Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2009, n. 4800
CASS
Sentenza 11 novembre 2009

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Integra il solo delitto di impiego di beni di provenienza illecita, nel quale rimangono assorbiti quelli di ricettazione e di riciclaggio, colui che realizza, in un contesto unitario caratterizzato sin dall'origine dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie, le condotte tipiche di tutte e tre le fattispecie menzionate. (La Corte ha altresì precisato che, per converso, qualora, dopo la loro ricezione o la loro sostituzione, i beni di provenienza illecita siano oggetto, sulla base di una autonoma e successiva determinazione volitiva, di reimpiego, tale condotta deve ritenersi un mero "post factum" non punibile dei reati di ricettazione o di riciclaggio in forza della clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 648 ter cod. pen.).

Commentari2

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    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 6 ottobre 2016

  • 2RiciclaggioAccesso limitato
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2009, n. 4800
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4800
Data del deposito : 11 novembre 2009

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