Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2016, n. 55359
CASS
Sentenza 17 giugno 2016

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In tema di valutazione della prova, un fatto "notorio" quale l'esistenza e il radicamento territoriale di un'associazione mafiosa può essere desunto, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., dalle decisioni irrevocabili dell'autorità giudiziaria, a condizione che il nuovo giudizio verta su fatti avvenuti nelle medesime realtà territoriali, non emerga una variazione delle finalità perseguite dal sodalizio, vi sia una, quanto meno parziale, identità soggettiva tra la formazione storica e la attuale e che il tempo trascorso non sia di entità tale da aver determinato nella memoria dei consociati l'oblio della connotazione mafiosa del gruppo storico. (Fattispecie relativa alla associazione di stampo mafioso denominata "ndrangheta", in cui la Corte ha escluso che dalle precedenti decisioni irrevocabili potesse ricavarsi la prova dell'esistenza di un radicato potere di infiltrazione - ex art. 416 bis cod. pen. - in territori diversi rispetto a quelli oggetto del precedente accertamento).

La revoca della sentenza di riabilitazione, pur avendo natura dichiarativa, produce effetti giuridici, "ex tunc", soltanto attraverso l'emissione di un provvedimento che espressamente la dichiari; ne consegue che ai fini della applicazione della recidiva nessun rilievo può assumere la precedente condanna, in relazione alla quale sia intervenuta riabilitazione, mai revocata.

Ai fini della configurabilità della natura mafiosa della diramazione di un'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., costituita fuori dal territorio di origine di quest'ultima, è necessario che l'articolazione del sodalizio sprigioni nel nuovo contesto territoriale una forza intimidatrice che sia effettiva ed obiettivamente riscontrabile. (Nella fattispecie la Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva qualificato una organizzazione operante in Germania come mafiosa, in assenza di prova dell'esternazione in loco della metodologia mafiosa, ma sulla base soltanto del collegamento degli imputati con esponenti della 'ndrangheta calabrese e dell'adozione dei rituali tipici di quest'ultima).

La richiesta di giudizio abbreviato successiva alla contestazione di un fatto nuovo formulata dal P.M. nel corso dell'udienza preliminare non può essere ritenuta espressione tacita del consenso dell'imputato, necessario ai sensi dell'art. 423, comma secondo, cod. proc. pen.; ne consegue che anche in sede di abbreviato il giudice deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma terzo, cod. proc. pen.

Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, l'affiliazione rituale può non essere sufficiente laddove alla stessa non si correlino ulteriori concreti indicatori fattuali rivelatori dello stabile inserimento del soggetto nel sodalizio con un ruolo attivo. (Fattispecie relativa alla associazione di stampo mafioso denominata "ndrangheta", nella quale la Corte ha, in motivazione, aggiunto che, a differenza dell'affiliazione, il conferimento della cd. "dote" implica per massima di esperienza l'avvenuta attivazione del soggetto nell'ambito associativo).

In tema di abbreviato, la rinuncia all'appello da parte dell'imputato non vale a vanificare l'avvenuta conversione del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero, che continua, tuttavia, anche davanti al giudice di appello ad essere regolato dalle norme proprie del ricorso per cassazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2016, n. 55359
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 55359
Data del deposito : 17 giugno 2016

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