivi ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
. udito per il ricorrente AN NI l'Avv.to AN Gambardella, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente AN NI l'Avv.to Franco Coppi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente PA EP l'Avv.to OB Borgogno, anche quale sostituto processuale dell'Avv.to Filippo Sgubbi, difensore di TI GI, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
udito per il ricorrente CL AT AG l'Avv.to Giancarlo Pittelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente ER NI l'Avv.to NI Managò, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente ER NI l'Avv.to Vezzadini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente IA DO l'Avv.to LU Fornari, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente NE EP l'Avv.to Oreste Dominioni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per i ricorrenti PP RE, CL AT AG, IO DO, ER AN, GI IO, GU AN, NE EP, l'Avv.to Fausto Bruzzese, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi, rimette ndosi alla Corte per l'eventuale riduzione di pena;
udito per i ricorrenti CE IZ e CH NN l'Avv.to AN Saverio Fortuna, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
udito per il ricorrente IB CO l'Avv.to Liborio Cataliotti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per i ricorrenti CO CH, LA AN, ON NI, RR OB, IR RO, l'Avv.to LU CO, anche in sostituzione dell'Avv.to EP Garzo, di cui deposita nomina, nell'interesse di GU NI, nonché dell'Avv.to EP Barbuto nell'interesse di UT GA, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
udito per il ricorrente AL NI l'Avv. to Gianfranco Buccino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente AS NI l'Avv.to Nicola Tria, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, rimettendosi alla Corte per l'eventuale prescrizione del reato;
5 G udito per il ricorrente SP AN l'Avv.to Italia Elisabetta D'Errico, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per i ricorrenti IL LF, GE AR, SP AN, l'Avv.to Alessandro Sivelli, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
udito per la ricorrente NI RO l'Avv.to Casillo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per i ricorrenti IL LF, PO NI, PO AN, l'Avv.to Gianni Russano, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
udito per i ricorrenti PO NI e PO AN l'Avv.to AN Saggioro, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
udito per il ricorrente RR IO l'Avv.to Pierfrancesco RO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente CH EP l'Avv.to Ercole Cavarretta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna in data 22/04/2016, così provvedeva: affermava la penale responsabilità di CO CH in riferimento al reato di cui al capo 1), di cui all'art. 416 bis, cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione, oltre alle pene accessorie come per legge, ed alla libertà vigilata per anni due;
riconosciuta, nei confronti di CL AT AG, la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare, in riferimento alle imputazioni di cui ai capi 102) e 105), rideterminava la pena nei confronti del predetto imputato in anni dieci mesi due di reclusione;
concesse a UG IA le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., rideterminava la pena in anni uno mesi sei di reclusione;
affermava la penale responsabilità di PA EP in relazione al reato ascrittogli al capo 6), di cui agli artt. 110, 416 bis, cod. pen., e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione;
affermava la penale responsabilità di GI LO in relazione al reato ascrittogli al capo 100), di cui agli artt. 81, comma secondo, 12 quinquies I. 6 д 356/1992, 7 l. 203/1991, rideterminando la pena nei confronti del predetto in anni uno mesi otto di reclusione ed euro 1.400,00 di multa;
assolveva RR OB dal reato ascrittogli al capo 18) perché il fatto non sussiste;
dichiarava non doversi procedere nei confronti di PO AN, in relazione ai reati ascrittigli ai capi 70 bis) e 70 ter), per essere i reati estinti per prescrizione, con rideterminazione della pena;
dichiarava non doversi procedere nei confronti di CH EP in relazione al reato ascrittogli al capo 93) in quanto estinto per prescrizione, ed assolveva il predetto dal reato ascrittogli al capo 166 lett. i), perché il fatto non sussiste, con rideterminazione della pena;
confermava la sentenza nei confronti di IA SQ, AS NI, AL MA, PP RE, UT GA, AN NI, IO DO, IL LF, ZA IL, FE NZ, IA DO, AL NI, ER AN, GE AR, RR IO, IB CO, GI IO, AN RI NI, ER NI, GU NI, GU AN, LA AN, IN LF, IA DO, OR OR, GR RB, PE EP DO, NE EP, CE IZ, GI LO, TI GI, RO NN, SA HA AN, ON NI, PO NI, SP AN, NI RO, IR RO.
2. La Corte territoriale ha riconosciuto l'esistenza di un'associazione di stampo mafioso operante, tra il 2004 e il 28 ottobre 2015, in territorio emiliano - in particolare in quello delle province di Reggio Emilia, OD, AR e Piacenza e collegata al sodalizio di 'ndragheta insediato a UT, retto da AN RI NI, ma autonoma rispetto ad esso, come dimostrato dalle sentenze, passate in giudicato, emesse nell'ambito dei procedimenti "AN drago" ed "Edilpiovra", con le quali sono stati condannati anche alcuni tra questi - LA AN e ON NI - degli imputati ricorrenti, e come comprovato, tra l'altro, dalle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia in particolare da quelle rese da MA NZ e ES NG - ritenute intrinsecamente attendibili e confermate da elementi di riscontro obiettivi. Secondo quanto accertato nel giudizio di merito, l'associazione emiliana aveva come capi e promotori ON NI, IL LF, ER NI, LA AN, LO CH e LL RO, ciascuno responsabile di distinte zone della più vasta area di insediamento territoriale e di differenti ambiti operativi, che si valevano di una schiera di partecipi all'associazione, impiegati nelle diverse attività strumentali alla conservazione e al rafforzamento 7 del gruppo, ed anche del contributo fornito agli stessi fini da soggetti estranei alla congrega. Figuravano, in posizione collaterale, anche altre persone che assecondavano i partecipi prestandosi, ad esempio, a consentire l'intestazione fittizia di beni o di quote di società a questi in effetti riconducibili, per scopi elusivi delle misure di prevenzione. Viene, pertanto, in rilievo un'organizzazione criminale avente i requisiti descritti nell'art. 416-bis cod. pen., estremamente attiva nel campo delle usure e delle estorsioni commesse in danno di imprenditori, le dazioni dei quali in favore del sodalizio erano spesso dissimulate sotto le spoglie di pagamenti di fatture emesse da società cartiere per operazioni totalmente o parzialmente inesistenti, così da fornire un'apparenza documentale lecita alla reale causale della dazione del denaro preteso dagli usurati o dagli estorti. Funzionale al perseguimento degli obiettivi del sodalizio - proteso ad infiltrarsi in maniera capillare in un tessuto economico florido e, perciò, estremamente propizio all'affermazione degli organismi imprenditoriali in mano all'associazione ovvero ad essa soggiogati, in pregiudizio alla libera concorrenza risultava la - costituzione di un consorzio di imprese attive nel settore dell'edilizia - ed in quelli ad esso connessi, come quello dell'autotrasporto - impegnate nella realizzazione di imponenti agglomerati costruttivi nei territori di OL, Vicomero e Reggiolo (cd: "Affare OL"). Il suddetto cartello serviva, in effetti, a consentire alla locale emiliana ed alla casa madre cutrese di estendere la propria operatività nell'area di riferimento e di conseguire rilevantissimi profitti: ciò grazie alla ripartizione dei lavori fra le aziende facenti capo agli associati ed al reimpiego nelle attività del consorzio dei proventi derivanti dalle azioni criminose della cosca madre, in esse essendo convogliati - per il tramite di LL RO e con il fattivo contributo di PP, NE, AL, GI ed altri - continui ed ingenti flussi di denaro, pure destinati ad alimentare una vorticosa emissione di fatture false. Tale operare illecito era riconosciuto, dunque, come aggravato ai sensi dell'art. 7 I. n. 203/1991, essendo finalizzato all'agevolazione delle attività sia della cosca emiliana, della quale rafforzavano la capacità di imporsi nel territorio, sia della cosca cutrese, alla quale, in particolare, veniva destinata parte dei proventi: il cd. "fiore". A tali condotte si affiancavano anche plurime operazioni riconducibili allo schema delle 'truffe carosello', realizzate tramite false fatturazioni da parte di società prive di effettivo sostrato economico, apparentemente impegnate in cessioni intracomunitarie di beni, tutte finalizzate a consentire, per un verso, il reimpiego delle somme di provenienza illecita derivanti dall'attività della cosca cutrese facente capo a AN RI NI e, per altro verso, il conseguimento di cospicui guadagni corrispondenti all'indebito rimborso dell'IVA spettante ad 8 ملا alcune società inserite nel meccanismo fraudolento. Per la commissione dei reati di emissione di fatture false era predisposta un'ampia e complessa struttura pluripersonale - PE, TI, GR, SA in parte rimasta immutata - rispetto alla commissione dei fatti accertati nell'ambito del processo "Point Break" ed in parte costituita da altri soggetti, operanti anche in Svizzera. Il sodalizio emiliano, in combutta con quello di UT, manifestava la propria operatività anche nel riciclaggio di denaro proveniente dalla commissione di delitti ad esempio dei proventi di una rapina ai danni di un veicolo portavalori (cd. "affare Blindo"), curata dal ER, dal LL e dalla consulente ovvero nell'accaparrarsi con ogni mezzo, valendosi finanziaria RO NI- della specifica professionalità della detta NI, importanti iniziative economiche (affari "Parco Eolico", "Bergamo", "Fallimento Rizzo"). Ugualmente gli affiliati si impadronivano di organismi societari in difficoltà finanziaria, o che avevano depauperato attraverso una sistematica attività estorsiva, o che non riuscivano a reggere la concorrenza di altri organismi imprenditoriali più accorsati perché facenti direttamente capo all'organizzazione, per asservirli alla realizzazione del programma d'azione del gruppo: accordandosi con i titolari degli organismi in parola che si prestavano a fungere da - prestanomi per penetrare nella relativa compagine, quali soci occulti e amministratori di fatto, e per piegarla alla realizzazione dell'attività di reimpiego di denaro di provenienza illecita (Vicenda del gruppo Save riferibile a IL, CH e CE). I vertici della cellula 'ndranghetista emiliana intessevano, poi, rapporti con esponenti della società civile e, soprattutto, con il mondo politico in vista di uno dei primari fini perseguiti dall'associazione: vale a dire quello di sottrarre le iniziative imprenditoriali della stessa ai profili ostativi conseguenziali alle misure interdittive antimafia prefettizie. In questo contesto venivano valorizzati i contatti con il politico PA, che avevano luogo sia nel corso di incontri riservati, che nel corso di riunioni conviviali, in particolare in quella del 21 marzo 2012 presso il ristorante "Antichi sapori", nel quale veniva siglato un patto che conduceva il detto politico a farsi paladino - anche in occasione di trasmissioni televisive degli interessi della cosca in cambio di appoggio elettorale. I soggetti di riferimento del sodalizio intrattenevano, infine, rapporti con diversi esponenti delle forze dell'ordine nell'interesse proprio e della consorteria criminale, i quali si prestavano a fornire il loro contributo alla conservazione e al rafforzamento della cellula emiliana, mediante l'offerta di notizie riservate o il concreto aiuto al disbrigo di pratiche amministrative di speciale rilevanza per la congrega o mediante la dissuasione di chi diffondeva notizie a livello mediatico pregiudizievoli per l'immagine degli affiliati. 9 I RICORSI DELL PARTI CIVILI E DEGLI IMPUTATI 1. In data 12/04/2018 la Regione Emilia Romagna - costituita nei confronti degli imputati IA, ER, PP, AN, CL, CO, IL, OR, .ER, IB, GI IO, GI EP, ER, LA, RA, IN, IA, NE, PA, CH, ON, PO NI, RR, LL a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Alessandro Gamberini, munito di procura speciale, ricorre per violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata condanna al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali degli imputati LU CO e EP PA, condannati in accoglimento dell'appello del pubblico ministero;
la Corte territoriale - la cui motivazione è basata sulla mancata proposizione di autonomo atto di appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione avrebbe violato gli artt. 576, 538, comma 1, 597, comma 2, lett. a) e b), cod. proc. pen., oltre che il principio fissato dalle Sez. Unite con la sentenza n. 30327 del 10/07/2002. 2. In data 13/04/2018 la CISL Regione Emilia Romagna - costituita nei confronti degli imputati IA, ER, AL, PP, CL, CO, IO, IL, FE, OR, AL, ER, GE, RR, IB, GI IO, GI EP, ER, LA, RA, IN, IA, PP, PA, NE, RO, CH, ON, PO NI, PO AN, FA UM, NI, RR, LL - a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Vincenza Rando, ricorre per:
2.1. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., anche sotto il profilo del travisamento della prova, in riferimento ai criteri ermeneutici indicati dalle Sezioni Unite con la sentenza del 24/04/2014 n. 261110, in quanto come affermato dalla sentenza impugnata dallo statuto associativo - dell'organizzazione sindacale non emergerebbe, quale interesse primario, il contrasto al radicamento delle organizzazioni mafiose;
con detta motivazione la Corte di merito avrebbe travalicato il perimetro delineato dai motivi di appello, investendo il profilo della legittimazione dell'ente collettivo, già risolto in sede di ammissione delle parti civili;
in ogni caso, già con i motivi di gravame si era evidenziato come l'impegno concreto dell'organizzazione sindacale fosse nel senso di contrastare il fenomeno mafioso, al di là del testo letterale dello statuto, non essendo stata fornita alcuna motivazione in relazione al motivo di appello in cui si evidenziava che, essendo stata riconosciuta la responsabilità di uno degli imputati per il reato associativo proprio in relazione al reato scopo per cui la 10 山 CISL è stata risarcita, l'interesse sindacale non può ritenersi leso dal solo reato scopo e non anche dal reato associativo in cui il reato scopo si colloca;
in ogni caso, lo statuto dell'associazione, tra le proprie finalità, prevede quella della lotta alla criminalità, come ampiamente documentato alla Corte territoriale e come già riconosciuto dall'ordinanza del Gup in data 04/11/2015, a pag. 8, con evidente travisamento della prova in tal senso;
2.2. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 416 bis, 185 cod. pen., 74 cod. proc. pen., in quanto la motivazione della sentenza si pone in aperto contrasto con la motivazione dell'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare in data 04/11/2015, mai revocata, ammissiva della costituzione di parte civile della CISL, pur essendo entrambi i provvedimenti basati sul medesimo presupposto, ossia sulla sentenza delle Sezioni Unite in precedenza citata;
la Corte territoriale àncora la propria motivazione al dato formale - costituito dalla mancata presenza, tra gli scopi fondativi dell'associazione, della lotta alla criminalità organizzata avulso dall'interpretazione del fenomeno associativo in chiave dinamica da parte della giurisprudenza di legittimità, che avrebbe richiesto l'accertamento del concreto operare dell'associazione criminale in funzione degli interessi lesi e dell'oggetto giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, ben più ampio dell'ordine pubblico, come affermato da autorevole dottrina citata in ricorso;
in particolare, ciò risulta dal riconoscimento, nel caso di specie, dell'incidenza del fenomeno associativo sul tessuto economico ed imprenditoriale e, quindi, sul mondo del lavoro, con alterazione e compromissione delle regole dello stesso, come evidenziato dalla condotta ascritta agli imputati in riferimento al reato ex art. 603 bis, cod. pen., di cui al capo 90), per il quale è stato riconosciuto un danno al sindacato. - costituita nei confronti degli3. In data 13/04/2018 la CGIL Emilia Romagna imputati IA, ER, AL, PP, CL, CO, IO, IL, FE, OR, AL, ER, GE, RR, IB, GI IO, GI EP, ER, LA, RA, IN, IA, PP, PA, NE, RO, CH, ON, PO NI, PO AN, FA, UM, NI, RR, LL a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Libero - US, ricorre per violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento delle prove, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con argomenti analoghi a quelli illustrati in riferimento al ricorso della CISL.
4. In data 13/04/2018 la Camera del Lavoro Territoriale di Reggio Emilia CdTL - CGIL Reggio Emilia costituita nei confronti degli imputati IA, ER, - 11 AL, PP, CL, CO, IO, IL, FE, OR, AL, ER, GE, RR, IB, GI IO, GI EP, ER, LA, RA, IN, IA, PP, PA, NE, RO, CH, ON, PO NI, PO AN, FA, UM, NI, RR, LL a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Gian ND Ronchi, ricorre per - violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento delle prove, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con argomenti analoghi a quelli illustrati in riferimento al ricorso della CISL e della CGIL.
5. In data 13/04/2018 la Camera del Lavoro Territoriale di OD CdTL - CGIL OD costituita nei confronti degli imputati IA, ER, AL, - PP, CL, CO, IO, IL, FE, OR, AL, ER, GE, RR, IB, GI IO, GI EP, ER, LA, RA, IN, IA, PP, PA, NE, RO, CH, ON, PO NI, PO AN, FA, UM, NI, RR, LL a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Gian ND Ronchi, ricorre per violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento delle prove, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con argomenti analoghi a quelli illustrati in riferimento al ricorso della CISL, della CGIL, della CdLT-CGIL Reggio Emilia.
6. In data 13/04/2018 la UIL Emilia Romagna costituita nei confronti degli imputati IA, ER, AL, PP, CL, CO, IO, IL, FE, OR, AL, ER, GE, RR, IB, GI IO, GI EP, ER, LA, RA, IN, IA, PP, PA, NE, RO, CH, ON, PO NI, PO AN, FA, UM, NI, RR, LL a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Silvia Moisé, ricorre per violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento delle prove, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con argomenti analoghi a quelli illustrati in riferimento al ricorso della CISL, della CGIL, della CdLT-CGIL Reggio Emilia, della CdTL-CGIL OD.
7. In data 10/04/2018 IA SQ - condannato per capi 1) e 78), quale partecipe dell'associazione ex art. 416 bis, cod. pen., e per l'estorsione aggravata in danno di RD TE - ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Saverio Loiero, per:
7.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 8, comma 3, cod. proc. pen., 416 bis, cod. pen., in quanto la Corte territoriale è pervenuta ad una valutazione di 12 G infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale aderendo acriticamente alle valutazioni del primo Giudice, senza considerare come, in tema di reato associativo, debba farsi riferimento al criterio generale in tema di reato permanente, di cui all'art. 8, comma terzo cod. proc. pen., per cui rileva il luogo in cui ha avuto inizio l'associazione; nel caso in esame, trattandosi di “mafia delocalizzata" avrebbe dovuto essere valutata l'autonomia dell'associazione in contestazione, e, in particolare, avrebbe dovuto I come già sostenuto in sede di gravame alla sentenza di primo grado - considerarsi l'autonomia del presente fenomeno rispetto quello delineato dai precedenti procedimenti "AN Drago" ed "Edilpiovra", che hanno ritenuto sussistenti associazioni di stampo mafioso in territorio emiliano. Nel caso in esame, a differenza del fenomeno della 'ndrangheta radicatasi in Lombardia, il fenomeno criminoso non può considerarsi autonomo rispetto all'associazione-madre radicata in Calabria, ossia al clan di UT facente capo a NI AN RI, come emerge chiaramente dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia BO, IV, FO, MA, oltre che le dichiarazioni autoaccusatorie dell'imprenditore EP GI;
ne consegue che, nel caso in esame, non possa farsi alcun ricorso, al fine di individuare la competenza territoriale, ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen., essendo solo un escamotage dell'impostazione accusatoria quello di escludere NI AN RI dalla contestazione associativa in esame, non potendo, neanche, essere desunta alcuna autonoma forza di intimidazione dalle cointeressenze economiche degli imprenditori emiliani, che non implica l'adesione ad un programma criminoso di tipo mafioso, né dalla ricerca di rapporti con il mondo politico, della pubblica amministrazione e dell'informazione, evidenziandosi, invece, come promanante dal territorio calabrese la forza di intimidazione del vincolo associativo, che ha esteso la sua sfera di interesse e di influenza in altra realtà territoriale rispetto a quella genetica;
ciò, peraltro, si evincerebbe da alcuni snodi motivazionali della . sentenza, riportati in ricorso, che ne evidenzierebbero la contraddittorietà. Contraddittorietà che riguarda anche la posizione del IA, la cui permanente partecipazione all'autonoma associazione emiliana dopo il 2012 è stata motivata con la sua convocazione in territorio calabrese in presenza del capo della cosca;
7.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 192, 533 cod. proc. pen., 416 bis, cod. pen., mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., non essendo possibile individuare il ruolo del ricorrente in ambito associativo, anche alla luce del contrasto tra le pronunce della Cassazione, oscillanti tra un'interpretazione di tipo organizzatorio ed 13 un'interpretazione di tipo causale, come si evince dalla pronunce della Sezione Sesta e Prima della Cassazione, da un lato (3732 e 40407 del 2014, 39112 del 2015, 55359 del 2016), e quella della Sezione Seconda della stessa Suprema Corte, dall'altro (n. 29850 del 2017), contrasto relativamente al quale si sollecita la rimessione della questione alle Sezioni Unite. In ogni caso, aderendo al primo orientamento interpretativo, la difesa evidenzia come, nel caso del IA, difettino gli elementi costitutivi del reato, apparendo inconsistente una condotta associativa che si vorrebbe compresa tra il marzo e l'ottobre del 2011, come tale del tutto estemporanea e contrastante con la necessaria stabilità del vincolo, così come sono valutati irrilevanti i contatti con un singolo componente del sodalizio, LL RO nel caso di specie, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, oltre che delle dichiarazioni liberatorie del LL, allegate al ricorso, di cui è stata omessa la valutazione da parte della Corte di merito;
senza considerare come il ricorrente, nel periodo in contestazione, svolgesse attività lavorativa in Lombardia, come documentato dalla produzione anch'essa allegata al ricorso, la cui acquisizione è stata rigettata dalla Corte territoriale nonostante la sua decisività; parimenti irrilevante è, secondo la difesa, la presenza del IA a riunioni, alla luce dell'assenza di contributo alle stesse, come evincibile dalle intercettazioni ambientali, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità circa l'irrilevanza dei contatti con gli associati al fine di ritenere sussistente la compenetrazione nell'associazione mafiosa piuttosto che la mera connivenza;
ciò senza contare la frattura creatasi tra NI AN RI e RO LL, nel periodo in contestazione;
neanche sarebbe corretta la circostanza del sequestro per beni pari ad euro 1.500.000,00 nei confronti del ricorrente, come dimostrato dal provvedimento del Tribunale di Crotone, allegato al ricorso;
7.3. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 192, cod. proc. pen., 110, 629, 42 cod. pen., in riferimento al capo 78), il cui compendio probatorio si basa sulle sole dichiarazioni della persona offesa che, in occasione dei numerosi incontri, aveva riconosciuto il IA in una sola occasione, senza attribuirgli alcuna condotta causalmente rilevante, dovendosi, al più, ravvisare una semplice connivenza;
7.4. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., avendo la Corte territoriale, con motivazione superficiale, omesso di considerare le conseguenze della sottocultura e del condizionamento ambientale, non potendo, peraltro, rimarcarsi la mancata allegazione di circostanze favorevoli, alla luce 14 مولا dell'omessa acquisizione della documentazione da parte della difesa, attestante proprio la regolare condotta di vita del ricorrente. -8. In data 12/04/2018 AS NI condannato per le fattispecie di cui all'art. 12 quinquies I. 356 del 1992, di cui ai capi 58) e 58 bis) - ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Nicola Tria, per:
8.1. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 12 quinquies legge 356 del 1992, essendo la motivazione della sentenza impugnata basata su di un ragionamento di tipo presuntivo, consistente nel fatto che l'esistenza del rischio di un procedimento di prevenzione diventa dimostrativa, nei confronti dell'interponente, dello scopo elusivo che, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, deve essere, invece, dimostrato in concreto;
in tal senso non sembra pertinente il richiamo all'informativa di reato dei CC di OD del 29/04/2014, e delle conversazioni captate tra GA AS e NI LE, essendo il reato contestato al ricorrente un reato istantaneo a dolo specifico, per cui le intercettazioni tra i soggetti interponenti e le operazioni di false fatturazioni, da cui il ricorrente è stato assolto, si riferiscono a fatti del 2012, successivi alla consumazione del reato, e nulla possono spiegare dell'elemento soggettivo della fattispecie, anche alla luce della motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto come NI AS fosse strumentalizzato dal padre;
la difesa aveva sostenuto già con i motivi di appello che il ricorrente aveva assunto il ruolo di prestanome del padre solo in quanto nel 2010 era divenuto maggiorenne, e non con altri scopi elusivi;
8.2. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., anche sotto il profilo del travisamento della prova, non avendo la Corte di merito valutato alcuni specifici elementi rilevanti, quali il verbale di dichiarazioni rese da TE TI, madre del ricorrente, in sede di indagini difensive allegato al ricorso in cui si chiariscono le ragioni dell'intestazione al figlio delle società, ossia la necessità di far fronte alla situazione di indebitamento;
né è stata valutata la circostanza che GA AS aveva ottenuto, poco tempo prima di costituire le due società, la somma di oltre 200.000,00 euro a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, e che proprio detta somma era stata impiegata nelle società, come dichiarato anche da DO EG, il professionista che si occupava della contabilità delle società, dichiarazione parimenti del tutto non considerata dalla sentenza impugnata;
né, infine, si comprendono le motivazioni della Corte territoriale, che non ha considerato come, essendo trascorsi sette anni dalla sua scarcerazione, il rischio di essere sottoposto a misura di prevenzione, da parte di GA AS, non poteva che 15 д essersi ridotto o cessato del tutto, per cui non si comprende come mai egli sarebbe ricorso dopo anni all'intestazione fittizia delle società utilizzando il figlio, quando ben avrebbe potuto, da subito, operare attraverso altri componenti del proprio nucleo familiare;
quanto alla disposta confisca, infine, l'omessa valutazione degli elementi dimostrativi della provenienza lecita del denaro utilizzato per la costituzione delle società non può che travolgere anche la confisca disposta ex art. 12 sexies legge 356 del 1992. 9. In data 11/04/2018 AL MA condannato per il capo 66), fattispecie di tentata estorsione aggravata in danno di EL AR IA - ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to MA GR, per:
9.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla insussistenza di minaccia nei confronti del padre della EL, come dalla stessa dichiarato nelle s.i.t. rese in data 27/07/2013, non essendovi, inoltre, nessun elemento che abbia dimostrato la consapevolezza del AL in ordine alla condotta delittuosa, essendo egli mero accompagnatore dei coimputati, peraltro rimasto in auto;
inoltre, le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia appaiono del tutto coerenti con la versione della EL, la quale non aveva più ricevuto altre telefonate dopo l'incontro tra il padre ed i tre imputati, avendo cambiato il numero di telefono e la residenza per ragioni del tutto indipendenti dalla vicenda processuale;
infine, non può essere fondata la penale responsabilità del AL su episodi successivi, dai quali è stato assolto;
9.2. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in riferimento all'art. 7 I. 203 del 1991, essendo del tutto indimostrata l'aggravante del metodo mafioso, che richiede il dolo specifico, alla luce della condotta del ricorrente, rimasto in auto e, quindi, estraneo all'incontro;
9.3. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla determinazione della pena, alla ritenuta sussistenza della recidiva, nonostante la risalenza del precedente, al mancato ricorso alle circostanze attenuanti generiche. condannato quale partecipe10. In data 12/04/2018 PP RE dell'associazione sub 1), per aver concorso nel reimpiego dei proventi dell'associazione AN RI tramite la predisposizione di impianti societari e l'utilizzazione delle società messe a disposizione da AL AN, per interventi edilizi nei comuni di OL, Vicomero, Reggiolo, ex art. 648 ter, cod. pen., (capo 83), nonché per l'estorsione ai danni di AL AN (capo 84), per l'ulteriore fattispecie di cui all'art. 648 ter, cod. pen., di cui al capo 119) e 16 per operazioni di fatturazioni inesistenti, di cui al capo 120) -ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia Avv.to Fausto Bruzzese, per: 10.1. mancata assunzione di prove decisive e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. d) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'ordinanza del 06/05/2017 con cui era stata dichiarata inammissibile la richiesta difensiva di acquisizione della sentenza del Tribunale di Verona del 07/09/2016 in quanto non irrevocabile, benché dimostrativa della preesistenza dei rapporti economici tra il PP ed il IR e dell'indipendenza degli stessi dai fatti per cui è processo, trattandosi, in ogni caso, di prova nuova, in quanto emessa dopo la sentenza di primo grado del presente processo, con conseguente legittima rinnovazione del dibattimento, benché le sentenze siano acquisibili anche indipendentemente dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità; 10.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 416 bis, cod. pen., mancando la prova della sussistenza del delitto associativo, fatta scaturire da precedenti sentenze emesse in riferimento a diverse vicende processuali, senza che siano stati delineati i caratteri costituivi di un compendio associativo autonomo, avendo la Corte di merito riprodotto pedissequamente le argomentazioni della sentenza di primo grado, senza alcuna personale elaborazione critica, ciò risolvendosi in una motivazione apparente;
10.3. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla partecipazione del PP all'associazione criminosa, avendo la difesa con i motivi di appello evidenziato come i reati-fine ascritti al ricorrente fossero appannaggio della cosca con sede in UT, e non della consorteria emiliana, come dimostrato dalla motivazione della sentenza impugnata circa il ruolo del PP nell'affare OL, in cui i proventi illeciti reimpiegati provenivano proprio dal AN RI;
si sottolinea come il ricorrente conoscesse già da tempo prima alcuni dei sodali, potendo ritenersi una semplice valutazione prudenziale quella di sottoporsi al loro arbitrato;
inoltre, i correi nei delitti di false fatturazioni non risultano essere associati ex art. 416 bis, cod. pen., non andandosi, quindi, nel caso in esame, oltre la mera contiguità compiacente con alcuni componenti del sodalizio;
10.4. vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento di prova, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento al capo 83), in ordine: alla valutazione della sussistenza degli elementi di prova del delitto di cui all'art. 648 ter, cod. pen.; al travisamento della prova costituita dalle intercettazioni n.. 1114 ed. 1115, integralmente riportate, e di cui si allega il file audio, di cui la Corte territoriale ha ritenuto di non disporre la trascrizione;
all'omessa 17 у considerazione dell'esame di EP GI nella parte favorevole al ricorrente;
alla mancata acquisizione della sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 07/09/2016, dimostrativa del fatto che il PP vantasse un preesistente credito nei confronti del IR. In particolare, si sottolinea che la ricostruzione dell'affare immobiliare OL smentisce la riconducibilità dello stesso alla cosca emiliana, come dimostrato anche dall'assoluzione dei vertici della stessa dai capi 83) ed 84), riferiti alla medesima vicenda;
la stessa pubblica accusa, inoltre, nel contestare l'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991, ha evidenziato la cosca cutrese come beneficiaria delle relative attività di reimpiego;
in ogni caso, dalla sentenza di primo grado era risultato che l'affare OL era stato originato dall'iniziativa di soggetti del tutto estranei alla cosca, mentre il GI ed il NE quest'ultimo assolto dal delitto associativo erano stati cooptati solo - - per le loro disponibilità finanziarie;
non sarebbe provata la circostanza che il IR avesse consegnato al PP proventi dell'attività illecita della cosca facente capo al AN RI, essendo del tutto congetturale il ruolo di finanziatore del IR che, tra l'altro, aveva consegnato assegni scoperti, il che già di per sé consentirebbe di escludere l'intervento della cosca, come affermato anche dal GI, proseguendo, poi, il motivo di ricorso, nell'esaminare criticamente gli ulteriori snodi motivazionali della sentenza impugnata;
10.5. vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento di prova, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento al capo 84), in ordine: alla valutazione della sussistenza degli elementi di prova del delitto di estorsione a carico dell'imputato; alla valutazione della prova costituita dalle dichiarazione del coimputato AN AL;
all'omessa considerazione dell'esame di EP GI nella parte favorevole al ricorrente, nonché delle dichiarazioni rese dal dott. NI UZ in data 04/06/2015; 10.6. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991, nel caso di specie contestata sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa, e considerata dalla Corte come aggravante oggettiva, laddove la stessa è caratterizzata dal dolo specifico, come chiarito anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, essendo del tutto insufficiente, peraltro, la motivazione circa la sussistenza dell'aggravante sotto il profilo del metodo mafioso, quest'ultima di tipo oggettivo, ma che non può essere ritenuta sussistente per il solo fatto di appartenere ad un'associazione di stampo mafioso, né può apparire determinante la condotta del AL - consistita nella convocazione dell'arbitrato mafioso in chiave difensiva il quale, al contrario, aveva inteso coartare la volontà dei soci, che avevano ravvisato l'utilizzazione strumentale della società da parte del AL;
18 S 10.7. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in riferimento alla mancata assunzione di prove che sarebbero state determinate in riferimento all'imputazione di cui ai capi 119) e 120), di cui all'art. 648 ter, cod. pen., aggravato ex art. 7 l. 203/1991, non essendo affatto dimostrata la provenienza dalla cosca di UT dei capitali impiegati, non rinvenibile nella motivazione della sentenza riferibile al IR;
inoltre, l'attività di falsa fatturazione, che in sé non è attività economica né finanziaria, non può integrare il delitto di cui all'art. 648 ter, cod. pen., che necessita dell'immissione nel mercato di capitali illeciti;
né sarebbe stato considerato il pregresso rapporto di debito tra il IR ed il PP, relativamente al quale la Corte territoriale ha rifiutato di acquisire la sentenza emessa dal Tribunale di Verona, risultando altresì contraddittoria la motivazione nella misura in cui, da un lato, si afferma che il IR avrebbe investito i capitali per conto del AN RI, e, dall'altro, si sostiene che quest'ultimo era convinto che il IR gli avesse sottratto delle somme per impiegarle autonomamente;
né si comprende come il PP avrebbe potuto reimpiegare i soldi della cosca attraverso il contributo del IR, posto che le condotte sono contestate da aprile 2011 a novembre 2012, mentre il IR era stato ininterrottamente detenuto dall'ottobre 2011 all'ottobre 2012. Inoltre, beneficiaria delle fatture contestate al capo 120) sarebbe stata la società AZ CE, i cui vertici non sono stati affatto incriminati per aver utilizzato le false fatture, non essendo stati neanche dimostrati i rapporti tra detta società e la cosca, visto che attraverso detta società sarebbero stati immessi in circolo somme illecite, benché esse, in realtà, provenissero dalle banche attraverso il meccanismo dello sconto, non pot endo avere sulla presente vicenda alcuna influenza fatti del tutto estranei, come quello riferibile al GI. Quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991, risulta assente ogni motivazione in riferimento al capo 120), salvo voler trasporre automaticamente il ruolo ascritto al PP al capo 119) alla struttura del capo 120), in tal modo operando un ragionamento apodittico, in violazione del principio del ne bis in idem, essendo state create due imputazioni dalla medesima condotta, in assenza, altresì, di elementi dimostrativi del fatto che il PP avrebbe inviato in Calabria il danaro provento delle false fatturazioni, non essendo stato neanche provato a chi avrebbe consegnato dette somme;
10.8. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., essendo state negate al PP le circostanze attenuanti generiche, senza considerare la sua incensuratezza, il suo comportamento processuale ed il ridimensionamento del suo ruolo associativo. 19 11. In data 04/04/2018, UT GA-condannato per porto e detenzione di arma comune da sparo (capo 136) ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia Avv.to EP Barbuto, per violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc pen., avendo la difesa, già con i motivi di appello, contestato la sufficienza dell'impianto probatorio, costituito da due conversazioni tra il ricorrente ed il CH, non sostenute da alcun risconto in ordine alla indicazione dell'arma attraverso la locuzione "computer", alla luce del mancato rinvenimento dell'arma stessa, nonostante l'accurata perquisizione;
ci si duole, inoltre, della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, considerata la risalenza dei precedenti dell'imputato. 12. In data 27/03/2018 AN NI - condannato per concorso esterno in associazione mafiosa (capo 142), nonché per corruzione, (capo 142 bis), accesso abusivo ad un sistema informatico (capo 145), rivelazione di segreto d'ufficio (capo 146), reati aggravati, tutti, ai sensi dell'art. 7 1. 203/1991 - ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to AN Gambardella, per: 12.1. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale del tutto omesso di valutare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GI EP, che aveva escluso ogni contiguità del ricorrente alla cosca, confermando quanto dichiarato dagli altri collaboratori di giustizia, nonché dalle altre dichiarazioni testimoniali che avevano evidenziato la costante attività di contrasto, da parte del AN, alle attività criminose della cosca, come sottolineato anche dalla memoria difensiva del 24/07/2018, il cui contenuto ed i cui allegati sono stati del tutto pretermessi dalla Corte territoriale, ed allegati al ricorso per il principio di autosufficienza;
12.2. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), in riferimento agli artt. 110, 416 bis, cod. pen., non avendo la sentenza impugnata chiarito il rapporto causale tra la condotta del ricorrente ed i vantaggi per la cosca, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto e della differenza tra la struttura del reato contestato e la circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. 203/191; la difesa evidenzia come anche da capo di imputazione emerga che il ricorrente avrebbe intrattenuto rapporti unicamente con il GI ed il ER, ossia con i vertici della cosca, nel cui esclusivo interesse egli avrebbe operato e, quindi, non nell'interesse dell'organizzazione; peraltro, nel caso del ER, la Corte di merito omette di considerare la sussistenza del giudicato cautelare che ha escluso la partecipazione del predetto all'associazione criminosa;
12.3. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 7 1. 203/1991, essendosi formato il giudicato cautelare in relazione all'insussistenza della circostanza aggravante indicata, esclusa dal 20 Tribunale del Riesame in relazione alle altre condotte contestate al AN, diverse da quella di concorso esterno;
12.4. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., essendo la motivazione della sentenza impugnata basata esclusivamente sul compendio intercettivo, senza aver dato alcun rilievo alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia GI EP ed alle altre prove dichiarative;
12.5. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 318 e 319 cod. pen., 521, 597 cod. proc. pen., avendo la Corte di merito rilevato la correttezza dell'osservazione difensiva secondo cui - non era stata esercitata l'azione penale in riferimento al soggetto corruttore - ma avendo, ciò nonostante, confermato la condanna per il AN, e trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica competente, nonostante si verta in tema di reato a concorso necessario ed il concorrente corruttore non fosse stato neanche identificato, condizione assolutamente necessaria, quest'ultima, per verificare se oggetto dell'accordo corruttivo fosse stato un atto contrario ai doveri di ufficio;
in ogni caso la trasmissione degli atti viola gli artt. 521 e 597 cod. proc. pen., atteso che la relativa richiesta era stata formulata dal P.G. solo in sede di giudizio;
12.6. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 62 bis, cod. pen., in relazione alla motivazione con cui sono state negate al AN le circostanze attenuanti generiche, nonostante la sua età e la sua condizione di soggetto incensurato. -13. In data 12/04/2018 CL AT AG condannato per partecipazione in associazione mafiosa (capo 1), reimpiego attraverso le società coinvolte nell'affare OL (capo 83), ai sensi degli artt. 81, comma secondo, 110, 112 comma 1, 648 ter, cod. pen., 7 I. 203/1991, estorsione pluriaggravata in danno di AL AN ed LL RE (capo 84), reimpiego delle somme derivanti dalle frodi carosello (capo 96), violazioni finanziarie aggravate ex art. 7 1. 203/1991 (capi 97, 98, 107), riproduzione fraudolenta di marchio registrato (capo 99), bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria da reato societario (capi 102 e 105) - ricorre, con due distinti atti di ricorso, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Giancarlo Pittelli, per: 13.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 110, 648 ter, cod. pen. (capo 83), in quanto, come già evidenziato con i motivi di gravame, il CL si era limitato a predisporre la pratica per rientro in Italia dei capitali del AL, nell'ambito della procedura del così detto scudo fiscale, avendo sul punto la sentenza fornito 21 una motivazione apodittica e reiterativa della sentenza di primo grado, senza aver chiarito l'apporto concorsuale del ricorrente, soprattutto sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, atteso che la condotta del CL è, di per sé, lecita, e considerato che, ai sensi dell'art. 13 bis, comma 4, d.l. 78/2009, gli effetti dello scudo fiscale determinano una causa di non punibilità per il reato presupposto rispetto alla esterovestizione, il che fa sì che le somme impiegate non possano considerarsi illecite;
13.2. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 110, 629 ter, cod. pen. (capo 84), in quanto non si comprende quale sarebbe stato l'apporto del CL alla condotta, atteso che dalla conversazione telefonica riportata in nota, a pag. 200 della sentenza impugnata, si evince solo che il CL avrebbe rivendicato per sé un ulteriore 0,01% parlando con altro professionista;
13.3. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento ai capi 83) e 84), relativi al così detto affare OL, non avendo la Corte considerato le dichiarazioni del AL AN, da cui emergeva la liceità della condotta del CL nel rientro dei capitali dall'estero, avendo egli operato come mero consulente del AL;
né sono state considerate le dichiarazioni di GI EP, che aveva riferito come il ricorrente, quale suo consulente di fiducia, doveva occuparsi della contabilità delle società coinvolte nell'affare OL, al fine di controllare il AL, di cui erano note le vicissitudini. patrimoniali e la scarsa trasparenza, il che, comunque, non si era verificato, per un litigio tra il CL ed il AL;
peraltro, anche da alcune intercettazioni telefoniche -n 1207 del 18/02/2011 e n. 615 del 03/03/2011 - si evince che la contabilità delle società K1, EA, Medea, Tanya, Aurora, OL, fosse seguita dal dott. NG, il che esclude il coinvolgimento del ricorrente nell'affare OL;
inoltre, dal contenuto dei verbali di interrogatorio resi dal GI emerge come il CL non fosse affatto consapevole dell'origine del denaro impiegato nell'affare OL, così come emerge la sua estraneità alla condotta estorsiva, collocata nel 2012, mentre il GI aveva chiarito che lo scontro tra cedenti e cessionari, nell'ambito della società K1, per la vicenda della retrocessione delle quote, si era verificata nel 2012, in maniera del tutto incompatibile con la condotta ascritta al ricorrente, che non aveva neanche raccolto le dimissioni del AL, come affermato in sentenza;
13.4. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alle frodi carosello di cui ai capi 96), 97), 98), 99), atteso che la sentenza impugnata, nella ricostruzione del ruolo del ricorrente, ha omesso di considerare la dichiarazione di IO EP, il quale ha riferito che la contabilità della I.N.T. s.r.l. era seguita da altro professionista, così come non 22 у sono state considerate le dichiarazioni di GI EP circa la predisposizione delle fatture, che il ricorrente si limitava a registrare;
anche il ruolo di consulente della Re.Com. s.r.l. è, poi, smentito dalla documentazione fiscale e del lavoro nel periodo di formazione delle false fatture, oltre che dal contenuto delle intercettazioni, illuminante anche in relazione al ruolo ascritto al ricorrente nel'ambito della ITS s.r.l., mentre, in relazione alla Tre G Immobiliare s.r.l., va rilevato che trattasi di società che non compare neanche dal capo di imputazione;
anche i rapporti tra il ricorrente e tale Aversa, basati su intercettazioni telefoniche, sono contraddetti dalla perizia fonica di parte, acquisita agli atti del procedimento quale condizione alla scelta del rito;
13.5. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 216, 223 legge fallimentare, 2622 cod. civ., 15 cod. pen., in relazione al capo 105), in quanto la Corte territoriale ha ritenuto che la fattispecie, nel testo vigente in epoca precedente alla riforma della legge 69/2015, non contempli, tra gli elementi costitutivi, il superamento delle soglie di punibilità, in quanto il passivo e l'attivo delle società erano costituiti da elementi puramente fittizi, come tali sicuramente superiori a determinare una variazione del risultato economico di esercizio e del patrimonio netto superiori ai limiti di legge, in maniera del tutto assertiva;
assertiva sarebbe la motivazione della sentenza anche in riferimento alla deduzione difensiva, che aveva rilevato l'assorbimento della bancarotta impropria da reato societario nella bancarotta documentale, senza considerare che le due condotte, descritte ai capi 102) e 105), sono assolutamente identiche;
13.6. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 7 l. 203/1991, e violazione di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento all'art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., essendo stata del tutto omessa la motivazione circa la sussistenza della circostanza aggravante in riferimento ai capi di imputazione, ad eccezione di quelli relativi all'affare OL, atteso che la Corte ha fatto un generico riferimento all'aggravante, alla pag. 110 della sentenza, senza neanche specificare si tratti di un'aggravante oggettiva o soggettiva;
la difesa rileva che l'aggravante, contestata sub specie di metodo mafioso solo in riferimento al capo 83), è di natura soggettiva e, come tale, non può propagarsi a tutti i concorrenti, per cui, in riferimento al ricorrente, manca una specifica motivazione sul punto;
13.7. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la motivazione circa la sussistenza dell'aggravante ex art. 7 I. 203/1991, in entrambe le forme di manifestazione, non ha tenuto conto delle dichiarazioni di GI EP, che ha escluso la consapevolezza, da parte del ricorrente, މ 23 ولو della provenienza delle somme, nonché di quelle del AL, il cui contenuto, evincibile dal supporto audio, è del tutto diverso dal verbale dattiloscritto;
13.8. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 416 bis, cod. pen., essendo la motivazione della sentenza circa l'affermazione di penale responsabilità per il delitto associativo, basata su di un ragionamento di tipo circolare, derivante dalla ritenuta commissione dei reati-scopo, senza prendere in considerazione l'elemento soggettivo. 13 bis. In data 12/04/2018, con un secondo atto, il CL ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, Avv.to Fausto Bruzzese, per: 13 bis 1. violazione di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., avendo la Corte di merito omesso di valutare la trascrizione della conversazione 3115 RIT 1081/2011, effettuata dal consulente di parte, alla cui acquisizione era stato condizionato il rito abbreviato;
13 bis 2. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 416 bis, cod. pen., quanto alla motivazione della sussistenza della cosca emiliana, basata sull'erronea interpretazione dell'art. 238 bis, cod. proc. pen., escludendo la valutazione di prove specificamente relative al fenomeno in oggetto, la cui struttura risulta del tutto evanescente;
13 bis 3. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 416 bis, cod. pen., quanto alla motivazione della partecipazione del CL al fenomeno associativo, anche in riferimento all'elemento soggettivo, nonostante il ricorrente avesse intrattenuto rapporti esclusivamente con il GI EP, basandosi, quindi, la sentenza, sul solo ruolo professionale del ricorrente, ed incorrendo anche in erronei riferimenti fattuali circa la condotta del ricorrente, evidenziati in ricorso;
13 bis 4. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 7 1. 203/1991, avendo la sentenza qualificato come aggravante di tipo oggettivo, a pag. 84 della sentenza, la detta circostanza, estrinsecantesi nell'agevolazione alla cosca, nonostante si tratti di aggravante a dolo specifico e, come tale, soggettiva;
del tutto insufficiente, inoltre, è la motivazione della sussistenza dell'aggravante sub specie di metodo mafioso, anche alla luce degli effettivi termini della vicenda relativa alla cessione delle quote societarie da parte del AL;
13 bis 5. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla condotta di cui al capo 83), non essendo corretta la ricostruzione della vicenda, secondo cui il CL avrebbe avuto un rapporto diretto con il IR, come si evince dalla telefonata n. 869 del 06/06/2011 e dalle dichiarazioni rese da GI riportate entrambe in ricorso -; inoltre la Corte- 24 y territoriale avrebbe contestato al CL un fatto del tutto nuovo, non riportato nel capo di imputazione, ed emerso dalle dichiarazioni rese dal GI in sede di istruttoria dibattimentale in appello, come ricostruito in ricorso citando brani delle dichiarazioni del collaboratore, da cui emergerebbe, al contrario, la piena inconsapevolezza del CL circa la natura illecita delle operazioni;
13 bis 6. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla condotta di cui al capo 84), alla luce della ricostruzione della vicenda operata in ricorso, da cui si evince il ruolo di altro commercialista OL, rimasto estraneo alle indagini;
13 bis 7. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., anche in riferimento al travisamento della prova, e mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. d) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla condotta di cui al capo 83), quanto alla conversazione telefonica n. 1114 e dell'ambientale n. 1115, la prima integralmente trascritta, la seconda allegata a mezzo file audio al ricorso, nonché con riguardo alla valutazione delle propalazioni del GI favorevoli al ricorrente, non valutate dalla Corte di merito, nonché in ordine alla mancata acquisizione della sentenza emessa dal Tribunale di Verona il 07/09/2016, a dimostrazione del preesistente credito vantato dal PP nei confronti del IR;
in ricorso si ricostruisce la vicenda del così detto affare OL al fine di dimostrare come l'intera operazione fosse stata ideata dal AL e, come tale, estranea alla cosca emiliana;
13 bis 8. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla vicenda di cui al capo di imputazione sub 84), in relazione alla omessa motivazione circa l'attendibilità di AL AN, al travisamento probatorio delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia GI EP in grado di appello, alla omessa valutazione delle dichiarazioni del dott. OL, prove riprodotte in ricorso, ed alla luce delle quali si offre una diversa ricostruzione della vicenda;
13 bis 9. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alle vicenda di cui ai capi di imputazione sub 96), 99), 107), analizzate alla luce degli elementi di prova, di cui la difesa offre una ricostruzione critica;
13 bis 10. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alle vicenda di cui ai capi di imputazione sub 102) e 105), analizzata alla luce della relazione del curatore fallimentare, da cui emerge l'estraneità del ricorrente alle contestate vicende fallimentari;
13 bis 11. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata concessione delle 25 G circostanze attenuanti generiche, alla luce della personalità e della condotta processuale del CL. 13 ter. In data 08/10/2018 sono stati depositai motivi nuovi nell'interesse del CL, con i quali si deduce: 13 ter 1. violazione di norme sancite a pena di nullità, ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., essendo stato il CL ammesso a rito abbreviato condizionato all'acquisizione della trascrizione di una conversazione, eseguita dal consulente di parte, essendo stata, quindi erroneamente valorizzata l'erronea trascrizione della P.G.; 13 ter 2. vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla motivazione della sentenza circa gli elementi di prova da cui si desumerebbe la partecipazione all'associazione sub 1), tutti singolarmente confutati;
13 ter 3. vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla motivazione della sentenza circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991; 13 ter 4. vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla motivazione della sentenza circa la condotta di estrosione di cui al capo 84); 13 ter 5. violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), x cod. proc. pen., in riferimento alla motivazione della sentenza circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. - condannato in appello per14. In data 11/04/2018 CO CH partecipazione all'associazione di cui al capo 1) - ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, Avv.to LU CO, per: 14.1. violazione di legge, violazione di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c); e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 8 e 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., relativamente alla incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Catanzaro, alla luce dello svolgimento in territorio calabrese delle attività ideative della condotta associativa, unico centro decisionale essendo UT;
14.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 533 cod. proc. pen. e 6 CEDU, - avendo la Corte territoriale negato l'esame dei testi di riferimento all'esito delle dichiarazioni di GI EP;
in ogni caso la sentenza si basa sulle dichiarazioni dei testi MA, AN e RD, il cui esame non è stato rinnovato dalla Corte di merito, in violazione del principio sancito dalle Sezioni Unite con sentenza del 14/04/2017, né è stato ammesso l'esame dell'imputato; 26 G 14.3. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata in riferimento alla sussistenza della partecipazione nel delitto associativo, nulla avendo aggiunto al quadro emerso dal primo grado la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, ed essendo stata omessa la valutazione della documentazione prodotta dalla difesa;
né è stata valutata l'attendibilità del GI EP ed i riscontri individualizzanti;
14.4. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis, commi 4 e 6, cod. pen., operata senza alcun riferimento alla vicenda del ricorrente;
14.5. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. -15. In data 11/04/2018 UG IA condannato per il reato di cui all'art. 8 d. Igs. 74/2000 di cui al capo 98) - a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Raffaelle Servidio, ricorre per violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 8 d. lgs. 74/2000, in quanto il ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa per circa un anno per la Multimedia Corporate ltd., non potendosi, pertanto, applicare la continuazione in riferimento alle false fatture emesse anche in relazione ad altre società, alle quali il ricorrente non ha mai partecipato ad alcun titolo;
inoltre, il UG svolgeva il ruolo di impiegato, non potendosi, quindi, attribuire alcuna consapevolezza al predetto circa il fatto che altre società avrebbero utilizzato le fatture false Temesse dalla Multimedia Corporate ltd.; si eccepisce, inoltre, la prescrizione del reato, atteso che l'ultima fattura risulta emessa in data 31/07/2010. -16. In data 12/04/2018 IO DO condannato per i reati di cui ai capi 96), art. 648 ter, cod. pen.; 98) art. 8 d. Igs. 74/2000; 104) e 105) bancarotta distrattiva e bancarotta impropria da reato societario in relazione al fallimento della SICI s.r.l. - a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Fausto Bruzzese, ricorre per: 16.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 648 ter, cod. pen., 7 l. 203/1991, avendo la Corte di merito omesso di verificare l'effettiva sussistenza di una cosca emiliana, basandosi sulle risultanze di altro procedimento penale, in base ad un'erronea applicazione dell'art. 238 bis, cod. proc. pen.; inoltre, non sarebbe 27 4 stata dimostrata affatto la consapevolezza e, quindi, il dolo del IO in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 648 ter, cod. pen., essendo emersi solo profili colposi in ordine al suo ruolo di amministratore formale della società, atteso che da una conversazione telefonica, citata in ricorso, risulta che egli avrebbe potuto essere licenziato in qualsiasi momento;
parimenti non sarebbe condivisibile il significato attribuito dalla Corte alla conversazione intercettata presso l'abitazione del AN RI, in cui questi afferma di aver controllato il conto corrente del IO e di averne rilevato una distrazione in denaro ai danni del AN RI medesimo, non avendo la Corte di merito, sul punto, fornito risposta ai motivi di appello;
si contesta, inoltre, che l'attività di falsa fatturazione possa integrare la condotta di cui all'art. 648 ter, cod. pen., non potendo essere qualificata come attività economica né finanziaria;
16.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 7 1. 203/1991, essendo la motivazione della Corte di merito in relazione alla sussistenza dell'aggravante assolutamente apparente e di stile;
16.3. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 62 bis, cod. pen., in relazione alla motivazione offerta dalla Corte di merito per negare al ricorrente le circostanze attenuanti generiche. 17. In data 11/04/2018 IL LF condannato quale capo e promotore dell'associazione sub 1), per la tentata estorsione pluriaggravata in danno di AP UG (capo 71), per concorso nel trasferimento fraudolento di valori mediante intestazione fittizia delle società del gruppo SAVE e nel reimpiego dei proventi illeciti dell'associazione calabrese AN RI e dell'associazione sub 1) mediante investimenti nelle predette società (capi 192 e 193), e per concorso nel trasferimento di valori mediante varie intestazioni fittizie (capi 190, 191, 194, 195, 196, 197), nonché, infine, per violenza privata ai danni del giornalista EL IN (capo 201), reati tutti aggravati ex art. 7 1. 20371991 a mezzo dei difensori di fiducia, Avv.to Alessandro Sivelli ed Avv.to Gianni Russano ricorre, con un primo atto di ricorso a firma del solo Avv.to Alessandro Sivelli, per: 17.1. violazione di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., atteso che il così detto affare "Save", gestito dal IL nell'esclusivo interesse della cosca calabrese, non può essere ritenuto indicatore della partecipazione del predetto al sodalizio emiliano, tanto più se si ritiene che il IL avrebbe gestito l'affare quale longa manus del AN RI, 28 G quest'ultimo estraneo alla cosca emiliana, come ritenuto dall'A.G. di Catanzaro, innanzi alla quale il ricorrente è imputato in parallelo procedimento penale - del quale si allega ordinanza custodiale e come confermato anche dalle - dichiarazioni del collaboratore di giustizia ES, che descrive il ricorrente come un soggetto affiliato alla cosca cutrese;
peraltro, nell'atto di appello, la difesa aveva evidenziato numerose incongruenze nella dichiarazione del collaboratore di giustizia, circostanza del tutto ignorata dalla Corte di merito e, in ricorso, contesta i dodici elementi di riscontro alle dichiarazioni del predetto collaboratore di giustizia, individuati dalla Corte territoriale, i quali, al più, dimostrerebbero la partecipazione del IL alla cosca cutrese;
la Corte di merito, inoltre, avrebbe del tutto ignorato le argomentazioni difensive, segnatamente quelle contenute nella memoria depositata all'udienza del 12/07/2017, elencate in ricorso, costituenti elementi che contrastano la ricostruzione accusatoria;
17.2. violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla sussistenza dell'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'art. 416 bis, comma 4, cod. pen., in riferimento all'art. 59, comma 2), cod. pen., alla luce della struttura prevalentemente affaristica della cosca emiliana, che non faceva uso di armi;
17.3. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla tentata estorsione di cui al capo 71), per manifesta illogicità della motivazione sull'attendibilità della persona offesa AP e sui criteri di valutazione dell'inattendibilità delle dichiarazioni dei due testimoni, che contraddicono le dichiarazioni del predetto;
17.4. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991, in entrambe le forme di manifestazione, in riferimento alla tentata estorsione ai danni dell'AP; 17.5. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla sussistenza degli estremi delle fattispecie di reato di interposizione fittizia di persona, atteso che, nel caso in esame, al più emergerebbe che il ricorrente avrebbe finanziato le società del gruppo SAVE;
quanto alla SAVE International, il IL risulta esserne socio dal 2013, quindi il reato non può sussistere;
17.6. vizio di motivazione e violazione di norme sancite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 178 lett. c), cod. proc. pen., per mancata motivazione in relazione alle censure svolte dalla difesa con riferimento al delitto di cui all'art. 648 ter, cod. pen., la cui sussistenza è basata su una parziale lettura della conversazione intercettata in carcere tra NI AN RI e l'Avv.to 29 BE RA, ampiamente illustrata dal motivo di ricorso;
né la Corte territoriale ha argomentato sulle deduzioni difensive circa la data di inizio dei rapporti tra il ricorrente ed i coniugi CH-Patriccelli e la società ad essi facente capo, oltre che in ordine alla mancanza di prove circa l'erogazione di denaro a favore di detta società; 17.7. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991, ritenuta in relazione alle fattispecie di interposizione fittizia e di reimpiego, alla luce dei criteri della giurisprudenza di legittimità sul tema;
17.8. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento all'aumento per la continuazione, nella misura di un terzo, ai sensi dell'art. 81, comma quarto, cod. pen., in quanto, nel caso di specie, non risulta applicata alcuna recidiva, per cui non si ravvisa l'obbligatorietà dell'aumento di pena nella misura di un terzo, dovendo, in caso contrario, ritenersi la norma illegittima per violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza e funzione rieducativa della pena;
si chiede, pertanto, che, in tal caso, la Corte sollevi la relativa questione innanzi al Giudice delle leggi. 17 bis. Con un secondo ricorso, depositato in data 11/04/2018 a firma di entrambi i difensori di fiducia, Avv.to Alessandro Sivelli ed Avv.to Gianni Russano, si deduce: 17 bis.
1. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla dedotta questione della incompetenza territoriale, impugnandosi anche l'ordinanza emessa in data 06/05/2017, alla luce del fatto che le medesime fonti di prova sono poste a fondamento sia del presente processo che di quello in corso di celebrazione a Catanzaro, c.d. processo Kyterion, in cui il ricorrente risponde della partecipazione alla cosca di UT, sussistendo molteplici elementi che depongono a favore di una carenza di autonomia della cosca emiliana rispetto a quella cutrese;
in ogni caso, si deduce la connessione ex art. 12, comma primo, lett. a), in favore della A.G. di Catanzaro, ove per prima era stata iscritta la notizia di reato e dove si procede per il più grave delitto di omicidio;
si deduce, inoltre, insussistenza di autonoma motivazione, sul punto, della sentenza impugnata;
17 bis 2. violazione di norma processuali sancite a pena di nullità e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 178 lett. c), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata valutazione della memoria dei consulenti tecnici di parte ed alla mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale volta ad acquisire le consulenze di parte;
30 17 bis 3. violazione di norma processuali sancite a pena di nullità e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 178 lett. c), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata valutazione della deduzione difensiva circa l'inutilizzabilità delle captazioni per omesso accesso al server, atteso che la difesa aveva formulato istanza di rilascio di copia conforme dei files contenenti le intercettazioni e, in mancanza, aveva chiesto l'accesso al server per poter verificare la corrispondenza tra le copie rilasciate e gli originali, come previsto anche dalla giurisprudenza di legittimità. 18. In data 19/04/2018 ZA IL condannato per due episodi estorsivi pluriaggravati, di cui ai capi 81) ed 82), in danno, rispettivamente, di RA PR e di BR FF ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Enrica Sassi, per: 18.1. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento al ruolo del ricorrente, basato unicamente sull'assunto che il ER fosse un boss della 'ndrangheta, in assenza di specifici elementi di prova a carico dell'imputato; 18.2. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla violazione del principio del ragionevole dubbio, in assenza di prove che vadano al di là delle esternazioni del ER, con particolare riferimento al capo 81), laddove la stessa persona offesa non ha attribuito alcun ruolo significativo all'imputato, il cui contributo concorsuale non risulta affatto chiaro;
18.3. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla vicenda di cui all'art. 82), in cui è stata omessa ogni considerazione delle argomentazioni difensive, con cui si chiedeva di valutare l'effettivo ruolo svolto dalla persona offesa, i cui rapporti con il ER lo rendevano più un soggetto contiguo al predetto che una vittima;
18.4. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla carenza di prova circa il ruolo svolto dal ricorrente nella vicenda di cui al capo 82); 18.5. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche. 19. In data 26/04/2018 FE NZwwwcondannato per due episodi estorsivi pluriaggravati, di cui ai capi 66) e 67) - ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to ND AR Tomaselli, per: k 31 19.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 187 e 192 cod. proc. pen., quanto al capo 66), non avendo la Corte di merito risposto alle doglianze difensive volte a ricostruire i termini della vicenda ed i ruoli delle persone offese, anche alla luce delle dichiarazioni della EL, al fine di valutarne l'attendibilità, essendo stata omessa una seria valutazione della versione dell'imputato e delle deduzioni difensive circa la ricostruzione dei fatti e la configurabilità del tentativo di estorsione;
19.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla qualificazione del capo 67) come truffa tentata, alla luce della giurisprudenza di legittimità, nonché in riferimento alla mancata individuazione del contributo concorsuale fornito dall'imputato; 19.3. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991; 19.4. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata esclusione della recidiva, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. 19.bis In data 11/10/2018 sono stati depositati motivi nuovi nell'interesse del FE. condannato per un episodio di20. In data 20/04/2018 IA DO interposizione fittizia, di cui al capo 89 duodecies) ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to EP Messina, per: 20.1. vizio di motivazione, anche sotto l'aspetto del travisamento della prova, mancando del tutto una motivazione che abbia considerato le doglianze difensive, non essendo stato il IA colpito da alcun provvedimento cautelare ed essendo, pertanto, del tutto incongruo il riferimento alla fase cautelare, non sussistendo alcuna motivazione circa l'elemento soggettivo del reato e non potendosi opporre al ricorrente il giudicato cautelare relativo a EP e AL ER;
la Corte, inoltre, non ha fornito alcuna risposta alla doglianza difensiva circa l'irrilevanza delle intercettazioni, risalenti ad oltre due anni prima del fatto contestato, non essendovi alcuna prova che il IA avesse dato seguito alle richieste del suo interlocutore;
parimenti non sarebbe stata considerata la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi a s.i.t., pervenendosi ad una condanna in violazione del principio del ragionevole dubbio;
20.2. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., stante. l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal IA all'amministratrice giudiziaria;
32 20.3. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 21. In data 12/04/2018 AL NI condannato per estorsione pluriaggravata in danno di EN RI ricorre, a mezzo del difensore di - fiducia Avv.to Gianfranco Buccino, per: 21.1. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., non essendo stata provata la consapevolezza del AL dell'estrazione criminale del PO e del ON, da lui conosciuti solo come clienti del distributore, come dimostrato dalla valutazione delle fonti di prova, secondo la ricostruzione difensiva contenuta in ricorso;
21.2. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 7 1. 203/1991, da ritenere insussistente alla luce della ricostruzione dei fatti prospettata dalla difesa. - condannato per partecipazione 22. In data 12/04/2018 ER AN all'associazione sub 1), per reimpiego e per false fatturazioni, di cui ai capi 119) -a mezzo dei difensori di e 120), entrambi aggravati ex art. 7 I. 203/1991 fiducia, Avv.to GI Rotundo ed Avv.to Fausto Bruzzese, ricorre per: 22.1. violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento all'art. 606, lett. b), ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 416 bis, cod. pen., in riferimento alla sussistenza di autonoma associazione a delinquere con sede in Emilia ed in relazione al ruolo di partecipe del ER, alla luce del compendio probatorio posto dalla sentenza a fondamento dell'affermazione di responsabilità; 22.2. violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento all'art. 606, lett. b), ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648 ter e 7 l. 203/1991, in relazione al capo 119) e 120), ripercorrendo i motivi di appello, a cui la Corte territoriale non avrebbe dato adeguata risposta, escludendosi che l'attività di falsa fatturazione possa essere qualificata come attività economica o finanziaria, e, quindi, integrare il delitto di cui all'art. 648 ter, cod. pen., e confutando la motivazione della sentenza attraverso la prospettazione di altra interpretazione della vicenda;
ci si duole della mancata considerazione della memoria depositata il 25/07/2017; 22.3. violazione di legge in riferimento all'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 62 bis, cod. pen., in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. H 33 23. In data 11/04/2018 GE AR-condannato per la tentata estorsione -a mezzo del pluriaggravata ai danni di AP UG e per interposizione fittizia difensore di fiducia, Avv.to Alessandro Sivelli, ricorre per: 23.1. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla motivazione circa l'attendibilità della persona offesa AP, nonché in relazione ai criteri di valutazione della inattendibilità delle dichiarazioni dei testi che contraddicono la versione della persona offesa;
23.2. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991 in entrambe le forme di manifestazione, non sussistendo alcun elemento per poter configurare l'indicata aggravante;
23.3. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla omessa considerazione delle argomentazioni difensive circa la sussistenza della fattispecie di interposizione fittizia di cui al capo 197), relativamente alle quote della D.S. TR;
23.4. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991 in relazione alla consapevolezza del ricorrente della finalità di agevolare il sodalizio mafioso, in relazione ad entrambe le fattispecie contestate, nonché contraddittorietà della motivazione della sentenza in riferimento a decisioni di segno opposto in riferimento a casi analoghi;
23.5. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. 24. In data 28/03/2018 RR IO -condannato per abuso in atti d'ufficio a mezzo del difensore di fiducia, Avv.to Pierfrancesco RO, ricorre aggravato per: 24.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., non essendo mai stata contestata al ricorrente la condotta di aver favorito appalti conferiti in materia edile e di smaltimento di rifiuti, ed essendo del tutto omessa la motivazione circa l'esistenza della complessa normativa che, all'esito del terremoto che aveva colpito la Regione Emilia, aveva previsto ampie deroghe al codice degli appalti con immediatezza, in tal senso ricostruendosi l'iter dei successivi provvedimenti intervenuti dopo l'evento sismico, al fine di confutare la tesi secondo la quale, seguendo il ragionamento accolto dalla sentenza, solo dal 13/03/2012 sarebbe stato possibile, per i Sindaci, derogare al Codice degli Appalti pubblici, a seguito del'ordinanza n. 28 del 2013 adottata dal Presidente della Regione, Vasco Errani;
34 24.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla valutazione delle risultanze probatorie circa l'asserito interesse privato derivante dalla percezione degli incentivi ex art. 92 d. lgs. 163/2006, atteso che la percentuale del 2% della base d'asta per il RR era a lui legittimamente dovuta, a prescindere da chi avesse eseguito le opere affidate al AN;
in ogni caso, l'importo che erroneamente la sentenza impugnata afferma essere stata indebitamente corrisposta al RR è solo il risultato della somma di tutti gli incentivi percepiti per i lavori affidati a tutte le aziende che svolsero attività nella ricostruzione post terremoto, e non riferibili alla sola ditta AN;
24.3. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla valutazione delle risultanze probatorie circa l'abuso in atti di ufficio concernente l'affidamento dei lavoro del Lotto 16 Est, non risultando da alcun elemento che l'ing.. US avesse mai effettuato progettazioni al posto del ricorrente, il quale se ne sarebbe avvantaggiato al fine di percepire l'incentivo ex art. 92 d. lgs. 163/06, essendo state travisate, sul punto, le dichiarazioni dell'ing. US e le risultanze del sequestro effettuato presso lo studio del predetto, come dimostrato dalla ricostruzione della vicenda prospettata in ricorso;
24.4. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla valutazione delle risultanze probatorie circa l'abuso in atti di ufficio concernente l'affidamento dei lavoro del Lotto 3 EMT, non essendo emerso . da alcun elemento che il ricorrente avesse indotto le ditte appaltatrici a concedere lavori in subappalto alla ditta AN s.r.l., autonomamente in grado di essere scelta dai grandi consorzi, evidenziandosi, in tal senso, travisamento delle prove dichiarative e del contenuto delle intercettazioni, oltre che della documentazione analizzata;
24.5. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla valutazione delle risultanze probatorie circa l'abuso in atti di ufficio concernente il SAL Cimitero, vicenda rispetto alla quale si deduce il travisamento delle intercettazioni contenute in sentenza;
24.6. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla valutazione delle risultanze probatorie circa l'abuso in atti di ufficio concernente i lavori affidati alla AN s.r.l. dopo l'esclusione dalla White List, vicenda rispetto alla quale si deduce il travisamento della documentazione analizzata in sentenza;
24.7. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla valutazione delle risultanze probatorie circa l'abuso in atti di ufficio concernente l'aver favorito la ditta IOS, in relazione al frazionamento del 35 刈 lavori del castello di Finale Emilia, vicenda rispetto alla quale si deduce il travisamento delle prove dichiarative analizzate in sentenza;
24.8. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, nella specie il dolo intenzionale;
24.9. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla valutazione di non concedere al ricorrente le circostanze attenuanti generiche. -25. In data 28/03/2018 IB CO condannato per concorso esterno nell'associazione sub 1), ai sensi degli artt. 110, 416 bis cod. pen;
in Reggio Emilia, dal settembre 2012, condotta in corso (capo 5), nonché per i capi 66), di cui agli artt. 56, 110, 629, commi 1 e 2, in riferimento all'art. 628, comma 3 n. 1 e 3, cod. pen., 7 l. 203/1991, in danno di EL AR IA;
nelle province di Reggio Emilia e SC, dall'inizio del 2011 al giugno 2012; 70), di cui agli artt. 110, 629, commi 1 e 2, in riferimento all'art. 628, comma 3 n. 1 e 3, cod. pen., 7 I. 203/1991, in danno di SA ND;
nelle province di Reggio Emilia e Roma, dall'ottobre del 2012 al marzo del 2013; 71), di cui agli artt. 56, 110, 112, comma 1 n. 1, 629, comma secondo, in riferimento all'art. 628, comma 3, n. 1 e 3, cod. pen., 7 I. 203/1991, ai danni di AP UG;
nelle province di Reggio Emilia e Ravenna, dall'aprile 2013 al luglio 2013; 74), di cui agli artt. 56, 110, 112, comma 1 n. 1, 629, comma secondo, in riferimento all'art. 628, comma 3, n. 1 e 3, cod. pen., ai danni di GR AU;
nelle province di Reggio Emilia e Ravenna, dall'aprile 2013 al giugno 2013 ricorre, a mezzo del - difensore di fiducia, Avv.to Pierfrancesco RO, ricorre per: 25.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla individuazione della pena base ed alla violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. 25.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
25.3. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla sussistenza del contributo da parte del ricorrente, determinante al fine di poter configurare il concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416 bis, cod. pen., non potendo individuarsi detto contributo nell'intervista procurata ad un associato su un quotidiano locale e nella trasmissione televisiva condotta dal ricorrente, trattandosi come riconosciuto in - sentenza di associazione già radicata sul territorio, né essendo possibile individuare il dolo del reato contestato;
36. 25.4. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla omessa qualificazione delle vicende di cui ai capi 66), 70), 71), 74) come esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
25.5. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla carenza probatoria in relazione al capo 71), basata su una sola chiamata in correità sfornita di riscontri;
25.6. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., in relazione ai capi 5), 66), 70), 71), 74); 25.7. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 1. 20371991 in relazione ai capi 66), 70), 71); 25.8. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti in relazione al capo 5). condannato per il ruolo di partecipe26. In data 13/04/2018 GI IO dell'associazione sub 1), per truffa aggravata dall'art. 7 1. 203/1991, per i reati fallimentari relativi alla SICE s.r.l., per due fattispecie di interposizione fittizia aggravata e per ricettazione a mezzo del difensore di fiducia, Avv.to Fausto - Bruzzese, ricorre per: 26.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 7 l. 203/1991, in relazione al concorso del ricorrente nel reato di cui al capo 94), atteso che il GI era un semplice trasportatore, non essendovi alcuna prova del suo coinvolgimento nella condotta di truffa, avendo egli solo ricevuto la merce in attesa di sapere dove avrebbe dovuto consegnarla;
anche in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991, la Corte di merito sembra considerarla un'aggravante oggettiva, nonostante l'agevolazione mafiosa sia qualificata come aggravante soggettiva;
26.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento a capi da 101) a 105), in relazione al ruolo di amministratore di fatto ascritto al ricorrente, ritenuto privo di fondamento probatorio;
26.3. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento a capi da 109 bis) a 111 quater), anche in relazione alla contestata aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991, non essendovi alcuna prova dell'interposizione fittizia, atteso che le ditte non erano inserite nel 37 斗 sistema di frodi carosello, e considerando anche la circostanza del rapporto con il preteso interponente, fratello dell'interposto, il che rendeva il GI il soggetto meno adatto a schermare patrimoni suscettibili di confisca, richiamandosi, quanto all'art. 7 I. 203/1991, le stesse considerazioni in precedenza illustrate;
26.4. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., non essendovi la prova del concorso del ricorrente nel delitto indicato;
26.5. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 27. In data 09/04/2018 G rande RI NI condannato per incendio, ricettazione e due condotte di interposizione fittizia aggravate a mezzo dei difensori di fiducia, Avv.to IA Fabbri e Gregorio Viscomi, ricorre per: 27.1. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento al capo 12), avendo la sentenza seguito un percorso illogico, in contrasto con la necessità di riscontri individualizzanti, atteso che già con i motivi di appello si era dedotto che il ricorrente non avrebbe potuto consegnare al IR la somma di 2.000.000,00 di euro, essendo stato ininterrottamente detenuto dal 19/12/2000 al marzo 2001, e neanche il fratello AN RI NE avrebbe potuto fare ciò, essendo stato anch'egli detenuto dal 25/11/2008 al 15/10/2013, come documentato con memoria del 18/07/2017, mentre la Corte non ha affatto motivato sulla circostanza che sarebbe stato impossibile consegnare una somma di denaro così elevata in un brevissimo arco temporale, dal marzo al luglio 2011, e nel contempo accorgersi dell'appropriazione indebita posta in essere dal IR, non potendo la motivazione della sentenza basarsi sulle voci correnti per ritenere provata l'appropriazione, avendo anche i diretti interessati sempre negato ogni relazione economica tra di loro, ad eccezione di quanto concerneva l'affare Sestito;
il motivo prosegue, quindi, illustrando tutti gli argomenti utilizzati dalla sentenza, rilevandone le illogicità e le incongruenze;
27.2. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento al capo 12), per quanto riguarda la descritta illogicità della motivazione in riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991, di cui non risulterebbero i requisiti costitutivi;
27.3. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento al capo 89), per quanto riguarda la descritta illogicità della motivazione in riferimento alla sussistenza del reato di interposizione fittizia di persona, alla luce dei criteri dettati alla giurisprudenza di legittimità, non 38 k essendovi alcuna prova del passaggio di denaro tra il AN RI ed il LO e viceversa, proseguendo il motivo di ricorso con l'esame dell'impianto probatorio, al fine di evidenziare le falle della motivazione della sentenza impugnata;
27.4. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento al capo 94 bis), per quanto riguarda la descritta illogicità della motivazione in riferimento alla sussistenza del reato di ricettazione, avendo la difesa dedotto in appello che le piastrelle erano già di proprietà del OC, al quale il RO le aveva cedute a saldo di un pregresso debito, per cui la denuncia di truffa da parte del RO era funzionale a giustificare una fattura di comodo emessa al solo fine di far circolare merce in nero, avendo la difesa evidenziato tutte le emergenze che avrebbero dovuto condurre a conclusioni opposte a quelle cui è pervenuta la Corte territoriale;
27.5. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento al capo 192), per quanto riguarda la descritta illogicità della motivazione in riferimento alla sussistenza del reato di interposizione fittizia di persona, in quanto la scrittura privata del 22/05/2013 dimostra solo che il IL avesse investito nella Save International ltd., e che in un momento successivo aveva posto in essere un'interposizione fittizia con la CE, alla quale aveva ceduto le quote della società solo sulla carta, avendo la difesa evidenziato tutte le emergenze che avrebbero dovuto condurre a conclusioni opposte a quelle cui è pervenuta la Corte territoriale;
27.6. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all'ammissibilità della costituzione di parte civile delle Associazioni Libera e AF, non essendo, in ogni caso, la condotta dell'imputato diretta a favorire alcuna associazione a delinquere, tanto meno quella di cui al capo 1), a cui egli è estraneo. -28. In data 12/04/2018 ER NI condannato per il ruolo di capo e promotore dell'associazione sub 1), per le estorsioni aggravate ai danni di FF BR, nonché ai danni di PR RA, di cui ai capi 79), 82), 84 bis), per emissione di fatture per operazioni inesistenti, per truffa aggravata dall'art. 7 1. 203/1991, per porto e detenzione di arma comune da sparo e relativo munizionamento, di cui al capo 128), in esso assorbita la condotta di cui al capo 131) - a mezzo del difensore di fiducia, Avv.to NI Managò, ricorre per: 28.1. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all'assenza di prove circa la sussistenza di autonoma organizzazione criminosa in territorio emiliano, inquadrabile nello schema di cui all'art. 416 bis, 39 G k cod. pen., anche alla luce dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento all'art. 238 bis, cod. proc. pen.; 28.2. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all'assenza di prove circa il ruolo di capo e promotore ascritto al ricorrente, ai sensi dell'art. 416 bis, comma 2, cod. pen.; 28.3. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all'assenza di prove circa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 6, cod. pen., per quanto riguarda l'assenza del requisito di prevalenza delle attività economiche delineata dalla giurisprudenza di legittimità; 28.4. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all'assenza di prove circa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, commi 4 e 5, cod. pen.; 28.5. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all'assenza di prove dell'estorsione aggravata ai danni del FF, con particolare riferimento al ruolo di quest'ultimo ed al compendio probatorio illogicamente valutato in sentenza;
28.6. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all'assenza di prove del delitto di ricettazione, con riferimento alla mancanza di prove dell'origine illecita delle piastrelle;
28.7. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all'assenza di motivazione in riferimento al motivo di appello presentato in relazione al capo di imputazione sub 131), ritenuto assorbito nel capo 128); 28.8. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991; 28.9. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., riferimento alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con un secondo atto di ricorso, depositato in data, ER NI deduce, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to TE Vezzadini, per: 28 bis 1. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla sussistenza dell'associazione di cui al capo 1) e del ruolo apicale del ricorrente, avendo la sentenza impugnata svolto solo una motivazione per relationem, senza considerare le doglianze difensive, con motivazione illogica, di cui la difesa sottolinea i passaggi alla luce degli elementi di prova valutati;
28 bis 2. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla sussistenza del compendio probatorio per quanto riguarda i capi 4 040 79)-82), relativamente ai quali non sono state considerate le allegazioni difensive, ripercorse in ricorso;
28 bis 3. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla sussistenza del compendio probatorio per quanto riguarda il capo 94 bis), alla luce dell'erronea interpretazione del compendio intercettivo. 29. In data 11/04/2018 GU NI condannato per delitto di cui all'art. 12-quinquies I. 356/1992, di cui al capo 89 quinquies), per avere assunto fittiziamente, in data 10 settembre 2014, la veste di titolare del 49% delle quote della società Impresa ER Srl., prestandosi, in tal modo, a dissimulare l'effettività dell'intestazione delle stesse in capo a ER AL - a mezzo del difensore di fiducia, Avv.to EP Garzo, ricorre per: 29.1 violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 12-quinquies 1.356/1992, 110 e 43 cod. pen., rilevandosi come la Corte territoriale abbia tratto la prova del dolo specifico richiesto per l'integrazione della fattispecie di trasferimento fraudolento di valori dalla posizione di "uomo di fiducia di ER AL"- imprenditore rimasto coinvolto nel procedimento penale "Scacco matto" riconosciuta in capo all'imputato, sebbene gli atti processuali deponessero unicamente per essere egli un mero dipendente del ER (autista), come tale privo della possibilità di rendersi conto e della provenienza illecita dei beni del suo datore di lavoro e dei propositi dissimulatori ' ed elusivi delle misure di prevenzione da questi nutriti, di modo che era illogico ritenere che avesse inteso aderirvi ed apportavi il proprio contributo;
29.2. violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., censurandosi l'eccessività della pena irrogata e l'immotivato diniego delle attenuanti generiche, posto che un più mite trattamento sanzionatorio in favore dell'imputato sarebbe stato più consono al suo stato di persona lontana da dinamiche criminali e stabilmente inserito in un contesto lavorativo. 30. In data 12/04/2018 GU AN riconosciuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 110, 648-ter cod. pen. e 7 I. n. 203/1991 (capo 119) e 110, 112, 81 cpv., 61 n. 2 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74/2000 e 7 l. n. 203/1991 (capo 120), commessi in Reggio Emilia e altrove tra il 2011 e il 2012, per avere reimpiegato in Emilia i proventi dell'associazione mafiosa AN RI e dell'associazione mafiosa emiliana, mediante l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, gestita tramite varie imprese, tra cui l'impresa individuale GU AN e la DG CE, di cui deteneva interamente il capitale sociale, e condannato alla pena e di anni quattro di reclusione ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Fausto Bruzzese, per: 41 山 30.1. violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., la mancata acquisizione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen. e il difetto di motivazione, quali vizi affliggenti l'ordinanza resa dalla Corte territoriale in data 6 maggio 2017 con la quale erano state respinte le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per consentire: 1) l'acquisizione della sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 7 settembre 2016, quale prova sopravvenuta perché adottata successivamente alla decisione di primo grado - nel processo de quo · e decisiva - perché attestante la fittizia intestazione di un capannone industriale e della società "Kroton TR" in capo a LL, il quale, perciò, si trovava nella posizione di possessore di somme di spettanza di PP RE, effettivo intestatario del cespite e dell'attività imprenditoriale;
2) la nuova trascrizione delle conversazioni telefoniche intercettate contraddistinte dai progressivi (n. 1114 e 1115 RIT 1827/2011), posto che il loro significato era stato travisato;
30.2. violazione di legge, in relazione agli artt. 110, 112 comma 1, 648-ter cod. pen. e 7 I. n. 203/1991, e il vizio di motivazione, evidenziandosi come la Corte territoriale fosse incorsa: a) in plurimi errori di diritto nascenti: 1) da una non corretta applicazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. che aveva consentito di ritenere tutt'ora esistente un'autonoma cosca emiliana di 'ndrangheta; 2) da una non corretta applicazione dell'art. 648-ter cod. pen., posto che le operazioni di falsa fatturazione, attraverso le quali avrebbe avuto luogo l'impiego di risorse patrimoniali di provenienza delittuosa, in quanto non costituiscono espressione di un'attività economica o finanziaria (ai sensi degli artt. artt. 2082, 2135 e 2195 cod. civ.), suscettibile di consentire la mimetizzazione di capitali illeciti;
b) in altrettanti difetti di motivazione: 1) quanto alla derivazione della prova della consapevolezza del ricorrente di apportare il proprio contributo alle condotte di reato di cui al capo 119) dalla suo strettissimo rapporto con PP RE, quale soggetto stabilmente inserito nella cosca emiliana, nonché dall'opinabile contenuto delle intercettazioni telefoniche dianzi menzionate;
2) quanto alla valutazione dei rapporti tra il LL e il PP, di tutt'altra natura rispetto a quella ritenuta nella sentenza impugnata, come sarebbe stato dimostrato dalla sentenza del Tribunale di Verona;
3) quanto alla valutazione dei rapporti tra LL e AN RI NI;
4) quanto all'arco temporale dell'attività di reimpiego delle somme di provenienza cutrese posta in essere dal ricorrente, attesa la detenzione del LL, incaricato di fare da vettore delle stesse, tra il 2011 e il 2012, e la mancanza di prova dei rapporti tra il GU e il ER, quale successore del LL nello svolgimento di tale funzione;
5) quanto alla mancanza di accertamenti in ordine alla AZ Srl., quale società destinataria delle 42 G k false fatture, la quale, peraltro, non aveva bisogno di apporti di denaro di provenienza illecita perché si autofinanziava mediante lo sconto di fatture;
30.3. violazione di legge, in relazione all'art. 7 I. n. 203/1991, e il vizio di motivazione apparente, scontando, l'argomentazione spesa in punto di agevolazione della cosca diretta da NI AN RI, per un verso, una palese genericità e, per altro verso, una duplicazione del disvalore portato dall'elemento accessorio contestato, poiché la detta agevolazione si sarebbe risolta sia nel reimpiego delle risorse di provenienza delittuosa, sia nella destinazione alla congrega dei proventi dell'attività di investimento delle stesse;
30.4. violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento al diniego della concessione delle attenuanti generiche, che il ricorrente avrebbe meritato in ragione della posizione marginale rivestita, dell'incensuratezza vantata e del comportamento processuale tenuto, in parte ammissivo degli addebiti. -31. In data 09/04/2018 LA AN riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416-bis, comma 2, 3, 4, 6 e 8 cod. proc. pen. (capo 1), per avere promosso, organizzato e diretto la cellula di 'ndrangheta operante in territorio emiliano, segnatamente nella provincia di Piacenza, e del delitto di cui agli artt. 110, 112, comma 1, 648-ter cod. pen. e 7 I. n. 203/1991 (capo 112), commesso nel territorio piacentino e nelle province limitrofe dal 2010, per avere concorso nel reimpiego di denaro proveniente sia dall'associazione mafiosa dei AN RI di UT che dalla cellula emiliana, investendolo nell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti;
per l'effetto, è stato condannato alla pena di anni 12 di reclusione a mezzo del difensore di fiducia, Avv.to LU CO, ricorre per: 31.1. la violazione degli artt. 8 e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta competenza per territorio del Tribunale di Bologna in luogo di quella del Tribunale di Catanzaro, emergendo dalle risultanze processuali la completa dipendenza del gruppo criminale operante in Emilia Romagna dalla «casa madre» di UT, in quanto a AN RI era attribuito il ruolo di figura direttiva sovraordinata anche alla struttura criminale emiliana e in UT venivano assunte le decisioni fondamentali riguardanti l'operatività di essa;
31.2. la violazione di legge, in relazione all'art. 416-bis cod.pen., e il vizio di motivazione, rilevandosi come l'argomentazione posta a sostegno del provvedimento impugnato non avesse diradato le ombre in ordine al ruolo concretamente rivestito dal LA e in riferimento alle condotte da lui effettivamente poste in essere, avuto riguardo anche alla circostanza che egli era già stato condannato con sentenza passata in giudicato per il ruolo direttivo 43 dispiegato all'interno della cellula operante in Piacenza fino al 2008, aveva ricevuto condanna in relazione ai fatti ascrittigli nel processo calabrese denominato 'Kiterion' e in altro in corso a SC ed era stato assolto dall'accusa di essere il promotore e il capo dell'associazione ndranghetista operante in AR, non potendosi escludere, pertanto, un'interferenza di ruoli e condotte;
31.3. la violazione di legge, in relazione all'art. 648-ter cod. pen., e il vizio di motivazione, deducendosi che, in relazione all'intervento dispiegato dal LA per dirimere la conflittualità esistente GA e CA, quanto alla restituzione di una somma di denaro dovuta dal secondo al primo attingendo a quella bonificata dalla IR AM e la EL, quali imprese coinvolte nelle operazioni di falsa fatturazione, non sarebbe dato comprendere, sulla base della motivazione rassegnata, quale sarebbe stato il ruolo concorsuale dispiegato dal ricorrente e da quali elementi fosse stata tratta la prova dell'elemento soggettivo del reato;
nondimeno era da escludere che il delitto di associazione di tipo mafioso potesse costituire il presupposto del reato di reimpiego di capitali;
31.4. la violazione di legge, in relazione all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen., e il vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale riconosciuto anche in danno del LA l'aggravante dell'associazione armata senza per nulla argomentare in ordine alla consapevolezza da parte di questi del possesso di armi da parte degli associati;
31.5. la violazione di legge, in relazione all'art. 416-bis, comma 6, cod.pen., e il vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale riconosciuto la ricorrenza dell'aggravante del finanziamento delle attività economiche di cui l'associazione intende assumere o mantenere il controllo mediante il profitto o il prodotto • derivanti dai delitti posti in essere in esecuzione del programma criminoso, ancorché non fosse stata fatta chiarezza in ordine alle specifiche attività che i sodalizi criminali intendevano controllare e, quindi, alla loro dimensione, ed essendo, comunque, palesemente illogico che ad essere alimentate con capitali illeciti fossero attività economiche prive di reale consistenza;
31.6. la violazione di legge, in relazione all'art. 7 I. n. 203/1991, e il vizio di motivazione quanto all'aggravante dell'agevolazione della associazione ndranghetista cutrese e di quella emiliana, soprattutto in punto di prova del dolo specifico richiesto, tanto più che il fatto di cui al capo 122) si riferiva alla mera restituzione di un prestito personale;
31.7. la violazione di legge, in relazione all'art. 62-bis cod. pen., e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. riconosciuto colpevole del delitto di cui32. In data 12/04/2018 IN LF all'art. 416-bis, commi 1, 3, 4, 6 e 8 cod. pen. (capo 1), per essere stato partecipe dell'associazione di tipo mafioso di ascendenza ndranghetista operante 44 श्र nelle province emiliane tra il 2004 e il 2015; del delitto di cui agli artt. 2 e 7 l. n. 895/1967, 23 I. 110/1975 e 7 l. n. 203/1991 (capo 140 novies), per avere illecitamente detenuto una pistola semiautomatica Beretta calibro 9 corto con matricola abrasa e relativo munizionamento, con l'aggravante della finalità di agevolare l'attività dell'associazione di cui capo 1); del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 (capo 184), per avere illecitamente ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina vari soggetti tra il novembre 2011 e il maggio 2012; per l'effetto è stato condannato alla pena di anni 9 di reclusione - ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Carmen Pisanello, per: 32.1. la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per consentire l'acquisizione richiesta dalla difesa dell'appellante e disattesa con l'ordinanza del maggio 2017 - dei certificati di residenza in UT dei familiari del IN, che secondo la tesi accusatoria avrebbero dovuto indirizzare il loro voto a favore del candidato CA nelle competizioni elettorali parmensi del 2012; 32.2. la violazione degli artt. 8 e 21 cod. proc. pen. in relazione al mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna, essendo stato privilegiato il criterio del luogo in cui si era effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura, piuttosto che quello in cui era stato siglato il "pactum sceleris", da individuarsi in UT, sede di NI AN RI, in cui venivano assunte le decisioni fondamentali riguardanti l'operatività della cellula emiliana;
32.3. la violazione degli artt. 28 e 649 cod. proc. pen., in relazione alla declaratoria di inammissibilità della denuncia di conflitto di competenza pronunciata con ordinanza in data 23 giugno 2017 e in riferimento al rilevato bis in idem, per essere stata la condotta di partecipazione al reato associativo contestata al IN identica a quella di cui aveva preso cognizione l'autorità giudiziaria mantovana e bresciana, con particolare riferimento alla gestione mafiosa dei cantieri mantovani di Covelli;
32.4. il vizio di motivazione quanto al riconoscimento dell'aggravante dell'associazione armata, non essendoci prova che l'arma trovata in possesso del IN fosse destinata alla realizzazione degli scopi dell'associazione piuttosto che a quelli personali del detentore;
-32.5. il vizio di motivazione, in riferimento sia alla circostanza riferita dai collaboratori ES e MA riscontrantisi reciprocamente - dell'inserimento di lunga data del IN nel contesto criminale 'ndraghetista, non risultando a suo carico nessuna condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. proc. pen. e contraddicendosi le citate fonti dichiarative in ordine ai tempi e ai modi della sua affiliazione, sia al dato dei rapporti del ricorrente con AN RI NI e K 45 H ! LL RO, non emergendo prova della sua partecipazione a riunione di mafia;
32.6. il vizio di motivazione quanto all'interpretazione della conversazione ambientale 288/12 ritenuta elemento indiziante dotato di peculiare valenza dimostrativa in ordine alla partecipazione del IN all'associazione criminale, perché asseritamente rappresentativa di una condotta di recupero di un credito posta in essere dal IN a favore di LA, del quale sarebbe stato l'uomo di fiducia, ancorché tale assunto fosse rimasto smentito dal contenuto di altre captazioni telefoniche;
32.7. il vizio di motivazione quanto al sostegno prestato dal ricorrente ad alcuni dei partecipanti alle competizioni elettorali dei Comuni di Salsomaggiore nel 2006, Sala Baganza nel 2011 e AR nel 2012, interpretato come condotta di partecipazione all'associazione ndraghetista emiliana, che intendeva infiltrarsi in tal modo nelle amministrazioni locali per accaparrarsi gli appalti di opere o servizi pubblici, non emergendo dalle intercettazioni telefoniche né la prova dell'essere il detto sostegno funzionale alle finalità del gruppo, né che comunque fosse stato attuato con qualche forma di violenza o minaccia. 33. In data 12/04/2018 IA DO - riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. (capo 143), quale partecipe esterno dell'associazione ndranghetista emiliana, fornendo il suo contributo ad essa nella veste di Assistente Capo di Pubblica Sicurezza in servizio presso la Questura di Reggio Emilia;
del delitto di cui agli artt. 56, 610 e 7 I. n. 203/1991 (capo 123), per avere prospettato mali ingiusti alla giornalista del "Resto del Carlino" IN ED per indurla ad astenersi dal pubblicare notizie sulla famiglia di MU NI;
del delitto di cui agli artt. 615-ter cod. pen. e 7 I. n. 203/1991 (capo 155), in relazione al ripetuto accesso abusivo al sistema informatico SDI in dotazione alle Forze di Polizia al fine di acquisire notizie relative alle vicende giudiziarie che riguardavano i capi o i partecipi al sodalizio criminale dianzi menzionato, e condannato alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione -ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, Avv.to LU Fornari, per: 33.1. la violazione degli artt. 8 e 21 cod. proc. pen. in relazione al criterio utilizzato per radicare la competenza territoriale del Tribunale di Bologna, essendo stato privilegiato il luogo in cui si sarebbe manifestata e realizzata l'operatività della struttura a discapito di quello in cui era stato contratto il "pactum sceleris", da individuarsi in UT;
33.2. la violazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. con riguardo al rapporto di 'conditio sine qua non', richiesto ai fini della riconduzione delle condotte partitamente ascritte al IA allo schema del concorso esterno in 46 G k associazione mafiosa, tra l'apporto da questi fornito e il concreto fenomeno associativo, disconoscendosi che il risultato del contributo apportato possa identificarsi in un generico potenziamento della sopravvivenza o dell'operatività del gruppo criminale nel suo complesso, venendo in rilievo, piuttosto, comportamenti di favoritismo a beneficio dei singoli adepti all'associazione; 33.3. la violazione degli artt. 43, 110, 416-bis cod. pen. e il vizio di motivazione quanto all'elemento soggettivo del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, non essendo dato cogliere, nella motivazione resa sul punto, alcuna evidenziazione di significativi elementi in fatto idonei a dare ragione del passaggio dall'intento favoritistico di singoli componenti del gruppo malavitoso, ancorché in posizione verticistica, alla consapevole e volontaria preordinazione da parte del IA dei propri peculiari interventi a beneficio della congrega criminale nel suo complesso;
33.4. la violazione degli artt. 56, 610 cod. pen. e 7 I. n. 203/1991 e il vizio di motivazione, stigmatizzandosi la valenza intimidatoria tout court delle espressioni utilizzate dal IA ('ti taglio i viveri') nei confronti della giornalista IN ED ed ancor più l'idoneità delle stesse a dar corpo al più intenso disvalore rappresentato dall'utilizzazione del metodo mafioso, quale epifenomeno dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/1991, riconosciuta nei confronti del ricorrente anche nella variante soggettiva dell'agevolazione dell'associazione mafiosa, benchè fosse del tutto insoddisfacente la giustificazione posta a sostegno del dolo specifico richiesto per la sua integrazione;
33.5. la violazione dell'art. 7 I. n. 203/1991, in relazione all'art. 615-ter cod. pen., e il vizio di motivazione in punto di finalità agevolatrice della cosca emiliana nel suo complesso delle condotte di accesso abusivo allo SDI, rilevandosi decisive carenze argomentative in relazione alla idoneità delle informazioni riservate attinte dal ricorrente a fungere da elementi rafforzativi della compagine criminale, trattandosi di dati conoscitivi già noti agli affiliati che ne erano i destinatari e, comunque, avendo il giudice censurato omesso di compiere puntualizzazioni in ordine alla specifica consapevolezza del ricorrente di agevolare con le proprie propalazioni l'associazione e non gli associati;
33.6. il vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata giustificazione delle scelte operate con riguardo alla quantificazione degli aumenti di pena per reato continuato;
33.7. l'omessa motivazione sul motivo di gravame che aveva denunciato il mancato assolvimento da parte delle parti civili costituite dell'onere probatorio riguardante il nesso di causalità tra le condotte delittuose contestate all'imputato ed il danno non patrimoniale asseritamente cagionato da quest'ultimo. 47 H k 34. In data 16/03/2018 OR OR riconosciuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110, 629, commi 1 e 2 (in relazione all'art. 628, comma 3 n. 1 e 3 cod. pen.), 99, comma 4, cod. pen. e 7 I. n. 203/1991 (capo 70) per avere, in concorso con più persone riunite alcune delle quali appartenenti all'associazione criminale 'ndranghestista emiliana, costretto, con violenza e minaccia, SA ND a consegnare a CO MA, presunto creditore, denaro in contanti, titoli ed un'automobile di pregio, e condannato alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione ed € 5.000,00 di multa ricorre, a mezzo del difensore di fiducia - Avv.to NN Cantelli, per: 34.1. violazione degli artt. 629, 393 e 610 cod. pen. e vizio di motivazione, sul rilievo che la Corte di merito, avrebbe travisato le emergenze processuali: il ricorrente avrebbe prestato una mera condotta di ausilio ad un soggetto che I aveva fatto richiesta a suoi conoscenti di essere coadiuvato per il recupero di un cospicuo credito nei confronti di un debitore rimasto a lungo inadempiente;
il giudicante aveva errato nel qualificare l'agire dell'imputato come estorsivo, dovendo, piuttosto, essere tale condota inquadrata nello schema del concorso nell'esercizio delle private ragioni o della violenza privata, essendosi, in tal modo, desunta la prova del dolo del delitto di estorsione dalla presunta caratura criminale dell'imputato; 34.2. vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991, l'intimidazione propria del metodo mafioso non risultando distinta, nel caso scrutinato, da quella che caratterizza la fattispecie ordinaria del delitto di estorsione. Invero, il giudice censurato non ha dato conto delle ragioni per le quali il fatto contestato sarebbe maturato nel contesto dell'associazione criminale, né della ragione per quale la sua realizzazione avrebbe arrecato un vantaggio a quest'ultima; 34.3. vizio di motivazione in punto determinazione del trattamento sanzionatorio e di diniego delle circostanze attenuanti generiche. 35. In data 11/04/2018 GR RB riconosciuta responsabile del delitto di - cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 (capo 98), per avere, quale dipendente della CDI TECHNOLOGY Srl., cartiera italiana perno delle "frodi carosello", contribuito all'emissione di fatture relat ive all'anno di imposta 2010 per operazioni - inesistenti gestite da GI nella regione Emilia Romagna per impiegare i proventi delle attività illecite delle cosche calabresi e per lucrare i profitti delle frodi IVA da destinare alle cosche medesime, e condannata alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to OB ARni, per:. 48 35.1. violazione dell'art. 8 d.lgs. 74/2000 e il vizio di motivazione relativamente alla parte della sentenza impugnata in cui era stata riconosciuta la responsabilità della GR anche in relazione alla emissione di fatture riferibili ad un periodo in cui ella non risultava ancora assunta dalla CDI TECHNOLOGY Srl., reputandosi incongrua la giustificazione adotta al riguardo dalla Corte territoriale, che aveva invocato la circostanza che le operazioni alle quali si riferivano le fatture false in parola si fossero concluse in epoca successiva al momento dell'assunzione della impugnante, tanto che i documenti erano stati trovati, all'atto della perquisizione, sulla sua scrivania, posto che il delitto di cui alla rubrica è reato istantaneo;
35.2. la violazione dell'art. 81 cpv. cod. pen., essendosi tenuto conto nella determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare con riferimento agli aumenti per la continuazione, di condotte di reato non riferibili all'imputata. riconosciuto36. In data 11/04/2018 PE EP DO responsabile dei delitti di ricettazione aggravata (capi 87 e 94 bis) e condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed € 2.000,00 di multa ricorre personalmente per: 36.1. violazione degli artt. 648 cod.pen. e 533 e 546 cod. proc.pen., evidenziandosi come si fosse pervenuti alla declaratoria di responsabilità per i delitti ascrittigli in violazione del criterio di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio'; 36.2. violazione di legge in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, stimandosi come eccessivo quello irrogato anche in ragione dell'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'apodittico riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991. -37. In data 12/04/2018 PA EP riconosciuto colpevole, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, del delitto di partecipazione esterna ad associazione mafiosa di cui agli artt. 110, 416-bis, commi 1, 4 e 6 cod. pen. (capo 6), per avere contribuito a rafforzare il gruppo 'ndraghetista emiliano, prestandosi, in virtù della funzione politica espletata, di capogruppo del PDL nel Consiglio Provinciale di Reggio Emilia e di vice-coordinatore vicario del predetto partito, ed in cambio della promessa di aiuto elettorale nelle future competizioni fornitagli dai vertici dell'associazione, ad agevolare l'infiltrazione dell'organizzazione malavitosa nel tessuto sociale della zona, mediante il supporto prestato ai sodali colti dalle misure interdittive antimafia emesse dal Prefetto di Reggio Emilia nel corso del 2012 e mediante il proprio attivo intervento (anche palesato nel corso di trasmissioni televisive) in difesa di 49 costoro, indicati come vittima di una strategia politica e mediatica diretta a dipingerli come espressione della criminalità organizzata solo al fine di favorire le imprese emiliane autoctone e, per l'effetto, condannato alla pena di anni 4 di reclusione - ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia Avv. to NN Trampini ed Alessandro Sivelli, per: 37.1. vizio di motivazione, in relazione alla violazione del criterio di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio ed alla violazione dell'obbligo, attualmente normativamente imposto ex art. 603, comma 3-bis cod. proc.pen., e, comunque, sancito dal diritto vivente in ossequio ai precetti del diritto convenzionale, di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante la riassunzione delle prove dichiarative decisive, in ipotesi di reformatio in peius della sentenza di primo grado;
adempimento cui la Corte territoriale avrebbe dovuto assolvere per giungere correttamente al verdetto di condanna, essendo state differentemente apprezzate, rispetto al primo giudice, plurimi contributi testimoniali, che, se eliminati, determinerebbero lo sgretolamento della tenuta logica del provvedimento impugnato: tra questi quelli del Senatore LL, di AL e AN, del coimputato ON Gianluigi, dell'avvocatessa Arcuri, di Cataliotti, dell'avvocato AR Amadè, del coimputato IB;
37.2. violazione dell'art. 416-bis cod. pen., e il vizio argomentativo, avendo la Corte territoriale omesso di rendere una motivazione rafforzata in ordine a specifici elementi di prova valorizzati in senso contrario dal primo giudice (tra questi l'incontro con il senatore LL e l'assenza di contatti con gli esponenti del gruppo criminale per un lungo periodo dopo gli incontri della primavera del 2012, la dichiarazione sottoscritta dal PA ed allegata alle opposizioni alle misure interdittive prefettizie), che aveva ritenuto che il patto, ancorché effettivamente siglato dal PA con i vertici della cosca emiliana non si fosse successivamente concretato in una effettiva forma di sostegno del politico all'associazione, che aveva agito esclusivamente per scopi autodifesivi;
avendo, inoltre, il giudice della sentenza impugnata osteso in maniera del tutto carente le ragioni del ritenuto apporto - che deve essere eziologicamente efficace in termini di elevata probabilità sulla base di un giudizio ex post- rispetto al rafforzamento del gruppo criminale complessivamente inteso, essendosi, peraltro, celato dietro formulazioni di stile quanto alla giustificazione dell'elemento soggettivo del reato: non potendosi far rientrare nel paradigma di tipicità del concorso esterno in associazione mafiosa né una dichiarazione allegata ad atti giudiziari né le propalazioni effettuate o silenzi tenuti in una trasmissione televisiva;
37.3. violazione degli artt. 43 e 416-bis cod.pen., e vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato, poiché sussiste logica incompatibilità nella tesi, fatta propria dal giudice distrettuale, della coesistenza dell'intento attribuito al 50 G PA di agire per conservare l'associazione criminale e per rafforzarne l'operatività e di difendere sé stesso dall'accusa di essere ad essa contiguo, prendendone apertamente le distanze;
37.4. eccezione di nullità della sentenza impugnata, ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen., da preterizione degli argomenti difensivi, versati agli atti del processo mediante il deposito di una corposa memoria: ciò con particolare riferimento alle ragioni e alle modalità degli incontri con alcuni esponenti della cosca collocati temporalmente nella primavera del 2012; alla conoscenza della caratura criminale degli interlocutori;
alla valenza della dichiarazione resa a favore dei sottoposti alle misure interdittive nel luglio 2012; alle scansioni organizzative della trasmissione televisiva cui partecipò il PA nell'ottobre 2012; 37.5. violazione degli artt. 59, comma 2, 416-bis, commi 4 e 6, e 62-bis cod. pen., e il vizio di motivazione, per l'assenza di indicazione del criterio di imputazione delle aggravanti in concreto utilizzato e per l'apodittico diniego della riduzione della pena prevista per la concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione consentita. 38. In data 13/04/2018 NE EP - riconosciuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112, 648-ter cod. pen. e 7 l. n. 203/1991 (capo 83), per avere concorso nel reimpiego dei proventi della associazione mafiosa cutrese facente capo a AN RI e dell'associazione mafiosa emiliana di cui . al capo 1) della rubrica tramite la predisposizione di alcune società e l'utilizzazione di altre messe a disposizione da AL AN, finalizzate all'investimento in imponenti interventi edilizi effettuati nei comuni di OL, di Vicomero e di Reggiolo;
del delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, 629 cod. pen. e 7 I. n. 203/1991 (capo 84), per avere concorso nell'estorsione aggravata commessa in danno di AL AN, costretto a cedere quote di società a lui riferibili e a dimettersi dagli incarichi direttivi in esse dispiegati, nonché a cedere crediti vantati ed immobili posseduti dalle proprie imprese e, per l'effetto, condannato alla pena di anni 5 e mesi 10 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia, Avv.to Oreste Dominioni e Fausto Bruzzese, per: 38.1. violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., in riferimento alla mancata acquisizione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen. e il difetto di motivazione, quali vizi affliggenti l'ordinanza resa dalla Corte territoriale in data 6 maggio 2017 con la quale erano state respinte le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per consentire: 1) l'acquisizione della sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 7 settembre 2016, quale prova sopravvenuta - perché adottata successivamente alla decisione di primo grado nel processo de k 51 У quo e decisiva perché attestante la reale natura dei rapporti economici esistenti tra PP e LL, che spiegavano la ragioni dei trasferimenti di denaro dal secondo al primo;
2) l'acquisizione del verbale stenotipico delle dichiarazioni rese da OL NI dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, da ritenersi decisive perché chiarificatrici delle ragioni della dismissione da parte del AL delle quote delle società a lui intestate;
38.2. vizio di motivazione da illogicità manifesta in relazione alle condotte ascritte al NE nel capo 83 della rubrica;
il vizio di motivazione da travisamento della prova in relazione al significato della frase: l'intervento di AR me l'hanno organizzato>>, pronunciata dal PP nel corso di una conversazione telefonica intercorsa con GU AN (di cui intercettazione ambientale n. 1115 del 17 gennaio 2012) e del contenuto dell'intercettazione ambientale n. 1114; il vizio di motivazione da preterizione degli argomenti desumibili dalla sentenza n. 2087 emessa dal Tribunale di Verona in data 7.9.2016 e di cui era stata negata l'acquisizione e delle evidenze a favore dell'imputato desumibili dall'esame di GI EP: invero, i giudici di merito avevano errato nel considerare l'affare OL come espressione della strategia di reimpiego dei capitali illeciti di pertinenza della cosca cutrese con l'intervento fattivo dei vertici della cosca emiliana, posto che una obiettiva lettura degli atti di causa avrebbe consentito di verificare come l'intervento edilizio menzionato fosse riferibile ad imprenditori solidi e solventi del tutto estranei alle logiche criminali delle organizzazioni menzionate, strumentalizzati da AL AN che era il solo ad essere contiguo ad esse;
nondimeno nessuna delle imprese coinvolte nelle operazioni edilizie di cui al capo di imputazione poteva dirsi coinvolta nell'attività di emissione di fatture false per dirottare su imprese orbitanti intorno alla figura di NI AN RI i proventi dell'attività di reimpiego dei denari di provenienza illecita ed era un dato indimostrato che IR avesse riversato nell'affare OL somme di pertinenza di AN RI, atteso che risultava, piuttosto, che egli se ne fosse appropriato e che avesse rimesso al AL tre assegni privi di provvista tratti su un conto corrente acceso a nome di una sua società; peraltro non si vede quale fosse l'esigenza di denaro in capo alle società dell'affare OL, dal momento che queste erano state destinatarie di ingenti finanziamenti bancari;
38.3. vizio di motivazione, in relazione alle condotte di cui al capo 84 della rubrica, con specifico riferimento alla omessa valutazione della credibilità del coimputato AL AN in relazione ai criteri di cui all'art. 192, comma 3 e 4, cod. proc. pen.; alla preterizione dei contributi dichiarativi del coimputato GI EP e di OL NI, rilevandosi come la cessione di quote da parte del AL fu un 'atto del tutto volontario determinato dal suo specifico 52 G of intento di sottrarsi alle conseguenze di un probabile fallimento e come anche la cessione dello 0,01 delle quote di K1 a LO EP non fu il frutto di alcuna coartazione, trattandosi di un'implicazione dello stesso statuto della K1 accettata dal AL;
38.4. la violazione dell'art. 7 I. n. 203/1991 e il vizio di motivazione, essendo carente l'argomentazione resa dalla Corte territoriale in ordine alla declinazione oggettiva della stessa non emergendo in concreto in che cosa si sarebbe manifestato il metodo mafioso e non ravvisandosi nell'imputato il dolo specifico - richiesto per l'integrazione dell'aggravante nella sua declinazione soggettiva, soggiacente come tale al regime di cui all'art. 118 cod. pen. 38.5. violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. 39. In data 30/03/2018 CE IZ e CH NN riconosciuti responsabili del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 12-quinquies I. n. 356/1992 e 7 I. n. 203/1991 (capo 192), per avere in concorso con AN RI NI e con IL LF, accettato di attribuirsi falsamente una parte delle quote sociali degli enti riconducibili ai primi: tra questi la SAVE UP, la SAVE ENGINEERING S.r.l., la IMPREGECO S.r.l. e la SAVE INTERNATIONAL LTD, a partire dal novembre 2012; del delitto di cui agli artt. 110, 648-ter e 7 l. n. 203/1991 (capo 193), per avere, in concorso con IL LF, impiegato nelle quattro società indicate denaro di provenienza illecita;
del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 12-quinquies 1. n. 356/1992 e 7 l. n. 203/1991 (capo 193 bis), per avere attribuito la titolarità formale della NA UP a CE LF, e, per l'effetto, condannati alla pena di anni 4 e mesi, 10 di reclusione ed € 8.000 di multa ciascuno ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to AN Saverio Fortuna, per: 39.1. violazione dell'art. 12-quinquies I. n. 356/1992 e il vizio di motivazione, quanto al capo 192, emergendo dal testo della sentenza impugnata plurime ed evidenti incongruenze logiche: tra queste le più significative da individuarsi nel mancato chiarimento delle ragioni per le quali il AN RI e il IL avrebbero dovuto scegliere, per portare avanti i loro progetti di reimpiego di denari provento dell'attività delittuosa della organizzazione ndranghetista cutrese, società (la Save GR, la Save Enginering, la Impregeco) sull'orlo del fallimento poi di fatto dichiarato;
nella mancata quantificazione delle somme effettivamente versate dai referenti della cosca nelle dette società e nelle ulteriori riconducibili agli imputati (la Save International); nella omessa valorizzazione dei dati offerti dalla difesa quanto ai rapporti esistenti tra il CH e il IL in relazione al subappalto di lavori da parte del primo ad una società 53 G k del secondo in Corte Inzaghi;
nell'assenza di concreti atti gestionali imputabili al IL e al AN RI nelle società del gruppo Save;
nella ricostruzione solo congetturale dell'elemento soggettivo del reato, non emergendo neppure la consapevolezza degli imputati della caratura dei soggetti con cui erano entrati in affari;
39.2. violazione dell'art. 648-ter cod.pen. e il vizio di motivazione quanto al capo 193, replicandosi i rilievi critici formulati quanto alle smagliature logiche che connotano l'impianto argomentativo posto a corredo del verdetto di condanna degli imputati e di cui si è già dato conto nell'illustrazione del motivo che precede;
nondimeno evidenziandosi come sarebbe pure da dubitare della possibilità del concorso tra il delitto di trasferimento fraudolento di valori e quello di reimpiego dei proventi di attività delittuose e, altresì, contestandosi l'interpretazione fornita dalla Corte della scrittura privata del 22 maggio 2013; 39.3. la violazione dell'art. 12-quinquies I n. 356/1992 e il vizio di motivazione quanto al capo 193 bis, emergente dal travisamento delle evidenze probatorie attestanti che la NA GR, costituita dopo l'arresto di AN RI e di IL, rappresentava esclusivamente lo strumento operativo utilizzato dai coniugi CE CH per proseguire l'attività delle società fallite che non avrebbero potuto esercitare in proprio essendo loro precluso l'accesso ai finanziamenti bancari;
39.4. la violazione dell'art. 7 I. n. 203/1991 e il vizio di motivazione, criticandosi la configurabilità della riconosciuta aggravante della agevolazione dell'associazione mafiosa, vuoi perché non vi era la prova di finanziamenti effettivamente praticati alle società dal IL e dal AN RI, vuoi perché era da dubitarsi che il primo avesse posto in essere atti gestori delle stesse;
nondimeno, trattandosi di circostanza di natura soggettiva, non era estensibile ai concorrenti ignari della finalità di agevolare l'organizzazione criminale;
39.5. il vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 40. In data 10/04/2018 GI LO riconosciuto colpevole: del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 648-ter cod. pen. e 7 I. n. 203/1991 (capo 96), per avere concorso nel reimpiego dei proventi delle associazioni mafiose Arena/Nicoscia e AN RI realizzato tramite la predisposizione di alcune società о l'utilizzazione di altre per emettere fatture per operazioni inesistenti, lucrando indebitamente l'IVA attraverso il meccanismo delle 'frodi carosello'; del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 8 d.lgs. n. 74/2000 e 7 I. n. 203/1991 (capo 98), per avere concorso nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per giustificare e dissimulare gli esborsi di denaro a favore delle società di cui al capo 96; del 54 delitto di cui agli artt. 110, 112, 474 comma 2 cod. pen. e 7 I. n. 203/1991 (capo 99), per avere concorso nella contraffazione dei marchi delle schedine "Kingston" cedute alla MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Spa;
nonché, in riforma della pronuncia assolutoria del primo giudice, del delitto di cui agli artt. 110 e 112 cod. pen., 12-quinquies I. n. 356/1992 e 7 I. n. 203/1991 (capo 100), per essersi adoperato affinché fossero fittiziamente intestate a OC RI e a CH AN di quote societarie della GPZ Trading, e condannato alla pena di 1 e mesi 8 di reclusione ed € 1.400 di multa, in continuazione con i reati di cui alla sentenza n. 2483/13 del 16/9/2013, irrevocabile il 15/10/2014 ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Saverio Loiero, per: 40.1. violazione dell'art. 648-ter cod. pen. e dell'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 e il vizio di motivazione, rilevandosi come l'argomentazione in punto di prova del delitto di cui al capo 96 sia del tutto carente, altro non essendo che il duplicato delle valutazioni poste a sostegno di statuizioni di condanna, ormai coperte da giudicato, che avevano attinto l'imputato, per fatti di analogo tenore, nel processo 'Point Break', tuttavia definitivamente cessati nel 2008; nondimeno mancherebbe la prova della provenienza dalle cosche cutresi dei capitali riversati nelle società riferibili al GI, essendo stati all'uopo valorizzati dati tutt'altro che affidabili e, di poi, quand'anche tale immissione di capitali illeciti si fosse effettivamente verificata, si tratterebbe di post factum non punibile, attesa la natura di reato istantaneo ad effetti permanenti del delitto di cui all'art. 648-ter cod. pen.; non meno carente sarebbe, oltretutto, la prova dell'elemento soggettivo del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, la ricognizione dello stesso essendo impossibile per la mancata tenuta delle scritture contabili e l'ommessa presentazione delle annuali dichiarazioni fiscali da parte delle società emittenti;
40.2. la violazione dell'art. 474 cod. pen. e vizio di motivazione, non configurandosi il delitto di detenzione di prodotti con marchi contraffatti, perché le schedine 'IN non erano destinate alla vendita sul mercato, ma soltanto alla circolazione interna alle società facenti capo al ricorrente;
il reato sarebbe comunque estinto per prescrizione;
40.3. la violazione degli artt. 603 cod. proc. pen. e 12-quinquies I. n. 356/1992 e vizio di motivazione, nel ribaltare il verdetto liberatorio pronunciato dal primo giudice in relazione al capo 100, non essendosi la Corte di appello attenuta all'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale riesaminando le fonti dichiarative diversamente apprezzate nelle loro propalazioni;
nondimeno, non avendo il Procuratore Generale nella discussione orale, insistito nell'accoglimento dell'appello presentato con riferimento al detto capo 100, il motivo di gravame presentato doveva intendersi implicitamente rinunciato. 55 д k 41. In data 10/04/2018 TI GI - riconosciuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000 (capo 98), per avere partecipato, da contabile della MM (MULTI MEDIA CORPORATE), società cartiera di diritto svizzero perno delle operazioni delle transazioni intracomunitarie fittizie, all'emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti delle società coinvolte nelle 'frodi carosello', e condannato alla pena di mesi 5 di reclusione in continuazione rispetto alla pena inflittagli con la sentenza n. 1814/14 del 27/5/2014 ed irrevocabile 1/7/2015 della Corte di appello di Bologna, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 1.203/1991 ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Filippo Sgubbi, per: 41.1 violazione degli artt. 8 e 9 d.lgs. 74/2000 e il vizio di motivazione quanto all'elemento oggettivo del reato contestato, per non avere il giudice censurato esaminato partitamente ciascuna delle 7 fatture, la cui emissione, per essere riferibile alla MM, è stata addebitata al TI;
per avere considerato il ricorrente concorrente, al tempo stesso, nella emissione e nella utilizzazione delle fatture false, in spregio al divieto stabilito dall'art. 9 d.lgs. 74/2000; 41.2. violazione degli artt. 43 cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000 e il vizio di motivazione anche da travisamento della prova, quanto all'elemento soggettivo del reato, nella duplice conformazione del dolo generico del fatto tipico e del dolo specifico relativo alla finalizzazione della volontà dell'agente nella direzione dell'altrui evasione delle imposte, essendosi confermata l'esistenza di esso svalutando un dato euristicamente decisivo: vale a dire l'attività professionale di fiduciario, del tutto lecita in Svizzera, dispiegata dal ricorrente a favore della MM, peraltro in un arco di tempo assai limitato (settembre 2009 - giugno 2010) e, comunque, prima dell'arresto del GI, da assumere quale momento della sua presa di consapevolezza degli affari non nitidi di costui;
41.3. violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, rilevandosi la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale e processuale, avendo il TI ricevuto condanna nel processo di cui si discute per fatti per i quali era già stato giudicato e assolto (dal delitto di cui all'art. 648-ter cod. pen.) nel processo 11197/2006, avuto riguardo all'identità sostanziale del fatto siccome emergente da plurime evidenze processuali ( medesimezza del tempo e delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, identità delle testimonianze e degli esiti captativi); 41.4 violazione dell'art. 62-bis cod.pen., essendo palesemente incongrue le ragioni del diniego delle attenuanti generiche. 56 к 42. In data 11/04/2018 RO NN-riconosciuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110, 629 comma 2, cod. pen. e 7 I. n. 203/1991 (capo 50), per avere, in concorso con AN LU, con minaccia costretto CA LU, debitore del AN, a consegnare macchine da lavoro;
del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (capi 182 e 166 lett. G), per avere illecitamente detenuto, a fine di spaccio, sostanza stupefacente del tipo marijuana per un valore di € 300,00, nonché gr. 42 di hashish acquistati da CH EP, e condannato alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed € 1.600,00 di multa ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to EP - Belvedere, per: 42.1. violazione dell'art. 7 l. 203/1991 e il vizio di motivazione da travisamento della prova in relazione al fatto di estorsione di cui al capo 50 (1° e 2° motivo), per essersi ritenuto il RO partecipe del sodalizio 'ndranghetista, se non altro ab externo, sulla base dei rapporti di parentela con alcuni affiliati alla consorteria (IO LU e GI EP) e di una fuorviata interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche, che, invece, era tale da dimostrare che il ricorrente si era ingerito nella vicenda di dare e avere in essere tra il Brignano e il CA solo per aiutare il CA;
in ogni caso difetterebbe la prova che il RO avesse agito per favorire gli scopi dell'organizzazione criminale reggiana;
42.1. vizio di motivazione con riguardo ai capi 182 e 166 lett.g della rubrica, essendo il giudice censurato incorso in un palese travisamento dei fatti, per avere ritenuto il RO presente nel luogo in cui si discuteva di stupefacenti ancorchè le intercettazioni telefoniche smentissero questo dato, e non essendo egli stato trovato in possesso di sostanze psicotrope all'atto della perquisizione eseguita nei suoi confronti. 43. In data 09/04/2018 CH EP - riconosciuto colpevole: del delitto di cui all'art. 416-bis, comm1, 3, 4, 6, 8 cod. pen (capo 1), per avere partecipato all'associazione di stampo mafioso operante in territorio emiliano;
per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 e 603-bis e 7 I. n. 203/1991 (capo 90), per avere fattivamente coadiuvato LO CH, GI EP, AN ST, in un'attività di intermediazione illecita e di sfruttamento della manodopera di almeno dodici operai nei cantieri per la ricostruzione post terremoto dell'Emilia della ditta AN TR srl;
per il delitto di cui agli artt. 640 cod. pen. e 7 l. 203/1991 (capo 94) commesso in pregiudizio di RO LU, amministratore di Serena Real Estate Spa, che con artifici e raggiri veniva indotto a vendere circa 60.000 mq di piastrelle alla SECAV Unipersonale Srl., non ottenendone il pagamento;
del delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990 (capi 162, 166 lett. da a) ad o), 167 lett. da a) a j), 168 lett. a) e b), 170 e 57 1722), in relazione a plurime condotte di cessione di stupefacente tipo hashish, avvenute nel periodo tra il dicembre 2011 ed il dicembre 2012; dei delitti di cui agli artt. 110, 2, 4 e 7 I. 895/1967 e 7 l. n. 203/1991 (capi 135, 137, 138 e 139), per avere, in concorso con altri, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi, parti di armi e munizioni;
del delitto di cui agli artt. 110, 648 e 7 1. n. 203/1991 (capo 159) in relazione alla ricettazione continuata di partite di gasolio, e condannato alla pena di anni 9 e mesi 8 di reclusione - ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Ercole Cavarretta, per: 43.1. violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di prova della partecipazione del ricorrente alla congrega malavitosa emiliana, avendo omesso il giudice territoriale di considerare tutti gli argomenti difensivi idonei a dimostrare l'inconsistenza del postulato accusatorio di implementare l'istruttoria allo scopo di far luce sul tema devoluto, così rendendo una motivazione costituente un mero doppione di quella posta a corredo delle decisioni assunte all'esito dell'incidente cautelare e del giudizio di primo grado, le quali avevano desunto l'intraneità del CH alla cosca dalla sola sua contiguità al LO, derivante, invero, esclusivamente da ragioni di amicizia;
donde l'unico dato certo era rappresentato dal fatto che il ricorrente versava in ristrettezze economiche, viveva di espedienti e traeva il proprio sostentamento con l'attività di spaccio svolta in maniera del tutto autonoma;
43.2. violazione dell'art. 603 cod. proc.pen. e il vizio di motivazione, in relazione al diniego dell'acquisizione dei verbali degli interrogatori resi dal CH al Pubblico Ministero presso la DDA di Bologna il 7 ottobre 2016 ed il 10 marzo 2017, di cui all'ordinanza del 6 maggio 2017, evidenziandosi quanto meno una disparità di trattamento rispetto al GI, posto che il ricorrente, così come quest'ultimo, aveva reso dichiarazioni sopravvenute rispetto alla decisione di primo grado e, in quanto espressive di ravvedimento e di dissociazione dal gruppo di appartenenza, da ritenersi decisive in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio;
43.3. violazione dell'art. 416-bis, commi 4 e 6, cod. pen. e il vizio di motivazione, avendo giudice della sentenza impugnata tratto la prova della sussistenza dell'aggravante dell'organizzazione armata da dati assolutamente assiomatici, scilicet che il CH fosse il braccio armato della associazione ed il custode delle armi a disposizione degli associati, essendo queste occultate nel capannone di Montecchio Emilia di LO in cui egli aveva alloggio, senza per nulla confrontarsi con l'allegazione difensiva circa il possesso personale di alcune delle armi stesse;
43.4. violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione con riguardo alla dosimetria della pena, con particolare riguardo al diniego delle 58 k attenuanti generiche e all'entità degli aumenti praticati per la riconosciuta continuazione tra i reati;
43.5. violazione degli artt. 192, 2, 4 e 7 l. 895/1967 e 7 I. n. 203/1991 e il vizio di motivazione in ordine alla prova dei fatti di cui ai capi 137, 138, e 139 e dell'aggravante di cui all' 7 I. n. 203/1991, attesa la genericità del tenore delle conversazioni telefoniche e delle propalazioni del collaboratore MA poste a corredo delle relative statuizioni nonché la non decisività di altri incombenti istruttori, ad esempio il sequestro di numerose munizioni di calibri diversi, serbatoi contenenti cartucce presso il capannone di Montecchio Emilia, tale stabilimento essendo anche nella disponibilità di Schirone;
nondimeno sarebbe del tutto congetturale l'affermazione contenuta in sentenza circa la finalità agevolatoria della detenzione delle armi rispetto ai fini dell'associazione criminale;
43.6. violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 640 cod. pen. e 7 I. n. 2003/1991 e il vizio di motivazione in relazione alla prova del fatto di cui al capo 94, avendo omesso la Corte territoriale di esaminare gli alternativi percorsi ricostruttivi della vicenda offerta dai coimputati LO e GI nei loro interrogatori;
43.7. violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 112 e 603-bis cod.pen e 7 I. n. 203/1991 e il vizio di motivazione in relazione al capo 90, con specifico riferimento all'errata valutazione delle prove, dalle intercettazioni telefoniche emergendo evidenti elementi di prova sia dell'insussistenza dei fatti che dell'estraneità ad essi del ricorrente. 44. In data SA HA riconosciuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110 e 8 d.lgs. n. 74/2000 (capo 98), per avere quale detentore del 10% delle quote della MM e quale direttore operativo dell'azienda, offerto il proprio fattivo contributo in vista dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti idonee ad alimentare sistema delle frodi carosello, e condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Michela Peronace, per: 44.1. violazione dell'art. 99, comma 2, cod. pen., per essere stata applicata al ricorrente la circostanza aggravante della recidiva ancorchè questa non gli fosse stata contestata neppure in fatto;
donde, dovendo questa essere eliminata, si imporrebbe la declaratoria di estinzione del reato per essere spirato il termine massimo di prescrizione, decorrente dall'emissione dell'ultimo documento contabile mendace che, secondo la contestazione, recherebbe la data del 30 maggio 2010; 59 G 44.2. violazione degli artt. 99 cod. pen. e 445 cod. proc. pen., per l'illegittimità dell'applicazione della recidiva, essendo estinto il reato costituente il precedente di riferimento ai fini dell'operatività dell'istituto de quo, in ragione del decorso di cinque anni senza ricadute nel delitto dalla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 30 ottobre 2008 di applicazione della pena su richiesta;
44.3. violazione degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 8, comma 2, d.lgs. 74/2000 e il vzio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, rilevandosi l'erronea applicazione dell'istituto della continuazione, posto che l'emissione di più fatture nello stesso periodo di imposta (nel caso di specie 6 fatture emesse tra il marzo e il maggio 2010) integra per disposto di legge un unico reato. 45. In data ON NI - riconosciuto responsabile: del delitto di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 6, 8 cod. pen. (capo 1), in relazione all'attività di promozione, direzione ed organizzazione dell'articolazione 'ndranghstista emiliana;
del delitto di cui agli artt. 110, 629 comma 2 cod. pen. e 7 l. 203/1991 (capo 10), per avere, in concorso con altri, costretto ME NA a ridurre un debito contratto con IO DO;
del delitto di cui agli artt. 110, 629 comma 2 cod. pen. e 7 l. 203/1991 (capo 20), per avere, in concorso con altri, costretto Di IA AN e RO LL a pagare un debito del Di IA;
del delitto di cui agli artt. 110, 56, 629 comma 2 cod. pen. e 7 l. 203/1991 (capo 50), per avere, in concorso con PO NI, tentato di costringere CA LU a restituire un prestito usurario;
del delitto di cui agli artt. 110, 56, 629 comma 2 cod. pen. e 7 I. 203/1991 (capo 56), per avere, in concorso con altri, tentato di costringere HI GU e IN RI a restituire un prestito usurario;
del delitto di cui agli artt. 110, 56 e 610 cod. pen. (capo 57), per avere tentato di costringere IN RI a ritirare la denuncia relativa al fatto di tentata estorsione commesso in suo pregiudizio;
del delitto di cui agli artt. 110, 629 comma 2 cod. pen. e 7 l. 203/1991 (capo 59), per avere, in concorso con altri, costretto EN RI a sottoscrivere n. 20 cambiali per complessivi Euro 10.000,00 a favore di AL NI ed altri, in pagamento di un presunto credito di costoro verso il EN;
del delitto di cui agli artt. 110, 629 comma 2 cod. pen. e 7 I. 203/1991 (capo 65), per avere, in concorso con PO NI, costretto RI EN a pagare la somma di Euro 25.000,00 in adempimento di un credito di IB GI;
del delitto di cui agli artt. 110, 56, 629 comma 2, cod. pen. e 7 l. 203/1991 (capo 66), per avere, in concorso con altri, tentato di costringere EL AR RO ad estinguere un presunto debito verso LS IR;
del delitto di cui agli artt. 110, 56, 629 comma 2, cod. pen. e 7 1. 203/1991 (capo 67), per avere, in concorso con altri, tentato di costringere LS IR a consegnare la somma di Euro 50.000,00 a titolo di 0 60 6 compenso per l'azione estorsiva contestata al capo 66; del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 8 d.lgs. 74/2000 e 7 I. n. 203/1991 (capo 68), per avere, in concorso con PO NI, emesso le fatture n. 3/2012 e 4/2012 da parte della PO Srl. nei confronti della società Reggiana Gourmet Srl. per giustificare la consegna complessiva della somma di € 303.784,05 versata da LS IR a titolo di compenso per il recupero del credito da questi vantato nei confronti di EL AR RO, quindi per operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti;
del delitto di cui agli artt. 110, 629 comma 2 cod. pen. e 7 l. 203/1991 (capo 70), per avere, in concorso tra gli altri con OR OR, costretto, mediante violenza e minaccia, SA ND a consegnare a CO Ornar, a fronte di un presunto debito verso quest'ultimo pari a Euro 1.300.000,00 euro, la somma di € 230.000,00 in contanti, oltre ad assegni per un importo di € 600,000,00 e ad una Lamborghini Gallardo;
del delitto di cui agli artt. 110, 56, 629 comma 2, cod. pen. e 7 l. 203/1991 (capo 74), per avere, in concorso con altri, tentato di costringere GR AU, con violenza e minaccia, al pagamento della somma di Euro 200.000,00 a favore di BB GI, e condannato alla pena di anni 15 di reclusione ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Manfredo Fiormonti, per: 45.1. violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di prova della responsabilità del ricorrente per il delitto di promozione, direzione e organizzazione della associazione criminale di stampo 'ndranghestista localizzata in Reggio Emilia e nelle altre province emiliane, rilevandosi come sia da dubitare della stessa esistenza di una organizzazione dotata dei requisiti indicati dalla norma di riferimento, non sussistendo in fatto né l'intimidazione né il correlato assoggettamento, come anche essendosi fatta discendere la dimostrazione del ruolo apicale del ON esclusivamente dai rapporti da questi intrattenuti con altri soggetti appartenenti alla 'ndrina emiliana, dai fatti accertati nel processo Edilpiovra e dalle consistenti possidenze economiche di cui egli aveva disponibilità; 45.2. violazione degli artt. 629, 393 e 610 cod. pen., nella parte in cui si è negata la derubricazione dei fatti sussunti nello schema dell'estorsione in quelli di esercizio delle private ragioni o di violenza privata;
tale erronea statuizione derivando dalla traslazione sul piano della qualificazione giuridica della peculiare carica intimidatoria asseritamente associata al prevenuto per essere egli il capo di una associazione per delinquere di stampo mafioso, quand'invece si sarebbero dovute scrutinare le fattispecie concrete avendo riguardo al fine perseguito dal soggetto agente (verificando se avesse agito per esercitare un preteso diritto proprio o altrui) e al profitto patrimoniale conseguito in proprio;
61 斗 45.3. violazione degli artt. 416-bis, commi 4 e 6, cod. pen. e 7 1. n. 203/1991 e vizio di motivazione in relazione all'aggravante del metodo mafioso, evidenziandosi, quanto al profilo dell'organizzazione armata, come non fossero stati ascritti al ON delitti commessi con l'uso delle armi, e non essendosi provata la sua consapevolezza dell'uso di armi da parte degli altri consociati;
quanto al profilo del finanziamento di attività economiche delle quali si intendeva assumere il controllo mediante i profitti conseguiti dall'associazione, il fatto che il ricorrente fosse stato assolto da tutti i delitti connessi all'affare OL'; quanto alla circostanza di cui all'art. 7 I. n. 203 I. n. 1991, l'assenza di ogni concreto riferimento all'intento di favorire l'associazione; 45.4. violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuante generiche. -46. In data 11/04/2018 PO NI riconosciuto responsabile: del delitto di cui all'art. 416-bis, commi 1, 3, 4, 6, 8 cod. pen. (capo 1), per avere fatto parte dell'articolazione 'ndranghstista emiliana;
del delitto di cui agli artt. 110, 629 comma 2 cod. pen. e 7 l. 203/1991 (capo 10), per avere, in concorso con ON NI, costretto ME NA a ridurre un debito contratto con IO DO;
del delitto di cui agli artt. 110, 56, 629 comma 2 cod. pen. e 7 l. 203/1991 (capo 50), per avere, in concorso con ON NI, tentato di costringere CA LU a restituire un prestito usurario;
del delitto di cui agli artt. 110, 629 comma 2 cod. pen. e 7 l. 203/1991 (capo 59), per avere, in concorso con ON NI ed altri, costretto EN RI a sottoscrivere n. 20 cambiali per complessivi Euro 10.000,00 a favore di AL NI e ON CH, in pagamento di un presunto credito di costoro verso il EN;
del delitto di cui agli artt. 110, 629 comma 2 cod. pen. e 7 l. 203/1991 (capo 65), per avere, in concorso con ON NI, costretto RI EN a pagare la somma di Euro 25.000,00 in adempimento di un credito di IB GI;
del delitto di cui agli artt. 110, 56, 629 comma 2, cod. pen. e 7 l. 203/1991 (capo 66), per avere, in concorso con ON NI ed altri, tentato di costringere EL AR RO ad estinguere un presunto debito verso LS IR;
del delitto di cui agli artt. 110, 56, 629 comma 2, cod. pen. e 7 I. 203/1991 (capo 67), per avere, in concorso con ON NI ed altri, tentato di costringere LS IR a consegnare la somma di Euro 50.000,00 a titolo di compenso per l'azione estorsiva contestata al capo 66; del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 8 d.lgs. 74/2000 e 7 l. n. 203/1991 (capo 68), per avere, in concorso con ON NI, emesso le fatture n. 3/2012 e 4/2012 attraverso la PO Srl. nei confronti della società Reggiana Gourmet Srl. per giustificare la consegna complessiva della somma di € 303.784,05 versata da 62 山 LS IR a titolo di compenso per il recupero del credito da questi vantato nei confronti di EL AR RO, quindi per operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti;
del delitto di cui agli artt. 629 comma 2 cod. pen. e 7 I. 203/1991 (capo 69), per avere costretto con minaccia RI TR a rinunciare al recupero di un credito di circa 70.000,00 euro vantato dalla società Alpi Sabbie per forniture di sabbia;
del delitto di cui agli artt. 110, 629 comma 2 cod. pen. e 7 I. 203/1991 (capo 70), per avere, in concorso tra gli altri con ON NI e OR OR, costretto, mediante violenza e minaccia, SA ND a consegnare a CO MA, a fronte di un presunto debito verso quest'ultimo pari a Euro 1.300.000,00, la somma di € 230.000,00 in contanti, oltre ad assegni per un importo di € 600.000,00 e ad una Lamborghini Gallardo;
del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 12-quinquies I. n. 356/1992 e 7 l. 203/1991 (capo 70 bis), per avere, in concorso con i figli PO AN e PO LO, fittiziamente intestato quote della società Global GR s.r.l. ai detti concorrenti;
del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 12-quinquies I. n. 356/1992 e 7 I. n. 203/1991 (capo 70 ter), per avere, in concorso con i figli PO AN e PO LO, fittiziamente intestato quote della società Edil Progres Srl. ai detti concorrenti;
del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 12- quinquies 1. n. 356/1992 e 7 I. n. 203/1991 (capo 70 quater), per avere, in concorso con PO LO, fittiziamente intestato a costei quote della S.F.L. Escavazioni e Trasporti Srl.; del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 12- quinquies I. n. 356/1992 e 7 l. n. 203/1991 (capo 70 quinquies), per avere, in concorso con PO LO e con la coniuge separata IN ARnna, fittiziamente intestato a costoro immobili e terreni;
del delitto di cui agli artt. 110 e 367 cod. pen. (capo 70 sexies), per avere, in concorso con IZ MA ed allo scopo di fare conseguire a questi il porto d'armi, finto di minacciare quest'ultimo; del delitto di cui agli artt. 110 e 644 cod. pen.(capo 72), per avere, in concorso con CO MA e CA LU, elargito a MM AN un prestito di Euro 10.000,00 facendosi promettere e poi consegnare interessi usurari pari a circa il 252% annuo, con l'aggravante di avere approfittato dello stato di bisogno della persona offesa, che svolge attività imprenditoriale, nonché facendosi anche promettere la cessione di un garage;
del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 56, 110 e 629 comma 2 cod. pen. e 7 I. n. 203/1991 (capo 73), per avere, in concorso con CO MA e CA LU, costretto MM AN a corrispondergli interessi usurari, oltre a tre assegni postdatati, e per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a farsi cedere in garanzia dalla MM la proprietà di un garage;
del delitto di cui agli artt. 110 e 644 cod. pen. (capo 73 bis), per essersi fatto promettere e corrispondere, in concorso con PO AN, CA LU e PO LO, interessi usurari da 63 斗 RU TE e EL AR CR, con l'aggravante di avere approfittato dello stato di bisogno delle persone offese, che svolgono anche attività imprenditoriale;
del delitto di cui agli artt. 110, 56, 629 comma 2, cod. pen. e 7 1. 203/1991 (capo 74), per avere, in concorso con ON NI ed altri, tentato di costringere GR AU, con violenza e minaccia, al pagamento della somma di Euro 200.000,00 a favore di BB GI;
del delitto di cui agli artt. 110, 56 e 629, commi 1 e 2, cod. pen. e 7 l. n. 203/1991 (capo 75), per avere in concorso con il figlio PO AN, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere DU DA e ON IN OM ad adempiere ad un debito di 25.000,00 euro a favore di un loro creditore;
del delitto di cui agli artt. 110, 56, 629 comma 2, cod. pen. e 7 l. 203/1991 (capo 95), per avere, in concorso con altri, costretto L'IN CE, titolare della società Vesta s.r.L - società committente di lavori appaltati alla Impredil Srl. -a far fronte ai pagamenti che quest'ultima società avrebbe dovuto disporre a favore delle imprese subappaltatrici, minacciando il blocco del cantiere;
del delitto di cui all'art. 55 d.lgs. 231/2007 (capo 141), per avere posseduto ed utilizzato indebitamente carte di credito clonate relative a titolari statunitensi riuscendo anche ad impossessarsi dell'importo di € 44.500,00, e condannato alla pena di anni 14 di reclusione ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to - AN Saggioro, per: 46.1. vizio di motivazione apparente in riferimento al capo 1 della rubrica, rilevando come la argomentazione posta a sostegno della condanna per il delitto di partecipazione all'associazione 'ndranghetista avrebbe mancato di tener conto del fatto che i collaboratori di giustizia (in particolare ES e MA) mai avrebbero indicato il ricorrente quale associato o quale prenditore messosi a disposizione della consorteria, risultando egli, piuttosto, una vittima di questa e non essendoci prova, comunque, che egli avesse ricevuto una 'dote' o avesse partecipato a riunioni di mafia o, ancora, avesse intrattenuto rapporti con i capi o i partecipi della cellula emiliana;
nondimeno non sarebbe rimasto dimostrato che l'associazione in parola fosse armata;
46.2. vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, quanto al capo 10, eccependosi l'inconfigurabilità del reato ivi rubricato per l'insussistenza dell'ingiustizia del profitto e delle minacce rivolte al ME, peraltro non estraneo a dinamiche criminali relative alla detenzione di armi;
del pari non sarebbero ravvisabili elementi fattuali tali da far ritenere aggravata la pur commessa estorsione ai sensi dell'art. 7 1.203/1991; 46.3. vizio di motivazione apparente in relazione al delitto di cui al capo 50, denunciandosi plurimi travisamenti delle prove o preterizione di esse, emergendo dal tenore delle intercettazioni telefoniche che il PO non aveva profferito 64 alcuna minaccia nei confronti del CA e che il debito di questi nei confronti del primo ammontava ad Euro 1.700,00 e non ad Euro 1000,00: donde l'insussistenza non solo del delitto di usura ma anche di quello di estorsione;
46.4. vizio di motivazione in riferimento al capo 59), contestandosi la ricostruzione del fatto siccome operata dai giudici di merito perché del tutto inverosimile, scontando la stessa il peso dell'inattendibilità della parte offesa EN, la cui versione sarebbe messa in dubbio dal tenore delle intercettazioni telefoniche;
nondimeno difetterebbero gli elementi costitutivi del delitto di estorsione contestato, in particolare il profitto ingiusto e un interesse proprio del PO nel recupero del credito vantato dal AL e dal ON nei confronti del EN: di modo che sarebbe stato al più da ravvisare il delitto di esercizio arbitrario delle private ragioni con violenza o minaccia alle persone con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991; 46.5. vizio di motivazione apparente quanto al capo 65, avendo il giudice censurato di fatto ignorato il tenore dei rilievi di gravame, che avevano evidenziato come la cessione del credito vantato dal IB nei confronti del RI fosse tutt'altro che fittizia e come, pertanto, mancasse l'elemento costitutivo dell'ingiustizia del profitto, tanto più che la parte offesa aveva tratto beneficio dall'operazione pagando soltanto la metà di un debito dell'ammontare di oltre Euro 50.000,00; donde non risultando provato neppure che il RI avesse subito minacce si sarebbe imposta l'assoluzione dal delitto di estorsione ovvero, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991, la riqualificazione nel reato di esercizio arbitrario con violenza o minaccia alle persone;
46.6. vizio di motivazione in relazione ai capi 66, 67 e 68, riguardanti due ipotesi di estorsione ed una di emissione di fatture per operazioni inesistenti, contestandosi la ricostruzione dei fatti siccome operata dai giudici di merito, i quali avrebbero travisato il dato decisivo che, quanto al primo episodio di estorsione, l'esistenza dell'intimidazione era stata smentita dalla stessa parte offesa EL AR RO, con la conseguenza che sarebbe stato necessario prendere atto che il LS, che aveva commissionato il recupero del credito vantato nei confronti della EL e che era persona sulla cui attendibilità potevano essere nutrite fondate riserve, aveva inscenato la pretesa estorsione subita per ritorsione nei confronti del PO che gli aveva fornito titoli falsi e privi di copertura: il che avrebbe comportato la sussunzione della condotta del ricorrente nel delitto di truffa, mentre quella di emissione di fatture false di cui al capo 68 costituirebbe un postfactum non punibile del delitto di estorsione;
46.7. vizio di motivazione apparente in relazione al capo 69, ancora una volta avendo i giudici di merito travisato il compendio probatorio, il quale sarebbe 65 G stato lì ad evidenziare che l'espressione attribuita dalla parte offesa RI al PO di essere un "uomo d'onore" - altro non era che il portato di una reazione esasperata del ricorrente dinanzi all'ostruzionismo palesato dal RI;
peraltro era frutto di mera congettura il collegamento tra l'incendio patito dalla parte offesa e la telefonata del PO di qualche giorno dopo;
46.8. vizio di motivazione quanto al capo 70, eccependosi l'inattendibilità della parte offesa SA, il difetto di profitto ingiusto nell'operazione di recupero del credito vantato nei confronti di questa da CO MA e la mancanza di un interesse proprio del PO nel recupero medesimo;
46.9. vizio di motivazione in relazione ai capi 70 bis, ter, quater e quinquies, sostenendosi la manifesta illogicità delle conclusioni raggiunte dai giudici di merito in ordine alle riconosciute intestazioni fittizie di cespiti ai familiari, avvenute tra il 2006 e il 2009, posto che prima del 2014 il PO non aveva alcuna ragione di temere di essere sottoposto a misure di prevenzione, né, comunque, vi erano elementi oggettivi per ritenere che i cespiti di cui alle imputazioni fossero stati acquistati con provviste di natura illecita, atteso che le società le cui quote erano state intestate ai familiari erano state costituite ben prima dell'asserito inizio dell'attività delinquenziale;
-46.10. vizio di motivazione in relazione ai capi 72 e 73, dubitandosi in linea con quanto ritenuto inizialmente dal GIP di Reggio Emilia - dell'attendibilità della parte offesa MM, il cui racconto sarebbe costellato di contraddizioni ed incongruenze quanto alle modalità con le quali sarebbe sviluppato il rapporto usurario;
vieppù gli atti non darebbero conto delle minacce da questa denunciate come subite da parte del ricorrente;
46.11. vizio di motivazione apparente quanto al capo 73 bis, avendo la Corte territoriale ignorato i rilievi formulati in punto di attendibilità della parte offesa RU TE, il cui narrato sarebbe rimasto privo di riscontri oggettivi, non potendosi considerare corroborante l'esibizione di di assegni tratti dalla società La Cavalleria Srl. perché priva di collegamento con il PO;
nondimeno le dichiarazioni del coimputato CA non erano state valutate ai sensi dell'art. 193, comma 3 e 4; -46.12. violazione di legge e il vizio argomentativo in relazione al capo 74 scrutinato dalla Corte territoriale come se fosse un unicum con il capo 71 -, censurandosi le conclusioni raggiunte dal giudice di merito in ordine alla fittizietà della cessione del credito vantato dal BB nei confronti del GR e rendendosi una motivazione ampiamente apodittica e congetturale tendente a 'vestire di 'ndrangheta' una normale operazione negoziale;
46.13. vizio di motivazione quanto al capo 75, difettando l'elemento dell'ingiustizia del profitto dell'operazione di recupero del credito del TI nei 66 طلا confronti DU: e tanto perché anche il PO vantava un credito nei confronti del TI, quale creditore dello Zapparedddu: donde la necessità di una derubricazione nel delitto di cui all'art. 393 cod. pen, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991; 46.14. violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al capo 95, non essendo ravvisabile nella fattispecie descritta la minaccia integratrice del delitto di estorsione, quanto piuttosto un mero illecito civilistico in relazione ai rapporti di subappalto in essere tra la società del PO - che non era stato pagato delle prestazioni rese - e quella di L'IN, titolare della società subappaltante;
46.15. vizio di motivazione in riferimento alle disposte confische in pregiudizio del ricorrente, avendo il giudice censurato omesso di rendere ragione della necessaria pertinenzialità tra i beni ablati e i reati riconosciuti in capo al ricorrente, tanto più che le fatture per operazioni inesistenti contestate al capo 68) erano state emesse da una società diversa rispetto a quella oggetto di confisca. 47. In data 11/04/2018 PO AN riconosciuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110, 112, 644 cod. pen. (capo 73 bis), per avere concorso con il padre PO NI e la sorella LO, nonchè altri, nel richiedere interessi usurari a RU TE e EL AR CR, con l'aggravante di avere approfittato dello stato di bisogno delle persone offese, svolgenti attività imprenditoriale;
del delitto di cui agli artt. 110, 56 e 629, commi 1 e 2, cod. pen. e 7 l. n. 203/1991 (capo 75), per avere concorso con il padre PO NI nel cercare di costringere DU DA e ON IN OM ad adempiere ad un debito di 25.000,00 euro a favore di un loro creditore;
del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 2 e 7 l. n. 895/1967 e 7 l. n. 203/1991 (capo 140 bis), per avere illegalmente detenuto, in concorso con PO LO, un'arma comune da sparo del tipo carabina;
del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 3 1. n. 110/1975 e 7 l. n. 203/1991 (capo 140 ter), per avere alterato le caratteristiche meccaniche della carabina dianzi menzionata, e condannato alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 4.667,00 di multa - ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to AN Saggioro, per: 47.1. violazione dell'art. 644 cod. pen., rilevandosi come il ricorrente non avesse concorso con il padre nella pattuizione degli interessi usurari, essendosi limitato, su incarico di questi, di richiederli alle vittime del reato;
di modo che, anche a volere accedere alla tesi secondo la quale il delitto di usura sia un delitto a condotta frazionata, l'ipotizzato concorso nel delitto menzionato sarebbe stato configurabile solo ove le parti offese avessero effettuato la prestazione usuraria, con la conseguenza che, tanto non essendosi verificato, il prevenuto avrebbe 67 dovuto al più rispondere del delitto di favoreggiamento reale ex art. 379 cod. pen.; 47.2. violazione dell'art. 629 cod. pen., emergendo dall'impianto argomentativo posto a corredo della statuizione sul capo 75 della rubrica quanto meno l'assenza in capo a PO AN del dolo richiesto, per essersi egli limitato, occupandosi quotidianamente del trasporto dei mezzi edili utilizzati per le attività del padre NI, a trasportare il mezzo utlizzato per commettere il reato, senza alcuna coscienza o consapevolezza che si trattasse di un atto intimidatorio posto in essere dal padre nei confronti della parte offesa DU;
47.3. violazione dell'art. 7 I. n. 203/1991, quanto al medesimo capo 75 della rubrica, non potendosi sostenere la sussistenza del metodo mafioso per non avere i coniugi DU palesato alcuna forma di assoggettamento rispetto alle pretese dei PO, né avendo dato segno il giovane AN di alcuna contiguità con l'associazione criminale alla quale il padre era affiliato;
47.4. vizio di motivazione apparente in relazione al capo 140-bis della rubrica, non avendo il giudice censurato spiegato le ragioni per le quali si dovesse ritenere che il ricorrente, per il solo fatto di avere mostrato alla Polizia Giudiziaria le pertinenze dell'abitazione, nelle quali il padre teneva occultate le armi, dovesse essere ritenuto concorrente con questi nella illecita detenzione di esse;
47.5. violazione dell'art. 114 cod. pen., dovendosi ritenere errato il diniego del riconoscimento dell'attenuante del contributo di minima importanza nei confronti dell'imputato, avuto riguardo alla marginalità del suo intervento in ciascuna delle vicende nelle quali egli è stato coinvolto dal padre;
47.6. vizio di omessa motivazione in ordine alla espressa richiesta, formulata nell'atto di gravame, di applicazione in favore dell'impugnante delle circostanze attenuanti generiche sussistendone i presupposti. 48. In data 11/04/2018 SP AN riconosciuto colpevole del delitto di cui all'artt. 110 cod.pen. e 12-quinquies I. 356/1992 (capo 194), per avere concorso con lo zio IL LF nel trasferimento fraudolento di valori, accettando l'intestazione fittizia in capo a sè delle quote della "Immobiliare BG" Srl., della quale, invece, il concorrente era l'effettivo titolare, e condannato alla pena finale di anni 1 e mesi 8 di reclusione, con confisca della "Immobiliare BG" Srl. ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Elisabetta D'Errico, per: - 48.1. violazione degli artt. 533 cod. proc. pen. e 12-quinquies 1. n. 356/1992 e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di considerare i rilievi di gravame sviluppati in punto di elemento oggettivo del reato, che avevano evidenziato come lo SP avesse effettivamente svolto un ruolo all'interno della "Immobiliare B.G.", alla stregua delle risultanze della relazione di stima a 68 firma del commercialista AN, nonché quelli in punto di elemento soggettivo;
a suffragio della cui esistenza, nella sua proiezione finalistica, elusiva delle norme in materia di misure di prevenzione da parte di IL LF, essendo stati valorizzati, peraltro, dati probatori non stringenti suscettibili di dare luogo ad una valutazione meramente presuntiva e congetturale, riconducibili alla logica secondo la quale "l'imputato non avrebbe potuto non sapere" in ragione della sua vicinanza allo zio, estranea, tuttavia, alla regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio;
48.2. violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione, avendo il giudice censurato distorto il significato della circostanza che lo SP avesse gestito le società riconducibili al IL dopo l'arresto di questi, la stessa dovendo essere interpretata, in funzione della richiesta di mitigazione della pena, come espressiva della propensione dell'imputato a condurre la propria esistenza svolgendo un'attività lavorativa;
48.3. vizio di motivazione in relazione alla statuizione riguardante la confisca della "Immobiliare BG" Srl., per non essere state indicate le ragioni che stavano a dimostrare che la disponibilità della società in capo allo SP consentisse la prosecuzione dell'attività delittuosa, tanto potendosi dire per il IL, ma non per il ricorrente, estraneo all'associazione criminale 'ndranghestista emiliana, dimostrato dall'esclusione nei suoi confronti dell'aggravante come dell'agevolazione dell'organizzazione di tipo mafioso. 49. In data 12/04/2018 NI RO - riconosciuta colpevole: del delitto di cui agli artt. 110, 416-bis, commi 1, 3, 4, 6 e 8, cod.pen. (capo 7), per avere, da concorrente esterna, offerto il proprio contributo al perseguimento degli scopi delle associazioni criminali 'ndranghestiste di UT e di Reggio Emilia, mettendo a disposizione la propria specifica capacità professionale di tipo economico finanziario negli affari "Blindo", "Parco eolico di UT e "Fallimento Rizzi TR", rafforzando con il proprio operato le organizzazioni in parola in particolare con il favorire il reimpiego dei loro profitti illeciti;
dei delitti di cui agli artt. 110, 629, commi 1 e 2 cod. pen. e 7 I. n. 203/1991 (capi 79, 81 e 82), per avere concorso con ER NI ed altri nella realizzazione di estorsioni in pregiudizio degli imprenditori FF BR e PR RA, e condannata alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione ed Euro 8.200,00 di multa - ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to AN Casillo, per: 49.1. violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento all'esclusione della inutilizzabilità delle dichiarazioni di FF BR, per non essere stato questi ascoltato nelle forme garantite ancorchè emergessero nei suoi confronti concreti indizi di reità quanto al concorso con ER NI 69 - del quale ben conosceva l'ascendenza criminale nel delitto di estorsione consumato in danno del PR;
49.2. violazione dell'art. 629 cod. pen. e il vizio di motivazione da travisamento della prova in relazione ai capi 79, 81 e 82 della rubrica, avendo la Corte territoriale stravolto il senso delle conversazioni intercettate poste a sostegno delle statuizioni di condanna pronunciate nei confronti della ricorrente, attestando, al più, le stesse una mera sua connivenza non punibile, intervenendo ella in esse solo nell'esercizio della propria attività professionale e non palesando alcuna adesione o sostegno ai propositi illeciti del ER, anzi esprimendo timore per le possibili iniziative ritorsive nei suoi confronti ove si fosse esposta a difesa del FF;
49.3. violazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al capo 7 della rubrica, avendo il giudice censurato reso una motivazione del tutto apodittica quanto alla prova della effettiva rilevanza causale del contributo offerto dalla ricorrente al concreto rafforzamento delle compagini di 'ndrangheta. 50. In data 09/04/2018 RR OB riconosciuto colpevole: del delitto di cui all'art. 416-bis, commi 1, 3, 4, 6 e 8 cod. pen. (capo 1), quale partecipe dell'associazione 'ndranghetista emiliana;
del delitto di cui agli artt. 110, 56, 629, commi 1 e 2, cod. pen. e 7. L. n. 203/1991 (capo 30), per avere tentato, in concorso con altri, di costringere IE TA ad effettuare la voltura di un contratto di affitto di un terreno sito in Campagnola Emilia a favore della ditta Naturalmente Srl.; del delitto di cui agli artt. 110, 629, commi 1 e 2, cod. pen. e 7. L. n. 203/1991 (capo 50), per avere costretto CA LU, con violenza e minaccia, a corrispondergli in più occasioni somme di denaro e strumenti da lavoro;
dei delitti di cui agli artt. 110, 56, 629, commi 1 e 2, cod. pen. e 7. L. n. ་ 203/1991 (capi 60, 61), per avere tentato di costringere ET NZ ad affidargli i lavori di costruzione di una palazzina e a consegnargli la somma di Euro 3.000,00; del delitto di cui agli artt. 648 cod. pen. e 2, 4 e 7 I. n. 895/1967 e 7 I. n. 203/1991 (capo 140), per avere illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico due pistole di calibro 38 e 9 x 21, cedutegli da IV AN;
per l'effetto, e condannato alla pena di anni 9 e mesi 6 di reclusione ed Euro 6.200,00 di multa ha presentato ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, Avv.to LU CO, ricorre: 50.1. violazione degli artt. 8 e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta competenza per territorio del Tribunale di Bologna in luogo di quella del Tribunale di Catanzaro, argomentandosi negli stessi termini di cui ai ricorsi che precedono;
70 G 50.2. violazione dell'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento al capo 1) della rubrica, in punto di prova della partecipazione del ricorrente all'associazione 'ndranghestista emiliana, svalutandosi, in tal senso, i contributi dichiarativi dei collaboratori di giustizia (ES e IV) resi nel processo 'Edilpiovra', trattandosi di fatti esauriti e nei quali il RR non era rimasto coinvolto, e di quali, tra l'altro, il giudice della sentenza impugnata non si era peritato di apprezzarne l'attendibilità soggettiva e oggettiva, né di valutarne il narrato alla luce di riscontri individualizzanti;
nondimeno la motivazione posta corredo della decisione era silente in ordine agli indici significativi della messa a disposizione di un'associazione di tipo mafioso;
50.3. violazione degli artt. 629, 393 e 610 cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento al capo 30 della rubrica, in relazione alla valutazione delle dichiarazioni delle parti offese FE e IE, esprimendosi riserve quanto alla ritenuta attendibilità di quest'ultima, e nella parte in cui si è negata la derubricazione del fatto, sussunto nello schema dell'estorsione, in quello di esercizio delle private ragioni o in quello di violenza privata;
50.4. violazione degli artt. 629 e 393 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al capo 50 della rubrica, avendo il giudice censurato travisato il contenuto delle intercettazioni telefoniche dal quale era dato inferire che il RR vantasse crediti di lavoro nei confronti del CA, il quale, peraltro, sembrava essere debitore di gente di UT, dalla quale era tutelato dallo stesso RR;
50.5. violazione degli artt. 629 e 610 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione ai capi 60 e 61 della rubrica, laddove si sarebbe imposta la derubricazione nei delitti di violenza privata essendo stata lesa la libertà morale e non il patrimonio del ET;
50.6. violazione degli artt. 2, 4 e 7 1. n. 895/1967 e 7 l. n. 203/1991 e il vizio di motivazione in relazione al capo 140 della rubrica, eccependosi sia la violazione del diritto di difesa, per l'indeterminatezza della contestazione e per la genericità delle propalazioni del collaboratore di giustizia, che l'inconsistenza della prova desunta da dati privi di qualsivoglia valenza inferenziale;
50.7. violazione dell'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. e il vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale riconosciuto anche in danno del RR l'aggravante dell'associazione armata senza per nulla argomentare in ordine alla . consapevolezza da parte di questi del possesso di armi da parte degli associati e sulla strumentalizzazione delle armi in suo possesso al programma associativo;
50.8. violazione di legge dell'art. 416-bis, comma 6, cod.pen., e il vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale riconosciuto la ricorrenza dell'aggravante del finanziamento delle attività economiche di cui l'associazione intende assumere o mantenere il controllo mediante il profitto o il prodotto 71 لوا derivanti dai delitti posti in essere in esecuzione del programma criminoso, ancorchè non fosse stata fatta chiarezza in ordine alle specifiche attività che i sodalizi criminali intendevano controllare e, quindi, alla loro dimensione, ed essendo, comunque, palesemente illogico che ad essere alimentate con capitali illeciti fossero attività economiche prive di reale consistenza;
50.9. violazione dell'art. 7 I. n. 203/1991 e il vizio di motivazione quanto all'aggravante dell'agevolazione della associazione ndranghetista cutrese e di quella emiliana, soprattutto in punto di prova del dolo specifico richiesto;
non essendo, peraltro, neppure riscontrabile la modalità del metodo mafioso, posto che le vittime dei delitti di estorsione non avevano dimostrato di essere state soggiogate dalla fama criminale del RR in quanto appartenente all'associazione 'ndranghestista; 50.10. violazione di legge, in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, censurandosi, in particolare, il fatto che il giudice di merito, pur avendo assolto l'imputato dal delitto di cui al capo 18, non avesse provveduto a rideterminare la pena complessivamente irrogata. -51. In data 12/04/2018 LL RO riconosciuto colpevole: del delitto di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 6, 8 cod. pen. (capo 1), quale promotore e capo dell'organizzazione 'ndranghetista emiliana;
del delitto di cui agli artt. 110, 629, commi 1 e 2, cod. pen. e 7 l. n.203/1991 (capo 78), per avere concorso nell'estorsione perpetrata in danno di AN TE;
dei delitti di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112, 648-ter cod. pen. e 7 l. n. 203/1991 (capi 83, 119 e 120, 122), per avere concorso nel reimpiego dei proventi delle associazioni mafiose di UT e dell'Emilia, predisponendo o strumentalizzando società destinate a consentirne l'investimento in interventi edilizi da realizzare a OL, Vicomero e Reggiolo;
consegnando a PP RE e US NZ somme di denaro che venivano utilizzate per frodi fiscali gestite tramite varie imprese;
mediante l'investimento del denaro in frodi fiscali gestite tramite varie imprese con sede in Piacenza, Reggio Emilia e Cremona e condannato alla pena di anni 12 e mesi 2 di reclusione ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia Avv.to LU CO ed - Avv.to Stefania Rania, con due distinti atti di ricorso, per: 51.1. violazione degli artt. 8 e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta competenza per territorio del Tribunale di Bologna in luogo di quella del Tribunale di Catanzaro, nei termini già ampiamente illustrati;
51.2. la violazione dell'art. 416-bis, comma 2, cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento al capo 1) della rubrica, in punto di prova della ruolo attribuito al 72 G ricorrente nell'associazione 'ndranghestista emiliana: si contesta in particolare che il LL non sarebbe stato coinvolto nei processi AN Drago e Edilpiovra, ma soltanto nel processo Kiterion, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto individuare quali fossero le differenti funzioni dispiegate nell'associazione emiliana;
che nessun ruolo direttivo avrebbe egli in concreto svolto, non essendo tenuto in nessuna considerazione né dal AN né dagli altri sodali, vieppiù dopo che si era appropriato di 2.000.000,00 di Euro del capo cutrese;
che le somme di cui egli aveva avuto certa disponibilità provenivano da un certo Sestito;
che egli non aveva ricevuto alcuna investitura mafiosa come riferito dal collaboratore di giustizia EN;
51.3. violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., con riguardo al capo 78, in riferimento all'esclusione della inutilizzabilità delle dichiarazioni di AN TE e LI UD, per non essere stati questi ascoltati nelle forme garantite ancorché emergessero nei loro confronti concreti indizi di reità quanto al loro concorso in delitti ascritti al ricorrente;
51.4. violazione degli artt. 648-ter cod. pen. e 8 1. n. 74/2000 e il vizio di motivazione in relazione capi 83, 119 e 120, 122, rilevandosi omessa motivazione in ordine ai plurimi rilievi di gravame riguardanti: la claudicante dimostrazione della provenienza del denaro dalle attività illecite delle cosche di UT e di Reggio Emilia e la preterizione della possibile fonte di esso in provviste fornite da tale Sestito o da rapporti di affari con PP;
la mancata valorizzazione degli indici sintomatici della fittizietà delle operazioni poste in essere dalle società emiliane predisposte per la realizzazione del reimpiego e delle frodi fiscali;
la delimitazione, anche sul piano temporale, delle condotte poste in essere dal LL, nonché la loro concreta efficacia causale rispetto al risultato antigiuridico avuto di mira;
la giuridica impossibilità di ritenere che il delitto presupposto del delitto di cui all'art. 648-ter cod. pen sia il delitto di cui all'art. 416-bis cod. penale se aggravato ai sensi del comma 6; 51.5. violazione dell'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. e il vizio di motivazione, in tema di aggravante dell'associazione armata;
la violazione dell'art. 416-bis, comma 6, cod.pen. e il vizio di motivazione, in tema di aggravante del finanziamento delle attività economiche di cui l'associazione intende assumere o mantenere il controllo mediante il profitto o il prodotto derivanti dai delitti posti in essere in esecuzione del programma criminoso e la violazione di legge dell'art. 7 I. n. 203/1991 e il vizio di motivazione, quanto all'aggravante dell'agevolazione della associazione ndranghetista cutrese e di quella emiliana o dell'uso del metodo mafioso, nei termini già in precedenza illustrati;
51.6. violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 73 مد CONSIDERATO IN DIRITTO Va premesso che processi connotati, come l'attuale, da più imputati e plurimi ricorsi, impongono al redattore della motivazione della sentenza una preliminare organizzazione e razionalizzazione dei temi devoluti all'esame della Corte, per evitare inutili ripetizioni e rispettare la funzione della sentenza quale documento di sintesi che, per espresso dettato normativo (art. 544 e seguenti cod. proc. pen., richiamati, in quanto applicabili, dall'art. 617, comma 1, del medesimo codice), deve comprendere la concisa esposizione dei motivi su cui si fonda, nel rispetto del canone dialettico del ragionamento decisorio correlato alla struttura del giudizio come processo di parti, da svolgere in condizioni di parità davanti al giudice terzo, come prescritto dall'art. 111, comma secondo, COtuzione. Nel caso in esame, dall'insieme dei ricorsi proposti possono enuclearsi alcuni temi comuni, che saranno trattati unitariamente, in risposta a tutti i ricorrenti che li hanno dedotti, prima di esaminare le questioni proposte singolarmente dai singoli ricorrenti I. QUESTIONI GENERALI Il calibro omogeneo delle questioni sviluppate in molti dei motivi di impugnazione suggerisce l'opportunità di ribadire taluni principi generali che fungeranno da criteri direttivi nel vaglio dei singoli ricorsi. A)Questioni processuali 1.Rinnovazione dell'istruttoria in appello 1.1 Acquisizione di documenti.
1.1.1. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che, in tema di giudizio abbreviato, al giudice di appello è consentito disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., e che alle parti è permesso di sollecitare l'esercizio dei detti poteri suppletivi di iniziativa probatoria (Sez. 1, n. 13756 del 24/01/2008, dep. 02/04/2008, Diana, Rv. 239767). Parimenti, è stato affermato che, nel giudizio di appello, è senz'altro rituale l'acquisizione di documenti, senza che sia necessaria un'apposita ordinanza che disponga a tal fine la rinnovazione parziale 74 ملا del dibattimento, restando ineludibile, tuttavia, che il documento venga legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra le parti (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231676; Sez. 4, n. 1025 del 17/10/2006, dep. 17/01/2007, US e altri, Rv. 236017). Ne viene che, pur se la rinnovazione del dibattimento in appello non è assolutamente incompatibile con il rito abbreviato, posto che anche nel giudizio a prova contratta occorre assicurare il rispetto dei valori costituzionali che innervano l'esercizio della funzione giurisdizionale, il potere di integrazione probatoria può trovare legittimamente ingresso all'interno del detto giudizio esclusivamente all'esito di un preventivo scrutinio che valuti l'assoluta necessità della prova nuova, anche documentale, ai fini della decisione (Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, dep. 31/10/2013, PG, PC in proc. Stasi, Rv. 258320).
1.1.2. Alla stregua di tali regulae iuris appare evidente la correttezza del diniego da parte della Corte territoriale di acquisizione, sollecitata da PP RE, GU AN e da NE EP, della sentenza del Tribunale di Verona sopravvenuta alla sentenza di primo grado, trovando tale statuizione giustificazione non solo nel difetto di irrevocabilità della detta pronuncia, ma più ancora nella superfluità della stessa ai fini della decisione, perché riguardante situazioni per nulla sovrapponibili a quelle oggetto di accertamento, come dettagliatamente spiegato nella sentenza impugnata (pag.71) sulla base di una articolata e convergente interpretazione dei dati probatori: trattandosi di giudizio di fatto, lo stesso, poiché non manifestamente illogico, non è sindacabile in questa sede. Per completezza va dato atto che il richiamo, effettuato nei ricorsi dei menzionati ricorrenti, al principio di diritto affermato con la sentenza Sez. 2, n. 9267 del 03/02/2012, P.G. in proc. RI e altri, Rv. 252108, secondo il quale nel giudizio d'appello può essere disposta, anche su richiesta di parte, la rinnovazione dell'istruzione nel caso di prova sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado pronunziata all'esito del giudizio abbreviato, è del tutto inconferente, atteso che nell'occasione si discuteva della mancata acquisizione del verbale di interrogatorio di un nuovo collaboratore di giustizia, contenente dichiarazioni giudicate come non superflue ai fini del decidere, tale da integrare la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
1.1.3. Parimenti ineccepibile risulta la decisione della Corte territoriale di non acquisire le dichiarazioni collaborative rese dal CH, rese successivamente alla chiusura delle indagini preliminari e non destinate a fornire elementi di prova necessari a consentire all'imputato la concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 I. n. 203/1991, avendo avuto l'imputato facoltà di ripetere le dette dichiarazioni in sede di spontanee dichiarazioni ed avendo il giudice censurato tenuto conto, anche ai fini della delibazione da compiersi in vista della concessione delle 75 S f attenuanti generiche, di una serie di indici tali da non far ritenere né effettiva la cesura dei rapporti con i sodali della cellula 'ndranghetista emiliana, né efficace il contributo arrecato al disvelamento delle dinamiche criminali di essa.
1.1.4. Per le stesse ragioni non meritano censura le argomentazioni a sostegno del diniego di acquisizione dei certificati anagrafici dei familiari da parte di IN LF, trattandosi di documentazione relativa a fatti non decisivi ai fini del giudizio da compiersi.
1.2. Reformatio in peius della sentenza di primo grado e rinnovazione dell'istruttoria in appello.
1.2.I. Come è noto e non è ignorato neppure dal giudice di appello - sul tema - ' della necessità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in ipotesi di ribaltamento in senso deteriore per l'imputato della sentenza di primo grado, mediante la nuova audizione di testimoni decisivi il cui contributo sia stato diversamente valutato, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, dapprima con la sentenza SG (n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 26749101) e poi con la sentenza TA (n. 18620 del 19/01/2017, TA, Rv. 269785) - seguite dal legislatore positivo con l'introduzione, ad opera della I. n. della norma di cui all'art. 603, comma 3-bis, I. n.103 del 2017 - le quali, nell'ottica di una ricostruzione unitaria del principio della condanna all'esito di un accertamento della penale responsabilità condotto alla stregua del canone di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", a prescindere dal rito prescelto, hanno chiarito " che l'obbligo di riassunzione della prova dichiarativa, discendendo dal principio generalissimo del contraddittorio e dell'oralità della prova e dall'applicazione dei parametri convenzionali come interpretati dalla giurisprudenza della Corte Edu, - a seguito di plurime decisioni pronunciate fin dal 2006, tra le quali ha assunto particolare rilievo la Dan c. Moldavia del 05/11/2011, per il principio del rispetto del dettato dell'art. 6 CEDU, e in particolare del par. 3, lett. d), che assicura il diritto dell'imputato di «esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico sussiste in tutti i casi nei quali si pervenga ad un ribaltamento della valutazione della prova dichiarativa. Tale attività può legittimarsi solo attraverso la percezione diretta delle dichiarazioni dei testimoni e la loro disamina nel contraddittorio, anche nel caso di giudizio abbreviato. Il principio non costituisce, invero come anticipato che una necessaria applicazione di quello di rango costituzionale della connessione tra affermazione di responsabilità ed assenza di qualsiasi dubbio ragionevole, che non può ritenersi superato soltanto da una difforme valutazione di un secondo giudice, il cui potere di analisi è pari a quello del primo, ma attraverso una disamina che 76 A passi dall'esame diretto e pervenga attraverso di esso a concludere sull'insostenibilità della valutazione del primo giudice, che diventa idonea ad accertare l'irragionevolezza del dubbio espresso in quella sede.
1.2.2. Ne viene, che, alla stregua dell'elaborazione giurisprudenziale richiamata, deve riconoscersi come colga nel segno il motivo di impugnativa formulato sul punto nell'interesse di PA EP - per le specifiche ragioni che verranno meglio esplicate in sede di esame del suo ricorso -, posto che la Corte di appello di Bologna ha ribaltato la sentenza di assoluzione, pronunciata nei confronti del ricorrente dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, dal delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, senza procedere all'audizione di tutti quei dichiaranti le cui propalazioni erano state valorizzate dal primo ' giudice al fine di escludere la ricorrenza del reato contestato ovvero erano state evocate dalla parte pubblica appellante al fine di evidenziare le carenze e le incongruenze motivazionali della sentenza gravata e di sostenere la fondatezza di un diverso epilogo decisorio in secondo grado: in tal modo il giudice censurato ha mostrato di tenere in non cale che, nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado, va applicata la massima secondo la quale costituiscono prove decisive, al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione. Ciò anche in presenza di altre fonti di diversa natura che, se espunte dal contesto p robatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio;
nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti da sole o insieme ad altri elementi di prova ai fini dell'esito della condanna (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, SG, - Rv. 267491).
1.2.3. Non vi è, invece, spazio per l'obbligatoria rinnovazione del dibattimento nell'ipotesi in cui la cesura tra le due opposte conclusioni dei giudici di merito si ponga sul piano dell'interpretazione in diritto di quanto in fatto caratterizzante la condotta ascritta all'imputato, essendo rimasto inalterato il significato attribuito dal primo giudice alle dichiarazioni utilizzate per pervenire al verdetto assolutorio (Sez. 5, n. 42577 del 02/07/2018, D, Rv. 274009): tale è l'ipotesi che viene in rilievo con riferimento alla condanna GI LO in grado di appello per il. delitto di cui all'art. 12-quinquies l.n. 356/1992 (capo 100), con la conseguenza che il motivo formulato sul punto dall'interessato è privo di fondamento. 4 77 2.Inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti rese da persone che sin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentite nelle forme previste per l'audizione dell'indagato o per l'esame dell'imputato.
2.1. Invero, la norma di cui all'art. 63 cod. proc. pen. che impone all'autorità procedente, in ipotesi di dichiarazioni indizianti, di interrompere l'esame e di avvertire l'interessato che a seguito delle stesse potranno essere svolte indagini nei suoi confronti, invitandolo a nominare un difensore - prevede una duplice sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni suddette: se lo "status" di indagato è acquisito nel corso della deposizione, per l'emergere di indizi di reità, le dichiarazioni precedentemente rese saranno relativamente inutilizzabili, e cioè non utilizzabili nei confronti del dichiarante, ma efficaci nei riguardi dei terzi;
se, invece, la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di indagato o di imputato, le dichiarazioni sono assolutamente inutilizzabili, sia nei confronti del dichiarante che nei confronti dei terzi imputati o indagati del medesimo reato o di reati connessi o collegati a quelli contestati al dichiarante, onde neutralizzare il rischio che l'audizione sia stata un escamotage dall'autorità procedente per eludere le garanzie.
2.2. Nondimeno, v'è da precisare che, secondo il diritto vivente, le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili anche nei confronti dei terzi, sempre che provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo, per cui dette dichiarazioni egli avrebbe avuto il diritto di non rendere se fosse stato sentito come indagato o imputato, mentre restano al di fuori della sanzione di inutilizzabilità comminata dal secondo comma dell'art. 63 cod. proc. pen. le dichiarazioni riguardanti persone coinvolte dal dichiarante in reati diversi, non connessi o collegati con quello o quelli in ordine ai quali esistevano fin dall'inizio indizi a suo carico, poiché rispetto a questi egli si trova in una posizione di estraneità ed assume la veste di testimone (Sez. U, n. 1282 del 09/10/1996 - dep. 13/02/1997, Carpanelli ed altri, Rv. 206846); sicchè, per potersi configurare la sanzione della inutilizzabilità erga omnes ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen. in riferimento alle dichiarazioni rese da una parte offesa, deve essere, comunque, verificato il collegamento tra il reato a suo carico astrattamente ipotizzabile e quello precedentemente commesso da altri in danno del dichiarante medesimo (Sez. 2, n. 2539 del 05/05/2000, Papa, Rv. 216299).
2.3. Parimenti va rilevato come la sanzione di inutilizzabilità erga omnes stabilita dalla norma evocata postuli che, a carico del soggetto sentito senza le garanzie previste per l'indagato o per l'imputato, risultino acquisiti prima dell'escussione 78 G k indizi non equivoci di reità, non rilevando, al riguardo, eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante. Si è, infatti, ripetutamente affermato da parte della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417; Sez. U, n. 21832 del 22/02/2007, Morea, Rv. 236370) che la condizione di soggetti che sin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagine non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo, invece, che tali vicende, per come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti o di taluni di essi: donde la conclusione per la quale gli elementi a carico dei dichiaranti devono assumere la consistenza degli indizi, non potendo la loro posizione di persone informate dei fatti essere mutata per effetto della sola esistenza di sospetti o ipotesi investigative, tanto in aderenza ai principi generali della presunzione di non colpevolezza e dell'incombere dell'onere della prova sull'accusa. Del resto, sin di recente, è stato autorevolmente affermato che, in virtù del principio di conservazione degli atti e della regola, ad esso connessa, del "tempus regit actum", sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, al momento della deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo "status" di persona informata sui fatti, a nulla rilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato, e che spetta, comunque, al giudice di merito il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010 - dep. 21/04/2010, Mills, Rv. 246584).
2.4. Ne viene che poiché a tali principi diritto la sentenza impugnata si è rigorosamente attenuta nel respingere le censure di violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., articolate sul punto nell'interesse dei ricorrenti NI - quanto alle dichiarazioni della persona informata dei fatti FF e LL quanto alle dichiarazioni rese da AN TE, vittima del delitto di estorsione di cui al capo 78, e da LI UD, quale persona informata dei fatti la stessa rimane immune da qualsivoglia rilievo, come di seguito sarà funditus esplicitato. 79 G B) QUESTIONI DI MERITO CON RIVERBERI PROCESSUALI 1. Autonomia della locale emiliana.
1.1. Entrambi i giudici di merito, pronunciatisi sull'imputazione relativa al delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen., contestata agli imputati PP RE, LA, IN, PA, IA, CH, ON, PO, NI, RR, LL, quali associati, con il ruolo di promotori ovvero di partecipi, ovvero quali concorrenti esterni della c.d. "locale emiliana" del sodalizio 'ndranghetista operante in UT sotto la direzione di AN RI NI, riconoscevano che la detta struttura criminale costituiva una filiazione dell'organizzazione per delinquere di stampo mafioso radicata nella città calabrese e che, come componente distaccata di questa, si avvaleva della forza di intimidazione acquisita dalla "casa madre" nel tempo, tramite una risalente e sistematica pratica di violenza e minaccia tale da determinare un diffuso timore anche fuori del territorio di origine. Concludevano, quindi, per l'esistenza di un autonomo organismo di 'ndrangheta derivante dalla riorganizzazione in sodalizio di individui già stabilmente inseriti in congreghe criminali riconducibili a figure di spicco della delinquenza organizzata del crotonese sgominate in occasione di precedenti attività di investigazione ("AN Drago”, “Edilpiovra”, “Kiterion") - operante soprattutto nelle province emiliane di Reggio Emilia, AR e Piacenza, tale valutazione fondandosi su una pluralità di dati fattuali, desunti dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, da un imponente compendio intercettivo e da un corposo materiale documentale (passato in rassegna nelle pagg. 30 e seguenti della sentenza impugnata), attestanti un'autonomia di risoluzioni e di scelte operative in capo alla cosca emiliana quanto alle estorsioni, agli atti intimidatori, alle frodi fiscali, alle usure, alle modalità con le quali effettuare il reimpiego di somme di denaro di provenienza illecita, all'individuazione delle imprese da assoggettare al proprio controllo, pur nel perdurante collegamento con la cosca cutrese per il tramite del capo di quest'ultima, nella persona di NI AN RI, che doveva essere tenuto informato esclusivamente delle questioni di rilevanza strategica per la sopravvivenza del gruppo (affiliazioni e conferimento delle 'doti', nonché decisioni di omicidi) ed al quale doveva essere destinata una parte degli introiti del sodalizio (il cd."fiore"), nonché restituito il guadagno delle somme provento dell'attività delittuosa della cosca cutrese investite nelle attività economiche gestite o controllate dalla locale emiliana.
1.2. Nel rispondere ai motivi di gravame, con i quali gli imputati avevano contestato sia l'esistenza di un'autonoma formazione criminale emiliana, sia 80 l'esteriorizzazione dell'agire mafioso del nuovo sodalizio costituitosi lontano dalla Calabria, all'uopo evidenziando come non fosse emerso alcun elemento dal quale desumere che la presunta cosca avesse permeato l'ambiente territoriale di riferimento con l'assoggettamento tipico dell'operatività criminale del territorio di origine e con la correlata omertà e lamentando la scarsa significatività degli episodi intimidatori loro ascritti, costituenti, piuttosto, iniziative di singoli soggetti operanti fuori dal contesto territoriale di appartenenza, inidonei, in tale veste, a determinare la percezione dell'esistenza di un'organizzazione strutturata come mafiosa, la Corte di appello si è richiamata al principio di diritto, espresso sul tema dalla giurisprudenza maggioritaria di legittimità, secondo cui non esistono distinte ed autonome espressioni 'ndranghetiste, posto che la 'ndrangheta è fenomeno criminale unitario, articolato in diramazioni territoriali, intese come "locali", dotate di sostanziale autonomia operativa, pur se collegate e coordinate da una struttura centralizzata (Sez. 5, n. 31666 del 03/03/2015, Bandiera e altri, Rv. 264471), ed ha confermato le conclusioni raggiunte dal primo giudice quanto alla configurabilità del reato associativo contestato in riferimento alla locale emiliana. Ha, altresì, precisato che l'esteriorizzazione del metodo mafioso non poteva dirsi esclusa dalle peculiari modalità operative del sodalizio al vaglio, caratterizzate da una capillare e subdola infiltrazione nel tessuto economico e sociale delle opulente province emiliane, mediante l'acquisizione di un progressivo controllo delle attività imprenditoriali di significativo rilievo per l'indotto socio economico circostante e mediante un'opera di tessitura di rapporti con esponenti delle istituzioni locali, sì da consentire, dietro la cortina di un riconoscimento sociale degli adepti, alla cosca di implementare il proprio potere - aggiudicandosi, ad esempio, gli appalti pubblici più prestigiosi e remunerativi " di incrementare i propri profitti e di utilizzare attività economiche apparentemente lecite per reimpiegare i proventi delle proprie azioni criminali e di quelle della cosca madre, posto che la forza di intimidazione che caratterizza l'organizzazione descritta nell'art. 416-bis cod. pen. si riconnette anche ad un sodalizio che adopera la stessa senza ricorrere a forme eclatanti (come omicidi e/o attentati di tipo stragistico), ma avvalendosi di quei modi espressivi, per certi aspetti ancora più temibili, che derivano dal: "non detto, dall'accennato, dal sussurrato, dall'evocazione di una potenza criminale cui è impossibile resistere", grazie ai collegamenti con la casa madre e con altre strutture operative periferiche e, altresì, alla diffusa conoscenza delle sue notorie pregresse attività criminose: di modo che, in presenza di una simile caratterizzazione delinquenziale, non era possibile dubitare della capacità intimidatrice e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà promanante dalla locale emiliana della 'ndrina di UT. 81 у 1.3. L'opzione interpretativa fatta propria dalla Corte felsinea è, invero, in linea con gli approdi della più recente giurisprudenza di questa Corte, la quale, occupandosi della fenomenologia della cd. 'mafia delocalizzata' ha riconosciuto la configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza, anche in difetto della commissione di reati- fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l'ordine pubblico (Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018, Demasi, Rv. 273093; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo e altri, Rv. 270290; Sez. 5, n. 31666 del 03/03/2015, Bandiera e altri, Rv. 264471; Sez. 2, n. 4304 del 11/01/2012, Romeo, Rv. 252205). L'adesione a tale concezione implica, sul piano applicativo, la necessità di accertare la condizione fattuale e l'origine del nuovo sodalizio: se cioè costituisca una formazione a sé stante e soltanto nel suo aspetto organizzativo mutuante caratteristiche strutturali di mafie già esistenti oppure se si tratti di una diramazione delocalizzata rispetto al contesto territoriale di origine in rapporto di collegamento con essa. Nel primo caso, dovrà essere, pertanto, riscontrato l'impiego effettivo del metodo mafioso, allo scopo di verificare se dall'esistenza della cosca siano scaturiti lo stato di soggezione, di timore e di omertà in conseguenza;
nel caso, invece, in cui sia provato il nesso di derivazione genetica e funzionale del nuovo aggregato dall'organizzazione madre preesistente, tanto non è necessario, poiché la nuova struttura criminale riproduce tutte le caratteristiche qualificanti dell'organizzazione madre e si nutre della sua forza intimidatrice e della capacità di sopraffazione e di imposizione, che esporta e mette a frutto nel nuovo ambiente d'insediamento senza che sia necessario il compimento di gesti violenti e di coartazione. Donde si è affermato che, ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 416-bis cod.pen., in ipotesi di strutture delocalizzate e di mafie "atipiche", non è necessaria la prova che l'impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione, essendo sufficiente la prova di tale impiego munito della connotazione finalistica richiesta dalla suddetta norma incriminatrice (Sez. 2, n. 24851 del 04/04/2017, P.G. in proc. Garcea e altri, Rv. 270442) e che, in ogni caso, in tema di associazione di tipo mafioso, la forza di intimidazione che caratterizza il vincolo associativo non deve necessariamente essere esternata attraverso specifici atti di minaccia e violenza da parte 82 G dell'associazione o dei singoli soggetti che ad essa fanno riferimento, potendosi desumere anche dal compimento di atti che, sebbene non violenti, siano evocativi dell'esistenza attuale, della fama negativa e del prestigio criminale dell'associazione, ovvero da altre circostanze obiettive idonee a dimostrare la capacita attuale del sodalizio, o di coloro che ad essa si richiamano, di incutere timore ovvero dalla generale percezione che la collettività abbia dell'efficienza del gruppo criminale nell'esercizio della coercizione fisica, posto che la violenza e la minaccia rivestono natura strumentale rispetto alla forza di intimidazione e ne costituiscono un accessorio eventuale, sotteso, diffuso e percepibile (Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017 - dep. 19/06/2018, Barallo ed altri, Rv. 273537).
1.4. Ne viene che, avuto riguardo alle caratteristiche dianzi illustrate della organizzazione criminale oggetto del presente scrutinio di legittimità, ad essa si confà il principio di diritto secondo il quale: "In tema di associazione di tipo mafioso, nei casi di delocalizzazione di più articolazioni periferiche (c.d. locali) che, pur richiamandosi a consorterie mafiose comprese tra quelle specificamente tipizzate sulla base di una consolidata esperienza, costituiscano un unico centro autonomo di imputazione di scelte criminali in un diverso quadro territoriale, non occorre che ogni cellula abbia dato luogo alla manifestazione del metodo mafioso, essendo invece necessario verificare che ciascuna di esse sia effettivamente parte del sodalizio e che questo, nel suo complesso, si sia manifestato nel nuovo contesto territoriale attraverso modalità concrete che, pur potendo non postulare azioni eclatanti, devono consistere nell'attuazione di un sistema incentrato sull'assoggettamento derivante dalla forza del vincolo associativo." (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, P.G. in proc. CA e altri, Rv. 268676). Al riguardo, premesso che il giudice censurato ha comunque dato atto di come il sodalizio avesse, comunque, fatto effettivamente uso del metodo mafioso all'esterno ed al suo interno, siccome dimostrato dal numero davvero consistente di estorsioni consumate in danno di imprenditori calabresi e non, operanti in territorio emiliano e degli atti di intimidazione consumati in pregiudizio dei parenti di LL RO, reo di essersi appropriato di una somma di denaro - pari a circa Euro 2.000,00 - affidatagli da AN RI NI per essere investita nelle attività economiche apparentemente lecite del Nord Italia (pagg. 47 e segg. sentenza impugnata), giova evidenziare come, con la sentenza Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, AN RI e altri, Rv. 259810, questa Corte, scrutinando gli elementi offerti dalla Corte felsinea in relazione ad una vicenda fattuale analoga, ha già riconosciuto l'esistenza di una "locale" operante nel territorio della provincia di Reggio Emilia della casa madre di UT e, pur ammettendone il collegamento con questa - sia perché le versava una parte dei 83 H proventi delle attività criminose commesse nel reggiano, sia perché il reggente della cosca calabrese era chiamato ad intervenire nelle questioni emiliane in riferimento alle decisioni di primaria importanza (affiliazioni) o per dirimere eventuali contrasti insorti tra gli associati -, ne ha riconosciuto l'autonomia in considerazione del fatto che le singole attività illecite finalizzate al reperimento di introiti in denaro (estorsioni, emissione di fatturazioni false, ed altro) venivano emancipatamente decise dai vertici del sodalizio emiliano e che i detti apici versavano alla cosca cutrese "solo parte dei proventi", e non tutti, come sarebbe stato logico se vi fosse stata una "cassa comune", e come, in relazione alle modalità operative di essa, emergessero le tipiche caratteristiche dell'agire mafioso, attestate, in primo luogo, dallo stato di soggezione e di paura determinato nelle persone offese dalle azioni criminose del gruppo, ma anche dalla capacità dello stesso di insinuarsi nel tessuto economico e sociale e di contaminarlo con le proprie logiche di sopraffazione.
2. La contemporanea adesione di uno stesso soggetto a più sodalizi.
2.1. La Corte di appello censurata ha ritenuto che il riconosciuto collegamento tra l'associazione operante nel territorio emiliano e quello operante nel territorio calabrese ("la casa madre") non può dirsi elemento logicamente incompatibile con la possibile coesistenza di due associazioni criminose autonome, posto che, nell'attuale manifestarsi del fenomeno mafioso, è dato riscontrare che più associazioni, pur operando autonomamente l'una dall'altra nella commissione delle attività illecite e nella gestione dei proventi, siano fra loro federate o facciano parte di un ampio cartello criminoso, nel quale le attività di ciascuna trovino coordinamento (art. 52 e segg. sentenza impugnata).
2.2. A questo proposito, giova ribadire quanto affermato da questa Corte secondo cui, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, risponde di distinti reati associativi colui che agisce, anche simultaneamente, per conto di due consorterie criminali, le quali, pur se tra loro funzionalmente collegate, conservano entrambe autonomia decisionale ed operativa (Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016 - dep. 27/02/2017, P.G. in proc. US e altri, Rv. 269362; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, AN RI e altri, Rv. 259810): e ciò, in specie quando una delle associazioni sia costituita con il consenso dell'altra e operi sotto il suo controllo oppure sia a questa legata da vincolo federativo (Sez. 1, n. 25727 del 05/06/2008, CHtti, Rv. 240470; Sez. 1, n. 6410 del 13/01/2005, Serraino, Rv. 230831). Ciò sta a significare che, laddove sia riconoscibile un collegamento tra associazioni di tipo mafioso, che non influenzi né sopprima l'autonomia strutturale dei distinti gruppi, ma dia luogo ad una cooperazione funzionale tra 84 斗 gli stessi, che restano distinti per struttura soggettiva, modalità di partecipazione, circostanze spaziali e temporali di costituzione e di operatività, gli associati simultaneamente aggregati ad entrambi i sodalizi devono rispondere di due distinti reati associativi ed essere perseguiti in separati procedimenti attribuiti alla cognizione dei diversi giudici territorialmente competenti (Sez. 1, n. 2950 del 30/06/1987, Civita, Rv. 176572).
2.3. Nel caso di specie, per quanto dianzi illustrato, l'autonomia operativa manifestata dall'associazione emiliana, rispetto a quella di UT cui risulta collegata, consente di ritenere la diversità del fatto associativo, di modo che non può dubitarsi che debbano rispondere della partecipazione ad entrambi i sodalizi i ricorrenti che risultino far parte di entrambi. Sicché la motivazione della sentenza impugnata risulta coerente con i principi di diritto enunciati.
3. Eccezioni di incompetenza territoriale.
3.1. Riconosciuta l'autonomia dell'associazione 'ndranghetista emiliana pur nel collegamento funzionale con la casa madre calabrese, la Corte territoriale ha fatto correttamente applicazione del principio di diritto, secondo cui, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio (Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185; Sez. 6, n. 49995 del 15/09/2017, D'Amato e altro, Rv. 271585; Sez. 4, n. 16666 del 31/03/2016, Cosmo, Rv. 266744; Sez. 2, n. 50338 del 03/12/2015, Signoretta, Rv. 265282; Sez. 5, n. 44369 del 13/03/2014, Robusti e altro, Rv. 262920): tanto perché, si è osservato, essendo l'associazione una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (Sez. 2, n. 26763 del 15/03/2013, Leuzzi, Rv. 256650; Sez. 2, n. 22953 del 16/05/2012, Tempestilli, Rv. 253189), a meno che non ci si trovi in presenza di una organizzazione costituita da plurimi e autonomi gruppi operanti su territorio nazionale ed estero (nella specie, Italia e Svizzera), i cui accordi per il perseguimento dei fini associativi e le cui attività criminose si realizzano senza solidi e chiari collegamenti operativi, nel qual caso, in assenza di elementi fattuali seriamente significativi per l'identificazione del luogo di programmazione e ideazione dell'attività riferibile al sodalizio criminoso, dovendosi fare necessario riferimento alle regole suppletive dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 17353 del 09/04/2009, Confl. comp, in proc. Antoci., Rv. 243566); situazione che tuttavia non ricorre nel caso al vaglio. 85 G 4. Uso delle sentenze passate in giudicato e 'ne bis in idem' -4.1. Alcuni dei ricorrenti ER, LA, GI, TI e RR sostengono che la Corte territoriale o avrebbe fatto un uso indebito delle sentenze irrevocabili pronunciate nei loro confronti per titoli di reato, identici, limitandosi ad un travaso di quanto in esse cristallizzato nel presente processo, o avrebbe omesso di trarre da esse le dovute conclusioni in termini di preclusione di un nuovo giudizio per gli stessi fatti in applicazione del divieto di bis in idem.
4.2. Quanto al primo profilo, rammenta il Collegio che l'art. 238-bis cod. proc. pen. consente l'acquisizione delle sentenze passate in giudicato ai fini della prova del fatto in esse accertato: le stesse sentenze sono altresì idonee a provare, nel diverso processo, il fatto in esse accertato unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. Si è, infatti, affermato da parte di questa Corte regolatrice che il principio di prova, contenuto nel giudicato penale acquisito ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., va considerato alla stregua del criterio valutativo fissato dall'art.192, comma 3, cod. proc. pen., ma ha come oggetto non solo il "fatto" direttamente riferibile alla statuizione fissata nel dispositivo, ma. ogni acquisizione fattuale evidenziata anche nel corpo della motivazione (Sez. 1, n. 4704 del 08/01/2014, Adamo e altri, Rv. 259414; Sez. 4, n. 13542 del 29/03/2006, Ragaglia e altri, Rv. 233725; Sez. 5, n. 5618 del 14/04/2000, Vera, Rv. 216306). Poiché a tale obbligo di corroborazione si è correttamente adempiuto da parte della Corte bolognese, essendosi tratta la prova, ad esempio, dell'esistenza di un'autonoma cellula 'ndranghetista operante in Emilia Romagna, non solo da quanto accertato in sentenze passate in giudicato relative a vicende associative analoghe verificatesi in anni precedenti, nelle quali risultavano coinvolte alcuni degli attuali imputati;
ma anche da un corredo di evidenze dimostrative di vario genere idonee a rendere ragione dell'esistenza di un organismo criminale, mutuante le dinamiche operative di precedenti, ma del tutto nuovo, sia dal punto di vista soggettivo che degli obiettivi, assai più ampi, inseriti, nel programma criminale, la sentenza impugnata non merita censura alcuna.
4.3. Quanto al profilo della denunciata violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., come riconosciuto dalla Corte territoriale, secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità, ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, PG in proc. Donati ed altro, Rv. 231799; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220; Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Montagna, Rv. 271717; Sez. 4, n. 86 ५ 3315 del 06/12/2016 - dep. 23/01/2017, Shabani, Rv. 269223; Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti e altro, Rv. 268502). In particolare, in tema di reati di criminalità organizzata, sussiste la preclusione derivante dal giudicato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. soltanto allorché nel secondo giudizio venga contestata al condannato la partecipazione ad una consorteria criminale che, sebbene connotata da un'articolazione più ristretta di quella risultante dal primo giudizio, si presenta identica, quanto alla sfera operativa e di interessi, all'identità degli affiliati ed al ruolo di vertice attribuito ad uno di loro (Sez. 6, n. 48691 del 05/10/2016, Maisano, Rv. 268226), di modo che occorre, invece, riconoscere l'esistenza di una struttura associativa del tutto nuova ed autonoma se vi è la prova che questa sia scaturita da un diverso patto criminale oppure che quella originaria abbia cessato di .esistere (Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Abbamundo e altri, Rv. 270466). Parimenti, nell'ipotesi di appartenenza di uno stesso consociato a consorterie succedutesi nel tempo, non è invocabile il principio del ne bis in idem quando la condotta prosegua o riprenda in epoca successiva a quella accertata con la sentenza di condanna, essendosi costantemente affermato da parte di questa Corte che, in tema di reato permanente quale quello di associazione per - delinquere -, il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di "fatto storico" diverso non coperto dal giudicato e per il quale non vi è impedimento alcuno a procedere (Sez. 6, n. 20315 del 05/03/2015, L., Rv. 263546; Sez. 3, n. 15441 del 13/03/2001, Migliorato, Rv. 219499; Sez. 1, n. 11344 del 10/05/1993, Algranati ed altri, Rv. 195765). Donde l'invocata preclusione non può ritenersi operativa nel caso al vaglio, posto che la Corte territoriale ha riconosciuto come il reato associativo nel presente processo sia stato contestato con riferimento ad un arco temporale successivo a quello asserito coperto dai giudicati invocati dai ricorrenti (LA, RR), con riferimento ai processi Edilpiovra e AN Drago, con conseguente diversità del fatto storico. Tanto vale anche per GI e per TI, dal momento che i fatti accertati nel processo Point Break non potevano dirsi per nulla coincidenti con quelli oggetto del presente scrutinio, divergendo dal punto di vista della loro collocazione temporale e geografica e dell'organigramma delle persone che se ne potevano dire gli autori. Fermo quanto precede, rileva il Collegio, in ogni caso, come l'accertamento dell'esistenza di un'unica associazione o di distinte organizzazioni criminali è questione di fatto che va risolta mediante l'esame di indici materiali 87 congruamente apprezzati in base alle regole di esperienza. Nel caso di specie, la valutazione del giudice di merito appare ragionevole e in questa sede incensurabile, poiché l'autonomia dei due sodalizi è stata affermata in ragione di plurimi e convergenti dati sintomatici, quali la loro differente struttura e organizzazione, l'assenza di piena coincidenza soggettiva, la diversa genesi e data di costituzione. Ne viene che la decisione impugnata, poiché resa sul punto, in piena aderenza ai principi di diritto evocati, appare ineccepibile. C)QUESTIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE 1. Il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso.
1.1. Appare opportuno svolgere alcune considerazioni generali sul reato di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso, in quanto, dall'esame dei singoli ricorsi si evince che un motivo comune a molti ricorrenti è rappresentato proprio dalla contestata idoneità delle condotte poste in essere dagli imputati, come ricostruite dai giudici di merito, ad essere ricondotte al paradigma normativo di cui all'art. 416-bis, cod.pen., e, più radicalmente, dalla impossibilità di ritenere sussistente un'associazione a delinquere di stampo mafioso.
1.2. Va, dunque, evidenziato che la sussistenza del reato associativo di stampo mafioso, nelle diverse forme in cui la fattispecie legale declina le modalità di partecipazione del singolo al sodalizio, vale a dire in qualità di semplice partecipe (art. 416-bis, comma 1, cod. pen.) ovvero di organizzatore, dirigente o promotore (art. 416-bis, comma 2, c.p.), prescinde, al pari dell'ipotesi non qualificata, dalla commissione dei reati-fine, essendo sufficiente alla sua consumazione la costituzione del vincolo tra i sodali con il programma di creare una forza di intimidazione al fine di utilizzarla per il perseguimento degli obiettivi associativi: in tal senso si è affermato che, per qualificare come mafiosa, ai sensi del terzo comma dell'art. 416 bis cod. pen., un'organizzazione criminale, è sufficiente la mera capacità di intimidire che essa abbia dimostrato all'esterno, da valutare tenendo conto del sodalizio, dell'ambiente di operatività, dei metodi utilizzati, della struttura organizzata e di qualsiasi altro elemento utile e che, considerata la funzione anticipatoria della fattispecie criminosa, tale capacità può essere anche solo potenziale, per cui l'espressione "si avvalgono", contenuta nella norma, non presuppone solamente che la capacità di incutere timore si sia già imposta, ma deve essere intesa anche nel senso che i partecipi al sodalizio intendono avvalersi della loro intrinseca capacità intimidatoria per perseguire i propri scopi criminali (Sez. 5, sentenza n. 45711 del 02/10/2003, P.M. in proc. Peluso, Rv. 227994; Sez. 5, sentenza n. 38412 del 25/06/2003, Di Donna, Rv. 88 G k 227361; Sez. 1, sentenza n. 6330 del 21/10/1986 - dep. 16/05/1987, Musacco, Rv. 176087), con la conseguenza che l'accertata partecipazione di determinati soggetti ai reati-fine effettivamente realizzati rileva nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo soltanto sul piano probatorio. Giova, pertanto, ribadire che, poiché il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. si caratterizza, sotto il profilo attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati dell'intimidazione nascente dal vincolo associativo e, sotto il profilo passivo, per la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, la tipicità della fattispecie in parola si coglie non tanto negli scopi (pure essenziali per l'esistenza del reato) avuti di mira dai consociati i quali, come appare evidente dalla lettera del terzo comma dell'art. 416 bis, cod. pen., possono essere rappresentati anche da eventi diversi dalla commissione di delitti ed, in ipotesi, possono essere anche leciti, ma inseriti nell'orbita dell'illecito penale proprio in conseguenza delle modalità "mafiose" con cui vengono realizzati -, ma, piuttosto, nelle modalità attraverso cui l'associazione decide di manifestarsi e si manifesta concretamente: l'intimidazione ed il conseguente insorgere nei terzi di quella situazione di soggezione, che può derivare anche soltanto dalla conoscenza della pericolosità del sodalizio di stampo mafioso (Sez. 6, sentenza n. 1612 del 11/01/2000, Ferone G. e altri, Rv. 216636).
1.3. Se, dunque, l'elemento tipizzante del delitto di cui all'art. 416 bis, cod. pen., consta delle descritte peculiari modalità di manifestazione del sodalizio, può convenirsi, con la costante ermemeusi di questa Corte, che, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, non è necessario che ciascuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il contributo del partecipe può essere costituito anche dalla sola dichiarata adesione all'associazione da parte di un singolo, che non si limiti ad una semplice adesione morale meramente passiva ed improduttiva di effetti al sodalizio mafioso, ma si concretizzi in una permanente ed incondizionata offerta di contributo, anche materiale, in favore di esso, con messa a disposizione di ogni energia e risorsa personale per qualsiasi impiego criminale richiesto: tanto perché l'obbligo così assunto rafforza il proposito criminoso degli altri associati ed accresce le potenzialità operative e la complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale del sodalizio. (Sez. 2, sentenza n. 56088 del 12/10/2017, AG e altri, Rv. 271698; Sez. 2, sentenza n. 27394 del 10/05/2017, Pontari e altri, Rv. 271169; Sez. 5, sentenza n. 49793 del 05/06/2013, SP, Rv. 257826; Sez. 2, sentenza n. 23687 del 03/05/2012, Ambrogio e altri, Rv. 253222). A 89 Siffatta interpretazione della norma di riferimento, appare assolutamente conforme ai principi affermati in materia dalle Sezioni Unite di questa Corte con la Sentenza n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670, cui si deve l'enunciazione del principio di diritto secondo cui: "In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno 'status' di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato 'prende parte' al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi": condotta che come precisato in motivazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi, tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi facta concludentia, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione.
1.4. Deve, quindi, concludersi, alla luce della cornice ermeneutica così delineata, che, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso (Sez. 5, sentenza n. 4864 del 17/10/2016 - dep. 01/02/2017, Di CO, Rv. 269207) e che la permanente "disponibilità" al servizio dell'organizzazione a porre in essere attività delittuose, anche di bassa manovalanza, ma pur sempre necessarie per il perseguimento dei fini dell'organizzazione - rappresenta univoco sintomo indipendentemente dalla prova di una formale iniziazione di inserimento strutturale nel sodalizio e, quindi, di vera e propria partecipazione, seppur ad un livello minimale, all'associazione (Sez. 5, sentenza n. 48676 del 14/05/2014, Calce e altri, Rv. 261909; Sez. 5, sentenza n. 6101 del 21/11/2003 - dep. 16/02/2004, Bruno e altro, Rv. 228058).
2. Partecipazione esterna ad associazione mafiosa 90 G к Mette conto offrire, altresì, qualche breve chiarimento in ordine ai rapporti la fattispecie di partecipazione ad associazione mafiosa e quella di concorso esterno ad un sodalizio così caratterizzato, tanto essendo sollecitato dai motivi sviluppati sul tema dai ricorrenti RB, PA, IA e NI.
2.1. La giurisprudenza di legittimità è da sempre orientata nel senso di ritenere che la partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno costituiscono fenomeni completamente alternativi fra loro, in quanto la condotta associativa implica la conclusione di un "pactum sceleris" fra il singolo e l'organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo, e l'organizzazione lo riconosce ed include nella propria struttura, anche "per facta concludentia" e senza necessità di manifestazioni formali o rituali, mentre il concorrente esterno è estraneo al vincolo associativo, pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, ovvero di un suo particolare settore di attività o articolazione territoriale, e diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. 6, n. 16958 del 08/01/2014, Costantino, Rv. 261475).
2.2. Questa impostazione è coerente con l'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite di questa Corte, che con la sentenza n. 22327 del 30/10/2002 dep. 21/05/2003, Carnevale, Rv. 224181 e con la sentenza n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671, hanno stabilito che, in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. In particolare, con la sentenza Mannino, si è specificato che, poiché la efficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisce un elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, ai fini della rilevanza del concorso esterno in associazione mafiosa non è sufficiente una valutazione "ex ante" del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento "ex post", in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", 91 k l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente.
2.3. Così configurata la valenza del contributo eziologico del concorrente, con riguardo alla componente psicologica che lo deve animare, non si è mancato di sottolineare che l'evento della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione il quale può consistere oltre che nell'incremento - della potenza finanziaria della cosca, anche nel solo aumento del prestigio e dell'importanza di quest'ultima nell'ambito dei rapporti con le altre consorterie criminali, indipendentemente dai risultati economici conseguiti (Sez. 2, n. 17894 del 08/04/2014, Alvaro e altri, Rv. 259256) è oggetto di dolo generico, - comunque diretto e non solo eventuale, nel senso che ancorché lo stesso non abbia rappresentato l'obiettivo unico o primario della condotta dell'imputato, questi deve averlo pur sempre previsto, accettato e perseguito come risultato non solo possibile o probabile, bensì certo o comunque altamente probabile della medesima condotta (Sez. 5, n. 26589 del 23/02/2018, V. e altro, Rv. 273356; Sez. 5, n. 15727 del 9/3/2012, L'Utri, Rv. 252330); dolo che deve investire sia gli elementi essenziali della figura criminosa, sia il contributo causale recato dal proprio comportamento, con la consapevolezza e volontà di interagire sinergicamente con le condotte altrui nella produzione dell'evento lesivo.
3.Associazione armata (416 bis, comma 4 e 5, cod. pen.) Tutti i ricorrenti, imputati del delitto di associazione di stampo mafioso, contestano il riconoscimento a loro carico della circostanza aggravante dell'essere l'associazione stessa armata.
3.1. All'uopo giova ribadire che è jus receptum che la circostanza aggravante prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis, cod.pen., da un lato, è integrata dalla mera disponibilità delle armi da parte dell'associazione, indipendentemente dal fatto che essa configuri le ipotesi delittuose di porto e detenzione, sia perché la disponibilità non necessariamente corrisponde all'attuale ed effettiva detenzione, e tanto meno al porto, sia perché essa può riguardare perfino armi legalmente detenute, con la conseguenza che l'associazione mafiosa armata non è un reato complesso nel quale possono restare assorbiti l'illegale detenzione o porto di armi (Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012 - dep. 18/01/2013, P.C., Adamo e altri, Rv. 254295); dall'altro è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, Iaria e altri, Rv. 265254). In particolare in relazione ad un'ipotesi di riconosciuta 92 esistenza di un'associazione unitaria, radicatasi in un territorio diverso da quello di insediamento della casa madre' ed operativamente autonoma, inserita nell'ambito di una federazione di "locali" di 'ndrangheta, la Corte ha precisato che, ai fini della ravvisabilità dell'aggravante in esame, è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica "locale" abbia la concreta disponibilità delle armi (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, P.G. in proc. CA e altri, Rv. 268677).
3.2. Ne viene che, poiché in relazione ad associazioni per delinquere di stampo mafioso, quali "cosa nostra", la 'ndrangheta e la 'camorra', la stabile dotazione di armi è fatto notorio non ignorabile (Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, Iaria e altri, Rv. 265254; Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, Bruno e altri, Rv. 211901), l'aggravante in questione, una volta accertata la disponibilità di armi, in ragione della sua natura oggettiva, è certamente configurabile in capo ad ogni singolo partecipe al sodalizio criminoso (Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013 dep. 16/01/2014, Sapienza e altri, Rv. 258956; Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Ganci, Rv. 2449): e ciò ancorchè la disponibilità delle armi sia provata a carico di un solo appartenente (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252177).
4.L'aggravante del controllo da parte dell'associazione di stampo mafioso di attività economiche (art. 416-bis, comma 6, cod. pen.).
4.1. Parimenti oggettiva, perché riferita all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259589), è l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen., che ricorre quando gli associati intendono assumere il controllo di attività economiche, finanziando l'iniziativa, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. Ai fini della configurabilità della stessa questa Suprema Corte ha richiesto, in primo luogo, che sia accertata una particolare dimensione dell'attività economica, nel senso che essa va identificata non in singole operazioni commerciali o nello svolgimento di attività di gestione di singoli esercizi, ma nell'intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano gli stessi beni o servizi;
in secondo luogo, che sia dimostrato che l'apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio questa spirale sinergica di azioni delittuose e di intenti antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo (Sez. 5, n. 12251 del 25/01/2012, Monti e altri, Rv. 252172; Sez. 6, n. 856 del 14/12/1999 - dep. 25/01/2000, Campanella e altri, Rv. 216656).
4.2. V'è da sottolineare, tuttavia, che l'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. è configurabile nei confronti dell'associato autore del delitto 93 山 k che ha generato i proventi oggetto di successivo reimpiego da parte sua, posto che la "ratio" della stessa è da ravvisarsi nella necessità di sanzionare più efficacemente l'inserimento delle associazioni mafiose nei circuiti dell'economia legale, in quanto espressione di una "progressione-criminosa" rispetto al reato- base che denota la maggiore pericolosità dell'organizzazione e che, se è ben vero che il delitto di associazione di tipo mafioso può costituire il presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, rientrando negli scopi dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso, tuttavia, non è configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648-bis o 648- ter cod. pen. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell'associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, operando in tal caso la clausola di riserva contenuta nelle predette disposizioni: con la conseguenza che può configurarsi il concorso tra i reati sopra menzionati nel caso dell'associato che ricicli o reimpieghi proventi dei soli delitti-scopo alla cui realizzazione egli non abbia fornito alcun contributo causale (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259586 - 87-88).
4.3. Risulta, allora, evidente che ove consti un contributo causale degli associati - nel caso al vaglio di LA e del LL - alla locale emiliana, i cui proventi costoro, in tesi d'accusa, avrebbero reimpiegato, il reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. non è nei loro confronti configurabile, la maggiore offensività del fatto, costituita dall'inserimento dell'associazione mafiosa in parola nei circuiti dell'economia legale, essendo sanzionata già dall'aggravante di cui all'art. 416- bis, comma 6, cod. pen.; di contro deve riconoscersi la correttezza del concorso tra il delitto di cui all'art. 416-bis, pur aggravato ai sensi del comma 6, della norma indicata, e il delitto di cui all'art. 648-ter cod.pen., ove ad essere reimpiegati siano stati i proventi dell'attività illecita della casa madre cutrese, non essendone stati i ricorrenti affiliati.
5.I reati fine di estorsione Le doglianze di molti dei ricorrenti in punto di ravvisabilità dei delitti di estorsione, inseriti, secondo la prospettiva accusatoria, nel programma criminale dell'associazione in disamina, sub specie di una diffusa attività di recupero crediti per conto di imprenditori emiliani, non di rado, a loro volta, vittime di soprusi affinché cedessero la quota dovuta all'associazione, incaricata, per il tramite dei propri partecipi, dell'esazione, in ragione della forza d'intimidazione da questa sprigionata nel contesto ambientale di riferimento, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti, sono declinate in 94 riferimento a tre questioni fondamentali: le modalità di manifestazione della minaccia costitutiva del delitto di cui all'art. 629 cod. pen.; il tipo di danno che viene in rilievo ai fini dell'integrazione della fattispecie 'de qua' quale effetto della condotta di coartazione;
gli elementi di distinzione tra il delitto di estorsione, in ipotesi tentato, e quello di esercizio arbitrario delle private ragioni con violenza alle persone.
5.1. Quanto alla prima questione, è noto che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione può essere manifestata anche in maniera implicita, essendo solo necessario che essa sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera (Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, P.M. in proc. Pistolesi;
Sez. 5, n. 41507 del 22/09/2009, Basile e altri, Rv. 245431); di modo che si è inteso designare come estorsione "ambientale" quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta e altri, Rv. 261632), senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore ed il 'clan' di appartenenza del medesimo, rilevando soltanto le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose (Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175).
5.1.1. Per le stesse ragioni, ove la minaccia estorsiva sia veicolata in tali forme, deve ritenersi configurabile anche la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, che, per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel delitto di estorsione è integrata da tre forme di messaggio intimidatorio: quello esplicito e mirato;
quello a forma larvata o implicita e quello silente, cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza e minaccia (Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, P.M. in proc. Gallo, Rv. 268759; Sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015, Fiorisi e altri, Rv. 263706). 95 f 5.1.2. Inoltre, come ormai pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di estorsione, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, può concorrere con quella di cui all'art. 628, comma terzo, n.3, cod.pen., richiamata dall'art. 629, comma 2, cod.pen., essendo le stesse ancorate a presupposti fattuali differenti: la prima, infatti, presuppone l'accertamento che la condotta di reato sia stata commessa con modalità di tipo mafioso o con la finalità di agevolare, attraverso il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al sodalizio criminale, mentre la seconda si riferisce alla provenienza della violenza ○ della minaccia da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza la necessità di accertare in concreto le modalità di esercizio di tali violenza o minaccia, né che esse siano attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza alla associazione mafiosa (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli e altri, Rv. 218378; Sez. 5, n. 2907 del 23/10/2013 - dep. 22/01/2014, Cammarota e altri, Rv. 258464).
5.2. Con riferimento, poi, alla seconda delle questioni evocate, va evidenziato che, da tempo, risulta delineata da parte della giurisprudenza di legittimità la figura dell'estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, di modo che l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune (Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016 - dep. 27/02/2017, P.G. in proc. US e altri, Rv. 269364; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, P.G., Fontana e altri, Rv. 258168; Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012, Biondo, Rv. 252283; Sez. 6, n. 46058 del 14/11/2008, Russo, Rv. 241924): ciò perché il patrimonio deve essere inteso lato sensu, vale a dire come la somma dei rapporti giuridici attivi e passivi, a contenuto patrimoniale, facenti capo ad una determinata persona (Sez. 1, n. 1935 del 10/07/1973 - dep. 08/03/1974, Foti, Rv. 126405). Ne viene che appaiono, pertanto, sicuramente qualificabili in termini di estorsione patrimoniale le richiesta formulate nei confronti di taluni imprenditori, da parte degli affiliati alla congrega, di assumere obbligazioni o di stipulare contratti in difformità dalle scelte negoziali che avrebbero compiuto se fossero stati liberi di decidere, calandosi le stesse, in un contesto in cui la capacità di intimidazione, derivante dallo spessore criminale dei "calabresi", in ragione della loro appartenenza ad una famiglia della "ndrangheta", ampiamente noto, era certamente in grado di incidere sull'autonomia negoziale delle vittime della coartazione. 96 f 5.3.1. Quanto alla questione relativa alla differenziazione tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle private ragioni, non è da dubitare che risponda del primo, e non del secondo, colui che minacci un individuo, o gli usi violenza, allo scopo di costringerlo ad una prestazione suscettibile di incidere ' negativamente sulla sua autonomia patrimoniale;
peraltro, benché possa coincidere la condotta, l'indagine da compiersi da parte del giudice di merito attiene, oltre che alla direzione della volontà dell'agente (allo scopo di verificare se, attraverso la violenza o la minaccia, questi abbia inteso procacciarsi un profitto ingiusto ovvero a farsi giustizia da sé medesimo: cfr. Sez. 2, n. 1901 del 20/12/2016 - dep. 16/01/2017, Di NN, Rv. 268770), anche al profilo della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo era diretta, giacché tale requisito deve ricorrere per la configurabilità del delitto di cui all'art. 393 cod. pen., mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del delitto di cui all'art. 629 cod.pen. (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016, D., Rv. 268764). Va, in proposito, richiamata la costante linea ermeneutica di questa Corte, a mente della quale il delitto di estorsione si caratterizza rispetto a quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone per il fatto che la violenza o minaccia solo nel secondo caso sono esercitate per far valere un diritto già esistente e azionabile dinanzi a un giudice, mentre qualora l'azione costrittiva sia finalizzata a far sorgere una posizione giuridica che altrimenti non potrebbe essere vantata né conseguita attraverso il ricorso al giudice, e a questa consegua un ingiusto vantaggio patrimoniale, è configurabile il reato di estorsione (Sez. 2, n. 25613 del 22/04/2009, Bartolini, Rv. 244160).
5.3.2. Ciò nondimeno, si deve ricordare che, nell'ipotesi in cui il profitto avuto di mira dal soggetto agente competa ad altri, delitto di cui all'art. 393 cod. pen. non è configurabile. Per il maggioritario e più recente orientamento espresso in seno al diritto vivente, infatti, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia con violenza sulle cose che sulle persone, rientra, diversamente da quello di estorsione, tra i cosiddetti reati propri esclusivi o di mano propria, perciò configurabili solo se la condotta tipica è posta in essere da colui che ha la titolarità del preteso diritto;
con la conseguenza che, in caso di concorso di persone nel reato, solo ove la condotta tipica di violenza o minaccia sia posta in essere dal titolare del preteso diritto è configurabile il concorso di un terzo estraneo nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (per agevolazione, anche morale), mentre, qualora la condotta sia realizzata da un terzo che agisca su mandato del creditore, essa può assumere rilievo soltanto ai sensi dell'art. 629 cod. pen. (Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017 - dep. 02/02/2018, Gatto e altro, Rv. 2720; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360). 97 6.I rapporti tra il delitto di reimpiego e quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Taluni degli imputati hanno anche dubitato della possibilità di ritenere che il delitto di reimpiego di somme di denaro provento di attività delittuosa possa essere commesso attraverso il meccanismo delle frodi carosello, integrante il delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74/2008, sotto il duplice profilo dell'utilizzazione di un'attività economica illecita e della mancanza di un reale effetto dissimulatorio.
6.1. V'è, al riguardo, da evidenziare che se è vero che le disposizioni di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen., pur configurando reati a forma libera, richiedono che le condotte di riciclaggio o di reimpiego siano caratterizzate da un effetto dissimulatorio, risultando dirette ad ostacolare l'accertamento dell'origine delittuosa di denaro, beni o altre utilità (Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino e altro, Rv. 251194; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007 - dep. 11/01/2008, P.G. in proc. Addante e altri, Rv. 238840), è altrettanto vero, però, che tale obiettivo ben può essere realizzato anche attraverso condotte che non escludono del tutto l'accertamento o la astratta individuabilità della origine delittuosa del bene.
6.2. Nondimeno la più aggiornata giurisprudenza di questa Corte è, ormai, orientata a ritenere che per configurare il reato previsto dall'art. 648-ter cod. pen., non è necessario che la condotta di reimpiego abbia una concreta idoneità dissimulatoria, essendo la fattispecie orientata in via principale a tutelare il fisiologico sviluppo del mercato, che deve essere preservato dall'inquinamento che deriva dalla immissione di capitali illeciti (Sez. 2, n. 37678 del 17/06/2015, dep. 17/09/2015, Corallo e altri, Rv. 264466), con la conseguenza che non occorre né che il reimpiego del danaro o degli altri beni provenienti da delitto avvenga in attività lecite, né che tali attività siano svolte professionalmente (Sez. 2, n. 9026 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Palumbo e altri, Rv. 258525).
6.3. Alla stregua delle massime di orientamento richiamate e della considerazione secondo la quale il carattere specifico della condotta delittuosa di cui all'art. 648-ter è la circostanza che l'effetto dissimulatorio deve essere ricercato attraverso l'impiego del denaro o degli altri beni di provenienza delittuosa in attività economiche o finanziarie con la consapevolezza della illiceità della suddetta provenienza e della volontà di ottenere l'effetto di occultamento, deve ritenersi riferibile anche al delitto di cui all'art. 648-ter cod. pen. il principio di diritto, enunciato in tema di riciclaggio, secondo cui l'effetto dissimulatorio può essere conseguito anche attraverso il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della 98 н k provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, P.G. in proc. Venuti e altri, Rv. 271530; Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012 dep. 11/01/2013, Atzori, Rv. 254050; Sez. 2, n. 3397 del - 16/11/2012 - dep. 23/01/2013, Anemone e altri, Rv. 254314; Sez. 6, n. 16980 del 18/12/2007 - dep. 24/04/2008, Gogini e altri, Rv. 239844). Ne viene che il delitto di reimpiego di denaro di provenienza delittuosa in attività economiche, ancorché aventi un'apparenza fittizia, è compatibile con il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti a fini di evasione dell'IVA, realizzato attraverso il meccanismo delle frodi carosello, che, nelle operazioni di importazione di beni, sfrutta la neutralizzazione dell'IVA all'acquisto mediante l'interposizione di società cartiere, aventi il solo scopo di emettere fatture -con l'esposizione di un'imposta in realtà non versata destinate ad essere utilizzate - nella catena delle cessioni per creare crediti d'imposta inesistenti, lo stesso prestandosi sia alla dissimulazione della provenienza illecita delle somme immesse per l'acquisto dei beni destinati alla continua circolazione sia alla produzione di profitti finali.
6.4. Nessun dubbio, inoltre, sussiste, in ordine alla possibilità del concorso tra il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 12-quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, in I. 7 agosto 1992, n. 356) e il delitto previsto dall'art. 648-ter, cod. pen., in quanto il delitto di cui all'art. 12- quinquies D.L. n. 306 del 1992 (conv. in I. n. 356 del 1992) può fungere da reato presupposto dei delitti di cui agli artt. 648 bis cod. pen. e 648 ter cod. pen. (Sez. 2, n. 33076 del 14/07/2016, P.M. in proc. Moccia e altri, Rv. 267694) ed è configurabile anche in capo all'autore del delitto presupposto, il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, di cui rimanga effettivamente "dominus", al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, poiché la disposizione di cui all'art. 12-quinquies consente di perseguire anche i fatti di "auto" ricettazione, riciclaggio o reimpiego. (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259590).
7.L'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 7.1. Molti dei ricorrenti contestano l'applicazione a loro carico della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. nella I. 12 luglio 1991, n. 203), configurabile rispetto ad ogni tipo di delitto, punibile con pena diversa dall'ergastolo, che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso: la prima ipotesi ricorre allorquando gli agenti, pur senza essere partecipi o concorrere, in reati associativi, delinquono con metodo 99 mafioso ponendo in essere una condotta idonea ad esercitare una particolare coazione psicologica con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale, mentre la seconda ipotesi, quella cioè dell'agevolazione, postula, invece, che il reato sia commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione di tipo mafioso. A differenza dell'ipotesi dell'utilizzazione del metodo mafioso, cui occorre riconoscere certamente natura oggettiva, a quella della finalità di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, va riconosciuta, secondo il più recente ed ormai dominante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta: sicché, nel caso di concorso di persone nel reato, non è applicabile ai concorrenti che non abbiano agito in base a tale finalità (Sez. 6, n. 8891 del 19/12/2017 - dep. 23/02/2018, Castiglione, Rv. 272335; Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017, Quaranta, Rv. 271641; Sez. 6, n. 54481 del 06/11/2017, Madaffari, Rv. 271652; Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Aruta e altri, Rv. 271098; Sez. 6, n. 31874 del 09/05/2017, Ferrante e altri, Rv. 270590), tanto risultando dal tenore dell'art. 118 cod. pen., la cui disciplina è da considerarsi speciale rispetto a quella prevista dall'art. 59, comma 2, cod. pen. In quest'ottica non si è mancato di precisare che l'elemento aggravatore di cui si discute, proprio in ragione di tale sua connotazione, richiede per la sua configurazione che il fine di favorire l'associazione sia l'obiettivo "diretto" della condotta del soggetto agente, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione (Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015, Cannizzaro, Rv. 265359; Sez. 5, n. 4037 del 22/11/2013 - dep. 29/01/2014, B. e altro, Rv. 258868; e ciò anche se l'agente persegua l'ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso, purché ad esso si accompagni la consapevolezza di favorire l'interesse della cosca beneficiata (Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania e altri, Rv. 262713). V'è da precisare, tuttavia, che la circostanza in parola è desumibile anche dalle modalità dell'azione, rilevanti quali parametri rivelatori del substrato psicologico della stessa: sicché, ai fini della sua configurabilità, occorre valutare l'oggettiva idoneità del delitto ad agevolare, non necessariamente il consolidamento o il rafforzamento del sodalizio, ma l'attività dell'associazione stessa, ovvero una delle manifestazioni esterne della vita della medesima (Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017 - dep. 19/06/2018, Barallo ed altri, Rv. 273538). 100 7.2. Come chiarito, inoltre, da questa Corte nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, poiché l'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (convertito in I. n. 203 del 1991) è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma 4, cod. proc. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, che prevede l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà (Sez. 2, n. 18278 del 07/12/2016 - dep. 11/04/2017, P.G. in proc. Chianese, Rv. 269855; Sez. 2, n. 28276 del 08/03/2016, Buonanno e altri, Rv. 267220; Sez. 2, n. 44155 del 02/10/2014, Fariello e altri, Rv. 262066).
8.Prescrizione dei reati di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 Vanno, infine, esaminate in termini generali le doglianze che si riferiscono alla prescrizione dei delitti di cui all'art. 8 I. n. 74/2000. 8.1. E' ben vero che secondo l'insegnamento di questa Corte, il termine di prescrizione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti inizia a decorrere, per l'unità del reato previsto dall'art. 8, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non dalla data di commissione di ciascun episodio ma dall'ultimo di essi, anche nel caso di rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta (Sez. 3, Sentenza n. 10558 del 06/02/2013, D'Ippoliti e altro, Rv. 254759, Rv. 254759; Sez. 3, n. 6264 del 14/01/2010, Ventura, Rv. 246193; Sez. 3, Sentenza n. 20787 del 18/04/2002, Rv. 221978), tuttavia è evidente che il riferimento alle fatture emesse nel medesimo periodo d'imposta si riferisce ai documenti di natura fiscale emessi da uno specifico soggetto d'imposta; sicchè, qualora i reati contestati si riferiscano a più soggetti d'imposta, i termini di prescrizione decorrono autonomamente per ciascun soggetto.
8.2. Ciò detto, considerato che le ultime fatture, relative a ciascuna società inserita nel circuito delle frodi carosello di cui al capo 98 della rubrica, risultano emesse il 31 maggio 2010, tutti i relativi reati si prescrivono il 27 ottobre 2018, così calcolato il relativo termine: data di consumazione dei reati: 31 maggio 2010; con l'aggiunta di anni 7 e mesi 6 corrispondenti al termine massimo di prescrizione: 1 dicembre 2017; con l'aggiunta di 327 giorni di sospensione: 27 ottobre 2018. 8.3. E', appena, il caso di rimarcare, al riguardo, che nel sistema processuale penale vigente vige il principio secondo il quale durante il tempo fissato per la redazione della sentenza, ai sensi dell'art. 544, commi 2 e 3, cod. proc. pen., non decorrono i termini di durata della custodia cautelare, con la conseguenza che si produce anche la sospensione del corso della prescrizione, sempre che un provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare sia 101 G effettivamente adottato (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, sia pure per obiter, e Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 - dep. 11/01/2002, Cremonese, Rv. 220510). E' l'art. 304, comma 1, lett. e) e c-bis), cod. proc. pen., infatti, a prevedere che durante la pendenza dei termini per la stesura della sentenza sono sospesi quelli previsti dall'art. 303, salvo il limite insuperabile fissato al comma 6; a sua volta, l'art. 159, comma 1, cod. pen., sancisce la sospensione automatica del corso della prescrizione per effetto della sospensione dei termini di custodia. La sospensione dei termini di custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in pendenza del termine per il deposito della motivazione, determina la sospensione della prescrizione per l'intero termine fissato per il deposito dei motivi, non rilevando l'eventuale revoca - nelle more del termine fissato per il deposito della motivazione - della misura custodiale il cui termine di durata era sospeso (Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva e altri, Rv. 268961; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 - dep. 12/01/2015, Di NZ, Rv. 261557). Deve, dunque, ribadirsi che il corso della prescrizione del reato è sospeso durante la pendenza del termine indicato dal giudice di merito per il deposito della sentenza, in quanto tale vicenda integra una causa di sospensione obbligatoria dei termini di custodia cautelare (Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014, Ambrosino, Rv. 258967), e la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta, con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., in pendenza del termine per il deposito della motivazione previsto dall'art.304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., determina la sospensione della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti nel medesimo reato, anche se non sottoposti a misura custodiale (Sez. 6, n. 31875 del 12/04/2016, Armenise e altri, Rv. 267982). I RICORSI DELLE PARTI CIVILI 1.Il ricorso delle Regione Emilia Romagna è fondato e va, pertanto, accolto. Come noto, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 30327 del 10/07/2002, Guadalupi, Rv. 222001, hanno affermato che "Il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria." In motivazione la sentenza citata ha ampiamente illustrato le ragioni del superamento del precedente arresto, costituito dalla sentenza delle Sezioni Unite del 25 novembre 1998, Loparco, secondo la quale il principio di autonomia dell'azione civile rispetto a quella penale, anche se esercitate nello stesso 102 processo e decise in capi diversi della setessa sentenza, determinerebbe l'onere per la parte civile, in caso di proscioglimento, di proporre impugnazione avverso il capo della sentenza a lei sfavorevole, in quanto, in caso contrario, si foremerebbe il giudicato in ordine al relativo rapporto, con effetti sia sostanziali che processuali. Approfondendo la tematica, le Sezioni Unite, con la sentenza Guadalupi, hanno rilevato come, alla luce dell'art. 538, comma primo, cod. proc. pen., quando pronuncia proscioglimentouna sentenza di il giudice non decide sulla domanda civile, al di fuori del caso previsto dall'art. 578 cod. proc. pen., tanto è vero che l'art. 576, comma primo, cod. proc. pen. distingue, ai fini dell'impugnazione della parte civile, i "capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile" dalla "sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio", indicando chiaramente che in questo secondo caso non è impugnato un capo civile, bensì, "ai soli effetti della responsabilità civile”, il proscioglimento, per cui non occorre l'impugnazione della parte civile quando il proscioglimento è impugnato dal pubblico ministero, eventualmente su richiesta della parte civile, a norma dell'art. 572 cod. proc. pen. Non a caso, inoltre, detta ultima disposizione riconosce non solo alla persona offesa, ma alla parte civile in quanto tale, e quindi anche al semplice danneggiato, il potere di sollecitare l'impugnazione del pubblico ministero, apparendo evidente come l'interesse riconosciuto al danneggiato non può che essere quello relativo ai riflessi della decisione penale sulla domanda risarcitoria. Né sembra conforme al sistema la formazione di un giudicato sull'azione civile sulla base della sentenza di proscioglimento impugnata dal solo pubblico ministero, perché in tal caso il diritto al risarcimento del danno dovrebbe considerarsi definitivamente escluso, mentre se, in seguito all'impugnazione del pubblico ministero, l'imputato viene condannato, la sentenza, a norma dell'art. 651 cod. proc. pen. ha efficacia di giudicato e, quindi, può essere posta a base di una domanda di risarcimento del danno. Sotto altro aspetto, anche l'art. 75, comma terzo, cod. proc. pen., stabilisce che . "Se l'azione civile è proposta in sede civile contro l'imputato dopo la sentenza penale di primo grado il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza non più soggetta a impugnazione", il che rende evidente come, in caso di proscioglimento in primo grado con una formula non preclusiva per la parte civile, quest'ultima non possa, neppure revocando la costituzione, ottenere in sede civile una decisione, se prima la sentenza non sia divenuta irrevocabile. Sicché, hano argomentato le Sezioni Unite, non potendosi affermare "che sulla sentenza di proscioglimento di primo grado non impugnata dalla parte civile si formi agli effetti civili il giudicato, ove si convenisse con l'orientamento 103 у giurisprudenziale che nega la possibilità di decidere nel giudizio di impugnazione sulla domanda risarcitoria si dovrebbe ritenere preclusa solo la condanna, solitamente generica, al risarcimento del danno, ma resterebbero operanti gli effetti dell'accertamento della responsabilità penale eventualmente compiuto nel giudizio di impugnazione conclusosi con la condanna. Anche sotto questo aspetto allora deve ritenersi che non si sia realizzata quell'autonomia dell'azione civile, rispetto all'azione penale, posta a base dell'orientamento giurisprudenziale preclusivo, e non può non rilevarsi che sotto l'aspetto sostanziale tra una condanna generica al risarcimento del danno e un accertamento della responsabilità anche agli affetti civili la differenza di regola non è particolarmente rilevante. In conclusione, dato che la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo' (art. 76 comma 2), che il giudice di appello è tenuto a citare la parte civile (art. 601 comma 4) e che se l'appello è stato proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento il giudice di appello può pronunciare condanna 'e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge' (art. 597 comma 2 lett. a e b), appare corretta l'affermazione che, 'quando pronuncia sentenza di condanna', il giudice di appello deve decidere 'sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno', anche se la parte civile non ha proposto impugnazione (artt. 538 comma 1 e 598 c.p.p.)." A fronte di dette argomentazioni, che hanno conclusivamente ribadito ed ilustrato il fondamento normativo del principio di immanenza dell'azione cvile, la Corte territoriale ha, del tutto acriticamente ed imotivatamente, aderito ad un indirizzo delle Sezioni Unite che appare, in seguito, oggetto di un ulteriore e più condivisibile approfondimento, senz'altro aderente al diritto vivente. Ne discende, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame nei confronti della parte civile Regione Emilia Romagna, nella parte in cui non è stato riconosciuto il risarcimento dei danni a carico degli imputati CO e PA, disponendo l'eventuale liquidazione delle spese all'esito del nuovo giudizio;
ne consegue, altresì, la condanna degli altri imputati, elencati nelle conclusioni scritte della predetta parte civile, al ristoro in solido delle spese sostenute dalla stessa nel presente grado di giudizio, che vanno liquidate in complessivi euro 10.000,00, oltre accessori di legge.
2. Parimenti fondati sono i ricorsi delle associazioni sindacali. La sentenza impugnata, alla pag. 126, ha affermato che dagli statuti delle associazioni sindacali non risulta, tra gli scopi che le stesse si sono date, il contrasto alla criminalità organizzata, laddove le organizzazioni medesime hanno 104 H osservato che negli statuti è specificamente indicato, tra le finalità perseguite, il contrasto alla criminalità. Sotto detto aspetto deve rilevarsi come difficilmente, all'epoca in cui sono stati redatti gli statuti delle organizzazioni sindacali, avrebbe potuto essere individuata la finalità di contrasto alla criminalità organizzata, dato che la relativa fattispecie penale - introdotta dall'art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646 - è successiva all'impianto degli statuti medesimi. Tuttavia, al di là di detta considerazione, va osservato come la Corte di merito, sul punto, abbia operato una lettura del tutto riduttiva della giurisprudenza di legittimità. Ed infatti, va considerato che il limitato ambito di operatività, delineato dagli artt. 91 e segg. cod. proc. pen. per gli enti e associazioni rappresentative degli interessi lesi dal reato, è stato progressivamente superato, riconoscendo la legittimazione alla costituzione di parte civile sulla scorta di argomentazioni che, inizialmente riferite alle associazioni ambientaliste, hanno finito per essere utilizzate con riferimento ad ogni tipo di associazione, la cui azione nello specifico contesto territoriale sia volta a tutelare proprio i beni offesi dal reato, contrastando le condotte da cui l'offesa deriva. E' stato infatti rilevato come, pacificamente, il sindacato annoveri tra le proprie finalità la tutela delle condizioni di lavoro, intese non soltanto nei profili collegati alla stabilità del rapporto ed agli aspetti economici dello stesso, oggetto principale e specifico della contrattazione collettiva, ma anche per quanto attiene la tutela delle libertà individuali e dei diritti primari del lavoratore (Sez. 4, sentenza n. 27162 del 27/04/2015, Perassi ed altro Rv. 263825), e che la legittimazione alla costituzione di parte civile discende dalla configurabilità di una lesione del diritto di personalità del sodalizio, valutato in relazione allo scopo e ai suoi componenti, in quanto l'interesse diffuso perseguito non si limiti ad una forma di mero sostegno ideologico, ma si traduce nella salvaguardia di una situazione storicamente circostanziata, fatta propria dal sodalizio come suo scopo specifico (Sez. 3, sentenza n. 9727 del 15/6/1993, Benericetti, Rv. 1961672; Sez. 3, sentenza n. 5230 del 10/3/1993, Tessarolo, Rv. 195248). Tale principio è stato di seguito applicato con riferimento a vari tipi di associazione, essendosi ritenuto che "le persone giuridiche e gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse perseguito da un'associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, con l'effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione della personalità o identità del sodalizio" (Sez. 3, 105 sentenza n. 38290 del 3/10/2007, Abdoulaye, Rv. 238103; in senzo analogo Sez. 1, sentenza n. 29700 del 17/5/2011, Licari, Rv. 250536). Anche in sede civile, in ordine alla configurabilità del danno, è stato rilevato che, in tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio risarcibile nei confronti di un ente collettivo si identifica con la lesione dell'interesse, diffuso o collettivo, del quale esso è portatore e garante e coincide, sul piano obiettivo, con la violazione delle norme poste a tutela dell'interesse medesimo, senza che si possa distinguere, a tali fini, tra l'evento lesivo e la conseguenza negativa, in quanto dall'attività di tutela degli interessi coincidenti con quelli lesi o posti in pericolo deriva, in capo all'ente esponenziale, una posizione di diritto soggettivo che lo legittima all'azione risarcitoria" (Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 22885 del 10/11/2015, Rv. 637821-01). Nel caso di specie, quindi, non possono valere le considerazioni che la Corte territoriale trae dall'analisi degli statuti delle associazioni sindacali, posto che il ragionamento seguito non nega affatto che le tre associazioni in concreto perseguano l'obiettivo di promuovere la legalità e la libertà di iniziativa economica, a tutela di vittime di fenomeni quali la mafia, il racket, l'usura e, ancor più in generale, perseguano l'interesse al contrasto di ogni forma di criminalità, inclusa quella facente capo alle organizzazioni mafiose, in vista di un nuovo assetto socio-economicoe di tutela dei lavoratori. La vicenda in esame si inscrive in tale perimetro, atteso che, come si evince dalla motivazione stessa della sentenza, il delitto associativo di cui all'art. 416 bis, cod. pen., nel suo concreto atteggiarsi e dispiegarsi nella vicenda in esame, si è tradotto in una forma di compromissione del libero e pieno esercizio dell'attività di impresa, con modalità fortemente invasive ed incidenti sull'assetto socio- economico del territorio interessato, con il coinvolgimento anche di soggetti operanti a vari livelli del mondo imprenditoriale e politico, con la conseguente realizzazione di un serio pregiudizio alle finalità statutarie perseguite da quelle associazioni in riferimento proprio allo specifico mondo del lavoro, con alterazione e compromissione delle regole dello stesso, come evidenziato, tra l'altro, proprio dalla condotta ascritta agli imputati in riferimento al reato ex art. 603 bis, cod. pen., di cui al capo 90), per il quale, non a caso, la sentenza impugnata ha riconosciuto la sussistenza di un danno al sindacato. Ne discende, pertanto, anche in tal caso, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appelo di Bologna per nuovo esame nei confronti delle parti civili CGIL, CISL, UIL, CDLT-CGIL Reggio Emilia e CDLT-CGIL OD, nella parte in cui è stato negato il risarcimento del danno in relazione agli imputati condannati per il reato di cui al capo 1). 106 I RICORSI DEGLI IMPUTATI Le modalità di formulazione della gran parte delle ragioni di censura articolate dai ricorrenti rendono opportuna la preliminare puntualizzazione di taluni principi generali valevoli per tutte. Va, pertanto, rilevato che la maggior parte di esse sono inammissibili, superando le stesse i limiti dell'impugnazione in sede di legittimità. Giova, in proposito, rammentare che il sindacato di legittimità si esplica in un controllo sulla motivazione dei giudici del merito al fine di verificare se essa sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito;
di modo che non possono essere proposte con il ricorso per cassazione censure che si risolvono in una mera rilettura delle risultanze probatorie poste a sostegno della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, dovendo le stesse, piuttosto, esprimere la denuncia di vizi di logicità o di contraddittorietà rispetto a specifici atti del processo, decisivi e dotati di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento del giudice del merito (Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De TA;
Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006, Piras, Rv. 235508). Nondimeno, neppure l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, allorché le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227): in effetti, dà luogo a vizio della motivazione non qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quello che sia idoneo a disarticolare uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione, quale risultante dall'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico;
Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, P.M. in proc. Maniscalco ed altri, Rv. 212053). Le regulae iuris enunciate, valgono, in particolare per le censure che si dirigono sull'operata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e del contenuto delle intercettazioni telefoniche. In proposito, devono ribadirsi le massime di orientamento, secondo le quali, in tema di valutazione della chiamata in correità, i canoni di ordine logico di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., che devono orientare il giudice di merito nelle scelte da compiere nel proprio lavoro di ricostruzione storica dei fatti da provare ex art. 187 cod. proc. pen. previsti, da un lato, per dare contenuto alla formula generale racchiusa 107 H nei commi secondo e terzo dell'art. 192 cod. proc. pen. e, dall'altro, per tracciare un metodo per l'operazione del motivare cui il comma primo dello stesso articolo fa espresso riferimento - non possono prescindere dalla quaestio facti, che, per le sue intrinseche connotazioni concrete, che la rendono ancorata al singolo accadimento da provare, non può essere costretta in formule classificate, che sviliscano il compito del giudice di valutare e dare conto>> dei concreti risultati acquisiti e dei criteri adottati in relazione al singolo caso concreto (Sez. 6, n. 17248 del 02/02/2004, Agate ed altri, Rv. 228662): di modo che, ove la ridetta valutazione sia stata condotta alla stregua dei criteri di cui alla norma indicata ed in ossequio al canone della logica plausibilità, la stessa non è sindacabile nel giudizio di legittimità. In maniera non dissimile si esprimono le enunciazioni direttive in tema di interpretazione dei dialoghi captati, per le quali, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'ND e altri, Rv. 268389; Sez. 6, n. 35680 del 10/06/2005, Patti, Rv. 232576). Un ulteriore vizio, riscontrabile in numerosi ricorsi tra quelli presi in esame, è quello della genericità dei motivi di impugnazione, che, come è noto, costituisce una specifica causa di inammissibilità dell'impugnazione, per violazione dell'art. 581, lett. c), cod. proc.pen., che, nel dettare, in generale - quindi anche per il ricorso per cassazione le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che, nel relativo atto scritto, debbano essere enunciati "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008, Arruzzoli e altri, Rv. 242129). La genericità dei motivi di ricorso si apprezza sotto plurimi profili: - sub specie di indeterminatezza della doglianza;
sub specie di riproposizione delle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, venendo in rilievo in tal caso la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orru', Rv. 230751; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone C L, Rv. 216473); 108 G -in relazione alla violazione del principio della cd. 'autosufficienza' del ricorso, secondo cui anche in sede penale, allorché venga lamentata l'omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, è onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa allegazione ovvero la trascrizione dell'integrale contenuto di tali atti, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, salvo che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053); · laddove i motivi di ricorso per cassazione si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, US, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Mirra, Rv. 258962). ESAME DEI SINGOLI RICORSI Ricorso di IA SQ 1.Il ricorso di IA SQ è inammissibile. Il ricorrente era stato condannato, in primo grado, alla pena di anni otto mesi quattro di reclusione per capi 1) - quale partecipe all'associazione di cui all'art. 416 bis, commi, 2, 3, 4, 6, 8; in Reggio Emilia, AR, OD, Piacenza dal 2004 al 28/10/2015 e 78) artt. 110, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. - - 628, comma 3 n. 1 e 3, cod. pen., 7 l. 203/1991, in danno di RD TE;
in Mantova, SC e Verona, dal marzo 2011 al settembre 2012 - oltre che al risarcimento dei danni ed alle pene accessorie come per legge. La Corte territoriale ha confermato detta pronuncia, con motivazione specificamente riferibile al IA, contenuta alle pagg. 139-150 della sentenza impugnata.
1.1. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, vanno richiamate le considerazioni svolte nella parte introduttiva della presente sentenza, sub B)1, in cui è stata esaminata la parte della sentenza impugnata che, a sua volta in termini generali e riferibili a tutti gli imputati coinvolti nel fenomeno, ha affrontato il profilo concernente la mafia "delocalizzata".
1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, va ricordato che la sentenza impugnata ha specificato gli elementi dimostrativi del ruolo di intraneo all'associazione del IA: il ruolo di uomo di fiducia di RO IR, la sua partecipazione ad incontri tra elementi di spicco dell'organizzazione, nel corso dei quali venivano 109 assunte decisioni rilevanti, la sua convocazione presso l'abitazione di NI AN Aaracri, con lo scopo di convincere il IR a restituire la somma di cui si era impossessato, i frequenti contatti con in vertici dell'organizzazione, la commissione di uno dei delitti-fine. - -Rispetto a detti elementi che non appaiono contestati dalla difesa va detto, - come già ricordato nella trattazione delle questioni generali della presente sentenza, sub C)1, a cui ci si riporta integralmente - che la valutazione che ne viene operata dalla Corte territoriale risulta del tutto coerente con l'insegnamento delle Sezioni Unite che, come noto, con la sentenza Mannino, hanno affermato che "In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno 'status' di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato 'prende parte' al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi." (Sez. U, sentenza n. 33784 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01). Dal tessuto motivazionale della pronuncia appena citata si evince chiaramente come la partecipazione alla fattispecie associativa possa essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi tra i quali, a mero titolo di esemplificazione, i comportamenti - tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi facta concludentia -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione. Del tutto coerentemente con detto orientamento delle Sezioni Unite la successiva giurisprudenza delle Sezioni semplici ha, sotto molteplici profili, ribadito il canone ermeneutico, affermando, ad esempio, che "Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione mafiosa, l'affiliazione rituale può non essere sufficiente qualora alla stessa non si correlino concreti indici fattuali rivelatori dello stabile inserimento del soggetto con ruolo attivo nel sodalizio." (Sez. 5, sentenza n. 38786 del 23/05/2017, De Caro, Rv. 271205-01, conforme: Sez. 1, sentenza n. 55359 del 17/06/2016, P.G. in proc. Pesce ed altri, RV. 269040-01); sotto altro profilo è stato ribadito che "In tema di associazione di stampo mafioso, la permanente 'disponibilità' al servizio dell'organizzazione a porre in essere attività delittuose, anche di bassa manovalanza, ma pur sempre 110 s necessarie per il perseguimento dei fini dell'organizzazione - rappresenta univoco sintomo indipendentemente dalla prova di una formale iniziazione - di inserimento strutturale nel sodalizio e, quindi, di vera e propria partecipazione, seppur ad un livello minimale, all'associazione, mentre, invece, la 'legalizzazione' e la conseguente qualifica di 'uomo d'onore costituisce uno stadio più evoluto nella progressione carrieristica del mafioso nell'organigramma piramidale criminoso." (Sez. 5, sentenza n. 48676 del 14/05/2014, Calce ed altri, Rv. 261909-01). Nella ricostruzione delle necessariamente molteplici manifestazioni nelle quali si può esplicare la partecipazione mafiosa, la giurisprudenza di legittimità ha fatto, tra l'altro, rientrare anche il concetto di permanente "disponibilità" al servizio dell'organizzazione, al fine di porre in essere attività delittuose, anche di bassa manovalanza (Sez. 5, sentenza n. 48676 del 14/5/2014, Calce, Rv. 261909, citata), giungendo a ritenere come non sia necessario catalogare in un ruolo stabile e predefinito la condotta del singolo associato, poiché il sodalizio mafioso è una realtà dinamica, che si adegua continuamente alle modificazioni del corpo sociale ed all'evoluzione dei rapporti interni tra gli aderenti, sicché le forme di "partecipazione" possono essere le più diverse e, addirittura, assumere caratteri coincidenti con normali esplicazioni di vita quotidiana o lavorativa (Sez. 5, sentenza n. 6882 del 6/11/2015, dep. 2016, Caccanno, Rv. 266064), conferendo, ad esempio, rilievo alle "frequentazioni" stabili con mafiosi, in presenza di determinate condizioni di riscontro (cfr., tra le altre, Sez. 2, sentenza n. 31541 del 30/5/2017, Abbamundo, Rv. 270468). Si è anche specificato che l'investitura formale o la commissione di reati-fine, funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti, non sono essenziali, in quanto ciò che rileva, ai fini della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, è la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso (Sez. 5, sentenza n. 4864 del 17/10/2016, dep. 01/02/2017, Di CO, Rv. 269207, in cui è stato ritenuto che detto ruolo potesse evincersi, sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze fattuali, in relazione ad un indagato che, pur non raggiunto da indizi circa la sottoposizione a rituale affiliazione e la commissione di specifici reati-fine, godeva della possibilità di confrontarsi direttamente con soggetti di comprovata "mafiosità", frequentava il “luogo di appuntamenti" dei sodali ed intratteneva con i medesimi movimentazioni di denaro). Ne scaturisce che non si condivide l'approccio difensivo, teso ad enucleare un contrasto giurisprudenziale su un tema rispetto al quale come forse in pochi 111 - l'orientamento della giurisprudenza di legittimità appare sicuramente casi articolato e variegato, ma indiscutibilmente coerente, ferme restando le intuibili differenze delle singole fattispecie esaminate, la cui varietà non può che riflettersi sulle molteplici sfaccettature che necessariamente, in riferimento alle singole applicazioni, assume il canone ermeneutico illustrato. Né da detto orientamento sembra discostarsi in alcun modo dalla giurisprudenza della Sez. 2, citata in ricorso;
detta Sezione, ad esempio, anche di recente, ha affermato che "Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del sodalizio e aderisca consapevolmente al programma criminoso, accrescendo per ciò solo la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'associazione. (Sez. 2, sentenza n. 56088 del 12/10/2017, AG ed altri, RV. 271698-01, in cui è stato ribadito che, qualora non sia stata acquisita la dimostrazione dell'inserimento formale del singolo all'interno della cosca, la prova della partecipazione può essere ricavata dal compimento di una o più attività significative nell'interesse dell'associazione mafiosa). In realtà, la motivazione della sentenza della Sezione Seconda, da ultimo citata, affronta proprio il profilo evidenziato dalla difesa, come si evince dalle seguenti argomentazioni contenute in motivazione: "Orbene, quanto al tema della individuazione della condotta partecipativa, secondo una prima tesi (cd. del 'Modello organizzatorio'), ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, non è necessario che ciascuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il contributo del partecipe può essere costituito anche dalla sola dichiarata adesione all'associazione da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità (con la cd. 'messa a disposizione') ad agire quale 'uomo d'onore' o come membro effettivo della cosca. Secondo detta tesi quindi la partecipazione organica è indipendente ed autonoma rispetto alla partecipazione a singoli o più delitti-fine programmati ed attuati dall'associazione mafiosa;
la suddetta qualità non è significativa di una adesione morale meramente passiva ed improduttiva di effetti al sodalizio mafioso, ma presuppone la permanente.ed incondizionata offerta di contributo, anche materiale, in favore di esso, con messa a disposizione di ogni energia e risorsa personale per qualsiasi impiego criminale richiesto. L'obbligo così assunto rafforza il proposito criminoso degli altri associati ed accresce le potenzialità operative e la complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale del sodalizio (ex plurimis, Cass. 6992/1992 Rv. 190643; Cass. 2046/1996 Rv. 206319; Cass. 5343/2000 Rv. 112 斗 f 215907; Cass. 2350/2005 Rv. 230718; Cass. 23687/2012 Rv. 253222; Cass. 49793/2013 Rv. 257826; Cass. 6882/2016 Rv. 266064; Cass. 50864/2016 Rv. 268445 secondo la quale affinché un soggetto sia ritenuto partecipe di un'associazione mafiosa, è necessario che sia rimasto a disposizione della medesima associazione, assicurando, con una presenza anche solo passiva, l'incremento del numero dei soggetti disposti ad agire per le finalità dell'associazione). L'origine della teoria del modello c.d. organizzatorio va sicuramente individuata nella pronuncia di questa Corte che definiva il c.d. primo maxi-processo a Cosa Nostra;
difatti stabilendo che ai fini dell'affermazione di responsabilità di taluno in ordine al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, non occorre la prova che egli abbia personalmente posto in essere attività di tipo mafioso, essendo, al contrario, sufficiente la sola sua aggregazione ad una organizzazione le cui obiettive caratteristiche siano tali da farla rientrare nelle previsioni dell' art. 416 bis cod. pen. (Sez. 1, n. 6992 del 30/01/1992, Rv. 190658) si fissavano per la prima volta, ed in materia organica, i principi fondamentali in tema di condotta partecipativa e di relativa prova dell'inserimento nel gruppo criminale. La Corte di legittimità traendo spunto dalla struttura organizzativa di una associazione che prevedeva formule rituali di affiliazione a seguito delle quali lo status di soggetto organico all'associazione (c.d. 'uomo d'onore') non poteva più essere perduto, ed era significativo di una condizione di stabile inserimento del tutto indipendente dalla partecipazione a singoli delitti-fine, asseriva che anche la semplice assunzione di detta qualità pur non seguita da condotte di diverso tipo era comunque sufficiente ai fini di ritenere provata la partecipazione all'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. E comunque la stessa pronuncia prendeva già in esame anche i casi di soggetti che pur non ritualmente affiliati avessero comunque prestato contributi significativi al gruppo criminale per significativi periodi temporali, affermandone anche per questi la punibilità ex art. 416 bis cod. pen.; difatti si aggiungeva che è configurabile come partecipazione effettiva, e non meramente ideale, ad una associazione per delinquere (nella specie di tipo mafioso), anche quella di chi, indipendentemente dal ricorso o meno a forme rituali di affiliazioni, si sia limitato a prestare la propria adesione, con impegno di messa a disposizione, per quanto necessario, della propria opera, all'associazione anzidetta, giacché anche in tal modo soggetto viene consapevolmente ad accrescere la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'organizzazione delinquenziale (Sez. 1, n. 6992 del 30/01/1992, Rv. 190643). In definitiva, secondo la predetta pronuncia, integravano la condotta partecipativa sia le formali affiliazioni non seguite dalla consumazione di uno o più delitti fine sia le c.d. affiliazioni di fatto e cioè quelle condotte di stabile disponibilità ad interagire con il gruppo criminale attuate con 113 f la consapevolezza di agire nell'interesse dello stesso. Il concetto veniva ancora ripreso da una pronuncia successiva di questa Corte che chiarisce il rilievo fondamentale dell'affiliazione rituale anche sotto il profilo del contributo causale al rafforzamento del'ente criminale;
si afferma difatti che nell'assunzione della qualifica di 'uomo d'onore' 'va ravvisata non soltanto l'appartenenza tendenzialmente permanente e difficilmente revocabile alla mafia, nel senso letterale del personale inserimento in un organismo collettivo con soggezione alle sue regole e comandi, ma altresì la prova del contributo causale, che è immanente nell'obbligo di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca, accrescendone così la potenzialità operativa e la capacità di inserimento nel tessuto sociale anche mercé l'aumento numerico dei suoi membri. Ed invero se la condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire al sodalizio che si sia già formato, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa, nel caso dell'associazione di tipo mafioso che si differenzia dalla comune associazione - per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati, ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano - il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire, quale uomo d'onore, ai fini anzidetti (Sez. 2, n. 5343 del 28/01/2000, Rv. 215907). Secondo, invece, un diverso indirizzo giurisprudenziale, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, può essere insufficiente la mera indicazione della qualità formale di affiliato, laddove alla stessa non si correli la realizzazione di un qualsivoglia 'apporto' alla vita dell'associazione, idoneo a far ritenere che il soggetto si sia inserito nel sodalizio in modo stabile e pienamente consapevole (Cass. 39543/2013 Rv. 257447; Cass. 46070/2015 Rv. 265536; Cass. 55359/2016 Rv. 269040). E' questa la tesi cd. 'causale' per la quale, appunto, non è sufficiente il semplice inserimento nell'associazione mafiosa, occorrendo la prova che l'affiliato abbia dato un contributo apprezzabile al rafforzamento del sodalizio. Le origini giurisprudenziali di tale teoria possono individuarsi in quella pronuncia secondo cui ai fini della responsabilità penale per il delitto associativo non rilevano mere situazioni di status, come quella derivante da una pregressa investitura di uomo d'onore, ma la fattiva partecipazione del 114 G soggetto a un sodalizio criminale nel periodo temporale individuato dalla imputazione (Sez. 6, n. 12537 del 05/10/2000, Rv. 218559); tuttavia, è bene precisare, che tale pronuncia interveniva su un caso particolare trovandosi a delibare in ordine alla posizione di un soggetto che, pur avendo precedentemente assunto la qualità di membro organico del gruppo, ne era stato poi estromesso e proprio in ragione di questa peculiarità pertanto si affermava la necessità dell'individuazione di condotte significative della fattiva, attuale, partecipazione. Deve pertanto precisarsi che le prime asserzioni relative alla necessità del rafforzamento causale dell'ente criminale paiono intervenute o a fronte di imputati che avevano 'perso' la qualità di membro del gruppo criminale ovvero di soggetti che pur in assenza della formale affiliazione avevano contribuito ripetutamente alla realizzazione degli scopi dell'ente anche attraverso la consumazione di più delitti fine e che pertanto dovevano ugualmente essere ritenuti partecipi ex art. 416 bis cod. pen. Fatte queste premesse, anche questo Collegio ritiene di dovere aderire al primo orientamento, e cioè al modello organizzatorio;
il primo comma dell'art. 416 bis cod. pen., prevede la punibilità per il semplice 'far parte di un'associazione di tipo mafioso'. A livello strutturale, il reato si può classificare come un reato a forma libera e di pura condotta perché si perfeziona con il compimento di una determinata azione, ossia, con l'entrare a far parte di un'associazione. La semplice affiliazione ad un'associazione criminale, implica, di per sé, 'una partecipazione attiva' alla vita associativa e la sua punibilità appare del tutto coerente con i principi costituzionali del nostro ordinamento. L'espressione 'partecipazione attiva' è un vero e proprio pleonasmo laddove si consideri che il verbo 'partecipare' significa secondo l'uso corrente prendere parte attiva, con il proprio contributo, ad un'attività svolta da più persone, contributo che, sotto il profilo giuridico, può essere anche di sola adesione morale secondo i consolidati principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità (ex plurimis: Cass. 2148/1988 rv. 177662; Cass. 12591/1995 rv. 203948; SSUU 45276/2003 Rv. 226101; Cass. 7643/2015 rv. 262310). Sotto il diverso profilo della lesione del bene protetto, il reato può qualificarsi di pericolo presunto (ex plurimis, Cass. 3027/2016, Ferminio;
Cass. 34147/2015 rv 264623); è noto, a tale riguardo, che la consorteria deve potersi avvalere della pressione derivante dal vincolo associativo, nel senso che è l'associazione in quanto tale, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, a esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione. Essa rappresenta, come s'è accennato, l'elemento strumentale tipico del quale gli associati si servono in vista degli scopi propri del"associazione, con la conseguenza che l'associazione deve aver conseguito in concreto, nell'ambiente circostante nel quale opera, una effettiva capacità di 115 斗 intimidazione e che gli aderenti se ne siano avvantaggiati in modo effettivo, al fine di realizzare il loro programma criminoso. La violenza e la minaccia, dunque, rivestono natura strumentale nei confronti della forza di intimidazione;
costituiscono un accessorio eventuale, o meglio latente, della stessa, ben potendo derivare dalla semplice esistenza o notorietà del vincolo associativo. Esse, quindi, non costituiscono modalità con le quali deve puntualmente manifestarsi all'esterno la condotta degli agenti, dal momento che la condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione, costituiscono, più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale della associazione che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, sia accreditata come temibile, effettivo ed 'autorevole' centro di potere. Se, dunque, la semplice partecipazione all'associazione, costituisce un reato di pericolo presunto perché mette in pericolo, ex se, l'ordine pubblico, si spiega anche il motivo per cui il legislatore non ha richiesto che la partecipazione abbia una particolare connotazione sotto il profilo causale: infatti, una previsione del genere significherebbe trasformare il reato di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso, da reato di pericolo presunto in un reato di evento con conseguente necessità di provare il nesso causale fra quella condotta (la partecipazione) ed il rafforzamento del sodalizio criminale (l'evento). La tesi causale confonde e sovrappone la condotta di associazione (e, quindi, il disvalore connesso al semplice ruolo qualsiasi esso sia che si riveste nell'ambito associativo) con le (eventuali) attività dell'associazione (quindi con la condotta dinamica dell'associazione): infatti, l'assunzione di un ruolo all'interno dell'associazione configura una condotta del tutto distinta dalle attività dirette ad esercitare concretamente tale funzione in vista dei singoli obiettivi di volta in volta programmati, condotta questa che, sotto il profilo fattuale, è dell'associazione e che corrisponde, normalmente, alla commissione dei reati scopo. Anche il semplice inserimento nell'organizzazione di un nuovo soggetto costituisce un rafforzamento dell'associazione secondo intuitive massime d'esperienza fondate sull'id quod plerumque accidit: gli altri soci sanno di potere fare affidamento, nel momento del bisogno, sul nuovo associato;
la potenza, l'invasività e la capacità d'intimidazione di un'associazione criminale si fonda infatti anche e soprattutto sul numero degli affiliati. Le Sez. Unite di questa Corte nella sentenza n. 33748/2005, Mannino hanno osservato: «[...] le forme della partecipazione possono essere le più diverse, possono essere non appariscenti e - all'apparenza possono assumere connotati coincidenti con le normali. - esplicazioni della vita quotidiana e lavorativa (come avviene, per esempio, con l'imprenditore colluso). L'associazione mafiosa è una realtà 'dinamica', in f G 116 continuo movimento, che si adegua continuamente alle modificazioni del corpo sociale e all'evoluzione dei rapporti di forza tra gli aderenti, ciò che rileva è la messa a disposizione - in via tendenzialmente durevole e continua - delle proprie energie per il conseguimento dei fini criminosi comuni, nella consapevolezza del contributo fornito dagli altri associati e della metodologia sopraffattoria propria del sodalizio. Il fulcro del principio di diritto enunciato dalle SSUU è il concetto di 'messa a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi' che sottolinea l'importanza e la rilevanza penale della disponibilità alla realizzazione del programma delittuoso dell'associazione. Messa a disposizione' che non è 1 altro che l'automatico effetto che deriva dall'essere stato ammesso nell'associazione mafiosa. Da quel momento l'associato è a disposizione del gruppo e non può permettersi di rifiutare, pena pesanti conseguenze che possono arrivare anche alla soppressione fisica, quanto gli viene chiesto nell'interesse dell'associazione. Può pertanto ribadirsi che, per ritenere integrato il reato di partecipazione ad un'associazione ex art. 416 bis/1 cod. pen., non è necessario che ciascuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il reato associativo, secondo la struttura tipica dei reati di pericolo presunto, si consuma con la sola dichiarata adesione all'associazione da parte di un singolo, il quale mettendosi a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi, accresce, per ciò solo, la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'associazione: circostanza, questa che integra la lesione del bene giuridico - ordine pubblico - tutelato dalla norma. E' evidente, pertanto, la ragione per cui è del tutto irrilevante pretendere di individuare il ruolo di ciascuno ed attendere, per la sua punibilità, il momento in cui diventi operativo, per poi, successivamente, valutare se e in che termini quel comportamento abbia determinato un rafforzamento dell'associazione. Chi entra in un'associazione mafiosa, non vi entra perché sa già quale ruolo in essa andrà a ricoprire, ma vi entra perché ne condivide 'i valori' su cui si fonda ossia: la perpetrazione sistematica di crimini;
in questo senso quindi ogni forma di partecipazione sottende l'adesione al programma delinquenziale astratto tipico di ogni associazione a delinquere e che nel caso specifico dell'associazione mafiosa tende a realizzarsi profittando del clima di intimidazione e della diffusa condizione di omertà all'interno del territorio operativo del gruppo. In ciò sta, quindi, il pericolo per l'ordine pubblico ed per tale motivo che l'art. 416 bis/1 cod. pen. richiede, per la punibilità, in modo asettico, il semplice 'far parte di un'associazione di tipo mafioso', proprio perché quella particolare modalità di adesione costituisce un indice univoco della circostanza che il soggetto viene consapevolmente ad accrescere la potenziale capacità operativa e la temibilità 117 刈 del gruppo. Certamente, i ruoli e l'importanza che ciascun partecipe ricopre all'interno dell'associazione possono essere differenti ma la partecipazione e la responsabilità sono indipendenti dalla consumazione dei singoli delitti-fine. Da tali presupposti devono poi trarsi le necessarie conseguenze in tema di prova;
posto infatti che per far parte di un'associazione di tipo mafioso, camorristico o ndranghetistico è sufficiente avere assunto la qualifica di componente di detto gruppo, senza la necessaria partecipazione ad uno o più delitti-fine ovvero il compimento di altre condotte idonee a rafforzare l'operatività del gruppo, si richiede però la prova dell'inserimento nell'associazione e cioè la dimostrazione che il singolo aderente sia stato 'assunto' nel gruppo criminale e venga considerato membro o dalla totalità dei componenti o comunque da alcuno degli esponenti di vertice. La prova principale della partecipazione è quindi legata all'acquisizione della formalità di componente del gruppo indipendentemente dal compimento di atti illeciti o di altri atti idonei a rafforzarne la struttura operativa;
ove però tale prova manchi e cioè non sia stata acquisita la dimostrazione dell'inserimento formale, effettivo, del singolo nella cosca mafiosa, camorristica o 'ndranghetista, per ciò solo non può essere esclusa la prova della partecipazione potendo la stessa aliunde ricavarsi proprio dal compimento di uno o più attività significative nell'interesse dell'associazione mafiosa. Posto infatti che è membro sia chi sia stato inserito nel gruppo criminale ed aderendovi abbia così rafforzato la struttura criminale operativa del gruppo, sia chi abbia volontariamente e consapevolmente contribuito alla realizzazione degli scopi illeciti dell'ente criminale volendone far parte, non può escludersi che mancando la dimostrazione dell'inserimento formale sia possibile acquisire prova del coinvolgimento attraverso la dimostrata partecipazione a delitti-fine ovvero ad altre attività della cosca che assumano significatività tale da dimostrare proprio lo stabile inserimento nel contesto criminale di quel determinato gruppo mafioso- ndranghetistico. L'adesione poi diviene significativa della volontaria partecipazione all'ente criminale se ed in quanto manifesti l'adesione al programma delinquenziale dello stesso gruppo criminale;
per esservi prova della partecipazione cioè occorre sempre dimostrare che il singolo abbia aderito al gruppo con la precisa consapevolezza del programma criminale in astratto previsto e preordinato. L'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. è e rimane sempre una sub specie dell'associazione a delinquere sicché è sempre l'esistenza di un progetto delinquenziale astratto ma preordinato a caratterizzarla, che quel determinato gruppo si professa di realizzare attraverso il ricorso al metodo intimidatorio ed al clima di omertà e collusione capace di imporre in un determinato territorio od ambiente operativo. In assenza invece di dimostrazione dell'inserimento stabile o comunque formale ovvero della partecipazione ad uno 118 М o più delitti fine o, comunque, ad attività inequivocabilmente significative per la vita associativa criminale, la prova della partecipazione non potrà dirsi raggiunta. Se è vero quindi che anche questa Corte aderisce alla teoria organizzatoria ciò non significa che per raggiungere la prova della responsabilità ex art. 416 bis cod. pen. possa mancare la dimostrazione, al di là dii ogni ragionevole dubbio, che l'associato sia stato inserito organicamente nel gruppo criminale. I diversi piani della struttura del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. e della prova della partecipazione non vanno confusi perché pur escludendosi la necessità del compimento di delitti scopo quale unico fatto significativo della partecipazione, comunque è indispensabile accertare la sussistenza dell'organico inserimento nel gruppo criminale che presuppone appunto l'adesione ad un programma delinquenziale. In questi termini quindi occorre richiamare la fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite secondo la quale la dimostrazione della partecipazione mafiosa può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di 'uomo d'onore', la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi 'facta concludentia' 7 idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670)”. La motivazione citata rende evidente alcuni aspetti fondamentali della questione: anzitutto, la duplicazione tra modello "organizzatorio" e modello "causale" non corrisponde affatto ad una alternativa ricostruttiva in funzione di reciproca esclusione, ma costituisce, al contrario, il richiamo terminologico, in funzione descrittiva, di complementari aspetti del fenomeno criminoso esaminato. Sotto detto aspetto, anzi al di là delle conclusioni che potrebbero trarsi da una - lettura superficiale della motivazione, volta unicamente ad esaltare l'apparente duplicazione tra i "modelli" citati, al fine di trarne l'esistenza di una loro contrapposizione -, sarebbe più corretto parlare, utilizzando il plurale, de "i fenomeni criminosi", atteso dilagare e l'imporsi di molteplici e variegate realtà associative che, seppure riconducibili al minimo comune denominatore rappresentato dal canone ermeneutico dell'art. 416 bis, cod. pen., nondimeno, nel loro concreto atteggiarsi e dispiegarsi fenomenologico, assumono connotazioni specifiche e proteiformi, tanto che, nel linguaggio giuridico, ancor prima che sociologico, si è fatto ricorso da tempo alla locuzione di "mafie". 119 Sotto altro aspetto, inoltre, la stessa sentenza citata ha evidenziato come entrambi i modelli citati, sia quello organizzatorio che quello causale, fossero stati, in sostanza, contemplati come complementari a partire dalla prima pronuncia di legittimità, che aveva costituito l'approdo finale della vicenda giurisdizionale del primo maxi processo a Cosa Nostra. Il che, in altri termini, esclude qualsiasi contrapposizione concettuale tra i predetti modelli. Tra l'altro, va ricordato che, sebbene senza alcun dubbio la nuova formulazione dell'art. 618, comma 1 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 66, della legge 23 giugno 2017, n. 103 - secondo cui "se una sezione della Corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso - abbia introdotto una ipotesi di rimessione che, a differenza di quella, facoltativa, di cui al comma 1, risulta essere obbligatoria, risultando, quindi, caratterizza dalla espressa volontà di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, attraverso il consolidamento del ruolo delle Sezioni Unite, ciò nondimeno la detta disposizione non ha affatto snaturato il presupposto indispensabile per l'attivazione della rimessione, che è costituito dall'assoluta inconciliabilità fra le diverse affermazioni di principio, emergente ictu oculi dalla comparazione fra determinate massime, e non la mera possibilità che una certa pronuncia si riveli incompatibile con una delle interpretazioni - o delle implicazioni - che sia lecito attribuire ad un'altra (Sez. 6, sentenza n. 865 del 24/03/1993, Morabito, Rv. 194193). In relazione alla questione in esame, quindi, come parimenti emerge dalla sentenza citata della Sezione Seconda, lampante è la rilevanza di entrambi i modelli interpretativi ivi citati, sotto l'aspetto probatorio, ad ulteriore conferma, non solo della poliedricità delle forme di manifestazione dei fenomeni ascrivibili alla costellazione di "mafie", ma anche della coesistenza di entrambi gli aspetti, in termini certamente non alternativi ma, anzi, sul piano probatorio parimenti validi ed efficaci alla ricostruzione dei fenomeni. Per il resto il motivo di ricorso è palesemente volto ad una rivalutazione, peraltro parcellizzata, degli elementi di fatto già valutati, come detto, dalla Corte territoriale, con motivazione del tutto immune da violazioni dei criteri logici, ivi incluse le ragioni per le quali non è stata ammessa la, rinnovazione della prova documentale, ritenuta del tutto inconferente ai fini dimostrativi enunciati, posto che il IA, nei cinque mesi in cui si era articolata la sua partecipazione al consesso criminoso, aveva partecipato a ben nove riunioni con esponenti di rilevo del gruppo, oltre che essere presente a vicende significative della compagine ed, infine, essere stato raggiunto da una misura di prevenzione patrimoniale. 120 G 1.3. Analoga caratterizzazione puramente in fatto connota il terzo motivo di ricorso, anch'esso ricalcato sulle argomentazioni già poste a base dei motivi di appello e già ampiamente valutate dai giudici di merito, con motivazione incensurabile in questa sede, nella misura in cui ci si limita a sottoporre a questa Corte una rivisitazione del profilo fattuale.
1.4. Il quarto motivo appare anch'esso palesemente inammissibile, avendo la Corte territoriale puntualmente risposto al motivo di gravame sul punto, ricordando che, sotto l'aspetto della condotta processuale, il IA si era avvalso della facoltà di non rispondere all'interrogatorio, condotta del tutto legittima ma non certamente collaborativa;
nel resto, le condizioni personali e familiari erano state solo genericamente evocate, l'incensuratezza, di per sé considerata, non appariva circostanza determinante ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche alla luce della condotta non certo marginale dell'imputato, la cui pena, in ogni caso, era stata determinata nel minimo edittale, con un contenuto aumento per la continuazione. Ricorso di AS NI 2. Il ricorso di AS NI è inammissibile. Il ricorrente era stato condannato, in primo grado, alla pena di anni uno mesi tre giorni dieci di reclusione per capi. 58) e 58 bis) altrettante fattispecie di - interposizione fittizia, in riferimento alle società BV TR s.r.l. e Anpa TR s.r.l., ai sensi dell'art. 12-quinquies I. 356 del 1992, in continuazione tra loro, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991 originariamente contestata - con la concessione dei doppi benefici di legge;
veniva, inoltre, disposta la confisca, ex art. 12-sexies, legge 356 del 1992, delle due società. La Corte territoriale ha confermato detta pronuncia, con motivazione resa alle pagg. 159-160 della sentenza impugnata. In particolare, è stato osservato in sentenza che GA AS, padre del ricorrente, era stato assolto nel 2007 da un'imputazione associativa, ma che detta assoluzione non era ostativa alla sottoposizione a misure di prevenzione;
inoltre, il dolo specifico del ricorrente, in relazione alle contestate fattispecie di reato, emerge non solo dalla sua consapevolezza della storia giudiziaria del padre, ma, altresì, dalla circostanza che egli si era intestato le quote societarie anche del socio del padre, NI LE, soggetto pacificamente intraneo all'associazione di cui al capo 1) e coinvolto nella società Anpa, come dimostrato dall'informativa dei CC citata in sentenza;
la Corte territoriale, infine, ha analizzato le intercettazioni telefoniche da cui emergeva lo strettissimo legame tra GA AS ed NI LE ed il loro agire congiunto nella 121 山 f strumentalizzazione delle due compagini societarie al fine di attuare molteplici operazioni illecite funzionali agli interessi della cosca. In ordine alla confisca, inoltre, la Corte di merito ha affermato che essa era stata disposta ai sensi dell'art. 12 sexies, come si evince a pag. 1328 e segg. della sentenza di primo grado, e dalle indicazioni normative di riferimento ivi contenute, sussistendo tutti gli estremi del provvedimento ablatorio, anche alla luce anche della mancata disponibilità economica da parte di NI AS. Sul rischio di sottoposizione a misura di prevenzione da parte di GA AS, inoltre, il relativo snodo motivazionale ´ha argomentato in riferimento alla frequentazione di soggetti intranei all'associazione, che determinava il perdurare di detto rischio per GA AS. Il ricorso, quindi, si palesa come reiteravo dei motivi di gravame, oltre che generico, considerato che la motivazione della sentenza impugnata va coordinata con le argomentazioni anche della sentenza di primo grado che, a pag. 996, aveva già approfondito la vicenda, dando atto anche delle dichiarazioni della madre dell'imputato, escussa in sede di Indagini difensive. Ciò che emerge, quindi, è che l'imputato non solo avesse avuto piena consapevolezza delle vicende giudiziarie del padre, ma che avesse pacificamente ammesso di essere un intestatario fittizio delle due società, anche nell'interesse, quindi, di NI LE, circostanza dirimente in riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, certamente non escluso dalla concorrente finalità, da parte di NI AS, di voler tutelare il patrimonio paterno da provvedimenti giudiziari ablatori di tipo civilistico, derivanti da esposizioni debitorie. Ricorso di AL MA 3. Il ricorso di AL MA è inammissibile. Il AL è stato condannato, in primo grado, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, oltre che alle pene accessorie come per legge, per il capo 66) - fattispecie di cui agli artt. artt. 110, 56, 112, comma 1). n. 1), 610, 629, commi 1 e 3, in riferimento all'art. 628, comma 3, n. 1 e 3, cod. pen., 7 . 203/1991, in danno di EL AR RO, nei cui confronti era stata esercitata una condotta minacciosa volta a farle restituire a IR SI la somma di euro 1.332.000,00; nelle province di Reggio Emilia e SC, dai primi mesi del 2011 al giugno 2012 - ritenuto l'art. 610 cod. pen. assorbito nella tentata estorsione aggravata. L'imputato, inoltre, veniva assolto dal capo 67). La Corte territoriale ha confermato la decisione del primo giudice, con motivazione resa alle pagg. 164-170. I motivi di ricorso sono non solo reiterativi di quelli già sottoposti al vaglio del giudice del gravame, ma risultano incentrati su di una ricostruzione alternativa 122 斗 della vicenda, basata su una rilettura totalizzante del materiale probatorio, perdendo, quindi, del tutto di vista la struttura del giudizio per cassazione. In ogni caso, va ricordato, quanto alla consapevolezza, da parte del AL, come nella sentenza impugnata si affermi che, considerato che la EL risiedeva in Lombardia, il PO prospettò al LS l'esigenza di coinvolgere soggetti "territorialmente competenti”, ossia il FE ed il AL, entrambi pluripregiudicati residenti in [...], che, quindi, il 30/06/2012 si recarono entrambi a casa della EL, trovandovi il padre. Questa circostanza, indiscutibilmente qualificante, non è neanche menzionata in ricorso, così come non risulta ivi menzionata né la telefonata del 27/06/2012, progr. 16288 - in cui il AL riferiva al PO di essere a sua completa disposizione né la conversazione il 26/06/2012, n. 16190 - in cui il FE aveva individuato il AL, parlando con il PO, come "un fratello nostro". Inoltre, emerge dalla sentenza impugnata come il AL avesse contribuito all'individuazione dell'abitazione della EL ed al rafforzamento del proposito criminoso, e la sua presenza era stata percepita dal padre della EL, che aveva parlato di tre persone con atteggiamento minaccioso. Da ciò discende anche la sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso, aggravante oggettiva, purché conosciuta dal coimputato, il che, nel caso in esame, è palesato dalla presenza del AL nel momento in cui il PO poneva in essere la minaccia qualificata. Peraltro, va ricordato come . l'aggravante in questione sia già stata ritenuta da questa Corte con la sentenza n. 37591 del 2015, che ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame in tema di misura cautelare. Inoltre, dalla motivazione della sentenza impugnata, a pag. 167, in cui sono riportate le dichiarazioni del padre della EL, emerge evidente come questi si fosse riferito all'atteggiamento minaccioso di tutte e tre le persone che si erano presentate;
a ciò va aggiunto che la sentenza di primo grado ha approfonditamente analizzato le risultanze delle intercettazioni telefoniche, concludendo che da esse emergeva in maniera assolutamente inequivocabile l'assoluta consapevolezza, da parte del AL, di quale fosse la natura dell'incarico ricevuto. Per quanto, quindi, le ulteriori argomentazioni della sentenza impugnata non siano pertinenti, in quanto il AL è stato assolto dal delitto di cui al capo 67), ciò non incide in alcun modo ai fini della tenuta motivazionale della sentenza. Sulla determinazione della pena, la sentenza appare immune da censure logiche, - avendo affermato, in particolare, che il precedente da cui l'imputato è gravato risulta, effettivamente, risalente nel tempo, ma che, tuttavia, trattandosi di un analogo episodio di estrema gravità, il reiterarsi di un condotta analoga, 123 aggravata dal metodo mafioso, rende evidente la sussistenza della contestata recidiva. In ogni caso, va osservato che la pena inflitta al AL è stata erroneamente determinata, peraltro in suo favore: in primo grado, infatti, la fattispecie di tentata estorsione era stata considerata come una circostanza, piuttosto che come fattispecie autonoma di reato;
in secondo grado la Corte di merito ha considerato, come pena base, quella prevista per l'estorsione semplice, quindi ha operato la riduzione per il tentativo, senza considerare che, trattandosi di estorsione aggravata, la riduzione per il tentativo doveva essere operata sulla pena per la fattispecie di estorsione aggravata consumata. Dal che discende che il AL ha ottenuto, per l'errore di calcolo in cui sono incorsi i Giudici di merito, ed in assenza di impugnazione sul punto, una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe risultata da un corretto calcolo. Ricorso di PP RE 5. Il ricorso di PP RE è inammissibile. PP RE in primo grado è stato condannato alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, oltre alle pene accessorie ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due, quale partecipe per aver concorso nel reimpiego dei proventi dell'associazione sub 1) dell'associazione AN RI nonché per i delitti di cui all'art. 648 ter cod. - pen., di cui ai capi 83) e 119) - relativi, rispettivamente, il primo al reimpiego delle somme di denaro costituenti profitto dell'associazione mafiosa facente capo a NI AN RI e dei reati fine della stessa, attraverso la predisposizione di impianti societari e l'utilizzazione delle società messe a disposizione da AL AN, per interventi edilizi nei comuni di OL, Vicomero, Reggiolo, ed il secondo al reimpiego di denaro proveniente dell'associazione mafiosa facente capo a NI AN RI attraverso la costituzione di svariate società -, nonché per l'estorsione ai danni di AL AN (capo 84) ed, infine, per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui al capo 120). La Corte territoriale ha confermato la sentenza impugnata con motivazione alle pagg. 171 - 192. con cui ci si duole per laPer quanto riguarda il primo motivo di ricorso mancata acquisizione della sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 07/09/2016 - vanno richiamate le argomentazioni trattate nella parte generale della presente sentenza, sub A1), in riferimento alle Questioni processuali. Quanto alla sussistenza della cosca locale emiliana, parimenti appare sufficiente riportarsi alla trattazione dell'argomento contenuto nella parte generale, sub B1). 124 In riferimento al ruolo rivestito dal ricorrente in ambito associativo, oltre a quanto indicato al punto C1) delle Questioni di diritto sostanziale, va, altresì, rimarcato che le argomentazioni difensive si sostanziano in una rivisitazione di alcuni elementi del compendio probatorio, prospettati in chiave alternativa rispetto alla ricostruzione contenuta nelle sentenze di merito. Sul punto, in particolare, si rinviene ampia e logica motivazione, contenuta nelle pagg. 180 e segg. della sentenza impugnata sull'Affare OL e sul ruolo del IR, il quale svolgeva specifiche funzione di riciclatore e reimpiegatore per la casa madre calabrese, come dettagliatamente descritto anche da pag. 59 a pag. 94 della sentenza impugnata. Sul punto basta ricordare come la Corte territoriale abbia compiuto un'articolata ricostruzione in molteplici snodi motivazionali, tra cui quelli in precedenza citati - - del così detto "affare OL", ossia degli imponenti interventi edilizi iniziati negli anni 2008 e 2009, descritti al capo d'imputazione 83), localizzati in alcuni centri delle province di AR e di Reggio Emilia e riconducibili a numerose società, facenti capo alla cosca emiliana, in cui la "casa madre" cutrese investiva somme di denaro di illecita provenienza, al fine di ricavarne adeguati guadagni. Elemento centrale di detta attività era RO IR, soggetto incaricato da NI AN RI di sovraintendere alle predette operazioni di investimento e, in detto contesto, le sentenze di merito hanno descritto il ruolo del PP come colui che costituiva l'ulteriore elemento di collegamento tra il IR e le società coinvolte nelle operazioni, come dimostrato sia dal compendio intercettivo, sia dalle dichiarazioni rese da EP GI in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sia, infine, dalla documentazione acquisita agli atti e compendiata nella relazione del SC D'AG, escusso sul punto in sede di rinnovazione istruttoria in grado di appello. Come emerge dalla sentenza impugnata, il IR era stato poi sostituito nel suo ruolo da NI ER, in quanto il primo si era appropriato della cifra di oltre due milioni di euro della cosca, approfittando della contemporanea detenzione dei vertici della cosca medesima, come emergente, tra l'altro, da un colloquio intercettato, nell'agosto 2012, tra CC AG e NI AN RI. Lo stesso ER, inoltre, aveva confermato detta circostanza nel corso di un colloquio intercettato. Il rapporto intercorrente tra il IR - fintanto che questi aveva ricoperto il suo ruolo ed il PP, è stato ampiamente descritto alla luce del compendio - intercettivo (basti ricordare le conversazioni citate dalla sentenza impugnata alla pag. 70 e segg.), dalle dichiarazioni del AL, destinatario, da parte del IR, di tre assegni destinati al pagamento del "nero", poi risultati scoperti, nonché, su detta circostanza, dalle conformi dichiarazioni del GI in sede di rinnovazione 125 dell'istruttoria dibattimentale. Inoltre, le conversazioni intercettate davano conto anche di un flusso di denaro in senso opposto, ossia di somme inviate dal PP al IR e destinate a raggiungere UT, attraverso il coinvolgimento di compiacenti autisti in servizio sugli autobus della linea AR Crotone. In tal senso, quindi, come funzionale al disegno criminoso, si collocava il ruolo del PP, quale socio occulto di EP NE: quest'ultimo, infatti, figurava come socio delle società, i cui versamenti venivano regolarmente contabilizzati, mentre il PP versava "in nero" le somme per l'acquisto delle quote sociali, come emerso dal compendio intercettivo analizzato in sentenza, da cui emerge chiaramente il ruolo di socio occulto del PP, pur non risultando egli formalmente tale. E che il ruolo del PP fosse quello di veicolare nell'operazione immobiliare capitali illeciti, emerge in maniera palpabile, altresì, dalle intercettazioni del 10 e 12 luglio 2012 tra il PP ed il IR, in cui il primo sollecitava il secondo per l'invio di somme di denaro, nonché dalle intercettazioni tra il PP, il NE ed il GI, in cui, a seguito dell'arresto del IR nel 2011, il PP manifestava la sua preoccupazione per l'interruzione del flusso di denaro destinato a coprire assegni in scadenza. In detto contesto si colloca, in particolare, la telefonata del 17/01/2012 in cui il PP, interloquendo con il GU, affermava come l'intervento gli era stato organizzato e che "avevano" impiegato, in via preventiva, 700.00,00 o 800.000,00 euro, e che il IR, poco prima di essere arrestato, stava per mandare altri 70.000,00 euro. E che la somma di 700/800.000,0 euro non potesse essere imputabile alla vendita del capannone, come sostenuto dalla difesa del PP, secondo la Corte territoriale, emerge in maniera evidente non solo dall'uso della terza persona plurale e della prima persona plurale nel corso della conversazione ("avevano", "abbiamo messo"), evidentemente riferibile a soggetti terzi finanziatori, ma anche dalla circostanza che nella precedente conversazione intercettata in ambientale - la n. 1114 delle 14,44 il PP dichiarava di aver avuto 780 e di aver venduto il capannone, evidenziando la Corte con argomentazione logicamente ineccepibile, con cui il - ricorso, peraltro, non si confronta nemmeno che l'utilizzazione della congiunzione individua come il PP avesse avuto a disposizione due distinte somme di denaro, di cui quella proveniente dalla vendita del capannone, di importo più basso, fosse solo una delle due somme impiegate. Ulteriormente significativa, in detto contesto, appare la circostanza costituita dall'impiego, nell'operazione, di un'ingente somma di denaro, precedentemente occultata in Svizzera, fatta rientrare da EP GI e da AN AL in Italia, con l'ausilio del commercialista AT AG CL, come dallo stesso 126 AL dichiarato e come riscontrato da un'intercettazione tra il predetto e lo stesso PP. Le dichiarazioni rese in sede di rinnovazione istruttoria da parte di EP GI hanno, infine, consentito di acquisire ulteriori, significativi elementi, ossia l'importo di euro 775.000,00 quale capitale investito nell'affare da NI AN RI, nonché la percentuale del 40% a questi spettante a titolo di interessi, come risultante. anche da una contabilità parallela rinvenuta nell'hard disk sequestrato al GI medesimo. Quanto al ruolo delle banche che avevano finanziato l'affare immobiliare, la Corte territoriale ha evidenziato la sproporzione tra l'entità delle somme erogate dagli istituti di credito e l'esiguità di quelle restituite, che, anche a fronte dell'intervenuto fallimento di alcune delle società coinvolte nell'affare, appare dimostrativo del fatto che i capitali bancari avevano costituito il frutto più immediato del reimpiego dei capitali della cosca cutrese, oltre a costituire strumento per dissimularne l'utilizzo. Tanto premesso, va osservato che il ricorso, in realtà, ripropone questioni già poste a fondamento dell'appello, esaminate compiutamente dalla Corte territoriale, che ha fornito risposte articolate ed esaustive, oltre che logicamente incensurabili, sui singoli aspetti sottoposti al suo esame, ripercorrendo un impianto probatorio agevolmente definibile come granitico, e costituito da plurime intercettazioni, da elementi documentali e da prove dichiarative, tra cui le dichiarazioni rese da EP GI in sede di rinnovazione istruttoria, come in precedenza ricordato. Ne emerge il ruolo del PP come soggetto che aveva partecipato all'Affare ✔ OL come socio occulto, utilizzando lo schermo del NE, con il compito specifico di immettere nelle società coinvolte nell'affare la parte di danaro che andava imputata al compenso per l'iniziale immissione del capitale fornito dal AN RI;
proprio in detto ruolo RE PP aveva consegnato al AL i tre assegni da 250.000,00 euro emessi dal IR in pagamento della quota di ingresso dovuta al AN RI e, inoltre, si era sottoposto all""autorità" dei capi cosca LF IL, NI ON e CH LO nelle riunioni.del gennaio e febbraio 2012, dopo aver chiesto consiglio all'affiliato AN ER. Quanto al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, la Corte territoriale ha ricordato le intercettazioni intercorse con AN GU, nel corso delle quali il PP dava indicazione su come predisporre la falsa documentazione, creare i fondi neri e sottrarsi ai controlli fiscali, spiegando, altresì, le ragioni per le quali aprire conti correnti in Germania, ossia per farvi transitare le somme provento delle false fatturazioni. 127 La sentenza ha, altresì, ricordato come il ruolo del PP, quale soggetto deputato, tra l'altro, a reimpiegare i denari della casa madre, risultasse 1 chiaramente anche dalle intercettazioni ambientali coinvolgenti NI ER, a sua volta incaricato da NI AN RI di sostituire il IR a seguito della condotta di appropriazione delle somme da parte di quest'ultimo. La Corte territoriale ha, inoltre, ricordato come sia il AL che il NE fossero ben consapevoli della funzionalità dell'affare OL al reimpiego dei capitali della cosca cutrese, e che le appropriazioni del IR si erano collocate nella fase finale dell'operazione, iniziata nel 2006 con l'acquisto dei terreni, proseguita nel 2007 con la costituzione delle società, mentre il PP, il NE ed il IR erano entrati in scena nel 2009, immettendo denaro convogliato dal IR tramite il PP. In sostanza, il ruolo del PP era quello di fungere da socio occulto delle società, al fine di immettervi il danaro di illecita provenienza, i cui interessi dovevano essere restituiti al AN RI, circostanza che ha reso del tutto compatibile la partecipazione del ricorrente alla locale cosca emiliana con il delitto di reimpiego. In riferimento al compendio probatorio, quindi, emerge evidente come il ricorso persegua nell'intento di sostenere un'interpretazione alternativa del compendio probatorio, sovrapponendo la propria ricostruzione in fatto delle vicende processuali a quella compiuta dai giudici di merito, peraltro attraverso la tecnica della riproduzione, in funzione critica, di stralci di brani riproduttivi dell'esame del coimputato EP GI e di altri testi escussi, secondo una tecnica tipicamente destinata al giudice di merito, ma non certamente fruibile in sede di legittimità, in cui non è stato neanche considerato il principio di autosufficienza del ricorso, come più volte delineato da questa Corte di legittimità . (Sez. 2, sentenza n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo Rv. 270071; Sez. 4, sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bergamotti, Rv. 265053). In relazione alla vicenda estorsiva in danno di AN AL, la Corte territoriale ha ribadito l'attendibilità della persona offesa, ritenendo che la stessa fosse stata graniticamente dimostrata già dal primo giudice, nonostante la contiguità del predetto con ambienti 'ndranghetisti; detta circostanza, infatti, non rendeva affatto il AL immune da reazioni violente della cosca stessa, a seguito dei contrasti insorti e del manifestarsi di sospetti, da parte del PP, del NE e del GI, circa la sua buona fede. Alla gestione del AL, infatti, il PP e gli altri soggetti coinvolti si erano, sino a quel momento, affidati, con la conseguenza che, a seguito dei contrasti e dei dubbi sull'affidabilità del AL, essi erano intervenuti per estrometterlo dalla società cercando, nel contempo, di ottenere il massimo ristoro possibile. 128 A k Peraltro, la Corte territoriale ha evidenziato come le dichiarazioni del AL fossero confermate sia da intercettazioni che da riscontri documentali. Anche su questo argomento la tecnica argomentativa utilizzata in ricorso, relativamente alla vicenda estorsiva, come contestata e circostanziata in riferimento all'art. 7 I. 203/1991, presenta le stesse caratteristiche sin qui evidenziate, tese ad una interpretazione alternativa del materiale probatorio, analizzato attraverso estrapolazioni che non rispettano il già menzionato principio dell'autosufficienza, basato sull'integrale allegazione o riproduzione degli atti. Ne discende che il ricorso, anche in relazione a detto aspetto, risulta privo della necessaria rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. Quanto alla nozione di attività economica e finanziaria, di cui all'art. 648 ter cod. pen., la Corte territoriale, richiamando la motivazione del primo giudice, ha ricordato, citando la pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, come detta nozione sia enucleabile dagli artt. 2082, 2135, 2197 cod. civ., e faccia riferimento non solo all'attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche a quella di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle menzionate norme del codice civile (Sez. 2, sentenza n. 3026 del 06/12/2016, dep. 20/01/2017, Ianni ed altro, Rv. 269166; Sez. 2, sentenza n. 33076 del 14/07/2016, P.M. in proc. Moccia ed altro, Rv. 267693; Sez. 2, sentenza n. 4800 del 11/11/2009, dep. 04/02/2010, Maldini ed altri, Rv. 246276). In tal senso, quindi, le argomentazioni contenute in ricorso non si confrontano affatto con la motivazione della sentenza impugnata sul tema specifico. Sia il primo giudice, alle pagg. 509 e 510, che la Corte di merito, alle pag. 190 e 191 delle rispettive sentenze, hanno, a tale proposito, ricordato come l'emissione di fatture per operazioni inesistenti non fosse un'attività fine a se stessa, bensì funzionale a drenare capitali illeciti, provenienti dall'associazione mafiosa, all'interno di un tessuto economico ed imprenditoriale, e come essa implicasse coperture bancarie, bonifici, versamenti, prelievi di denaro, connesse operazioni di sconto bancario, oltre che preordinate attività di evasione di imposta e di successivo fallimento delle società cartiere, con conseguente inquinamento delle altrimenti fisiologiche attività economiche e finanziarie connesse a determinati settori imprenditoriali, il cui svolgimento veniva definitivamente alterato e stravolto dall'immissione dei predetti capitali illeciti. 129 G k Nel resto vanno richiamate le argomentazioni contenute nei punti sub C6) e C7) delle Questioni di diritto sostanziale contenute nella parte generale della presente motivazione, in riferimento ai rapporti tra il delitto di reimpiego, di cui all'art. 648 ter, cod. pen. e quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti, oltre che in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991. In relazione a detto ultimo punto va ricordato, quanto alla vicenda dell'estorsione in danno del AL, di cui al capo 84), che la Corte territoriale ha sottolineato non solo come la vicenda si inserisse in un contesto finalizzato agli interessi economici della "casa madre" cutrese ed al rafforzamento della locale emiliana, con conseguente integrazione dell'aggravante nella sua dimensione finalistica dell'agevolazione mafiosa, ma anche che la condotta posta in essere integrasse altresì la metodologia mafiosa, provenendo le richieste da soggetti organici alla consorteria, circostanza ben nota al AL che, non a caso, aveva sollecitato l'intervento dei vertici dell'associazione stessa. Quanto, infine, alle doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito, con motivazione del tutto incensurabile in sede di legittimità, ha rilevato come la pena base per il più grave delitto di estorsione fosse stata individuata nel minimo edittale, con aumenti per la continuazione del tutto contenuti, non potendosi in alcun modo valutare positivamente la vita anteatta del ricorrente, alla luce dei suoi precedenti penali. Ricorso di UT GA 6. Il ricorso di UT GA è inammissibile Il UT è stato condannato per i delitti di porto e detenzione di arma comune da sparo e relativo munizionamento, di cui al capo 136) dell'editto accusatorio, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 1.203/1991 e la recidiva, ritenuta la continuazione, alla pena di anni uno mesi due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. La Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, con motivazione resa alla pag. 193 e segg. I motivi di ricorso sono evidentemente reiterativi dell'appello. La sentenza impugnata ha ricordato come, nel corso della prima conversazione telefonica intercorsa il 18/05/2012 tra il UT ed il CH, si facesse riferimento a "quel computer", laddove nella seconda conversazione, intercettata all'interno della vettura del CH, il riferimento all'arma ed al munizionamento fosse assolutamente esplicito;
infine, il giorno seguente, in altra conversazione intercettata in ambientale, tra i medesimi interlocutori si faceva esplicito 130 斗 riferimento al fatto che il UT avesse anche provato la pistola, a dimostrazione dell'avvenuta cessione. Su detti elementi la difesa, peraltro, non sì è affatto confrontata con l'ordito motivazionale della sentenza, per cui il ricorso appare, oltre che reiterativo, anche incompleto. Del tutto esaustiva e non contestabile in sede di legittimità, appare, infine, la motivazione resa dalla Corte territoriale, che, nel ritenere non concedibili al ricorrente le circostanze attenuanti generiche, ha fatto riferimento ai precedenti penali del UT ed alle sue frequentazioni di ambienti mafiosi. Come noto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, se giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, come nel caso esaminato, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, sentenza n. 42688 del • 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, sentenza n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, sentenza n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Ricorso di AN NI 7. Il ricorso di AN NI è inammissibile. Il AN è stato condannato, in primo grado, per i delitti di cui ai capi 142) - artt. 110, 416 bis cod. pen.; in Bologna e Reggio Emilia, dall'estate 2011, condotta in corso 142 bis) artt. 81, comma 2, 318, 319 cod. pen., 7 l. " - 203/1991; in Bologna e Reggio Emilia, dall'estate 2011 al 28/01/2015 -, 145) - artt. 81, comma secondo, 615 ter, comma 2, n. 1 e 3 cod. pen., 7 l. 203/1991; in Catanzaro, tra il 2011 ed il 2012 -, 146) artt. 81, comma secondo, 326, commi 1 e 3, cod. pen., 7 l. 203/1991; nelle province di Reggio Emilia e Catanzaro, tra il 2011 ed il 2012 - alla pena finale di anni otto mesi sei di reclusione, oltre alle pene accessorie, con l'applicazione della libertà vigilata per anni due. La Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, con motivazione resa alle pagg. 198-217. Le argomentazioni seguite dalla Corte di merito, nel suo percorso ricostruttivo e valutativo, appaiono assolutamente ineccepibili sotto l'aspetto della logica e della coerenza motivazionale in questa sede rilevanti, atteso che esse danno compiutamente conto del profluvio di intercettazioni e di servizi di o.c.p., da cui 131 G emergono contatti tra il AN e numerosi associati, nominativamente indicati dalla Corte territoriale, e quindi non solo con il GI e con il ER, come affermato in ricorso;
identico rilievo è stato attribuito alle concludenti indagini finanziarie, anch'esse chiaramente illustrate. Non a caso, alla luce del descritto compendio probatorio, articolato e coerente nelle sua risultanze, la Corte territoriale ha affermato come l'appello del AN fosse ai limiti dell'inammissibilità. Quanto alla corruzione, la sentenza impugnata ha indicato i corruttori nelle persone del GI e del ER, rilevando come ciò che conta è l'accertamento del fatto e non la compiuta identificazione né la condanna degli autori, richiamando, alla pag. 207, l'esempio del reato di rissa, per la cui condanna non è necessario che tutti i corrissanti siano stati identificati. Peraltro, come sempre correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, non sussiste alcuna pregiudizialità in tema di reato a concorso necessario, nel senso che l'accertamento del fatto non deve necessariamente ed inderogabilmente verificarsi in un unico contesto procedimentale, come si evince da numerosi indici, quali la possibilità del concorso eventuale nel delitto di corruzione (Sez. 6, sentenza n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani ed altri, Rv. 264124), l'autonomia 7 dei diversi esiti processuali relativi al corrotto ed al corruttore (Sez. 2, sentenza n. 9167 del 18/09/2007, dep. 29/02/2008, Atterrato ed altri, Rv. 239803), la possibile irrilevanza, in riferimento alla posizione processuale del corrotto, dell'incertezza sull'identità dei corruttori (Sez. 5, sentenza n. 26625 del 25/03/2004, La Barbera ed altro, Rv. 229862). Sulla questione del giudicato cautelare la Corte di merito ha ribadito come esso non abbia alcuna efficacia determinate nel giudizio di merito;
tuttavia, a prescindere da detta motivazione, incentrata sul pacifico principio dell'autonomia tra giudizio cautelare e giudizio di merito, va rilevato che, sul punto, il ricorso si limita ad evocare il giudicato cautelare, senza nulla allegare, in palese violazione, quindi, anche del principio di autosufficienza del ricorso. A pag. 212 e segg. della sentenza impugnata, in particolare, la Corte territoriale si è diffusa sulla fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa, illustrando ampiamente la valutazione delle prove, con specifici riferimenti alle risultanze delle intercettazioni ed ai plurimi rapporti del ricorrente con numerosi sodali, come emergenti anche dai servizi di o.c.p., corroborati da fotografie e riprese, nonché dalle perquisizioni, che confermavano il contenuto - peraltro estremamente chiaro delle intercettazioni;
su detti fondamentali elementi di prova che evidenziano l'asservimento del AN, e delle funzioni da lui esercitate in ragione del suo ufficio, alle esigenze della cosca, che provvedeva a variamente ricompensarlo, con molteplici modalità in un considerevole arco 132 طلا f temporale va rimarcata la totale assenza di argomentazioni difensive, il che rende evidentemente irrilevante la circostanza che le propalazioni dei collaboratori di giustizia non avrebbero mai indicato il AN come soggetto contiguo alla cosca, così come parimenti ininfluenti appaiono le dichiarazioni di poliziotti e magistrati, come peraltro già rilevato dalla Corte di merito. Sotto detto aspetto, infatti, il ricorso non dimostra affatto come dette fonti di prova dichiarative possano scardinare l'impianto probatorio illustrato, con le cui emergenze il ricorso stesso non si confronta affatto. Quanto alla memoria difensiva del 27/04/2018, di cui la difesa lamenta la mancata considerazione da parte della Corte territoriale, va osservato che la stessa era del tutto irricevibile, in quanto inviata tramite posta elettronica certificata alla Corte di Appello, alla luce del principio affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui alla parte privata non è concesso l'uso della posta elettronica certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti né per il deposito presso gli uffici giudiziari (Sez. 4, sentenza n. 21056 del 23/01/2018, D'NG, Rv. 272741; Sez. 2, sentenza n. 31314 del 16/05/2017, P., Rv. 270702; Sez. 1, sentenza n. 18235 del 28/01/2015, Livisianu, Rv. 264189). Quanto alla pena, le doglianze appaiono del tutto inammissibili, considerato come già la Corte territoriale, dopo aver rimarcato l'estrema gravità delle condotte tenute dall'imputato, anche in riferimento al ruolo professionale, rivestito, con conseguente impossibilità di fare ricorso alle circostanze attenuanti generiche, abbia ricordato come la pena base fosse stata individuata nel minimo edittale e come estremamente contenuti fossero stati gli aumenti per la continuazione. Ricorso di CL AT AG 8. Il ricorso di CL AT AG è inammissibile. -Il CL è stato condannato per i reati di cui ai capi 1) partecipazione ad associazione mafiosa per il suo coinvolgimento professionale quale commercialista;
in Reggio Emilia, AR, OD, Piacenza dal 2004 al 28/10/2015 ; per condotta di reimpiego, aggravata ex art. 7 I. 203/1991, con riferimento al reinvestimento nell'affare OL dei proventi dell'associazione, tramite la predisposizione di società e l'utilizzazione delle società messe a disposizione dal AL;
nelle province di AR e Reggio Emilia, dai primi mesi del 2007 al 28/01/2015 (capo 83); per estorsione pluriaggravata in danno di AN AL e di RE LL, di cui al capo 84), ai sensi degli artt. 81, comma secondo, 110, 112 comma 1, 629, in riferimento all'art. 628, comma 3, n. 1 e 3, cod. pen., 7 I. 203/1991; nelle province di AR e Reggio Emilia, dai primi mesi del 2010 al giugno 2012; per ulteriore condotta di reimpiego delle 133 A K somme provento delle frodi carosello;
nella provincia di Reggio Emilia e province limitrofe, dagli inizi di luglio 2007 agli inizi di luglio 2010 (capo 96); per violazioni fiscali aggravate, ex artt. 81, comma secondo, 61 n. 2, 110, 112 comma 1, cod. pen., 2 d. Igs. 74/2000, 7 I. 203/1991, in AR, nel 2011, dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2010 (capo 97); nonché ex artt. 81, comma secondo, 61 n. 2, 110, 112 comma 1, cod. pen., 8 d. lgs. 74/2000, 7 I. 203/1991; in AR e Reggio Emilia, tra gennaio e luglio 2010 (capo 98); nonché ex artt. 81, comma secondo, 61 n. 2, 110, 112 comma 1, cod. pen., 8 d. Igs. 74/2000, 7 I. 203/1991; in AR e Reggio Emilia, tra gennaio 2011 e dicembre 2012 (capo 107); per falsificazione di marchi, ex artt. 81, comma secondo, 110, 112 comma 1, 474 cod. pen., 7 l. 203/1991; in AR e Reggio Emilia, tra maggio e settembre 2010 (capo 99); per bancarotta documentale e bancarotta impropria (capi 102 e 105), fattispecie rispetto alle quali la Corte di merito ha riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare, ed ha rideterminato la pena in anni dieci mesi due di reclusione. La motivazione della Corte di Appello è contenuta alle pagg. 218 e segg.. della sentenza impugnata. Il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv.to Giancarlo Pittelli, avente ad oggetto l'applicazione della disciplina dello "scudo fiscale" appare un motivo del tutto nuovo, in quanto non sottoposto alla valutazione della Corte territoriale e, come tale, appare radicalmente inammissibile. In ogni caso, va ricordato che ai sensi dell'art. 13 bis, comma 4, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come ulteriormente modificato dal d.l. 3 agosto 2009, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali illecitamente trasferite e detenute all'estero e l'effettivo pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, escludono la punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008. Tanto premesso, occorre ricordare come sia stato già affermato da questa Corte, che l'adesione allo "scudo fiscale" non determina alcuna immunità soggettiva in relazione ai reati fiscali nella cui condotta non rilevino affatto i capitali trasferiti e posseduti all'estero, e successivamente oggetto di rimpatrio, ciò perché la causa di non punibilità prevista dall'art. 1 d.l. n. 103 del 2009, cit., si riferisce alle sole condotte afferenti i capitali oggetto della procedura di rimpatrio, e si applica, quindi, esclusivamente ai delitti in materia di dichiarazione, fraudolenta o 134 G. infedele, al delitto di omessa dichiarazione nonché a quello di occultamento o distruzione di scritture contabili, con la conseguenza che esso offre copertura penale solo per i reati in cui sono rilevanti i capitali trasferiti e posseduti all'estero, poi rimpatriati o regolarizzati (Sez. 3, sentenza n. 28724 del 05/05/2011, Lamprecht, Rv. 250605; Sez. 3, sentenza n. 41947 del 02/07/2014, Società Rentcar Chartering Gmbh, Rv. 261395). Non si comprende in alcun modo, quindi, come le disposizioni in tema di "scudo fiscale" possano avere dignità applicativa, anche solo ipotetica, in riferimento al delitto di cui all'art. 648 ter, cod. pen., tanto più che, nel caso in esame, il delitto presupposto della condotta di reimpiego risulta essere quello di cui all'art. 416 bis, cod. pen., con riferimento ai capitali illeciti derivanti dall'associazione radicata in territorio calabrese facente capo a NI AN RI. Il secondo, terzo, quarto ed ultimo motivo di ricorso si concretano in una rivisitazione delle vicende ascritte al ricorrente sotto gli aspetti fattuale e valutativo delle prove, assolutamente alternativi rispetto a quelli offerti dalla Corte di merito, con motivazione alle pag. 226/249 - in relazione al ruolo del - ricorrente del tutto ineccepibile in termini di logicità, come si evince, peraltro, dall'analisi critica dei motivi di appello che, in realtà, sono stati pedissequamente riprodotti in sede di ricorso per cassazione, con un evidente confusione dei rispettivi ambiti operativi dei due gradi di giudizio, il secondo grado di merito ritenuto sovrapponibile a quello di legittimità, con radicale esito del ricorso in termini di inammissibilità. Sul problema della bancarotta da reato societario, va considerato che la sentenza impugnata, alla pag. 253 della motivazione, ha osservato come i bilanci per gli anni 2007, 2008 e 2009 fossero del tutto sforniti di qualsivoglia documentazione contabile di supporto, e che l'attivo ed il passivo dell SICE s.r.l. fossero del tutto, radicalmente, inattendibili, con conseguente totale falsità dei bilanci nel loro complesso, atteso che l'intero volume d'affari della società scaturiva da frodi fiscali sia nazionali che extranazionali. Va da sé che i limiti quantitativi di punibilità previsti dagli artt. 2621 e 2622 cod. civ., nella formulazione di cui al d. lgs. n. 61/2002, esplicitamente applicato nel caso di specie, ratione temporis, implicavano e presupponevano una inattendibilità parziale dei bilanci, rispetto alla quale, quindi, il legislatore aveva ritenuto necessario valutare l'incidenza delle falsificazioni e/o delle omissioni, in riferimento alla tenuta complessiva della rappresentazione costituita dalle scritture oggetto delle falsificazioni e/o omissioni contestate. Ne consegue, pertanto, che, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, non ha alcun senso porsi il problema del superamento o meno delle soglie di punibilità a fronte di una situazione radicalmente e totalmente 135 д inattendibile per effetto della natura globalmente illecita delle poste contabili riportate nei bilanci in esame. Non a caso, infatti, sotto il regime dela precedente normativa, era stato affermato che "In tema di false comunicazioni sociali, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 61 del 2002 la punibilità è esclusa se la condotta incriminata non altera in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ovvero, in via alternativa, non determina una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al cinque per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'uno per cento, ferma restando ai fini della configurabilità del reato l'irrilevanza di valutazioni estimative che singolarmente considerate non differiscano in misura non superiore al dieci per cento rispetto a quella corretta." (Sez. 5, sentenza n. 3229 del 14/12/2012, dep. 22/01/2013, Rossetto ed altri, Rv. 253929). Proprio il requisito dell'alterazione sensibile della rappresentazione della situazione societaria, quindi, secondo il precedente assetto normativo, passava attraverso il calcolo delle soglie previste, con la conseguenza che, in presenza di un'alterazione totale ed integrale della medesima rappresentazione, evidentemente non sussiste alcuna esigenza di individuazione delle soglie stesse. Quanto al profilo della sussistenza di entrambi i reati contestati al ricorrente ai capi 102) e 105), va ricordato come, del tutto pacificamente, la giurisprudenza di questa Corte ritenga del tutto diverso l'ambito di operatività delle due fattispecie: il reato di bancarotta documentale postula il compimento di atti di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto;
il reato di bancarotta impropria, invece, afferisce a condotte dolose che non si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture. contabili, ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento. Ne consegue che, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 L.F., si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico finanziario della società siano stati causa del fallimento (Sez. 5, sentenza n. 533 del 14/10/2016, dep. 05/01/2017, Zaccaria ed altro, Rv.. 269019; Sez. 5, sentenza n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini ed altro, Rv. 260142). 136 G f Nel caso in esame, al CL è stata contestata la bancarotta documentale in riferimento, essenzialmente, all'annotazione nelle scritture contabili delle fatture per operazioni inesistenti (capo 102), ed è stata, inoltre, contestata la bancarotta impropria da reato societario (capo 105), in riferimento alle modalità di redazione dei bilanci per gli anni 2007/2009, oltre che in riferimento all'omessa redazione del bilancio per l'anno 2010. Dette condotte, evidentemente, non sono in alcun modo sovrapponibili, anche in quanto il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, che non rientra nella nozione di "libri e scritture contabili", di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fallimentare (Sez. 5, sentenza n. 47683 del 04/10/2016, Robusti ed altro, Rv. 268503, laddove è stato precisato che eventuali omissioni nei bilanci, sussistendone i presupposti, possono integrare solo la fattispecie di bancarotta impropria da reato societario). Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, oltre alle considerazioni svolte nella parte introduttiva della presente sentenza, al punto C7) delle "Questioni di diritto sostanziale", va aggiunto che la Corte territoriale ha analiticamente descritto l'inserimento del CL nella compagine associativa attraverso l'analisi dei suoi molteplici rapporti con numerosi soggetti organici all'associazione, enucleabili dalle copiose fonti di prova esaminate alle pagg. 245-249, concludendo che proprio la conoscenza dei meccanismi e delle strategie operative del gruppo e di numerosi suoi esponenti palesa la sussistenza della contestata circostanza, essendo emerso in maniera univoca come il CL coadiuvasse consapevolmente non solo il GI con il quale egli intratteneva un - rapporto risalente agli anni 2006/2007 ma l'intero consorzio, in maniera - funzionale alla realizzazione degli scopi illeciti. In riferimento, inoltre, alla sussistenza della menzionata circostanza aggravante anche sotto l'aspetto del metodo, relativamente all'estorsione di cui al capo 84), oltre alla già ricordata natura oggettiva dell'aggravante in questione, come già evidenziato nella parte introduttiva della presente sentenza, va sottolineata la diretta partecipazione del CL alla vicenda nota come "Affare OL", ripercorsa a pag. 234 della sentenza impugnata, dove si individua la presenza del CL, nel suo ruolo professionale, in riferimento ad attività fondamentali e funzionalmente collegate alla condotta estorsiva ai danni del AL. Per completezza della trattazione, va poi ricordato che i motivi di appello nuovi, depositati in data 13/04/2017, sono stati ritenuti tardivi dalla Corte di Appello ai ' sensi dell'art. 175, comma 5, cod. proc. pen., e qualificati come memoria difensiva, ex art. 121 cod. proc. pen., in riferimento alle questioni oggetto dei motivi principali. 137 لولا k Passando alla trattazione dei motivi di ricorso a firma dell'Avv.to Fausto Bruzzese, va osservato anzitutto che il primo motivo risulta chiaramente smentito dalla circostanza rilevabile a pag. 166 della sentenza di primo grado, laddove il primo giudice ha chiaramente affermato che erano state rigettate tutte le richieste di abbreviato condizionato, per cui non appare rilevabi le alcuna omissione in tema di valutazione delle prove. Anche in riferimento alla sussistenza della cosca emiliana, non possono che richiamarsi le considerazioni svolte, sul punto, nella parte introduttiva della presente sentenza, sub B1). Per i residui motivi anche il secondo ricorso risulta assolutamente basato su censure in fatto, riproduttive di profili ricostruttivi alternativi, nonostante le specifiche e puntuali risposte già fornite dalla sentenza impugnata, le cui argomentazioni non sembrano essere state sufficientemente considerate dal ricorso. Quanto alla determinazione della pena ed alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, dette questioni non solo non sembrano considerare come la Corte di merito abbia accolto la doglianza al trattamento sanzionatorio in riferimento alla sussistenza della pluralità dei fatti di bancarotta, di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1), legge fallimentare, ma, soprattutto, non considerano come in sede di gravame fosse stata formulata unicamente la menzionata doglianza, come si evince dalla sintesi incontestata dei motivi di gravame contenuta nella sentenza impugnata, alle pagg. 219-222. Ne consegue che gli ulteriori profili in tema di determinazione della pena e di concessione delle circostanze attenuanti generiche, costituiscono motivi nuovi, In ogni caso, sul punto, vanno ricordate le considerazioni svolte dal primo giudice, alle pagg. 1306 e segg., in tema di criteri di determinazione delle pene e di circostanze attenuanti generiche, nonché le considerazioni, sulle medesime questioni, contenute a pag. 116-118 della sentenza impugnata, che appaiono assolutamente logiche nel loro complessivo sviluppo argomentativo ed immuni da censure in questa sede rilevabili. Quanto, infine, ai motivi nuovi, essi appaiono del tutto reiterativi dei motivi principali, per cui non possono che richiamarsi le considerazioni sin qui espresse sui temi oggetto di ricorso. Ricorso di CO CH 9. Il ricorso di CO CH appare fondato e va, pertanto, accolto. All'esito del giudizio di primo grado il CO era stato assolto dall'imputazione ascrittagli di cui al capo 1), di aver partecipato all'associazione di cui all'art. 416 bis, cod. pen. 138 f La Corte territoriale, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, ha ritenuto la penale responsabilità del CO per la predetta fattispecie, condannandolo alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione. Il primo motivo di ricorso è del tutto infondato, per le ragioni indicate nella parte generale della presente sentenza, sub B)1 e 3), alle quali ci si riporta integralmente. Fondato, invece, appare il secodo motivo di ricorso, per le ragioni di seguito illustrate. Con motivazione resa alle pagg. 255 267, la sentenza ha basato l'impianto probatorio sulle nuove acquisizioni emerse all'esito della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, costituite dall'esame di EP GI e del SC D'AG, che avevano consentito di rivalutare le acquisizioni cui era pervenuta l'istruttoria dibattimentale all'esito del primo grado di giudizio, ossia le intercettazioni telefoniche, i servizi di o.c.p. e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NZ MA. Nell'ambito dell'attività investigativa, inoltre, era emerso il ruolo del CO quale soggetto dedito a procacciare i nominativi di imprenditori in difficoltà, da sottoporre ad usura, costituente, quest'ultima, una delle principali attività illecite cui l'associazione era dedita;
in particolare, detto ruolo era emerso dalle dichiarazioni dell'imprenditore NN AN, escusso come persona sottoposta ad indagini in relazione al reato di cui all'art. 2 d. Isgs. 74/2000, la cui attendibilità è stata positivamente valutata dalla Corte, anche all'esito dei riscontri acquisiti, costituiti dagli accertamenti della G.di F. e dalle dichiarazioni del GI, oltre che dalle dichiarazioni della dipendente del AN, IC RD. Tanto premesso, non risulta affatto che il AN e la RD siano stati escussi dalla Corte territoriale, benché le loro dichiarazioni, indiscutibilmente, costituiscano un tassello fondamentale per ricostruire un aspetto essenziale del ruolo attribuito al CO in ambito associativo;
peraltro, l'impugnazione del pubblico ministero si fonda proprio sulle dichiarazioni rese dal AN alla G. di F. il 20/03/2013. Va osservato che nella parte introduttiva della sentenza impugnata, alle pagg. 19-23, la Corte territoriale, nel trattare la problematica della reformatio in peius nel giudizio abbreviato di appello, ha ricordato come il richiamo ai principi delle sentenze SG e TA, da parte delle difese, fosse improprio, in quanto, seppure il primo giudice aveva richiamato alcuni apporti dichiarativi resi dai collaboratori di giustizia, ritenuti ampiamente attendibili, detti apporti venivano utilizzati solo per ricostruire il quadro di insieme, con riferimento alla sussistenza della cosca locale emiliana, mentre le pronunce di condanna o di assoluzione si 139 وا basavano su apporti del tutto diversi, ossia intercettazioni, indagini bancarie e su territorio nei confronti dei singoli imputati. Il ribaltamento della decisione di secondo grado, quindi, non si basava affatto su una diversa interpretazione delle prove dichiarative considerate decisive dal primo giudice, bensì sulla + estrapolazione, dalla mole del materiale istruttorio, di elementi di fatto non considerati, emergenti da intercettazioni, indagini bancarie, analisi di documenti in atti. Per il CO, inoltre, la sentenza impugnata afferma che gli elementi di indagine erano stati reinterpretati alla luce di un elemento sopravvenuto, ossia le dichiarazioni rese da EP GI, dissociatosi nella fase conclusiva del giudizio di primo grado, ed esaminato per la prima volta, su richesta del pubblico ministero, nel corso del dibattimento di secondo grado. Senonché dette affermazioni, contenute nella parte generale della sentenza impugnata, come detto, contraddicono apertamente le ulteriori valutazioni effettuate dalla Corte alle pagg. 255 267, nella misura in cui sono state richiamate, ancorché incidentalmente, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NZ MA, che aveva fatto menzione del CO secondo quanto affermato dalla Corte territoriale. Su questo punto, quindi, la Corte territoriale non chiarisce affatto se le propalazioni del MA fossero state o meno diversamente valutate, in termini di attendibilità, rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice, in riferimento alla posizione del CO, il che costituisce un presupposto indefettibile per poter esaminare sia il profilo della rielvanza attribuita alla fonte di prova nel contesto decisionale, sia, eventualmente, la necessità di provvedere alla rinnovazione dibattimentale, in caso di difformità valutative. In secondo luogo, la Corte territoriale pone a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità del CO le dichiarazioni dell'imprenditore NN AN, riscontrate dalle dichiarazioni della segretaria IC RD e dello stessi GI. Detto snodo motivazionale appare illustrare un aspetto sicuramente significativo della condotta associativa del CO quella di tramite tra gli imprenditori in difficoltà e l'attività di usura posta in essere dalla cosca 'che semberebbe basarsi principalmente sulle dichiarazioni del AN e della RD, rispetto alle quali, quindi, l'apporto dichiarativo del GI si porrebbe come semplice riscontro. In tal senso, quindi, la motivazione della sentenza impugnata presenta, senza alcun dubbio, un aspetto illogico rispetto alle premesse contenute nella parte generale e, inoltre, non chiarisce in alcun modo se le dichiarazioni del AN e della RD fossero state oggetto di una diversa valutazione da parte del primo giudice, caso nel quale sarebbe stata necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in grado di appello, alla luce del principio affermato 140 斗 dalle Sezioni Unite con la sentenza TA, n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269785. Non sfugge a questa Corte, infatti, che la motivazione della sentenza di primo grado in riferimento al CO, alla pag. 1288, non contiene alcun riferimento espresso alle dichiarazioni del AN e della RD, per cui potrebbe trattarsi di una prova la cui valutazione sarebbe stata semplicemente omessa dal primo giudice, con la conseguenza che non sarebbe, in tal caso, necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in grado di appello secondo quanto affermato dalle stesse Sezioni Unite. Nella sentenza TA, infatti, viene rilevato espressamente che il principio di diritto affermato "vale tuttavia (sia per il giudizio ordinario che per il giudizio abbreviato) nei casi in cui di differente 'valutazione' del significato della prova dichiarativa si possa effettivamente parlare: non perciò quando il documento che tale prova riporta risulti semplicemente 'travisato', quando, cioè, emerga che la lettura della prova sia affetta da errore 'revocatorio', per omissione, invenzione o falsificazione." Tuttavia, appare altresì necessario ricordare come, nell'ambito di una sentenza la cui motivazione viene articolata in oltre milleduecento pagine - il che si è verificato nel caso della sentenza di primo grado -, l'impianto motivazionale presenti un indiscutibile profilo di complessità, e ciò implica che gli snodi argomentativi decisivi e rilevanti, riferibili ad un singolo imputato, possano essere contenuti anche in altri passaggi della sentenza stessa, comunque allo stesso riferibili, anche a prescindere dalle sintetiche considerazioni contenute nella parte destinata alla trattazione individuale. Ciò determina, ovviamente, un onere motivazionale particolarmente accurato, da parte del giudice del gravame, in caso di reformatio in peius, che consiste nel chiarire in maniera esplicita nell'ambito del percorso logico e descrittivo delle - ragioni per le quali si sono raggiunte conclusioni diverse rispetto a quelle del primo giudice sia il profilo della rilevanza o meno di determinate prove dichiarative, sia il profilo della sussistenza, caso per caso, di una diversa valutazione della prova dichiarativa stessa piuttosto che quello del recupero di una prova dichiarativa omessa o travisata dal primo giudice, costituendo detta alternativa il presupposto decisivo per l'applicazione, o meno, del principio sancito dalla sentenza TA in tema di rinnovazone dell'istruttoria dibattimentale in sede di giudizio abbreviato di appello. In tal senso quindi, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna, per nuovo esame sul punto, dovendosi ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. Ricorso di UG IA 141 صلا к 10. Il ricorso di UG IA è fondato quanto alla determinazione della penȧ. Il UG è stato condannato dal primo giudice per il capo 98) dell'editto artt. 110, 112, comma 1, n. 1, 81, comma secondo, cod. pen., 8 d. accusatorio- Igs. 74/2000; in Reggio Emilia e AR, tra gennaio e luglio 2010 e la Corte - territoriale, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante, ha ridotto la pena inflitta all'imputato. La motivazione della sentenza impugnata, alle pagg. 268 275, risulta assolutamente ineccepibile circa il coinvolgimento dell'imputato nelle operazioni di falsa fatturazione, ideate dal GI e dal GI, quale dipendente addetto all'amministrazione della Multi Media Corporate Ltd., società "cartiera"; in particolare, è stato evidenziato un manoscritto da cui emerge la pianficazione di vendite fraudolente, destinato a "IA", oltre al contenuto di inequivoche intercettazioni, ritenute, con motivazione immune da censure logiche, assolutamente dimostrative della consapevolezza dell'imputato e della sua partecipazione alle operazioni ilecite. Ne discende, quindi, l'inammissibilità del ricorso in riferimento all'affermazione di penale responsabilità del UG in riferimento al capo 98). Ciò nondimeno, non si può in alcun modo affermare che la sola consapevolezza, da parte dell'imputato, circa l'esistenza di un più ampio giro di false fatture dimostri il suo contributo alle false fatturazioni anche delle altre società, in assenza di specifici elementi in tal senso, oltre che, prima ancora, di specifica contestazione. Ne deriva, pertanto, che l'aumento per la continuazione, ritenuto dalla Corte territoriale, deve essere escluso, sia come continuazione interna che come continuazione riferibile ad altri reati, per i quali manca del tutto la prova. Sotto l'aspetto della continuazione interna, infatti, va ricordato che, a norma I dell'art. 8, comma 2, d. lgs. 74 del 2000 "Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato", dal che deriva che il reato va considerato unitario anche in presenza della emissione, nel corso del medesimo periodo di imposta, di una pluralità di fatture per operazioni inesistenti. Ne consegue, quindi, l'irragionevolezza di ogni aumento a titolo di continuazione. Il dettato della disposizione ormativa, inoltre, non può che ripercuotersi sul momento di consumazione e, quindi, sulla decorrenza della prescrizione;
infatti, questa Corte ha affermato che ai fini della individuazione del momento di consumazione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non rileva il momento dell'accertamento, ma quello in cui è avvenuta l'emissione 142 A ] della singola fattura ovvero dell'ultima di esse, quando vi sia stata pluralità di emissioni nel corso del medesimo periodo di imposta (Sez. 3, sentenza n. 10558 del 06/0272013, D'Ippoliti ed altro, Rv., 254759). Conclusivamente, quindi, il termine di prescrizione non risulta ancora decorso, atteso che la fattura più recente risulta emessa in data 01/07/2010, per cui al termine massimo, pari ad anni sette mesi sei, si deve aggiungere il periodo di sospensione per la redazione delle sentenze di primo e di secondo grado, oltre a giorni otto di rinvio per astensione dei difensori dall'udienza; ne consegue che il termine di prescrizione, che sarebbe maturato il 01/01/2018, va aumentato di 331 giorni di sospensione, con la conseguenza che la prescrizione risulterebbe decorsa il 27/10/2018, per cui, ad oggi, il termine complessivo non risulta maturato. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla ritenuta continuazione e la pena va rideterminata, escluso l'aumento per la continuazione, al netto della concessione delle circostanze atteuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 122 cod. pen., in anni uno medi dieci, ridotta per il rito alla pena finale di anni uno mesi due e giorni venti di reclusione. Il ricorso va dicharato inammissibile nel resto. Ricroso di IO DO 11. Il ricorso di IO DO è inammissibile. Il IO, quale legale rappresentante dela CDI Technology s.r.l. ed amministratore della SICE s.r.l., è stato condannato, in primo grado, per il delitto di cui al capo 96) - ex artt. 110, 112, comma 1, n. 1, 648 ter, cod. pen., 7 I. 203/1991; in Reggio Emilia e province limitrofe, dagli inizi del 2008 agli inizi di luglio 2010 - nonché per i capi 98) - artt. 110, 112, comma 1, n. 1, cod. pen., ' 8 d lgs. 74/2000, 7 I. 203/1991, in Reggio Emilia e AR, dal gennaio al luglio 2010 , 104) artt. 110, 112, comma 1, n. 1, cod. pen., 216, comma primo 223 legge fallimentare, in relazione alla cessione dell'immobile relativo al fallimento della SICE s.r.l.; dichiarazione di fallimento in Bologna, il 26/09/2012 -, 105) artt. 110, 112, comma 1, n. 1, cod. pen., 223, comma 1 n. 1 e 2 legge fallimentare, 2621 cod. civ. in relazione al fallimento della SICE s.r.l., relativamente al bilancio 2008; dichiarazione di fallimento in Bologna, il 26/09/2012. - 289, ha La sentenza impugnata, con motivazione resa alle pagg. 276 confermato le statuizioni del primo giudice. 143 k In riferimento al primo motivo di ricorso appare sufficiente richiamare le considerazioni svolte nella parte introduttiva della presente sentenza, circa l'esistenza della cosca emiliana, sub B1). Quanto alla sussistenza della fattispecie ascritta al IO al capo 96), il ricorso appare fondato su argomentazioni tendenti, essenzialmente, ad una rivisitazione della ricostruzione fattuale della vicenda, riproducente argomenti già sottoposti al giudice del gravame, secondo uno schema riproduttivo dell'atto di appello. In sostanza, il ricorso si articola in riproduzioni di brani estrapolati dalla motivazione della sentenza impugnata essenzialmente nella parte in cui - vengono esaminate le intercettazioni fatti oggetto di considerazioni critiche - della difesa, che oppone, con una singolare tecnica dialettica, le proprie opzioni ricostruttive a quelle della Corte di merito. La sentenza impugnata ha rivisitato, in maniera del tutto coerente, il poliedrico materiale probatorio intercettazioni telefoniche ed ambientali, risultanze di accertamenti fiscali, contabili e bancari, dichiarazioni del collaboratore di giustizia EP GI in una ricostruzione che non presenta alcun profilo critico - rielvante nel presente grado di giudizio e delinea in maniera del tutto logicamente ineccepibile il ruolo del ricorrente, esecutore delle direttive del GI e del GI, di cui era cognato. Si riproducono, inoltre, le considerazioni circa l'impossibilità di qualificare come attività economica e/o finanziaria quella di falsa fatturazione, con la conseguenza che detto reato non potrebbe costituire il presupposto per il delitto di cui all'art. 648 ter, cod. pen.; in proposito valgono le medesime considerazioni già sviluppate sull'argomento, esplicitate nella trattazione del ricorso di PP RE, alle quali si fa integrale riferimento. Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, la sentenza impugnata, alla pag. 288, ha evidenziato come la contiguità del IO con numerosi sodali, il rapporto con il GI, la vastità delle frodi "carosello" perpetrate tramite le società al ricorrente facenti capo, la sottoposizione dello stesso ai controlli diretti di NI AN RI, costituiscono altrettanti indici inquivocabili circa la completa consapevolezza del IO e circa l'asservimento dello stesso, volto ad agevolare il sodalizio calabrese e gli illeciti affari di interesse dello stesso. Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, la Corte ha rilevato come la pena fosse stata contenuta nei minimi edittali, non rielvando alcun elemento che potesse giustificare il ricorso alle circostanze attenuanti generiche. Ricorso di IL LF 144 12. Il ricorso di IL LF è inammissibile. Il primo giudice ha affermato la penale responsabilità del IL in riferimento ai delitti di cui ai capi: 1) - art. 416 bis, commi, 2, 3, 4, 6, 8, cod. pen., con il ruolo di capo e promotore;
in Reggio Emilia, AR, OD, Piacenza dal 2004 al 28/10/2015 - 71) - artt. 56, 110, 112, comma 1 n. 1, 629, comma secondo, in riferimento all'art. 628, comma 3, n. 1 e 3, cod. pen., 7 l. 203/1991, ai danni di AP UG;
nelle province di Reggio Emilia e Ravenna, dall'aprile 2013 al luglio 2013 ; 190) artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 12 quinquies I. 356 del 1992, 7 I. 203/1991, in AR e Massa Carrara, dal 28/10/2009 al 26/05/2014 - ; 191) artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 12 quinquies I. 356 del 1992, 7 l. 203/1991, in AR, dal 06/10/2014 al 28/01/2015 -; 192) - artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 12 quinquies I. 356 del 1992, 7 l. 203/1991, in Reggio Emilia e Montecchio Emilia, dal novembre 2012 -; 193) artt. 110, 648 ter, cod. pen., 7 l. 203/1991, in Reggio Emilia e Montecchio Emilia, dal novembre 2012 -; 194) artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 12 quinquies I. 356 del 1992, 7 I. 203/1991, in Reggio Emilia, dal 02/03/2012 al 04/11/2012 -; 195) artt. 81, comma secondo, 110.cod. pen., 12 quinquies l. 356 del 1992, 7 I. 203/1991, in AR, dal 19/09/2007 al 23/11/2011 -; 196) artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 12 quinquies I. 356 del 1992, 7 I. 203/1991, in OD e AR, dal 24/11/2010 al 15/02/2011 -; 197) artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 12 quinquies I. 356 del 1992, 7 I. 203/1991, in Brescello, dal 08/05/2001 al 27/03/2007 -; 201) artt. 56, 610 cod. pen., 7 I. 203/1991, in danno del giornalista IN EL, in Reggio Emilia, il 06/03/2012. Con motivazione resa alle pagg. 290 - 348, la Corte territoriale ha confermato la sentenza di prime cure. In relazione al motivo di ricorso con cui si contestano le argomentazioni della sentenza impugnata in riferimento al ruolo svolto dal ricorrente in ambito associativo, nonché in riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata, va ricordato come la critica difensiva consista nel ripercorrere la motivazione della sentenza impugnata, offrendo una diversa visuale ricostruttiva degli snodi motivazionali seguiti dai giudici di merito. Palesemente detta metodologia confligge con l'ambito di operatività del giudizio di legittimità, fondato sulla preclusione della rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, nonché sull'impossibilità di adottare autonomi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, sentenza n. 42369 del 145 16/11/2006, De TA, Rv. 235507-01; Sez. 2, sentena n. 31978 del 14/06/2006, Benvicenga, Rv. 234910-01). In ogni caso, vanno richiamate, sul punto, anche le considerazioni svolte nella parte generale della presente sentenza sub B1 e B2), nonché sub C1) e C3), costituendo anche il motivo di ricorso relativo alla duplicazione delle imputazioni per fatti associativi una reiterazione del motivo di gravame;
su detto aspetto specifico, infatti, il primo giudice aveva offerto ampia ed articolata motivazione, a cui la Corte territoriale si è richiamata, per cui il motivo di ricorso appare una mera, ulteriore reiterazione di argomenti accuratamente sviscerati ed analizzati in sede di giudizi di merito. . Va aggiunto che la Corte territoriale ha ricordato come il IL abbia svolto un ruolo preminente nella cosca emiliana oggetto della presente trattazione, pur non avendo avuto alcun ruolo nelle precedenti compagini operanti nel medesimo territorio e poi venute meno dal punto di vista operativo;
né la condanna, peraltro non definitiva, del IL, nell'ambito di altro procedimento penale conclusosi in primo grado, relativo alla sussistenza della cosca cutrese facente capo a NI AN RI, di cui il IL farebbe parte, appare in alcun modo ostativa, considerati gli stretti legami funzionali tra le due compagini, pur nella loro autonoma operatività e nel controllo di territori del tutto diversi. Ed è proprio sul ruolo di interlocutore privilegiato del capo cosca NI AN RI che risiede il ruolo direttivo del IL nell'ambito della cosca emiliana, ruolo comprovato da plurime fonti di prova, oggetto di accurata analisi motivazionale da parte della Corte di merito (dichiarazioni del collaboratore di giustizia ES corroborate da plurimi riscontri individualizzanti, alle pagg. 304- 309 della sentenza impugnata, anche in riferimento alla struttura armata dell'associazione). Ad analoghi rilievi si prestano i motivi di ricorso concernenti l'imputazione per la vicenda estorsiva in danno dell'imprenditore UG AP, aggravata ai sensi dell'art. 7 1. 203/1991. La vicenda, nella sua ricostruzione fattuale, è stata oggetto di descrizione estremamente accurata da parte del primo giudice, vagliata criticamente e condivisa dalla Corte di merito, ed oggetto di inesauste critiche in fatto da parte della difesa, anche nella presente sede di legittimità. Quanto alle doglianze relative all'intestazone fittizia ed al reimpiego nelle società del gruppo SAVE, la Corte territoriale, dopo aver ricordato come il granitico impianto probatorio emerso nel corso delle indagini preliminari avesse già superato il vaglio del giudice della cautela e del giudice di primo grado, ha, nondimeno, ripercorso il compendio intercettivo, dimostrativo dell'investimento, nel suddetto gruppo societario, di somme provenienti dal AN RI, 146 k direttamente interessato, attraverso il IL, nelle società formalmente amministrate da NN CH e da IZ CE. In particolare, la sentenza impugnata, alle pagg. 313 e seg., ha riprodotto le intercettazioni nel corso delle quali, con singolare chiarezza, BE RA, all'epoca maresciallo dei Carabinieri in aspettativa per malattia, ed abilitato alla professione forense, legato da tempo al AN RI, illustrava all'Avv.to Mazzeo, in attesa di ricevere il IL e la CE per vicende inerenti il gruppo SAVE, il ruolo del IL come quelli di "braccio destro di NI AN RI", aggiungendo, a titolo di definitivo chiarimento, la frase "....questi è 'ndrangheta, capito?", illustrando, quindi, la disponibilità economica dei soggetti appena menzionati. La sentenza ha poi proseguito ilustrando le conversazioni che vedono, nel medesimo contesto, protagonista proprio il IL, da cui emerge il suo personale coinvolgimento nelle vicende delle società del gruppo SAVE, anche in termini economici. Ulteriore conferma di quanto sin qui illustrato emergeva, inoltre, dalle intercettazioni ambientali nel carcere di Bari, tra NI AN RI e lo RA, in cui questi, relazionando il capo sulle predette società, vi si riferiva come le società del IL. Peraltro l'interessamento ed il coinvolgimento del ricorrente nelle altre società del gruppo, era confermato sempre dalle successive intercettazioni riportate nella sentenza impugnata e dalla ricostruzione delle vicende relative alle stesse, secondo uno svolgimento ricostruttivo dal punto di vista logico difficilmente contestabile e riscontrato dalla documentazione sequestrata al CH in sede di perquisizione domiciliare, da cui emerge per tabulas il carattere fittizio della cessione delle quote della società maltese SAVE International Ltd., intestate al IL, alla CE. Rinviando sul punto all'articolata motivazione della sentenza impugnata, non può che aggiungersi come, anche su detto aspetto, le doglianze difensive si traducano in una critica che investe apertamente la ricostruzione del fatto, e, come tali, siano, altrettanto apertamente, inammissibili. Parimenti coerente e logico appare lo snodo motivazionale contenuto nella sentenza impugnata circa la vicenda di reimpiego, documentata sia dal rinvenimento della scrittura privata datata 22/05/2013, contenente l'espressa dichiarazione, sottoscritta dal IL, dalla EL e dal CHo, dell'avvenuto versamento in SAVE International Ltd. della somma di euro 300.000,00 a titolo di finanziamento soci, sia dalle plurime intercettazioni telefoniche attestanti la consegna, da parte del IL, delle somme destinate al pagamento delle spese legali per le vicende giudiziarie in cui erano coinvolte le società del gruppo ed, in genere, anche per le altre esigenze economiche delle società medesime, rispetto alle quali il palese interessamento del boss di UT risulta dal colloquio in 147 carcere in precedenza citato, oltre che dal ruolo di trait d'union svolto dallo RA tra il AN RI ed il IL. In relazione alla sussistenza della circostanza aggravate di cui al'art. 7 1. 203/1991, contestata con il settimo motivo di ricorso a firma dell'Avv.to Sivelli, apare appena il caso di ricordare come la sentena impugnata, dopo aver puntualmente disatteso le censure difensive in tema di interposizioni fittizie, alle pagg. 341-342 della motivazione, dopo aver descritto accuratamente le ragioni per le quali il IL operasse per conto del sodalizio, e come nelle strutture societarie fossero direttamente coinvolti altri esponenti dell'associazione, ha rielvato come il ricorrente avesse la capacità di dare vita a strutture economiche che aumentavano la pervasività dell'organizzazione criminosa, ricordando la piena compatibilità tra l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 ed il reato di trasferimento fraudolento di valori, alla stregua della giurisprudenza di legittimità sul punto, che ha sancito come sia necessario che la condotta di agevolazione sia finalizzata a far sì che l'associazione mafiosa nel suo insieme tragga beneficio dall'attività svolta, (Sez. 5, sentenza n. 28648 del 17/03/2016, Zindato, RV. 267300-01; Sez. 2, sentenza n. 1622 del 13/02/2015, Cosentino, Rv. 262776). Quanto all'ottavo motivo di ricorso, in tema di aumento per la continazione, va rilevato che la sentenza impugnata, a pag. 290, ha ricordato come, in riferimento all'aumento per la continuazione, in relazione al IL, sussistesse il vincolo di cui all'art. 81, comma 4, cod. pen., atteso che i predetto era già stato dichiarato recidivo reiterato, come evincibile dal certificato penale. Inoltre, alla pag. 345, è stato osservato come il primo giudice avesse specificamente ritenuto sussistente la contestata recidiva e, tuttavia, avesse giudicato già adeguati l'aumento di pena calcolato sulla pena per il delitto di cui all'art. 416 bis, comma 4, cod. pen., operato in forza della disposizione di cui al comma 6 della norma citata, in caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, senza procedere, quindi, ad alcun aumento per la contestata recidiva ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen.; in ogni caso, ha osservato la Corte territoriale, l'aumento ai sensi dell'art. 81, comma 4, cod. pene., non avrebbe potuto essere ulteriormente ridotto, alla luce degli aumenti per i reati in continuazione, .tutte fattispecie agravate ex art. 7 I. 203/1991, e, come tali, del tutto adeguati alla stregua dei parametri di valutazione della gravità delle condotte. Con motivazione assolutamente ineccepibile, la Corte territoriale ha, quindi, valutato come manifestamente infondata la questionedi legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 81, comma 4, cod. pen., apparendo evidente come essa non fosse in alcun modo assimilabile alla questione decisa dal Giudice delle leggi in riferimtno all'art. 99, comma 5, cod. pen., relativa alla natura obbligatoria dell'aumento. 148 مود k Quanto al ricorso a firma dell'Avv.to Russano e dell'Avv.to Sivelli, in relazione al primo motivo appare sufficiente il richamo alle considerazioni contenute nella parte generale della presente senza sub B1) e B3). Sulla mancata acquisizione delle consulenza di parte a fima dei dott. Petitto e Vigé, da parte del primo giudice, la Corte territoriale ha ricordato come detta decisione non integri una causa di nullità del provvedimento impugnato, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, potendo, al più, influire sulla correttezza delle argomentazioni tecnico-giuridiche. In sostanza, il primo giudice, in data 29/02/2016, aveva rigettato la richiesta della difesa del IL, formulata in sede di conclusioni, volta all'acquisizione di una consulenza di parte, rilevando come nel giudizio abbreviato valga il principio del divieto di modifica del thema probandum, ritenuto sicuramente applicabile alla richiesta in esame, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, sentenza n. 51950 del 15/11/2016, Peano, Rv. 268694). Con il motivo di appello la difesa aveva dedotto la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178 lett. c), cod. proc. pen., richiamando giurisprudenza di legittimità in tema di rito abbreviato (Sez. 6, sentenza n. 44419 del 22/10/2015, C., Rv. 265040). Dalla lettura della sentenza di primo grado - segnatamanete dall'ordinanza del 29/02/2016, riportata alla pag. 10 della sentenza di primo grado - si comprende che in sede di discussione la difesa aveva chiesto l'acquisizione di una consulenza di parte, e che il giudice aveva fatto applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte regolatrice, secondo cui "La richiesta di giudizio abbreviato c.d. 'secco', di cui al"art. 438, comma primo, cod. proc. pen., comporta la definizione del processo allo stato degli atti, che determina la formazione della 'res iudicanda' sulla base del quadro probatorio già esistente;
ne consegue che nessuna prova, documentale od orale, può essere successivamente acquisita, salva la facoltà dell'imputato, ammesso al giudizio abbreviato, di sollecitare il giudice all'esercizio dei poteri di cui all'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen." Nel caso esaminato dalla sentenza citata, infatti, era stata ritenuta legittima la decisione del giudice che aveva respinto la richiesta di produzione dei verbali delle indagini difensive, effettuata dopo la presentazione della richiesta di ammissione al giudizio abbreviato, rielvandosi che "secondo quanto prevede l'art. 438 comma 2 c.p.p.; l'imputato può presentare richiesta di giudizio abbreviato, in forma scritta od orale, fino a quando nell'udienza preliminare non siano state formulate le conclusioni. La richiesta di giudizio abbreviato, quindi, può essere presentata anche dopo l'eventuale integrazione istruttoria disposta dal giudice dell'udienza preliminare ai sensi degli art. 421 bis o 422 c.p.p.; e, a 149 ولا К maggior ragione, anche dopo le produzioni documentali che, secondo quanto prevede l'art. 421 comma 3 c.p.p., il giudice dell'udienza preliminare ammette dopo la costituzione delle parti. Ne consegue che l'art. 442 c.p.p., comma 1 bis si riferisce anche a tali produzioni e comunque a tutte le prove acquisite nell'udienza preliminare, quando stabilisce che, ai fini della deliberazione, il giudice del giudizio abbreviato utilizza, oltre agli «atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416 c.p.p., 4 comma 2» e alla «documentazione di cui all'art. 419 c.p.p., comma 3», anche «le prove assunte nell'udienza». Tali sono infatti anche i documenti prodotti dalle parti nell'udienza preliminare norma dell'art. 421 comma 3 c.p.p., perché il riconoscimento all'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato fino alla conclusione dell'udienza preliminare è inteso appunto a permettere l'utilizzazione nel giudizio speciale anche delle prove acquisite nel corso dell'udienza. In definitiva, come questa Corte ha avuto modo di precisare (Sez. 5, sent. n. 6777 del 09/02/2006, LOne, Rv.233829), la produzione di documenti ben può avvenire «prima». della richiesta di giudizio abbreviato. Nel caso di specie, tuttavia, come sopra rilevato, la richiesta di produzione di documenti è avvenuta in sede di preliminari dell'udienza 3/10/2012 e, dunque, «dopo» la richiesta di giudizio abbreviato (presentata in data 8/11/2011). Occorre allora ricordare che il rito abbreviato 'ordinario', disciplinato dall'art. 438 comma 1 c.p.p., è di per sé caratterizzato dalla fisiologica incompatibilità con richieste di ammissione di mezzi di prova, sia orali che documentali, come si evince dal fatto che in tal caso il processo viene definito, secondo la testuale espressione della norma, 'allo stato degli atti' e che solo nel caso del comma 5, richiamato dal comma 1 come evidente eccezione rispetto a tale definibilità allo stato degli atti, è consentita la richiesta di una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione cui il rito stesso viene condizionato. Ne consegue che, una volta richiesto il rito speciale nella configurazione 'secca' del comma 1, nessuna prova, documentale od orale, può essere acquisita. In altri termini, come questa Sezione ha già avuto modo di recente di precisare (sent. n. 6969 del 20/11/2012, 2013, Carani e altro, Rv.. 254478), la richiesta da parte dell'imputato del rito abbreviato comporta l'accettazione del giudizio 'allo stato degli atti', con la conseguenza che il quadro probatorio già esistente non è suscettibile di modificazioni e con la precisazione che solo in base agli elementi già acquisiti deve formarsi la 'res iudicanda'. Ovviamente, l'imputato, dopo aver richiesto il giudizio abbreviato, conserva la facoltà, qualora venga ammesso al rito speciale richiesto, di sollecitare l'esercizio, da parte del giudice di primo grado, del potere di assumere ulteriori elementi necessari ai fini della decisione ex art. 441 comma 5 c.p.p., come pure di sollecitare l'esercizio, da parte del giudice d'appello, del potere di disporre la 150 A f rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando lo ritenga indispensabile ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 603 comma 3 c.p.p.. 5 I suddetti poteri, tuttavia, restano poteri officiosi del giudice, che non presuppongono affatto un diritto dell'imputato all'assunzione e vanno esercitati solo quando emerga una esigenza probatoria 'assoluta'. Quindi, come già rilevato da questa Corte (cfr. Sez. 5, sent. n. 23706 del 10/04/2006, Cervone ed altro, Rv. 235186) l'imputato che ha chiesto il giudizio abbreviato non condizionato - anche a prescindere dalla valutazione sulla decisività o meno della prova che si lamenta non acquisita non è di per sé legittimato a dolersi della mancata attivazione di tali poteri (ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p., che garantisce la giustiziabilità del vulnus recato al diritto alla prova). Il principio sopra affermato, in base al quale la produzione di documenti deve avvenire «prima» della richiesta di giudizio abbreviato, opera anche nel caso in cui la documentazione che si intenda produrre rappresenti l'esito di investigazioni difensive (come per l'appunto è avvenuto nel caso di preliminare, comprese quindi le decisioni e le pronunce che definiscono il procedimento attraverso il modulo alternativo del giudizio abbreviato. Resta inteso che, anche in caso di presentazione dei risultati delle indagini difensive prima della richiesta di giudizio abbreviato, come il Giudice delle leggi ha avuto modo di precisare (ord. n. 245 del 2005), a ciascuna delle parti 'va comunque assicurato il diritto di esercitare il contraddittorio sulle prove addotte a sorpresa dalla controparte, in modo da contemperare l'esigenza di celerità con la garanzia dell'effettività del contraddittorio, anche attraverso differimenti delle udienze congrui rispetto alle singole, concrete fattispecie'. In altri termini, nella lettura adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale, il principio di continuità investigativa diventa funzionale all'esercizio del diritto alla controprova, nel senso che la posizione del pubblico ministero va riequilibrata rispetto alle produzioni difensive frutto delle indagini svolte ai sensi della L. n. 397 del 2000. Così, se il deposito dei risultati dell'investigazione difensiva avviene nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero ha la possibilità di riequilibrare il 'quadro probatorio' procedendo al necessario supplemento investigativo attraverso l'espletamento delle indagini previste dall'art. 419 comma 3 c.p.p.; se, invece, i risultati dell'inchiesta difensiva vengono prodotti all'udienza preliminare, il pubblico ministero ha diritto ad un differimento dell'udienza, in modo che anche in questo caso possa svolgere le indagini suppletive, per bilanciare l'impianto accusatorio rispetto alle novità introdotte dalla difesa. In questo modo, come già rilevato da questa Corte (cfr. Sez. 6, sent. n. 31683 del 31/03/2008, P.M. in proc. Reucci, Rv. 240779) non viene messo in crisi né il carattere fondamentale del giudizio abbreviato, che è quello che privilegia l'apporto probatorio unilaterale, e neppure il principio del 151 k contraddittorio, proprio perché il PM, a fronte dell'apporto probatorio difensivo, ha sempre la possibilità di allegare nuove indagini in replica a quelle presentate dalla difesa." Nel caso in esame la richiesta di acquisizione della consulenza tecnica di parte, come si evince dalla motivazione del primo giudice, era avvenuta addirittura nel corso delle conclusioni della difesa - circostanza.non contestata in ricorso e, - quindi, ben oltre il termine indicato dalle disposizioni normative, come interpretate dalla giurisprudenza appena citata. A detto indirizzo se ne contrappone uno di segno opposto, secondo cui "In tema di giudizio abbreviato, il difensore, a norma degli artt. 233 e 121 cod. proc. pen., può depositare memorie ed allegare consulenze tecniche di parte in ogni stato e grado del procedimento, anche se vi è già stata l'ammissione del rito alternativo, ne consegue che l'omessa valutazione di tali atți, pur non essendo causa di nullità della sentenza, può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive." Nel caso appena citato, quindi, era stata censurata l'omessa motivazione relativamente ai rilievi sulle modalità di assunzione della testimonianza del minore vittima di abusi sessuali, contenuti in una consulenza psicologica che la difesa aveva chiesto di produrre dopo l'instaurazione del rito abbreviato. Tanto premesso, deve quindi concludersi che - a prescindere dalla 1 considerazione che, nel caso in esame, la difesa non aveva fatto richiesta di produzione della consulenza nel corso del giudizio abbreviato, atteso che la - richiesta stessa era stata formulata nel corso delle conclusioni, ossia in una fase in cui il giudizio abbreviato era già concluso e si era aperta la fase della discussione delle parti come correttamente affermato dalla Corte territoriale sull'eccezione difensiva, resta il fatto che, pacificamente, l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive, come peraltro ritenuto anche dalla Sez. 6, citata (conf.: Sez. 5, sentenza n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600; Sez. 5, sentenza n., 4031 del 23/11/2015, dep. 29/01/2016, Graziano, Rv. 267561). Concludendo sul punto, si deve altresì rielvare l'estrema genericità del motivo;
in quanto la difesa non ha affatto illustrato in che termini la memeoria difensiva e/o la consulenza potessero avere, rispetto alla motivazione del primo giudice, un effetto determinante, nel senso di poter sovvertire il ragionamento logico su cui era fondata la valutazione probatoria. 152 Quanto al terzo motivo di ricorso, si deve osservare che benché sul punto manchi una specifica argomentazione da parte della Corte territoriale -, nondimeno la sentenza di primo grado, a pag. 165, aveva più che congruamente motivato in merito, citando le Sezioni Unite Carli e giurisprudenza delle Sezioni semplici, e rilevando che, nel caso in esame, le intercettazioni erano state effettuate con impianti in dotazione della Procura della Repubblica, essendo stato svolto con il sistema della remotizzazione presso locali della P.G. il solo ascolto delle conversazioni, mentre la registrazione e la masterizzazione delle operazioni di ascolto avevano avuto luogo presso l'Ufficio di Procura;
ne discendeva, alla luce dell'art. 268, comma sesto, cod. proc. pen., l'insussistenza del diritto della difesa ad ottenere l'accesso diretto al server, anche in considerazione della circostanza che non era stata adombrata alcuna falsità commessa dai pubblici ufficiali che avevano attestato il fatto che la copia depositata agli atti fosse stata tratta dal server, con modalità che ne garantivano la fedeltà della riproduzione, senza nessuna alterazione, e considerato, altresì, che nessun problema di intellegibilità delle conversazioni poteva essere posto, trattandosi dell'identico materiale fonico. In sostanza il primo giudice ha fatto corretta applicazione di quanto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte sul tema (Sez. 6, sentenza n. 44006 del 067ì/06/2017, Cafiero ed altri, Rv. 271558; SEZ, 2, sentenza n. 6846 del 21/01/2015, Biondo, Rv. 263430), e che in tale sede non può che ribadirsi. Sul punto, infatti, è stato già abbondantemente chiarito che la disposizione di cui I all'art. 268 cod. proc. pen., disciplina la procedura di esecuzione delle operazioni di intercettazioni, disciplinando sia la procedura di registrazione - da eseguire per mezzo degli impianti installati presso la Procura della Repubblica che oggi, grazie alle evoluzioni tecnologiche e informatiche, avviene a mezzo server, ovvero mediante la immissione dei dati captati in formato digitale in una memoria informatica centralizzata - sia il procedimento, regolato dal comma 4 del + medesimo articolo, con il quale le operazioni di intercettazione sono messe a disposizione dell'ufficio del Pubblico ministero e delle parti. I successivi commi prevedono, rispettivamente, l'avviso ai difensori delle parti della facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazione di comunicazioni informatiche O telematiche, la successiva fase di acquisizione delle conversazioni indicate dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata la utilizzazione., e, infine, le operazione delle trascrizioni e il diritto del difensore di estrarre copia delle trascrizioni e far eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. 153 斗 f Tanto premesso, pur dovendosi sottolineare come l'impianto normativo faccia riferimento ad un contesto radicalmente diverso da quello consentito dalle più moderne tecniche di intercettazione e conservazione del dato informatico, ciò nondimeno resta chiaro nel distinguere l'operazione di registrazione della traccia, nel caso che ci occupa, fonica. Come noto, nella prassi i supporti contenenti le tracce audio-video delle intercettazioni allegate al fascicolo processuale o rilasciate alla difesa vengono spesso realizzati "in remoto" dalla polizia, mediante duplicazione dei files;
detta operazione è estranea alla registrazione e nonviene presa in esame da alcuna sanzione di inutilizzabilità. Come chairito, infatti, dalle Sezioni Unite, sentenza n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395, condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione che, sulla base delle tecnologie attualmente in - uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante - l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria. Le Sezioni Unite, inoltre, hano chiarito che l'attività di riproduzione e cioè di trasferimento su supporti. informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell'ufficio giudiziario costituisce un'operazione estranea alla nozione di "registrazione", la cui "remotizzazione" non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali. Ne consegue, alla luce della sequenza procedurale descritta nello statuto codicistico delle intercettazioni, delle previsioni recate dall'art. 271 cod. proc. pen., in tema di divieto di utilizzazione, e dal richiamato precedente delle Sezioni Unite, che nessuna norma positiva autorizzi l'accesso del difensore alla memoria informatica della Procura, accesso che non è previsto dal procedimento descritto e che non sarebbe in ogni caso ammissibile, ai sensi dell'art. 268, comma 6, cod. proc. pen., poiché il diritto del difensore di accesso alle registrazioni, anche ai fini dell'ascolto degli originali, può essere garantito attraverso opportuni sistemi tecnici che prescindano dall'accesso diretto al server dell'ufficio istituzionalmente deputato alla conservazione degli atti e, quindi, garante della loro genuinità, del trattamento dei dati e della loro segretezza. Ne discende, quindi, che debba escludersi la sussistenza di una causa di inutilizzabilità patologica, così come una causa di nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen., nel caso di mancato accesso diretto al server dell'ufficio inquirente ovvero agli originali dei files audio;
è, invece, ravvisabile una nullità di ordine generale a regime intermedio, assoggettata, 154 山 come è noto, alla particolare osservanza dell'art. 180 cod. proc. pen., come tale non più deducibile, in quanto sanata con la scelta del giudizio abbreviato, in caso di omesso deposito dei supporti magnetici e conseguente mancato accesso agli stessi da parte dei difensori (Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 2012, P.G., Bianco e altri, Rv. 252850). A fronte dell'esauriente motivazione del primo giudice, del tutto coerente con il percorso giurisprudenziale di legittimità delineato, il motivo di appello appariva infondato, essendo basato su argomentazioni già manifestamente abbondantemente e correttamente confutate dal primo giudice, per cui la motivazione della Corte territoriale può ritenersi implicita, atteso che nulla di diverso avrebbe potuto essere aggiunto a fronte di un motivo di appello palesemente inammissibile. Peraltro, deve ricordarsi che deve qualificarsi come inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello il quale risulti, a sua volta, ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, sentenza n. 10173 del 16/12/2014, dep. 11/03/2015, Bianchetti, Rv. 263157). Ricorso di ZA IL 13. Il ricorso di ZA IL condannato per le fattispecie estorsive ai danni degli imprenditori OR e FF, di cui ai capi 83) e 84) - è inammissibile. La Corte territoriale, con motivazione alle pagg. 351-357, ha confermato la sentenza di primo grado. Le argomentazioni esposte dalla difesa appaiono riproduttive delle medesime considerazioni già sottoposte al giudice del gravame, prescindendo del tutto dalle risposte da questi fornite. In particolare, il ricorso non si confronta affatto con le emergenze processuali costituite dalle intercettazioni ambientali, in cui il ER, nel corso di alcuni viaggi in automobile, non esitava a comunicare al ricorrente i suoi rapporti con la cosca cutrese e con il capo della stessa, NI AN RI. Peraltro, l'ZA aveva partecipato a diversi incontri in cui si discuteva esplicitamente degli affari della cosca, nel corso dei quali il ER rivendicava chiaramente l'autonomia dell'organizzazione emiliana rispetto alla cosca cutrese. Altrettanto chiara è la descrizione del ruolo di accompagnatore e guardaspalle del ricorrente nei confronti del ER, con particolare riferimento alle vicende estorsive in danno del PR in cui l'ZA era rimasto fuori dalla porta per evitare l'accesso a terzi, peraltro ben consapevole del suo ruolo, come emerge dalla successiva intercettazione tra il, ER e la NI, da cui emerge che al ricorrente era 155 A stato richiesto di intervenire nel momento in cui il ER aveva avuto l'impressione che il PR stesse per sentirsi male - e del FF - episodio in cui il ricorrente aveva avuto il compito di recarsi a ritirare il provento dell'estorsione, con modalità del tutto incompatibili con una sua inconsapevolezza del contesto in cui la vicenda si collocava, essendo palese, a tacere d'altro, la condizione di timore in cui versava la persona offesa. Infine, la sentenza impugnata ha ricordato la conversazione ambientale in cui il ER aveva rivendicato il diritto a trattenere per sé il provento delle estorsioni, anche al fine di pagare i "suoi uomini”, tra cio "gli albanesi". In maniera del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte, infine, la Corte di merito ha delineato il contributo causale alle vicende estorsive fornite dal ricorrente, l'impossibilità di configurare l'invocata circostanza di cui all'art. 114 cod. pen., non potendosi certamente configurare un contributo pressoché irrilevante, così come, in maniera altrettanto insindacabile in questa sede, ha ricordato l'insufficienza della condizione di incensuratezza a motivare il ricorso alle circostanze attenuanti generiche. Ricorso di FE NZ 14. Il ricorso di FE NZ è inammissibile Il FE è stato condannato dal prirno giudice per i delitti di cui ai capi 66) - artt. 56, 110, 629, commi 1 e 2, in riferimento all'art. 628, comma 3 n. 1 e 3, cod. pen., 7 l. 203/1991, in danno di EL AR IA;
nelle province di Reggio Emilia e SC, dall'inizio del 2011 al giugno 2012 e 67) artt. 56, 110, 629, commi 1 e 2, in riferimento all'art. 628, comma 3 n. 1 e 3, cod. pen., 7 I. 203/1991, in danno di LS IR;
nella provincia di Reggio Emilia e SC, tra giugno 2012 e luglio 2013 e la Corte territoriale ha confermato la - pronuncia, con motivazione alle pagg. 358 - 364. I motivi di ricorso appaiono pedissequamente riproduttivi dei motivi di gravame, già ampiamente analizzati dalla Corte territoriale, con la conseguente apparenza dei motivi stessi, in quanto privi della necessaria correlazione critica con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte territoriale, dopo aver ripercorso il vaglio di attendibilità della persona offesa AR IA EL, ha osservato come il compendio intercettivo, ed in particolare la telefonata intercorsa tra la EL ed il PO in data 30/06/2011, e le precedenti telefonate tra il PO ed il FE in data 23 e 26/06/2012, confermasse la versione della predetta persona offesa: la prima conversazione, di chiaro tenore minatorio da parte del PO, era preceduta dalla conversazione in cui il PO ed il FE fissavano un incontro, e, soprattutto, dalla conversazione in cui il FE rassicurava il PO, dicendo che entro il sabato 156 A k successivo avrebbero fatto tutto e, non a caso, il sabato successivo conincideva con il 30/06/2012, giorno in cui il FE, il PO ed un terzo soggetto si erano recati dal pade della EL e lo avevano intimorito. Quanto al contributo del FE alla vicenda descritta di cui al capo 67), la Corte territoriale ha rilevato come l'imputato avesse preventivamente concordato la condotta con il PO, provvedendo poi ad incaricare un "fratello", ossia MA AL, con il compito di accompagnare il PO, mentre il FE, sempre accompagnato dal AL e dal PO, direttamente aveva poi provveduto a consegnare al LS gli assegni falsi, in cambio dei quali aveva preteso un copenso di euro 50.000,00. Che la vicenda non potesse qualificarsi ai sensi degli artt. 56, 640 cod. pen., è stato poi dimostrato attraverso la descrizione delle vicende svoltesi nel luglio 2013, ossia in epoca successiva alla consegna degli assegni falsi, in cui il LS era stato raggiunto da numerose telefonate minatorie, dalla minaccia dell'arrivo "di quelli di Milano", e, infine, dall'irruzione, in data 04/07/2013, nella sua azienda, del PO e del FE, condotta che rendeva attuale la minaccia formulata, relativa all'arrivo di "quelli di Milano". La sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 è stata ricondotta, con motivazione parimenti imune da censure logiche, al coinvolgimento nella vicenda del capo zona, NI ON - il che evidenzia il vantaggio per la cosca, derivante dal sottoporre ad estorsione un imprenditore locale di rilievo, come il LS, all'epoca vice presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia -, nonché al rispetto delle competenze territoriali, che rendeva necessario l'intervento di un componente della cosca proveniente da Milano, secondo il lessico utilizzato sia dal AL che dal FE medesimo. L'esclusione della recidiva è già stata ritenuta dalla Corte territoriale un motivo del tutto sfornito di argomentazioni, fondandosi la sussistenza della maggiore pericolosità sociale del FE proprio su di un precedente specifico di estrema gravità (tentata estorsione continuata in concorso), mentre i motivi nuovi risultano inammissibili in quanto tardivi, essendo stati presentati in data 11/10/2018, quindi senza il rispetto del termine di quindici giorni, di cui all'art. 611 cod. proc. pen., applicabile pacificamente anche all'udienza pubblica (Sez. 3, sentenza n. 14038 del 12/12/2017, dep. 27/03/2018, Faldini ed altri, Rv. 272553; Sez. 5, sentenza n. 2628 del 01/12/1992, dep. 19/03/1933, P.M. in proc. Boero, Rv. 194321). Generici appaiono anche i motivi in tema di determinazione della pena e di mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, considerato, altresì, che la pena base per il FE è stata individuata nel minimo edittale per la fattispecie di estorsione aggravata, e che gli aumenti di pena sono stati 157 G k individuati secondo le scansioni di cui agli artt. 63, comma 4, e 81, comma 4, cod. pen. Ciò rende del tutto inammissibile anche il motivo concernente la mancata esclusione della responsabilità del FE in epoca antecedente al giugno 2012: non solo, infatti, detto motivo non risulta sottoposto al giudice del gravame, come si evince dalla sintesi dei motivi di appello contenuta nella motivazione, non contestata, sul punto, dalla difesa, ma in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio la pena inflitta all'imputato, come visto, è stata parametrata ai minimi edittali. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito ha rilevato l'assenza di elementi positivamente valutabili a favore del FE, osservando come la dedotta cessazione dalle condotte non fosse condivisibile, nella misura in cui essa sembrerebbe riferirsi ad un recesso attivo, mentre il corretto comportamento processuale dell'imputato non appariva enucleabile alla luce della fantasiosa versione dei fatti da lui fornita, atteso che il principio del nemo tenetur se detegere appare sicuramente conciliabile con una valutazione negativa, in termini di concedibilità o meno delle circostanze attenuanti generiche, della linea difensiva liberamente adottata dall'imputato. Ricorso di IA DO 15. Il ricorso di IA DO è inammissibile Il IA è stato condannato, in primo grado, per il reato di cui al capo 89 duodecies) - artt. 110 cod. pen., 12 quinquies I. 356 del 1992, per aver assunto fittiziamente la veste di titolare dell'11,98% delle quote del Consorzio Stabile Gecoval s.c.a.r.l., celando la titolarità delle stesse in capo ai fratelli ER;
nel dicembre 2013 e la Corte territoriale ha confermato la sentenza impugnata, - con motivazione alle pagg. 371 - 381. Il ricorso ripercorre un iter difensivo che già la Corte territoriale ha ritenuto esaurito all'esito delle valutazioni del primo giudice, ricordando come la vicenda fosse già stata chiarita in sede cautelare, riferendosi all'ordinanza emessa nei confronti dei fratelli ER, cognati del IA. Quest'ultimo sicuramente non era stato raggiunto da alcuna ordinanza coercitiva, ma resta il fatto che la vicenda posta a base del titolo custodiale per i ER fosse la stessa, per cui la ricostruzione del substrato fattuale risulta sicuramente comune anche al ricorrente, trattandosi, tra l'altro, di reato a concorso necessario;
inoltre, il compendio probatorio risulta arricchito dalle intercettazioni, dalla documentazione amministrativa e contabile relativa al Consorzio, dalle relazioni dell'amministratrice giudiziaria, pienamente utilizzabili unitamente alla 158 у sue dichiarazioni, alla stregua dei principi che regolano l'utilizzazione degli atti del curatore fallimentare. La Corte territoriale ha chiarito come le telefonate fossero antecedenti all'acquisto della partecipazione del IA nel Consorzio, ma dimostrative della subordinazione del predetto al cognato AL ER, il quale utilizzava il ricorrente come schermo per partecipare a gare d'appalto e per acquisire lavori ai quali era interessato. Accurata è, inoltre, l'analisi operata dalla Corte delle doglianze difensive, superate con motivazione esaustiva e logicamente priva di aporie motivazionali. A fronte del contesto motivazionale contenuto nella sentenza impugnata, i motivi di ricorso appaiono assertivi e privi di serie aromentazioni critiche idonee a scalfire la tenuta motivazionale del provvedimento impugnato che ha, tra l'altro, delineato il serio rischio per i fratelli ER di essere sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali, ed ha valutato nel complesso gli elementi probatori, da cui risultava un chiaro quadro di conoscenza, da parte del ricorrente, della situazione personale e patrimoniale dei cognati ed i frequentissimi rapporti con gli stessi, idonei a dimostrare la strumentalità dell'intestazione. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha rielvato l'assenza di elementi positivamente valutabili, al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena n misura prossima al minimo edittale. Ricorso di AL NI 16. Il ricorso di AL NI condannato per estorsione aggravata in danno di EN RI - è inammissibile. Il AL è stato condannato per concorso nell'estorsione aggravata in danno di EN RI, di cui al capo 59), e la Corte territoriale, con motivazione alle pagg. 382 -388, ha confermato la sentenza di primo grado. Il ricorso, dopo aver illustrato lo svolgimento del processo, il percorso argomentativo di entrambe le sentenze ed il contenuto dei motivi di gravame, si diffonde nell'illustrazione delle sussistenti perplessità difensive a fronte dell'elaborazione alternativa del compendio accusatorio, ritenuta più plausibile di quella operata dai giudice di merito. Ne consegue che l'approccio metodologico rende prima facie inammissibile il ricorso, in quanto lo stesso risulta basato sul confronto diretto con il materiale probatorio, eludendo la tassatività dei vizi logici enunciato dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. In ogni caso, va ricordato che la Corte territoriale, dopo aver ilustrato le lacune e le contraddizioni di una parte del narrato della persona offesa, ha specificato come, in base al principio della valutazione frazionata, il nucleo centrale della 159 dichiarazione del EN fosse stato confermato dal materiale intercettivo, restando confermata la circostanza che il AL avesse incaricato NI ON del recupero del proprio credito, il che avvenne con modalità intimidatorie di chiaro stampo mafioso, come attestato dal contenuto delle telefonate indirizzate alla persona offesa EN, ed all'incontro tra questi e ben sette persone. La Corte territoriale ha rielvato la sussistenza del dolo nella circostanza della presenza del AL nel momento in cui il EN era stato intimidito, nonché il perseverare dell'imputato nella propria condotta, avendo egli continuato a rivolgersi al ON, dandogli un nuovo incarico in quanto il EN non aveva onorato le cambiali sottoscritte. Proprio la presenza e, quindi, la consapevolezza del AL all'incontro con la persona offesa, che era stata costretta con modalità mafiose da sette persone a sottoscrivere delle cambiali, dimostra, secondo la corretta motivazione della Corte territoriale, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991, che si estende al concorrente che ne sia a conoscenza o che la ignori colpevolmente. Nel caso in esame è stato ricordato che, dopo che tutti gli altri si erano allontanati, il EN aveva chiesto al AL di non coinvolgere la cosca in caso di ritardi nel pagamento, e l'imputato gli aveva risposto "io non c'entro niente, sai chi ti viene poi a cercare", frase da cui, con motivazione incensurabile in questa sede, la Corte di merito ha tratto l'evidenza probatoria della piena consapevolezza, da parte del AL, della tipologia di soggetti ai quali egli si era rivolto per recuperare il proprio credito con il EN. Ricorso di ER AN 17. Il ricorso di ER AN è parzialmente fondato, in riferimento alla fattispecie ascritta al predetto al capo 119) dell'editto accusatorio, ed è, nel resto, inamissibile. Il ER è stato condannato all'esito del giudizo di primo grado, per i reati di cui ai capi 1) - art. 416 bis, commi, 2, 3, 4, 6, 8, cod. pen., con il ruolo di partecipe;
in Reggio Emilia, AR, OD, Piacenza dal 2004 al 28/10/2015 -, 119) artt. 110, 112, comma 1 n. 1, 648 ter, cod. pen., 7 I. 203/1991; in Reggio Emilia, OD, Verona, Vicenza ed in Germania, tra il 2011 ed il 2012-, 120) - artt. 81, comma secondo, 61 n. 2, 110, 112, comma 1 n. 1,cod. pen., 8 d. lgs. 74/2000, 7 I. 203/1991; in Reggio Emilia, OD, Verona, Vicenza e la Corte territoriale, con motivazione alle pagg. 389 - 402, ha confermato la decisione del primo giudice. Quanto al primo motivo di ricorso, incentrato sulla critica alla ricostruzione, contenuta nella sentenza impugnata, di un'autonoma cosca in territorio emiliano, 160 G è sufficiente richiamare le considerazioni svolte nella parte generale della presente sentenza, sub B1). Quanto all'appartenenza del ER all'associazione di cui al capo 1), oltre ai criteri ricostruttivi indicati anch'essi nella parte generale della presente sentenza, in riferimento al fenomeno associativo di stanpo mafioso, sub C1), va ricordato come la sentenza impugnata, dopo aver ripercorso i precedenti del ER e la sua storia criminale, ha ricordato le propalazioni dei colaboratori di giustizia MA e ES, le intercettazioni telefoniche, analiticamente ripercorse nel loro contenuto, i plurimi e sigificativi rapporti con altri associati, tra cui il PP, il AS, il LO, il ON. Fondata, invece, è la doglianza che si riferisce al reimpiego di somme provento della locale cosca emiliana, in quanto, in tal caso, si deve fare applicazione dei principi di diritto evocati nella trattazione delle questioni generali comuni sub C6). Giova, infatti, ribadire che non è configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648 bis o 648 ter cod. pen. e quello di associazione mafiosa aggravato ai sensi dell'art. 416 bis, comma 6, cod. pen. quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell'associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, operando in tal caso la clausola di riserva contenuta nelle predette disposizioni: con la conseguenza che può configurarsi il concorso tra i reati sopra menzionati nel caso dell'associato che ricicli o reimpieghi proventi dei soli delitti-scopo alla cui realizzazione egli non abbia fornito alcun contributo causale (Sez. U, sentenza n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259586 87 88). Risulta, allora, evidente che accertato il contributo del ER alla locale emiliana, i cui proventi sarebbero stati reinvestiti nelle attività economiche controllate dall'associazione medesima, il reato di cui all'art. 648 ter cod. pen. non è nei suoi confronti configurabile. S'impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, quanto al capo 119), perché il giudice di merito accerti la provenienza delle risorse patrimoniali oggetto di reinvestimento in attività economiche da parte del ER e provveda, se del caso, a scomputare dalla pena complessivamente inflitta in relazione al detto capo la porzione corrispondente al reimpiego dei proventi della locale emiliana. Nel resto il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, considerato che esso si basa sulla riproposizione dei motivi di gravame, dimenticando come la sottoposizione in sede di legittimità di stralci di brani di intercettazioni, correlate da una interpretazione ritenuta dalla difesa più plausibile, comunque alternativa a quella operata da giudice di merito, implica il travalicamento del giudizio di 161 ملو legittimità e lo sconfinamento nel giudizio di merito, con intuibili conseguenze in tema di inammissibilità. Va aggiunto che la memoria della difesa è stata espressamente considerata nell'illustrazione dei motivi di gravame, alla pag. 390 della sentenza impugnata, ed il suo contenuto, quindi, è stato considerato dalla Corte di merito, come si evince dal complesso delle argomentazioni della sentenza impugnata, con particolare riferimento ale considerazioni a pag. 395 e 396. Alle pagg. 398-401 della sentenza impugnata, inoltre, è stata ampiamente e logicamente illustrata la condotta di cui al capo 120), come emergente dalle acquisizioni probatorie, anche in riferimento alla sussistenza della contestata aggravante, atteso che le false fatturazioni erano funzionali al reimpiego delle somme costituenti l'illecito profitto dell'attività della cosca cutrese. Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, essa si basa sulla valutazione dei gravi precedenti penali del ricorrete, con motivazione immune da censure logiche. Ricorso di GE AR 18. Il ricorso di GE AR, condannato per i reati di cui ai capi 71) - artt. 56, 110, 112, comma 1 n. 1, 629, comma secondo, in riferimento all'art. 628, comma 3, n. 1 e 3, cod. pen., 7 l. 203/1991, ai danni di AP UG;
nelle province di Reggio Emilia e Ravenna, dall'aprile 2013 al luglio 2013 e 197) - - artt. 81, comma secondo, 110, 12 quinquies I. 356/1992, 7 | 203/1991; in Brescello, dal 08/05/2001 al 27/03/2007 è inammissibile. La Corte di merito ha confermato la pronuncia di primo grado con motivazione resa alle pagg. 403 - 417 della sentenza impugnata. Il ricorso è articolato sulla contestazione dell'attendibilità della persona offesa, UG AP, benché detto vaglio sia già stato effettuato da entrambe le sentenze di merito con esito positivo;
entrambe le pronunce di merito, in particolare, hanno messo in luce la circostanza che il tentativo di liberarsi della gestione dei locali da parte dell'AP fosse del tutto sfornita di fondamento giuridico, ed attuata con metodi assolutamente intimidatori. In detto contesto il ruolo del GE era stato semplicemente quello di costituire uno schermo per LF IL, come dimostrato anche dalla confessione resa da GI BB su detto aspetto. Quest'ultimo, inoltre, aveva riferito anche delle minacce ricevute dall'UZ, il quale si era determinato a non denunciare i fatti proprio a seguito della minaccia ricevuta dal IL: "ti impicco, ti do fuoco al locale", avendo, poi, l'AP, chiesto l'intervento dei Carabinieri quando le minacce erano state poste in essere platealmente, in presenza di clienti del locale. 162 S к La sentenza impugnata ha evidenziato come l'imputato avesse partecipato al tentativo di estromissione dell'AP dal Marinabay, prestandosi quale intestatario fittizio nell'ambito del contratto di usufrutto di quote e partecipando, inoltre, a ciascuno dei tre episodi in cui l'AP era stato minacciato perché cedesse i locali. In detto conteso la Corte ha ricordato come la presenza, anche silente, ad una condotta mnacciosa costituisca, comunque, un contributo materiale e morale alla condotta attiva di coloro che formulano le minacce, rafforzando l'effetto intimidatorio delle stesse, dimostrando, in tal senso anche la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991, fondata, per altro verso, sulla iniziale decisione dell'AP di astenersi dallo sporgere denuncia, a riprova del clima di assoggettamento ed omertà, tipico del fenomeno mafioso. Sotto altro aspetto è stato evidenziato l'interesse espansivo della cosca in riferimento allo stabilimento balneare del ravvenate. I motivi di ricorso, quindi, tendono ad una rivisitazione del fatto e dei criteri di valutazione delle prove, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni dei i giudici di merito, il cui vaglio congiunto appare del tutto scevro da vizi rilevabili in sede di legittimità. Parimenti immune da vizi, infine, appare la motivazione circa la mancata concessione delle circostane attenuati generiche, relativamente alla quale la Corte territoriale ha evidenziato l'assenza di elementi positivamente valutabili in favore dell'imputato. Ricorso di RR IO 19. Il ricorso di RR IO-condannato per abuso in atti di ufficio aggravato ex art. 7 I. 203/1991, ai sensi degli artt. artt. 81, comma secondo, 110, 323 cod. pen.; in Finale Emilia 'dal maggio 2012, fino al gennaio 2015; (capo 189) - è inammissibile. La Corte territoriale, con motivazione alle pagg. 418 -441 ha confermato la sentenza di primo grado. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge evidente come la Corte territoriale abbia analizzato accuratamente i motivi di gravame, confutando punto per punto le affermazioni difensive, e come, altrettanto evidentemente, le medesime argomentazioni siano state sottoposte alla Corte di legittimità. Quanto al primo motivo di ricorso, va ricordato che già il primo giudice, alle pagg 714-718 della sentenza di primo grado, aveva operata un'analitica ricostruzione del quadro normativo, del tutto coerente con le fonti citate. In particolare, era stato ricordato come, a seguito degli eventi sismici del maggio 2012, fosse stato deliberato lo stato di emergenza nelle zone colpite, come previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, legge 24/02/1992, n. 225, e come, 163 AS conseguentemente, fossero state adottate, tra il maggio ed il giugno 2012, tre ordinanze, da parte del Capo del dipartimento della Protezione Civile, volte alla realizzazione dei primi interventi di urgenza;
dette ordinanze autorizzavano le deroghe alle normative vigenti, limitatamente ai primi interventi di aiuto alle popolazioni colpite, al primo soccorso ed agli interventi provvisionali strettamente necessari nell'immediatezza. La sentenza di primo grado ha poi esaminato la normativa specifica di settore, emanata nel caso in esame d.l. del 6 giugno 2012, n. 74 e la successiva delibera di attuazione del Consiglio dei Ministri, con cui i Presidenti delle Regioni colpite dal sisma erano stati indicati quali Commissari per il superamento dello stato di emergenza e, in tale veste, erano stati autorizzati a derogare a specifiche normative, tra cui quella sui pubblici appalti, ove ritenuto necessario - osservando come inequivocabilmente emergesse che solo i Commissari e, per essi, i Sindaci dai predetti delegati, avevano il potere di derogare alle normative, con provvedimento debitamente motivato. Detta interpretazione appare del tutto evidente dalla ricognizione della normativa indicata, risultando veramente improponibile una tesi interpretativa che ritenga -nella specie possibile attribuire il potere di derogare alle normative di settore alla normativa sugli appalti a soggetti diversi da quelli indicati. La sentenza di primo grado ha, poi, elencato le singole violazioni di legge che hanno caratterizzato l'operato del RR, alle pag. 715 e 716, rilevando come le stesse fossero plurime, reiterate e non ascrivibili a negligenza, illustrando, altresì, la strategia seguita dall'imputato in aperta violazione dei canoni di trasparenza ed imparzialità sanciti dall'art. 97 COtuzione, avendo egli operato asservendo la funzione pubblica nell'interesse di una cerchia di imprenditori, tra i quali il AN. Del tutto palesemente, quindi, il motivo di ricorso reitera argomentazioni che già la sentenza di primo grado aveva abbondantemente superato. Stesso discorso va fatto per la questione concernente gli incentivi, anch'essa chiaramente espressa dal giudice di primo grado che, alle pagg. 707 - 710, ha chiarito come, nel corso di una conversazione telefonica del novembre 2012 tra il RR ed il AN, il primo chiedeva al secondo di esortare US ad approntare quanto prima un progetto, aggiungendo che egli aveva presentato il US ed il suo staff come suoi collaboratori diretti, benché si trattassi di persone incaricate dalla AN TR. In merito a detta conversazione il primo giudice ha evidenziato come la stazione appaltante nel caso di specie il comune di Finale Emilia- -prima di bandire una gara di appalto, deve disporre di un idoneo progetto che, una volta approvato, costituisce la base per determinare l'importo dei lavori da eseguire. 164 斗 Come emerso dalle intercettazioni, quindi, il RR, non solo stava favorendo la ditta AN, ma stava sollecitando il US, collaboratore della ditta AN, a redigere un progetto che sarebbe poi stato depositato per l'approvazione. In tal modo, da un lato, si agevolava la ditta AN, che, conoscendo in anticipo i lavori ed avendo redatto il progetto, si poteva avvantaggiare proponendo maggiori ribassi in sede di gara;
dall'altro, posto che l'art. 92 del d. lgs. 163/2006 prevede che l'ente pubblico possa riconoscere al personale interno, per ogni progetto, un incentivo pari ad un massimo del 2% dell'importo a base d'asta dei lavori da appaltare, evidente appare l'artificio del RR di presentare al Sindaco ed ai funzionari regionali come propri collaboratori il US ed il suo staff, potendo, in tal modo, ascrivere al proprio ufficio la redazione del progetto, benché ciò non corrispondesse al vero. Il AN, quindi, attraverso l'ing., US, forniva i progetti che il RR faceva propri e portava in valutazione per la gara d'appalto alla quale il AN stesso partecipava. Anche sotto detto aspetto, quindi, il meccanismo posto in essere dall'imputato appare chiaramente descritto dalla sentenza di primo grado, la cui motivazione è stata richiamata dalla sentenza della Corte territoriale che, inoltre, con motivazione assolutamente incensurabile e completa rispetto ai motivi di gravame, ha ripercorso l'abbondante materiale probatorio, costituito da intercettazioni e da dichiarazioni di persone informate sui fatti, dimostrando, in riferimento a ciascuna delle vicende oggetto di imputazione, come la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa non fosse condivisibile. Anche sotto detto aspetto, quindi, il ricorso appare radicalmente inammissibile, non essendosi affatto confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, come si evince dallo snodo motivazionale illustrato alle pagg. 438 - 440, l'interesse pubblico perseguito, nel caso in esame, appariva evidentemente recessivo a fronte di quello privato, manifestatosi nella indebita percezione, da parte del RR, ai sensi dell'art. 92 d. lgs. 163 del 2006, da parte del comune di Finale Emilia, della somma di euro • 112.538,35, a titolo di incentivi che, invece, avrebbe dovuto essere versata all'effettivo autore del progetto, apparendo del tutto evidente la sussistenza del dolo. Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale, con motivazione ineccepibile, ha sottolineato l'eccezionalità del momento storico in cui il RR si trovava ad operare, che avrebbe richiesto il massimo rispetto delle regole alle quali dovrebbe essere improntato l'operato della pubblica amministrazione, apparendo la violazione sistematica delle dette regole particolarmente rilevante in relazione allo specifico contesto. 165 у Ricorso di IB CO - condannato per concorso esterno 20. Il ricorso di IB CO nell'associazione sub 1), ai sensi degli artt. 110, 416 bis cod. pen;
in Reggio Emilia, dal settembre 2012, condotta in corso (capo 5), nonché per i capi 66), di cui agli artt. 56, 110, 629, commi 1 e 2, in riferimento all'art. 628, comma 3 n. 1 e 3, cod. pen., 7 I. 203/1991, in danno di EL AR IA;
nelle province di Reggio Emilia e SC, dall'inizio del 2011 al giugno 2012; 70), di cui agli artt. 110, 629, commi 1 e 2, in riferimento all'art. 628, comma 3 n. 1 e 3, cod. pen., 7 l. 203/1991, in danno di SA ND;
nelle province di Reggio Emilia e Roma, dall'ottobre del 2012 al marzo del 2013; 71), di cui agli artt. 56, 110, 112, comma 1 n. 1, 629, comma secondo, in riferimento all'art. 628, comma 3, n. 1 e 3, cod. pen., 7 l. 203/1991, ai danni di AP UG;
nelle province di Reggio Emilia e Ravenna, dall'aprile 2013 al luglio 2013; 74), di cui agli artt. 56, 110, 112, comma 1 n. 1, 629, comma secondo, in riferimento all'art. 628, comma 3, n. 1 e 3, cod. pen., ai danni di GR AU;
nelle province di Reggio Emilia e Ravenna, dall'aprile 2013 al giugno 2013 - è inammissibile. La Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, con motivazione resa alle pagg. 442 - 461. Quanto al primo motivo di ricorso, va osservato come la pena sia stata determinata considerando più grave la fattispecie di estorsione pluriaggravata di cui al capo 70), e fissando, pertanto, la pena base in anni dodici di reclusione ed euro 8.000,00 di multa;
quindi, sono stati effettuati gli aumenti per le altre fattispecie in continuazione, nella misura di mesi nove di reclusione ed euro 2.500,00 di multa per il capo 5), di mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per ciascuno dei reati di cui ai capi 66) e 71), di mesi tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il capo 74), pervenendosi ad una pena complessiva di anni quattrodici di reclusione ed euro 13.500,00 di multa, ridotta di un terzo per effetto del rito alla pena finale di anni nove mesi quattro di reclusione ed euro 9.000,00 di multa. Premesso che con i motivi di gravame la difesa si era limitata a chiedere l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991 in riferimento ai capi 66), 70), 71), e, in relazione ai medesimi capi, la concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., nonché, quanto al capo 5), l'esclusione delle circostanze aggravanti, appare evidente come la doglianza relativa alla determinazione della pena base appaia introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione e sia, come tale, del tutto inammissibile. In ogni caso, va rilevato che la pena base per il delitto di estorsione aggravata, ai sensi degli artt. 629, comma 2, cod. pen., 7 I. 203/1991 - fissata, come detto, 166 у in anni dodici di reclusione ed euro 8.000,00 di multa -appare assolutamente conforme ai parametri di legge, considerato che la pena edittale per la fattispecie di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen., era prevista, ratione temporis, attesa la cessazione della condotta al marzo 2013, tra un minimo di anni sei ed un massimo di anni venti, oltre alla multa compresa tra euro 5.000,00 ed euro 15.000,00, e che detta pena andava integrata con l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991, da effettuarsi con il criterio di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen., per cui evidente appare come l'individuazione della pena base sia assolutamente corretta, benché non determinata nel minmo edittale. Dalla lettura della determinazione della pena nei confronti dell'imputato, a pag. 1316 della sentenza di primo grado, si rinviene l'affermazione secondo cui la pena base per il IB era stata fissata nel minimo edittale, e detta affermazione viene pedissequamente ed acriticamente ripetuta dalla Corte di merito alla pag. 461 della sentenza impugnata, benché la pena di anni dodici di reclusione ed euro 8.000,00 di multa non corrisponda al minimo edittale per la fattispecie di estorsione aggravata, come detto in precedenza. In ogni caso la pena base in concreto inflitta, tenuto conto anche dell'ulteriore circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, appare del tutto correttamente determinata, apparendo, pertanto, del tutto irrilevante l'inciso riferito alla pena minima, anche alla luce, si ripete, della circostanza che, come la stessa Corte territoriale dà atto, l'appellante non aveva affatto contestato il calcolo della pena effettuato dal primo giudice. Si deve, infine, considerare che la pena pecuniaria è stata determinata in misura inferiore a quella che avrebbe dovuto essere correttamente calcolata, a tutto vantaggio dell'imputato, atteso che, partendo dalla pena di euro 13.500,00 di multa, la riduzione di un terzo avrebbe dovuto individuare una pena superiore ad euro 9.000,00. Quanto al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha valutato come non spontanee e genuine le propalazioni dell'imputato, depositate a mezzo di due manoscritti, tre mesi dopo l'inizio della custodia cautelare: nel primo manoscritto, infatti, il IB continuava a mentire su circostanze rilevanti, in riferimento alla sua responsabilità penale, ed anche il secondo manoscritto conteneva affermazioni del tutto generiche e, comunque, non rispondenti al vero. Il contenuto dei due manoscritti risulta confutato dalla Corte di merito con motivazione basata sul raffronto con risultanze probatorie di segno opposto, come si evince alla pag. 460 della sentena impugnata, per cui la valutazione secondo cui le propalazioni del ricorrente fossero assolutamente strumentali, in funzione di una mitigazione della pena, appare del tutto immune da censure logiche, così come la 167 الا f considerazione che la sola incensuratezza non potesse essere valutata ai fini della concessione delle invocate attenuanti. Quanto alla sussistenza del delitto di concorso esterno nell'associazione mafiosa, ascritto al IB al capo 5) dell'editto accusatorio, vanno, anzitutto, richiamate le considerazioni svolte, sul punto, nella parte generale della presente sentenza, sub C2). In riferimento alla sussistenza del delitto di cui al capo 5), di cui agli artt. 110, 416 bis, cod. pen., la Corte di merito, richiamando sul punto la motivazione del primo giudice, ha ribadito come l'imputato, avvalendosi della sua attività di giornalista televisivo, oltre che delle sue conoscenze all'interno del locale mondo imprenditoriale, avesse assunto, da un lato, il ruolo di collettore di soggetti alla ricerca di metodi "alternativi" di recupero dei crediti maturati nel contesto delle ' rispettive attività imprendotirali e di difficile esigibilità per le più svariate ragioni, non ultime la dubbia liceità della causa, indicando gli esempi degli imprenditori LS, CO e BB;
sotto altro aspetto, inoltre, l'imputato aveva consentito alla cosca di origine calabrese, attraverso gli imprenditori di riferimento e, principalmente, al ON, di assumere un ruolo degno di inserimento nel publico dibattito mediatico. La sentenza impugnata, in particolare, ha evidenziato le fonti di prova da cui emergeva palese una vera e propria ammirazione del IB per la potenza e per la ricchezza del sodalizio calabrese, svolgendo, pertanto, una vera e propria attività promozionale della cosca, mettendo in contatto gli imprenditori con il PO, il ON, il IL, partecipando agli incontri tra gli imprenditori stessi e gli esponenti del sodalizio mafioso, convincendo gli imprenditori della necessità di pagare un consistente anticipo all'estorsore, partecipando, persino, all'incontro estorsivo, come nella vicenda relativa al GR, di cui al capo 74). La Corte ha analizzato il contributo dichiarative di GI BB, il compendio intercettivo, da cui emerge la consapevole scelta del ricorrente di arrecare un efficace contributo al sodalizio, con particolare riferimento alla conversazione del 17/07/2012, in cui proprio il ricorrente prospetta al PO i vantaggi che avrebbe determinato per la cosca l'esito positivo del recupero dei crediti del LS, vice presidente della Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Reggio Emilia, mentre da successiva conversazione del 26/10/2012 emerge la consapevolezza, da parte del ricorrente, dei metodi utilizzati dai soggetti che operavano per il recupero dei crediti, mentre da ulteriori intercettazioni citate alla pag. 455 della sentenza impugnata emerge la piena conoscenza del IB circa la struttura della cosca ed il ruolo dei soggetti in essa convolti con funzioni apicali;
infine, la Corte ricorda la vicenda emblematica della trasmissione televisiva andata in onda sull'emittente "Telereggio" in data 10/10/2012 che, in detto 168 p contesto, costituisce, evidentemente, solo un tassello, per quanto significativo, del ben più ampio complesso probatorio, ricostruito senza aporie logico- argomentative dalla sentenza impugnata. A completamento del quadro, la sentenza impugnata ha, infine, ricordato la conversazione telefonica del 20/10/2012, successiva alla trasmissione stessa, in cui il IB rappresentava a IR LS la circostanza che non sarebbero andati in galera se fosero riusciti a fermare le iniziative prefettizie in campo interdittivo, finalità che era stata attuata daprima attraverso la predetta trasmissione televisiva e, in seguito, attraverso l'opera di intermediazione per fare ottenere al ON un'intervista al quotidiano "Il Resto del Carlino", pubblicata il 03/2/2013; significativo, infine, il coinvolgimento, documentato dalle intercettazioni telefoniche, del IB nella vicenda dell'aggressione consumatasi ai danni del direttore di Telereggio, EL IN, sul quale il IB aveva fornito informazioni ad LF OL, braccio destro del ON, poche ore prima dell'accesso presso i locali dove si era consumata la minaccia al IN. Si deve, pertanto, concludere come il contributo fornito dal ricorrente sia stato ricostruito in totale aderenza ai canoni giurisprudenziali, apparendo evidente come il motivo di ricorso abbia omesso del tutto ogni confronto critico con le argomentazioni della Corte territoriale sul punto, essendosi concretato, dopo una pedissequa riproposizione del motivo di appello, in una critica generica al percorso ricostruttivo della sentenza impugnata, mirante ad una apodittica interpretazione alternativa della vicenda. In maniera parimenti accurata la Corte di merito ha motivato in riferimento alle ragioni per le quali gli episodi estorsivi ascritti al ricorrente non potessero essere inquadrabili nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ripercorrendo le modalità di svolgimento dei fatti, il conferimento dell'incarico ad associazione di stampo mafioso, la sproporzione delle minacce, la violenza delle condotte, come desumibili dalle prove analizzate, episodio per episodio. Anche in riferimento a detto motivo, quindi, il ricorso risulta ripropositovo delle mdesime considerazioni poste a fondamento dell'appello e puntualmente superate dalla motivazione della sentenza impugnata. In riferimento al capo 71), la Corte territoriale ha, altresì, espressamente ricordato come le dichiarazioni del BB, in ordine alla circostanza che fosse stato il IB a gestire la fase preparatoria dell'estorsione tentata ai danni dell'AP, risulta confermata dalla deposizione del commercialista ND Dallolio, resa in sede di indagini difensive al difensore del IL e del GE;
in tal modo appare del tutto inammissibile il motivo di ricorso, che non ha I considerato la valutazione della Corte territoriale circa il contenuto addirittura autoacusatorio del Dallolio, sulla vicenda, come tale del tutto attendibile. 169 A In ogni caso, sul tema specifico dell'inquadramento della condotta estorsiva, della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, della differenza con il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, vanno richiamate le considerazioni svolte nella parte introduttiva della presente sentenza, sub C5). Quanto agli ultimi motivi di ricorso, relativi alla sussistenza della circostanza aggravante ed alla mancata affermazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., i motivi di ricorso appaiono assolutamente assertivi e privi di argomentazioni, a fronte della complessiva ricostruzione delle vicende, oltre che dei canoni indicati dalla giurisprudenza di legittimità, come già delineati nella parte introduttiva della presente sentenza, sub C3), C4), C7); quanto alla invocata circostanza attenuante appare di immediata percezione come il contributo del ricorrente non possa essere affatto definito trascurabile nell'economia criminosa delle vicende ascrittegli, posto che la circostanza di cui all'art. 114 cod. pen. non è integrata semplicemente da una minore efficacia causale dell'attività del correo, essendo, al contrario, necessario un contributo di rilevanza assolutamente lieve che, nel caso in esame non è certamente ravvisabile (Sez. 4, sentenza n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037; Sez. 2, sentenza n. 835 del 18/12/2012, dep. 09/01/2013, Modafferi ed altro, Rv. 254051). Ricorso di GI IO 21. Il ricorso di GI IO è inammissibile Il GI è stato condannato, all'esito del giudizio di primo grado per i reati di cui ai capi: 1) art. 416 bis, commi, 2, 3, 4, 6, 8, cod. pen., con il ruolo di partecipe;
in Reggio Emilia, AR, OD, Piacenza dal 2004 al 28/10/2015 -; 94) artt. 61 n. 7, 110, 112 n. 1, 640 cod. pen., 7 I. 203/1991, in danno di - RO LU;
nella provincia di Reggio Emilia, dal maggio al settembre 2012 -; 101) artt. 110 cod. pen., 216, comma secondo n. 2, 223 I. f., quale socio - occulto della SICE s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio Emilia il 26/09/2012 -; 102) artt. 110, 112, comma 1, n. 1 cod. pen., 216, comma secondo n. 2, seconda parte, 223 I. f., quale socio occulto della SICE s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio Emilia il 26/09/2012 -; 103) - artt. 110 cod. pen., 216, comma primo, 223 I. f., quale socio occulto della SICE s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio Emilia il 26/09/2012 -; 104) - artt. 110, 112, comma 1 n. 1 cod. pen., 216, comma primo, 223 I. f., quale socio occulto della SICE s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio Emilia il 26/09/2012 -; -105) artt. 110, 112, comma 1 n. 1 cod. pen., 223, comma secondo, n. 1 e 2 l. f., 2621 cod. civ., relativamente al bilancio del 2008, quale socio occulto della SICE s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio Emilia il 26/09/2012 -; 109 170 k -bis) artt. 12 quinquies legge 356/1992, 7 I. 203/1991; in OL, il 19/06/2013 -; 111 quater) - artt. 12 quinquies legge 356/1992, 7 I. 203/1991; in ER, il 22/07/2013 -; 158) - artt. 110, 648 cod. pen., in ER e Montecchio, tra il 18 ed il 19/07/2011. La Corte territoriale ha confermato la pronuncia del primo giudice, con motivazione alle pagg. 462 - 478 della sentenza impugnata. Il primo motivo di ricorso ripropone la versione dei fatti, alternativa a quella illustrata da entrambi i giudici di merito, in riferimento al capo 94) dell'editto accusatorio, omettendo del tutto di affrontare gli snodi argomentativi della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha osservato come non fosse stata messa in discussione la ricostruzione della vicenda dal punto di vista storico e, quindi, la truffa consumata ai danni di LU RO, amministratore di una ditta di Mantova il quale, per ripianare un debito pregresso, aveva meso in vendita un cospicuo quantitativo di piastrelle;
a quel punto si era messo in moto un meccanismo riconducibile alla cosca emiliana, consistente nella proposta di acquisto da parte del LO, che si presentava sotto le mentite spoglie di amministratore della SECA s.r.l., società di fatto riferibile al ER, mentre i camion utilizzati per il trasporto dell'ingente quantitativo di merce, pari a circa 60.000 mq., erano stati messi a disposizione da IO GI, da AL ER e, infine, dalla MUTrasporti s.r.l.; le piastrelle erano state stoccate nei capannoni del GI, in ER, nonché presso la S.I.C.E. s.r.l., con la collaborazione del GI medesimo e, infine, presso il LO, che si occupava del trasporto della merce in Calabria, curando i rapporti con il AN RI ed il ER, essendosi, inoltre, resi disponibili per la ricettazione della merce anche esponenti della cosca "gioiosana". Al RO venivano consegnati, in pagamento, assegni postdatati ed insoluti della SECAV, che veniva fatta figuare come acquirente e che era dichiarata fallita pochi mesi dopo. Le piastrelle, quindi, non solo erano state trasportate e custodite anche a cura del GI, che aveva utilizzato un magazzino sottoposto a sequestro, come accuratamente descritto in sentenza, ma l'imputato, una volta intervenuti i Carabinieri che avevano sequestrato la merce, avvisato dal Florio che, a sua volta aveva seguito le indicazioni del CH, si recava in Caserma per confermare la versione del Florio, affermando di aver egli inviato il Florio per spostare la merce, pur non sapedo dove la stessa fosse diretta, ed affermando falsamente che proprietaria della stessa era la SECAV s.r.l., benché le indagini svolte avessero inequivocabilmente chiarito che la merce era passata direttamente nella disponibilità del LO, che la documentazione esibita dal GI ai Carabinieri era stata alterata, e che la 171 A. SECAV s.r.l., riconducibile al ER, era stata solo formalmente coinvolta nel meccanismo illecito. Dalla sintesi della motivazione della sentenza impugnata emerge, non solo, il coinvolgimento del ricorrente sin dalle prime battute della vicenda, ma, soprattutto, la pianificazione della stessa da parte della cosca e la sinergia realizzatasi tra i soggetti che vi avevano preso parte, con evidente consapevolezza, quindi, del vantaggio che l'operazione avrebbe arrecato alla cosca medesima, oltre che del contributo in tal senso da ciascuno prestato. Quanto al ruolo svolto dal GI nell'ambito della SICE s.r.l., la sentenza, con motivazione immune da censure logiche, ha ricavato il ruolo del ricorrente sia dal compendio intercettivo che dalla commistione tra la SICE s.r.l e la GI s.r.l., descrivendo come le due società operassero in pressoché totale simbiosi, e come emergesse che il ricorrente divideva con il fratello ampi spazi decisionali nell'ambito delle società, come dimostrato anche dalle conversazioni telefoniche intercettate tra il ricorrente, il fratello ed il commercialista CL, In dette conversazioni si dicsuteva della scelta delle persone da utilizzare nell'ambito del sistema delle false fatturazioni come intestatari fittizi delle stesse, laddove proprio il ricorrente sottolineava come fosse da escludere l'utilizzazione di soggetti di provenienza calabrese;
altresì significativa, inoltre, è stata considerata la conversazione in cui il GI, in prima persona, minacciava di licenziamento un dipendente della S.I.C.E. s.r.l. A fronte di detti, puntuali e specifici elementi, il motivo di ricorso appare assolutamente generico. Altrettanto generico appare il terzo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza delle fattispecie di interposizione fittiza di persona. Non solo, infatti, non si tiene in alcun conto la ricostruzione delle vicende societarie operata dalla sentenza, in maniera assolutamente analitica, alle pagg. 472 - 476, ma, soprattutto, la difesa sembra aver dimenticato le dichiarazioni rese sul punto dal collaboratore di giustizia EP GI, fratello del ricorrente, che qualora fosse stato - necessario ha confermato la fittizietà delle intestazioni, funzionale, essenzialmente, ai delitti di reimpiego;
così come del tutto ignorata dalla difesa appare la circostanza della perfetta conoscenza, da parte del ricorrente, in ordine al coinvolgimento del fratello con le cosche calabresi, alla luce della cognizione che IO GI aveva del documento della Prefettura di Crotone, risalente al gennaio 2011 e trasmesso alla Prefettura di SC, da cui scaturiva l'allontanamento della GI s.r.l. dai cantieri per la tangenziale di SC per infiltrazioni mafiose nella predetta società, nonché, ancor prima, della circostanza che già nell'aprile 2010, nel corso di una comunicazione intercettata tra i due fratelli GI, il ricorrente comunicava di aver appreso, da una ditta da 17212 G cui la GI s.r.l. aveva ricevuto dei lavori in subappalto, di una lettera con la quale le Autostrade Centro Padane s.p.a. avevano intimato l'allontamento della GI s.r.l. da un cantiere per la sospetta contiguità mafiosa di GI EP;
in tale contesto, osserva la Corte di merito, il ricorrente non solo non contestava dette circostanze al fratello, né appariva stupito od altro, limitandosi ad avvisarlo della vicenda, tanto è vero che EP GI si rivolgeva al AN per essere aiutato. In detto contesto, francamente poco equivocabile, la Corte di merito inquadra anche la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991, rifacendosi alla giurisprudenza di legittimità del tutto pacifica sul punto, quanto alla comunicabilità dell'aggravante in esame, nella forma contestata, come peraltro ampiamente illustrato nella parte introduttiva della presente sentenza, dedicata alle questioni generali, sub C7). In riferimento al quarto motivo di ricorso, se ne deve rilevare l'assoluta inconsistenza, a fronte delle deduzioni logiche contenute in sentenza, alla valutazione della assoluta non credibilità delle asserzioni dell'imputato, del preventivo accordo tra EP GI ed il RI circa le dichiarazioni da rendere ai Carabinieri di ER, del tutto identiche alla versione resa dal ricorrente. Priva di pregio è la doglianza circa la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce dell'assenza di elementi positivamente valutabili, del profondo coinvolgimento del ricorrente negli affari illeciti del fratello e nell'assenza di segnali di resipiscenza. Ricorso di AN RI NI 22. Il ricorso di AN RI NI è inammissibile. Il AN RI è stato condannato, all'esito del giudizio di primo grado, per i reati di cui ai capi: 12) - artt. 81, coma secondo, 110, 424 comma secondo, 629, cod. pen., 7 l. 203/1991, in Reggio Emilia ed altrove, tra il 14/11/2011 ed il 19/12/2011 -; 89) - artt. 12 quinques I. 356/1992, 7 l. 203/1991; in Reggio Emilia e Montecchio, il 22/06/2012 - ; 94 bis) artt. 110, 112 n.1, 648 cod. pen., 7 I. 203/1991; in Montecchio Emilia e ER, dal settembre al dicembre 2012; 192) artt. 81, comma secondo, 110, 112 n. 1, cod. pen., 12 quinques I. 356/1992, 7 I. 203/1991; in Reggio Emilia, Montecchio ed altrove, dal novembre 2012. -530 della sentenzaLa Corte territoriale, con motivazione resa alle pagg. 499 impugnata, ha confermato la decisione del primo giudice. Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla sussistenza della vicenda descritta al capo 12), appare fondato su di una ricostruzione alternativa della vicenda 173 processuale e risulta, quindi, interamente versato in fatto, oltre che riproduttivo delle medesime considerazioni poste a base dei motivi di gravame. La Corte territoriale, che ha espressamente preso in considerazione i motivi nuovi di appello, depositati in data 11/04/2017, oltre alla memoria del 18/07/2017, ha fondato la propria decisione sulle propalazioni dei collaboratori di giustizia, osservando come la difesa avesse del tutto pretermesso le dichiarazioni rese dal EN e dal ES;
inoltre la sentenza impugnata ha sottolineato le 'intercettazioni telefoniche ed ambientali da cui emergeva la perfetta conoscenza del contegno pregiudicato del IR, e, in particolare, l'esplicito riferimento che ad esso faceva lo stesso AN RI che, nel liuglio e nell'agosto 2012, esplicitamente riferivano della condotta appropriativa, di cui lo stesso ricorrente discuteva con il IR stesso, giungendo a minacciarlo esplicitamente di morte. Peraltro già il primo giudice aveva rilevato come lo stesso AN RI avesse collocato temporalmente la consegna dell'elevata somma di denaro di cui il IR si era appropriato nel luglio 2011, in un arco di tempo successivo alla sua scarcerazione, avvenuta nel marzo dello stesso anno. La sentenza ha analiticamente ripercorso gli elementi alla luce dei quali nell'ambiente della cosca fosse data per certa la circostanza dell'appropriazione del denaro, peraltro neanche contestata dallo stesso IR alla presenza del AN RI, ed ha considerato, confutandoli adeguatamente, gli argomenti che la difesa, dopo aver sottoposto al giudice del gravame, sottopone alla Corte di legittimità, prescindendo del tutto dalle risposte già ottenute in sede di merito, ivi incluse quelle relative alla memoria difensiva, a cui la Corte territoriale ha riservato le argomentazioni contenute alle pagg. 515 e 516. Quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991, la Corte territoriale, del tutto adeguatamente, alla luce del compendio probatorio, ha rilevato come l'inserimento del IR nel contestato mafioso rendeva a questi immediatamente percepibile il significato delle affermazioni del AN RI, osservando come proprio l'incontro del settembre 2012 deponesse in favore di una totale assoggettamento del IR, risultando pacifica, quindi, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991, contestata, nel caso di specie, sotto il profilo del metodo mafioso. In relazione al capo 89) dell'editto accusatorio, parimenti il motivo di ricorso appare assolutamente in fatto come si evince dalla motivazione alle pagg. 516 - - 520, in cui è stato ripercorso il granitico compendio intercettivo posto a fondamento della vicenda - essendosi la difesa limitata a sollecitare una ulteriore valutazione del merito della vicenda, seguendo il canovaccio dello speculare motivo di appello, senza considerare come al giudice della legittimità non sia 174 k consentito sovrapporre una terza e diversa metodologia valutativa rispetto al giudice del merito. Entrambi i giudici di merito, con argomentazioni che si integrano reciprocamente nella complessiva motivazione risultante dalla "doppia conforme", hanno dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369; Sez. 1, sentenza n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775) e, come tale, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. La complessiva motivazione della sentenza impugnata, in riferimento a tutti i capi di imputazione ascritti al ricorrente, non appare affetta, pertanto, dal vizio della contraddittorietà della motivazione, che consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni, testuali ovvero extratestuali, contenuti in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente, concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dall'altra; né appare ravvisabile il vizio della illogicità manifesta, che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., ovvero alla invalidità o scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse dell'abduzione o di ogni plausibile nesso di interferenza tra le stesse e le conclusioni (Sez. U, sentena n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, non massimata sul punto;
Sez. 1, sentenza n. 53600 del 24/11/2016, dep. 27/11/2017, Sanfilippo ed altro, Rv. 271636). Analoghe valutazioni devono essere estese anche al successivo motivo di ricorso, in cui, in relazione alla vicenda di cui al capo 94 bis), la Corte di merito, valutando i motivi di appello come al limite dell'inammissibilità, ha dimostrato come la vicenda della truffa ai danni del RO fosse assolutamente pacifica, ripercorrendo i dati della messa in scena ai danni dell'imprenditore e la disposizione patrimoniale, citando, al riguardo, anche le dichiarazioni del commercialista della società Serena Real Estate, oltre alla circostanza che il RO avesse sporto querela appena resosi conto del fatto che gli assegni ricevuti in pagamento erano scoperti. La sentenza ha proseguito analizzando il materiale intercettivo dal quale emergeva palese il coinvolgimento del AN RI nella vicenda stessa, confermato anche dal rinvenimento della documentazione sequestrata presso l'abitazione dell'imputato. Quanto alla vicenda di cui al capo 192), vanno richiamate le considerazioni già svolte in riferimento al coimputato IL LF, atteso che il compendio 175 H probatorio è esattamente identico per entrambi i ricorrenti, così come analoghe sono le questioni proposte. La Corte territoriale, a sua volta, ha dato rilievo coerente alle risultanze documentali con particolare riferimento alla scrittura privata del 22/05/2013 intercorsa tra il IL e la CE ed alla conversazione intercettata in- ambientale tra l'imputato e lo RA presso il carcere di Bari. Quanto, infine, all'ultimo motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha correttamente osservato come entrambi le associazioni costituite parti civili, Libera e Associazione Antimafie e RA, si propongono il contrasto al fenomeno mafioso, come si evince dal loro statuto, finalità non limitata al solo delitto associativo, ma anche ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 1. 203/1991, come quelli ascritti all'imputato, mirando, inoltre a tutelare le vittime dei reati ed a promuovere una cultura antimafia;
da ciò discende la condanna dell'imputato nei confronti delle suddette parti civili, sulla base di premessi argomentative e giuridiche assolutamente incensurabili. Ricorso di ER NI 23. Il ricorso di ER NI è inammissibile. Il ER è stato condannato per il delitto associativo di cui al capo 1), ritenuto il ruolo di capo e promotore della locale emiliana, oltre che per le estorsioni pluriaggravate ai danni dell'imprenditore FF BR, di cui ai capi 79) e 82), nonché ai danni dell'imprenditore PR RA, di cui al capo 81), per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui al capo 80), per ricettazione pluriaggravata in concorso, di cui al capo 94 bis), per porto e detenzione di arma comune da sparo e relativo munizionamento, di cui al capo 128), in esso assorbita la condotta di cui al capo 131). La Corte di Appello ha confermato la sentenza di prime cure, con motivazione resa alle pagg. 531-555. Per quanto riguarda il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv.to Managò, appare sufficiente richiamare le considerazioni svolte nella parte introduttiva della presente trattazione, sub B1) e B4). In relazione al ruolo specifico del ricorrente nell'ambito della compagine associativa, il ricorso si limita ad una critica atomistica della motivazione, prescindendo da ogni considerazione degli snodi argomentativi essenziali, rinvenibili dalla lettura di entrambe le sentenze di merito circa il ruolo del -era intervenuto ER che come evidenziato dalle numerose fonti di prova in plurime vicende, di rilevante interesse per l'associazione, quali gli affari "Blindo", "Bergamo", "Fallimento Rizzi", con un ruolo direttivo e su incarico del AN RI, collaborando con i vertici del sodalizio emiliano su di un piano di 176 ملا k parità con gli stessi. La Corte territoriale ha analizzato i numerosi incontri e contatti tra il ricorrente ed il AN RI, il cui significato emerge chiaramente dal risconto offerto ai servizi di o.c.p. dalle coeve intercettazioni, evidenziando il ruolo nevralgico svolto dal ER anche in ulteriori e rilevanti attività economiche di interesse della cosca nel settore delle energie alternative in Calabria. Significativo, inoltre, risulta il ruolo, attribuito al ricorrente, di soggetto deputato a svolgere il compito di risolutore di conflitti e di referente dei subordinati. Quanto alla sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis, commi 4, 5, 6 cod. pen., si rinvia alla trattazione delle dette questioni contenute nella parte generale della presente trattazione, sub C3) e C4), ricordandosi come, in riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 5, cod. pen., la sentenza impugnata, alle pagg. 108 e 109 della motivazione, ha sottolineato, citando letteralmente giurisprudenza di questa Corte regolatrice, come non sia affatto necessario il verificarsi dell'assunzione effettiva del controllo di determinate attività imprenditoriali o di determinati settori economici, essendo sufficiente che finanziamento alimentato dalle fonti di provenienza illecita sia idoneo a conseguire detto risultato. Ciò, peraltro, risulta da un passaggio motivazionale delle Sezioni Unite, sentenza n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259588, secondo cui "L'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. ricorre quando gli associati cercano di penetrare in un determinato settore della vita economica e si pongono nelle condizioni di influire sul mercato finanziario e sulle regole della concorrenza, finanziando, in tutto o in parte, le attività con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti." Quanto alla vicenda estorsiva in danno del FF, il motivo di ricorso proporne una lettura alternativa dei fatti, basata sull'interpretazione di alcuni passaggi di captazioni, e, quindi, contestando l'interpretazione delle stesse, contenuta nelle sentenze di merito, che, al contrario, non presenta aporie né incongruenze logico-motivazionali. Dalla motivazione della sentenza impugnata, infatti, emerge chiaramente come, nel momento in cui il ER era entrato in contatto con il FF, l'imprenditore versasse già in difficoltà economiche e come il ER, pur senza aver compiuto alcuna operazioni di finanziamento della Metalma, avesse iniziato subito ad operare il recupero dei crediti che la società vantava verso terzi, operando come gestore della stessa con modalità tipiche dell'agire mafioso, qualificandosi come esponente di spicco di una potente famiglia mafiosa calabrese e pretendendo, pertanto, dal FF, il 50% dei crediti recuperati. 177 S In riferimento alla vicenda avente ad oggetto la ricettazione del carico di piastrelle, la sentenza impugnata ha ricordato la molteplicità di elementi che fondano la sussistenza dell'elemento soggettivo del ricorrente, quanto meno sotto la forma del dolo eventuale: la sinergia, nell'affare, tra la cosca emiliana, la "casa madre" cutrese e la cosca dei "gioiosani", la direzione dell'affare da parte del pluripregiudicato CH LO, il basso prezzo del prodotto venduto nonostante l'enorme quantitativo di merce, peraltro di ignota provenienza, il coinvolgimento del AN RI, certamente estraneo al settore commerciale delle piastrelle in ceramica. La vicende inerente un'unica arma, da cui è derivato l'assorbimento del reato di cui al capo 131) nel capo 128), appare basata su compendio intercettivo assolutamente inequivocabile;
peraltro, quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991, la Corte territoriale ha già evidenziato l'inammissibilità del relativo motivo in sede di gravame, in quanto del tutto sfornito di argomentazioni a sostegno. Il penultimo motivo di ricorso appare assolutamente generico e di insuperabile difficoltà interpretativa, atteso che con esso si contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991 senza neanche specificare in riferimento a quale reato venga avanzata la doglianza. Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha escluso, con motivazione in questa sede del tutto insindacabile, il ricorso alle circostanze attenuanti generiche, in considerazione del ruolo del ricorrente, rispetto al quale le sue condizioni di salute non apparivano circostanza sufficiente ad una rivisitazione del trattamento sanzionatorio, anche valutata la gravità dei reati complessivamente ascrittigli. Quanto al ricorso a firma dell'Avv.to TE Vezzadini, oltre alle considerazioni sin qui illustrate, va aggiunto come lo stile critico del ricorso non appare tener presente due snodi fondamentali, più volte ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice: da un lato il principio pacifico secondo cui, in sede di legittimità non è censurabile la sentenza impugnata per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza dėl vizio previsto dall'art. 606, comma primo, lett. e), ' cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, anche implicitamente, e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, sentenza n. 1405 del 10/12/2013, dep. 15/01/2014, Cento ed altri, Rv. 259643; Sez. 5, sentenza n. 607 del 14/1172013, dep. 09/01/2014, Maravalli, Rv. 258679). L'altro, l'impossibilità strutturale per il giudizio di cassazione di sconfinare nel merito, 178 للا così come avviene tutte le volte in cui, come nel caso di specie, il ricorso valorizzi ricostruzioni alternative del fatto, invocando il principio della condanna al di là di ogni ragionevole dubbio, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, come verificatosi nel caso in esame (Sez. 2, sentenza n. 29480 del 07/0272017, Cammarata, Rv. 270519; Sez. 1, sentenza n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, sentenza n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579). Ricorso di GU NI 24. Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo, con il quale si contesta la ravvisabilità del dolo specifico di elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, che avrebbe contrassegnato la condotta dell'imputato di intestazione fittizia (integrativa del delitto di cui all'art. 12-quinquies I. 356/1992) del 49% delle quote della società Impresa ER Srl., prestandosi, in tal modo, a dissimulare l'effettività dell'intestazione delle stesse in capo a ER AL, imprenditore rimasto coinvolto nel procedimento penale "Scacco matto", pur declinato nelle forme del vizio di violazione di legge, deduce, invero, un vizio non consentito, perché tende a porre il giudice di legittimità a diretto contatto con gli elementi di prova perché ne.compia una rinnovata valutazione. E', comunque, marcatamente generico, perché privo di qualsivoglia confronto con le ampie e plausibili ragioni poste dal giudice censurato a fondamento della decisione assunta in punto di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli.
2. Le doglianze sviluppate in tema di attenuanti generiche e di determinazione del trattamento sanzionatorio sono, al contempo, aspecifiche e manifestamente infondate, vuoi perché non tengono conto del tenore della motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale che ha ancorato il diniego di concessione delle attenuanti generiche e di una più mite determinazione della pena all'assenza " nella condotta dell'imputato di elementi positivamente valutabili e alla gravità del delitto, derivante dall'elevato pericolo di sottrazione alle misure ablative di un ingente patrimonio, nonché alla personalità di GU NI -, vuoi perché dimentiche della pacifica ermeneusi di questa Corte, secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, è compito affidato alla discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; con la conseguenza che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione 179 (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, FEo, Rv. 259142). Nondimeno va riconosciuta la correttezza della mancata applicazione in favore dell'imputato delle attenuanti generiche, dovendosi ribadire quanto già affermato da questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Ricorso di GU AN 25. Il ricorso è inammissibile.
1. La prima ragione di censura, che si dirige sulla mancata acquisizione al compendio probatorio della sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 7 settembre 2016, asseritamente idonea a far luce sulla reale natura dei rapporti esistenti tra il PP e il LL, e della nuova trascrizione delle conversazioni intercettate (contraddistinte dai n. progressivi 1114 e 1115 RIT 1827/2011), è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza. Quanto al primo dei profili lamentati, è d'uopo fare integrale rinvio alla trattazione delle questione generali, segnatamente in tema di rinnovazione dell'istruttoria in appello in funzione dell'acquisizione di documenti, dovendosi in questa sede solo riaffermare che la statuizione negatoria della menzionata sentenza è stata correttamente motivata dalla Corte territoriale soprattutto con riferimento alla superfluità della stessa ai fini della decisione, perché riguardante situazioni per nulla sovrapponibili a quelle oggetto di accertamento, come dettagliatamente spiegato nella sentenza impugnata (pag.71) sulla base di una articolata e convergente interpretazione dei dati probatori;
di talchè, venendo in rilievo un giudizio di fatto, lo stesso poiché non manifestamente illogico non è sindacabile in questa sede. Quanto al secondo dei profili oggetto di doglianza, va riconosciuta la piena conformità a diritto del diniego di acquisizione delle nuove trascrizioni delle conversazioni telefoniche dianzi indicate, il cui contenuto, in tesi difensiva, sarebbe stato travisato, posto che, come evidenziato dalla Corte territoriale, ciò che integra la prova, in caso di captazioni telefoniche o ambientali utilizzate nel giudizio abbreviato, è il supporto magnetico o informatico contenente la registrazione e non, invece, la trascrizione operata dalla Polizia Giudiziaria del dialogo intercettato, che rappresenta soltanto una mera trasposizione del contenuto impresso sul supporto;
di modo che, in assenza di perizia, ovvero 180 G quando vi siano dubbi in ordine alla fedele trascrizione dei contenuti comunicativi delle captazioni, il giudice di merito ben può confrontarsi direttamente con il contenuto fonico del supporto stesso.
2. Le violazioni di legge dedotte con il secondo motivo sono manifestamente infondate, come meglio evidenziato nella parte dedicata alla trattazione delle questioni comuni cui si fa rinvio.
2.1. Premessa, infatti, la piena utilizzabilità delle sentenze passate in giudicato acquisite ex art. 238-bis cod. proc. pen, posto che il principio di prova, contenuto nel giudicato penale acquisito ai sensi dell'art. 238-bis cod.proc.pen., va considerato alla stregua del criterio valutativo fissato dall'art.192, comma 3, cod.proc.pen., ed ha ad oggetto non solo if "fatto" direttamente riferibile alla statuizione fissata nel dispositivo, ma ogni acquisizione fattuale evidenziata anche nel corpo della motivazione, deve riconoscersi che la Corte bolognese a tale principio di diritto si è uniformata, avendo tratto la prova dell'esistenza di un'autonoma cellula 'ndranghetista operante in Emilia Romagna, non solo sulla base di quanto accertato in sentenze passate in giudicato relative a vicende associative analoghe verificatesi in anni precedenti, nelle quali risultavano coinvolte alcuni degli attuali imputati, ma anche da un corredo di evidenze › dimostrative di vario genere idonee a rendere ragione dell'esistenza di un organismo criminale, mutuante le dinamiche operative di precedenti, ma del tutto nuovo, sia dal punto di vista soggettivo che degli obiettivi, assai più ampi, inseriti, nel programma criminale.
2.2. Del pari destituita di giuridico fondamento è la questione - già amplius esaminata relativa alla compatibilità tra il delitto di reimpiego di cui all'art. - 648-ter cod. pen. e quello di falsa fatturazione di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000, poiché il giudice di merito ha evidenziato che le società utilizzate come 'cartiere' avevano una qualche riconoscibilità sul mercato essendo dotate di un'apparenza di operatività e poiché la Corte di legittimità ha statuito che per la configurabilità del reato di cui all'art. 648-ter cod. pen., non occorre che il reimpiego del danaro o degli altri beni provenienti da delitto avvenga in attività lecite, né che tali attività siano svolte professionalmente (Sez. 2, n. 9026 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Palumbo e altro, Rv. 258525).
3. Nessun deficit motivazionale è dato, peraltro, cogliere nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata in punto di prova della responsabilità del ricorrente in ordine ai reati ascrittigli, essendo stata accertata, con adeguata giustificazione, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, nei termini puntualmente descritti nei capi d'imputazione riportati in premessa: al riguardo, ogni ulteriore rilievo difensivo va disatteso, giacché si risolve in improponibili 181 A questioni di fatto volte a prospettare una ricostruzione alternativa a quella plausibilmente delineata dai giudici di merito. L'analitica esposizione delle evidenze probatorie passate in rassegna dalla Corte territoriale e rivalutate alla stregua di criteri improntati a logicità e ragionevolezza, emerge il consapevole coinvolgimento del ricorrente nella fitta trama delle attività di falsa fatturazione strumentalizzate allo scopo di consentire il reimpiego in attività formalmente lecite dei capitali frutto dell'operare della cellula 'ndranghetista cutrese ed in parte di quella emiliana - - ed il ritorno degli stessi alla fonte di provenienza, ripuliti e accresciuti della percentuale di guadagno tratta dal mancato versamento dell'IVA, realizzate nella sua qualità di gestore di varie società scientemente utilizzate anche come cartiere.
4. Priva di pregio è la doglianza che insiste sull'insussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa ovvero sull'assenza di una effettiva motivazione a sostegno, essendo la stessa affidata a deduzioni volte a rimettere in discussione il merito della decisione sul punto. Giova, al riguardo, precisare che la Corte bolognese ha nel corpo della motivazione, considerata nel suo insieme, compiutamente evidenziato come GU AN si fosse messo pienamente a disposizione del PP e del ER, entrambi stabilmente inseriti nella organizzazione emiliana, agevolando con la sua condotta il funzionamento del sistema di false fatturazioni dagli stessi diretto, in cui venivano reimpiegati i denari della cosca cutrese, di talchè, per effetto del consolidato contributo offerto a siffatto meccanismo, non si potesse dubitare che egli avesse inteso agevolare la cosca dalla quale i denari pervenivano ed alla quale venivano destinati parte dei proventi, non essendoci, peraltro, contrasto tra il fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e la consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio e l'ulteriore scopo da parte dell'autore del reato di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso (Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016 - dep. 04/03/2016, Basile e altri, Rv. 266464; Sez. 6, n. 29311 del 03/12/2014 - dep. 09/07/2015, Cioffo e altri, Rv. 264082).
5. Immune da censure è anche la statuizione della Corte territoriale in punto di diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dal ruolo rilevante svolto da GU AN nelle illecite vicende in disamina e dalla gravità dei fatti ascrittigli, desumibile dal numero delle imprese coinvolte, dall'ammontare dell'IVA di cui alle fatture fittizie e dall'entità cospicua di denaro movimentato, avendo la Corte medesima fatto buon governo del principio di diritto secondo quale, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli 182 G elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, Sentenza n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, P.G. in proc. Biancofiore, Rv. 247959; Sez. 1, n. 3772 del 11/01/1994, Spallina, Rv. 196880). Ricorso di LA AN 26. Il ricorso è fondato per le sole ragioni di seguito indicate.
1. L'eccezione di incompetenza territoriale di cui al primo motivo va disattesa in quanto manifestamente infondata, richiamandosi sul punto le considerazioni sviluppate sul tema nella trattazione delle questioni generali, in quella sede essendosi lumeggiata l'autonomia funzionale della locale emiliana rispetto alla casa madre cutrese, nonché evidenziato il venire in rilievo, ai fini della determinazione della competenza ratione loci in relazione al delitto di associazione per delinquere, non tanto del luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto di quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura.
2. Non colgono nel segno neppure le doglianze sviluppate con il secondo motivo, posto, in primo luogo, che, come più ampiamente spiegato nella parte dedicata alle questioni comuni, il collegamento tra la "casa madre" calabrese e altre locali dislocate nell'Italia Settentrionali in un cartello criminoso costituito da autonomi sodalizi dotati di autonomia operativa, rende del tutto plausibile che uno stesso soggetto possa aver agito, simultaneamente, per conto di distinte consorterie criminali e debba, pertanto, rispondere di più reati associativi perseguiti in separati procedimenti attribuiti alla cognizione di diversi giudici territorialmente competenti. Parimenti inammissibili sono le censure, declinate nel contesto dello stesso motivo, che si appuntano sul ruolo concretamente dispiegato dal LA in seno alle proiezioni della cellula emiliana della 'ndrangheta di UT nei territori di Piacenza, Salsomaggiore e Cremona, atteso che la Corte felsinea ha tratto ragione della funzione apicale ascritta al ricorrente da un'analisi critica degli elementi di prova e da una loro coordinazione in un organico quadro ' interpretativo, all'interno del quale assumono rilievo certamente decisivo le dichiarazioni convergenti di numerosi collaboratori di giustizia che, sebbene - siano riferite a condotte fuori dal periodo in contestazione, risultano, tuttavia, corroborate da una messe di elementi di riscontro tratti dall'attività di indagine specificamente dispiegata negli anni successivi all'epoca -; dall'accertata 183 partecipazione a riunioni in cui l'oggetto di discussione era costituito da questione di importanza strategica per il sodalizio;
dall'intervento quale arbitro in contese insorte nell'ambito della congrega;
dal compito di spartire fra i sodali i lavori nei cantieri edili, pretendendo poi percentuali da coloro che li gestivano;
dalla natura fiduciaria dei rapporti intrattenuti con AN RI NI, capo della cosca di UT, e con i familiari di quest'ultimo. Donde la motivazione della sentenza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, alla quale non è consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito.
3. Quanto alle censure sviluppate in punto di aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4 e 5, cod. pen., valgono le argomentazioni già svolte in generale, dovendosi soltanto in questa sede ribadire che la valenza del fatto notorio in relazione alla stabile dotazione di armi da parte di associazioni per delinquere di stampo mafioso, quali la 'ndrangheta, come tale non ignorabile, vale a maggior ragione per chi, come l'odierno ricorrente, di quella organizzazione faceva sicuramente parte essendone stato affiliato in modo formale, ancorché la detenzione di armi non sia stata provata a suo carico.
4. Vanno del pari respinte le censure che si riferiscono all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod.pen. perché manifestamente infondate, avuto riguardo a quanto riferito in generale in ordine all'elaborazione giurisprudenziale sul tema. S'impongono soltanto alcune ulteriori precisazioni che attengono alla dimensione delle attività economiche delle quali la cosca emiliana intendeva assumere il controllo e che finanziavano in tutto o in parte con i proventi della sua attività delittuosa. La Corte di appello, accertato che molte società, coinvolte nelle grandi attività edilizie o operanti come "cartiere", erano riconducibili a persone inserite nella cosca emiliana, o contigue all'entourage familiare di AN RI come emerso, ad esempio, nel c.d. 'Affare OL -, e producevano profitti che venivano in vario modo reimpiegati o destinati a ritornare nelle tasche del capo cutrese, si è soffermata sul collegamento di natura finanziaria tra l'associazione 'ndranghetista e tali imprese, ed ha, quindi, rilevato, con pertinente riferimento al materiale probatorio, le caratteristiche delle dette attività imprenditoriali, finalizzate a prevalere, nel territorio d'insediamento, sulle altre strutture che offrivano beni e servizi: segnatamente, la pluralità di imprese e la fitta rete di operazioni incrociate, funzionali al reinvestimento illecito dei profitti;
gli interessi del sodalizio emiliano in tutti gli affari di più significativo impatto economico;
i cospicui flussi di denaro privi di giustificazione provenienti da e diretti a UT (in 184 G proposito significative le dichiarazioni di GI EP). Di talchè, al cospetto di siffatta argomentazione, i rilievi sviluppati sono pure generici.
5. Le deduzioni sviluppate in punto di responsabilità per reato di reimpiego in attività economiche di somme provenienti dall'attività illecita della cosca emiliana e della cosca cutrese, di cui al capo 122) della rubrica, sono, invece, parzialmente fondate. Quelle che si riferiscono al reimpiego di somme provento dell'attività delittuosa dell'associazione cutrese sono aspecifiche, perché prive di confronto critico con il tenore della motivazione ostesa sul tema dalla Corte territoriale, la quale, per delineare il ruolo concorsuale avuto dal LA nel delitto di cui all'art. 648-ter cod. pen., sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, ha giustamente valorizzato la circostanza della partecipazione del LA, quale promotore ed organizzatore dell'associazione, ad un vero e proprio summit di 'ndrangheta, il quale non poteva che riguardare sia la complessa attività di fatturazione per operazioni inesistenti che aveva coinvolto la società IR AM Srl., attraverso la quale era investito denaro proveniente anche dalla 'ndrina cutrese, sia la posizione del Consorzio EL e del CA, soggetto utilmente spendibile nelle frodi fiscali anche per via della sua qualifica di Sovrintendente di Polizia. Quelle che, iviceversa, si riferiscono al reimpiego di somme provento della locale 'emiliana' colgono, invece, nel segno, dovendosi fare applicazione dei principi di diritto evocati nella trattazione delle questioni generali comuni. Giova, infatti, ribadire che non è configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di associazione mafiosa aggravato ai sensi dell'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell'associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, operando in tal caso la clausola di riserva contenuta nelle predette disposizioni: con la conseguenza che può configurarsi il concorso tra i reati sopra menzionati nel caso dell'associato che ricicli o reimpieghi proventi dei soli delitti-scopo alla cui realizzazione egli non abbia fornito alcun contributo causale (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259586 87- 88). Risulta, allora, evidente che accertato il contributo del LA alla locale emiliana, i cui proventi sarebbero stati reinvestiti nelle attività economiche controllate dall'associazione medesima, il reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. non è nei suoi confronti configurabile. S'impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, quanto al capo 122), perché il giudice di merito accerti la provenienza delle risorse patrimoniali oggetto di reinvestimento in attività economiche da parte del LA e provveda, se del caso, a scomputare dalla pena complessivamente 185 k inflitta in relazione al detto capo la porzione corrispondente al reimpiego dei proventi della locale emiliana.
6. La circostanza aggravante di cui all'art. 7, I. 203/91, nella forma dell'agevolazione dell'associazione 'ndranghetista cutrese, è stata censurata in maniera del tutto generica con i motivi di gravame, come puntualmente evidenziato dalla Corte territoriale, sicchè sono parimenti inammissibili i rilievi formulati con riferimento ad essa con il ricorso per cassazione. Deve, al riguardo, riaffermarsi che sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che deducono questione dedotta solo genericamente in grado di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).
7. La Corte territoriale ha, infine, adeguatamente motivato in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, facendo buon governo delle massime di orientamento secondo cui la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato, con la conseguenza che, quando la relativa richiesta non specífica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460). Ricorso di IN LF 27. Va preliminarmente rilevato che le deduzioni sviluppate nella memoria presentata nell'interesse del ricorrente, inviata tramite posta elettronica certificata in data 23 ottobre 2018, non possono essere prese in considerazione, sia perché la memoria è tardiva, atteso che il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall'art. 611, cod.proc. pen. relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica, di talchè la sua inosservanza esime la Corte di Cassazione dall'obbligo di prendere in esame le stesse (Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, Cutrì e altro, Rv. 259618; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo e altro, Rv. 252711; Sez. 1, n. 17308 del 11/03/2004, Madonia, Rv. 228646), sia perché occorre fare applicazione del principio di diritto secondo cui nel giudizio di cassazione non è consentita la presentazione di memorie mediante l'uso della posta elettronica certificata (PEC), in quanto non può ritenersi estesa a tale giudizio la facoltà di deposito telematico di atti, in assenza del decreto previsto dall'art. 16-bis, comma sesto, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed in ragione 186 A dell'espressa limitazione ai procedimenti innanzi al tribunale ed alla corte di appello prevista dal comma1-bis della medesima norma. (Sez. 2, n. 31336 del 16/05/2017, P.M. in proc. Silvestri, Rv. 270858; Sez. 3, n. 48584 del 20/09/2016, CAtore, Rv. 268192). Il ricorso è inammissibile.
1. Il motivo che denuncia la violazione dell'art. 603 cod.proc.pen., in relazione alla mancata acquisizione dei certificati di residenza dei familiari del ricorrente, i cui voti, in tesi di accusa, avrebbero dovuto essere convogliati a sostegno di un candidato che godeva del favore della cosca emiliana nelle competizioni elettorali parmensi del 2012, costituendo tale appoggio indizio della condotta di partecipazione del ricorrente all'organizzazione medesima, è, al contempo, manifestamente infondato e generico. E' manifestamente infondato perché omette di tener conto della linea ermeneutica di questa Corte, ampiamente illustrata nella parte dedicata alle questioni generali, secondo cui nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., non potendosi riconoscere alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado e la sua valutazione discrezionale circa la necessità della prova non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata;
è, nondimeno, generica come del resto lo era già la corrispondente doglianza d'appello (pag. 617 della sentenza impugnata) -, perché non solo non si confronta con l'esaustiva motivazione spesa sul tema specifico della rilevanza dell'appoggio elettorale fornito dal IN nei confronti dei candidati di volta in volta sponsorizzati dalla cosca, ma non indica neppure quale sarebbe la decisiva valenza disarticolante degli elementi di prova offerti dalla documentazione non acquisita rispetto al compendio di evidenze (ammissione a riunioni riservate di 'ndrangheta, rapporti con AN RI, quale capo indiscusso della cosca cutrese, e LA e LL, quali figure apicali della cellula emiliana) espressivi della sua partecipazione alla cellula di 'ndrangheta operante in Emilia.
2. Per le stesse ragioni da ultimo indicate deve essere dichiarato inammissibile anche il settimo motivo di ricorso, che appare, peraltro, interamente versato in fatto e diretto a suscitare una alternativa e non consentita interpretazione delle . emergenze probatorie.
3. E' del pari destituito di giuridico fondamento, in virtù dei principi di diritto illustrati nella trattazione delle questioni generali comuni, il motivo che eccepisce l'incompetenza territoriale dell'Ufficio Giudiziario felsineo, e a tali principi, pertanto, deve farsi integrale richiamo. 187 طلين k 4. Non meno manifestamente infondata è la censura che si dirige sulla dichiarazione di inammissibilità della denuncia di conflitto di competenza proposta dinanzi alla Corte territoriale bolognese, adducendo che per i medesimi fatti sarebbero stato in corso un processo dinanzi alla Corte di appello di SC, sussistendo, così anche una violazione del principio del ne bis in idem.
4.1. In proposito è d'uopo rammentare che, per aversi un conflitto di competenza, occorre la coesistenza di volontà contrastanti di due o più giudici di prendere o ricusare di prendere cognizione del medesimo reato con conseguente paralisi del procedimento. Ne consegue che presupposto necessario di un procedimento incidentale di conflitto è una situazione di contrasto relativamente alla quale solo il giudice può sollevare conflitto e non le parti, che sono, invece, abilitate a denunciare una situazione conflittuale reale ed effettiva, e non potenziale (Sez. 1, n. 4493 del 27/10/1993, Confl. comp. in proc. Lenzi, Rv. 195742). Sul punto vale il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, secondo cui, in presenza di un atto di parte, qualificato come denuncia di conflitto, il giudice è tenuto a disporne l'immediata trasmissione a questa Corte, ai sensi dell'art. 30, comma 2, cod.proc.pen., soltanto qualora l'atto di parte rappresenti una situazione astrattamente configurabile come corrispondente alla previsione di cui all'art. 28 cod. proc. pen., e, cioè, ove vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. Tale condizione non si verifica e l'adempimento anzidetto non deve, quindi, avere luogo, quando la parte non denunci alcun conflitto, ma si limiti a sollecitare il giudice a sollevarlo contestando la competenza di altro organo giudicante (Sez. 1, n. 4092 del 11/01/2013, Confl. comp. in proc. Singaciu, Rv. 254180; Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007, Confl. comp. in proc. Sarcinelli, Rv. 236368; Sez. 1, n. 4817 del 11/11/1993, Confl. comp. in proc. Gallico, Rv. 196074). In questa ipotesi il giudice, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, dovrà considerare l'atto di parte alla stregua di una comune eccezione di incompetenza o di una generica richiesta, formulata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., provvedendo di conseguenza (Sez. 1, n. 113 del 30/11/2012, dep. 2013, Confl. comp. in proc. Lopez, Rv. 254260; Sez. 6, n. 2630 del 04/07/1996, Tonini, Rv. 205860; Sez. 1, n. 3507 del 12/07/1994, Confl. comp. in proc. Camesi, Rv. 200045).
4.2. Va ancora chiarito che, in tema di conflitto di competenza, l'espressione "medesimo fatto" è assunta nel suo significato comune per designare l'elemento materiale del reato, nelle sue tre componenti costituite dalla condotta, dall'evento e dal rapporto di causalità, realizzatosi nelle identiche condizioni di tempo, di luogo e di persona, nel senso che è indispensabile la piena coincidenza degli elementi strutturali e temporali del fatto, sia dal punto di vista soggettivo, 188 sia dal punto di vista oggettivo, con la conseguenza che qualsiasi apprezzabile differenza degli elementi costitutivi delle fattispecie dedotte nel due distinti procedimenti impedisce che possa considerarsi esistente il presupposto dell'identità ontologica del fatto, ostativo alla stessa ipotizzabilità di un conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 41715 del 16/09/2015, Confl. comp. in proc. TRnave, Rv. 264979; Sez. 1, n. 12969 del 10/01/2001, dep. 30/03/2001, PM in proc. Giambra, Rv. 218422; Sez. 1, n. 3357 del 08/06/1998, Confl. comp. in proc. Sama, Rv. 210880 Sez. 1, n. 2787 del 16/04/1997, Confl. comp. in proc. Vanoni, Rv. 207653). Ne viene che deve escludersi il conflitto positivo di competenza ove tra le fattispecie criminose sussista un rapporto di compatibilità che renda possibile un concorso, formale o materiale, tra i reati (tra le altre, Sez. 1, n. 27677 del 17/05/2013, Confl. comp. in proc. Zummo, Rv. 257178; Sez. 1, n. 27791 del 17/06/2008, Conf. comp. in proc. Valenzisi, Rv. 240945; Sez. 1, n. 1700 del 14/07/1982, Bartolorsi, Rv. 155123).
4.3. Nel caso di specie, la denuncia di conflitto, è stata presentata dal IN sul presupposto della pendenza di due procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie diverse in uno dei quali (pendente a Bologna ) egli era imputato quale - partecipe della cosca 'ndranghetista emiliana con epicentro a Reggio Emilia e di plurimi reati fine di estorsione, di detenzione e porto di armi e di cessione di sostanze stupefacenti, nell'altro (pendente a SC) era imputato quale partecipe della cellula lombarda della casa madre calabrese e per alcuni delitti di estorsione commessi nella provincia mantovana e sul presupposto della unicità e della medesimezza dei fatti oggetto di cognizione, ma è stata del tutto correttamente dichiarata inammissibile, vuoi per l'inesistenza del requisito della identità del fatto, escluso con motivazione insindacabile in questa sede, vuoi per l'inesistenza dei presupposti in rito per l'attivazione del conflitto, non essendo ravvisabile un contrasto fra giudici avente ad oggetto una specifica questione di competenza riguardante l'identico fatto attribuito al medesimo imputato da cui sia derivata una situazione di stasi processuale, non avendo la Corte bolognese proposto alcun conflitto, né avendolo fatto la Corte bresciana. che si5. Con riferimento alle doglianze di cui al quinto e al sesto motivo dirigono sul capo della sentenza impugnata riguardante delitto di partecipazione in associazione di stampo mafioso, non può non rilevarsi che le stesse si presentano fondate su argomenti di merito perché attinenti alla valutazione del contenuto delle propalazioni dei collaboratori di giustizia e di conversazioni ambientali e telefoniche intercettate e risultano, peraltro, prospettate in - violazione del principio dell'autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato al ricorso o trascritto in esso il contenuto integrale delle dichiarazioni o delle 189 اللا f conversazioni oggetto di captazione, che sarebbero state oggetto di travisamento da parte della Corte territoriale. Del resto gli elementi di fatto evocati dal giudice di appello in primo luogo i frequenti contatti con membri di rilievo del sodalizio - emiliano e di quello calabrese: in particolare LA, LO e AN RI sono ampiamente idonei non solo a fornire riscontro alle dichiarazioni NI w dei collaboratori, ma anche a rendere autonomamente ragione della ' compenetrazione del IN nel tessuto organizzativo del sodalizio emiliano: sicchè la motivazione che sorregge l'affermazione di responsabilità del ricorrente appare approfondita ed immune dai vizi denunciati.
6. E', del pari, manifestamente infondato il motivo che contesta la sussistenza degli estremi dell'aggravante dell'associazione armata. Richiamate sul punto le notazioni in diritto svolte nell'affrontare le questioni generali comuni, va riconosciuto che il fatto della disponibilità di armi da parte dell'associazione emiliana quale solo dato che rileva ai fini dell'elemento accessorio di cui all'art. - 416-bis, commi 4 e 5, cod. pen. non poteva essere ignorato dal IN: e ciò - proprio in ragione del suo peculiare grado di compenetrazione nel tessuto organico dell'associazione stessa, che lo aveva portato ad essere l'uomo di fiducia di LA e ad avere contezza delle dinamiche operative attraverso le quali il sodalizio realizzava il suo programma intimidatorio. Ricorso di IA DO Il ricorso è infondato.
1. L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata con il primo motivo è destituita di fondamento, dovendosi condividere le scelte della Corte di appello in punto di criteri di determinazione della competenza ratione loci, sulla base delle argomentazioni svolte sul tema affrontando le questioni generali comuni a più ricorrenti e ad esse, quindi, deve farsi integrale rinvio.
2. Le doglianze articolate con il secondo ed il terzo motivo sono del pari infondate, avuto riguardo a quanto si è già anticipato affrontando in termini generali il tema del concorso esterno in associazione mafiosa e alle considerazioni in quella sede sviluppate (cui si rimanda) e, in parte, inammissibili.
2.1. Com'è noto, sul versante oggettivo del detto concorso esterno, che presuppone l'esclusione del vincolo associativo per colui che, pur tuttavia, abbia intrattenuto una relazione con il gruppo criminale, tenendo a vantaggio di esso alcune condotte agevolative concordate sulla base di autonome determinazioni (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, P.G in proc. AG e altri, Rv. 264625), occorre provare che i singoli contributi, identificati per il loro orientamento causale in favore della conservazione o del rafforzamento delle capacità 190 A operative dell'associazione, siano diretti alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671). Tanto rammentato, deve riconoscersi che la Corte di merito ha posto in evidenza un complesso di elementi sintomatici di un'effettiva e significativa incidenza delle condotte dell'imputato sull'attività del sodalizio. Ciò è avvenuto attraverso il riferimento alla frequente ostensione, da parte del ricorrente, di notizie, ancorchè non riservate, attinte pure tramite ripetuti accessi allo SDI, in favore di esponenti di spicco dell'associazione emiliana: tra questi, ON NI, IL LF, AS GA, SC SQ;
ER EP;
e al fattivo aiuto prestato nei confronti di alcuni di questi nel disbrigo di pratiche di porto d'armi e di rilascio di passaporti, incidendo, le notizie fornite e le pratiche il cui esito era stato favorevolmente condizionato dal suo intervento, su questioni di vitale importanza per il sodalizio emiliano, che, attraverso i propri adepti interessati a mostrarsi come cittadini privi di pregiudizi penali ed amministrativi, titolari di documenti validi per l'espatrio e di porto d'armi - intendeva agire dietro un'apparenza di legalità, così da potersi assicurare, tra l'altro, la partecipazione alle gare per i pubblici appalti, considerati settore strategico per l'infiltrazione del gruppo nel tessuto economico e sociale emiliano. A ciò deve aggiungersi l'energico intervento del IA sulla giornalista IN ED, volto a farla desistere dal proseguire l'attività di diffusione di notizie idonee a gettare discredito su alcuni membri della congrega, ponendo a rischio il progetto dell'associazione di insinuarsi nel corpo sociale, contaminandone i gangli vitali, offrendo di sé, come detto, l'immagine di un gruppo costituito da onesti e laboriosi imprenditori calabresi, protesi a difendersi dalla ostilità delle istituzioni locali apertamente schierate a favore degli imprenditori locali. Quanto evidenziato dà ragione, secondo massime di esperienza unanimemente condivise, dello specifico e concreto contributo fornito dal ricorrente ai fini della conservazione e del rafforzamento del sodalizio, che di certo avrebbe potuto rimanere fortemente danneggiato dal buon esito delle misure prefettizie antimafia o da una campagna stampa pregiudizievole nei confronti degli appartenenti alla cosca, trattandosi di fatti suscettibili di riverberarsi in senso negativo sul gruppo stesso, che avrebbe visto depotenziato il suo programma di inserimento progressivo nel tessuto sociale ed economico delle province emiliane accaparrandosi progressivamente il controllo delle attività economiche più redditizie.
2.2. La rilevata sistematicità, frequenza e varietà dei rapporti intrattenuti con gli esponenti del sodalizio criminale vale a descrivere efficacemente anche la natura dell'elemento psicologico - conforme al dolo richiesto per venire in essere del 191 k delitto di cui all'art. 110 e 416-bis cod.pen - che ha animato le condotte del ricorrente e ad escludere la configurabilità della prospettata ipotesi delittuosa del favoreggiamento nei confronti di alcuni degli associati, ove si consideri che, nell'ipotesi scrutinata, il IA, strumentalizzando la sua specifica funzione di agente di Pubblica Sicurezza incardinato nell'organico della Questura di Reggio Emilia come attendente-autista del Questore, ha operato sistematicamente a favore gli associati, al fine di distogliere da costoro l'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica e di agevolarne le mire economiche, così fornendo uno specifico e concreto contributo alla conservazione e al rafforzamento dell'associazione nel suo complesso;
notazione, questa, che assume particolare rilievo nella prospettiva che ci occupa, tenuto conto che, secondo l'ermeneusi di questa Corte, risponde di concorso esterno nel reato associativo e non di favoreggiamento personale, colui che, esterno al sodalizio, agisce, in maniera reiterata e continuativa, con la finalità di fornire non un aiuto al singolo ad eludere le indagini, ma un contributo alla capacità operativa del sodalizio medesimo, alla sua conservazione ed alla realizzazione di future imprese criminali (Sez. 1, n. 3756 del 07/11/2013 - dep. 28/01/2014, Gioia, Rv. 258194; Sez. 5, n. 22582 del 23/03/2012, Ingrassia, Rv. 252789).
3. Infondato è anche il motivo che deduce l'inidoneità intimidatoria delle espressioni utilizzate dal IA nei confronti della giornalista IN ED e l'inefficacia delle stesse a concretare il più intenso disvalore dell'utilizzazione del metodo mafioso. Invero la valutazione dell'espressione "Ti taglio i viveri", espletata in maniera non atomistica, ma nel contesto comunicativo della telefonata intercorsa tra il IA e la ED - ef fettuata, significativamente, non da utenza della Questura, ma dall'utenza privata del ricorrente -, nel corso della quale il primo intimò alla seconda di non scrivere più dei suoi "cari amici MU" che non gradivano la cosa e la informò di avere appreso di un suo colloquio con CO CH, altro compartecipe colpito da misura interdittiva, del quale la stessa giornalista aveva scritto, qualche tempo prima, rende ragione non solo della carica lesiva dell'espressione utilizzata rispetto alla libertà morale della pubblicista, ma anche delle modalità tipiche del metodo mafioso utilizzate per incidere sull'autonomia di determinazione della vittima del reato di tentata violenza privata contestato. Deve, infatti, convenirsi con il giudice censurato che alla giornalista ED non venne tanto prospettato che sarebbe stata discriminata nel ricevere informazioni sui fatti di cronaca nei quali era coinvolta la Polizia di Stato di Reggio Emilia, quanto, piuttosto, che avrebbe potuto subire un 'vulnus' assai più incisivo e globale nel libero esercizio del proprio diritto di informare l'opinione pubblica 192 S (come ben dimostrato dall'espressione, riportata alla pag. 645 della sentenza impugnata, pronunciata dal coimputato IB il quale avrebbe detto che: "ella avrebbe dovuto stare attenta a quello che scriveva") qualora avesse continuato ad interessarsi delle vicende di imprenditori additati come contigui alla criminalità organizzata di matrice 'ndranghetista. Nondimeno, avuto riguardo alle circostanze di fatto menzionate e, in particolare, al contesto socio ambientale evocato (l'amicizia vantata con i MU e la conoscenza di conversazioni riservate con CO, quali partecipi dell'associazione criminale emiliana) non è possibile dubitare della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203/1991 nella forma dell'uso del metodo mafioso.
4. Per quanto si è ampiamente riferito a proposito del concorso esterno del IA nell'associazione 'ndranghetista emiliana si appalesano come manifestamente infondati e, comunque, come generici, i motivi sviluppati in punto di sussistenza dell'aggravante di cui all'art.7, nella forma del fine di agevolare l'attività dell'associazione nel suo complesso in riferimento ai delitti di cui agli artt. 56 e 610 cod. pen. e 615-ter cod.pen.; donde alle argomentazioni già sviluppate in tema di orientamento causale dei contributi offerti dal. IA e di direzione finalistica degli stessi si fa integrale rinvio.
5. Inammissibili risultano le censure che attingono la dosimetria della pena, segnatamente con riferimento agli aumenti praticati sui reati satelliti ai sensi dell'art. 81 cpv. cod.pen., e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di contestazioni che si riferiscono, in sostanza, all'entità della pena inflitta. Il giudice di secondo grado ha, invero, correttamente fatto riferimento alla gravità dei fatti, desunta dalle modalità di commissione dei reati stessi, ed alla personalità del reo, gravato da un precedente penale per delitto di calunnia, per fondare, conformemente ai parametri fissati dall'art. 133 cod.pen., la mancata concessione delle attenuanti generiche (Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic e altri, Rv. 256172) e per determinare l'entità del trattamento sanzionatorio, anche con riferimento agli aumenti di pena per i reati concorrenti.
6. Inammissibile deve, infine, ritenersi anche l'ultimo motivo di ricorso, essendo genericamente sviluppato, in riferimento alla mancata risposta da parte del giudice censurato alla doglianza circa il difetto di prova del nesso eziologico tra il danno morale patito dalle parti civili costituite (l'Associazione della Stampa Emilia Romagna e dell'Ordine dei Giornalisti, nonché la giornalista ED), a fronte della motivazione ostesa sul punto dalla sentenza impugnata, che ha evidenziato come fosse indubbia:la lesione alla libertà di stampa posta in essere dal IA con la minaccia rivolta alla giornalista ED, cui veniva intimato di cessare di pubblicare notizie che rivelavano l'infiltrazione della 193 H k. 'ndrangheta in Emilia>>, posto che il danno così operato consiste palesemente nella violazione di un valore primario della democrazia, e di un diritto fondamentale garantito dalla COtuzione stessa, peraltro in favore di una associazione mafiosa e, pertanto, con contestuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica >>. Ricorso di OR OR Il ricorso è inammissibile.
1. Il motivo che pretende la riqualificazione del fatto di cui al capo 70) della rubrica contestato come estorsione pluriaggravata in concorso commessa ai danni di SA ND nel delitto di esercizio arbitrario delle private ragioni con violenza alla persona o in quello di violenza privata è manifestamente infondato e, comunque, prospettato genericamente. Sul tema dei rapporti tra i delitti di cui agli artt. 629, 393 e 610 cod. pen. si è ampiamente argomentato nella parte dedicata alle questioni generali comuni ed a quelle notazioni si fa integrale rinvio. Va solo aggiunto, in questa sede, che la Corte territoriale ha dato conto di una messe di elementi univocamente deponenti nel senso che il ricorrente, incaricato da PO NI ragionevolmente perché non nuovo ad operazioni di coartazione altrui per finalità di ingiusto profitto in altri contesti criminali (come dimostrato dai precedenti registrati nel suo certificato del casellario giudiziale) di recuperare il credito vantato da CO MA nei confronti del SA, una volta portata a termine l'incombenza, in combutta con il suo mandante, non solo aveva trattenuto quanto percepito, ma aveva addirittura estromesso il CO, continuando a giugulare il SA;
di talché, trattandosi di elementi, suscettibili di dare ragione sia della componente oggettiva, che della componente soggettiva del delitto di estorsione, composti in quadro motivazionale reso in aderenza ai principi di diritto regolanti la materia e alle regole della logica, secondo un criterio di plausibilità, le censure sul punto non possono che essere respinte.
2. Inammissibili per aspecificità sono i rilievi che si appuntano sulla circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991, sia nella forma del metodo mafioso che in quella dell'agevolazione del sodalizio 'ndranghetista nel suo complesso. La Corte territoriale ha, infatti, evidenziato, quanto alla prima, come per il recupero del credito vantato dal CO fosse stato organizzato da PO NI una vera e propria spedizione a Roma per terrorizzare il SA ed annientarne ogni possibilità di reazione, tanto che questi, pur a fonte della cospicua disposizione patrimoniale effettuata, aveva rinunciato a presentare denuncia;
quanto alla seconda, che il OR era ben a conoscenza della destinazione delle somme estorte a favore dell'associazione, dimostrato dal tenore dellecome 194 刈 k intercettazioni telefoniche e dal fatto che gli assegni tratti dal SA erano stati incamerati dal PO, soggetto certamente intraneo all'associazione emiliana.
3. Non meritano accoglimento le censure in punto trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello fatto buon governo del proprio potere discrezionale di determinazione della pena fissata nel limite edittale ed avendo, del pari, - - correttamente evidenziato come al riconoscimento in favore del ricorrente delle circostanze attenuanti generiche, si opponessero sia l'assenza di un effettivo contributo al disvelamento dei fatti, sia l'esistenza a suo carico di reiterati precedenti penali anche specifici. Donde deve valere il principio secondo il quale anche uno solo degli elementi indicati nell'art. 133 cod.pen. può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti generiche (Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic e altri, Rv. 256172; Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997 - dep. 21/02/1998, Ingardia, Rv. 209443) e lo scrutinio delle ragioni per le quali si sia esclusa la rilevanza degli elementi di mitigazione della pena è estraneo a quello consentito a questa Corte perché attinente al merito del trattamento sanzionatorio. Ricorso di GR RB Il ricorso è inammissibile. -1. Patente è la genericità del primo motivo con il quale la GR ha contestato il fatto di essere stata riconosciuta colpevole del delitto di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 (capo 98) anche in relazione a fatture per operazioni inesistenti emesse in un periodo nel quale ella non era stata ancora assunta alle dipendenze della CDI Technology Srl. -, perché sviluppato nella preterizione di qualsivoglia confronto critico (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orru', Rv. 230,751) rispetto alle ragioni sviluppate dalla Corte territoriale per disattendere l'analogo rilievo articolato con i motivi di appello. Ed, invero, il giudice censurato, descritto il ruolo di consapevole e fattiva collaborazione professionale - rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen. quale contributo efficiente rispetto alla realizzazione dell'attività delittuosa comune - dispiegato dall'imputata in vista del funzionamento del complesso ingranaggio che consentiva l'operatività del sistema delle 'frodi carosello', con il quale il GI ed i sodali reinvestivano in attività economiche apparentemente lecite i proventi delle attività criminali delle cosche di 'ndrangheta e lucravano profitti destinati alle cosche stesse, ha ben evidenziato come le operazioni che si riferivano alle emissioni di fatture false, pure di quelle effettivamente iniziate prima dell'arrivo dell'assunzione della GR in CDI, erano, comunque, tutte terminate dopo il suo insediamento nella società, passando immancabilmente per le sue mani: ciò era risultato comprovato dalla circostanza che:< tutte le 195 刈 f fatture della società (antecedenti al suo arrivo e non), all'atto della perquisizione venivano rinvenute sulla sua scrivania, posto, peraltro, che l'imputata era l'unica ad avere svolto le funzioni di impiegata amministrativa nel corso della vita dell'impresa >> (pag. 672 sentenza impugnata). Da ciò, dalla circolarità dei passaggi delle stesse merci e dal confronto tra l'enorme fatturato della CDI e l'assoluta penuria del magazzino, quali dati che, proprio in ragione della sua qualificazione professionale, la GR non poteva di certo ignorare, la Corte di appello, con motivazione completa e congrua e come tale insindacabile in questa sede, ha tratto ragione per ritenere integrata pienamente la fattispecie plurisoggettiva concorsuale del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
2. Anche il secondo motivo è inammissibile, essendo stato proposto per la prima volta in cassazione. Dal raffronto con la sintesi dei motivi di appello, siccome riportata nella sentenza impugnata, risulta che la GR, con l'atto di gravame, si era limitata a dolersi del trattamento sanzionatorio irrogatole deducendo: l'eccessività della sanzione inflitta, anche in ragione della mancata concessione delle attenuanti generiche, se pure l'incensuratezza dell'imputata, il ruolo marginale da lei svolto e la circostanza che ella a tutt'oggi svolga lecita attività lavorativa dovrebbero indurre a rideterminare verso il basso la pena ex artt. 133 e 62 bis cp .>>. Donde, avuto riguardo alla massima di orientamento secondo la quale, una volta che con i motivi di appello sia stata lamentata l'entità dell'aumento di pena per la continuazione tra due reati, ma non sia stata contestata la loro unificazione a norma dell'art. 81 cod. pen., ne è preclusa la deduzione nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 1785 del 10/01/2000, Saetta, Rv. 215345), deve riconoscersi che la doglianza articolata dalla ricorrente peraltro in maniera del tutto generica - secondo la quale si sarebbe - tenuto conto nella determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare con riferimento agli aumenti per la continuazione, di condotte a lei non riferibili, è inammissibile. Soccorre, al riguardo, anche il principio secondo il quale: In tema di ricorso per Cassazione, è consentito superare i limiti del "devolutum" e dell'ordinata progressione dell'impugnazione soltanto per le violazioni di legge che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, come nell'ipotesi di "ius superveniens", e per le questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento del fatto, rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Non sono proponibili per la prima volta in cassazione, invece, le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito che, incompatibile con il sindacato di legittimità, deve essere richiesta o almeno prospettata nella sua sede naturale. La mancata devoluzione di siffatta questione in sede propria preclude ogni 196 刈 successiva doglianza e rende intangibile la decisione formatasi sul punto o capo, poi investito dal ricorso (Sez. 5, n. 9360 del 24/04/1998, Fichera, Rv. 211441). Ricorso di PE EP DO Il ricorso è inammissibile. Va rilevato, infatti, che si tratta di impugnazione interposta dall'imputato personalmente dopo il 3 agosto 2017, data di entrata in vigore dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc.pen., escludendo la possibilità per l'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017 dep. 23/02/2018, LL, Rv. 272010, hanno chiarito che: Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata dalla legge 103/2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione>>: va, infatti, tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore. Ricorso di PA EP Il ricorso è fondato per le assorbenti ragioni sviluppate nei primi due motivi del ricorso principale e nel primo motivo nuovo.
1. Fatto preliminare rinvio alla trattazione - nella parte dedicata alle questioni generali comuni - del tema della rinnovazione istruttoria in appello, in ipotesi di reformatio in peius della sentenza di primo grado, fondata su una 'diversa valutazione delle prove dichiarative, va dato atto che l'ipotesi d'accusa, secondo la quale il ricorrente, quale capogruppo del PDL nel Consiglio provinciale di Reggio Emilia e quale vice - coordinatore vicario del predetto partito, avrebbe offerto un contributo rilevante al rafforzamento del sodalizio emiliano, prestando concreto aiuto agli affiliati raggiunti dalle misure interdittive antimafia emesse dal Prefetto di Reggio Emilia nel corso del 2012 ed intervenendo attivamente a difesa degli stessi anche nel corso di trasmissioni televisive, così agevolando l'infiltrazione della cosca nel tessuto economico sociale emiliano con l'accreditare l'idea di una persecuzione mediatica degli imprenditori calabresi ⚫ strumentalmente orchestrata dagli esponenti delle istituzioni locali, è stata validata, a fronte delle opposte determinazioni del giudice di primo grado, senza tuttavia ottemperare all'obbligo di loro riassunzione, come attualmente normativamente imposto dall'art. 603, comma 3-bis cod. proc.pen.. k 197 البلد Come emerge, infatti, dall'analisi della motivazione posta a corredo delle statuizioni riguardati il capo 6) d'imputazione, risulta che la Corte territoriale è pervenuta al ribaltamento della decisione di primo grado nella quale si era escluso che il contributo alla cosca, pur promesso dal PA nella cena del 21 marzo 2012 (la c.d. 'cena delle beffe'), fosse stato effettivamente offerto: e ciò a cagione dell'enorme risonanza mediatica del detto incontro conviviale, che aveva costretto il politico coinvolto nella vicenda ad autodifendersi, piuttosto che a difendere gli affiliati al sodalizio e così ad apportare un effettivo sostegno al consolidamento del sodalizio nel suo complesso -, procedendo anche ad una rilettura delle dichiarazioni rese dalle seguenti persone informate dei fatti: AL e AN quanto all'incontro del 2 marzo 2012 presso gli uffici di ON NI (pag. 710 sentenza impugnata); Arcuri, quanto alla cena del 21 marzo 2012 (pag. 714; 719); De Miro, quanto all'infiltrazione 'ndranghetista rilevata nella bassa reggiana al momento del suo insediamento come Prefetto di Reggio Emilia (pag.715); Cataliotti, quanto alla diffusa conoscenza dei legami esistenti tra i fratelli ON e AN RI NI e ai pregressi rapporti del PA con il OL, altro affiliato alla congrega che lo aveva supportato in una precedente campagna elettorale (pagg. 716 -717); MO (pag. 717); LL, quanto all'appuntamento chiestogli dal PA per discutere delle misure interdittive antimafia emanate dal Prefetto di Reggio Emilia nei confronti di imprenditori calabresi (pag. 720); D'Incecco, quanto allo studio affidatogli dal PA delle pratiche relative alle opposizioni da interporre avverso le misure interdittive antimafia adottate nei confronti di alcuni imprenditori calabresi (pag. 723); AR Amadè, quanto all'indicazione dell'organizzatore della c.d. 'cena delle beffe' (724); IB, quanto all' indicazione del soggetto cui si doveva l'iniziativa della trasmissione televisiva del 10 ottobre 2012 (pag. 727). Ne viene che la rivisitazione dei detti contributi dichiarativi avrebbe reso necessaria la riassunzione dei dichiaranti, con rinnovazione dell'istruttoria sul punto, quale necessaria premessa della corretta valutazione posta a fondamento della decisione, che deve passare attraverso l'assunzione diretta delle prove dichiarative diversamente valutate: ciò a maggior ragione ove si tenga conto del dictum delle Sezioni Unite n. 27620/2016, SG, secondo cui costituiscono prove decisive al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee 198 للا k ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti da sole o insieme ad altri elementi di prova ai fini dell'esito della condanna (Rv. 267491). In tal senso, quindi, le eccezioni svolte sul punto nel ricorso del PA risultano fondate: circostanza che impone di giungere all'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative indicate, le stesse dovendosi considerare rilevanti, nel loro complesso considerate, ai fini della condanna. Ricorso di NE EP Il ricorso è inammissibile.
1. La prima ragione di censura, che si dirige sulla mancata acquisizione al compendio probatorio, ai sensi degli artt. 606, lett. d) e 603, comma 2, in relazione agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., della sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 7 settembre 2016, asseritamente idonea a far luce sulla reale natura dei rapporti esistenti tra il PP e il LL, e del verbale stenotipico delle dichiarazioni rese da OL NI dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, da ritenersi decisive perché chiarificatrici delle ragioni della dismissione da parte del AL delle quote delle società a lui intestate, sono, al contempo, inammissibili per più di un motivo. 1:1.Quanto al primo, è d'uopo fare integrale rinvio alla trattazione delle questioni generali, segnatamente in tema di rinnovazione dell'istruttoria in appello in funzione dell'acquisizione di documenti, dovendosi in questa sede solo riaffermare che la statuizione negatoria della menzionata sentenza è stata correttamente motivata dalla Corte territoriale soprattutto con riferimento alla superfluità della stessa ai fini della decisione, perché riguardante situazioni per nulla sovrapponibili a quelle oggetto di accertamento, come dettagliatamente spiegato nella sentenza impugnata (pag.71) sulla base di una articolata e convergente interpretazione dei dati probatori;
di talchè, venendo in rilievo un giudizio di fatto, lo stesso poiché non manifestamente illogico non è sindacabile in questa sede.
1.2. Quanto al secondo, va rammentato che è jus receptum che, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è istituto eccezionale al quale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, nel senso che ad essa può farsi ricorso solo quando appaia assolutamente indispensabile (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266820). 199 G k Al di fuori del caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia della. sentenza di primo grado, le parti non hanno, infatti, il diritto alla prova che riconoscono loro gli articoli 190 e 495 cod. proc. pen. (con esclusione, quindi, delle prove 'manifestamente superflue' o 'irrilevanti'). L'obbligo di procedere alla rinnovazione del dibattimento sussiste, infatti, soltanto nel caso di prova sopravvenuta o scoperta successivamente alla pronunzia della sentenza di primo grado: non può, a tale fine, definirsi nuova, una prova che tenda solo a dare una diversa prospettazione valutativa del fatto - già motivatamente e senza errori o che logici ricostruito in base alle risultanze processuali di primo grado manchi, comunque, del requisito della decisività (Sez. 1, n. 12474 del 22/11/1994, Ricci, Rv. 199893). Fuori di tali ipotesi la mancata assunzione della prova non è mai censurabile in cassazione a norma dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., bensì solo ai sensi della lettera e) di tale ultimo articolo (Sez. 5, n. 10858 del 21/10/1996, ZZ ed altri, Rv. 207067; in termini: Sez. 5, n. 7569 del 21/04/1999, Jovino R., Rv. 213637; Sez. 6, n. 26713 del 30/04/2003, Gervasi, Rv. 227706). Nondimeno, vige la regula iuris secondo cui, in tema di rinnovazione del dibattimento in appello, la motivazione del rigetto della relativa istanza può essere anche implicita quando la sentenza, pur non facendo ad essa espresso riferimento, fornisce una dimostrazione adeguata del convincimento raggiunto in ordine alla consistenza e concludenza degli elementi di prova già acquisiti, con conseguente chiara superfluità di una nuova verifica dei medesimi (Sez. 4, n. 3192 del 26/10/1990 - dep. 22/03/1991, Baron, Rv. 186985). Al lume di tali condivisi principi, la censura rivolta al diniego di acquisizione del verbale stenotipico delle dichiarazioni rese dal commercialista OL, sconta un decisivo profilo di inammissibilità perché non si confronta affatto, come pure avrebbe dovuto, con la nitida argomentazione esibita dalla Corte territoriale sullo specifico tema devoluto alla pag. 741 della sentenza impugnata, laddove si è stigmatizzata, con valutazione insindacabile in questa sede, come irrilevante, al fine di escludere la sussistenza della condotta estorsiva, la convocazione della riunione del 6/6/2012 presso lo studio UZ per la restituzione delle quote al AL>>, posto che, a parte il dato della mancata restituzione al AL dello 0,01% delle quote di K1, fondamentale per il ripristino della sua posizione di controllo societario, l'accordo che in quella sede NE, PP e GI intendevano proporre al AL non includeva neppure il reintegro dei cospicui importi relativi ai crediti cui questi era stato costretto a rinunciare nei confronti di EA Srl. e di NE EP, per un ammontare complessivo di circa Euro 600.000,00 (Sic, ancora pag. 741 sentenza impugnata). k 200 2. Quanto a tutte le censure di vizio di motivazione, promiscuamente articolate con il II^ motivo del ricorso principale e con il I^ motivo nuovo, in riferimento al capo 83, deve darsi atto che le stesse tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
2.1. A ciò deve aggiungersi che il ricorrente affida le stesse ad una critica frazionata delle singole enunciazioni motivazionali, che presuppone una visione atomistica e parcellizzata della valutazione delle evidenze probatorie in contrasto con l'insegnamento costantemente impartito da questa cattedra nomofilattica, secondo il quale:la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati>> (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789, in motivazione;
in termini Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina e altro, Rv. 235716). Ne viene che l'operazione suggerita dalla difesa del ricorrente si risolverebbe nella necessità di valutare la portata di ciascuno degli elementi additati dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa, tuttavia, che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito. Va rilevato, infine, che l'impugnante, nel denunciare il vizio di travisamento della prova, omette di tener conto dei pacifici principi di diritto secondo i quali il controllo di legittimità per i casi di omessa considerazione o di c.d. travisamento della prova, si riferisce alle sole prove decisive, restando estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua e altri, Rv. 234605); ha ad oggetto, nei limiti della censura dedotta, l'esistenza di una palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623); e non include il potere della Corte di cassazione di valutare, reinterpretandolo, il tenore delle prove asseritamente non considerate o travisate (Sez. 5, n. 44914 del 06/10/2009 - dep. 23/11/2009, Basile e altri, Rv. 245103).
2.2. Delineata la griglia di principi alla stregua dei quali condurre l'esame devoluto a questa Corte, va evidenziato che il giudice di appello, con motivazione completa e congrua, ha puntualmente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto, 201 الو conformemente al primo giudice di ritenere, che sia i contenuti delle conversazioni ambientali n. 1114 e n. 1115, sia le evidenze degli assegni rimessi dal LL al PP, sia le dichiarazioni di GI EP dovessero essere interpretati come dimostrativi dell'apporto nell'affare OL da parte del LL di somme di pertinenza del capo cutrese AN RI in vista del lucroso reimpiego, tale apprezzamento del quale si è dato ampio conto nelle pagine da 67 a 72 della sentenza impugnata risultando, peraltro, corroborato da una pluralità di ulteriori elementi probatori di contorno (tratti da altri e numerose captazioni telefoniche) o di carattere valutativo (segnatamente tratti dall'uso di taluni sintagmi lessicali "abbiamo messo" "e", nella conversazioni ambientali n. 1114 e 1115, univocamente deponenti nel senso che i 700/800.000,00 Euro rimessi da LL a PP non provenivano dalla vendita del capannone di Verona) con i quali il ricorrente non si è affatto criticamente confrontato, riproponendo la sua assertiva impostazione.
3. Non si si sottraggono ai rilievi formulati nei confronti delle censure di cui al secondo motivo neppure quelle, articolate con il III^ motivo del ricorso principale e con il II^ motivo nuovo, in riferimento al capo 84), essendosi replicate le stesse inammissibili incursioni nel fatto e le medesime esibizioni dirette alla Corte di cassazione di elementi di prova che si assumono dimostrativi del vizio di una errata valutazione probatoria (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, P.G. in proc. Bonavota e altri, Rv. 253227). Tanto sottolineato, va ulteriormente evidenziato, allo scopo di vieppiù stigmatizzare l'inammissibilità delle doglianze, come il giudice censurato, abbia espressamente dato conto, alla pag. 75 della sentenza impugnata, del fatto che già il GUP aveva provveduto a vagliare le dichiarazioni del AL alla stregua dei parametri di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., estrapolando da esse, allo scopo di farne utilizzazione, quelle sole parti dotate di una chiara coerenza interna e riscontrate da plurimi elementi, quali documenti, intercettazioni e dichiarazioni di altri imputati;
ed abbia del tutto plausibilmente argomento, sia in ordine all'affiorare di un progressivo clima di intimidazione anche derivante dall'uso di minacce larvate o implicite compatibili con l'aggravante della contestata aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991, nella forma del metodo mafioso intorno al AL (pag. 76 e seguenti della sentenza impugnata), richiamando sul punto il contenuto di numerose conversazioni telefoniche ed ambientali, sia in ordine all'inconfigurabilità del delitto di esercizio arbitrario delle private ragioni in luogo della ritenuta estorsione contrattuale, posto che l'intera operazione congegnata in pregiudizio del AL si era risolta nel conseguimento da parte del NE, del PP e del GI non solo di quote societarie - astrattamente corrispondenti a quelle oggetto della vertenza con il AL " ma k 202 anche di un profitto ingiusto, costituito da somme per circa Euro 600.000,00, derivanti dalla rinuncia di crediti da parte del AL stesso, non riconducibile, per sé solo, ad alcuna pretesa giudiziariamente azionabile (pagg. 83-84 sentenza impugnata).
4. Inammissibili, per genericità si rivelano le doglianze articolate in punto di riconoscimento della circostanza di cui all'art. 7 I. n. 203/1991, quale elemento di aggravamento della pena sia in relazione al capo 83, sub specie di agevolazione delle associazioni criminali di 'ndrangheta di UT e dell'Emilia, sia in relazione al capo 84, sub specie dell'uso del metodo mafioso. Richiamandosi integralmente le argomentazioni diffusamente sviluppate in ordine ai profili giuridici del menzionato elemento accessorio del reato nella parte dedicata alla trattazione delle questioni generali comuni, va qui solo posto in evidenza che la Corte territoriale (pagg. 84 e 221 e seguenti della sentenza impugnata) ha colto il proprium del dolo specifico, che caratterizza la forma soggettiva dell'aggravante, nel fatto che il NE si fosse consapevolmente prestato a fungere, nell'affare OL, da persona al di sopra di sospetti, proprio allo scopo di consentire un più agevole reimpiego dei capitali illeciti provenienti da UT nell'imponente impresa edilizia in via di realizzazione nei territori emiliani e, per questa via, in virtù anche dell'alterazione della libera concorrenza, una sempre più capillare penetrazione delle imprese inquinate dalle contiguità con la 'ndrangheta nel tessuto economico e sociale di quei luoghi. Nondimeno, la stessa Corte, con motivazione, che non merita alcuna censura perché conforme a diritto e logicamente adeguata, ha individuato la peculiare forza di intimidazione derivante dall'uso del metodo mafioso nell'estorsione perpetrata nei confronti del AL, nell'essere stato questi costretto a cedere alle pretese dei propri ex soci proprio in ragione dello spettro, concreto, rappresentato dalla presenza incombente della cosca cutrese i cui capitali erano stati reinvesti nell'affare OL.
5. Correttamente infine, il giudice censurato ha escluso che sussistessero i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore del NE, non consentendolo i pluriennali rapporti da lui intrattenuti con gli associati PP e LL. In tal senso si è fatta applicazione delle massime di orientamento secondo le quali non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 203 Ricorso di CE IZ e CHo NN I ricorsi sono inammissibili.
1. Va, in limine, evidenziato come le deduzioni articolate in tutti i motivi dei ricorsi si risolvano, per un verso, nella pedissequa reiterazione di quelle già articolate in appello e motivatamente disattese dal giudice di merito, come tali, pertanto, non ottemperando alla funzione, tipica dell'impugnazione, di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708); per altro verso, si traducano in una critica frammentaria dei singoli punti di essa, tale da porre nel nulla l'essenza stessa della decisione giudiziaria, che consta di un insieme coerente ed organico di enunciazioni descrittive e valutative, tanto che, ai fini del controllo critico in ordine all'esistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso in sé, ma va posto in relazione agli altri (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487). Ne viene che - - richiamate le argomentazioni più diffusamente sviluppate nell'introduzione all'esame dei singoli ricorsi - già per le anzidette ragioni, i ricorsi non sono idonei a dar corso ad un valido rapporto di impugnazione.
2. Va, comunque, evidenziato, quanto ai rilievi promiscuamente sviluppati con il primo motivo, come, a ciascuno di essi, la Corte territoriale abbia dato, in maniera esente da errori di diritto, compiuta e plausibile risposta motivazionale, all'uopo sottolineando: 1) che l'interesse del AN RI e del IL per le società del Gruppo SAVE, ancorchè queste versassero in una situazione di grave squilibrio finanziario, trovava giustificazione sia nel fatto che queste possedessero le certificazioni SOA e vantassero crediti verso | 'Amministrazione dello Stato e verso privati, anche in quello che si trattava di enti imprenditoriali, i quali, poiché operanti nel settore delle grandi opere, sia in Italia che all'estero, rappresentavano:..un trampolino di lancio per la colonizzazione e l'inquinamento mafiosi di nuovi ed importanti ambiti economici del Paese e di altri in Europa, Africa e Medio Oriente>> (pagg. 757-758); 2) che i versamenti del denaro proveniente dai referenti della cosca cutrese ed emiliana avevano trovato riscontro nella scrittura del 22 maggio 2013 contenente la espressa dichiarazione di versamento di Euro 300.000,00 in favore della SAVE International, sottoscritta dal IL;
nelle telefonate attestanti continue erogazioni da parte di quest'ultimo per il pagamento di spese societarie;
nelle reiterate ed insistenti richieste del AN RI all'Avvocato RA, captate nel corso di un colloquio nel carcere di Bari del 9 luglio 2013, dirette a sapere 204 dal IL quale fosse stata la sorte delle somme investite nelle società SAVE;
3) che i rapporti intercorsi tra la 'Immobiliare B.G.' di fatto riconducibile al IL e la Impregeco, quanto ai lavori da realizzare in Corte Inzaghi, non erano per nulla idonei a giustificare le rimesse di denaro del IL in favore della Save International, di cui alla pretesa ricognizione del debito del 22 maggio 2013, posto che, in tale data, la risoluzione del contratto relativo alla commessa dei lavori di realizzazione delle opere edilizie in Corte Inzaghi non era ancora intervenuta essendosi verificata soltanto nel dicembre del 2013 -, con la - conseguenza che il credito connesso al risarcimento del danno nella misura di Euro 200.000,00 non era ancora sorto;
4) che la diretta ingerenza del IL nella gestione delle società del gruppo SAVE era comprovata, oltre che dal contenuto di captazioni ambientali (segnatamente quella del 15 giugno 2013 nello studio dell'Avvocato RA, che dava conto di un rapporto tra la coppia CH-CE e il IL non certo di carattere meramente fiduciario); dalla costante attenzione del capo della locale 'ndranghetista emiliana, nonché referente di AN RI, per le vicende delle società del Gruppo SAVE;
dalle informazioni che i ricorrenti costantemente gli rendevano in ordine agli affari italiani (Montecchio e AR) ed esteri (Dubai) delle società del gruppo e in ordine al pagamento delle spese affrontate per esse;
dal conferimento dell'incarico di predisporre le strategie per evitare i fallimenti allo RA, quale uomo di fiducia di AN RI;
5) che della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 12-quinquies I. n. 356/1992 in capo ai ricorrenti non era possibile dubitare, emergendo con nitidezza la prova della consapevolezza della caratura criminale del IL e del AN RI dal contenuto di numerose conversazioni telefoniche intercettate, intercorse sia tra gli imputati e il IL, rispetto alle quali i primi si preoccupavano di adottare opportune cautele, sia tra gli imputati stessi e terze persone, a vario titolo inserite nell'organizzazione delle società ovvero a conoscenza delle vicende che le riguardavano. Da ciò deriva che le critiche rivolte alla sentenza impugnata in relazione al capo 192), pretendendo di porre il giudice di legittimità a diretto confronto con le risultanze probatorie, si risolvono in una non .consentita sollecitazione rivolta al giudice stesso a sovrapporre la propria valutazione di esse a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.
3. Ribadita anche con riferimento alle denunciate smagliature logiche riscontrate nella motivazione posta a corredo del capo 193) - in particolare in relazione all'interpretazione resa dalla Corte territoriale della scrittura privata del 22 maggio 2013 la stigmatizzazione in termini di inammissibilità, trattandosi di censure che finiscono per scivolare in incursioni nel merito non comprese nell'orizzonte del giudizio di cassazione, va dichiarata la manifesta infondatezza 205 山 k della dedotta violazione di legge derivante dall'impossibilità del concorso tra il delitto di cui all'art. 12-quinquies I. 356/1992 e il delitto di cui all'art. 648-ter cod.pen.. Richiamandosi sul tema le ampie argomentazioni sviluppate nella trattazione delle questioni generali comuni, si rende qui necessario solo rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259590, hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale è configurabile il reato di cui all'art. 12-quinquies I. n. 356/1996 in capo all'autore del delitto presupposto, il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, di cui rimanga effettivamente "dominus", al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo di sue risorse patrimoniali di provenienza illecita, poiché la disposizione di cui all'art. 12-quinquies citato consente di perseguire anche i fatti di "auto" ricettazione, riciclaggio o reimpiego. Ciò perché ha spiegato l'autorevole Collegio - :< Il confronto strutturale tra il delitto di trasferimento di valori ex art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992 e quelli di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.) e reimpiego (art. 648-ter cod. pen.) consente di affermare l'autonoma e distinta valenza strumentale del primo reato rispetto agli altri due (Sez. 6, n. 18496 del 09/11/2011, Figliomeni, Rv. 252658; Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino, Rv. 251193). L'assenza, nell'art. 12-quinques d.l. n. 306 del 1992, di una clausola di esclusione della responsabilità per l'autore dei reati che hanno determinato la produzione di illeciti proventi consente di affermare che il soggetto attivo del reato può essere anche colui che ha commesso o ha concorso a realizzare il delitto presupposto, qualora abbia predisposto una situazione di apparenza giuridica e formale difforme dalla realtà circa la titolarità o disponibilità dei beni di provenienza delittuosa al fine di agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio o di reimpiego (Sez. 2, n. 12999 del 16/11/2012, Bitica, Rv. 254804; Sez. 6, n. 25616 del 21/04/2008, Giombini, Rv. 240987; Sez. 6, n. 15104 del 09/10/2003, Gioci, Rv. 229239, tutte in materia di riciclaggio)>>.
4. In ordine alle censure riguardanti il capo 193-bis), l'impianto argomentativo non soffre delle denunciate criticità, risultando ineccepibile - siccome congruamente motivato il convincimento in merito alla intestazione fittizia da parte della CE IZ delle quote della NA GR in capo al CE LF. Piuttosto, infatti, che denunciare un travisamento della prova, non essendo stati dedotti elementi decisivi, percepibili ictu oculi idonei a disarticolare l'impianto argomentativo della sentenza impugnata relativo al detto capo, la difesa della ricorrente lamenta un travisamento del fatto che fuoriesce dallo scrutinio devoluto a questa Corte;
come autorevolmente insegnato, infatti: In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente 206 AS preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri>> (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).
5. E' immune dalle lamentate deficienze, sul piano della retta applicazione della norma di cui all'art. 7 1. n. 203/1991 e della consequenzialità logica, la motivazione in punto di circostanza aggravante dell'agevolazione delle associazioni di 'ndrangheta dell'Emilia e di UT contestata in riferimento a tutti i reati ascritti ai ricorrenti. Riaffermata l'adeguatezza delle argomentazioni esibite dal giudice censurato in punto di prova della diretta ingerenza del IL - per conto anche di AN RI NI nella gestione delle società del Gruppo SAVE e dei finanziamenti effettuati da parte del duo IL AN RI a - favore delle indicate compagini, preme rilevare che la Corte territoriale ha correttamente desunto il dolo specifico, proprio dell'aggravante menzionata, come caratterizzante l'agire dei ricorrenti, dalle evidenze probatorie attestanti che il CH e la CE, pur di conseguire vantaggi per la loro attività imprenditoriale, consentivano l'ingresso nelle società di loro pertinenza di soggetti e di capitali di matrice 'ndranghetista e si attivavano affinché, tramite le dette società avesse luogo, l'investimento di somme da parte della cosca madre, nelle iniziative economiche in Italia ed all'estero intraprese dal Gruppo Save: in tal modo consapevolmente agevolavano la diffusione ed il radicamento, sia del sodalizio originario che di quello derivato, in nuove realtà economiche e territoriali, costituenti il presupposto per la realizzazione di ulteriori profitti ingiusti per le associazioni.
6. La valorizzazione dell'assenza di segnali di presa di coscienza da parte degli imputati della gravità e della pericolosità delle condotte realizzate, associata alla reiterazione di condotte illecite anche dopo l'arresto del IL nel gennaio 2015, giustifica il diniego opposto dalla Corte di appello alla richiesta di attenuanti generiche. In tal senso deve farsi memoria della indicazione direttiva a mente della quale: In tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un 207 adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda>> (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381). Ricorso di GI LO Il ricorso è inammissibile.
1. La Corte territoriale, attingendo ad un corposo compendio probatorio, costituito dai risultati delle intercettazioni telefoniche, di indagini bancarie - esperite sui conti correnti svizzeri riferibili all'imputato o alla MM (società cartiera di cui egli deteneva il 30% delle quote, costituita in data 4 maggio 2009) e patrimoniali, di perquisizioni e sequestri eseguiti presso società rientranti nell'orbita del ricorrente (CDI Tecnology, Core, ecc.) trovate prive di - magazzino ed in possesso di timbri, documenti contabili e fatture anche riferibili ad aziende diverse -, e di accertamenti fiscali, ha collocato negli anni 2008-2010, e quindi in un periodo successivo a quello (fino al 2008) cui si riferivano le contestazioni e le condanne del procedimento "Point Breack", l'operatività della 'frode carosello', contestata al GI nel capo 98) della rubrica, finalizzata a consentire il reimpiego, in funzione di massimizzazione dei profitti, delle somme derivanti dalle attività illecite delle cosche calabresi facenti capo agli Arena/Nicoscia e a AN RI, di cui al capo 96). La sentenza impugnata ha individuato nel GI l'ideatore e il propulsore del complesso meccanismo fraudolento, che consentiva di realizzare ampi guadagni tramite la creazione di un apparente diritto a detrarre l'IVA su ciascuno degli acquisti intracomunitari apparentemente posti in essere dalle società costituenti gli anelli di una catena imprenditoriale priva di sostrato economico: diritto derivante, invero, da trasferimenti intermedi fittizi documentati da fatture 208 relative ad operazioni inesistenti;
ha, inoltre, minuziosamente passato in rassegna le causali di tale illecito operare, i tempi, i soggetti coinvolti, le compagini imprenditoriali inserite in tale meccanismo, i flussi di denaro e i passaggi delle merci da una società all'altra.
1.1. A fronte di siffatta ricostruzione, che si caratterizza per logicità e concretezza, perché documentata e del tutto sganciata dall'uso di presunzioni, le censure del ricorrente di cui al I^ motivo di ricorso -, replicando la modalità impugnatoria utilizzata per i motivi di gravame - giudicati dalla Corte di appello al limite della inammissibilità - si risolvono in contestazioni assertive, del tutto prive di qualsivoglia addentellato concreto alla vicenda, siccome resa nella motivazione della decisione contrastata, e come tali marcatamente inidonee ad intaccare la tenuta dell'apparato argomentativo posto a corredo della stessa.
1.2. Generico, perché privo di confronto con il testo della sentenza impugnata è, poi, il rilievo secondo il quale il reinvestimento di capitali illeciti delle cosche 'ndranghetiste calabresi, quand'anche effettivamente verificatosi, non sarebbe punibile, perché costituente un mero post factum del delitto istantaneo di reimpiego per il quale il GI era già stato condannato nel 'procedimento Point Break'; in ogni caso perché il sistema era destinato ad autoalimentarsi. Infatti plurime sono le evidenze in fatto accuratamente segnalate dalla Corte territoriale che mostrano, senza tema di smentita, numerosi elementi di diversità tra le condotte di reato accertate in 'Point Break' e quelle accertate in 'Aemilia', sia sotto il profilo cronologico, sia sotto quello delle fonti di provenienza delle somme, sia sotto quello dei soggetti coinvolti e delle realtà territoriali interessate.
1.3. I plurimi riscontri della fittizietà delle transazioni in essere tra le società inserite nella catena predisposta per rendere possibile la costante circolarità delle stesse merci, tratti dell'enorme fatturato prodotto dalle società, raffrontato al vuoto dei loro magazzini, e dal tenore delle intercettazioni telefoniche, danno ragione della ineccepibilità della motivazione contrastata quanto al dolo specifico del delitto di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 animante il GI;
vale a dire il fine di consentire alle società utilizzatrici delle fatture l'evasione dell'imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
2. Il secondo motivo è contrassegnato da assoluta aspecificità, perché affidato ad argomentazioni che non si confrontano affatto con il tenore della motivazione esibita a sostegno della statuizione assunta quanto al capo 99): segnatamente con il rilievo secondo il quale la circolazione delle 1200 schedine contraffatte SDHC Kingston non era affatto limitata agli scambi tra le società ritenute parte del sistema di frode, essendo state le stesse destinate anche alla cessione in danno della MC INFORMATICA, che nel suo oggetto sociale vantava, tra l'altro, il 209 k commercio (. . .) la distribuzione (. . .) l'installazione (. . .) di prodotti hardware e software>> (pag. 766 sentenza impugnata).
3. Manifestamente infondate sono le censure articolate con il terzo motivo.
3.1. Non coglie nel segno la deduzione difensiva circa la rinuncia implicita all'appello proposto dal P.M. di primo grado dal P.M. di appello, il quale, in sede di discussione non aveva insistito nell'accoglimento del gravame;
vige, infatti, in materia il principio di diritto secondo il quale, la rinuncia all'impugnazione deve essere fatta nelle forme tassativamente indicate dal codice di rito e non può desumersi per implicito dalle richieste avanzate dalle parti al termine della discussione (Sez. 1, n. 7733 del 14/03/1973, Ingrassia, Rv. 125385).
3.2. Richiamate le argomentazioni sviluppate in punto di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, in ipotesi di reformatio in peius della sentenza di primo grado, trattando delle questioni generali comuni, va ribadito che non vi è, spazio per l'obbligatoria rinnovazione del dibattimento nell'ipotesi in cui la cesura tra le due opposte conclusioni dei giudici di merito si ponga sul piano dell'interpretazione in diritto di quanto in fatto caratterizzante la condotta ascritta all'imputato, essendo rimasto inalterato il significato attribuito dal primo giudice alle dichiarazioni utilizzate per pervenire al verdetto assolutorio (Sez. 5, n. 42577 del 02/07/2018, D, Rv. 274009; Sez. 5, n. 54296 del 28/06/2017, Pesce, Rv. 272088). Donde, poiché, con riferimento alla condanna del GI LO in grado di appello per delitto di cui all'art. 12-quinquies I.n. 356/1992 (capo 100), non risulta che il giudice censurato abbia riformato la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado rivalutando il contenuto dichiarativo delle deposizioni dei testi escussi in quella sede o modificando il giudizio sulla loro attendibilità, ma che si sia, piuttosto, limitato ad una diversa qualificazione della componente soggettiva del fatto riconoscendone gli estremi del dolo specifico richiesto per il venire in essere del delitto di intestazione fittizia di beni riferibili ad altri, il rilievo articolato sul punto si appalesa manifestamente infondato. Ricorso di ZZ GI Il ricorso è inammissibile.
1. Le contestazioni mosse in ordine al riconoscimento dell'elemento oggettivo del reato di cui al capo 98, ripropongono le stesse argomentazioni già sviluppate con i motivi d'appello, confutate dalla Corte territoriale con motivazione completa e logica.
1.1. Va preliminarmente respinto come inconferente il rilievo secondo il quale, in violazione dell'art. 9 d.lgs. 74/2000, il TI avrebbe simultaneamente risposto di condotte di emissione e di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, posto che egli è stato condannato per il solo delitto di emissione di fatture per 210 A operazioni inesistenti di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 (capo 98), dal delitto di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000, contestatogli al capo 97) essendo stato già assolto in primo grado.
1.2. Nel merito, stima la Corte che l'analisi selettiva del complesso di operazioni integranti la triangolazione ideata e realizzata tra società venditrici e società acquirenti di beni con l'interposizione fittizia della cartiera ticinese MM perno del sistema delle 'frodi carosello' - (pag. 776 sentenza impugnata), della quale il TI era amministratore contabile, con poteri di firma sui conti bancari della stessa e con tenuta della contabilità di tutte le altre compagini inserite nel meccanismo, al di là del dato delle sole sette fatture riferibili alla MM, atomisticamente valorizzato dalla difesa del ricorrente, dia conto adeguatamente del fatto che l'operato complessivo del TI era funzionale a realizzare, tramite non la sola MM, ma con il congegno del passaggio costante delle stesse merci da una società all'altra, il fine di evasione delle imposte, attraverso la creazione di un credito IVA fasullo, che finiva per avvantaggiare i soggetti che muovevano le fila del descritto meccanismo fraudolento. Donde si addice alla fattispecie al vaglio il principio di diritto secondo il quale, in ipotesi di cd. catena societaria, nella quale si collochino intermediari fittizi útilizzati per far risultare acquisti fittizi per fini di evasione fiscale, del relativo reato rispondono tutti coloro che abbiano, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento (Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama e altri, Rv. 256579): di qui l'integrazione della materialità del delitto cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000. 2. Prive di pregio risultano del pari i rilievi censori in punto di elemento soggettivo del reato menzionato. Con motivazione priva di illogicità evidenti, la Corte ha tratto la prova del consapevole contributo del TI all'operatività del sistema delle frodi carosello dalla centralità del ruolo da lui dispiegato nella gestione dell'attività illecita complessivamente considerata. Tanto risultando comprovato da plurime e convergenti evidenze dimostrative, suscettibili di essere univocamente interpretate nel senso che l'imputato non si fosse limitato a svolgere la propria professione di commercialista a favore del GI, ma che avesse messo a disposizione il suo studio nel quale, peraltro, aveva la sede svizzera la MM - - per il giro di false fatturazioni inerenti ad operazioni inesistenti. Peraltro, poiché ampia parte della documentazione contabile relativa al vorticoso giro di fatture false si trovava presso il suo studio, avendo egli tra l'altro il potere di firma sui conti correnti della MM ed avendo ricevuto ben quattro mandati fiduciari dal SA, quale direttore responsabile della stessa MM, non poteva dubitarsi che egli avesse attivamente partecipato all'operatività del meccanismo fraudolento di cui si è detto, non rimanendone inerte spettatore. Di qui la correttezza della 211 AS k conclusione secondo egli fosse, a pieno titolo, compartecipe nel delitto di delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, avendo asservito la propria specifica professionalità agli scopi illeciti della MM, nella consapevolezza che le fatture emesse in relazioni ad operazioni inesistenti sarebbero state utilizzate per fini fiscali, allo scopo di fare lucrare ad altri l'indebito rimborso dell'IVA.
3. Finisce per risolversi in una deduzione di merito la denuncia della violazione del principio del ne bis in idem sostanziale e processuale, implicando l'accertamento dell'identità del fatto, ai fini della preclusione del giudicato, la verifica della corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato rispetto ad altro, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016 - dep. 14/03/2017, P.C. in proc. Bordogna e altri, Rv. 270387). Al riguardo va dato atto che la Corte territoriale non si è affatto sottratta a tale indagine ed ha minuziosamente esaminato la doglianza secondo la quale l'imputato sarebbe stato già giudicato per gli stessi fatti nel procedimento penale n.11197/2006 R.N.R., poi diventato 19896/2010 R.N.R., respingendola sul rilievo che nel presente processo oggetto di accertamento sono fatti ontologicamente distinti da quelli già coperti da giudicato, assimilabili ai precedenti solo dal punto di vista delle modalità operative. Ben ha osservato il giudice di merito sottolineando che:.. le società interessate dalla precedente indagine POINT - ONE, MT Trading, ELITE Trading erano affatto differenti rispetto a quelle oggi - considerate sia per nome, sia per struttura, intestazione, composizione sociale e, talvolta, anche per dislocazione geografica (dal modenese il GI si era invero trasferito nella zona tra AR e Reggio Emilia), così come diverse da quelle odierne erano le aziende verso cui o dalle quali venivano emesse le fatture per operazioni inesistenti che davano ragione alle contestazioni di cui agli artt. 2 e 8 d.lvo 74/00; i capitali mafiosi reinvestiti in "Aemilia" attraverso le condotte in questione non provenivano più dalla sola cosca Arena, ma anche da quella cutrese di AN RI;
differenti erano poi i correi e collaboratori di GI e EZ e le condotte illecite contestate a quest'ultimo, laddove le precedenti erano anche temporalmente ed ontologicamente diverse da quelle oggi in ' esame, essendo stato egli condannato in Point Breack per fatti di bancarotta e per utilizzo (oltre che per emissione) di fatture fittizie riferibili ai soli anni 2005- 2007, mentre l'unico reato oggi ritenuto a suo carico (di emissione di fatture fittizie) riguarda di contro gli anni 2008-2010>> (pag. 774). Di qui anche la aspecificità del motivo.
4. Sono, infine, inammissibili le censure in punto di diniego delle attenuanti generiche, essendo stato lo stesso corredato da motivazione esente da manifesta 212 н k illogicità: l'avere l'imputato proseguito nelle proprie illecite condotte per molti anni, affiancandosi al GI che gli aveva demandato non già singole azioni di minima importanza, ma l'intera gestione della società principale del sistema fraudolento, che aveva determinato un danno erariale affatto cospicuo. Vige, infatti, in materia, il principio di diritto secondo il quale la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente argomentata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
5. Il reato ascritto all'imputato non è estinto per prescrizione.
5.1. Richiamato sul punto quanto già riferito trattando delle questioni generali comuni, va ribadito che, secondo l'insegnamento di questa Corte, il termine di prescrizione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti inizia a decorrere, per l'unità del reato previsto dall'art. 8, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non dalla data di commissione di ciascun episodio ma dall'ultimo di essi, anche nel caso di rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta (Sez. 3, n. 10558 del 06/02/2013, D'Ippoliti e altro, Rv. 254759, Rv. 254759; Sez. 3, n. 6264 del 14/01/2010, Ventura, Rv. 246193; Sez. 3, n. 20787 del 18/04/2002, P.M. in proc. Ciotti P., Rv. 221978). Ciò detto, considerato che le ultime fatture, relative alla MM Ltd, segnatamente le n. 28 e n. 29 nei confronti di MB Trading Srl. di cui al capo 98 della rubrica, risultano emesse il 31 maggio 2010, il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 si prescrive il 27 ottobre 2018, così calcolato il relativo termine: data di consumazione del reato: 31 maggio 2010; con l'aggiunta di anni 7 e mesi 6 corrispondenti al termine massimo di prescrizione: 1 dicembre 2017; con l'aggiunta di 327 giorni di sospensione: 27 ottobre 2018. 5.3. E' appena il caso di rimarcare, al riguardo, che nel sistema processuale penale vigente opera il principio secondo il quale, durante il tempo fissato per la redazione della sentenza, ai sensi dell'art. 544, commi 2 e 3, cod. proc. pen., non decorrono i termini di durata della custodia cautelare, con la conseguenza che si produce anche la sospensione del corso della prescrizione, sempre che un provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare sia effettivamente adottato (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, sia pure per obiter, e Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 - dep. 11/01/2002, Cremonese, Rv. 220510). E' l'art. 304, comma 1, lett. e) e c-bis), cod. proc. pen., infatti, a prevedere che durante la pendenza dei termini per la stesura della sentenza 213 у k sono sospesi quelli previsti dall'art. 303, salvo il limite insuperabile fissato al comma 6; a sua volta, l'art. 159, comma 1, cod. pen., sancisce la sospensione automatica del corso della prescrizione per effetto della sospensione dei termini di custodia. La sospensione dei termini di custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in pendenza del termine per il deposito della motivazione, determina la sospensione della prescrizione per l'intero termine fissato per il deposito dei motivi, non rilevando l'eventuale nelle more del termine fissato per il deposito della motivazione - della revoca- misura custodiale il cui termine di durata era sospeso (Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva e altri, Rv. 268961; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 - dep. 12/01/2015, Di NZ, Rv. 261557). . Deve, dunque, ribadirsi che il corso della prescrizione del reato è sospeso durante la pendenza del termine indicato dal giudice di merito per il deposito della sentenza, in quanto tale vicenda integra una causa di sospensione obbligatoria dei termini di custodia cautelare (Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014, Ambrosino, Rv. 258967) e la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta, con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen., in pendenza del termine per il deposito della motivazione previsto dall'art. 304, comma 1, lett.c), cod. proc.pen., determina la sospensione della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti nel medesimo reato, anche se non sottoposti a misura custodiale (Sez. 6, n. 31875 del 12/04/2016, Armenise e altri, Rv. 267982). Ricorso di RO NN Il ricorso è inammissibile. -1. Le censure di cui ai primi due motivi di ricorso che si dirigono sulla riconosciuta aggravante 'di cui all'art. 7 1. n. 203/1991 -, a parte il rilievo di palese genericità, perché non tengono neppure conto del fatto che il RO non è stato affatto ritenuto partecipe, neppure ab externo, dell'associazione 'ndranghetista emiliana, sono inammissibili, vuoi perché interamente declinatè pretendendo un diretto confronto del giudice di legittimità con le fonti di prova, sia perchè omettono qualsivoglia critica argomentata alle ragioni della decisione sul punto: la quale, invero, ha condivisibilmente ritenuto che l'aggravante evocata fosse da riconoscersi in capo all'imputato, sia nella sua fenomenologia soggettiva, in ragione della commissione dei reati ascrittigli in concorso con affiliati alla cosca, quali AN e CH, sia nella sua fenomenologia oggettiva, essendo risultato provato che egli si fosse avvalso del metodo mafioso per realizzare l'estorsione in danno del CA, ridotto in una condizione di assoluta prostrazione e, perciò, indotto all'omertà. 214 k 2. Le doglianze riferite ai capi 182) e 166 lett. g) deducono il travisamento dei fatti, che, però, non è vizio denunciabile con il ricorso per cassazione. Deve, al riguardo, ribadirsi che dalla formulazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.. - secondo cui il vizio di motivazione può costituire motivo di ricorso sotto il profilo della mancanza o manifesta illogicità, emergente dal testo del provvedimento impugnato si evidenzia il chiaro intento legislativo di ricondurre il giudizio di - cassazione alle esclusive funzioni di legittimità; con la conseguenza che non è prospettabile, sotto l'apparenza formale del controllo logico della motivazione, alcuna censura relativa agli accertamenti ed apprezzamenti di fatto, ai quali il giudice di merito sia pervenuto mediante la valutazione del materiale probatorio 'acquisito, in quanto la verifica del cosiddetto "travisamento del fatto" comporterebbe una "rivisitazione" della suddetta valutazione non consentita in cassazione (Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006 - dep. 06/02/2007, P.G. in proc. Bartalini e altri, Rv. 235656). Ne viene l'irricevibilità del corrispondente motivo. Ricorso di CH EP Il ricorso è inammissibile.
1. Il motivo che contesta il riconoscimento della responsabilità dell'imputato per il reato di partecipazione all'associazione 'ndranghetista emiliana è generico, perché sconta il mancato confronto con la puntuale indicazione, compiuta nella sentenza impugnata, dell'articolato quadro probatorio reputato idoneo, con apprezzamento insindacabile in questa sede, a dar conto dello svolgimento da parte del CH di un ruolo assolutamente funzionale alle esigenze della cellula della casa madre cutrese insediata in territorio emiliano, con la sua messa a I disposizione, mediante apporti poliedrici e costanti: per la realizzazione di specifici reati fine, ad esempio quelli afferenti allo sfruttamento della manodopera impiegata nelle opere edili d'interesse del sodalizio ovvero alla gestione di ingenti quantitativi di gasolio onde consentire l'infiltrazione delle imprese riferibili a personaggi di spicco della cosca (il GI) nel tessuto economico emiliano;
per agevolare l'attività di altri sodali, segnatamente del LO, quale figura apicale della locale emiliana, di cui risultava essere il factotum ed il guardaspalle;
nonché per l'espletamento di compiti di primaria importanza per la realizzazione della forza d'intimidazione della congrega, mediante la detenzione e la custodia di armi. In tal senso, alla luce di condivisibili massime d'esperienza e, comunque, sulla base di una valutazione globale dei risultati istruttori, sono stati giudicati univocamente confermativi della tesi di accusa circa l'intraneità del CH alla cosca emiliana: il contenuto di intercettazioni telefoniche, il suo intervento in affari rilevanti della congrega (ricettazione del gasolio destinato al GI;
affare delle mattonelle;
affare delle 215 k imbarcazioni curato in sinergia dalla cellula emiliana e da quella piemontese della 'ndrangheta; rapporti con i protagonisti dell'affare 'OL'), nei quali erano coinvolti anche esponenti del sodalizio diversi dal LO (GI e IL), e l'accompagnamento di quest'ultimo agli incontri con AN RI NI nella sua abitazione cutrese.
2. Il motivo che denuncia la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione, è, al contempo, manifestamente infondato e contrassegnato da genericità. Fatto integrale rinvio a quanto illustrato affrontando in generale il tema della implementazione istruttoria in appello mediante acquisizioni documentali, giova, qui, solo rimarcare che risulta ineccepibile la decisione della Corte territoriale di non acquisire le dichiarazioni collaborative rese dal CH successivamente alla chiusura delle indagini preliminari e non destinate a fornire elementi di prova necessari a consentire all'imputato la concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 I. n. 203/1991, avendo avuto l'imputato facoltà di ripetere le dette dichiarazioni in sede di spontanee dichiarazioni ed avendo il giudice censurato tenuto conto, anche ai fini della delibazione da compiersi in vista della concessione delle attenuanti generiche, di una serie di indici tali da non far ritenere né effettiva la cesura dei rapporti con i sodali della cellula 'ndranghetista emiliana, né efficace il contributo arrecato al disvelamento delle dinamiche criminali di essa.
3. Stigmatizzata come generica per assertività la doglianza che si appunta sul riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen., quanto alla circostanza aggravante dell'associazione armata, di cui all'art. 416- bis, commi 4 e 5, cod. pen., operato il richiamo a quanto, una volta per tutte, illustrato in ordine alla natura della stessa e ai presupposti per sua applicazione, va solo evidenziato come la Corte territoriale abbia, in proposito, condivisibilmente sostenuto che proprio la riscontrata detenzione di armi da parte del CH, custodite nel capannone di LO ubicato in Montecchio Emilia, e la sicura consapevolezza da parte di quest'ultimo, quale indiscussa figura apicale del gruppo 'ndranghestista emiliano, sta a dimostrare la disponibilità di armi da parte del detto gruppo per il tramite dei suoi affiliati.
4. I motivi - contrassegnati dai nn. 5), 6) e 7) riferiti ai capi 137, 138, 139, 94 e 90 - fuoriescono dal perimetro delle censure proponibili con il ricorso per cassazione, o perchè, pur dietro la denuncia di violazioni di legge o di vizi di motivazione, pretendono di porre la Corte di Cassazione a diretto confronto con le prove e chiedono alla Corte medesima una rinnovata valutazione delle stesse, oppure perché, senza tener conto delle ragioni poste a sostegno delle statuizioni riferite ai capi della sentenza impugnati, ripropongono le stesse doglianze 216 صلا sollevate con i motivi di appello e adeguatamente superate con logico argomentare.. In particolare, la Corte territoriale ha ben motivato quanto alla sussistenza delle condotte contestate all'imputato nei capi 137, 138, 139 e 90, dando contezza del contenuto delle intercettazioni più rilevanti e dei criteri utilizzati ai fini dell'interpretazione dei dialoghi captati e facendo corretta applicazione della regula iuris secondo la quale gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno;
qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma 2, cod.proc.pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera ed altri Rv. 260842). Poiché nessuna delle censure sviluppate dal ricorrente ha specificamente indicato gli elementi di prova che sarebbero in grado di mettere in crisi la ritenuta affidabilità delle indicate fonti di prova, le quali, peraltro, risultano ampiamente corroborate dai risultati di altri mezzi di prova (perquisizioni e sequestri nonché dichiarazioni di collaboratori di giustizia), le deduzioni sul punto sono palesemente prive di decisività. I rilievi censori che si appuntano sul capo 94 (cd. 'truffa delle måttonelle") sono palesemente non consentiti, perché sono proiettate ad ottenere una rivisitazione del fatto sulla base di una lettura alternativa degli elementi di prova (quelli tratti dalle dichiarazioni di LO e GI).
5. Le ulteriori censure, attinenti all'entità della pena, con riferimento agli aumenti praticati per la riconosciuta continuazione tra i reati, risultano estranee all'ambito valutativo rimesso alla Corte di legittimità, chiamata a verificare sul punto la coerenza della decisione sulla base di quanto espresso dal giudicante. Quella sollecitata dal ricorrente, peraltro, è indagine resa impossibile dalla limitata cognizione degli atti, circoscritta a quanto oggetto delle impugnazioni, e finisce per incidere, altresì, sulla valutazione. discrezionale del giudice di merito, insindacabile ove giustificata coerentemente, con riguardo alla posizione soggettiva del ricorrente ed al complesso degli elementi a tal fine valorizzati nella sentenza. E', del pari, giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, sent. n. 42688 del 24/9/2008, dep. 14/11/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, siccome fondata sul riconoscimento dell'apporto nient'affatto marginale ed occasionale del CH al delitto associativo ed ai reati fine allo stesso attribuiti, di particolare importanza per il funzionamento della congrega, e sulla valenza delle sue ammissioni di 217 responsabilità limitate ad alcune condotte di minore gravità, senza riguardare quelle di maggior rilievo>> (pag. 825 sentenza impugnata): vale, infatti, in. materia il principio, affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Ricorso di SA HA Il ricorso è fondato per le sole ragioni di seguito indicate.
1. Colgono, parzialmente, nel segno il primo e il terzo di impugnazione.
1.1. Il rilievo che assorbe quello di cui al secondo motivo che si riferisce - all'erronea statuizione della Corte di appello in punto aumento di pena applicato all'imputato in ragione della ritenuta recidiva, è fondato, posto che la circostanza aggravante di cui all'art. 99, comma 2, cod. pen. non risulta contestata all'imputato nel capo 98 della rubrica.
1.2. E' parimenti fondata la denuncia di violazione di legge, in relazione all'art. 81, comma 2, cod. pen., quanto all'applicazione dell'aumento di pena per la continuazione in riferimento alle sette fatture emesse dalla MM DT nel medesimo periodo d'imposta (anno 2010). La chiara disposizione di cui all'art. 8, comma 2, d.lgs. 74/2000, prevede, infatti, in deroga al principio di cui all'art. 81 cpv. cod.pen. in tema di continuazione, un regime di favore per l'imputato mediante la riconduzione ad unità dei plurimi episodi di emissione di fatture per operazioni inesistenti commessi nell'arco del medesimo arco di imposta.
2. Devono, invece, essere respinte le doglianze articolate dalla difesa del ricorrente in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche ed in punto di estinzione del reato per prescrizione.
2.1. Va riconosciuto che, nel disattendere la richiesta di concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. in ragione dell'assenza di elementi - positivamente valutabili (segnali di resipiscenza o intento riparativo rispetto alle proprie condotte); a fronte del ruolo non marginale dispiegato dall'imputato nel sistema frodatorio in contestazione -, il giudice censurato si è attenuto ai criteri direttivi indicati da questa Corte secondo cui, poiché la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, 218 H sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego delle attenuanti è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460).
2.2. Il reato ascritto all'imputato, infine, non è estinto per prescrizione. Richiamato sul punto quanto già riferito trattando delle questioni generali comuni, va ribadito che, secondo l'insegnamento di questa Corte, il termine di prescrizione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti inizia a decorrere, per l'unità del reato previsto dall'art. 8, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non dalla data di commissione di ciascun episodio ma dall'ultimo di essi, anche nel caso di rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta (Sez. 3, n. 10558 del 06/02/2013, D'Ippoliti e altro, Rv. 254759, Rv. 254759; Sez. 3, n. 6264 del 14/01/2010, Ventura, Rv. 246193; Sez. 3, n. 20787 del 18/04/2002, P.M. in proc. Ciotti P., Rv. 221978). Ciò detto, considerato che le ultime fatture, relative alla MM Ltd - della quale il SA era direttore operativo - segnatamente le n. 28 e n. 29 nei confronti di MB Trading Srl. di cui al capo 98 della rubrica, risultano emesse il 31 maggio 2010, il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 si prescrive il 27 ottobre 2018, così calcolato il relativo termine: data di consumazione del reato: 31 maggio 2010; con l'aggiunta di anni 7 e mesi 6 corrispondenti al termine massimo di prescrizione: 1 dicembre 2017; con l'aggiunta di 327 giorni di sospensione: 27 ottobre 2018. E', appena, il caso di rimarcare, al riguardo, che nel sistema processuale penale vigente opera il principio secondo il quale, durante il tempo fissato per la redazione della sentenza, ai sensi dell'art. 544, commi 2 e 3, cod. proc. pen., non decorrono i termini di durata della custodia cautelare, con la conseguenza che si produce anche la sospensione del corso della prescrizione, sempre che un provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare sia effettivamente adottato (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, sia pure per obiter, e Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 - dep. 11/01/2002, Cremonese, Rv. 220510). E' l'art. 304, comma 1, lett. e) e c-bis), cod. proc. pen., infatti, a prevedere che durante la pendenza dei termini per la stesura della sentenza sono sospesi quelli previsti dall'art. 303, salvo il limite insuperabile fissato al comma 6; a sua volta, l'art. 159, comma 1, cod. pen., sancisce la sospensione automatica del corso della prescrizione per effetto della sospensione dei termini di custodia. La sospensione dei termini di custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in pendenza del termine per il deposito della motivazione, determina la sospensione della prescrizione per 219 l'intero termine fissato per il deposito dei motivi, non rilevando l'eventuale -revoca nelle more del termine fissato per il deposito della motivazione - della misura custodiale il cui termine di durata era sospeso (Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva e altri, Rv. 268961; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 - dep. 12/01/2015, Di NZ, Rv. 261557). Deve, dunque, ribadirsi che il corso della prescrizione del reato è sospeso durante la pendenza del termine indicato dal giudice di merito per il deposito della sentenza, in quanto tale vicenda integra una causa di sospensione obbligatoria dei termini di custodia cautelare (Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014, Ambrosino, Rv. 258967) e la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta, con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen., in pendenza del termine per il deposito della motivazione previsto dall'art. 304', comma 1, lett.c), cod. proc.pen., determina la sospensione della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti nel medesimo reato, anche se non sottoposti a misura custodiale (Sez. 6, n. 31875 del 12/04/2016, Armenise e altri, Rv. 267982).
3. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio nei confronti del ricorrente in ordine alla riconosciuta recidiva ed alla continuazione e il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Nel resto il ricorso va rigettato. Ricorso di ON NI Il ricorso è inammissibile.
1. Il motivo che si dirige sulla prova della responsabilità del ricorrente per il delitto di partecipazione qualificata all'associazione di matrice 'ndranghetista emiliana è contrassegnato da patente genericità. A parte i rilievi in punto di esistenza di un sodalizio criminale, insediato nel territorio emiliano, operante in autonomia rispetto alla casa madre cutrese, rispetto ai quali valgono le considerazioni sviluppate sul tema nella trattazione delle questioni generali comuni, alle quali occorre fare integrale richiamo, devesi osservare che la Corte territoriale ha correttamente valutato un materiale probatorio di non poco momento nel quale sono confluite anche le dichiarazioni autonome e - convergenti di numerosi collaboratori di giustizia, oltre che ad un imponente compendio intercettativo -, ampiamente rappresentativo e della carriera criminale di ON NI, stabilmente inserito nella organizzazione 'ndranghestista insistente nella provincia di Reggio Emilia, siccome accertato nel processo Edilpiovra, ed in rapporti di cointeressenza negli affari illeciti gestiti da AN RI NI, e della funzione direttiva e strategica dispiegata nell'ambito dell'attuale sodalizio, come dimostrato dagli incontri con il PA, al 220 quale egli partecipava in qualità di rappresentante del gruppo operante in Reggio Emilia allo scopo di ottenere, anche attraverso gli interventi del politico a difesa degli imprenditori calabresi inseriti o contigui al gruppo medesimo colpiti delle misure interdittive prefettizie, una sorta di legittimazione sociale che avrebbe consentito al sodalizio di meglio infiltrarsi nel tessuto economico della zona e agli affiliati di intessere relazioni utili ad aggiudicarsi appalti e commesse di lavori rilevanti. Ciò senza contare il suo autorevole contributo nel dirimere i contrasti insorti tra gli affiliati (come per l'Affare OL') o nel dipanare questioni private degli affiliati stessi (ingerenza nella crisi familiare di PO NI) ovvero la sua certa partecipazione a summit dell'organizzazione calabro-emiliana. Sicchè, avuto riguardo al tenore tutt'altro che decisivo delle deduzioni sviluppate e, invece, alla cifra di completezza, coerenza ed aderenza ai canoni interpretativi dettati in tema di partecipazione qualificata ad associazione di stampo mafioso, che caratterizza l'insieme giustificativo offerto dal giudice censurato, la statuizione assunta nei confronti di ON NI quanto al capo 1 rimane indenne da censure.
2. Non meno generiche sono le doglianze promiscuamente sviluppate con il secondo motivo di ricorso. Si tratta di rilievi privi di qualsivoglia confronto critico con le puntuali argomentazioni spiegate dalla Corte territoriale in riferimento a ciascun fatto di estorsione aggravata, tentata o consumata, ascritto all'imputato, al quale è stato correttamente riconosciuto un ruolo egemonico nella gestione di un vero e proprio sistema di recupero dei crediti per conto di imprenditori o anche di privati, utilizzato per perseguire molteplici scopi: di conseguire consistenti profitti per sé e per il sodalizio di appartenenza;
di rafforzare la forza di intimidazione dell'associazione; di impadronirsi di aziende del luogo, sovente strumentalmente piegate ai fini illeciti dell'associazione, che, anche in tal modo, s'infiltrava nel tessuto economico emiliano. Nondimeno le stesse doglianze sono manifestamente infondate laddove ripropongono le questioni relative alla qualificazione giuridica dei fatti nei termini del delitto di esercizio arbitrario - delle private ragioni con violenza alle persone o del delitto di violenza privata risolte dalla Corte territoriale in maniera del tutto conforme al magistero di - richiamando per il resto quanto questa Corte. Vale solo ribadire sul punto analiticamente esposto sul tema nella trattazione delle questioni generali comuni - che, in caso di concorso di persone nel reato, solo ove la condotta tipica di violenza o minaccia sia posta in essere dal titolare del preteso diritto è configurabile il concorso di un terzo estraneo nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (per agevolazione, anche morale), mentre, qualora la condotta sia realizzata da un terzo che agisca su mandato del creditore, essa può assumere rilievo soltanto ai sensi dell'art. 629 cod. pen. (Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017 - 221 H dep. 02/02/2018, Gatto e altro, Rv. 2720; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360) e che integra il delitto di tentata estorsione, e non quello di violenza privata, la condotta di colui che, con minacce, pretenda il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo, quando la coartazione è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto, (Sez. 6, n. 53429 del 05/11/2014, Galdieri e altro, Rv. 261800; Sez. 5, P.G. in proc. Arsova, n. 32011 del 19/04/2006, Rv. 235195) ovvero il comportamento di chi tenti di imporre ad altri, con violenza o minaccia, un contraente, consistendo l'ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale nel fatto stesso che il contraente- vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia e libertà negoziale (Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012, Biondo e altri, Rv. 252283).
3. Quanto alle censure sviluppate in punto di aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4 e 5, cod. pen., valgono le argomentazioni già svolte in generale, dovendosi soltanto in questa sede riaffermare che la valenza del fatto notorio in relazione alla stabile dotazione di armi da parte di associazioni per delinquere di stampo mafioso, quali la 'ndrangheta, come tale non ignorabile, vale a maggior ragione per chi, come l'odierno ricorrente, di quella organizzazione faceva sicuramente parte essendone stato affiliato in modo formale, ancorché la detenzione di armi non sia stata provata a suo carico. Nondimeno va fatta menzione, allo scopo di convalidare la correttezza delle conclusioni raggiunte sul punto dal giudice censurato (pag. 881), delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IV AN che aveva indicato in ON NI uno dei dieci esponenti della 'ndrina di Reggio Emilia, tra i quali anche IV RE e SC SQ, con i quali era:..uscito fuori il discorso se poteva essere la disponibilità di qualche arma...Si, diciamo come 'ndrina di UT, servivano delle armi...>>.
4. Vanno del pari respinte le censure che si riferiscono all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod.pen. perché manifestamente infondate, avuto riguardo a quanto riferito in generale in ordine all'elaborazione giurisprudenziale sul tema. S'impongono soltanto alcune ulteriori precisazioni che attengono alla dimensione delle attività economiche delle quali la cosca emiliana intendeva assumere il controllo e che finanziavano in tutto o in parte con i proventi della sua attività delittuosa. La Corte di appello, accertato che molte società coinvolte nelle grandi attività edilizie o operanti come "cartiere" erano riconducibili a persone inserite nella cosca emiliana o contigue all'entourage familiare di AN RI come - emerso, ad esempio, nel c.d. 'Affare OL e producevano profitti che venivano in vario modo reimpiegati o destinati a ritornare nelle tasche del capo cutrese, si è soffermata sul collegamento di natura finanziaria tra l'associazione 222 'ndranghetista e tali imprese, ed ha, quindi, puntualizzato le caratteristiche delle dette attività imprenditoriali, finalizzate a prevalere, nel territorio d'insediamento, sulle altre strutture che offrivano beni e servizi: segnatamente, la pluralità di imprese e la fitta rete di operazioni incrociate, funzionali al reinvestimento illecito dei profitti;
gli interessi del sodalizio emiliano in tutti gli affari di più significativo impatto economico;
i cospicui flussi di denaro privi di giustificazione provenienti da e diretti a UT (in proposito significative le dichiarazioni di GI EP). Di talchè, al cospetto di siffatta argomentazione, i rilievi sviluppati sono pure generici.
5. Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991, va osservato come nel caso di utilizzazione del metodo mafioso è sufficiente che la condotta sia posta in essere avvalendosi di una delle modalità caratterizzanti l'associazione tipicamente mafiosa (Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, P.M. in proc. Vicidomini, Rv. 271102; Sez. 2, sentenza n. 4909 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515). Dunque, come già diffusamente esposto nella trattazione delle questioni generali comuni, avvalersi del metodo mafioso significa utilizzare le condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen., ossia ricorrere alla forza intimidatrice del vincolo associativo ed alla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Tale aggravante costituisce una specifica modalità di qualsiasi condotta già di per sé penalmente rilevante ed è stata inserita nell'ordinamento per contrastare le più diversificate forme di criminalità in quanto promananti da soggetti in grado di intimidire e coartare le vittime per il "valore aggiunto" che proviene loro dal contesto delinquenziale in cui si muovono. Tanto, sul presupposto che la capacità di resistenza della vittima scema man mano che acquisisce la consapevolezza di trovarsi di fronte ad un soggetto che ha alle spalle un manipolo di soggetti disposti a sostenerlo, anche se la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art.416-bis cod. pen., né che l'agente ne faccia parte, essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso;
basta, cioè, che l'associazione appaia sullo sfondo, sicché la vittima sia spinta ad adeguarsi al volere dell'aggressore, o ad abbandonare ogni velleità di difesa, per timore di più gravi conseguenze. La circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203/1991, quindi, costituisce una particolare qualità della condotta criminosa, e la ratio della disposizione non è solo quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi, o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro 223 S maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata. Si tratta, all'evidenza, di una connotazione specifica e peculiare che può caratterizzare qualsiasi condotta penalmente rilevante, concretandosi in una situazione di fatto che non rappresenta, in sé, un'autonoma fattispecie di reato, ma un particolare atteggiarsi e qualificarsi del concreto svolgimento dell'azione criminosa (Sez. 5, n. 44920 del 21/06/2018, Berriola ed altri, non massimata in motivazione). Ne viene che, al lume di tale cornice ermeneutica, non è revocabile in dubbio l'applicazione della circostanza aggravante speciale del metodo mafioso a carico del ON in relazione alle numerosissime estorsioni, tentate e consumate, di cui è stato riconosciuto colpevole. Per le ragioni illustrate trattando del sistema di 'recupero crediti' gestito dal ricorrente e da questi utilizzato in funzione del - perseguimento di amplissimi margini di profitto illecito per sé e per l'associazione da lui capeggiata, nonché per la strumentalizzazione delle imprese, attraverso tale sistema deprivate di ogni autonomia decisionale, in vista del conseguimento degli ulteriori scopo dell'associazione, non è, neppure, possibile dubitare della ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203/1991 nella forma dell'agevolazione mafiosa.
6. Con il negare al ON la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in virtù della sua consolidata condotta criminale priva di qualsivoglia segnale di ravvedimento, la Corte territoriale ha fatto buon governo della regula iuris secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Ricorso di PO NI Il ricorso è inammissibile. siccome1. Dal raffronto con i motivi di appello proposti dal ricorrente analiticamente riportati nella parte della sentenza impugnata dedicata alla sua posizione risulta che i motivi di ricorso per cassazione non ne costituiscono - altro che la mera reiterazione, pur con qualche formale aggiustamento in 224 funzione del diverso orizzonte delle censure proponibili con i due strumenti di impugnazione.
2. Tanto constatato, occorre, allora, fare applicazione del principio di diritto a mente del quale, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitino a riprodurre le doglianze d'appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NA ed altro, Rv. 254584): in tal caso, infatti, i vizi denunciati restano indeterminati e la mera riproposizione dei rilievi precedentemente formulati non rispondono all'esigenza, che è propria dei motivi di impugnazione, di consentire al giudice "ad quem" l'esercizio del potere di controllo sul provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 5035 del 02/02/1984, Ciliberti, Rv. 164531). Donde, poiché è generica la deduzione del vizio di motivazione in relazione ad identica censura già sviluppata con i motivi di appello, che il ricorrente si sia limitato a trascrivere senza formulare alcuna effettiva critica alla motivazione della sentenza di secondo grado, rimangono colpiti dalla sanzione dell'inammissibilità tutti i motivi sviluppati nel ricorso per cassazione nell'interesse di PO NI, essendo stati gli stessi formulati con tale inaccettabile tecnica.
3. A ciò, deve aggiungersi che, comunque, gli stessi scontano ulteriori profili di inammissibilità derivanti dall'essere o manifestamente infondati o articolati in relazione a vizi non consentiti nel giudizio di legittimità. -3.1. Le contestazioni svolte in ricorsó segnatamente con il primo motivo - con richiamo al contenuto delle dichiarazioni dei collaboranti (ES e MA) quanto alla partecipazione di PO NI alla associazione di 'ndrangheta operante in Emilia, non individuano alcuna violazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 192, comma 3, cod.proc.pen. e si risolvono nella prospettazione di autonome analisi degli apporti, espressione della reiterazione in questa sede di censure formulate in atto di appello, sulle quali vi è stata una specifica risposta nella pronuncia impugnata. Nondimeno omettono di confrontarsi con lo sviluppo argomentativo della sentenza nel suo insieme considerato, che con motivazione completa e del tutto logica, ha evidenziato come da tutti gli elementi di fatto passati in rassegna emergesse lo stabile e duraturo inserimento del PO all'interno dell'associazione emiliana e la sua messa a disposizione tra l'altro - ostentata nelle comunicazioni telefoniche intercettate (no perché io sono un uomo d'onore!>>... Tutti siamo una sola persona qua nella famiglia >>) - del 225 A sodalizio, segnatamente nel settore dedito alle estorsioni ed all'usura, in accordo e cooperazione con soggetti facenti parte del consorzio medesimo, anche a livello apicale, in particolare con ON NI.
3.2. Quanto ai rilievi svolti con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 5 cod. pe., la loro manifesta infondatezza deriva dalle notazioni in diritto sviluppate sul tema nella parte dedicata alla disamina delle questioni generali e ad esse si fa integrale richiamo. Vale solo soggiungere che la disponibilità di armi da parte dell'associazione 'ndranghetista non poteva di certo essere ignorata dal PO, in ragione del suo ruolo di organica compenetrazione all'interno del sodalizio con funzioni di rilievo a fianco di ON NI.
3.3. I motivi contrassegnati dai nn. 3, 6, 7, 12 (in relazione ai capi 50, 66, 67, 68, 69, 71 e 74) deducono il vizio di travisamento della prova il solo deducibile in cassazione in riferimento ad un'ipotizzata lettura distorta delle fonti di prova - in maniera del tutto inconferente, posto che di travisamento può parlarsi solo ove si attribuisca alla prova un risultato antitetico rispetto al suo effettivo contenuto. Poiché, tuttavia, nell'impugnazione si opera tale riferimento senza indicare gli atti dal quale tale esclusione dovrebbe desumersi, siffatta mancata specificazione rende le censure completamente generiche.
3.4. I motivi contrassegnati dai n. 4, 8, 10, 11 (in relazione ai capi 59, 70, 72, 73, 73-bis) nella misura in cui sollecitano il giudice di legittimità a compiere una rinnovata valutazione delle prove dichiarative, soprattutto con riguardo all'attendibilità delle persone offese o alla verifica della tenuta delle dichiarazioni di coimputati, deducono vizi non consentiti al cospetto del giudice di vertice, atteso che è jus receptum che il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò, dopo due gradi di merito, è estraneo alla sua cognizione (Sez. 7, Ordinanza n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948). Sono, pertanto, irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello, invece, prospettato dalla parte ricorrente. Da ciò risulta evidente l'inammissibilità dei motivi indicati, che si risolvono nella riproposizione diffusa delle censure rivolte alla prima sentenza di merito e nella deduzione generica di mancata risposta da parte del giudice di appello, che, invece, vi ha risposto, con motivazione attenta ai passaggi essenziali delle censure difensive e previa autonoma rivalutazione di tali punti. G 226 -3.5. Il motivo contrassegnato dal n. 5 che deduce l'omessa risposta al motivo di gravame formulato con riferimento al capo 65) della rubrica, senza riportare il contenuto specifico di quella doglianza, al fine di consentire l'autonoma individuazione dei rilievi che si assumono preteriti e sui quali si sollecita il sindacato di legittimità, è inammissibile per genericità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 04/09/2015, B. e altri, Rv. 264879; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, US, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Mirra, Rv. 258962).
3.6. Nondimeno sia la questione articolata nel motivo anzidetto, che quelle dedotte con i motivi contrassegnati dai nn. 13 e 14, non solo sono inammissibili perché pretendono una non consentita rivalutazione dei fatti alla stregua degli elementi di prova raccolti, ma sono anche manifestamente infondate per le ragioni in diritto compiutamente esposte nella trattazione delle questioni generali comuni in tema di estorsione posta in essere da appartenenti ad associazioni di stampo mafioso e con l'uso del metodo mafioso e di rapporti tra i reati di cui agli artt. 629, 393 e 610 cod.pen.. In proposito va solo rammentato che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione può essere manifestata anche in maniera implicita, essendo solo necessario che essa sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera (Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, P.M. in proc. Pistolesi;
Sez. 5, n. 41507 del 22/09/2009, Basile e altri, Rv. 245431), di modo che, ove essa sia riferibile a soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio, ben può rilevare anche se attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta e altri, Rv. 261632). Peraltro, ove la minaccia estorsiva sia veicolata in tali forme, deve ritenersi configurabile anche la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, sempre che l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza e minaccia (Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, P.M. in proc. Gallo, Rv. 268759; Sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015, Fiorisi e altri, Rv. 263706). Quanto alla questione relativa alla differenziazione tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle private ragioni, vigono, in materia, i principi di 227 G diritto secondo i quali il delitto di estorsione si caratterizza rispetto a quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone per il fatto che la violenza o minaccia solo nel secondo caso sono esercitate per far valere un diritto già esistente e azionabile dinanzi a un giudice, mentre qualora l'azione costrittiva sia finalizzata a far sorgere una posizione giuridica che altrimenti non potrebbe essere vantata né conseguita attraverso il ricorso al giudice, e a questa consegua un ingiusto vantaggio patrimoniale, è configurabile il reato di estorsione (Sez. 2, n. 25613 del 22/04/2009, Bartolini, Rv. 244160) ed a mente dei quali, in caso di concorso di persone nel reato, solo ove la condotta tipica di violenza o minaccia sia posta in essere dal titolare del preteso diritto è configurabile il concorso di un terzo estraneo nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (per agevolazione, anche morale), mentre, qualora la condotta sia realizzata da un terzo che agisca su mandato del creditore, essa può assumere rilievo soltanto ai sensi dell'art. 629 cod. pen. (Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017 - dep. 02/02/2018, Gatto e altro, Rv. 2720; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360). Ne viene che, poiché nelle ipotesi di cui ai capi 65), 75) e 95), vengono in rilievo fattispecie di recupero di crediti altrui, realizzate con modalità di coartazione della volontà dei soggetti richiesti degli atti di disposizione patrimoniale tipiche dell'intimidazione mafiosa, la qualificazione dei fatti siccome operata dai giudici di merito non si presta a censure di sorta.
3.7. I motivi contrassegnati dai n. 9 e 15 sono, infine, aspecifici, perché difettano di qualsivoglia confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione impugnata. Quanto ai delitti di cui all'art. 12-quinquies I. 356/1992 - di cui ai capi 70-bis, ter, quater e quinquies – va rammentato che la Corte territoriale ha - giustificato l'intestazione fittizia operata dal PO a favore dei familiari in ragione della messe di precedenti penali registrati sul certificato del casellario (nella misura di ben 88) e della sua pluriennale militanza nelle cosche ndranghetiste reggiane succedutesi nel tempo: di qui la più che fondata preoccupazione di incorrere nella sottoposizione a misure di prevenzione personali e patrimoniali. Quanto alle confische delle società e dei beni fittiziamente intestati a terzi in violazione della norma contenuta nell'art. 12-quinquies I. n. 356/1992, la Corte territoriale ne ha individuato il fondamento normativo sia nell'art. 240, comma 1, cod. pen., trattandosi di "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato"; sia nell'art. 416-bis, comma 7 cod.pen., trattandosi di compendi altresì suscettibili di confisca obbligatoria ex art. 416-bis, comma 7 cod.pen., venendo in rilievo, strutture societarie funzionali agli interessi della consorteria e necessarie alla realizzazione del suo programma: donde è priva di rilievo la circostanza che non fosse stata sottoposta a sequestro e confisca la PO Srl., 228 والا k quale società utilizzata per commettere il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Ricorso di PO AN Il ricorso è inammissibile.
1. Tutte le doglianze articolate in ricorso appaiono caratterizzate da una evidente cifra di genericità, perché le argomentazioni cui sono state affidate non si confrontano affatto con le specifiche ragioni poste a sostegno delle statuizioni adottate dal giudice censurato in relazione a ciascuno dei capi riguardanti l'imputato.
2. Quanto rilevato in generale si addice, in particolare, al primo motivo di impugnazione, che, nel riprodurre i rilievi già articolati al cospetto di entrambi i giudici di merito, ha denunciato la violazione dell'art. 644 cod.pen., formulando, tuttavia, deduzioni - miranti ad una riqualificazione del fatto di cui al capo 73-bis nei termini del delitto di favoreggiamento personale del tutto inconferenti rispetto al caso concreto. Nella sentenza impugnata, infatti, sono stati analiticamente indicati più elementi fattuali (tratti da conversazioni intrattenute in carcere con PO NI, pag. 930 del provvedimento al vaglio) comprovanti la fattiva gestione da parte del ricorrente degli affari usurari riferibili al padre, temporaneamente ostacolati dalla detenzione di questi, dei quali egli risultava pienamente al corrente anche quanto ai termini delle relative pattuizioni;
di modo che è conforme a diritto - e, comunque, effettuata secondo criteri di logica plausibilità la valutazione, operata dalla Corte territoriale e riportata in motivazione, secondo la quale l'attività di riscossione dei proventi dell'usura praticata nei confronti del RU, lungi dall'essere un fatto postumo di natura occasionate, fosse espressione di un accordo collaborativo pregresso, integrante gli estremi del contributo partecipativo al fatto. Di qui l'inammissibilità della censura.
3. Parimenti aspecifico è il motivo che contesta la sussistenza del dolo di estorsione nell'operato del ricorrente in pregiudizio dei coniugi DU, avendo il giudice censurato dato conto in sentenza nel respingere analogo rilievo di gravame sollevato con riferimento al reato di cui al capo 75) - di un corredo di evidenze in fatto univocamente deponenti per la sua piena consapevolezza delle ingiuste pretese patrimoniali vantate dal padre nei confronti delle vittime dell'intimidazione della cui riconoscibilità come tale non - si poteva dubitare, in ragione della fenomenologia dell'azione posta in essere dallo stesso PO AN con lo "sbattere la benna di un escavatore contro la casa di abitazione dei coniugi DU per demolirla" - e della sua volontà di 229 у prestarvi adesione, con il fornire il proprio concreto contributo al buon esito delle stesse.
4. Il motivo, che, con riferimento allo stesso capo 75), mira alla esclusione della realizzazione dell'estorsione ivi contestata con l'uso del metodo mafioso, è manifestamente infondato. Richiamato quanto in precedenza illustrato - segnatamente nel respingere analogo motivo articolato nel ricorso di ON NI circa il fatto che la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo - mafioso non presuppone necessariamente che l'agente faccia parte un'associazione ex art. 416-bis cod.pen., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, occorre rilevare, invero, che la Corte territoriale, ponendo l'accento sull'uso di un mezzo potenzialmente distruttivo - a sua volta per attentare all'abitazione della coppia dei debitori del TI debitore di PO NI e sulla circostanza che i destinatari di tale - comportamento non avevano inteso presentare denuncia, ha ben delineato la sussistenza in fatto degli estremi dell'aggravante contestata, ravvisabili nell'abbandono da parte delle vittime di ogni velleità di difesa per timore di incorrere in più gravi conseguenze per mano del sodalizio di cui PO NI, padre di PO AN, era partecipe.
5. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel quarto motivo di impugnazione, la Corte territoriale ha motivato in maniera completa e congrua in ordine alle ragioni del proprio raggiunto convincimento circa la responsabilità del PO AN per la detenzione illegale di una carabina, peraltro alterata. A fronte, infatti, di una deduzione del tutto generica, articolata con il gravame, in punto di prova della disponibilità della detta arma comune da sparo da parte dell'imputato, il giudice censurato ha, ineccepibilmente, replicato che fu proprio PO AN a condurre gli operanti di Polizia Giudiziaria, incaricati di effettuare la perquisizione nell'abitazione di PO NI, nella pertinenza cortilizia in cui la carabina si trovava nascosta: sicché erano incontestabili sia la cosciente detenzione dell'arma, sia l'illiceità della stessa, desumibile dalle modalità di custodia adoperate.
6. Del tutto corretto in diritto è il diniego di concessione della circostanza attenuante del contributo di minima importanza, vuoi per il ruolo tutt'altro che marginale dispiegato dal ricorrente nella vicenda usuraria posta in essere nei confronti dei coniugi RU, come ben evidenziato nella trattazione del primo motivo, posto che secondo il magistero di questa Corte, in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore k efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata 230 dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell""iter" criminoso (Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P, Rv. 274037; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012 dep. 09/01/2013, Moddaferi e altro, Rv. - 254051); vuoi perché è jus receptum che, in tema di concorso di persone nel reato, la disposizione del secondo comma dell'art. 114 cod. pen., secondo cui l'attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 stesso codice, e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, si riferisce anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso, come nel caso del tutto - corrispondente a quello al vaglio in riferimento al capo 75) di estorsione aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 629 cod. pen., che richiama, tra l'altro, l'ultima parte della previsione posta al n. 1) del comma terzo dell'art. 628, secondo cui la pena è aumentata quando il fatto sia commesso da più persone riunite (Sez. 2, n. 18540 del 19/04/2016, Vincenti, Rv. 266852; Sez. 6, n. 6250 del 17/10/2002 - dep. 07/02/2003, Emanuello e altri, Rv. 225925; Sez. 2, n. 6382 del 08/05/1996, Arcella e altri, Rv. 205409).
7. Aspecifico è il motivo che denuncia l'omessa motivazione sulla richiesta delle circostanze attenuanti generiche, essendosi la Corte di merito pronunciata sul punto, motivandone il diniego - in maniera aderente alle regulae iuris dettate in materia (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano ed altro, Rv. 195339) - sulla mancata allegazione di alcun elemento di positiva valutazione per la loro concessione. Ricorso di SP AN Il ricorso è inammissibile.
1. Le argomentazioni con le quali la difesa del ricorrente stigmatizza le valutazioni del giudice censurato in punto di corrispondenza al canone dell' 'oltre ogni ragionevole dubbio', di cui all'art. 533 cod. pen., della prova posta a fondamento della statuizione di colpevolezza di SP AN per il delitto di cui all'art. 12-quinquies I. n. 356/1992 - in relazione all'intestazione fittizia delle quote della 'Immobiliare B.G', riconducibile a IL LF -, propongono, a ben vedere, un alternativo apprezzamento dei risultati istruttori rispetto a quello compiuto dai giudici di merito e, così, finiscono con il richiedere alla Corte 231 k di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti. Indice sintomatico di tale intento è, ad esempio, il riferimento alla cd. perizia di stima del dottor DO AN, volta ad esibire alla Corte di legittimità un materiale asseritamente dimostrativo dell'erronea valutazione probatoria, in sostanza, denunciata. Tale tecnica impugnatoria non tiene conto, però, delle caratteristiche del sindacato della Corte di cassazione, cui non compete di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova ed a cui, pertanto, è inibito l'esame contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel del provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte. L'oggetto del relativo giudizio, infatti, è l'argomentazione critica, che si fonda sugli elementi di prova, contenuta nel provvedimento impugnato, del quale deve essere verificata la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva. Ne viene che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108).
2. Tali essendo le coordinate della delibazione da compiersi, va riconosciuto che la motivazione resa dal giudice censurato, sia in punto di elemento oggettivo, che di elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 12-quinquies 1. 356/1992, appare pienamente rispondente ai presupposti richiesti per l'integrazione della detta fattispecie e, inoltre, del tutto idonea a rendere ragione del percorso logico seguito per giungere alla decisione assunta. Sono stati, infatti, partitamente indicati e, poi, globalmente considerati, plurimi elementi fattuali dimostrativi della titolarità sostanziale della 'Immobiliare B.G', in capo al IL LF, il quale, per l'epilogo del procedimento di prevenzione cui era stato sottoposto, aveva ragione di ritenere che la proposta di applicazione di misure di prevenzione a suo carico potesse essere reiterata, e che, perciò, si era messo al riparo da possibili ablazioni delle sue significative possidenze, intestando al IP, poco più che ventenne, privo di qualsiasi risorsa patrimoniale e di altrettanta esperienza imprenditoriale, non solo le quote della 'Immobiliare B.G.', ma anche di altre società; in ciò contando sulla sperimentata affidabilità del giovane, il quale, nel comparire nei rapporti con i terzi fungendo da sua longa manus, dimostrava di assecondare docilmente ogni decisione, come comprovato dal contenuto delle intercettazioni, documentanti le relazioni tra lo SP e la CE con riferimento ad una transazione avvenuta tra la B.G. e la Impregeco. Donde, la Corte territoriale ha tratto la prova della intestazione fittizia delle 232 G quote, non dal mero rapporto esistente tra lo zio e il IP, il quale non avrebbe potuto, perciò, non sapere delle vicissitudini e dei timori del primo, ma, al contrario, da un'intelaiatura di rapporti di vario genere esistenti tra i due, che dimostrava quanto addentro fosse l'imputato negli affari del congiunto e quanto, perciò, si fosse prestato a fungerne da schermo per aiutarlo ad eludere le norme in materia di misure di prevenzione. Il calibro delle doglianze esaminate non consente, pertanto, l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione.
3. Prive di pregio si appalesano anche le doglianze in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, dovendosi ribadire, anche con riferimento alla statuizione adottata sul punto nei confronti dello SP che è jus receptum che la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737); donde è conforme a tale dictum la giustificazione addotta dalla Corte territoriale, a sostegno dell'esclusione della meritevolezza da parte dell'imputato di un più mite trattamento sanzionatorio, fondata sulla sua palesata attitudine a reiterare comportamenti fraudolenti - agendo quale prestanome in più società, tra le quali, oltre 'BG Immobiliare', 'Immobiliare Pangea Srl.' e 'Tecnore Srl.', e, comunque, sulla gravità del fatto ascrittogli, siccome desumibile dall'avere proseguito attivamente nel suo ruolo di prestanome in BG Immobiliare anche dopo l'arresto del IL, non essendo, consentita in questa sede un'alternativa lettura della ridetta emergenza.
4. Le doglianze che si appuntano sulla statuizione di confisca della 'Immobiliare B.G.' sono, al contempo, generiche e manifestamente infondate, poiché non si confrontano adeguatamente con la motivazione posta a corredo della statuizione stessa (pag. 346 - 347 sentenza impugnata), nella quale la Corte territoriale ha correttamente rilevato che la società, oggetto del trasferimento fraudolento contestato all'imputato in concorso con lo zio IL LF, costituiva corpo del reato, come tale suscettibile di confisca facoltativa ex art. 240, comma 1, cod.pen.; misura di sicurezza, questa, della quale sono stati ravvisati i presupposti in relazione alla pericolosità sociale del dominus IL, e non dell'interposto SP, in ragione della relazione esistente tra l'attività criminosa del primo - esponente apicale del sodalizio emiliano e in strettissimi rapporti con il capo della casa madre cutrese AN RI e la società confiscata, la cui disponibilità da parte del IL avrebbe agevolato la commissione di ulteriori reati da parte di questi. 233 A k Ricorso di NI RO Il ricorso è inammissibile.
1. Il motivo che deduce la violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc.pen. in riferimento all'esclusione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da FF BR, per non essere stato questi sentito nelle forme garantite, ancorché sin da principio emergessero indizi di reità a suo carico per il delitto di estorsione, commesso, in concorso con ER, in pregiudizio dell'imprenditore PR, è manifestamente infondato. Integralmente richiamate, sul punto, le notazioni in diritto sviluppate nella trattazione delle questioni generali, è d'uopo riconoscere che le argomentazioni poste dalla Corte territoriale a fondamento della statuizione adottata risultano pienamente conformi ai principi di diritto dianzi illustrati, avendo spiegato il giudice censurato come, quando il FF venne sentito a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria, era tutt'altro che evidente una sua responsabilità concorsuale nell'estorsione consumata in pregiudizio del PR, quanto meno sotto il profilo dell'elemento soggettivo, risultando soltanto che il dichiarante fosse la vittima della condotta estorsiva del ER. Nondimeno lo stesso motivo è anche aspecifico, poiché vige in materia il principio di diritto secondo cui, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 269218), ed è comunque, generico perché privo di confronto critico con il tenore della motivazione, nella quale si era evidenziato come non solo difettassero gli elementi di prova da cui desumere che il FF avesse conferito al ER l'incarico di recuperare il credito vantato dalla Metalma Srl. nei confronti del PR, ma come emergesse, piuttosto, dalle intercettazioni telefoniche la volontà del FF di provvedere in autonomia al recupero del credito stesso.
2. Quanto al secondo dei motivi di ricorso è d'uopo evidenziare come, attraverso la denuncia del vizio di travisamento della prova rappresentata dalle conversazioni intercettate poste a sostegno del pronunciato giudizio di responsabilità per i delitti di estorsione di cui ai capi 79), 81) e 82), la ricorrente invochi, in realtà, una riedizione del giudizio di merito, radicalmente escluso in questa sede, tanto più alla stregua del dictum delle Sezioni Unite n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, a mente del quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del senso delle conversazioni 234 k intercettate costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. Al lume di tale canone ermeneutico e non risultando dalla motivazione ostesa in relazione ai detti capi alcuna illogicità evidente nella resa dell'operazione di valutazione delle singole prove e della loro coordinazione in un insieme significante, non è dato dubitare della piena partecipazione, quantomeno morale, della NI all'estorsione posta in essere dal ER nei confronti degli imprenditori FF e PR, emergendo dalle pieghe dell'ampio impianto argomentativo una serie di indici fortemente rappresentativi del contributo positivo offerto dall'imputata alla buona risuscita dell'azione tipica del concorrente: palesandosi il detto contributo non solo in una chiara adesione all'agire del ER, dei cui obiettivi ella dimostrava di essere pienamente al corrente, ma anche in una serie di comportamenti ad esempio l'influire su persone vicine al FF affinchè lo scoraggiassero dal proposito di presentare denuncia diretti a rafforzare il correo nel proprio proposito criminoso o - nell'agevolarne la realizzazione. La concretezza e positività dell'apporto descritto, suscettibile di incidere in termini di causalità efficiente sull'agire criminoso altrui, è tale da segnare la differenza rispetto alla connivenza non punibile, invocata dalla ricorrente, la quale postula, al contrario, che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato (Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013 dep. 29/01/2014, Benocci, Rv. 258186Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, Grosu, Rv. 258953; Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, P.G. in proc. Strisciuglio e altri, Rv. 252322). In questa prospettiva pur avendo a mente l'insegnamento impartito da questa Corte secondo la - quale, in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 235 AS k 226101) , ai fini della prova del concorso morale, deve considerarsi sufficiente l'obiettiva idoneità, in base alle regole della comune esperienza, della condotta posta in essere dal concorrente a fornire un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, di talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati (Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosanio e altri, Rv. 255260; Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229200). Nondimeno, la responsabilità di chi coopera ad un fatto criminoso non presuppone la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da altro dei concorrenti, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla verificazione del fatto criminoso (Sez. 1, n. 15860 del 09/12/2014 - dep. 16/04/2015, Crivellari e altri, Rv. 263089). Alla luce dei principi sinteticamente esposti, con i quali il ricorso non si è affatto confrontato, le censure sviluppate dalla ricorrente sul tema del suo concorso nei delitti descritti nei capi 79), 81) e 82) sono manifestamente infondati.
3. Il motivo con il quale ci si duole del carattere apparente della motivazione posta a corredo del capo 7) della rubrica pecca di genericità, omettendo di raccordare le ragioni dell'impugnazione alle ragioni della decisione.
3.1. La quale, invero, ha passato in rassegna tutti gli elementi comprovanti il concreto contributo sistematicamente offerto dalla ricorrente all'associazione emiliana, mettendo a disposizione di questa la propria peculiare professionalità, espletata in una materia, quello della consulenza finanziaria, di decisiva importanza per la 'ndrangheta emiliana, che intendeva imporsi come 'mafia imprenditrice' ed aveva, quindi, necessità di impadronirsi degli strumenti e delle tecniche per acquisire il controllo delle attività economiche e per piegare queste ultime all'ulteriore esigenza di utilizzo delle stesse a fini di reimpiego del denaro di provenienza illecita. In tal senso depongono i frequenti rapporti con esponenti di spicco delle due consorterie: quella emiliana e quella cutrese;
in particolare i contatti con ER NI, AN RI NI e AN RI DO, ad esempio, con riferimento all'affare relativo all'acquisto del patrimonio immobiliare del fallimento della Rizzi TR, poi sfumato. Come del pari esplicativi risultano, nella stessa prospettiva di valutazione del ruolo della ricorrente quale concorrente esterna nell'associazione emiliana, gli interventi della stessa riscontrati attraverso l'attività di captazione delle conversazioni telefoniche diretti ad individuare le modalità finanziariamente più adeguate per - consentire alla consorteria cutrese di acquisire le ingenti somme in contanti 236 AS provento di una rapina ad un furgone blindato (c.d. 'Affare Blindo'); ovvero di realizzare il miglior reimpiego di somme provenienti dagli affari illeciti di * pertinenza della stessa. A ciò deve aggiungersi il ruolo dispiegato dalla NI nelle estorsioni consumate in danno degli imprenditori PR e FF, delle quali si è dianzi dato conto, che evidenzia il rapporto di attiva collaborazione della ricorrente con il ER, autentico dominus delle operazioni, finalizzate ad imporre al FF, cliente della consulente, di commissionare alla cosca le iniziative volte al recupero dei crediti vantati nei confronti del PR e di versare a questa una provvigione per il recupero;
rapporto di attiva collaborazione desumibile anche dai suggerimenti rivolti al ER quanto alla realizzazione di progetti imprenditoriali da realizzare in Calabria (Parco Eolico di UT).
3.2. Avuto riguardo allo schema del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa siccome ampiamente illustrato nella trattazione delle questioni - generali comuni, cui si rimanda per maggiori ragguagli -, che presuppone un concreto e consapevole contributo dotato di efficienza causale rispetto alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e funzionale alla realizzazione, anche parziale o settoriale, del programma criminoso della medesima, non può dubitarsi della corretta sussunzione in esso, operata dai giudici di merito, della sistematica collaborazione prestata dalla NI ai vertici delle due associazioni, in vista dell'acquisizione del controllo su strategiche iniziative imprenditoriali e della ottimizzazione delle modalità di reimpiego dei proventi illeciti derivanti dalle attività ricomprese nei rispettivi programmi associativi. Ricorso di RR OB Il ricorso è inammissibile.
1. L'eccezione di incompetenza territoriale dell'Ufficio Giudiziario Bolognese è manifestamente infondata per le ragioni diffusamente indicate nella parte della decisione dedicata alla trattazione delle questioni generali comuni ed alle argomentazioni in quella sede sviluppate si fa integrale rinvio.
2. Le censure che si riferiscono alla prova della partecipazione del RR all'associazione emiliana, pur dietro la deduzione di vizi di violazione di legge - in relazione alla mancata applicazione dei criteri individuati dalla giurisprudenza di vertice per orientare il discernimento giudiziale quanto alla condotta di cui all'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. e delle regole di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e del vizio di motivazione sollecitano il giudice di - legittimità a porsi in confronto diretto con il materiale probatorio: il che rende inammissibili le censure medesime (Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, P.C., 237 AS Basile e altri, Rv. 258153). Ed invero, a fronte di una plausibile ricostruzione dell'operato del RR, dispiegatosi in un settore - quello delle estorsioni nel quale la cellula emiliana della 'ndrangheta di UT era particolarmente attiva, e dei dettagliati riferimenti probatori operati dal giudice di merito, non è, certo, ammessa, in questa sede, alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Le autonome e convergenti dichiarazioni accusatorie di ES NG RE, che aveva riferito (nell'interrogatorio del 7 marzo 2012) che il RR, originariamente affiliato alla cosca emiliana, allorché questa faceva capo al Dragone, con la dote di 'camorrista', era poi passato, assieme al fratello RE, in quella capeggiata da AN RI NI, e di RO AN, che aveva riferito (nell'interrogatorio del 22 febbraio 2012) che l'imputato era “un fedelissimo di NI AN RI", lette, peraltro, in sinergia con quanto accertato nell'ambito del processo Edilpiovra in ordine al diretto interessamento dell'egemone della casa madre cutrese affinché al RR, rimasto vittima del furto di un escavatore, venisse restituito lo strumento da lavoro sottrattogli, rendono ragione della disponibilità poliedrica e costante, soprattutto alla consumazione di estorsioni, offerta dall'imputato a favore dell'associazione: il che, dando conto del ruolo riconosciutogli all'interno della compagine, integra, sul piano oggettivo e soggettivo, gli estremi del delitto di cui all'art. 416-bis, comma 1, cod. proc. pen. e fonda l'affermazione di responsabilità. -3. Altrettanto infondate sono le contestazioni articolate con i motivi contrassegnati dai nn. 3), 4) e 5) - inerenti alla qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi 30) 50), 60) e 61), posto che le determinazioni assunte dalla Corte territoriale in relazione ad essi si appalesano del tutto in linea con quanto insegnato in punto di distinzione tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle private ragioni ovvero tra il delitto tentata estorsione e quello di violenza privata. Al riguardo, richiamato quanto si è illustrato affrontando il tema tra le questioni generali comuni, va solo ribadito che, in caso di concorso di persone nel reato, solo ove la condotta tipica di violenza o minaccia sia posta in essere dal titolare del preteso diritto è configurabile il concorso di un terzo estraneo nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (per agevolazione, anche morale), mentre, qualora la condotta sia realizzata da un terzo che agisca su mandato del creditore, essa può assumere rilievo soltanto ai sensi dell'art. 629 238 丛 cod. pen. (Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017 - dep. 02/02/2018, Gatto e altro, Rv. 2720; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360) e che integra il delitto di tentata estorsione, e non quello di violenza privata, la condotta di colui che, con minacce, pretenda il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo, quando la coartazione è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto, (Sez. 6, n. 53429 del 05/11/2014, Galdieri e altro, Rv. 261800; Sez. 5, P.G. in proc. Arsova, n. 32011 del 19/04/2006, Rv. 235195) ovvero il comportamento di chi tenti di imporre ad altri, con violenza o minaccia, un contraente, consistendo l'ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia e libertà negoziale (Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012, Biondo e altri, Rv. 252283). Ne viene che, quanto alle condotte poste in essere dal RR nei confronti della IE e del CA non vi è dubbio della correttezza della sussunzione delle stesse entro lo schema del delitto di estorsione, atteso che il primo altro non era che un terzo estraneo ai rapporti obbligatori nei quali i secondi figuravano come debitori;
così come, quanto alle estorsioni tentate poste in essere nei confronti del ET, depongono pacificamente in favore della scelta qualificatoria operata dai giudici di merito nei termini delle estorsioni - tentate l'assenza in capo al RR di un diritto ad ottenere quanto preteso dal - destinatario delle sue richieste, le quali se fossero andate in porto, avrebbero certamente cagionato al destinatario stesso un danno economicamente 1 valutabile. Le ulteriori lagnanze che si dirigono sul controllo dell'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e sull'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate deducono vizi non esaminabili in questa sede, posto che è jus receptum che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota e altro, Rv. 262575) e che, anche in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'ND e altri, Rv. 268389).
4. Manifesta è la genericità della doglianza di cui al sesto motivo, non confrontandosi per nulla il ricorrente con l'ampia motivazione posta dal giudice censurato a corredo della statuizione adottata in relazione al capo 140) della rubrica. Deve, infatti, riconoscersi come la Corte territoriale abbia 239 A k ineccepibilmente superato le obiezioni formulate in punto di detenzione e porto di armi da sparo contestati al RR e riproposte con i motivi di ricorso per cassazione, evidenziando come l'indicazione del luogo e della data di consumazione del delitto di cui agli artt. 2 e 4 I. n. 895/1967 (in provincia di Milano e Reggio Emilia a partire dal 2007), inserita nel capo d'imputazione, contenesse riferimenti semplici ma univoci che consentivano ampiamente all'imputato di articolare il proprio diritto di difesa - in ciò uniformandosi ai dicta di questa Corte secondo cui non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa, tanto più che la contestazione non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito. (Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741; Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Nuro e altri, Rv. 239758) - e come le dichiarazioni dell'IV AN, che si era accusato di avere ceduto al RR due pistole rispettivamente di calibro 38 e 9 x 21, siano stato riscontrate sia da quelle autonome rese dal collaboratore di giustizia, ES NG RE, che ha riferito dei rapporti dell'imputato con soggetti del milanese, sia dal rinvenimento in una autovettura nella disponibilità del RR di una munizione di calibro 38, corrispondente al tipo di pistola cedutagli dall'IV.
5. Il difetto di giuridico fondamento della censura che contesta la sussistenza dell'associazione armata deriva dalle argomentazioni diffusamente sviluppate sul tema nella trattazione delle questioni generali comuni;
deve, qui, solo aggiungersi che la stessa è pure aspecifica, perché articolata nella preterizione dei puntuali rilievi formulati sul punto dalla Corte territoriale, che ha dato atto di come il collaboratore di giustizia IV AN lo stesso che aveva dichiarato di avere consegnato proprio al RR le due pistole - avesse anche riferito di avere ricevuto la visita di alcuni esponenti della 'ndrina di Reggio Emilia che gli avevano rappresentato la necessità di avere la disponibilità di qualche arma>>.
6. Quanto alla doglianza che attiene al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen., in ordine alla dimensione delle attività economiche delle quali la congrega della 'ndrangheta emiliana intendeva assumere il controllo e che finanziava con i proventi della propria attività criminale valgono i principi di diritto richiamati e le osservazioni formulate nella trattazione generale del tema nella sezione dedicata alle questioni generali comuni. f 240 7. Anche i rilievi censori che si dirigono sulla ravvisabilità degli estremi della circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991, sia nella forma dell'agevolazione mafiosa che nella forma dell'utilizzazione del metodo mafioso, risultano sollevati in maniera del tutto generica: vale a dire senza per nulla tener conto delle argomentazioni sul punto della Corte territoriale, dalle quali emerge, senza tema di smentita, che l'imputato, proprio in ragione del suo ruolo di partecipe della cosca emiliana, non solo era ben consapevole che il sodalizio traeva dalle estorsioni importanti profitti e che attraverso le stesse affermava la propria supremazia sul territorio, ma anche che al perseguimento di tali finalità orientava il proprio operato nella realizzazione dei reati fine: tutti, tra l'altro, caratterizzati dall'utilizzazione del metodo mafioso, come è comprovato dall'atteggiamento di omertà di alcune delle vittime.
8. Le violazioni di legge denunciate con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio non meritano considerazione, avendo la Corte di appello reso statuizioni sul punto del tutto aderenti alle regulae iuris vigenti in materia, allorchè ha posto in rilievo l'assenza di elementi positivamente valutabili in vista della concessione delle attenuanti generiche e la particolare ferocia dimostrata dal RR nei confronti di alcune vittime dei reati di estorsione in funzione della graduazione della pena. La doglianza che deduce la mancata decurtazione del quoziente di pena corrispondente al delitto di tentata estorsione, di cui al capo 18 della rubrica, dal quale l'imputato è stato assolto, è ancora una volta il frutto del mancato confronto con il tenore della sentenza impugnata: la quale, alla pag. 958, primo capoverso, ha evidenziato come il Tribunale, nonostante la declaratoria di colpevolezza in ordine ai reati ascritti al RR al capo 18, non avesse applicato alcun aumento di pena a titolo di continuazione sul più grave reato contestato al capo 50. Ricorso di IR RO Il ricorso è fondato per le sole ragioni di seguito enunciate.
1. L'eccezione di incompetenza territoriale dell'Ufficio Giudiziario Bolognese è manifestamente infondata per le ragioni diffusamente indicate nella parte della decisione dedicata alla trattazione delle questioni generali comuni ed alle argomentazioni in quella sede sviluppate si fa integrale rinvio.
2. Le censure che si appuntano sul riconoscimento in capo al IR del ruolo di promotore e organizzatore del sodalizio emiliano, pur dietro la denuncia dei vizi di violazione di legge e di illogicità dell'apparato giustificativo, sollecitano, in effetti, un non consentito riesame del merito. La Corte di appello ha nitidamente evidenziato come, sulla base di un nutrito corredo di prove (costituite dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, dagli 241 A esiti delle captazioni telefoniche ed ambientali, di servizi di o.c.p., dalle acquisizione di atti, dagli accertamenti bancari e fiscali), fosse rimasto acclarato che il ricorrente, per effetto della sua dimostrata abilità nel maneggiare consistenti somme di denaro, provento dei traffici delittuosi della cosca cutrese, fosse assurto al rango di uomo di fiducia di AN RI NI, capo indiscusso della associazione calabrese, che gli aveva affidato, nel corso degli anni (a far data dagli anni 2006 -2007) le disponibilità finanziarie proprie e del gruppo, affinchè le reimpiegasse in attività imprenditoriali emiliane e lombarde, controllate dalla 'locale' emiliana, con il duplice scopo di far perdere le tracce della loro provenienza illecita e di farle fruttare così da ottenerne un ritorno economico. Ne viene che sono privi di pregio i rilievi in ordine al mancato coinvolgimento del ricorrente nelle operazioni AN Drago e Edilpiovra, trattandosi di indagini relative a sodalizi criminosi cessati al più tardi nell'anno 2003, ed in ordine al suo coinvolgimento nell'indagine 'Kiteryon', dovendosi, all'uopo, riaffermare il principio, del quale si è dato conto nella trattazione delle questioni generali comuni, della possibilità della contestuale militanza di uno stesso soggetto all'interno di distinti sodalizi criminali, così che questi debba rispondere di più fattispecie di reato associativo. Nondimeno, non sussiste alcuna contraddizione tra il ruolo apicale riconosciuto al ricorrente nel gruppo criminale emiliano e la mancanza di una sua formale affiliazione, posto che la pronuncia, nell'affrontare una volta per tutte la questione dei riti di affiliazione, non ne ha individuato un presupposto indefettibile ai fini dell'appartenenza alla cosca emiliana peraltro alla luce di quanto sul punto riferito dai collaboratori di giustizia -, traendone, piuttosto, la prova dalle funzioni concretamente dispiegate a favore di questa: tanto, peraltro, in linea con il magistero di questa Corte, che, in materia, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale: Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione mafiosa, l'affiliazione rituale può non essere sufficiente qualora alla stessa non si correlino concreti indici fattuali rivelatori dello stabile inserimento del soggetto con ruolo attivo nel sodalizio (Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017, De Caro, Rv. 271205; Sez. 5, n. 50864 del 03/11/2016, P.M. in proc. Napoleone, Rv. 268445; Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, P.G. proc. Pesce e altri, Rv. 269040; Sez. 6, n. 46070 del 21/07/2015, Alcaro e altri, Rv. 265536).
3. Quanto alle censure sviluppate in punto di aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4 e 5, cod. pen., valgono le argomentazioni già svolte in generale, dovendosi soltanto in questa sede ribadire che la valenza del fatto notorio, in relazione alla stabile dotazione di armi da parte di associazioni per delinquere di stampo mafioso quali la 'ndrangheta, vale a maggior ragione per chi, come 242 l'odierno ricorrente, di quella organizzazione faceva sicuramente parte, ancorché la detenzione di armi non fosse stata provata a suo carico.
4. Vanno del pari respinte le censure che si riferiscono all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod.pen. perché manifestamente infondate, avuto riguardo a quanto riferito in generale in ordine all'elaborazione giurisprudenziale sul tema. In ordine al profilo delle dimensioni delle attività economiche delle quali la cosca ' emiliana intendeva assumere il controllo e che finanziava, in tutto o in parte, con i proventi della sua attività delittuosa, vale richiamare quanto accertato dalla Corte territoriale in ordine alla circostanza che molte società coinvolte nelle grandi attività edilizie o operanti come "cartiere" erano riconducibili a persone inserite nella cosca emiliana o contigue all'entourage familiare di AN RI – - come emerso, ad esempio, nel c.d. 'Affare OL - e producevano profitti che venivano in vario modo reimpiegati o destinati a ritornare nelle tasche del capo cutrese;
a ciò deve aggiungersi quanto rilevato sul collegamento di natura finanziaria tra l'associazione 'ndranghetista e tali imprese e sulle caratteristiche delle dette attività imprenditoriali, destinate a prevalere, nel territorio d'insediamento, su altre strutture che offrivano beni e servizi, soprattutto in virtù delle loro peculiari modalità di finanziamento e della loro fitta rete di interrelazioni, funzionali al reinvestimento illecito dei profitti;
sugli interessi del sodalizio emiliano in tutti gli affari di più significativo impatto economico;
sui cospicui flussi di denaro privi di giustificazione provenienti da e diretti a UT (in proposito significative le dichiarazioni di GI EP): di talchè, al cospetto di siffatta argomentazione, i rilievi sviluppati si appalesano viziati da aspecificità.
5. Il motivo che denuncia la violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla esclusione della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da AN TE e LI UD, rispettivamente parte offesa e persona informata dei fatti in relazione al delitto di estorsione di cui al capo 78 della rubrica, sebbene costoro, nel rendere le stesse, avessero riferito di circostanze suscettibili di rilevare a loro carico quali elementi indizianti per una condotta corruttiva, è manifestamente infondato, avuto riguardo a quanto osservato in diritto nella parte dedicata alle questioni generali. Richiamati, pertanto, integralmente i principi generali che governano la materia illustrati in quella sede, va riconosciuto che ad essi la Corte territoriale si è integralmente conformata, allorchè ha evidenziato, per un verso, come la condotta corruttiva evocata fosse totalmente scollegata e temporalmente molto risalente rispetto alle condotte estorsive poste in essere dal ricorrente nei confronti del AN e come, in ogni caso, le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non 243 sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi. Nondimeno il motivo è anche generico per aspecificità, vuoi perché ha omesso di illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione dell'elemento di prova inutilizzabile ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze si rivelino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 269218); vuoi perché ha omesso di tener conto delle ulteriori argomentazioni spese sul punto dal giudice censurato, il quale ha evidenziato come i plurimi elementi di riscontro delle dichiarazioni rese dalle persone indicate (consistiti in intercettazioni telefoniche ed in servizi di o.c.p.) individuati dal primo giudice non fossero stati neppure messi in discussione dalla difesa dell'imputato con i motivi di gravame.
6. Le deduzioni sviluppate in punto di responsabilità del IR per il reato di reimpiego in attività economiche di somme provenienti dall'attività illecita della cosca emiliana e della cosca cutrese, di cui ai capi 119) e 122) della rubrica, sono, invece, parzialmente fondate. Quelle che si riferiscono al reimpiego di somme provento dell'attività delittuosa dell'associazione cutrese sono aspecifiche, perché prive di confronto critico con il tenore della motivazione ostesa sul tema dalla Corte territoriale, la quale, per delineare il ruolo concorsuale avuto dal LL nei delitto di cui all'art. 648-ter cod. pen., sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, ha giustamente valorizzato, quanto al delitto di cui al capo 119), una nutrita serie di elementi probatori di diversa natura meglio evidenziati nella parte della sentenza - dedicata alla trattazione dell' 'affare OL' e nelle pagine da 996 a 1001 della motivazione dedicata alla posizione di LL RO - univocamente deponenti per la immissione da parte del LL, con la fattiva collaborazione di PP RE, nelle società coinvolte nella detta imponente operazione immobiliare di somme di denaro provenienti da UT e riferibili a AN RI NI, le quali attraverso il meccanismo delle fatture per operazioni inesistenti, emesse da società compiacenti, ritornavano alla fonte calabrese maggiorate dell'incremento dell'IVA: evidenze ulteriormente validate dalla descrizione dei comportamenti posti in essere da US e da ER, quali soggetti incaricati dal AN RI di prendere il posto del LL, dopo che questi, nel luglio del 2011 era caduto in disgrazia perché accusato di essersi appropriato della somma di Euro 2.000.000,00 di proprietà del capo calabrese, i quali si erano immediatamente attivati per mettersi in contatto con il PP e per gestire il flusso di denaro di ritorno verso UT, anche mediante consegne in contanti. A fronte di tali 244 elementi, coordinati nella motivazione della sentenza impugnata, in un quadro del tutto logico e dotato di completezza, le deduzioni difensive altro non sono che un tentativo di far prevalere una valutazione alternativa dei fatti. Quanto al capo 122), giova solo richiamare le puntuali notazioni, solo genericamente contrastate dal ricorrente, spese dal giudice censurato per delineare il ruolo attivo di questi nel dirimere le criticità insorte tra GA e CA nella gestione delle società cartiere IR TE e MA Srl.. Quelle che, invece, per gli stessi capi 119) e 122) si riferiscono al reimpiego di somme provento della locale 'emiliana', colgono, peraltro, nel segno, sussistendo il denunciato profilo d'incompatibilità tra il delitto di cui all'art. 648-ter cod. pen. e il delitto di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen., nell'ipotesi in cui il secondo sia il reato presupposto del primo, il cui autore sia provato che abbia fornito un contributo apprezzabile all'associazione per delinquere che intenda assumere il controllo di attività economiche e che all'uopo provveda a finanziare con il frutto della propria attività illecita. Donde, acclarato il ruolo apicale del IR all'interno del sodalizio emiliano, alla stregua dei principi enucleati da questa Corte (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259586 87-88) - - puntualmente enunciati nella trattazione delle questioni generali comuni ed in questa sede richiamati -, s'impone l'annullamento, sul punto, con rinvio della sentenza impugnata perché il giudice di merito accerti la provenienza delle risorse patrimoniali oggetto di reinvestimento in attività economiche da parte del LL e provveda, se del caso, a scomputare dalla pena complessivamente inflittagli in relazione ai detti capi la porizone corrispondente al reimpiego dei proventi della locale emiliana.
7. Né presta il fianco a critiche l'argomentare della Corte distrettuale laddove ha ritenuto sussistenti i presupposti della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991. Rilevata, infatti, la sussistenza di convergenti elementi probatori a sostegno della tesi che il meccanismo fraudolento delle false fatturazioni consentisse il reimpiego di capitali provenienti dalla consorteria cutrese facente capo a AN RI NI, che appunto beneficiava di parte dei proventi, corretta si appalesa la ritenuta integrazione della circostanza aggravante in parola, trattandosi di condotta criminale certamente orientata a favorire l'attività dell'associazione mafiosa.
8. Manifestamente infondate sono, infine, le censure articolate in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio e di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il giudice di secondo grado (cfr. pag 1004) ha correttamente fatto riferimento alla gravità dei fatti, alla reiterazione delle condotte delittuose e al ruolo strategico svolto dall'imputato nella complessiva dinamica delle attività illecite dei due sodalizi, nonché alla sua personalità, non 245 H nuova al coinvolgimento in fatti di rilevanza penale, commessi nello stesso contesto temporale nel quale si collocano le vicende oggetto di scrutinio con l'uso della violenza alle persone, per fondare, conformemente ai parametri fissati dall'art. 133, cod.pen., la mancata concessione delle attenuanti generiche (Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic e altri, Rv. 256172) e per determinare l'entità del trattamento sanzionatorio;
per cui, non potendosi ritenere l'esercizio del potere discrezionale nella graduazione della pena frutto di un ragionamento illogico od arbitrario, si deve riconoscere che i rilievi sviluppati dal ricorrente sono volti unicamente ad una nuova valutazione della congruità della pena stessa (Sez. 5, n. 9141 del 29/08/1991, Ormando, Rv. 188590). Le suesposte ragioni impongono: l'annullamento della sentenza impugnata: 1) senza rinvio nei confronti di UG IA limitatamente alla ritenuta continuazione, con rideterminazione della pena in anni uno, męsi due e giorni venti di reclusione e dichiarazione' di inammissibile nel resto del ricorso del predetto;
2) senza rinvio nei confronti di SA HA AN in ordine alla riconosciuta recidiva ed alla continuazione e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per la rideterminazione.del trattamento sanzionatorio, con rigetto nel resto del ricorso del predetto;
3) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna nei confronti di CO CH e PA EP con riferimento ai reati loro rispettivamente ascritti;
4) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna nei confronti di ER AN, limitatamente al reato di cui al capo 119, di LA AN, limitatamente al reato di cui al capo 122 e nei confronti di LL RO, limitatamente ai reati di cui ai capi 119 e 122, con dichiarazione d'inammissibilità nel resto dei ricorsi dei predetti;
il rigetto del ricorso di IA DO e la condanna al pagamento delle spese del procedimento;
la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi dei residui imputati e la condanna di ciascuno di essi al pagamento delle spese del procedimento, nonché di PE EP DO al versamento della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende e di ciascuno degli altri al versamento di euro 2.000 in favore del medesimo ente;
l'annullamento, inoltre, della sentenza impugnata: 5) con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame nei confronti della parte civile Regione Emilia Romagna nella parte in cui non ha 246 G k riconosciuto il risarcimento dei danni a carico degli imputati IN e PA, disponendo l'eventuale liquidazione delle spese all'esito del nuovo giudizio;
con condanna degli altri imputati elencati nelle conclusioni scritte della predetta parte civile al ristoro in solido delle spese sostenute dalla stessa nel presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 10.000, oltre accessori di legge;
6) con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame nei confronti delle parti civili CGIL, CISL, UIL, CDLT-CGIL Reggio Emilia e CDLT- CGIL OD nella parte in cui è stato negato il risarcimento del danno in relazione agli imputati condannati per il reato di cui al capo 1); la condanna degli imputati nei confronti dei quali è stata ammessa la costituzione di parte civile dell'Unione Nazionale CN FITA al ristoro in solido delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla stessa con liquidazione in complessivi euro 8.000, oltre accessori di legge;
la condanna degli imputati, ad eccezione di IN e PA, indicati nelle conclusioni scritte depositate dalla parte civile Libera Associazione Nomi e Numeri contro le Mafie al ristoro in solido delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla stessa con liquidazione in complessivi euro 15.000, oltre accessori di legge;
la condanna degli imputati indicati nella costituzione di parte civile del Comune di Sala Baganza al ristoro in solido delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla stessa con liquidazione in complessivi euro 3.000, oltre accessori di legge;
la condanna degli imputati indicati nelle conclusioni scritte delle parti civili Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggiolo, Comune di Montecchio, Comune di Bibbiano, Comune di ER e Comune di Brescello al ristoro in solido delle spese sostenute dalle stesse nel presente grado di giudizio con liquidazione in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge;
la condanna degli imputati indicati nelle conclusioni scritte delle parti civili Provincia di OD e Comune di Finale Emilia al ristoro in solido delle spese sostenute dalle stesse nel presente grado di giudizio con liquidazione in complessivi euro 3.000, oltre accessori di legge;
la condanna di IA DO al ristoro delle spese sostenute nel presente grado di giudizio da ED Sabina, con relativa liquidazione in complessivi euro 7.000, oltre accessori di legge;
la condanna degli imputati indicati nell'atto di costituzione della parte civile Confindustria al ristoro in solido delle spese sostenute dalla stessa nel presente grado di giudizio, con relativa liquidazione in complessivi euro 10.000, oltre accessori di legge;
247 刈 k la condanna degli imputati rispettivamente indicati nell'atto di costituzione delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno e Agenzia delle Entrate al ristoro in solido delle spese sostenute dalle stesse nel presente grado di giudizio, con relativa liquidazione in complessivi euro 2.500, oltre ' accessori di legge;
la condanna degli imputati indicati nell'atto di costituzione della parte civile Associazione AF e RA La TA VI ON al ristoro in solido delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla stessa, con relativa liquidazione in complessivi euro 8.000, oltre accessori di legge, con distrazione degli onorari in favore del difensore antistatario;
la condanna degli imputati indicati nell'atto di costituzione della parte civile Comune di Reggio Emilia al ristoro in solido delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla stessa, con relativa liquidazione in complessivi euro 3.000, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata: 1) senza rinvio nei confronti di UG IA limitatamente alla ritenuta continuàzione e ridetermina la pena in anni uno, mesi due e giorni venti di reclusione;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso del predetto;
2) senza rinvio nei confronti di SA HA AN in ordine alla riconosciuta recidiva ed alla continuazione e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
rigetta nel resto il ricorso del predetto;
3) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna nei confronti di CO CH e PA EP con riferimento ai reati loro rispettivamente ascritti;
4) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna nei confronti di ER AN, limitatamente al reato di cui al capo 119, di LA Franceco, limitatamente al reato di cui al capo 122 e nei confronti di IR RO, limitatamente ai reati di cui ai capi 119 e 122; dichiara nel resto inammissibili i ricorsi dei predetti. Rigetta il ricorso di IA DO e lo condanna al pagamento delle spese del procedimento. Dichiara inammissibili i ricorsi dei residui imputati e condanna ciascuno di essi al pagamento delle spese del procedimento, nonché PE 248 G EP DO al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e ciascuno degli altri al versamento di euro 2.000,00 in favore del medesimo ente. Annulla inoltre la sentenza impugnata: 5) con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame nei confronti della parte civile Regione Emilia Romagna nella parte in cui non ha riconosciuto il risarcimento dei danni a carico degli imputati CO e PA, disponendo l'eventuale liquidazione delle spese all'esito del nuovo giudizio;
condanna gli altri imputati elencati nelle conclusioni scritte della predetta parte civile al ristoro in solido delle spese sostenute dalla stessa nel presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 10.000,00, oltre accessori di legge;
6) con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame nei confronti delle parti civili CGIL, CISL, UIL, CDLT-CGIL Reggio Emilia e CDLT-CGIL OD nella parte in cui è stato negato il risarcimento del danno in relazione agli imputati condannati per il reato di cui al capo 1). Condanna gli imputati nei confronti dei quali è stata ammessa la costituzione di parte civile dell'Unione Nazionale CN FITA al ristoro in solido delle spese ⚫ sostenute nel presente grado di giudizio dalla stessa che liquida in complessivi euro 8.000,00, oltre accessori di legge. Condanna gli imputati, ad eccezione di IN e PA, indicati nelle conclusioni scritte depositate dalla parte civile Libera Associazione Nomi e Numeri contro le Mafie al ristoro in solido delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla stessa che liquida in complessivi euro 15.000,00, oltre accessori di legge. Condanna gi imputati indicati nella costituzione di parte civile del Comune di Sala Baganza al ristoro in solido delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla stessa che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge. Condanna gi imputati indicati nell'atto di costituzione della parte civile Confindustria al ristoro in solido delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla stessa che liquida in complessivi euro 10.000,00, oltre accessori di legge. Condanna gi imputati rispettivamente indicati nella costituzione delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno e Agenzia delle Entrate al ristoro in solido delle spese sostenute dalle stesse nel presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge. 249 山 k Condanna gi imputati indicati nell'atto di costituzione della parte civile AF e RA La TA VI ON al ristoro in solido delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla stessa che liquida in complessivi euro 8.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione degli onorari in favore del difensore antistatario. Condanna gli imputati indicati nell'atto di costituzione della parte civile Comune di Reggio Emilia al ristoro in solido delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla stessa che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/10/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Passelle Catenar Maurizio Fumo esuif, myслу Il Consigliere estensere Irene Scordamaglia Inu Shindoumantial CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Penale A 5 APR. 2019 M Deposite E ogal R P *L FUNZIONARIO GIUDIZIARIO U dott.ssa Marja Cristing D'NG 250