Sentenza 3 ottobre 2007
Massime • 1
Le persone giuridiche e gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse perseguito da un'associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, con l'effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione della personalità o identità del sodalizio. (Fattispecie nella quale alla Federazione Pirateria Audiovisiva, avente come scopo primario ed autonomo la prevenzione e repressione di ogni violazione delle norme poste a tutela del diritto d'autore, è stata riconosciuta la legittimazione a costituirsi parte civile, in procedimento per il reato di cui all'art. 171 ter L. n. 633 del 1941, sia per la tutela del diritto collettivo degli autori sia per la protezione del diritto alla personalità in conseguenza del discredito derivante alla propria sfera funzionale dalla condotta illecita).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2007, n. 38290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38290 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 03/10/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 2306
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 15983/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto, ai soli effetti civili, dalla parte civile:
RU AB, nato a [...] il [...], quale legale rappresentante della Federazione Antipirateria Audiovisiva (FAPAV) avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Roma in data 18.10.2006 che ha escluso il diritto della parte civile al risarcimento del danno revocando la condanna pronunciata nel giudizio di primo grado al pagamento in suo favore della somma di Euro 2.000,00;
nei confronti di:
NI LH YE condannato alla pena della reclusione e della multa quale responsabile dei reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2 lett. a), e all'art. 648 cod. pen.;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente all'esclusione della parte civile e alla revoca della condanna al risarcimento del danno;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. SPAGNOLO Sergio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 24.06.2005 il Tribunale di Roma condannava NI LH YE alla pena della reclusione e della multa quale responsabile dei reati di cui all'imputazione di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2 lett. a), e all'art. 648 cod. pen.,
per avere abusivamente detenuto per la vendita 15 CD play station, 600 CD musicali, 100 DVD riproducenti opere tutelate dal diritto d'autore abusivamente riprodotte e prive del contrassegno SIAE, e al risarcimento dei danni in favore della parte civile FAPAV liquidato in Euro 2.000,00.
Con sentenza in data 18.10.2006 la Corte di Appello di Roma accoglieva l'appello dell'imputato limitatamente alla condanna al risarcimento del danno, che revocava, rilevando che la FAPAV non aveva provato che alla data dell'accertamento dei fatti 30 aprile 2002 i propri associati fossero titolari di diritti in relazione ai beni oggetto di sequestro così da potere assumere di avere subito un danno dalla condotta attuata dall'imputato ed essere legittimati a chiedere il risarcimento, dovendosi escludere che la FAPAV possa agire a tutela d'interessi diffusi.
Proponeva ricorso per cassazione, ai soli effetti civili, la PC denunciando erronea applicazione dell'art. 74 c.p.p., e contraddittorietà della motivazione risultante dall'atto di costituzione di parte civile stante che dal prodotto Statuto risulta che la FAPAV possiede un'autonoma legittimazione a costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno in tutti i procedimenti riguardanti i fenomeni di pirateria audiovisiva derivante dalla titolarità in capo ad essa di un diritto soggettivo connesso agli scopi e all'attività dell'associazione direttamente leso dalle condotte richiamate nell'imputazione.
Conseguentemente ogni fatto di abusiva detenzione di opere destinate al circuito cinematografico, televisivo e audiovisivo, frustrando le finalità e gli scopi dell'Associazione medesima, arreca un effettivo e immediato pregiudizio a tale specifico e concreto interesse che costituisce l'unica ragione dell'esistenza e dell'azione della FAPAV, divenendo così oggetto di un diritto assoluto ed essenziale poiché lede in modo diretto e immediato lo affectio societatis, cagionando così alla FAPAV un danno patrimoniale e non patrimoniale. Chiedeva l'annullamento della sentenza ai soli effetti civili. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
in tema di legittimazione di persone giuridiche e di enti di fatto a costituirsi parte civile, deve ritenersi che quando l'interesse diffuso alla tutela di un bene giuridico non è astrattamente configurato, ma si concretizza in una determinata realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo, diventando la ragione e, perciò, elemento costitutivo di esso, è ammissibile la costituzione di parte civile di tal ente, sempre che dal reato sia derivata una lesione di un diritto soggettivo inerente allo scopo specifico perseguito.
Pertanto anche per la prevenzione e la repressione delle violazioni delle norme poste a tutela del diritto d'autore e della proprietà intellettuale nel settore audiovisivo, cinematografico e televisivo è configurabile in capo alle associazioni che hanno tale scopo, primario e autonomo, la titolarità di un diritto soggettivo e di un danno risarcibile, individuabile in ogni lesione del diritto d'autore, sicché esse sono legittimate alla costituzione di parte civile per la difesa del proprio diritto soggettivo alla tutela dell'interesse collettivo perseguito.
Sono, inoltre, ipotizzabili la lesione del diritto della personalità dell'ente e la conseguente facoltà dell'ente di agire per il risarcimento dei danni morali e materiali relativi all'offesa, diretta e immediata, dello scopo sociale, che costituisce la finalità propria del sodalizio.
Nella specie, l'associazione FAPAV ha come "scopo primario e autonomo" la prevenzione e la repressione, da attuarsi anche in sede giudiziaria.., di ogni violazione delle norme poste a tutela del diritto d'autore e di ogni altra violazione che comporti un pregiudizio ai diritti e agli interessi dell'Associazione donde la configurabilità di un interesse concreto alla salvaguardia di una situazione storicamente circostanziata divenuto lo scopo specifico e l'elemento costitutivo dell'associazione (cfr. Cassazione Sezione 6^ n. 13314/1990, Santacaterina, RV. 185501: "un soggetto può costituirsi porte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui egli vanti un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo del soggetto stesso, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse perseguito da un'associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, da essa associazione assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente a causa dell'immedesimazione fra il sodalizio e l'interesse perseguito. In questo caso, infatti, l'interesse storicizzato individua il sodalizio, con l'effetto che ogni attentato all'interesse in esso incarnatosi si configura come lesione del diritto di personalità o all'identità, che dir si voglia, del sodalizio stesso"). La stessa era, quindi, legittimata a costituirsi parte civile, ai sensi dell'art. 185 cod. pen. e art. 74 c.p.p., sia per la tutela del diritto collettivo degli autori sia per la protezione del diritto della personalità in conseguenza del discredito derivante alla propria sfera funzionale dalla condotta illecita.
La sentenza deve, perciò, essere annullata senza rinvio limitatamente all'esclusione del diritto della parte civile al risarcimento del danno e alla revoca della condanna al pagamento in suo favore della somma di Euro 2.000,00 e delle spese da essa sostenute nel giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'esclusione del diritto della parte civile al risarcimento del danno e alla revoca della condanna al pagamento in suo favore della somma di Euro 2.000,00 e delle spese da essa sostenute nel giudizio di primo grado.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 3 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2007