Sentenza 9 ottobre 1996
Massime • 5
La disposizione generale di cui all'art. 24 disp. att. cod. proc.pen., secondo la quale la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultino in eccedenza rispetto al numero previsto dagli artt. 96, 100 e 101 del codice, non è applicabile nel giudizio di legittimità, valendo per esso la norma speciale contenuta nell'art. 613, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. pen., la quale prevede che nel procedimento davanti alla Corte di cassazione "il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente", e che solo "in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio". (In motivazione la Corte ha precisato che la predetta disposizione speciale evidenzia la decisa prevalenza della designazione del difensore per il giudizio di legittimità rispetto alle precedenti fasi processuali, trovando la sua "ratio" nelle peculiarità del giudizio di cassazione, di natura esclusivamente tecnica, che consente di attribuire alla nomina ad esso finalizzata l'intenzione del ricorrente di conferire il mandato difensivo in via esclusiva al professionista il quale, in relazione alle acquisizioni processuali, al contenuto della sentenza impugnata e alle questioni da proporre o proposte con il ricorso, ritiene possa meglio esplicare la sua difesa ai livelli tecnico-giuridici propri del grado)
Antecedentemente all'entrata in vigore della l. 23 dicembre 1993, n. 547 (in tema di criminalità informatica), che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento ai sensi dell'art. 635 cod. pen. in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore. (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che tra il delitto di cui all'art. 635 cod. pen. e l'analoga speciale fattispecie criminosa prevista dall'art. 9 l. n. 547/93 - che ha introdotto l'art. 635 bis cod. pen. sul danneggiamento di sistemi informatici e telematici - esiste un rapporto di successione di leggi nel tempo, disciplinato dall'art. 2 cod. pen.)
Prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 29 dicembre 1992 n. 518 che, in attuazione della direttiva comunitaria 91/250/CEE, ha disciplinato la tutela giuridica dei programmi per elaboratore, inserendoli nella categoria delle opere letterarie protette ai sensi della Convenzione di Berna resa esecutiva in Italia con la legge 20 giugno 1978 n. 399, le condotte di duplicazione ai fini di lucro dei predetti programmi nonché la loro importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e locazione, punite ora dall'art. 10 del citato decreto legislativo (che ha introdotto l'art. 171 bis l. 22 aprile 1941 n. 633), non erano prevedute dalla legge come reato, non potendo ad esse applicarsi, per il divieto di analogia, la normativa relativa all'abusiva duplicazione e commercializzazione di dischi, musicassette, videocassette o altri supporti contenenti fonogrammi o videogrammi, espressamente volta a regolare le riproduzioni magnetiche, che si collocano al di fuori del campo proprio degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, la cui duplicazione avviene sulla base di programmi applicativi inseriti in memoria e cioè mediante un procedimento di tipo elettronico.
Le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili anche nei confronti dei terzi, sempre che provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo, per cui dette dichiarazioni egli avrebbe avuto il diritto di non rendere se fosse stato sentito come indagato o imputato; restano invece al di fuori della sanzione di inutilizzabilità comminata dal secondo comma dell'art. 63 cod. proc. pen. le dichiarazioni riguardanti persone coinvolte dal dichiarante in reati diversi, non connessi o collegati con quello o quelli in ordine ai quali esistevano fin dall'inizio indizi a suo carico, poiché rispetto a questi egli si trova in una posizione di estraneità ed assume la veste di testimone; restano escluse altresì dalla sanzione di inutilizzabilità, alla stregua della "ratio" della disposizione, ispirata alla tutela del diritto di difesa, le dichiarazioni favorevoli al soggetto che le ha rese ed a terzi, quali che essi siano, non essendovi ragione alcuna di escludere dal materiale probatorio elementi che con quel diritto non collidono. (In motivazione la Corte ha inoltre chiarito che i casi di irregolarità di assunzione delle dichiarazioni di colui che viene sentito come indagato o imputato - omesso avviso al difensore o simili - esulano dalla disciplina dell'art. 63, secondo comma, cod. proc. pen. in quanto rientranti nella sfera delle nullità, riguardanti solo la persona nell'interesse della quale le formalità sono previste)
La mancanza di sottoscrizione della dichiarazione di impugnazione determina l'inesistenza dell'atto, sicché ove il nominativo della persona che non lo ha sottoscritto sia stato inserito nel ruolo di udienza fra quello dei ricorrenti, di tale iscrizione deve essere ordinata l'eliminazione. (Fattispecie relativa a dichiarazione di ricorso e contestuali motivi proposta congiuntamente da più persone una delle quali, tuttavia, pur indicata nell'intestazione dell'atto, non lo aveva sottoscritto ma era stata ugualmente inserita nell'elenco dei ricorrenti contenuto nel ruolo di udienza)
Commentari • 4
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In un processo di parti non può escludersi che, in linea ipotetica, anche il P.M. possa dare corso ad un abuso del processo. Non è consentito al P.M. di contestare una circostanza aggravante al solo fine di superare la preclusione alla revoca della sentenza di non luogo a procedere derivante dalla avvenuta estinzione del reato. Non si tratta di mettere in discussione il diritto-dovere del P.M. di modificare l'imputazione secondo la previsione dell'art. 517 cod. proc. pen., né, a maggior "ragione, le prerogative, di rilievo costituzionale, dell'Organo di Accusa, il cui esercizio pacificamente non necessita di previa autorizzazione del giudice, ma di verificare se nel caso di specie si sia …
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È legittima l'acquisizione ex art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni rese in indagini dal teste residente all'estero quando, dopo la sua originaria agevole reperibilità, sopravvenga uno stato di guerra nel Paese di appartenenza tale da rendere imprevedibile e concretamente impossibile la sua escussione dibattimentale. La mera residenza all'estero del dichiarante non impone, di per sé, l'applicazione dell'art. 512-bis c.p.p., né preclude il ricorso all'art. 512 c.p.p. quando sopravvengano fatti o circostanze imprevedibili che rendano impossibile la rinnovazione dell'esame in dibattimento. Quando l'impossibilità di procedere all'esame del teste estero deriva da una sopravvenienza oggettiva e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 09/10/1996, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 1996 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: del 9.10.1996
Dott. Prof. Antonio LA TORRE Presidente
1.Dott US VIOLA Consigliere Sentenza
2.Dott. NN TRANFO " N. 8
3.Dott. Renato TERESI "
4.Dott. NN PIOLETTI " Reg. Gen.
5.Dott. Francesco MORELLI (Rel.) " N. 3343/95
6.Dott. Mariano BATTISTI "
7.Dott. US M. COSENTINO "
8.Dott. Adalberto ALBAMONTE "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) AR LO nato a [...] il [...];
2) BO CL nato a [...] il [...];
3) AR NZ nato a [...] il [...];
4) ED AR nato a [...] il [...];
5) ZI OL nato a [...] il [...];
6) NI VA nato a [...] il [...];
7) LI RE nata a [...] il 2l.lO.1962;
8) LL ST nata a [...] il [...];
9) NI RI nato a [...] 118.3.1964;
10 CH NN n. a Bologna il 24.2.1951;
11 OP CL nato a [...] il [...];
12 UG LI nato a [...] il [...].
avverso la sentenza in data 5 maggio 1994 della Corte di Appello di Bologna;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Francesco Morelli;
udito il Pubblico Ministero in persona dell'avvocato generale dr. Umberto Toscani che ha concluso chiedendo la cancellazione del ricorso del PE RI;
l'annullamento senza rinvio della sentenza per tutti i ricorrenti, eccetto il PE, nel capo concernente il fatto sub lettera c) perché non preveduto come reato, e sub lettera d) in quanto estinto per remissione, ed eliminazione delle relative pene;
il rigetto nel resto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. Aldo Pasceri per il CA e avv. Achille Melchionda per il ON che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - RL CA, DI ON, EN ES, RI PE, OL AZ, AN IN, OR AL, ST LI, MO NI, RO RE, NN NI, DI OP, IA UG venivano tratti a giudizio dinanzi al ET di Bologna per rispondere i primi dieci in qualità di componenti del gruppo AD operante nell'ambito della "Sistemi" S.p.A., il NI quale presidente del consiglio di amministrazione della Beta-Cad S.p.A., OP quale vice presidente di detto consiglio e consigliere di amministrazione della Unigiza S.r.l., UG quale amministratore unico della Febo computer S.r.l. : a) di furto pluriaggravato di vario materiale concernente l'attività commerciale della "Sistemi" (copia di offerte di vendita, manuali tecnici relativi al software della società, schede rilevazione clienti, documenti relativi alle richieste di forniture avanzate dai clienti, c.d. stampa commesse a riepilogo commesse) nonché di alcune cassette contenenti vari programmi per elaboratore (art. 81 c.p.v., 110, 624, 625 n. 5, 61, n. 11 c.p.);
b) di danneggiamento mediante cancellazione del sistema informativo contenente le offerte di forniture e le memorie dei calcolatori del software tecnico applicativo dell'area AD (81 c.p.v., 110, 635, 61 n. 11 c.p.) ; c) di riproduzione abusiva del suddetto software applicativo (artt. 81 c.p.v. 110 c.p., 1 della l. n. 406/81, 61 n. 11, 112 n.1 c.p.) ; d) di turbata libertà della attività d'impresa della "Sistemi", ex art. 513 c.p., attuata con le descritte condotte violente e fraudolente (artt. 110, 513, 61 n.11, 112 n. 1 c.p.); con l'aggravante per il solo CA, per tutti i reati, di cui all'art.112 n.2 c.p.; fatti commessi in Funo di Argelato nel giugno 1990.
All'esito del dibattimento il ET dichiarava tutti gli imputati colpevoli dei reati sub a) e d), in quest'ultimo assorbiti quelli di danneggiamento e duplicazione abusiva, di cui ai capi b) e c) e, in concorso delle attentanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, condannava il CA alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e £.
2.500.000 di multa e gli altri a quella di anni uno e £.
1.500.000 con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna, quest'ultima esclusa per il UG. Condannava inoltre i predetti al risarcimento dei danni, in relazione al solo reato di furto, in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede. La Corte d'Appello di Bologna con la sentenza 5 maggio 1994 confermava la pronuncia del primo giudice per tutti gli imputati, ad eccezione del RE, che assolveva per non aver commesso il fatto. I giudici di merito stabilivano anzitutto che in Funo di Argelato operava una filiale della "Sistemi S.p.A.", che svolgeva attività di commercializzazione di computers e di software di base prodotti dalla Hewlett Packard, nonché di produzione di programmi applicativi. Nell'ambito di detta filiale operavano per conto della società vari collaboratori (agenti : ON, ES, PE, AZ;
tecnici : NI RE, RE, OR, IN) e due segretarie (AL, LI), costituenti un gruppo di specialisti denominato AD, dotato di autonomia funzionale, coordinato e diretto dal CA. Tale gruppo costituiva l'elemento determinante del successo della "Sistemi", in quanto con la sua attività sia nel campo tecnico sia in quello commerciale consentiva di raggiungere un fatturato di dieci miliardi l'anno. Secondo la ricostruzione degli eventi, effettuata sulla scorta delle indagini di P.G., dei sequestri operati, delle dichiarazioni dei testi, tra i quali soprattutto OR ed RE, facenti parte del suddetto gruppo, nella primavera del 1990 i componenti di esso, intenzionati ad uscire dalla "Sistemi" e ad intraprendere una attività in proprio, a seguito delle iniziative prese al riguardo dal CA, ispiratore del progetto, predisposero un complesso piano, articolato in varie fasi, la cui finalità era non una pura e semplice concorrenza, ma l'acquisizione della quota di mercato già della "Sistemi", mediante la sua totale eliminazione anche con mezzi illeciti. Essi pertanto dapprima costituirono, all'esito di varie vicende, la società "Open" insieme con il NI l'Olp e il UG, avvalendosi dell'apporto finanziario delle società "Beta-Cad" "Unigiza" e "Febo", nelle quali questi ultimi erano in vario modo interessati. Indi, nel periodo immediatamente precedente alla data di costituzione di detta società (13 giugno 1990) dettero inizio alle dimissioni dalla "Sistemi", completate alla fine del mese di giugno. A tali dimissioni seguì la sottrazione dai locali occupati dal gruppo AD nella filiale della società di Funo di Argelato, oltre che dei formati sorgente dei programmi applicativi, della documentazione commerciale della "Sistemi", trovata poi, il 17 luglio, in sede di perquisizione, nel locali della Beta-Cad, società della quale erano rispettivamente presidente e vice-presidente il NI e l'OP, ove il ON la LI e il RE erano trovati intenti a lavorare per la Open. Al tempo stesso veniva operata la cancellazione dalla memoria degli elaboratori di tutti i dati concernenti l'attività commerciale della "Sistemi" e i rapporti con i clienti, completando così quell'opera di eliminazione di tutto il materiale indispensabile per l'esercizio dell'attività della società. Aveva così luogo con condotte violente (danneggiamento) e fraudolente (furto e riproduzione abusiva), quella attività di turbativa della libera attività commerciale della "Sistemi", che veniva sussunta nella fattispecie criminosa di cui all'art.513 c.p. 2.1 - Con il ricorso a firma congiunta del AR e del difensore avv. Aldo Pasceri si deduce:
1) Violazione degli artt. 2094, 1742, 1748 c.c., 624 C.P. in reazione all'art. 606 l° comma lett.b) c.p.p. per avere i giudici di merito qualificato gli imputati CA, ON, PE, AZ e IN lavoratori subordinati anziché lavoratori autonomi, agenti di commercio, ed avere conseguentemente escluso che la documentazione oggetto dell'imputazione di furto di cui al capo a) nn.
1-4 fosse di loro proprietà.
2) Mancanza e illogicità della motivazione in ordine al dolo del reato di furto, poiché la Corte di merito ha omesso di dar conto delle ragioni a sostegno della volontà del ricorrente e degli altri imputati di impossessarsi di cose altrui per trarne profitto, stante anche l'inutilità del furto dei manuali tecnici, di infimo valore e reperibili in commercio, delle schede rilevazione clienti, in quanto contenenti nominativi acquisibili dalle pagine gialle degli elenchi telefonici, delle cassette contenenti i programmi operativi, in quanto il UG, confluito nella Open, era titolare della società che forniva alla "Sistemi" il relativo software.
3) Mancanza e illogicità della motivazione in ordine al concorso di tutti gli imputati nel reato di furto. Si sostiene che tale concorso è stato affermato sulla base della considerazione che nell'ambito del programma da tutti concordato rientrasse anche la sottrazione del materiale cartaceo e delle cassette, perché ritenuta indispensabile per la realizzazione delle finalità di lucro propostesi, considerazione scaturente dall'esborso di un miliardo da parte dell'OP ritenuto quale corrispettivo del furto, mentre tale somma altro non era che il prezzo di un lucroso affare, quale l'acquisizione di un fatturato di circa dieci miliardi, quanti era risultato averne prodotto il gruppo AD.
4) Carenza di motivazione sulle risultanze testimoniali e sull'attendibilità dei testi, essendosi la Corte di merito limitata ad osservare genericamente che le loro dichiarazioni erano prive di contraddizioni e qualche discordanza era poco significativa, senza approfondire specificamente le perplessità, quanto al furto dei programmi, che suscitavano alcuni punti segnalati con i motivi di appello.
5) Mancata assunzione di una prova decisiva, cioè l'audizione di un teste per dimostrare che NI aveva mostrato i programmi all'atto delle dimissioni, cioè il 25 giugno 1990, dal che si desumeva che il furto non poteva essere stato commesso dal NI che non aveva più accesso ai locali della "Sistemi".
6) Carenza e illogicità della motivazione in ordine al reato di cui all'art.513 c.p., in esso assorbiti i reati i di cui agli art. 635 c.p. e 1 della l. 406/81. Non vi è alcun cenno nella sentenza impugnata riguardo alle prove dell'abusiva riproduzione e commercializzazione delle cassette rubate, prove la cui sussistenza era stata contestata con l'atto di appello.
Altrettanto a dirsi per il presunto danneggiamento, costituito dalla cancellazione del sistema informativo contenente le offerte di forniture e la cancellazione dalla memoria dei calcolatori del software tecnico applicativo : non si è dimostrato che le offerte fossero state memorizzate, che i testi ne fossero al corrente e che gli imputati non fossero legittimati a cancellarle, posto che esse rientravano nel materiale ad esclusiva disposizione del gruppo AD e ubicato negli uffici di tale gruppo;
ne' si è spiegato perché il software applicativo avrebbe dovuto essere memorizzato nel computer degli agenti, dal momento che era contenuto nelle cassette formato sorgente affidate a NI.
2.7 - L'Avv. Achille Melchionda nell'interesse del ON lamenta con un primo motivo la violazione dell'art.63 2° comma c.p.p., per essere state ritenute utilizzabili le dichiarazioni dell'RE rese in qualità di teste, laddove trattavasi invece di persona che doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o indagato.
Con un secondo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art.110 c.p. per avere la Corte di merito, a giudizio del ricorrente,
proceduto ad una valutazione delle risultanze di tipo unitario, senza procedere ad un esame delle singole posizioni individuali. Posto che il ON non è indicato quale autore materiale dei reati, del tutto inidonea, ai fini della prova della sua responsabilità concorsuale, doveva ritenersi la sua partecipazione, quale componente del gruppo AD, al programma asseritamente di natura criminosa diretto alla realizzazione di una attività commerciale nel campo informatico in diretta concorrenza con la "Sistemi" e in danno della stessa con la turbativa delle sue capacità operative. Il terzo e il quarto motivo riguardano la questione dell'elemento psicologico dei due reati in ordine ai quali si è affermata la responsabilità del ricorrente. Si sostiene che è affermazione apodittica che nel comportamento del ON, mai coinvolto in prima persa quale autore materiale, possa ravvisarsi la sussistenza e/o la condivisione di un esplicito intento di paralizzare le capacità operative della "Sistemi" allo scopo di soppiantarla in brevissimo tempo. La Corte di merito, poi, in ordine al furto ha fatto ricorso ad una vera e propria presunzione di dolo, cioè alla presunzione, ingiustificata e infondata, di un accordo adesivo del ON per la realizzazione del reato da parte di altri concorrenti. Con un quinto motivo si deduce la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermata responsabilità concorrente del ON per i reati di cui agli artt. 624 e 513 c.p.. Ciò in quanto la Corte di merito, nel porre a fondamento del giudizio di colpevolezza di tutti gli imputati tra l'altro la serie di riunioni riservate nelle quali si elaborò il programma criminoso, ha ritenuto provato che a tali riunioni abbia partecipato il ON, il che risulta escluso dalle dichiarazioni sia dei testi che degli imputati, così come è escluso per tabulas che il predetto abbia avuto qualche partecipazione nella società Open creata per la realizzazione del piano. I giudici di merito hanno altresì omesso di prendere in considerazione dati favorevoli all'imputato, quale il tenue legame del ON con il gruppo AD (sia perché ne era entrato a far parte solo dal dicembre 1989, sia perché operava quale agente di commercio esterno alla ditta, fuori sede, quindi di fatto lontano fisicamente da quegli ambienti nei quali, secondo l'accusa, sarebbe stato occultamente progettato e predisposto il piano ai danni della "Sistemi").
Con una sesta doglianza si deduce illogicità della motivazione con riferimento alla opposta decisione in ordine al ricorrente e al coimputato RE, pur essendo entrambi nella stessa posizione processuale, poiché entrambi non avevano partecipato alle riunioni organizzative e non erano coinvolti nella creazione delle società che intendevano soppiantare sul mercato la "Sistemi". 2.3 - Il AZ ha dedotto : 1) la violazione degli art..84, 120, 131 c.p., 337 c.p.p., in relazione all'art.606 lett. b) c.p.p., per avere la Corte di merito ritenuto applicabile nella fattispecie la norma di cui all'art.131 c.p. concernente la procedibilità del reato complesso, figura del tutto diversa dall'assorbimento in concreto di una figura criminosa, qual è quella prevista dall'art.1 della legge n.406/81, nell'altra di cui all'art.513 c.p. ; 2)
violazione degli artt.120 c.p. e 337 c.p.p., essendosi ritenuta valida la querela presentata da US IN, nonostante costui non fosse il rappresentante legale della "Sistemi" e mancasse una delibera autorizzativa in tal senso del consiglio di amministrazione;
3) mancata assunzione di una prova decisiva - la perizia - diretta ad identificare compiutamente l'oggetto materiale dei reati di furto e duplicazione abusiva;
4) violazione degli artt.63, 498 e 499 in relazione all'art.606 lett. c) c.p.p., per l'assunta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste RE, nonostante dovesse essere sentito sin dall'inizio come indagato e non si fosse proceduto al suo controesame da parte della difesa;
5) e 6) erronea applicazione dell'art.513 e 110 c.p., non essendo stati posti in essere i comportamenti fraudolenti richiesti dalla prima delle suddette norme, e mancanza di motivazione in ordine all partecipazione del ricorrente alla consumazione dei reati contestati e al dolo necessario alla loro configurazione;
7) erronea applicazione degli artt. 61 n.11 e 118 c.p., non essendosi spiegato in sentenza se l'aggravante in esame è stata attribuita al ricorrente perché a lui direttamente riferita o perché estesa ai sensi dell'art.118 c.p., e inoltre inosservanza dell'art.59 c.p. e difetto di motivazione sulla conoscenza dell'aggravante ;
8) erronea applicazione dell'art.624 c.p., poiché il materiale cartaceo, costituente oggetto materiale di tale reato, era di proprietà del AZ in quanto agente della "Sistemi", specie se si tiene conto - come si deve tener conto - della sola carta e non anche del suo contenuto rappresentativo di rapporti giuridici, questi solo riferibili al proponente;
9) erronea applicazione dell'art.625 n. 5 c.p. e difetto di motivazione sul punto, non avendo la Corte di merito dato conto delle ragioni che inducevano a ritenere provata tale aggravante (ben potendo ciascuno degli imputati aver sottratto autonomamente le carte del proprio lavoro) nonché la conoscenza del concorso di più di tre persone da parte del ricorrente, ; 10) erronea applicazione dell'art.635 c.p., poiché tale reato consiste nel danneggiamento fisico di cose mobili o immobili assunte nella loro fisicità, tant'è che il legislatore ha introdotto con la legge n.547/93 l'art.635 bis c.p. che punisce il danneggiamento di dati informatici. La tesi contraria, sostenuta dal ET e dai giudici di secondo grado, si concreta in una applicazione analogica della norma incriminatrice non consentita e comunque infondata, poiché l'oggetto materiale dei delitti contro il patrimonio è la corporeità e solo in casi eccezionali espressamente previsti (art.624 2° comma c.p.) la categoria viene estesa alle cose incorporali;
11) erronea applicazione dell'art.1 della legge n. 496/81, sia perché non è ravvisabile il carattere abusivo della riproduzione dei programmi informatici indicati nell'imputazione (posto che tali programmi erano di proprietà della società FEBO, che deteneva anche le sorgenti), sia perché la norma incriminatrice tutela i prodotti fonografici e non il software, che non può rientrare nella categoria dei supporti analoghi indicati in detta norma;
12) erronea applicazione dell'art.112 n. 1 per le stesse ragioni poste a sostegno dell'analoga doglianza concernente l'aggravante di cui all'art.625 n.5 c.p.; 13) conseguente nullità della statuizione civile concernente il risarcimento dei danni in relazione al reato di cui all'art.1 della legge n.406/81, in quanto non configurabile, e illogicità della motivazione sul punto, avendo la Corte di merito dapprima convenuto con il primo giudice sull'assorbimento di tale reato in quello previsto dall'art. 513 c.p. per farne discendere la perseguibilità d'ufficio di quest'ultimo, per poi ritenere erroneo tale assorbimento ai fini del risarcimento dei danni.
2.4 - Con il ricorso sottoscritto DAL AR, DAL ED, DAL NI, DALLA LI, DALLA LL, DAL NI, DAL CH E DAL UG NONCHÉ DAI DIFENSORI AVV. DOMENICANTONIO SILIPO E RICCARDO PELLICCIARDI si deduce : 1) mancanza della condizione di procedibilità (inosservanza ed erronea applicazione dell'art.120 c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p.). Legale rappresentante della società "Sistemi" non era l'amministratore delegato, ma, in forza delle disposizioni legislative e dello statuto, il Presidente del consiglio di amministrazione, onde è che non poteva ritenersi valida la legittimazione all'esercizio del diritto di querela conferita dal consiglio di amministrazione ad uno dei componenti del consiglio stesso, in quanto contraria allo statuto;
2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della rinnovazione del dibattimento e della disposizione di una perizia diretta ad identificare compiutamente i programmi che sarebbero stati sottratti ed abusivamente duplicati;
3) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131 c.p., in quanto il mancato accertamento di fatto di cui al precedente motivo, riflettendosi sulla configurabilità del reato previsto dall'art.1 citato (esclusa anche per il fatto che la legge 496 tutela i prodotti fonografici e non il software, com'è dimostrato dalla regolamentazione della complessa materia del software introdotta con la legge n.547 del 1993 proprio per colmare la lacuna dell'ordinamento e l'inidoneità
della normativa sul diritto d'autore), comporta l'esclusione dell'ipotesi del reato complesso e della conseguente procedibilità di ufficio del reato di cui all'art.513 c.p. ; 4) inosservanza degli artt.63 2° comma e 191 c.p.p. in relazione all'art.606 lett. c) c.p.p., per essere state dichiarate utilizzabili nei confronti dei terzi le dichiarazioni rese dal teste RE, trattandosi di persona che sin dall'inizio doveva essere intesa come imputato;
5) mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle prove testimoniali, non avendo i giudici di merito spiegato le ragioni dell'attendibilità dei testi nonostante si trattasse di persone interne alla "Sistemi" e quindi interessate e nonostante le varie contraddizioni in cui queste erano cadute;
6)mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla concreta partecipazione di ciascuno dei compartecipi ai reati, essendo stata omessa una qualsivoglia valutazione riguardo alla prova del contributo causale di ognuno di essi ai fatti di asportazione, sottrazione, danneggiamento, duplicazione abusiva, turbativa, valutazione necessaria ad individuare i diversi ruoli assunti anche ai fini della graduazione della sanzione e della eventuale applicazione delle attenuanti generiche. 2.5 - Con un primo motivo l'OP denuncia l'inosservanza degli artt.190, 191 e 498 c.p.p. in relazione all'art.606 lett.c) c.p.p., poiché il mancato espletamento del controesame del teste RE, costituendo una violazione del diritto della difesa alla prova, rende nullo anche l'esame svolto dal pubblico ministero prima dell'interruzione disposta dal ET, e quindi l'intera deposizione.
La seconda doglianza concerne l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art.513 c.p., sottolineandosi che per la configurabilitá della ipotesi criminosa ivi prevista si richiede l'idoneità dei mezzi fraudolenti a impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio e l'intento dell'agente in tale direzione, ond'è che non è sufficiente una mera finalitá di profitto, che potrebbe concretare solo una concorrenza sleale. Nel caso di specie l'OP fu mosso da una esclusiva finalità di profitto e manca qualsiasi prova di una presunta intenzione da parte degli imputati, ma in particolare da parte del ricorrente, di danneggiare in qualche modo la "Sistemi" con mezzi illeciti, poiché il solo scopo di utilità economica non implica necessariamente l'obiettiva dell'altrui turbativa. La sola partecipazione dell'OP alle trattative non può comportare sic et sempliciter un suo concorso nel reato in esame.
Con un terzo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 624, 625 c.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla responsabilità concorrente dell'OP in ordine a tale reato, non potendo desumersi tale responsabilità dalla sola circostanza della presenza del materiale rubato nei locali che si sostiene, senza prova, essere stati da lui messi a disposizione della nuova società Open. La quarta doglianza concerne violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermato concorso nei reati. Si sostiene che l'esborso di un miliardo, a parte il fatto che riguarda la proprietà della società Giza, cioè la famiglia DI, della quale l'OP era procuratore, era ben giustificato se i componenti della AD erano stati in grado di assicurare alla "Sistemi", secondo quanto dichiarato dal teste IN, un fatturato di dieci miliardi, e non poteva quindi rappresentare una prestazione economica sproporzionata al valore del contributo professionale che avrebbe dato il gruppo AD, si da farlo ritenere elemento di prova dell'accordo sull'intero programma criminoso.
Con un quinto motivo si deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione, quanto al reato di cui all'art.1 della legge n.406/81, per non avere la Corte di merito dato conto delle ragioni che inducevano a negare, ai fini delle statuizioni civili, l'assorbimento di tale reato in quello di cui all'513 c.p. e a ritenere il ricorrente responsabile di tale reato, senza tener conto che egli, se non poteva sottrarre materiale dai locali della "Sistemi" cui non aveva accesso, a maggior ragione non poteva riprodurre abusivamente i programmi sottratti.
3 - Agli atti del fascicolo risultano allegati la dichiarazione di revoca della parte civile da parte del liquidatore della "Sistemi S.p.A.", dr. Filippo PP, il verbale della Sezione di polizia giudiziaria presso la Procura circondariale di Bologna in data 25.11.1995, relativo alla remissione di querela operata dal PP e alla accettazionedella stessa da parte di tutti gli imputati ad eccezione dell'OP, e infine successivo verbale del 28 febbraio 1996 riguardante l'accettazione di quest'ultimo.
4 . Il procedimento, già assegnato alla quarta sezione penale, veniva da questa rimesso alle Sezioni Unite (a norma dell'art.618 c.p.p.) con ordinazna del 4 maggio 1996 per la risoluzione del contrasto di giurisprudenza sull'art.63 c.p.p., relativamente alle dichiarazioni rese dal teste RE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - In via preliminare va risolta positivamente la questione relativa alla ritualità del contradittorio nei confronti del ricorrente OP DI, per il quale è stato dato avviso dell'odierna udienza al solo avv. US Madia, nominato difensore per la discussione del ricorso in pendenza dello stesso, e non agli avv. Walter Garbazzi e OL Trombetti, quali difensori di fiducia dell'OP nei precedenti gradi di giudizio. Invero la disposizione generale di cui all'art.24 disp. att. c.p.p., secondo la quale "la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultino in eccedenza rispetto al numero previsto dagli art.96, 100 e 101 del codice", non è applicabile nel giudizio di legittimità, valendo per esso la norma speciale contenuta nell'art.613 2° comma 2° periodo c.p.p., la quale infatti dispone che nel procedimento davanti alla Corte di Cassazione "il difensore nominato per la proposizione del ricorso o successivamente" e che solo "in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio".
Tale disposizione evidenza la decisa prevalenza della designazione del difensore per il giudizio di legittimità rispetto alle precedenti fasi processuali e trova la sua ratio nelle peculiarità del giudizio di cassazione, di natura esclusivamente tecnica, che consente di attribuire alla nomina ad esso finalizzata l'intenzione del ricorrente di conferire il mandato difensivo in via esclusiva al professionista che, in relazione alle acquisizioni processuali, al contenuto della sentenza impugnata e alle questioni da proporre o proposte con il ricorso, ritiene possa meglio esplicare la sua difesa ai livelli tecnico - giuridici propri del grado. Pertanto la nomina da parte dell'OP dell'avv. Madia in pendenza della decisione del ricorso, in mancanza di una volontà contraria diretta a mantener fermo il mandato ad uno dei due precedenti difensori, comporta che solo all'avv. Madia e non ad altri doveva essere dato avviso dell'udienza odierna, come in effetti è avvenuto.
2 - La dichiarazione di ricorso e contestuali motivi depositata il 15 ottobre 1994 nella cancelleria della Pretura circondariale di Modena reca la sottoscrizione del ES, del IN, della AL, della LI, del NI, del NI e del UG, e non quella del PE, pur risultando il suo nome tra quelli dei ricorrenti nell'intestazione dell'atto. La mancanza della sottoscrizione determina "in parte qua" l'inesistenza dell'atto di impugnazione pertanto il nominativo del PE va eliminato dal ruolo di udienza, fermo rimanendo l'effetto estensivo del ricorso dei coimputati determinato dal tenore della presente decisione.
3 - L'intervenuta remissione di querela nelle more del giudizio di cassazione impone l'immediata applicazione ai ricorrenti e, per l'effetto estensivo, anche al PE, di tale causa estintiva dei reati di cui agli att. 635 e 513 c.p., perseguibili solo a querela di parte. Ciò non consente l'esame del motivo dei ricorsi del AZ, del ES e degli altri ricorrenti di cui al n.
2.4 della parte narrativa, concernente la validità della querela proposta dall'amministratore delegato della "Sistemi" S.p.A., stante la piena equiparazione, ex art.129 1° comma c.p.p., tra le cause di improcedibilità e quelle di estensione del reato ai fini del proscioglimento dell'imputato.
D'altra parte non sussistono le condizioni per l'assoluzione dei ricorrenti con la formula di merito ai sensi dell'art.129 2° comma c.p.p.. Sotto il profilo giuridico si deve ribadire la tesi espressa dal ET e dai giudici di appello, secondo la quale la cancellazione di dati dalla memoria di un computer in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi significa rendere inservibile parzialmente, mediante la distruzione di un bene immateriale, l'elaboratore, cioè un bene mobile, donde la configurabilità del delitto di danneggiamento previsto dall'art.635 c.p.. Nè in contrario avviso può indurre l'analoga fattispecie criminosa nella materia de qua prevista dall'art.635 bis c.p., introdotto con l'art. 9 della l. 23.12.1993, n. 547 in materia di criminalità
informatica, poiché la nuova ipotesi di reato, punita più gravemente di quella di cui all'art.635, ha lo scopo di rafforzare la tutela penale nella specifica materia per le necessità imposte dalla frequenza dei comportamenti illeciti nel campo dell'informatica e dei danni che ne derivano agli autori e ai fruitori dei sistemi di base e applicativi. Il rapporto tra le due norme incriminatrici è dunque esclusivamente di successione di leggi nel tempo, disciplinato dall'art. 2 c.p.. Sotto il profilo di fatto, alla stregua delle valutazioni di merito dei giudici di primo e secondo grado, che hanno dato ampio conto delle risultanze che inducevano a ritenere la responsabilità degli imputati per tale reato, pur se assorbito in quello previsto dall'art. 513 c.p., si è ben lungi dal requisito dell'evidenza della prova dell'innocenza richiesto dall'art. 129 cpv. c.p.p. per l'assoluzione.
Nessun dubbio poi in ordine alla configurabilità nella fattispecie che ne occupa del reato di cui all'art. 513 c.p., posta in discussione dal AZ per l'assunta inesistenza dei comportamenti fraudolenti e dall'OP per la non idoneità di essi a impedire e turbare l'esercizio dell'attività commerciale della "Sistemi" e per l'assenza di una tale finalità, essendo volta la condotta del ricorrente esclusivamente ad uno scopo di profitto. Tali doglianze attengono tutte ad elementi fattuali ritenuti provati in sede di giudizio di merito, in ordine ai quali, pertanto, è esclusa l'applicabilità del citato capoverso dell'art.129 c.p.p.. Restano assorbite tutte le doglianze dei ricorrenti attinenti a vizi motivazionali concernenti i reati per i quali è intervenuto la causa estintiva.
4 - Meritevole di accoglimento è il motivo di ricorso concernente il reato di cui all'art. 1 della legge n.406/81 contestato al capo c) dell'imputazione.
Tale norma, abrogata dall'art. 20 del D.L.vo 16.11.1994 n.685, prevedeva quale reato l'abusiva riproduzione per fini di lucro di dischi, nastri o supporti analoghi, con qualsiasi mezzo, ovvero, il porli in commercio, detenerli per la vendita o importarli. L'ambito di applicazione della norma incriminatrice rimaneva così circoscritto alla riproduzione di opere incise, nella sola parte fonica, mediante sistemi magnetici.
La diffusione del mezzo televisivo e della riproduzione di opere create per esso o di opere cinematografiche su videocassette ha imposto la necessità della protezione dei diritti di autore anche in tale campo e della conseguente estensione della tutela penale. È intervenuto il D.L.vo 16.11.1994, n.685, che con l'art.17 ha introdotto l'art.171 ter della legge 2.4.1941, n.633, sulla tutela del diritto di autore, che, nel prevedere come reato le condotte dianzi descritte, ha compreso, quali oggetti materiali di esse, le opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, estendendo la punibilità anche alla vendita e al noleggio di videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento non contrassegnate dalla Società italiana degli autori ed editori.
Si resta in tal modo nel campo, ampliato alle opere visive, delle riproduzioni magnetiche, cioè del tutto al di fuori del campo proprio degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, la cui riproduzione avviene sulla base dei programmi applicativi inseriti della memoria dell'elaboratore (computer), cioè con un procedimento di tipo elettronico del tutto diverso da quello magnetico. Ne consegue che l'applicabilità della disciplina dettata dalle norme citate all'abusiva riproduzione o duplicazione di tali programmi, potrebbe trovare fondamento solo nell'analogia, esclusa dai criteri interpretativi della norma penale.
Di tanto è conferma della nuova normativa di cui al D.L.vo 29.12.1992, n.518 (successivo quindi ai fatti in contestazione),
emanato per l'attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, il quale ha dettato l'intera disciplina della materia, inserendo i programmi per elaboratori nella categoria delle opere letterarie protette ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie, ratificata e resa esecutiva con la l.20.6.1975 n.399 (art.1 aggiuntivo di un comma dell'art.1 della legge n.633/41),ed ha sanzionato penalmente, tra l'altro, la duplicazione a fine di lucro di programmi per elaboratore, la loro importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale, locazione (art. 10 introduttivo dell'art. 171 bis della l. n. 633/41). Ciò dimostra l'esigenza del legislatore non solo di uniformarsi alle direttive comunitarie nella materia informatica, ma anche di colmare un vuoto legislativo in particolar modo sotto il profilo della tutela penalistica dei programmi per elaboratore quale espressione di creazione intellettuale dell'autore, in forma analoga a quella concernente dischi, nastri, videocassette ecc.
5 - Il motivo di ricorso, proposto dalla maggior parte dei ricorrenti, con il quale si deduce l'inutilizzabilità nei loro confronti delle dichiarazioni rese dall'RE nel corso dell'esame reso in qualità di teste al dibattimento, prima della sospensione dell'esame stesso, disposta dal ET ai sensi dell'art.63 1° comma c.p.p., è destituita di fondamento ma per ragioni diverse da quelle addotte dalla sentenza della Corte territoriale, nella cui motivazione si annida un errore di diritto che - sebbene ininfluente sul decisum - deve essere corretto per quanto ora si dirà. 5.1 - L'art.63 c.p.p. disciplina le due diverse ipotesi della persona che in quanto non indagata o imputata viene sentita dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria come persona informata dei fatti (nella fase delle indagini preliminari) o come teste (nel dibattimento) e dalle cui dichiarazioni emergano indizi di reità a suo carico (1° comma), e di colui che invece nella stessa veste renda dichiarazioni, mentre la sua posizione, in relazione alle risultanze al momento acquisite, era quella di indagato o imputato, pur non avendo assunto formalmente tale qualità (2° comma). Le due fattispecie si diversificano quindi per il diverso rapporto tra la posizione dell'autorità alla quale le dichiarazioni sono rese - inquirente o giudice - e quella della persona che le rende, nel senso che nella prima ipotesi l'autorità ignora gli elementi che inducono a ritenere il soggetto indagato o imputato, venendone a conoscenza solo durante le dichiarazioni e attraverso il loro contenuto, mentre nella seconda l'autorità è consapevole di ciò e tuttavia procede all'esclusione in qualità di persona informata o di teste.
Orbene risulta dalla sentenza di primo grado che il ET nel corso dell'esame del teste RE, ritenendo che dalle sue dichiarazioni emergevano indizi di reitá a suo carico, interrompeva detto esame ai sensi dell'art.63 l° comma C.P.P. Le difese richiesero allora l'acquisizione delle dichiarazioni rese dall'RE al pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari al fine di dimostrare che dalle stesse e da una lettera indirizzata dalla "Sistemi S.p.A." a terzi, si enucleavano indizi di una sua responsabilità concorrente nei reati contestati e che pertanto le dichiarazioni rese in sede dibattimentale prima dell'interruzione dell'esame non potevano essere utilizzate nei confronti degli imputati secondo una corretta interpretazione dell'art.63 2° comma. Il ET rigettò la richiesta sia perché tardiva, in quanto fatta dopo l'audizione del teste e non in sede di trattazione delle questioni preliminari o di decisione sull'ammissione dei mezzi di prova, sia perché le dichiarazioni rese dall'RE, dopo la scadenza del termine stabilito per la fase delle indagini preliminari, non erano utilizzabili neppure per le contestazioni e non acquisibili al fascicolo del dibattimento, mentre la lettera menzionata dalla difesa non aveva alcun rilievo indiziante. Riteneva quindi che si rimanesse nell'ambito della disciplina di cui al l° comma dell'art.63 e utilizzava ai fini della decisione le dichiarazioni dell'RE rese prima dell'interruzione dell'esame, riguardanti le condotte poste in essere dagli imputati. Tale iter procedurale seguito dal primo giudice, alla luce di quanto dianzi precisato in tema di esegesi dell'art. 63, appare corretto avendo in punto di fatto motivatamente escluso l'esistenza di elementi idonei ad indicare l'RE già raggiunto "ab ínitio" da indizi di reità.
La Corte d'appello, dopo aver dichiarato che il problema era stato "affrontato e risolto dal ET in maniera condivisa dalla Corte" - nel senso cioè di escludere in fatto che l'RE "fosse da considerare raggiunto da indizi di reità tale da far ritenere che egli avrebbe dovuto assumere la veste di indagato ancor prima della citazione per rendere l'esame" - ha creduto opportuno di rafforzare la condivisa statuizione con un ulteriore ed aggiuntivo argomento in punto di diritto. Ha infatti rilevato che quel problema "deve considerarsi oggi risolto dal più recente indirizzo giurisprudenziale, che, superata ogni distinzione tra le ipotesi previste dall'art. 63 c.p.p. per quanto concerne i terzi, ha affermato l'utilizzabilità in ogni caso, nei confronti degli altri imputati, delle dichiarazioni rese dal soggetto che, pur dovendo assumere la veste di imputato o di indagato, sia stato esaminato in qualità di testimone" (pag. 14).
Così motivando la Corte d'appello si è uniformata sul punto ad un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte che, però, risulta contrastato da un opposto orientamento. Ed è proprio per dirimere tale contrasto che il presente procedimento è stato rimesso alle Sezioni Unite (con la sopra ricordata ordinanza 9 maggio 1996 della quarta sezione penale). Al qual fine si osserva quanto segue. 5.2 - La tesi della unicità di disciplina dei due commi dell'art.63 in ordine alle dichiarazioni riguardanti terze persone è stata sostenuta dalla I sez. con la sentenza 7.2.1991, n. 620, Bruno, secondo la quale le disposizioni contenute in detto articolo fanno parte di quelle che mirano a garantire i diritti della difesa e che al di fuori di tale ratio non v'è ostacolo derivante dall'inutilizzabilità ivi sancita, onde è che "il secondo comma non è che il completamento del precedente cui va collegato" e anche nell'ipotesi ivi prevista resta esclusa l'inutilizzabilità nei confronti dei terzi. Lo stesso indirizzo è stato seguito dalla sesta sezione con le sentenze 10.5.1991, n. 6007, Zumpano, 15.3.1993, n.5226, Di Tommaso, 13.1.1994, n.81, Patanè, tutte riguardanti, peraltro, fattispecie in cui i giudici di merito avevano ritenute che i dichiaranti al momento in cui rendevano le dichiarazioni non potevano assumere la qualità di indagati o imputati;
e, più recentemente, con la sentenza 23.5.1995, n. 8057, Gatto, che ha ritenuto utilizzabili, in quanto sicuramente non rese "contra se", le dichiarazioni del tossicodipendente acquirente di sostanze stupefacenti attraverso le quali sia stato possibile risalire allo spacciatore.
La tesi contraria è stata invece affermata per la prima volta dalla quarta sezione con la sentenza 8.2.1994, n. 4988, Borri, in cui è stata evidenziata la diversa formulazione letterale dei due commi, seguita da quella della prima sezione 11.4.1994, n. 750, Curatola, secondo la quale l'inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni rese da colui che sin dall'inizio doveva essere sentito come imputato o indagato si desume, oltre che dal dato letterale, dalla considerazione che "il regime di inutilizzabilità di cui al primo comma si riferisce all'ipotesi "fisiologica" nella quale vengono rispettate le norme di garanzia, mentre nel secondo comma il legislatore ha introdotto un "deterrente" contro ipotesi patologiche, in cui deliberatamente si ignorano i già preesistenti indizi di reità a carico dell'escusso con pericolo di dichiarazioni accusatorie, compiacenti o negoziate, a carico di terzi". Identica l'interpretazione di Sez. VI, 6.4.1995, n. 9712, Primavera e di Sez. VI, 15.7.1996 n. 7895, Tesser. Il problema è stato oggetto di approfondimento da parte della Sezione feriale che con la sentenza 10.8.1995, n. 4343, Calabrese, partendo dalla ratio garantistica che sottende entrambe le ipotesi disciplinate dall'art. 63, ritiene sempre utilizzabili le dichiarazioni che si risolvono in favore di chi le rende o in danno di terzi, purché relative a fatti ai quali egli sia completamente estraneo.
Altre decisioni concernenti casi di persone sentite come indagate ma in assenza di difensore, cioè con violazione della garanzia fondamentale posta a sua diretta e personale tutela, hanno ribadito il principio della inutilizzabilitá erga omnes delle dichiarazioni di chi doveva essere assunto sin dall'inizio come indagato o imputato, ma hanno ritenuto che nella suddetta ipotesi non opera la categoria dell'inutilizzabilitá, bensì quella della nullità, che resta circoscritta alla parte riguardante la responsabilità del dichiarante, trattandosi di violazione della garanzia fondamentale posta a sua diretta e personale tutela, restandone indenni le dichiarazioni a carico di terzi, il cui diritto di difesa non è in alcun modo pregiudicato (Sez. VI, 26.9.1990, n. 2454, El Annon;
Sez. I, 21.4.1993, Rizzo;
Sez. III, 26.7.1993, n. 1698, Petrone;
Sez. I, 11.7.1994, n. 3471, Lacerenza;
Sez. VI, 25.11.1994, n. 4589, Crisafulli;
Sez. VI, 8.3.1996, n. 1527, 10.8.1995, Calabrese della sezione feriale).
5.3 - Ad avviso di queste Sezioni Unite merita consenso l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili anche nei confronti dei terzi (fermo restando che i casi di irregolarità di assunzione delle dichiarazioni di colui che viene sentito come indagato o imputato (omesso avviso al difensore o simili), esulano dalla disciplina dell'art.63 2° comma in quanto rientranti nella sfera delle nullità, riguardanti solo la persona nell'interesse della quale le formalità sono previste).
Non lascia adito a dubbi di sorta anzitutto la lettera della legge, che mentre per le dichiarazioni di colui a carico del quale emergono indizi di reità nel corso dell'esame sancisce espressamente l'inutilizzabilità di quelle precedenti all'avvertimento ma solo "contro la persona che le ha rese", la stessa inutilizzabilitá, senza limitazione soggettiva alcuna e quindi "oggettivamente", stabilisce per quelle di colui che sin dall'inizio si trovava nella posizione sostanziale di indagato o di imputato.
Esplicita conferma si rinviene nella relazione al progetto preliminare, che evidenzia a chiare lettere la netta distinzione tra la disciplina delle due ipotesi, rilevando che nella seconda "si è ritenuto più corretto prevedere che le dichiarazioni rese in assenza del difensore non possono essere utilizzate non solo nei confronti della persona che le ha rese, bensì neppure nei confronti di altri".
Soccorre altresì l'interpretazione logica. Se l'inutilizzabilità prevista dal 2 ° comma dovesse intendersi in senso relativo, cioè solo contro il dichiarante, e non in senso assoluto, cioè "erga omnes", la norma sarebbe inutile, perché compresa nel l° comma: se, infatti non sono utilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona prima che emergano gli indizi di reità, a maggior ragione non lo sono quelle rese da colui a carico del quale, sin dall'inizio erano "già emersi gli indizi" di reità e, quindi, doveva essere sentito come indagato o imputato.
Peraltro, al fine di una completa oltre che corretta interpretazione della norma in questione, essa va esaminata nel contesto delle altre del codice di rito (art. 197 lett. a) e b), 208, 210 c.p.p.), che, nel disciplinare la posizione dell'imputato e del coimputato dello stesso reato a dell'imputato di reato connesso o collegato, attuano il principio del diritto al silenzio. L'art.63 2° comma rende operante tale diritto in un momento antecedente a quello dell'assunzione formale della qualità di indagato o imputato dalla quale scaturisce il diritto stesso, costituendo in tal modo un fronte avanzato di tutela.
L'incapacità a testimoniare di tali soggetti e la correlativa disciplina del loro esame con le garanzie difensive e la facoltà di non sottoporvisi, riguardano, com'è ovvio, l'intero contenuto dei temi oggetto di esame, quindi sia ciò che attiene alla propria posizione, sia i fatti che riguardano quei terzi che assumono la veste di coimputato dello stesso reato o di imputato di reato connesso o collegato. La ragione è evidente: taluno di questi soggetti, nel momento in cui rende dichiarazioni accusatorie nei confronti degli altri che si trovano in una posizione processuale in vario modo legata alla propria (concorso nel reato, attribuzione di reato connesso o collegato), può riferire circostanze che per l'intima connessione e interdipendenza tra il fatto proprio e quello altrui, possono coinvolgere la sua responsabilità ed indurlo, anche per questo solo motivo, ad esercitare il diritto al silenzio, che gli viene riconosciuto per il principio "nemo tenetur se detegere". Il che non si verifica nell'ipotesi in cui il soggetto sia imputato, nello stesso o in altro processo, per un reato o per reati che non abbiano alcun legame processuale con quelli per cui si procede, rispetto ai quali la sua posizione è di totale estraneitá e indifferenza ed è quindi quella del testimone.
Da ciò discende che in tanto può intervenire il regime di inutilizzabilitá assoluta di cui all'art.63 2° comma, in quanto le dichiarazioni provengano da persona a carico della quale sussistevano indizi in ordine allo stesso reato o a reato connesso o collegato attribuito al terzo e che tali dichiarazioni avrebbe avuto il diritto di non rendere se fosse stato sentito come indagato o imputato.
Restano quindi escluse dal divieto, in quanto al di fuori dell'ambito di applicazione della norma, le dichiarazioni riguardanti persone coinvolte dal dichiarante in reati diversi, non connessi o non collegati con quello o quelli in ordine ai quali esistevano indizi a carico del dichiarante, poiché in tal caso costui, come si è detto, assume la veste di testimone. Ne restano altresì escluse, alla stregua della ratio ispiratrice della tutela del diritto di difesa, le dichiarazioni favorevoli al soggetto che le rende e a terzi, quali che essi siano, non essendovi ragione alcuna di escludere dal materiale probatorio elementi che con quel diritto non collidono.
Solo in questi limiti può dunque dirsi che la più rigida sanzione di inutilizzabilità dell'art.63 2 ° comma sia dettata in funzione deterrente rispetto alle prassi illiberali di sentire una persona senza le garanzie dell'imputato o dell'indagato al fine di poter continuare a svolgere indagini informali, ignorando deliberatamente l'esistenza di indizi di reitá a suo carico, e che persegua lo scopo, come ben evidenzia la sentenza Curatola, di evitare il pericolo di dichiarazioni, compiacenti o negoziate, a carico di terzi. E ciò per l'evidente ragione che colui che ha la veste di teste in rapporto alle persone nei cui confronti rende dichiarazioni dannose non abbisogna di alcuna tutela difensiva e non può perciò diventare oggetto di alcuna strumentalizzazione parte dell'inquirente.
5.4 - Sul tema manifesta si appalesa l'infondatezza della doglianza che pretende di far discendere dalla interruzione dell'esame dell'RE la violazione del diritto di difesa per il mancato controesame del teste. Invero, stante la piena legittimità della procedura adottata dal ET, l'esigenza di tale controesame avrebbe dovuto essere prospettata dai difensori che, avendovi interesse, a tal fine avrebbero dovuto richiedere l'ammissione dell'RE ai sensi dell'art.210 c.p.p.: il che non hanno fatto nè nel dibattimento di primo grado, dopo l'interruzione dell'esame, nè con i motivi di appello ai sensi dell'art.603 c.p.p.. Correttamente, pertanto, la Corte di merito, ha evidenziato che la questione non attiene all'applicazione dell'art. 63, ma al diritto alla prova previsto dall'art.190 c.p.p., che "nel caso di specie non risulta in alcuna maniera ostacolato o compresso".
6 - Le doglianze dei ricorrenti concernenti il reato di furto sono destituiti di fondamento.
6.1 - Con riferimento al problema dell'altruitá degli oggetti materiali indicati ai nn.
1-4 del capo a) (copie offerte della "Sistemi" ai clienti, manuali tecnici, schede rilevazione clienti, stampa commesse e riepiloghi commesse), non merita censura alcuna il discorso della Corte di merito che ha inteso escludere l'esistenza di un diritto di proprietà degli imputati su tali oggetti : sia sotto un profilo giuridico, con il richiamo alla tesi del primo giudice circa la natura del rapporto loro con la "Sistemi", qualificato come di agenzia, che determina nell'agente una disponibilità del tutto precaria e contingente delle cose che attengono agli affari promossi per conto del preponente;
sia sotto l'aspetto fattuale del concreto, fisico inserimento del gruppo AD nella struttura aziendale della "Sistemi" e nella sua organizzazione produttiva e commerciale, nonché della natura della documentazione sottratta, inerente ai rapporti con la clientela e ai prodotti che la "Sistemi" forniva.
Privi di pregio sono pertanto i rilievi mossi dal CA in particolare per quanto attiene alle stampe commesse e al riepilogo commesse da un lato e alle offerte della Sistemi ai vari clienti dall'altro. Invero l'uso dei primi ai fini del calcolo delle provvigioni non ne muta la natura di documenti attinenti ai rapporti commerciali della Sistemi con i clienti e la loro conseguente riferibilità, sul piano del diritto reale, alla Sistemi e non ai singoli agenti;
mentre, per quanto riguarda le offerte di vendita, queste rivestono pur sempre rilevanza giuridica sia per il proponente, che non può toglier loro effetto se non con una revoca, sia per la controparte, che dal contenuto della proposta fa dipendere le sue scelte, accettandola o rifiutandola o formulando diverse condizioni e quindi una nuova proposta (art.1326 ult. co. c.c.), e pertanto la relativa documentazione non può che essere di proprietà del soggetto partecipe del rapporto giuridico ivi rappresentato.
Del pari non condivisibile è l'assunto del AZ, secondo il quale dovrebbe tenersi conto ai fini del reato di furto del solo supporto cartaceo e non anche del contenuto dei documenti sottratti. A parte il fatto che i giudici di merito hanno accertato che anche la carta utilizzata per la varia e molteplice documentazione in questione era di proprietà della "Sistemi", della quale recava persino l'intestazione, è agevole rilevare che la rappresentazione di un fatto mediante scrittura o altro mezzo, eseguita su un oggetto materiale, quale la carta, determina una immedesimazione con questo tale da mutarne la stessa materialità, essendo di assoluta evidenza che sono cose ben diverse, anche sotto il solo profilo della percepibilità sensoriale, cioè della pura e semplice materialità, un foglio di carta bianca ed uno recante disegni o scritture o altri mezzi rappresentativi di idee, pensieri, fatti. Anche dunque sotto questo profilo la proprietà del materiale cartaceo sottratto, tutto concernente documentazione afferente all'attività commerciale della "Sistemi" e alla rete della sua clientela va riconosciuta in capo a quest'ultima.
6.2 - In ordine al dolo del furto, oggetto di doglianza sotto il profilo motivazionale da parte del CA, va rilevato che i giudici di merito hanno valutato gli elementi evidenziati dal1a difesa con l'atto di appello e hanno concluso - con un discorso che, oltre che ben intelligibile, è ineccepibile sul piano della logica - che sia il non occultamento della refurtiva sia la diffida del CA non rilevavano ai fini della buona fede dei ricorrenti, in quanto le due circostanze concomitanti delle loro dimissioni e della sparizione del materiale rendevano già evidente a chi risaliva l'opera di impossessamento. Ne può fondamentalmente parlarsi di carenza di motivazione in ordine alla volontà dei ricorrenti di impossessarsi di cose altrui e non di cose proprie, giacché le ragioni di fatto e di diritto addotte dai giudici di merito a sostegno della titolarità da parte della "Sistemi" del diritto di proprietà delle cose sottratte rappresentano per implicito il substrato argomentativo del profilo soggettivo di questo specifico aspetto della materialità della condotta.
6.3 Le doglianze prospettate dalla maggior parte dei ricorrenti in ordine alla responsabilità a titolo di concorso nel reato di furto, affermata senza uno specifico approfondimento delle singole condotte e del contributo di ciascuno alla realizzazione dell'evento, sono manifestamente infondate, avendo i giudici di merito desunto dal coacervo degli elementi acquisiti, costituenti indizi gravi, precisi e concordanti - creazione di una società in concorrenza con la "Sistemi", contemporanee dimissioni da quest'ultima, sottrazione dei dati cartacei e di quelli memorizzati al computer, duplicazione di software applicativo - l'esistenza di un accordo criminoso tra tutti i ricorrenti diretto a sostituirsi sul mercato alla "Sistemi" con mezzi illeciti, tra cui anche il furto, tesi "all'annientamento" di questa. Di qui il concorso nei reati di tutti gli imputati nella forma del previo concerto e la conseguente non necessità di accertare le ......... concrete condotte poste in essere da ciascuno per l'illecita acquisizione del materiale della "Sistemi". 6.4 - Per le ragioni testè esposte è manifestamente infondato il motivo di ricorso del AZ concernente l'aggravante di cui all'art.625 n. 5 c.p., la cui sussistenza discende dall'accertato numero delle persone che concordarono il piano criminoso nel quale era compresa anche la sottrazione del materiale cartaceo e dei formati sorgente della "Sistemi".
6.5 - I motivi di ricorso concernenti l'attendibilità dei testi e la mancata rinnovazione del dibattimento costituiscono censure in fatto della sentenza impugnata su punti della decisione adeguatamente motivati, avendo la Corte di merito tra l'altro dato conto, dedicando un apposito paragrafo all'argomento, delle ragioni che inducevano a ritenere superflui o irrilevanti gli ulteriori mezzi istruttori richiesti.
6.6 - La doglianza del ON relativa al travisamento del fatto per avere i giudici di merito ritenuto la partecipazione del ricorrente ai fatti contestati sulla scorta di circostanze smentite dalle risultanze processuali, a parte ogni questione sulla sua deducibilità in questa sede, non risulta essere stata proposta in appello ed è pertanto inammissibile.
6.7 - Del pari inammissibile, per le stesse ragioni di cui al precedente paragrafo, è il motivo del ricorso del AZ concernente l'aggravante di cui all'art.61 n.11 c.p.. 7 - Il proscioglimento dei ricorrenti in ordine ai reati di cui ai capi b), c) e d) comporta l'eliminazione dell'aumento di pena stabilito ai sensi dell'art.81 c.p. dal primo giudice rispettivamente in mesi quattro di reclusione e £.500.000 di multa per il CA e in mesi tre e £.500.000 per gli altri. Nel resto i ricorsi devono essere respinti per le ragioni innanzi esposte.
P.Q.M.
la Corte, previa eliminazione del nominativo di PE RI dal ruolo di udienza, perché non ricorrente, annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di i tutti i ricorrenti e, per l'effetto estensivo, nei confronti del PE nel capo concernente l'imputazione sub c) perché il fatto non era previsto come reato e nel capo concernente il reato di cui alla lettera d), in esso assorbito quello di cui alla lettera b) perché estinto per remissione di querela. Per l'effetto elimina la relativa pena di mesi quattro di reclusione e di £.500.000 di multa per il CA e di mesi tre di reclusione e £.500.000 di multa per gli altri ricorrenti e il PE. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 1996.