Cass. pen., SS.UU., sentenza 09/10/1996, n. 1282
CASS
Sentenza 9 ottobre 1996

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La disposizione generale di cui all'art. 24 disp. att. cod. proc.pen., secondo la quale la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultino in eccedenza rispetto al numero previsto dagli artt. 96, 100 e 101 del codice, non è applicabile nel giudizio di legittimità, valendo per esso la norma speciale contenuta nell'art. 613, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. pen., la quale prevede che nel procedimento davanti alla Corte di cassazione "il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente", e che solo "in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio". (In motivazione la Corte ha precisato che la predetta disposizione speciale evidenzia la decisa prevalenza della designazione del difensore per il giudizio di legittimità rispetto alle precedenti fasi processuali, trovando la sua "ratio" nelle peculiarità del giudizio di cassazione, di natura esclusivamente tecnica, che consente di attribuire alla nomina ad esso finalizzata l'intenzione del ricorrente di conferire il mandato difensivo in via esclusiva al professionista il quale, in relazione alle acquisizioni processuali, al contenuto della sentenza impugnata e alle questioni da proporre o proposte con il ricorso, ritiene possa meglio esplicare la sua difesa ai livelli tecnico-giuridici propri del grado)

Antecedentemente all'entrata in vigore della l. 23 dicembre 1993, n. 547 (in tema di criminalità informatica), che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento ai sensi dell'art. 635 cod. pen. in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore. (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che tra il delitto di cui all'art. 635 cod. pen. e l'analoga speciale fattispecie criminosa prevista dall'art. 9 l. n. 547/93 - che ha introdotto l'art. 635 bis cod. pen. sul danneggiamento di sistemi informatici e telematici - esiste un rapporto di successione di leggi nel tempo, disciplinato dall'art. 2 cod. pen.)

Prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 29 dicembre 1992 n. 518 che, in attuazione della direttiva comunitaria 91/250/CEE, ha disciplinato la tutela giuridica dei programmi per elaboratore, inserendoli nella categoria delle opere letterarie protette ai sensi della Convenzione di Berna resa esecutiva in Italia con la legge 20 giugno 1978 n. 399, le condotte di duplicazione ai fini di lucro dei predetti programmi nonché la loro importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e locazione, punite ora dall'art. 10 del citato decreto legislativo (che ha introdotto l'art. 171 bis l. 22 aprile 1941 n. 633), non erano prevedute dalla legge come reato, non potendo ad esse applicarsi, per il divieto di analogia, la normativa relativa all'abusiva duplicazione e commercializzazione di dischi, musicassette, videocassette o altri supporti contenenti fonogrammi o videogrammi, espressamente volta a regolare le riproduzioni magnetiche, che si collocano al di fuori del campo proprio degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, la cui duplicazione avviene sulla base di programmi applicativi inseriti in memoria e cioè mediante un procedimento di tipo elettronico.

Le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili anche nei confronti dei terzi, sempre che provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo, per cui dette dichiarazioni egli avrebbe avuto il diritto di non rendere se fosse stato sentito come indagato o imputato; restano invece al di fuori della sanzione di inutilizzabilità comminata dal secondo comma dell'art. 63 cod. proc. pen. le dichiarazioni riguardanti persone coinvolte dal dichiarante in reati diversi, non connessi o collegati con quello o quelli in ordine ai quali esistevano fin dall'inizio indizi a suo carico, poiché rispetto a questi egli si trova in una posizione di estraneità ed assume la veste di testimone; restano escluse altresì dalla sanzione di inutilizzabilità, alla stregua della "ratio" della disposizione, ispirata alla tutela del diritto di difesa, le dichiarazioni favorevoli al soggetto che le ha rese ed a terzi, quali che essi siano, non essendovi ragione alcuna di escludere dal materiale probatorio elementi che con quel diritto non collidono. (In motivazione la Corte ha inoltre chiarito che i casi di irregolarità di assunzione delle dichiarazioni di colui che viene sentito come indagato o imputato - omesso avviso al difensore o simili - esulano dalla disciplina dell'art. 63, secondo comma, cod. proc. pen. in quanto rientranti nella sfera delle nullità, riguardanti solo la persona nell'interesse della quale le formalità sono previste)

La mancanza di sottoscrizione della dichiarazione di impugnazione determina l'inesistenza dell'atto, sicché ove il nominativo della persona che non lo ha sottoscritto sia stato inserito nel ruolo di udienza fra quello dei ricorrenti, di tale iscrizione deve essere ordinata l'eliminazione. (Fattispecie relativa a dichiarazione di ricorso e contestuali motivi proposta congiuntamente da più persone una delle quali, tuttavia, pur indicata nell'intestazione dell'atto, non lo aveva sottoscritto ma era stata ugualmente inserita nell'elenco dei ricorrenti contenuto nel ruolo di udienza)

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 09/10/1996, n. 1282
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1282
Data del deposito : 9 ottobre 1996

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