Versione
14 gennaio 1994
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17 luglio 2024
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Art. 615-ter.
(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico).
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena e' della reclusione ((da due a dieci anni)) :
1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa ((minaccia o)) violenza sulle cose o alle persone, ovvero se e' palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ((ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilita' al titolare)) dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita' o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena e', rispettivamente, della reclusione ((da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni)) .
Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico).
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena e' della reclusione ((da due a dieci anni)) :
1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa ((minaccia o)) violenza sulle cose o alle persone, ovvero se e' palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ((ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilita' al titolare)) dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita' o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena e', rispettivamente, della reclusione ((da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni)) .
Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
Commentari • +500
- 1. Per le Sezioni Unite può configurarsi l’accesso abusivo ad un sistema informatico attraverso lo sviamento di potereDott. Ssa Michela Nieddu · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 287.3653
La questione relativa alla configurabilità del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico di cui all'art. 615-ter c.p. nel caso in cui un soggetto, legittimamente ammesso ad un sistema informatico o telematico, vi operi per conseguire finalità illecite, è da lungo tempo oggetto di dibattito giurisprudenziale. […] Per approfondimenti: L'art 615-ter c.p. e l'immobilismo di alcuni. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2025, n. 19397Provvedimento: […] ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste, deducendo, con un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 615 ter e 131 bis cod. pen. […] che, benché al tempo della commissione del fatto (20 aprile 2020, come risulta dal capo d'imputazione), gli aggravamenti di pena previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 615 ter cod. pen. fossero diversi (e inferiori) rispetto a quanto sopra indicato, il risultato, ai fini della decisione del presente ricorso, […]Leggi di più...
- giudizio di bilanciamento circostanze·
- elemento soggettivo del reato·
- circostanze aggravanti a effetto speciale·
- art. 131 bis cod. pen.·
- annullamento con rinvio·
- causa di non punibilità·
- art. 615 ter cod. pen.·
- pena detentiva