Sentenza 17 giugno 2016
Massime • 6
In tema di valutazione della prova, un fatto "notorio" quale l'esistenza e il radicamento territoriale di un'associazione mafiosa può essere desunto, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., dalle decisioni irrevocabili dell'autorità giudiziaria, a condizione che il nuovo giudizio verta su fatti avvenuti nelle medesime realtà territoriali, non emerga una variazione delle finalità perseguite dal sodalizio, vi sia una, quanto meno parziale, identità soggettiva tra la formazione storica e la attuale e che il tempo trascorso non sia di entità tale da aver determinato nella memoria dei consociati l'oblio della connotazione mafiosa del gruppo storico. (Fattispecie relativa alla associazione di stampo mafioso denominata "ndrangheta", in cui la Corte ha escluso che dalle precedenti decisioni irrevocabili potesse ricavarsi la prova dell'esistenza di un radicato potere di infiltrazione - ex art. 416 bis cod. pen. - in territori diversi rispetto a quelli oggetto del precedente accertamento).
La revoca della sentenza di riabilitazione, pur avendo natura dichiarativa, produce effetti giuridici, "ex tunc", soltanto attraverso l'emissione di un provvedimento che espressamente la dichiari; ne consegue che ai fini della applicazione della recidiva nessun rilievo può assumere la precedente condanna, in relazione alla quale sia intervenuta riabilitazione, mai revocata.
Ai fini della configurabilità della natura mafiosa della diramazione di un'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., costituita fuori dal territorio di origine di quest'ultima, è necessario che l'articolazione del sodalizio sprigioni nel nuovo contesto territoriale una forza intimidatrice che sia effettiva ed obiettivamente riscontrabile. (Nella fattispecie la Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva qualificato una organizzazione operante in Germania come mafiosa, in assenza di prova dell'esternazione in loco della metodologia mafiosa, ma sulla base soltanto del collegamento degli imputati con esponenti della 'ndrangheta calabrese e dell'adozione dei rituali tipici di quest'ultima).
La richiesta di giudizio abbreviato successiva alla contestazione di un fatto nuovo formulata dal P.M. nel corso dell'udienza preliminare non può essere ritenuta espressione tacita del consenso dell'imputato, necessario ai sensi dell'art. 423, comma secondo, cod. proc. pen.; ne consegue che anche in sede di abbreviato il giudice deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma terzo, cod. proc. pen.
Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, l'affiliazione rituale può non essere sufficiente laddove alla stessa non si correlino ulteriori concreti indicatori fattuali rivelatori dello stabile inserimento del soggetto nel sodalizio con un ruolo attivo. (Fattispecie relativa alla associazione di stampo mafioso denominata "ndrangheta", nella quale la Corte ha, in motivazione, aggiunto che, a differenza dell'affiliazione, il conferimento della cd. "dote" implica per massima di esperienza l'avvenuta attivazione del soggetto nell'ambito associativo).
In tema di abbreviato, la rinuncia all'appello da parte dell'imputato non vale a vanificare l'avvenuta conversione del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero, che continua, tuttavia, anche davanti al giudice di appello ad essere regolato dalle norme proprie del ricorso per cassazione.
Commentari • 9
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 marzo 2026
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 21 febbraio 2025, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 2025, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 164, secondo comma, numero 1), e 178, ultimo inciso, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, nella parte in cui precludono la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva, superiore ai limiti di cui all'art. 163 cod. pen., anche nell'ipotesi in cui sia intervenuta riabilitazione. 1.1.- Il giudice rimettente riferisce di essere chiamato a …
Leggi di più… - 2. Consulta: illegittimo l’art. 164 c.p. dopo la riabilitazioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 19 marzo 2026
2. La questione di costituzionalità sollevata dal giudice rimettente (artt. 164 e 178 c.p.) Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, l'organo giudicante summenzionato sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 164, secondo comma, numero 1), e 178, ultimo inciso, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, nella parte in cui precludono la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva, superiore ai limiti di cui all'art. 163 cod. pen., anche nell'ipotesi in cui sia intervenuta riabilitazione. In particolare, in punto di rilevanza, il giudice a quo stimava …
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Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …
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(Ricorsi rigettati) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 416-bis) Il fatto Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali de L'Aquila confermava l'ordinanza che aveva applicato a degli indagati la massima misura cautelare in relazione alla loro partecipazione ad un sodalizio criminoso, e segnatamente alla articolazione abruzzese marchigiana di un consorzio inquadrato come associazione mafiosa e caratterizzato dall'obiettivo di controllare la comunità nigeriana attraverso l'imposizione di regole di comportamento la cui violazione veniva punita in modo violento e da uno stretto collegamento con la casa madre (che si esprimeva anche attraverso il versamento delle somme …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2016, n. 55359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55359 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2016 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 55 359/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE EDIENZA PUBBLICA DEL 17/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. MA CRISTINA SIOTTO - Presidente - N. 830/2016 Dott. LD CAVALLO - Consigliere - REGISTRO GENERALL N. 39799 2015- Consigliere - Dott. MONICA BONI Dott. AE MA - Rel. Consigliere - Dott. TO CAIRO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO RI nei confronti di: R ES AV N. IL 27/07/1989 GI UN N. IL 26/12/1961 PO EN N. IL 05/11/1958 DE SI GI N. IL 06/05/1952 AT RM N. IL 16/07/1967 AN EM N. IL 09/03/1952 VE EN N. IL 30/04/1955 QU SE N. IL 20/02/1962 ST AR TA N. IL 06/05/1944 CALLA' ID OS N. IL 28/09/1958 GA TO CL.54 N. IL 16/01/1954 GA TO CL.62 N. IL 31/07/1962 NG EN N. IL 10/11/1963 CA ES N. IL 27/06/1963 NO UN N. IL 21/10/1978 AS SE N. IL 01/10/1941 AT NA N. IL 11/11/1956 OM EN N. IL 27/11/1936 inoltre: SA TR N. IL 28/11/1971 SA EN N. IL 05/12/1930 ST RM N. IL 22/11/1970 SA IC N. IL 25/06/1970 TT ES N. IL 03/03/1963 RI TI NT N. IL 01/11/1980 CO IC N. IL 06/11/1957 AP EN TO N. IL 31/01/1965 SA SQ N. IL 21/10/1972 SA EL N. IL 23/09/1967 PA TO NI N. IL 25/08/1964 T AT NI N. IL 20/05/1965 GI' UN N. IL 26/12/1961 AP AT N. IL 26/05/1936 HI SE N. IL 12/10/1925 DE SI GI N. IL 06/05/1952 TR GI N. IL 25/05/1967 OL EW N. IL 21/08/1988 CE LU N. IL 15/12/1976 TE MI N. IL 31/08/1958 AT DR N. IL 22/05/1937 IA SE ME N. IL 26/09/1980 HI EN N. IL 02/05/1941 HE ER N. IL 31/01/1962 LA ER N. IL 18/07/1961 CH AN N. IL 17/10/1978 NO SE N. IL 24/12/1966 GN IO N. IL 12/01/1963 AT EN N. IL 26/02/1961 LA IO N. IL 12/01/1946 AL TO N. IL 27/06/1946 IT UN N. IL 30/09/1941 IT RM N. IL 11/07/1947 IT OL N. IL 29/11/1974 AN EM N. IL 09/03/1952 VE EN N. IL 30/04/1955 ZE LO N. IL 12/11/1984 QU OC N. IL 04/07/1960 NE SE N. IL 02/01/1949 LI FO N. IL 14/08/1965 OM SE N. IL 02/02/1947 EA IC N. IL 02/11/1959 D'ST EL N. IL 27/03/1955 DE LE OS N. IL 27/04/1962 PP RO N. IL 19/06/1957 AL AT SE N. IL 16/03/1964 GA TO CL.62 N. IL 31/07/1962 TT TO N. IL 21/06/1948 GI OS N. IL 14/09/1961 RI OC N. IL 02/05/1965 ZZ OS SE N. IL 06/10/1954 NG EN N. IL 10/11/1963 AE IO N. IL 31/08/1949 AE TO N. IL 01/11/1940 MA ES N. IL 12/05/1963 CA ER N. IL 04/03/1958 MU RM N. IL 09/07/1972 AL GI N. IL 18/01/1945 LO EN N. IL 03/10/1969 AS SE N. IL 01/10/1941 ST AN N. IL 06/06/1928 SS MI IO N. IL 27/09/1986 AP SE N. IL 29/07/1951 AP EN N. IL 04/06/1966 TT ZI N. IL 15/10/1970 SC EN N. IL 21/03/1960 IC SE N. IL 05/09/1974 DU OL N. IL 03/04/1931 SA DI MB N. IL 23/07/1971 ES AN N. IL 14/04/1992 EM AT N. IL 02/11/1978 RM N2 CH TO N. IL 04/06/1957 FI SS N. IL 21/11/1973 AT AN N. IL 14/02/1952 ON SE N. IL 01/12/1961 CI UN N. IL 01/09/1951 LI SE N. IL 05/01/1953 FO EN N. IL 13/02/1935 NI TR N. IL 13/06/1960 avverso la sentenza n. 1870/2012 CORTE APPELLO di REGGIO RI, del 27/02/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. AE MA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IG Birit Feri che ha concluso per CV. pagills are reques RM Udito, per la parte civile, l'Avv (vedi pagrere sequents) Udit i difensor Avv. (vedi pagrece sequenti)родни Il presente giudizio di legittimità è stato trattato nelle udienze pubbliche tenutesi il 6 giugno 2016 e 7 giugno 2016, con definitivo differimento della deliberazione della sentenza all' udienza del 17 giugno 2016. Dato l'elevato numero delle parti ricorrenti, si allegano alla presente sentenza alle pagine che seguono - le copie informatiche dei verbali di udienza contenenti la verbalizzazione delle conclusioni. 순 RM N...78 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PROCESSO VERBALE DI DIBATTIMENTO L'anno 2016 il giorno 06 del mese di GIUGNO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Sezione Prima Penale Composta dagli Ill.mi sigg. Magistrati: 1) Dr.ssa Maria Cristina SIOTTO Presidente 2) Dr. Aldo CAVALLO Consigliere 3) Dr.ssa Monica BONI 66 4) Dr. Raffaello MA 66 5) Dr. IO CAIRO con l'intervento del Pubblico NI in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. IG BIRRITTERI e con l'assistenza del Cancelliere IU BALISTRERI si è riunita nell'Aula Magna per la discussione del ricorso fissato per l'udienza odierna. Alle ore 10.15, d'ordine del Presidente, l'udienza è dichiarata aperta e, quindi, viene chiamato e trattato il ricorso seguente: RM PG-R-C/ ES AV GI UN PO EN DE SI GI AT RM AN EM VE EN 1) n. 1 ruolo QU SE RG. 39799/2015 ST AR TA CALLA' ID OS GA TO CL.54 GA TO CL.62 NG EN CA ES NO UN AS SE AT NA ا م OM EN ID R SA TR - ID R SA EN 1 - IL R ST RM ID R SA IC IL R TT ES ID R RI TI NT ID R CO IC ID R AP EN TO ID R SA SQ - ID R SA EL IA R PA TO NI ID R AT NI - ID R GI' UN - - IA R AP AT -- IA R -HI SE ID R DE SI GI IL R-TR GI IL - R OL EW IA R CE LU ID R TE MI IA R AT DR ID R IA SE ME HI ENIL-R IL R HE ER IA R LA ER - - IL R-HI AN IL R NO SE IL R GN IO IL - R AT EN IA R LA IO - - DA R AL TO IA R IT UN - ID R IT RM RM - ID R IT OL ID R AN EM IL R VE EN LA R ZE LO ID R QU OC - 1 IL R NE SE - ID R LI FO -- ID R OM SE EA IC ID R D'ST EL ID R - IL-R DE LE OS - IL R PP RO - IL R AL AT SE ID R GA TO CL.62 - ID R-TT TO IL R GI OS ID R RI OC ID - R - ZZ OS SE ID R NG EN - IL R AE IO m IL R AE TO IL R MA ES - IL R CA ER ID R - MU' RM IL R AL GI - AA R LO EN - - IA R AS SE IL R ST AN IL - R SS MI IO - AP SE ID R - IL - R AP EN -> ID R TT ZI IL R SC' EN - IL R IC SE - IL-R-DU OL ID R SA DI MB - IL R ES AN - IL R -EM AT RT - ID R CH TO - ID R FI SS ID - R-AT AN IL - R ON SE ID R CI UN - ID R LI SE - ID-R - FO EN IA R-NI TR " PC N MINISTERO DEGLI INTERNI -PC N PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI PC-N-REGIONE RI PC N NC REGGIO RI A.N.A.S. S.P.A.PC N - PC N S.O.S. IMPRESA PC N F.A.I.- Sono presenti gli avvocati: - SOLDANI AGNESE in rappresentanza DEAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO in difesa della parte civile MINISTERO DEGLI INTERNI e PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI;
- BASILE SE del foro di REGGIO RI in difesa della parte civile S.O.S. IMPRESA, nonchè in qualità di sostituto processuale, come da nomine depositate in udienza, DEavvocato PIZZUTO ES del foro di PATTI difensore della parte civile F.A.I. - Federazione delle Associazioni Antiracket ed Antiusura Italiane e DEavvocato BARRESI EN del foro di REGGIO RI difensore della parte civile NC REGGIO RI;
- ON DA del foro di MILANO in difesa di A.N.A.S. S.P.A.; - AB SE del foro di ROMA, in qualità di sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, DEavvocato GULLO GI del foro di COSENZA difensore della parte civile REGIONE RI;
- NE OS del foro di LOCRI in difesa di CA ES e SS MI IO;
- NE ES del foro di REGGIO RI in difesa di VE EN;
- AR IO del foro di ROMA in difesa di ST RM, QU OC, PP RO, CH TO e CI UN;
- AR EN del foro di ROMA, sostituto processuale, come dichiarato in udienza, DEavvocato D'ASCOLA EN NICO del foro di REGGIO RI difensore di NE SE, LI FO, AL AT SE, NG EN e CA ES;
- RO SE del foro di ROMA in difesa di DE LE OS, come da nomina depositata in udienza, e GA TO CL.62; - RO RC del foro di LM in difesa di ST AR TA e SS MI IO;
- ES ES del foro di REGGIO RI in difesa di SA SQ, HI EN c AE IO;
- RA SE del foro di LOCRI in difesa di GA TO CL.62; - VO OC EN del foro di LM in difesa di RI OC e CI UN;
- IO TA del foro di LOCRI in difesa di SC' EN;
- RO LU del foro di ROMA in difesa di AP EN TO;
- OL ES del foro di LM in difesa di SA TR, come da nomina, con revoca dei precedenti difensori, depositata in udienza,e di CO IC, nonchè in qualità di sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, DEavvocato GULLO IC del foro di LM difensore di AP AT;
- CONTESTABILE GUIDO del foro di LM in difesa di SA TR, ST RM, SA IC, ES AV, HI SE, RI OC e ES AN;
- EM OC del foro di TORINO in difesa di OL EW e FI SS;
E pir - OC TR ES del foro di REGGIO RI in difesa di TE MI, IA SE ME, TT ZI e SA DI MB;
- TE LENE del foro di LOCRI in difesa di DE SI GI, AN EM, VE EN, ZE LO e TT TO;
- ZI RI del foro di GENOVA in difesa di CH TO;
- FU RO del foro di LOCRI in difesa di DE LE OS e EM AT;
- AI AL del foro di ROMA in difesa di GI OS e MU' RM;
- RR UL del foro di ROMA in difesa di IA SE ME;
- LL ES del foro di LAMEZI TERME in difesa di PA TO NI ¢ IC SE;
- RA RM del foro di LOCRI in difesa di GA TO CL.54 nonchè in qualità di sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, DEavvocato SA SE del foro di LOCRI difensore di OM EN;
- OS LO IC del foro di TORINO in difesa di IC SE;
- IA AC del foro di REGGIO RI in difesa di OL EW, AT DR, AT EN e AT RM nonchè in qualità di sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, DEavvocato PRIOLO AN del foro di REGGIO RI difensore di AT AN;
- AT LD EN MA del foro di REGGIO RI in difesa di ON 4 SE nonchè in qualità di sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, DEavvocato TOMSINI OL TO FELICE del foro di REGGIO RI difensore di D'ST EL;
- LA ER del foro di LOCRI in difesa di AL GI;
- CO ES del foro di ROMA in difesa di AN EM, ZE LO, ES AN e AT NA;
- GO TO del foro di REGGIO RI in difesa di DE SI GI, CA ER e SA DI MB;
- NN MA del foro di COSENZA in difesa di NO SE;
- AR SE del foro di LM in difesa di CE LU nonchè in qualità di sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, DEavvocato PUTRINO EN del foro di LM difensore di TR GI;
- AZ AR del foro di LOCRI in difesa di PP RO;
- AZ TO del foro di LOCRI in difesa di RI TI NT;
- IC SE del foro di LM in difesa di CALLA' ID OS, CA ER, AS SE e AP EN;
- IN IO UN del foro di LOCRI in difesa di SA EL;
- GI IC del foro di LOCRI in difesa di QU OC, QU SE e FO EN nonchè in qualità di sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, DEavvocato BARILLARO ENRICO NI ES del foro di LOCRI difensore di LI FO e CALLA' ID OS;
- AF TR del foro di REGGIO RI in difesa di NO SE, AE TO, ST AN, AP SE e SC' EN;
- OR LO del foro di REGGIO RI in difesa di IT UN, IT RM e IT OL e AP SE;
- IS IS MA del foro di REGGIO RI in difesa di TE MI;
- VE IC del foro di LM in difesa di NO UN, come da nomina depositata in udienza, e di FI SS;
- RL LI del foro di LM in difesa di SA IC e PA RT TO NI;
- GI UN del foro di REGGIO RI, sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, DEavvocato CARBONE NATALE del foro di REGGIO RI difensore di AE TO;
- TU MA M. del foro di REGGIO RI in difesa di TT ZI;
- PU SE del foro di REGGIO RI in difesa di AT NI, HE ER, AT RM, IT RM, IT OL, DU OL nonchè in qualità di sostituto processuale, come da nomine depositate in udienza, DEavvocato AZZARA' ES del foro di REGGIO RI difensore di AT DR e GN IO e DEavvocato GENOVESE EMANUELE MA foro REGGIO RI in difesa di HI AN nonchè in qualità di sostituto processuale, come dichiarato in udienza, DEavvocato DIENI GIULIA del foro di REGGIO RI difensore di NI TR;
- AN NI del foro di CATANZARO in difesa di TT ES, AP EN TO e ES AV;
- RO AR del foro di LM in difesa di SA EN e OM SE;
- ER LL del foro di ROMA, sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, DEavvocato MARAFIOTI IO del foro di VIBO VALENTIA difensore di AL TO;
- IA TO del foro di LOCRI in difesa di: NE SE, EA IC, GI OS, ZZ OS SE, MA ES, MU' RM, LO EN, LI SE nonchè in qualità di sostituto processuale, come dichiarato in udienza, DEavvocato OM ANGELICA del foro di LOCRI difensore di ZZ OS SE e DEavvocato MARRAPODI PIERSS del foro di LOCRI difensore di LI SE;
- VENETO RM del foro di LM in difesa di TT TO e AS SE;
- LL ACCORRETTI VALERIO del foro di ROMA in difesa di AL AT SE. Si dà atto che è presente, per la pratica forense, il dott. Rapone Fernando tess. Ord. Avv. Roma n. P69157 - praticante presso lo studio DEavv. Lojacono. Preliminarmente il Presidente sintetizza le questioni e le eccezioni poste dai ricorsi e, successivamente, il consigliere relatore completa la relazione scritta, già inviata alle parti, facendo riferimento alle memorie ed ai motivi aggiunti depositati in Cancelleria. Il P.G. conclude per il rigetto del ricorso del Procuratore Generale, l'inammissibilità dei ricorsi di LI NN, RA IO, TT RI, FI MA, CÀ CO, AS CO, SO ND, SO CO, FR UN, ON NG, IA IU, laria IU RO, NO NN, CO HE. OL AT. PP QU, AT AS, TA MI LA, NE VI. RA IA, RI ZI e ZU EV e il rigetto dei restanti ricorsi. Deposita requisitoria scritta. L'avv. dello Stato SOLDANI AGNESE, riportandosi alla memoria depositata in Cancelleria, chiede l'accoglimento del ricorso del P.G. territoriale e il rigetto dei ricorsi degli imputati. Deposita conclusioni scritte e nota spese. L'avv. BASILE SE conclude per il rigetto dei ricorsi. Deposita conclusioni scritte e nota spese per tutte le parti oggi rappresentate. RY L'avv. ON DA conclude per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi. Deposita conclusioni scritte e nota spese. L'avv. AB SE chiede l'accoglimento del ricorso del P.G. e il rigetto dei ricorsi degli imputati. Deposita concusioni scritte e nota spese. L'avv. NE OS si riporta ai motivi di ricorso. L'avv. NE ES chiede l'accoglimento dei motivi e l'inammissibilità del ricorso del P.G. L'avv. RO RC chiede l'accoglimento dei motivi e il rigetto del ricorso del P.G. L'avv. IO TA si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. L'avv. OL ES insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avv. EM OC si riporta ai motivi di ricorso. L'avv. ZI RI si riporta ai motivi di ricorso. L'avv. AT LD EN MA si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. Chiede inoltre l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al capo I per prescrizione. L'avv. VE IC chiede l'accoglimento dei motivi e l'inammissibilità del ricorso del P.G. Deposita memoria difensiva. L'avv. TU MA M. si riporta ai motivi. L'avv. AN NI si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento; inoltre chiede il rigetto del ricorso del P.G. L'avv. LL ACCORRETTI VALERIO insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avv. ER LL si riporta ai motivi di ricorso. L'avv. LL ES si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. L'avv. IN IO UN conclude per l'accoglimento del ricorso. L'avv. OS LO IC conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. L'avv. AZ TO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avv. VENETO RM conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avv. GO TO conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. L'avv. AR SE conclude riportandosi ai motivi di ricorso. L'avv. RO AR conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Alle ore 14.30 l'udienza è sospesa. Alle ore 15.25 l'udienza riprende. L'avv. RR UL conclude riportandosi ai motivi di ricorso, L'avv. OC TR ES conclude per l'accoglimento del ricorso. L'avv. IS IS MA conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. L'avv. AZ AR conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. L'avv. IC SE conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso e per l'inammissibilità del ricorso del P.G. L'avv. RA RM conclude riportandosi ai motivi di ricorso. L'avv. NN MA conclude per l'accoglimento del ricorso. L'avv. FU RO conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. L'avv. CARBONE NATALE conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avv. GI IC conclude per l'accoglimento dei motivi dei ricorsi. L'avv. RA SE conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avv. ES ES conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso, L'avv. OR LO conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avv. LA ER conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. L'avv. CONTESTABILE GUIDO conclude riportandosi ai motivi di ricorso e per l'inammissibilità del ricorso del P.G. L'avv. VO OC EN si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. L'avv. RO SE conclude per l'accoglimento del ricorso e per il rigetto del ricorso del P.G. L'avv. PU SE conclude per l'accoglimento del ricorso e per l'inammissibilità del ricorso del P.G. L'avv. IA AC conclude riportandosi ai motivi di ricorso e per l'inammissibilità del ricorso del P.G. L'avv. TE LENE conclude per l'accoglimento del ricorso e per il rigetto del ricorso del P.G L'avv. RO LU riportandosi ai motivi, conclude per l'accoglimento del ricorso. L'avv. ARICO IO conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. L'avv. Barillà CO informa la Corte che nella giornata di domani sarà presente l'avvocato D'Ascola. A questo punto, 20.15, vista l'ora tarda, la Corte rinvia in prosecuzione all'udienza del 7 giugno 2016, ore 10.00 che si terrà presso l'aula della Prima Sezione Penale. Alle ore 20.30 l'udienza è tolta. Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. лл IL PRESIDENTE. IL CANCELLIERE Balsher 56800 N. fog furter CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PROCESSO VERBALE DI DIBATTIMENTO L'anno 2016 il giorno 07 del mese di GIUGNO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. PRIMA SEZIONE PENALE - 3.CPP. Composta dagli Ill.mi sigg. Magistrati: Presidente 1) Dott. SIOTTO MA CRISTINA 2) Dott. CAVALLO LD Componente 3) Dott. BONI MONICA Componente 4) Dott. MA AE Componente 5) Dott. CAIRO TO Componente con l'intervento del Pubblico NI in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. BIRRITTERI GI e con l'assistenza del Cancelliere BALISTRERI SE si è riunita nella sala delle udienze aperte al pubblico per la discussione del ricorso n. R.G. 39799/15 rinviato in prosecuzione alla data odierna. come da provvedimento adottato all'udienza del 6 giugno 2016. Alle ore 10.00. d'ordine del Presidente, l'udienza è dichiarata aperta: 1) n.1 ruolo RG.39799/2015 PG R PG C/ ES AV GI' UN PO EN DE SI GI AT RM jeit AN EM VE EN QU SE ST AR TA CALLA ID OS GA TO CL.54 GA TO CL.62 NG EN CA ES NO UN AS SE AT NA OM EN ID R SA TR_ ID R SA EN - - (Per ogni ricorso il Cancelliere deve indicare il numero d'ordine del presente verbale nonché quello del Ruolo UD e del R.G. e trascrivere esattamente le generalità dei ricorrenti, le conclusioni del P.M. e quello dei difensori e della P.C. so intervenuti. Dei difensori devono essere indicati nome, cognomee Foro di appartenenza. Per i ricorsi rinviati dev'essere trascritto altresì il provvedimento di rinvio.) 12 ST RM IL R - SA IC ID R TT ES IL R - RI TI NT ID R -CO IC ID R- ID R AP EN TO - ID R SA SQ - - SA EL ID R PA TO NI IA R - - AT NI ID R GI' UN ID -R AP AT IA R- - HI SE IA R - - DE SI GI ID R IL R TR GI - OL EW IL - R - CE LU IA R - TE MI ID R - AT DR IA R IA SE ME ID R - IL R HI EN IL R HE ER - IA R LA ER - IL - R - HI AN IL-R NO SE - IL R GN IO IL R AT EN IA R LA IO DA R -AL TO IA R IT UN ID-R IT RM ID -IT OL - ID AN EM - IL R VE EN - - LA-R - ZE LO ID R QU OC - IL R NE SE_ - ID R LI FO - - ID R OM SE - - ID - R-EA IC ID R - -D'ST EL IL R DE LE OS - IL - R -PP RO IL R AL AT SE ID R GA TO CL.62 ID R TT TO IL R GI OS - ID R RI OC - } 13 ID R-ZZ OS SE ID R NG EN - IL R AE IO IL R AE TO IL R MA ES IL R CA ER ID R MU' RM IL R AL GI AA R LO EN IA R AS SE - - IL - R - ST AN SS MI IO IL - R - AP SE ID R " IL - R AP EN - ID-R TT ZI IL R SC' EN - IL R IC SE IL-R-DU OL ID-R - SA DI MB IL - R ES AN IL R EM AT ID R CH TO ID R FI SS ID R - AT AN ON SE IL - R - CI UN RM ID R - - ID R LI SE ID R FO EN - - IA R-NI TR PC N MINISTERO DEGLI INTERNI PC N PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI PC N - REGIONE RI - PC N -NC REGGIO RI the PC N A.N.A.S. S.P.A. PC N - S.O.S. IMPRESA PC N - F.A.I. REL. MA AE E' presente l'avvocato TADDEI IO del foro di LOCRI in difesa di GI UN che conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Deposita breve memoria. E' presente l'avvocato CO ES del foro di ROMA in difesa di AN EM, ZE LO, ES AN e AT NA che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e il rigetto del ricorso del P.G. E' presente l'avvocato RL LI del foro di LM in difesa di SA IC, PA TO NI che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato D'ASCOLA EN NICO del foro di REGGIO RI in difesa di NE SE, LI FO, AL AT SE, NG EN e CA ES che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e il rigetto del ricorso del P.G. E' presente l'avvocato AI AL del foro di ROMA in difesa di GI OS c MU' RM che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato IA TO del foro di LOCRI in difesa di NE SE, EA IC, GI OS, ZZ OS SE, MA ES, MU' RM, LO EN, LI SE nonchè in qualità di sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, DEavvocato OM ANGELICA del foro di LOCR1 difensore di ZZ OS SE e DEavvocato MARRAPODI PIERSS del foro di LOCRI, come dichiarato in udienza, difensore di LI SE che, riportandosi ai motivi, conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. E' presente l'avvocato AF TR del foro di REGGIO RI in difesa di NO SE, AE TO, ST AN, AP SE e SC' EN che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato PRIOLO AN del foro di REGGIO RI in difesa di AT AN che, riportandosi ai motivi, conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. E' presente l'avvocato CANANZI SQ del foro di REGGIO RI in difesa di HI AN che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. A questo punto (ore 13.00), ultimata la discussione dei ricorsi, l'udienza è sospesa e, previo RM allontanamento dall'aula del PG, del Cancelliere e del pubblico, la Corte rimane adunata nell'aula stessa a porte chiuse per decidere il ricorso trattato come sopra. Alle ore 20.18, d'ordine del Presidente, l'aula viene riaperta e, presenti il PG ed il Cancelliere, il Presidente, visto l'art. 615 c.p.p., differisce la deliberazione alla udienza del 17 giugno 2016 ore 17.00 Alle ore 20.20 l'udienza è tolta. Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE Fett free RITENUTO IN FATTO 1. Nel presente procedimento la sentenza in primo grado è stata emessa dal GU del Tribunale di GI IA in data 8 marzo 2012. La sentenza in secondo grado è stata emessa dalla Corte di Appello di GI IA il 27 febbraio 2014. 1.1 I RICORRENTI A Ricorre il Procuratore Generale territoriale in riferimento alle posizioni dei seguenti imputati (in numero di 18) : IMPUTATO ESITO PRIMO GRADO ESITO SECONDO GRADO NO AR AE AS CONFERMA ND MI AN anni 5 mesi Ridetermina pena anni 6 quattro per reato associativo QU IU BAS capi A ASSOLUZIONE dai capi L condanna capo O (513 e O conferma nel resto- を bis mediazione ferro) e capo L - anni 3 mesi 4 AL IS OS AN per reato AS associativo anni 10 mesi 8 SS VI AS CONFERMA per reato Riqualifica in partecipe De MA OR AN ruolo anni 7 e mesi 4 associativo direttivo anni 10 mesi 8- TT AT AN per reato AS associativo anni 6 GA IO classe '54 AS CONFERMA AN per reato Ridetermina anni 7 GA IO classe '62 associativo ad anni 8 SO AR AS CONFERMA FR UN AR CO LO VI EL FR ES AV SA UN AS IU NE VI B- Ricorrono i seguenti IMPUTATO LI NN MP NN AN IU Riqualifica partecipe Ridetermina anni 6 e con generiche - anni 5 e mesi 8 mesi 4 CONFERMA AS Anni 10 e mesi 8 per il Riqualifica in partecipe anni 8 reato associativo con ruolo direttivo AS CONFERMA per reato AN AS ad anni 4 associativo mesi 8 con att. generiche AS CONFERMA Applicate generiche - Ridetermina anni 6 anni 5 e mesi 4 per reato associativo AS capo A AN per reato RM ridetermina capo U in associativo (contatti tra cosca QU e il anni 2 esclusa la Canada) e capo U (arma) | aggravante art. 7. - anni 8 mesi 8 imputati condannati (in numero di 79) : ESITO PRIMO GRADO ESITO SECONDO GRADO Generiche - anni 4 e CONFERMA mesi 8 Anni 8 per il reato CONFERMA associativo AN per reato Ridetermina pena anni 6 RA IO ND MI QU RO TT RI ES CA LÀ CO LÀ EF SS IU LE HE CO AR D'NO RA per esclusione recidiva associativo ad anni 8 mesi 10 gg.20 AFFERMA la penale AS responsabilità - generiche equivalenti - anni 4 e mesi 8 AN anni 5 mesi Ridetermina pena anni 6 reato quattro per associativo Assolve dai capi Le O AN per tutti i capi contestati anni 10 e perchè il fatto non sussiste e per i capi mesi 6 (mot.) in dispositivo anni 11 e residui A, B, M -- mesi 2 ridetermina in anni 9 e mesi 6 Afferma la penale AS responsabilità - generiche equivalenti - anni 4 e mesi 8 RM CONFERMA Anni 6 per reato associativo Con generiche, anni 4 e CONFERMA mesi 8 per il reato associativo Afferma la penale AS responsabilità - generiche equivalenti - anni 4 e mesi 8 AN per reato CONFERMA associativo ad anni 14 e mesi 8 AN per reato CONFERMA associativo ad anni 8 e mesi 4 AN per reato Generiche equivalenti, associativo ad anni 7 ridetermina anni 5 e mesi 4 Ridetermina anni Anni 8 in parte motiva ? in dispositivo anni 5 mesi De EO OS De MA OR EM AT FI MA NE RI CÀ CO CA CO LA AT IU GA IO classe '62 GA IO SO ND SO CO SO, CO 6 gg.20 Afferma la penale AS responsabilità - anni 6 AN per reato Riqualifica partecipe - associativo ruolo anni 7 e mesi 4 direttivo - anni 10 mesi 8 Concesse attenuanti CONFERMA generiche anni 5 mesi 4 NB locale di NG AN per reato associativo ad anni 8 Esclusa recidiva anni 6 Generiche anni 4 e - CONFERMA mesi 8 Con attenuanti generiche Inammissibile per - anni 5 e mesi 4 per il rinunzia appello imputato- escluse reato associativo generiche - ridetermina anni 8 197 Solo capo c (art. 513 bis Ridetermina anni 2 con con aggravante art. 7) pena sospesa anni 2 e mesi quattro AN per reato CONFERMA associativo - anni 4 mesi 8 AN per reato associativo ad anni 8 Ridetermina anni 7 AN anni 10 e mesi Ridetermina anni 9 8 per il reato associativo Anni 8 reato Ridetermina anni 7 associativo Ridetermina anni 4 e Applicate generiche - anni 5 e mesi 4 per il mesi 8 reato associativo Anni 10 e mesi 8, con Esclusa recidiva continuazione interna ridetermina anni 11 e (detenzione arma) mesi 4 IO DO FR UN ON NG IA IU IA IU RO ET FR MA RO ZA TI SA EU OS IU LO VI NO IO AS (vedi sent. n. Afferma la penale 25292 del 2011) responsabilità - anni 6 Esclude generiche - anni Riqualifica partecipe - con generiche - anni 5 e 6 e mesi 8 mesi 4 Anni 9 per reato CONFERMA associativo e intestazione fittizia capo P- Assolve capo H, Solo capi H e I- ridetermina pena per condanna anni 1 e mesi capo I (truffa) anni uno 4 (mot.) in dispositivo ed euro 600 con pena anni 1 e mesi 8 sospesa Intestazione fittizia con CONFERMA ON e armi - generiche anni 2 e mesi RM AN per reato associativo ad anni 9 e Ridetermina anni 7 e mesi 8 (mot.) in mesi 4 dispositivo anni 8 mesi 2 99.20 Riconosce ruolo direttivo Esclude ruolo direttivo - condanna anni 8 mesi 2 - ridetermina anni 10 e giorni 20 Concesse generiche Anni 8 per il reato equivalenti ridetermina associativo anni 4 e mesi 8 Riqualifica partecipe anni Ridetermina anni 8 e mesi 8 8 Anni 10 e mesi 8 per il Riqualifica partecipe - reato associativo ridetermina anni 8 AS Afferma la penale responsabilità - generiche equivalenti - anni 4 e mesi 8 NO NN MA LA MB TI RI CO HE LI IU RZ FR UR AO EN DE OL RI UI AR OL CO IO OL AT Afferma la penale AS responsabilità condanna anni 6 Anni 9 per il reato CONFERMA associativo Con generiche anni 4 e CONFERMA mesi 8 per il reato associativo AN per reato associativo ad anni 8 CONFERMA AN per reato associativo ad anni 8 Escluse attenuanti generiche ridetermina - anni 10 Generiche equivalenti - Escluse generiche ridetermina anni 6 ruolo partecipe - anni 4 e mesi 8 Riconosciuta CONFERMA continuazione con RM precedente giudicato e derubricato a partecipe- reato satellite incide per anni 2 Escluse generiche Con generiche anni 4 e mesi 8 ridetermina anni 8 Anni 8 per il reato Riconosciuta continuazione con associativo precedente giudicato, ridetermina anni 10 e mesi otto pena complessiva Concesse generiche - Escluse generiche - anni 5 e mesi 4 ridetermina anni 8 AN per reato anni 5 Ridetermina in aumento associativo ad mesi 6 gg.20 anni 6 mesi 8 AN per reato Escluse generiche - associativo ad anni 4 e ridetermina anni 6 mesi 8 SC UN PP CO PP HE PP QU PP IE PP RA LM IG AL IO CO AG UN AG AR AG AO ES NO AT AS Riconosciute generiche, Escluse generiche - condanna anni 6 mesi 4 ridetermina anni 8 e (c'è continuazione con mesi 4 arma di cui al capo S) n.b. Locale di SINGEN AN per reato Escluse generiche - anni associativo ad anni 10 10 AN per reato associativo e porto di Ridetermina anni 9 mesi arma ad anni 10 4 AN per reato CONFERMA associativo ad anni 8 per reato CONFERMAAN associativo ad anni 8 AN per reato Ridetermina a favore associativo ad anni 8 anni 6 e mesi 8 Escluse generiche Att. generiche - anni 4 e mesi 8 ridetermina anni 6 RM reato Escluse generiche AN per associativo ad ridetermina anni 6 mesi anni 4 mesi 8 con generiche 8 Con generiche CONFERMA equivalenti anni 4 e mesi 8 Con generiche CONFERMA equivalenti anni 4 e mesi 8 Con generiche CONFERMA equivalenti anni 4 e mesi 8 AN per reato Concesse generiche associativo ad anni 6 ridetermina anni 4 e mesi 8 Riconosciuto ruolo Escluso ruolo direttivo - PR IU PR CO AS IU LI FO CH ON EL AS RA LU TA MI LA NE VI RA IA concesse generiche - direttivo escluse generiche ridetermina anni 5 mesi 4 anni 8 e mesi 8 AN per reato Riconosciuta continuazione con associativo ad anni 8 precedente giudicato anni 8 e mesi otto pena complessiva Att. generiche - anni 4 e CONFERMA mesi 8 Escluse generiche - Applicate generiche - anni 5 e mesi 4 per reato ridetermina anni 6 associativo Escluse generiche - Applicate generiche - ridetermina anni 8 anni 5 mesi 4 Escluse generiche Applicate attenuanti generiche anni 4 e mesi ridetermina anni 6 8 RM NB locale di NG Riconosciuta CONFERMA continuazione con precedente giudicato - reato satellite anni 2 AN CONFERMA per reato 5 associativo ad anni mesi 4 Esclusa recidiva e AN per reato associativo anni 8 (?) in concesse generiche dispositivo anni mesi 6 equivalenti, ridetermina gg.20 anni 4 e mesi 8 AN per il solo AN per capo A e capo U (porto di una capo U pistola) anni 2 con esclusione aggravante art. 7 d.l. n.152 del 1991 AN per reato CONFERMA associativo ad anni 4 e mesi 8 TR IU CA partecipe anni 8 CONFERMA per il reato associativo LO IU Capo B (513 bis) e capo Ridetermina anni 2 e G (612) con aggravante mesi 2 art. 7 anni 2 mesi 4 Escluse generiche IO IU classe AN per reato associativo ad anni 4 ridetermina anni 6 $25 PI VI Con generiche anni 4 e CONFERMA mesi 8 per reato associativo TT ZI Anni 6 mesi 8 per il reato CONFERMA associativo ZU IN AN per reato CONFERMA associativo ad anni 4 e mesi 8 RM 2. Le principali fonti dimostrative utilizzate nella decisione di primo grado - emessa in sede di giudizio abbreviato sono rappresentate da una imponente serie di captazioni di colloqui tra presenti che unitamente ad altri apporti probatori - hanno consentito di ritenere raggiunta la prova della sussistenza, in larga misura, DEipotesi di accusa. In particolare, quanto al reato associativo, contestato temporalmente sino alla data del 21 marzo 2011, la prospettazione di accusa concerne, essenzialmente, la ricorrenza in fatto DEesistenza di un particolare modello organizzativo della associazione di stampo mafioso denominata 'ND, la cui operatività ed il cui radicamento territoriale è ritenuto esistente in virtù dei contenuti di numerose decisioni irrevocabili, citate e riassunte nei loro aspetti essenziali nella decisione di primo grado. In particolare viene ritenuta sussistente l'articolazione verticistica del sodalizio mafioso con affidamento ad un organismo sovraordinato - denominato Provincia o CR di compiti di coordinamento delle numerose realtà territoriali, articolate nella zona calabrese in tre mandamenti (Tirrenico, Ionico e Reggino) che a loro volta comprendono gli organismi territoriali delle Società e delle Locali. Viene inoltre ritenuta provata la dipendenza funzionale dal CR delle Società o Locali impiantate in altre zone d'Italia (In particolare Lombardia, Piemonte e Liguria) e all'estero (IA, Canada e Australia). Come si è anticipato, l'attività investigativa risulta realizzata tra il 2008 e il 2010 principalmente attraverso captazioni di conversazioni di particolare rilievo quelle realizzate nei locali della lavanderia Ape Green di SS IU in DE nonchè presso l'agrumeto di CO PP in SA, presso l'abitazione di PE IU in BO o all'interno della vettura in uso al SO CO cui si sono unite le attività di osservazione e riscontro realizzate dalla polizia giudiziaria e i contenuti dichiarativi apportati da alcuni collaboratori di giustizia (ET AT, DO RO, LI RO, LN NO). Ad essere monitorato risulta, nell'estate del 2009, il rinnovo DEorganismo di vertice provinciale - discusso nel corso del matrimonio tra IS PE e IU BA del 19 agosto del 2009 e successivamente formalizzato il 2 settembre del 2009 in OL - che ha condotto, tra l'altro, all'affidamento a RM CO PP di SA della carica di 'Capo del CR', Quanto, inoltre, al significato dei rituali di investitura dei soggetti ammessi a far parte del sodalizio con attribuzione delle relative doti - la decisione ne afferma la tendenziale rilevanza dimostrativa a fini di sussistenza del reato associativo, salvi casi in cui tale elemento non assicuri, in concreto, l'effettivo svolgimento di compiti rilevanti per la perduranza della associazione. Ciò in rapporto al constatato rilievo DEassetto organizzativo interno che le captazioni di conversazioni hanno, in tale ottica, consentito di decifrare. In particolare, si ritiene dimostrata non soltanto l'ampia articolazione territoriale della 'ND ma l'esistenza di un ambito cursus honorum nell'ambito delle 'ndrine e delle rispettive locali. Vengono identificati dei veri e propri «gradi» di una scala gerarchica interna, che tendenzialmente distingue gli affiliati delle singole «locali» in una società minore e in una società maggiore. Nella cd. società minore vengono identificate, in serie di rilevanza, le cariche di picciotto, camorrista, sgarrista. A capo della società minore vi è un soggetto chiamato 'capo giovane'. Nella cd. società maggiore si accede con la dote della 'santa' cui fanno seguito il vangelo, il trequartino, il quartino e il padrino. In alcune captazioni emerge l'esistenza di una dote individuale superiore a quella del padrino, chiamata croce, stella o crociata. -La progressione nelle doti cui pare accedersi per anzianità coniugata alle particolari attitudini dimostrate consente all'affiliato di incrementare il prestigio personale e la stessa importanza della locale o della società di riferimento. In ogni gruppo territoriale vi sono dei soggetti responsabili della attribuzione di dette 'doti'. Si tratta di una terna di soggetti chiamata copiata. I contenuti captativi consentono, ad avviso del GU di GI IA, di delineare la ricorrenza dei profili strutturali e funzionali della 'ND calabrese nel modo che segue: il vasto materiale probatorio prima indicato, derivanti dalle molteplici indagini che sono confluite in questo processo, a giudizio di questo Tribunale consente di RM ritenere infondate le deduzioni difensive e di pervenire, anche sotto il profilo logico, oltreché giuridico, ad una perentoria affermazione di fondatezza DEipotesi accusatoria formulata al capo A) della rubrica, dovendosi ritenere che: a) l'organizzazione criminale di stampo mafioso denominata Ndrangheta, storicamente nata e sviluppatasi in varie parti della provincia di GI IA (e principalmente nella fascia jonica e tirrenica, oltreché nella zona urbana del capoluogo) ha assunto via via nel tempo ed in un contesto di trasformazione ancora non concluso, una strutturazione unitaria, tendente a superare il tradizionale frazionamento ed isolamento tra le varie 'ndrine: sicché, come significativamente emerso anche nella parallela indagine milanese c.d. IN, la Ndrangheta non può più essere vista in maniera parcellizzata come un insieme di cosche locali, di fatto scoordinate, i cui vertici si riuniscono saltuariamente (pur se a volte periodicamente), ma come un "arcipelago" che ha una sua organizzazione coordinata ed organi di vertice dotati di una certa stabilità e di specifiche regole;
b) la predetta unitarietà, a differenza di quanto è stato giudizialmente accertato per la mafia siciliana (con la "cupola" o "commissione" di Cosa nostra) fa pienamente salva la persistente autonomia criminale delle diverse strutture territoriali (ivi comprese quelle operanti nel Nord Italia, in primis la c.d. Lombardia: v. conclusioni DEindagine c.d. IN), tradizionalmente fondate soprattutto su vincoli di sangue, in quanto non è emerso che essa influisca su ordinarie attività delinquenziali specifiche (i c.d. reati-fine) e, quindi, su profili operativi per così dire esterni (salvo casi eccezionali); c) tuttavia (ed è questa la novità del presente processo), l'azione DEorganismo di vertice denominato CR 0 Provincia la cui esistenza è stata inoppugnabilmente accertata -, seppur non sembra intervenire direttamente nella concreta attività criminale gestita in autonomia dai singoli locali di 'ND, svolge indiscutibilmente un ruolo incisivo sul piano organizzativo, innanzitutto attraverso la tutela delle regole basilari DEorganizzazione (una sorta di RM “Costituzione” criminale), quelle, in definitiva, che caratterizzano la Ndrangheta in quanto tale e ne garantiscono la riconoscibilità nel tempo e nello spazio, anche lontano dalla madrepatria IA;
quindi garantendo il mantenimento degli equilibri generali, il controllo delle nomine dei capi-locali e delle aperture di altri locali, il nulla osta per il conferimento di cariche, la risoluzione di eventuali controversie, la eventuali sottoposizione a giudizio di comportamenti scorretti posti in essere da soggetti intranei alla 'ND; d) quella unitarietà si manifesta anche sotto il profilo psicologico nella adesione da parte di ogni singolo accolito ad un progetto criminale collettivo proprio della associazione nel suo complesso, accomunato da identità di rituali di affiliazione (e dalla comunanza della c.d. copiata, cioè della terna di soggetti abilitati a conferire determinate cariche, come la santa), dal rispetto di regole condivise, dal comune sentire di appartenere ad un corpus più ampio, che coinvolge non solo le cosche tradizionalmente operanti nel territorio di origine (provincia di GI IA), ma anche le cosche che, pur se più o meno distanti (Serre vibonesi, Lombardia, Piemonte, Liguria, IA, Canada, Australia) si riconoscono nel c.d. CR di OL (i locali c.d. allineati); su tale aspetto, si rinvia anche a quanto si dirà infra sul contributo delle varie articolazioni territoriali alla "Mamma di San LU"; - i cui poteri, e) l'esistenza di quell'organismo verticistico allo stato delle prove acquisite, sono definibili solo nei termini suddetti, non essendo ancora chiarito definitivamente quali poteri sanzionatori esso abbia - non esclude la possibilità DEinsorgere di conflitti e di faide tra gruppi contrapposti (come è avvenuto storicamente ed anche nel recente passato). Sotto tale ultimo profilo, si impone un'ulteriore considerazione, già svolta nell'ordinanza cautelare. La tesi secondo la quale l'organizzazione 'Ndrangheta ha carattere unitario non può in alcun modo ritenersi sconfessata dal fatto che periodicamente possano nascere faide fra le varie cosche operanti su un certo ambito territoriale: da un lato perché in qualsiasi organizzazione complessa, e tanto più in quelle a base criminale (basti pensare alle vicende di Cosa Nostra siciliana, segnata da gravi "turbolenze” e da numerosi RM omicidi persino negli anni della pax mafiosa voluta da RN PR), vi sono fasi patologiche in cui possono verificarsi contrasti interni e delitti gravissimi;
dall'altro perché si tratta pur sempre di episodi che, quando si sono verificati, non hanno messo in discussione gli equilibri complessivi nei termini generali che si sono fin qui descritti. Ed è certo che nel periodo oggetto di indagine (approssimativamente quello dalla fine del 2007 all'inizio del 2010) non risultano grossi contrasti all'interno DEorganizzazione diversi da quelli monitorati nelle intercettazioni (si pensi a quanto si dirà nel capitolo sull'articolazione tedesca in ordine ai conflitti tra i locali tedeschi e quelli svizzeri o alla locale di TI e così via). Estremamente significative al fine di ulteriormente corroborare la tesi DEunitarietà DEassociazione Ndrangheta anche sotto il profilo della consapevolezza soggettiva sono poi le emergenze probatorie inerenti il contributo degli affiliati alla "Mamma di San LU", desumibili dall'ordinanza cautelare DEOperazione OT di OR (v. il relativo cap., pagg. 1191 ss.), a riprova del vincolo che lega gli affiliati dei vari locali distaccati con il resto DEorganizzazione: essi, infatti, a cadenze periodiche debbono pagare una vera e propria "tassa" (quella che CO IERVASI, durante uno sfogo al telefono con CO RN, definisce "una tassa, focu meu, non c'è la faccio più io”) da versare a favore del vertice del sodalizio. Come evidenziato dal g.i.p. torinese, tale condotta (per la cui puntuale ricostruzione si rinvia integralmente alla citata ordinanza, con ampi riferimenti alle plurime prove ivi indicate) rende esplicito “il legame tra i singoli appartenenti, i singoli locali e la societas sceleris nel suo complesso (rappresentata dai vertici calabresi), per il cui mantenimento economico i componenti dei locali territoriali devono contribuire. La comune appartenenza è appunto confermata dal periodico invio di denaro e contributi che servono a sostenere iniziative e azioni che non riguardano direttamente il singolo territorio da cui proviene il denaro, ma l'associazione nel suo complesso. Non da ultimo, il vincolo economico rafforza il rispetto dovuto alle alte cariche che, anche attraverso la riscossione del tributo, impongono il loro ruolo di comando: anche in tale modo viene infatti perpetuata l'efficacia direttiva dei vertici del sodalizio. R277 Con tali condotte, pertanto, viene fornito un aiuto economico all'organizzazione in modo stabile, in forma non episodica, cronologicamente cadenzato: viene così a realizzarsi uno stabile e continuo approvvigionamento di risorse finanziarie con la consapevolezza, da parte dei singoli, della importanza decisiva ai fini del sostentamento e sopravvivenza DEintero sodalizio (...)Le conversazioni sopra riportate permettono altresì di comprendere come tale pratica sia diffusa a livello generale all'interno della compagine, coinvolgendone tutte le strutture: infatti DEobolo parlano appartenenti a locali diversi (Cuorgnè, Natile di Careri a OR, Chivasso), facendo anche riferimento ad altre strutture a loro estranee quali il rappresentante della "provincia" (GI FR) ed il crimine. Le conversazioni ascoltate rendono inoltre palese un'ulteriore fondamentale caratteristica del versamento economico alla "casa madre", ossia quello DEastrattezza della causa del versamento stesso: la dazione di denaro, invero, viene richiesta dai vertici della società criminale per le esigenze generali della organizzazione senza che sia collegata a vicende e ad episodi particolari O ad esigenze contingenti. Tale conferimento rappresenta pertanto un aiuto costante ed obbligato alla vita DEassociazione e contribuisce al rafforzamento della stessa". Peraltro, lo stesso collaboratore di giustizia RO VARACALLI nell'interrogatorio del 18 gennaio 2007 (riportato in quell'ordinanza) ha dichiarato che "Mi risulta che tutte le {ndrine dei locali, e quindi anche la 'NA di Natile a OR, debbano finanziare la MAMMA del MI di POLSI (...)”. Si tratta di affermazioni del tutto credibili, provenendo da un soggetto pienamente inserito nell'associazione (per quanto prima evidenziato) e che sono riscontrate dalle intercettazioni in atti.
3. I profili di responsabilità individuale risultano delineati nella decisione di primo grado, quanto al reato associativo ed ai reati-scopo contestati a taluni soggetti, in rapporto all'analisi dei contenuti captativi e delle indagini di riscontro. Data la notevole complessità dei materiali dimostrativi, noti alle parti, può realizzarsi rinvio ai contenuti della decisione, riservando la indicazione dei singoli punti argomentativi alla parte della presente esposizione dedicata alla sintesi RM della decisione qui impugnata.
3. Quanto agli aspetti di carattere processuale va ricordato che da pagina 22 a pagina 27 la decisione di primo grado decide - in via generale su questioni poste dalle difese e relative a profili di utilizzabilità delle intercettazioni nel modo che segue: D.
2.4.1 La fonte di prova più ponderosa e decisiva è costituita, come prima accenato, dall'ingente compendio di conversazioni, telefoniche ed ambientali, acquisite al processo, molte delle quali di straordinario interesse investigativo, anche per le modalità di installazione degli apparati di captazione e per il luogo in cui è avvenuta tale istallazione (sovente, come nel caso della DE Apegreen di IU OM in DE, ritenuto al sicuro, anche perché al di fuori della copertura dei segnali telefonici cellulari). Riguardo tali intercettazioni le difese hanno, more solito, sollevato una serie di censure, sia di natura processuale che in ordine ai criteri di valutazione, ampiamente scrutinate dalla giurisprudenza di legittimità e che vanno partitamente esaminate in questa sede, trattandosi di questioni generali, rinviando ai paragrafi relativi alle singole posizioni le doglianze specifiche. -2.4.2 La difesa degli imputati IO GA cl. '62 e CO IO AP (Avv. Staiano) all'udienza del 16 gennaio 2012 ha sollevato l'eccezione di inutilizzabilità in abbreviato delle intercettazioni non trascritte da un perito e, quindi, delle trascrizioni redatte dalla Polizia giudiziaria, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità in ordine alla professionalità del traduttore e trascrittore, posto che la fruibilità della intercettazione passa - a suo dire - attraverso la perizia, ex artt. 191 e 268, co. 7, c.p.p. L'eccezione, se si è ben compreso il senso della stessa come sinteticamente espresso dal difensore in udienza, sembra postulare che le trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria (e, in definitiva, dalla parte pubblica del processo penale), siano illegittime o che la loro acquisizione al fascicolo processuale debba considerarsi tale ai fini del RM giudizio di merito. In definitiva, secondo quanto sostenuto dal difensore, si dovrebbe ritenere che l'utilizzo di quelle trascrizioni sia contrario al principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. con riguardo a chi preferisce essere giudicato in dibattimento (nel quale l'art. 268, co. 7, c.p.p. consente la perizia trascrittiva), al principio del diritto di difesa ex art. 24 Cost. (derivandone una menomazione di quel diritto per l'imputato che ha scelto il giudizio abbreviato) e al principio del giusto processo ex art. 111 Cost. Il difensore ha poi eccepito l'illegittimità costituzionale DEart. 192, co. 3 e 4, c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non richiede la necessità di riscontri per le dichiarazioni eteroaccusatorie oggetto di intercettazioni. A tacer d'altro, questo giudice ritiene che le superiori eccezioni siano prive di pregio: intanto, perché la scelta da parte DEimputato del rito abbreviato (che ormai é imposta al giudice, il cui ambito valutativo si limita solo all'ipotesi di richiesta di abbreviato condizionato) non può certo consistere nella eliminazione totale di una fonte di prova legittimamente acquisita, posto che non state sollevate censure in ordine alla non conformità delle trascrizioni al contenuto delle conversazioni intercettate nella trascrizione della Polizia giudiziaria o a presunte violazioni di legge;
senza dimenticare che la prova è costituita dalla registrazione della captazione della conversazione e, quindi, il file audio acquisito al fascicolo processuale e non la trascrizione, mera operazione rappresentativa in forma grafica della registrazione fonica (v., ex multis, Cass. 28 settembre 2004, n. 47891; Cass. 11 dicembre 2009, n. 1084, secondo cui sono utilizzabili nel giudizio abbreviato le intercettazioni per le quali è stato omesso dal pubblico ministero il deposito dei supporti magnetici sui quali sono state riversate le registrazioni delle conversazioni intercettate). In realtà: a) Va ricordato che nel giudizio abbreviato la specialità del rito comporta che è onere DEinteressato eccepire preliminarmente e cioè prima DEintroduzione del procedimento l'eventuale illegittima acquisizione delle prove, posto che, una volta introdotto il rito, non è più consentita la formulazione di eccezioni concernenti la validità degli atti e l'utilizzabilità degli elementi probatori contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (Cass. 27 maggio 1999, n. 8803, nella vigenza, peraltro, della formulazione DEart. 438 c.p.p. che consentiva al RM giudice di valutare se accogliere o meno la richiesta, laddove oggi - com'è noto la scelta DEimputato è insindacabile;
invero, in tema di giudizio abbreviato, l'imputato può eccepire le cosiddette inutilizzabilità patologiche (relative a prove assunte contra legem) nonché le nullità che inficiano gli atti processuali, ma non è suo onere formulare tali eccezioni prima di accedere al rito, qualora richieda di essere giudicato nelle forme del giudizio abbreviato non condizionato (ovvero senza integrazione probatoria), in quanto l'ammissibilità di tale rito non è valutata dal giudice e costituisce un diritto DEimputato, il quale può dunque formularle per la prima volta anche nel giudizio di legittimità; b) Il richiamo all'art. 3 Cost. appare incongruo, perché si tratta di UE situazioni processuali diverse, essendo evidente che, anche alla luce DEart. 111 Cost. (ugualmente richiamato dal difensore), il giudizio abbreviato è (e dovrebbe essere) un giudizio più veloce (ma non per questo meno approfondito) di quello ordinario, in cambio di uno sconto di pena nell'eventualità di una condanna;
c) Non v'è alcuna violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., laddove l'imputato ha scelto liberamente di essere giudicato con il rito speciale e, quindi, allo stato degli atti (quelli esistenti nel fascicolo del pubblico ministero e quelli che ha prodotto sino all'ordinanza ammissiva), senza che ciò comporti alcuna menomazione, potendo egli contestare nel merito il contenuto delle conversazioni o, anche tramite consulenza di parte tempestivamente depositata, la correttezza della trascrizione 0 ancora chiedere un abbreviato condizionato o sollecitare il giudice a disporre una perizia ex art. 441 c.p.p., qualora ne sussista l'indispensabilità; d) è di tutta evidenza che la prova è costituita dalle bobine o nastri contenenti la registrazione (e, quindi, dal supporto materiale contenente la registrazione stessa e, quindi, il file audio acquisito al fascicolo processuale) e non dalla relativa trascrizione, la quale è uno dei modi per rendere possibile la consultazione della prova che, dunque, esiste ed è utilizzabile anche in mancanza di RM trascrizione e qualunque sia il metodo di trascrizione utilizzato (Cass. 28 settembre 2004, n. 47891); を e) E ciò è tanto più vero, laddove si consideri che a norma DEart. 438 c.p.p. (così come novellato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479), a fronte della richiesta del giudizio abbreviato da parte DEimputato, il giudice non può fare altro che accogliere la richiesta, non sussistendo alcuno spazio valutativo o di filtro e non potendo, in tal modo, l'imputato tentare (più o meno furbescamente: è questo il termine usato dal difensore istante) di porre nel nulla un compendio probatorio legittimamente entrato a far parte del fascicolo processuale ed accettato dallo stesso imputato;
f) Non si ravvisa alcuna nullità patologica (peraltro neanche dedotta) nelle intercettazioni in questione, secondo il criterio definitorio prima specificato;
Infine, non si comprende perché il giudice non potrebbe porre a base della sua decisione anche l'ascolto diretto delle conversazioni intercettate (cioè una forma di esame della prova diretta senza alcuna intermediazione), come, peraltro, hanno sollecitato molte altre difese e come il decidente ha fatto in molti casi dubbi o contestati, proprio alla luce di quanto detto sopra in ordine alla nozione di prova nelle intercettazioni (cfr. Cass. 19 dicembre 2008, n. 2409, secondo cui il giudice ha il potere di procedere all'ascolto diretto delle registrazioni delle conversazioni telefoniche intercettate, benché disponga agli atti della relativa trascrizione, senza che questa modalità di apprezzamento della prova documentale debba svolgersi nel contraddittorio). 2.4.3 - Ancora, l'avv. IO Managò (nell'interesse di OR DESI), all'udienza del 9 gennaio 2012 ha eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni captate presso la DE Apegreen di IU OM, posto che: a) dopo la fase iniziale, si sono autorizzate quelle intercettazioni convogliandole presso il Commissariato di DE, per impossibilità tecnica di far pervenire il segnale alla Procura della Repubblica di GI IA, laddove si sarebbe dovuta delegare la Procura di LO;
b) nei decreti di proroga non sarebbe stata fatta menzione del permanere dello stato di inidoneità degli impianti della Direzione distrettuale antimafia, quale necessario presupposto della legittimità DEutilizzo di quegli impianti diversi. A giudizio del decidente, le superiori censure sono prive RM di pregio, reiterando, peraltro, analoghe eccezioni disattese き nell'ambito di questo processo dalla Suprema Corte (Cass. 24 febbraio 2011, n. 21229, imputato MA, confermativa del l'ordinanza del Tribunale del riesame del 16 settembre 2010). I giudici di legittimità, infatti, hanno evidenziato che il decreto del Pubblico ministero in data 8 luglio 2009 che aveva disposto l'esecuzione delle intercettazioni ambientali all'interno del locale adibito a lavanderia, denominato Apegreen, con impianti in dotazione al Commissariato della Polizia di Stato di DE e nella sede di esso, è puntualmente motivato, seppure per relationem alla richiesta dello stesso Pubblico ministero, depositata il 3 luglio 2009, di proroga delle operazioni captative, accolta dal Giudice per le indagini preliminari con decreto in pari data, sia con riguardo all'inidoneità degli impianti esistenti negli uffici della Procura della Repubblica di GI IA, in quanto il segnale trasmesso dal sistema già utilizzato non risultava ottimale al punto di compromettere l'utilità del servizio, stante l'ubicazione dei locali della lavanderia in un piano seminterrato, con la conseguente necessità di installare un sistema wireless in prossimità del luogo da controllare ovvero presso gli uffici del più vicino Commissariato P.S. di DE;
sia con riguardo alle eccezionali ragioni di urgenza, giustificanti il mutamento * delle modalità esecutive delle operazioni di intercettazione in corso, per la progressione degli episodi emergenti dalla complessiva attività di captazione e l'esigenza non differibile di seguirne gli sviluppi e i commenti da parte dei loro protagonisti. Nella fattispecie, dunque, risulta pienamente osservata la disposizione di cui all'art. 268, co. 3, c.p.p., che giustifica il compimento delle operazioni di intercettazione mediante apparecchiature esterne non solo nel caso di inidoneità "tecnico- strutturale" degli impianti installati negli uffici della procura della Repubblica, concernente le condizioni materiali degli impianti stessi, ma anche nel caso di inidoneità cosiddetta "funzionale", da valutare in relazione al tipo di indagine in corso e allo specifico delitto per il quale si procede (cfr. sul requisito DEinidoneità degli impianti che può comprendere, congiuntamente alternativamente, i predetti aspetti strutturali e/o funzionali: Cass. 14 aprile 2010, n. 17231). Sicché non può non ritenersi che quella inidoneità permanesse nel tempo, attenendo alla stessa strutturazione della modalità RM captativa, necessitante di un luogo vicino alla fonte di captazione. Ha aggiunto, poi, la Suprema Corte che nessun onere incombeva al Pubblico ministero di accertare se l'inconveniente tecnico, emerso nel corso delle intercettazioni ambientali, potesse essere superato spostando le operazioni presso altri uffici di procura: infatti, le disposizioni in materia di esecuzione delle intercettazioni telefoniche e/o ambientali non prevedono che all'insufficienza o inidoneità della postazione di una sede di procura si possa rimediare con il ricorso ad un diverso ufficio di procura non competente a svolgere l'indagine in corso. Va aggiunto (Cass. 27 maggio 20102, n. 25383) ai fini della legittimità del decreto del pubblico ministero che dispone, a norma DEart. 268 c.p.p., comma 3, ult. parte, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, basta che il requisito di insufficienza, oppure inidoneità degli impianti della procura della Repubblica vada soppesato non in astratto, ma appunto con riguardo alle concrete ed obiettive caratteristiche DEindagine, nel cui contesto si inseriscono le operazioni di intercettazione, sicché nella specie è da considerarsi pienamente consentito il ricorso agli impianti presso il Commissariato di DE, luogo più vicino alla A fonte delle onde wireless da captare. L'obbligo di motivazione del decreto del Pubblico ministero risulta quindi nella specie adeguatamente assolto, considerato che si è data contezza, sia pure senza particolari lunghe locuzioni od approfondimenti, delle ragioni che rendevano gli impianti di quella Procura concretamente inadeguati al raggiungimento dello scopo, in relazione al reato per cui si procedeva ed al tipo di indagini necessarie (Cass. sez. Un., 12 luglio 2007, n. 30347). 2.4.4 - Del tutto generiche e, in definitiva inammissibili, oltreché infondate, sono le censure mosse dall'avv. Riccardo Misaggi con la memoria depositata all'udienza del 13 gennaio 2012 (cfr. Cass. 4 novembre 2011, n. 3882, in tema di inammissibilità di una censura di inutilizzabilità “omnicomprensiva”, perché attinente a tutto o ad una serie corposa di materiale intercettativo, senza specifica indicazione dei motivi di censura).
2.4.5 Va inoltre ricordato che, secondo quanto statuito da Cass. Ss.uu. 17 novembre 2004, n. 45189, ai fini RM DEutilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime: in tal caso, è onere della parte che ne eccepisce l'inutilizzabilità produrre sia il decreto di autorizzazione sia il documento al quale esso rinvia, in modo da porre il giudice del procedimento ad quem in grado di verificare l'effettiva inesistenza, nel procedimento a quo, del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost. E ciò riguarda precipuamente le conversazioni riportate nelle ordinanze cautelari delle Operazioni “OT” di OR e “IN" di MI.
4. La decisione di secondo grado. -in rapporto alla 4.1 Quanto ai profili generali, la Corte di Appello evidenzia che l'intero processo ha posto come ricorrenza della fattispecie di cui al capo A - tema essenziale l'esistenza di un particolare assetto organizzativo interno della associazione 'ND, in ciò presupponendo, in rapporto ai contenuti di decisioni irrevocabili acquisite ai sensi DEart. 238 bis cod. proc.pen., l'esistenza del diffuso potere di intimidazione ricollegato storicamente all'operare di tale gruppo mafioso nella regione calabria ed in altri luoghi nazionali ed esteri. Da ciò deriva la considerazione - già espressa in primo grado - per cui l'assenza o il limitato numero di reati-scopo contestati nel presente giudizio non ha alcuna portata ridimensionante i contenuti DEaccusa, dovendosi valutare il materiale dimostrativo nel suo complesso, come inclusivo degli apporti probatori derivanti dalle numerose decisioni irrevocabili in atti. Ciò porta ad affermare secondo la decisione impugnata che la emersione di particolari rituali di affiliazione, il significato agli stessi attribuito, l'esistenza di una rigida progressione di ruolo, sono elementi che vanno riferiti alla dimensione interna di quella» particolare struttura mafiosa già nota come 'ND e le cui modalità operative risultano precedentemente accertate nelle citate decisioni. La forza simbolica dei rituali, l'esistenza di precise regole di apertura e funzionamento dei singoli gruppi territoriali, l'esistenza di un organismo sovraordinato di composizione dei conflitti non risultano, pertanto, dati RM scarsamente significativi ma vanno interpretati come un punto di forza della organizzazione, tale da comportare una carica di fascinazione nei confronti dei possibili nuovi adepti e al contempo un efficace strumento di garanzia per il raggiungimento degli scopi associativi generali. cheSi evidenzia pertanto come le decisioni di altro procedimento - acquisite hanno giudicato circa l'esistenza di numerosi reati-scopo vadano ad integrare, in sostanza, la piattaforma probatoria posta a base della decisione e si evidenziano diversi episodi che anche nella istruttoria svolta testimoniano l'evidente potere di controllo del territorio e di infiltrazione in attività economiche da parte della consorteria criminale investigata (gli episodi riferibili alla cosca QU). Vi sarebbe, inoltre, logica spiegazione circa l'assenza nei riferimenti captativi e nella dimensione probatoria del processo di talune famiglie notoriamente inserite nel contesto della 'ND (come, ad esempio, i Molè di Gioia Tauro) vuoi in ragione del periodo cui le captazioni si riferiscono (tra il 2008 e il 2010) in rapporto alle vicende interne di tali famiglie (detenzione o momenti di difficoltà nella successione al capo) che in virtù dei particolari equilibri interni delle famiglie del capoluogo GI IA, il che comporta che la presenza di alcune di queste (ad es. i De EF) risulta in realtà riconoscibile attraverso l'esame del ruolo del RA NN.
4.2 In tema di identificazione delle condotte partecipative, la Corte di Appello evidenzia in sintesi che è ben possibile ritenere integrata una condotta partecipativa al sodalizio mafioso anche in assenza di prova di specifiche condotte illecite attuative DEaccordo, essendo rilevante l'accordo in sè, ossia l'avvenuta affiliazione con attribuzione della qualifica di 'uomo d'onore', dato che ciò comporta la piena e incondizionata 'messa a disposizione' della propria persona per le esigenze del gruppo criminoso, sulla base di collaudate massime di esperienza. Vengono indicati, sul tema, numerosi e recenti approdi raggiunti nella presente sede di legittimità, anche in riferimento ai contenuti di alcuni provvedimenti cautelari emessi nel procedimento.
4.3 Quanto al punto controverso della pretesa unitarietà della 'ND, la Corte di secondo grado riprende ampiamente le argomentazioni del primo giudice, tese a rappresentare il < modernissimo e difficile equilibrio tra centralismo delle regole e dei rituali e decentramento delle ordinarie attività illecite>. Ciò porta a ribadire che l'esistenza DEorganismo sovraordinato denominato RM crimine o provincia è un dato dimostrativo emerso pienamente nel processo, attraverso la interpretazione delle stesse affermazioni dei conversanti e l'analisi di numerosi episodi che hanno consentito di identificare la tipologia di attribuzioni di detto organismo, essenzialmente teso a comporre o prevenire conflitti tra le diverse realtà locali ed a fungere da custode delle regole interne in punto di organizzazione (chiusura o apertura di nuove locali, riattivazione di locali già chiuse, modalità di attribuzione delle 'doti' ed altro). Ciò è testimoniato dal continuo bisogno degli affiliati di 'consultarsi' con i referenti di maggior rilievo delle rispettive zone come PP CO o SS IU, emersi nel presente processo.
4.4 Viene inoltre ribadita la ricostruzione in fatto operata dal primo giudice di alcuni episodi particolarmente significativi come l'utilizzo di eventi familiari ad es. i matrimoni tra cui quello tra IS PE e IU BA (con circa UEmila invitati, tenutosi in UE ristoranti diversi per l'impossibilità di contenere tutte le persona in una struttura unica) - allo scopo di realizzare riunioni di vertice del gruppo mafioso, la sacralizzazione delle decisioni di maggior rilievo presso il santuario di OL, le scelte in tema di riapertura di 'locali' già chiuse, la tendenza delle locali operanti in altre zone del territorio nazionale a rivolgersi ai referenti calabresi per le necessità organizzative dei rispettivi territori, la riunione del cd. 'tribunale interno' per valutare le condotte 'devianti' di IC SO. :
4.5 Quanto alla valutazione dei contenuti captativi, la Corte di merito ribadisce che il rilievo dimostrativo dei colloqui non necessita a fini di ritenere raggiunta- la prova a carico dei conversanti o di terzi citati nelle conversazioni - DEausilio di specifici riscontri esterni, non vertendosi in condizioni tali da richiedere l'applicazione DEart. 192 co.3 cod. proc.pen.. Ciò che rileva è la ricostruzione complessiva della spontaneità dei colloqui e del grado di affidabilità dei conversanti, in una con la logica interpretazione dei contenuti delle conversazioni. Nel caso in esame rilevano, in particolare, le condizioni di fatto in cui risultano realizzati i colloqui, in luoghi ritenuti dai conversanti 'idonei' ad affrontare temi riservati (la lavanderia del SS, l'agrumeto DEPP, l'abitazione del PE) e la certa inclusione, con attribuzione di responsabilità direttive, dei principali loquentes nel consorzio criminoso (appunto, PP CO, RM SS IU, PE IU, SO CO solo per citarne alcuni). Ciò, a parere della Corte, esclude le ipotesi di millanteria o di calunnia, trattandosi di colloqui univocamente e complessivamente finalizzati a realizzare attività rilevanti per il mantenimento in vita della organizzazione. Viene ipotizzata tuttavia la necessità di distinguere sul piano del rilievo dimostrativo - la conversazione 'diretta' (contenente spunti autoincriminanti per uno dei conversanti) da quella inter alios, con necessità - in tale ultimo caso di - verifica dei contenuti attraverso un accurato esame del 'peso dimostrativo' della conversazione in rapporto al complesso degli elementi acquisiti.
4.6 Quanto alla esclusione della aggravante della transnazionalità, approdo già raggiunto in primo grado,la Corte ne ribadisce il fondamento logico-giuridico (rigettando la doglianza del P.M.) affermando che se è vero che l'associazione oggetto di giudizio opera, con proprie articolazioni territoriali, in più di uno stato ciò rappresenta una caratteristica operativa transnazionale della stessa associazione incriminata ai sensi DEart. 416 bis cod.pen., il che alla luce delle - precisazioni fornite da Sez. U. n. 18374 del 2013 - esclude la possibilità di ravvisare la citata aggravante.
4.7 Viene invece ribadita la sussistenza in fatto DEaggrante di cui al comma 4 . DEart. 416 bis cod.pen. - disponibilità di armi avente carattere oggettivo, sia in rapporto alla notoria e processualmente accertata disponibilità di armi in capo alla 'ND che in rapporto a taluni spunti probatori specifici emersi durante l'istruttoria.
4.8 Quanto ai profili di trattamento sanzionatorio, in via generale, si afferma che: a) le circostanze attenuanti generiche possono essere concesse anche in riferimento a fatti di reato di rilevante gravità. Ciò posto, la loro applicazione - in taluni casi - agli imputati ritenuti responsabili è stata operata in riferimento alla condizione di pregressa incensuratezza e alla verifica delle modalità di realizzazione del reato. In nessun caso sono state ritenute prevalenti alla ritenuta aggravante (quella DEessere armata l'associazione); b) il ricorso per cassazione proposto dal P.M. viene ritenuto ammissibile quanto alla denunzia di violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto alla RM concessione delle attenuanti generiche lì dove motivata con esclusivo riferimento alla incensuratezza, così come viene ritenuto ammissibile in rapporto all'erronea considerazione della natura di aggravante DEipotesi delittuosa di cui all'art. 416 bis co.2 cod.pen. . Viene ritenuto, di contro, inammissibile in riferimento alle censure mosse sul punto della quantificazione della pena in misura pari al minimo edittale (va ricordato che in rapporto al tempus commissi delicti le fasce edittali, data la ricorrenza DEaggravante di cui al co.4 risultano : per l'ipotesi del soggetto ritenuto partecipe 9/15 anni e per l'ipotesi del ruolo direttivo 12/24; lì dove vi sia il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti le fasce edittali sono rispettivamente 7/12 e 9/14) tranne l'ipotesi in cui sia stata denunziato il vizio di quantificazione della pena in misura inferiore al limite minimo edittale.
4.9 Quanto all'esame delle singole posizioni (in numero complessivo di 90 vista la pluralità di impugnazioni), ne vanno qui rievocati i tratti essenziali, al fine di poter illustrare le doglianze poste dai ricorrenti. Per comodità espositiva si adotta l'ordine alfabetico generale, diverso rispetto all'ordine contenuto in sentenza ( basato sui riferimenti territoriali) . IMPUTATO LI NN NO AR AE SINTESI della VALUTAZIONE PROBATORIA OPERATA IN SECONDO GRADO Ricorre l'imputato, a fronte di statuizione conforme - nei UE gradi di meritowwwdi condanna alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione, per ritenuta appartenza al locale di ET. Gli elementi a carico sono, in sintesi, rappresentati da : la circostanza che l'imputato è gestore di un bar in ET, consapevolmente messo a disposizione degli affiliati che lo utilizzano come luogo di incontro a fini di scambio di informazioni;
in proposito, si indicano nella decisione di primo grado numerose captazioni di conversazioni, non soltanto tra gli affiliati ma anche tra alcuni di loro e l'LI (in particolare con CO SO che in рій occasioni chiama l'utenza fissa DEesercizio per sapere se erano presenti determinati soggetti o se erano passati in precedenza) a conferma DEassunto;
nella conversazione captata in data 23 marzo 2009, intervenuta tra CO SO e LA EF il primo si lamenta DEeccessivo ..assenteismo..ed afferma, tra l'altro.. dobbiamo essere presenti, non dico tutte le sere ma tre volte alla settimana nel bar.. ; nella conversazione del 18 novembre 2008 RM sempre CO SO, conversando con EF LÀ, indica, secondo il GU, i componenti della locale di ET e menziona, tra gli altri, IN del bar LI... Nel valutare le doglianze difensive ivi proposte, la Corte di secondo grado afferma, in sintesi che : · l'esistenza della locale di ET è confermata dal complesso DEistruttoria svolta;
- l'indicazione operata dal SO al LÀ individua LI come componente di detto organismo ed è stata correttamente interpretata dal GU, non essendivi plausibile spiegazione alternativa dei contenuti dichiarativi;
- il bar non solo veniva utilizzato dai sodali per le riunioni ma lo stesso LI operava come soggetto idoneo a smistare le convocazioni per gli incontri, in ciò mostrando consapevolezza di ciò che sarebbe avvenuto all'interno DEesercizio. Si conferma pertanto l'affermazione di penale responsabilità e il trattamento sanzionatorio come commisurato in primo grado. Ricorre il solo P.G. territoriale, a fronte di doppia decisione conforme di assoluzione. L'imputato è stato tratto a giudizio con l'accusa di appartenenza al locale di San OR Morgeto. A suo carico, i contenuti di alcune conversazioni MP NN captate presso l'agrumeto di CO PP. In una di queste conversazioni, inter alios, PP raccoglie le doglianze di altro affiliato della predetta locale e afferma che a AR NO era stata tolta la carica per comportamenti scorretti. Di tale scorrettezza comportamentale vi è menzione anche in una ulteriore conversazione intervenuta tra CO SO e CO PP, durante la quale il SO afferma EP IO lo sa cosa ha fatto AR NO..? . A fronte di tali dati, in sintesi, il GU afferma che da un lato non è del tutto certa l'identificazione DEimputato nel soggetto evocato (posto che in San OR Morgeto risiedono tre NO AR) nonostante le integrazioni fornite dall'accusa e che, in ogni caso, vi è dubbio sulla attualità ed effettività DEappartenenza associativa, non essendo chiaro se la carica 'tolta' ad NO AR faccia o meno permanere la sua affiliazione. Nel valutare l'impugnazione proposta dal P.M. (ove si evidenziavano anche omissioni valutative) la Corte di merito osserva, in sintesi, che : manca la prova certa della identificazione DEimputato nel soggetto evocato e le conversazioni appaiono frammentarie e contraddittorie in chiave di tenuta logica di una RM richiesta condanna. Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in entrambe le decisioni di merito (appartenenza alla locale di Trunca-AL). Gli elementi a carico sono, in sintesi, rappresentati da: conversazione del 13 febbraio 2008 intercorsa tra CO SO e FR SO, nel corso della quale il secondo, tra l'altro, afferma a proposito di ND SO.. ti ricordi il bordello che abbiamo fatto per il padrino di tuo padre ? .. a Trunca... In tale contesto, FR SO ricorda che ..hanno voltato le spalle per andarsene tutti, ma c'è stato NN MP, poi, che li raccoglieva..; altra conversazione del 21 novembre 2008 tra CO SO e SS IU (mastro di DE) durante la quale si fa riferimento alle doti possedute da MP TE (figlio di NN, già condannato con decisione irrevocabile per il reato associativo) e da MP NN (.. il figlio ha una cosa in più..) ; - altro riferimento (qui alla dote di padrino) si rinviene nella conversazione del 18 luglio 2008 tra CO SO e HE PP;
ancora, il 19 dicembre 2008 conversano CO SO e lo stesso HE PP e il AN IU primo, su un suo progetto di ampliamento delle doti a taluni affiliati afferma di aver avuto l'assenso da NN MP. Pur trattandosi di conversazioni inter alios il GU ritiene che non vi siano dubbi nè sulla identificazione DEimputato che sull'effettivo ruolo rivestito dall'MP in ambito associativo, ciò in rapporto alla charezza dei temi trattati e alla complessiva affidabilità (in senso di inserimento nel contesto) dei conversanti. Nel valutare l'appello, la Corte di secondo grado afferma, in sintesi, che : i contenuti delle conversazioni sono univoci nell'attestare il ruolo associativo svolto dall'imputato e non si prestano a spiegazioni alternative ragionevoli, nè necessitano di riscontri esterni. L'esistenza della locale di AL si deduce sia da precedenti decisioni irrevocabili che dal contenuto delle captazioni. Viene pertanto confermata sia l'affermazione di penale responsabilità che il trattamento sanzionatorio, in ragione DEincremento per ritenuta recidiva già apportato dal primo giudice (anni 9 + 3 per recidiva, ridotta la pena per il rito ad anni otto). Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in entrambe le decisioni di merito, con riduzione della pena in secondo grado dovuta RM ad esclusione della recidiva, è stato ritenuto affiliato alla società di DE. Gli elementi essenziali utilizzati a carico risultano, in sintesi, : conversazione del 22 agosto 2009 tra SS IU e AT AR (all'interno della lavanderia Apegreen) durante la quale si evoca il ..IN, in possesso della dote di padrino e SS successivamente chiede al AT di intercedere per un rapporto commerciale in favore di IN..; il fatto che il 15 ottobre 2009 SS IU si reca in OR accompagnato proprio da AN IU (verifica di p.g. e ascolti); conversazione diretta del 28 gennaio 2010 durante la quale AN si dichiara disponibile a 'custodire' il SS in appartamenti di sua proprietà in caso di necessità ed in rapporto a 'soffiate' ricevute sulle indagini in corso (per sottrarsi a eventuali titoli cautelari...; la frase è te ne vai lì e non ti preoccupare.. ) ; il fatto che il SS il 13 luglio del 2010 viene tratto in arresto in una proprietà DEAN. Nel valutare le doglianze difensive, la Corte di merito afferma, in sintesi che : le emergenze istruttorie appaiono univocamente convergenti sul ruolo associativo svolto e la diversa lettura fornita dalla difesa (rapporto personale agevolato dalla parentela e : RA IO ND MI riconoscenza per l'agevolazione commericiale ricevuta) non sono accoglibili perchè contrastanti con i contenuti complessivi delle captazioni. Viene esclusivamente accolta la doglianza in punto di incidenza della recidiva, esclusa per la eterogeneità e il modesto rilievo dei precedenti. Si ribadisce il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione dello stretto rapporto con il mastro SS e del grado rivestito. La pena finale viene pertanto determinata in anni 9 ridotti ad anni 6 per la scelta del rito. Ricorre l'imputato a fronte di condanna in secondo grado per ritenuta appartenenza alla società di SA alla pena di anni 4 e mesi 8 (generiche equivalenti). La Corte di secondo grado valorizza e reinterpreta i contenuti captativi del 30 dicembre 2009, inter alios, tra CO PP e UN SC (affiliato operativo in IA). In tale conversazione PP afferma che EP PE avrebbe sollecitato conferimento di una carica a OM 'ntoni RA. Sul punto vi erano dei contrasti interni per il parere contrario di alcuni soggetti di Gioia Tauro. La identificazione nell'imputato del soggetto RM citato è ritenuta certa in secondo grado - in - rapporto a talune circostanze di contesto(la morte improvvisa del CO ZÈ), Si ritiene che il conferimento della carica sia un indicatore tranquillizzante di appartenenza, posto che la carica può essere conferita per ciò che - emerge dalla istruttoria solo a soggetti già affiliati. Peraltro il fatto che tale carica sia stata sponsorizzata da UE personaggi come PP e PE (di notevole caratura associativa) è aspetto che tende a confermare l'importanza DEincarico ricevuto da RA. Va rilevato che in motivazione si indica la pena finale di anni sei ma in dispositivo si attesta l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione (pag. 2451). Ricorrono l'imputato ed il P.G. a fronte di doppia conforme di condanna sulla responsabilità ( pena di anni 6 di reclusione in secondo grado). La posizione di ND concerne le attività del locale di IA e necessita di specificazioni circa le fonti acquisite in diverso procedimento. Nel corso delle indagini coordinate dall'A.G. milanese sono infatti emersi dati conoscitivi circa lo stretto collegamento esistente tra il locale di IA e quello operante il Lombardia località AN, comandato da IE FR PA (CO di CO CÀ). Sono riportate le captazioni che hanno consentito [ di individuare in AR ES il punto di riferimento del gruppo di AN. Da tali captazioni emergono riferimenti al locale di IA ed anche atte persone di CO CÀ ed MI DR. In particolare quella intercorsa il 6 marzo del 2008 tra il PA e VI ND (ritenuto capo del locale di LL) : (...) MA maCompare PA RT deve capire che lui fa parte di un locale come si deve ...e non fa parte degli altri cazzo di sciaqquetti, sennò ti stacchi e vai in un altro locale" Fatti un locale...! (inc) " TA Se tu vuoi...vuoi (inc) MA te ne vai a Solaro e vedi che a Solaro quante doti che ti danno..! E vedi le doti che ti danno TA MA Oh...:!" Ma gliel'ho detto quella TA sera la..., gli ho detto ma OB se (inc) c'era questa situazione qua, e non vuoi RM restare qua? Ti prendi quattro 0 cinque giovanotti e ti apri un Locale..., già te lo ha detto AR ZE, all'epoca! no ma che state dicendo lui mi disse di no qua e la ...! E allora che vuoi...? " MA E si PA!" TA Che la cosa già era avviata laggiù...tutto a posto...se tu non andavi quella sera di agosto ad armare quel casino che ti sei messo in prima linea...la " MA (inc) nel muso e non rompere i coglioni...! " Scarti a tutti, pure a mio TA Nipote, e tu vai giù per quindici giorni all'anno e addirittura fai il coso il BOSS e non hai niente...!" MA E non hai niente ancora e rton hai niente ancora...! 13 TA E non hai niente ancora...! # MA Figurati quando prendi una dote in più dai...! Io gliel'ho detto ...! " TA MA No ma non è che FO #ha tutti i torti! TA Ma no ma RT e tutto come (inc) RT vuole essere vuole apparire...vuole essere in prima linea...!" MA Ma a EP arrivò la mamma si ?" È questo il problema gli TA arrivata a EP! MA Allora CÀ si deve muovere...!" Ma CÀ si muove! " TA MA Deve essere sempre un passo più sotto di EP...! TA Ma CÀ si muove, CÀ si muove, però adesso con questa attaccata di AR la...! la LATITANZA di AR, perchè sennò era già pronto a farlo...! poi vi dissi..." MA Perchè EP fa parte di RM AR " No AR (inc), quattro TA di del locale a **** a (bestemmia) di CÀ...1 MA Perchè sennò io ero (inc) " TA MA Anche perchè PA ve l'ho detto RT...nel modo più assoluto potrà dire un domani non posso andare...!" (inc) RT vuole la cosa TA no..., per questo sto aspettando pure...! Perchè questo qua è capace di andare laggiù a prendere posizioni , questo già le prende così da solo, perchè (inc) ha i UE cognati...a EP e un CO suo... che hanno il TREQUARTINO...! e allora quello come arriva laggiù sa tutto...praticamente " 31MA Trequartino!!! (voce in sottofondo che si sovrappone a quella di PA) MINUTO 13.48.330.- TA " E a mio nipote EP (inc) quello comincia a (inc), gli ha detto con te o senza di te lo faccio lo stesso..., (inc) col trequartino, gli disse vediamo se lo fa RT..., vediamo se lo 17 fa... Vuole essere fatto, allora quando va laggiù, lo presero da parte e lo fecero quando andò giù a Natale...! Senza di lui e non gli dissero neanche niente... (ndr. PA sta raccontando a ND delle doti che ha preso il nipote EP nel periodo di natale all'insaputa di ER RT...!" (...) MA RT dovrebbe capire che in un momento più severo, solo perché si è permesso di parlare con NN RA, al momento per un paio di anni (inc 15.36.500), ma per un paio di anni no un mese o UE..., per un paio di anni però..." Eh non la prende tanto TA facilmente questa dote..., può fare quello che vuole NZ : OV, If MA Quindi perchè non si parla... Poi tu con chi hai parlato, con AN 2 RA..., allora le parote che ti abbiamo detto io e PA dove le hai messe...? Allora noi non capiamo рій niente, quando noi diciamo stiamo attenti stiamo attenti...!" Ma dopo TA tu tu ignorantemente 0 furbo come sei tu fino adesso gente fedele dietro di te non passa mai..., non passa mai, sai che c'è questo momento di critichella, questo (inc) e tu ti sbilanci con lui...? Com'è che questo qua si è permesso di dire che se mai lo sa FO U FIACCA, vai a trovarlo, che ti dice che il OM EP ormai va appresso al CO...! Perchè gliel'ha detto, perchè glielo hai detto tu RT..., perchè sei tu che hai parlato per RM la dote che ti ha bloccato IM FO, sicuro...! e ...(inc)..." $1MA (Inc) pure un pò NZ "VE... È logico è questo...# 1 TA MA 11 Questo cretino...NN RA! " ...omissis... Analogamente, dalla conversazione tra i UE predetti in data 4 novembre 2008 si ha la conferma dei ruoli del ZE e del FO all'interno del "locale" di IA e di quello di capo ("responsabile") del "locale" di IO ON ricoperto da OT (IO) NO (MA riporta le parole di tale RISPOLI che parlando di MA avrebbe detto che pure che FO non gli è simpatico per quanto lo conosce, visto che fa parte dei responsabili). I 10 marzo 2008 veniva intercettata altra conversazione tra MA e TA (progr. 176), con una conferma del ruolo del ZE: ... omissis... TA Poi mi diceva ..inc.. mi ha detto ma... quello della marina ma gli hanno aperto il locale, ma l'accordo di là giù? Gli ho detto non credo che facevano una cosa, speriamo che hanno mandato l'ok da là giù,pure, altrimenti..inc...io ai paesani suoi inc..è a IA non a OT no MA.. se era la MA vi interessavate voi, se era OT me ne interessavo io, per questi di IA ...inc... MA Qua si dovrebbe interessare OS (NC) allora. TA Eh? MA si dovrebbe interessare OS. E comunque a OS lo non lo capisco! Neanche io lo capisco a TA OS, con OS è inutile che andiamo a parlare EN, io non vado più a parlare con OS, perchè non vedono nè il sopra nè il sotto, l'ho visto già si fa i cazzi suơi. ...Si perchè sennò doveva MA RM doveva ribellarsi in ' qualche maniera.. E logico! E logico! TA MA ..inc... NZ (VE) lo ha messo da parte lui accettò questo discorso è basta. Perchè sennò tu a questo MA che camminava sempre d'accordo con te, perchè nun tu cuglisti (portare dalla propria parte ndr). È logico! TA MA Invece di mandarlo per NZ lo hai perso..inc...OS lo sapete cosa ha fatto? Ha visto che OM NU scarta, prima era nel dubbio che si buttasse là sotto o non si butta...inc... ...inc lui dove va mette TA ... in difficoltà anche qualche altro, per esempio a me, a qualche altro di noi lo mette in difficoltà! perchè lui dici ..inc..magari è se un domanipossibile succede una cosa del genere ho avuto la cosa di ZE, si distacca da qua sotto per rispondere là sotto. MA Senza dirghelo a nessuno però! Senza dirlo a nessuno.TA Però, sapete uno cosa gli risponde, cosa gli dice, e questi oltre venti anni, dove li ho fatti? A leccare culi là sopra ah! MA OS non si è comportato bene nei confronti di nessuno, TA! E Soprattutto nei confronti di se stesso. Certo! TA MA Almeno che non si faccia i cazzi suoi, chiusa la partita. No! ma non penso! No non TA penso che si faccia i cazzi suoi! no ma non 10 penso MA neanche io! (ND saluta) RM ...omissis... Il 18 aprile 2008 VI MA e IE FR TA, conversando sull'autovettura targata DG 721 PL (progr. 614, RIT 865/08), fanno ancora una volta riferimento al "locale" di IA, capeggiato da AR ZE ed al fatto che FO, oltre ad aver sostituito, nel periodo di latitanza, lo stesso ZE, reggendo di fatto il locale (come confermato anche nella conversazione del successivo 1 maggio, progr. 716, riportata infra), fungeva, all'epoca dei colloqui, quale anello di congiunzione con le articolazioni lombarde, come peraltro ripetutamente emerso anche oltre (vedasi, ad esempio, la conversazione del 20 agosto successivo, progr. 790); lo stesso FO aveva la possibilità di posare gli affiliati (lett: "ha avuto una discussione con IM CÀ, e IM CÀ ha bloccato. ..Allora mi ha detto: se hanno problemi personali con IM CÀ o IM CÀ o manda un 'mbasciata che RT non è buono e lo distacchiamo...omissis... Questo discorso è serio PA.. ascoltate PA... lascia stare quello che ti ha detto lui,.. ragioniamo io e voi, fino a prova contraria, IM CÀ è IM Focȧ se c'è una discussione con IM CÀ e IM CÀ dice di no, non si fa"): MA Io l'unica cosa... che mi prese in castagna... PA, perchè.... pensate che ieri mattina... PA, ve lo giuro sulla tomba di mio padre, vi volevo domandare se siete stato voi a dirglielo a CÀ oppure no, ieri mattina... vi volevo... quando eravamo qua, mi è venuto in mente di domandarvi di quella cosa, poi abbiamo preso un altro discorso, e non ve lo domandai..... perchè se io e voi avessimo parlato ieri 31 mattina. "inc.." TA ...Io gli dicevo по MA OM NZ" Si si ah ah.. " TA MA Comunque io penso di non aver sbagliato.. gli ho detto:.. si OM NZ a te lo sai che non ti posso dire una menzogna... mi fece cazziata, una viy OM PA, che non finiva più... .."ma che cazzo fai queste doti te le devo dare io,.. questi non valgono niente IO IN non scese mai...inc.., chi ce " l'ha chi non ce l'ha poi se la prese con CÀ, MA Gli ho detto NZ ascolta, ora mi hai domandato ti devo raccontare il fatto com'è! prima che morisse, IO RA, e come cazzo fai a saperlo tu che eravamo solo io e lui cazzo, io so che dopo che me la diede a me non scese in IA!! Non parlo con nessuno! Non lo sa nessuno! Come fai a saperlo tu! Gli dicevo io, perchè io lo dove pensi tu, NZ OV tu punti a IM CÀ. Si .. si " TA MA Io non te lo posso confermare... NÈ, Ho detto: io faccio il mio (...) dovere voi avete preso una dote da IO IN voglio che me la prendo... (INC)... MO ha detto ora MA hai qualcosa che non va su RT per caso? ..mah.. OM NZ di RT non ta devi domandare a me, glielo devi domandare a PA, io so solo che RT ha avuto una discussione con IM CÀ te lo dico, personalmente a me, RT mi ha sempre rispettato, non dico di no, so solo che ha avuto una discussione con IM CÀ (...) PA поп vuole, perchè io so, e questo lo so io che era già predisposto per RT, poi ha avuto una discussione... non so i RM avutoparticolari... ha una discussione con IM CÀ, e IM CÀ ha bloccato. ..Allora mi ha detto: se hanno problemi personali con IM CÀ o IM CÀ о manda un 'mbasciata che RT non è buono e lo distacchiamo (allontanamento dalla locale ndr), se по, io RT fa parte della "LOMBARDIA" e quindi lo faccio lo stesso... questo non è un problema mio, OM NZ, questo è un problema di PA... dice perchè a me una volta PA mi ha detto quello si quando mi domandò PA (...) MA PA, perchè mi ha detto una parola ed era esce ilche già discorso...ora torniamo al nostro fatto.. perche dice.. io non posso venire meno a quello... me lo ha richiesto...ZE.. 1f Quale ZE?'F TA - l MA ZE il vostro paesano..come si 11 chiama...? TA RM ZE??..I Si!" MA E quando gliel' ha TA richiesto AR ZE?" MA E che ne so io PA!" Se fa a RT mi sa TA me che vanno a finire male qua, ve lo dico io che vanno a finire male.." PA io di proposito ho MA detto..." TA RT, ..RT non penso che ha preso la dote ve lo dico.." " MA "Eh.. Io non penso che ha TA preso la dote, '" 1 omissis ... MA "Anche perchè PA parliamoci chiaro.. io non penso... (INC)... in questo momento... io non penso a voi penso a IM CÀ, perchè questo cretino così dico questo cretino se lo fa..se lo fa si ci sciarriano (ndr. litigano) con IM CÀ...e voi che sapete questo. #1Non se la prende la dote TA con RT!" 11MA Ma se la prende vi dico PA!" EH va beh ve lo dico io TA che non se la prende la dote RT"! (...) 11MA Questo discorso è serio PA.. ascoltate PA... lascia stare quello che ti ha detto lui,.. ragioniamo io e voi,. fino a prova contraria, IM CÀ è IM CÀ se c'è una discussione con IM CÀ e IM CÀ dice di no, non si fa È logico è naturale.." TA (...) ·-- Io andrei a fare UE più MA UE questa mattina, non a pregare PA!,.. UE più UE, dopodichè dico: OM NZ, se voi fate questo..se voi fate questo.. io sicuramente non posso stare con voi, perchè... SE FACCIO IL CAPO LOCALE e vi dico una cosa e volete farlo lo stesso.. volete farlo lo stesso fatelo.. da parte mia vi dico di non farlo.. però vi dico che lo fate lo stesso NON MI STA PIU' BENE FARE IL CAPO LOCALE A CORMANO, quindi adesso ne parlo con mio CO e poi vedremo il da farsi...voi fate quello che volete.. " (...) RM TA .Inc..io non gliel'ha confermo, io non gli confermo niente io non ho niente.11 MA "Io devo lavorare...io devo lavorare a carico mio e tu # mi incasini inc... "È logico!$1 TA MA "Io me la negherò, io ad un altro a cui posso dire questo discorso lo faccio a IM CÀ ' 11 "Lui può pensare il TA IN ..il IN... inc..c'era bisogno che me la dava il IN se come dite voi IM mio CO ne ha così se me la doveva dare me la dava mio CO...là sotto..perchè me la doveva dare IN, IN si... pazzo si, ma non fino a questo punto..per me.."I MA "No io.. a carico mio PA, pure se prendevano in ..inc.. a me.. a parte che io.. "No, va bene.!. " TA MA ..Se io gli dico di voi ..come me l'ha prendo questa...quindi.. 1f TA 17 Ma questo qualche cosa ..inc..io a mio CO. glielo dico+3 MA "Esatto...e poi io questo discorso di NZ OV glielo racconto pure a IM CÀ. "È logico!H TA "E poi gli dirò.. Compare MA IM (fischio) chiuso! Io negherò con tutto il mondo...negherò...voi mi dovete sostenere però... se no..IN è morto qua chi mi sostiene.. " È logico! " 13 TA MA "Anche perchè io tolgo a voi di mezzo, io a voi vi devo spostare.. " (...) MA "Esatto... poi gli dici è questa è una... ma voi negate PA tutto "Allora la questione di TA RT... (1 MA #1 Tanto PA RM ascoltate... vi ripeto, tenete a mente quello che vi dico io, l'ho confermata io, è lui sa che l'avete pure voi, anzi sapete quello che dirà, che siete stato voi a darmela, siete stati voi e CÀ a darmela a me questa è la sua testa, io però, a voi non ve ne ho parlato mai, di dare me l'ha data IN, UE mese prima di morire, un mese UE mesi prima di morire quindi chi è che me la può negare.11 Sapete qual'è il discorso, TA perchè.. appena si incontra (VE RM ndr) con mio FO ( CO CO ndr) e viene fuori qualche parola glielo dice in faccia qual'è la verità, perchè lo so lo conosco a mio CO." MA PA, ma siamo sempre lì, OM NZ voi mi sbiancaste un paio di doti mie pure, scusate, abbiamo una regola me l'avete insegnata voi (INC) regola, questa PA. " "Si..si..si.. " TA ...omissis... "Io gliel'ho detto io perchè MA gliel'ho detto ieri, io una frecciata gliel'ho buttata PA, mi toccava come dovere, per rispetto di IM CÀ.. e anche a voi non c'è bisogno di dirlo e soprattutto..ma perchè vedo unasoprattutto discussione che non vorrei, e allora gli ho detto attenzione OM NZ, IM CÀ ha una discussione aperta con RT... mi ha detto (VE AR ndr) se è una discussione personale sono cose sue, RM se è una discussione a livello di malandrino allora IM CÀ mi deve mandare una 'MBASCIATA da là sotto per fermare RT (la sua promozione ndr). Guarda OM NZ che sono anche discorsi che si devono fare... " "Inc " TA MA "E allora ' " TA "Inc "Però non mi domandare MA cosa (il motivo della discussione ndr) perchè non so, a me non mi compete entrare dentro..PA. Mi ha detto, ma io voglio sapere, tu hai qualcosa da dire su RT! No! ti dico solo che ha avuto questa discussione con IM CÀ questo te lo dico. Però come ragazzo niente da dire inc... " "Assolutamente.. $1 TA MA "Mica ci posso dire io non lo fare, a parte che ti dico non ho niente, però so che ha avuto una discussione con IM CÀ, certo fai quelloche vuoi." * TA "inc siamo nisciuti fermi fermare (ci dobbiamo ndr)i赛 MA "Siami nisciuti fermi aspettate prima chiariamo e poi partiamo.. " "È logico!1 1 TA "In regola sociale MA siccome qua la regola sociale è quella tua e non quella normale, però vi ripeto voi davanti a questo discorso oggi o domani ne dovete rispondere non a lui, a IM, a IM CÀ dovete rispondere...Per me questa mattina andate là, e dovete dirglielo chiaro,... chiaro dovete dirglielo...PanettA!, a parte che ci sono pure io, lo sostengo pure io con voi questo discorso.11 omissis ... RM MA "Ed intanto è uscito il discorso...quindi lui ..lui..dice EN mi ha detto così mi ..inc...EN l'ha avuta, se EN l'ha avuta, c'è dentro PA questo è il conto che fa lui c'è dentro PA ,... PA ce l'ha pure, a PA gliel'ha data IM CÀ, perchè qualche cosa sa lui...PA... che c'è qualche altra cosa.là. '#1 "E...non lo sa? Lo sa che.. TA 11 MA "IM CÀ..inc .questo va sempre con IM CÀ, EN... IM CÀ ce l'ha sempre nel cuore ... inc.. Quindi il discorso mio lui (VE AR ndr) l'ha lavorato così da solo,da solo l'ha lavorato, a me mi ha chiamato e mi ha preso all'improvviso, io glielo confermo..basta il discorso finisce così.. " TA "Si si..si..11 (...) L'esistenza di un "locale" a IA ed il ruolo apicale svolto da AR ZE e, durante la latitanza di questi, dal FO, sono confermati dalla seguente conversazione ambientale DE1 maggio 2008 (progr. 716, RIT 865/08, prima citata), tra MA e NO LA, imputato anch'egli nel processo IN di MI, essendo accusato di essere il AS Generale della Lombardia, personaggio anche quest'ultimo che, in ragione del ruolo apicale rivestito, è altamente credibile nelle sue dichiarazioni etero accusatorie, in difetto di elementi che ne possano minare l'attendibilità: omissis ... MA "Eh mannaggia! No TA, io da un lato, lo capisco, da un lato non approvo quello che fà!" LA "Io non sapevo, che lui ha tutti questi uomini, tutti delle N'RI di li sotto (IA)! Tutti delle N'RI di la sotto RM OM ENZO! Ed essendo tutte N'RI di la sotto, che lui qualsiasi cosa fà, ci deve dire a quelli la sotto: VEDI CHE IO GLI STO DANDO, A QUESTO QUA, QUESTA COSA QUI! Se loro ti dicono di no, No! Loro, quando scendono giù, che devo andare la sotto, gli raccontano cosa hanno fatto in dodici mesi che sono stati sù (Lombardia)! Io questo discorso qui, non lo capisco, e quelli che sono " venuti... "Ma se non vanno, MA FO li accusa! LA "Se non vanno li accusa, li mette sotto..come si chiama? Che poi non sono tutte ..inc..FO! Erano le cinque N'RI li! # Si sono cinque MA 'NRI!" LA # Cinque N'NRI! Ma il capo locale è ZE (RM ZE) giusto o no? Di tutte queste N'RI " qua! MA Ma parliamo, di tutta 录取 la OT, si! Che poi le hanno lasciate N'RI, perché sono N'RI non hanno fatto il locale! Eh!?" " Eh! Però il capo LA LOCALE di tutta questa zona qua, è TO ZE (confonde nome) ehh RM ZE!" MA RM ZE! " LA "Ora... Però sempre...vado MA dritto? LA "Si.! "I "RM ZE, MA e FO! Ora ZE è latitante, dovrebbe essere FO! " Altra conversazione utile è quella del 20 agosto RM 2008 (progr. 790), intercorrente ancora una volta tra TA e MA che, nell'occasione, stavano rientrando da IA, ove erano stati a trovare CO FO e dalla quale si evidenziano ulteriori elementi circa il ruolo di primo piano assunto da quest'ultimo nell'ambito del locale di IA. Ciò posto, la posizione, in tale contesto, di ND MI, cui è contestato il ruolo direttivo, viene rievocata da pag.
2.101 a pag.
2.106 della decisione impugnata. Oltre a quanto emerge dalle captazioni prima riportate, si evidenzia la partecipazione DEND all'incontro avvenuto, poco dopo l'omicidio del OV, in località MO - Valle PA riunione cui risultano aver preso parte : IU SS (vertice della società di DE), VI NE (ritenuto appartenente alla commissione di Toronto) RO QU, CO CÀ (ritenuto reggente la locale di IA) MI ND (sempre di IA) FO LI (ritenuto appartenente al locale di MO), ZI GO, OS EC e FR RI. Si indica ND come partecipe ad altri incontri con i vertici della zona jonica. Si ripropongono i contenuti di una conversazione telefonica intercorsa in data 19 giugno 2009 tra QU IU classe '62 QU RO classe '60 CO CÀ ed il PA, durante la quale in riferimento a contrasti interni al gruppo si compie riferimento anche alla persona di ND come soggetto idoneo alla mediazione. In definitiva il GU ritiene pienamente dimostrata l'appartenenza di NÒ al locale di IA, pur dovendosi escludere il ruolo direttivo. Nel valutare le proposte impugnazioni, la Corte di secondo grado afferma, in sintesi, che : a) le doglianze difensive sono infondate. Viene ribadita la certa intraneità alla consorteria criminale dei conversanti PA e ND, elementi di spicco della articolazione lombarda in AN e LL. Gi stessi pertanto erano da ritenersi affidabili e forniscono involontari ma precisi elementi di conoscenza sulla organizzazione del locale di IA, con cui sono in costante contatto. Viene ritenuta certa l'identificazione DEimputato nel soggetto più volte evocato durante le conversazioni. Ciò posto, i contenuti appaiono univoci e disegnano un sicuro apporto associativo fornito dall'imputato NO MI. Peraltro detti contenuti sono riscontrati attraverso la verifica della presenza fisica DEND a numerosi incontri con altri affiliati, documentati in atti. Non si tratta di semplici riunioni conviviali, come sostenuto dalla difesa, in rapporto alla caratura RM mafiosa dei soggetti con cui l'ND si incontra ed alla complessiva interpretazione logica dei dati emersi durante l'indagine. Quanto al ruolo direttivo, si conferma la sua esclusione, pur essendo di certo l'imputato un affiliato di spessore (il che determina la conferma della negazione delle attenuanti generiche), posto che dalle stesse captazioni non emerge in modo certo l'esercizio di siffatti poteri, attribuiti per converso al CÀ durante la latitanza di AR ES. Si rettifica la pena, in tal parte accogliendo l'impugnazione del P.M, commisurata in primo grado in misura inferiore al minimo edittale. Ricorre il solo P.G. a fronte di assoluzione parziale in primo grado e totale in secondo grado. La posizione va ricostruita in modo congiunto con quella del fratello, QU RO. Conviene pertanto illustrare i contenuti della decisione in modo congiunto a quella di QU RO. La posizione di RO QU risulta trattata con particolare ampiezza nella decisione di primo grado. Vengono rievocate le vicende oggetto di precedenti accertamenti giudiziari, da cui è emerso che la famiglia QU, storicamente contrapposta nel territorio di AR di IO ionica alla cosca ZZ, ha svolto un ruolo di notevole spessore nel contesto criminale calabrese, con accertati collegamenti con narcotrafficanti internazionali. Dopo l'arresto di QU AT, avvenuto in data 13 febbraio 1999 (QU AT è stato condannato în via definitiva ma per il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico) sarebbero emerse le figure dei suoi nipoti QU RO e QU IU. Nella parte generale sulla cosca QU/CO vengono indicate e riportate talune captazioni ambientali relative ai colloquí intrattenuti in carcere da QU AT ( nelle date del 19 aprile 2008 e 19 novembre 2008) con il nipote RO, ritenuti significativi del rapporto venutosi ad instaurare tra i UE in tema di equilibri esterni del gruppo. Si è ritenuto, in particolare, che la reggenza esterna del gruppo QU sia stata affidata a RO QU pur in presenza di un contrasto interno con altro esponente della medesima famiglia, CO RO QU. Di ciò vi è traccia secondo i giudici del merito - in numerose conversazioni, tra cui quelle captate RM in prossimità della consultazione elettorale/ amministrativa DEaprile 2008 ed in epoca immediatamente successiva. Vengono indicate più conversazioni sul tema (pagine 1382 e ss. decisione impugnata cui si rinvia), da cui emergerebbe in maniera univoca, secondo le decisioni di merito, il contrasto in atto per la leadership sul territorio tra i UE QU (RO del '60 e CO RO del '44). Viene inoltre rievocato l'accertamento di polizia giudiziaria relativo alla riunione tenutasi dopo l'omicidio di AR OV, il 30 luglio del 2008, in località montana Valle PA (comune di MO) riunione cui risultano aver preso parte : IU SS (vertice della società di DE), VI NE (ritenuto appartenente alla commissione di Toronto) RO QU, CO CÀ (ritenuto reggente la locale di IA) MI ND (sempre di IA) FO LI (ritenuto appartenente al locale di MO), ZI GO, OS EC e FR RI. Quanto alla contestazione associativa, la posizione di RO QU viene illustrata alle pagine 1389 e ss. . Si evidenzia la prolungata latitanza (quasi UE anni) e l'arresto avvenuto il 14 febbraio 2012 all'interno di un nascondiglio realizzato nel sottotetto della sua villa in AR di IO ON. Le risultanze investigative sono particolarmente copiose. Si compie riferimento alle seguenti captazioni ambientali : il 27 luglio 2009 (RIT 951/09, о progr. 1501), all'interno della DE Apegreen di DE, IU CA (ritenuto capo del "locale" di DE a OR) aveva detto a IU OM che RO QU avrebbe appoggiato la sua concessione del grado di "Quartino" ad un affiliato piemontese;
il 14 agosto 2009 (progr. 2374 e о 2375) OM IU, nel parlare con AR ZE della riapertura del "locale" di TI, aveva riferito di una riunione tenutasi in merito, alla presenza anche di RO QU;
nel corso del dialogo del 18 agosto 2009 (progr. 2580) tra il predetto OM ed il cugino RT OM, il primo aveva riferito che al matrimonio EL BA del giorno successivo (v. cap. 4) ci sarebbe stato anche l'QU, il quale, peraltro, aveva anche sostenuto l'investitura di un RM membro della 'ND; la stessa notizia era stata о comunicata il giorno dopo dal AS a FR OM (progr. 2616); il 4 settembre 2009 (progr. 3381, 0 RIT 951/09) RO QU e IU OM avevano parlato di un incontro che sarebbe avvenuto nel pomeriggio a SA boss della "tirrenica" con VI ES ed avevano poi parlato delle loro cariche di 'ND; effettivamente, quel pomeriggio in località San Fili (RC), lungo la Strada di Grande Comunicazione direzionein SA (RC), era stata vista transitare un'autovettura "Hyundai", con a bordo l'QU e il OM. il giorno successivo, da alcune conversazioni tra il AS e FR OM prima e RT OM poi (progr. 3431; 3443), emergeva che l'indomani vi sarebbe stato il matrimonio di HE IO (v. cap. 34), durante il quale si sarebbero assegnate cariche di Ndrangheta, con la partecipazione anche di vari sodali (anche in rappresentanza delle famiglie EL e GIORGI), tra cui l' QU;
il successivo 14 ottobre 2009 о (progr. 5261 e 5262) IU OM e IU LI stavano parlando di un incontro da tenersi con il boss IU EL per attribuire delle cariche di 'ND, ed il primo aveva sottolineato la necessità della DEQU;
presenza quell'incontro, poi, non ci sarebbe stato (progr. 5275). il 6 novembre 2009 (progr. 6363) il OM, nel parlare con UN NG di particolari cariche di 'ND e di formule d'investitura, aveva indicato anche il nome di RO QU;
il 21 novembre 2009 (progr. 7387) о il AS aveva riferito all'QU di non esser più potuto andare a OR con IU NE e di non sapere ancora nulla delle cariche di San LU, ma che a breve ci sarebbe stata l'investitura 5 di RA D'ST; il 21 novembre 2009 (progr. 7388) о prendendo spunto da un controllo Polizia subito dallo stesso di OM quando si trovava a bordo DEautovettura utilizzata da CO AT, avevano commentato che quest'ultimo era controllato con "microspie e telecamere" e che erano state intercettate alcune riunioni "da OM O" (CO SA cl. 30), nel corso delle quali era stata conferita la dote della santa. QU aveva stigmatizzato chi non aveva usato prudenza ("dovevano essere previgenti"), mentre il OM, pur essendo certo di non aver partecipato a tali summit, aveva detto "10 mi devo guardare", lasciando chiaramente intendere che temeva di essere destinatario di qualche provvedimento giudiziario e doveva essere pronto a sottrarsi a una eventuale cattura. L'QU risulta coinvolto nel 0 pranzo-summit del Ristorante IL DE11 dicembre 2009 ; il 17 dicembre 2009 (progr. 8345) о il AS OM, dialogando con SE LI di un incontro di 'ND da tenersi nei giorni seguenti, aveva affermato la necessità della presenza di RO QU;
nel corso della conversazione del 2 febbraio 2010 (progr. 10596 ss), IU OM e RO QU avevano discusso di vari aspetti della "Società", facendo riferimento ai "movimenti" riferiti da AR SI e ad eventi delittuosi di loro conoscenza, tra cui l'omicidio di MI LE. Il AS aveva poi riferito che IU AS era intenzionato ad attribuire delle nuove "cariche" a HE AC, il quale era stato mandato anche da VI ES e CO SA. il 3 febbraio 2010, CO SA, RO QU, RO UN SS, RI IA, HE IO, ZZ IO, AT RM IU AL, IU OM e altri soggetti non identificati si erano incontrati presso il centro commerciale "I Portici" per poi dirigersi in BO a casa di IU EL, La figura di RO QU emerge anche nell'ambito DEindagine IN di MI. Ad esempio, il 9 novembre 2008 (RIT 865/08) i boss lombardi VI MA e IE FR TA, nel ricordare la morte di AR VE e nel parlare delle contromosse per riprendere un controllo sistematico degli affari gestite dalle cosche della Lombardia, avevano fatto riferimento anche a AR ZE e RO QU tra i soggetti che avevano deciso di predisporre un organismo di controllo (lett: "camera_di_controllo") operativo nel Nord Italia che rispondesse direttamente ai vertici calabresi. Analogamente, 19 giugno 2009 era stata intercettata una telefonata (utenza 3929103254, progr. 124) tra CO FO e il TA: si tratta di una discussione relativa all'origine di un contrasto tra il primo e tale FAZZARI, che sarebbe da ricondursi alla mancata assegnazione di una idonea qualifica a Cosimeíu. Ciò avrebbe comportato l'interessamento di RO (QU), U mastro (IU OM), OS (NC), “PINO NERI" (IU IO NERI), MI ND e AR ZE. Ma prima ancora, il 13 luglio 2008 (RIT 1635/08, - RM Significativa è la conversazione ambientale (RIT 865/08, progr. 792) tra i boss VI MA e FR AO TA (soggetti ritenuti inclusi nella Ndrangheta operante in Lombardia) i quali, discutendo di dinamiche criminali in Lombardia in generale e della posizione di RT MA (il quale, secondo il parere di CO FO, anche se ha riconosciuto di aver sbagliato "il locale di giu' non lo ha liberato quindi al momento RO è un uomo fermo"), avevano fatto riferimento ai poteri della NC e dei vari LOCALI e all'opportunità dei tre responsabili della Lombardia di scendere in IA per poter riportare, poi, le decisioni prese. Infatti, il MA aveva proposto di interessare UN NG, considerato "allacciato" con personaggi della IA. TA aveva risposto: "lui risponde tra DE e la AR (ndr: AR di IO ON) RO QU e EP u mastru". Si ritiene certa l'identificazione DEimputato, anche in rapporto ai contenuti complessivi DEistruttoria ed estremamente significativo il compendio istruttorio, con rigetto delle obiezioni difensive sia in tema procedurale che sul piano valutativo. Vengono inoltre ricostruite, a carico di QU RO, talune condotte specifiche. In particolare, l'imputato è stato raggiunto in primo grado da affermazione di responsabilità per tutti i reati contestati. RM Oltre al reato associativo, con ruolo direttivo, per QU RO sono state ritenute dal GU dimostrate le accuse in tema di : illecita concorrenza con violenza o minaccia, aggravata dalla finalità di agevolazione mafiosa (capo B relativo al condizionamento in tema di forniture ed altro operato nei confronti della SA società consortile, società che aveva ottenuto dall' ANAS in data 8 marzo 2007 l'appalto per la realizzazione di un tratto della SS 106 nel territorio di AR di IO ON. In concorso con altri, tra cui QU IU); - intestazione fittizia aggravata dalla finalità di agevolazione mafiosa e relativa all'attività commerciale Hotel ristorante Miramare (capo L in concorso con altri imputati tra cui QU IU); tentata estorsione aggravata dalla finalità di agevolazione mafiosa (capo M relativo alla condotta tenuta nei confronti di EN GA al fine di indurla a desistere dall'azione di recupero delle sue spettanze lavorative maturate tra giugno e luglio 2009 per aver prestato servizio presso l'Otel Miramare) ; - illecita concorrenza con violenza o minaccia, aggravata dalla finalità di agevolazione mafiosa (capo O contestato in concorso tra QU RO e QU IU e relativo al condizionamento del mercato delle forniture di ferro, in particolare imponendo agli imprenditori edili di rifornirsi necessariamente a mezzo della NUOVA DI di società che QU IU e c. s.a.s. realizzava una mera intermediazione commerciale tra i produttori in particolare la F - FERRIERA SILA di Catania e i potenziali acquirenti). La ricostruzione di tali episodi delittuosi è rievocata a partire da pagina 1394 della decisione impugnata. Può dirsi, in sintesi, che dagli atti è emersa la influenza delle UE famiglie QU e ZZ in occasione dei lavori stradali indicati in riferimento al capo B della contestazione. In virtù della esclusione di ditte riconducibili ai ZZ dal novero dei fornitori di materiali e servizi, si erano infatti verificati incendi e danneggiamenti delle strutture e dei mezzi di cantiere della SA tra giugno e luglio del 2007. Ciò veniva accertato durante le indagini che evidenziavano come le ditte selezionate nella prima fase per le forniture erano riconducibili ad interessi impenditoriali degli QU (ad esempio la DI IC per la fornitura delle gabbie in ferro). Da qui le 'rimostranze' dei ZZ e la necessità di trovare una mediazione con inserimento di altri fornitori in percentuale, riducendo gli 'spazi' assegnati alle ditte riconducibili agli QU. RM Le numerose captazioni di conversazioni, consentivano di appurare che : - i responsabili del cantiere si erano inizialmente accordati con .. RO .. ; dopo i danneggiamenti avanza delle proposte commerciali il ZZ TO;
- i dirigenti della SA comprendono che per mantenere .. gli equilibri .. occore riparlare con RO e accontentare, almeno in parte, il ZZ, che aveva sponsorizzato la ditta TRADI di CO AS per le forniture di ferro, materiale che era stato in precedenza assegnato alla DI IC di CO LO;
le febbrili consultazioni, alcune delle quali captate, includono dunque i vari soggetti coinvolti e portano nel settembre del 2007 alla redistribuzione delle quote di forniture di ferro tra la DI IC (che fornirà 341.000 kg ad un prezzo più basso) e la TRADI (ditta che fornirà 183.000 kg ad un prezzo leggermente maggiore), con aggravio di costi per l'impresa costruttrice. Si ritengono pienamente dimostrati, sulla base di conversazioni in atti, i rapporti intrattenuti da un lato tra CO LO e RO QU, dall'altro tra CO AS e il ZZ, così come il condizionamento imposto alla SA dall'QU e dal ZZ, con affermazione di penale responsabilità per QU RO e CO LO quanto al capo B. Quanto ad QU IU il GU lo manda assolto dalle contestazioni di cui ai capi A e B . Il riferimento motivazionale viene espressamente ricollegato, sul tema, ai contenuti della decisione emessa da questa Corte di legittimità in data 14 luglio 2011, nel cui ambito si era evidenziato che quanto alla imputazione associativa i riferimenti specifici ad QU IU nelle captazioni - erano carenti e non univoci, mentre in rapporto alla concorrenza sleale di cui al capo B non vi è prova di condotte minacciose o violente ascritte all'imputato. Viene inoltre affermata la penale responsabilità di QU RO e QU IU sia in riferimento al reato di cui al capo L (intestazione fittizia) che in riferimento al capo O (illecita concorrenza nel settore della distribuzione del ferro). Quanto al capo L - contestato in riferimento a più condotte e sino al novembre 2003 si ricostruisce la vicenda DEassetto societario ed operativo DEHotel Miramare, nel modo che segue. I UE QU sono stati ritenuti soci occulti. Al novembre del 2003 la società in accomandita semplice Hotel Miramare di LI CA e c. era costituita tra CA LI s.a.s. (accomandatario) e AT TI (socio RM accomandante subentrato a TI CO, TI EL e US IU). La riferibilità della attività di impresa a RO QU viene essenzialmente desunta dalla *costante ingerenza» di costui nelle attività gestionali, emersa ampiamente dalle indagini (captazioni ambientali nonchè deposizioni testimoniali rese da MM NG e GA ND). Tale costante presenza - e correlato attivismo aziendale viene ritenuta non conforme alla pretesa qualità formale di socio derivante da una parziale cessione (per circa il 10%) della quota di AT TI, accomandante, avvenuta con scrittura privata del 13 marzo 2006 esibita dalla difesa (e mai registrata). RO QU segue personalmente i lavori di ristrutturazione della struttura ricettiva, seleziona i materiali, sorveglia i dipendenti, in ciò mostrando di fatto un interesse uti dominus. Sin dal 2000 RO QU ed il fratello IU erano stati attenzionati dall'autorità giudiziaria in diverse inchieste, il che rassicura circa il particolare finalismo richiesto dalla disposizione incriminatrice. Le condotte gestionali di fatto sono state riscontrate come commesse anche da IU QU, il che determina il convincimento in capo al GU della esistenza di un sottostante investimento economico realizzato dagli QU e dissimulato quanto alla titolarità delle quote sociali con la complicità dei titolari formali. • RM hai a me e se serve qualcosa di rivolgersi a me"). Atteso il tenore del dialogo (ed alla luce del contesto di cui si è ampiamente detto, posto che RO QU non è un qualsiasi imprenditore, ma anche un boss della Ndrangheta), non v'è da spendere molte parole per ricordare che l'intimidazione mafiosa non necessita di palesi estrinsecazioni, potendosi utilmente manifestare anche per presupposti o con discorsi indiretti, evidentemente recepiti nell'ambiente come particolarmente convincenti . Ed appare palese la consapevolezza di Calogero del potere che I'QU detiene nello specifico settore commerciale in zona e, del fatto che nessuno altro possa intraprendere analoga attività imprenditoriale. Da qui la conclusione di tutta evidenza che le ditte edili, pur avendone tutto il diritto e la possibilità, in funzione della loro posizione commerciale, non possono rivolgersi direttamente ad un grossista (ferriera) ma, per l'approvvigionamento di materiale, devono necessariamente rivolgersi a RO QU. Indiscutibile appare, peraltro, il concorso di IU QU, sia per il suo ruolo specifico di socio accomandatario sia per la collaborazione prestata al fratello nelle relazioni con le ditte acquirenti, come si evidenzierà nel prosieguo. Peraltro, emerge anche l'esistenza di un rapporto privilegiato della NUOVA DI con la ditta DI RM IC di IC IU, la quale è presente nelle mediazioni di materiale poste in essere da QU. La DI IC viene interpellata ogni qual volta ad QU arrivano richieste di ferro lavorato, gabbie d'armatura, rete elettrosaldata, staffe, ecc. nonché, a volte, anche per semplici fasci di ferro grezzo in barre. Dall'altra invece, ogni qual volta vi sono richieste per ferro grezzo in barre, l'QU contatta determinate ferriere, dislocate in Sicilia, in Campania e Basilicata .... In conclusione, questo giudice non può non addivenire ad una pronuncia di colpevolezza a carico dei UE imputati RO e IU QU in ordine al delitto sub O), ritenendo provata adeguatamente, in una valutazione complessiva e non frazionata del materiale acquisito, la sussistenza di specifiche condotte quatto meno minacciose, idonee ad alterare concretamente le regole poste a presidio della concorrenza, imponendo una libera intermediazione sul territorio "controllato" non necessaria né utile alle altre imprese. Quanto al capo M (tentata estorsione) viene affermata la penale responsabilità di RO QU, unico imputato. La vicenda è stata ricostruita sulla base delle dichiarazioni rese da GA EN, denunziante. CO ha narrato le modalità DEassunzione presso la struttura turistica nell'estate del 2009, con contatti diretti avuti con RO QU, con inizio della prestazione plavorativa il 17 giugno 2009 ed accordo retributivo per 700 euro mensili. Avendo avuto un malore il 12 luglio, la donna non aveva proseguito nella attività lavorativa ed era rientrata in provincia di Isernia. A fronte di richiesta formale di pagamento delle sue spettanze retributive, narra di aver ricevuto una telefonata dal .. RO con cui costui, con voce alterata le disse che per questa sua azione avrebbe provveduto a pubblicare su siti internet del settore delle note negative sul suo conto, accusandola del fatto che il malore era in realtà stato causato da abuso di sostanze alcoliche. I GU ritiene attendibile e circostanziato il racconto dei fatti reso dalla persona offesa (lo stesso LI, pur negando che all'interno DEhotel operasse un addetto con nome RO aveva riconosciuto che la donna aveva lavorato presso Il Miramare, affermando che la stessa era stata regolarmente retribuita) e ritiene corretta la qualificazione giuridica. In parte motiva la sanzione per QU RO viene indicata in complessivi anni dieci e mesi sei. RM La Corte di Appello, nel valutare le impugnazioni proposte sulle posizioni di QU RO e QU IU, dopo averne ampiamente illustrato i contenuti (sia sugli aspetti in rito che in rapporto ai motivi di merito in senso stretto) tratta la posizione di QU RO da pag. 1735 a pag. 1755 affermando - in sintesi - che : infondate risultano le deduzioni difensive in rapporto alla condanna per il reato associativo. Si ritengono, in particolare, del tutto chiare e convergenti le affermazioni risultanti dalle captazioni, sia quelle ove l'imputato non OM tra i presenti che quelle dirette. Da tali dati emerge la particolare vicinanza operativa di QU RO al 'mastro' SS IU, essendo stati accertati numerosi incontri tra i UE sia presso la lavanderia Ape Green in DE che in occasioni 'esterne' (incontro a casa del PE, pranzo al ristorante IL con altri affiliati, matrimonio PE/BA). In tutte le occasioni di cui sopra si parla di vicende rilevanti per l'associazione criminosa e il parere di QU risulta tenuto in grande considerazione dal SS. Da ciò si deduce con certezza la intraneità e il ruolo ricoperto dall'imputato. La Corte di Appello afferma inoltre che non vi è dubbio alcuno sulla identificazione DEimputato, in numerose occasioni conversante diretto (espressamente disattendendo i rilievi avanzati sul tema), che nessun rilevante errore di trascrizione è stato riscontrato, che nessuna 2 rilevante discrasia tra le registrazioni video degli ingressi DEQU presso il centro commerciale 'i portici' e le successivi captazioni ambientali può dirsi sussistente, che ben poteva il GU in sede di abbreviato ammettere la produzione del P.M. tesa a convalidare gli esiti delle captazioni (a fronte delle contestazioni difensive) ai sensi DEart. 441 co.5 cod.proc.pen. infondate risultano le deduzioni difensive in rapporto alla condanna per il delitto di illecita concorrenza di cui al capo B, La condotta risulta correttamente ricostruita in fatto e qualificata in diritto, non potendosi nutrire dubbi sulla identificazione del .. RO .. evocato nei colloqui captati nell'attuale imputato, data la convergenza logica del complesso dei dati acquisiti (ivi compresa la circostanza DEaccostamento nei colloqui della persona del RO all' Hotel Miramare ove alloggiavano i dirigenti della SA). La sequenza di eventi ricostruita in primo grado è convalidata dal contenuto inequivoco delle conversazioni captate. Analogamente il collegamento economico/ imprenditoriale tra RO QU e il LO trova sicura conferma in captazioni dirette, come quella in cui il LO, non poco irritato per il ritardo nel pagamento di una fornitura si rivolge all' QU per risolvere la questione. Quanto alla considerazione difensiva per cui non RM sarebbe compatibile con la ritenuta 'caratura mafiosa' DE QU l'accordo intervenuto con il rivale ZZ, la Corte osserva che in tutta evidenza si è trattato di una scelta strategica che ha consentito all' QU di proseguire il già avviato rapporto con la IO arrivando - in ogni caso a fornire, quanto al ferro, una notevole quantità di materiale che ha consentito di realizzare un profitto doppio rispetto al concorrente. Viene altresì ritenuta sussistente la particolare finalizzazione di cui all'art. 7 d.l. 152 del 1991. Dalle captazioni, in parte rievocate, si coglie con piena evidenza il condizionamento sull'impresa aggiudicataria e la modalità mafiosa con cui si realizzano gli accordi. Quanto alla contestazione di intestazione fittizia, la Corte di secondo grado, pur confermando il dato di fatto della ingerenza gestionale di RO QU a far data dal 2008, accoglie l'impugnazione della difesa. Ciò perchè non risulta individuabile un atto di effettiva 'intestazione fittizia' della titolarità di quote societarie in realtà di pertinenza DEQU. Non vi è, in altre parole, alcuna possibilità concreta di affermare che l'utimo atto di ripartizione delle quote, avvenuto nel 2003, sia frutto di una finalità di dissimulazione tesa a TT RI coprire un investimento degli QU. L'assoluzione si estende ad QU IU e agli altri coimputati. Quanto alla ulteriore ipotesi di illecita concorrenza di cui al capo O, viene parimenti accolta l'impugnazione della difesa, non essendovi prova alcuna di violenza o minaccia, elementi costitutivi della fattispecie tipica. Viene confermata, di contro, la affermazione di responsabilità per la tentata estorsione di cui al capo M, data la ricorrenza della intimidazione, il fine di profitto e la certa identificazione DEimputato. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di Appello per QU RO conferma l'entità della sanzione per il delitto associativo - anni tredici di reclusione con aumento per la ritenuta continuazione pari ad anni uno per il capo B e mesi tre per il capo M, si da pervenire alla quota di anni 14 e mesi 3, ridotta per la scelta del rito ad anni 9 e mesi 6. Quanto ad QU IU, viene come si è detto emessa sentenza di assoluzione per i capi L (intestazione fittizia Hotel Miramare) e O (illecita concorrenza nel settore del ferro). Quanto alla doglianza del P.M. circa l'assoluzione in primo grado (proposta per il solo capo A ) la Corte osserva che gli elementi probatori emersi a carico sono del tutto insufficienti. Non può essere valorizzato in chiave di accusa il coinvolgimento di QU IU nella gestione di fatto DE RM Hotel Miramare nè nelle altre attività economiche gestite in modo del tutto prevalente dal fratello RO. Dall'accusa di concorrenza sleale relativa al mercato del ferro l'imputato è stato inoltre assolto. Le captazioni resiUE non offrono chiare indicazioni circa l'intraneità associativa di QU IU, trattandosi di notizie alquanto generiche circa i dissidi interni all' ampia famiglia e l'incremento del patrimonio immobiliare dei UE fratelli QU. Non vi sono dati probatori reali ma al più elementi di sospetto. Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in secondo grado (accolta impugnazione P.M.) e condannato alla pena di anni 4 e mesi 8 (generiche equivalenti). E' il CO di SO CO. L'accusa ne ipotizza l'affiliazione alla locale di Croce ID, comandata da FR SO. La decisione di primo grado evidenzia come elementi a carico: conversazione intercorsa in data 11 luglio 2008 tra l'imputato e CO SO in auto, durante la quale si compie riferimento, da parte del secondo a 'mangiate' (interpretate come riunioni di 'ND, visto il complessivo tenore della conversazione) in tale modo : .. ma voi mangiate non ne avete fatte in questa estate ? ed alla interlocuzione (presumibilmente negativa) del TT, il SO e come vi tenete ? ( in chiave di accusa letta e come fate a mantenere i contatti ?); -in precedenti occasioni il TT aveva fatto riferimento a un incontro avvenuto prima di natale e prima di pasqua in un ristorante anche con IO SO, che tuttavia indica come il figlio di ME.. (soggetto diverso dal IO SO cugino del CO ritenuto capo del gruppo di Croce ID); sempre nel corso della conversazione captata in data 11 luglio 2008 si compie riferimento a tale DE che avea ricevuto la .. santa..; Il SO fa riferimento, inoltre, al suo impegno per il TT.. io..se non avevo certe cose come facevo a portare te avanti... Nel compiere la valutazione probatoria il GU, in sintesi, ritiene che tale conversazione nel suo - complesso - consenta di nutrire forti sospetti sull'avvenuta affiliazione del TT ma non appare del tutto univoca, visto l'atteggiamento espressivo del TT (sovente, passivo) e la impossibilità di ritenere con assoluta certezza che le ..mangiate.. cui si riferisce il SO siano realmente delle riunioni di 'ND. Nella sua impugnazione il P.M. ha evidenziato che la conversazione del giorno 11 luglio 2008 va RM letta nella sua interezza dura circa sette ore - e contiene passaggi espressivi inequivoci. Tale prospettazione viene convalidata dalla Corte di merito che accoglie l'impugnazione. Nel corso della conversazione riportata da pagina 964 a pagina 990 della sentenza di appello vengono affrontati numerosi argomenti, M con passaggi ulteriori rispetto a quelli valutati dal GU. Tra questi, rinviando al testo, vanno segnalati : - un punto della conversazione in cui il TT racconta al SO di aver preso parte ad un incontro da MI LÀ..dove era presente anche il padre (del SO) e in tale contesto TT rievoca una sua affermazione (.. le cose nostre ce la vediamo a casa nostra..) tesa ad evidenziare un contrasto in atto. Il SO evidenzia che in quel contesto c'era un soggetto accusato.. che non avrebbe dovuto essere presente ed afferma, tra l'altro.. dove siamo arrivati in questo reggio..; successivamente si compie riferimento a tal MI (identificato in EN DE) ed a problemi che tale soggetto stava determinando nel contesto della ..provincia.. ; in tale ambito si affronta, ancora, il tema di contrasti interni nella locale di AL per la nomina di ..capo locale ..di cui parla diffusamente il SO CO, anche coinvolgendo il cugino ES CA CC nella narrazione degli eventi e ricevendo richieste di ulteriori dettagli dal TT RI;
emerge che ad essere esposto a critiche per i suoi comportamenti è proprio CC SO ed il TT, nel commentare i racconti del SO CO afferma, tra l'altro uno scompenso totale si è creato.. e .. lo sistemi tu, ora..; venivano affrontati ulteriori argomenti che evidenziano come i conversanti abbiano contezza di vicende interne al sodalizio criminoso, conferimento di doti e condotte tenute da persone ritenute appartenenti al medesimo contesto associativo. Si evidenzia, tra l'altro, il punto della conversazione in cui SO CO e TT RI parlano dei conrasti sorti con i GL (si rinvia alla posizione di costoro). Si tratta, ad avviso della Corte di merito, di un compendio probatorio altamente indiziante e univoco nella sua interpretrazione, posto che non solo il TT viene messo a conoscenza di fatti che una persona non affiliata non avrebbe potuto conoscere ma esprime in più occasioni il suo punto di vista (dunque non da ricettore passivo) oltre a confermare la propria presenza in occasioni di incontro con altri affiliati. la penale Ne viene dunque affermata responsabilità, come sopra ricordato. RM Ritenuto in entrambe le decisioni di merito affiliato al 'locale' di IA (condanna ad anni sei di reclusione). E' il figlio di AR, ritenuto capo - il AR di detta articolazione territoriale. Gli elementi di conoscenza circa l'esistenza della articolazione territoriale di IA sono tratti dalle captazioni già illustrate in sede di analisi della posizione di ND, cui si rinvia. Quanto alla posizione specifica del ES CA, si cita in particolare il contenuto della conversazione captata il 21 ottobre 2008 ed intercorsa tra il ND e il PA. In tale conversazione il PA afferma che il giorno prima era passato da lui, a MI, il 'OM NC figlio di AR (identificato nell'attuale imputato, a nome CA e figlio di AR ES) Costui si trovava in compagnia di altre persone ed era diretto a OR e, successivamente in America. Alla domanda del conversante perchè il figlio di * AR cos'è ? .. il PA rispone il figlio di Ex AR ha la alta. poi è venuto con quattro " giovanotti, il figlio di IO AN e altri UE... Nel prosieguo, PA afferma di aver informato il ..AN di quanto stava avvenendo in Lombardia ed in particolare della questione di ..RT Su tale aspetto, ..AN.. avrebbe affermato, a dire del PA, che secondo suo padre se RT non avesse fatto quello che avrebbe dovuto fare sarebbe stato 'distaccato. Alla replica del PA (..se lui accetta le cose che ci sono nel locale di AN mi sta bene, sennò..) AN affermò che ne avrebbe parlato con il padre, tramite una lettera. " nella personaLa identificazione del AN DEimputato è ritenuta certa, essendo stata verificata la circostanza del viaggio di ES CA in quei giorni in provincia di OR e successivamente a MI. Nessuna partenza vi è stata poi per l'America, come riferito dal PA, ma tale dato viene ritenuto irrilevante, data la certezza DEincontro tra i UE a MI. La conversazione, sia pure riportata dal PA al ND e sia pure nella sua unicità di fonte, viene dal GU ritenuta altamente indicativa della intraneità del ES CA alla organizzazione, data la delicatezza degli argomenti trattati, l'impegno a riferire al padre le affermazioni ricevute e il ruolo di spessore rivestito all'interno del gruppo dal PA. Nel valutare i contenuti DEatto di appello, la Corte di secondo grado afferma che l'identificazione è del tutto certa, posto che effettivamente ES CA era in MI il giorno 20 ottobre ed era in compagnia del figlio RM di IO ND. Non può che essere lui il figlio di AR incontratosi con il PA, posto che il ES non ha alcun figlio, tra l'altro, a nome AN. La Corte ritiene logica e corente la lettura data dal GU ai contenuti intercettati. Si afferma che il riferimento alla .. alta, è stato congruamente rapportato al possesso di una 'dote', sia per la circostanza del legame familiare DEimputato con il ES CA (che giustifica il possesso di una dote alta) che in rapporto ai contenuti delicati della conversazione. Inoltre, come già evidenziato dal GU, è emerso che il 16 di ottobre, prima di partire per il nord, l'imputato aveva intrattenuto un colloquio con il padre captato durante il quale AR - - ES chiede al figlio.. di vedere anche per il OM IL, perchè ..visto che vai, vedi una cosa e un'altra... Ciò conferma che il viaggio del ES CA nin era soltanto un viaggio di piacere ma era l'occasione per incontrare soggetti affiliati anche per conto del padre. Viene dunque confermata l'affermazione di penale responsabilità. Si afferma inoltre che la condizione di soggetto latitante osta al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. AL IS OS Ricorre il solo P.G. a fronte di assoluzione in secondo grado. Il GU aveva ritenuto raggiunta la prova della condotta di direzione della locale di MO, con condanna in primo grado alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione. Le fonti di prova a carico sono rappresentate da più captazioni, il cui contenuto essenziale è il seguente. In data 22 agosto del 2009 SS IU dialoga con SS RT e RÌ RC. Quest'ultimo, nell'ambito di una più ampia conversazione, chiede al AS notizie su MO, ove erano sorti dei conflitti (.. si sono aggiustati con IS ? .. fanno parte tutti dello stesso locale ? .. adesso è a posto MO ? LI IS dice che hanno avuto un poco di problemi.. IS RÌ non è .. con RO so che c'è qualcosa che non andava..) e SS lo rassicura (.. si sono aggiustati.. li abbiamo aggiustati.. gli abbiamo aperto il locale..) precisando che il locale ce l'ha TU RÌ... Da tale conversazione emerge che il conflitto interno era stato molto aspro, posto che il SS afferma hanno litigato con IS, l'hanno sparato ad IS AL.. si sono aggiustati .. e dopo hanno litigato di nuovo, dopo che li abbiamo aggiustati e tutto, si rispondevano.. dopo onestamente mi sono incazzato io... RM Sempre il SS racconta di aver convocato, in tale contesto, IS (AL? RÌ ?) e FO, e di averli redarguiti, dicendo loro, tra l'altro,.. quando vi chiama OM IS vi dovete mettere a disposizione e dovete fare quello che vi dice lui... Si ritiene che l'IS cui si doveva obbedienza fosse IS RÌ e l' IS convocato il AL. In una ulteriore conversazione captata nella vettura di UN IA il 27 giugno del 2008 si fa riferimento all'obbligo di tutti i locali di rispondere al CR e si narra l'episodio precedente di MO, quando AR LE aveva cacciato dalla società FO LI e IS AL. A seguito del contrasto erano intervenuti i 'Crimini' e avevano nominato, secondo il conversante, come responsabili di MO proprio lo LI ed il AL. Nel valutare la posizione di IS AL, il GU osserva che oltre ai dati già evidenziati (la narrazione fatta a terzi dal SS) emergono altre risultanze probatorie. AL IS ha preso parte ad un ampio incontro solo apparentemente conviviale in prospettiva di accusa in data 17 gennaio 2009 con gli - QU ed i CO. Inoltre la sua figura emerge nel corso delle indagini sulle cellule di 'ND nel Torinese. Si citano captazioni DEanno 2007 da cui emergerebbe l'influenza di LÀ CO AL sul locale di Cuorgnè. In particolare AR UN lo indica ad un terzo come probabile capo società a MO (afferma FO LI è il capo locale. IS, MI AL forse è capo società, mi sembra che era lui..), in collegamento con la cellula piemontese. La valutazione congiunta dei dati emersi conduce, secondo il primo giudice, ad un certo giudizio di intraneità. Nell'accogliere le doglianze espresse dalla difesa nell'atto di appello (con assoluzione per non aver commesso il fatto), la Corte di secondo grado osserva che : quanto al primo elemento, i contenuti della conversazione intervenuta tra SS IU, SS RT e RÌ RC non sono del tutto univoci, posto che è pacifico il riferimento iniziale e prevalente ad IS RÌ. In tale prima parte della conversazione si fa riferimento ad IS AL solo come soggetto che a seguito del contrasto interno era stato 'sparato'. Successivamente, non può dirsi certo che le persone convocate dal SS fossero realmente IS AL e FO LI e non lo stesso IS RÌ (sempre con FO LI); ciò perchè le affermazioni del SS non sono del tutto chiare e potrebbero anche essere RY interpretate come dirette al FO in presenza di IS MA e non di IS AL. Tale dubbio porta a ritenere non univoca l'interpretazione del dato. Anche gli elementi tratti dalla conversazione proveniente dall'indagine OT non si ritengono certi, posto che l'espressione è in forma dubitativa e dopo la parola IS (che porebbe essere anche riferita ad IS RÌ..) si parla di MI AL, soggetto realmente esistente come emerge da altro brano intercettato. Non vi è pertanto certezza circa la interpretazione dei contenuti delle conversazioni e ciò conduce alla pronunzia di assoluzione, non potendosi valorizzare esclusivamente il dato della presenza di IS AL all'ampio incontro conviviale del 17 gennaio 2009, pur se lo stesso rappresenta un indizio a carico. Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in entrambi i gradi di giudizio di merito per appartenenza alla locale di Trunca AL, con minimo pena e concessione attenuanti generiche equivalenti. Gli elementi a carico, sono in sintesi rappresentati da : conversazione del 11 luglio 2008 intercorsa tra CO SO e RI TT, già riportata nell'illustrare la posizione del TT;
i UE discutono, tra l'ltro, di vicende relative alla locale di AL e della formazione del cd. ..banco nuovo.. In tale contesto si compie riferimento a IN NE (e a MI LÀ), come soggetto antagonista rispetto a DE EN nel ruolo di capo-locale, secondo affermazioni del EN riportate da CO SO. Sempre in tale conversazione, in un momento antecedente, il SO CO aveva affermato di non temere circa il ribaltamento su di lui DEaccusa già contestata al cugino CC SO (nella riunione del cd. Tribunale) perchè avrebbero parlato in sua difesa EN, IN NE, MI LÀ e SÀ. Sempre durante tale lunghissima conversazione, vi è un punto in cui il TT racconta al SO di aver preso parte ad un incontro da .. MI LÀ..dove era presente anche il padre (del SO) e in tale contesto TT rievoca una sua affermazione (.. le cose nostre ce la vediamo a casa nostra..) tesa ad evidenziare un contrasto in atto. Il SO evidenzia che in quel contesto c'era un soggetto accusato.. che non avrebbe dovuto essere presente ed afferma, tra l'altro.. dove siamo arrivati in questo reggio... Inoltre, è stata captata una conversazione diretta, sempre nell'auto del SO, tra costui ed il LÀ in data 30 giugno 2008. Nel corso di tale conversazione, emerge che i UE preparano RM la condotta da tenere il successivo 3 luglio alla prevista riunione del 'tribunale' che avrebbe dovuto discutere DEaccusa rivolta a CC SO. Nel valutare detti elementi il GU ritiene certa l'identificazione DEimputato nel conversante diretto del 30 giugno 2008 (riconosciuto dagli operanti che ne intercettavano l'utenza telefonica) e univoco il tenore delle conversazioni inter alios. Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche (equivalenti) in ragione della non elevata gravità dei precedenti e della complessiva considerazione della condotta. Nel valutare i contenuti della impugnazione, la Corte di merito osserva che : del tutto condivisibile è il contenuto della decisione di primo grado quanto alla identificazione, posto che non vi sono dubbi di affidabilità sul riconoscimento fonico operato dat p.g. anche in rapporto al complesso di elementi emersi dall'istruttoria. I contenuti della conversazione iner alios del 11 luglio 2008 risultano chiari e univoci nell'attribuzione a MI LÀ di un ruolo preciso nell'ambito della controversia che era sorta per la nomina del capo-locale di AL, il che rassicura circa l'effettività della condotta partecipativa. Si mantiene inalterato il trattamento sanzionatorio, ritenendosi qui ben concesse le circostanze attenuanti generiche in rapporto al LÀ EF ruolo 'di non particolare spessore' rivestito dall'appellante. Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in secondo grado (accoglimento impugnazione P.M.) con condanna per appartenenza alla locale di ET alla pena di anni quattro e mesi otto. Nella decisione di primo grado vengono indicati i seguenti elementi : premessa la certezza della identificazione (sulla base di inequivoche captazioni), in data 18 novembre 2008 CO SO e LÀ EF sono captati durante uno spostamento in auto. Nel corso di tale conversazione il SO fa riferimento alle cariche della cd. società minore ed elenca una serie di soggetti. Il LÀ afferma.. ma tu.. ce ne sono molte.. spiegamele queste cose. L'altro giorno sono rimasto come lo scemo perchè non sapevo come si doveva rispondere..; in data 20 novembre LÀ è di nuovo in compagnia del CO SO mentre costui ripete a memoria la formula del 'battesimo' di un ..locale.. ; in data 2 dicembre 2008 si intercetta il SO RM mentre costui parla con il LÀ cui racconta di averlo dovuto proteggere da una 'accusa' perchè durante una discussione con un terzo si ritiene per ragioni correlate all'attività commerciale di autolavaggio aveva fatto pesare la circostanza di essere affiliato (.. quello l'avete fatto un mese addietro e lui parla di affiliato..; EF, ti mettono nei guai se parli assai..); - in data 23 marzo 2009 SO conversa in auto con il LÀ e si lamenta DEassenteismo degli affiliati (.. dobbiamo essere presenti nel bar non dico tutte le sere ma tre volte la settimana..) e il LÀ afferma che in ogni caso chiamava a IN (LI) per sapere se doveva salire (.. eh, io pure se non salgo, telefono.. a IN). A fronte di tali dati conoscitivi, il GU ritiene che le conversazioni поп appaiono univoche, residuando margini di dubbio sulla effettiva affiliazione penalmente rilevante e potendosi in realtà ipotizzare una affiliazione solo in itinere. La Corte di merito accoglie l'impugnazione proposta dal P.M.. Viene osservato, in proposito, che i dati emersi sono dotati di significato univoco, con ricchezza di contenuti. Le conversazioni 'dirette' sono diverse e tutte convergono verso il risultato probatorio in termini di avvenuta affiliazione del LÀ. Gli argomenti esposti dal SO non sarebbero stati portati a conoscenza di un soggetto estraneo al sodalizio, pena l'elevazione di una accusa di trascuranza. Piena chiarezza viene SS IU attribuita alla conversazione del 2 dicembre 2008. la penaleViene pertanto affermata responsabilità, con determinazione della pena nel minimo edittale della condotta partecipativa (generiche equivalenti) e riduzione per il rito. Figura centrale del processo, posto che all'interno dei locali della lavanderia Ape Green posta all'interno del centro commerciale I Portici di DE risultano captate la maggior parte delle conversazioni rilevanti. I numerosi soggetti che entrano in contatto con il SS sono stati correttamente identificati mediante l'utilizzo di video riprese che consentono di immortalare i soggetti entrati nel centro commerciale. Viene ritenuto uno dei principali esponenti del mandamento jonico, in costante contatto con altri affiliati di peso, anche operanti in realtà geografiche diverse dalla IA . Numerosissime sono le captazioni di conversazioni di particolare rilievo dimostrativo che lo riguardano in prima persona, riportate e analizzate nelle UE decisioni di merito. Tra queste vanno indicate : la conversazione del 20 agosto 2009 in cui il рет SS afferma, nel commentare l'investitura di CO PP, che anche lui era stato in precedenza posto a 'AP del CR;
quella del 16 luglio 2009 con De EO OS in cui racconta delle sue precedenti cariche associative e dei pregressi traffici di droga proveniente dagli Stati Uniti;
quella del 31 luglio 2009 intervenuta con ES IU e NI RO in cui spiega agli interlocutori, appena giunti dal Canada, la particolare forza del gruppo di DE ove sono attive ben 96 locali e descrive l'organigramma della società facendo 1 nomi dei principali responsabili dei vari settori di interesse;
quella del 27 luglio 2009 sugli aspetti organizzativi delle locali di 'ND in Piemonte;
quelle relative al ramo della organizzazione canadese, intervenute tra il 23 luglio e il 10 agosto del 2009. Risultano inoltre contatti diretti con PP CO, nonchè il ruolo svolto per addivenire al rinnovo delle cariche del CR deliberato tra agosto e settembre del 2009. Di particolare rilievo viene ritenuto il ruolo svolto per le trattative interne correlate al tema della riapertura del locale di TI. Nel valutare i motivi di doglianza ivi proposti, la Corte territoriale: rigetta questione di nullità relativa alle pretese ricadute della decisione n.143 del 2013 della SS VI classe '36 Corte Cost. in tema di limitazione del numero di colloqui fruibili con il difensore per il soggetto sottoposto a regime differenziato di cui all'art. 41 bis word.pen. essenzialmente in rapporto alla natura tassativa delle nullità ed alla non retroattività della decisione del giudice delle leggi;
-rigetta ulteriore questione di nullità relativa alla temporanea separazione durante il giudizio di primo grado della posizione del SS all'udienza del 7 ottobre 2011 ( era in corso la requisitoria della pubblica accusa) con riunione alla successiva udienza del 10 ottobre 2011, non trattandosi di provvedimento impugnabile;
ribadisce la validità storica e logica delle considerazioni operate dal GU sul ruolo tenuto dal SS nella organizzazione di stampo mafioso;
ribadisce il diniego delle circostanze attenuanti generiche;
· ribadisce il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado (pena finale anni 14 e mesi 8) anche respingendo questione attinente la sussistenza della recidiva contestata. In particolare, su tale ultimo aspetto, la Corte osserva che se è vero che in data 26 marzo 2008 il SS ha ottenuto la riabilitazione per reati da ultimo commessi nel 1987, tale evento non può avere effetto a lui favorevole, posto che l'art. 180 cod.pen. prevede che la riabilitazione è RMY revocata di diritto se il soggetto commette entro sette anni un delitto non colposo per cui venga inflitta pena non inferiore a UE anni. Tale evenienza si è verificata nel presente processo, posto che le condotte emerse rientrano in tale arco temporale. Ricorre il solo P.G. a fronte di doppia conforme di assoluzione. assoluzione possono così Le ragioni della sintetizzarsi. Premesso che : nella conversazione del 23 luglio 2009 SS IU, nel dialogare con il ES IU (correo canadese) cui riferisce notizie anche in tema di assetti associativi fa riferimento a ..logico.. ed afferma logico è t pure..come a noi.. ; la conversazione captata il 3 dicembre 2009 vede presente SS VI, SS IU e PR CO. In tale frangente, si parla di una attività da compiere il giorno seguente (una ..mangiata..), di cui tuttavia il SS VI non era stato informato ed a cui non vi è prova che si sia recato;
l'identificazione DEimputato nel soggetto evocato con il soprannome logico.. è ritenuta LE HE certa. Il soggetto è parente del SS IU ed è il suocero di CO PR detto NI. Tanto premesso, a fronte di un ragionamento probatorio espresso dal GU e basato essenzialmente sulla equivocità dei dati, la Corte di merito così valuta l'impugnazione del P.M. : i dati probatori sono insufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilità, posto che la prima conversazione - 23 luglio- non consente di delineare i termini esatti della condotta, difettando di qualsiasi indicazione di ruolo o carica che valga a specificarla, e la seconda conversazione - 3 dicembre - vede il SS VI partecipare al colloquio (essenzialmente tra il PR e il SS IU) in modo marginale. Viene pertanto confermata la decisione di primo grado. Raggiunto da affermazione di responsabilità, conforme, in entrambe le decisioni di merito (con pena anni 8 e mesi 4) per appartenenza alla società di DE, contrada LA (con ruolo direttivo). Gli elementi a carico, in sintesi : nella conversazione del 16 luglio 2009 RM intervenuta tra SS IU e Di EO IN (all'interno dei locali della lavanderia) i UE fanno riferimento a tale ..zorru.. soggetto ' detenuto per essersi assunto la responsabilità di un determinato reato (.. ha accettato, u brisculu di CO..) e il SS afferma.. se facciamo qualche movimento, raccogliamo i soldi, tutto al più glie li mandiamo anche a lui ..; in quella del 14 agosto 2009 tra SS e AR ES pure viene fatto riferimento al LE e in quella del 27 novembre 2009 sempre SS IU aveva riferito a SS FR che IO OM aveva fatto 'delle cariche' senza coinvolgere HE LE;
ancora, in data 13 aprile 2010 vi è captazione diretta della conversazione tra SS IU e LE HE. Durante il colloquio si affronta il tema dei possibili, prossimi arresti e il LE afferma se ci fermano, adesso ci rovinano.. (a sua volta, il SS fa riferimento ad informazioni ricevute su possibili 170 mandati di cattura.. in arrivo) ; si compie, inoltre, riferimento alle risultanze di diversa ma correlata indagine (EC Bene Comune) che vede il LE coinvolto sia per contestazione associativa di stampo mafioso che per narcotraffico In tale contesto, in una captazione di conversazioni il LE viene indicato come AS scelto di contrada LA. CO AR Nel valutare le doglianze difensive, la Corte di il secondo grado convalida pienamente ragionamento probatorio espresso dal GU. Viene ritenuta del tutto inequivoca l'espressione captata durante il dialogo con SS IU in data 13 aprile 2010, insuscettibile di interpretazioni alternative rispetto a quella realizzata. Inoltre, si ritiene del tutto legittimo l'utilizzo dei dati emersi nella diversa indagine e confluiti nel rito abbreviato, idonei a caratterizzare la condotta del LE in punto di ruolo direttivo svolto. Del resto tale ruolo risulta in modo chiaro anche dalla conversazione inter alios del 27 novembre 2009. Viene pertanto ribadita sia l'affermazione di penale responsabilità che l'entità del trattamento sanzionatorio, con conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto appartenente in entrambe le decisioni di merito alla articolazione territoriale di - SA, con riconoscimento attenuanti generiche in secondo grado. Gli elementi a carico consistono nella verifica della partecipazione del CO alla riunione del cd. Tribunale in AL (nei pressi di GI IA), prevista per il 3 luglio del 2008. In tale riunione si sarebbe dovuta valutare la RM condotta di trascuranza attribuita a CC SO, che aveva consentito ad un soggetto non affiliato di assistere ad un summit di 'ND. Il CO viene contattato da HE PP alle ore 9.04 e si reca unitamente a costui e a CO PP in GI IA. Dalle 12.12 alle 16.45 viene spento il cellulare di tutti i soggetti coinvolti in tale riunione. A ciò si aggiungono : - altri incontri ritenuti rilevanti con soggetti affiliati, tra cui HE PP classe '70, CO SO e CC SO. La Corte, nel valutare le doglianze, afferma che vi è certezza storica circa l'episodio del 3 luglio, nel senso che il CO si recò in AL per accompagnare PP CO alla importante riunione e ciò appare significativo. Del resto costui emerge come uomo di fiducia DEPP e prende parte a più incontri con soggetti di rilievo nell'ambito della consorteria criminosa. Le circostanze attenuanti generiche vengono ritenute accordabili in rapporto allo svolgimento di un ruolo 'di supporto' e sono rtenute equivalenti alla recidiva e alla residua aggravante contestata. D'NO RA Ritenuto in entrambe le decisioni di merito affiliato alla articolazione territoriale di NO. Gli elementi valorizzati nella decisione di primo grado muovono dai contenuti della captazione ambientale del 21 novembre 2009. I conversanti, all'interno della lavenderia Ape Green di DE risultano essere SS IU, la moglie ME e RO QU. Durante tale conversazione (dunque inter alios) viene organizzata una trasferta per qualcosa da realizzare entro natale, in particolare a beneficio di tal RA. Si tratta di una riunione che deve necessariamente coinvolgere gente di GI e di cui era stato informato VI (identificato in VI ES) che aveva dato parere favorevole. La persona Indicata come RA viene indentificata nell'imputato D'NO RA e la cerimonia in questione viene ritenuta il conferimento di una importante 'dote'. Ciò anche in riferimento ai contenuti delle successive captazioni. In particolare si indicano come rilevanti quelle del 3 dicembre 2009 (conversazione tra SS IU, SS VI e CO PR), 7 dicembre 2009 (SS IU + uomo) e 9 dicembre 2009 (SS IU e QU RO nonchè SS AY IU e CO PR ) . L'incontro risulta effettivamente realizzato in data 11 dicembre 2009 e viene monitorato dagli investigatori. In mattinata arrivano presso il centro commerciale I Prortici di DE CC SO, CO SO, HE LE, IE SS e lo stesso RO QU. Da qui, unitamente a SS IU, il gruppo di soggetti si reca in NO presso il ristorante IL. L'osservazione realizzata presso detto luogo ha consentito di identificare come partecipanti all'incontro, oltre ai predetti, RA D'NO, AR ES, CO PP, RI NE, OR MA, IU AS. Ad avviso del GU non vi è dubbio che in tale occasione sia stata conferita al D'NO una importante 'dote', posto che il contenuto delle conversazioni trova conferma nelle attività di osservazione, che consentono di apprezzare l'effettiva presenza in NO in data 11 dicembre di soggetti affiliati di 'peso', provenienti da aree geografiche diverse, unitamente al RA D'NO. A ciò si aggiungono i contenuti di una conversazione captata in data 4 marzo 2010 e intervenuta tra IU SS e LC. In tale ontesto nel riferirsi a D'NO RA il SS afferma lui è santista.. glie l'abbiamo data la carica.. e ricorda che tale conferimento è avvenuto uno o UE mesi prima. La decisione del GU respinge pertanto tutte le obiezioni difensive (tra cui quella relativa al fatto che l'imputato è stato per 24 anni in carcere per sequestro di persona e scarcerato nel 2006 è stato sottoposto alla sorveglianza speciale, nonchè assolto nel medesimo anno da analoga contestazione ex art. 416 bis c.p. temporalmente ricollegata al periodo detentivo) in rapporto al fatto che il conferimento della dote di santista non può essere ritenuto meramente simbolico ma è sicuro indicatore della pregressa affiliazione. Nel valutare il contenuto dei motivi di appello, la Corte di secondo grado, in sintesi, ritiene del tutto condivisibile il ragionamento probatorio espresso dal GU. Vengono confutate le obiezioni difensive sui vari temi proposti. La Corte ritiene del tutto legittima l'utilizzazione in sede di abbreviato delle trascrizioni delle conversazioni realizzata dalla polizia giudiziaria senza necessità alcuna di perizia trascrittiva, valorizza 1 contenuti delle captazioni e la inequivoca attività di osservazione della riunione tenutasi nel ristorante IL in NO, con obiettivo valore dimostrativo circa l'avvenyua attribuzione della carica di 'santista'. RM Non si apprezzano discrasie logiche nella decisione di primo grado e le ipotesi alternative introdotte dalla difesa non risultano convincenti, posto l'obiettivo contrasto delle medesime con i dati acquisiti. Si evidenzia in particolare che le persone giunte presso il IL abbandonano il ocale in rapida sequenza (tra le 15.19 e le 15,23), allo scopo di non farsi notare insieme all'esterno. Ciò rappresenta un ulteriore dato di conferma circa la natura della riunione, posto che tale condotta era stata decisa in precedenza (come risulta dalle captazioni) proprio per non destare sospetto. Non vi è contrasto tra l'età del D'NO e il conferimento della sola dote di santista, dato il lungo periodo detentivo sofferto, nè può dirsi carente la prova circa l'esistenza di un ..locale.. a NO, posto che tale organismo ricomprende anche un comune limitrofo. Viene dunque confermata la decisione in tema di responsabilità ed accolta l'impugnazione del Pubblico NI sulla misura della pena. La pena indicata nel dispositivo della decisione di primo grado era inferiore al minimo edittale e ciò rappresenta un vizio (in motivazione il GU aveva indicato una pena più elevata sostenendo la tesi DEerrore materiale) che va emendato con nuova determinazione espressa in pena base di anni nove, aumentato di un terzo per la recidiva ad De EO OS anni 12, ridotta per rito a quella inflitta di anni otto. Risulta raggiunto da affermazione di penale. responsabilità in secondo grado, per ritenuta appartenenza alla società di DE (condanna ad anni sei di reclusione). La prima conversazione che lo riguarda è secondo l'accusa quella del 16 luglio 2009 intrattenuta con SS IU. Come si ricorderà in tale conversazione viene citato il LE detto RO : i UE fanno riferimento a tale ..zorru.. soggetto detenuto 1 per essersi assunto la responsabilità di un determinato reato (.. ha accettato, u brisculu di CO..) e il SS afferma.. se facciamo qualche movimento, raccogliamo i soldi, tutto al più glie li mandiamo anche a lui ..; in tale ambito, dopo un racconto del SS sulle antiche attività di 'ND il De EO afferma .. non è che hanno paura a fare qualche altra cosa? .. ciò in rapporto alla consistente pressione esercitata dalle forze DEordine su DE, commentata anche dal SS. La seconda conversazione è inter alios, captata il 10 agosto 2009 sempre tra il SS e gli affiliati canadesi RO NI e IU ES. Durante tale colloquio, SS दिम afferma che il figlio di MI De EO quello è attivo, IM ha la Santa.. Il GU, nel valutare i dati, aveva affermato che : resta un dubbio di identificazione soggettiva per quanto concerne l'intercettazione del 16 luglio 2009 (si rigetta la richiesta di integrazione probatoria tesa ad irrobustire il dato) ; à quanto ai contenuti di quella del 10 agosto, si - afferma che il riferimento è effettivamente alla persona DEimputato ma non consente di affermarne la penale responsabilità, non emergendo un effettivo ruolo dinamico svolto. In sede di impugnazione, il P.M. oltre a evidenziare critiche in fatto e in diritto aveva sottolineato l'esistenza a carico del De EO OS di una ulteriore conversazione non valutata, quella intervenuta il 12 dicembre 2009 tra il SS IU e lo stesso De EO (in tale colloquio si parla di un argomento molto rilevante, ossia della temporanea chiusura della concessione di nomine e della stessa società di DE stiamo fermi.., ipotizzata perchè qualcuno neanche tanto bene si comporta.., dunque bisognava azzerare tutte le cariche di DE per un paio di anni anche per ragioni di tutela della riservatezza e vedere come si sarebbero comportati gli affiliati, secondo quanto afferma il SS.. siamo rimasti che ci rispettiamo.. con quelli che si meritano.. SS chiede, sul punto, l'opinione del De De MA OR EO, trattandosi di un argomento ancora in discussione. Il De EO, in tale contesto, rievoca la sua lunga militanza e chiede ulteriori chiarimenti al SS, rimettendosi alle sue valutazioni). La Corte di secondo grado, in sintesi : ritiene certa l'identificazione del De EO nelle varie conversazioni e ritiene ampiamente provata la condotta partecipativa. De EO viene chiaramente indicato come soggetto in possesso di una dote elevata, quella della 'santa', da parte del SS, persona di certo affidabile dato il ruolo svolto e dimostrato nell'intero giudizio. Le ulteriori conversazioni, dirette, confermano sia l'intraneità associativa che lo spessore del ruolo. Di particolare rilievo viene ritenuta quella del dicembre 2009, non valutata dal GU ma già presente in atti. La negazione delle circostanze attenuanti generiche è rapportata al rilievo del ruolo svolto, definito di primo piano. Ricorrono l'imputato e il P.G. a fronte di condanna in secondo grado alla pena di anni 7 e mesi 4 (riqualifica in partecipazione). - in primoE' stato ritenuto elemento di vertice grado nell'ambito della articolazione territoriale di IO ON. Gli elementi a carico, in sintesi : E RMY - conversazione intervenuta il 29 agosto 2009 tra CO PP e AT ND. In tale colloquio il ND afferma di essersi trasferito a IO ON (in rapporto ad un contrasto insorto in San OR Morgeto con tal AR NO) ed PP afferma.. a IO.. abbiamo a coso.. c'è OR De MA.. è in gamba, pure suo fratello è in gamba;
contatto telefonico accertato nel 2007 tra OR De MA e CO SO per un appuntamento;
il De MA si reca presso il terreno di PP CO il 4 agosto 2009 in SA ma PP non è presente in quel momento;
viaggio del De MA a OR del settembre 2009 ed incontro con IN ER (soggetto ritenuto anch'egli affiliato per la zona lombarda); incontro tra il De MA e il SS avvenuto in DE in data 14 agosto del 2009 e captazione del relativo colloquio. I UE discutono di una tensione venutasi a creare con quelli della 'piana' e in particolare con VI ES. Si parla anche del fatto che al prossimo matrimonio PE/BA saranno attribuite le cariche provinciali e vogliono dare la carica a SA..; presenza del De MA a diversi incontri monitorati e ritenuti in realtà riunioni di 'ND tra cui quella del dicembre 2009 al EM AT FI MA ristorante IL in NO;
rapporti intrattenuti con le locali lombarde e piemontesi. Il GU nel convalidare l'opzione di accusa osserva che i riferimenti oggetto di captazione in alcuni casi diretti sono univoci e sostengono la considerazione dello svolgimento di un ruolo direttivo. Valutando l'impugnazione proposta dalla difesa la Corte di Appello afferma la sicura intraneità di De MA OR al sodalizio mafioso. Di particolare rilievo dimostrativo viene ritenuto il colloquio diretto intercorso tra l'imputato ed il SS in data 14 agosto 2009 per la delicatezza degli argomenti trattati e la particolare 'qualità mafiosa' del SS. Inoltre, la partecipazione alla significativa riunione al ristorante IL, contestata dalla difesa, viene ritenuta certa. Non può, per converso, ritenersi dimostrato il ruolo direttivo. Le indicazioni in tal senso non appaiono univoche, e nel procedimento cd. Mistero il ruolo di capo del locale di IO è stato assegnato, sulla base degli elementi in quella sede raccolti, a diverso soggetto, attuale coimputato. Si ritiene pertanto che il rilievo della attività svolta possa esclusivamente condurre al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena (come partecipe) in misura leggermente superiore al minimo edittale य (anni dieci) con incremento di un anno per recidiva semplice e riduzione per il rito (anni 7 e mesi 4 di reclusione pena finale). La posizione va trattata unitariamente a quella di SC UN. Ritenuto in entrambe le decisioni di merito affiliato alla società di SA. La Corte di secondo grado esclude il rilievo della recidiva e ridetermina la pena, senza concedere le attenuanti generiche, in anni 6. Il principale elemento a carico è rappresentato dalla ritenuta certa partecipazione alla www cerimonia di affiliazione delle nuove piante (tra cui il nipote ZU, da lui presentato) avvenuta in data 11 agosto 2009 in presenza di CO PP e CO HE in contrada Serricella(come da captazioni ambientali, osservazione di p.g. e successivo controllo su strada). La Corte di merito, nel valutare i contenuti delle impugnazioni afferma, in sintesi, che : - le spiegazioni alternative fornite dal FI circa il suo rapporto con PP non sono convincenti e contrastano con le inequivoche NE RI risultanze investigative;
lo sponsor di un futuro affiliato, come risulta essere il FI (presentatore del nipote) non può che essere già affiliato anch'egli, per massima di esperienza consolidata;
la condotta è idonea ad accrescere le potenzialità operative del gruppo criminoso ed è dunque penalmente rilevante sub specie partecipazione. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche viene motivato in rapporto alla sottrazione volontaria alla esecuzione del titolo cautelare. Raggiunto da conforme affermazione di penale responsabilità nei UE giudizi di merito (con attenuanti generiche equivalenti condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione) per la ritenuta appartenenza al locale di NO . Oltre alla presenza fisica, già evidenziata in sede di esame della posizione del D'NO RA, alla riunione tenutasi in NO nel dicembre del 2009 in occasione del conferimento della 'santa' al D'NO, si evidenziano altri UE dati a carico. Il primo è rappresentato da una parte della conversazione captata il 14 agosto 2009 ed RM intervenuta tra SS IU ed il ES AR. Durante tale conversazione il SS afferma di doversi recare a NO per risolvere una lite familiare insorta tra i fratelli NE. Il secondo è rappresentato dal recupero di una conversazione captata nel 2006 in cui i conversanti IO TI e IO IC fanno riferimento, in un colloquio incentrato su questioni associative al NE RI come capo-locale di NO, all'epoca. Il GU ritiene che una valutazione congiunta dei dati porti alla affermazione di appartenenza del NE al locale in questione. Le circostanze attenuanti generiche equivalenti sono ricollegate alla pregressa incensuratezza e alla complessiva considerazione delle condotte. Nel valutare i contenuti DEappello proposto dalla difesa, la Corte di merito osserva che : - non è fondata la censura di inutilizzabilità della captazione della conversazione intercorsa tra TI e IC, legittimamente acquisita ai sensi DEart. 270 c.p.p. ; - quanto al merito, si condivide il ragionamento probatorio realizzato dal GU. La posizione è analoga a quella del AS e del D'NO. Si afferma pertanto che l'esistenza del locale di NO non è smentita dalla residenza del AS in luogo diverso ma limitrofo e si ribadisce l'alta valenza indiziante della partecipazione alla riunione presso il ristorante CÀ CO IL. Quanto a tale aspetto - contestato dalla difesa- si evidenzia che gli operanti hanno visto l'auto del NE dirigersi verso il locale e detta autovettura si trovava parcheggiata sin dalle 12.30 nei pressi del ristorante. Tale luogo è distante rispetto a quello della abitazione del NE ed è pertanto del tutto logico dedurre che costui ha fatto ingresso nell'esercizio intorno alle 12.30 per poi uscire - peraltro in compagnia del AS intorno alle 15.30. Tutti i partecanti - alla ritenuta riunione escono, in ordine sparso, nell'arco di quattro minuti. Ciò posto, l'alto valore indiziante di tale dato va saldato ai contenuti della conversazione captata nel gennaio 2006 in diverso procedimento (indicativa DEelevato ruolo del NE, all'epoca). La Corte replica sul tema che TI IO è soggetto certamente attendibile sul piano DEinserimento criminale, sia perchè legato da vincoli di parentela ad esponenti della famiglia D'NO che in rapporto al tenore complessivo della conversazione. La conversazione DEagosto del 2009 assume, in tale quadro, una valenza di suoporto logico, posto che attesta l'esistenza di un consolidato rapporto tra il NE e il SS IU. Viene pertanto confermata la decisione di primo grado sia in rapporto al giudizio di responsabilità che in punto di commisurazione della pena. Raggiunto da condanna in primo grado per il reato associativo (ruolo direttivo™ locale IA), in appello vi è stata rinunzia ai motivi (vedi pag. 2120 della decisione impugnata). La Corte di secondo grado ha tuttavia accolto il ricorso del P.M. in punto di trattamento sanzionatorio con esclusione delle circostanze attenuanti generiche e rideterminazione della pena in aumento (anni otto di reclusione, lì dove in primo grado era stata inflitta la pena di anni cinque e mesi quattro previe generiche equivalenti ricollegate alla incensuratezza). La posizione è stata sostanzialmente illustrata in sede di sintesi delle fonti di prova emerse a carico del coimputato ND (locale di IA) e relative ai colloqui captatati tra PA e ND. Va qui ulteriormente ricordato che la Corte di secondo grado espressamente afferma che l'appello proposto nell'interesse di CÀ va dichiarato inammissibile a seguito di 'espressa rinunzia' formulata all'udienza del 11 febbraio 2014. Viene accolto il ricorso del P.M. non essendovi motivazione adeguata in rapporto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ed essendo stata, in ogni caso, Frascȧ CO TT AT determinata la pena in misura inferiore al minimo edittale che per l'ipotesi direttiva è pari ad anni dodici (con esclusione delle attenuanti). Da qui la rideterminazione in anni otto, applicata la riduzione correlata alla scelta del rito. Risulta raggiunto da conforme nei UE gradi di merito affermazione di responsabilità per il - reato di illecita concorrenza aggravata descritto al capo C. che haSi tratta del soggetto - ditta TRADI fornito il ferro alla società conortile SA in virtù della ritenuta 'imposizione' ricollegabile alla condotta di ZZ TO. Va pertanto rievocata la sintesi già operata nel trattare la posizione di QU RO in relazione al capo B. Nel valutare le doglianze difensive, la Corte di merito afferma, in sintesi, che vi è prova della pressione operata dal ZZ al fine di assicurare la fornitura del ferro, in quota, al AS. Ciò in rapporto alla accertata sequenza temporale tra le ulteriori condotte di violenza tese ad impedire l'accesso al cantiere ai mezzi del LO (emergente dalle captazioni) e la ammissione alle forniture in favore del AS (intervallo di soli tre giorni) il che, sul piano logico, impone di ritenere il AS come impresa veicolata dal ZZ TO per l'esecuzione RM di una parte delle forniture del ferro. Viene peraltro ribadito che tale ammissione era antieconomica per la IO, dato che il prezzo concordato con il AS Oera più alto di quello praticato dal LO. La decisione di primo grado viene dunque confermata quanto agli aspetti di responsabilità. La pena, ridotta ad anni UE, viene condizionalmente sospesa potendosi formulare, anche in rapporto alla condizione di pregressa incensuratezza, prognosi favorevole circa le future condotte. Ricorre il solo P.G. a fronte di assoluzione in secondo grado. In primo grado il GU ne aveva affermato la penale responsabilità come aderente ad una imprecisata locale svizzera, ma in costante contatto personale con esponenti delle articolazioni territoriali tedesche di NG, Radolfzell, Rielasingen e della locale svizzera di Frauenfeld. Secondo il GU prende parte alle riunioni del sabato in Radolfzell conuna certa regolarità e conversa di temi inerenti l'associazione con altri affiliati in più occasioni. La Corte di Appello, nel valutare l'impugnazione proposta dalla difesa afferma in sintesi che : LA AT IU la non esistenza di un ..locale.. di riferimento non sarebbe di per sé ostativa alla affermazione di penale responsabilità, ma dai contenuti dei colloqui captati non si evince con la dovuta certezza il ruolo attribuito al TT nel capo di imputazione. Si desume, in particolare, dalle conversazioni intervenute con il coimputato CH, la consapevolezza in capo al TT di attriti esistenti tra il locale di NG e quello svizzero ma non anche di un ruolo svolto dal TT per mediare tra i UE sodalizi. Vengono partitamente esaminati gli ulteriori colloqui reputati rilevanti in primo grado e si afferma che al di là di commenti eticamente riprovevoli dagli stessi non emerge con certezza l'avvenuta affiliazione del TT ad una articolazione territoriale di 'ND, sia essa tedesca o svizzera. La semplice conoscenza degli attriti insorti può dunque trovare spiegazione diversa rispetto a quella della intraneità, né la frequentazione con soggetti inclusi può essere ritenuta decisiva al fine di affermare la penale responsabilità DEimputato. Raggiunto da conforme affermazione di responsabilità nei UE gradi di giudizio di merito (condanna anni 4 e mesi 8 previe generiche equivalenti). RM Viene ritenuto appartenente alla articolazione territoriale di Vibo e delle Serre Vibonesi, località sottoposta al controllo della 'ND reggina di OL. Vi sono, sul tema, captazioni dirette DEPP sul fatto che il vibonese ha fatto sempre capo qua... In tale contesto, gli elementi a carico del LA, sono in sintesi : risultanze della indagine cd. OT ed in particolare presenza del LA unitamente al SS ad un incontro di particolare rilievo tenutosi in OR il 27 giugno 2007 presso il bar Italia;
partecipazione al matrimonio di HE IO in Vibo Valentia il 6 settembre 2009, a margine del quale si sarebbe tenuta una importante riunione di 'ND con il conferimento della 'santa' al IO con investitura da parte del SS;
elementi tratti da conversazioni intervenute il 14 ottobre 2009 tra SS IU e LI IU, nonché tra lo stesso SS e RO QU da cui emerge che l'imputato era in attesa di ricevere la dote del 'padrino', pur se la riunione predisposta a tal fine verrà rinviata;
presenza del LA nella lavanderia Ape Green di DE e colloquio intervenuto con il SS il 15 ottobre 2009 da cui si deduce che la persona evocata il giorno precedente come IN era GA IO classe '54 : proprio lui. Tali elementi vengono ritenuti del tutto univoci dal GU il quale ribadisce con Certezza 'identificazione DEimputato nel soggetto evocato nei dialoghi inter alios. Nel valutare i contenuti DEatto di appello, la decisione di secondo grado convalida ampiamente il ragionamento probatorio espresso dal GU. Si afferma in particolare che nessun rilievo ha la residenza DEimputato in Piscopio, posto che trattasi di una frazione di Vibo Valentia. Dunque il riferimento a ..IN di Vibo.. (conv. Del 18 agosto 2009) consente di identificarlo in modo corretto, posto che va letto il dato in modo unitario rispetto al complesso del compendio probatorio (il LA si recherà poi in prima persona dal SS, ad es.). I contenuti delle captazioni del 5 settembre 2009 consentono inoltre di ritenere che il LA era già in possesso della Santa e pertanto era affiliato di lungo corso, e ciò toglie spazio alle doglianze difensive circa l'effettiva identificazione del soggetto cui doveva essere conferito il padrino, Vengono ritenuti inoltre pienamente utilizzabili gli atti relativi al processo OT, anche in tal caso pienamente indicativi di sicura intraneità. Si conferma pertanto sia il giudizio di responsabilità che il trattamento sanzionatorio. RM Ricorre il solo P.G. a fronte di doppia conforme di assoluzione. Le decisioni di merito hanno sottoposto a valutazione i seguenti dati : in data 23 luglio 2008 viene captata la conversazione tra SS IU e l'affiliato canadese ES. Durante tale dialogo il ES chiede notizie al SS di IO che è pure là fuori, nò.. il capo 'NA, come si chiama IO l'RA . e il SS afferma .. lui pure.. sì. Il GA svolge attività di RA in DE, zona nord. SS106 in prossimità del cimitero. La difesa ha rappresentato che tale luogo è distante dal centro commerciale ove è ubicata la lavanderia Apegreen. Nei pressi del centro commerciale vi sarebbe, inoltre, un diverso esercizio di RA. A fronte di tali dati il GU, anche in virtù di quanto deciso da questa Corte in sede cautelare su ricorso DEimputato ha affermato che l'indicazione è oggettivamente generica. Il P.M. in sede di impugnazione ha contestato l'assunto, affermando tra l'altro che il ../à fuori.. utilizzato dal ES in senso dialettale significa appunto, lontano e dunque l'indicazione era in realtà precisa. GA IO classe '62 La Corte di merito, in rapporto a tale contrasto interpretativo, riafferma la genericità della indicazione. Aggiunge, inoltre, che la mera indicazione della qualifica di 'capoNA, non sarebbe in ogni caso sufficiente ad affermare la penale responsabilità, in quanto priva di contenuti concreti. Ricorre l'imputato e il P.G. a fronte di condanna in primo e secondo grado - per appartenenza alla società di DE alla pena di anni 7 di reclusione (in appello rideterminazione favorevole). Gli elementi a carico sono rappresentati da : - conversazione del 31 luglio 2009 tra SS IU e gli affiliati canadesi NI e ES, più volte citata. In tale conversazione SS informa i suoi interlocutori, tra l'altro, della attuale carica di AS di Giornata rivestita da IO GA nell'ambito della cd. società maggiore (.. IO GA, il figlio di IO GA..) ; la identificazione è ritenuta certa in rapporto a tale indicazione;
conversazione del 10 agosto 2009 tra gli stessi RM soggetti ove si compie ulteriore riferimento ad IO GA. Ulteriori elementi a carico sono tratti dalla informativa cd. EC Bene Comune del 21 settembre 2009 (anche in tal caso si tratta, essenzialmente di una conversazione inter alios ove viene citato, dal cugino TI RT il GA IO come persona che aveva dato l'assenso alla sua affiliazione). Nel valutare le impugnazioni ivi proposte, la Corte di merito afferma in sintesi che : nessun vizio di costituzionalità può essere ricollegato alla mancata adozione delle specifiche cautele valutative di cui all'art. 192 co.3 cod.proc.pen. in caso di captazioni di conversazioni con portata accusatoria nei confronti di terzi, posto che la captazione assicura la spontaneità del colloquio (a differenza DEatto di indagine consistente in dichiarazioni) e la valutazione può essere realizzata con prudente apprezzamento in rapporto alla personalità dei colloquianti e ai contenuti della conversazione;
quanto al merito, si ritiene certa l'identificazione anche in rapporto ad ulteriore conversazione 'diretta' tra il SS e l'attuale imputato, registrata il 21 luglio del 2009 (durante la quale il GA esprime rammarico per il mancato invito alle nozze PE/BA del giorno 19); tale conversazione, peraltro, si pone come ulteriore dato a carico che convalida pienamente il ragionamento probatorio del GU con GA IO conferma del ruolo di mera partecipazione, La pena base viene confermata in anni nove (minimo della partecipazione) con limitazione DEincremento per la recidiva (anni uno e mesi sei) sì da pervenire ad anni 10 e mesi sei, ridotti per il rito. Raggiunto da affermazione di colpevolezza in entrambe le decisioni di merito, in secondo grado con riduzione del trattamento sanzionatorio, e dunque ritenuto affiliato con ruolo direttivo al locale di Oppido Mamertina come da imputazione. Gli elementi a carico sono in sintesi rappresentati da : conversazione intercorsa il 24 gennaio 2008 tra CO SO, CC SO e CO PP (captata nella vettura del SO) immediatamente dopo un incontro avvenuto in un ristorante con altri soggetti durante la quale PP afferma che alcuni invitati non sono venuti ..RI doveva venire, TO TE doveva venire e non sono venuti.. (la frase viene ritenuta significativa perchè la riunione si considera un incontro di 'ND) ; si ritiene certa l'identificazione in GA IO di TO cartella, anche in rapporto a esiti di indagini di p.g.; conversazione del 18 ottobre 2008 sempre captata nell'auto di CO SO, tra costui e HE PP, durante la quale PP fa riferimento al IO RI e al cartella definendoli dei .. tragediatori.. in riferimento ad RM una vicenda che appare ricollegata a dissapori interni con affiliati operanti in liguria;
il 21 novembre 2008 viene captata ulteriore conversazione intercorsa tra CO SO e IU SS ove pure si accosta la figura del RI a quella del ON TE... A tali elementi si aggiungono dati tratti dalle indagini svolte in MO (procedimento IN della DDA di MI). Nel rinviare al testo della decisione (p. 1096 e ss.) va detto che emergono più riferimenti al RI e al GA come soggetti in stretto contatto con persone operanti in Lombardia tra cui IN RI, OV AR, ND VI, PA FR soggetti che appaiono stabilmente inseriti nella struttura associativa per cui è processo. Il GU nel valutare le risultanze istruttorie afferma che i contenuti captati sia pure inter alios - sono del tutto univoci e non vi è dubbio alcuno sulla identificazione. Nel valutare la proposta impugnazione, la Corte di merito afferma, in sintesi, che nessun reale dubbio può sussistere in ordine alla identificazione, data la pluralità di riferimenti contenuti nelle captazioni e le verifiche su eventi familiari che hanno consentito di risolvere la SO ND questione. Quanto alla valenza dei contenuti captati, si afferma che i colloqui ineriscono con certezza a rilevanti questioni interne (sia per il contenuto che per la provenienza soggettiva), il che rende pienamente dimostrata la rilevanza del ruolo svolto dall'imputato. La riduzione del trattamento sanzionatorio (pena finale anni nove) viene dunque esclusivamente ricollegata alla ridotta incidenza della recidiva. Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in entrambe le decisioni di merito per appartenenza alla locale di ET (anni sette rideterminazione pena in appello). Genitore di SO CO. Gi elementi a carico sono, in sintesi, rappresentati nella decisione di primo grado da : conversazione del 13 febbraio 2008 intercorsa tra CO SO e FR SO, nel corso della quale il secondo afferma ti ricordi il ** bordello che abbiamo fatto per il padrino di tuo padre ? a Trunca.. , ritenuta indicativa del livello raggiunto in seno alla consorteria criminosa;
partecipazione alla ricostruita riunione del 3 luglio 2008 del cd. Tribunale in AL;
conversazione captata in data 31 agosto 2009 nell'agrumeto di CO PP ed intervenuta tra costui, l'imputato, e IL DA. In tale contesto si discuteva, tra l'altro, RM della possibile apertura di nuove locali in Piemonte e di altri argomenti di rilievo. Nel valutare il contenuto della impugnazione ivi proposta, la Corte di merito afferma, in sintesi, che : le questioni in rito (genericità del capo di imputazione e tema della costituzione di parte civile) sono infondate, posto che da un lato la struttura sintattica della imputazione consente di delimitare il ruolo ipotizzato dall'accusa in termini sufficienti e dall'altro l'appartenenza ad una delle locali comporta, data l'impostazione di accusa, appartenenza alla complessiva struttura criminosa in quanto tale, con offesa corale agli interessi protetti dalla norma incriminatrice, pur in assenza di specifici reati-fine; quanto al merito, si afferma che le plurime e concrete indicazioni estraibili dalle captazioni in atti (provenienti anche da soggetti diversi dal figlio CO) depongono in senso univoco per l'appartenenza alla associazione, non essendovi ragionevoli esplicazioni alternative;
si afferma inoltre che il quadro indiziario è ulteriormente rafforzato da una conversazione solo in parte indicata dal GU che concerne la cerimonia di conferimento della 'santa' a SO DE, cui avrebbe preso parte l'attuale imputato SO ND (colloquio intercorso tra SO AR SO CO e TT RI) . Si afferma pertanto la certa intraneità di SO ND alla organizzazione e si rettifica la pena, da un lato accogliendo la doglianza del P.M. circa la entità della pena-base (anni 9, minimo della forbice partecipativa) dall'altro riducendo l'incidenza della recidiva ad anni uno e mesi sei, con determinazione finale, post-riduzione per il rito ad anni 7 di reclusione. Ricorre il P.G. a fronte di doppia conforme di assoluzione. Gli elementi indicati a carico consistono essenzialmente in : - la conversazione intrattenuta dall'imputato, di professione commercialista, con CO SO, in data 10 febbraio 2008, captata all'interno della vettura di quest'ultimo. Si tratta di un articolato colloquio durante il quale CO SO afferma quelli che ci siamo dobbiamo vederci una volta a settimana... e AR soggiunge.. per parlare per ragionare.. e SO afferma.. bon vesperi belli compagni.. In seguito, SO critica la condotta di tal MI OR per lo scarso impegno mostrato e il AR asseconda tale valutazione. Ancora, il SO fa riferimento a ..OM AO.. ed alla RM sua ..locale.. affermando che lui è ..con noi.. e il AR compie riferimento, non integralmente comprensibile, ai RA. Il SO prosegue dicendo e noi tra un paio di giorni ci siamo combinati come a loro.., poi continua a parlare di problemi sorti nelle locali. La valutazione operata dal GU di tale conversazione, indicata come unica in atti posta a carico DEimputato, è espressa in termini di insufficienza probatoria, anche in ragione della ritenuta consistenza di ipotesi di lettura alternative rispetto alla effettiva comunanza di interessi mafiosi. Nel valutare i contenuti della impugnazione proposta dal P.M. (che lamentava l'assenza di valutazione di una seconda conversazione, esistente in atti e captata in data 31 maggio 2008, nonchè un evidente travisamento della prova in rapporto ai contenuti del 10 febbraio 2008) la Corte osserva che : le risultanze processuali inducono a rilevare la presenza di un quadro indiziante, posto che lo stesso emerge come soggetto che gravita in un'area di sospetto, che tuttavia non assurge a chiara e definitiva connotazione criminosa, essendo composta da dati equivoci e non decisamente orientati in direzione accusatoria. Viene dunque confermata la statuizione assolutoria. Risulta raggiunto da affermazione di penale SO CO responsabilità in entrambi i gradi di giudizio di merito, in rapporto alla articolazione territoriale sita in ET (minimo pena e generiche). Fratello di SO CO. Gli elementi a carico risultano essenzialmente tratti da : conversazione del 31 luglio 2008 tra CO SO e NN RA, durante la quale il primo afferma che il fratello CO possiede la dote del trequartino, inerente la cd. società maggiore;
episodio del 'viaggio' in sicilia avvenuto nel gennaio del 2009 insieme al fratello CO SO. Tale episodio, ricostruito nella decisione di primo grado, consiste in una particolare mediazione di una controversia commerciale insorta tra PP HE e una ditta di Isola Capo Rizzuto, in relazione a dei divani. I UE SO (CO e CO) si recano a Catania allo scopo di sollecitare un intervento a favore DEPP da parte di un soggetto conosciuto dal CO, indicato come già appartenente al clan NT. Tale intervento risulta effettivamente avvenuto e consente di rusolvere il problema di HE PP. Nel valutare le doglianze difensive la Corte di RM secondo grado afferma, in sintesi, che : non vi è indeterminatezza del capo di dovendosi imputazione, non ritenere indispensabile l'indicazione del dies a quo ed essendo stati indicati i tratti essenziali di una condotta a forma libera;
non vi è vizio nella ammissibilità della costituzione di parte civile per le ragioni già esposte a proposito di SO ND;
la conversazione tra CO SO e RA (esponente anch'egli di primo piano della conosteria criminosa) viene ritenuto indice affidabile della effettiva attribuzione al SO CO di una 'dote' di notevole rilievo, per ciò che è complessivamente emerso dall'attività istruttoria;
- l'episodio del viaggio in Sicilia per tutelare gli interessi economici di HE PP viene ritenuto indicativo DEappartenenza, atteso che effettivamente fu chiesto ed ottenuto, specie in virtù della condotta DEattuale imputato, l'intervento di persone inserite nel clan NT (essendo accertato il rapporto tra Di DI e detto clan) allo scopo di risolvere la questione. Le ipotesi alternative prospettate dalla difesa (conoscenza del Di DI per comune passione venatoria) non sono logicamente accoglibili perchè contrastano con il tenore e i contenuti delle conversazioni captate. Le circostanze attenuanti generiche vengono confermate come equivalenti in rapporto al ruolo SO CO 'di connon particoilare spessore' rideterminazione della pena nel minimo edittale e riduzione per il rito. Risulta raggiunto da conforme affermazione di penale responsabilità nei UE gradi di merito, con attribuzione di un ruolo rilevante nell'ambito associativo (ruolo direttivo nella locale di ET, in costanti rapporti con il versante Jonico e con affiliati di altre realtà territoriali). E' stato a lungo monitorato durante le indagini con captazioni ambientali dei colloqui intrattenuti nelle vetture a lui in uso, e le indicazioni di intercettazioni ritenute rilevanti sono copiose. Il GU ne riconosce i limiti caratteriali, con inusuale loquacità, ma al contempo riafferma il valore delle captazioni che consentono di delineare un ruolo di assoluto rilievo nell'ambito DEintero gruppo criminoso oggetto di analisi. In sintesi, vanno ricordate le più significative captazioni che lo riguardano, per come esposte nella decisione di primo grado: - 9 dicembre 2007 con riferimento espresso alla locale;
23 ottobre 2008 durante la quale il SO, in auto da solo, ripete a memoria talune formule di affiliazione o di conferimento di doti o cariche;
3 gennaio 2009, conversazione con HE DI durante la quale i UE si confrontano sulla esatta dizione delle formule idonee a conferire le doti di quartino, trequartino e padrino Anche in riferimento a richieste avute da terzi e a riti da celebrare;
conversazioni intercettate tra l'imputato e CO DI vertenti su aspetti associativi, in data 12 e 14 giugno 2008; 21 novembre 2008 e conversazione tra l'imputato e FR SO detto IC (altro soggetto emerso nell'indagine come affiliato di notevole importanza) vertente sulla necessità di recuoerare il testo idoneo al conferimento della stella, smarrito da MI DI;
conversazione durante la quale l'imputato, parlando con il CO TT RI, gli riferiva di aver partecipato alla cerimonia con cui era stata conferita la ..santa..a DE SO;
- conversazione del 18 novembre 2008 durante la quale l'imputato spiega a LÀ EF di .. avere questa cosa nel DNA.. e di aver saputo comportarsi all'interno della organizzazione ..andando dietro agli anziani..; conversazione del 14 gennaio 2008 durante la quale il SO CO parla di complesse vicende associative con altri UE soggetti, facendo riferimento ad un conflitto insorto (.. c'è gente che non vogliono sapere niente di là, sotto più..c'è bordello.. ) e paventando il ritorno alla precedente condizione di frammentazione tra i gruppi sapete come andiamo a finire.. da qua a un altro anno o UE.. quello che abbiamo diventerà zero.. ognuno.. ci basiamo un'altra volta tutti sullo sgarro e ognuno si guarda la sua locale, il suo territorio, punto. .. ; conversazione del 1 giugno 2010 tra l'imputato e SS IU, durante la quale il SO e il AS si preoccupano degli imminenti arresti e della possibile collocazione di microspie . Vi è inoltre affermazione di penale responsabilità per il possesso illegale di un'arma, citata dallo stesso SO CO durante una conversazione captata con CC SO. Nel valutare le impugnazioni ivi proposte, la Corte di merito afferma, in sintesi che : in rito si rigetta una questione di nullità della decisione di primo grado richiamandosi la motivazione espressa su analogo tema in rapporto ad altri imputati (si rigetta questione di nullità relativa alle pretese ricadute della decisione n.143 del 2013 della Corte Cost. in tema di limitazione del numero di colloqui fruibili con il difensore per il soggetto sottoposto a regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. essenzialmente in rapporto alla natura tassativa RMM delle nullità ed alla non retroattività della decisione del giudice delle leggi); - nel merito, si riafferma l'esistenza di una locale ad ET, in rapporto al complessivo andamento della istruttoria, e si ritiene riduttivo il compendio intercettivo evidenziato dal GU, posto che la figura del SO CO si incontra costantemente nell'intera istruttoria e si riflette sull'esame di numerose altre posizioni, con rafforzamento reciproco dei dati indizianti. Costui risulta stabilmente in contatto con esponenti di rilievo radicati in diverse zone del territorio calabro e svolge vere e proprie funzioni di 'raccordo' tra i diversi agglomerati mafiosi della zona jonica, tirrenica e di GI città. Non vi è pertanto alcuna possibilità di accogliere l'impostazione difensiva, tesa a dipingere il SO come un millantatore o un esaltato inconcludente, pure essendo stati evidenziati i suoi aspetti caratteriali tesi ad una certo eccesso verbale. Viene pertanto considerato e apprezzato il rilievo del SO CO come uomo della ..província.., inserito di fatto nell'organismo sovraordinato oggetto di indagine. Si richiama la nota vicenda della convocazione della riunione del Tribunale di 'ND in AL (il processo a IC SO), cui CO SO prende parte, rigettandosi le obiezioni difensive sul tema. IO DO Viene ritenuta del tutto piana la lettura fornita alla conversazione da cui si è desunto il possesso DEarma. Quanto al trattamento sanzionatorio, si esclude l'incidenza della recidiva per il modesto rilievo dei precedenti ma al contempo si accoglie l'impugnazione del P.M. circa l'avvenuta violsazione di legge verificatasi in primo grado, posto che la pena va commisurata alla acclarata responsabilità direttiva. Si quantifica, pertanto, la pena-base in anni 15 (tre anni superiore al minimo edittale) con incremento di anni UE per la riconosciuta continuazione e successiva riduzione per il rito (anni 11 e mesi 4 di reclusione). di penaleRaggiunto da affermazione responsabilità in secondo grado, con accoglimento della impugnazione del P.M. avverso la assoluzione;
ritenuto appartenente alla articolazione territoriale di DE, con pena pari ad anni 6. La posizione di tale imputato ha visto la valutazione discorde di tali elementi : nella conversazione del 10 agosto 2009 il SS IU, sempre dialogando con i 'canadesi RO NI e IU ES, affermava che DO, il genero di IO RM RZ, saveva la Santa e forse anche il VA (.. mi pare che gli abbiano dato il vangelo.., la santa ce l'ha sicuro..). Nel prosieguo, sempre SS afferma che .. DO lo abbiamo chiamato ultimamente.. quando abbiamo riapeto, abbiamo chiamato uno per 'NA... La identificazione è ritenuta certa (l'imputato è coniuge di RM RZ, figlia di IO RZ). I GU afferma esplicitamente che è certa l'indicazione circa il possesso della ..santa.., tuttavia tale affermazione non appare sufficiente a fondare la condanna, anche in rapporto a quanto ritenuto da questa Corte in sede - cautelare nella specifica decisione numero - 25292 del 2011. La Corte di secondo grado accoglie l'impugnazione proposta dal P.M., essenzialmente affermando che l'attribuzione della 'dote' è certa ed è rassicurante indice rivelatore DEaffiliazione, anche considerando che nella parte successiva della conversazione il SS afferma di aver recentemente chiamato il IO DO - in - sede di riassetto organizzativo, il che impone di ritenere effettivaente esercitato il ruolo, non meramente nominalistico. Ricorrono l'imputato e P.G. a fronte di FR UN condanna in secondo grado alla pena di anni 6 e mesi 8. E' il soggetto cui (sulla base dei contenuti captati) in sede di redistribuzione delle 'cariche' avvenuta nell'estate del 2009 è stata assegnata quella di componente del CR ed in particolare di AS Generale. Sul piano territoriale è ritenuto il capo-locale di San LU. In secondo grado la pena, escluse le circostanze attenuanti generiche, è stata commisurata in anni sei e mesi otto di reclusione. Le affermazioni tratte dai colloqui intercettati tra CO PP, nominato nella stessa occasione Capocrimine, il figlio RA e il nipote IE sono ritenute inequivoche in tal senso, parlando PP di un tal UN .. il macellaio di San LU, che vende la carne là sopra... Le attività di osservazione consentivano inoltre di verificare non solo la presenza DEimputato in OL ma il fatto che nel suo retrobottega si incontrarono CO PP ed altri affiliati (tra cui CC SO e CO SO). Analoghe affermazioni venivano captate nella lavanderia del SS in DE il 20 agosto 2009. Anche SS, nel riferire a AR ES e FO LI i nuovi assetti organizzativi decisi durante le nozze PE/BA affermava che AS Generale è un certo UN di San LU, che ha la macelleria a OL (in altra RM conversazione .. che ha la baracca nella festa a OL..). Oltre tali dati, viene citato il contenuto di una conversazione captata il 19 marzo del 2010 ed intercorsa tra l'attuale imputato e la moglie, ove si esprimevano preoccupazioni per la possibile presenza di microspie in auto. Il GU afferma che non vi è dubbio alcuno circa nell'imputato l'identificazione del soggetto evocato durante le conversazioni inter alios, date le verifiche realizzate sull'effettivo possesso da parte del FR della 'baracca.macelleria' in OL. Viene tuttavia esclusa, per mancanza di concreti elementi al riguardo, l'ipotesi direttiva e vengono concesse le circostanze attenuanti generiche in rapporto alla pregressa incensuratezza. Nel valutare contenuti delle proposte impugnazioni, la Corte di merito : a) ritiene infondate le doglianze difensive. L'attribuzione della rilevante carica provinciale è da ritenersi certa in virtù della convergenza delle fonti;
b) ritiene infondata la doglianza del P.M. circa l'attribuzione di ruolo meramente un partecipativo. Ad avviso della Corte la carica di AS Generale non è di per sè decisiva in punto ON NG di effettivo esercizio di poteri direttivi, posto che attiene per lo più alla cura del cerimoniale durante la festa di OL. Nè sono stati acquisiti dati informativi capaci di sostenere l'ipotesi di maggior gravità e nè il SS nè l'PP ricordano il cognome DEimputato;
c) ritiene tuttavia fondata la doglianza del P.M. in punto di attribuzione delle attenuanti generiche, concesse sulla base della mera incensuratezza, Si indica pertanto la pena base in anni dieci (un anno superiore al minimo edittale) ridotta a quella inflitta (anni 6 e mesi 8) per la scelta del rito. Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in entrambi i gradi di giudizio di merito in rapporto al reato associativo (società di TO TO AL con ruolo direttivo) e al reato di intestazione fittizia di cui al capo P. Gli elementi a carico sono in sintesi così indicati : la cosca ON è risultata esistente in precedenti giudicati ed il padre così come i fratelli di ON NG sono da tempo detenuti;
- la figura di maggior spessore risulta essere quella di AR ON, per come emerge dai colloqui intercettati tra CO SO e HE PP. In uno di tali colloqui SO ricorda come AR gli aveva detto di ..lasciare stare il fratello e di ..completarlo.. se lui fosse 127 mancato più di dieci anni.. . I UE ipotizzano di ..completare.. (attribuire nuova dote) NG dopo alcuni avvenimenti prossimi;
in altre conversazioni, sempre inter alios, si fa riferimento alla opposizione di NG ON al conferimento della dote di 'trequartino' a tal RI FO. In particolare EM avrebbe in proposito affermato, secondo la narrazione di CO SO .. non c'è niente per nessuno, qui comando io..; ulteriori elementi sono tratti da una captazione del 28 giugno 2008, sempre nell'auto di CO SO in cui si fa riferimento al fatto che ON NG era stato invitato a prendere parte alla riunione del 'Tribunale' ma avrebbe mandato a rappresentarlo un cigino in quanto sottoposto alla sorveglianza speciale. I dati conoscitivi vengono ritenuti altamente significativi dal GU che respinge ogni lettura alternativa proposta dalla difesa. Vi è inoltre riferibilità allo ON della attività commerciale AL FF (intestatario formale IA), in rapporto ad esiti di captazioni riportate in atti (pagine 1172 e ss. della sentenza di appello). Nel valutare le doglianze ivi proposte, la Corte di merito afferma, in sintesi, che : IA IU la decisione va confermata, essendo emersa in modo univoco la perdurante partecipazione dello ON NG alle attività della cosca, già oggetto di precedenti giudizi. Viene riproposta integralmente la conversazione inter alios del 24 gennaio 2008 relativa alla opposizione di NG ON al conferimento della ulteriore 'dote' a FO RI (da pag. 1223 a pag.1226), fatto che aveva determinato il disappunto di AO UR. La conversazione intercorre tra CO SO e il cugino CC SO. Viene fatto espresso riferimento a ON NG e CC SO riferisce le espressioni che costui avrebbe utilizzato nei confronti del SÀ, assumendosi presente ai fatti. Ciò conferisce valore dimostrativo alla successiva captazione intervenuta in data 11 marzo 2008 nel corso della quale SO CO riferisce il fatto ad un terzo. L'episodio si ritiene, dunque, provato, con piena validità dimostrativa del ruolo svolto dallo ON. Analogo valore viene riconosciuto alla circostanza DEinvito alla riunione del 'Tribunale', che parimenti si rievoca con riproduzione del testo delle captazioni relative. Viene pertanto confermata la decisione sul punto della responsabilità per il ruolo direttivo svolto dall'imputato. Analoga conferma per il reato di intestazione fittizia, in rapporto al contenuto delle captazioni ed alla natura di socio occulto rivestita dallo ON. RM Estraneo a contestazione associativa, è stata affermata la penale responsabilità in primo grado per i reati di cui ai capi H (frode nell'esecuzione del contratto di appalto) e capo I (truffa pluriaggravata). In secondo grado ritenuta sussistente la sola ipotesi della truffa di cui al capo I (condanna anni uno di reclusione ed euro seicento di multa). La condotta dello IA, architetto ed ispettore di cantiere per conto DEANAS, componente della Direzione dei lavori, è stata incidentalmente accertata durante le indagini relative al condizionamento operato dalla cosca QU nei confronti della società SA (appalto per la bretella SS 106). In primo grado si è ritenuta raggiunta la prova in rapporto ad entrambi i reati contestati, in ragione dei contenuti di captazioni di conversazioni relative alla diversa qualità (rispetto al progetto e al capitolato) del calcestruzzo e dei pali forniti e messi in opera per la realizzazione della strada, cui si è unito l'esito di perizia tecnica. Si è ritenuto che IA abia consapevolmente attestato in modo non rispondente al vero la conformità delle opere realizzate al capitolato, IA IU RO AR CO ET FR così recando vantaggio alla società IO e omettendo di evidenziare le irregolarità nella esecuzione dei lavori, in ciò concorrendo alla realizzazione della frode. Nel valutare i contenuti delle doglianze, la Corte di Appello esclude la sussistenza del delitto di cui al capo H esclusivamente per motivo in diritto. Quanto alla truffa, ed al concorso dello IA, la Corte evidenzia che la captazione delle conversazioni intercorse tra IN ed MM (relative alle modalità di realizzazione dei lavori) fugano ogni dubbio circa la consapevolezza DEimputato circa l'utilizzo di componenti o tecniche di lavorazione difformi da quelle previste (in un caso IA aveva anche ipotizzato di .. scrivere..; in un ulteriore caso era presente alla installazione di uno dei pali con metodo diverso da quello indicato) e tale aspetto non è oggetto di adeguata confutazione nei motivi di appello. La condotta concorsuale risulta dunque ricostruita in modo specifico e senza incertezze dimostrative. Ne deriva la conferma, sul punto, della affermazione di penale responsabilità. Ne è stata affermata la penale responsabilità per detenzione di armi e intestazione fittizia aggravata ai sensi DEart. 7 d.l. n.152 del 1991 (in concorso con ON NG). AN alla pena di anni UE e mesi UE di reclusione previo riconoscimento attenuanti generiche. Le fonti dimostrative sono rappresentate da RM captazioni che la Corte di secondo grado ritiene univoche in rapporto ad entrambe le fattispecie. Ricorre il P.G. a fronte di doppia conforme di assoluzione. Le decisioni di merito non hanno convalidato l'opzione di accusa (affiliato al gruppo di SA) essenzialmente in ragione della equivocità degli elementi a carico, rappresentati dalla nuda indicazione di appartenenza emessa dal collaborante ET, da una conversazione telefonica (non ritenuta significativa) con PP CO e da un fugace passaggio DEimputato nel luogo ove era in corso la cerimonia di affiliazione delle nuove piante in data 11 agosto 2009, ritenuto casuale. La Corte ribadisce la valutazione del GU, evidenziando, in definitiva, l'assenza di riscontri rispetto ai contenuti narrativi - già scarni - del ET. Affermata la sua penale responsabilità in entrambi i gradi di giudizio (con rideterminazione in secondo grado in anni 7 e mesi 4). Opera in Lombardia e mantiene rapporti con il territorio di origine ed in particolare con IU PE di BO. La sua posizione è trattata nelle decisioni di merito unitamente a quella di PP HE, anch'egli condannato in entrambi i gradi di giudizio. La vicenda, ricostruita con l'ausilio di numerose captazioni avvenute tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, ha consentito di verificare l'esistenza di una dipendenza funzionale tra le articolazioni lombarde della associazione criminosa e i nuclei territoriali calabresi, tirrenico e jonico, specie per regolamentare conflitti insorti tra le famiglie per questioni economiche e di influenza territoriale. In particolare è emerso che PP HE classe '70, unitamente al cugino omonimo del '69, mantiene rapporti con AR QU e sostiene il suo tentativo di ottenere lavori di movimento terra in lombardia dalla Perego Strade, società cui era tuttavia collegato in rappresentanza della zona jonica ET - FR con la collaborazione di AN AT. I UE cugini PP sollecitano un incontro tra AR QU e il boss IU PE, si recano effettivamente con il AR dal PE, in presenza dello AN, ma non riescono ad ottenere ciò che avevano chiesto, per la tutela offerta dal PE al duo AN-ET. Accettano la decisione di PE non potendo opporsi . In tale contesto letto viene intercettato in dialoghi con lo AN ed in particolare il giorno RM successivo all'incontro decisivo avuto tra costui, gli PP ed il PE, lo letto domanda a AN ..se l'appalto è stato determinato lì o si deve fare qua... Ciò posto, nel valutare i contenuti della impugnazione, la Corte di merito afferma, in sintesi, che : la vicenda della inflitrazione nella società Perego è altamente indicativa di un ruolo partecipativo, in virtù dei contenuti captativi e dei rapporti intrattenuti dallo letto con i vari soggetti coinvolti, tra cui IU PE, la cui caratura mafiosa non poteva certo essere ingnorata ma viene utilizzata dal duo AN-ET a loro vantaggio, nei confronti del AR e degli PP. In tale contesto, non assumono rilievo a discarico gli elementi addotti dalla difesa, posta l'unitarietà della compagine associativa e la non indispensabile rcostruzione di uno stretto ambito territoriale di militanza (in rapporto alla deduzione di assenza di contatti tra lo ET e il LI, accomunati in una locale). La pena viene rettificata in diminuzione rispetto alla decisione di primo grado, con determinazione finale in quella di anni sette e mesi quattro di reclusione (anni 9 per la condotta partecipativa, con diniego delle circostanze attenuanti generiche ed incremento di anni UE per recidiva, ridotta MA RO ZA TI SA per il rito a quella inflitta). Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in entrambi i gradi di giudizio di merito. In secondo grado riconosciuto ruolo direttivo (locale di Laureana di Borrello) con incremento sanzione (anni dieci). Gli elementi a carico, sono in sintesi rappresentati da : - il 29 agosto del 2009 CO PP, nel suo agrumeto, indica ai suoi interlocutori la cd, terna dei carichisti, o copiata, ossia i soggetti che avevano il potere di conferire la dote della santa : RO MA per la zona nostra, per la jonica ON TI e per GI TI AT.. ; a tale elemento il GU aggiunge, in assenza di - dubbi sulla identificazione, il contenuto della decisione emessa nel 2004 dalla locale Corte di Appello con condanna per tentata estorsione (aggravata ai sensi DEart. 7 d.l. n.152 del 1991) e assoluzione dal reato associativo all'epoca contestato. Si ritiene significativo il contenuto di detta decisione e l'inserimento da parte DEPP - del MA nella terna dei carichisti, superando le obiezioni difensive sulla valenza del dato. Viene ritenuta assente, tuttavia, RM la prova dello svolgimento di funzioni direttive. In secondo grado si afferma, in sintesi, che : la conversazione citata dal GU si unisce ad " altre di analogo tenore, in cui CO PP attribuisce sempre al RO MA la funzione di 'carichista' . Non vi è pertanto un unjico spunto, ma più dati convergenti. La provenienza delle affermazioni da CO PP rassicura circa l'effettività dei contenuti. Ciò posto, il livello emerso di intraneità associativa è certamente elevato e consente non soltanto in una con le risultanze pregresse - di affermare la responsabilità DEimputato ma di ritenere sussistente l'ipotesi del comma 2 DEart. 416 bis. Viene respinta l'eccezione relativa al bis in idem per la precente assoluzione, posta la diversità fattuale rapportata al ruolo provinciale emerso nel presente processo. La pena viene determinata in anni 12 con incremento pari ad anni tre per la contestata recidiva (l'aumento era di anni tre e mesi uno in primo grado) e riduzione per il rito. Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in entrambe le decisioni di merito, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in secondo grado e contenimento della sanzione. Il ZA è uno dei soggetti detenuti che chiede EU OS IU la 'progressione' mandando un messaggio ' all'esterno tramite il codetenuto PP QU (si rinvia alla sintesi di tale posizione). I GU ritiene tale dato significativo della pregressa affiliazione alla locale di Palizzi. Valutando i contenuti della proposta impugnazione, la Corte di merito afferma, in sintesi, che : - non vi è dubbio alcuno sulla identificazione;
- i contenuti dei colloqui captati dimostrano che il ZA, in quanto 'liscio' aspiava ad u conferimento di dote e da ciò si deduce che era già affiliato alla 'ND. Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti in rapporto al fatto che .. egli si trova ai gradini più bassi della scala gerarchica.., e da ciò può desumersi la marginalità del ruolo. L'omicidio da lui commesso nel 1999 non ha alcuna attinenza con fatti di criminalità organizzata e pertanto dette attenuanti generiche neutralizzano anche la contestata recidiva. Raggiunto da affermazione di responsabilità in entrambi i gradi di giudizio di merito e ritenuto appartente al locale di Caulonia. Quanto alle fonti dimostrative, va riportato stralcio della decisione impugnata. Secondo l'impostazione accusatoria, gli elementi RM a suo carico si rinvengono in alcune conversazioni intercettate, nelle quali la sua figura emerge con assoluta certezza, in quanto viene indicato con il nome, con il luogo nascita, con il mestiere, nel contesto di inquietanti conflitti per la spartizione di appalti pubblici, in un arco temporale che ha visto l'uccisione di MI e NN LL. Va intanto analizzata la conversazione del 10 ottobre 2009 (progr. 5069, RIT 951/09) tra IU OM e RI NC: rinviando alle trascrizioni integrali acquisite al processo, può sintetizzarsi che i UE stavano parlando DEomicidio di MI LL, avvenuta il 27 settembre precedente in Riace (RC), ipotizzando chi potesse essere stato. Premesso che il OM aveva evidenziato la complessità della questione ("No questo fatto di OM MI ON è troppo difficile ... troppo... è troppo vasto il giro"), NC era convinto che quell'omicidio era riferibile ad uomini per così dire "vicini" al gruppo della vittima, per evitare la spartizione di alcuni appalti pubblici da compiere nel comune di Caulonia AR ("Ma per me adesso ci sono altre cose sotto che ha preso impegni dalla parte di là pure con ZZ chissà che cavolo ha preso omissis *** questi giovanotti non gli sono stati agli impegni che ha preso con NN con ZZ... avete RM *** ter aggiunto: "E giusto che deve lavorare (NdA: il DELU), vuol dire che quando sarà UE uno ed uno l'altro si fa... così lavorano tutti e UE... e penso che non gli ho detto niente di sbagliato io... gli possiamo dare tutto per lui?... tutto per lui?... tutto per lui?... ma non è giusto, che tu sei di TI (OS ZZ) sempre... ha sbagliato DELU perché ha sbagliato, che ha fatto quello che ha fatto... non ha dato conto a nessuno, ha fatto per i fatti suoi... però voglio dire, adesso che facciamo lo abbandoniamo?... lo lasciamo solo?". IU OM si era poi informato se il gruppo di ZZ, RA e LL avesse disponibilità economica ("Ma loro hanno soldi?"), ottenendo risposta negativa, con l'evidenziazione che si erano rivolti a RO QU per poter accedere ad alcuni lavoro: "Fesserie, non hanno niente, pidocchi... che è venuto OC QU che gli ha mandato a dire che li fa lavorare qua che vengono a lavorare per gli americani la per le case dice giusto?... ma andate voi a chiederglielo... che io no vado a chiedergli niente a nessuno, se non avete soldi statevi a casa! giustamente andate la e gli dite vogliamo investire pure noi, è giusto che siamo a Caulonia... e vogliamo partecipare pure noi a questi lavori... prendete i soldi, li mettete e partecipate... "ma io ci devo pensare sopra...' " RM andate e diteglielo voi... che tutto il bordello questo è che dicono: viene quello!". Notano gli inquirenti che il riferimento agli importanti lavori di costruzione è il così detto affaire "Italian Connection", una grossa speculazione edilizia tentata da quella multinazionale, per mezzo della "Medea group", che prevedeva la costruzione di circa 600 mini-appartamenti e villette nel comune di Caulonia AR. Tuttavia, con il crollo del mercato internazionale, bloccò gli investitori stranieri e quei lavori furono lasciati per così dire incompiuti. Per inquadrare ulteriormente la conflittuale vicenda degli appalti in cui potrebbe inserirsi l'omicidio di MI LE, va evidenziato che il 20 aprile 2010 alle ore 16.00 circa, in località Ferdinandea, a cavallo tra le provincie di GI IA e Vibo Valentia, veniva assassinato anche NN LL. Il successivo 11 maggio IU OM aveva commentato quest'ultimo evento proprio con il ZZ (progr. 15268, all'interno della lavanderia Apegreen in DE), mostrandosi preoccupato per gli arresti DEOperazione c.d. Reale che avevano coinvolto la famiglia EL di San LU. Dal tenore del colloquio può evincersi il timore del ZZ di essere oggetto di ordinanza di custodia cautelare. ZZ: ...mi trovo un avvocato.../ OM: Prendetevi a qualcuno.../ ZZ: Me lo prendo, perché poi mi aspetto ...(inc.)... se arriva verso Caulonia, prima o poi ci arriva perché hanno ammazzato...(inc.)... ZZ: Ma di questa non sappiamo niente?... OM: Eh... ci sono nomi... A chi dicono?... ZZ: OM: Uno è questo qua con ...(inc.)... OM: hanno detto che erano (inc.) a OC QU e poi c'erano... adesso non so a chi... una zia di PE EL... ZZ: Io sono andato là... da OM PE, sono andato da lui... OM: Statevi attenti.../ No, ma adesso a questi li tengono ZZ: dentro davvero... a PE lo denunciano pure.../ OM: Poi hanno detto a questo, il figlio ...(frase inc.)... questo, era là quel giorno ... (inc.).../ ZZ: Di OM PINO di EN.../ OM: Questo c'è pure.../ ZZ: Poi c'era ...(inc.)... poi c'erano NG diUN NG e EN EN.../ OM: OC di Africo... era là lui quel giorno OC.../ ZZ: Eh?.../ OM: C'eravamo che abbiamo portato a lui là... non c'eravate voi là .../ RM ZZ: Io no...... (frase inc.).../ OM: E questo qua, là a GI che ha ...(inc.)... lui è di Bagnara.../ ZZ: Ah, ho capito questo qua chi è.../ OM: ...e OC AB.../ ZZ: OC AB... il figlio di FR vi ricordate?... se vi ricordate?.../ OM: Il figlio di ...(inc.)... da quella parte c'era OC PA ... (inc.)... si è saputo di SETO.../ ZZ: Si, si quelli che sono sempre... a questo qua ce lo abbiamo?.../ OM: Ce lo abbiamo!.../ Si, questo ce l'ho pure io che me lo ZZ: hanno detto.../ OM: Bastardi!.../ AG ...(frase inc.)... questi ZZ: sono di là.../ OM: No, è di dove è PA, di Delianuova.../ ZZ: Delianuova?.../ OM: Che casino che sta succedendo... ci sono un sacco di ...(frase inc.).../ ZZ: Voi andate per là?.../ OM: Eh?.../ ... (inc.).../ ZZ: OM: Si, sono andato a trovarli e non li ho trovati.../ ZZ: Invece OC e SE ...(frase inc.).../ Omissis Dialogo incomprensibile fino al minuto 05:01" OM: PE LI.../ ZZ: Eh.../ OM: ... (inc.)... a PE ... (inc.).../ ZZ: Ecco questo vi volevo dire.../ Dai NI sono andati pure?.../ ZZ: OM: No... non dite che quelle UE di GI, che non sia la sorella?.../ Omissis Dialogo incomprensibile o non utile fino al minuto 06:12" OM: I tassi ve li ricordate?... quelli DEultima busta.../ Omissis Dialogo incomprensibile fino al minuto 06:51" ZZ: L'altro giorno siamo capitati che e.... (inc.)... il figlio di OM EN ...(inc.).../ OM: Quel giorno qualche persona si è risentita, che non lo abbiamo chiamato quando abbiamo fatto il movimento... a EN quando abbiamo fatto un movimento di 'NA ...(frase inc.)... noi abbiamo fatto quel movimento e a lui lo abbiamo lasciato al tavolo, avete capito voi... che ci siamo dovuti spostare... e poi ...(frase inc.)... me lo hanno detto ...(frase inc.)... solo che siamo entrati in pochi.../ RM ZZ: Si, si, si.../ OM: Che altrimenti ho detto io.../ Omissis Dialogo incomprensibile fino al minuto 08:05" OM: Ma loro mi parlavano per questi ... (inc.)... questi di SA che gli volevano dare qualcosa.../ ZZ;
... (frase inc.).../ OM: Ma forse non lo sapeva lui... glielo avevo detto io... ed adesso gliel'ho detto io, l'ultima volta parlo io, gli posso dire però: ognuno nel paese...(inc.).../ ZZ: Con questi di SA, noi siamo rimasti con OM EN ...(frase inc.).../ Omissis Dialogo incomprensibile fino al minuto 09:25" ZZ: Con questi fatti dei telefoni, che sappiamo ...(inc.)... avete visto quel giorno, che parlavano al telefono.../ OM: Ci arrestano per il telefono.../ ZZ: Mi avete capito?... sapete quante volte (frase inc.).../ OM: ... (inc.).../ ZZ: AG ... (risata)... avete capito cosa vi voglio dire, il fatto quale è?.../ OM: Me lo vedono sempre a casa "ma che lo vuoi il telefono, ti chiamiamo e non ci rispondi mai"... ma se io lo lascio posato.../ ZZ: Ma io ho telefono?... voglio il telefono io?.../ OM: Si, io lo lascio sempre, mi dimentico di accenderlo dalla mattina.../ ZZ: Ma lasciate perdere, lasciate perdere ...(inc.).../ Omissis Dialogo incomprensibile o non utile fino al minuto 10:21" OM: ...questi ragazzi di NN cosa fanno?.../ ZZ: Eh (inc.)... adesso per questo vi voglio dire io...(frase inc.).../ OM: (frase inc.).../ ZZ: .... (frase inc.)... l'altro giorno hanno ammazzato il genero di ...(inc.).../ OM: Dopo di quello là hanno ucciso pure un ragazzo... infatti là si.. non finisce mai ... (inc.).../ Loro sono leggeri, OM.../ ZZ: OM: Quando cadono nei problemi, poi si devono guardare.../ Omissis Dialogo incomprensibile fino al minuto 13:10" ZZ: ... (frase inc.)... era pazzo per questa ... (inc.).../ OM: Questa era una nipote loro?.... Le conversazioni captate, cui si aggiungono indicazioni di appartenenza provenienti dal collaborante NO LN vengono ritenute RM altamente indicative della intraneità del EU (soggetto già in precedenza condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.) al sodalizio criminoso oggetto di ricostruzione. Il GU tittavia eslude la ricorrenza del ruolo direttivo, non essendo detta ipotesi sistenuta da elementi certi. Nel valutare le proposte impugnazioni, la Corte di merito: osserva che l'esistenza di una locale .. a Caulonia è indubbia, posto che se ne parla in numerose conversazioni captate all'interno della lavanderia del SS, tra cui si cita una particolarmente significativa - intervenuta in data e UI 21 gennaio 2010 tra il SS AR;
ritiene ampiamente provata la partecipazione del EU, raggiunto sia da fonte dichiarativa che dai contenuti inequivoci delle captazioni. Si osserva inoltre che la precedente condanna definitiva concerne l'appartenenza ad una cosca che operava in un territorio contiguo a quello di Caulonia e dunque non si pone in contrasto logico con l'odierno accertamento. Viene respinta anche l'impugnazione proposta dal P.M. in rapporto al ruolo direttivo, con accoglimento solo della doglianza relativa alla entità della pena, commisurata in primo grado al di sotto del minimo edittale in riferimento alla LO VI pena-base. Viene pertanto indicata la pena base in anni 9 (minimo edittale) con incremento pari ad anni quattro per la recidiva e riduzione per il rito a quella inflitta. Ricorre l'imputato e il P.G. a fronte di condanna in secondo grado ad anni 8 di reclusione (con esclusione della ipotesi direttiva che era stata ritenuta provata in primo grado). Gli elementi a carico vengono così indicati nella decisione di primo grado : conversazione del 14 giugno 2008 intervenuta tra CO SO e CO PP nel corso della quale PP afferma .. quando gli abbiamo formato la società a EN toccava a AN, AN LO.. in seguito si compie riferimento a VI LO e a tale IO, che hanno la dote della crociata. PP non esprime giudizi lusinghieri sul conto di VI LO, affermando .. tutto quello che ha glie l'ho dato io.. vuole comandare tutte cose lui.. veramente in una società non è così.. ; in altra conversazione anche gli esponenti del versante jonico -in particolare il SS parlano della dote della stella o del quartino RM posseduta da VI LO. Viene inoltre ritenuta certa la partecipazione del LO ad un incontro svoltosi presso l'abitazione di IU PE in data il 3 febbraio 2010 (in base a conversazione inter alios captata in periodo successivo ove i conversanti rievocano la presenza di LO di EN nonchè sulla scorta di un riconoscimento operato sulla base di un filmato che attesta la presenza del LO presso il centro commerciale di DE unitamente al SS, all'PP CO e al RA) e viene inoltre ricostruita la vicenda DEappalto riguardante lavori di ristruttirazione della scuola EN ER di GI IA (da pag. 1130 a pag. 1133 della decisione di primo grado). Su tale aspetto si ritiene che VI LO tramite tal UL si era aggiudicato l'appalto in quota per la ristrutturazione DEimmobile e trattandosi di zona ricadente nella competenza territoriale di altra locale era dovuto intervenire CO SO per evitare problemi con la cosca Serraino di Cardeto, cui era stata assicurata la percezione di una quota dei profitti. Nel valutare i dati emersi, il GU afferma che non vi è dubbio circa l'intraneità associativa del LO, cui va riconosciuto un ruolo apicale (partecipazione al summit del 3 febbraio 2010 in casa PE e appoggio di PP nella vicenda del mantenimento DEappalto). NO IO Nel valutare l'impugnazione proposta dalla difesa la Corte di secondo grado afferma, in sintesi, che non vi è prova del ruolo direttivo, ma va confermata l'affermazione di penale responsabilità, in virtù della univoca direzione nel senso della operatività associativa del LO dei dialoghi captati. In particolare, la Corte di merito osserva che una corretta e non parcellizata lettura dei dati captativi consente di leggere in modo del tutto chiaro la vicenda DEappalto per la ristrutturazione della scuola come altamente indicativa del ruolo associativo ricoperto dall'imputato. Si ritiene inoltre dimostrata in modo congruo la partecipazione del LO al summit in casa PE, rigettandosi le obiezioni difensive sul tema. Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in secondo grado, con accoglimento della impugnazione proposta dal P.M. avverso la sentenza di assoluzione emessa dal GU (minimo pena con generiche equivalenti). La contestazione lo inquadra nella articolazione territoriale di UD. L'elemento di fatto si rinviene essenzialmente nella conversazione captata in casa di IU PE in data 14 marzo 2010, intervenuta tra PE RM medesimo, NO NN (fratello di IO) e AS AT. La valenza di tale dato va ricollegata, in fatto, alla complessiva sequenza di conversazioni che si riferiscono alla nomina del nuovo capo-locale di UD. Come si evidenzia anche nell'esame delle posizioni di altri imputati coinvolti nel tema (ad es. TT) vengono captate le fibrillazioni associative correlate alla nomina del nuovo capo- locale in virtù delle precedenti frizioni tra le famiglie TT (collegata ai OR) e DI (oggetto di precedenti giudizi) con una vera e propria faida da cui uscirono vincenti gli esponenti della cosca TT. Nel gennaio del 2010 era deceduto il capo-locale IO RO (della famiglia TT) e ciò aveva determinato scontri interni per la successione. La vicenda viene ricostruita attraverso numerose captazioni avvenute presso l'abitazione di IU PE in BO nei primi mesi DEanno 2010. Si fronteggia uno schieramento vicino ai DI (DI NN, sostenuto dai LA) e uno che sostiene gli TT, di cui fanno parte i PE e i OR. Ad essere indicato come possibile capolocale da tale ultimo gruppo ZI TT, secondo i contenuti delle decisioni di merito. In tale ambito si discute anche delle 'doti' in possesso dei UE aspiranti ed emerge che ZI TT, che il gruppo PE/OR vorrebbe far progredire, è in possesso del solo ..trequartino.. e va parificata la sua posizione a quella DEavversario con possibile conferimento di nuove doti. Le conversazioni captate presso l'abitazione del PE sono riportate integralmente nella decisione di secondo grado da pagina 1275 a pagina 1283. In tale ambito, dunque, il PE conversa con NO NN e AT AS. Il AT riferisce di un incontro ove si voleva conferire il ..vangelo.. ma non si è raggiunto l'accordo ed afferma, tra l'altro.. noi chiaramente quello che avevamo fatto.. erano.. portare a suo fratello IN.. (identificato nel fratello di NO NN, appunto, NO IO). Si auspica che l'accordo venga trovato entro natale e il AT ribadisce siamo rimasti d'accordo con OM IO (identificato in FR SO) che si dovevano fare queste persone poi si doveva dare il vangelo a suo fratello.. suo fratello IN.. (e il NO afferma c'è mio fratello IN). A fronte di tale dato, pur non sussistendo dubbi sulla identificazione DEimputato nel soggetto evocato, il GU evidenzia che se da un lato il programmato conferimento della dote del VA presuppone la precedente attribuzione del gradino anteriore della scala gerarchica ( ossia.. la santa) dall'altro ciò non rassicura circa l'effettivo svolgimento di un ruolo associativo dinamico che vada oltre l'attribuzione di un mero status. Nel valutare i contenuti DEimpugnazione proposta dall'accusa, la Corte di merito osserva che: pur trattandosi di un'unico dato dimostrativo, - l'interpretazione del suo contenuto è univoca e conduce alla affermazione di penale responsabilità. Si osserva sul tema che la notevole caratura criminale dei conversanti, in una con la certa identificazione, determina il convincimento circa l'effettivo coinvolgimento di NO IO nella dinamica realizzativa dei fatti narrati, in un momento di particolare rilievo per le questioni sorte. Al contempo, per Il complessivo tenore DEistruttoria, il conferimento auspicato del vangelo presuppone l'attuale possesso del grado antecedente, come riconosciuto dal GU. Il tema della decisione diventa dunque prettamente giuridico. pertanto che l'accerta La Corte evidenzia di per sè affiliazione consente - di ritenere NO NN dimostrata la condotta partecipativa, stante la ragionevole attribuzione a tale dato di un effetto concreto di 'messa a disposizione' della propria persona per le esigenze del sodalizio, con relativo accrescimento della potenzialità operativa del gruppo criminoso. Si ritiene pertanto irrilevante la mancata dimostrazione di condotte specifiche di attuazione del programma criminoso, circostanza quest'ultima idonea al riconoscimento - esclusivamente delle circostanze attenuanti generiche equivalenti. Si evidenzia, peraltro, che questa Corte di legittimità in sede cautelare aveva ragionato in analoghi termini sulla posizione del NO, rigettando il ricorso della difesa avverso la conferma del titolo cautelare e si conclude per l'affermazione di penale responsabilità, nei termini descritti. Analogo andamento processuale concerne NO NN. con assoluzione in primo grado ed accoglimento della impugnazione proposta dal P.M. da parte della Corte di appello reggina. Anche in tal caso l'accusa lo inquadra nella articolazione territoriale di UD. Gli elementi a carico sono, in sintesi, Rit rappresentati da : -conversazione captata in casa di IU PE in data 14 marzo 2010, intervenuta tra PE medesimo, NO NN e AS AT, in parte riportata in precedenza (per la posizione di NO IO). Nel prosieguo il AT afferma che nella riunione del giorno 9, ove era presente RO OR, aveva insistito per il conferimento di una nuova dote al CO NO NN (anch'egli presente). IU PE finge di non essere al corrente di tale richiesta, ma in realtà aveva ottenuto informazioni sul punto proprio da RO OR, come risulta dalla conversazione del 10 marzo 2010 intercorsa tra IU PE e RO OR. Durante tale colloquio si fa riferimento- da parte del OR al fatto che in occasione - del conferimento di una dote allo EL, il giorno precedente, il AT si era lamentato del fatto che suo CO NN NO pur essendo amico degli TT non era stato tenuto in considerazione. Nel valutare dati emersi il GU pur nell'affermare come significativo il quadro indiziario (anche in rapporto alla presenza fisica del NO in casa PE il 14 marzo, nonchè in rapporto ai temi trattati) si sofferma sulla valenza di un potenziale elemento antagonista, anch'esso emergente dalle captazioni. MA LA MB In particolare, RO OR nel rievocare quanto accaduto alla riunione del 9 marzo aveva affermato.. OM NO no, non, un bel cristiano però non ha niente Da ciò emerge la possibile lettura alternativa tesa a qualificare il NO come soggetto che in virtù dei rapporti di amicizia ambiva ad entrare nella 'ND ma non era ancora formalmente affiliato. Dubbio valorizzato dal GU nella decisione di assoluzione. Nel valutare i contenuti della proposta impugnazione la Corte di secondo grado afferma, in sintesi, che : - la doglianza espressa dall'accusa è fondata in punto di 'decontestualizzazione' DEaffermazione resa dal OR che, se letta nel contesto complessivo della conversazione (e della serie di eventi in cui si inserisce) non può avere il significato ipotizzato dal GU. Il niente di cui parla il OR va rapportato alle doti della cd. società maggiore e non al fatto che il NO potrebbe addirittura non essere affiliato. La stessa interlocuzione diretta tra il NO e il PE del giorno 14 offre piena conferma circa l'inserimento del NO nel gruppo criminoso, in rapporto al tenore della conversazione ed ai delicati argomenti trattati, relativi al conflitto interno al locale di UD. Si rievoca peraltro la parte della conversazione RM relativa alla posizione del fratello NO IO (non oggetto di apprezzamento da parte del GU) e si ritiene del tutto inverosimile la spiegazione alternativa sulle ragioni della presenza DEimputato in casa PE, avanzata dalla difesa. Viene ritenuta la penale responsabilità, con negazione delle circostanze attenuanti generiche (minimo pena ridotta per il rito) in ragione della intensità del ruolo. Raggiunto da affermazione di colpevolezza in entrambe le decisioni di merito per affiliazione alla articolazione territoriale di SI (anni 9). Risulta condannato in via definitiva per il delitto di omicidio commesso nel 2003. In costante stato detentivo. La affermazione di penale responsabilità si fonda sui contenuti delle captazioni ambientali dei colloqui intervenuti tra QU PP e i suoi congiunti, esaminati in riferimento alla posizione di DI. Il MA è infatti stato identificato nel soggetto (il lungo) che da detenuto desiderava scalare i gradi della organizzazione con il conferimento di una dote ulteriore rispetto alla crociata di cui era già in possesso. La risposta a tale sollecitazione non fu positiva, al momento attuale. TI RI Il GU nel valutare i dati dimostrativi afferma che è certo l'interessamento del detenuto per la progressione di dote e ciò comporta il mantenimento quantomeno morale della - condizione di affiliato. Nel valutare le obiezioni difensive la Corte di merito afferma, in sintesi, che è condivisibile il ragionamento probatorio espresso dal giudice di primo grado essendo dimostrato l'attivo interessamento del MA per l'ottenimento della dote. Raggiunto da affermazione di penale responsabilità (appartenenza alla locale di Trunca AL) in entrambi i gradi di giudizio di merito, - con riconoscimento minimo pena e attenuanti generiche. Gli elementi a carico, in sintesi, sono così indicati : conversazione del 11 luglio 2008 captata a bordo della vettura in uso a SO CO. ST e il CO TT RI discutono di vicende relative alla locale di AL e della formazione del cd. ..banco nuovo.. In tale " contesto si compie riferimento a IN NE (e a MI LÀ), come soggetto antagonista rispetto a DE EN nel ruolo di capo-locale, secondo affermazioni del EN riportate da RM CO SO. Successivamente, il SO narra di una accesa discussione intervenuta tra CC SO e RI TI - in presenza " nel corso della quale il TI del EN aveva dato DEinfame a CC SO. Tale riferimento viene interpretato come riferito al sostegno che CC SO stava dando al EN (a discapito degli altri ed in particolare del NE) per la vicenda della carica di capo-locale di AL. Sempre in tale conversazione, in un momento antecedente, il SO CO aveva affermato di non temere circa il ribaltamento SU di lui DEaccusa già contestata al cugino CC SO (nella riunione del cd. Tribunale) perchè avrebbero parlato in sua difesa EN, IN NE, MI LÀ e SÀ. Il riferimento a SÀ viene interpretato come riferito a TI RI. Vi è poi captazione diretta del colloquio intercorso tra l'imputato e CO SO in data 1 agosto 2008. Durante tale colloquio, per come riportato nella decisione di primo grado,si parla di una riuinione tenutasi in AL cui non sarebbero stati invitati IN RA e IU ZO. Il TI replica che erano stati invitati .. UE per ogni parte.. e a fronte DEinvito del SO di andare a parlare con AO (probabilmente ** il UR), TI replica non conosco a nessuno e non voglio andare in nessun posto.. da CO HE AO.. da AO se lo vedo lo sputo.. ; risulta monitorato un incontro, nel dicembre del 2008, tra TI e CO LÀ; il TI risulta frequentare il bar LI. Quanto alla posizione del TI il GU ritiene univoco il compendio captativo prima descritto. Valutando le deduzioni difensive, la Corte di secondo grado afferma che : corretta è l'identificazione DEimputato nel soggetto evocato nelle conversazioni non dirette, dato il chiaro contenuto delle medesime;
quanto al contenuto, se ne apprezza la concludenza in chiave accusatoria. Quanto al rifiuto di recarsi.. da AO.. la Corte legge il dato in chiave di conferma DEappartenenza al sodalizio o comunque di non smentita, posto che i toni derivano da una situazione critica intercorrente con tutta evidenza tra i UE.. non tale da comportare ridimensionamenti della univocità dei dati raccolti. Viene condivisa l'affermazione di penale responsabilità e confermato il trattamento attenuanti generichesanzionatorio, con equivalenti. Ritenuto appartenente alla società di SA, con il ruolo di mastro di giornata e condannato, ром con doppia conforme, alla pena di anni otto di reclusione (per partecipazione). Le decisioni di merito valorizzano i seguenti dati: in data 11 agosto 2009, sulla base di ciò che risulta dalle captazioni e dalle attività di riscontro della polizia giudiziaria, prende parte unitamente a CO PP ed altri - alla cerimonia di affiliazione di alcuni giovani, indicati come le nuove piante. Detta cerimonia si tiene in un terreno agricolo di sua proprietà in contrada Serricella;
il collaborante TI AT già nel 2007 lo aveva indicato come contabile della società di SA;
nelle conversazioni captate PP lo indica tra gli affiliati (il 18 agosto 2009) e come componente della cd. copiata;
in diverse occasioni si incontra e conversa con PP CO ed in particolare nella conversazione del 20 agosto 2009 si parla di argomenti l'associazionerilevanti per (conferimento e possesso di cariche o doti); - in una captazione del 3 settembre 2009 afferma che aveva battezzato alcuni di noi. Nel valutare il contenuto delle doglianze, la Corte di merito afferma che : la cerimonia tenutasi in contrada Serricella risulta essere effettivamente quella di un rito di affiliazione alla 'ND di nuovi adepti (le LI IU piante) ed i tempi di durata (circa 15 minuti) vengono ritenuti sufficienti;
ciò appare significativo del ruolo svolto, posto che solo soggetti certamente inclusi, da tempo, nel gruppo criminoso hanno la potestà di formalizzare le nuove affiliazioni;
- le ulteriori conversazioni captate tra il CO e l'PP apportano ulteriori elementi di certezza circa la pienezza della condotta partecipativa DEimputatom data la delicatezza degli argomenti trattati. Viene respinta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto al rilievo del ruolo svolto ed alla esistenza di gravi precedenti. Ritenuto responsabile in entrambe le decisioni di merito, con incremento della sanzione in secondo grado. Il ruolo svolto risulta essere quello di responsabile della locale di Natile di Careri (in IA) e referente del CR in OR. In rapporto con IU PE (v. conversazione diretta del 11 marzo 2010 ove il PE spiega a LI IU e a LI NN i problemi sorti per la locale di UD nonchè v. le preoccupazioni espresse dal PE al RA per le indagini in corso in un dialogo ove si compie riferimento a EP LI e le affermazioni del PE sul sostegno elettorale da offrire allo IA anche attraverso il LI). рм Dunque la vicenda associativa del LI sarebbe testimonianza del legame funzionale, in ambito associativo tra il Piemonte e la IA. A carico del LI sono state acquisite le dichiarazioni del collaborante LI RO e vengono ampiamente utilizzate le risultanze investigative relative alla operazione OT (sull'operare della 'ND in Piemonte) sintetizzate nelle UE decisioni di merito (tra cui l'accertata influenza sulla scelta del capo-locale della cellula torinese, capacità di conferire le 'doti' agli affiliati ivi operanti). Nel valutare le doglianze ivi proposte, la Corte di secondo grado afferma, in sintesi, che : priva di pregio è la questione relativa alla competenza territoriale, pur ritualmente proposta, atteso che < le indagini hanno permesso di acclarare specifiche condotte delittuose poste in essere dal LI in questo distretto, seppure lo stesso risulti formalmente dimorante in Piemonte»> ; - analogamente, non può accogliersi la questione relativa alla mancata visione e ascolto dei flies data da nullità di ordine generale a regime intermedio, non più deducibile in quanto sanata con la richiesta di rito abbreviato;
quanto al merito, si afferma che le condotte RZ FR UR AO risultano univocamente accertate, sia sul versante calabro che su quello piemontese e consentono di mantenere ferma l'attribuzione del ruolo direttivo, non essendovi ragionevole spiegazione alternativa rispetto alla evidenza dei contenuti captativi. La Corte, inoltre, in accoglimeto della impugnazione del P.M. esclude la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, quantificando la pena-base in quella di anni 15 di reclusione (tre anni oltre il minimo edittale) ridotta per il rito ad anni dieci. In entrambe le decisioni di merito è stato ritenuto affiliato alla società di DE. In secondo grado sono state escluse le circostanze attenuanti generiche (ridetermina anni 6). Gli elementi a carico, in sintesi, sono rappresentati da : conversazione del 23 luglio 2009 tra SS IU e l'affiliato canadese ES IU, durante la quale si compie riferimento a IO RZ, che ha il ..vangelo.. ed è definito ..mastro di buon ordine.. La identificazione viene ritenuta certa. Il GU applica le attenuanti generiche in rapporto alla condizione di incensuratezza. Nel valutare le impugnazioni proposte, la Corte di merito : ritiene certa l'identificazione operata, anche in riferimento ad altri atti di indagine riguardanti il RZ e ritiene condivisibile il ragionamento probatorio espresso dal GU, posto che la dote рм rivestita ampiamente indicativa della perdurante affiliazione. Si ritiene viziata la motivazione con cui sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, alla luce del ruolo svolto, che non può definirsi di secondo piano. Ritenuto, in entrambe le decisioni di merito, affiliato con compiti direttivi al locale di Croce. ID (zona sud di GI IA), riconosciuta continuazione con precedente giudicato (sentenza di condanna definitiva per 416 bis c.p.). Gli elementi a carico sono, in sintesi, rappresentati da diverse captazioni di conversazioni (sia dirette che inter alios) nella autovettura in uso a CO SO. Facendo rinvio al testo della decisione, emerge la costante interferenza del UR, attraverso le conversazioni del SO, in importanti decisioni afferenti il conferimento o meno di cariche così come emerge, al contempo, la sfuducia nelle sue attuali capacità di coordinamento - data l'età - da parte di taluno dei conversanti. Del UR si parla anche nel corso di una EL FR riunione tenutasi in data 10 marzo 2010 nell'abitazione di IU PE cui intervengono, oltre al PE, NO NN e AT AS. L'argomento trattato durante la discussione è quello di una inosservanza alle regole interne commessa proprio da FR SO, a vantaggio di CO SO. In tale contesto, uno dei conversanti riferisce di un messaggio pervenuto dal carcere da parte di 'OM AO' che aveva chiesto di non procedere nei confronti di IO (SO) perchè quando esce se la vede lui... Viene ritenuta certa la identificazione del 'OM AO' nella persona DEimputato. Le conversazioni vengono ritenute altamente significative circa il ruolo svolto, anche in tempi recenti, dall'imputato all'interno della consorteria criminosa, ferma restando l'esclusione del contestato ruolo direttivo. Nel valutare le impugnazioni ivi proposte, la Corte di Appello afferma - in sintesi - che : nessun dubbio può nutrirsi sulla identificazione DEimputato nel soggetto sovente evocato nelle conversazioni intercettate, dato che i soprannomi utilizzati sono stati già accertati come criterio identificativo nella precedente decisione definitiva;
i contenuti delle conversazioni sono del tutto inequivoci ed attestano la prosecuzione DEattività associativa da parte del UR, secondo le linee argomentative già espresse in primo grado. Ricorre il solo P.G. a fronte di doppia conforme di assoluzione. Era contestata al EL l'appartenenza alla società di DE. L'avvenuta assoluzione è essenzialmente correlata ad un dubbio in punto di identificazione. L'elemento a carico è rappresentato dai contenuti della conversazione del 23 luglio 2009 intervenuta tra SS IU e il 'canadese' ES. Nel corso di tale conversazione, SS afferma .. a Vennarello sapete chi è attivo ? il suo interlocutore rispone.. LO..o NI.. che lavora al comune.. SS conferma e aggiunge.. gli abbiamo comprato i ferri.. Seguono indicazioni su altri soggetti del luogo. Si commenta inoltre il fatto che a Vennarello c'è poca gente.. e SS afferma questi ci sono, non ce ne sono altri.. c'è ONcello e mi hanno detto he se n'è andato, non lo hanno chiamato perchè ha fatto quella cosa.. Dunque il primo tema probatorio è rappresentato essenzialmente dalla possibilità o meno di identificazione di EL FR nel soggetto cui i conversanti hanno fatto riferimento. Sul punto, la difesa ha dimostrato che nel EN DE comune di DE risiedono cinque soggetti aventi cognome EL e nome FR. L'accusa ha ritenuto di identificare l'imputato in riferimento al soprannome ..o NI.. e al fatto che costui ha eseguito lavori di disboscamento, come operaio saltuario, per conto DEamministrazione comunale. Il Gup afferma che l'identificazione non è certa e che la indicazione della appartenenza non è suffragata da altri elementi. Nel valutare il contenuto della impugnazione proposta dal P.M. (ove si citano ulteriori conversazioni reputate rilevanti sui rapporti tra la consorteria mafiosa e il sindaco OM ES e si approfondisce il tema del rapporto tra l'imputato EL e detto sindaco) la Corte di merito afferma, in sintesi, che : -permane il dubbio di identificazione, posto che le ulteriori risultanze valorizzate in prospettiva di accusa se da un lato attestano l'esistenza di rapporti tra l'imputato e il sindaco OM ES non riguardano nei contenuti espressivi - questioni associative. Viene dunque confermata la pronunzia assolutoria. penaleRaggiunto da affermazione di responsabilità in entrambi i gradi di giudizio (per appartenenza alla locale di Trunca-AL), con accoglimento della impugnazione in punto pena da parte della Corte di Appello (escluse RM attenuanti generiche in secondo grado). Gi elementi a carico, in sintesi, sono rappresentati da : conversazione del 14 gennaio 2008 durante la quale SO CO parla di complesse vicende associative con altri UE soggetti - uno dei quali identificato proprio nell'imputato EN -, facendo riferimento ad un conflitto insorto (.. c'è gente che non vogliono sapere niente di là, sotto più..c'è bordello.. ) e paventando il ritorno alla precedente condizione di frammentazione tra i gruppi : sapete come andiamo a finire.. da qua *** a un altro anno o UE.. quello che abbiamo diventerà zero.. ognuno.. ci basiamo un'altra volta tutti sullo sgarro e ognuno si guarda la sua locale, il suo territorio, punto. In tale contesto il EN, in tutta evidenza parte del conflitto, aveva affermato.. questo che venga, che venga a settembre alla montagna e che dica di aver ragione.. ; conversazione del 13 febbraio 2008 intercorsa tra CO SO e FR SO (suo cugino) detti IC. Emerge che i UE si stavano recando da DE EN. Quest'ultimo sale a bordo DEauto ed i tre conversano di vicende conflittuali insorte all'interno della locale di Trunca AL, con CC SO che attraverso il DE EN cerca di ingrossare le fila di uno dei gruppi in conflitto (.. chi si dirige con i consigli di don ciccio non va fuori regola.. ma voi qualche uomo tiratelo ! ..) In sstanza, dal prosieguo $ della conversazione, intervenuta tra i UE SO una volta sceso dalla vettura il EN, si comprende che è in atto un tentativo di scissione, nel senso che alcuni soggetti avevano costituito un ..banco nuovo.. e non riconoscevano più l'autorità del EN, persona a sua volta legata a FR SO;
si compie inoltre riferimento alla prevista riunione del cd. Tribunale del 3 luglio 2008, proprio ad AL, con coinvolgimento del EN negli aspetti organizzativi della medesima;
ancora, vi sono chiari riferimenti al EN nella conversazione intercorsa tra CO SO e RI TT, già citata illustrando la posizione del TT. Il GU, nel valutare i dati emersi, ritiene univoca e piana l'interpretazione dei contenuti captati,tale da smentire la contraria prospettazione difensiva (non si negano gli incontri ma se ne offre diversa lettura rappresentata dalla esistenza di controversie interne al consorzio irriguo di cui era presidente), riconoscendo il ruolo direttivo. Le circostanze attenuanti generiche vengono correlate alla condizione di incensuratezza. Nel valutare le impugnazioni ivi proposte, la Corte di secondo grado osserva che : - quanto ad una eccezione in rito (relativa alla यिन inesistenza dei presupposti per la partecipazione a distanza) rileva che nessuna violazione dei diritti difensivi è dato riscontrare, attesa l'inesistenza di un diritto alla presenza fisica in udienza e la costante possibilità di comunicazione con i difensori;
quanto ai profili di merito ribadisce la validità del ragionamento probatorio esposto in primo grado, con condivisibile attribuzione di valore dimostrativo ai contenuti dei colloqui, che non si prestano ad interpretazioni alternative;
- l'elevata collocazione in ambito associativo dei soggetti con cui il EN conversa di temi essenziali nell'ambito della riconosciuta esistenza della locale di AL è elemento che conferma l'inquadramento del EN quale soggetto anch'egli avente funzioni direttive, Anche la partecipazione DEimputato alla organizzazione della riunione del Tribunale si ritiene dimostrata. Si ritiene immotivata la concessione delle attenuanti generiche, contrastante con l'apprezzamento del ruolo svolto e la pena viene parametrata al minimo edittale della ipotesi contestata (anni 12, ridotti ad anni 8 per la scelta del rito). OL RI Raggiunto da affermazione di penale. responsabilità in entrambi i gradi di giudizio per appartenenza alla articolazione territoriale di TI In secondo grado ritenuta continuazione con precedente giudicato. Gli elementi a carico, in sintesi sono rappresentati da : le captazioni relative al tema della riapertura del locale di TI. E' emerso che sul territorio di TI in seguito ad una sanguinosa faida intervenuta negli anni '80 tra i gruppi RA PE da un lato e CA/AB dall'altro, era stata chiusa la struttura territoriale. Nell'agosto del 2009 si captano conversazioni relative ad una possibile 'riapertura' che necessitava del consenso provinciale. Ne parlano più persone con SS IU, al fine di superare l'ostilità a detta riapertura dei AB di Africo. In particolare si evidenziano a) conversazione del 13 agosto 2009 intervenuta tra RI OL, IU Velonȧ e il SS, durante la quale proprio il OL, introducendo il tema domanda al AS .. ma voi dite che ci sono problemi..?.. e successivamente aggiunge l'abbiamo sistemata la situazione al " paese, no? .., e il SS afferma, tra l'altro, se siete a posto avete diritto .. ma bisognava " parlarne con ..gli Africoti.. ed avere l'assenso, altrimenti la struttura sarenne nata .. bastarda... Il OL rappresenta che gli uomini ci sarebbero .. se ci raccogliamo una ventina..e il SS spiega che per ottenere il risultato devono essere RM d'accordo cinque locali.. ; b) conversazioni successive in cui il SS comunica a terzi la intenzione di riaprire il ..locale.. di TI (.. di questi .. dei OL che prima hanno avuto problemi.. è venuto qua RI..) e che testimoniano la trattativa che ne deriva (colloquio tra SS e RO OR del '60, avvenuto il 21 agosto 2009 con dura opposizione del OR, colloquio del giorno successivo tra SS e RC RÌ ); c) conversazione del 7 settembre 2009 intervenuta tra SS e RI OL durante la quale il SS spiega che in virtù della dura posizione presa dai OR non può essere riaperta la locale a TI ma, al più in un paese limitrofo quelli lo possono attivare a Bruzzano, il locale viene tenuto a Bruzzano.. e quindi si potrebbe aprire a TI solo una ..'NA distaccata... OL si rende disponibile a questa soluzione, patrocinata dal SS ma noi facciamo come dite voi... Nell'illustrare, dunque, la posizione del OL, il GU evidenzia il pieno valore dimostrativo di tali dati, uniti alla considerazione della precedente condanna DEimputato per il reato associativo UI AR commesso in Africo sino al 1995. Nel valutare i motivi di appello, la Corte di secondo grado osserva che: ta mancata verifica della effettiva costituzione della 'NA di Motticello non osta alla affermazione di penale responsabilità. Ciò in rapporto ai contenuti delle conversazioni, durante i quali lo stesso OL afferma di avere già a disposizione un buon numero di uomini e alla considerazione logica per cui solo un soggetto già intraneo avrebbe potuto prendere tale iniziativa e andarla a prospettare al SS. Viene pertanto confermata l'affermazione di penale responsabilità con accoglimento solo della istanza subordinata di riconoscimento della continuazione. La pena inflitta nel presente giudizio viene qualificata come pena-base (anni otto di reclusione) e quella inflitta per il reato già giudicato viene degradata a reato-satellite, nella misura di anni UE e mesi otto di reclusione. Ritenuto appartenente alla articolazione territoriale di DE in entrambe le decisioni di merito (in secondo grado escluse generiche e inflitta pena anni 8). Gli elementi a carico sono essenzialmente rappresentati da : conversazione inter alios del 10 agosto 2009 intervenuta tra SS IU e iUE affiliati canadesi RO NI e IU ES. Durante tale colloquio, come già detto RM avente ad oggetto l'attuale assetto della locale di DE, il SS afferma che .. abbiamo quattro 'ndrine... tra cui RO. In proposito, si compie riferimento al UI.. Mino.. e il SS afferma che .. è capo 'NA ed ha il vangelo;
l'identificazione è ritenuta certa, anche in rapporto ad ulteriori atti di indagine;
conversazione diretta intercorsa tra il UI e il SS in data 21 ottobre 2009, durante la quale si discute di questioni associative (il UI afferma io sono a disposizione vostra.. il tema è quello della temporanea chiusura della società di DE per un tempo di circa sei mesi - allo scpopo di azzerare le cariche già conferite in virtù del negativo comportamento di taluno degli affiliati, il UI condivide e afferma.. facciamo le cose nuove, belle pulite..pure le cariche.. tutte quante nuove..); altra conversazione diretta tra il UI e il SS del 4 dicembre 2009, avente ad oggetto il medesimo argomento e gli assetti della società nuova con necessità di escludere taluni dei componenti attuali (il UI ... io non so che cosa succederà, che faremo, se faremo, se ci saranno.. loro luce di paradiso поп ne vedranno..; SS inoltre si lamenta delle condotte tenute dai OM); OL CO IO altra conversazione diretta tra il UI e il SS del 12 gennaio 2010 semre vertente su assetti associativi e posizioni rivestite da singoli affiliati. Inoltre si evidenzia la partecipazione del UI AR per il gruppo di DE alle nozze - PE/BA del 19 agosto 2009 (desunta da una conversazione ambientale) nonchè altri elementi tratti dal titolo cautelare emesso nei confronti di OM ES. Nel valutare le impugnazioni proposte la Corte di merito, in sintesi, afferma che : - vanno esclusi dal quadro decisorio i riferimenti agli atti di indagine relativi al titolo cautelare emesso nei confronti del OM, posto che sono in realtà riferiti a persona diversa, UI FR. Ciò tuttavia non comporta alcuna revisione del complessivo giudizio di intraneità DEimputato alla società di DE, con ruolo direttivo. In particolare, la pluralità di conversazioni e i temi trattati - anche in prima persona non si prestano ad alcuna ipotesi - alternativa rispetto a quella ritenuta in primo grado. Viene dunque confermata l'affermazione di penale responsabilità e viene accolto il ricorso del P.M. in relazione alle concesse attenuanti generiche, ritenute incompatibili con l'intesità del ruolo e motivate in modo pressicchè apparente (la mera incensuratezza) in primo grado. Quanto alla entità della pena si indica il minimo edittale del ruolo direttivo (anni 12), ridotto per il rito ad anni 8. RM Ritenuto appartenente alla articolazione territoriale di SA in entrambe le decisioni di merito. In secondo grado rettifica in aumento della pena ad anni 6 e mesi 8. Gli elementi a carico sono essenzialmente rappresentati da : conversazione del 20 agosto 2009 inter alios intervenuta tra CO PP e HE CO, durante la quale il primo riferisce al secondo degli importanti accordi presi (le nuove nomine dei vertici del CR) durante le nozze, celebratesi il giorno precedente), PE-BA. Riferisce della riluttanza di EP PE ad accettare l'investitura dello stesso DI come Capo DEorganismo provinciale ed afferma che, in tale contesto,... c'era u ED.., identificato nell'imputato (anche attraverso la stessa attività captativa); partecipazione ad un incontro, ritenuto significativo, presso il ristorante CI in data 31 agosto 2009 (vi prendono parte, tra gli altri, ES VI e CO PP). La Corte di secondo grado, nel valutare le doglianze afferma, in sintesi, che : nessun vizio è ravvisabile per la mancata OL AT trascrizione con perizia delle captazioni di conversazioni utilizzate (è stata utilizzata la trascrizione operata dalla polizia giudiziaria) stante l'assenza di una previsione espressa di sanzione sul tema e l'avvenuta celebrazione del rito abbreviato;
nessun vizio di costituzionalità può essere ricollegato alla mancata adozione delle specifiche cautele valutative di cui all'art. 192 co.3 cod.proc.pen. in caso di captazioni di conversazioni con portata accusatoria nei confronti di terzi, posto che la captazione assicura la spontaneità del colloquio (a differenza DEatto di indagine consistente in dichiarazioni) e la valutazione può essere realizzata con prudente apprezzamento in rapporto alla personalità del colloquianti e ai contenuti della conversazione;
quanto al merito, si ribadisce la estrema valenza indiziante delle conversazioni e della attività di osservazione svolta dalla p.g. e si ritiene certa l'identificazione DEimputato nel soggetto evocato nella conversazione del 20 agosto 2009; - nessun rilievo ha il fatto che il OL non si sua come indicato in un primo momento recato a OL in data 1 settembre, posto che la condotta partecipativa si deduce dalle prima indicate risultanze. La pena viene rettificata in aumento con accoglimento della impugnazione del P.M. perchè quantificata erroneamente al di sotto del limite minimo edittale. Si incrementa la pena di anni uno per recidiva. RM Ritenuto appartenente alla articolazione territoriale di SA in entrambe le decisioni di merito. In secondo grado incremento di pena anni sei -per esclusione attenuanti generiche. Gi elementi a carico sono rappresentati da : conversazione inter alios tra PP CO e SC UN (locale di NG) del 30 dicembre 2008 durante la quale, nel descrivere la consistenza del gruppo Rosarnese, PP afferma che RO OL ha oltre 60 uomini ..; identificazione attraverso altre captazioni, tali da attribuire certezza alla corrispondenza;
accertate con CO frequentazioni PP;
altra conversazione inter alios del 12 giugno 2008, tra SO CO, RU FR e PP HE da cui si traggono elementi circa la presenza di OL AT ad una riunione con altri esponenti del gruppo. Nel valutare le doglianze ivi proposte, la Corte di merito afferma, in sintesi, che : nessun dubbio vi è sulla identificazione;
la valenza indiziante delle conversazioni è tale da resistere ai dubbi proposti, in ragione della SC UN e EM AT caratura criminale dei conversanti, della precisa indicazione del OL come soggetto che aveva a disposizione un elevato numero di altri affiliati e degli accertati rapporti di frequentazione con MI PP. La posizione di SC UN va trattata in modo unitario con quella del EM AT. Entrambi sono stati ritenuti aderenti al ..locale.. di NG in IA nelle decisioni di merito, il primo con ruolo direttivo. Le intercettazioni realizzate su utenze estere sono state in parte oggetto di apposita rogatoria e in parte realizzate dall' A.G. tedesca e da questa trasmesse alla Procura di GI IA. Il tema verrà ripreso in seguito, qui limitandoci ad affermare che il GU le ritiene tutte utilizzabili (quelle non coperte da rogatoria ai sensi DEart. 270 c.p.p.). Più volte il SC dialoga con CO PP e viene captato. I colloqui sono ritenuti espressivi di piena intraneità, posto che il SC, pur operativo in IA, si rivolge ad PP al fine di far rispettare regole interne asseritamente violate. In una telefonata del 5 ottobre 2008, riportata nella decisione di primo grado, i UE così si esprimono: UN a uno che...come devo dire na...na...na pianta che è qua con noi... MI: eh... UN: (inc.)...la sotto... MI: è sceso qua? UN: si ad agosto... RM MI: eh... UN: e gli hanno dato ... MI: eh... UN: cose senza chiedere ordini a nessuno... MI: eh... (...) UN que...questo manco ha chiesto niente qua a noi....non è che questo aveva chiesto e noi glielo abbiamo rifiutato... MI: ho capito...e va bene... UN da noi...da noi questo qua, sta persona non aveva chiesto niente... MI: noi...noi guardate.... UN: (inc.)....viene qua e dice che...faccio cose così... MI: ehh...noi.. .e noi nemmeno di questo sappiamo niente... UN: e quello è stato di...di IZ con quegli altri là sotto. (...) UN: si ero là io...fecero quello che dovevano fare e mi...nemmeno mi hanno calcolato...queste cose qua mi...queste cose non mi piacciono... MI: eh..eh..eh... UN: perchè se se una cosa...se uno si merita un fiore, devo saperlo io (inc.)......se è qua, no che glielo diano loro senza (inc.)...per me quello non se ne meritava... (...) UN: eh...compà in questo modo (inc.)...fanno quello che vogliono, ho cominciato....nemmeno ci calcolano...e allora che.... MI eh..eh...eh...ma...ma voi, guardate... voi che cosa dovete fare? Non riconoscete li a lui? Eh...più di questo..volete fa?... UN: eh...ma questo io lo faccio OM... MI: questo lo potere fare... UN: si, ma lo faccio ma però non è giusto che loro fanno queste cose... MI: ma..ma e...lo so, ma vedete...ma loro oramai è come una Repubblica... UN: no, questo ora comincia...comincia...che se la stanno prendendo con tutti come...cercano di fare... MI: si, si, si ma... UN:...e vogliono mettere...come dice....in guerra noi altri.... MI: si sono ammo...si sono ammosciati...si sono ammosciati un poco UN: si? MI: si, si (...) UN: non sono cose da fare queste qua... MI: si, si UN non sono azioni da fare...perchè allora RM come devo dire se io...se io (inc.)...non gli piacevo nemmeno a loro, se era una...se facevo una cosa io a qualcuno di loro la no? MI: certo, certo, certo UN: eh..eh...eh...ed io so che (inc.)... MI: non dovevano...non dovevano perm.... (inc.)... UN: dovevano permettersi per giusto MI: non perchè altrimenti UN ma se volevano farlo a me potevano mandare (testuale) un messaggio "un'imbasciata"...mi potevano chiamare che ero là...dire: guarda, che vi pare questo è là se lo merita non se lo merita, lo facciamo non lo facciamo (inc.)... MI: certo..certo... UN: e così comincia...(inc.)... MI: non lo potevano fare in nessun modo UN: non ci...non ci hanno calcolato per niente compà... MI: eh..eh...si...ma vedete...eh..eh..eh...c'è...c'è però ricordatevelo che c'è chi gli ha dato la liberatoria... UN: e si, ma sempre di là di loro stessi...di qua di noi no compà... MI: ma..eh..eh...non lo so..non lo so UN: eh..eh...questa è qua compà non è che è la... MI: si, si...eh...ma (inc.)...quando scese qua...eh..eh...ma lui di dov'è di IZ è? UN: si di IZ MI: eh...e vabbè UN: no, ma se poi questo avesse chiesto qua qualcosa OM... MI: si, si UN: e noi glielo avessimo rifiutato...allora è un conto...dici...se ne sono andati là sotto (inc.)....ma non...non ha chiesto niente completamente a noi...non è che questo dice lo voglio questo fiore...niente... (...) MI: va bene, comunque con vi preoccupate UN... UN: eh MI: in qualche maniera si...si chiariscono le cose UN: apposto vedete voi... MI: ok In seguito dalle attività investigative emerge che il gruppo operante in NG, con a capo il SC, era entrato in conflitto con altro gruppo avente sede a Fravenfeld in Svizzera. Gli aderenti al gruppo di NG si riuniscono di regola la domenica nel bar Risiko di AT EM. Qui sarà attivata una captazione ambientale a far data dal 3 dicembre 2009. Dalle captazioni emerge che il SC, per risolvere il problema si rivolge a CO PP di SA. RM Vanno riportate le principali conversazioni : 8 marzo 2009 CI - SA CI - Volevo domandarvi se vi è arrivata una imbasciata da noi altri qua della squadra nostra? SA ah? vi è arrivata una imbasciata dellaCI - squadra nostra di qua ? SA - no CI - no? di qua no, di li no SA - CI - e mi hanno detto che vi hanno mandato una imbasciata li ... stamattina ci hanno chiamato qua, della squadra nostra, di quell'altra squadra, di quell'altra squadra dicendo che MI ha mandato una imbasciata ... eh! no qua... SA o torniamo con quella squadra la o CI - se no la squadra nostra qua non può stare SA eh! CI e non possiamo, e non possiamo fare squadra ah non potete fare niente!? SA - CI - si SA - io non so niente, a me non mi ha detto niente nessuno " e dicono che noi non possiamo CI tenere la squadra eh! ... e non vi siete messi SA - d'accordo? no, no. E OM che mi metto CI - d'accordo con quella squadra non torno più io eh eh e va bene. Comunque,SA - vi regolate voi altri CI - la squadra come ce l'avevamo, dico, la possiamo tenere noi? SA - come non la potete tenere! e mi hanno detto di noCI - SA chi lo ha detto di no? CI - e quelli di la. Dice che MI ha mandato l'imbasciata dice che adesso vi ha mandato l'imbasciata pure a voi, stamattinma ci hanno chiamato la, poi me ne sono andato e li ho piantati la perchè se no...inc... andavamo a finire male, avete capito! non è vero niente SA - e non lo so io. Io adesso questo CI - voglio sapere, se la possiamo tenere o non la possiamo tenere? SA - nooo! e chi è che lo dice, chi è che mette queste leggi? quello della Svizzera CI - ma guardate non date rette SA. alle chiacchiere e lui dice che è sceso li sotto che ha CI - parlato con MI, che MI mi ha mandato l'imbasciata a me dicendo che ve la manda pure a voi, voi me la mandate a me che la squadra nostra non può... che non possiamo RM stare con la squadra nostra SA - e va bhe vuol dire... devono venire qua a dirmi qualcosa a me! CI - o andiamo la con loro, se vogliamo andare, se ci aprono sempre la porta loro SA - eh! quando vengono qua e parliamo con me poi vi saprò dire le cose come stanno CI - io allora... io posso tenere la squadra come ce l'avevamo? SA - voi momentaneamente state come eravate (...) Commenta il GU che in definitiva, si aveva conferma che tra il gruppo facente capo a CI (avente come referente calabrese l'SA) ed altro facente capo ad un personaggio certamente di origine calabrese, che nelle intercettazioni viene soprannominato "lo svizzero" vi sarebbero stati degli attriti per il predominio territoriale che una fazione vorrebbe esercitare sull'altra. Ed altri contrasti emergono con il "locale" di LL (fonetico: HE) in IA. da quanto sopra e dalle altre conversazioni intercettate può desumersi che in IA esiste un'altra "società" di ND avente base in altra città (fonetico) HE ("io me ne vado a VIRINGHEN, perché le regole sono che io me ne devo andare alla Società più vicina"); al fine di porre rimedio all'attrito sorto in IA tra CI e lo "svizzero", tale EL si sta facendo promotore di una riunione alla presenza di un personaggio di spessore (CR) e di altri:_ ("E adesso EL vuole fare l'appuntamento per Agosto... la sotto per ragionare con quello del MI, MI, RO, OT"); CI, capo società in IA, riceve ordini e disposizioni dalla IA ("io quando vado la sotto, parlo di quello che devo parlare, e quando vango qua, dico quello che mi dicono la sotto"); l'articolazione ndranghetista extranazionale operante in IA (e anche in Svizzera) "risponde" al MI ("Adesso se lo vuole fare lo fa, però ci devono essere pure quelli del MI presenti gli ho detto io... Perché lui dipende di là, come dipendiamo tutti"). La perdurante esistenza di problemi con altri gruppi in territorio tedesco e svizzero emerge dall'incontro che il CI aveva avuto con SA il 5 aprile 2009 presso il mercato di FR (v. RIT 2377/07, progr. 4088), dalla telefonata del successivo 12 aprile 2009 (progr. 480) tra il CI ed un soggetto ignoto, in cui si fa cenno alla progressiva degenerazione del contrasto, dalla ulteriore telefonata del 22 aprile 2009 (RIT 2262/08, progr. 796) tra il primo e sua 1247 zia, in cui si discute anche di dissidi tra le fazioni 'ndranghetistiche dei comuni di IZ e AT. Alla domanda della congiunta se fossero "vere tutte le scemate che dicono per quel cornuto della Svizzera? (...) dicono che vi siete litigati, vi siete litigati bene... e poi dicono che ti hanno dato uno schiaffo!) CI rispondeva dicendo: adesso vi spiego io com'è, senza che andate vedendo cose... siccome mi hanno chiamato là sotto, e lui non doveva essere presente... arrivo la quella mattina ed eravamo io, ON, e UN il cugino vostro "u pacioto", ZI: eh... che cazzo fa... che cazzo fa lui in IA..? CI: e adesso comanda lui qua... prima di Natale ci eravamo divisi con loro... ZI: eh... però adesso quel cornuto là, che fa in IA, che viene li e comanda? CI: si, dice che lui vuole fare il comandante di tutti, lui dice che è andato la sotto, e che gli hanno dato l'ordine, e che mi avevano mandato l'imbasciata a me, che non posso stare come sono, che o sto sotto di lui o che qua o che la... quella mattina quando ha detto in quel modo, ha detto che AT, rispondeva sempre con IZ, mi sono girato io e gli ho detto "questo qua te lo stai sognando, che AT non ha mai risposto a IZ, e tu non sai tante cose che sò io "... Poi lui ha cominciato ad offendermi... ZI: eh... CI: Io per non fare questioni, perchè ero andato preparato, e l'avevo già tra le mani (NdA: si riferisce ad un'arma), e se la tiro lo sparo, poi ho pensato che prima che me ne vada in galera per un coso sporco di questi... ZI: No... No... fratello mio...no...no... CI: Mi sono alzato zia, li ho piantati come dei broccoli a tutti quelli che erano là, e me ne sono andato, senza dire nemmeno arrivederci, e li ho lasciati abbaiare... e me ne sono andato, dietro di me è venuto UN, il "u pacioto" cugino vostro, e ce ne siamo andati... basta chiuso là, finito... io sono sceso sotto a Pasqua, sono andato a parlare con chi doveva parlare [NdA: il 5 aprile 2009 il CI, come visto, si era incomntrato con SA), sono andato con quello che ha detto che mi aveva mandato l'imbasciata, per vedere se era vero e non è vero niente, ora ieri sera, mi avevano chiamato un'altra volta... che è venuto uno di IZ, EL PE, ed era qua ieri sera, mi hanno chiamato, solo che io lavoravo di sera, mi hanno chiamato... e lui era pure sotto nella baracca... quando smonto vado la sotto, ho domandato che mi ha chiamato ON CH, ho detto io, chi c'è, mi ha detto così, così... ho detto io, no io non RM vengo, chi vuole parlare con me ho detto io, alle dieci e dieci, sono davanti la casa io, chi vuole parlare con me può venire a trovarmi che sono davanti la casa... ZI: Hai fatto bene... CI: E poi ieri sera è venuto EL quello di IZ, che è venuto qua, ma adesso dicono che se ne è andato, ed è venuto pure un ragazzo della OFFICELLI, il figlio di ME... (...) Alla fine CI comunicava alla zia di avere chiamato "quello di IZ, quello NI EL", che gli aveva dato appuntamento quando lui sarebbe sceso ad agosto in IA "per ragionare lì sotto questa facenda, con quelli che dobbiamo ragionare, si gli ho detto, io sono libero, e sicuro dei fatti miei, che sono sceso adesso, e quello di cui dovevo parlare ho parlato con tutti quanti là, sono andato a trovare tutti quelli che dovevo trovare, e buttano tutti fuoco per lui, anzi gli avevano mandato un'imbasciata, di stare attento perchè come dire.. si è messo apposto la sotto che è sceso apposta perchè aveva problemi, e ancora va mettendo i piedi di fuori con tutti quanti, con quello di Serre, con MI LL, con quello di . SC riprende il tema con PP in data 3 luglio 2009 : CI UN (...) Mica sapete qualcosa di quelli di sopra, niente? SA - no siccome qua domenica, CI UN - quello di la, quella montagna della Svizzera... eh! SA ha raccolto a tutti quelli CI UN - sparpagliati... SA. eh CI UN - e lui vuole fare... come devo dire... via libera;
ve lo avevo detto già sempre il paesano vostro? SA - quello sempre di la sotto CI UN quello la che dice che era completo che vi dicevano che aveva la montagna completa ah! (ride) SA - e adesso so che sono partiti CI UN per venire la sotto, lui e un altro SA - eh! CI UN sono in viaggio che vogliono 1 andare la la cosa per potere prendere via libera, come devo dire!? ah ho capito, si si SA - CI UN - vogliono comandare loro per potere dire loro ...per fare quello che vogliono loro noo! e va bene bisognaSA - vedere dove andranno pure non e che...! CI UN - e non lo so to... bisogna RM vedere dove vanno ma può darsi che vanno la sopra può darsi che gli daranno questa cosa e dopo le cosa andranno a finire male SA - no, no, voi state pulito pulito al posto vosto noi si dico io ma...perchè noi CI UN - per qua le cose vi dico...per voi dovete dirgli a quelli di la sopra senza cose che non gli diano XEN queste cose qui. Come gli dite senza che siano nemmeno ...inc... diretta come dice che erano sempre... aveva mezza montagna possono fare queste cose!? SA - ah ah no CI UN - eh! SA - non date retta alle chiacchiere che non è vero niente quello che dicono CI UN -si ma loro stanno scendendo OM... quello che So io è che stanno scendendo SA - che vengano, che vengano, se vengono qua per trovare nella zona nostra CI UN no e non credo che vengano li, loro se vanno vanno da quello la sopra SA - e va bene che vadano la sopra, se la vedranno loro CI UN e va bene ma se quelli la gli accettano che si fa dopo SA - non lo credo che possano fare quello che dicono loro ma se voi gli potete CI UN - mandare, se gli potete mandare un'imbasciata lo sapete qualche numero di telefono perchè loro prima di domani non arrivano, loro sono in viaggio, sono in Italia che io già lo so eh! SA - CI UN stanno scendendo si e va bene, se sappiano SA qualcosa qua noi CI UN - e magari se vedete qualcuno gli mandate un imbasciata a quello la sopra e glielo dite no che non diano il via libera in questa maniera (...) SA - ma guardate, i cazzoni sono quelli che vanno dietro scusate... CI UN - e io lo so... SA - eh eh CI UN lo so che i cazzoni sono quelli che gli vanno dietro, che gli credono SA - eh eh. Perchè nessuna persona può agire per dire che dice...inc... che non c'è CI UN- e lo so SA - il discorso unitario CI UN - - questo lo so OM MI io lo so questo fatto qua SA - eh CI UN ma siccome lui già si era RM montato la testa già di quando è sceso allora SA - ah e adesso ha cominciato... CI UN già li ha raccolti a tutti proprio pure a quello che era venuto li che voleva venire nella "montagna" nostra SA - eh a quello di ON CI UN - eh SA - CI UN che vi ha detto a voi che voleva venire nella "montagna" nostra SA - no, ma nella montagna vostra quelli di la no, questo GI no e quello la allora è venuto li CI UN - voi, per dirmelo voi a me che da voi per dire a vuole venire nella "montagna" nostra SA - no, no, e di coso... noi... fino a ieri noi ci siamo incontrati e non si è parlato niente di questi fatti CI UN - e lui se ne è andato li con loro OM, domenica sono stati assieme tutti SA no no no, non è vero niente SC rientra in Italia nell'estate del 2009 ed il ruolo di capo del locale di NG viene assunto dallo CH. Quanto alla posizione associativa, il GU ritiene ampiamente dimostrato il contributo del SC e la sua affiliazione. Il rapporto emerso tra il locale di NG e la struttura centrale di SA (PP) è tale da far configurare quella realtà territoriale tedesca come una articolazione della struttura unitaria della 'ND. Nel valutare le impugnazioni proposte la Corte di secondo grado, in sintesi, afferma che : non vi è difetto di giurisdizione in rapporto al fatto che le condotte illecite, secondo gli appellanti, sarebbero state commesse in territorio estero (motivazione alla pagine 2314 e ss.) posto che l'articolazione tedesca non è per la Corte MW da ritenersi un gruppo del tutto autonomo ma è in realtà collegato funzionalmente alla struttura unitaria reggina. Vi è soggezione del gruppo territoriale tedesco alle decisioni operate in IA e dunque gli affiliati vanno ritenuti punibili per condotta commessa, almeno in parte, in Italia (essendo aderenti alla struttura unitaria), pur avente una proiezione territoriale all'estero. Si precisa inoltre che è, sul tema, irrilevante la mancata acquisizione di elementi di prova circa l'avvenuta commissione di reati-fine in IA, sotto un duplice profilo. Da un lato la dipendenza del gruppo radicato in NG dal CR reggino comporta che la RM capacità intimidatoria non è soltanto quella propria degli appartenenti alla 'locale' ma anche e soprattutto quella che promana dalla 'ND calabrese, anche se non risulta ancora percepita all'esterno nell'area geografica di riferimento. Dall'altro essendo il reato di cui all'art. 416 bis c.p. un reato di pericolo, non è richiesta la realizzazione di concreti atti di violenza e sopraffazione nel territorio in cui la stessa opera, dai quali desumere una effettiva capacità di intimidazione. Quanto agli elementi a carico del SC, se ne conferma la piena valenza probatoria. Ha plurimi contatti diretti con l'PP su temi rilevanti per l'associazione. Il fatto di essere rientrato in Italia alla metà del 2009 non elide il disvalore e la punibilità per le condotte antecedenti. Viene dunque confermato il ruolo apicale e confermata la condanna per il possesso di una pistola, in Italia (dato emergente anch'esso da una captazione) con accoglimento della impugnazione del P.M. circa l'applicazione in primo grado delle attenuanti generiche. Quanto al EM AT (conversante diretto in più occasioni con il SC e con altri affiliati, nonché soggetto che metteva a disposizione l'esercizio commerciale ove avvenivano le riunioni PP CO in NG, cui prendeva parte), la Corte di Appello rigettava le questioni processuali - tra cui quella relativa a preteso bis in idem derivante dall'apertura di un procedimento penale in IA per il reato di associazione semplice che parrebbe essersi concluso con decreto di archiviazione, per assenza di un giudicato straniero-, e quelle in tema di utilizzabilità degli atti assunti all'estero. Nel merito si afferma che il contenuto delle captazioni denota piena consapevolezza della partecipazione ad un organismo associativo e che l'imputato offre contributo di tipo logistico. Si conferma l'affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio con generiche equivalenti. Risulta condannato per il reato associativo, con ruolo direttivo, alla pena di anni dieci di reclusione. E' la figura centrale del processo di merito (unitamente a SS IU di DE), che si alimenta sul piano istruttorio dalle captazioni di numerose conversazioni e riprese video registrate presso l'agrumeto di sua proprietà in SA. L'istruttoria ha consentito di ricostruire la sua nomina tra agosto e settembre - del 2009 alla carica di Capo del CR.Tale - carica risulta attribuita all'anziano PP anche in rapporto alla forte influenza esercitata su di lui da VI ES del '59, da molti affiliati indicato come il reale determinatore delle sue scelte (e come il principale artefice della sua nomina). Numerosissime sono le captazioni di RM conversazioni di particolare rilievo dimostrativo che lo riguardano in prima persona, riportate e analizzate nelle UE decisioni di merito. Tra queste vanno indicate : la conversazione del 30 dicembre 2008 con SC UN su aspetti organizzativi e consistenza numerica degli affiliati della società di SA;
la conversazione tra presenti del 18 agosto 2009; i colloqui intrattenuti in carcere con il nipote PP QU;
le numerose conversazioni inter alios che lo indicano come reggente della società di SA e, successivamente, come capo CR. Nel valutare il contenuto delle doglianze ivi proposte, la Corte : rigetta questione di nullità relativa alle pretese ricadute della decisione n.143 del 2013 della Corte Cost. in tema di limitazione del numero di colloqui fruibili con il difensore per il soggetto sottoposto a regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. essenzialmente in rapporto alla natura tassativa delle nullità ed alla поп retroattività della decisione del giudice delle PP QU contenuti della conversazione captata in data 24 dicembre 2008 con RA NG, durante la quale quest'ultimo si riferiva ai kalashnikov in passato tenuti nelle case e imputato affermava io ce li ho, a MI... Nel valutare le doglianze la Corte di merito afferma, in sintesi, che : - non vi è vizio del procedimento in rapporto alla mancata possibilità effettiva DEascolto integrale da parte DEimputato - delle registrazioni che to riguardavano, in virtù del fatto che tale situazione dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, non più deducibile per l'avvenuta adozione del rito abbreviato;
- sul piano del rilievo dimostrativo, si convalida pienamente la lettura degli atti operata dal GU. In particolare sì ritiene chiara l'appartenenza DEimputato alla associazione in virtù DEausilio prestato al AR per la soluzione della vicenda Perego ed in riferimento ai contatti avuti con SO CO, anch'egli personaggio centrale DEistruttoria realizzata, non apparendo irrilevanti (come sostenuto dalla difesa) contenuti delle captazioni move si rievocano le varie formule di investitura maggiore. Viene altresì evidenziato che PP HE del '70 prende parte alla riunione del Tribunale in AL, il che conferma ulteriormente il suo ruolo e lo spessore associativo correlato. Quanto al possesso delle armi si ritiene del tutto chiara la captazione e non si accolgono le ipotesi di diversa lettura dei contenuti (la frase non RM sarebbe riferita alle armi) prospettate dalla difesa. La recidiva viene ritenuta sussistente limitatamente a UE condanne per reati di truffa intervenute nel 2006 e nel 2008, il che giustifica l'incremento di pena che viene calcolato in anni tre (sui 10 di pena base) con ulteriore aumento di anni uno per la riconosciuta continuazione e riduzione per la scelta del rito alla pena di anni nove e mesi otto. Ritenuto appartenente alla società di SA in entrambe le decisioni di merito. Nipote di PP CO, risulta in stato detentivo (anche per il delitto di omicidio). A carico di tale imputato vengono poste le captazioni dei colloqui con lo zio CO e i cugini HE, IE e RA. In tali conversazioni emerge che QU PP ambiva ad una dote maggiore di quella di cui era in possesso e stimolava in tale direzione i congiunti, al fine di realizzare detto desiderio. Inoltre, la volontà DEPP QU veniva esternata anche ad altri congiunti nella PP HE classe '70 leggi;
ribadisce la validità e coerenza del percorso valutativo operato dal GU;
- esclude, in accoglimento della impugnazione del P.M. le circostanze attenuanti generiche (che in primo grado erano state ritenute subvalenti) mantenendo la quantificazione della pena in anni 15 (3 anni superiore al minimo edittale di 12), ridotta per il rito ad anni 10. diRitenuto appartenente alla 'ND SA in entrambe le decisioni di merito, con attività di ausilio alla articolazione operante in Lombardia e legata al gruppo di SA (viene monitorato anche nel capoluogo lombardo, in una occasione significativa). La posizione di HE PP è trattata nelle decisioni di merito unitamente a quella di ET FR, anch'egli condannato in entrambi i gradi di giudizio. La vicenda, ricostruita con l'ausilio di numerose captazioni avvenute tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, ha consentito di verificare l'esistenza di una dipendenza funzionale tra le articolazioni lombarde della associazione criminosa e \ nuclei territoriali calabresi, tirrenico e jonico, specie per regolamentare conflitti insorti tra le famiglie per questioni economiche e di influenza territoriale. In particolare è emerso che PP HE classe '70, unitamente al cugino omonimo del '69, mantiene rapporti con AR QU e RM sostiene il suo tentativo di ottenere lavori in lombardia dalla Perego Strade, società cui era tuttavia collegato - in rappresentanza della zona jonica ET FR con la collaborazione di AN AT. I UE cugini sollecitano un incontro tra AR QU e il boss IU PE, si recano effettivamente con il AR dal PE ma non riescono ad ottenere ciò che avevano chiesto, per la tutela offerta dal PE al duo AN-ET. Accettano la decisione di PE non potendo opporsi . Inoltre, vengono valutati i contenuti delle captazioni di colloqui con il cugino QU PP, detenuto e l'interessamento in favore del compagno di cella del QU (ZA TI SA). Elementi a carico vengono tratti altresì dalle conversazioni tra l'imputato e CO SO captate all'interno della vettura del secondo, in data 10 giugno 2009 ed in data 3 gennaio 2009 (in tale conversazione i UE si confrontano sulla esatta formula per il conferimento delle doti di trequartino, quartino e padrino, tramandate a memoria). Viene altresì ritenuto responsabile della detenzione e porto di armi da guerra in virtù dei PP IE conversazione del 27 febbraio 2009. Durante tale colloquio il detenuto chiede al CO AR RO di contattare tal RO GI per avere la precisa indicazione dei gradi successivi a quello della 'crociata' di cui lui era già in possesso. peraltro ai QU PP rivolgeva di avanzamento di congiunti richiesta analoga- grado anche per il suo compagno di cella - ZA TI SA e per un ulteriore soggetto a nome LA. L'argomento veniva ripreso nel colloquio del 31 luglio 2009 ove i conversanti parlano con CO PP dei rispettivi gradi di cui sarebbero in possesso. In ogni caso tale avanzamento non era possibile, secondo CO PP, come emerge dalla conversazione del 7 dicembre 2009 (..deve passare almeno un anno..). Nel valutare le doglianze difensive, la Corte di secondo grado osserva che : - i colloqui hanno piena valenza probatoria, posto che attestano la volontà del detenuto di progredire, in costanza di detenzione, nella scala gerarchica associativa e tale volontà non è contraddetta dal tenore in alcuni punti ilare delle conversazioni, attesa la caratura mafiosa di CO PP. Da ciò deriva che le affermazioni DEimputato non sono riconducibili nè a stati patologici nè a millanteria ma esprimono la permanente condivisione dei metodi e delle finalità associative. Viene ritenuto altresì RM significativo che il detenuto PP spenda la sua influenza in favore di un compagno di detenzione anch'egli desideroso di ottenere un riconoscimento. Ritenuto in entrambe le decisioni di merito componente della società di SA. Gli elementi a carico sono tratti dalle conversazioni intercettate durante i colloqui intrattenuti in carcere da PP QU, da cui emergerebbe il possesso di una 'carica'. A ciò si aggiunge un riferimento operato da CO PP in data 17 gennaio 2008 ad una caruca conseguita da .. mio nipote IE.... E la partecipazione ad un colloquio del 20 agosto 2009 con PP CO, nel corso del quale l'anziano CO descrive l'accordo raggiunto il giorno prima 19 agosto - durante le nozze PE/BA. La Corte di secondo grado conferma la valenza indicativa di tali elementi di prova ė il trattamento sanzionatorio, con denegate generiche e limitato aumento per la ritenuta recidiva. PP RA LM IG Ritenuto in entrambe le decisioni di merito componente della società di SA. E' il figlio di PP CO. Risultano a carico : le conversazioni intrattenute con il cugino detenuto QU, di cui sopra;
il fatto che è proprio RA PP a realizzare, con l'ausilio di altro soggetto, la bonifica del luogo di captazione - l'agrumeto del padre - scoprendo le apparecchiature installate dalla polizia giudiziaria;
- il colloquio captato nella vettura di PP HE il 25 dicembre 2008 nel corso del quale RA PP discute di argomenti di interesse, lamentandosi tra l'altro di essere - comandato dai ES e dai CO ed augurandosi che la avvenuta scarcerazione di VI ES avrebbe potuto mettere ..le cose a posto. Nel valutare le doglianze difensive la Corte di merito afferma, in sintesi, che : non vi è vizio rilevabile delle intercettazioni utilizzate nel procedimento, stante l'opzione per il rito abbreviato;
le dichiarazioni captate sono ampiamente indicative di intraneità associativa, avvalorata dall'episodio della bonifica, posto che ciò esprime piena consapevolezza della rilevanza dei colloqui che il padre intratteneva con terzi in quel luogo;
la prospettazione difensiva, essenzialmente RM basata su una diversa interpretazione delle frasi oggetto di captazione (nel senso che l'imputato criticava un mondo che conosceva per ragioni familiari ma di cui non era mai entrato a far parte) non è accoglibile, stante la chiarezza dei contenuti e la loro univoca rappresentazione di intraneità. In punto di trattamento sanzionatorio, viene confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e, dato il modesto rilievo dei precedenti, viene ridotto l'aumento per la ritenuta recidiva (pari ad anni uno). Ritenuto appartenente alla articolazione territoriale di DE in entrambe le decisioni di merito (in secondo grado escluse generiche e inflitta pena anni 6). Quanto agli elementi a carico, in sintesi : la conversazione intervenuta tra SS IU e ES IU in data 23 luglio 2009, nel corso della quale si compie riferimento a IN il LM.. e il SS afferma che è in possesso del VA (prima in forma dubitativa poi affermandolo con certezza); altra conversazione del 31 luglio, tra SS, ES e NI (i canadesi) in cui si compie analogo riferimento al LM come AL IO CO destinatario della dote del VA. Nel valutare le impugnazioni ivi proposte, la Corte di merito afferma, in sintesi, che : le conversazioni sono univocamente indirizzate ad attestare l'appartenenza del LM al sidalizio criminoso, in ragione della più volte evidenziata affidabilità del SS (derivante dal cero livello di vertice emerso come svolto da costui) e dal particolare rilievo del grado ricoperto dal LM (almeno la santa), tale da fugare dubbi sul suo impegno associativo, pure in assenza di conversazioni dirette o di altri dati indizianti. Viene inoltre ritenuto fondato il ricorso del P.M. sul punto della sanzione, posto che il ruolo di rilievo svolto non consente di applicare le attenuanti generiche (motivate in primo grado in riferimento alla sola incensuratezza). La misura di sicurezza, in questo come in altri casi, viene ritenuta congruamente motivata in rapporto alla manifestata pericolosità. Ritenuto in entrambe le decisioni componente del gruppo di SA. Gli elementi a carico sono rappresentati da : captazione di un colloquio avvenuto il 27 novembre 2008 tra QU PP (detenuto) e lo zio CO PP (nonchè i cugini HE e IE) durante il quale si compie riferimento al 'grado' della 'stella' che RM per il mandamento tirrenico sarebbe stato in possesso di CO AL (il CO di HE PP) mentre per quello jonico di tal IU LI e per GI di IO SO;
ulteriore colloquio del 20 febbraio 2009 sempre tra i medesimi soggetti, ove pure veniva evocata l'appartenenza di CO alla consorteria con uguale posizione rispetto ai conversanti;
ulteriore colloquio del 4 settembre 2009, sempre in analogo contesto, ove di nuovo si faceva riferimento a CO AL ed al possesso della cd. 'stella' ; colloquio del 14 agosto 2009 registrato in DE, presso la lavanderia del SS IU, tra quest'ultimo e OR De MA, durante il quale il De MA afferma che VI ES ha cambiato la stella, l'ha data a 'ntoni AL... A ciò si aggiunge la accertata partecipazione del AL alle nozze PE/BA (attività di p.g. e colloquio PP/CO del 20 agosto), alla riunione del 31 agosto presso il ristorante CI (osservazione p.g.) e alla festa di OL in data 1 settembre 2009 unitamente a CO PP (osservazione p.g.). Anche il collaborante ET lo ha indicato tra gli aderenti al gruppo di Melicucco. Nel valutare le doglianze ivi proposte, la Corte di AG UN secondo grado afferma che : non vi è vizio del procedimento in rapporto alla mancata possibilità effettiva DEascolto da - parte DEimputato delle registrazioni che lo riguardavano, in virtù del fatto che tale situazione dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, non più deducibile per l'avvenuta adozione del rito abbreviato;
non vi è dubbio di identificazione in virtù del complessivo tenore delle conversazioni intercettate;
- la certa partecipazione alle nozze PE/BA ha un decisivo rilievo, unitamente alle altre risultanze istruttorie da valutarsi nel loro complesso e non in modo atomistico;
- anche la convergenza di fondo tra i contenuti delle conversazioni captate nel luogo di detenzione di PP QU e quelle di DE è un dato innegabile e significativo;
non vi è incertezza circa l'appartenenza alla organizzazione e l'avvenuto conferimento di una carica. Quanto al trattamento sanzionatorio si prende a base della decisione il contenuto del dispositivo di primo grado ove risultano concesse le circostanze attenuanti generiche (escluse dalla motivazione) e si reputa detto punto non sorretto da alcuna giustificazione, dato il ruolo svolto e la presenza di precedenti. Pertanto si rielabora il trattamento sanzionatorio, in accoglimento della impugnazione del P.M. con esclusione delle RM attenuanti generiche, aumento della pena per la recidiva (in anni uno) e successiva riduzione per il rito sì da pervenire alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione. Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in entrambi i gradi di giudizio di merito con concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti e minimo pena (anni 4 mesi 8). Gli elementi a carico, in sintesi, sono rappresentati da : conversazione intercorsa tra CO SO e TT RI in data 11 agosto 2008. I UE, nel conversare, citano i tre AG UN, AR e AO, secondo la ricostruzione accettata in sentenza. Quanto al contenuto, si toccano temi di rilevanza associativa. In particolare emerge che AG erano stati toccati da una 'accusa' e che per questa ragione si sarebbero dovuti 'fare da parte' (AR e UN), secondo quanto CO SO riferisce al TT, anche per averlo saputo da VI SO. Si afferma anche che ..AR avrebbe dovuto nominare un reggente ma non lo ha fatto perchè si fa condizionare da suo figlio AO (... si è fatto AG AR AG AO *comandare da suo figlio AO..) Sempre il SO riferisce che AO UR aveva detto a UN e AO, desiderosi di una carica, che non si può fare niente per ora, se non vi aggiustate, voi avete un'accusa.. I UE commentano, inoltre, il fatto che AO UT (identificato nel AG) ha chiamato quattro volte sul cellulare del TT e concordano di non dire dove sono realmente andati. La Corte di merito, nel valutare i contenuti della impugnazione ivi proposta riporta integralmente la conversazione intercorsa tra CO SO e TT RI, allo scopo di apprezzare la consistenza indiziante del dialogo (da pag. 931 a pag. 951 della decisione impugnata). Esprime successivamente le seguenti valutazioni l'identificazione degli imputati nei soggetti evocati è certa, in rapporto agli stessi contenuti captati;
i UE conversanti sono entrambi affiliati, il primo in posizione di vertice;
il contenuto è inequivoco, specie in rapporto al fatto che UN e AR avrebbero dovuto 'mettersi da parte' e AR non aveva ascoltato il consiglio di nominare un reggente perchè negativamente influenzato dal figlio AO. L'incontro di UN e AO con il UR - sempre narrato dal SO - conferma che i tre avevano ricevuto una 'accusa' , circostanza che porta RM univocamente a considerarli appartenenti al consorzio criminale. Le diverse letture proposte dalla difesa vengono pertanto disattese, ivi compresa quella relativa all'assenza di prova de collegamento dei tre imputati ad una specifica 'locale', in ragione della non necessarietà di tale elemento in un contesto dimostrativo ove si è accertata l'esistenza di una unitarietà di fondo della organizzazione criminosa investigata. Si conferma pertanto la decisione di primo grado. Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in entrambi i gradi di giudizio di merito, con concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti e minimo pena (anni 4 mesi 8). Il percorso valutativo è stato illustrato alla posizione precedente (UN). Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in entrambi i gradi di giudizio di merito, con concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti e minimo pena (anni 4 mesi 8). ES NO classe 192 ES AV classe '89 SA UN Il percorso valutativo è stato illustrato alla posizione precedente (UN) . Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in entrambi i gradi di giudizio per appartenenza alla articolazione territoriale di SA. Figlio di ES VI classe '59 ritenuto elemento di̟ spicco, quest'ultimo, della intera organizzazione. Gli elementi a carico sono rappresentati, in sintesi, da: conversazione inter alios del 17 dicembre 2008 tra CO PP e IU NO nel corso della quale, in riferimento alla consistenza numerica del gruppo di SA, l'anziano PP afferma siamo più di 250, l'altra sera abbiamo fatto sette nuove piante.. ES.. i figlio di ZO.. tutti e tre... ; -· FR e NO ES sono stati avvistati e osservati in Polisi, nel settembre del 2009, in occasione della ratifica delle nuove cariche. La Corte di secondo grado, nel valutare le doglianze afferma, in sintesi, che : vi è certezza sulla identificazione;
- l'affiliazione è elemento indicativo di intraneità penalmente rilevante, cui si aggiunge il dato della presenza in OL in occasione della formalizzazione dei nuovi assetti pronvinciali. Vengono concesse in secondo grado le circostanze attenuanti generiche equivalenti, con determinazione della pena in anni 4 e mesi 8. Ricorre il solo P.G. a fronte di assoluzione in secondo grado. Figlio di ES VI classe '59 ritenuto elemento di spicco, quest'ultimo, della intera organizzazione . Gli elementi a carico sono rappresentati, in sintesi, da : -conversazione inter alios del 17 dicembre 2008 tra CO PP e IU NO nel corso della quale, in riferimento alla consistenza numerica del gruppo di SA, l'anziano PP afferma siamo più di 250, l'altra sera abbiamo fatto sette nuove piante.. ES.. i figlio di ZO.. tutti e tre.... A fronte di tale compendio istruttorio, pur essendo certa la identificazione, la Corte di merito osserva che tale dato è rimasto del tutto isolato e non consente di per sè di pervenire - - alla affermazione di penale responsabilità. Ricorre il solo P.G. a fronte di doppia conforme di assoluzione. La Corte di Appello, su tale posizione, evidenzia che non si è raggiunta la prova della presenza di AT AS SA UN al rito di affiliazione tenutosi in contrada serricella in data 11 agosto 2009. Costui avrebbe dovuto, in tesi, portare uno dei giovani partecipanti al rito. Si evidenzia, inoltre, che tale elemento, pur ove dimostrato, sarebbe 'del tutto isolato e non rivestirebbe una piena efficacia indicativa di un ruolo svolto all'interno della compagine associativa. Raggiunto da affermazione di penale responsabilità già nella decisione di primo grado, la Corte di Appello ne riconosce il ruolo direttivo accogliendo, sul punto, l'impugnazione DEaccusa. A carico del AT si indicano, in sintesi, i seguenti elementi conoscitivi : it compendio intercettivo registrato presso l'abitazione di IU PE in BO lo vede citato 0 presente in diverse occasioni. In particolare si indicano, nella decisione di primo grado, le captazioni relative alla vicenda della trattativa per la nomina del capo locale di UD, cui il AT prende parte attivamente (unitamente a FR SO e NO LA); nella conversazione captata in data 14 marzo 2010, sempre nell'abitazione del PE, discute circa il conferimento di 'doti' a soggetti affiliati;
nella conversazione, già citata a proposito del RY UR AO, registrata in data 10 marzo 2010 nell'abitazione di IU PE è tra i conversanti. L'argomento trattato durante la discussione è quello di una inosservanza alle regole interne commessa proprio da FR SO, a vantaggio di CO SO;
- nella conversazione captata il 18 agosto 2009 nell'agrumeto di CO PP, costui lo indica come soggetto in possesso della 'santa' per la zona di GI;
risulta presente il 1 settembre del 2009 alla festa di OL dove incontra PP CO, CO SO, FR SO, NO LA ed altri soggetti di interesse. Nel valutare le impugnazioni ivi proposte, la Corte di secondo grado afferma, in sintesi, che : i contenuti captati offrono piena prova non solo DEappartenenza al sodalizio ma dello svolgimento del ruolo direttivo (evidenziandosi in particolare la sponsorizzazione fornita ad uno dei candidati alla carica di capo-locale di UD e la costante interlocuzione con IU PE) e la difesa tende, nell'atto di appello ad operare una non consentita parcellizzazione dei dati indizianti, che vanno letti congiuntamente;
viene pertanto non solo confermata l'affermazione di penale responsabilità ma anche riqualificato il fatto nella previsione di cui all'art. 416 co.2 c.p. con quantificazione della pena in PR IU anni 13 (1 anno superiore rispetto al minimo edittale) e riduzione per il rito. Risulta raggiunto da affermazione di penale responsabilità in entrambi i gradi di giudizio per l'appartenenza alla società di TO TO AL (cosca ON). In secondo grado riconosciuta continuazione con precedente giudicato. Gli elementi a carico, in sintesi, risultano essere : l'apprezzamento delle circostanze di fatto - emerse nei precedenti giudizi del 2001 e del 2010(condanna per associazione nel primo caso, costante vicinanza a IU e VI ON con protezione della loro latitanza nel secondo); i contenuti della conversazione captata il 24 gennaio 2008 ed intercorsa tra CO SO e CC SO, durante la quale il secondo racconta di essersi recato a TO per il conferimento di alcune cariche, precisando .. e a PR basta, che gli abbiamo dato il vangelo.. ; in una successiva conversazione del 22 marzo 2008 CO SO, in auto, incontra il PR. Subito dopo, conversando con la persona che era con lui afferma questo pure è arrivato dritto, a natale, cose di OM AO, imbroglia, sbroglia.. ci sono volute dice firme.. (riferimento inteso all'avvenuto conferimento della dote). RM Il GU ritiene tali dati ampiamente idonei ad affermare la penale responsabilità, evidenziando come non possa parlarsi di bis in idem (in rapporto al precedente giudicato - sentenza GU del luglio 2010) essendo l'ultima condanna in realtà per per favoreggiamento ed incentrata su un episodio del 2005. Nel valutare i contenuti della impugnazione, la Corte di merito osserva, in sintesi, che : - l'episodio del conferimento della 'dote' risulta avvenuto durante le festività natalizie del 2007 e può dirsi accertato in rapporto ai contenuti captati;
- tale episodio consente di ritenere sussistente, in fatto e in diritto, una condotta partecipativa;
infondata è l'eccezione di improcedibilità per precedente giudicato favorevole di assoluzione dal reato di cui all'art. 416 bis (con contestuale condanna per il solo favoreggiamento) relativo a decisione emessa in secondo grado nel 2013. Su tale ultimo aspetto, la Corte di Appello osserva che la decisione emessa nel 2010 (in primo grado) riguardava di certo l'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa ma non può ritenersi che il fatto oggetto di quel giudizio corrisponda≫ in tutti i suoi elementi a quello contestato. Ciò in rapporto al fatto che nel presente procedimento la contestazione è estesa AS IU Ricorre l'imputato e il P.G. a fronte di condanna in secondo grado alla pena di anni 6 di reclusione per ritenuta appartenenza (semplice) al locale di NO. Quanto agli elementi a carico, va ricordato che il GU oltre ad evidenziare la presenza fisica del AS all'interno del ristorante IL in occasione del conferimento della 'dote' a! D'NO RA nel dicembre del 2009 (si veda la relativa posizione) rievoca il contenuto di captazioni ulteriori che consentono di collocare il AS come soggetto vicino al SS IU come persona bene informata di quanto e avviene nelle collegate locali lombarde e piemontesi. La sintesi di tali conversazioni e dei conseguenti argomenti viene così espressa in sentenza. ..può qui ricordarsi la conversazione del 2 febbraio 2010 tra IU OM e RO QU: il primo, nel commentare l'omicidio di MI LE, aveva riferito che era andato a trovarlo EP AS e che questi aveva manifestato l'intenzione di attribuire delle nuove "cariche"a HE AC, mandato dal "AS" anche da IO RA. Siffatta vicenda non ha altre spiegazioni se non che il AS fosse affiliato all'organizzazione criminale, agendo per "portare avanti" altro soggetto. Aitra conversazione rilevante è quella del 4 marzo 2010 quando AS e OM avevano parlato di un "movimento" a SA (Vercelli) RM ("... e la devono aprire ..."), cioè, secondo la condivisibile interpretazione degli inquirenti, DEapertura di un "locale" nella città piemontese, ove il AS si dovrebbe recare (e sono documentati nell'Operazione MINOTAURO viaggi del OM in Piemonte). Al riguardo, le contestazioni difensive sulla valenza di tale conversazione non colgono nel segno, essendo palese il contesto associativo ndranghetistico, anche con il chiaro riferimento al correo "EP CA". Si aggiunga che l'imputato il 5 gennaio 2010 alle ore 18:07 (telecamera centrale) era stato video- ripreso, mentre usciva dal piano seminterrato del centro Commerciale "I Portici" ove è ubicata la lavanderia gestita da IU OM. Né può avere rilevanza la circostanza che nella conversazione tra IO IL e IO IC del 30 gennaio 2006 (in faldone 29), era emerso che capo locale fosse il coimputato PP (v. infra), perché, come ben evidenziato dal P.M. nella sua memoria del 21 febbraio 2012, "il fatto che nel gennaio 2006 venga individuato in NE RI il "capo locale" di NO non significa come si legge - nelle memorie difensive che non possa essere riconosciuto al AS un ruolo apicale nel 2009; questo non soltanto per la diversa collocazione temporale dei UE dati, ma soprattutto perché le conoscenze oramai acquisite sulla struttura della 'ND bastano per affermare che, all'interno dello stesso organismo (società locale) insistente SU di un certo territorio "istituzionalmente" e fisiologicamente convivono più figure apicali con compiti di tipo organizzativo (capo locale, capo società, mastro di giornata, ecc.). E' sicuramente significativo che al conferimento della "Santa" a RA D'NO a NO siano presenti sia il NE RI che il AS IU". Nel valutare le proposte impugnazioni, la Corte di secondo grado osserva che : a) i motivi proposti dalla difesa sono infondati. La condanna del AS è razionalmente giustificata dal contenuto delle captazioni e dall'attività di circa la osservazione partecipazione alla riunione del dicembre 2009, non essendo decisivo per escluderla il dato della residenza DEimputato in comune limitrofo, data l'estensione della competenza territoriale di detta locale. Alla cerimonia di conferimento della dote al D'NO prendono parte sia il AS che il NE il che è estremamente significativo circa la qualità DEapporto associativo DEimputato. Si rinvia per il resto alle considerazioni sulla idoneità del locale e sulla studiata modalità di RM allontanamento dei commensali già esposte nel trattare la posizione del D'NO. Si precisa che la durata della permanenza nel ristorante è pari a circa tre ore. Per il resto, si ritengono significative le ulteriori conversazioni inter alios sul tema della 'proposta di conferimento' della dote al Racco e altamente significative quelle in cui il AS OM come conversante diretto con il SS, Viene dunque confermata la partecipazione del AS al sodalizio, pur dovendosi escludere lo svolgimento di un ruolo direttivo. Pur relazionandosi con soggetti di vertice, non emerge dalle captazioni lo svolgimento da parte del AS di un ruolo direttivo o organizzativo, non essendo allo stesso mai affidati poteri decisionali. Viene accolta la doglianza del P.M., di contro, in punto di trattamento sanzionatorio, sempre nella cornice edittale della partecipazione. Non può essere ritenuta congrua nè legittima, ad avviso della Corte reggina, la motivazione con cui al AS sono state in primo grado concesse le circostanze attenuanti generiche (condizione di incensuratezza), non essendovi elementi positivi cui ancorare la riduzione del trattamento sanzionatorio. La pena viene pertanto commisurata al minimo edittale di anni nove ridotto a sei per la scelta del rito. LI FO Raggiunto da conforme affermazione di penale responsabilità nelle UE decisioni di merito come aderente al locale di MO (ruolo direttivo), con incremento della pena in secondo grado dovuto ad accoglimento del ricorso del P.M. in tema di attenuanti generiche. La posizione va esaminata in modo congiunto con quella di AL IS OS, valendo per lo LI il compendio captativo già illustrato ed in particolare la conversazione intercorsa tra SS IU, SS RT e RÌ RC il 22 agosto del 2009 (vedi sopra). Oltre tale dato, relativo al conflitto interno insorto tra LI FO e IS MA, il GU indica come elementi a carico : conversazione del 20 agosto 2009 tra SS IU, lo stesso LI e AR ES durante la quale il SS informa i UE degli esiti della riunione tenutasi a margine del matrimonio PE/BA con attribuzione delle nuove cariche del CR (LI in tale contesto afferma di essersi recentemente incontrato con MI PP e commenta la scelta in senso sostanzialmente positivo); presenza unitamente al SS a quattro rilevanti incontri con altri affiliati oggetto di monitoraggio o comunque ricostruiti durante le indagini;
esiti delle indagini torinesi (procedimento cd. RM OT) riportati a pag. 2207 e ss. che vedono lo LI in costante contatto con gli affiliati piemontesi, anche per la risoluzione di conflitti insorti in quei territori e per l'attribuzione di 'doti'. Il GU ritiene provata la condotta organizzativa ed applca le circostanze attenuanti generiche in rapporto alla incensuratezza. Nel valutare le impugnazioni proposte, la Corte di secondo grado, in sintesi : - respinge questione in rito relativa alla modifica della imputazione avvenuta nel corso DEudienza preliminare (con contestazione del ruolo direttivo in luogo della mera partecipazione) ritenendo tale modalità consentita, trattandosi di fatto diverso da come descritto nell'atto di esercizio DEazione penale e non di fatto nuovo;
- respinge ulteriore questione in rito relativa alla utilizzabilità delle intercettazioni realizzate nel procedimento cd. OT, sulla base della corrente interpretazione della previsione di legge di cui all'art. 270 c.p.p. ; - conferma la complessiva valenza dei dati indizianti a carico dello LI, data l'ampia convergenza dei contenuti captati, anche in rapporto al ruolo direttivo/organizzativo . Viene pertanto respinto l'appello della difesa ed accolta la doglianza del P.M. in tema di Da CH ON EL AS trattamento sanzionatorio. L'esclusione delle attenuanti generiche, porta alla illegittimamente motivate, quantificazione della pena in anni dodici (minimo edittale per il comma 2 ritenuta l'aggravante del co.4) ridotti ad otto per la scelta del rito. Ritenuto appartenente al ..locale.. di NG in entrambe le decisioni di merito. Per il GU è stabile interlocutore di UN SC e risulta essersi recato da PP CO in data 9 giugno 2009 su mandato del SC. Ha contatti anche con il Ciancio. E' uno dei soggetti che risolve la questione insorta tra la locale di NG e quella svizzera (si veda la posizione del SC) presiede la riunione formale del 20 dicembre 2009 presso il bar Rikaro e, tra l'altro, risulta nominato dopo il rientro in Italia del SC-capo della locale di NG (colloquio del 12 febbraio 2010 con il SC). Vengono concesse le circostanze generiche con essenziale riferimento alla incensuratezza. Nel valutare le impugnazioni proposte, la Corte di secondo grado, in sintesi afferma che : la unitarietà della 'ND non richiede che sul territorio della locale sia necessario avvalersi della capacità di intimidazione e delle condizioni di assoggettamento e di omertà lì dove si resti collegati funzionalmente, come nel caso in RM esame, alla 'casa madre' calabrese, cui si fornisce apporto. Le condotte dello CH sono altamente indicative della ritenuta appartenenza alla organizzazione oggetto di giudizio. Ne deriva la conferma della affermazione di - rapporto alla penale responsabilità e in la negazione delle rilevanza del ruolo - attenuanti generiche (con circostanze accoglimento del ricorso del P.M.). Raggiunto da conforme affermazione di penale responsabilità nelle UE decisioni di merito per appartenenza alla articolazione territoriale di UD. Gli elenti a carico sono tratti da : I vicenda della successione a RO IO nella carica di capolocale di UD, ricostruita attraverso la captazione ambientale di diverse conversazioni nel domicilio di IU PE nei mesi iniziali DEanno 2010. La sequenza delle conversazioni ed i principali contenuti sono stati illustrati in sede di verifica della posizione di TT ZI (v. infra). In particolare durante la conversazione intervenuta in data 11 marzo 2010 tra IU PE e i fratelli IU e NN LI si fa riferimento al fatto che i UE 'anziani' delle RA LU famiglie in contesa erano AS EL (detto tarpa) per i DI e AT RO per i TT, che avevano proposto da un lato NE e dall'altro ZI. Tale elemento si salda alla considerazione del ruolo già espresso in precedenza e oggetto di giudizio definitivo (condanna per reato associativo alla pena di anni cinque di reclusione). Il GU afferma come certa l'identificazione posto che il nome di AS EL 0 il soprannome TA PI OM in tutte le conversazioni sul tema. Si ritiene pienamente integrata la condotta associativa, pur in assenza di prova del ruolo direttivo, e si opta per il riconoscimento della continuazione, con quantificazione della pena in aumento (anni tre ridotti a UE per il rito) su quanto giudicato (sentenza Corte di Appello del 2002). Nel valutare i contenuti DEimpugnazione ivi proposta, la Corte di merito osserva in sintesi che : - l'anziano IT, secondo i contenuti captati, partecipa attivamente alla 'contesa' per la nomina del nuovo capolocale e pertanto non può dirsi che l'affermazione di responsabilità sia rapportata ad un mero status ricollegato alla pregressa decisione irrevocabile;
- si evidenzia in particolare la conversazione del RM · giorno 10 marzo 2010 nel corso della quale RO OR afferma che alla riunione del giorno precedente, sul tema, era presente anche Tappiccedda, e dal contenuto del colloquio si comprende che anche questo soggetto era anziano, quasi come AT RO (il che rappresenta conferma della identità). Si ritiene pertanto infondata la doglianza mossa dalla difesa con conferma delle statuizioni di primo grado. Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in entrambe le decisioni di merito quale appartenente alla articolazione territoriale di SA (anni 5 e mesi 4 di reclusione). Si ritiene presente al matrimonio PE/BA in rapporto alle risultanze investigative di osservazione. La presenza, sia pure non al momento della specifica discussione relativa al conferimento delle cariche provinciali, risulta anche dal colloquio tra lo stesso RA e PP CO intercettato il giorno successivo (20 agosto 2009). Sempre in tale colloquio l'PP parla con il RA di argomenti rilevanti per l'organizzazione ( rievocando l'andamento della riunione tenutasi durante le nozze) e RA chiede TA MI LA espressamente all'PP la Lombardia come è messa ? .. ottenendo la risposta circa l'identità del soggetto responsabile (IN ER). Inoltre, emergono frequenti visite del RA all'PP ed in una occasione - il 3 febbraio 2010 RA accompagna PP presso ww l'abitazione del boss della ON IU PE (identificazione operata dalla P.S. di EN sulla base della visione del filmato che ritrare gli accompagnatori DEPP presso il luogo di incontro con il SS in DE, prima di recarsi tutti dal PE). Nel valutare le doglianze difensive la Corte di secondo grado afferma, in sintesi, che : - l'attribuzione di valore altamente indiziante alla captazione del 20 agosto 2009 merita piena conferma, posto che da un lato il contenuto della conversazione è del tutto inequivoco (PP rievoca in modo espresso l'andamento del summit che ha consentito di porre le basi per il rinnovo DEorganismo provinciale e tale tema, così come altri, non potevano essere oggetto di discussione o comunicazione ad un soggetto non affiliato, come è dimostrato dalla vicenda DEaccusa rivolta a CC SO) dall'altro il RA non si limita ad un atteggiamento passivo ma, in modo significativo, chiede notizie circa la situazione in Lombardia, il che conferma la conoscenza dei fatti associativi e l'interesse del RA ad ottenere notizie;
la stessa partecipazione alle nozze RM PE/barbaro va letta in tale chiave, pur se per un fraintendimento intervenuto con l'PP il RA si mantiene in disparte nel momento topico della riunione;
tali elementi consentono l'affermazione di penale responsabilità, pur prescindendo dal contestato (dalla difesa) episodio del 3 febbraio 2010, che viene sostanzialmente escluso dal quadro valutativo finale. Si conferma la ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena in modo leggermente superiore al minimo edittale per il rilievo della condotta posta in essere. Ritenuto in entrambi i gradi di giudizio affiliato al locale di Vibo Valentia. In secondo grado riconoscimento attenuanti generiche equivalenti e minimo edittale (anni 4 e mesi 8 di reclusione). A suo carico vi è un'unica ampia conversazione diretta, intervenuta il 3 febbraio 2010 con SS IU, di cui appare opportuno riportare il testo : SS: Sapete perché sono venuto... sono venuto perché vi volevo dire un fatto e per spiegarmi una cosa... ho scoperto che... eravamo al ristorante a Cassari li sopra a noi.../ OM: Quando adesso?.../ SS: L'altra volta... adesso... (inc.)... di IZ, quel OM UN quelli che sono a ANforte là in IA... non SO se li sapete.../ OM: E dove sono?.../ SS: A ANforte hanno il locale... OM UN quello di IZ, non so se li conoscete.../ OM: A ANforte?.../ SS: Eh... in IA.../ OM: E di dove sono?.../ SS: Di IZ.../ OM: Ah di IZ?... e non li conosco.../ SS: Hanno il locale là... adesso.../ OM: Nella IA hanno locale?... chi glielo ha aperto?.../ come sonoSS: E non lo SO intrallazzati... non lo so chi è stato.../ OM: E sono di IZ questi?.../ omissis aMI LA SS aveva iniziato descrivere dettagliatamente le circostanze DEoffesa che, senza volere, lui e suo cugino OP O" (un altro affiliato alla 'NA di Cassari) avrebbero arrecato ad alcuni uomini d'onore di IZ, che stavano festeggiando il compleanno di un loro affiliato, tra cui, appunto, il citato "UN" e un tale di nome RY "OS". L'oltraggio era consistito nel fatto che sebbene costoro gli avessero inviato dei pasticcini e dello champagne al tavolo, lui e suo cugino EO non si sarebbero alzati per onorarli, limitandosi a un saluto distaccato, mentre suo zio "RO", assieme al figlio LO e un altro soggetto non meglio indicato, avrebbero raggiunto il gruppo di IZ, omaggiandolo con il dovuto rispetto. (...) SS: (...) non siamo andati a salutarli, la verità, non siamo andati a dargli la mano né quando siamo entrati e né quando... questo invece... OC si è alzato ed è andato a dargli la mano, è andato a salutarli, noi li abbiamo salutati da lontano, salute, salute, questo invece è andato a dargli la mano a OS. Adesso sono uscite parole per questo discorso, adesso dicendo che la colpa ce l'abbiamo io e l'altro giovanotto... (inc.)... che dicono che non siamo andati a salutare a questi. Come noi entriamo, tu sei nel ristorante non ci dici né se vogliamo un caffè, né se vogliamo una birra, né ehhh.../ OM: Quando siete entrati voi non siete andati a salutarli?/ SS: No, non siamo andati, li abbiamo salutati salute, salute e basta.../ OM: Non siete andati a dargli la mano.../ SS: Siccome non è andato nemmeno questo qua, che quando ce ne siamo andati è andato.../ (...) OM: Guardate voi quando siete entrato dovevate andare a salutarli.../ SS: A dargli la mano?.../ OM: A dargli la mano.../ SS: Dovevamo andare no?.../ OM: Era importante... era importantissimo ad andare a dargli la mano.../ (...) SS: Dicono che non siamo andati a salutarli.../ OM: E dovevate andare... allora appunto loro... non vi offrivano non vi dicevamo prendetevi qualcosa... qua e la voi avevate torto.../ (...) OM: Voi dovevate quando siete arrivati... siete stati voi che non li avete calcolati a loro quando siete arrivati.../ (...) SS: Ma quindi loro non hanno colpe, hanno fatto bene come dite voi che non ci?!.../. OM: Se volevano neanche vi offrivano. Anzi loro si sono comportati abbastanza bene che vi hanno portati.../ SS: Si quelli di IZ si, sono venuti a portarci i pasticcini e lo champagne al tavolo, ma è venuto proprio questo qua, questo RM ...(inc.).../ OM: E si perché questi... invece se voi li salutavate loro dicevano questi sono giovanotti dei nostri.../ SS: Niente adesso noi per là non siamo andati per niente, ci salutiamo ma proprio lontano, salute, salute e basta e siamo andati a sederci per i fatti nostri, io per la non.../ OM: Adesso a voi non vi conviene andare a dire a OM OC che siete venuto a parlare con me.../ (...) SS: Quindi è trascuranza? trascuranza?.../ OM: Voi gli avete detto che vi fate i fatti vostri?.../ SS: Ah?.../ OM: Che vi fate i fatti vostri?.../ SS: No e che poi uno quando perde la pazienza poi si che... poi glielo ho detto cose, gli ho detto io: se lo posso fare lo faccio, altrimenti ve lo fate voi.../ OM: Ma lui ha detto che non ve lo fa fare?.../ SS: Ah? No no.../ OM: Non potete fare l'uomo vi ha detto?.../ SS: No, no mi ha detto no, no è ...mi ha detto: "non è cosa che facciate l'uomo, ma è possibile mai, che testa avete, non si ragiona cosi" ah, gli ho detto io faccio l'uomo d'onore che voi non ci avete nemmeno calcolato... però è che ci sono altre parole nel mezzo cose altre questioni ed allora con quel risentimento... magari non siamo andati a salutarli però io glielo ho detto questo qua.../ omissis A questo punto, il AS aveva chiesto al SS a quale ramo DEorganizzazione appartenesse, nel contesto di dialogo di straordinaria importanza per le dichiarazioni autoaccusatorie: OM: Ma voi siete nella minore?... / SS: No no.../ OM: Cosa avete?.../ Per questi intrighi qua, che hanno SS: fatto quello che hanno voluto loro, la verità, è da tanto tempo che aspetto.../ OM: Ma voi cosa avete?.../ SS;
Lo RR ho.../ OM: Eh va bene, ancora siete figliolo no?... piano, piano.../ SS: Ah, ma sapete cosa hanno combinato? Dopo che mi hanno fatto... dopo di me assai, io è da sette o otto anni... gli altri che hanno fatto dopo di me, ma chissà dove sono, chi li ha visti più... per vedersi magari a vedersi e chi li ha visti più, proprio zero totale, adesso che hanno fatto onde evitare questioni e problemi, RM che hanno fatto, per non sembrare che... per cercare di addossarmela hanno preso e fatto... gliela hanno data a mio fratello a l'altro mio fratello quello che ho io e... ci hanno messo, ma niente io glielo ho detto.../ OM: Tuo fratello l'hanno fatto anche.../ SS: Tutti e UE i miei fratelli, il EZ ed il piccolo.../ OM: Sono nella "maggiore" allora loro?!.../ SS: Ah?.../ OM: Sono nella "maggiore"?.../ No gli hanno dato la stessa cosa SS: che ho io.../ OM: E voi siete nella "minore" allora.../ SS: Né "minore", né "maggiore".../ OM: Nella "minore" siete.../ SS: E si, con lo "sgarro".../ OM: Cosa vi hanno dato la mezza?.../ SS: No intera intera.../ OM: "Lo sgarro"?!.../ SS: Si lo "sgarro intero".../ OM: E come lo "sgarro"cosi non ve lo passono dare?.../ SS: Perché?.../ OM: Perché se non siete nella “maggiore”, vi hanno “comprato i ferri”? SS: Mi hanno comprato ferri che no?! No!.../ OM: Allora vi hanno dato la "mezza" vi hanno dato;
non è intera" quando "vi attaccano i ferri" poi vi completano.../ SS: Ci hanno dato... gli hanno dato "sana".../ OM: Vi hanno dato la mezza va bo si.../ SS: No ha detto che "sana", la "mezza" gliela ha data ad altri giovanotti a noi no... / OM: Allora vi hanno dato "lo sgarro" e siete nella "minore" allora.../ SS: Ma, si... dicevano che ci potevamo riunire per i fatti nostri, cose, però sempre succedono problemi e riuniamo tutti, una volta toccano a questo una volta toccano a quell'altro sempre ogni minuto casini ci sono;
allora il discorso è che io glielo ho detto voi avete fatto le cose proprio a favore vostro, io gli ho detto, io non SO cose ma non siamo uno... ci sono abbastanza di noi.../ OM: Ma quanto siete là sopra...la voi.../ SS: A Cassari siamo gira e volta una sessantina, solo a Cassari, a parte poi ci sono di Nardo di Pace.../ omissis Dal prosieguo della conversazione emerge che MI LA SS volesse ottenere ad RM ogni costo una carica nel così detto ramo "Maggiore" DEorganizzazione, e per questo stava frequentando UN DESI, il quale gli aveva offerto di entrare nella sua organizzazione assicurandogli, nello stesso tempo, la concessione di una carica di 'ND maggiore: "...mi avevano chiamato quegli altri a dirmi: "vuoi che ti diamo qualcosa?". Tuttavia, il SS si era lamentato con OM di una disparità di trattamento ("il genero di UN DE SI... un ragazzo che è... di MI ...lo hanno portato proprio come le persone anziane nel giro neanche di UE anni proprio lo hanno portato a cose grandi... Si si lo hanno portato proprio a cose grandi"), evidenziando che "le cose andrebbero fatte giuste, perché se tu... adesso questo che ti è genero, come io ero prima di lui sette otto anni... tu, da un secondo all'altro tu te lo porti dove vuoi tu e perché queste cose non sono nemmeno corrette". Il AS aveva risposto che "Lora dicono che voi vi comportate in questa maniera che non li calcolate e non vi danno le cose avete capito?". Dunque, per sanare la situazione lo aveva invitato a recarsi da suo zio RO UN SS e: "...ragionare con lui... zio OC... io volevo parlare ancora SU quell'argomento gli dite perche io... io lo so che ho trascurato la gli dite... (risata)... però gli dite...". NE VI Osserva il GU che il contenuto del colloquio è inequivoco e dallo stesso emerge che il TA è stabilmente inserito nella cd. Società minore con la dote di sgarrista. Analoghe considerazioni sono svolte dalla Corte di Appello, posto che lo stesso fatto di recarsi dal SS per sottoporre all'autorevole esponente della ON l'esame della possibile 'trascuranza' commessa evidenzia come il TA è pienamente consapevole della necessità di osservanza delle regole interne, atteggiamento comprensibile solo in chiave di avvenuta affiliazione. Le circostanze attenuanti generiche vengono concesse in secondo grado in rapporto al fatto che la dote posseduta è tra i gradini più bassi della scala gerarchica e pertanto può inferirsi la marginalità del ruolo svolto. Ricorre il solo PG a fronte di assoluzione in secondo grado per il reato associativo di cui al capo A. In primo grado era stata ritenuta dimostrata l'appartenenza del NE alla articolazione territoriale di AR di IO ON (cosca QU) con rapporti intrattenuti con l'articolazione canadese (risulta domiciliato in RM Canada, monitorato all'interno DEauto noleggiata quando si trova in Italia). Gli elementi posti a carico nella decisione di primo grado, sono stati così illustrati. Viene rievocato l'incontro con altri affiliati, tra cui il SS e l'QU, avvenuto il 30 luglio del 2008 ritenuto essere una riunione di 'ND tenutasi dopo l'omicidio di AR OV (avvenuto il 14 luglio del 2008) in località montana Valle PA (comune di MO) riunione cui risultano aver preso parte: IU SS (vertice della società di DE), VI NE (ritenuto appartenente alla commissione di Toronto) RO QU, CO CÀ (ritenuto reggente la locale di IA) MI ND (sempre di IA) FO LI (ritenuto appartenente al locale di MO), ZI GO, OS EC e FR RI. Vengono indicati esiti di indagini svolte in territorio canadese : ..in particolare, VE, ER e CO che rappresentano, anche secondo le autorità canadesi, il vertice di un gruppo criminale operante a Toronto (Canada) - sí alternano via via nelle varie riunioni, facendo la spola tra il Canada e la IA e, quando non sono presenti, vengono comunque informati DEavvenuta mangiata. Proprio in Canada, peraltro, personale della Sezione centrale ROS CC, in data 7 agosto 2008, a seguito degli esiti complessivi delle attività di intercettazione svolte sull'utenza canadese del VE e della parallela attività informativa ed accertativa svolta in cooperazione con le competenti autorità canadesi, era riuscita a localizzare il latitante IU CO... A seguito di quell'arresto, si era appreso dai funzionari canadesi che era in corso (estate 2008) una incessante attività di monitoraggio informativo e dinamico su un componente calabrese operante a Toronto, facente capo proprio a VI VE. In particolare veniva assunto che nella città di Toronto esisterebbero sette famiglie criminali che hanno al loro interno per lo più soggetti di origine calabrese, ossia quelle facenti capo al VE e a IU ND, fratello di MI;
OS IO;
IO CO, nella cui organizzazione strettamente legata a quella di VE, opererebbe anche IN ER;
OS OM;
IN IO;
JI DEMA;
ME RU. Ognuna di questa sette famiglie sarebbe attiva in Canada nel traffico di droga, nelle estorsioni solo nei confronti di membri della comunità italiana, RM nel gioco d'azzardo, nella collegata usura, nonché nella commercializzazione di materiale falsificato. Molti dei predetti avrebbero reinvestito parte del denaro illecitamente conseguito in esercizi commerciali, per lo più bar e ristoranti, sia nel centro di Toronto, ma soprattutto nell'area di Woodbridge, ossia il c.d. nuovo quartiere italiano;
ognuna di queste famiglie sarebbe rappresentata dal Capo o dal Vice Capo all'interno di una - Commissione. Nell'agosto del 2008, il capo della Commissione sarebbe stato IO IN, la cui famiglia è originaria di DE;
la famiglia di VE ND opererebbe in strettissima simbiosi con 1 CO ed avrebbe solidi rapporti con ZE AR e gli QU di AR di IO ON. ZE, suocero di CO IO, ha, in Canada, un'ampia cerchia di parenti colà residenti da anni ... ..in questa sede può sinteticamente ricordarsi che 1'8 agosto 2008 (ossia il giorno dopo DEarresto in Canada del CO), alle ore 18.31 (cfr i.t. nr. 420 r.i.t. 1586/08 - utenza 3392184896 in uso a VI VE, intercorsa con l'utenza 0014162304382, in uso a OE ND), IU IA, fratello di MI, trovandosi in Canada in compagnia di IO CO, aveva modo di parlare telefonicamente con VI VE, in quei momenti in Italia (nel nord). Nel corso del colloquia VE che sembrava ignaro DEoperazione di polizia (non si trovava infatti in IA) faceva presente ad IU IA che era sua intenzione rimanere in Italia oltre il previsto (lett: "Sto cercando di rimandare per un altra decina di giorni..."). ND, appresa la notizia, gli diceva testualmente: "vieni via" e VE, non comprendendo la fretta del suo interlocutore gli chiedeva "perché?". ND, quindi, non volendo esporsi gli diceva "È buono che tu venga...". VE rimaneva sempre più perplesso (lett: "Ehm..."). Quindi, IA continuava "Eh... Vieni che dobbiamo sbrigare quella situazione", dando per scontato che VE sapesse quanto era accaduto, Aspetta un minuto... E quell'altro niente quell'altro! Quello che è li in Italia!", verosimilmente riferendosi al fratello DEarrestato, ossia AT CO, anch'egli latitante, poi localizzato e arrestato dal ROS a Roccella ON. Ma VE non riusciva veramente a comprendere cosa gli volesse dire ND (i UE, peraltro, si erano ripetutamente sentiti nei giorni precedenti e tutto sembrava scorrere per il meglio), infatti alla domanda "se quell'altro niente", VE rispondeva con un'altra domanda "NIENTE?". A quel punto, IA, compreso che RM VE non aveva avuto notizia DEarresto operato in Canada, passava l'apparato cellulare a CO IO con il quale aveva la seguente conversazione: CO: La notizia l'hai saputa? VE: Quale? CO: Che hanno arrestato mio fratello qua a Toronto... VE: No, e quando l'hanno preso? CO: Ieri... Notano gli investigatori che la conversazione appena riportata appare estremamente interessante, poiché dopo l'arresto di CO, veniva richiesto a VE di rientrare in Canada ed inoltre - sembrerebbe che IU - ND (in compagnia di IO CO) volesse da lui - rassicurazioni circa il perdurare della latitanza di CO AT. Il giorno seguente (9 agosto 2008, progr. 3446 - r.i.t. 758/08), VE aveva contattato MI AN, e i UE si erano messi d'accordo per incontrarsi. Il 12 agosto vi era stata una mangiata-summit a cui VE aveva partecipato, unitamente proprio a MI ND, a FO LI, a OR DE SI ed altri non identificati. L'11 agosto successivo, era stata intercettata una conversazione a bordo DEautovettura Lancia Musa targata DN913LN in uso a VI VE (progr. 514, RIT 1635/08), dalla quale era emerso che: IU CO, prima di recarsi in Canada da latitante, era stato per un periodo in Québec, Iove era miracolosamente sfuggito alla cattura, verosimilmente a seguito di un controllo occasionale, noto al VE che conosceva TUTTO delle abitudini di vita in Canada del CO (fino a conoscere i periodi e i luoghi delle sue vacanze), a riprova di quanto precedentemente detto. Abitudini di una vita molto dispendiosa;
IU CO alimentava, molto verosimilmente, la sua latitanza in Canada attraverso il traffico di stupefacenti (lett: "se prendevano qualche nave di quelle, manchi i cani non lo toglievano più - n.d.r.: nel senso non sarebbe uscito più dal carcere -, e dico io"); le attività svolte in Canada dal VE erano strettamente collegate a quelle del CO (vedi infra), tanto che l'ignoto interlocutore gli domandava se ci fossero stati problemi di soldi, intendendo dopo l'arresto (lett: uhhh...i soldi?) e VE rispondeva: "non ti preoccupare ci sono, senza che ci sporchiamo, dopo vediamo, dopo si trovano", in tal modo voleva fargli comprendere che, comunque, avevano anche altre vie e che, per questi aspetti, non ci sarebbero stati problemi, anche perché VE confidava che proprio per le disponibilità economiche di CO IU, RM la situazione si sarebbe potuta risolvere a suo favore. Per ragione di sintesi, è opportuno rinviare integralmente a quanto analiticamente esposto nel decreto di fermo alle pagg. 1932 ss., in ordine al ruolo ed alle attività del VE in Canada ed ai suoi rapporti con i CO. Vale, tuttavia, evidenziare che dalle indagini è ancora una volta emerso un indissolubile cordone ombelicale tra la componente italiana DEorganizzazione e quella operante in Canada. Quest'ultima, peraltro, partecipa, come documentato, con suoi rappresentanti alle riunioni strategiche della ON o, comunque, né viene informata e quando è necessario usufruisce per sè stessa degli aiuti, in termini operativi, della componente italiana. A tal proposito, estremamente significativa risulta la conversazione ambientale del 18 luglio 2009 (progr. 297, RIT 1407/09), intercettata sull'autovettura Fiat Grande Punto targata DX 593 TA, noleggiata da VI VE e svoltasi tra questi e RO QU: inizialmente VE, rivolgendosi all'QU, gli aveva espresso tutto il suo rispetto, chiedendogli come faceva a resistere con le continue richieste/inviti che riceveva da tutti quelli che andavano da lui. QU aveva risposto di avere in serata UE matrimoni, uno a Catanzaro al quale non sarebbe potuto non andare e uno al Sabbia D'Oro. VI aveva replicato che non sarebbe potuto mancare nemmeno ai lutti. VI dice a RO che si devono fare una fotografia loro UE più una terza persona perchè la deve mettere da zio RO nel Bronx;
Poi il dialogo era continuato: VE V.: vieni a Toronto una quindicina di giorni... QU R.: no... penso che vango... VE V.: devi venire anche per sessantaquattro... (n.d.r.: soprannome) QU R.: no ma io a quest'ora dovrei essere li... VE V.: non puoi lasciare a IC..perchè lo devi andare a riprendere in qualche maniera... subito subito...ahh?..perchè solo questo è rimasto..hai capito? QU R.: si... VE V.: ehh..perchè ci imbroglia...se ti metti tu non sbroglia nessuno...inc... QU R.: adesso sta con questi UE... mi ha detto " che me ne faccio di questi cornuti"... VE V.: è bravo...è bravo...ti dico che è una bravissima persona...lui si è cresciuto sempre con tuo zio...ahh? QU R.: me ne fotto di loro... VE V.: ahhh?...con..inc...là...hanno preso tutti e UE qui... QU R.: ahhh? VE V.: capisci?... QU R.: ma noi dobbiamo...inc... VE V.: si si ... RM QU R.: ce ne fottiamo degli altri... VE V.: si si con noi...con noi... QU R.: io.. aspetta un attimo...se parliamo di tutti i costi che ha li sopra.. non eravamo lì da EP...inc... erano per fatti loro, a me mi riguarda se facciano una cosa noi... ...OMISSIS... La conversazione appena riportata appare estremamente interessante poiché dimostra il ruolo di capo ricoperto da RO QU, tanto rispettato che, solo con suo intervento, VE ritiene di poter risolvere un contrasto in Canada con un soggetto (indicato come "64"), di origini italiane, che sembrerebbe essere rimasto l'unico a non accordarsi con loro nell'area di Toronto (lett: "perchè solo questo è rimasto"). VE, peraltro, ben conosce il carisma ed il potere di QU e dei CO, infatti appare molto ben attento, durante suoi soggiorni in Italia a frequentare soggetti sgraditi ai CO stessi, con i quali concorda anche il comportamento da tenere nei confronti di terzi. Ciò emerge chiaramente dalla conversazione ambientale intercettata in data 23 luglio 2009, allorquando trovandosi con un ignoto soggetto, di nome IU, e dopo aver parlato di altri argomenti non utili alle indagini, aveva affermato: "Prima che uscissi tu dal carcere... inc... mi hanno chiamato ¡ CO, e mi hanno detto: Lui si è sempre fatto i cazzi suoi, voglio che ci rispettiamo, noi con lui non abbiamo niente, lui con noi... inc...*..A me lo sai cosa mi dispiace? che se non avevo...inc... andavamo a mangiare assieme..." (cfr. i.a. nr. 420 del r.i.t. 1407/09 -ore 15:24 -23.07.2009 autovettura Fiat Grande Punto targata DX 593 TA, già in uso a VE VI All. 184). In definitiva, VE che ha un notevole potere in Canada, ove opera da lungo tempo, in Italia deve portare rispetto agli QU ed ai CO, a cui risulta strettamente legato, anche per potersi garantire, oltreoceano, l'appoggio di questi ultimi, utile alla gestione dei suoi interessi. A fronte di tali emergenze probatorie veniva affermata la colpevolezza del NE per il reato associativo, nonchè in rapporto ad esiti di altra captazione ambientale avvenuta il 6 luglio del 2009 - per il reato di detenzione e porto di un'arma comune da sparo. Nel valutare le doglianze difensive, la Corte di secondo grado, in sintesi : fondate sono le deduzioni difensive in punto di assenza di prova della partecipazione del NE al sodalizio di stampo mafioso. RM Si ritiene, in particolare, che : a) l'attività illecita svolta in Canada dal NE E è stata indicata in modo estremamente generico, senza concreta analisi degli elementi informativi sottostanti e pertanto non può ritenersi dimostrata in modo congruo;
b) l'esistenza di un visibile rapporto con il latitante CO IU, tratto in arresto in Canada nell'agosto del 2008, non è un dato da cui poter inferire come conseguenza l'avvenuta affiliazione del NE alla articolazione della 'ND operante in IO ON;
c) la conversazione intervenuta con RO QU il 18 luglio del 2009, prima riportata, offre di certo la percezione della consapevolezza, da parte del NE, della caratura criminale DEQU ma, in rapporto ai suoi contenuti, non si pone come elemento decisivo in rapporto alla verifica di fondatezza DEaccusa e non consente di affermare, con il dovuto grado di certezza che NE era l'anello di congiunzione tra le cosche calabresi e i gruppi associativi canadesi. Nè a tale conclusione può pervenirsi in virtù della presenza di NE ad alcune 'mangiate', pur essendo tale dato un indizio a carico. La Corte conferma esclusivamente l'affermazione di responsabilità per il possesso DEarma dato il chiaro tenore della conversazione intercettata, RA IA TR IU con esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Raggiunto da doppia conforme di condanna in riferimento alla contestata appartenenza alla articolazione territoriale di SA.Applicate generiche. Gli elementi posti a carico, consistono : conversazione del 18 agosto 2009 nel corso della quale CO PP indica i componenti della copiata includendo AM..; - partecipazione al rito di affiliazione delle nuove piante, unitamente all'PP e al CO in data 11 agosto 2009; - indicazione proveniente dal collaboratore di giustizia ET AT. Nel valutare le doglianze difensive, la Corte di merito afferma in sintesi che tali elementi sono convergenti e rassicuranti in ordine al giudizio di intraneità, rendendo vane le ipotesi alternative introdotte dalla difesa. Viene confermata la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Raggiunto da conforme affermazione di penale responsabilità, nelle UE decisioni di merito, con ruolo di partecipe alla locale di UD. RM Gli elementi a carico sono, in sintesi, rappresentati da : conversazione captata in data 11 luglio 2008 nella vettura di CO SO, intercorsa tra costui e RI TT, durante la quale il SO si lamenta del comportamento tenuto da altri soggetti tra cui menziona EP TR;
presenza del TR in OL il 1 settembre del 2009, ed incontro tra il medesimo e CO PP nel retrobottega di UN FR;
- conversazione captata in data 14 marzo 2010 ed intercorsa tra IU PE e AS AT, durante la quale viene rievocata la condotta tenuta da EP TR durante una riunione per il conferimento di una dote al MA;
il TR, secondo quanto riferito dal PE, abbandonò la seduta non condicidendo il modo di fare di CC SO (in tale ambito il PE afferma che senza disprezzare nessuno .. EP TR è EP TR..) . Viene inoltre citata la dichiarazione concorde di UE collaboranti circa la affiliazione del TR al gruppo di UD con attività di smercio di stupefacenti. eIl GU ritiene tali elementi significativi convergenti;
esclude il ruolo direttivo e incrementa la pena di anni 9 sino ad anni 12 per la ritenuta recidiva. Nel valutare i motivi di appello la Corte di LO IU secondo grado afferma, in sintesi, che : -- le affermazioni captate, sia pure inter alios, sono estremamente significative per il contesto delle conversazioni-cui ineriscono e per le condotte che raffigurano;
quanto al tema della recidiva, si precisa che se è vero che vi è stato esito positivo DEaffidamento in prova successivo ad una condanna (Corte Appello Genova del 20.12.1995) ve ne sono altre non oggetto di misura alternativa che giustificano l'applicazione della recidiva (vedi pag. 1346). Raggiunto da affermazione di responsabilità in entrambi i gradi di giudizio in relazione alle contestazioni di cui ai capi Be G. Quanto al capo B si tratta della vicenda già esposta in sede di sintesi della posizione di QU RO (illecita concorrenza aggravata in rapporto alle forniture di ferro alla ditta SA). Può dirsi, in sintesi, che dagli atti è emersa la influenza delle UE famiglie QU e ZZ in occasione dei lavori stradali indicati in riferimento al capo B della contestazione. In virtù della esclusione di ditte riconducibili ai ZZ dal novero dei fornitori di materiali e servizi, si erano infatti verificati incendi e danneggiamenti delle strutture e dei mezzi di cantiere della SA tra giugno e luglio del 2007. RM Ciò veniva accertato durante le indagini che evidenziavano come le ditte selezionate nella prima fase per le forniture erano riconducibili ad interessi impenditoriali degli QU (ad esempio la DI IC per la fornitura delle gabbie in ferro). Da qui le 'rimostranze' dei ZZ e la necessità di trovare una mediazione con inserimento di altri fornitori in percentuale, riducendo gli 'spazi' assegnati alle ditte riconducibili agli QU. Le numerose captazioni di conversazioni, consentivano di appurare che : - i responsabili del cantiere si erano inizialmente accordati con .. RO .. ; dopo i danneggiamenti avanza delle proposte commerciali il ZZ TO;
- i dirigenti della SA comprendono che per mantenere gli equilibri .. occore riparlare con ** RO e accontentare, almeno in parte, il ZZ, che aveva sponsorizzato la ditta TRADI di CO AS per le forniture di ferro, materiale che era stato in precedenza assegnato alla DI IC di CO LO;
le febbrili consultazioni, alcune delle quali captate, includono dunque i vari soggetti coinvolti e portano nel settembre del 2007 alla IO IU classe $25 redistribuzione delle quote di forniture di ferro tra la DI IC (che fornirà 341.000 kg ad un prezzo più basso) e la TRADI (ditta che fornirà 183.000 kg ad un prezzo leggermente maggiore), con aggravio di costi per l'impresa costruttrice. Si ritengono pienamente dimostrati, sulla base di conversazioni in atti, i rapporti intrattenuti da un lato tra CO LO e RO QU, dall'altro tra CO AS e il ZZ, così come il condizionamento imposto alla SA dall'QU e dal ZZ, con affermazione di penale responsabilità per QU RO e CO LO quanto al capo B. Quanto al capo G si tratta di minaccia esplicita rivolta durante una conversazione intercettata - a SS HE (pres. cda della IO) al fine di ottenere il pagamento di una fornitura per euro 110.000,00. La Corte di secondo grado, nel valutare le doglianze difensive afferma, in sintesi, che: la ricostruzione in fatto e in diritto della vicenda inerente le forniture di ferro alla società IO come realizzata dal primo giudice è logica e corente, basandosi su una serie inequivoca di fatti oggettivi uniti al rilievo probatorio delle conversazioni captate. Si richiamano sul punto le considerazioni già espresse in sede di esame della posizione di QU RO. In diritto la condotta è integrata i dove attraverso la forza di intimidazione del sodalizio mafioso si condiziona il mercato anche tramite RM l'azzeramento di potenziali concorrenti non risultando necessaria, in questo caso, la individuazione di effettivi concoirrenti esclusi. Quanto alla minaccia, così come contestata, ne sussistono tutti gli elementi, dato l'inequivoco tenore della conversazione e l'effetto intimidatorio, pienamente raggiunto. La pena risulta rettificata solo in rapporto all'errore materiale contenuto nel dispositivo della decisione di primo grado (generiche equivalenti all'aggravante del co.2 DEart. 513 bis c.p. - anni UE, con aumento di anni uno per la residua aggravante art. 7 e di mesi tre per il capo g sì da pervenire ad anni tre e mesi tre, ridotti per il rito ad anni UE e mesi UE). Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in entrambi i gradi di giudizio per ritenuta appartenenza alla articolazione territoriale di SA. La Corte di secondo grado ne incrementa il trattamento sanzionatorio (anni sei) con elisione delle circostanze attenuanti generiche. Gli elementi a carico, in sintesi, sono rappresentati da : intercettazione inter alios del 20 agosto 2009 PI VI tra PP CO e CO HE. Durante tale colloquio il primo racconta al secondo cosa è avvenuto durante il matrimonio PE/BA del giorno antecedente. La t discussione verte sull'accordo per il rinnovo delle cariche provinciali e, a richiesta del CO, PP indica come presente ..per noi.. EP IO .. ; conversazione inter alios captata il 14 giugno 2008 e intervenuta tra CO SO e CO PP, nel corso della quale si parla di vicende associative e si menziona EP IO..; contatti tra lo stesso EP IO e HE CO, che ne consentono la compiuta identificazione;
- altra conversazione, diretta, del 10 settembre 2009, intervenuta tra IO, PP e CO nel corso della quale si parla di problemi della locale di Gioia Tauro e del rischio corso da tal IM Cento;
le dichiarazioni rese dal collaborante ET che lo indica come appartenente alla 'ND storica. La Corte di merito, nel valutare le doglianze proposte afferma, in sintesi, che : identificazionenon vi è dubbio sulla nell'imputato del soggetto evocato da terzi, posto he vi sono anche intercettazioni dirette;
il valore dimostrativo degli elementi posti a carico è particolarmente elevato e consente di ritenere raggiunta la prova della condotta R contestata (di particolare significato la partecipazione al summit tenutosi durante le nozze PE/BA) . Viene accolta la impugnazione del P.M. in riferimento alla avvenuta applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con motivazione non congrua in rapporto al rilievo oggettivo del ruolo svolto. Raggiunto da conforme affermazione di colpevolezza nelle UE decisioni di merito. Ritenuto affiliato alla articolazione territoriale di EN come mero partecipe, con attenuanti generiche equivalenti. Gli elermenti a carico sono, in sintesi, rappresentati da : conversazione intervenuta tra l'imputato PI, PP CO ed altri soggetti, captata presso l'agrumeto di PP in data 24 dicembre 2008, avente ad oggetto problematiche della società di EN e contrasti interní a detta realtà associativa. Ne! corso di tale conversazione PP cercava di mettere pace .. siete tutta una famiglia, siete PR CO detto NI in fatto sino alla data del 21 marzo 2011. Vi è dunque un segmento temporale aggiuntivo e diverso, che consente di procedere ad affermazione di penale responsabilità anche se l'elemento probatorio valorizzato a tal fine fotografa una condotta tenuta nell'anno 2007. Viene esclusivamente riconosciuta la continuazione per medesimezza del disegno criminoso (incidenza della condotta attuale quantificata in anni 9 e ritenuta reato più grave, con riduzione della precedente condanna a reato satellite anni 4, sì da pervenire ad una quantificazione complessiva pari ad anni tredici, ridotta per il rito ad anni otto e mesi otto di reclusione). In entrambe le decisioni di merito è stato ritenuto affiliato alla articolazione territoriale di DE (condanna ad anni 4 e mesi 8 con attenuanti generiche). A suo carico le abituali frequentazioni con il AS SS IU, verificate durante le indagini. Nella conversazione del 27 novembre 2009 IU SS e RO QU appaiono preoccupati per le possibili intercettazioni ambientali in atto e indicano in PR uno dei possibili soggetti attenzionati dalle autorità inquirenti. In data 3 dicembre 2009 conversano, all'interno dei locali della lavanderia Apegreen, SS RM IU, PR CO e SS VI. Il SS parla con PR di appuntamenti e riunioni ritenute di rilievo in ambito associativo (conferimento di una dote a un affiliato di NO). Sovente il PR accompagna SS ad appuntamenti con altri affiliati, anche in luoghi diversi dalla IA (in particolare a OR, episodio del marzo 2009). Nel valutare le doglianze difensive, la Corte di merito, in sintesi, afferma che : le captazioni utilizzate offrono la prova DEinserimento del PR nella compagine associativa, anche in rapporto al fatto che il SS e l' QU (soggetto entrambi di vertice) non avrebbero ragione alcuna di preoccuparsi per le possibili captazioni dei colloqui del PR se costui non fosse un affiliato. Gli ulteriori elementi confermano il dato, in virtù della particolare vicinanza del PR al SS, che se ne serve in occasione dei suoi spostamenti per delicati incontri con altri soggetti affiliati. Vengono pertanto disattese le ipotesi alternative circa la natura dei contatti introdotte dalla - difesa e viene convalidato il ragionamento probatorio seguito dal giudice di primo grado. TT ZI là padre, figlio e spirito santo.. ed uno degli interlocutori più animati (... non facciamo a chi figli e a chi figliastri..), VI, è stato identificato nell'imputato PI sulla base DEutilizzo, per giungere sul posto di una vettura a lui in uso e di altri dati di riscontro correlati al contenuto della captazione. Costui faceva, inoltre, riferimento al fatto che i ..nipoti del grande capo ..erano dediti a furti e nessuno prendeva provvedimenti. PP però gli rappresenta che non si trattava di soggetti 'attivl' e dunque non potevano farsi addebiti a chi non aveva vigilato su di loro. Il GU risolve una obiezione difensiva in rito relativa alla avvenuta cancellazione della videoripresa del 24 dicembre 2008 (ma non del file audio), posto che il file è stato per errire sovrascritto, affermando che non si verte in ipotesi di inutilizzabilità patologica e dunque la doglianza non è accoglibile in sede di rito abbreviato. Si precisa che nella informativa si dà atto DEarrivo della vettura sul terreno DEPP e che nel corso della conversazione ulterioriemergono dati identificativi del VI conversante. La Corte di secondo grado, sui contenuti DEappello afferma in sintesi che : RM vi è certezza sull'avvenuta identificazione DEimputato come uno dei conversanti, potendosi dedurre l'arrivo della vettura in uso allo PI sul fondo DEPP anche dalla mera annotazione della polizia giudiziaria e dovendosi valutare tale aspetto in una con il contenuto del colloquio e con i successivi riscontri (episodio del furto della vettura denunziato da PI VI un anno prima) ; - quanto ai contenuti della conversazione, si riene che nonostante l'unicità del dato informativo i suoi contenuti siano altamente significativi della appertenenza alla cosca di EN. E' del tutto chiaro che si discute di malumori interni al gruppo di 'ND operante in EN e le affermazioni dello PI hanno pieno significato autoaccusatorio. L'atteggiamento ostile dello PI nei confronti dei reggenti è conferma della sua partecipazione attiva, essendo fisiologico il contrasto in tutti i consorzi umani partecipati, nè la vicenda del furto DEauto può assumere valenza neutralizzante, posto che lo stesso PI afferma di essere a conoscenza DEautore del furto e di strare solo ..aspettando il momento... Viene dunque confermata sia l'affermazione di responsabilità che il trattamento sanzionatorio. Raggiunto da doppia affermazione di responsabilità nei giudizi di merito, in modo conforme (condanna anni sei e mesi otto di reclusione). La posizione riguarda il ..locale.. di UD e le fibrillazioni associative correlare alla nomina del capo locale in virtù delle precedenti frizioni tra le famiglie TT (collegata ai OR) e DI (oggetto di precedenti giudizi) con una vera e propria faida da cui uscirono vincenti gli esponenti della cosca TT. Nel gennaio del 2010 era deceduto il capo-locale IO RO (della famiglia TT) e ciò aveva determinato scontri interni per la successione. La vicenda viene ricostruita attraverso captazioni ambientali avvenute presso l'abitazione di IU PE in BO. Si fronteggia uno schieramento vicino ai DI (DI NN, sostenuto dai LA) e uno che sostiene gli TT, di cui fanno parte i PE e i OR. Ad essere indicato come possibile capolocale da tale ultimo gruppo è ZI TT, secondo i contenuti delle decisioni di merito. In tale ambito si discute anche delle 'doti' in possesso dei UE aspiranti ed emerge che ZI TT, che il gruppo PE/OR vorrebbe far progredire, è in possesso del ..trequartino.. e va parificata la sua posizione a quella DEavversario. Le conversazioni captate presso l'abitazione del PE sono riportate nella decisione di secondo grado da pagina 1275 a pagina 1283 ed alle stesse si rinvia. RM Va precisato che i colloqui intercorrono, di volta in volta, tra : IU PE, RO OR, IU IG, AR EL (il 28 febbraio del 2010- si decide di portare avanti UN); - IU PE, OR RÌ, RA ER, IE LI (il 7 marzo del 2010 si continua a - parlare dei contrasti insorti) IU PE e RO OR (8 marzo del 2010 durante la quale, tra l'altro, il OR afferma se vogliono parlare chiamiamo la provincia come responsabile e parliamo vediamo chi ha torto e chi ha ragione.. ed in seguito, criticando la posizione presa dal AT afferma preoccupato.. qua solo con il fucile si scavalla..) ; • IU PE e RO OR (ancora il 10 marzo del 2010 ) IU PE e i fratelli IU e NN LI (11 marzo del 2010); IU PE e OR RÌ (il medesimo giorno) ; IU PE, FR PE, NN NO e AS AT (14 marzo 2010, durante la quale a fronte del permanere dei contrasti tra i UE gruppi IU PE afferma, ZU IN tra l'altro di aver detto a RO... la pace è buona per tutti, e la guerra porta sempre alle disgrazie e porta sempre povertà auspicando una soluzione); IU PE e NN RA (il 9 aprile del 2010, conversazione da cui si comprende che la questione era stata risolta, nel senso che il vecchio RO AT, reggente anziano, aveva atrribuito la carica di capolocale ad un terzo, rispetto ai contendenti, AR IU EL detto biscotto, in quanto nipote del RO. In tal modo si era rispettata la linea generazionale mentre i UE contendenti si erano accontetati di uricevere una progressione nelle rispettive doti. A fronte di tale quadro, qui sinteticamente evocato, il GU ritiene accertata in modo pieno la responsabilità DEimputato (pena anni dieci ridotta per il rito a quella inflitta), ritenuto identificato con pienezza. Vengono disattese eccezioni in rito sulla validità delle intercettazioni. Valutando i motivi di appello, la Corte di secondo grado afferma in sintesi che : infondate risultano le questioni in rito sulla validità delle captazioni, essendosi verificata la sostituzione DEapparato tecnico in corso d'opera con provvedimento pienamente legittimo emesso dal P.M. procedente;
infondate altresì appaiono le opposizioni di merito, posto che pur non essendo mai presente lo TT nelle conversazioni intercettate è chiara l'identificazione e non vi è dubbio alcuno RO circa la genuinità delle affermazioni dei numerosi conversanti, alcuni dei quali (PE e OR) dotati di particolare carisma associativo. Si afferma che emerge con certezza il possesso della rilevante dote di trequartino e che le aspirazioni al comando della locale, assecondate e promosse dal PE e dal OR, rappresentano un certo indicatore di appartenenza, con ruolo dinamico. Vengono altresì mantenute ferme le statuizioni sanzionatorie. Viene ritenuto, in entrambe le decisioni di merito, affiliato alla società di SA, in virtù della prova della sua partecipazione, quale nuova pianta, al rito di affiliazione tenutosi in data 11 agosto 2009 in presenza di PP CO e CO HE. Nel valutare le doglianze, tra cui va evidenziata una deduzione in diritto alimentata dalla unicità DEelemento a carico, dall'assenza di altri riferimenti nel materiale di indagine e dall'accertata residenza in piemonte, la Corte di merito evidenzia che il nuovo affiliato è in quanto tale punibile perchè realizza un ulteriore 'anello* alla catena dei soggetti resisi 'a disposizione'. Si conferma la commisurazione della pena attestata sui mini edittali con attenuanti generiche equivalenti, rigettando richiesta di prevalenza delle medesime (in rapporto alla ritenuta gravità del comportamento posto in essere).
5. I RICORSI 5.1. Il contenuto degli atti di ricorso verrà illustrato in riferimento a quanto previsto dall'art. 173 co.1 disp.att. c.p.p. e, pertanto, nei limiti strettamente necessari per la motivazione della decisione da assumersi. L'avvenuta esposizione delle ragioni in fatto della decisione (alle pagine che precedono) consente di non rieditare profili essenzialmente fattuali, limitando la sintesi ai profili di critica emergenti dal testo DEatto di impugnazione.
2. Ricorre il PG territoriale nei confronti di NO AR AE, ND RM MI, QU IU, AL IS OS, SS VI, De MA OR, TT AT, GA IO classe '54, GA IO classe '62, SO AR, FR UN, AR CO, LO VI, EL FR, ES AV, SA UN, AS IU e NE VI. In rapporto alle posizioni di ES AV, NO AR AE, QU IU, SS VI, GA IO del '54, GA IO del '62 e AS IU si impugnano, congiuntamente alla sentenza, le ordinanze (del 26 giugno 2013 e 2 ottobre 2013) con cui la Corte di Appello ha respinto talune richieste di rinnovazione parziale DEistruttoria (accogliendone altre). La motivazione viene ritenuta incongrua e si afferma, in particolare, che in caso di prova sopravvenuta il potere istruttorio va esercitato in secondo grado esclusivamente in rapporto alla pertinenza e rilevanza e non alla pretesa decisività DEelemento offerto. L'atto di ricorso deduce, in sintesi : IMPUTATO CONTENUTO RICORSO PG NO AR AE ND MI Si impugna la statuizione (doppia conforme) di assoluzione... Si deduce in primo luogo il vizio di mancata assunzione di prova decisiva (si impugna il diniego del 2 ottobre 2013). Era stata chiesta l'acquisizione del verbale con cui in data 13 agosto 2013 NÒ RO FR, collaboratore di giustizia, aveva indicato NO AR AE come personaggio di vertice della associazione 'ND, con annesso riconoscimento fotografico. La prova sopravvenuta, da ritenersi decisiva, andava acquisita ai sensi DEart. 603 cod.proc.pen. e la motivazione del diniego viene contestata. Peraltro si trattava di un unico elemento probatorio la cui acquisizione non avrebbe determinato alcun reale aggravio sui tempi di trattazione del processo. L'assoluzione è dunque viziata dalla mancata acquisizione di un dato potenzialmente idoneo a superare i dubbi espressi in sentenza. Il P.G. territoriale ricorre avverso statuizione (doppia conforme) con cui si è negata la sussistenza in fatto della condotta di direzione di cui all'art. 416 bis co.2 c.p. . RM Si articola la deduzione in termini di vizio di motivazione per manifesta illogicità e carenza. Si afferma che la condotta di ' promozione, direzione о organizzazione' può essere riconosciuta in concreto, in rapporto alle attività censite, al di là del fatto che diverso soggetto svolga i compiti di 'AP della specifica articolazione territoriale (nel caso in esame il ES e, successivamente, il CÀ). La presenza di un capo non esclude che anche altri concorrano in compiti di tipo organizzativo. Ciò al fine di censurare uno degli argomenti spesi, sul tema, dalla Corte di secondo grado. ND ha svolto in tesi un rilevante - ruolo di raccordo tra l'articolazione lombarda e quella 'storica' calabrese. Tale affermazione trova aggancio probatorio nella conversazione ND/PA del 22 maggio, 2008, il cui significato è stato sottovalutato dalla Corte di merito nell'economia della decisione. Se ne ripropongono i contenuti e si sostiene che ND svolgeva compiti del tutto analoghi a quelli di CÀ e ES. QU IU Si impugna l'avvenuta assoluzione. Come si ricorderà, in rapporto al reato associativo QU IU era stato assolto già in primo grado, e la Corte di merito aveva respinto il gravame. I P.G. deduce vizio di motivazione e pare indirizzare le critiche alla sola assoluzione dal reato associativo, pur non precisandolo in modo espresso. Si rappresenta : a) un vizio di incompletezza, non essendo state valutate le dichiarazioni di accusa rese dal collaborante DO RO, già in atti (verbali del 17 marzo 2009, del 1 aprile 2009, del 29 aprile 2009, del 15 maggio 2009, del 31 luglio 2009). Ne se sintetizzano i contenuti e si evidenzia il rilievo dimostrativo, in chiave di conferma DEipotesi di accusa. L'assenza di riferimenti motivazionali a tale contributo rende viziata la motivazione, posto che i dati a carico reputati insufficienti potevano per converso fungere da riscontro a quanto riferito dal DO. Viene altresì indicato (e trascritto) un ulteriore dato non valutato, rappresentato dalla conversazione intervenuta tra PA e ND in data 6 marzo 2008. In tale conversazione si evidenzia, in particolare, una affermazione del PA che avrebbe rilievo indiziante (..ho RO QU RM e EP QU qui con noi..) . b) un vizio di mancata rinnovazione istruttoria non congruamente motivata, non essendo stata accolta la richiesta di escussione del testimone di giustizia PP CO (verbali del 7 giugno 2010 e del 6 ottobre 2010). Pur non trattandosi di prova sopravvenuta (la richiesta di rinvio a giudizio reca la data del 6 maggio 2011, nde) vi era certa decisività della prova in rapporto ai contenuti dichiarativi. *** Va dato atto del deposito di memoria difensiva (avv. Misaggi) in data 20 maggio 2016. L'atto prospetta ragioni di inammissibilità o comunque di infondatezza del ricorso. Si evidenzia come, al di là di QU RO, tutti i coimputati iniziali - riferiti alla pretesa cosca QU - sono stati assolti nel presente processo o in giudizi correlati. Ciò determina la sostanziale 'inesistenza' della pretesa cosca QU. In ogni caso si evidenzia come dietro lo 'schermo della denuzia di illogicità il P.G. AL IS OS territoriale abbia in realtà prospettato una diversa valutazione risultanze delle probatorie, operazione non consentita in sede di legittimità p Il difensore evidenzia come le dichiarazioni del collaborante DO siano in realtà state valutate nella decisione di primo grado (così I come nel titolo cautelare, peraltro annullato in virtù di accoglimento del ricorso per cassazione). Non vi è alcuna incompletezza cognitiva, posto che la decisione di primo grado è integralmente richiamata nella decisione oggi impugnata. La motivazione della Corte territoriale è pertanto da leggersi in rapporto alle complessive emergenze probatorie, non potendo pretendersi un esame analitico di ogni singola fonte e dovendosi applicare il principio secondo cui il convincimento espresso dal giudice è teso ad esprimere le ragioni essenziali della decisione con implicita reiezione delle argomentazioni di parte contrastanti con la scelta ricostruttiva giurisdizionale. Si ritiene peraltro del tutto infondata la doglianza incentrata sulla pretesa violazione DEart. 603 c.p.p.. Si esamina il preteso valore degli elementi non acquisiti e lo si confuta in modo esplicito, trattandosi di dati irrilevanti in rapporto alla posizione DEimputato e, peraltro, ben noti al P.M. procedente prima DEesercizio RM DEazione penale e in larga misura già presenti in atti. Vengono allegati alla memoria provvedimenti giudiziari favorevoli all'imputato emessi in rapporto a tali emergenze investigative, sinanche con rigetto della proposta applicativa di misura di prevenzione personale. Si impugna la statuizione di assoluzione in secondo grado. Si deduce vizio di motivazione per illogicità e contradittorietà. Il passaggio della conversazione inter alios del 22 agosto 2009 riferito in modo inequivoco ad IS AL (ove si evoca l'attentato da lui subìto) non è stato minimanente valutato ed era di per sè - indicativo del fatto che lo scontro interno al 'locale' di MO aveva visto protagonista proprio IS AL. Del tutto irragionevole è poi il dubbio espresso dalla Corte di merito sul fatto che nella successiva parte della conversazione il SS si riferisse ad un discorso fatto in SS VI presenza di IS AL oltre che di FO LI. La tesi alternativa (presenza di IS RÌ e FO LI) è smentita dalla semplice lettura DEintera captazione. Vengono inoltre elencati altri elementi di prova che la Corte di merito non ha realmente vagliato (conversazioni captate nell'inchiesta OT del 27 giugno 2008 e del 10 gennaio 2009 che vengono integralmente riportate nonchè indagini di ulteriore procedimento correlato). Vi sarebbe dunque un ulteriore vizio di completezza cognitiva, posto che il ragionamento probatorio si è limitato a prendere in esame soltanto una parte dei dati disponibili. *** Va dato atto DEintervenuto deposito in data 30 maggio 2016 di memoria di replica da parte del difensore. Si evidenzia che la richiesta del P.G. impugnante tende a promuovere una rivalutazione degli elementi dimostrativi, letti in modo non irragionevole dalla Corte di merito, con conseguente inammissibilità. Si evidenzia peraltro che alcuni atti posti a fondamento della doglianza (in punto di completezza cognitiva) non sono in realtà mai entrati a far parte del fascicolo processuale. Su tali elementi non era, peraltro, stata RM sollecitata alcuna valutazione in secondo grado. In ogni caso, anche in rapporto alle argomentazioni espresse sugli elementi oggetto di contraddittorio (prima parte del ricorso) si evidenzia la fragilità della critica. Si ripropone il testo della conversazione e si rappresenta che la lettura proposta dal P.G. impugnante non è coerente. L'esistenza di diverse opinioni tra i UE giudici del merito dimostra, di per sé, che non si tratta di un dato univoco e il giudice di legittimità non potrebbe 'sovrapporre' una propria valutazione in fatto. Si ribadisce, pertanto, la tenuta logica della motivazione espressa dalla Corte di Appello, anche in chiave di rispetto della regola di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p.. Si impugna la statuizione (doppia conforme) di assoluzione. Si deduce vizio di motivazione. Il materiale Istruttorio sarebbe stato illogicamente frammentato. La conversazione del 23 luglio 2009 (durante : la quale il SS IU, parlando con il ES IU aveva affermato logico ..è come a noi..) andava considerata nel suo complesso e appariva chiara nell'indicare il possesso di una 'dote' di 'ND. erroneaSi deduce pertanto una interpretazione di tale dato. Inoltre, quella del 3 dicembre 2009 non vede il SS VI meramente passivo, nel senso che all'imputato viene in ogni caso comunicato che al D'NO verrà conferita una importante dote in quel di NO. Si deduce altresì mancata assunzione di prova decisiva. Era stata chiesta l'acquisizione di ulteriori conversazioni di diverso procedimento. Il diniego non è minimamente motivato. In particolare si tratta di una conversazione captata in data 18 dicembre 2009 tra SS IU e l'imputato SS VI, trascritta solo in data 1 aprile 2011 e confluita nel proc.to n. 1988/08) e dunque non depositata in sede di esercizio DEazione penale (la richiesta di rinvio a giudizio reca la data del 6 maggio 2011, nde). Se ne riproduce il testo al fine di illustrare la rilevanza e si insiste per l'annullamento. *** Va dato atto DEintervenuto deposito in data 26 maggio 2016 di memoria di replica da RM parte del difensore. Si evidenzia che la richiesta del P.G. impugnante in larga misura ripropone il testo dei motivi di appello, senza confrontarsi in modo esplicito con le argomentazioni contenute in sentenza. Tale metodologia non appare consentita e dà luogo ad inammissibilità del ricorso. In ogni caso, si ribadisce la validità logica delle considerazioni espresse dal giudice di secondo grado. Quanto al tema della rinnovazione istruttoria, si rappresenta l'infondatezza dei profili di critica, essendo stata data corretta applicazione da parte della Corte di Appello alla norma regolatrice di cui all'art. 603 c.p.p., anche in riferimento alle modalità di definizione del giudizio di primo grado. Si evidenzia, in particolare, che le captazioni in questione erano già conosciute dal P.M. prima DEavviso di conclusione delle indagini preliminari. In ogni caso si evidenzia che non potrebbe essere introdotta censura in riferimento all'ipotesi di cui all'art. 606 co.1 lett. D c.p.p., non versandosi in ipotesi di De MA OR... TT AT applicabilità di tale norma. Il P.G. territoriale ricorre avverso la statuizione (in secondo grado) con cui si è negata la sussistenza in fatto della condotta di direzione di cui all'art. 416 bis co. 2 c.p. . Si deduce illogicità manifesta e carenza di motivazione. Anche in tal caso si afferma che la condotta di promozione, direzione o organizzazione' 誓 può essere riconosciuta in concreto, in rapporto alle attività censite, al di là del fatto che diverso soggetto svolga i compiti di 'AP della specifica articolazione territoriale (qui è NO IO). La presenza di un capo-locale non esclude che anche altri concorrano in compiti di tipo organizzativo. Ciò posto, gli stessi argomenti evidenziati nei UE giudizi di merito in modo conforme (delicatezza degli argomenti trattati in via diretta con il SS, partecipazioni a riunioni nel corso delle quali vengono conferite 'doti', raccordo tra la calabria e articolazioni settenrionali) portano a ritenere illogica l'esclusione del ruolo organizzativo. *** Va dato atto del deposito di memoria difensiva in data 9 maggio 2016. Con tale atto si sollecita la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal P.G. territoriale. Il ricorso sarebbe infatti teso a promuovere una rivalutazione degli elementi di prova e non individua alcuna violazione di legge O un reale vizio logico della RM motivazione espressa. Si evidenzia, inoltre, che la qualità di 'AP del locale di IO ON è stata attribuita ad NO IO con decisione irrevocabile che viene alloegata all'atto. La restante parte della memoria individua un vizio in tema di ritenuta recidiva e va illustrata nella parte dedicata alla esposizione dei motivi proposti dal ricorrente De MA. Si impugna la statuizione di assoluzione in secondo grado. Si deduce vizio di motivazione per illogicità e contradittorietà. Da un lato la Corte di merito afferma che data la strutturazione unitaria della 'ND non è indispensabile la prova della appartenenza ad uno specifico 'locale' dall'altro finisce con il valorizzare, in chiave assolutoria, il mancato inquadramento specifico in ambito territoriale. Inoltre, si afferma che la lettura delle captazioni tende a 'minimizzare' gli indicatori GA IO classe '54 di condotte rilevanti del TT sul piano associativo. La conoscenza di fatti riservati ed espressivi dei contrasti associativi è di per sè un indicatore rilevante, trascurato dalla Corte di merito. Inoltre in alcuni passaggi sarebbe emerso il coinvolgimento personale. Si impugna la statuizione (doppia conforme) di assoluzione. Si deduce vizio di motivazione. Le perplessità circa l'identificazione DEimputato nel soggetto conversato non sono espresse in modo chiaro e sono, in ogni caso, illogiche. Il riferimento ad IO l'RA..era più che sufficente, posta la conferma circa l'attività lavorativa del GA. In DE, l'imputato è noto con il soprannome di.. IO l'RA, dato documentato dalla p.g. e sottovalutato dalla Corte di merito. Inoltre, del tutto illogica è la seconda affermazione di dubbio. La qualifica o carica di 'capo NA' è precisamente indicativa di un ruolo, come l'intera istruttoria ha consentito di apprezzare. Si deduce altresì la mancata assunzione di prove decisive. Si tratta di ulteriori conversazioni (ambientale del 4 maggio 2010 - ambientale E RMY del 25 gennaio 2010) la cui acquisizione era stata chiesta in secondo grado ai sensi DEart. 270 c.p.p. . Vengono integralmente riportate al fine di dimostrarne la rilevanza. In un caso si tratta di colloquio diretto tra l'imputato e SS IU. Si precisa che la ragione del mancato deposito prima DEesercizio DEazione penale è dipeso da segreto di indagine, trattandosi di elementi che coinvolgevano anche ulteriori soggetti. Si evidenzia che il diniego è sostanzialmente privo di motivazione. *** memoriaVa dato atto del deposito di difensiva (avv. RA) in data 18 maggio 2016. Si prospetta la inammissibilità del ricorso. Vi è doppia conforme di assoluzione, con ampia motivazione circa le ragioni poste a sostegno. Da un lato il dubbio di identificazione, dall'altro la debolezza Jogica del preteso indicatore. A fronte di cio, il P.G. impugnante pretende GA IO classe '62 SO AR di sollecitare una non consentita rivalutazione di aspetti dimostrativi e si duole della mancata acquisizione di dati probatori enon allegati nella loro interezza. Si rappresenta che nessun contatto è emerso tra GA IO del '54 e i pretesi sodali territoriali. La stessa proposta di misura di prevenzione è stata respinta. Quanto al preteso vizio di mancata assunzione di prova decisiva, lo stesso non è proponibile lì dove il giudizio di primo grado si sia svolto con rito abbreviato. Gli elementi, peraltro, erano noti alla pubblica accusa prima DEesercizio DEazione penale e pertanto andavano - se ritenuti rilevanti - depositati in tale fase. Anche la tesi della possibile acquisizione ex officio ai sensi DEart. 603 co.3 c.p.p. non è fondata, posto che mal si concilia - in diritto - con la fisionomia DEappello successivo a rito abbreviato. Il mancato deposito, in sede di ricorso, delle trascrizioni integrali rende peraltro non autosufficiente il ricorso. Si impugna il mancato riconoscimento del ruolo direttivo. Si deduce vizio di motivazione. Gli elementi raccolti erano ampiamente indicativi del ruolo direttivo/organizzativo. Al GA è stata attribuita - dalla stessa Corte di merito in virtù dei contenuti captati la - carica di 'mastro di giornata', dunque non si tratta di una semplice dote ma di un ruolo RM che presuppone, in quanto tale, l'attivazione Icon compiti organizzativi (lo scambio di informazioni interno al gruppo). erroneaSi tratta, dunque, di una considerazione da parte della Corte di Appello di un risvolto dimostrativo emerso pacificamente dall'istruttoria. Si impugna altresì il rigetto della richiesta di parziale rinnovazione istruttoria. La richiesta, respinta senza adeguata motivazione, aveva ad oggetto le risultanze investigative diverso acquisite in procedimento e relative al condizionamento DEattività politico-amministrativa da parte della cosca di DE. In tale contesto emergeva in concreto il ruolo del GA. Si impugna l'assoluzione (doppia conforme) e si deduce vizio di motivazione. Si ritiene, in particolare, l'apparenza di motivazione. La Corte di secondo grado espone un approdo senza indicare le sottostanti FR UN AR CO valutazioni dei dati informativi. Ciò a fronte di una impugnazione che sollecitava non solo la rivalutazione dei * contenuti (diretti) captati il 10 febbraio 2008 ma anche di quelli captati in data successiva (31 maggio 2008) e non valutati in primo grado. I contenuti, riportati nel ricorso, appaiono inequivoci e la spiegazione alternativa fornita dall'imputato è del tutto illogica. Si deduce pertanto, il mancato esame complessivo della proposta doglianza. Il P.G. territoriale ricorre avverso la statuizione (doppia conforme) con cui si è negata la sussistenza in fatto della condotta di direzione di cui all'art. 416 bis co.2 c.p.. Si articola la deduzione in termini di vizio di motivazione per manifesta illogicità e carenza. Si rappresenta l'irrilevanza del fatto che nè l'PP nè il SS ricordino il cognome DEimputato nel corso delle rispettive captazioni e si deduce un errore di interpretazione dei compiti attribuiti al FR quale 'mastro generale' del CR. Detti compiti non vengono svolti solo durante la cerimonia di OL (cosa già significativa) ma hanno durata annuale. Dunque erra la Corte di merito quando ricollega la carica in seno alla provincia RM - alla sola cura del cerimoniale di OL. Si tratta di una carica particolarmente rilevante perchè rispecchia l'equilibrio tra i diversi territori nell'ambito DEorganismo di vertice e pertanto non può ritenersi logica in riferimento all'intero rilievo DEistruttoria - l'avvenuta esclusione del ruolo direttivo, pena una evidente contraddizione. Si impugna la statuizione di assoluzione (doppia conforme) e si deduce vizio di motivazione della sentenza. Come si ricoderà, in sede di merito si affermato che la nuda indicazione del ET non ha trovato riscontri adeguati. Si contesta la fondatezza di tali affermazioni, ritenendo che le emergenze istruttorie avevano pieno valore di riscontro. La pur breve presenza di AR durante la cerimonia di affiliazione in data 11 agosto 2009 era da ritenersi tale. Più volte AR è stato visto recarsi nel fondo di PP. La conversazione diretta (in realtà sono UE, entrambe del 9 agosto 2009) captata tra lo LO VI EL FR AR e l'PP è stata inoltre ritenuta 'neutra' lì dove conteneva spunti di rilievo. Ne viene integralmente riportato il testo. L'PP, al di là della vicenda della legna, chiede a AR di portare un' imbasciata a tale OM IN, e lo AR non salo acconsente ma si comprende che già conosce il contenuto della medesima. Nella conversazione successiva AR afferma di non aver trovato IN e dice.. lascio detto a NO. Ora, secondo l'impugnante vi sono elementi in atti da cui si desume che il destinatario del messaggio era IN LV, cui doveva essere comunicato un appuntamento per una riunione di 'ND. Tale aspetto è stato del tutto sottovalutato dalla corte di secondo grado, con parzialità della cognizione. Si impugna la statuizione (in secondo grado) relativa alla denegata qualità direttiva. Si deduce vizio di motivazione. Ad avviso DEimpugnante P.G. il ruolo direttivo si desume in modo chiaro dai contenuti del colloquio intercorso tra CO SO e CO PP in data 14 giugno 2008, ingiustamente sottovalutato. Il LO viene espressamente indicato come capo società in EN e PP ne critica l'eccesso di autonomia, in ciò confermando appieno la titolarità delle RM funzioni di comando in quel territorio. Tale qualità, al di là di altri spunti istruttori, è confermata dalla partecipazione del LO al summit in casa PE il 3 febbraio del 2010 e dalla vicenda dei lavori presso l'istituto scolastico ricostruita nel giudizio di primo grado. A ciò si aggiungono i riferimenti all'elevato grado del LO tratti dalla conversazione captata sul versante Jonico, citata in atti. Si ritiene pertanto sussistente vizio di illogicità e travisamento dei dati informativi. Si impugna la statuizione di assoluzione (doppia conforme). Si deduce vizio di motivazione della sentenza. Si ricorderà che preliminare alla verifica di fondatezza DEaccusa è stato ritenuto un dubbio di identificazione (il SS parla di .. LO o NI .. che lavora al comune ..). La Corte di merito, pure a fronte di indicazioni aggiuntive contenute negli atti lo ritiene non superata con motivazione ES AV SA UN apodittica. Era stata argomentata, infatti, la rilevanza delle captazioni dirette tra il EL e il sindaco OM (in rapporto ai contenuti), in virtù del fatto che ciò confermava la parte di captazione relativa al rapporto di lavoro tra.. u NI.. e l'amministrazione comunale e ciò rassicurava, in una con le altre risultanze, circa l'esatta identificazione del soggetto. Si impugna l'assoluzione (dichiarata in secondo grado) e si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con impugnazione contestuale DEordinanza di diniego all'ampliamento della base cognitiva. Come si ricorderà, la Corte di Appello afferma che seppur certa l'affiliazione formale (conv. del 17 dicembre 2008) come nuova pianta, non emergono condotte di attuazione di tale qualità. Sul punto si deduce erronea applicazione di legge, posto che l'affiliazione rituale è di per sè dato idoneo a ritenere consumata la condotta partecipativa. Si realizza ampia citazione degli orientamenti giurisprudenziali indirizzati in tal senso, ivi compreso, secondo il PG impugnante, Sez. Un. 2005 Mannino. Si evidenzia che la stessa Corte di Appello ha confermato in modo contraddittorio la - ww RMT condanna di ZU IN, versante in condizione di fatto del tutto analoga. Si propone altresì il vizio di mancata assunzione di prova decisiva (lett. d). Ci si duole, in particolare, DEomessa acquisizione di captazioni ambientali relative a colloqui tra ES VI classe '59 e i familiari, tra cui ES AV (colloquio del 16 giugno 2010) da cui potevano essere tratti elementi a carico. La motivazione del diniego appare contraddittoria e viziata in diritto, come da premessa. Si impugna l'assoluzione (doppia conforme) e si deduce vizio di motivazione. Come si ricorderà, i giudici del merito hanno ritenuto non provata la effettiva presenza DEimputato al 'rito' di affiliazione tenutosi in contrada Serricella di SA in data 11 agosto 2009 sul terreno del CO. Il SA viene evocato nella fase preparatoria dal CO (mio nipote UN) come 'presentatore' di una delle nuove piante. Secondo il PG ricorrente il SA si recò, in dissenso con la decisione di merito, alla cerimonia. AS IU Pur non essendo caduto nella 'rete' dei controlli successivi, il SA era stato presente, come si desume da captazioni successive, riferite a ..UN... La massima di esperienza invocata (e recepita dalla Corte in casi analoghi) è che solo il soggetto già affiliato può 'presentare' nuovi aderenti. La Corte di merito non ha ritenuto del tutto affidabile la interpretazione della captazione successiva (circa la presenza sul posto del SA) che invece era del tutto inequívoca, cadendo in vizio logico di travisamento della prova. Tale interpretazione era stata infatti confermata sia dall'interrogatorio del RA (che aveva ammesso il riferimento soggettivo a UN SA) che da un ulteriore episodio (conv. del 16 agosto 2009) da cui emerge una nuova ed ulteriore 'presentazione' da parte del SA. Non può affermarsi, pertanto, che il fatto pur ove accaduto - fosse isolato. memoriaVa dato atto del deposito di difensiva per l'udienza del 6 giugno 2016. In tale atto, si prospetta la inammissibilità del ricorso, teso non già ad evidenziare un vizio di motivazione quanto una diversa lettura della valenza dimostrativa degli atti di RM indagine. Non si rinviene, ad avviso della difesa, alcuna incompletezza valutativa nè un reale travisamento del contenuto della prova. In subordine si chiede che il ricorso del P.G. venga rigettato. Non vi è certezza alcuna sulla identificazione DEimputato quale soggetto evocato nelle conversazioni indicate nell'atto di ricorso, nè tale incertezza può essere superata dalle affermazioni rese dal RA IA. Dagli atti emerge in modo chiaro che il SA non ha preso parte al rito di affiliazione tenutosi in data 11 agosto 2009. In ogni caso si contesta la validità logica della pretesa massima di esperienza indicata dalla pubblica accusa. Si impugna il mancato riconoscimento del ruolo direttivo. Si deduce vizio di motivazione. Gli elementi raccolti erano ampiamente idonei a dimostrare lo svolgimento del ruolo direttivo/organizzativo. Vengono riprodotte alcune captazioni di conversazioni, e si ritiene del tutto carente lo sviluppo argomentativo espresso dalla Corte. Si sottolinea, in particolare, la vicenda della prospettata apertura del 'locale' di SA (prov. di Vercelli) Il AS ne discute in via NE VI diretta con il SS e ne promuove la costituzione, durante le conversazioni del 15 febbraio 2010, del 4 marzo 2010 e del 15 marzo 2010. SS finisce con il dare assenso a tale 'apertura' e, discutendo con il De MA afferma che il locale è di un cugino di EP AS. Tale elemento, unitamente alle altre risultanze, non sarebbe stato adeguatamente valutato nella sua particolare valenza dimostrativa. Si impugna altresì il rigetto della rinnovazione istruttoria, posto che le risultanze di una informativa depositata in diverso procedimento sulle attività del locale di NO avrebbero ulteriormente rafforzato il quadro dimostrativo posto a carico DEimputato. Va dato atto DEintervenuto deposito in data 30 maggio 2016 di memoria di replica da parte del difensore. Si evidenzia che la richiesta del P.G. impugnante tende a promuovere una rivalutazione degli elementi dimostrativi, letti in modo non irragionevole dalla Corte di merito, con conseguente inammissibilità. Il ricorso non individua fratture logiche delle argomentazioni espresse in sentenza ma tende a riproporre argomenti puramente di RM merito. Su ogni punto la Corte ha argomentato in modo non irragionevole, mancando la prova specifica DEesercizio di qualsivoglia potere direttivo da parte del AS. Quanto al tema della rinnovazione istruttoria, si rappresenta l'infondatezza dei profili di critica, essendo stata data corretta applicazione da parte della Corte di Appello alla norma regolatrice di cui all'art. 603 c.p.p., anche in riferimento alle modalità di definizione del giudizio di primo grado. inSi impugna l'assoluzione, dichiarata secondo grado e si deduce vizio di motivazione della sentenza. La decisione avrebbe parcellizzato in modo illegittimo la valenza degli elementi indizianti posti a carico e trascurato il valore delle captazioni di conversazioni intercorse tra il NE e ZZ RO (deceduto). In tali colloqui viene espressa, a giudizio DEappellante, una chiara manifestazione di intraneità associativa del NE in rapporto alle considerazioni fatte circa la figura di RO QU e i contrasti in atto in seno alla cosca. Il ZZ non avrebbe affrontato simili argomenti con il NE . se questi non fosse stato affiliato, per massima di esperienza convalidata dalla presente istruttoria. A ciò aggiunge il particolare valore sintomatico degli incontri - ricostruiti - tra il NE e i principali esponenti della frazione territoriale jonica della 'ND. Del tutto svalutato appare inoltre il rapporto del NE con il CO e i comuni interessi criminali in Canada. Anche l'analisi della conversazione diretta intrattenuta con RO QU tende a sminuire in modo irragionevole il valore probatorio della medesima, ben espresso nella decisione di primo grado. *** Va dato atto del deposito di memoria difensiva da parte DEavv. AN - in data 20 maggio 2016 - con cui si prospetta la inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso. La difesa del NE evidenzia che la deduzione di illogicità motivazionale in realtà appare finalizzata a promuovere una rilettura delle emergenze probatorie in chiave alternativa, operazione non consentita in sede di legittimità. ह् RM Si evidenzia che la Corte di merito non ha commesso alcun travisamento dei risultati informativi nè è incorsa nell'omesso esame di taluno dei dati indizianti ma, рій semplicemente, ha ritenuto che il complesso degli elementi raccolti, pur sottoposto a valutazione congiunta, non concretizzasse il necessario livello dimostrativo DEipotesi contestata. Si precisa che le conversazioni tra il TA e il ZZ sono state compiutamente valutate in sentenza, come è dimostrato dalla assoluzione del ZZ. In ciò la decisione corrisponde sia alle regole normative di valutazione della prova che ai corollari del principio del libero convincimento. L'opinione contraria espressa dal P.G. impugnante è un semplice dato di contrasto argomentativo che non può trovare ingresso in sede di legittimità, non essendo stata individuata alcuna frattura logica delle argomentazioni espresse in sentenza. Si rafforza la argomentazione con ampi riferimenti agli arresti giurisprudenziali di questa Corte e si insiste per la declaratoria di inammissibilità. Va inoltre dato atto del deposito di memoria da parte DEAvvocatura Generale dello Stato nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministro DEInterno, parti civili costituite. In tale atto si affrontano alcuni dei temi generali posti dalle difese dei ricorrenti, allo scopo di sostenere la tesi della infondatezza dei proposti ricorsi. Si ripercorre in diritto la struttura della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 bis c.p. allo scopo di evidenziarne la natura di reato di pericolo e si prospetta l'infondatezza delle critiche relative alla mancata contestazione salve limitate ipotesi di delitti-scopo nel presente giudizio. Si ritiene, inoltre, ampiamente dimostrato il radicamento territoriale della associazione 'ND e la sua concreta forza di intimidazione, mediante l'acquisizione ai sensi DEart. 238 bis c.p.p. di numerose decisioni di merito, ampiamente scrutinate nelle UE decisioni conformi. Peraltro non è esatto sostenere che nel processo manchino del tutto i reati-scopo, in virtù delle contestazioni relative alla attività della cosca QU e dei riferimenti contenuti in alcune captazioni ad altre attività di tipo estorsivo. Quanto ai requisiti minimi della condotta partecipativa, si evidenzia come il tema di prova, una volta dimostrata l'esistenza DEassociazione, riguarda esclusivamente l'avvenuto inserimento del soggetto nella struttura organizzativa. RM Si ritiene che la prova di detto inserimento sia stata raggiunta e argomentata in rapporto a tutti i soggetti raggiunti da decisione di condanna. "In sentenza vi è ampio riferimento a condotte concrete e non meramente simboliche, il che esclude il vizio lamentato da numerosi ricorrenti. Anche sotto il profilo della metodologia di ricostruzione probatoria non si reputano sussistenti i vizi denunziati - dai soggetti condannati nei ricorsi. Si cita, sul tema, l'approdo giurisprudenziale rappresentato dalla decisione emessa da questa Corte di legittimità in data 26 giugno 2014 (n.41735 del 2014) che ha esaminato materiali dimostrativi analoghi, relativi al processo 'parallelo' istruito dalla Dda di MI (cd. IN) evidenziando la sussistenza di riscontri reciproci tra le diverse captazioni sui temi di fondo. Si ritiene, pertanto, del tutto congrua la dimostrazione della esistenza DEorganismo sovraordinato denominato CR o Provincia così come emersa dall'istruttoria. Si conclude per il rigetto o la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti dagli imputati e per l'accoglimento dei ricorsi proposti dalla parte pubblica.
6. I ricorsi degli imputati: a) questioni comuni : sia pure con diverse modulazioni a1) nella quasi totalità di ricorsi si deduce espositive e accentuazioni di profili di critica che i giudici del merito non avrebbero rettamente interpretato la principale (e il più delle volte esclusiva) norma incriminatrice applicata, ossia l'articolo 416 bis del codice penale. Ciò in rapporto alla sostanziale carenza di delitti-scopo ed alla correlata assenza dimostrativa, in sentenza, DEeffettiva forza di intimidazione territoriale ricollegabile non già alla associazione 'ND in via generale e storica quanto alla specifica consorteria criminosa da ritenersi oggetto del presente giudizio, così come configurata in sede di esercizio DEazione penale. Si contesta, pertanto, la validità logica e giuridica della operazione di 'traslazione probatoria' di detto potere di intimidazione da precedenti giudicati (ai sensi DEart. 238 bis c.p.p.) realizzata in sede di merito, posto che in tali decisioni erano stati ricostruiti profili specifici e condotte materiali riconducibili alle singole 'cosche' territoriali ma non era mai stata affermata, come nel presente giudizio, l'esistenza di una struttura unitaria di collegamento, tesa alla conservazione dei rituali e delle regole minime in punto di adesione alla organizzazione di stampo RM mafioso. Detta struttura unitaria, peraltro, non risulterebbe congruamente dimostrata nella sua esistenza, trattandosi di dato del tutto nuovo rispetto agli esiti di detti precedenti giudizi, che necessitava pertanto di una ben più robusta provvista asseverativa. Al di là dei singoli profili di critica si evidenzia pertanto che i contenuti captativi - ampiamente utilizzati fanno al più emergere l'esistenza di relazioni umane tese alla attribuzione di cariche formali (ritenute secondo alcuni espressione di rituali folcloristici) ma non vi è alcun apporto probatorio concreto che dimostri in che modo e in quale forma dette cariche o doti fossero funzionali alla attuazione di un programma criminoso teso, in concreto, a determinare o a mantenere quelle condizioni di assoggettamento ed omertà (sia interna che esterna) imposte dalla norma applicata. In ciò la Corte territoriale avrebbe eluso la specifica dimostrazione del radicamento effettivo del potere di intimidazione, da un lato, e avrebbe finito - dall'altro - con il costruire le responsabilità individuali - in tema di partecipazione attraverso una impropria valorizzazione di indicatori di una mera condizione soggettiva statica (uno status) in violazione degli orientamenti espressi in numerosi approdi di legittimità, tra cui Sez. Un. 2000 e 2005 . Tale profilo di critica può ritenersi un profilo comune e la sua esposizione, pertanto, non verrà ripresa nell'analisi delle posizioni individuali tranne che per la necessità di evidenziare particolari tratti di connotazione. a2) in quasi tutti i ricorsi viene, altresì, impugnato - per erronea applicazione di legge e vizio di motivazione il punto relativo alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis co.4, sia in rapporto alla carenza di prova specifica (la Corte si rifugerebbe nel notorio) che in riferimento al coefficiente di imputazione soggettiva. Si afferma altresì che il riferimento presente in alcune captazioni - ai ferri sarebbe stato in realtà travisato (la Corte lo interpreta come conferma della disponibilità di armi) avendo tutt'altro significato (sorta di simbolica progressione nei diversi 'gradi'). In ogni caso la dimostrazione appare carente, posto che non poteva recuperarsi una massima di esperienza generalizzata relativa alla associazione 'ND, ma andava verificato se lo specifico 'spaccato associativo' oggetto del processo fosse dotato di armi per la realizzazione dei suoi scopi. In alcuni ricorsi si evidenzia, inoltre, che la prova doveva essere calibrata sulla specifica realtà territoriale ove è stato 'inserito' l'imputato. пл a3) in numerosi ricorsi si sollevano questioni processuali relative alla tecnica espressiva utilizzata nelle UE decisioni di merito ed ai criteri di valutazione della prova consistente in captazioni di conversazioni. Quanto al primo tema si osserva che in primo grado sarebbe stato essenzialmente riprodotto dal GU il contenuto del titolo cautelare, che a sua volta conteneva ampio riferimento alle risultanze di polizia giudiziaria. In secondo grado la Corte ha ritenuto di 'rieditare' la motivazione della prima decisione con successiva trasposizione dei motivi di appello, riservando uno spazio grafico limitato alla parte strettamente valutativa. Ciò si ritiene difforme dal modello legale di sentenza, nel senso che il rinvio 'per relationem' non è consentito lì dove l'atto richiamato non soddisfi i parametri legali tipici della fase, risolvendosi in un omesso esame delle doglianze. Quanto al secondo tema si osserva che lì dove gli elementi a carico risultano rappresentati - in via esclusiva dalla captazione di dialoghi che non vedono presente l'imputato ciò determina la indispensabile adozione della cautela valutativa di cui all'art. 192 co.3 c.p.p. data la sostanziale natura di 'dichiarazioni eteroaccusatorie' provenienti da soggetto imputato del medesimo procedimento. La Corte di merito pur esprimendo una linea generale di rigore valutativo avrebbe poi disatteso tale principio nell'esame delle singole posizioni. b) doglianze relative alle IMPUTATO LI NN MP NN singole posizioni : CONTENUTO ESSENZILE DEL RICORSO Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Azzarà. Deduce : della norma a) erronea applicazione incriminatrice e vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità. Si ritiene non provata la stessa esistenza del ..locale.. di ET, presupposto per poter partecipare alla struttura in questione. Si esprimono critiche generali al percorso motivazionale, in linea con quanto esposto al punto al (assenza di prova DEesercizio del potere di intimidazione/ adesione ad un modello di partecipazione di tipo statico). Quanto alla posizione individuale, si evidenzia che alcuni temi di critica espressi nell'atto di appello sono in realtà rimasti inesplorati. Si contesta l'effettiva valenza indiziante a carico dei dati emersi, reputandosi illogico il ragionamento probatorio espresso in sentenza. Il bar gestito DELI è l'unico esistente nella frazione di ET e pertanto la sua frequentazione da parte dei soggetti raggiunti da elementi a carico non può essere ritenuta significativa, nè emerge con la dovuta RM chiarezza la rilevanza causale del preteso apporto fornito dall'imputato. Le risposte fornite via filo dall'LI al SO appaiono di scarso rilievo e non denotano adesione alcuna o conoscenza delle finalità associative. Nè dalla massiccia attività captativa è emerso altro. Le risposte fornite dalla Corte appaiono dunque illogiche ed è stata dedotta la responsabilità DEimputato in modo essenzialmente presuntivo. Due atti di ricorso. Il primo a firma del difensore avv. Malara deduce : a) erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione in rapporto alla ritenuta responsabilità. Si ritiene che la Corte di merito non abbia realmente esaminato le doglianze formulate nell'atto di appello, riportandosi in modo della acritico ai contenuti argomentativi decisione di primo grado. Si ritiene carente la dimostrazione della esistenza della specifica locale di Trunca-AL. Si esprimono critiche riconducibili al profilo generale di cui al punto a1. Sul piano individuale, si ritiene scorretto il -metodo valutativo, posto che le captazioni rilevanti sono state operate nei confronti del SO CO, soggetto di dubbia affidabilità narrativa. Manca del tutto la ricostruzione di una condotta specifica e il mero riferimento alla 'dote' posseduta non può porsi come dato idoneo a giustificare la condanna;
b) le ulteriori deduzioni hanno ad oggetto la ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis co.4 c.p. ed il trattamento sanzionatorio. Si osserva in particolare che la motivazione da un lato valorizza, suò primo aspetto, dati del tutto generici 0 non pertinenti, senza esaminare la rimproverabilità soggettiva e dall'altro quanto al diniego delle - attenuanti generiche non tiene conto del - fatto che i precedenti sono molto distanti nel tempo e l'imputato è di età avanzata. Il secondo avv. Aricò deduce : a) erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione. Si ritiene erronea la premessa in diritto esposta dalla Corte di secondo grado in punto di ricognizione della condotta partecipativa. La Corte reggina infatti aderisce ad una tesi ormai superata che ritiene la mera adesione al RM sodalizio come produttiva di responsabilità lì dove è necessaria la ricostruzione anche in - via indiziaria di condotte concrete, capaci di rappresentare l'avvenuta assunzione di un ruolo 'dinamico e funzionale' nell'ambito del gruppo oggetto di analisi. Il vizio di impostazione si diffonde all'intero tessuto argomentativo e ne comporta la sostanziale invalidità. Peraltro è lo stesso capo di imputazione, si osserva, a descrivere le condotte partecipative in termini di materialità e da ciò deriva la impossibilità di ritenere integrata la condotta punibile in riferimento al mero possesso di una 'dote'. b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta esistenza del locale di Trunca-AL. Si propone il tema generale evidenziato già in sede di sintesi del precedente ricorso nonchè in via generale al punta a1. c) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla interpretazione dei contenuti delle conversazioni. Le dichiarazioni sono state captate in colloqui resi inter alios e dunque necessitavano di una specifica asseverazione, capace di escluderne AN IU l'ineliminabile tasso di ambiguità. La scarsa chiarezza dei contenuti impedisce di delineare la carica effettivamente attribuita all'MP. In ciò si rafforza il profilo di illegittimità della decisione, già evidenziato in precedenza, non essendovi stata la ricostruzione di condotte concrete e rivelatrici DEassunzione di un ruolo in seno al sodalizio. d) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio. Le censure sul punto sono state del tutto eluse. Si contesta in particolare la congruità motivazionale in punto di incremento della pena per recidiva, posto che un precedente risaliva al 1969 ed uno, relativamente più recente (condanna per armi) al 2000. L' ampio intervallo temporale decorso rende del tutto assenti i parametri richiesti da questa Corte di legittimità per la elevazione del trttamento sanzionatorio, incrementato per anni tre. L'assenza di effettiva motivazione viene dedotta anche in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Manca l'apprezzamento delle caratteristiche individuali e non vi è adeguato riconoscimento della marginalità del ruolo, in tesi, svolto. Unico atto di ricorso a firma difensore avv. RM D'Ascola. Deduce : a) erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione. Il ricorrente muove dalla censura in diritto relativa alla nozione di partecipazione punibile sposata dalla Corte di merito. Vi è stata impropria enfatizzazione del cd. 'modello organizzativo', con punibilità della mera affiliazione formale, il che determina l'approdo ad una linea interpretativa sconfessata dalla più avveduta giurisprudenza di legittimità. Ciò si riflette sul terreno dimostrativo, essendo stata attribuita valenza indiziante ad affermazioni captate inter alios tese alla mera indicazione di una 'dote' (ad es. il dialogo intervenuto tra SS e AT) . L'errore di prospettiva sarebbe dunque sia di diritto sostanziale che di diritto processuale, posto che a fini di ricognizione della condotta partecipativa sarebbe stata necessaria la ricostruzione anche in via indiziaria di - condotte concrete, indicative di un ruolo dinamico e funzionale svolto dal soggetto accusato. Vi è ampio riferimento ai principi espressi da Sez. Un. 2005 Mannimo, secondo il ricorrente non rispettati nella decisione impugnata. La prova deve avere ad oggetto il fenomeno DEinserimento effettivo del soggetto nel consorzio criminale attraverso la ricostruzione di condotte concrete, espressive di tale fenomeno. Ciò posto, è evidente che già tale aspetto della decisione realizza di per sè una violazione di legge. Quanto alla specifica posizione DEimputato, si ritiene illogica l'argomentazione con cui la Corte di secondo grado ha risposto alla doglianza relativa alla possibile millanteria del SS durante il colloquio intervenuto con il AT. A fini commerciali il SS era, infatti, interessato a 'promuovere' in modo anche artificioso l'AN, il che impedirebbe di ritenere sincera la parte della conversazione relativa a tale argomento. La Corte ha replicato che in realtà il AT - insrrito nelle articolazioni piemontesi - già conosceva l'appartenenza DEAN, sia pure con 'dote' inferiore. Ma, in realtà, si replica, è proprio l'errore di inquadramento commesso dal AT che avrebbe dovuto allarmare la Corte di merito. E' dunque del tutto plausibile che l'AN non possedesse alcuna 'carica 0 dote* (ammessa la effettiva rilevanza del tema) e che il AT sia stato indotto in errore e abbia affermato di conoscere l'AN solo per compiacere il SS. RM Del resto, se l'AN fosse stato realmente in possesso di una carica tanto elevata (quella di padrino) non si comprende la necessità della 'mediazione' in suo favore realizzata dal SS, -Ciò posto, si affievolisce in tesi l'intero compendio probatorio posto a carico, atteso che anche la ulteriore circostanza della 'messa a disposizione' DEappartamento da parte DEAN finisce con l'avere un significato del tutto diverso (riconoscenza per la mediazione commerciale) rispetto a quello attribuito dalla Corte di merito. Peraltro il ricorrente osserva che non vi è logico collegamento tra la preoccupazione espressa per possibili arresti dal SS nell'aprile del 2010 e l'offerta del rifugio fatta dall'AN che è del gennaio 2010. Dunque la diversa chiave di lettura (rispetto all'avvenuta affiliazione) dei rapporti intrattenuti tra l'AN e il SS non è certo implausibile, a differenza di quanto ritenuto in sentenza. b) erronea applicazione di legge e vizio di 100 RA IO motivazione in riferimento alla ritenuta circostanza aggravante del comma 4 art. 416 bis. Come in numerosi altri ricorsi si rappresenta che la motivazione travisa il riferimento ai 'ferri' emerso in alcune captazioni, per il resto rifugiandosi nel notorio. Non viè alcun dato storico capace di sostenere l'equivalenza tra i 'ferri' e le armi, essendo l'espressione 'attaccare i ferri' utilizzata in modo simbolico a fini di raffigurazione della progressione nella scala gerarchica interna. Peraltro vi è piena carenza di analisi del criterio di imputazione soggettiva di cui all'art. 59 co.2 cod.pen.. c) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio. La inadeguatezza motivazionale deriva, in tesi, dall'essere stati utilizzati per il diniego delle attenuanti generiche i medesimi elementi utilizzati per affermare la penale responsabilità. Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Marafioti deduce : a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione della sentenza. La Corte di secondo grado interpreta essenzialmente una conversazione inter alios, intervenuta tra CO PP e UN SC in data 30 dicembre 2009. RM Circa il contenuto di tale conversazione il ricorrente osserva che la trascrizione è costellata di parti omissate perchè incomprensibili (ben dieci). Ciò rende incerto il senso complessivo del colloquio. Inoltre si ripropone il tema del dubbio di identificazione DEimputato nel soggetto evocato. Non è stata valutata in modo adeguato la inverosimiglianza della condotta partecipativa di un soggetto come l'RA (residente nel territorio montano di Vibo) ad attività che si svolgono in SA e dunque a circa 50 km. di distanza. Inoltre si contesta l'utilità delle captazioni relative alla morte del CO DERA (di certo l'imputato) avvenute circa tre mesi dopo rispetto alla captazione ambientale rilevante. In ciò il GU aveva espresso un dubbio di identificazione che non risulta superato in modo congruo. Inoltre st precisa che, anche in ipotesi di superamento del dubbio, nessun riferimento a condotte concrete risulta presente in atti. ND MI Unico atto di ricorso a firma difensori avv. Lojacono e avv. Fonte (si tratta di UE copie con il medesimo contenuto), deduce : a) erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di penale responsabilità. l'effettivaAssenza di motivazione circa esistenza det ..locale.. di IA, articolazione territoriale in cui è stato 'iscritto' l'imputato, unitamente ad altri soggetti. Sul tema le doglianze espresse nell'atto di appello sono rimaste inascoltate. La fonte di prova circa tale aspetto è unicamente rappresentata dalle conversazioni captate tra PA e ND, avvenute in Lombardia. Si tratta di soggetti neanche imputati nel presente processo e il cui livello di inserimento nella ipotizzata struttura è rimasto indimostrato. Tale dato è del tutto insufficiente, posto che non risulta l'agire mafioso di tale preteso agglomerato nel territorio di IA e le conversazioni sul tema non appaiono del tutto chiare nei loro contenuti. Si realizzano pertanto le critiche di impostazione generale, già sintetizzate al punto al (mancata prova DEeffettiva percezione da parte di terzi del potere di intimidazione). Quanto al profilo individuale, si contesta l'identificazione DEimputato nel soggetto evocato in sole tre occasioni dai - RM conversanti PA e ND, non essendo logica e convincente la risposta fornita dalla Corte di merito su tale decisivo aspetto. In ogni caso dai frammenti di conversazioni captate non sarebbe possibile la ricostruzione di un 'ruolo' svolto dall' ND nella compagine associativa. Anche la ritenuta presenza a momenti conviviali è stata ritenuta riscontro in violazione dei canoni della logica, non essendovi prova alcuna che si trattasse di riunioni tra affiliati. Si evidenzia pertanto la violazione della regola di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p. . b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis co.
4. I richiami al possesso di armi sono del tutto generici e imprecisi nè vi è prova alcuna che ND, di tale possesso, ne abbia avuto contezza o lo avesse ignorato per colpa, con omessa risposta a deduzione specifica. Unico atto di ricorso a firma difensori avv. 100 QU RO Aricò e avv. Misaggi. Articola plurimi motivi : a) in riferimento alla affermazione di responsabilità per il reato associativo, si deduce erronea applicazione della legge penale e plurimi vizi processuali (violazione art. 441 co.5 c.p.p., vizio di motivazione, travisamento della prova). In premessa si evidenzia che tutti gli imputati tratti a giudizio in riferimento alla articolazione locale di AR di IO ON sono stati assolti e pertanto RO QU dirigerebbe 'se stesso'. Si critica, inoltre, la tecnica redazionale della decisione impugnata, che ha integralmente riprodotto la parte motiva della decisione di primo grado e il contenuto dei motivi di appello, restringendo le effettive valutazioni del giudice di secondo grado in poche pagine e rieditando, in tal modo, elementi di priva dalla dubbia valenza informativa (ad es. in tema di attività di contrabbando realizzata anni fa dalla famiglia degli QU, fatto che non risulta consacrato in alcun accertamento giudiziario, così come il preteso conflitto con altra famiglia). L'imputato si è presentato in giudizio del tutto incensurato. Non vi è mai stata sentenza di accertamento dei pretesi rapporti illeciti tra gli QU e i CO. Lo stesso QU AT non è mai stato condannato per reati di mafia e nessun 1257 elemento a carico di QU RO può trarsi dalle captazioni ambientali dei colloqui intrattenuti con lo zio detenuto, sostanzialmente neutri. Si contesta, pertanto, la validità della ricostruzione 'di cornice', in realtà mutuata dalla informativa di polizia giudiziaria trasfusa nel decreto di fermo e si contesta la valenza indiziante delle captazioni poste a carico DEQU. In particolare si deduce l'avvenuta utilizzazione di fonti dimostrative prodotte dal Pubblico NI dopo l'ammissione del rito abbreviato e in assenza di una estensione ex officio della prova ai sensi DEart. 441 co.5 c.p.p. . Si tratta della 'memoria' prodotta dal P.M. il 21 febbraio 2012 al cui interno vi sono atti con valenza istruttoria non previamente depositati. Il GU dopo averne affermato la non acquisibilità ne ha poi vagliato i contenuti in sentenza (replicando alle questioni sollevate dalla difesa circa i colloqui intervenuti, in tesi, tra RO QU e il SS nella lavanderia Ape Green di DE) e pertanto il 100 ? provvedimento ammissivo ex art. 441 co.5 c.p.p. non è mai intervenuto. Vi è pertanto specifica deduzione di vizio del procedimento. Peraltro lo stesso GU, con decisione confermata nella sentenza impugnata, ha dichiarato non utilizzabile la documentazione esibita dalla difesa all'udienza del 13 gennaio 2012. Detta decisione si reputa illegittima posto che si trattava deo documenti prodotti dalla difesa nel procedimento incidentale di sequestro dei beni. Si deduce altresì vizio di motivazione e travisamento della prova. La difesa riproduce le contestazioni relative alla effettiva presenza di QU RO all'interno della lavenderia Ape Green in DE nelle occasioni delle captazioni ambientali dei pretesi 'colloqui diretti', data la non coincidenza tra l'orario delle captazioni e gli orari di ingresso e di uscita di QU RO presso il centro commerciale I Portici di DE e la presenza in tale centro commerciale di numerosi altri esercizi. Si afferma altresì, sulla base delle considerazioni espresse dal consulente di parte, che la voce captata non è quella di QU RO. Tale contestazione, unitamente a considerazioni tese a neutralizzare la valenza RM indiziante dei colloqui, è sviluppata da pagina 12 sino a pagina 31 DEatto di ricorso, cui si rinvia. Quanto alle captazioni relative a colloqui inter alios, si afferma che non è stato superato il dubbio di identificazione DEimputato nel soggetto evocato, posto che nel solo comune di AR di IO ON vivono ben sette persone aventi nome RO e cognome QU. In molte occasioni si parla generucamente di tal 'RO' e l'elemento di prova circa l'identificazione non poteva essere l'accertata presenza di contatti in talune occasioni - tra l'imputato e la persona del SS IU. L'indagine ha visto la presenza di altre persone a nome RO (si cita il caso di tal RO RO) e pertanto non può certo affermarsi che in ogni segmento in cui OM il nome RO si parli, in realtà, DEQU. Quanto alla conversazione inter alios del 14 agosto 2009 si ripropone il dubbio circa l'esatta trascrizione, in rapporto alla consulenza di parte (vedi testo a fronte da pag. 34 a pag. 38). Altre deduzioni di travisamento dei contenuti effettivi delle captazioni sono poste in essere in rapporto alle ulteriori trascrizioni (da pag. 39 a pag. 55). Si rinvia al testo del ricorso. Quanto agli incontri con altri soggetti imputati si prospetta che : quanto al pranzo presso il ristorante IL in NO (11 dicembre 2009) si evidenzia che QU RO è stato ripreso esclusivamente all'uscita dal ristorante e non al momento DEentrata. Si afferma che l'QU si era recato in tale luogo da solo ed allo scopo di discutere con il proprietario del ristorante una questione relativa ad un incidente stradale, come da documentazione versata in atti. Non vi è peraltro alcuna prova del fatto che tale riunione conviviale cui l'QU non ha partecipato fosse stata realizzata allo scopo di conferire una 'dote' a tal D'NO ; - quanto alla pretesa presenza alla riunione in BO dal PE IU (3 febbraio 2010) la stessa deriva da osservazioni della p.g. di momenti antecedenti e DEavvenuto parcheggio della vettura DEQU in zona limitrofa a detta abitazione ma non è convalidata da nessun'altro strumento tecnico, allora già in atto, presso l'abitazione del PE. Non vi è pertanto alcuna prova certa della presenza DEQU all'interno della abitazione del PE. La maggior parte dei dati informativi utilizzati a carico sono, pertanto, da ritenersi incerti o travisati. Quanto al vizio di motivazione in punto di RM responsabilità si deduce, inoltre, che : non poteva mantenersi una qualifica 'direttiva' a fronte della assoluzione di tutti i soggetti coimputati di 'appartenenza' alla specifica 'locale'. La Corte di Appello, invece, mantiene tale qualità facendo riferimento alla particolare 'vicinanza' DEQU a SS IU e alle comuni attività di conferimento di doti o cariche in occasione di alcuni incontri oggetto di scrutinio. Ma si è già detto che le conversazioni intercettate non consentono di ritenere certa la presenza di RO QU in tali riunioni e in ogni caso il tenore delle conversazioni non risulta univoco ed è stato sovente travisato. Altri soggetti si sarebbero relazionati più volte con il SS e non per questo è stata loro riconosciuta la qualità direttiva. Si denunzia pertanto il vizio di contraddittorietà. Şi evidenzia peraltro che in sede di esercizio DEazione penale detta qualità era esclusivamente rapportata - per QU RO ad un preteso ruolo esercitato nell'ambito territoriale del locale e non in rapporto alle funzioni del preteso organismo sovraordinato chiamato provincia. Il ricorrente sostiene di non aver preso parte alla cerimonia nuziale del 19 agosto 2009 tra a figlia di PE e BA (in dissenso rispetto alle affermazioni dei giudici del merito, nde) e di non aver preso parte alla cerimonia di OL (sul punto c'è convergenza con le decisioni di merito). In sintesi, il ruolo direttivo sarebbe stato attribuito senza il necessario substrato cognitivo. Nessuna fonte dichiarativa ha mai fatto il suo nome, nè RO QU è stato coinvolto nei precedenti giudizi sulla associazione denomi- nata 'ND. La deduzione di vizio motivazionale si estende alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis co.4 c.p.. La segnalata complessità organizzativa, con autonomia operativa delle singole cosche e pretesa esistenza di un organismo sovraordinato teso a custodire alcune regole di fondo, non consentiva di generalizzare il tema della disponibilità di armi, tema che necessitava di un adeguato supporto dimostrativo in rapporto a ciascun 'locale'. Da ciò deriva un primo vizio della decisione, che peraltro eleva a indicatore di tale disponibilità brani di captazioni in cui, in realtà, si parla di altro (la questione dei 'ferri' दिम sollevata in modo analogo in altri ricorsi), b) in riferimento alla intervenuta condanna per il delitto di cui all'art. 513 bis descritto al capo B si deduce vizio di motivazione e altri vizi processuali. Si ripercorrono in dettaglio i dati probatori e si evidenzia, in sintesi, che difetta la prova della iniziale imposizione di fornitori da parte di RO QU, posto che non vi è certezza di identificazione nelle conversazioni inter alios (evocative di tal RO) e, pacificamente, le attività di intimidazione e danneggiamento sono state attribuite a diverso soggetto. L'identificazione DE imputato nel soggetto evocato nelle conversazioni come RO è stata operata in modo travisante, solo sulla base del fatto che i dirigenti della IO erano alloggiati presso la struttura alberghiera Hotel Miramare. Tale dato non è certo univoco. Peraltro tale rapporto commerciale è stato successivamente interrotto (in favore di altra struttura, con incremento di costi per la IO) e ciò dimostra in positivo l'assenza - della pretesa capacità di condizionamento in capo all'imputato. Non risulta altresì dimostrato il rapporto 'privilegiato' intrattenuto da RO QU con il LO, che era un fornitore alla pari di altri. 2017 Del resto la stessa istruttoria ha dimostrato che il AS forni il ferro ad un prezzo più alto rispetto al LO. Le intimidazioni sono riferibili esclusivamente al ZZ, il che rende illogica e illegittima la ritenuta sussistenza a carico di RO QU della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n.152 del 1991. La stessa contestazione in diritto si mostra del tutto fraglue, mancando le basi cognitive per ritenere che RO QU abbia mai condizionato, in danno di terzi, le scelte commerciali della IO. c) in riferimento alla intervenuta condanna per il delitto di cui all'art. 56-629 c.p. descritto al capo M si deduce erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione della sentenza. Si ritengono non esaminate appieno le doglianze difensive proposte con l'atto di appello e male interpretata la normativa di diritto sostanziale. La persona offesa in sede di incidente probatorio ha esclusivamente rappresentato che il tono DEinterlocutore era 'un pò alterato ed ha ribadito che costui si limitò ad affermare che avrebbe pubblicato in internet note negative sul suo conto. Dunque si tratta di condotta che non può essere ritenuta 'minacciosa' neanche ad una valutazione ex ante, come invece sostenuto dalla Corte di merito. La volontà della persona offesa non è stata coartata dato pacifico - nè la conversazione RM - era idonea a determinare potenzialmente tale coartazione. Peraltro, al di là della evidente illogicità motivazionale sul tema della idoneità degli atti, la stessa teste ha riconosciuto - in sede di incidente probatorio di essere stata più volte ripresa, durante il breve periodo di servizio prestato, perchè 'alzava il gomito' e da ciò deriva che la prospettata divulgazione di tali circostanze поп poteva essere ritenuta ingiusta. Peraltro, nessuna nota negativa venne mai pubblicata e la controversia è stata affidata ad un legale, con condotta spontanea di desistenza non valutata dalla Corte di merito. Si deduce inoltre la totale assenza di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n.152 del 1991, di cui non sussiste alcun presupposto in fatto. d) si deduce inoltre l'assenza di motivazione anche in riferimento alle statuizioni in punto di responsabilità civile, non essendo stato dimostrato il fondamento della pretesa da parte dei soggetti ammessi alla relativa TT RI costituzione nonchè si deduce l'assenza di motivazione in rapporto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Del tutto illegittima, sul punto, la valorizzazione dello stato di latitanza, posto che l'imputato è stato reperito in una abitazione di sua proprietà e pertanto non si è servito di terzi per sottrarsi alla esecuzione del provvedimento cautelare. A fronte di ciò doveva essere individualizzata la pena, anche in rapporto alla assoluta incensuratezza. *** Va dato atto del deposito di motivi aggiunti da parte dei difensori avv. Aricò e avv. Misaggi in data 20 maggio 2016. Il motivo si incentra su deduzione di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena. Non è stato giustificato in modo adeguato specie ove si ponga mente alla quantificazione operata per posizioni analoghe il punto di partenza del trattamento sanzionatorio, superiore di un anno al minimo edittale. La Corte di merito, sul tema, si affida a vuote formule di stile. Anche nei procedimenti correlati (OT, IN..) la pena per i promotori non è stata mai quantificata in misura superiore al minimo edittale. Non vi è peraltro motivazione alcuna tesa a sorreggere diniego delle circostanze RM attenuanti generiche. L'assoluta incensuratezza andava in ogni caso valutata, pur non potendo di per sè sola fondare la riduzione. Unico atto a mezzo difensori avv. Putortì e AN. Deduce : a) vizio di motivazione sul tema della responsabilità. Si evidenzia che la conversazione intervenuta, si ritiene, tra l'imputato e SO CO è l'unico dato conoscitivo posto a carico. Il contenuto di tale captazione è stato interpretato in chiave indiziante, in violazione delle regole della logica e della semantica. Si denunzia, pertanto, un sostanziale travisamento dei contenuti della captazione (si rinvia al testo del ricorso). Ciò sia in rapporto alla pretesa narrazione del TT di una 'riunione' cui lo stesso avrebbe preso parte (non essendo stato utilizzato detto termine) che in riferimento, tra l'altro, alla interpretazione data dalla Corte di merito al termine 'mangiate' illogicamente ritenuto indicativo di riunioni di 'ND. Le incertezze emerse in rapporto alla corretta interpretazione del lungo colloquio non 304 ES CA potevano pertanto che dar luogo a pronunzia assolutoria e la Corte di merito ha finito con il violare la regola di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis co.
4. Non vi è congrua motivazione sul punto e la Corte di merito travisa il dato della messa a 'ferri', che ha diverso disposizione dei significato (avanzamento di grado). Unico atto (UE ricorsi uguali) a firma dei difensori avv. Lojacono e avv. Fonte (mandato difensivo rilasciato con atto sottoscritto dall'interessato, allo stato latitante, in Woodbridge Canada). Deduce : a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla intervenuta affermazione di responsabilità. Si ritiene non dimostrata l'esistenza l'effettiva esistenza del ..locale.. di IA, articolazione territoriale in cui è stato 'iscritto' l'imputato, unitamente ad altri soggetti. Sul tema le doglianze espresse nell'atto di appello sono rimaste inascoltate. La fonte di prova circa tale aspetto è unicamente rappresentata dalle conversazioni captate tra PA e ND, avvenute in Lombardia. Si tratta di soggetti neanche imputati nel presente processo e il cui livello di inserimento nella ipotizzata struttura è rimasto indimostrato. RM Tale dato è del tutto insufficiente, posto che non risulta l'agire mafioso di tale preteso agglomerato nel territorio di IA e le conversazioni sul tema non appaiono del tutto chiare nei loro contenuti. Si realizzano pertanto le critiche di impostazione generale, già sintetizzate al punto al (mancata prova DEeffettiva percezione da parte di terzi del potere di intimidazione). Quanto al profilo individuale, si contesta l'attribuzione di valenza indiziante al contenuto delle captazioni. Nel rievocare i dati (già esposti in parte narrativa, nde) si contesta anzitutto la identificazione DEimputato nel soggetto evocato nella conversazione tra il PA e il ND, posto che il PA parla di 'NC e non vi è prova che si riferisca realmente a ES CA. Si rappresenta che la spiegazione fornita dalla Corte di secondo grado non è del tutto esaustiva, ben potendo il PA essersi incontrato con uno dei ragazzi che dalla calabria si era portato a MI unitamente al 305 LÀ CO figlio di IO ND diverso da CA ES. Peraltro, la richiesta che sarebbe stata rivolta da AR ES al figlio prima della partenza si riferisce, in tutta evidenza, a qualcosa di diverso rispetto all'incontro con il PA. Anche ammesso che i UE si siano incontrati, i contenuti della narrazione non consentono di affermare l'intraneità DEimputato alla organizzazione criminosa, nè tale conseguenza può derivare dalla affermazione secondo cui il figlio di AR ha la .. alta, posto che non è detto che tale espressione si riferisca ad una dote di 'ND. Non risultano contatti tra il ricorrente e CO CÀ, che sarebbe l'anello di congiunzione tra il PA e la realtà calabrese, nè il credito di attendibilità riconosciuto al PA appare fondato su chiare evidenze storiche. Manca in ogni caso la ricostruzione di condotte specifiche e sintomatiche della pretesa affiliazione, nè è stato possibile realizzare il contraddittorio in rapporto agli elementi emersi a carico di ES AR, non imputato nel presente stralcio. b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis co.
4. I richiami al possesso di armi sono del tutto generici e imprecisi nè vi è prova alcuna che RO ES, di tale possesso, ne abbia avuto contezza o lo avesse ignorato per colpa, con omessa risposta a deduzione specifica. Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Calabrese. Deduce : a) erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione della sentenza in punto di ritenuta responsabilità per il reato associativo. Si evidenzia che i punti di critica rappresentati nell'atto di appello specie in tema di identificazione DEimputato a mezzo di riconoscimento 'vocale' operato dalla p.g. non sono stati congruamente esaminati. La Corte di secondo grado recepisce in modo acritico l'approdo espresso dal GU lì dove si era osservato che il riconoscimento 'vocale' (per essere stato l'imputato intercettato in precedenza in conversazioni telefoniche, con strumento tecnico dunque diverso rispetto alla captazione ambientale) non offriva garanzie assolute. Anche in rapporto ai contenuti captati inter alios non è convincente l'attribuzione dei comportamenti all'imputato, data la presenza – 500 LÀ EF di piùnel territorio oggetto di discussione persone aventi il medesimo nome. In ogni caso le conversazioni non offrono, a dire del difensore, materiale idoneo a ritenere dimostrata l'accusa di partecipazione, nei confronti di un soggetto mai attenzionato in precedenza. Di scarsa chiarezza quella intervenuta tra CO SO e TT RI. Non è stata ricostruita, peraltro, la 'dote' che in ipotesi il LÀ avrebbe dovuto possedere. Si esprimono critiche in punto di metodo al percorso motivazionale, in linea con quanto indicato in via generale al punto al con ampi riferimenti agli approdi giurispudenziali di questa Corte (in particolare SU Mannino del 2005). b) violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto al trattamento sanzionatorio. La richiesta di prevalenza delle concesse attenuanti generiche è stata respinta con motivazione del tutto incongrua. Unico atto di ricorso a firma difensori avv. Cananzi e avv. Genovese. Deduce : a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità. Si evidenzia che il ribaltamento della decisione assolutoria emessa in primo grado non è sostenuto da congruo apparato motivazionale. Non vi è ricostruzione di alcun contributo concreto fornito da LÀ EF alla associazione criminosa. Non vi è prova DEesercizio concreto del RM potere di intimidazione (si formulano critiche già esposte in via generale al punto a1). Quanto al profilo individuale si afferma che nessuna reale forza indicativa poteva derivare dall'analisi dei dialoghi intervenuti tra l'imputato e il SO. Si evidenziano rischi correlati alla formulazione di un giudizio di responsabilità basato esclusivamente, come nel caso in esame, su tale tipologia di dati istruttori. Si compie nuova analisi dei colloqui captati (si rinvia al testo) allo scopo di far emergere le pretese lacune motivazionali. In sintesi, si evidenzia come nelle occasioni di dialogo con il SO il LÀ era per lo più 'mero ricettore' di notizie o considerazioni operate dal primo e circa l'unico punto di maggior consistenza il tema relativo alla cessione DEautolavaggio la difesa ha ampiamente dimostrato l'esistenza di un sottostante contenzioso con l'acquirente non certo risolto con modalità mafiose. Per il resto il ricorrente è del tutto estraneo 107 SS IU all'indagine e non risulta monitorato in compagnia di altri soggetti coinvolti. Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Santambrogio con cui deduce : a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermata responsabilità. Si sviluppano critiche in punto di sussistenza della fattispecie di cui all'art. 416 bis, in presenza di meri 'rituali anacronistici e ridicoli' come quelli oggetto DEistruttoria. Il tema è stato esposto in via generale al punto a1. Si argomenta come la norma di cui all'art. 416 bis non può essere ritenuta reato di pericolo, quanto di danno. Si tratta, come è stato sostenuto in dottrina, di reato associativo a struttura mista. La necessaria componente descritta dal legislatore nell' avvalersi della forza di intimidazione presuppone non una mera progettazione di delitti ma la verifica di una effettiva operatività, con caratteristiche tali da determinare le condizioni di assoggettamento e di omertà. Si ripropone, pertanto, il tema della mancata dimostrazione della pretesa struttura unitaria della 'ND. La sentenza la afferma solo in parte e in modo diverso da come prospettato nella imputazione. Nessuna reale novità è stata registrata in RM rapporto ai precedenti accertamenti giudiziari nel cui ambito l'esistenza di tale struttura di vertice era stata negata. Il preteso organismo di vertice non impedisce invero che continuino gli scontri armati tra alcuni gruppi (Ascone/Sabatino Nirta/Vottari) in ciò evidenziando la sua debolezza intrinseca. Gli scontri e le faide non cessano per intervento del 'CR' ma per scelta autonoma delle famiglie coinvolte. La stessa pretesa indicatività della vicenda DEomicidio OV quanto alla sua genesi - non appare confermata in fatto, posto che trattasi di omicidio derivante da questioni personali (si citano le dichiarazioni rese da LN NO). Non vi è prova della esistenza di poteri coercitivi in capo al cd. CR (definito come una struttura muta) e la cura del rituale è da altri esponenti della consorteria criminosa oggetto di scherno (si citano le dichiarazioni del ET). Quanto alla posizione individuale, si lamenta l'assenza di episodi concreti di manifestazione della pretesa valenza mafiosa. 200 La deduzione difensiva è stata disattesa in modo illogico, posto che non basta affermare che il delitto associativo in quanto tale prescinde dalla realizzazione di delitti/scopo. Non vi è prova, in particolare, del fatto che l'apertura o meno di un 'locale' (episodio di TI) abbia effettiva rilevanza causale circa il raggiungimento di scopi illeciti qualificabili come 'mafiosi' e pertanto anche il preteso ruolo del SS IU appare descritto solo in riferimento alla cura di rituali astratti e inoffensivi. b) vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis co.
4. Anche questo tema è stato sintetizzato in via generale al punto a2. In particolare si contesta il ricorso alla massima di esperienza relativa al possesso di armi in capo alla 'ND, posto che andava dimostrato come la particolare struttura oggetto del processo fosse dotata di armi. nPer il resto si deduce il travisamento già indicati negli altri ricorsi sul tema. c) erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenuta recidiva. Si ritiene assente, nei confronti del SS IU, la contestazione della recidiva. d) erronea applicazione di legge sempre sul tema della recidiva. Si denunzia violazione DEart. 99 comma 6. L'incidenza concreta della recidiva è, per il SS IU, pari ad anni cinque e RM mesi sei di reclusione. Ma le precedenti condanne non superano la quota complessiva di anni uno e mesi otto di reclusione. Tale incremento andrebbe inoltre ridotto di un terzo per la scelta del rito abbreviato, e) ulteriore violazione di legge sul tema della recidiva. Si era rappresentato che con ordinanza del 26 marzo 2008 il SS aveva ottenuto riabilitazione. Da ciò deriva l'estinzione degli effetti penali della condanna e la impossibilità di ritenere il precedente utile per la contestazione della recidiva. La Corte di merito afferma tuttavia che l'art. 180 prevede la revoca (di diritto) della riabilitazione se il soggetto destinatario commette entro sette anni un delitto non colposo con pena non inferiore a UE anni. Dunque sarebbe possibile identificare la condanna 'fonte' di revoca con quella inflitta nel presente giudizio. Osserva il ricorrente che la decisione non è definitiva e pertanto non poteva essere LE HE ritenuta 'fonte' di revoca. Peraltro nessun preliminare provvedimento di revoca formale è stato emesso in primo grado, il che rende impossibile la produzione DEeffetto pregiudizievole, stante l'assenza del relativo provvedimento. f) erronea applicazione di legge in rapporto alla mancata applicazione DEart. 63 c.p.. In presenza DEaggravante ad effetto speciale di cui all'art. 416 bis co.4 c.p., la recidiva era sottoposta al particolare regime di cui all'art. 63 co.4 c.p., con aumento facoltativo sottoposto a specifico obbligo motivazionale. Sul punto, non è stata espressa motivazione adeguata e i precedenti iscritti a carico del SS sono di lueve entità e molto risalenti nel tempo (l'ultimo risale al 1987). g) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio di base. La pena edittale è stata commisurata su quota decisamente superiore al minimo di anni 12 ( anni 16 e mesi sei). Non si tratta, pertanto, di pena 'lievemente' superiore al minimo edittale come indicato in sentenza e ritenuto Si ravvisa, pertanto,condivisibile. contraddittorietà manifesta. h) si ripropone il vizio processuale di nullità correlato alla limitazione del numero dei colloqui con il difensore (legge n.94 del 2009), rimosso solo da Corte Cost. numero 143 del 17 giugno 2013. Sul tema, si prospetta come la decisione della RM Corte Costituzionale abbia dato attuazione alla pretesa sentenza 'pilota' emessa dalla CEDU nel caso Ocalan
contro
Turchia. -Le limitazioni subite dal SS quanto al numero di incontri con il difensore, data la sottoposizione al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. hanno pregiudicato - l'esercizio del diritto di difesa. Si censura la motivazione del diniego, offerta dalla Corte di Appello, posto che l'eliminazione dall'ordinamento della norma dichiarata inconstituzionale ha effetto retroattivo. La menomazione concreta del diritto di difesa era stata ampiamente illustrata nel motivo di appello. Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Speziale, deduce : a) erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione sul punto della affermata responsabilità. Si denunzia il travisamento del contenuto delle captazioni ritenute rilevanti, molte intervenute tra soggetti terzi. CO AR Da tali contenuti non emerge lo svolgimento di alcun ruolo concreto dinamico e funzionale - del LE all'interno della compagine associativa. La espressione di sintesi utilizzata dalla Corte di merito per liquidare le censure difensive è del tutto generica. In particolare, si evidenzia l'assenza di concreti elementi indizianti circa il preteso ruolo direttivo in ambito territoriale. La moltiplicazione degli ambiti direttivi per ogni 'locale' non appare frutto di concreta analisi degli ambiti operativi e mostra di essere artificiosa. Non è spiegato in cosa andrebbe a consistere l'autonomia decisionale delle singole 'locali' rispetto a raggruppamenti di maggior ampiezza. Si evidenzia come in alcuni casi la Corte abbia evidenziato tale assenza di concretezza, ma non in quello del LE, in modo del tutto ingiustificato. La natura di titolo autonomo di reato, riconosciuta al comma 2, avrebbe meritato ben diverso supporto dimostrativo, lì dove dalle conversazioni oggetto di captazione non si evince in alcun modo l'esistenza in capo al LE di poteri deliberativi autonomi nè si identificano in modo preciso i destinatari delle sue ipotetiche direttive. b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta aggravante DEessere l'associazione armata. RM Si tratta di censura comune a molti ricorrenti, sintetizzata al punto a2. c) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio. La scarsa materialità della condotta e l'evanescente ruolo direttivo erano dati da valutarsi in sede di delibazione della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, data l'incensuratezza DEimputato. La Corte ha invece confermato il diniego, apprezzando in malam partem il riconoscimento del ruolo direttivo, in realtà non ostativo in termini generali - alla individualizzazione trattamento del sanzionatorio. Unico atto di ricorso (avv. Contestabile) deduce : a) vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità. In tale atto si evidenzia come non vi sia prova della effettiva capacità di intimidazione della specifica associazione denominata 'crimine', lì D'NO RA dove la si ritenga oggetto del presente giudizio, come si è detto in via generale. Non poteva dunque darsi rilievo al 'mero fatto' DEaccordo, così come ritiene la Corte di Appello, posto che l'art. 416 bis postula non solo l'esistenza di una struttura organizzativa ma anche la manifestazione esterna del potere di intimidazione. Nè tale forza di intimidazione può essere mutuata da quella delle singole aggregazioni già giudicate attraverso il recupero della cd. 'struttura unitaria' della 'ND, ipotizzata in sentenza, posto che di tale struttura effettivamente unitaria non vi sarebbe adeguata dimostrazione probatoria. Quanto ai pretesi elementi a carico, si evidenzia che la difesa aveva dimostrato, attraverso documentazione specifica, che il CO non si era recato in AL nel giorno indicato dagli inquirenti e tali elementi sono stati trascurati. Nè sono state ricostruite condotte specifiche e significative poste in essere dal CO, riducendosi l'affermazione di penale responsabilità alla mera attribuzione di uno 'status'. b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. L'applicazione delle cicostanze attenuanti generiche e il riferimento al minimo edittale avrebbero dovuto realizzare, in virtù della riduzione prevista per il rito, l'approdo ad anni RM 4 e mesi 8 in luogo di anni 5 e mesi 4 indicati in dispositivo. In primo grado la pena-base era stata appunto indicata nel mimimo edittale. In ogni caso si rappresenta che le circostanze attenuanti generiche dovevano essere ritenute prevalenti e la mera equivalenza non risulta congruamente motivata. Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Tommasini. Deduce : a) articolato vizio di motivazione della sentenza, nonchè contestuale impugnazione della ordinanza con cui è stata respinta la richiesta rinnovazione istruttoria di (consistente in domanda di perizia trascrittiva delle intercettazioni reputate rilevanti). Le trascrizioni utilizzate per pervenire alla affermazione di penale responsabilità sono quelle realizzate dalla polizia giudiziaria. Il ricorrente ne ha contestato l'esattezza con apposita consulenza tecnica prodotta ed acquisita in sede di udienza preliminare. Le critiche di metodo rivolte all'operato della p.g. (tra cui quella relativa all'avvenuta elaborazione del documento in lingua italiana, previa traduzione del dialetto utilizzato dai * conversanti) imponevano di fare ricorso alla perizia trascrittiva. In primo grado il GU afferma di aver proceduto ad 'ascolto diretto' dei brani rilevanti ma tale aspetto sfugge al controllo del contraddittorio tra le parti. L'istanza di rinnovazione istruttoria in secondo grado è stata respinta con ordinanza emessa il 26 giugno 2013. Se ne contesta la motivazione espressa. Dopo aver ricostruito l'ambito giuridico della rinnovazione in secondo grado su rito abbreviato, la Corte di merito ha affermato in modo del tutto generico e apodittico che non si ravvisa l'assoluta decisività o utilità ai fini del decidere'. Ha poi precisato in sentenza che la richiesta di rito abbreviato rende utilizzabili le trascrizioni delle conversazioni realizzate dalla polizia giudiziaria e le obiezioni difensive non imponevano la nomina di un perito, potendo essere realizzato ache dal giudice - l'ascolto - diretto della traccia fonica lì dove ritenuto necessario. Tale motivazione viene ritenuta non congrua posto che la esistente duplicità di 'letture' dei medesimi brani (in virtù delle obiezioni provenienti dal consulente della difesa) rendeva obiettivamente necessaria - in chiave di tutela della presunzione di innocenza la RM M nomina del perito, al di là delle forme di celebrazione del rito. Viene infatti riproposta, al fondo, la tesi del possibile ascolto 'diretto' da parte del giudicante, non presidiata dalla garanzia del contraddittorio. Viene dunque del tutto eluso il reale profilo critica, sganciato dalla forma del rito e basato sul rilevato contrasto tra I contenuti trascrittivi. b) vizio di motivazione in rapporto al diniego di ulteriore istanza di rinnovazione istruttoria motivata in rapporto agli esiti della perizia trascrittiva disposta nel giudizio dibattimentale a carico dei coimputati presso il Tribunale di LO. In sede di discussione, udienza del 9 gennaio 2014, è stata depositata memoria, esibita copia e chiesta l'acquisizione della perizia trascrittiva delle conversazioni rilevanti, realizzata nel giudizio, sui medesimi fatti, a carico dei coimputati, all'epoca in corso di trattazione presso il Tribunale di LO. La Corte di Appello ha preso visione degli allegati alla memoria Senza emettere un formale provvedimento di acquisizione della perizia trascrittiva de qua. Sollecitata formalmente, all'udienza del 27.2.2014, la Corte respingeva la richiesta di acquisizione della suddetta perizia, richiamando i criteri generali DEordinanza già emessa e non ravvisando la necessità DEacquisizione. Tale motivazione viene sottoposta a censura, posto che la novità e la rilevanza del dato dimostrativo ne imponevano l'acquisizione, allo scopo di sciogliere il segnalato contrasto dimostrativo tra consulenza di parte e trascrizione operata dalla polizia giudiziaria. Peraltro, tornando sul tema in sentenza la Corte di merito valorizza un profilo diverso - in rapporto alle ragioni della mancata acquisizione DEelaborato peritale affermando in sostanza la tardività DEistanza istruttoria. Anche tale motivazione, diversa da quella emessa in udienza, viene sottposta a critica posto che trattavasi di dato processualmente 'nuovo' e nessuna norma sottopone a precisa decadenza il potere istruttorio ex officio di cui all'art. 603 co.3 c.p.p. . c) vizio di motivazione relativo alla ritenuta valenza dimostrativa DEincontro tenutosi in NO in data 11 dicembre 2009 presso il ristorante IL. Si ritiene illogica la attribuzione del significato di 'cerimonia di affiliazione' all'incontro tenutosi in NO tra più soggetti, poi imputati del presente processo. RM Si tratta di un locale pubblico, aperto e frequentato da soggetti terzi. Dunque le più volte esposte regole assolute di segretezza e riservatezza di simili eventi sarebbero nel caso del D'NO venute meno. La conformazione del locale oggetto di non garantiva alcunadimostrazione riservatezza. L'argomento difensivo è stato disatteso in modo del tutto illogico, posto che da un lato si è fatto riferimento all'esistenza di una 'sala grande' non di passaggio, dall'altro si è recuperata una dichiarazione di un collaborante attestante la brevità di simile cerimonia. Si tratta di argomenti non aventi reale portata di contrasto, atteso che la grandezza della sala ne determinava - appunto l'assenza di riservatezza e la durata del rito è ww un dato inconferente, posto che anche se breve sarebbe stato percepito dagli altri commensali. Viene meno, in chiave logica, il principale indizio posto a carico del D'NO. d) vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta partecipazione del D'NO alla cerimonia di affiliazione. Non è stata fornita reale risposta alle obiezioni mosse dalla difesa nell'atto di appello. Va ricordato che il D'NO viene ripreso dalla p.g. mentre fa ingresso nel ristorante alle pre 12.30 e mentre esce alle ore 15. 43. In entrambe le occasioni è da solo e la sua uscita avviene a distanza di circa venti minuti rispetto a quella degli altri soggetti di interesse investigativo (dato non congruamente valutato in sentenza, secondo il ricorrente). L'abitazione del D'NO dista poche decine di metri ed il ristorante è da costui abitualmente frequentato. Nessun accesso è stato operato nel ristorante per verificare se realmente i soggetti di interesse abbiano consumato insieme il pranzo e i pretesi contenuti DEincontro sono stati ricostruiti ex post mediante la valorizzazione di brani delle captazioni ambientali (inter alios) antecedenti e successive alla data DEundici dicembre. Se ne contesta la chiarezza e la congruenza logica, attraverso una rilettura punto per punto dei contenuti captativi operata sulla scorta dei segnalati contrasti tra la trascrizione di p.g. e quella operata dal consulente della difesa (si rinvia al testo del ricorso). Con tali aspetti argomentativi la Corte non si confronta, con deduzione di omessa motivazione. RM taluniIn particolare, si evidenzia come passaggi delle conversazioni, ritenuti esplicativi della finalità DEincontro di NO siano stati contestati dal consulente di parte, in più punti. L'asserito riscontro desumibile dalla conversazione del 4 marzo 2010 è poi del tutto insussistente secondo il ricorrente posto - che la persona di cui parla il SS non è certo sia proprio il D'NO (viene indicato come Raffaelino, in modo diverso da quanto emerge dall'istruttoria e sarebbe un soggetto residente in [...]). Inoltre la difesa si sofferma sull'assurdo logico derivante dal fatto che al D'NO sarebbe stata riconosciuta la dote di 'santista' (primo grado della società maggiore) all'età di 54 anni e dopo più di vent'anni di detenzione, lì dove una decisione irrevocabile lo considerava già affiliato prima del suo arresto. Trattasi di un dato che constrasta con le regole emerse nel corso della stessa istruttoria. e) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento alla identificazione del 'locale' di NO nonchè in De EO OS rapporto alle caratteristiche della condotta partecipativa ritenuta in sentenza. La struttura logica e giuridica della sentenza presuppone l'inserimento di ogni soggetto in una determinata articolazione territoriale. Quella di NO non è stata mai censita in sede giudiziaria. Non vi è pertanto un radicamento spaziale avente le caratteristiche imposte dal legislatore nel corpo DEart. 416 bis c.p.. A tale realtà non poteva supplirsi ritenendo - in modo apodittico - il locale di NO annesso di fatto a quello di Sant'LA dello Ionio, posto che manca qualsiasi supporto dimostrativo DEassunto. Mancano, inoltre, rapporti censiti tra il D'NO e gli altri pretesi aderenti a tale locale. f) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis co.4 c.p.. Si esprimono critiche comuni agli altri ricorrenti, illustrate in sintesi al punto a2 (anche in rapporto al travisamento DEespressione ..attacare i ferri..). g) nullità per mancata valutazione dei contenuti della memoria redatta dall'imputato ed acquisita il 16 gennaio 2014. L'atto, pur formalmente acquisito, non è stato oggetto di valutazione alcuna da parte della Corte di merito, e ciò rappresenta un autonomo vizio della decisione. RM *** Va dato atto del deposito di motivi aggiunti, avvenuto in data 19 maggio 2016. Nell'atto si deduce : - violazione DEart. 99 co.5 c.p. in tema di recidiva. La Corte di secondo grado ha ritenuto l'aumento per recidiva obbligatorio. Ma la successiva decisione emessa dalla Corte Costituzionale sul tema (185 del 2015) ha reso illegale tale incremento, essendo stata espunta dall'ordinamento l'ipotesi di obbligatorietà. Si tratta di 'vizio sopravvenuto' della sentenza. Si riproduce, peraltro, la nota difensiva relativa al percorso di vita del D'NO allo scopo di evidenziare l'assenza dei presupposti anche li dove l'aumento per recidiva fosse rapportato ad ipotesi discrezionale. Unico atto di ricorso a firma difensori avv. Speziale e avv. Furfaro. Deduce : a) vizio di motivazione della sentenza e violazione di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità. Il ricorrente ripercorre gli snodi processuali (annullamento del titolo cautelare, assoluzione in primo grado, condanna in secondo grado) e le valutazioni di volta in volta realizzate, allo scopo di evidenziare la criticità della posizione. * Si ritiene non utilizzabile la conversazione del 12 dicembre 2009, molto valorizzata dalla Corte di Appello. Detta captazione era citata nel decreto di fermo in rapporto alla posizione di un diverso imputato ma non era stata ad avviso del - ricorrente ritualmente acquisita. Non ne è - stato depositato il file audio in sede di esercizio DEazione penale, nè il verbale delle operazioni compiute. Era stato depositato solo il provvedimento di fermo che ne incorporava il testo. Ciò determina l'illegittimità della sua valutazione, non potendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 270 c.p.p.. Quanto, inoltre, alla conversazione del 10 agosto 2009, inter alios, si ripropone il dubbio di identificazione DEimputato nel soggetto evocato dal SS come ..IM.. de i Delei, in possesso della santa. In ogni caso se ne critica la effettiva valenza indicativa della partecipazione. La lettura della conversazione era stata contestata in una memoria con riferimento agli esiti di una consulenza di parte. Ne viene riprodotto il contenuto e la correlata critica alla 'conversione in lingua' DEespressione dialettale. RM In ogni caso l'ipotetico possesso della 'dote' non era condizione sufficiente ad affermare la condanna. Sul tema, si articola ampio sviluppo in diritto, teso ad evidenziare che l'affidamento tale probatorio a unico indicatore determinerebbe obiettiva incertezza circa la ricorrenza effettiva della tipica condotta partecipativa, da intendersi in chiave di piena consapevolezza DEinserimento, dinamico e funzionale, nella organizzazione criminosa. b) erronea applicazione di legge, in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis co.4 c.p.. Si riprende il tema indicato, in via generale, al punto a2. c) omessa motivazione in riferimento alla richiesta di attenuanti generiche. La motivazione è stata espressa dalla Corte di Appello in forma 'collettiva' ed è dunque da ritenersi invalida, posto che il giudizio di commisurazione della pena è per forza di cose individualizzato, pena la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 27 Cost.. Le attenuanti generiche, peraltro, possono accedere a qualsiasi reato e pertanto quello della 'gravità del fatto' non è parametro idoneo De MA OR a rafforzare la scelta reiettiva. Manca dunque un effettivo percorso motivazionale sul punto. Anche in rapporto alla determinazione della pena-base, si evidenzia che non si è tenuto conto della incensuratezza del ricorrente e della problematica individuazione DEeffettivo apporto alla vita associativa. *** Va dato atto del deposito di motivi aggiunti. In tale atto si tende a rafforzare la già dedotta inutilizzabilità della conversazione captata in data 12 dicembre 2009. Oltre ai motivi già licenziati, si evidenzia come la conversazione - pur presente in atti ma nel corpo di un provvedimento di fermo riguardante altro imputato non era stata valutata a carico in primo grado. Dunque è mancato il contraddittorio su tale dato dichiarativo (anche se lo stesso era indicato nel corpo dei motivi di appello) e la sua valorizzazione si pone in contrasto con le ricadute del principio del giusto processo di cui all'art. 6 della Conv. Europea dei diritti DEuomo, per come interpretato dalla CEDU. La difesa non ha avuto, peraltro, la possibilità di ascoltare il file audio della conversazione (non depositato) e la stessa identificazione del De EO non è stata oggetto di reale verifica, essendo stata RM importata da un atto di polizia giudizaria. Unico atto di ricorso a firma avv. Managò. Deduce : a) vizio di motivazione della sentenza in punto di responsabilità per il reato associativo. Si trascrive l'atto di appello, allo scopo di evidenziare le carenze argomentative della decisione di secondo grado. Le doglianze si rapportano, in via generale, a quanto già osservato al punto a1. In particolare si afferma che non è stata congruamente dimostrata l'esistenza del locale rimastodi IO ON, tema sostanzialmente inesplorato. Quanto alla posizione individuale si evidenzia come le conversazioni rilevanti siano per lo più inter alios e se contesta, partitamente, la pretesa valenza dimostrativa. Circa il colloquio diretto del 14 agosto 2009 con il SS si evidenzia che, in ogni caso, il De MA non ha partecipato alle nozze PE/BA e tale dato neutralizza le suggestioni derivanti dal testo della conversazione. La presenza a NO nel ristorante IL nel dicembre dello stesso anno è stata illogicamente valutata come elemento a carico EM AT posto che non è chiara la motivazione di tale incontro. b) la deduzione di vizio motivazionale viene estesa alla ritenuta aggravante interna di cui all'art. 416 bis co.4 . Non è stato infatti esaminato il profilo di imputazione soggettiva richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità; c) la deduzione viene altresì estesa alla scelta di incremento sanzionatorio per la ritenuta recidiva, non adeguatamente rapportata ai parametri interpretativi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte nella nota decisione n. 35738 del 27.5.2010 rv 247838. *** Con motivi aggiunti, si ribadisce la illegittimità della statuizione in punto di recidiva, sostanzialmente priva di motivazione, anche in virtù delle ricadute della decisione emessa sul tema dalla Corte Costituzionale numero 185 del 2015. Due atti di ricorso. Il primo, con personale sottoscrizione, deduce: - violazione di legge, violazione del principio di specialità in tema di estradizione, vizio di motivazione. Il richiedente rappresenta che il MAE emesso nei suoi confronti è affetto da vizi. Il vizio dedotto è essenzialmente di tipo RM motivazionale e si estende alle argomentazioni riprese in sentenza. Si afferma, in particolare, che non vi è alcuna prova di condotte 'partecipative' poste in essere dal EM al gruppo criminoso calabrese e che l'utilizzo di un particolare 'lessico' non può essere equiparato alla partecipazione ad una associazione criminale. Il secondo, a firma del difensore avv. Furfaro, deduce : a) erronea applicazione DEart. 6 c.p. e dei principi correlati in tema di difetto di giurisdizione. La Corte di merito ha ritenuto che i diversi gruppi territoriali rispondono alla cd. 'struttura unitaria' denominata CR e con tale argomento ha disatteso la questione di giurisdizione ritenendo che la condotta posta in essere dai componenti del gruppo di NG (in territorio estero) abbia recato apporto causale all'esistenza della 'ND calabrese. Tale valutazione viene contestata dal ricorrente. Si evidenzia come nel caso delle locali Lombarde e di quelle Torinesi il processo non si è svolto a GI IA ma a MI e a OR e ciò contrasta con l'assunto prima riportato. Il criterio da applicarsi, in via generale, è quello del radicamento territoriale della struttura, lì dove la stessa manifesta segni di operatività. La stessa decisione di merito, pur riconoscendo l'esistenza di un coordinamento ha evidenziato l'autonomia operativa delle singole articolazioni locali. La giurisprudenza di legittimità, proprio in rapporto alla consistente autonomia operativa ha ritenuto corretta la celebrazione dei giudizi sulle cellule milanesi e torinesi nei luoghi di manifestazione 'esterna' e non in calabria, Non è peraltro stata dimostrata una convergenza finalistica tra le attività svolte in Italia e quelle svolte in IA, neanche compiutamente identificate (assenza di reati- scopo). Si evidenzia pettanto l'erroneità in fatto in diritto della decisione in punto di giurisdizione, trattandosi 0 di fatto non punibile perchè commesso interamente all'estero o al più di giudizio da tenersi in Roma, dove si ritenga punibile il reato commesso al'estero. b) erronea applicazione della norma incriminatrice in rapporto alla insussistenza di un fatto associativo penalmente rilevante commesso in IA ed in ogni caso all'assenza di coefficiente psicologico. RM. Su tali aspetti si ritiene sostanzialmente non esaminato l'atto di appello. Ne viene riproposto il testo. Si evidenzia che secondo l'ordinamento penale vigente in IA la condotta tenuta in NG non poteva costituire reato (pacifica l'assenza di reati-scopo). Ci si domanda, pertanto, se la punibilità per fatto che si commesso all'estero può assume - legittimamente derivare da una ipotetica correlata affiliazione ad una struttura operante in Italia, ritenuta sulla base di mere congetture. Ci si diffonde sul tema della 'prevedibilità' delle conseguenze del proprio agire, lì dove la condotta posta in essere non sarebbe illecita in rapporto alla lex loci. Circa tale ultimo aspetto si evidenzia che l'autorità giudiziaria tedesca ha concluso l'indagine interna a carico del EM (e altri) con decreto di archiviazione non essendo stata posta in essere alcuna condotta esecutiva DEassociazione per delinquere, per mancata esecuzione di alcun reato, e per inesistenza di un programma del gruppo comunque finalizzato alla commissione di reati. Si evidenzia come in sede di emissione del MAE si sia fatto riferimento alla mera associazione per delinquere. c) erronea applicazione della norma 3 incriminatrice e vizio di motivazione. Le condotte tenute dal EM, al di là del loro estrinsecarsi in territorio estero, non hanno alcuna reale capacità indicativa della partecipazione ad una associazione di stampo mafioso. EM si olimita a tenere i contatti con alcuni connazionali all'interno del bar Rikaro e non vi è prova che tale aggregazione sia finalizzata a commettere reati 0 a fornire comunque adeguato apporto causale al gruppo calabrese di SA. Nessuna manifestazione concreta di capacità intimidatoria è stata posta in essere in territorio tedesco. Non vi è pertanto alcuna concreta possibilità di ricostruzione di un effettivo inserimento, in senso dinamico e funzionale, del EM nella associazione criminosa. Pur valutando l'attività captativa realizzata all'estero, questa dimostra esclusivamente che al bar Rikaro il EM prendeva parte a riunioni il cui oggetto non era di per sè illecito. Anche la precaria conoscenza di formule o rituali, emergente dagli atti, è in tal senso un indicatore non solo neutro, ma favorevole al ricorrente, posto che dimostra esclusivamente non antica di particolari -la condivisione RM formule, non idoee di per se sole a qualificare la riunione in termini di illiceità. L'imputato ha lasciato la IA prima del compimento della maggiore età senza farvi più rientro. c) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.416 bis co.4 c.p.. Anche in tal caso si afferma che la disponibilità di armi doveva, al più, essere valutata in riferimento alla articolazione territoriale di NG e non già in termini generali. Nessun elemento è stato acquisito sul tema. Si rileva, in ogni caso, il difetto del coefficiente minimo di imputazione psicologica. Ulteriori deduzioni vengono svolte in punto di mancanza di motivazione in rapporto al preteso diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma per la verità le stesse risultano applicate già in primo grado. Al più la censura, estesa alla sostanziale inosservanza dei parametri di cui all'art. 133 c.p. può essere rapportata alla scelta in termini di equivalenza. FI MA *** In data 21 maggio 2016 sono stati depositati dal difensore motivi aggiunti. Nel ribadire i profili di critica, ed in particolare quelli relativi alla assenza di prova della mafiosa' della articolazione 'caratura territoriale di NG, il ricorrente evidenzia come i recenti approdi interpretativi di questa Corte siano orientati a riconoscere come 'necessaria' a fini di integrazione della fattispecie delittuosa la ricorrenza in concreto della 'proiezione esterna' della capacità di intimidazione del gruppo, anche quando si tratti di una articolazione 'autonoma' collegata a referenti calabresi. Si allega, sul tema, decisione emessa nei confronti di AN RA, in caso del tutto analogo, dalla II Sezione di questa Corte in data 14 luglio 2015. Il rilievo della decisione, al di là della analogia dei profili in fatto e in diritto, viene prospettato in ragione del fatto che la pronunzia (di annullamento con rinvio del titolo cautelare) segue una ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite proposta sul caso specifico ed oggetto di restituzione alla II Sezione con provvedimento emesso dal Primo Presidente attestante l'insussistenza del reale contrasto di giurisprudenza. Unico atto di ricorso a firma difensore avv. EM. Deduce : RM a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta responsabilità. Si reputa illogica la valorizzazione in fatto e in diritto della vicenda della (pretesa) 'presentazione' da parte del FI del nipote ZU in occasione del (preteso) rito di affiliazione tenutosi in data 11 agosto 2009. Ciò che si contesta è anzitutto la logicità della ricostruzione del fatto, per prospettata debolezza dei relativi indicatori storici. Si ripercorrono i dati istruttori e se ne contesta la valenza dimostrativa a fini di conferma DEipotesi di accusa. Non vi è certezza circa il fatto che la compresenza di più soggetti, tra cui l'PP, sul terreno del CO, in quelle circostanze evocate, abbia effettivamente avuto come ragione fondante la cerimonia di ingresso delle 'nuove piante'. Le conversazioni captate non sarebbero del tutto chiare (se ne riporta il testo) e autorizzano la formulazione di ipotesi diverse, non congruamente apprezzate in sentenza. Inoltre si evidenzia che non è certa l'identificazione DEimputato nel soggetto che avrebbe dovuto presentare uno degli aspiranti NE RI (identificato solo per il possesso DEautolavaggio, dato non univoco), nè la stessa può farsi derivare dall'avvenuto controllo su strada del FI e del nipote ZU immediatamente dopo il fatto. Non tutte le vetture vennero infatti controllate e quindi non vi è riscontro sul fatto che il FI fosse l'unico 'MA' presente ai fatti in compagnia di un nipote. Si rappresenta inoltre che, in ogni caso, la presenza del FI presso il terreno del CO poteva avere ragioni lecite, così come prospettato, diverse dalla partecipazione al preteso 'rito'. Sul tema, la Corte non ha operato un reale apprezzamento della ipotesi alternativa, di cui si ribadisce l'ampia cittadinanza. Si evidenzia altresì che non vi è consistenza giuridica della ritenuta condotta partecipativa. La pretesa condotta non è certo indicativa di un ruolo dinamico e funzionale, come richiesto dalla prevalente giurisprudenza di legittimità. Si contesta, in particolare, l'effettivo valore della massima di esperienza espressa in sentenza e fondata sull'apprezzamento della condotta di 'presentatore', posto che tale comportamento ove avvenuto poteva - essere episodico e posto in essere anche da un soggetto estraneo al sodalizio. In altri casi analoga condotta non stata ritenuta indicatore affidabile. b) erronea appicazione di legge e vizio di motivazione sui profili circostanziali. RM La mancata concessione delle attenuanti generiche è illegittimamente motivata. La condotta non è di particolare rilievo e la sottrazione all'esecuzione del titolo cautelare, temporanea, non è di per sè ostativa alla individualizzazione trattamento del sanzionatorio. Si ritiene inoltre che l'aggravante delle armi sia stata esclusa nel dispositivo di primo grado, lì dove si è fatto riferimento alla insussistenza del comma 5 (che ne individua il fondamento). Si è ritenuto errore materiale, la esclusione in motivazione data DEaggravante di cui al comma 6, ma tale interpretazione non è univoca. Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Mazza, deduce : a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione quanto alla intervenuta affermazione di penale responsabilità. Sono stati valorizzati indicatori della pretesa intraneità estremamente deboli, in violazione del generale canone di valutazione della prova indiziaria (art. 192 cpp) e aderendo ad una non condivisibile visione in diritto del reato associativo. Le captazioni valorizzate sono tutte inter alios e_non individuano alcuna condotta specifica del NE, specie ove rapportata al tema descritto nella imputazione. La valenza probatoria di tali captazioni è meramente indiziaria, come da costanti arresti di questa Corte di legittimità. Non è provata in modo congruo la stessa esistenza del locale di NO, che sarebbe - in tesi composto da sole tre persone, identificate nel presente giudizio. Peraltro il AS IU, ritenuto capo-locale non è residente in [...]ma in altro comune (Cittanova, distante ben 18 km.), in violazione di regole logiche ed esperenziali. A tale deduzione è stata offerta dalla Corte di merito risposta illogica e apodittica (si vedano le considerazioni già esposte nel ricorso del D'NO, nde). Nè l'esistenza di detto 'locale' può farsi derivare dalla occasionale compresenza del AS del NE e del D'NO all'interno del ristorante IL in data 11 dicembre 2009, fermo restando che la presenza del NE non appare certa. Il NE era, all'epoca, il vicesindaco di NO e frequentava abitualmente detto esercizio, dunque la sua (eventuale) presenza non è significativa. Si è dedotta la presenza dal luogo di stazionamento DEauto e dal fatto che il NE è stato ripreso in uscita alla 15.23 ma non è stato registrato il suoi ingresso. RM Al di là della pretesa riunione del giorno 11 dicembre non è comprovata la frequentazione tra NE, AS e D'NO, nonostante l'enorme impegno investigativo. Nè è stata provata la pretesa finalità della riunione del giorno 11 dicembre 2009, non essendo stata realizzata alcuna captazione all'interno del ristorante ed essendo equivoche le indicazioni provenienti dalle captazioni valorizzate nei giudizi di merito (si espongono ipotesi alternative di interrpretazione dei dati). Il luogo non si prestava a riunione segreta, essendo aperto al pubblico. NE, inoltre, non emerge come soggetto presente in altri momenti 'topici' della pretesa attività associativa (riunione di OL, matrimonio PE/BA). Le incertezze di valore probatorio dei dati erano state evidenziate da questa Corte di legittimità in sede cautelare, con accoglimento del ricorso del NE. A fronte di tale pronunzia non risulta effettivamente rielaborato il dato conoscitivo della pretesa 'riunione' di NO in modo CÀ CO sufficiente da parte della Corte di Appello. Al di là della contestata riunione del giorno 11 dicembre, si contesta la valenza indicativa degli ulteriori dati. La conversazione del 14 agosto 2009 non ha attinenza con temi associativi. Quella del gennaio 2006 (TI/IC) non è chiara nei suoi contenuti e ben poteva essere riferita a soggetto diverso, posto che in NO vi sono più persone aventi nome RI e cognome NE. Resta indimostrata l'affidabilità narrativa dei UE conversanti, vanamente patrocinata dalla Corte d'Appello. Si contesta pertanto la coerenza DEintero percorso valutativo, sia in punto di responsabilità che sul tema della circostanza aggravante di cui al comma 4 (si rinvia, sul punto, alla critica generale illustrata al punto a2). b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta utilizzabilità della captazione del 2006. Detta intercettazione è stata depositata dopo la notifica DEavviso di conclusione delle indagini, in modo irrituale, senza deposito integrale degli atti correlati. Nel procedimento correlato il NE non è mai stato indagato e il dato era già disponibile per il P.M. durante la fase delle indagini. Non poteva pertanto essere utilizzata, anche in all'assenza di una valutazione rapporto espressa di indispensabilità, ai sensi RM DEart.270 c.p.p. . Il diniego di tale deduzione, già proposta in secondo grado, non è congruamente motivato. Non è stata peraltro fornita la prova della intraneità associativa dei conversanti. c) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della prevalenza attenuanti generiche. Non vi è congrua motivazione, ferma restando l'applicazione delle attenuanti, in rapporto alla denegata prevalenza. La pena andava contenuta nei minimi edittali. Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Misaggi. Deduce : violazione della disciplina in tema di impugnazioni e omessa motivazione. L'imputato ha rinunziato ai motivi di appello sulla responsabilità. Ciò, in tesi, avrebbe dovuto determinare il mantenimento della 'forma' di impugnazione proposta dal P.M. in ricorso per cassazione, non essendo ammissibile la conversione del ricorso in appello. Su tale questione, eccepita in udienza, la Corte di merito non ha espresso 335 AS CO motivazione. Si impugna altresì la parte della decisione ove si è confermato il ruolo direttivo, per vizio di motivazione e travisamento. Le conversazioni oggetto di captazione non autorizzano simile conclusione, posto che i conversanti attribuiscono in modo univoco il ruolo di 'AP del locale di IA al ES e solo in termini probabilistici, data la latitanza di costui, al CÀ. Non poteva pertanto fondarsi la condanna su tali elementi incerti. In casi analoghi, si osserva, la Corte ha escluso il ruolo direttivo. Si impugna altresì la statuizione in tema di ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis co.
4. Si articolano profili di censura sulla base delle linee esposte in via generale al punto a2. Si impugna la determinazione del trattamento sanzionatorio. Si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di secondo grado lega la revoca delle attenuanti generiche al ruolo direttivo svolto. Ma in realtà tale aspetto era stato già valutato dal GU nell'ambito della complessiva ricognizione della personalità DEimputato, considerando anche l'età e l'incensuratezza. Non può dirsi, pertanto, compiuta una effettiva rielaborazione dei profili rilevanti. Si impugna altresì la conferma della statuizione di condanna nei confronti delle costituite parti civili. RO Manca del tutto la motivazione circa l'esistenza della prova del danno arrecato ai soggetti ricorrenti, neanche argomentato nella decisione di primo grado. Unico atto di ricorso a firma difensori avv. Modaffari e avv. Cesario. Deduce: a) erronea applicazione della norma - art. 513 bis c.p. -e vizio di incriminatrice motivazione. Il AS non ha commesso si sostiene l'azione tipica prevista dalla norma azionata ma si è limitato a eseguire delle forniture in favore della IO. Il suo concorso è dunque correlato, in tesi, all'agire del ZZ ma non è sostenuto da alcun indizio concreto. Le censure difensive espresse nell'atto di appello non sono state, in realtà, oggetto di valutazione alcuna. Se ne riprongono i contenuti essenziali e si evidenzia come la decisione di primo grado abbia, in sostanza, sposato una tesi priva di riscontri oggettivi, in violazione sia del canone LA AT IU normativo di cui all'art. 192 c.p.p. che della regola di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p. . rapporti commerciali intercorsi tra il ZZ ed il AS erano del tutto ordinari e il AS non aveva contezza alcuna delle condotte tenute dal ZZ in rapporto ai contatti intrattenuti da costui con la società IO. b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n.152 del 1991. Si afferma che non vi è concreta motivazione circa la ricorrenza, ammesso che si ritenga concorrente il AS, della necessaria consapevolezza del finalismo sotteso alla contestazione della circostanza aggravante. Anche su tale aspetto è stata realizzata una mera presunzione semplice. Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Vianello Accorretti. Deduce : a) erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione in tema di ritenuta responsabilità. Il giudizio si è incentrato sul preteso conferimento e possesso, da parte del LA, di una 'dote', senza correlata ricostruzione di condotte specifiche, espressive della pretesa intraneità. Ro La Corte di Appello non realizza una effettiva confutazione dei dubbi proposti circa il testo delle conversazioni - per lo più inter alios - e la loro riferibilità soggettiva all'imputato. Si sviluppa, pertanto, tema di critica in diritto sulla nozione di partecipazione, in modo analogo a quanto illustrato per gli altri ricorrenti. Non vi è stata ricostruzione di un ruolo nè di un effettivo apporto al perseguimento di finalità associative. Il LA partecipa, in particolare, ad un matrimonio, senza che ciò possa aver rilievo ai fini ipotizzati dall'accusa e recepiti in sentenza. b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis co.
4. Il tema viene affrontato secondo le linee comuni già indicate al punto a2, con corredo analitico di indicazioni giurisprudenziali. c) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. La ricostruzione meramente indiziaria DEapporto, in ogni caso minimo, avrebbe dovuto comportare la prevalenza delle GA IO classe '62 concesse attenuanti generiche ed il diniego non è minimamente motivato. Unico atto di ricorso a firma difensori avv. Calderazzo e avv. LC. Deduce : a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità, nonchè omesso esame di censure specifiche. Si ritiene debole l'indicatore della identificazione del ricorrente nel soggetto conversato in data 31 luglio 2009. Si ritiene possibile tornare sul tema in sede di pur in legittimità presenza di doppia attraverso la deduzione di conforme travisamento della prova. Si ricorda che in DE vivono dieci persone con nome IO e cognome GA (attestazione anagrafe) tra cui i UE imputati del presente processo. Il riferimento captato al 'mastro di giornata' è IO GA, il figlio di IO, quello li sopra... L'imputato (classe '62) è figlio di FR GA e abita in una zona collinare del comune di DE. Ciò posto, si ritiene che il criterio adoperato non escluda l'errore, posto che anche il coimputato IO GA del '54 ha un padre a nome FR e risiede in zona collinare. In ogni caso si evidenzia come la mera пл indicazione della 'carica' (senza riscontro di condotte espressive) non individuava in realtà alcuna concreta condotta partecipativa. Analogo rischio di errore si annida - ad avviso del ricorrente nella interpretazione data dai giudici del merito alla conversazione del 16 marzo 2008 tra lo TI e lo zio GA NN, ove si menziona IO GA. Si evidenzia infatti che lo TI è cugino anche di IO GA classe '54 e pertanto la 'direzione soggettiva' DEelemento di prova è incerta. Peraltro il conversante si limta a menzionare 'nto o 'ntoni. A tale deduzione difensiva la decisione impugnata non offre risposta. Si limita a realizzare una incongrua motivazione per relationem (dal secondo al primo grado/dal primo grado alle opnioni espresse dalla p.g. in sede di informativa). Vi è peraltro evidente vizio del procedimento valutativo, che поп rispetta i parametri normativi di cui all'art. 192 c.p.p.. Manca, infatti, la certezza del dato cognitivo posto a base della inferenza. Non poteva essere rafforzato il dato in parola dall'avvenuto coinvolgimento DEimputato nel procedimento noto come DE Goup. Tale giudizio si è infatti concluso con sentenza di assoluzione emessa nel 1996 dal Tribunale di LO (se ne allega stralcio) essendo emersa esclusivamente la 'frequentazione' con alcuni soggetti del luogo. Il dato è dunque del tutto 'neutro' a meno di non voler ipotizzare il recupero della nozione di 'colpa d'autore'. La Corte di secondo grado ritiene inoltre di individuare in atti una conversazione 'diretta' intercorsa il 21 luglio del 2009 tra l'imputato e il SS IU (fermo del OM, relativo a diverso e correlato procedimento). Che si tratti DEimputato è dato non verificabile, perchè tratto esclusivamente dalla annotazione redatta dalla polizia giudiziaria. Si osserva che non vi è stata la 'solita' identificazione tramite le immagini riprese dalle videocamere poste all'ingresso del centro commerciale I Portici di DE. Da ciò si deduce il possibile errore di attribuzione all'imputato della voce captata. Peraltro la difesa non aveva ragione alcuna di contestare l'esattezza del dato, posto che tale elemento non era stato utilizzato a carico nella decisione di primo grado. Anche il testo della conversazione stride con пл l'ipotesi di accusa. Si ribadisce, pertanto, la impossibilità di realizzare una corretta valutazione di tale elemento in chiave di conferma DEaccusa. Il ricorrente, inoltre, in subordine, ritiene che pur se l'identificazione fosse corretta i dati non offrono alcuno 'spaccato' di condotte penalmente rilevanti. La Corte di merito ritiene invece che manchi 'solo' la prova della condotta direttiva. Mancava invece la prova anche di quella partecipativa, peraltro descritta in sede di imputazione in modo generico e difforme dalle concrete risultanze processuali. Le singole risultanze emerse dalle captazioni non sono idonee neanche sul piano indiziario a costruire in modo accettabile un 'ruolo' nella pretesa associazione. Vengono partitamente esaminate allo scopo di evidenziare la fragilità della operazione valutativa. La preyesa carica di 'mastro di giornata' non è indicativa di ruolo perchè è meramente nominalistica, mancando la verifica sul campo del significato di tale affermazione. Il profilo di critica è qui sintetizzabile con rinvio alle linee esposte in via generale al punto a1. Vi è poi ulteriore deduzione di contraddittorietà GA IO interna. Si afferma che in casi analoghi il dubbio di identificazione ha portato alla decisione assolutoria (si cita la posizione del EL). b) si deduce vizio processuale relativo alla acquisizione della conversazione riportata nel decreto di fermo a carico del OM. Non è stato acquisito il file audio della conversazione, realizzata in diverso procedimento. Non è stata pertanto rispettata la sequenza normativa di cui all'art. 270 c.p.p. . Si tratta in tesi di vizio patologico, non precluso dalla intervenuta scelta del rito abbreviato in primo grado. c) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'unica aggravante interna ritenuta (co.4). Il profilo di critica è stato esposto in via generale al punto a2. Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Veneto. Deduce : a) questione di rito, con deduzione di nullità della sentenza di secondo grado. Va premesso che la Corte di merito in data 11 aprile 2013 disponeva la partecipazione al giudizio mediante videocollegamento dal luogo di custodia. Tale forma di partecipazione veniva contestata RM dalla difesa (istanza del 15 luglio 2013) in rapporto alle condizioni di salute DEimputato, afflitto da retinopatia diabetica, patologia che determina l'affaticamento del visus lì dove si sia costretti a seguire l'udienza tramite il monitor del videocollegamento. A fronte di tale deduzione, reiterata in data 24 settembre 2013, la Corte solo in data 10 dicembre 2013 prendeva atto delle conseguenze della patologia oculare e disponeva la traduzione 'fisica' DEimputato per l'udienza del 19 dicembre 2013 e successive. Ciò posto, si sostiene che le 13 udienze celebrate in video prima del 19 dicembre 2013 non hanno soddisfatto i requisiti minimi di partecipazione DEimputato. La condizione fisica rendeva non regolare il videocol- legamento e da ciò deriva nullità DEintero giudizio di secondo grado. b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità. Si censura la tecnica redazionale della decisione di secondo grado, tale da comportare un 'eccesso di rinvio' alle valutazioni del primo giudice e la mancata risposta a numerose censure difensive. ET FR credito bancario) e ha evidenziato come dalle captazioni emergesse in modo certo l'interessamento dello ON per le vicende aziendali. Venivano date, si ritiene, allo IA puntuali istruzioni da parte dello ON su aspetti gestionali. Si contesta la valenza delle captazioni, posto che l'esercizio in questione non è una pasticceria. Inoltre, non è esatto sostenere l'ingerenza nella gestione, posto che ciò non emerge con chiarezza dai colloqui captati. Vi è inoltre totale elusione in sentenza del tema ricostruttivo del dolo. Si ritiene inoltre viziata la motivazione in rapporto alla ritenuta aggravante. La motivazione è sostanzialmente presuntiva, in modo illogico, e non tiene conto della ricorrenza di possibili finalità diverse ed estranee all'agire del sodalizio mafioso. b) vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità per il delitto in tema di armi (pur con avvenuta esclusione DEaggravante ex art. 7). Si contesta la lettura data dalla Corte di merito ai dati captativi e si ritiene del tutto sottovalutato il dato a discarico che era stato offerto dalla difesa. *** Va dato atto del deposito di motivi aggiunti in data 17 maggio 2016. RM Si rappresenta, in tale atto, vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in riferimento alle modalità determinative della riconosciuta continuazione. Non è stato correttamente individuato il reato più grave. Tale, secondo il difensore, è quello previsto al capo P (art. 12 quinquies aggravato ex art. 7 d.l. 152 del '91) e non quello previsto dal capo T (porto di arma comune da sparo non aggravato). Si ritiene, anche sotto tale profilo, viziata la decisione impugnata. Ricorre tramite difensore avv. Rania e deduce: a) vizio di motivazione in relazione alla intervenuta affermazione di penale responsabilità e in tema di aumento pena per recidiva. Si riprone la critica generale indicata al punto al. Quanto alla posizione individuale, si contesta il valore probatorio delle captazioni, per come attribuito dalla Corte reggina. Non vi è prova del fatto che la 'lombardia' sia realmente una articolazione territoriale della : MA RO struttura-madre calabra, anzi vi sono spunti dimostrativi che attestano il contrario (conversazione PP del 20 agosto 2009). Si contestano i ritenuti collegamenti personali tra ET e LI e la stessa esistenza di un ..locale.. in cui includere lo letto. Si contesta il rilievo attribuito alla vicenda Perego, posto che lo letto rifiutò di lavorare con tale ditta, peraltro insolvente nei pagamenti. Non vi sono presenze significative dello ET in circostanze di fatto cui è stato attribuito valore probatorio circa la ricorrenza del vincolo (riunioni, matrimoni o altro). Vi è dunque inosservanza dei canoni di valutazione della prova di cui all'art. 192 cpp e della stessa regola di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p. . Quanto, inoltre, all'aumento per recidiva - pari anni UE - non vi è motivazione alcuna circa la necessità di tale aumento in rapporto ai parametri della accentuata colpevolezza o maggiore pericolosità del reo. Con motivi aggiunti si rafforza la deduzione già operata in punto di illegittimo aumento per recidiva, posta l'assenza di motivazione e la natura facoltativa della stessa. Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Contestabile. Deduce : inammissibilitàa) mancata declaratoria di RM DEappello del P.M. . Si ipotizza che la decisione di primo grado non abbia modificato il titolo del reato (da direzione a partecipazione). In rapporto a tale assunto, si afferma che l'appello (come tale proposto in data 3 settembre 2012, nde) era da qualificarsi come inammissibile. b) vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta responsabilità. Si critica la ricostruzione in diritto della fattispecie associativa operata dalla Corte di merito (profilo camune, vedi sintesi al punto al). Circa le ricadute sulla specifica posizione, si osserva come il MA sia raggiunto da conversazioni attributive dello 'status' di carichista, il che non realizza l'emersione di un effettivo inserimento per assenza di condotte espressive di un ruolo dinamico e funzionale. Si ritiene, inoltre, illogica ed erronea in diritto l'attribuzione di un ruolo direttivo. Tale ruolo non può essere desunto dalla mera carica formale nè è stata valutata l'assenza del MA ai momenti di incontro tra gli affiliati ritenuti in sentenza più significativi (riunione in OL, matrimonio PE/BA etc..). . applicazione della norma incriminatrice. Si rappresenta che la deduzione relativa ai problemi di identificazione (le conversazioni sono tutte inter alios) non è stata compiutamente esaminata. I riferimenti captati non sono univoci (TO, ON, TE et similia) e la risposta laconica - della Corte non è soddisfacente. Si esprimono ipotesi alternative di identificazione o dubbi non scandagliati. Si ipotizza l'esistenza di diverso soggetto a nome О soprannome) TE data la inconciliabilità di talune condotte tenute dal primo con quelle del GA. Si contesta, in ogni caso, la logicità DEattribuzione a dette conversazioni di valore indiziante a carico. Tale parte del ricorso analizza i singoli contenuti captativi (si rinvia al testo) ed evidenzia l'esistenza di narrazioni 'a discarico' denotanti l'assenza di un concreto inserimento del GA. c) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al ritenuto ruolo direttivo. La motivazione non dà conto DEeffettivo potere direttivo o organizzativo, desunto in modo illogico dal contenuto delle captazioni. RM Non vi è ricostruzione di specifiche condotte tali da denotare l'esercizio concreto di poteri ma solo suggestioni. Non vi è identificazione di un 'locale' di riferimento, il GA non si presenta ad un incontro rilevante, viene additato nelle conversazioni come uno che tende a violare le regole interne, non è apprezzato dai pretesi correi. Non vi è pertanto alcuna concretezza ricostruttiva e in simili casi la Corte di mrerito ha escluso la ricorrenza del co.
2. d) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza DEaggravante interna di cui al co.
4. Si realizzano profili di critica secondo le linee già esposte al punto a2. e) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La doglianza relativa al diniego delle attenuanti generiche e all'aumento per recidiva non è stata concretamente valutata. *** Va dato atto del deposito di motivi aggiunti da parte del difensore, avv. Veneto, in data 20 maggio 2016. In tale atto, si riprende : il tema del vizio processuale correlato alla าาา SO ND partecipazione a distanza mediante solo convideoconferenza, revocata provvedimento emesso in data 10 dicembre 2013 (allegato). - Alla luce dei contenuti della relazione peritale (sulla patologia oculare) si osserva come la partecipazione alle udienze in videoconferenza (le 13 antecedenti rispetto alla revoca) sia stata ineffettiva e non rispettosa del modello legale di cui all'art. 146 bis disp.att. c.p.p. . Il deficit visivo poneva l'imputato in condizione tale da non poter concretamente esercitare i diritti partecipativi, posto che gli stessi sono rapportati dalla legge ad un collegamento effettivo non solo audio ma anche video - tra - aula di udienza e luogo di custodia. Si conferma pertanto la deduzione di nullità ai sensi DEart. 178 co.1 lett. c c.p.p. ; il tema della erronea applicazione sia della - normativa processuale (art. 192 c.p.p.) che di quella sostanziale (art. 416 bis c.p.). In tale parte si ripercorre il materiale probatorio posto a carico e si ribadiscono i vizi relativi alla erronea, in tesi, metodologia valutativa. Vi è contraddittorietà logica in punto di costante identificazione del GA nel soggetto evocato come 'cartella' così come alcuni temi di contrasto tra l'attività imputata al GA e il grave lutto da lui subìto non sono stati congruamente esaminati;
-il tema della erronea ricostruzione del ruolo direttivo;
si riproduce essenzialmente il testo del ricorso, su tale aspetto, corredato da indicazioni RM giurisprudenziali. Unico atto di ricorso a firma del difensore avv. Azzarà : a) erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità. Si ritiene non dimostrata l'esistenza del ..locale.. di ET e del tutto assente la dimostrazione della concreta esistenza del potere di intimidazione. Le confuse e patologiche esternazioni di CO SO (figlio del ricorrente) hanno condotto ad una affermazione di penale responsabilità correlata ad un mero status. Si contesta, inoltre, l'effettiva valenza dimostrativa dei ritenuti indicatori soggettivi di appartenenza. Manca la ricostruzione di condotte specifiche. Non è chiaro, peraltro, se il ricorrente sia stato realmente investito della 'dote' di padrino. Residuano dubbi sulla effettiva riunione DEorganismo denominato Tribunale, in AL, dato l'esito negativo DEattività di -- SO CO SO CO osservazione posta in essere dalla p.g. . Nè peraltro è stato possibile ricostruire gli esiti di tale pretesa riunione. Si contesta inoltre l'interpretazione data in sentenza del colloquio diretto intervenuto tra il ricorrente, PP CO e un terzo in data 31 agosto 2009. Unico atto di ricorso a firma difensore avv. IA. Deduce : a) erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione in tema di ritenuta responsabilità. Si contesta l'attruibuita valenza ai UE dati cognitivi emersi dall'istruttoria. Il primo (riferimento al possesso di una dote della cd. società maggiore) non sarebbe di per sè sufficente a fondare un giudizio di responsabilità, come riconosciuto dalla stessa Corte di merito. Si ritiene, pertanto, di irrobustire il dato con la vicenda del 'viaggio' in Sicilia, erroneamente posta a conferma della qualità mafiosa DEimputato. Si ribadisce, sul tema che la conoscenza tra il SO e il Di DI era pregressa e per ragioni del tutto diverse da quelle ritenute in sentenza.ed in ogni caso si riene illogica la deduzione tratta dalla Corte di merito, ben potendosi l'imputato essersi prestato ad una attività di ausilio ad un conoscente del fratello senza per questo essere associato. si ritiene ROT che sia stata altresì sottovalutato il dato, favorevole, DEassenza di captazioni ulteriori dato il numero complessivo di quelle ritenute rilevanti. Non vi è stata pertanto effettiva ricostruzione di ruolo, in violazione degli approdi interpretativi resi da questa corte di legittimità. Le ulteriori deduzioni riguardano la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis co.4, operata sulla base del 'notorio', li dove andava dimostrata in concreto. Due atti ricorso. Il primo (avv. Curatola e avv. Putortì) deduce: a) Vizio processuale relativo alla determinazione della pena in secondo grado. Il ricorso per cassazione proposto dal P.M. era da qualificarsi inammissibile. In effetti, nel caso del SO la Corte di secondo grado, dopo aver precisato in via generale che i ricorsi relativi alla mera determinazione della pena (tranne il caso di avvenuta concessione delle attenuanti generiche) erano da ritenersi inammissibili fa salvi i casi in cui la pena era stata determinata dal GU in misura inferiore al inimo edittale, tra cui quello del SO. Ora, tale argomentazione viene contestata posto che la valutazione andava operata caso per caso e non in via generale. Ne deriva che la Corte di merito non avrebbe potuto esaminare il punto relativo alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, modificandolo in pejus. b) vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di penale responsabilità. Si esprimono critiche sui profili generali già indicati al punto a1. Si sottolinea che la pretesa esistenza di un organismo di vertice della 'ND denominato Provincia 0 CR non ha trovato, in realtà, conferma nell'istruttoria e ne è prova la continua ricorrenza di contrasti interni, che tale struttura dovrebbe, in tesi, prevenire. Nessuna delle decisioni giudiziarie precedenti, pur maturate sulla scorta di apporti collaborativi e intercettazioni, ne ha mai attestato l'esistenza e gli argomenti esposti dalla Corte reggina sul tema non appaiono nè logici nè aderenti ai contenuti DEistruttoria. Neanche la pretesa articolazione in 'locali' ha in realtà trovato conferma obiettiva, al di là di riferimenti generici in captazioni di colloqui che RM non appaiono tali da sostenere le conclusioni cui si è pervenuti. Palese l'assenza di riscontro circa la proiezione esterna della carica intimidatoria. Si contesta, quanto alla posizione individuale, la conclusione in punto di 'esistenza' del ..locale.. di ET. Vi è una sola captazione specifica sul tema, obiettivamente insufficiente. Per il resto si afferma che i contenuti intercettati non avevano, in realtà, concreta valenza indiziante e non comportano la ricostruzione di condotte specifiche. c) vizio di motivazione in riferimento al riconoscimento del ruolo direttivo. Vi è contraddittorietà posto che la stessa decisione impugnata ritiene il SO portatore di evidenti limiti caratteriali che mal si conciliano con compiti direttivi. Inoltre non vi è indicazione concreta di condotte indicative di tale ruolo. d) si deduce generica violazione di legge in rapporto all'aggravante DEessere l'associa- zione armata. Da un lato la decisione si affida al notorio, dall'altro valorizza conversazioni che potrebbero avere diversa lettura in modo IO DO del tutto plausibile. e) vizio di motivazione in rifferimento alla affermazione di responsabilità per il capo V. a fronte. di medesima conversazione ambientale si è ritenuto non provato il possesso di un fucile e dimostrato quello di una pistola. f) sempre in rapporto al capo V si deduce altresì vizio di motivazione in rapporto alla ritenuta aggravante di cui all'art. 7 d.l. n.152 del '91. Le finalità del possesso DEarma potevano, plausibilmente, essere personali e non vi è alcuna prova del collegamento con fini DEassociazione criminosa. Il secondo atto di ricorso, a firma avv. Putortì, contiene censure del tutto analoghe. Unico atto di ricorso a firma difensori avv. Speziale e avv. Gaito. Deduce : a) violazione dei principi affermati dalla Corte Europea dei diritti DEUomo e derivanti dall'art. 6 Conv. Europea in tema di giusto processo e modifica peggiorativa in secondo grado. Vizio di motivazione. La difesa premette alla illustrazione dei motivi una breve sintesi della vicenda processuale (decisione favorevole di questa Corte in sede in primo grado/cautelare/assoluzione RM condanna in appello) e delle ragioni essenziali espresse dal GU. Non vi sarebbe alcuna 'motivazione rafforzata', in secondo grado, tale da escludere la cittadinanza del dubbio. Si rievocano i precedenti giurisprudenziali CEDU e, consapevoli del fatto che nel caso in esame non si verte in ipotesi di prova dichiarativa in senso stretto, quanto in quella di una intercettazione (non rinnovabile) si evidenzia come i poteri valutativi dei diversi giudici di merito si siano in ogni caso - esercitati sul medesimo dato (conversazione del 10 agosto 2009, da cui sono strati tratti UE passaggi espressivi rilevanti). Tale elemento era stato ritenuto incapace di sostenere sia il titolo cautelare che la richiesta condanna in primo grado. Ciò poneva l'obbligo di motivazione rafforzata, rimasto in realtà inevaso. Si è infatti data esclusivamente una diversa lettura del medesimo materiale, ma ciò - come detto non esclude la plausibilità della lettura diversa data dal primo giudice, con tutto ciò che ne deriva in chiave di ragionevole dubbio. Ci si sofferma sulle ricadute giurisprudenziali di tale principio e si evidenzia che in casi del tutto analoghi - nel medesimo giudizio - si è FR UN pervenuti alla assoluzione degli imputati (deduzione di contraddittorietà interna). normab) erronea applicazione della incriminatrice e vizio di motivazione. Si rinvia al contenuto del ricorso UI. c) violazione dei criteri normativi di valutazione della prova. Si deduce un eccesso di affidamento nella attendibilità del SS, unica - involontaria fonte a carico DEimputato sulle UE circostanze rilevanti. Si ritiene che, in ogni caso, un contributo dichiarativo, pur se captato, proveniente dal coimputato debba essere asseverato da riscontri, che nel caso in esame sono del tutto assenti. Peraltro lo stesso SS mostra incertezza sulla effettiva 'dote' (santa o vangelo ?) che sarebbe stata attribuita all'imputato. Vi è pertanto assoluta debolezza DEindicatore fattuale, illegittimamente non apprezzata come tale dalla Corte di merito, in violazione - quantomeno - DEart. 192 co.2 c.p.p.. Anche ove si voglia valorizzare la seconda 'parte' della conversazione, si evidenzia che la fonte è sempre rappresentata dal SS. d) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta aggravante interna del comma 4. Si espongono linee di critica già evidenziate in RM via generale al punto a2. e) vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Del tutto immotivato appare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in riferimento alla evidente marginalità del ruolo, peraltro illogicamente ricostruito. Unico atto di ricorso a firma avv. Taddei, deduce : a) vizio di motivazione della sentenza in riferimento alla intervenuta affermazione di penale responsabilità. La decisione di secondo grado non presenta alcuna rielaborazione critica dei temi probatori e non risponde in modo adeguato alle censure poste con l'atto di appello. Gli indicatori valorizzati in sentenza non esprimono in realtà alcuna particolare valenza, non potendosi far derivare la responsabilità da mere indicazioni di 'status' cui non si unisce la ricostruzione di condotte concrete. Non può ritenersi, sul punto, decisivo il breve contatto tra FR UN e PP CO avvenuto in OL il 1 settembre 2009. Si tratta di un unico contatto in tre giorni di presenza DEPP in OL e il ON NG FR si limita ad ospitare l'PP per pochi minuti nel suo retrobottega neanche presenziando all'incontro che lì si svolge. Il FR non OM in altri momenti ritenuti significativi (ad es. nozze PE/BA). Troppo poco per essere ritenuto appartenente alla consorteria, con denunzia di illogicità delle considerazioni espresse sul punto dalla Corte reggina. b) vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis co.4 c.p.. Data per scontata la conoscenza in capo al FR della circostanza oggettiva senza alcun esame del relativo coefficiente psicologico. c) vizio di motivazione in riferimento alla revoca delle circostanze attenuanti generiche concesse in primo grado. Detta statuizione non è accompagnata da motivazione specifica appare ed contraddittoria con la stessa parte della decisione in cui si conferma l'assenza di prova del ruolo direttivo e si afferma, al più, che la carica di mastro generale coincide esclusivamente con la cura del cerimoniale durante la festa di OL. Con memoria difensiva del 7 giugno 2016 il ricorrente evidenzia che questa Corte di RM legittimità ha ritenuto, in più decisioni, non sussistente la qualità mafiosa della presunta cosca PE. Unico atto di ricorso a firma avv. Nisi, deduce: a) erronea applicazione della norma incriminatrice, vizio di motivazione e omessa valutazione di elementi a discarico, quanto all'affermazione di penale responsabilità per il reato associativo. Si evidenzia, in premessa, che gli elementi a carico in rapporto al reato associativo sono rappresentati esclusivamente da brani di conversazioni captate, intervenute inter alios. Lo ON è rimasto detenuto (per il precedente giudizio) sino al marzo 2006 e non era stato coinvolto in altre vicende giudiziarie. Si ritiene che la decisione di primo grado abbia acriticamente riprodotto la motivazione del primo giudice senza vagliare in modo accurato le doglianze difensive esposte nell'atto di appello. Si è riprodotto il testo di alcune captazioni ma non si è valutato il fatto che l'imputato - cui è contestato ruolo direttivo DEarticolazione locale non ha preso parte ad alcuno dei momenti 'topici' ricostruiti durante l'istruttoria. Si contesta, peraltro, la valenza dei ritenuti indicatori di affiliazione e ruolo. Quanto alla vicenda DEinvito alla pretesa IA IU riunione del cd. Tribunale (si ritiene in sentenza che ON, interpellato da CO SO abbia detto che essendo sottoposto alla sorveglianza: speciale avrebbe delegato un cugino) il ricorrente osserva che, tra l'altro, non è mai stato identificato tale cugino nè vi è prova che la riunione in questione si sia realmente verificata. A tali obiezioni non è stata fornita risposta, così come non vi è traccia di ulteriori contatti tra lo ON e i numerosi imputati del presente processo;
b) erronea applicazione di legge quanto al ritenuto ruolo direttivo. Si evidenzia che il ruolo direttivo difetta di contestazione, il che determina vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato;
c) vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge quanto al ritenuto ruolo direttivo della articolazione territoriale. Si evidenzia la debolezza logica dei ritenuti indicatori, posto che il ruolo direttivo, pur se su base territoriale, non può dedursi dalle circostanze di fatto evidenziate (tra l'altro si tratta sempre di conversazioni inter alios). d) erronea applicazione di legge e vizio di motiovazione in riferimento al reato di intestazione fittizia e all'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Si evidenzia l'omessa valutazione di documentazione prodotta, da cui risultava RM sussistente l'autonoma capacità patrimoniale DEintestatario IA. Non vi è provia della 'attribuzione di risorse' da parte dello ON e l'interessamento per le sorti DEazienda ben poteva trovare lettura diversa ed è in ogni caso fatto non ricompreso nell'ipotesi tipica. Non vi è motivazione alcuna circa la ricorrenza DEelemento psicologico del reato, così come l'agevolazione alla cosca è meramente presunta. *** Va dato atto del deposito di motivi aggiunti in data 17 maggio 2016. Si rappresenta in tale atto che la ritenuta 'continuità' di apporto dello Iaminte, rispetto al fatto precedentemente giudicato, avrebbe -in ogni caso dovuto comportare, previa la verifica DEidentità DEorganismo associativo (peraltro desumibile dalla imputazione) una minore entità del trattamento sanzionatorio, trattandosi di ulteriore 'frazione' di condotta relativa a reato permanente. Unico atto di ricorso con personale sottoscrizione. ANto in secondo grado per truffa in concorso. Deduce : IA IU RO a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si evidenzia come le captazioni di conversazioni utilizzate a carico dello IA sono inter alios. Ciò rendeva necessaria l'acquisizione di specifici riscontri in fatto, trattandosi di dichiarazioni totalmente eteroaccusatorie. Non può, in altre parole, ritenersi l'attendibilità dei conversanti sugli accadimenti storici narrati senza compiere alcuna verifica ulteriore, sulla base di dati conoscitivi autonomi. Ora, il riscontro non poteva essere rappresentato dalla consulenza sulla parziale difformità delle opere realizzate rispetto al - capitolato posto che tale dato, di natura ww oggettiva, non coinvolge in via diretta l'operato DEarchitetto IA e la sua consapevolezza soggettiva circa tali irregolarità. In particolare si evidenzia come sia stata sottovalutata la circostanza riferita in sede di incidente probatorio dal teste MM - circa il fatto che le analisi sulla composizione del calcestruzzo non fossero comunicate all'ANAS. Da ciò deriva che non vi è prova alcuna della consapevolezza in capo al ricorrente delle attività illecite commesse esclusivamente da altri. Non vi è specifica ricostruzione della condotta accessoria di tipo concorsuale (in tesi l'omissione dei controlli) nè vi è prova del ру dolo, potendosi al più configurare profili colposi. Anche in riferimento al momento in cui lo IA ha assunto l'incarico successivo all'inizio di esecuzione dei lavori - la prova del concorso è meramente indiziaria e non sufficientemente argomentata in sentenza. b) vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Non è argomentata la mera equivalenza delle concesse attenuanti generiche. Unico atto di ricorso con personale sottoscrizione. Deduce : a) vizio di motivazione in relazione alla intervenuta affermazione di responsabilità per il delitto di intestazione fittizia (v. ON). IA ha sposato la figlia di un fratello dello ON NG. L'attività commerciale AL CA è stata da lui rilevata nel marzo del 2008. La Corte di secondo grado ha ritenuto non dimostrato in modo congruo l'investimento realizzato dall'imputato (che aveva prospettato in modo specifico la propria idoneità, avendo impiegato risorse provenienti dal padre e ZA TI SA Si è pertanto dato luogo ad un inaccettabile automatismo probatorio in violazione degli approdi raggiunti da questa Corte di legittimità (per tutte, Sez. U. 2005 ric. Mannino). b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio. Non risulta motivata in modo adeguato, in riferimento a quanto previsto dall'art. 133 c.p., nè la scelta di negare le attenuanti generiche che quella relativa all'incremento di sanzione per recidiva, da ritenersi facoltativo. *** Va dato atto del deposito di motivi aggiunti, in data 13 maggio 2016. In tale atto si ribadisce il contenuto dei motivi principali, sia in tema di inammissibilità della impugnazione proposta dal P.M. che in rapporto alla ritenuta violazione dei canoni normativi di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) e dei contenuti della norma incriminatrice (art. 416 bis c.p.). Unico atto di ricorso a firma del difensore avv. Tucci con cui si deduce : a) vizio del procedimento per genericità e indeterminatezza della descrizione del fatto nel capo di imputazione. La contestazione descrive la condotta di partecipazione in termini assolutamente generici (affiliato al locale di Palizzi etc...) sì da RM rendere impossibile l'esercizio del diritto di difesa, specie in rapporto alla condizione detentiva vissuta dal ZA. Su tale profilo di doglianza è mancata la risposta da parte della Corte di merito, e tale aspetto è di per sè produttivo, in tesi, di nullità della decisione;
b) erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione della sentenza in punto di affermazione di responsabilità. Si contesta l'interpretazione in diritto della nozione di partecipazione, intesa dalla Corte di merito come sussistente anche per il mero fatto DEaccordo. La linea interpretativa seguita è smentita da orientamenti diversi in sede di legittimità, che richiedono l'emersione di fatti concreti, indicativi DEassunzione di un ruolo all'interno del gruppo. Nel caso del ZA non vi è alcuna dimostrazione di apporto materiale, sia all'esterno che all'interno del carcere (dal gennaio 2009). Inoltre, dalle stesse captazioni si apprende che il ricorrente non aveva alcuna 'dote' e al più EU OS IU aveva chiesto al codetenuto QU PP di interessarsi al tema. La Corte di secondo grado non offre risposta a tali interrogativi e finisce con eluderne la portata, elaborando una erronea massima di esperienza, anzi un ragionamento in realtà apodittico. Si evidenzia che il trasferimento del ZA in diverso istituto ha determinato interruzione dei contatti con l'PP e che il ZA, in quanto nipote del MA (ritenuto il capo del locale di Palizzi) non avrebbe avuto necessità alcuna di rivolgersi all'PP per la questione della 'dote'. La Corte di merito non motiva in modo adeguato su tali aspetti e non interpreta in modo logico il senso della conversazione captata. Peraltro, la condotta del ZA, ove provata (aver chiesto l'intercessione DEPP per il conferimento di una dote) sarebbe diversa da quanto descritto nella imputazione (con ulteriore vizio processuale) e non sarebbe, necessariamente, indicativa di una pregressa affiliazione punibile. *** Va dato atto del del deposito di memoria difensiva, avvenuto in data 20 maggio 2016. In tale atto si rappresenta la illogicità della interpretazione fornita dalla Corte territoriale in merito alla conversazione del 20 maggio 2009 (preteso assenso alla dote chiesta dal RM ZA), avente come interlocutore RO AR, e si rappresenta che il RO è stato assolto nel giudizio ordinario dalla - imputazione associativa per non aver - commesso il fatto. Viene allegato stralcio delle UE decisioni di merito relative al RO . Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Speziale. Deduce : a) erronea applicazione di legge e plurimi vizi motivazionali in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità. Omesso esame di censure. Si critica lo stile redazionale per 'eccesso di rinvio alla motivazione espressa dal GU, a sua volta riproduttiva del titolo cautelare. Si ritengono non rielaborate in modo autonomo le ragioni della decisione, con conseguente nullità. Si esprime critica generale alla ricostruzione del sodalizio come ente mafioso ed alla sposata nozione 'debole' di partecipazione come frutto del mero accordo, secondo le linee sintetizzate al punto a1. si osserva,in Quanto al profilo individuale, sintesi, che : la Corte non risponde in modo adeguato alle obiezioni relative alla esistenza del 'locale' in Caulonia e al fatto che la precedente condanna del EU riguardava diversa articolazione territoriale. profili diNon vi è esame concreto dei attendibilità intrinseca del LN. Costui, peraltro non ha indicato il EU come appartenente al locale di Caulonia. Si rileva inoltre che il contenuto delle captazioni è stato sostanzialmente travisato, non emergendo dalle medesime la qualità mafiosa del EU. Manca la ricostruzione di specifiche condotte indizianti e la Corte eleva ad indizi mere suggestioni. Non poteva essere accordato alcun valore indiziante alla conversazione diretta con il SS, posto che la preoccupazione del EU per le attività di indagine che avevano determinato l'arresto di appartenenti alla famiglia dei PE non è dato significativo. Si deduce pertanto la violazione dei canoni normativi di valutazione della prova indiziaria. b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta aggravante interna del comma 4. Si evidenziano profili di critica comuni a tutti i ricorrenti, sintetizzati al punto a2. c) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento R sanzionatorio. Non vi era alcun divieto di legge alla applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La ritenuta personalità negativa (in rapporto ai precedenti) andava bilanciata con il dovere di individualizzare la risposta puntiva e con la valutazione della scarsa intensità di indicatori di ruolo. La pretesa gravità del reato è stata pertanto posta a fondamento del diniego in modo illegittimo. Va dato atto del deposito di motivi aggiunti per l'udienza del 6 giugno 2016. In tale memoria si rievoca il contenuto del ricorso principale e si rappresenta, in sintesi, la valutazione sommaria e apodottica del contenuto delle conversazioni intercettate. Si ribadisce la denunzia di vizio logico dovuto al preteso inquadramento territoriale del EU. Si introduce autonoma doglianza relativa al punto della ritenuta recidiva, anche in rapporto ai contenuti della decisione Corte Cost. num. 185 del 2015. Si contesta la congruità della motivazione espressa dai giudici del merito LO VI circa l'aggravante di cui all'art.416 bis comma 4. Unico atto di ricorso a firma difensore avv. D'Ascola. Deduce : a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta responsabilità. Si ricostruisce in diritto la nozione di partecipazione evidenziando non solo la necessaria presenza a tal fine - di dati attestanti lo stabile inserimento nell'organismo criminoso ma anche capaci di raffigurare l'apporto causale del singolo affiliato. Tutto ciò manca nella motivazione della sentenza di condanna emessa a carico del LO. Si critica pertanto l'approccio in diritto contenuto nella decisione impugnata al decisivo tema della condotta partecipativa, secondo le linee generali esposte al punto a1. Quanto alla posizione individuale, la stessa decisione ha riconosciuto la debolezza DEindicatore rappresentato dal mero riferimento ad una dote che viene attribuita da terzi al LO. Ne sarebbe dovuta derivare l'ulteriore considerazione della impossibilità di ricostruire un ruolo dinamico e funzionale così come richiesto dalla prevalente giurisprudenza di legittimità. b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione ulteriore. In tale parte del ricorso si deduce violazione RM dei criteri normativi di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p.. Si contesta la reale valenza indiziante degli indicator, rappresentati da conversazioni intervenute inter alios e recepite in modo acritico, senza la compresenza di adeguati riscontri. Tale rinforzo dimostrativo era da ritenersi necessario, sia in virtù della sostanziale equiparazione dei contenuti captati a dichiarazioni eteroaccusatorie che in rapporto alla scarsa chiarezza delle conversazioni medesime. La stessa Corte di Appello afferma tale generale principio, salvo poi discostarsene in sede di valutazione concreta. Si realizza pertanto un esame concreto della pretesa valenza indiziante dei dati posti a carico del LO, atteso che la Corte di secondo grado ha compiuto una valutazione di mera sintesi, senza rispondere a contestazioni specifiche sulla valenza dimostrativa del singolo dato. Si ritiene del tutto assente la motivazione circa il rilievo dei lavori eseguiti presso l'Istituto EN ER, non essendo stato congruamente ricostruito il preteso rapporto di interesse economicotra LO e il UL, aggiudicatario DEappalto. If UL è infatti cugino del LO e ciò introduce una ipotesi alternativa che vede UL vittima di estorsione da parte della cosca dei Serraino. Non è provato che l'intervento del LO ebbe l'effetto di ridurre tale tangente e se LO fosse stato realmente organico alla consorteria criminosa non avrebbe avuto bisogno della mediazione del SO per cercare di ridurre l'importo della estorsione fatta ad un suo parente. Peraltro non risulta dimostrata la stessa capacità di influenza del SO sulla cosca dei Serraino. Su tali aspetti la Corte di merito non replica alle censure. Nè tale vuoto argomentativo, esteso ad altri aspetti critici della ricostruzione DEepisodio (sui quali si rinvia al testo DEatto), poteva essere complato da un generico riferimento agli esiti di una parallela indagine non approdata ad esiti processuali. Si contestá altresì l'omessa motivazione circa gli argomenti difensivi - rievocati nel ricorso che portavano ad escludere la effettiva presenza del LO al summit svoltosi nel febbraio 2010 in casa PE. Pertanto, gli elementi 'aggiuntivi' rispetto alla incerta indicazione iniziale contenuta nella conversazione inter alios 14 giugno 2008 RO mostrano ampia fragilità dimostrativa, non colta dalla Corte di secondo grado che -come detto recepisce in modo del tutto acritico - l'esito della decisione di primo grado, importandone i vizi logici e dimostrativi. Non poteva realizzarsi alcun incrocio dimostrativo di più indizi in quanto mancava la certezza di ciascuno e non era confermato il contenuto indicativo attribuito a ciascuno di essi secondo le ipotesi di accusa. Dunque vizio di metodo già commesso in primo grado e riproposto nella decisione impugnata. In sostanza, si rimprovera alla Corte di secondo grado di non aver minimamente replicato alle puntuali critiche - relative ad ogni elemento indiziante contenute nell'atto di appello. Tale vizio, anch'esso di metodo, determina la invalidità della motivazione di per sè, per costante giurisprudenza di legittimità, che viene ampiamente indicata c) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis co.4 c.p. NO IO Si esprimono critiche comuni, sintetizzate in via generale al punto a2. d) erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenuta recidiva. La Corte non motiva sul criterio seguito per ritenere il nuovo reato concretamente espressivo di una più accentuata capacità criminale, in violazione degli approdi cui è pervenuta questa Corte di legittimità. Inoltre si evidenzia come la recidiva non potesse essere ritenuta reiterata. Analoga carenza motivazionale si censura in riferimento all'intervenuto diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato esclusivamente in rapporto alla gravità del fatto. Due atti di ricorso. Uno, a firma del NO, deduce : a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. A carico del NO IO è stato posto il contenuto di un'unica captazione (inter alios), reputato insufficiente in primo grado. Il ribaltamento di tale decisione in appello non è sorretto da motivazione adeguata e non offre corretta applicazione delle regole valutative di cui agli artt. 192 e 533 c.p.p.. Si contesta in diritto la ricostruzione della condotta associativa basata sulla mera indicazione del possesso di una 'carica', non essendo stata ricostruita alcuna condotta concreta. Ci si diffonde ampiamente sulla nozione di partecipazione e sulla necessità di identificare RM in modo certo lo svolgimento di un ruolo dinamico e funzionale. Il secondo ricorso a firma del difensore avv. Modafferi svolge censure analoghe e sottolinea che le UE valutazioni contrastanti hanno avuto ad oggetto i medesimi dati conoscitivi, il che rafforza la censura. *** Va dato atto del deposito di motivi aggiunti in data 20 maggio 2016, tesi a rinforzare le deduzioni già operate. Le note difensive si incentrano sul vizio argomentativo e sulla violazione della regola di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p.. Si evidenzia, in particolare, come l'unicità della conversazione reputata rilevante, non asseverata da riscontri in fatto, è dato non univoco che non consente di escludere il 'ragionevole dubbio' quale limite ultimo alla affermazione di penale responsabilità. Si deduce, in particolare, la violazione DEobbligo di motivazione 'rafforzata' che NO NN incombe sul giudice di secondo grado in caso di ribaltamento di una precedente decisione assolutoria. Le ulteriori deduzioni riguardano la erronea nozione in diritto di partecipazione che si assume sposata dalla decisione impugnata e pertanto tendono a riprodurre i profili di critica già esaminati, essendo stato ritenuto in sentenza quale valido indicatore della condotta partecipativa - un mero 'status' privo di reale significato indiziante. Due atti di ricorso. Il primo, a firma del difensore avv. Priolo, deduce : a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è integralmente basato su denunzia di travisamento dei contenuti captativi delle conversazioni che riguardano la posizione di NO NN. Se è vero infatti che costui disciute con PE IU e con il CO AT delle vicende relative alla nomina del nuovo capo-locale di UD, la sua presenza è meramente passiva e il principale elemento a discarico è rappresentato proprio dall'affermazione captata nella precedente conversazione intervenuta tra il PE e OR RO. Posto di fronte alla proposta di 'mettere' i! NO NN - proposta che il difensore interpreta come ingresso nel 'locale' proveniente dal AT, il OR aveva infatti affermato, al solo PE,.... OM RM NO, un bel cristiano però non ha niente .. Tale affermazione era stata posta dal GU alla base della decisione di assoluzione, non potendosi escludere che RO OR intendesse affermare che il NO non era ancora un soggetto affiliato. Si contesta il superamento di tale dubbio realizzato dalla Corte di Appello. Si ritiene, in particolare, che la frase non era stata 'decontestualizzata', come ritenuto dal P.M. impugnante, ma era evidente in sè della estraneità al contesto associativo del NO NN. La Corte parla invece della contrarietà del OR ad una 'ulteriore progressione' del NO che, dunque, non avrebbe doti nella cd. società maggiore, ma tale ricostruzione è arbitraria, non emergendo dagli atti il possesso di una 'dote' antecedente da parte del NO e non essendo la proposta espressa in termini di 'nuova dote'. Si evidenzia inoltre che il profilo complessivo sulla personalità consentiva, in subordine la concessione delle circostanze attenuanti MA LA MB generiche. Secondo atto di ricorso a firma difensore avv. FR Calabrese. a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si evidenzia come il ribaltamento della decisione assolutoria sia da ritenersi illogico e illegittimo. Ci si diffonde sui passaggi argomentativi della decisione di secondo grado e li si confronta con quelli spesi nella decisione di primo grado allo scopo di dimostrare che non vi è stata alcuna seria confutazione delle ragioni DEassoluzione, ma soltanto una semplice rilettura di alcuni brani captati, peraltro semplicistica e inidonea a determinare l'emersione di indicatori di intraneità affidabili sul piano logico e giuridico. Gli indicatori di intraneità del NO NN restano estremamente deboli (discute con soggetti di certo affiliati, ma ciò non comporta che lo sia anche lui;
propone l'ingresso di altri soggetti ma da ciò non deriva l'applicabilità di alcuna consolidata massima di esperienza) e soprattutto resi ancor più precari dalla espressione utilizzata dal OR, già richiamata. Il dubbio circa l'esistenza in fatto degli elementi costitutivi della partecipazione resta e non viene scalfito dalle considerazioni espresse dalla Corte di secondo grado. RM Si impugna altresì per vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge l'avvenuta applicazione del co.4 art. 416 (vedi profilo comune a2) e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Managò. Deduce : a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità. Si articolano, in apertura, profili di critica generale all'impianto motivazionale della sentenza che possono essere sintetizzati facendo riferimento a quanto affermato al punto a1. Quanto alla posizione individuale, si evidenzia come le captazioni che riguardano il NO (detenuto dal 2003) sono tutte inter alios il che determina particolare rigore nella verifica dei contenuti dimostrativi. Se ne rieditano i contenuti essenziali (richiesta DEPP QU ai congiunti di verificare all'esterno se era possibile attribuire la 'stella' a LA risposta negativa) e si - _ TI RI evidenzia che seppur si volesse ritenere affidabile la ricostruzione non vi è prova alcuna DEesistenza di una effettiva condotta partecipativa, specie considerando la lunga detenzione. Si indicano precedenti giurisprudenziali tesi a richiedere che, in costanza di detenzione, il contributo si estrinsechi in un atteggiamento concreto, quantomeno morale. Si insiste per l'annullamento della sentenza. b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta aggravante interna del comma4. Si evidenziano i profili comuni di critica sintetizzati al punto 2. c) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio. Si evidenzia che non vi è motivazione congrua in riferimento alla ritenuta recidiva e in rapporto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Unico atto di ricorso a firma avv. RU, deduce : a vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità. Il ricorrente osserva che non vi è prova della attuale esistenza del ..locale.. di Trunca-AL, nell'ambito del quale sarebbe inquadrato. Tale prova non può essere surrogata da considerazioni - peraltro generiche - in punto di unitarietà della 'ND, posto che abdava dimostrata in via prioritaria l'esistenza della 'cellula' operativa sul territorio preso in esame. Quanto alla posizione individuale, si ribadiscono i dubbi circa la identificazione DEimputato nel soggetto 'evocato' nelle conversazioni indirette. Si osserva che i contenuti oggetto di captazione non raffigurano, in ogni caso, condotte direttamente apprezzabili come espressive di intraneità, sicchè la Corte di merito avrebbe realizzato una sorta di 'spiritualizzazione' del reato associativo. I riferimenti al TI sono occasionali e l'unico dato apparentemente concreto (il litigio intervenuto con IC SO) non ricostruito in modo congruo rispetto alla sua causale. nell'unicaAnche il rifiuto opposto conversazione diretta ad incontrarsi con - AO UR andava interpretato come elemento a discarico, lì dove la Corte di merito ne ribalta illogicamente la valenza dimostrativa. In sintesi, şi afferma che manca del tutto la CO HE LI IU ricostruzione di un ruolo. b) vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta aggravante DEart. 416 bis co.
4. La circostanza andava rapportata alla specifica. articolazione territoriale (quella di Trunca- AL) e non alla 'ND in quanto tale, posto che in tal caso si cade in un inaccettabile automatismo probatorio. c) vizio di motivazione in rapporto al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente si duole del diniego di prevalenza delle attenuanti generiche, non congruamente motivato pur nella pretesa sussistenza dei presupposti (incensuratezza, occasionalità dei contatti). Unico. atto di ricorso (avv. LO) con cui si deduce : a) erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione della sentenza in rapporto alla affermazione di penale responsabilità ed al trattamento sanzionatorio. Gli elementi indizianti posti a carico del CO non sono stati correttamente valutati, posto che dagli stessi non può derivare l'affermazione di penale responsabilità ove si ponga mente alla regola di giudizio sottesa al testo DEart. 533 c.p.p.. La motivazione della decisione impugnata rinvia in larga misura ai contenuti probatori esposti dal GU senza compiere un adeguato apprezzamento dei profili di critica. Viene contestato, punto per punto, il preteso RM valore indiziante delle circostanze emerse (si rinvia al testo del ricorso). Si ribadisce che il CO non è fisicamente presente nei momenti di maggior rilievo dello spaccato associativo emerso dall'istruttoria (matrimonio PE/BA DEagosto e rinione presso il santuario di OL del settembre 2009) nè a riunioni monitorate, ad eccetto di quella di contrada Serricella, di cui è stata enfatizzata la valenza. Si evidenzia l'assenza di verifica DEattendibilità intrinseca del dichiarante ET AT, incluso tra gli elementi di prova a carico. Quanto al trattamento sanzionatorio si contesta l'applicazione, senza adeguata motivazione, DEincremento di pena per la ritenuta recidiva e si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Unico atto di ricorso a firma difensori avv. Speziale e avv. Marrapodi. Deduce : a) vizio di incompetenza per territorio e vizio Si ripropone, pertanto, il contenuto essenziale dei motivi di appello. Si esprimono critiche di carattere generale, secondo le linee esposte in premessa al punto al. Non è stata dimostrata la connotazione mafiosa del sodalizio oggetto del presente processo. L'istruttoria offre uno spaccato del tutto interno, fatto di rituali arcaici e attibuzioni di cariche, ma manca del tutto la prova del finalismo mafioso e della proiezione esterna della capacità di intimidazione. Si cita ampiamente la giurisprudenza di legittimità sui temi in rilievo. Peraltro non è dimostrata neanche la forza di coercizione interna del preteso organismo di vertice, non idoneo ad interrompere le faide in corso. La decisione di secondo grado recepisce, sul tema, in modo acritico le conclusioni del Gup, in punto di 'unitarietà' della 'ND. Non poteva traslarsi probatoriamente nel presente giudizio l'esito di processi realizzati nei confronti delle singole cosche, posto che in tali giudizi mai era stata dimostrata l'esistenza della pretesa struttura di vertice. Vi è dunque disomogeneità probatoria. Del tutto ignorate, peraltro, le dichiarazioni RM rese dal ET in data 26 giugno 2007 sulla 'doppio livello' della 'ND, richiamate anche in numerosi altri atti di ricorso. Le dichiarazioni erano precise e raffiguravano come tra la vecchia 'ND (quella dedita alla cura dei codici di onore) e la nuova 'ND (quella dedita al traffico di droga, estorsioni, omicidi) non vi fossero buoni rapporti, dunque non può predicarsi l'esistenza di una struttura unitaria. In tale quadro, l'assenza di reati-scopo viene letta come una conferma del carattere 'non mafioso' del gruppo oggetto della istruttoria realizzata in sede di merito. Si contesta, inoltre, il valore 'indicativo' DEomicidio OV. La tesi del rilievo strategico di tale fatto di sangue è smentita dal collaborante LN (coautore del delitto) il quale ha affermato che l'uccisione del OV fu voluta e realizzata in piena autonomia dal Gallace. è vuoto Anche su tale aspetto vi motivazionale. In ogni caso di tale assenza di potere intimidatorio si doveva tener conto, quantomeno in sede di graduazione della pena. b) ulteriori vizi motivazionali ed erronea di motivazione della decisione reiettiva. di La difesa ha propasto eccezione incompetenza per territorio già in sede di rito abreviato, posto che le condotte partecipative sarebbero state commesse in Piemonte, dove il LI dimora, come è dimostrato dalla stessa motivazione della decisione di primo grado (ampio riferimento agli atti della cd. operazione OT). La Corte di Appello nel rigettare la questione ha affermato che le indagini hanno consentito di ricostruire condotte delittuose poste in essere in questo distretto seppure lo stesso risulti formalmente dimorante in Piemonte. La risposta viene ritenuta illogica ed erronea, posto che le condotte più gravi e recenti - che hanno comportato l'attribuzione del ruolo direttivo sono quelle commesse in Piemonte. - Si insiste pertanto per l'accoglimento del motivo in punto di competenza territoriale ai sensi degli articoli 8 e 9 c.p.p.. b) vizio processuale in riferimento alla violazione del diritto di difesa all'ascolto della traccia fonica. La questione posta era produttiva di inutilizzabilità patologica, rilevante anche in sede di giudizio abbreviato. Si ripropone il tema, derivante dalla mancata esecuzione del provvedimento che consentiva l'ascolto delle conversazioni rilevanti da parte DEimputato. c) vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge sul tema della ritenuta responsabilità. Si censura la tecnica redazionale della decisione, con ampio rinvio alla motivazione RM della sentenza di primo grado a sua volta riproduttiva del titolo cautelare. Si tratta di una tecnica che поп appare consentita nell'ambito del genus della motivazione per relationem perchè ciò determina l'omesso esame delle doglianze contenute nell'atto di appello. In ogni caso si evidenzia che : non vi è verifica DEattendibilità intrinseca del collaborante LI;
vi è acritica ricezione delle considerazioni espresse dal GU in punto di contenuto delle captazioni;
vi è eccesso di affidamento nei contenuti della informativa relativa al procedimento OT, non esaminata in modo analitico. Tale complesso dimostrativo non è peraltro idoneo a dimostrare il ruolo associativo svolto, in tesi, dal LI. In particolare la motivazione è apodottica in riferimento al ruolo direttivo, contestato in udienza preliminare unitamente al deposito degli atti DEinchiesta 'minotauro'. Non vi è identificazione specifica dei RZ FR destinatari di tale 'direzione' nè ricostruzione di eventuali - condotte specifiche, espressive - del ruolo. d) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta aggravante del co.4 art. 416 bis c.p. . si esprimono i profili di critica rievocati in via generale al punto a2. e) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Le resiUE doglianze denunziano vizi relativi alla determinazione della pena, per vizio di motivazione in riferimento all'accoglimento del ricorso del P.M. in tema di circostanze attenuanti generiche. Il GU non si era limitato a valutare l'incensuratezza ma aveva realizzato una più ampia ricognizione delle modalità del fatto e della personalità. Tali considerazioni *sono state superate esclusivamente attraverso l'apprezzamento di gravità della condotta, con doppia valutazione a carico del medesimo fatto. Due atti di ricorso. Il primo, a firma del difensore avv. Veneto, deduce : a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità. Si censura la tecnica redazionale della decisione di secondo grado, tale da comportare un 'eccesso di rinvio' alle valutazioni del primo giudice e la mancata risposta a numerose censure difensive. Si ripropone, pertanto, il contenuto essenziale RM dei motivi di appello. Si esprimono critiche di carattere generale, secondo le linee esposte in premessa al punto a1. Si precisa che non è stata dimostrata la connotazione mafiosa del sodalizio oggetto del presente processo. L'istruttoria offre uno spaccato del tutto interno, fatto di rituali arcaici e attibuzioni di cariche, ma manca del tutto la prova del finalismo mafioso e della proiezione esterna della capacità di intimidazione. Si cita ampiamente la giurisprudenza di legittimità sui temi in rilievo. Peraltro non è dimostrata neanche la forza di coercizione interna del preteso organismo di vertice, non idoneo ad interrompere le faide in corso. La decisione di secondo grado recepisce, sul tema, in modo acritico le conclusioni del Gup, in punto di 'unitarietà' della 'ND. Non poteva traslarsi probatoriamente nel presente giudizio l'esito di processi realizzati nei confronti delle singole cosche, posto che in tali giudizi mai era stata dimostrata l'esistenza della pretesa struttura di vertice. Vi è dunque disomogeneità probatoria. Del tutto ignorate, peraltro, le dichiarazioni rese dal ET in data 26 giugno 2007 sulla 'doppio livello' della 'ND, richiamate anche in numerosi altri atti di ricorso. Le dichiarazioni erano precise e raffiguravano come tra la vecchia 'ND (quella dedita alla cura dei codici di onore) e la nuova 'ND (quella dedita al traffico di droga, estorsioni, omicidi) non vi fossero buoni rapporti, dunque non può predicarsi l'esistenza di una struttura unitaria. In tale quadro, l'assenza di reati-scopo viene letta come una conferma del carattere 'non mafioso del gruppo oggetto della istruttoria realizzata in sede di merito. Si contesta, inoltre, il valore 'indicativo' DEomicidio OV. La tesi del rilievo strategico di tale fatto di sangue è smentita dal collaborante LN (coautore del delitto) il quale ha affermato che l'uccisione del OV fu voluta e realizzata in piena autonomia dal Gallace. Anche su tale aspetto vi è vuoto motivazionale. In ogni caso di tale assenza di potere intimidatorio si doveva tener conto, quantomeno in sede di graduazione della pena. b) erronea applicazione di legge e vizio di RO motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di penale responsabilità. A carico del RZ è stata posta, al di là del generico contenuto descrittivo della imputazione, un' unica conversazione inter alios (quella del 23 luglio 2009). Una prima questione riguarda la correttezza della identificazione del RZ FR nel soggetto conversato. Durante la conversazione si compie riferimento non solo al fatto che più soggetti hanno il ..vangelo.. (tra questi vengono indicati IO RZ e AN RZ) ma che si tratta di 'anziani' (.. tutti vecchi.. pure lui). Ciò porterebbe ad escludere la persona DEimputato, nato nel 1963 lì dove le altre persone indicate sono più anziane, anche considerando il rischio di omonimia. Su tale aspetto la Corte di secondo grado non ha risposto alla censura logica posta dalla difesa. c) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di penale responsabilità. Pur escludendo la ricorrenza della contestata UR AO funzione direttiva, è stata ritenuta integrata la condotta partecipativa. Detto riconoscimento poggia esclusivamente sul possesso della 'dote' del VA. L'assunto non può essere condiviso, non trattandosi di indicatore idoneo, neppure in chiave logica. I pretesi riscontri sono del tutto inconsistenti. Non vi è possibilità di ricostruire una condotta concreta tale da denotare l'avvenuto inserimento nell'organismo criminoso e l'assunzione di un ruolo. L'attribuzione della 'dote' è fatto narrato da terzi e comunque rappresenta un dato 'statico', posto che non necessariamente il soggetto titolare della dote opera realmente in favore del gruppo. Nè vi è prova del correlato elemento psicologico. c) vizio di motivazione in riferimento alla tecnica redazionale. Si è già detto che la decisione impugnata non avrebbe partitamente esaminato le singole censure e ha essenzialmente riproposto la motivazione del giudice di primo grado. Si evidenzia, pertanto, la violazione DEobbligo di motivazione per mera 'apparenza della medesima. d) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio e alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis co.
4. Il profilo di critica circa l'aggravante interna è RO comune (vedi punto a2). Quanto alle attenuanti generiche si evidenzia 5 l'assenza di motivazione, posto che ad essere oggetto di valutazione favorevole in primo grado non era stata la mera incensuratezza ma i caratteri complessivi della condotta e della personalità DEimputato. Secondo ricorso a firma difensore avv. Speziale. Elabora analoghi profili di critica, in rapporto all'omesso esame di censure proposte con l'atto di appello, al dubbio di identificazione, alla debolezza logica DEindicatore utilizzato, all'erronea considerazione dei requisiti minimi della condotta partecipativa, alla insussistenza DEaggravante interna di cui al co.4 e al trattamento sanzionatorio). Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Putorti. Deduce : a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità. EN DE Sono state illogicamente superate le precedenti assoluzioni dai giudizi ID e Olimpia. E' stata illogicamente affermata la esistenza della struttura unitaria e non è stata dimostrata la effettiva capacità di intimidazione e il suo utilizzo (profilo di critica comune, si veda il punto a1). La decisione, peraltro, è arbitraria in punto di identificazione della persona oggetto di discussione, spesso indicata come 'AO' in UR AO. Nell'unico caso in cui si è attribuito un colloquio diretto non vi è certezza alcuna, posto che la identificazione è stata desunta dalla opnione degli operatori di polizia giudiziaria. Le obiezioni difensive sul tema sono state disattese senza un reale esame delle medesime. Si evidenzia pertanto il complessivo vizio argomentativo, non essendo possibile la riconduzione soggettiva a UR AO dei pretesi dati indizianti. b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta aggravante interna ed in ordine al trattamento sanzionatorio. Il profilo di crtica sulla circostanza aggravante è comune (vedasi punto a 2). Per il resto, si osserva che non vi è adeguata motivazione circa la negazione delle circostanze attenuanti generiche da ritenersi prevalenti. RO Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Dieni. Deduce : a) vizio processuale tale da determinare nullità. Non vi erano i presupposti di legge per disporre la partecipazione al dibattimento a distanza mediante videoconferenza. La richiesta formulata dal DAP aveva ad oggetto esclusivamente difficoltà di ordine logistico, inidonee a determinare tale limitazione del diritto alla presenza fisica in udienza. Si denunzia inoltre che all'udienza del 9 ottobre 2014 l'imputato non avrebbe in realtà rinunziato a partecipare ma era impossibilitato a farlo per motivi di salute. Non può ritenersi sanata la correlata nullità di tale udienza e delle successive. b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di ammissibilità del ricorso del P.M. . Il ricorrente evidenzia che il ricorso per cassazione proposto dal P.M. (sul tema delle 357 generiche) andava dichiarato inammissibile e non poteva essere convertito in appello. Erano state infatti proposte censure di merito. c) vizio di comotivazione in ordine alla ricostruzione della fattispecie associativa. Si realizzano profili di critica comuni, quanto alla pretesa struttura unitaria e alla ricostruzione in diritto della nozione di partecipazione, sintetizzati al punto a1. Sul piano della condotta ritenuta sussistente a carico del EN si evidenziano ulteriori vizi motivazionali (da pag. 34 a seguire). Non vi è ricostruzione di condotte concrete, ma solo spunti tratti da conversazioni captate. Non vi è prova della stessa esistenza del 'locale' di Trunca-AL. Mancano pregressi accertamenti giudiziari sul tema e il numero dei soggetti raggiunti da tale accusa, in rapporto al territorio, è esiguo. Alcuni degli accusati di farne parte non vi risiedono. Dunque è da porsi in dubbio il primo 'gradino' della ricostruzione, non essendo stata dimostrata sul territorio in esame - l'esistenza stessa del sodalizio. Si afferma pertanto che vi è stata acritica ricezione della impostazione di accusa, con sostanziale travisamento del contenuto di colloqui, non idonei a determinare una condanna per il delitto contestato. I contrasti di cui si parla nelle captazioni non erano contrasti associativi ma derivavano come prospettato sin dall'inizio - da altra RM5 causale non criminosa (presidenza del consorzio irriguo) . Si ripropone in modo dettagliato tale ipotesi alternativa. Il EN non è presente in contesti ritenuti significativi (OL, nozze di IS PE) il che contrasta con l'attribuzione del ruolo direttivo. Si contesta la valenza degli ulteriori dati indizianti, specie per quanto riguarda la pretesa organizzazione della 'riunione' del Tribunale. Tale riunione non si è verificata, come risulta dalla stessa informativa di polizia giudiziaria. La valenza indiziante dei dati non è stata correttamente apprezzata, mancando la certezza di ogni segmento della valutazione e pertanto l'affermazione di responsabilità si pone in contrasto con la regola di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p.. c)erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla aggravante interna. Si evidenzia profilo di critica comune (vedasi punto a2). Si evidenzia altresì, ferma restando la dedotta inammissibilità del ricorso del P.M. sul tema delle attenuanti generiche, l'esistenza di vizio di motivazione in riferimento al suo OL RI UI AR accoglimento, posto che la valutazione favorevole espressa dal GU non si fondava esclusivamente sullo stato di incensuratezza ma sull'esame complessivo del fatto e della personalità. Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Managò. Deduce : a) erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione. Si censura la tecnica redazionale della decisione impugnata, con riproposizioni delle argomentazioni espresse dal giudice di primo grado e contenimento espressivo delle valutazioni del giudice di appello. Si afferma, in particolare, che la 'locale' di TI, per quanto emerge dagli atti, non sarebbe stata costituita per l'opposizione del OR e pertanto non è dimostrata l'appartenenza DEimputato a tale organismo. Il precedente giudicato vedeva peraltro il OL aderente alla 'locale' di Africo e non a quella di TI. Dunque si tratta di una mera volontà di 'riaprire' una locale rimasta chiusa per venti anni che non può essere ritenuta indicativa DEappartenenza alla organizzazione. Si tratterebbe al più di un tentativo non punibile. Nè la partecipazione può essere ritenuta sussistente facendosi riferimento ad una pretesa, ma non dimostrata, unitarietà della 'ND. Si evidenzia, peraltro, che il RO coimputato EL gravato da medesimo compendio indiziario è stato assolto nel - giudizio dibattimentale e si produce la relativa sentenza. b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta aggravante DEart. 416 bis co.4 c.p.. Motivo comune, si veda sintesi al punto a2. c) erronea applicazione di legge e vizio di mitivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio. Pur essendo stata riconosciuta la continuazione con il precedente giudicato, si evidenzia che la pena è stata commisurata in modo eccessivo. Potevano concedersi le attenuanti generiche in virtù della distanza temporale dei fatti dal precedente giudicato. Unico atto di ricorso a firma difensori avv. Gaito e avv. Speziale. Deduce : a) erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione circa la natura mafiosa DEassociazione oggetto di giudizio (tale punto è esteso al ricorso IO, nde). Si prospetta un profilo di critica generale secondo le linee esposte al punto al, con talune precisazioni. Si evidenzia la catena di presunzioni evocata dal rapporto tra capo di imputazione e fonti di prova raccolte nel processo. Il nomen DEassociazione ('ND) è di per sè evocativo, nella logica di accusa, delle carattistiche funzionali del gruppo criminoso (avvalersi della forza di intimidazione) e del relativo programma (esposto genericamente in imputazione), di cui tuttavia nel processo non vi è traccia, essendo incentrato esclusivamente sul rilievo dei profili organizzativi interni. Si cita la parte di motivazione che la Corte di Appello dedica al tema e si evidenzia come la stessa finisca per il ripiegare su asserzioni di tipo storico, posto che si recepisce la non necessità di ulteriore manifestazione esterna del potere di intimidazione, trattandosi di giudizio sulla associazione 'ND la cui forza di penetrazione nei territori calabresi è ormai patrimonio comune attestato da plurime decisioni irrevocabili. Ad avviso dei difensori tale prospettiva è erronea per la già segnalata - anche in altri scritti disomogeneità dei precedenti giudicati - rispetto all'odierno accertamento. Non vi è omogeneità di composizione soggettiva nè di territorialità, il che porta a RM ritenere 'diverso' l'oggetto del presente processo rispetto a quelli definiti. Da ciò deriva che andava dimostrato in concreto finalismo 'mafioso',il necessariamente teso alla commissione di delitti o di attività che diventano illecite per la metodologia impositiva del condizionamento di cui alla norma incriminatrice. La mafiosità di un gruppo рій о meno organizzato non deriva, in sintesi, solo dal nomen ma dall'analisi del concreto atteggiarsi DEente verso l'esterno, con tutto ciò che ne deriva quando tale prova manchi. Sulla necessaria esteriorizzazione del metodo mafioso si citano precedenti di questa Corte di legittimità. Si sviluppa, pertanto, il tema di critica generale e si evidenzia come l'istruttoria abbia posto l'interprete di fronte ad una 'mafia parlata' più che 'operativa'. Nel valutare, inoltre, la posizione del UI si evidenzia come sia per certi versi in linea con la critica qui esposta la stessa previsione di una chiusura 'di facciata' della società di DE al solo scopo di eliminare soggetti sgraditi. Ciò conferma, per certi versi, l'assenza anche dei poteri di coercizioni interna, tipici delle consorterie mafiose. b) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità. Si contesta, in diritto, lo schema logico adottato dalla Corte di Appello in virtù del quale si è mafiosi per il solo fatto DEaccordo di ingresso. Ciò contraddice i contenuti della prevalente giurisprudenza in tema di necessaria prova DEinserimento effettivo con assunzione di un ruolo dinamico e funzionale. Si contesta pertanto, che il mero aumento di unità del gruppo possa avere autonomo rilievo penale in assenza di condotte indicative DEassunzione del ruolo. Quanto alla ricostruzione probatoria, si contesta la valenza indiziante dei pretesi indicatori fattuali. I rapporti censiti sono solo tra il UI ed il SS e non vi è ricostruzione di condotte concrete ma solo spezzoni di dialogo su temi generali o qualifiche astratte. Si evidenzia la necessità inderogabile di condotte concrete anche in chiave di verifica DEapporto causale, appoggiando la tesi a RM Sez. Un. 2005 ric. Mannino. Si contesta, inoltre, l'attribuzione di ruolo direttivo, per il sostanziale eccesso di presunzioni che andrebbe a comportare, in virtù della segnalata assenza di condotte. Peraltro si osserva che non vi è prova della autonomia decisionale delle 'ndrine nel vasto ambito associativo e la scelta di ritenere esistente tale autonomia appare più finalizzata alla moltiplicazione artificiosa dei ruoli di vertice che rispondente ad una analisi fattuale DEagire associativo (di cui vi è scarsa traccia dimostrativa, per quanto detto in precedenza). In taluni casi la Corte ne ha preso atto, in altri no, con contraddizione interna. Nel caso del UI la motivazione è meramente asertiva, non essendovi alcun riferimento concreto ad atti espressivi del potere direttivo o organizzativo. La particolare familiarità e vicinanza al SS non è indicatore idoneo in proposito, posto che la conversazioni di maggior rilievo riguarda l'ascolto e la condivisione di un proposito, in realtà inattuato. Si chiede, quantomeno, annullamento parziale su tale punto. c) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta aggravante interna del comma 4. Il profilo è comune, si veda il punto a2. OL CO IO d) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio. La applicazione delle attenuanti generiche era stata decisa dal GU sulla base di un complessivo giudizio sulla personalità, non limitato alla incensuratezza. La Corte di secondo grado ne ribalta i contenuti in modo illogico, senza tener conto della pregressa incensuratezza e della oggettiva assenza di condotte concrete. *** Con atto pervenuto il 5 maggio del 2016 UI AR indirizza a questa Corte un'ampia memoria difensiva, comprensiva di allegati. In sintesi, si contesta la valenza indiziante dei dati posti a carico e si afferma l'estraneità DEimputato ad ambienti criminali. In larga misura lo scritto ripropone i temi di difesa sostenuti nel ricorso principale. Si sostengono, inoltre, le affermazioni di estraneità attraverso la produzione di atti del presente e di diversi procedimenti da cui emerge in tesi - la contraddittorietà della ricostruzione in fatto operata nei UE giudizi di merito. Va inoltre dato atto del deposito di motivi aggiunti a firma del difensore avv. Speziale. Si pone l'accento su tre punti specifici, rappresentati: a) dall'assenza di certezza sulla Ro identificazione DEimputato;
b) dall'assenza di prova del ruolo direttivo, c) dall'insussistenza in fatto della aggravante DEessere l'associazione armata. La complessità dei dati captativi imponeva una motivazione più accurata sui contenuti dei medesimi. Sono stati ignorati elementi a discarico (conv. del 12.1.2010, trascritta nel ricorso) e valorizzati dati a carico in realtà inesistenti. Da ciò la prospettata violazione dei canoni normativi in tema di valutazione della prova indiziaria. Due atti di ricorso. Il primo (avv. Cianferoni) deduce : a) erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione della sentenza quanto alla intervenuta affermazione di penale responsabilità (motivi n.1 e n.2). La decisione impugnata non offre una corretta ricostruzione in diritto del perimetro applicativo della norma incriminatrice. Dopo ampia esposizione degli approdi giurisprudenziali sul tema, si evidenzia come la linea interpretativa seguita dalla Corte territoriale rischia di approdare in assenza di - reati/fine - ad una responsabilità correlata ad un mero status. In ogni caso, si contesta la valenza indiziante degli unici UE dati conoscitivi esposti a carico del ricorrente. Quanto alla conversazione tra presenti del 20 agosto 2009, si evidenzia che molte persone hanno presenziato alle nozze PE/BA senza essere ritenuti, per tale presenza, partecipi della associazione mafiosa. Si trattava 'anche' di un matrimonio e la presenza non può essere ricondotta alla ipotizzata partecipazione ad un incontro di vertice tra soggetti appartenenti al sodalizio. Quanto alla pretesa riunione presso il ristorante 'CI' si evidenzia che non è stato accertato se la presenza in tale locale del OL fosse realmente finalizzata ad incontrarsi con gli altri soggetti attenzionati e non fosse, invece, casuale. In ogni caso si contesta la ricostruzione patrocinata in sentenza circa l'esistenza della 'struttura unitaria' secondo le linee argomentative già esposte in via generale al punto a1. Si ritiene altresì non logicamente dimostrata la condotta partecipativa del ricorrente non essendo emersa alcuna continuità di apporto alla vita associativa, con inaccettabile automatismo probatorio tale da ricollegare la presenza in UE occasioni di incontro con altri soggetti alla consumazione del reato. Ciò in violazione dei principi di necessaria materialità della condotta punibile e in RM aderenza ad una scorretto inquadramento in diritto della condotta partecipativa. Analizzando la tesi della rilevanza attribuita dalla Corte di merito alla pretesa presenza del ricorrente al momento della discussione tenutasi durante il ricevimento nuziale, si afferma in particolare che : - l'identificazione DEimputato nel soggetto evocato (correlata ad una precedente captazione di conversazione telefonica ove l'imputato si presenta come IM U ED) non può dirsi certa, posto che l'appellativo ..U ED.. è riferito all'intero nucleo familiare del OL, nella captazione non si rinviene la parola IM e non può dunque ritenersi utilizzato un criterio idoneo a determinare l'effetto, posto che non risultano altri contatti diretti tra CO PP e il ricorrente nella fase che ha preceduto il preteso summit ma solo il contatto successivo presso il ristorante CI;
si ripropone la lettura della conversazione che vede correlato il soprannome ..U ED.. al nome CO, fatto subito prima dall'PP; si criticano le motivazioni esposte dalla Corte per superare il dubbio di identificazione, che ad avviso della difesa resta integro ed. impedisce di pervenire alla affermazione di responsabilità. Analizzando, inoltre, il preteso valore indiziante della presenza DEimputato all'interno del ristorante CI il 31 agosto 2009, luogo in cui erano contestualmente presenti, tra gli altri, CO PP e VI ES, si afferma che : non vi è certezza circa il fatto che i soggetti indicati dalla polizia giudiziaria si siano realmente seduti allo stesso tavolo;
non si conosce, in ogni caso, il contenuto della eventuale conversazione, essendo una mera congettura il ritenuto collegamento tra questo incontro e la presenza DEPP in OL (ma non del OL CO, come la stessa Corte riconosce dopo una prima erronea indicazione in tal senso) il giorno successivo;
le persone ritenute affiliate non sono uscite tutte contestualmente dall'esercizio. Anche in tal caso, pertanto (sia pure per ragione diversa) non vi è effettiva portata indiziante a carico. L'assenza in OL non è stata congruamente valorizzata come elemento a discarico, con impropria neutralizzazione del dato. b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento RM sanzionatorio (motivo n.3). circostanzeSi contesta il diniego delle attenuanti generiche, non congruamente motivato e si ritiene che l'impugnazione proposta dal P.M. andasse dichiarata inammissibile, con conseguente violazione del divieto di reformatio in peius. Secondo atto di ricorso (avv. Rania) deduce : a) vizio di motivazione della sentenza in relazione alla intervenuta affermazione di responsabilità. Si espongono critiche in via generale alle argomentazioni in punto di sussistenza del reato associativo di cui all'art. 416 bis ed identificazione delle condotte partecipative, così come indicato al punto a1. Sul piano individuale, si ripropongono i dubbi di identificazione del ricorrente nel soggetto evocato nella conversazione tra presenti del 20 agosto 2009 e si evidenzia, come nell'atto già illustrato, l'assenza di prova circa le finalità della compresenza PP-ES-OL ed altri all'interno del ristorante CI il giorno 31 agosto. OL AT Si denunzia, pertanto, la violazione delle regole di valutazione della prova e di giudizio, in chiave di irragionevole superamento del dubbio. b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta incidenza della recidiva. Il profilo di critica si differenzia dal ricorso precedente. L'incremento di anni uno per recidiva non è congruamente motivato in quanto non emerge la considerazione del correlato giudizio di accentuata pericolosdità o maggior capacità criminale del reo. Tale motivo è ribadito con memoria successiva, ove si ribadisce l'illegittimità DEaumento anche in rapporto a quanto affermato da Corte Cost. n. 185 del 2015. *** Va dato atto del deposito da parte DEavv. Cianferoni di motivi aggiunti in data 20 maggio 2016. La memoria, nel ricollegarsi ai motivi di ricorso, realizza un excursus dei recenti arresti di questa Corte sul tema in diritto della identificazione concreta della condotta partecipativa. Si ribadice pertanto l'indirizzo risalente a Sez. Un. 2005 ric. Mannino, con necessaria identificazione di una proiezione dinamica e اليه funzionale del ruolo assunto dal soggetto in seno al sodalizio. Tale approdo è stato ribadito da numerose e recenti decisioni, puntualmente indicate. Si evidenzia come la Corte reggina abbia invece privilegiato una visione statica della partecipazione ed abbia attribuito significato a circostanze potenzialmente neutre come la compresenza ad eventi conviviali. Quanto alla valenza degli indicatori posti a carico del OL se ne ribadisce, pertanto, la fragilità, ove rapportati a detta nozione giuridica da ritenersi del tutto prevalente in sede di legittimità. Si insiste per l'annullamento della sentenza. Unico atto di ricorso a firma avv. Gullo ove si deduce : a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità per il reato associativo. Si esprimono critiche di ordine generale sull'impianto motivazionale, in linea con quanto esposto al punto a1. Quanto alla posizione specifica, si evidenzia che gli indicatori di appertenenza non hanno SC UN reale valenza indiziante trattandosi esclusivamente di captazioni di dialoghi inter alios , peraltro non riferibili con assoluta certezza alla persona DEimputato (si ritiene non pienamente provata l'identificazione). A fronte di ciò, non è stato valutato in modo adeguato il dato obiettivo DE essere il OL un settacinquenne incensurato, mai attenzionato per fatti del genere, nè individuato come presente ad incontri di particolare rilievo con i coimputati. Si assume, pertanto, la violazione dei parametri logici e normativi di valutazione della prova indiziaria e la violazione della regola di giudizio sottesa alla disposizione normativa di cui all'art. 533 c.p.p.. b) violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'accoglimento della doglianza del P.M in tema di attenuanti generiche. Il GU non aveva ricollegato l'attenuazione di pena alla sostanziale incensuratezza ma anche all'età ed alle precarie condizioni di salute, con pronunzia tesa a individualizzare il trattamento sanzionatorio. A fronte di ciò il ricorso per cassazione andava dichiarato inammissibile e non poteva essere convertito in appello, nè la Corte di secondo grado avrebbe potuto apportare la modifica peggiorsativa una confutazionesenza adeguata di tali valutazioni. Unico atto di ricorso a firma difensore avv. RM Ceravolo. Deduce : - erronea applicazione di legge in riferimento a quanto previsto dall'art. 6 co.2 e 416 bis c.p.. La questione relativa al difetto di giurisdizione, per assenza di condotta punibile in territorio italiano, è stata risolta dalla Corte territoriale in modo errato. Ad avviso del ricorrente, la eventuale punibilità della struttura associativa realizzata all'estero è demandata allo Stato in cui detta struttura è operativa. Non poteva pertanto ritenersi punibile il SC perché la pretesa condotta illecita è stata realizzata nell'ambito del gruppo costituito ed operante in IA, in quel di NG. Vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della partecipazione. Non vi è prova delia effettiva capacità di intimidazione nel territorio di NG del gruppo ivi costituito, per lo più in rapporto a relazioni intersoggettive e senza alcuna proiezione esterna. Pacifica è l'assenza di contestazione, anche in tale territorio estero, di reati-fine, che la Corte di merito erroneamente ritiene non indispensabili (pur ipotizzandone, in modo apodittico, l'imminente realizzazione). Anche le captazioni operate all'estero, al di là della messa in atto di arcaici rituali derivanti dall'adesione a modelli sociologici intrisi di subcultura, non hanno determinato alcuna emersione di fatti delittuosi, il che determina l'assenza di prova circa la natura effettivamente mafiosa della pretesa cellula di NG. Si contesta, peraltro, la 'costanza' di rapporti tra il SC e l'PP, dato che gli incontri in realtà coincidono con gli episodici rientri del ricorrente in calabria per festività. Nessun particolare rilievo può essere attribuito ai 'consigli' chiesti dal SC all'PP in chiave adesione del primo alla di organizzazione calabrese. erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La valutazione favorevole emessa in primo grado è stata illegittimamente ribaltata dalla Corte di Appello, posto che al SC era stato riconosciuto minor trattamento un sanzionatorio non soltanto in rapporto alla incensuratezza ma in riferimento alla complessiva valutazione della condotta. Lo stesso ha fatto rientro in Italia nell'agosto del 2009, ha un modesto tenore di vita e quando era all'estero lavorava in fabbrica. La Corte utilizza in modo generico la rilevanza del preteso ruolo direttivo, lì dove si è evidenziato come la presunta articolazione tedesca non RM abbia posto in essere alcun reato fine. erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità per il capo S. Le captazioni non di erano auto evidenti e necessitavano riscontri, non potendosi escludere la millanteria dello stesso SC. Illogica è pertanto la motivazione espressa, anche in riferimento al preteso collegamento con le finalità mafiose, del tutto insussistente. *** Va dato atto del deposito di motivi aggiunti in data 13 maggio 2016. Si deduce il vizio processuale correlato alla mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione del P.M., poi convertito in appello. Il motivo proposto (in tema di intervenuta applicazione delle circostanze attenuanti generiche) era essenzialmente in fatto e non individuava una violazione di legge o un reale vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe pertanto dovuto dichiararne la inammissibilità, posto che la PP CO fase rescindente è governata dalle regole dettate dal legislatore per il ricorso in cassazione. Unico atto di ricorso (avv. Santambrogio) ove si deduce : a)erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. Si insiste sul tema della assenza di prova della forza di intimidazione, elemento specializzante della fattispecie contestata. Si ricostruisce in diritto la particolare natura della incriminazione associativa de qua (a struttura mista) e si evidenzia che nel processo manca ricostruzione di fatti da cui poter desumere l'esistenza della forza di intimidazione per il perseguimento degli scopi associativi, come si è detto in via generale. Il reato in questione è reato di danno e necessita di dimostrazione delle condizioni tipiche, ivi compresa la condizione di assoggettamento ed omertà. è CO PP un anziano incensurato di 80 anni, soggetto molto lontano dal modello usuale DEappartenente a consorterie mafiose con gradi elevati. Gi aspetti organizzativi di cui discute nelle conversazioni sono, in realtà, inoffensivi e folcloristici, frutto DEadesione a forme di sub- cultura. La stessa sentenza di merito affida all'organismo che sarebbe presieduta da PP funzioni atipiche di controllo RM DEosservanza di regole interne e non scelte strategiche rilevanti sul piano criminale. Funzioni che peraltro risultano scarsamente incisive e non sono in grado di evitare i conflitti interni tra le cosche, ancora presenti, mancando la prova di un effettivo apparato sanzionatorio interno e della necessaria autorità da parte degli esponenti del cd. 'crimine'. Si riportano considerazioni espresse sul tema in precedenti giudizi, tese a negare l'effettiva esistenza della struttura unitaria e si afferma che, in realtà, nulla è cambiato. Si riportano le affermazioni rese dal collaborante ET AT secondo cui in realtà esistono UE organizzazioni, una dedita a delitti l'altra basata sui vecchi codici di onore e PP, che fa parte della seconda, cerca di mettere pace ma non viene ascoltato.. ' si ride di queste persone come se si stesse guardando un film comico... Manca del tutto la prova della pianificazione di eventi realizzativi del preteso programma e nelle captazioni si discute per lo più di aspetti organizzativi e di attribuzione di cariche PP HE formali. Tali prospettazioni difensive sono state superate in modo illogico e senza effettivo apprezzamento di alcuni dati, che smentiscono il preteso carisma DEPP, b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla circostanza aggravante di cui al comma 4 DEart. 416 bis. E' stata applicata una pretesa massima di esperienza priva di specificità. Se è vero che la 'ND è una associazione, per come manifestatasi in alcu processi, armata, il tema probatorio era quello di verificare se lo fosse anche 'questa' associazione ricostruita nel presente giudizio. Nè può dirsi accertato che ..comprare i ferri.. (espressione che OM in alcune captazioni) significa dotare gli affiliati di armi, essendovi logiche interpretazioni contrarie. c) al terzo motivo ri ripropone la tesi del vizio processuale derivante dall'avvenuta limitazione, sino alla dichiarazione di illegittimità costituzionale sul tema (sent. 143 del 2013), del numero di colloqui tra PP e il suo difensore. PP sin dall'arresto è stato sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis in periodo di vigenza della norma dichiarata illegittima. Vi è stata dunque irragionevole compressione dei diritti difensivi e la motivazione adottata dai giudici del merito al fine di escludere la retroattività della pronunzia della Corte Costituzionale è erronea in diritto. RT Unico atto di ricorso a firma avv. Orlando, con cui si deduce : a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sia sul tema del trattamento sanzionatorio che in rapporto alla intervenuta affermazione di responsabilità per il reato associativo e il delitto in tema di armi. Si contesta in primis la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio. In particolare, quanto alla ritenuta incidenza della recidiva (pari ad anni tre) si evidenzia la disomogeneità delle UE precedenti condotte di truffa (condanne del 2006 e del 2008) rispetto al disvalore dei fatti per cui si procede. Correttamente è stata esclusa dal quadro la condanna per detenzione di armi in virtù DEesito positivo DEaffidameto in prova, ma si è incongruamente valorizzata l'esistenza, ai fini di cui all'art. 99 c.p., dei UE precedenti per truffa. L'aumento, nella misura realizzata, non appare sostenuto da alcuna valutazione concreta della PP QU ricorrenza di una accentuata capacità a delinquere. Anche il diniego delle coircostanze attenuanti generiche è stato espresso con sintetico e inadeguato riferimento alla gravità della condotta. Si ritiene inoltre violata la disposizione di cui all'art. 63 co.4 c.p. , posto che la recidiva sarebbe in ogni caso circostanza aggravante ad effetto speciale e il cumulo con il co.4 DEart.416 bis (associazione armata) non è minimamente motivato dalla Corte reggina. Peraltro, l'aumento operato - anni tre - supera il cumulo materiale delle precedenti condanne (anni UE e mesi UE, con 1.600 euro di pena pecuniaria giorni 6 ove. convertiti -) con dedunziata violazione di legge (si citano precedenti sul tema). Quanto alla ritenuta responsabilità, si afferma che la motivazione è carente e viziata in diritto, non essendo stata ricostruita alcuna condotta specifica di apporto prestato dal ricorrente alla pretesa associazione mafiosa. Si ribadiscono i profili di critica generale sul tema DEassenza di prova della forza di intimidazione e si critica la ritenuta 'univocità' in senso accusatorio delle captazioni relative alla persona del ricorrente. In particolare, si contesta la logicità della ricostruzione probatoria relativa alla pretesa disponibilità di armi, posto che il contenuto non offre spunti di chiarezza circa la riferibilità DEespressione captatata a delle armi. RM A parere del ricorrente risulta pertanto violata la regola di giudizio sottesa alla formulazione attuale DEart. 533 c.p.p.. Va dato atto del deposito di memoria difensiva in data 31 maggio 2016. Il tema è rappresentato contestazione dalla DEincremento della sanzione in rapporto alla ritenuta recidiva, anche in riferimento a quanto deciso dalla Corte Costituzionale con sentenza numero 185 del 2015. Unico atto di ricorso a firma avv. Calabrese con cui si deduce : a) erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione della sentenza in punto di affermazione di responsabilità. La Corte di merito non supera con coerenza logica le argomentazioni difensive contenute nell'atto di appello. In particolare si evidenzia che non è stata dimostrata a monte l'esistenza di una - 'NA composta dai membri della famiglia PP, posto che nei precedenti giudizi, pur acquisiti nei loro esiti, era al più emersa in 370 .. PP IE zona tirrenica l'esistenza di altre cosche (ES, CO, Cacciola) sicchè manca la prova della caratura mafiosa di tale preteso aggregato. Manca inoltre la percezione concreta del ruolo svolto, in ogni caso, da QU PP, soggetto da tempo in stato detentivo. Le conversazioni captate si riferiscono ad un desiderio del soggetto detenuto di veder confermata una particolare 'dote' che, al di là di possibili millanterie Su quanto già conseguito, non viene soddisfatto e non rappresenta un concreto apporto alla vita DEassociazione, nè tampoco tale apporto può individuato nell'interessamento essere mostrato dal ricorrente per analoghi desideri di altri detenuti. I conversanti si interrogano addirittura sul 'livello' già in possesso del ricorrente, il che dimostra lo scarso valore dimostrativo del dato. Il tutto avviene peraltro in contesti discorsivi costellati da momenti di ilarità che contribuiscono a rendere incerta la stessa connotazione mafiosa delle richieste rivolte dal detenuto ai familiari. Si dedunzia pertanto la violazione dei criteri normativi di valutazione della prova indiziaria. b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio. Vi è totale vuoto argomentativo in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e ciò rappresenta uno specifico vizia della decisione. Rol 5 Due atti di ricorso. primo (sottoscritto personalmente) deduce : a) violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta esistenza del 'locale' di SA. Si osserva che le decisioni di merito non hanno congruamente motivato circa l'esistenza, in fatto, di un consorzio di 'ND (il locale) operante nel territorio di SA con le particolari caratteristiche imposte dalla norma incriminatrice (art. 416 bis c.p.), In altre parole tale articolazione territoriale è stata solo ipotizzata come sussistente ma non vi è traccia alcuna del potere di intimidazione espresso sul territorio e delle condizioni di assoggettamento e di omertà correlate. Tra le decisioni citate e acquisite ex art. 238 bis vi era infatti quella che attestava in SA l'esistenza della cosca ES, agglomerato diverso da quello, in tesi, avente al proprio vertice CO PP. ..... Non essendovi prova della caratura mafiosa degli PP, viene meno anche la tesi della ritenuta partecipazione a tale gruppo del ricorrente. Tale argomento non poteva essere eluso dalla ritenuta considerazione della 'struttura unitaria' della 'ND, posto che in tanto si entra a far parte di tale struttura in quanto si opera, con modalità mafiose, su un territorio specifico. b) vizio di motivazione in relazione alla identificazione di una condotta di partecipazione alla associazione. Dagli atti è emerso, secondo i giudici del merito, il possesso in capo al ricorrente di una 'carica' o 'dote' chiamata crociata. Ma si osserva che tale 'dote' non appare tra quelle riconosciute come esistenti secondo le fonti probatorie del presente processo, relative alla associazione di vertice denominata 'CR'. Non vi è menzione della 'crociata' come carica assegnata in sede di rinnovo degli organismi direttivi discussi durante le nozze PE/BA, e pertanto tale attributo ben potrebbe derivare da altri sodalizi, magari esistiti in anni lontani. Vi è pertanto un rilevante dubbio circa la partecipazione del ricorrente alla associazione criminosa oggetto di contestazione nel presente processo. c) vizio processuale per genericità e indeterminatezza del capo di imputazione e vizio di motivazione ulteriore. Le sole captazioni, non suffragate da riscontri RM relativi alla presenza di PP IE in momenti significativi della vita associativa, non potevano costituire la base logica della affermazione di responsabilità. Si ripropone, pertanto, il tema della genericità del capo di imputazione, già trattato nel corso dei giudizi di merito. Manca una precisa indicazione di condotte e manca il dies a quo, facendosi riferimento al più ad uno status. d) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione. La riconducibilità della partecipazione alla indicazione del possesso di una 'dote' è da ritenersi erronea in diritto perchè tale dato non fa emergere alcuna condotta concreta. Si richiamano pronunzie di questa Corte circa la necessaria individuazione di un ruolo dinamico e funzionale, affermando che tale accertamento è mancato. In cosa si sarebbe sostanziata la condotta partecipativa del ricorrente ? tale interrogativo sarebbe rimasto senza risposta. Peraltro si sostiene che la stessa ritenuta PP RA titolarità della dote della 'crociata' sarebbe il frutto di un travisamento del contenuto dei colloqui captati. e) assenza di motivazione sulle doglianze relative al trattamento sanzionatorio. Era stata criticata la motivazione del GU in punto di diniego attenuanti generiche e recidiva. Su tali argomenti si sostiene l'assenza di motivazione da parte della Corte di secondo grado. f) ulteriore vizio di motivazione in rapporto alla violazione della regola di giudizio sottesa all'art. 533 c.p.p.. La Corte non ravvisa la ricorrenza di elementi di dubbio, sottovalutando i dati offerti dalla difesa e tesi ad evidenziarlo. Secondo atto ( a firma avv. Contestabile) deduce : a) vizio di motivazione della sentenza in punto di responsabilità. In tale atto si evidenzia come non vi sia prova della effettiva capacità di intimidazione della specifica associazione denominata 'crimine', lì dove la si ritenga oggetto del presente giudizio. Non poteva dunque darsi rilievo al 'mero fatto' DEaccordo, così come ritiene la Corte di Appello, posto che l'art. 416 bis postula non solo l'esistenza di una struttura organizzativa ma anche la manifestazione esterna del potere RM di intimidazione. Nè tale forza di intimidazione può essere mutuata da quella delle singole aggregazioni già giudicate attraverso il recupero della cd. 'struttura unitaria' della 'ND, ipotizzata in sentenza, posto che di tale struttura effettivamente unitaria non vi sarebbe adeguata dimostrazione probatoria, come si detto in via generale. Quanto, inoltre, alla specifica posizione del ricorrente si evidenzia, anche in tale atto, l'assenza di riferimenti motivazionali a condotte concrete e la censurabile adesione ad una lettura della norma incriminatrice basata esclusivamente sulla considerazione di un preteso 'satus'. b) vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Si censura la motivazione espressa in tema di diniego delle attenuanti generiche ed incidenza della recidiva. Unico atto di ricorso a firma avv. Minniti, con cui si deduce : a) erronea applicazione della norma LM IG incriminatrice e vizio di motivazione in punto di responsabilità. Premessa ampia esposizione dei criteri Evalutativi della prova. indiziaria, anche in rapporto alla regola di giudizio secondo cui l'affermazione di responsabilità non può verificarsi in presenza di un ragionevole dubbio, si riprongono i temi di critica generale già sintetizzati al punto a1. Sul piano individuale si critica la valenza accordata ai dati posti a carico e si afferma che la decisione finisce con il valorizzare in modo arbitrario il legame familiare. Non vi è alcuna prova di condotta specifica posta in essere dal ricorrente e i riferimenti contenuti nelle captazioni appaiono del tutto generici e si prestano ampiamente a letture alternative rispetto a quella della intraneità associativa. b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Si evidenzia l'assenza di reale motivazione a sostegno del diniego opposto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si denunzia l'illegittimo incremento di pena per recidiva, posto che i precedenti sono rappresentati da contravvenzioni ammesse all'oblazione. Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Laganà. Deduce : a) erronea applicazione della norma RM incriminatrice. Al LM, in sede cautelare, è stata erroneamente attribuita la carica di 'mastro di buon ordine'. In relatà dagli atti emerge al più il possesso di una dote (santa o vangelo). Si tratta di un dato che ha scarsa valenza indiziante, in virtù del fatto che la condotta partecipativa non può essere ridotta a mera questione di 'status' ma richiede la ricostruzione di un ruolo dinamico e funzionale, come evidenziato in più occasioni da questa Corte di legittimità (si citano precedenti sul tema). b) vizio di motivazione. La conversazione captata inter alios necessita di elementi convalidanti di riscontro, che nella specie mancano del tutto. Non può ritenersi tale un ulteriore passaggio espressivo medesima interno alla conversazione, come ipotizzato dalla Corte. Non vi era pertanto alcuna concreta dimostrazione del dato di partenza del ragionamento indiziario, non potendo dirsi certa l'attribuzione della 'dote' e ferma restando la inidoneità in diritto di tale elemento ad integrare la condotta AL IO CO partecipativa. c) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La esclusione delle circostanze attenuanti generiche non è congruamente motivata posto che oltre al dato della incensuratezza andava concretamente valorizzata l'assenza dell 'imputato nei momenti rilevanti della vita del gruppo e l'assenza di delitti-scopo. Due atti di ricorso. Il primo, redatto dal difensore avv. Gambardella deduce: a) erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione. Al di là dei profili generali di critica alla ricostruzione operata in diritto, si evidenzia che la Corte di merito valorizza la dichiarazione resa da ET AT senza alcun inquadramento soggettivo del dichiarante e senza alcun apprezzamento del contenuto effettivo della scarna indicazione. Tale dato è, peraltro, l'unica fonte dichiarativa posta a carico del AL, lì dove la sentenza erroneamente indica come presenti plurime dichiarazioni eteroaccusatorie (facendo in realtà riferimento ai contenuti captativi inter alios, nde) . In ogni caso si critica il valore dimostrativo assegnato, sul piano logico, a fatti sostanzialmente 'neutri' come la comune RO presenza con altri imputati in un locale pubblico. Si tratta al più di indizi non connotati dal carattere della gravità, nè risulta certa l'identificazione nell'imputato del soggetto di volta in volta evocato nelle conversazioni. Viene pertanto ritenuta scorretta, sul piano del metodo, la valutazione di tali dati come univocamente diretta a sostenere l'ipotesi di accusa, data l'ambiguità che in ciascuno di essi si annida. Non vi è ricostruzione di condotte specifiche che sarebbero state realizzate dall'imputato. La ritenuta appartenenza del AL al consorzio criminoso suona pertanto come congetturale, posto che i dati conoscitivi utilizzati non possiedono la necessaria forza indicativa, anche in rapporto al contenuto della imputazione. b) violazione di legge riferita all'art. 443 comma 3 c.p.p.. Con tale motivo si evidenzia che il giudice di primo grado aveva indicato in dispositivo la pena di anni quattro e mesi otto di reclusione con concessione delle circostanze generiche equivalenti. In motivazione il GU operava diversa quantificazione con esclusione delle generiche (determinazione in anni otto) ma tale modus operandi non può dirsi consentito, in virtù della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, ad esclusione delle ipotesi di mero errore materiale. Ciò posto, ad avviso della difesa il ricorso per cassazione, che ha determinato la diversa quantificazione in appello, comunque superiore a quella espressa nel dispositivo di primo grado (anni sei e mesi otto) con esclusione delle attenuanti generiche era da qualificarsi inammissibile e pertanto non avrebbe potuto convertirsi in appello. Ciò perchè la doglianza espressa dal Pubblico NI era stata formulata in termini di 'errore' commesso dal GU in dispositivo (per erronea presupposizione della condizione di incensurato) e dunque non corrisponde ad uno dei motivi tipici del giudizio di legittimità. A fronte di tale formulazione del ricorso la Corte di merito che in tale parte esercita i - poteri del giudice di legittimità in fase rescindente avrebbe dovuto prendere atto della inammissibilità e non avrebbe potuto aprire la fase rescissoria del giudizio di merito, stante la preclusione di cui all'art. 443 co.3 c.p.p All'esito, pertanto, si sostiene che in caso di conferma del giudizio in tema di responsabiilità la pena non poteva essere superiore a quella di anni quattro e mesi otto RM indicata nel dispositivo della decisione di primo grado. Secondo atto di ricorso a firma avv. Orlando deduce : a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sia in punto di trattamento sanzionatorio che in tema di affermata responsabilità. Si contesta, in tale atto, l'incremento di pena (anni uno) per la ritenuta recidiva, non essendo stata espressa motivazione congrua su tale aspetto sanzionatorio. Il precedente risale infatti al 1994 ed è reato di scarsa offensività. Non vi alcun elemento da cui poter dedurre una accentuata pericolosità o più intensa colpevolezza. L'ulteriore condanna era per contravvenzione e dunque non era spendibile a fini di riconoscimento della recidiva. Analoga critica viene rivolta alla parte della decisione con cui si è espresso diniego delle circostanze attenuanti generiche accogliendo il ricorso del P.M.. Non vi è motivazione congrua ma una mera clausola di stile. Peraltro il GU aveva illegittimamente mutato opinione dopo il GL UN GL AR (padre di AO) dispositivo, con inammissibile redazione di motivazione in senso difforme dalla statuizione. Quanto ai profili di responsabilità, si svolgono rilievi del tutto analoghi rispetto al ricorso già illustrato (scarsa capacità indicativa dei dati a carico ed erronea applicazione dei criteri valutativi relativi alla prova indiziaria). b) si ripropone, in sostanza, la doglianza relativa alla ritenuta ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal P.M. in relazione al trattamento sanzionatorio. Va dato atto del deposito di memoria difensiva in data 31 maggio 2016. Il tema è dalla rappresentato contestazione DEincremento della sanzione in rapporto alla ritenuta recidiva, anche in riferimento a quanto deciso dalla Corte Costituzionale con sentenza numero 185 del 2015. Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Morace. Si deduce : a-b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di penale responsabilità. Si esprimono critiche di carattere generale, riferibili ai temi esposti al punto al. In particolare, si critica in diritto il modello di partecipazione penalmente rilevante sposato dalla Corte di merito. RM Non vi alcuna ricostruzione affidabile di ruolo, come già si è ritenuto da parte di questa Corte in sede cautelare (sent. del 2012). Da ciò deriva la erroneità giuridica della decisione, essendo stata affermata la penale responsabilità sulla base di una incerta attribuzione di status. Quanto ai dati posti a carico (conv. SO / TT), si evidenzia la loro estrema genericità e la impossibilità di dedurne, sul piano logico, una collocazione associativa. A tale indicazione, sul conto di UN GL non vi è stato alcun seguito istruttorio. La condanna è stata pertanto inflitta in violazione della regola di giudizio di cui all'art. 533 cp.p. Si deducono ulteriori vizi motivazionali in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui al co.4 DEart. 416 bis ed in tema di diniego della prevalenza delle concesse attenuanti generiche. Due atti di ricorso. Con il primo avv. Putortì - si deduce : a) vizio di motivazione della sentenza. Si ritiene assente la motivazione sulle ANS doglianze contenute nell'atto di appello e si ribadiscono i profili di critica generale sintetizzati al punto a 1 (assenza di prova della struttura unitaria e del potere effettivo di 2 intimidazione, in particolare). Quanto ai profili individuali, si evidenzia come l'unica fonte sia rappresentata dal colloquio inter alios, SO/TT. I riferimenti a tale AR sono sporadici e la identificazione è dubbia. Peraltro i conversanti riportano, a loro volta, conoscenze provenienti da un terzo. Non appare decisivo, dunque, che secondo tali informazioni AR avrebbe dovuto nominare 'un reggente'. Nè altri elementi sono emersi nella pur complessa e articolata indagine. b) le altre deduzioni riguardano la motivazione circa la sussistenza DEaggravante 'interna' di cui al co.4 DEart. 416 bis c.p. e la negazione deHa prevalenza delle concesse attenuanti generiche. Con il secondo, avv. Morace, si deduce;
a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermata responsabilità. Si critica in diritto la nozione di partecipazione sposata dalla decisione impugnata, non potendosi ritenere sufficiente la mera adesione formale ma ritenendosi indispensabile la ricostruzione anche in via indiziaria di un RM - ruolo dinamico e funzionale. Quanto ai profili individuali, si evidenzia che non appare superabile il mancato 'inserimento' del ricorrente in una articolazione territoriale specifica. Tale dato nella sua dimensione a discarico- era stato valorizzato in modo adeguato dal GIP in sede di rigetto della richiesta di misura cautelare. Si evidenzia altresì che le stesse affermazioni rese dal SO sono de relato e pertanto non potevano, pur se captate in un contesto di comunicazione libera, essere poste da sole a fondamento della responsabilità. Si contesta, inoltre, la logicità della interpretazione della conversazione fornita dalla Corte di secondo grado sul punto specifico DEallontanamento del figlio di AO AR (ritenuto rilevante in sede cautelare). E' rimasto indimostrato che tale AO AR sia un affiliato e dunque, al di là delle difficoltà interpretative del brano, non vi è idoneità probatoria di tale passaggio. Resta aperta la possibilità di individuare, secondo la difesa, il AR di cui si parla a proposito della 'reggenza' in AR SO. GL AO In ogni caso dalla complessiva analisi del testo della conversazioni è impossibile l'attribuzione di un ruolo specifico al AR GL. La prova 'negativa' ossia l'assenza di altri dati indizianti a carico - in una indagine così estesa - non è stata minimamente apprezzata. In ciò è ravvisabile un vizio motivazionale, anche in rapporto alla contraddittorietà con i criteri generali esposti dalla medesima Corte di Appello. b) le altre deduzioni riguardano la motivazione circa la sussistenza DEaggravante 'interna' di cui al co.4 DEart. 416 bis c.p. e la negazione della prevalenza delle concesse attenuanti generiche. Anche su tali punti si ritiene del tutto inadeguata la motivazione espressa. Due atti di ricorso. Il primo, a firma avv. Putortì, deduce : a) vizio di motivazione della sentenza. Si ritiene assente la motivazione sulle doglianze contenute nell'atto di appello e si ribadiscono i profili di critica generale sintetizzati al punto a 1 (assenza di prova della struttura unitaria e del potere effettivo di intimidazione, in particolare). Quanto ai profili individuali, si evidenzia come l'unica fonte sia rappresentata dal colloquio inter alios, SO/TT. RO Ciò determinava la necessaria compresenza di riscontri specifici, mai acquisiti nonostante l'enorme sforzo investigativo. Manca, peraltro sia la collocazione del ricorrente in uno specifico organismo territoriale che la individuazione di condotte specifiche da cui poter desumere l'assunzione di un ruolo, come richiesto dalla più avveduta giurisprudenza di legittimità. Si contesta, inoltre, la interpretazione del contenuto della conversazione ove si parla in realtà di AO AR e del figlio di costui. b) le altre deduzioni riguardano la motivazione circa la sussistenza DEaggravante 'interna' di cui al co.4 DEart. 416 bis c.p. e la negazione della prevalenza delle concesse attenuanti generiche. Anche su tali punti si ritiene del tutto inadeguata la motivazione espressa. Il secondo, a firma avv. Morace, deduce : a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermata responsabilità. Si critica in diritto la nozione di partecipazione sposata dalla decisione impugnata, non potendosi ritenere sufficiente la mera adesione formale ma ritenendosi indispensabile la ricostruzione - anche in via indiziaria di un 330 ES NO ruolo dinamico e funzionale. Quanto ai profili individuali, si evidenzia che non appare superabile il mancato 'inserimento' del ricorrente in una articolazione territoriale specifica. Quanto ai profili individuali, si afferma che manca del tutto l'individuazione di un ruolo e di una condotta. Il fatto che AR si è fatto 'comandare' dal figlio AO opinione espressa dal SO non è indicatore adeguato della assunzione di un ruolo associativo (potendo avere spiegazione alternativa del tutto plausibile), nè tale deduzione può derivare dal fatto che AO GL provò a contattare telefonicamente il TT RI (che peraltro mostrava diffidenza nei suoi confronti). Si contesta la pretesa valenza indiziante anche di altri UE passaggi della lunga conversazione. In particolare si ritiene, come già argomentato in precedenza, che il riferimento alla persona che AR avrebbe dovuto allontanare è in realtà espresso esclusivamente nei confronti del figlio di AO AR. Sul punto si contesta la logicità della risposta fornita dalla Corte di merito. b) le altre deduzioni riguardano la motivazione circa la sussistenza DEaggravante 'interna' di cui al co.4 DEart. 416 bis c.p. e la negazione RO della prevalenza delle concesse attenuanti generiche. Anche su tali punti si ritiene del tutto inadeguata la motivazione espressa. Due atti di ricorso. Il primo (avv. Rania) deduce : erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità. Si contesta la validità logica della interpretazione DEunica conversazione inter alios reputata rilevante dalla Corte di merito. Si evidenzia l'assenza di dati ulteriori a carico nonostante la complessa attività di indagine. Anche la presenza di ES NO in OL non è stata realmente accertata. La Corte di merito ha pertanto operato una evidente violazione delle regole normative di valutazione della prova indiziaria ed ha peraltro sposato una nozione non condivisibile in diritto della fattispecie incriminatrice. Nessuna condotta concreta, denotante l'effettivo inserimento, è stata infatti accertata. Il secondo (avv. Contestabile) deduce : erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di penale responsabilità. 200 Si articola profilo di critica in diritto secondo le linee 'comuni' già esposte in via generale al punto a1. Andava dimostrata, in via autonoma rispetto ai precedenti giudicati, la forza di intimidazione ' effettiva e concreta' dello specifico agglomerato associativo oggetto del processo (il CR) proprio perché tale struttura presenta caratteri di novità rispetto alle precedenti verifiche giudiziarie, relative a singole 'ndrine. Non può avallarsi, pertanto, la traslazione della forza di intimidazione operata dalla Corte di merito, non essendo In sintesi omogeneo l'oggetto del presente giudizio rispetto ai precedenti. Nessuna delle caratteristiche essenziali DEagire mafioso è stata oggetto di dimostrazione nel processo, incentrato esclusivamente su dati cognitivi 'interni' e su rituali di attribuzione di cariche o doti. Tale assenza vizia, in tesi, la decisione in modo non rimediabile, non essendo stata dimostrata la natura della pretesa associazione, il suo modo di atteggiarsi all'esterno, le sue finalità concrete. Quanto al profilo individuale, si evidenzia che la presenza (unitamente al padre e al fratello) di ES NO in OL è stata ritenuta significativa in modo del tutto illogico. Ciò perché il ricorrente risulta arrivato in OL RYE intorno alla EZtte del 1 settembre, lì dove il preteso 'rito' di sacralizzazione della carica ricevuta da MI PP era avvenuto intorno alle ore 16.00 dello stesso giorno. Il saluto rivolto dai tre all'PP (.. andiamo a salutare il nonno, è la frase captata) non poteva dunque ritenersi un valido indizio a carico, non essendo stato ricostruito il motivo effettivo di tale semplice saluto. Quanto all'ulteriore elemento indiziante (conversazione inter alios del 17 dicembre 2008) se ne assume la fragilità in punto di corretta ricostruzione dei contenuti effettivi, essendo la trascrizione intervallata da parti non comprensibili. Non è chiaro, pertanto, se i figli di CE (ammesso che si tratti dei figli di VI ES) siano realmente da considerarsi delle 'nuove piante'. La deduzione difensiva è stata liquidata in modo sbrigativo dalla Corte di Appello, senza un reale esame dei contenuti. Si evidenzia inoltre che il dato dimostrativo è del tutto analogo rispetto a quello emerso nei confronti di ES AV, mandato assolto. La Corte Reggina realizza una differenza del AT AS tutto artificiosa, valorizzando la presenza di ES NO in OL. Ma tale dato oltre a non essere realmente indiziante (per assenza di certezza non già della presenza fisica quanto del preteso significato logico), non raffigura alcuna attività materiale di effettiva contribuzione agli scopi del sodalizio. Si deduce pertanto la evidente violazione dei principi elaborati da questa Corte in tema di valutazione della prova indiziaria. erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio. Si contesta (secondo le linee esposte al punto a2) la ricorrenza DEaggravante in tema di armi. Si rappresenta, inoltre, l'assenza di congrua motivazione circa la mera equivalenza delle concesse attenuanti generiche. Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Priolo. Deduce : erronea applicazione della norma a) incriminatrice - omessavizio di motivazione valutazione di censure difensive. Si contesta la valenza indiziante dei singoli dati sottoposti a valutazione, rievocando le valutazioni probatorie operate dalla Corte di secondo grado. In sintesi, si afferma che : circa il preteso ruolo di 'carichista' e il possesso della 'santa', si evidenzia che tali valutazioni al di là dei contenuti dei colloqui - sono state rafforzate dal preteso incontro in OL con CO PP in data 1 さ settembre. Ma sul punto si era data spiegazione alternativa della presenza in OL, correlata per il AT alla partecipazione alla cerimonia religiosa. Il AT, inoltre, non partecipa alla riunione del Tribunale in AL, e ciò è in contrasto con la pretesa carica a lui attribuita. - circa il contenuto dei colloqui, si ridimensiona il senso della conversazione unica - intervenuta presso l'abitazione di IU PE (la cui ubicazione neanche era conosciuta dal AT, come è stato dimostrato) e se ne riporta il testo, per dimostrare l'evidente sottomissione del AT al PE;
si rievocano gli spostamenti in OL DEPP e del AT allo scopo di chiarire che i UE non hanno pranzato insieme. Si evidenzia come tali argomentazioni difensive non siano state realmente valutate dalla Corte di secondo grado, che ha ritenuto sussistente non solo la partecipazione ma il ruolo direttivo in capo al AT. Tale affermazione è stata operata in modo del tutto arbitrario non essendo neanche stata 303 PR IU individuata in modo specifico la 'locale' di pertinenza del AT (non meglio specificata zona sud di GI), nè tale carenza può essere superata attraverso la teoria - della .3 - 'unitarietà' della 'ND. Si deduce altresì in modo specifico la violazione della norma di cui all'art. 443 co.3 c.p.p. Le impugnazioni proposte avverso la sentenza di primo grado andavano dichiarate inammissibili. Non vi era stata modifica del titolo del reato in primo grado (da ruolo direttivo a partecipe non sarebbe tale) e dunque la sentenza era inappellabile e solo ricorribile per cassazione. Non poteva dunque essere proposto atto di appello da parte del Pubblico NI (proposto in data 3 settembre 2012 in rapporto alla ritenuta derubricazione, nde). Quanto al tema delle circostanze attenuanti generiche, peraltro, le stesse non erano state concesse esclusivamente sulla base dello stato di incensuratezza ma in rapporto a complessiva valutazione del fatto e della personalità. Non vi era pertanto alcuna violazione di legge nè vizio motivazionale. Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Manna. Deduce : a) erronea applicazione della norma RM incriminatrice e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità. Due le captazioni inter alios poste a carico. In entrambe le informazioni ritenute rilevanti sul conferimento della 'carica' provengono da CO SO, con sostanziale circolarità dimostrativa. Il ricorrente non OM in alcun ulteriore atto istruttorio. A fronte di ciò, la valutazione operata dalla Corte di merito non appare rispettosa dei canoni normativi di valutazione della prova indiziaria e finisce con il ritenere elemento di riscontro fatti oggetto di diverso giudizio definitivo, nonchè con il violare la regola di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p. . e di b) ulteriore vizio motivazionale applicazione di legge. Si riprende, in tale parte del ricorso, la deduzione della violazione del ne bis in idem. La stessa Corte rapporta l'effetto temporale del precedente giudicato di assoluzione alla data del 4 maggio 2010. Da ciò deriva che la condotta partecipativa è in astratto punibile quanto al periodo che va dal maggio 2010 al marzo 2011. Ma gli elementi indizianti risalgono all'anno 2008, periodo coperto dal giudicato e, peraltro, il PR è stato tratto in arresto in data 4 agosto 2010 per il titolo cautelare 303 relativo al presente procedimento. Non vi è pettanto alcuna prova della permanenza della condotta in epoca successiva al maggio 2010, con vizio della motivazione reiettiva di tale specifica eccezione. Si afferma inoltre che il mero conferimento della 'dote' non realizza, in ogni caso, il mininum di punibilità per il reato contestato. Non vi è logica deduzione di un contributo effettivo, il che determina l'erroneità delle considerazioni espresse sul tema dalla Corte di merito. La dote ben potrebbe essere stata conferita per le passate condotte (già giudicate) senza che ciò comporti un effettivo contributo nella attualità. Si esplora pertanto il tema in diritto, con ampie citazioni di arresti giurisprudenziali di legittimità sulla nozione di partecipazione. c) ulteriore vizio di motivazione viene dedotto in rapporto alle modalità di applicazione della continuazione. Non è stato riconosciuto come sussistente il vincolo in rapporto alla decisione emessa in primo grado nel 2010 (condanna per favoreggiamento) ma esclusivamente con quella del 2001. Ciò contrasta con altre parti della decisione, ove proprio la decisione del 2010 ha assunto valore dimostrativo di una sorta di continuità di apporto. La censura si estende alla modalità riconosciuta. RM determinativa DEincremento per la frazione *** Va dato atto del deposito di motivi aggiunti in data 19 maggio 2016, tesi a rinforzare la deduzione già esposta in tema di insussistenza della condotta partecipativa. Si è già osservato come l'unico dato valutato a carico riguarda il preteso conferimento di una 'dote'. La Corte di merito lo ritiene di per sè sufficiente, posto che reca continuità al permanere DEoffesa al bene giuridico protetto, tramite l'accrecimento della potenzialità operativa del gruppo. Tale interpretazione non appare conforme alle ricadute giuridiche del princpio di materialità, ove interpretata in senso puramente formalistico, senza considerare la correlata necessità di apporto effettivo alla vita DEassociazione nel periodo dedotto in imputazione (Sez. U. 2005 ric. Mannino). Con ciò si intende ribadire che nel caso del PR la 'dote' ben potrebbe essere collegata a condotte antecedenti, cui non è seguito - nel periodo qui rilevante alcun comportamento concreto, del resto non riscontrato nella copiosa istruttoria. PR CO AS IU Si ribadisce la mancata risposta alle deduzioni difensive da parte della Corte di Appello in riferimento alla portata logica e giuridica della decisione emessa nel procedimento del 2005. Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Speziale. Deduce : erronea applicazione della norma a) incriminatrice e plurimi vizi motivazionali in riferimento alla affermazione di responsabilità. Si rappresenta che lo stile espressivo già della decisione di primo grado era stato contestato nei motivi di appello, avendo il GU nella - sostanza riproposto i contenuti del titolo cautelare. La decisione di secondo grado ne ha importato i vizi, senza rispondere alla censura difensiva (profilo di critica indicato in via generale al punto a3). Quanto alla posizione individuale, si rappresenta la debolezza degli indicatori utilizzati a carico. Si evidenzia come i dialoghi captati non hanno trovato adeguato riscontro in verifiche fattuali, da ritenersi necessarie ai sensi DEart. 192 co.3 c.p.p. (profilo generale evidenziato al punto a3). D'altra parte, il fatto che in alcune occasioni il SS sia stato materialmente accompa- gnato dal PR ad incontri con altri soggetti RM è stato ritenuto 'in via automatica' espressivo di inserimento nell'associazione, in violazione di ordinari canoni logici. Non vi è prova di condotte concrete, espressive del ruolo associativo. b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in rapporto alla ritenuta aggravante interna di cui al co.
4. Si articola il profilo di critica sintetizzato in via generale al punto a2. c) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in rapporto al trattamento sanzionatorio. Il diniego di prevalenza delle concesse attenuanti generiche è stato espresso in via generale, senza reale motivazione sui profili individuali. Si denunzia violazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p. . Due atti di ricorso. Il primo, a firma del difensore avv. Veneto, deduce : a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità. Si censura la tecnica redazionale della decisione di secondo grado, tale da comportare un 'eccesso di rinvio' alle valutazioni del primo giudice e la mancata risposta a numerose censure difensive. Si ripropone, pertanto, il contenuto essenziale dei motivi di appello. Si esprimono critiche di carattere generale, secondo le linee esposte in premessa al punto al. Non è stata dimostrata la connotazione mafiosa del sodalizio oggetto del presente processo. L'istruttoria offre uno spaccato del tutto interno, fatto di rituali arcaici e attibuzioni di cariche, ma manca del tutto la prova del finalismo mafioso e della proiezione esterna della capacità di intimidazione. Si cita ampiamente la giurisprudenza di legittimità sui temi in rilievo. Peraltro non è dimostrata neanche la forza di coercizione interna del preteso organismo di vertice, non idoneo ad interrompere le faide in corso. La decisione di secondo grado recepisce, sul tema, in modo acritico le conclusioni del Gup, in punto di 'unitarietà' della 'ND. Non poteva traslarsi probatoriamente nel presente giudizio l'esito di processi realizzati nei confronti delle singole cosche, posto che in tali giudizi mai era stata dimostrata l'esistenza della pretesa struttura di vertice. Vi è dunque disomogeneità probatoria. Del tutto ignorate, peraltro, le dichiarazioni rese dal ET in data 26 giugno 2007 sulla 'doppio livello' della 'ND, RM richiamate anche in numerosi altri atti di ricorso. Le dichiarazioni erano precise e raffiguravano come tra la vecchia 'ND (quella dedita alla cura dei codici di onore) e la nuova 'ND (quella dedita al traffico di droga, estorsioni, omicidi) non vi fossero buoni rapporti, dunque non può predicarsi l'esistenza di una struttura unitaria. In tale quadro, l'assenza di reati-scopo viene letta come una conferma del carattere 'non mafioso' del gruppo oggetto della istruttoria realizzata in sede di merito. Si contesta, inoltre, il valore 'indicativo' DEomicidio OV. La tesi del rilievo strategico di tale fatto di sangue è smentita dal collaborante LN (coautore del delitto) il quale ha affermato che l'uccisione del OV fu voluta e realizzata in piena autonomia dal Gallace. Anche su tale aspetto vi è vuoto motivazionale. In ogni caso di tale assenza di potere intimidatorio si doveva tener conto, quantomeno in sede di graduazione della pena. LI FO b) ulteriori vizi motivazionali ed erronea applicazione della norma incriminatrice. Vi è omessa valutazione delle specifiche doglianze formulate nell'atto di appello. Si era evidenziato che il AS non risiede in NO ma in altro comune, in violazione proprio di quelle regole di necessaria 'territorialità' emerse durante l'istruttoria. Per il solo locale di NO si è ritenuta possibile una deroga, data la vicinanza tra i comuni. In ciò sarebbe evidente il vizio di logicità, trattandosi di mera ipotesi non congruamente asseverata. Si era evidenziata l'assenza di frequentazione abituale tra AS, NE e D'NO e l' eccesso di significato dimostrativo attribuito alla pretesa 'riunione' presso il ristorante IL. Sul tema la risposta fornita dalla Corte è sostanzialmente elusiva rispetto ai punti di critica, che vengono nuovamente articolati nel ricorso. Anche in rapporto alla conversazione del 2 febbraio 2010 erano stati formulati rilievi non esaminati in modo logico. La conversazione non è chiara e i presunti temi di accusa non sono convalidati da riscontri. Anche la vicenda relativa al preteso coinvolgimento del AS nel progetto di apertura di un 'locale' in SA è stata ricostruita in modo illogico e non conforme ai dati raccolti. Anche in tal caso mancano RM riscontri in fatto. c) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza DEaggravante interna di cui al co.4 . Si realizza profilo di critica comune, sintetizzata al punto a2. d) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla negazione, in secondo grado, delle circostanze attenuanti generiche. Non era stata valutata dal GU esclusivamente l'incensuratezza ma il profilo complessivo di marginalità DEapporto. La motivazione despressa dalla Corte è inesistente in quanto apodittica. Secondo atto di ricorso a firma avv. Veneto e avv. Milicia. Elabora profili analoghi, insistendo sulla erronea ricostruzione in diritto dei profili della partecipazione. Unico atto di ricorso a firma dei difensori avv. Barillaro e avv. D'Ascola. Deduce : a) questione in rito relativa alla intervenuta modifica della imputazione in udienza preliminare. Si deduce nullità della sentenza. In udienza preliminare il P.M. ha operato, senza consenso DEimputato, modifica della imputazione che non può essere ritenuta meramente descrittiva, posto che dalla contestazione di partecipazione (co.1 art. 416 bis) si è transitati in quella di direzione/organizzazione (co.2 art. 416 bis) peraltro ritenuta in sentenza. Si tratta, ad avviso del ricorrente, di distinte ipotesi di reato e da ciò deriva che la modifica DEimputazione richiedeva trattandosi di - 'fatto nuovo' - necessariamente il consenso. La nullità è stata dedotta e riproposta nei motivi di appello e la motivazione addotta dalla Corte di merito è erronea in diritto, essendo stata ritenuta l'ipotesi di semplice 'fatto diverso da come descritto'. b) questione in rito relativa alla ritenuta utilizzzabilità di intercettazioni disposte e realizzate in diverso procedimento. Si tratta delle captazioni relative al procedimento cd. OT (Procura di OR), utilizzate a carico dello LI. Ad avviso della difesa il procedimento era sostanzialmente unitario e, pertanto, non andava applicata la disciplina di cui all'art. 270 c.p.p.. L'omesso deposito dei decreti autorizzativi determina dunque il vizio processuale. RM c) vizio procedimentale riferito alla disciolina di cui agli artt. 234 e 238 bis c.p.p.. La decisione di primo grado, ripresa da quella di secondo grado sugli aspetti cognitivi, ha utilizzato dati a carico tratti da un titolo cautelare (OCC Gip OR). Ciò determina violazione del regime di utilizzabilità dei provvedimenti giudiziari in procedimenti diversi, posto che l'unico atto che può essere utilizzato è la decisione irrevocabile ai sensi DEart. 238 bis c.p.p.. d) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di penale responsabilità. Si deduce omesso esame della consulenza di parte tesa a dimostrare che il soggetto che colloquia con SS IU e ES AR il 20 agosto del 2009 non sarebbe LI FO. Su tale aspetto non era da ritenersi sufficiente la motivazione per relationem e l'omesso esame della doglianza determina vizio rilevabile per incompletezza. e) vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in rapporto alla condotta direttiva/organizzativa. Nel merito, la motivazione espressa circa la CH ON pretesa funzione direttiva è illogica e poco aderente ai dati disponibili. Manca infatti la prova dello specifico ruolo assegnato, che deve estrinsecarsi in condotte concrete e percepibili, tese ad esternare una funzione di comando o direzione. La Corte di merito deduce invece lo svolgimento di tale ruolo da una captazione inter alios che non contiene alcun riferimento a condotte concrete. La pretesa direzione della locale di MO da parte dello LI è contraddetta, peraltro, da altre parti della stessa istruttoria (si attribuisce detto ruolo a tal TU RÌ). Anche l'espressione di sintesi operata dalla Corte di Appello sul ruolo dello LI è del tutto insoddisfacente rispetto al dovere di individuare il preteso ruolo direttivo in modo specifico. f) vizio processuale in rapporto alla ritenuta ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal P.M. avverso la decisione del GU. II GU aveva concesso, motivando il punto, le circostanze attenuanti generiche. Trattandosi di sentenza inappellabile, doveva essere vagliata l'ammissibilità del ricorso per cassazione, non potendosi altrimente aprire la fase rescissoria. La difesa sostiene che il ricorso era da qualificarsi inammissibile, posto che involgeva un giudizio sul fatto che aveva influito sulla 127 scelta del trattamento sanzionatorio. Non è esatto sostenere, infatti, che il GU aveva mitigato la pena solo in riferimento al parametro della incensuratezza. Da qui la illegittimità della decisione preliminare di ammissibilità operata dalla Corte di merito. g) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio. Si contesta, in ogni caso, la logicità della motivazione espressa in fase rescissoria circa il tema delle attenuanti generiche. La censura viene estesa anche alla conferma della ricorrenza DEaggravante di cui al comma 4 DEart. 416 bis, in assenza di elementi concreti da cui poter desumere la disponibilità di armi. Unico atto di ricorso a firma difensori avv. Pavanini e avv. Frizzi. Deduce : a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla pretesa natura mafiosa del 'locale' di NG. Si contesta il ragionamento probatorio circa la non necessità del riscontro sul territorio di specifici atti di intimidazione o coartazione NE della volontà altrui, dato il patrimonio di capacità intimidatoria riconosciuto alla associazione 'ND in quanto tale ed emerso in numerose vicende già giudicate. La linea di critica può rapportarsi, pertanto, al profilo generale già indicato al punto al della presente sintesi. Va però esposto con maggiore ampiezza il tema relativo alla particolare articolazione territoriale di NG, cui risulta in tesi aderente il ricorrente. Se da un lato il ragionamento della Corte di merito tende a ritenere irrilevante la verifica probatoria della carica intimidatoria lì dove si agisca in un territorio ove gli esponenti del 'locale' sono conosciuti come aderenti all'organizzazione (intimidazione correlata al patrimonio cognitivo comune della popolazione residente) il discorso cambia lì dove il preteso 'locale' opera in territorio distante dalla calabria o addirittura all'estero. Nel caso di specie in NG, contesto sociale molto diverso e non adatto storicamente e - culturalmente a recepire acriticamente e passivamente imposizioni che siano il risultato di ideologie di derivazione mafiosa. Il ricorrente, pertanto, contesta non soltanto il primo passaggio argomentativo (si afferma che la forza di intimidazione deve essere esplicitata e percepita all'esterno in modo costante) ma soprattutto evidenzia come nel caso del 'locale' di NG è pacifico che tale Pur radicamento mafioso non è stato minimamente riscontrato. La mera potenzialità intimidatoria della 'ND (di per sè) diventa dunque, in una con la pretesa struttura unitaria, una comoda scorciatoia probatoria per evitare la puntuale dimostrazione della natura mafiosa del sodalizio e delle sue singole articolazioni autonome. Si citano approdi di questa Corte di legittimità che, in numerosi casi, ha richiesto la verifica in concreto della capacità intimidatoria esercitata nel territorio ove la pretesa struttura 'ancillare' si ipotizza radicata. Non può dirsi pertanto accertato che il gruppo di NG sia realmente una articolazione territoriale della 'ndrangheţa, in quanto del tutto privo di una propria capacità intimidatoria nel territorio e nel contesto sociale ove è calato. Tale accertamento era indispensabile. Ně tale prova può farsi derivare dai pretesi collegamenti organizzativi con la madrepatria, posto che è la stessa Corte di merito ad avere рій volte affermato che la forza di intimidazione non deriva di per sè dal 'vertice EL AS organizzativo' ma dalle singole locali. Si deduce pertanto un profilo di contraddittorietà motivazionale, in una con la ritenuta violazione di legge;
b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla individuazione della condotta partecipativa. Il ricorrente evidenzia i connotati della nozione di giurisprudenziali partecipazione e sottolinea la necessità di una correlazione psicologica in capo al soggetto che, nella dimensione del dover essere, mette a disposizione le proprie forze consapevole delle caratteristiche e delle finalità perseguite dal sodalizio. Ciò manca nella decisione in esame, da un lato disattenta sul fronte della consapevolezza DEuso del potere intimidatorio (di cui non è richiesta dimostrazione oggettiva) e dall'altro tesa a sopravvalutare il rilievo do cariche 'formali non necessariamente espressive di effettiva intraneità e attivismo. In ciò il ricorrente riprende alcuni temi espressi in via generale al punto a1. In particolare, si afferma che tali vizi di metodo si sono registrati ancor di più nella verifica dimostrativa qui in esame (locale di NG). E' stato valorizzato il preteso contrasto tra la locale di NG e quella Svizzera, mutuato da conversazioni che evocano regole di una 'ND arcaica cui ci si sarebbe affidati per sanarlo. Si tratta DEunico spunto istruttorio, irragionevolmente valorizzato in RM sentenza, in assenza di concreta ricostruzione della vicenda storica. Si insiste pertanto nella richiesta di annullamento. Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Modaffari. Deduce: a) erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione. La pretesa 'sponsorizzazione' in favore del DI per la nomina di capolocale a UD da parte dello EL è un dato incerto e non decisivo al fine di ritenere integrata la condotta partecipativa. La decisione non scioglie il dubbio sulla effettiva identificazione DEimputato, essendo stati utilizzati nelle conversazioni solo dei soprannomi. In ogni caso, quand'anche EL fosse stato consultato per tale vicenda ciò non è dato indiziante tale da far ritenere dimostrata la condotta partecipativa. Si rappresenta che la pregressa condanna non RA LU TA MI LA poteva essere utilizzata come dato indiziante a carico. b) fermo restando l'avvenuto riconoscimento della.continuazione si evidenzia il vizio relativo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante interna di cui al comma 4, secondo i profili di critica esposti in via generale al punto a2. Unico atto di ricorso a firma avv. AR: a) erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di penale responsabilità. Si richiama in apertura il tema di fondo già evidenziato in sintesi al punto a1. Quanto al profilo individuale, si contesta l'effettiva valenza indiziante degli indicatori posti a carico del ricorrente, non adeguatamente valutati. Non si tratta, infatti, di circostanze da cui poter desumere in modo univoco l'assunzione di un ruolo dinamico e funzionale in capo al RA. Si ribascono, sul tema le critiche espresse in sede di appello e si contesta la logicità della 'stringata risposta' della Corte di merito. La presenza alle nozze PE/BA è stata interpretata come indicativa DEaffiliazione li dove il ricorrente non partecipa alla 'parte RY criminale' della cerimonia (la riunione tesa a deliberare futuri assetti DEorgano provinciale). Per il resto, si tratta di un colloquio con l'PP durante il quale il RA è passivo destinatario di una narrazione. La stessa Corte di Appello eide la valenza DEulteriore elemento a carico ritenuto in primo grado ma in modo del tutto irragionevole ne fa derivare non l'assoluzione. Due atti di ricorso, entrambi a firma dei difensori avv. Belcasto e avv. AN. a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in tema di ritenuta responsabilità. Viene commentata la lunga conversazione intercorsa tra il TA e il SS. Si osterva che si tratta di un unico elemento, sprovvisto di adeguati riscontri. Non può escludersi la millanteria da parte del TA circa la sua avvenuta affiliazione e ciò - sul piano logico - si evince anche dal testo della conversazione posto che il TA neanche mostra conoscenza precisa dei vari livelli e delle correlate doti. Il fatto che il TA si sia preoccupato per la eventuale 'trascuranza' non è particolarmente NE VI RA IA significativo, in quanto espressione di un atteggiamento culturale derivante dal contesto ambientale in cui vive. Manca in ogni caso la ricostruzione specifica di condotte espressive DEavvenuto inserimento, non potendosi ritenere tale la richiesta di chiarimenti su una trascuranza. Lo stesso TA si duole del fatto che altri soggetti siano investiti di compiti, a differenza di quanto accade per lui. b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza DEaggravante interna. Si esprime profilo di critica comune, sintetizzato al punto a 2. Il secondo ricorso evidenzia in particolare il vizio di motivazione per omessa risposta alle censure sollevate nei motivi di appello (profilo di critica comune evidenziato al punto a3). Ricorre in riferimento esclusivo al capo U della imputazione su cui è intervenuta affermazione di penale responsabilità, a mezzo difensore avv. AN. ed erroneaDeduce vizio di motivazione applicazione della legge penale. Il possesso DEarma, in territorio italiano, è stato desunto da UE captazioni ambientali (6 e 7 luglio del 2009) . Tuttavia non è chiaro se la condotta ritenuta sia quella del porto, della cessione o della introduzione DEarma in Italia da luogo posto RM all'estero. Le captazioni non autorizzano a ritenere sussistente, in alcun modo, la tesi della cessione. Anche in riferimento al semplice porto, le captazioni non risultano logicamente interpretate (se ne riproduce il testo). Si deduce pertanto vizio di illogicità, nonchè carenza motivazionale anche in rapporto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Unico atto di ricorso a firma avv. Putrino, privo di indicazione specifica della norma di riferimento di cui all'art. 606 c.p.p., con cui si articolano deduzioni in punto di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Vengono articolate censure riconducibili ai profili generali già indicati al punto a1. Si aggiunge, in proposito, che molte famiglie riconosciute con decisioni irrevocabili appartenenti al fenomeno complessivo della 'ND non sono risultate appartenenti al preteso organismo di vertice denominato CR o Provincia e ciò rappresenta una ulteriore dimostrazione della debolezza TR IU dimostrativa DEipotesi di accusa recepita in sentenza. Su tale aspetto viene ritenuta sostanzialmente elusiva del tema la risposta contenuta in sentenza. Si citano processi in corso che riguardano cosche ben radicate nel territori calabresi i cui rappresentanti non partecipano agli accordi emersi nel presente processo per le pretese nomine dei responsabili del CR, in ciò evidenziandosi una contraddizione di fondo con l'ipotesi di accusa. Quanto ai profili individuali, si ripropone la spiegazione alternativa circa la presenza del RA, socio in affari del CO, presso il terreno del CO unitamente all'PP in data 11 agosto 2009, ritenendosi inadeguata o assente la risposta fornita dalla Corte territoriale. Il RA non OM in altri momenti significativi DEistruttoria, sino al 2009 viveva in località posta al nord Italia ed era soggetto sconosciuto alle forze DEordine. Si evidenzia inoltre che il collaborante ET non ha inizialmente menzionato il RA tra gli affiliati di SA e solo dopo il controllo DE 11 agosto 2009 viene chiamato a rendere nuove dichiarazioni nelle quali menziona il RA. Si tratterebbe dunque di un incremento narrativo 'sospetto' che mina l'attendibilità del dichiarante. Nè gli altri indicatori utilizzati appaiono tali da consentire una effettiva ricostruzione RO probatoria del ruolo svolto dal RA. Si insiste pertanto per l'annullamento della sentenza impugnata. Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Modaffari. Deduce : a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Viene riproposto il testo dei motivi di appello e si evidenzia l' illogica risposta della Corte territoriale. Le captazioni inter alios necessitavano di adeguati riscontri e tale non può ritenersi la presenza del TR in OL il 1 settembre del 2009 in virtù della coincidenza con la festa religiosa. Si ritiene pertanto violata la norma incriminatrice non essendo stata ricostruita condotta concreta alcuna indicativa DEavvenuto inserimento del TR nella organizzazione criminosa. b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta aggravante interna. profilo di critica comune è stato esposto al punto a2. c) erronea applicazione della recidiva. LO IU Le condanne su cui si è basata la valutazione della Corte risalgono al 1975 ed al 1986. Essendo stato ammesso all'affidamento in prova nell'anno 2004 ciò determina .una - valutazione di estinzione del giudizio di pericolosità anche per i fatti più risalenti nel tempo. Due atti di ricorso. Il primo, a firma difensore avv. Grosso, deduce : a) erronea applicazione della legge penale in riferimento al reato di cui all'art. 513 bis c.p. Si ricostruisce la condotta ascritta, in concorso, al LO e si evidenzia che la 'direzione' del condizionamento in imputazione è verso la società SA non verso potenziali concorrenti. Peraltro, la DIIC, in detto contesto, era la originaria fornitrice esclusiva del ferro e subisce - a sua volta - il condizionamento sulla libertà di scelta della SA imposto dal ZZ (che pretende di inserire tra i fornitori la ditta del AS). Si afferma pertanto che la RI finisce con il subire il condizionamento posto in essere dal ZZ con atti di violenza, lì dove viene invece ritenuta concorrente nella successiva attività di 'spartizione' realizzata dall'QU RO. Tale assetto, al di là delle carenze ricostruttive, non può essere rapportato in ROT modo corretto ai contenuti della norma incriminatrice. L'atto tipico previsto dalla norma va esercitato nei confronti di una impresa concorrente (atti di concorrenza mediante violenza o minaccia). Si precisa che la prevalente opzione giurisprudenziale esclude, in virtù della dovuto ossequio al principio di tassatività, che possano rientrare nel perimetro applicativo della norma le condotte di intimidazione in danno di terzi dirette a scoraggiare la concorrenza altrui (qui l'effetto sarebbe soltanto indiretto). Tali atti, lì dove ne ricorrano le condizioni, possono dar luogo a diversa incriminazione (art. 629 c.p.). Si rafforza tale prospettazione con riferimenti ad approdi giurisprudenziali (da ultimo Sez. II n. 29009 del 27.5.2014) e si rappresenta come il riferimento - contenuto in sentenza - a Sez. I n. 19713 del 2005 sia 'non calzante' rispetto al caso in esame, oltre che erroneo in diritto. Il preteso condizionamento non già del concorrente ma di un terzo (nel caso in esame la IO) non poteva, pertanto, rientrare nel perimetro applicativo della norma azionata. In tal senso, nel presente procedimento, si è già espressa questa Corte di legittimità con decisione n. 6541 del 2012 emessa in procedimento incidentale di sequestro. b) vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione del fatto di cui al capo B. In rapporto alla aggiudicazione 'originaria' delle forniture in favore della ED LO non vi è prova alcuna di coartazione della volontà commerciale (con violenza o minaccia) della società IO. L'istruttoria si è infatti incentrata sulle condotte successive, poste in essere dal ZZ e sul conseguente assetto compositivo. Resta pertanto una nera illazione l'esistenza di antecedenti pressioni DEQU allo scopo di 'imporre' alla IO la ditta del LO, così come non è provata l'esistenza di un collegamento funzionale tra l'QU ed il LO in campo imprenditoriale. Gli indicatori valorizzati in sentenza non hanno una effettiva valenza indiziante e se ne critica il recepimento in sentenza, con deduzione di illogicità. Il LO non 'spende' il nome DEQU neanche nella animata conversazione tesa a rivendicare il saldo delle forniture, nè vi è prova del successivo intervento DEQU in tale direzione (si evidenzia travisamento dei contenuti della conversazione intercorsa tra RM SS e RR). Le contestazioni difensive - ribadite nel ricorso sono state, dunque, del tutto ignorate nella decisione di secondo grado. c) vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione del fatto di cui al capo G, anche in tema di mantenimento della qualificazione giuridica. eLa converazione telefonica tra LO SS del 9 novembre 2007 è stata ritenuta come contenitore di una minaccia grave. La realtà è che il LO era esasperato perchè sofficato dal sistema bancario e aveva assoluta necessità di recuperare il credito. Come si è detto, nella conversazione si alzano i toni ma non si fa mai riferimento ad QU RO 0 a cosche locali. Anche l'effetto intimidatorio è insussistente, come emerge dagli atti, data la piena legittimità della pretesa. eSi contesta, pertanto, la superficiale frettolosa valutazione offerta dalla Corte ai motivi di appello in punto di 'gravità' della minaccia e si evidenzia come in caso di derubricazione si realizza improcedibilità per difetto di querela. 500 IO IU PI VI Il secondo atto di ricorso, a firma difensore avv. Gambardella, deduce, in via aggiuntiva, il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n.152 del 1991 (capo B e capo G). Non ricorre il presupposto in fatto e la motivazione di conferma da parte della Corte territoriale è del tutto carente su tale aspetto. Per il resto, si svolgono profili di critica analoghi a quelli già esaminati. Unico atto di ricorso a firma avv. Contestabile. a) erronea applicazione di legge in punto di ritenuta ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal P.M. sul trattamento sanzionatorio. Si ritiene che in sede di ricorso il P.M. abbia in realtà contestato il merito determinativo del trattamento sanzionatorio. A ciò doveva conseguire la declaratoria di inammissibilità da parte della Corte di Appello che ne ha invece esaminato i contenuti, in violazione di legge. b) vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità. La Corte di merito attribuisce valore al mero accordo in ciò omettendo di considerare la necessaria dimostrazione DEeffettivo potere di intimidazione e delle sue ricadute (profilo di RM critica generale in rapporto alla natura del reato contestato, già richiamato sub a1). Quanto al profilo individuale, si contesta la logicità e pienezza della identificazione 로 DEimputato nel soggetto evocato durante i colloqui inter alios. Si pone in luce, inoltre, la costruzione di una mera responsabilità da status, priva di riferimenti a condotte concrete. c) vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio. L'applicazione in primo grado delle attenuanti generiche era ampiamente motivata. Peraltro le circostanze in parola andavano ritenute prevalenti e la Corte di secondo grado non motiva in modo adeguato la scelta realizzata. Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Milicia. Deduce : a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esistenza della cd. struttura unitaria. Il profilo di critica è quello esposto in via generale al punto al. b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione della 307 TT ZI condotta partecipativa. Sul piano individuale, si evidenzia che l'unico colloquio ritenuto rilevante non conteneva reali spunti indizianti a carico. Anzi, da alcuni passaggi espressivi poteva derivarne una qualificazione del tutto neutra, posto che da un lato il lamentarsi per l'attività di affiliati poteva provenire anche da persona estranea all'organizzazione e dall'altro è lo stesso PI ad esprimere la sua posizione in termini di 'contrasto', con termine indubbiamente polisenso. Il colloquio, pertanto, avrebbe imposto la ricerca di riscontri all'ipotesi di accusa, mai rinvenuti nella pur coroposa attività di indagine. La Corte di secondo grado non esamina in modo compiuto le doglianze e ripropone la motivazione espressa in primo grado. Si di insiste pertanto nella richiesta annullamento. Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Punturieri. Deduce : a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta responsabilità. La sentenza impugnata non affronta la principale doglianza, rappresentata dal dubbio sulla corretta identificazione DEimputato nel RM soggetto evocato nelle conversazioni inter alios. Non vi sono atti di indagine che coinvolgono lo TT, non è stato ricostruito alcun comportamento concreto da lui posto in essere e la decisione finisce, in ogni caso, con attribuire eccessivo significato ai riferimenti operati dai conversanti PE e OR. La restante parte del ricorso impugna la statuizione relativa alla circostanza aggravante interna del co.4 (profilo di critica comune, sintetizzato al punto a2) e il trattamento sanzionatorio per omessa motivazione sui parametri normativi di cui all'art. 133 c.p. . *** Va dato atto del deposito di motivi aggiunti, in data 17 maggio 2016. L'atto è teso a rinforzare i profili di critica già esposti, con particolare riferimento alla erronea interpretazione e applicazione della norma incriminatrice. Non vi è ricostruzione alcuna di un contributo arrecato, in ipotesi, dallo TT al consorzio criminosa. Si reiterano pertanto le critiche in diritto e si evidenzia come, in fatto, nessun dato concreto è emerso in punto di 200 ZU IN condotta, tale da denotare l'effettivo inserimento dello TT nel 'locale' di UD. Si insiste per l'annullamento della sentenza. Unico atto di ricorso a firma difensore avv. EM: a) erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di penale responsabilità. Il ricorrente evidenzia aluni punti di criticità del ragionamento probatorio, tali da impedire nella sua prospettiva - l'affermazione di penale responsabilità, rendendo illogica e contraddittoria la parte argomentativa della sentenza. Si osserva in particolare che la conclusione circa l'effettiva tenuta della cerimonia di affiliazione nella sera DE undici agosto 2009 presso il terreno del CO è caratterizzata da vizi logici. Si contesta, in sintesi, la logicità del collegamento tra la captazione del colloquio intervenuto tra PP e CO in data 8 agosto 2009 (espressivo di una intenzione di procedere al rito di affiliazione) e l'attività di osservazione e controllo del giorno 11 agosto, ritenuta espressiva DEavvenuto completamento della particolare cerimonia. La compresenza di più soggetti, tra cui RO PP, nel fondo del CO - quella poteva in realtà avere giustificazionesera - diversa. Si riproduce il testo della conversazione del giorno 8 allo scopo di evidenziare che per il giorno 11 erano previsti più incontri. Si rappresenta, in ogni caso, che la negazione DEipotesi alternativa, circa le ragioni della presenza dello ZU e del FI in tale occasione (prospettata dal FI in sede di interrogatorio) è stata operata in modo apodittico, nè sono stati sciolti i dubbi circa la effettiva compresenza dei UE, non constatata in via diretta ma solo in via logica (fermo successivo DEautovettura). In diritto, si evidenzia inoltre che seppure si ritenesse provata la finalizzazione DEincontro al battesimo dello ZU, ciò non avrebbe potuto determinare l'affermazione di responsabilità per la condolla partecipativa contestata. L'eventuale 'messa a disposizione' è infatti del tutto astratta e si mostra distante dalle ricedute del principio di necessaria offensività del fatto punibile, posto che non vi è alcuna prova circa il fatto che lo ZU (residente nella provincia di OR e mai coinvolto in attività di indagine) abbia, in epoca successiva, realmente agito nell'interesse del gruppo organizzato. Si tratterebbe dunque di un indicatore fattuale meramente indiziario e non seguito da altri dati confermativi. La Corte di merito avrebbe dunque realizzato una inammissibile presunzione realizzando un automatismo probatorio illogico e violando quelle stesse regole generali affermate nella premessa in diritto e derivanti dai noti approdi della giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. 2000 e 2005). b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche e alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante art. 416 bis co.
4. Non vi è adeguata motivazione circa tali statuizioni. RM 200 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nella presente motivazione verranno esaminate con priorità le questioni comuni≫ poste dai ricorrenti condannati. Ciò consentirà, evidentemente, di esporre le linee essenziali - in diritto della decisione, anticipando la valutazione di detti temi.
1.1 Successivamente verranno esaminate le singole posizioni dei ricorrenti, raggiunti in sede di merito da decisione affermativa di penale responsabilità (in taluni casi gravate da doppio ricorso - proposto anche dalla pubblica accusa -in riferimento a ND MI, De MA OR, GA IO classe '62, FR UN, LO VI, AS IU e NE VI, ricorso che verrà contestualmente esaminato per correlazione argomentativa). Nella parte conclusiva verranno esaminate le resiUE posizioni dei soggetti assolti in secondo grado (in alcuni casi con doppia conforme di assoluzione) e gravate esclusivamente dal ricorso proposto dal Procuratore Generale territoriale (si tratta di NO AR AE, QU IU, AL IS OS, SS VI, TT AT, GA IO classe '54, SO AR, AR CO, EL FR, ES AV, SA UN).
1.2 Va qui anticipato che questa Corte di legittimità ritiene fondati cinque dei ricorsi proposti dal Procuratore Generale territoriale (nei confronti di NO RM AR AE, AL IS OS, GA IO classe '54, SO AR e SA UN) così come va anticipato che, per le ragioni che seguono, in tredici casi, tra i ricorsi proposti dagli imputati condannati, si è disposto l'annulamento totale (con o senza rinvio) della decisione impugnata, mentre in altri casi si è ritenuto di procedere ad annullamenti parziali, in relazione a singole imputazioni, ad aspetti di qualificazione, o alle modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio. In sintesi, gli annullamenti totali (con o senza rinvio) sono stati disposti in relazione alle posizioni di LÀ EF, EM AT, ZA TI SA, MA LA MB, PP QU, GL UN, GL AR, GL AO, ES NO, PR IU, CH ON, LO IU, ZU EV. E' stato altresì rilevato vizio di incompetenza per la posizione di LI IU e vizio procedimentale per quella di LI FO. Gli annullamenti parziali riguardano le posizioni di : MP NN, QU RO, SS IU, CO AR, De MA OR, GA IO, SO CO, UI AR, OL AT, SC UN, AL IO CO, TR IU.
2. Le questioni comuni: potere di intimidazione e rilievo dei precedenti giudicati;
l'esistenza DEorganismo sovraordinato chiamato Provincia o CR. Ciò posto, vanno affrontati taluni temi di fondo, posti dalle difese del ricorrenti.
2.1 La prima questione, indicata in parte narrativa al punto a1) è infondata, pur dovendosi operare le precisazioni che seguono. nelle conformi In sintesi, le difese ritengono non congruamente dimostrato decisioni di merito sul tema il carattere essenziale della incriminazione di cui all'art. 416 bis cod.pen. rappresentato dall'avvalersi - i membri del gruppo criminoso della forza di intimidazione territoriale riconducibile al vincolo - associativo [senza dubbio, da ritenersi elemento strutturale e specializzante della fattispecie incriminatrice con punibilità correlata non soltanto al mero accordo, come da sempre ritenuto in sede interpretativa] con correlate condizioni di assoggettamento ed omertà. Nella prospettiva difensiva vi sarebbe un vizio di metodo commesso nei giudizi celebrati in GI IA consistente - nell'aver traslato» in modo acritico le risultanze di precedenti giudizi (ai sensi DEart. 238 bis cod.proc.pen.) che avevano esaminato in realtà specifici aspetti operativi di singole cosche di 'ND e nel cui ambito non era emersa, con sufficiente chiarezza, l'esistenza di una struttura di vertice (oggi ipotizzata e ritenuta, sia pure con i limiti che si diranno). Dunque, al di là della contestata analisi dei profili di responsabilità individuale mancherebbe la condizione RM probatoria primaria» ossia l'esistenza visibile di un organismo associativo avente le caratteristiche tipiche di cui all'art. 416 bis cod.pen.. Nelle fonti dimostrative - si afferma da parte delle difese - si parla effettivamente di riunioni, di attribuzioni di doti o cariche ma non vi sono elementi idonei a far comprendere il modus operandi delle 'pretese' cellule operative mafiose verso l'esterno.
2.2 La questione, pur incentrata su un aspetto suggestivo e con ricchezza di argomenti retorici, atteso che il presente giudizio vede essenzialmente contestata la fattispecie associativa di stampo mafioso 'pura' (con particolare riferimento agli assetti organizzativi) e prescinde dall'analisi di specifici reati/scopo [eccezion fatta che per alcune vicende relative alla cosca QU, comunque significative della esistenza quantomeno di un potere di condizionamento»> sulle scelte dei fornitori per l'attività di impresa, come meglio si esporrà in seguito] è frutto di una evidente sottovalutazione sia dei contributi probatori specifici (emersi durante le indagini preliminari e resi utilizzabili dall'accordo delle parti sul rito) che del consistente patrimonio cognitivo raccolto nelle numerose decisioni irrevocabili citate nelle decisioni di merito [si veda l'elenco riportato a pag. 16 della decisione di primo grado, con esame dei principali contenuti da pag. 40 a pag. 48, nonchè le valutazioni contenute da pag. 34 a pag. 40 della decisione di secondo grado], con cui le difese finiscono con il non confrontarsi in modo adeguato.
2.3 Se si pone mente, infatti, al testo ( ..le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli artt. 187 e 192 co.3..] ed alla ratio DEart. 238 bis cod.proc.pen. è evidente come la volontà del legislatore del 1992 (d.l. n.306) sia stata quella non già di riproporre l'ormai superata tesi della «pregiudizialità penale»> (codice RO, art.18) ma quella di rendere possibile l'apprezzamento critico di «fatti storici» già accertati lì dove lo stesso, in rapporto al principio di pertinenza (art. 187 cpp) si riveli utile a comporre l'unitarietà di una fattispecie. In questa sede di legittimità si è precisato - sul punto - che, ferma restando la *non autosufficienza» del precedente giudicato (tra le molte, Sez. I n. 4704 del 8.1.2014, rv 259414), con necessità di valutazione critica dei contenuti, dette decisioni - nella loro portata oggettiva di accertamento sono utilizzabili anche nei confronti dei soggetti rimasti estranei ai procedimenti che hanno dato luogo alla formazione del titolo [Sez. V n. 7993 del 13.11.2012, rv 255058, ove si è precisato che l'utilizzabilità erga omnes del fatto accertato non è in alcun modo lesiva del diritto di difesa del terzo, garantito dalle limitazioni, regolate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, cui l'art. 238 bis c.p.p., fa espresso richiamo, che assistono l'efficacia probatoria del fatto accertato nel diverso procedimento] e si RO è altresì evidenziato che l'effetto di semiplena probatio si produce non soltanto in rapporto alla singola statuizione fissata nel dispositivo ma anche in riferimento alle acquisizioni fattuali evidenziate nel corpo della motivazione, in quanto funzionali a sostenere la decisione presa (Sez. V n. 5618 del 14.4.2000, rv 216306).
2.4 Applicando detti principi al caso in esame, va affermato che se dunque, in precedenti giudizi, risulti accertata con decisione irrevocabile - l'esistenza di una data associazione criminosa (nel caso in esame la 'ND) avente i caratteri tipici di cui all'art. 416 bis cod.pen., l'importazione critica di tale dato consente in una con i materiali dimostrativi nuovi di ritenere sussistente il - radicamento territoriale di «quel» gruppo criminoso con i sottostanti caratteri specializzanti (l'esercizio concreto del potere di intimidazione) ed il tema di prova diventa quello delia continuità DEagire del gruppo pertanto (complessivamente inteso), il che si badi bene non comporta neces- - sariamente (almeno nei territori già oggetto della pressione mafiosa storica) la dimostrazione di un rinnovato esercizio del potere di intimidazione, ben potendo · in un lasso di tempo ragionevole, che consente ai consociati di serbare la memoria delle azioni del gruppo - essere semplicemente sfruttata (una sorta di rendita da capitale intimidatorio) la condizione già realizzatasi e oggetto di dimostrazione nel giudizio antecedente (la cd. oggettivizzazione del potere di intidazione, come caratteristica del gruppo espressa quantomeno da alcuni suoi componenti e radicata nel contesto territoriale di riferimento è dato costante nell'analisi giurisprudenziale del fenomeno mafioso, a partire da Sez. I 13.6.'87 e da 10.5.'94, ric. Matrone nonchè Sez. V n.4983 del 16.3.2000 ric. Pg in proc. CA, rv 215965 ove la si identifica nel prestigio criminale della associazione;
la semplificazione dimostrativa circa l'esistenza delle cd. mafie storiche è di recente ripresa da Sez. II n. 28602 del 6.5.2015, rv 264138, alla cui prospettiva si aderisce). -nei territori oggetto di2.5 Dunque parlare di continuità DEagire associativo penetrazione storica non significa predicare l'immobilismo e la riproduzione dei - medesimi schemi operativi (nel caso della 'ND la frammentazione dei gruppi e la tendenza a non realizzare un organismo verticistico condizionante, secondo lo storico modello della cupola siciliana) ma significa rapportare le nuove fonti di conoscenza che ben possono comportare la emersione di - variazioni all'originario modello - al medesimo contesto storico già in precedenza accertato, attraverso l'identità (almeno parziale) dei soggetti raggiunti dai diversi accertamenti, la comunanza dei territori oggetto di azione, l'analisi delle finalità complessive del sodalizio.
2.6 E' evidente dunque che soltanto l'emersione di una netta frattura finalistica (ad es. la 'ND, in alcune sue componenti oggetto di concreta verifica RM processuale, ha, in ipotesi, deciso di dismettere le vesti di associazione segreta e finalizzata al controllo di porzioni del territorio calabrese, per approdare a finalità di diffusione della cultura calabrese all'estero con distribuzione di prodotti tipici agroalimentari..) avrebbe determinato la impossibilità di utilizzare, ai sensi del citato articolo 238 bis i precedenti giudicati (per inconciliabilità di oggetto dovuta all'emersione di radicale discontinuità finalistica), ma siccome ciò non è in alcun modo emerso dai nova (e non è neanche ipotozzato dai ricorrenti), è da ritenersi corretta in presenza di parziale identità soggettiva dei protagonisti e di - medesimezza dei territori interessati (almeno per quanto concerne la provincia di GI IA, cuore DEaccertamento) operazione di - la- contestata - 'traslazione' di apporti probatori (per quanto concerne il radicamento territoriale e il potere di intimidazione) verso il presente giudizio, provenienti dalle innumerevoli decisioni irrevocabili emesse nel corso del tempo sulla consorteria in esame.
2.7 Va constatato che il tempo decorso da tali giudicati non è, infatti, di tale entità e consistenza da aver provocato l'oblio dei consociati (specie di quelli che hanno vissuto lutti familiari, prevaricazioni, impoverimento per azzeramento della concorrenza), e ciò legittima - a parere del Collegio l'utilizzo dei medesimi - al fine di integrare la piattaforma probatoria del presente giudizio, così come avvenuto in sede di merito. Diversamente, ciò non può accadere - come meglio si apprezzerà in seguito - in rapporto a realtà territoriali diverse e lontane dalla regione IA - e sul punto le critiche difensive appaiono fondate -, come più volte ribadito da questa Corte di legittimità nell'analisi delle numerose vicende portate alla sua recente cognizione.
2.8 Come da ultimo ritenuto da Sez. VI n.34874 del 15.7.2015, rv 264647 (e, in precedenza da Sez. II n.34147 del 30.4.2015, rv 264623, sia pure con qualche punto di distinzione, e, in maniera più netta, da Sez. II n. 25360 del 15.5.2015, rv 264120 e Sez. VI n. 50064 del 16.9.2015, rv 265656 nonchè Sez. II n. 19483 del 16.4.2013) il patrimonio di «concreta capacità di intimidazione» lì dove si rivolga a zone del paese che non hanno vissuto nemmeno in parte le - condizioni di «assoggettamento ed omertà» indicate dal legislatore nel corpo della disposizione incriminatrice va debitamente attualizzato, nuovamente ricostruito e dimostrato in concreto lì dove si voglia ritenere consumato il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. (..ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., è necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale essa opera, e sia pure limitatamente ad un determinato settore, un'effettiva capacità di intimidazione, con la conseguenza che, nel caso di un'autonoma consorteria delinquenziale, pur se la stessa mutui il metodo RM mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche, occorre comunque accertarne il radicamento "in loco" con quelle peculiari connotazioni così rv 264647; è configurabile il reato di cui all'art. 416 bis laddove l'associazione per delinquere si sia radicata 'in loco' mutuando dai clan operanti in altre aree geografiche i ruoli, i rituali di affiliazione e il livello organizzativo e risulti agire in concreto, nell'ambiente in cui opera, con metodo mafioso, esteriorizzando cioè un'effettiva forza intimidatrice rivolta verso i propri sodali e verso i terzi vittime dei reati-fine, che si traduce in omertà e assoggettamento così rv 264120 il metodo mafioso deve necessariamente avere una sua esteriorizzazione quale forma di condotta positiva, come si evince dall'uso del termine avvalersi contenuto nell'art. 416 bis c.p. ed esso può avere le più diverse manifestazioni, purchè l'intimidazione si traduca in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti così rv 265656). In tal senso, il Collegio ritiene ormai superato dalle concordi decisioni prima indicate e dalle scelte interne compiute in punto di sostanziale inutilità di una decisione delle Sezioni Unite (provv. Presidenziale del 28 aprile 2015) - il diverso orientamento espresso da Sez. V n. 3166 del 3.3.2015, rv 264471, secondo cui la punibilità del nuovo insediamento in territori in precedenza ritenuti immuni da condizionamento mafioso - sarebbe da ricollegarsi alla mera potenzialità» di un pericolo per l'ordine pubblico, cui non si sia accompagnata alcuna esteriorizzazione del potere di intimidazione. In simili casi, di prospettato insediamento in zone diverse da quelle già oggetto di pressione riconoscibile, dunque, al di là delle ipotesi di punibilità dei singoli ricollegate all'esame di specifiche e concrete condotte di agevolazione tenute nei confronti della «casa madre» calabrese (pur se realizzate materialmente altrove) l'utilizzo delle precedenti decisioni irrevocabili - ai sensi DEart. 238 bis - può essere teso esclusivamente a dimostrare una delle possibili componenti DEautonomo 'fatto intimidatorio' (evocazione esplicita presso terzi del marchio, del brand name citato dal sig. Procuratore Generale nella sua requisitoria), che va tuttavia analiticamente e congruamente dimostrato, caso per caso, ben potendo - in ipotesi - la semplice spendita del nomen (pur se avvenuta) non aver in concreto determinato alcun timore in contesti sociali, economici, culturali, territoriali diversi da quelli di origine. Ciò determinerà alcune conseguenze favorevoli ai ricorrenti nell'analisi di singole posizioni.
2.9 Ciò posto, è opportuno fissare - per la rilevanza di tale precondizione valutativa, i seguenti principi di diritto : in ipotesi di avvenuta constatazione in precedenti giudizi del radicamento territoriale di una associazione di stampo mafioso - con correlata dimostrazione del carattere specializzante DEesercizio del potere di intimidazione derivante dal RM vincolo associativo è legittima l'utilizzazione, in chiave dimostrativa, dei precedenti giudicati, ai sensi DEart. 238 bis cod.proc.pen. a condizione che il nuovo giudizio verta su fatti che si assumono come avvenuti nelle medesime realtà territoriali, non risultino acquisiti elementi tali da far ragionevolmente desumere una variazione delle finalità perseguite dal gruppo criminale, vi sia una almeno parziale - riconoscibile identità soggettiva tra i soggetti attualmente coinvolti ed i precedenti, ed il tempo decorso non sia di entità tale - lì dove manchi la prova autonoma di una rinnovata attività intimidatoria da aver ragionevolmente determinato l'oblio dei consociati circa la connotazione mafiosa del sodalizio;
tale utilizzo delle precedenti decisioni irrevocabili non può, per converso, ritenersi consentito al fine di dimostrare - di per sè - l'esistenza di un radicato potere di intimidazione - ex art. 416 bis c.p. in territori diversi rispetto a quelli oggetto di precedente analisi.
2.10 Inoltre, al di là DEassenza di un reale confronto - da parte dei ricorrenti con il tema della 'derivazione' della prova della pregressa esistenza e connotazione della consorteria criminosa dai precedenti giudicati (ex art. 238 bis cod.proc.pen.), non essendo emerse al di là della pretesa inesistenza- - DEorganismo di vertice ipotizzata dall'accusa, reali ipotesi antagoniste alla avvenuta raffigurazione, nel presente di giudizio, di almeno una delle articolazioni organizzative della 'ND reggina (con raccordo tra molte realtà territoriali), va affermato che le questioni poste - in via generale - dalle difese tendono, come si è detto, a sottovalutare il peso dimostrativo - congruamente apprezzato in sede di merito di molteplici indicatori logici e - storici, univocamente diretti alla conferma DEipotesi di partenza. La valutazione congiunta tra tali dati e il portato storico dei precedenti giudicati ha consentito di 'attualizzare' - con avvenuto rispetto della condizione posta nell'art. 238 bis e prima ricordata la rilevanza di dette precedenti pronunzie, senza alcun vizio - logico.
2.11 Sul punto va osservato che l'oggetto storico di ogni decisione di merito è quello posto dalla imputazione e pertanto consiste - specie in un giudizio, come quello presente, essenzialmente basato sull'analisi DEassetto organizzativo della 'ND calabrese (per come reputato esistente fino alla data del 21.03.2011) nella verifica razionale, sulla base delle fonti acquisite e con l'applicazione delle regole di giudizio codificate, della «verità» o meno di una affermazione (enunciato fattuale) posta nell'atto di accusa. In tal senso, riproducendosi qui la parte generale della imputazione dedicata dalla identificazione dei caratteri essenziali della 'ND [... costituita da molte decine di locali, articolata in tre mandamenti, Tirrenica, ON e GI RM IA città, e con organo di vertice denominato "Provincia", associazione che si avvale della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allo scopo..] va detto che l'affermazione in questione può essere scomposta, sul piano logico, nei seguenti sub-quesiti : a) l'accusa parla di una associazione di stampo mafioso avente le connotazioni tipiche di cui all'art. 416 bis cod.pen., i cui componenti pertanto, per espressa previsione incriminatrice, in tesi .. si avvalgono della forza di intimidazione e del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per il raggiungimento degli scopi .. sociali;
b) l'accusa indica come rilevante a fini di identificazione del gruppo criminoso in questione, e come pre-condizione rispetto alla verifica delle responsabilità individuali, un preciso assetto organizzativo consistente in articolazioni territoriali (locali e mandamenti) cui si unisce un organo di vertice denominato Provincia;
c) i compiti concreti DEorgano di vertice non risultano espressi in tale parte iniziale della contestazione [il che, peraltro, non può tradursi in vizio di aspecificità, già essendo sufficientemente indicativa l'espressione utilizzata, ed essendo affidato al compendio probatorio il compito di raffigurare, o meno, tale connotazione verticistica, nde] ma appaiono desumibili dalle descrizioni dei ruoli individuali dei soggetti tratti a giudizio con l'accusa di componenti di tale organismo (v. per tutte, la costruzione sintattica utilizzata per l'imputato PP CO : impartendo le direttive agli associati, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione curando rapporti con le altre articolazioni DE associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni del locale di appartenenza;
curando i rapporti con gli esponenti delle articolazioni settentrionali ed estere DEorganizzazione criminale ..). Dunque, a fronte di tale confezionamento espressivo della contestazione, delimitante l'oggetto del giudizio, ai giudici di merito era in sostanza - affidato il - compito di verificare la fondatezza DEenunciato nei seguenti aspetti essenziali : a1) se le interrelazioni umane emerse nel presente giudizio fossero o meno riferibili ad una associazione per delinquere di stampo mafioso, rispondente ai parametri di tassatività contenuti nella norma azionata (e si è già rilevato come, almeno per il territorio calabrese, in tale operazione valutativa sia consentito il ricorso argomentativo ai precedenti giudicati ex art. 238 bis ); a2) se tale associazione, denominata 'ND, fosse o meno realmente strutturata su base territoriale e con assetti organizzativi corrispondenti a quelli descritti;
RM a3) se in tali assetti organizzativi, quantomeno per le articolazioni territoriali rientranti nell'oggetto del giudizio, fosse o meno riconoscibile, al di là delle posizioni verticistiche correlate al comando della singola porzione di territorio, l'esistenza di un organismo sovraordinato, chiamato Provincia o CR.
2.12 Ora, operato tale chiarimento preliminare, va affermato che la risposta positiva fornita nei UE giudizi di merito a tali interrogativi - è frutto di un ragionato ed analitico esame delle specifiche fonti dimostrative (captazioni di conversazioni, attività di osservazione dei movimenti dei soggetti coinvolti, contributi dichiarativi resi da collaboranti, sentenze definitive emesse in diverso procedimento) nell'ambito del quale non è dato rinvenire alcun vizio logico, nè travisamenti dei contenuti informativi resi dalle fonti, nè sottovalutazioni di elementi a discarico, con corretta attuazione delle regole prudenziali in tema di valutazione della prova di cui agli articoli 192 e 533 codice di rito. In particolare, va qui evidenziato, prima ancora di analizzare la valenza concreta dei percorsi argomentativi realizzati in riferimento alla posizione di ciascuno, che l'applicazione di ordinarie massime di esperienza - fattore decisivo nell'esame di un coacervo di elementi probatori tesi a raffigurare condotte umane articolate e reiterate nel tempo e da sempre utilizzato nelle interpretazioni di questa Corte [si veda già, in termini generali, Sez. III n. 1271 del 20.4.1966, ric. Loschiavo rv 101514; in tempi recenti Sez. I n. 46552 del 11.10.2005, rv 232963] - porta a ritenere del tutto immune da vizi la selezione, operata nei UE giudizi di merito, degli indicatori fattuali relativi sia all'esistenza pregressa DEorganismo criminoso che alle sue attuali caratteristiche operative, per come descritte nell'atto di accusa.
2.13 Ciò, ovviamente, non significa che l'intera, frastagliata, galassia della 'ND calabrese [espressamente riconosciuta come una delle mafie storiche dal legislatore nell'anno 2010, con inserimento nel corpo DEart. 416 bis comma 8 di un espresso riferimento al nomen, pur se un 'distratto' legislatore nell'anno successivo - con le innovazioni apportate dal d.lgs. n.159 del 2011 alla occasio legis, rappresentata dalla istituzione DEAgenzia Nazionale per la amministrazione dei beni confiscati - ha finito con l'abrogare in modo espresso la norma che aveva introdotto la modifica, rappresentata dal d.l. n.4 del febbraio 2010, tecnicamente determinando una insolita nullificazione del ragionato approdo nde] sia stata oggetto del presente giudizio - come evidenziato in sede di merito - ma, più semplicemente che lo spaccato storico raffigurato dalle fonti dimostrative qui utilizzate ha consentito di ritenere «vera» l'affermazione di partenza, ossia il ricorso, quantomeno nell'ambito delle cellule operative qui in rilievo, a formali riti di affiliazione, all'utilizzo di una nomenclatura specifica per l'indicazione della progressione interna, così come all'esistenza di una struttura RM di vertice con compiti di promozione DEosservanza delle regole 'statutarie', come in ogni organismo collettivo che ambisce a regolamentare le condotte degli aderenti - si tende a realizzare. -Ciò, si badi bene, non esclude che agglomerati ulteriori appartenenti alla medesima matrice 'ndranghetista- pur radicati sul territorio calabrese o in altre zone del paese esistano e non si riconoscano nella struttura emersa dal presente giudizio (fatto in parte emerso dalle stesse fonti processuali, lì dove si identifica con il nome bastarda la cellula di ND non sottoposta alla autorità della Provincia) non essendo stata realizzata una contestazione assolutamente generalista, quanto fotografata una realtà che nel periodo storico in esame - ha " fatto emergere un effettivo funzionamento di una struttura di certo con ampio raggio di azione tesa a rendere unitaria e omogenea l'azione di un consistente numero di locali e società ubicate principalmente nella calabria meridionale. In tal senso,sono prive di pregio le obiezioni relative alla «assenza≫ in detto organismo di alcune tra le famiglie storiche della 'ND, essendo del tutto logiche e coerenti le spiegazioni fornite, sul tema, dai giudici del merito (presenza di alcuni soggetti che per talune cosche assicuravano il collegamento funzionale, osservazione di un arco temporale necessariamente limitato ) e potendosi aggiungere che, sul piano del metodo dimostrativo, il fatto che talune 'presenze' non siano state constatate non risulta essere un reale elemento di smentita DEipotesi di accusa, essendo il tema del giudizio posto dalla imputazione (diverso sarebbe stato, evidentemente, il caso di presenze ipotizzate dall'accusa e non rinvenute sul piano dimostrativo durante l'istruttoria). Sul piano strettamente giuridico, peraltro, le evidenze rinvenute sul funzionamento di tale struttura non consentono almeno in rapporto al presente giudizio di ritenere realizzato un effettivo accentramento dei poteri di - selezione» delle scelte strategiche DEintera organizzazione, trattandosi di un organismo deputato essenzialmente alla prevenzione e repressione di conflitti interni (tra organismi territoriali) e/o di contenimento delle condotte devianti di singoli affiliati e, pertanto, non potrebbe trovare alcuna applicazione (neanche proposta dall'accusa) il modello 'storico' di rappresentazione di un funzionamento verticistico/associativo di tale consistenza da ritenere (almeno sul piano indiziario) sussistente la responsabilità penale dei membri di tale organismo per le specifiche condotte di reato poste in essere nell'interesse globale della associazione da parte delle singole cellule territoriali (in ciò si traduce la formula utilizzata dai giudici del merito in tema di equilibrio tra il centralismo delle regole e il decentramento delle ordinarie attività illecite). Ciò tuttavia, in aderenza ai fatti emersi e congruamente valutati, non può RM comportare la negazione della identificazione «effettiva» di tale organismo sovraordinato, le cui caratteristiche sono emerse in sede di merito con consistenza probatoria inattaccabile.
2.14 In particolare, non può essere evitato il riferimento, pur se in parte ripetitivo rispetto all'analisi dei contenuti delle decisioni, realizzato in parte narrativa ma imposto dalla necessità di fornire risposta ai corposi motivi di -> ricorso-, ad una 'serie' di eventi probatori che, sommati nella loro valenza, portano a ritenere, così come argomentato nelle UE decisioni di merito, non soltanto esistente l'organismo criminoso di cui si è parlato ma «effettiva≫ la descrizione DEassetto organizzativo come proposta dall'accusa.
2.15 In via logica, il primo punto da evidenziare è l'effettiva «importanza» della attribuzione delle diverse 'doti' che segnano il percorso interno del soggetto affiliato nell'ambito della consorteria criminosa, dalla cd. società minore alla cd. società maggiore (l'esistenza di tale ordine progressivo emerge chiaramente dal colloquio intervenuto il 3 febbraio 2010 tra SS IU e TA MI LA, interamente riportato nella sintesi dei contenuti della decisione), contesti cui si fa diretto riferimento nelle captazioni (sono pressocchè costanti i riferimenti verbali al conferimento di doti come la santa, il vangelo, il quartino, il trequartino, il padrino, la stella) . L'istruttoria ha infatti fornito numerosi e tangibili esempi al riguardo, puntualmente evidenziati nelle decisioni emesse dal GU e dalla Corte di Appello Reggina. Si pensi, in sintesi : a) al fatto che per il conferimento della dote della santa è necessario l' accordo tra soggetti di vertice appartenenti a realtà territoriali diverse, cui spetta il potere di realizzare la volontà del gruppo nel suo complesso. Ciò emerge in modo inequivoco dalla conversazione intrattenuta tra CO PP ed altri soggetti il 29 agosto del 2009, sintetizzata in parte narrativa [ la terna dei carichisti, o copiata : .. RO MA per la zona nostra, per la jonica ON TI e per GI TI AT.. ] così come dal fatto che per tate investura si renda necessaria la materiale presenza di soggetti 'di peso' appartenenti a diverse locali [episodio della riunione del 11 dicembre 2009 in NO con conferimento della dote al D'NO] ; b) al fatto che i contrasti sorti nella zona del milanese derivino, per come emerge dalle captazioni di conversazioni intervenute tra il PA e il ND (ampiamente citate in parte narrativa) da contrasti sulla dote e sulla autorità da attribuire a RT ER, con necessità che gli avanzamenti 'di ruolo' anche in Lombardia debbano essere approvati dai referenti delle famiglie calabresi. Tale attribuzione della 'dote' peraltro non è fine a sè stessa, posto che la presenza di soggetti 'maggiormente titolati' accresce l'importanza della singola locale oNA cui appartengono gli affiliati in questione. Ciò è stato evidenziato ampiamente nelle decisioni di merito, con riferimento alla vicenda della nomina del nuovo រុស្ស៊ី។ capolocale di UD oggetto di numerose ed accese discussioni captate presso l'abitazione di IU PE nei primi mesi DEanno 2010 (anch'esse citate in parte narrativa), durante le quali emerge che il candidato di uno dei gruppi in contesa va 'elevato dal gradino della santa a quello del vangelo per renderlo idoneo al potenziale incarico. Significativo, sempre sul piano del rilievo delle doti, è inoltre che per evitare una 'guerra' ed accontentare i contendenti - sempre nel caso di UD - sia stato nominato come capolocale un terzo ma ad entrambi gli aspiranti sia stata attribuita una dote più elevata;
c) al fatto che lì dove siano emerse più condotte devianti da parte degli affiliati cui è stata, in precedenza, attribuita una 'dote' o l'esercizio di una 'carica' si arrivi ad ipotizzare - il riferimento è alla captazioni di conversazioni intrattenute dal SS il 12 dicembre del 2009 e sintetizzate alla pag. 87 di questa sentenza il congelamento temporaneo della stessa società di DE, con azzeramento di tutti i conferimenti, per l' evidente necessità di auto-protezione del gruppo criminoso in quanto tale. Dunque è logico ritenere che l'attribuzione della 'dote' non sia un fatto formale ma segni l'effettiva progressione del potere mafioso della persona che riceve tale conferimento (si veda l'affermazione resa dallo stesso SS IU a proposito del De EO, ove si ricollega il fatto di essere attivo all'avvenuto conferimento della santa) . Ciò spiega, sul piano storico e logico, come l'attribuzione della 'dote' rappresenti - nel contesto umano esaminato da un lato un riconoscimento per il soggetto che la riceve (con tutta evidenza meritevole in concreto e sul campo, e dunque segnale di attivismo riconosciuto dagli altri associati), dall'altro segni una crescita di importanza della realtà territoriale che 'contiene' un numero più elevato di aderenti alla cd. società maggiore. Il tema verrà ripreso in seguito, per la sua consistente valenza indicativa circa l'assunzione del ruolo associativo da parte del singolo affiliato. Da qui in un agire collettivo che appare fortemente condizionato, fino all'ossessione, dalla necessità di un mantenimento degli equlibri complessivi tra zone territoriali diverse (tirrenica-jonica / calabria-lombardia) la necessità di un modello organizzativo che preveda una forte «condivisione» circa la attribuzione ai singoli affiliati di tale riconoscimento e materializzi, pertanto, degli assetti superiori (rispetto alla singola unità territoriale) abilitati al conferimento del titolo e al controllo DEoperato delle singole locali. Non si tratta, pertanto, di una ossessione sterile e fine a sè stessa (come potrebbe apparire lì dove le singole espressioni verbali - indubbiamente tese ad evocare rituali simbolici mutuati da una subcultura arcaica- vengano esaminate con la lente del soggetto estraneo a tali contesti e, ancor di più, al modello etico RM sottostante) quanto della applicazione di regole di condotta collettiva in tema di controllo reciproco e contenimento delle ambizioni personali che, come ritenuto nei giudizi di merito, hanno un indubbio valore al fine di mantenere non soltanto l'ordine interno alla unità territoriale ma l'ordine complessivo di un gruppo criminale che, almeno nelle intenzioni, tende a governare se stesso.
2.16 Sempre seguendo un ordine riepilogativo delle fonti di interesse, l'esistenza DEorganismo sovraordinato denominato Provincia 0 CR oggettivamente emersa come si è detto - dall'esame di ulteriori elementi dimostrativi specifici, che risultano congruamente valutati. Non è inutile ricordare, in proposito che le indagini hanno consentito di monitorare, con conversazioni 'speculari' captate sul versante Jonico (DE) e su quello tirrenico (SA) le complesse trattative che nell'estate del 2009 (con il momento centrale rappresentato dal summit tenutosi in occasione delle nozze PE/BA) hanno determinato il rinnovo di tale organismo di vertice, la Provincia, con attribuzione del ruolo di capo all'anziano CO PP, di SA, in tutta evidenza sostenuto da VI ES, superando l'iniziale (e più volte manifestata) ostilità del gruppo comandato da IU PE (del versante jonico) . La cerimonia formale di investitura tenutasi in OL nel settembre del 2009 rappresenta pertanto la conclusione di un percorso che, come evidenziato nelle decisioni di merito, ha determinato l'impegno di numerosi soggetti a loro volta posti al vertice delle rispettive unità territoriali, per come emerso dalle captazioni;
si vedano, circa la tensione venutasi a determinare tra il versante tirrenico e quello jonico prima della decisione, il contenuto dei colloqui intervenuti tra SS ed il ES e tra il SS e il De MA il 14 agosto del 2009, ampiamente riportati nelle decisioni di merito (sent. primo grado pag. 75 e ss), così come quello intervenuto tra CO PP e HE CO nella data del 20 agosto 2009, sintetizzato in parte narrativa, e quello intervenuto tra CO PP, RA PP e IE PP nella medesima data (sent. di primo grado pag. 78 e ss.). Inoltre, lo stesso SS IU, nel commentare l'avvenuta investitura DEPP afferma, nella conversazione captata il 20 agosto del 2009, che anche lui in precedenza era stato posto a capo del CR, il che - per la - particolare autorevolezza associativa della fonte - rende del tutto ragionevole apprezzare una continuità storica» nella esistenza di tale organismo sovraordinato, con successione periodica e rotazione delle più alte cariche. Inoltre, da captazioni di conversazioni riportate nella decisione di primo grado a pag. 143 (e richiamate in quella di secondo grado) nonchè dal contributo dichiarativo reso da LI RO è emerso che tale organismo di vertice era destinatario di una quota di risorse economiche, proveniente - per quanto RM emerge dalla specifica fonte - da locali ubicate in Piemonte, il che -salva la necessità di evitare eccessive dilatazioni generaliste - è concreto ed inequivoco indicatore di una prassi che porta a riconoscere l'esistenza di una struttura riconosciuta come utile dagli affiliati, che provvedono al suo sostentamento anche in forma economica (indicatore di notevole rilievo nel settore in esame, posto che il profitto rappresenta il vero motore DEagire illecito dei singoli gruppi, notoriamente restii a destinarne quote a soggetti ulteriori).
2.17 Ora, che si tratti di un organismo espressivo DEagire (anche parziale, non essendo stata postulata, come si è detto, neanche nell'editto imputativo una ipotesi generalizzante, fermo restando l'elevato numero delle realtà territoriali coinvolte) DEorganismo criminoso oggetto del presente giudizio, è pertanto una considerazione logica che resiste pienamente alle critiche esposte nei ricorsi. Ciò non solo perchè i soggetti aspiranti alla carica più alta sono risultati tutti espressione di realtà territoriali della 'ND reggina e vivono con trepidazione il momento DEinvestitura, dato che ciò comporta un 'riassetto' degli equilibri di potere tra le diverse cosche ed i diversi territori coinvolti (quantomeno tra fascia tirrenica e fascia jonica) ma anche in rapporto a concrete indicazioni in tal senso desumibili dalle captazioni. Ciò che emerge, in particolare, è che l'organismo sovraordinato così come sostenuto nelle decisioni di merito ha come compito primario quello della prevenzione e risoluzione di conflitti (fatto assai frequente nel contesti associativi come quello investigato, per pacifica acquisizione storica e giudiziaria) sorti all'interno delle realtà territoriali. Si tratta, pertanto, essenzialmente di un organismo di garanzia, con cessione parziale di sovranità operata dagli esponenti delle famiglie poste a capo dei singoli territori che si riconoscono in tale struttura, per il perseguimento di un obiettivo comune, quello di evitare guerre, come risulta plasticamente nella affermazione (relativa alla estrema fibrillazione collegata alla nomina del nuovo capolocale di UD) di IU PE oggetto di captazione in data 14 marzo 2010 : la pace è buona per tutti e la guerra ** porta sempre alle disgrazie e alla povertà.. In tale direzione, la valutazione operata dai giudici del merito appare obiettivamente sostenuta - nel suo complesso - dagli episodi (tratti dall'analisi delle captazioni) relativi : a) alla nomina del capolocale di UD, come si è appena detto;
b) alla progettata riunione del Tribunale interno del luglio 2008 che doveva valutare la trascuranza commessa da CC SO;
c) ai contrasti interni alla locale di AL per la nomina del nuovo capo (evocati dal SO CO nelle captazioni ambientali) che suscitano la significativa affermazione del SO medesimo riportata in parte narrativa (.. da qua a un altro anno o UE.. RM quello che abbiamo diventerà zero.. ci basiamo un'altra volta tutti sullo sgarro e ognuno si guarda la sua locale..il suo territorio, punto..) ; d) ai conflitti interni alla locale di MO (rievocati dal SS, si veda pag. 77 della presente sentenza) e alle modalità di risoluzione;
e) alle istruzioni fornite da SS IU a OL RI per la prospettata riapertura della locale di TI (si veda la sintesi a pag. 127 della presente sentenza) con necessaria interlocuzione con soggetti apicali di altre realtà territoriali f) alla riunione tenutasi in MO, località Valle PA il 30 luglio 2008 che, per il momento in cui è intervenuta (15 giorni dopo l'omicidio commesso in danno di OV AR in San Vittore Olona) e le caratteristiche soggettive dei partecipi, logicamente è stata ritenuta indicativa della necessità di ridiscutere taluni assetti dei locali operanti in Lombardia;
g) alle indicazioni fornite in prima persona da PP CO che in simile occasione (conversazione del 30 agosto 2009) comunica al suo interlocutore RO RA di essere il nuovo capo crimine.. a OL - circa le modalità di apertura di eventuali nuovi locali in Piemonte, in un contesto ove emerge la compresenza in quel territorio di altri gruppi, di comune ispirazione 'ndranghetista, che non riconoscono l'autorità del crimine di OL. Si tratta, infatti, di episodi - qui solo in estrema sintesi rievocati - che in virtù di una corretta applicazione delle regole valutative in tema di prova indiziaria -> rappresentano in modo evidente, data la convergenza degli apporti, l'esistenza di tale struttura di vertice e hanno consentito di delinearne - in sede di merito - con piena congruità logica le funzioni, come prima descritte. A ciò accedono solo in chiave di conferma i contenuti narrativi di tipo dichiarativo resi da LI RO e LN NO (riportati nelle decisioni di merito v. pag. 97 e ss. sentenza di primo grado), lì dove non risultano realmente in contrasto - come si è apprezzato in sede di merito - le affermazioni sul preteso 'doppio livello' della organizzazione rese da ET AT (riprese in taluni ricorsi), posto che la chiave di lettura individuata nella decisione impugnata essenzialmente consistente nella necessità di scindere l'aspetto di tutela delle regole di funzionamento generale della organizzazione (compito del CR) da quello della elaborazione delle singole scelte delittuose ( aspetto operativo gestito in autonomia dalle strutture territoriali) - risulta non soltanto dotata di ampia logicità ma aderente - come si è detto al tenore complessivo - delle fonti dimostrative emerse, specie per quanto riguarda i contenuti delle captazioni ambientali. Del resto, come si è anticipato, una diversa consistenza dei compiti attribuiti alla struttura sovraordinata avrebbe comportato la RM necessaria estensione della contestazione alle specifiche attività poste in essere dalle singole locali, fatto neanche ipotizzato dalla pubblica coerentemente- - accusa. In tal senso, le obiezioni difensive sintetizzate in via generale - al punto al (pag. 190 e ss.) non possono trovare accoglimento.
3. segue: la partecipazione alla associazione di stampo mafioso. Questione correlata è quella della identificazione dei caratteri tipici della partecipazione punibile, nel senso imposto dalla norma incriminatrice [chiunque fa parte di una associazione di tipo mafioso..] . Le difese, in via generale, hanno articolato un duplice profilo di critica, il primo di diritto sostanziale (illustrato anch'esso al punto al di parte narrativa), il secondo di logica probatoria (illustrato al punto a3), con ovvie interrelazioni tra i UE temi. In estrema sintesi, si rimprovera alla Corte di merito: a) di aver privilegiato una lettura della norma incriminatrice - quanto alle condotte partecipative - tesa ad accontentarsi della avvenuta indicazione di uno status, in violazione degli arresti giurisprudenziali tesi a riconoscere la punibilità solo in presenza di un riconoscibile apporto effettivo alla vita DEassociazione (sez. Un. 2005 ric. Mannino); b) di aver fondato, in numerosi casi, la decisione affermativa di penale responsabilità su contenuti di conversazioni - oggetto di captazione - intrattenute da soggetti diversi rispetto a quello evocato (in violazione sostanziale delle regole valutative di cui all'art. 192 co. 2 e co.3 cod.proc.pen.). I UE temi vanno trattati unitariamente, atteso che la logica dimostrativa DEappartenenza è aspetto che richiede chiarezza sia sull'oggetto giuridico della dimostrazione (la tipicità della condotta partecipativa) che sui passaggi argomentativi utilizzati - in sede di merito - per sostenere la decisione.
3.1 Il primo aspetto involge la annosa questione dei requisiti minimi di riconoscibilità della condotta di partecipazione ad una associazione di stampo mafioso. Negli ormai più di trenta anni di vigenza della fattispecie in parola la dimensione applicativa ha fortemente risentito, infatti, della particolarità delle vicende oggetto di giudizio, degli aspetti ambientali correlati alle stesse e degli specifici materiali dimostrativi portati all'attenzione dei diversi soggetti giudicanti, con talune oscillazioni (rinvenibili anche nei giudizi espressi in sede cautelare nel presente procedimento) di cui è necessario dare conto. La laconica espressione legislativa contenuta nel co.1 DEart. 416 bis cod.pen. ..far parte di.. (cui è correlata, attualmente, una previsione edittale massima di pena fino ad anni venti in ipotesi di associazione armata, pur se in virtù di novellazione successiva al fatti per cui si procede) ha da sempre determinato la ineliminabile necessità di una concretizzazione giurisprudenziale della nozione, -tesa in tutta evidenza a rendere più chiaro e percepibile (in aderenza ai RM principi costituzionali di tipicità, materialità, offensività) il contenuto del precetto, che rimanda non già ad una singola e specifica condotta ma ad un «effetto>> di più potenziali condotte. . ་་Il soggetto che fa parte è, in via logica e giuridica un membro tendenzialmente permanente del gruppo criminoso, dunque una persona che, consapevole delle finalità complessive DEagire collettivo e desideroso di perseguirle pro quota, le fa sue ed impiega (quantomeno) una frazione del suo tempo e delle sue energie allo scopo di realizzarle. Ciò postula, in via logica, un accordo di ingresso, con accettazione delle regole da parte DEaffiliato e riconoscimento della sua volontà da parte del gruppo (secondo alcuni trattasi di momento già punibile, ma sul tema si tornerà in seguito) e una successiva, concreta attivazione del soggetto in favore di sè stesso (in quanto membro di un gruppo destinato a realizzare potere e profitti) e della associazione complessivamente intesa. Molteplici possono essere le modalità di realizzazione di tale rapporto tra l'ente e il suo componente fisico (il far parte) posto che una associazione avente le - caratteristiche descritte nella norma incriminatrice - necessita di plurime figure organizzatorie ed esecutive. L'esperienza giudiziaria consente di individuare più figure operative di affiliato, con riferimento ad abilità dimostrate nell'esercizio di tale attività (killer, esattore di estorsioni, contabile e addetto al pagamento degli stipendi, controllore del traffico di stupefacenti realizzato nell'interesse del gruppo, custode stabile delle armi, guardiaspalle dei soggetti di vertice, latore di messaggi tra le varie articolazioni del gruppo, vettore delle richieste di contributo economico da rivolgersi agli imprenditori, etc...) e con funzioni spesso cumulabili tra loro. Ora, non vi è dubbio che al fine di ritenere dimostrato o meno l'effetto - che è e resta lo stabile inserimento nel consorzio umano criminoso ogni evento - giudiziario si alimenta di dati cognitivi che sono, per forza di cose, indiziari rispetto alla rappresentazione di ciò che la norma richiede. Il giudizio offre, in via logica, la comprensione di «fatti» che possono o meno risultare indicativi - - DEavvenuto inserimento, in modo stabile, del soggetto in questione all'interno del gruppo, attraverso la obbligatoria mediazione intellettuale tra fatto emerso - e fatto tipico realizzata tramite l'applicazione di consolidate massime di esperienza. In tal senso, a partire dalla decisione Sez. I del 13.6.'87, ric. Altivalle si richiede, a ben vedere, per la punibilità DEagente a titolo di partecipazione la verifica dimostrativa della ricorrenza di un duplice aspetto: sul terreno soggettivo va riscontrata l'affectio societatis, ossia la consapevolezza e volontà del singolo di far parte stabilmente del gruppo criminoso con piena condivisione dei fini RO perseguiti e dei metodi utilizzati;
sul piano oggettivo, è da ritenersi che non potendosi ritenere sufficiente la mera ed astratta «messa a disposizione>> delle proprie energie (dato che ciò, oltre a costituire un dato di notevole evanescenza sul piano dimostrativo, si porebbe in insanabile contrasto con il fondamentale principio di materialità delle condotte punibili di cui all'art.25 Cost.) va riscontrato in concreto il «fattivo inserimento» nell'organizzazione criminale, attraverso la ricostruzione - sia pure per indizi - di un «ruolo» svolto dall'agente o comunque di singole condotte che per la loro particolare capacità - dimostrativa possano essere ritenute quali «indici rivelatori» DEavvenuto - inserimento nella realtà dinamica ed organizzativa del gruppo. Così, ben può dirsi che tale «inserimento» prescinde da formalità o riti che lo ufficializzino, potendo risultare per facta concludentia, attraverso cioè un comportamento che sul piano sintomatico sottolinei la partecipazione, nel senso della norma, alla vita DEassociazione (v. Sez. I n. 1470 del 11.12.2007, Addante, rv 238839 ove si ribadisce che la partecipazione alla associazione di stampo mafioso può essere desunta da indicatori fattuali dai quali - sulla base di attendibili regole di esperienza - possa logicamente inferirsi l'appartenenza del soggetto al sodalizio, purchè si tratti di indizi gravi e precisi). Se, infatti, le condotte di promozione, direzione, organizzazione (co.2 della disposizione incriminatrice) offrono già sul piano intrinseco un più elevato grado di tassatività descrittiva che ricade favorevolmente nell'analisi dei materiali cognitivi, la semplice condotta partecipativa è esposta ad oscillazioni di riconoscibilità concreta, dovute: a) alla diversa «carica indicativa» DEelemento di conoscenza emerso dal processo;
b) alla ricostruzione giuridica del miminum della partecipazione punibile nel senso tipico previsto dalla norma incriminatrice. Da ciò derivano in larga misura - le diverse interpretazioni giurisprudenziali sul - punto in esame, posto che lì dove si adotti una linea interpretativa basata sulla punibilità del semplice accordo di ingresso cui non seguano indicatori di effettiva attivazione (in una qualsiasi forma) del soggetto formalmente entrato nel gruppo (in tal senso, v. Sez. IV n. 2040 del 27.8.1996, ric. Brusca rv 206319) si finisce con il ritenere integrata la fattispecie anche in rapporto alla prova di tale evento (comunque acquisita), mentre lì dove si ritenga che la punibilità sia correlata alla prova DEavvenuta e costante (almeno in un dato tempo) attivazione del soggetto, può ritenersi necessario l'accrescimento a fini di affermazione della responsabilità del substrato cognitivo, tale da far desumere, al di là di ogni ragionevole dubbio (in applicazione, dunque, della regola di giudizio processuale di cui all'art. 533 cod.proc.pen.) che il soggetto non soltanto sia stato な formalmente invitato a far parte (ed abbia accettato l'invito) ma abbia RM concretamente agito a beneficio della organizzazione.
3.2 Sul punto, il Collegio ritiene, in aderenza ai contenuti espressi nell'arresto rappresentato da Sez. Un. 2005 ric. Mannino, sia pure con le precisazioni che si diranno, che la fisionomia della disposizione incriminatrice - da inquadrarsi nel sistema delle fonti sovranazionali, che ne impongono una lettura connotata da più profonda tassatività - non consenta di ritenere integrata la consumazione del reato di partecipazione alla associazione di tipo mafioso nell'ipotesi di intervenuta prova del mero accordo di ingresso [simile al semplice arruolamento descritto come condotta punibile nell'attuale articolo 270 bis cod.pen. in tema di finalità di terrorismo anche internazionale, come previsto dal recente d.l. n.7 del 18 febbraio 2015, peraltro con pena massima DEarruolato pari ad anni otto di reclusione;
sul tema Sez. I n. 40699 del 9.9.2015, rv 264720] cui non segua la ricorrenza di un qualsiasi indicatore di avvenuta attivazione del soggetto in attuazione DEaccordo medesimo (in tal senso, di recente, v. Sez. V n. 49793 del 5.6.2013, rv 257826). In tal senso, andranno operate come emergerà in seguito - statuizioni di annullamento lì dove risulti che la Corte di Appello abbia - in concreto adottato tale criterio regolativo della interpretazione della norma - incriminatrice (così come esposto in via generale nella decisione di secondo grado). Ciò perchè, pur in un settore del diritto sostanziale che in virtù della dichiarata necessità di tutela del particolare bene giuridico rappresentato dall'ordine pubblico tollera una limitata deroga alla generale non punibilità del mero accordo criminoso (art. 115 cod.pen.), è la stessa scelta sintattica operata dal legislatore (..il far parte ..) ad escluderlo, secondo un criterio di recepimento dei contenuti espressivi da tempo riconoscibile nella presente sede di legittimità, che va qui ribadito. In altre parole, ciò che va ritenuto decisivo ai fini della valutazione di appartenenza» ad un gruppo avente le caratteristiche sin qui illustrate è la possibilità di attribuire al soggetto in questione, mediante l'apprezzamento delle specifiche risultanze probatorie, la realizzazione di un qualsivoglia apporto concreto», sia pur minimo ma riconoscibile, alla vita DEassociazione, tale da far ritenere avvenuto il dato DE inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza soggettiva ( si veda già Sez. VI, 5.10.2000, ric. Di CA, rv 218559, ove si richiede espressamente l'individuazione, da parte del giudice di merito, di puntuali e pertinenti elementi di fatto, logicamente indicativi di un perdurante inserimento DEimputato nella organizzazione mafiosa), atteso che al fine della affermazione di penale responsabilità non rilevano mere situazioni di status, ma la fattiva partecipazione del soggetto ad un sodalizio, secondo l' approdo rappresentato da da Sez. U. n. 33748 del 12.7.2005, Mannino, rv RM 231670, per cui la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato «prende parte»> al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione DEente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (in tal senso, nel periodo successivo alla pronunzia delle Sezioni Unite, tra le molte, Sez. I n. 39543 del 24.6.2013, rv 257447). Ciò tuttavia, ed è bene ribadirlo, non comporta l'adesione ad un indistinto modello causale» di definizione della partecipazione, analogo a quello elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte in sede di definizione della punibilità del concorso esterno nel reato associativo. Sottolineano la necessità di tenere distinte le regole di individuazione delle UE diverse fattispecie criminose, di recente, Sez. VI n. 16958 del 8.1.2014, rv 261475, nonchè Sez. VI n. 8674 del 24.1.2014, rv 258807, posto che il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è necessariamente ancorato ad un modelio causalmente orientato» (art. 110 cod.pen.) e presuppone da un lato la presa d'atto del non/inserimento del soggetto in questione nel gruppo, dall'altro la ricostruzione di una condotta specifica, capace (con valutazione in concreto ed ex post) di realizzare un incremento tangibile del macro-evento rappresentato dalla esistenza e permanenza della associazione, mentre la condotta partecipativa attiene alla realizzazione tipica degli scopi ordinari della organizzazione criminosa. Detta affermazione va ritenuta del tutto condivisibile ma ciò non significa che nella individuazione dei requisiti minimi della partecipazione punibile - ed in sostanza della tipicità della fattispecie - possano adottarsi modelli esplicativi e dimostrativi che non identifichino un «visibile apporto» del singolo alla realizzazione degli ordinari scopi del sodalizio, con necessità di inquadrare le sue forme di manifestazione nella realtà fenomenica, dovendosi invece rintracciare, nei materiali cognitivi, il riferimento - pur se per indizi, a condotte espressive del ruolo. Il partecipe ed il concorrente esterno, ferme restando le note differenze di costruzione normativa e dogmatica delle UE fattispecie, a tacer d'altro, concorrono per definizione nel medesimo reato - attualmente, come si è detto punito con reclusione sino ad anni venti nell'ipotesi di associazione armata - il che implica da un lato l'aderenza necessaria di entrambe le ipotesi concrete di punibilità al principio di materialità e offensività della condotta (pena una denunzia di sostanziale irragionevolezza del trattamento normativo di fatti analoghi, per contrasto con i contenuti degli articoli 3 co.1 e 25 co.2 della Carta costituzionale) dall'altro l'avvertita necessità di considerare quale criterio RM interpretativo anche il previsto impatto sanzionatorio della condotta (nella misura stabilita dal legislatore, da ultimo con legge n.69 del maggio 2015, e prima ricordata), secondo le ricadute del principio di proporzionalità tra pena e previsione legale del reato di cui all'articolo 49 co.3 della Carta dei Diritti Fondamentali DEUnione Europea proclamata a Nizza il 7.12.2000 (da ritenersi vigente in ambito UE in forza di quanto previsto dall'art. 6 co.1 del Trattato sull'Unione Europea come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13.12.2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008 n.130, entrato in vigore il 1.12.2009) che testualmente recita: le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato. Ciò determina, a parere del Collegio, la necessità del definitivo accantonamento della linea interpretativa (risalente ai primi anni '90 ed espressa, tra le altre, da Sez. I 16.6.1992, ric. Altadonna ed altri, nonchè Sez. VI n.2040 del 28.8.'96 ric. Brusca, rv 206319, cit.; Sez. II 28.1.2000, rv 215907 ed altre) tesa a ritenere come rientrante nell'ambito applicativo della previsione incriminatrice la semplice 'messa a disposizione' delle proprie energie - non seguita da alcun indicatore di attivazione posto che ciò determinerebbe l'accrescimento delle mere potenzialità operative del gruppo criminoso. Tale orientamento, infatti, oltre a non corrispondere alla nozione di inserimento dinamico (asseverata da Sez. Un. -2005 ric. Mannino) finirebbe con il ricollegare l'inflizione di pena in termini particolarmente consistenti - ad una mera potenzialità operativa del soggetto, in aperta violazione di detto principio di proporzionalità e dei canoni di ragionevolezza prima ricordati. Con ciò si intende affermare che l'opera di concretizzazione giurisprudenziale del significato della locuzione normativa fa parte.. di cui all'art. 416 bis co.1 non può prescindere dalla considerazione e dalla incidenza di tali superiori principi, il che pur nel solco delle linee interpretative consolidate non lascia spazio ad ipotesi di identificazione della condotta punibile - nel caso di mera partecipazione che risultino del tutto svincolate dalla ricostruzione di un contributo effettivo - reso dal partecipe, che sia concreto e visibile, materiale o morale (pur se ricostruito in via indiziaria, come è ben possibile) alla vita della organizzazione criminosa. In tal senso, va ritenuto, altresì, che la stessa nozione di partecipazione punibile recepita in ambito UE dalla Decisione quadro n.2008/841/GAI del Consiglio, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata e adottata all'art. 2 di tale strumento, nell'ottica della armonizzazione delle legislazioni dei diversi Stati membri, contribuisca ad orientare l'interpretazione del dato normativo interno;
in tale disposizione il comportamento punibile viene così descritto: il RM comportamento di una persona che (..) partecipi attivamente alle attività criminali DEorganizzazione, ivi compresi la fornitura di informazioni o mezzi materiali, il reclutamento di nuovi membri, nonchè qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività, essendo consapevole che la sua partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali di tale organizzazione. Nella interpretazione della previsione incriminatrice di cui all'art. 416 bis co.1 cod.pen., pertanto, sia il confronto con le ricadute logiche del principio di proporzionalità tra reato e sanzione che la necessità di orientare l'assetto interpretativo in conformità ai contenuti espressi nella citata Decisione quadro portano a ritenere doverosa la connotazione della condotta partecipativa in senso dinamico (partecipazione attiva), evitando scorciatoie dimostrative correlate alla avvenuta dimostrazione del 'nudo' accordo di ingresso o di condizioni soggettive cui non si accompagni - in virtù della valenza di precisi dati istruttori - un preciso connotato di effettiva agevolazione. Lì dove il legislatore, in effetti, ha ritenuto di dover incriminare il mero reclutamento - anche per il solo reclutato si è resa necessaria, come si è detto, una previsione incriminatrice ad hoc ( è il caso, come si è notato, della previsione introdotta dal d.l. n.7 del 18.2.2015 in tema di terrorismo, con ulteriore novellazione DEart.270 quater cod.pen., con previsione sanzionatoria massima pari a ad anni otto ) il che ulteriormente evidenzia, in via sistematica, come tale segmento del fatto, ove non accompagnato dalla prova di un minimum di attivazione, non possa ritenersi di per sè ricompreso nella nozione tipica di partecipazione (si veda, in rapporto alla fattispecie di cui all'art. 270 bis cod.pen., quanto affermato, circa i requisiti minimi della partecipazione, da Sez. I n. 22719 del 22.3.2013, ric. Lo Turco, rv 256489). Pur in un diverso atteggiarsi della causalità rispetto al concorso esterno - può pertanto riaffermarsi che la necessità di identificare - un sia pur minimo, ma non certo irrilevante contributo effettivo alla vita DEassociazione e al - perseguimento dei suoi fini è insito nella nozione normativa di partecipazione e ne esprime la tipicità.
3.3 Tirando le fila del ragionamento sin qui svolto, occorre dunque precisare che il comportamento (o il materiale probatorio da cui lo si desume, in aderenza ai canoni della prova indiziaria) di volta in volta - elevato ad «indice rivelatore>> del fatto punibile, ossia DE avvenuto inserimento del soggetto nel gruppo criminoso in modo stabile, secondo il cd. «modello organizzatorio», non deve necessariamente possedere - di per sé una carica elevata di apporto causale alla vita DEintera associazione o di un suo particolare settore, come richiesto per il concorrente esterno, ma deve in ogni caso porsi come comportamento concreto, teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico, sì da potersi ritenere condotta indicativa RM dello stabile inserimento (secondo una consistente gradazione di corposità, come definita in dottrina, dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo) . La ricostruzione probatoria pertanto, lì dove venga declinata in termini di responsabilità penale, postula l'esistenza di dati cognitivi capaci di illustrare anche in via indiziaria una o più condotte rivelatrici (quantomeno sul piano logico) della esistenza dello stabile rapporto tra il soggetto ed il gruppo di riferimento nel periodo dedotto in imputazione, rapporto che - per quanto sinora detto - non può essere individuato in una mera «predisposizione DEanima>> ma che tenda a realizzare in modo manifesto una reciproca utilità per il soggetto in questione e per il gruppo di riferimento. In tal senso, non può accedersi alla ricostruzione probatoria della punibilità del soggetto lì dove - come si è detto - risulti provato il mero accordo di ingresso, non seguito da elementi visibili di attivismo associativo.
3.4 Tale opzione, impone tuttavia il confronto con alcuni passaggi espressivi contenuti nella stessa decisione emessa dalle Sezioni Unite di questa Corte in data 12 luglio 2005 nel noto caso Mannino. Vi è infatti la necessità di esaminare alcuni passaggi motivazionali di tale decisione, non già sul terreno DEinquadramento dogmatico della condotta partecipativa - che si dipana secondo le linee sin qui esposte - ma in rapporto a talune esemplificazioni descrittive della qualità e consistenza degli indici rivelatori di tipo probatorio. Se da un lato, in tale decisione si valorizza l'aspetto funzionale della condotta che voglia dirsi partecipativa [si definisce partecipe colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa DEassociazione mafiosa, non solo "è" ma "fa parte" della - meglio ancora: "prende parte" alla - stessa;
locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima..] dall'altro si indica un criterio metodologico per l'apprezzamento processuale del fatto penalmente rilevante e si enumerano, a mò di esempio, talune evidenze dimostrative. Tra queste, le Sezioni Unite ebbero ad indicare anche a) l'affiliazione rituale e b) la attribuzione della qualifica di uomo d'onore : [ di talché, sul piano della dimensione " probatoria della partecipazione rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve dunque trattarsi di indizi gravi e precisi (tra i quali le prassi giurisprudenziali hanno individuato, ad esempio, i 로 comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di osservazione e prova, l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti- scopo, oltre a molteplici, variegati e però significativi "facta concludentia") dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile, "messa a disposizione" della persona per ogni attività del sodalizio criminoso, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione ...] . Ora, è del tutto evidente che l'affermazione del principio di diritto sta da un lato nella ricognizione DEeffettivo contenuto della disposizione incriminatrice (la nozione di partecipazione) dall'altro nel metodo di verifica processuale, rappresentato dall'utilizzo di massime di esperienza idonee a determinare l'effetto dimostrativo correlato all'apprezzamento dello specifico dato probatorio. Non può, per converso, ritenersi che il principio di diritto come invece ritenuto - da una parte degli arresti successivi (v., ad es. Sez. II n.23687 del 3.5.2012, rv 253222), che non colgono appieno, secondo il Collegio, la rilevante differenza tra principio ed esemplificazione casistica - si estenda alle esemplificazioni casistiche contenute nel corpo della motivazione della decisione Mannino. In tal senso, non può certo sostenersi che sia stato espresso - in tale decisione - un principio di diritto nel senso della coincidenza tra affiliazione rituale e condotta partecipativa punibile (o tra qualifica di uomo d'onore e condotta partecipativa) atteso che trattasi, per come esposte in motivazione, di mere esemplificazioni di potenziali indici rivelatori del fatto punibile (l'inserimento effettivo ed attivo nel consorzio criminoso) e cioè fatti utili alla argomentazione, lì dove sostenuti caso per caso (e senza automatismi) da affidabili e resistenti - massime di esperienza, che altro non sono che regole pratiche, tecniche o scientifiche, patrimonio DEesperienza comune o portato della evoluzione scientifica, alle quali il giudice ricorre per ricostruire e valutare il fatto sul quale è chiamato a giudicare. Ciò posto, se l'affiliazione rituale o l'attribuzione di una specifica dote - per stare ai fatti processuali - possano o meno ritenersi fatti da cui legittimamente inferire la partecipazione alla associazione è quaestio facti da risolvere in ogni singolo giudizio in rapporto alla capacità di rappresentazione di tali avvenimenti, nonchè quaestio iuris nella misura in cui si raggiunga o meno, una volta estratta la valenza effettiva del dato, la soglia della partecipazione per come ricostruita la sottostante voluntas legis. Con ciò si intende affermare che, sul piano logico, ben diverse sono a parere del Collegio le UE situazioni prima richiamate (affiliazione formale/ - RM attribuzione di una particolare qualità), cui si è fatto cenno esemplificativo da parte delle Sezioni Unite nel 2005. Se da un lato la qualità di uomo d'onore, sul piano storico ed esperienziale, tende ad implicare una avvenuta attivazione in favore DEorganizzazione (così come la progressione nelle doti emersa dal presente giudizio) e dunque realizza in senso probatorio - una concreta sintesi - di un percorso associativo, tale da ritenere tendenzialmente rispettato l'assunto dogmatico in punto di punibilità, non altrettanto può dirsi per la semplice affiliazione rituale, posto che la stessa dimostra esclusivamente un profilo - alfine statico di volontà di far parte, cui non è detto che segua l'effettiva assunzione del ruolo. In tale ultimo caso la pretesa massima di esperienza sarebbe fallace perchè tenderebbe a scontrarsi con una sostenibile ipotesi alternativa, rappresentata dal fatto che, pur dopo l'accordo di ingresso, il soggetto sia rimasto in realtà inattivo (o manchi la prova DEavvenuta attivazione). Da ciò deriva, a parere del Collegio, la necessità di tenere distinte le UE ipotesi prima ricordate con ragionevolezza della attribuzione di natura indicativa al solo 'fatto' della assunzione di doti o di cariche e irragionevolezza della ritenuta punibilità del mero accordo di ingresso come del resto risulta ipotizzato in recenti arresti sul tema (tra cui Sez. V n. 49793 del 5.6.2013, rv 257826, cit.). Il riferimento è da intendersi, in particolare, ai contenuti di Sez. VI n.46070 del 21.7.2015, ric. Alcaro ed altri, rv 265536 ove si è affermato che ai fini DEintegrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, può essere insufficiente la mera indicazione della qualità formale di affiliato, laddove alla stessa non si correli la realizzazione di un qualsivoglia "apporto" alla vita DEassociazione, idoneo a far ritenere che il soggetto si sia inserito nel sodalizio in modo stabile e pienamente consapevole. In tale decisione si è im peraltro ritenuto con ragionamento cui si presta adesione che lì dove alla semplice affiliazione (fatto di per sè non decisivo) segua una visibile progressione interna, in virtù della prova DEavvenuto conferimento di doti indicative DEavvenuta attivazione in favore del gruppo, il presupposto della punibilità, ossia la integrazione della condotta partecipativa è da ritenersi sussistente. In sintesi, pertanto, il Collegio ritiene che il motivo 'comune' di ricorso qui esaminato sia in parte fondato, nel senso che lì dove l'affermazione di responsabilità - come emerge in taluni casi oggetto di valutazione- si sia fondata sulla intervenuta prova del mero dato DEavvenuta affiliazione rituale, non seguito da ulteriori indicatori fattuali idonei a determinare la considerazione - al di là di ogni ragionevole dubbio - DEavvenuta attivazione del soggetto in favore DEorganizzazione o lì dove non risultino - in generale - percepibili apporti forniti RM dal soggetto nel periodo dedotto in imputazione - al gruppo criminoso, i ricorsi siano - per le ragioni sinora esposte, fondati, non potendosi ritenere raggiunta la soglia minima di inquadramento della condotta nel fatto tipico della partecipazione. Per converso, non sono fondate le doglianze, sotto tale profilo, dei soggetti raggiunti da precise indicazioni probatorie (su cui v. infra) circa l'avvenuto conferimento di una dote (nell'ampia scala emersa dall'analisi delle fonti dimostrative) posto che in tal caso l'applicazione della massima di esperienza per cui il conferimento di tale riconoscimento implica l'avvenuta attivazione in ambito associativo, con pieno merito della persona destinataria, non soltanto non risulta contraddetta dall'istruttoria ma è apparsa pienamente confermata (si vedano le considerazioni esposte in precedenza sul rilievo di tale evento, al par. 2.15). Si tratta, pertanto, di un indicatore fattuale ampiamente idoneo al fine di ritenere congruamente dimostrata la consistenza DEapporto reso dal soggetto già formalmente affiliato e dunque la sua partecipazione all'organismo oggetto di analisi.
4. Questioni di metodo dimostrativo;
la valutazione delle captazioni. Doglianza correlata è come si è detto quella relativa alla tecnica motivazionale utilizzata nella decisione impugnata (con ampio richiamo delle fonti esposte in primo grado e successiva esposizione di valutazioni sulle singole prospettazioni difensive) nonchè in tema di attribuzione di peso dimostrativo alle captazioni di conversazioni rese inter alios.
4.1 L'analisi di tali aspetti rende necessaria una premessa sui limiti ontologici del giudizio di legittimità, quanto alla rilevazione del vizio di motivazione, nonchè sul tema specifico della tecnica redazionale della decisione di appello.
4.2 Quanto al primo profilo, in alcuni ricorsi, come si dirà in seguito, viene in realtà proposta sub specie vizio di motivazione una diversa e alternativa - lettura delle risultanze istruttorie, già analiticamente esaminate e valutate senza vizi logici o travisamenti cognitivi - nell'ampia motivazione della decisione impugnata. Si tratta di ricorsi inammissibili, posto che il sistema processuale vigente offre una doppia fase di giudizio di merito - intendendosi per tale quello idoneo ad operare la compiuta ricostruzione del fatto oggetto di giudizio - cui segue una fase di controllo (il giudizio di legittimità) il cui oggetto, perimetrato dai motivi legali di ricorso, consiste essenzialmente nella verifica della correttezza della decisione in diritto (corretta applicazione delle norme di diritto sostanziale, esistenza o meno di violazioni procedurali tali da importare nullità o altra sanzione processuale non sanata) e nel controllo non già del 'fatto' quanto RM della motivazione espressa a sostegno della sua ricostruzione (secondo i tradizionali canoni della assenza, manifesta illogicità o contraddittorietà). Si suole affermare che il giudizio di legittimità, pertanto, non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative - anche plausibili - del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità nuove≫ attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, e sempre che non sia rilevabile un vizio tale da comportare l'annullamento (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 de! 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). In tal senso, va ricordato in premessa che le operazioni di verifica da compiersi in sede di legittimità in rapporto ai motivi di ricorso e al fine di riconoscere o meno il vizio argomentativo del provvedimento impugnato, possono essere così sintetizzate : - verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le altre, Sez. II n. 9269 del 5.12.2012, Della CO, Rv. 254871) nè omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez. IV, n.14732 del 1.3.2011, Molinario, Rv 250133 nonchè Sez. I, n.25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167) ; - verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile di recente in Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, Cerrito, Rv 254572 nonchè in Sez. II n. 44048 del 13.10.2009, Cassarino, Rv 245627) ; - verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio (cd. contradditorietà interna) ; verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso (travisamento della prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma RM e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (in tal senso, ex multis, Sez. I n. 41738 del 19.10.2011, Rv 251516, ove si è precisato, sul punto, che «.. non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione sono in grado di superare obiezioni e dati di segno - contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione..>> ). In altre parole, può dirsi pertanto che il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti specifici atti del processo. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale «esistenza» della motivazione, sul correlato rispetto delle regole normative di giudizio (tipiche della fase in questione) e sulla permanenza a fronte delle specifiche deduzioni della resistenza logica» del ragionamento del giudice.
4.3 Quanto, inoltre, alle critiche rivolte alla tecnica redazionale della decisione di secondo grado le stesse sono in quanto tali - infondate. Conviene anche in tal caso esprimere una considerazione di fondo, relativa al rapporto tra ampiezza DEobbligo di motivazione della sentenza di secondo grado e possibilità di operare, in tal sede, rinvio ai contenuti della decisione di primo grado. Numerose censure proposte, infatti, riguardano il tema DEeccessiva riproposizione» nel testo della sentenza dei contenuti espressivi della decisione di primo grado - cui è seguita la valutazione sui motivi di appello e ne fanno derivare un vizio della decisione qui impugnata. Tale prospettazione non è - in alcun modo - condivisibile, specie considerando la यम complessità dei materiali istruttori, per lo più relativi a captazioni di conversazioni, il che rende del tutto congrua la scelta operata dalla Corte di secondo grado, anche al fine di rendere 'tendenzialmente autosufficiente' il documento rappresentativo del giudizio. Il dovere motivazionale del giudice di secondo grado concerne essenzialmente - la necessità di fornire risposta adeguata alle censure formulate con i motivi di appello. Nell'assolvere tale compito, la decisione di secondo grado può legittimamente servirsi dello sviluppo logico e ricostruttivo elaborato dal primo giudice - noto alle parti - purchè non si limiti a riprodurre la decisione confermata dichiarando - in termini stereotipati e apodittici di aderirvi, senza dare conto degli specifici - motivi che censurino in modo puntuale dette argomentazioni, con elaborazione autonoma delle ragioni per cui tali doglianze non risultino accoglibili ( in tal senso, di recente, Sez. VI, n.49754 del 21.11.2012, rv 254102). Ove pertanto il giudice di appello condivida le valutazioni e le modalità ricostruttive contenute nella prima decisione può di certo richiamarle (o alle rieditarle), spiegando le ragioni per cui dette valutazioni resistono - o meno critiche formulate dal soggetto impugnante, violandoRagionare diversamente significherebbe imporre al giudice di appello canoni logici e di razionalità espressiva, snaturando lo stesso giudizio di secondo grado nonchè determinando un inutile aggravio di tempi processuali una ulteriore e autonoma attività di ricostruzione del fatto anche lì dove l'elaborazione già operata risulti -a suo giudizio- pienamente condivisibile. Ciò posto, nel caso in esame, la Corte territoriale, pur riproducendo in larga misura i contenuti motivazionali del primo giudice - nella prima parte DEanalisi di ogni singola posizione ha, di seguito, correttamente e autonomamente - argomentato circa l'incidenza e la rilevanza dei motivi di appello proposti, senza violare alcuno degli obblighi motivazionali tipici della fase. Altra cosa è il livello di persuasività o la correttezza della impostazione giuridica delle singole questioni trattate, da cui si dovrà - in taluni casi - dissentire, come emergerà nell'analisi delle specifiche posizioni. Ma ciò non comporta alcun apprezzamento di vizi sulla tecnica redazionale della decisione in quanto tale -, vizi da dichiararsi - insussistenti.
4.4 Quanto, ancora, alle questioni in punto di metodo valutativo delle captazioni ambientali, va qui affermato che al di là delle questioni relative all'esame - singole posizioni la prospettazione difensiva, nella parte in cui pretende di - RMT realizzare una piena assimilazione tra il trattamento giuridico - in sede probatoria - delle dichiarazioni rese in un contesto procedimentale formalizzato (art. 192 co.3 e 195 cod.proc.pen.) e le registrazioni di colloqui captati all'insaputa dei colloquianti è infondata. La valenza dimostrativa delle captazioni, registrate, di colloqui riservati [sulla cui lettura intrinseca è, peraltro, costante l'insegnamento per cui è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto;
tra le molte Sez. II n. 35181 del 22.5.2013 rv 257784; Sez. VI n. 11189 del 8.3.2012, rv 252190 nonchè di recente Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 263715 ] è correlata, in verità, proprio al fatto che i soggetti colloquianti sono ignari DEascolto operato da terzi e pertanto, l'oggetto della prova è solo apparentemente rappresentato dalla singola emissione verbale della persona partecipante al colloquio. L'oggetto della prova è più articolato, in quanto è rappresentato dal contenuto complessivo del colloquio intervenuto, cui si unisce la considerazione delle modalità - riservate in cui lo stesso è venuto in essere e della qualità soggettiva dei colloquianti (apprezzata sulla base del contesto complessivo DEistruttoria, come richiesto, tra le altre da Sez.VI n.2309 del 15.10.2013, rv 258784, ric. ON, e da Sez. I n. 40006 del 11.4.2013, ric. Vetro, rv 257398, alla cui prospettiva si presta adesione). Si tratta, in effetti, di dover apprezzare - specie in caso di captazioni ambientali, come è nel presente processo un contesto dimostrativo non già di tipo strettamente narrativo (i conversanti captati si conoscono tra loro, parlano di fatti vissuti o da vivere, in altre parole presuppongono una comunanza di conoscenza, almeno parziale, sui fatti oggetto di conversazione) quanto di tipo comportamentale ed effettuale, il che svincola l'attività espressiva da ogni formalizzazione (inevitabile nel diverso contesto procedimentale) rendendola da un lato tendenzialmente più genuina (e potenzialmente autosufficiente, lì dove sia rintracciabile chiarezza espressiva circa fatti vissuti in prima persona dal soggetto che li rappresenta) dall'altro più difficile da decifrare in termini storici (qui sta il compito essenziale del giudice del merito, teso alla attribuzione di significato al colloquio, con identificazione del colloquianti e DEoggetto della discussione, attraverso la verifica dei complessivi dati emersi). Non vi è dubbio, pertanto, che - in tale ambito - l'emissione verbale oggetto di captazione segni il confine linguistico che il singolo conversante intende attribuire al suo pensiero, oggetto di comunicazione interpersonale, ma sarebbe del tutto improprio trattare tale frammento di conversazione come una dichiarazione resa, in un contesto formalizzato, all'autorità investigante, in virtù della profonda diversità del 'contesto di produzione' di quella emissione verbale, come sin qui RIT esplicitato. 'La disciplina legislativa di cui al terzo comma DEart. 192 cod.proc.pen. dunque, si dirige - in punto di valutazione della rilevanza probatoria - alle sole dichiarazioni di tipo narrativo rese in un contesto procedimentale (in tal senso, copiosa giurisprudenza, tra cui Sez. V, n. 21878 del 26.3.2010, Cavallaro, rv. 247447; Sez. II n.4976 del 12.1.2012, rv 251812; Sez. IV, n. 35860 del 28.09.2006, Della Ventura, rv. 235020; Sez. VI n. 25806 del 20.2.2014, Caia, rv 259673 con rigetto di questione di legittimità costituzionale della vigente disciplina;
l'orientamento in questione è ribadito dalla già citata Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 263714, pur trattandosi di obiter rispetto al tema oggetto di decisione ). L'unico caso - qui non in rilievo- in cui è stata ritenuta applicabile la previsione normativa di cui all'art. 192 co.3 cod.proc.pen. al contenuto di captazioni di colloqui è quello in cui il conversante era conscio della captazione, il che pone l'atto al di fuori della nozione legale di intercettazione (in tal senso, Sez. VI n. 45065 del 2.7.2014, rv 260838). Ciò appare del tutto evidente, al di là delle considerazioni logiche di cui sopra, in virtù della stessa modalità espressiva utilizzata dal legislatore nella citata disposizione lì dove si compie riferimento alla provenienza soggettiva degli apporti narrativi da parte di soggetto coimputato (o coindagato) nel medesimo procedimento o in procedimento connesso. Ciò implica l'avvenuta acquisizione di tali dichiarazioni in un contesto procedimentale formalizzato, con schema logico rappresentato dalla sequenza di domande (rese dal soggetto interrogante) e risposte (rese dal soggetto interrogato). Ancor più evidente è tale aspetto nella disciplina della testimonianza indiretta - ex art. 195 cod.proc.pen. - trattandosi di attivazione, quanto alla citazione del teste di riferimento, di un meccanismo processuale teso alla convalida della 'testimonianza indiretta', che mai potrebbe applicarsi in un contesto captativo e deformalizzato come quello delle captazioni (e meno che mai in caso di rito abbreviato). Di contro, nessuna regola specifica in punto di valutazione del potenziale apporto dimostrativo è stata sinora dettata dal legislatore per l'apprezzamento di dati raccolti a seguito di attività captativa (l'art. 271 cod.proc.pen. esprime esclusivamente una regola di esclusione per quanto riguarda i risultati di intercettazioni illegittime) così come per, in generale, la prova documentale (art. 234 cod.proc.pen.). Ciò comporta che nella valutazione di tali dati dimostrativi, l'unico riferimento normativo di carattere generale è rinvenibile nella - indistinta previsione di cui all'art. 192 comma 1 cod.proc.pen., quale criterio metodologico da seguire (specie per quanto concerne la esposizione dei criteri RME utilizzati in sede di merito) cui si unisce l'ovvia applicabilità della regola di giudizio descritta nell'art. 533 co.1 cod.proc.pen. in tema di necessario superamento del ragionevole dubbio, in caso di affermazione di penale responsabilità. - -Per quanto sinora detto, va ritenuta dunque del tutto impropria la classificazione di 'segmenti' di conversazione captata in termini di confessione, chiamata in reità, chiamata in correità et similia, posto che tali catalogazioni (fermo restando un uso gergale, improprio ma purtroppo diffuso) riguardano le dichiarazioni rese in un contesto esclusivamente - sul piano tecnico - procedimentale, formalizzato e regolamentato dalle norme che prevedono il contatto tra autorità investigante e soggetto 'detentore' della conoscenza. Ed è proprio il contesto di 'produzione' della dichiarazione (formalizzato) unito alla qualità procedimentale del soggetto autore della dichiarazione (raggiunto da una accusa) ad aver reso necessaria la formalizzazione normativa delle regole di valutazione probatoria di cui all'art. 192 co.3 cod.proc.pen. (in tal senso, Sez. I n. 37588 del 18.6.2014, rv 260842). Ciò non toglie, ovviamente, che anche nel caso di valutazione dei risultati di captazioni vadano osservate le cautele imposte dalla logica (i criteri di metodo, cui si riferisce il legislatore all'art. 192 co.1 cod.proc.pen.) ben espresse peraltro nelle decisioni di merito, con adozione di precauzioni tese a generare chiarezza sui contenuti della conversazione ed ad attribuire lì dove si parli di terzi non conversanti valore dimostrativo alle conversazioni esclusivamente lì dove la qualità soggettiva dei conversanti, il tenore della conversazione, l'esistenza di un contesto ulteriore di asseverazione dei contenuti del colloquio escludano in modo assoluto l'avvenuta comunicazione di un dato non rispondente al vero, per imprecisione, millanteria, interesse DEautore della specifica emissione verbale (in tal senso, la già citata Sez. I n. 40006 del 11.4.2013, rv 257398). Tali criteri risultano adottati nella decisione di merito, che, tendenzialmente, ha atribuito valenza dimostrativa - nel caso di colloqui captati inter alios - sempre in rapporto all'apprezzamento del livello di inserimento nel gruppo associativo dei conversanti e alla concorrenza di ulteriori elementi di asseverazione (anche di natura logica), e ciò, salva l'emersione di travisamenti o di scollamento tra indicazione generale del metodo e sua concreta applicazione (aspetto da valutarsi in sede di esame della singola posizione) rende priva di pregio la censura difensiva, qui trattata in via generale.
5. La circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis co.
4. RM Ultima, tra le questioni cd. «comuni>> riguarda la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis co.4 cod.pen.. La doglianza è infondata. Al di là della effettiva possibilità di ritenere, nel contesto delle captazioni, che l'espressione attaccare i ferri (utilizzata in alcuni colloquí) corrisponda alla messa a disposizione di armi (su cui le evidenze dimostrative non appaiono decisive) ciò che rileva è la riconducibilità - ribadita al paragrafo 2 della presente motivazione, cui şi rinvia - DEaggregato associativo oggetto del giudizio alla associazione denominata 'ND . Ciò, in assenza di elementi atti a dimostrare la discontinuità delle finalità e degli ordinari strumenti di realizzazione delle medesime, comporta l'applicazione ragionevole di una massima di esperienza - peraltro convalidata dalla verifica processuale, in taluni casi, della concreta disponibilità di armi in capo a singoli affiliati espressa, di recente da Sez. I n. 44704 del 5.5.2015, ric.IA ed altri, rv 265254, ove si è affermato che in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416 bis comma quarto, cod.pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso. (Fattispecie relativa ad associazione di stampo mafioso denominata "'ND"). In tale decisione, che il Collegio condivide, si è ritenuto che quantomeno il profilo di ignoranza colposa sia da ritenersi dimostrato nell'ambito di tale agglomerato associativo - in rapporto alla notoria disponibilità di strumenti del genere per la realizzazione degli scopi associativi. La motivazione espressa, sul tema, dai giudici del merito è pertanto da ritenersi del tutto logica ed immune da vizi.
6. Le singole posizioni e i motivi di ricorso ulteriori. RM 6.1 LI NN.
6.1.1 Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi, peraltro, a sollecitare una rivalutazione di elementi probatori che risultano logicamente apprezzati dalla Corte di secondo grado, in violazione dei limiti ontologici del giudizio di legittimità, ricordati al paragrafo 4.2 della presente motivazione. Ed invero, l'interpretazione del contenuto delle captazioni (colloqui intervenuti anche in via diretta tra LI NN e SO CO) proposta nelle UE decisioni di merito si sottrae al sindacato di legittimità in quanto non manifestamente illogica (si veda quanto affermato al paragrafo 4.3 della presente motivazione). Inoltre, prive di pregio risultano le critiche in diritto, atteso che nel caso in esame - l'affermazione di penale responsabilità non si è basata esclusivamente sulla 'nuda' indicazione di 'affiliato' (pur emergente dalla conversazione tra il SO ed il LÀ del 18 novembre 2008) ma ha trovato alimento nell'esame delle condotte concrete DEattuale ricorrente (messa a disposizione costante del proprio locale per riunioni tra gli affiliati, con consapevolezza della qualità dei medesimi con conseguente collaborazione logistica), con piena conformità della decisione ai profili in diritto in precedenza esaminati. Le resiUE obiezioni riguardano, inoltre, aspetti in fatto (esistenza del locale di ET) che risultano congruamente esaminati nelle UE decisioni di merito in rapporto alle complessive conoscenze emerse circa il modello organizzativo concreto della associazione criminosa.
6.2 MP NN.
6.2.1 Il ricorso è fondato, limitatamente al profilo della recidiva, con rigetto nel resto. In riferimento alle doglianze formulate nei UE atti di ricorso, alcune risultano già esaminate nella parte generale, con particolare riguardo alla ricostruzione della natura mafiosa DEente associativo (paragrafo 2) e alla valutazione dei contenuti di captazioni di colloqui inter alios (paragrafo 4). Su tali aspetti può, pertanto farsi rinvio alle argomentazioni in precedenza esposte. Quanto alla posizione specifica, vero è che i colloqui in cui viene, peraltro in modo inequivoco, menzionato MP NN come aderente al locale di Trunca-AL sono tutti resi inter alios, ma i giudici del merito hanno valorizzato in modo congruo da un lato la coerenza dei contenuti (tutti inerenti ad attività poste in essere quale membro della associazione) dall'altro la intraneità dei conversanti al sodalizio (trattasi di CO e FR SO, SS IU, HE PP). E' stata pertanto colta, in modo logico, la complessiva affidabilità delle informazioni, di volta in volta, emerse sul conto DEimputato e le critiche contenute nei ricorsi mal si confrontano con tali aspetti, risultando, pertanto, infondate. Anche quella relativa alla esistenza del cd. locale, non tiene conto del fatto che le captazioni sono esse stesse fonte di prova, sicchè lì dove i conversanti, in più occasioni, si riferiscono a tale articolazione territoriale ciò ne rappresenta la consistenza in via di fatto. RM In diritto, l'attribuzione della partecipazione risulta realizzata con aderenza, in concreto, alle coordinate interpretative espresse - da questa Corte - al paragrafo 3 e pertanto, la decisione resiste alle critiche. Non è esatto ritenere che sia stata costruita una responsabilità su indicazioni astratte, posto che i frammenti di conoscenza ricordati in parte narrativa- illustrano o segmenti di condotta o, in alternativa, il possesso di una dote. In entrambi i casi si tratta di indicatori logici idonei allo scopo, sia per la chiarezza dei fatti oggetto di rievocazione che in rapporto all'oggettivo rilievo della dote (si vedano le considerazioni già formulate al par. 3) sinonimo di riconoscimento guadagnato sul campo.
6.2.2 Quanto al tema del trattamento sanzionatorio, si è già trattata, al paragrafo 5, cui si rinvia, la doglianza relativa alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis co.
4. Infondato è pertanto tale aspetto di critica, così come risultano inammissibili le doglianze espresse sul tema della omessa applicazione di attenuanti generiche, atteso che a tal fine è necessaria l'emersione di concreti elementi positivi sia pure atipici sul fatto o sulla personalità, che non risultano presenti.
6.2.3 Unico profilo fondato è, pertanto, quello DEavvenuto incremento per recidiva. A seguito della decisione Corte Cost. n. 185 del 2015 anche nel procedimento in esame essendo venuto meno l'ultimo tra gli automatismi applicativi l'apprezzamento di tale circostanza, nella sua portata di amplificazione sanzionatoria va operato in concreto, alla stregua dei criteri espressi da Sez. U. n. 35738 del 27.5.2010, ric. Calibè, rv 247838 ( e successivi arresti sul tema). In tale decisione si è evidenziato il dovere di verificare in concreto se la reiterazione DEillecito sia da ritenersi sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale DEesistenza di precedenti penali. Ciò posto, nel caso DEMP, i precedenti penali non giustificavano l'incremento della sanzione (nella misura di anni tre, come ritenuto nella decisione impugnata). Va infatti ritenuta sussistente la denunziata illogicità della motivazione espressa sul punto nella decisione impugnata, atteso che dall'esame del certificato penale risulta che il precedente per associazione semplice risale a condotte del 1969 e la RM condanna per detenzione illegale di arma clandestina al marzo del 2000. Tali condotte, sia pure di apprezzabile rilevanza, risultano poste in essere specie la prima ad eccessiva distanza temporale dai fatti per poter essere valorizzate sotto i profili richiesti dalla norma applicata. Va pertanto, su tale punto, disposto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata. Trattandosi di operazione matematica, ai sensi DEart. 620 lettera L cod. proc.pen. (si veda sul tema Sez. IV n. 15589 del 6.3.2006, rv 233972) la pena inflitta al ricorrente va rettificata con esclusione DEaumento per recidiva e pertanto determinata nella misura finale di anni sei di reclusione (la pena base è pari ad anni nove, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato) con rigetto del ricorso nel resto.
6.3 AN IU.
6.3.1 Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono. La prospettazione in diritto coltivata nel ricorso - quanto alla identificazione dei caratteri concreti della partecipazione punibile - è in astratto condivisibile, ma risulta generica e non confacente alla posizione processuale del ricorrente. Costui, infatti, non è stato nelle conformi decisioni di merito ritenuto partecipe esclusivamente in rapporto al possesso di una dote (circostanza che, peraltro, segnando una obiettiva progressione nel cursus honorum associativo sarebbe, in realtà, sufficiente a realizzare un indicatore affidabile, secondo le linee generali esposte al paragrafo 3 della presente motivazione) ma in virtù DEincrocio logico tra tale circostanza e più rappresentazioni di fatti concreti. Al colloquio tra SS IU e AT AR del 22 agosto 2009 [la cui interpretazione, non manifestamente illogica, si sottrae al sindacato di legittimità per le ragioni esposte retro, al paragrafo 4] hanno - per il vero fatto seguito - ulteriori emergenze istruttorie (contatti diretti tra l'AN e il SS, viaggio comune in OR, offerta di disponibilità rivolta dall'AN al SS per un rifugio sicuro) che rettamente sono state interpretate in sede di merito come indicative della particolare vicinanza operativa tra il SS IU la cui elevata caratura associativa è emersa in modo pieno dal - complesso delle captazioni e l'attuale ricorrente AN. Ciò ha trovato - ulteriore conferma, come evidenziato in sede di merito, nel dato oblettivo DEavvenuto arresto del SS, in data 13 luglio 2010 in un immobile di proprietà DEAN. In tal senso, la ritenuta appartenenza DE AN alla compagine associativa finisce per il fondarsi su più dati rappresentativi - tra loro convergenti con piena rispondenza DEoperazione valutativa ai contenuti - prescrittivi desumibili dall'art. 192 co.2 cod. proc.pen. e la diversa chiave di lettura di ciascuno di tali episodi -, proposta dal ricorrente oltre a sollecitare RO una operazione di rivalutazione (incompatibile con i limiti ontologici del giudizio di legittimità) finisce con l'infrangersi contro la univocità rappresentativa dei dati prima ricordati (quanto ai criteri di valutazione della prova indiziaria, da ultimo, Sez. I n. 20641 del 12.4.2016, rv 266941).
6.3.2 Quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis co.4 cod.pen., l'argomento - comune a molti ricorrenti - è stato trattato in via generale al paragrafo 5, cui si rinvia. Non appare, pertanto, decisiva la critica circa la equivocità della evocata nelle captazioni disponibilità o - - avvenuta assegnazione dei ferri, in virtù della natura oggettiva della circostanza in parola e del rilievo della colpa quale criterio di imputazione ai sensi DEart. 59 cod.pen.. 6.3.3 Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, lo stesso risulta immune da vizi in diritto e congruamente motivato. Va ricordato, sul tema, che dette circostanze attenuanti atipiche rappresentano uno strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano in positivo - - elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la mitigazione della pena, non previsti espressamente da altra disposizione di legge. L'applicazione della norma necessita, pertanto, di un effettivo substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un «aspetto»> del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (tra le molte Sez. VI 28.5.1999 n. 8668 ric. Milenkovic). Corretta ed esaustiva è pertanto la motivazione espressa sul tema in sede di merito, data l'assenza di fattori - positivi (sul fatto o sulla personalità) cui ancorare il riconoscimento di una ipotetica attenuazione. Del resto, la valutazione della gravità del fatto commesso non può dirsi estranea a tale segmento valutativo, come più volte precisato nella presente sede di legittimità (Sez. III n. 23055 del 23.4.2013, rv 256172; Sez. I n. 1376 del 28.10.1997, rv 209841) anche in rapporto al diniego delle attenuanti generiche.
6.4 RA IO. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono.
6.4.1 La Corte di secondo grado ha posto in essere - accogliendo l'impugnazione DEaccusa una consentita rivalutazione della valenza dimostrativa degli elementi a carico (trattandosi di captazioni di colloqui non sussiste, quanto al potere di rivalutarne i contenuti, l'obbligo di rinnovazione istruttoria, come di recente precisato da Sezioni Unite n. 27620 del 28.4.2015, ric. Dasgupta;
in RM precedenza v. Sez. II n. 13233 del 25.2.2014, rv 258780) con ragionamento probatorio che resiste alle critiche proposte dal ricorrente. In effetti, vero è che gli elementi dimostrativi risultano essere tratti da conversazioni inter alios (in particolare si tratta del colloquio intervenuto tra CO PP e UN SC in data 30 dicembre 2009) ma trattasi di conversazione che logicamente è stata ritenuta esplicativa, in rapporto alla qualità soggettiva del conversante PP [soggetto centrale DEintera ricostruzione, cui viene atrribuita nel luglio del 2009 la carica di vertice DEorganismo sovraordinato denominato Provincia] ed ai contenuti espressivi indirizzati alla persona DEimputato, in modo inequivoco, della intraneità DE RA al sodalizio. Sul tema, si è già affermato (al paragrafo 4 della presente motivazione) che l'interpretazione dei contenuti della conversazione -ove non sussistano travisamenti o manifesta illogicità - è compito esclusivo del giudice del merito ed a questa Corte di legittimità residua il compito di verificare l'assetto complessivo - in diritto del percorso giustificativo della decisione. - Dunque, non può non rilevarsi come il preteso dubbio di identificazione soggettiva sia stato superato dalla Corte di secondo grado in modo pienamente logico, posto che non solo nella conversazione 'primaria' (quella del 30 dicembre 2009) l'imputato viene indicato dall'PP con nome e cognome (..'ntoni RA..) ma tale identificazione si è alimentata dalla ulteriore sequenza di contatti avvenuti tra lo stesso PP ed altri soggetti a lui vicini in occasione del lutto familiare che con assoluta certezza - ha colpito l' RA in data 15 marzo 2009. A nulla rileva, in proposito, l'esistenza di uno iato temporale tra le UE captazioni, posto che l'elemento unificante è dato dalla prova della 'vicinanza' DEPP ad un soggetto a nome RA IO, identificabile in modo certo in virtù del riscontro esterno rappresentato dall'evento luttuoso. A ciò va aggiunta la considerazione, quanto alla identificazione della condotta partecipativa, della rispondenza dei contenuti motivazionali ai criteri adottati dal Collegio ed esposti in via generale al - paragrafo 3 della presente motivazione. Il riferimento, quantomeno, alla pressante proposta (da parte di IU PE) di conferimento di una carica emergente in modo inequivoco dalla conversazione del 30 dicembre 2009 - in favore DERA, è espressione che soddisfa i parametri logici e giuridici in precedenza indicati, atteso che l'intera istruttoria ha consentito di comprendere che mentre la dote (dalla santa a salire) è attributo personale (rectius indicatore della crescente autorità e influenza della persona che la riceve) la carica è attribuzione associativa temporanea correlata all'esercizio di una funzione (di capolocale, di carichista, di mastro di giornata o altro). In tal senso realizza l'applicazione di una 'reale' massima di esperienza il ritenere che una carica RO possa essere attribuita esclusivamente ad un soggetto non solo 'intraneo' alla を realtà associativa ma che goda della fiducia di numerosi altri affiliati, dato che costoro affidano un compito (qualunque esso sia) alla persona che la ricopre. Dunque è priva di pregio l'obiezione difensiva, per cui la 'pressione' del PE, riferita dall'PP, tesa al superamento dei contrasti sorti - con altra realtà territoriale per l'attribuzione di una carica all'RA sarebbe priva di connotazione indicativa (e al di là del dato DEavvenuto superamento o meno di tali contrasti, fatto da ritenersi irrilevante). Trattasi, invece, di un congruo indicatore logico, idoneo a determinare la ricostruzione indiziaria di un ruolo attivo DERA nell'ambito del consesso associativo, proprio in virtù delle considerazioni qui sintetizzate e contenute nella decisione impugnata. Da ciò deriva il rigetto del ricorso. Va comunque precisato che l'indicazione del trattamento sanzionatorio - in anni quattro e mesi otto di reclusione - contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata prevale sul relativo passaggio motivazionale (orientato in senso contrario, con negazione delle attenuanti generiche) in quanto statuizione che esprime la volontà del giudice all'atto della pubblicazione della sentenza.
6.5 ND MI.
6.5.1 Il ricorso proposto dall'imputato è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono. Nei giudizi di merito è stata fornita adeguata e logica lettura del complesso delle fonti dimostrative, essenzialmente rappresentate dalle captazioni dei colloqui intervenuti nel corso DEanno 2008 e 2009 tra PA IE e ND VI (riportati in parte narrativa, cui si rinvia). A tali dati si aggiunge, essenzialmente, l'accertata presenza DEND all'incontro tenutosi in MO, località Valle PA in data 30 luglio 2008. Pur trattandosi, quanto alle captazioni, di colloqui resi inter alios i giudici del merito hanno realizzato una prudente e logica valutazione dei contenuti espressivi in quanto tale non sindacabile ulteriormente, secondo le linee metodologiche indicate al paragrafo 4 della presente motivazione - basata sulla verifica DEinserimento nel gruppo criminoso dei soggetti colloquianti e sul contenuto obiettivo delle affermazioni rese nel corso delle conversazioni. Appare, infatti, in larga misura 'autoevidente' il contenuto delle captazioni, posto che i conversanti fanno più volte esplicito riferimento non soltanto alla - esistenza del locale di IA (cellula di 'ND con cui viene mantenuto un costante contatto da parte degli affiliati lombardi, per delicate questioni organizzative) ma anche ai componenti di tale organismo, tra i quali viene RM menzionato l'attuale ricorrente. In tale contesto, la figura DEND viene più volte citata in riferimento al legame che intercorre tra il medesimo e CO CÀ, indicato quest'ultimo - in modo inequívoco come il reggente del locale di IA (durante la latitanza di AR ES). Risultano, pertanto, prive di pregio le doglianze difensive, posto che l'analisi dei contenuti delle conversazioni - compiuta in sede di merito non lascia spazio alcuno ad ipotesi alternative circa l'intraneità DENO alla associazione mafiosa, nè poteva dirsi necessario il contestuale esercizio DEazione penale nel medesimo procedimento nei confronti dei conversanti PA e ND. Peraltro, concreto riscontro alla prospettazione di accusa, tale da superare anche i dubbi in punto di identificazione, è dato così come si è ritenuto nella decisione impugnata dalla presenza DEND alla riunione del 30 luglio 2008, vista la - contestuale presenza in tale occasione proprio di CO CÀ e, tra gli altri, di SS IU (soggetto la cui caratura mafiosa è ampiamente emersa nel corso DEintero giudizio, quale capo società di DE). Le modalità di svolgimento di tale incontro, nonchè la sua collocazione temporale (15 giorni dopo l'omicidio commesso in danno del OV) logicamente hanno comportato, in sede di merito, la connotazione di rilievo associativo del medesimo. Ciò posto, va evidenziato che le doglianze difensive relative a temi comuni (rilievi circa l'assenza di prova della forza di intimidazione;
rilievo relativo alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis co.4 cod.pen.) sono state esaminate ai paragrafi 2 e 5 della presente motivazione e ritenute infondate. Ne deriva la complessiva infondatezza del ricorso.
6.5.2 Al contempo, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal P.G. territoriale. Il contenuto della doglianza relativa al mancato riconoscimento del ruolo direttivo o organizzativo - appare come una sostanziale richiesta di rivalutazione di un brano di una conversazione intercettata, intercorsa tra ND e PA il 22 maggio del 2008, cui si unisce un laconico riferimento ad ulteriore conversazione intervenuta tra il CÀ ed il PA in data 19 giugno 2009. Tali conversazioni sono state ritenute inidonee dalla Corte di Appello a sostenere la diversa qualificazione giuridica del fatto, ritenendosi che le attività svolte, in tesi, dall'ND ben potevano risultare come la proiezione di un ruolo associativo 'di spessore' ma non per questo potevano dirsi sufficienti a determinare l'affermazione di penale responsabilità ai sensi DEart. 416 co.2 cod.pen.. La Corte di merito evidenzia, inoltre, come la qualità di capolocale di IA sia stata univocamente attribuita ad altri soggetti (ES e, successivamente CÀ). E' del tutto evidente, dunque, che non si tratta quanto alla doglianza di questione in diritto apparendo ben consapevole il giudice di secondo grado - della potenziale applicazione DEart. 416 bis co.
2 - sub specie organizzazione - lì RM dove uno degli affiliati assuma le vesti di «organizzatore» anche di un singolo e specifico settore DEattività associativa-, quanto di una richiesta di rielaborazione della valenza dimostrativa del dato captativo, operazione che - secondo i principi generali indicati al paragrafo della presente motivazione risulta incompatibile con la fisionomia normativa del giudizio di legittimità.
6.6 QU RO.
6.6.1 Il ricorso è fondato limitatamente alla ritenuta affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi B e M, con rigetto nel resto.
6.6.2 Quanto al reato associativo (capo A) le doglianze esposte nei motivi di ricorso sono infondate. I motivi, invero copiosi e articolati, tendono a realizzare una impropria frammentazione del percorso valutativo, con scissione dei singoli elementi indizianti e tentativo di confutazione della valenza dimostrativa di ogni singolo dato. Tale tentativo, per il vero, si scontra da un lato con le sedimentate regole valutative della prova indiziaria (si veda, da ultima, Sez. I n.20641 del 12.4.2016, rv 266941) che ne impone una valutazione congiunta e unitaria, dall'altro con i limiti ontologici del giudizio di legittimità, finendo con introdurre non già una denunzia di frattura logica del percorso di sostegno alla decisione, quanto una richiesta di continua rivalutazione di singoli segmenti DEistruttoria che appaiono correttamente interpretati in sede di merito (si vedano, sul tema, le coordinate di metodo esposte, in via generale, al paragrafo 4, anche in riferimento alla tendenziale insindacabilità delle interpretazioni del contenuto di colloqui captati, salva l'ipotesi del travisamento o della manifesta illogicità). Non può, pertanto, accedersi al metodo di denunzia difensiva, apparendo - invero del tutto chiaro il contenuto di numerose conversazioni captate, sia inter alios (ma provenienti da soggetti la cui affidabilità narrativa è stata apprezzata in maniera congrua, dato il livello di intraneità riscontrato) che in via diretta (ad es. i dialoghi tra il SS e RO QU) nonchè risultando infondata la deduzione di inutilizzabilità delle memoria depositata dal P.M. al fine di confutare le argomentazioni difensive circa il preteso sfalsamento degli orari di ingresso o di uscita DEQU (rispetto ai colloqui captati) dal centro commerciale ove era ubicata la lavanderia del SS. Sul tema, va precisato che l'ammissione della prova ex officio - sempre possibile in sede di rito abbreviato -concerne l'ingresso di elementi con carattere di oggettiva novità e non le argomentazioni sulle fonti di prova già in atti. In tal senso, una memoria - anche se redatta con RM l'ausilio di un tecnico - meramente illustrativa dei dati storici già acquisiti non va considerata fonte nuova e non necessita di un provvedimento di acquisizione formale. Ciò che rileva, pertanto, è che l'QU sia stato posto in condizione di esercitare appieno il potere di scelta del rito abbreviato in virtù del previo deposito dei dati dimostrativi utilizzati (le videoregistrazioni ed i colloqui captati) il che è indubbio. L'apprezzamento della correlazione tra tali dati e la persona di RO QU è avvenuto in sede di merito con piena profondità e logicità argomentativa, il che impedisce di rivalutare tale aspetto. Va dunque ritenuta raggiunta la certezza processuale anche dei colloqui diretti, il cui contenuto autoevidente, data la delicatezza degli argomenti trattati si - salda in maniera altrettanto logica, con rispetto dei canoni normativi di cui all'art. 192 co.2 a) ai segmenti di captazioni di conversazioni intervenute inter alios;
b) alle attività di osservazione e riscontro compiute dalla polizia giudiziaria, che hanno consentito di conferire certezza al dato della presenza di RO QU (e non di altri soggetti di IO a nome RO) in numerose occasioni di incontro con altri affiliati, reputate rilevanti in rapporto a quanto emerso dai contenuti delle captazioni (ad es. la riunione tenutasi il 30 luglio del 2008 in MO, la cerimonia di attribuzione della dote al D'NO in NO del dicembre 2009, la riunione a casa del PE del 3 febbraio 2010). La stessa presenza di RO QU alla riunione tenutasi durante le nozze PE/BA (sulla cui rilevanza si veda quanto affermato al paragrafo 6.49) è stata congruamente apprezzata in sede di merito sulla base dei plurimi riferimenti narrativi oggetto di captazione. Peraltro, in numerose conversazioni captate è stata congruamente apprezzata la rilevanza dimostrativa dei contenuti che non si limitano ad evocare RO QU come semplice affiliato, ma ne evidenziano i poteri decisionali (si vedano, ad es., la conversazione del 9 novembre 2008 intercorsa tra VI ND e IE PA in rapporto agli eventi successivi all'omicidio OV, con attribuzione, tra gli altri, a RO QU della scelta di realizzare la cd. camera di controllo sulle locali lombarde, le numerose conversazioni in cui la presenza DEQU viene ritenuta necessaria per la scelta in punto di conferimento di doti, le conversazioni intercorse tra VI NE e RO ZZ, ampiamente riportate nella decisione di primo grado, sui contrasti interni alla cosca QU successivi in occasione delle elezioni amministrative). La pretesa difensiva di scissione della valenza di ogni singolo dato è dunque destituita di fondamento sia sul piano del metodo, come già osservato, che sul piano DEanalisi dei contenuti dimostrativi, razionalmente apprezzati e coordinati in sede di merito. Da tali dati è logicamente emersa una notevole quantità di precisi indicatori non R soltanto DEappartenenza alla associazione di QU RO (con applicazione corretta dei principi di diritto sul tema, indicati in via generale al paragrafo 3 della presente decisione) ma del concreto esercizio di poteri direttivi, con integrazione della autonoma fattispecie di cui all'art. 416 bis co.2 cod.pen. (su tale aspetto, in diritto, v. 6.12.1). Tali poteri vengono esercitati dall'QU, per quanto emerso senza vizi logici in sede di merito, non solo nell'ambito della articolazione territoriale di AR di IO ma anche in ambito superiore, essendo risultata la figura DEQU un concreto esempio della stessa esistenza DEorganismo provinciale, data la continua consultazione con esponenti di vertice di altre realtà locali al fine di tutelare gli interessi della più ampia realtà criminale di riferimento (si vedano le considerazioni esposte in via generale al paragrafo 2). Nè risultano accoglibili, sul tema, le considerazioni difensive circa la esiguità numerica dei pretesi affiliati al nucleo territoriale di AR di IO. L'argomento utilizzato dal ricorrente è fallace, atteso che la prova DEesistenza del locale - come dato oggettivo - è offerta dalle stesse numerose e convergenti captazioni di conversazioni, aspetto con cui non ci si confronta, nel ricorso, in modo adeguato, arrivando a pretendere una conferma 'esterna' che non è, in realtà, per nulla necessaria data la natura di elementi di prova delle stesse conversazioni oggetto di captazione. Il fatto che non tutti gli aderenti siano stati identificati o raggiunti da affermazione di penale responsabilità non impedisce - in presenza del dato dimostrativo di cui sopra, unito alla valenza dei precedenti giudicati di ritenere esistente l'articolazione territoriale in parola.
6.6.3 Parimenti infondate sono le doglianze su temi comuni ad altri ricorrenti (natura mafiosa DEente, sussistenza della circostanza aggravante interna, metodo espositivo seguito in secondo grado) giò trattate e decise ai paragrafi da 2 a 5, al cui contenuto si rinvia. , Così come, sul tema del trattamento sanzionatorio, va dichiarata infondata la doglianza (contenuta nei motivi aggiunti) di eccessiva statuizione, atteso che il superamento (anni 13) del limite minimo edittale è stato ampiamente giustificato, in sede di merito, con la constatata intensità del ruolo e la negazione delle circostanze attenuanti generiche risulta congruamente motivata (si vedano, sul tema, i principi generali richiamati al paragrafo 6.3.3).
6.6.4 Il ricorso risulta, per converso, fondato in relazione alla ritenuta responsabilità per i capi B e M. Quanto al capo B - contestato in concorso ad QU RO ed altri soggetti, tra cui LO IU - va in premessa rilevato che la contestazione di illecita concorrenza con violenza o minaccia vede come soggetto passivo della condotta la società consortile IO, destinataria delle forniture. Ciò in riferimento all' accordo iniziale con i responsabili della IO, per l'impianto del cantiere e RM l'esecuzione dei lavori stradali, accordo rivalutato successivamente a seguito delle pressioni del ZZ. Sul tema, è fondato il profilo di critica in diritto articolato nel ricorso. Come di recente precisato da Sez. VI n. 24741 del 5 maggio 2015, rv 265603 (alla cui prospettiva si presta adesione) ai fini DEintegrazione del reato d'illecita concorrenza con violenza o minaccia è indispensabile che siano poste in essere condotte violente o minacciose idonee ad impedire ad uno o più concorrenti specificamente individuati di autodeterminarsi nell'esercizio della loro attività commerciale, industriale o comunque produttiva. In altre parole, il necessario rispetto del principio di tassatività e tipicità porta a ritenere indefettibile il riscontro in fatto della necessaria ricorrenza di condotte violente 0 minacciose portate all'indirizzo di uno o più concorrenti sufficientemente individuati. Ai fini DEintegrazione del reato d'illecita concorrenza con violenza 0 minaccia può, infatti, rilevare qualsiasi comportamento violento o intimidatorio idoneo ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio della sua attività commerciale, industriale o comunque produttiva, configurandosi sostanzialmente come atto di concorrenza illecita. La condotta, pertanto, in forma violenta o minacciosa, deve obbligatoriamente dirigersi verso uno o più concorrenti. Non può pertanto ritenersi integrata la fattispecie lì dove come nel caso in esame sia intervenuto un accordo, sia pure influenzato dalla caratura mafiosa DEQU, tra il fornitore e l'impresa aggiudicataria di un appalto (nel caso in esame la IO) che in nessun caso è individuabile quale concorrente. La decisione va, sul punto, annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste, con eliminazione della quota di pena relativa. Quanto, infine alla affermata responsabilità per il reato di tentata estorsione di cui al capo M va affermato che il motivo risulta fondato in rapporto al deficit di concretezza e ricondicibilità all'ipotesi tipica, atteso che la condotta concreta consistente nella paventata pubblicazione di note negative relative al servizio -non è prestato dalla donna presso la struttura alberghiera su un sito internet rispondente alla nozione di minaccia prevista dalla norma incriminatrice azionata, nè appare idonea a determinare una costrizione. A seguito dei UE annullamenti senza rinvio, pertanto, va ridotto il trattamento sanzionatorio che può direttamente determinarsi nella misura di anni otto e mesi otto di reclusione (anni tredici, con riduzione per la scelta del rito).
6.7 TT RI. RM 6.7.1 Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi, peraltro, a sollecitare una rivalutazione di elementi probatori che risultano logicamente apprezzati dalla Corte di secondo grado, in violazione dei limiti ontologici del giudizio di legittimità, ricordati al paragrafo 4.2 della presente motivazione. La Corte di secondo grado, sul tema della responsabilità, ha posto in essere accogliendo l'impugnazione DEaccusa una consentita rivalutazione della valenza dimostrativa degli elementi a carico (trattandosi di captazioni di colloqui non sussiste, quanto al potere di rivalutarne i contenuti, l'obbligo di rinnovazione istruttoria, come di recente precisato da Sezioni Unite n. 27620 del 28.4.2015, ric. Dasgupta) con ragionamento probatorio che resiste alle critiche proposte dal ricorrente, tese, come si è detto, a proporre in realtà - una diversa lettura dei dati indizianti. -In effetti, è emersa in secondo grado - la incompletezza della prima decisione, non essendo stati vagliati dal GU alcuni brani del lunghissimo colloquio (registrato in ambientale) intervenuto tra CO SO e l'odierno ricorrente TT in data 11 luglio 2008 (durato circa sette ore, in occasione di un lungo spostamento di entrambi all'interno della vettura monitorata). Più che un ribaltamento di prospettiva si tratta, pertanto, di una (nuova) completa analisi dei dati cognitivi, che ha orientato il giudice di secondo grado ad affermare la penale responsabilità del SO ritenuto componente del locale di Croce ID rinvenendo sicuri indicatori di intraneità dal- complessivo tenore del colloquio. Compito del giudice di legittimità, in simile evenienza, non può pertanto essere quello di rielaborare il dato dimostrativo (come tende a proporre il ricorrente) ma, più semplicemente, di verificare se nella lettura complessiva delle espressioni verbali si siano verificate manifeste illogicità o palesi travisamenti, secondo le linee di metodo indicate al paragrafo 4 della presente motivazione. Ciò non può dirsi avvenuto, atteso che sono effettivamente molteplici i brani della conversazione che - come ritenuto dal giudice di secondo grado in modo non illogico - risultano ampiamente indicativi di intraneità associativa. Va infatti ricordato che la valutazione si alimenta dalla considerazione - che non appare discutibile del consistente ruolo di CO SO in ambito associativo, emerso in modo autoevidente dai contenuti delle numerosissime captazioni che lo riguardano. Tale dato non è indifferente nell'economia della valutazione, posto che a fronte delle dettagliate «aperture verbali» del SO verso il suo conversante, ed a fronte della piena consapevolezza - più volte manifestata dallo stesso SO, proprio nel corso del colloquio del divieto di rendere partecipi di vicende RM associative (la 'ND resta una associazione segreta) soggetti non intranei al sodalizio (tale essendo, per come emerso dalle fonti dimostrative il contenuto DEaccusa di trascuranza rivolta a CC SO) non può contestarsi sul piano logico il primo gradino dimostrativo della effettiva intraneità del - TT alla consorteria criminosa. Inoltre, come espresso dalla Corte di secondo grado, in diversi passaggi espressivi il TT esprime non solo condivisione alle opinioni del SO ma arricchisce il confronto verbale con considerazioni sue proprie e con riferimenti ad episodi concreti che lo hanno visto presente (si veda la rievocazione della compresenza del TT ad un delicato incontro con altri affiliati, pag. 966 della sentenza di appello), così come il TT esprime opnioni sue proprie circa le delicate vicende in atto nel locale di AL (vicenda della nomina del capolocale e contrasti interni, pag. 972 della sentenza di appello). Da ciò deriva la insindacabilità delle complessive valutazioni operate dalla Corte di Appello (in quanto non manifestamente illogiche nè derivanti da travisamenti dei dati informativi) anche in riferimento alla lettura offerta, tanto alla evocazione delle mangiate (..ma voi mangiate non ne avete fatte in questa estate.. ? e come vi tenete..?) come sinonimo di riunioni tra gli affiliati del locale di Croce ID, che all'impegno profuso dal SO nei confronti del CO TT per l'ottenimento della agognata dote ( .. io se non avevo certe cose come facevo a portare te avanti..), posto che l'espressione va calata nel contesto complessivo della conversazione (avente ad oggetto, per l'appunto, l'avvenuto conferimento della santa a DE SO). In ciò va affermato che il giudice di secondo grado ha correttamente - in diritto - elevato i dati istruttori emersi ad indice rivelatore DEattivismo associativo del TT, realizzando motivazione ampiamente conforme alle linee interpretative prima ricordate (al paragrafo 3) in tema di individuazione della condotta partecipativa.
6.7.2 Quanto al tema della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante (art. 416 bis co.4) il punto è stato trattato in via generale, trattandosi di questione comune - al paragrafo 5 del presente elaborato, cui si rinvia.
6.8 ES CA.
6.8.1 Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivi addotti, tesi, peraltro, a sollecitare una rivalutazione di elementi probatori che risultano logicamente apprezzati dalla Corte di secondo grado, in violazione dei limiti ontologici del giudizio di legittimità, ricordati al paragrafo 4.2 della presente motivazione. Ed invero, quanto alle doglianze relative alla stessa esistenza del locale di RM IA, la manifesta infondatezza è stata già argomentata con riferimento alla posizione DEND MI, cui si rinvia (par. 6.5), dato il contenuto autoevidente delle numerose conversazioni oggetto di captazione, intervenute sul tema - tra il PA e il ND. Analogamente, le critiche generali relative alla prova DEesercizio del potere di intimidazione sono state esaminate al paragrafo 2 della presente motivazione, cui si rinvia. Quanto, inoltre, al profilo individuale, il contenuto del ricorso finisce con il sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie che è non soltanto incompatibile con i limiti normativi della fase di legittimità ma del tutto inibito dalla chiarezza dei contenuti captativi (sia resi inter alios che in via diretta) e dagli esiti delle indagini di riscontro, che hanno determinato la certezza della presenza DEimputato in MI, DEincontro con il PA e della estrema rilevanza DEargomento trattato (la fibrillazione in atto nelle cellule territoriali lombarde). Si tratta, peraltro, di uno spaccatto effettuale tale da far ritenere congruamente dimostrato l'esercizio di un ruolo associativo pienamente attivo (il ES raccoglie indicazioni sull'argomento, da riferire al padre) con piena rispondenza - in diritto della affermazione di penale responsabilità ai parametri individuati in via generale al paragrafo 3 del presente elaborato.
6.8.2 Analogamente, quanto al motivo di ricorso relativo alla ritenuta responsabilità per la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis co.4, la manifesta infondatezza è stata argomentata al paragrafo 5, cui si rinvia.
6.9 LÀ CO.
6.9.1 Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono. Quanto alla affermazione di penale responsabilità, va affermato che la motivazione esposta in secondo grado resiste ampiamente alle obiezioni difensive. La identificazione DEimputato nel soggetto ..MI LÀ.. cui si riferiscono SO CO e TT RI nell'ampia conversazione (sui contrasti interni al locale di Trunca-AL) captata in data 11 luglio 2008 (già citata in riferimento alla posizione del TT) non appare illogica sia in virtù del preciso riferimento soggettivo che in rapporto alla esistenza di una ulteriore captazione 'diretta' (SO/LÀ) del 30 giugno 2008, nel corso della quale si parla di un argomento di notevole rilievo dimostrativo (la riunione del cd. Tribunale in AL programmata per il successivo 3 luglio). La identificazione vocale operata dalla polizia giudiziaria rappresenta un legittimo elemento di formazione del convincimento (v. Sez. I n. 22722 del 6.3.2007, rv 236763), cui si aggiunge la considerazione della comunanza di argomenti trattati nelle UE occasioni, posto che anche durante il colloquio intercorso tra il SO e il RMT TT è stata evocata la vicenda della trascuranza commessa da CC SO, oggetto di attenzione da parte della Provincia. Tali elementi, in virtù della pregnanza dei contenuti delle comunicazioni intercettate, raffigurano - in via indiziaria e con l'osservanza dei criteri normativi di cui all'art. 192 co.
2 - non soltanto l'avvenuta affiliazione del LÀ ma l'esercizio di un ruolo attivo, specie in rapporto alla dinamica di conflitto esistente nell'ambito della cellula territoriale di AL. E' evidente, infatti, che l'esistenza stessa del conflitto interno implica l'attivismo associativo dei soggetti che in tale contesto assumono posizioni contrapposte. Prive di pregio risultano, pertanto, le obiezioni difensive, essendo stato realizzato dai giudici del merito un inquadramento - in fatto e in diritto - pienamente conforme ai criteri di identificazione della condotta partecipativa punibile (v. par. 3 del presente elaborato).
6.9.2 Manifestamente infondate risultano essere, altresì, le doglianze relative al trattamento sanzionatorio, posto che la ritenuta marginalità del ruolo è stata apprezzata attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti;
la richiesta di prevalenza è stata congruamente respinta in rapporto alla inesistenza di ulteriori dati a favore relativi al fatto o alla personalità, specie considerandosi la complessiva natura dei fatti oggetto di giudizio (si vedano le considerazioni esposte al par. 6.3.3).
6.10 LÀ EF.
6.10.1 Il ricorso è fondato e va accolto. LÀ EF, mandato assolto in primo grado, è stato ritenuto responsabile del reato di partecipazione dalla Corte di Appello (quale affiliato al locale di ET). Pur essendo consentita dal sistema delle impugnazioni, senza rinnovazione DEattività istruttoria, la semplice rivalutazione dei dati informativi consistenti in captazioni di conversazioni (il tema è stato trattato al paragrafo 6.4 e verrà ripreso in modo più ampio al paragrafo 6.28), il Collegio ritiene che la interpretazione in diritto fornita dalla Corte di Appello sia da censurare, posto che l'applicazione DEindicatore logico di appartenenza è, nel caso in esame, non corrispondente ai criteri di individuazione della condotta partecipativa espressi al paragrafo 3, cui si rinvia. Non vi è dubbio alcuno - in effetti che il LÀ EF, per quanto emerge dalle captazioni di conversazioni intervenute tra il medesimo e CO SO (riportate, in sintesi, in parte narrativa) abbia stipulato l'accordo di ingresso in modo formale. Tuttavia si è già affermato che ciò non appare sufficiente ad integrare il fatto tipico richiesto dalla norma incriminatrice, da intendersi nel senso di partecipazione attiva. E gli indicatori di partecipazione attiva, nel caso del LÀ EF sono RM particolarmente deboli nella loro valenza dimostrativa, il che porta a ritenere sussistente e non superabile il ragionevole dubbio (art. 533 cod.proc.pen.), come limite alla affermazione di penale responsabilità e come fonte autonoma di vizio motivazionale. Sul tema, va ricordato che la formulazione testuale DEart. 606 co.1 lett e non menziona espressamente in tale ambito il tradimento DEaspettativa funzionale della motivazione (ossia la sua inidoneità a rendere esplicito il criterio logico con cui si è realizzato, in caso di condanna, il superamento di ogni dubbio ragionevole) limitandosi a raffigurare i tradizionali connotati di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità. Ciò tuttavia, attraverso le riflessioni sul tema della «giustificazione esterna» non ha impedito a questa Corte di legittimità, da tempo, sia di porre il tema del sindacato sul corretto utilizzo delle massime di esperienza come realizzabile in sede di legittimità in chiave funzionale di validità logica della motivazione (tra le molte, Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, rv 254572, Sez. II n. 44048 del 13.10.2009, rv 245627, con superamento interpretativo di precedenti rigidità, espresse, in particolare da Sez. Un. n. 12 del 31.5.2000) nonchè, dopo il 2006, di evidenziare come il mancato rispetto della regola di giudizio di cui all'art. 533 co.1 finisca con essere rilevabile, nell'ambito della lettera e DEart. 606, come ipotesi particolare di apparenza» di motivazione (secondo linee espresse da Sez. I n.41110 del 24.10.2011, Sez. VI n. 8705 del 24.1.2013, Sez. I n. 8163 del 10.2.2015) sia pure con il limite - connaturale al giudizio di legittimità - della presa d'atto da parte della Corte Suprema DEavvenuta considerazione, in termini non illogici, da parte del giudice del merito delle formulate ipotesi alternative di ricostruzione del fatto (in tal senso Sez. V n. 10411 del 28.1.2013). Ciò posto, è proprio l'analisi del dato rappresentato dalla captazione della conversazione intervenuta in data 2 dicembre 2008 a far emergere il limite (in fatto e in diritto) della motivazione espressa dalla Corte di Appello, come segnalato dal ricorrente. SO CO, in tale occasione, rimprovera LÀ per aver fatto riferimento, durante una discussione con un terzo per motivi privati (la vicenda DEautolavaggio) alla sua recente affiliazione. La lamentela giunta al SO viene riportata in questi termini : lo avete fatto un mese addietro e lui parla di affiliato !.. Ora, non potrebbe esservi conferma più evidente della x congruenza logica di quanto affermato da questo Collegio al paragrafo 3, atteso che anche nell'ambiente territoriale in cui sono calati i protagonisti delle vicende scrutinate, l'aver prestato il giuramento non comporta alcunadi per sè - particolare autorevolezza e non consente al soggetto investito di far pesare la condizione in termini di maggior prestigio. La conversazione, dunque, non poteva essere elevata ad indicatore di partecipazione attiva (e del resto la Corte di RM Appello, come si è detto, ha sposato in diritto la tesi della rilevanza e ricaduta nel fatto tipico del mero accordo di ingresso, in ciò determinando la necessità di accogliere, in questa sede, i ricorsi dei soggetti condannati in riferimento a tale mera condizione) nè le altre occasioni colloquiali offrono spunti di maggior consistenza dimostrativa. Permane, pertanto, un non risolvibile dubbio circa l'effettivo svolgimento di un ruolo o comunque circa l'attivismo utile del LÀ EF a beneficio del gruppo criminoso e ciò determina l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, per non aver commesso il fatto (secondo il principio generale espresso, in tal senso, da Sez. U n. 42756 del 30.10.2003, rv 226099).
6.11 SS IU.
6.11.1 I ricorso è fondato esclusivamente sul tema della ritenuta recidiva (applicata in sede di merito nella misura di anni cinque e mesi sei di reclusione).
6.11.2 Quanto alla responsabilità per il reato associativo, le numerosissime captazioni dirette che riguardano la persona del SS (ricordate in parte narrativa) hanno consentito unitamente a quelle relative a CO PP e CO SO - per la loro tendenziale autoevidenza, di costruire la base logica e storica DEintero giudizio. Va pertanto affermato che la responsabilità DEimputato è stata congruamente desunta dal complesso di tali dati, che non raffigurano un semplice status inattivo ma consentono di cogliere appieno la dinamicità e l'intensità del ruolo direttivo, in conformità ai criteri esposti al paragrafo 3 del presente elaborato. Ciò posto, va anche detto che le doglianze contenute nei motivi di ricorso, in numerosi punti, sono state esaminate nella parte generale della presente motivazione (ai paragrafi da 2 a 5). Su tali aspetti, pertanto - tra cui quello relativo alla natura mafiosa DEassociazione oggetto di giudizio, alla esistenza e funzioni della struttura di vertice, alla riconoscibilità della circostanza aggravante interna non verranno qui riprodotte le considerazioni già esposte. Va esclusivamente precisato, per completezza, che l'argomento speso dal ricorrente e rappresentato dalla permanenza di alcuni contrasti armati tra gruppi riconducibili alla 'ND non ha una reale forza antagonista rispetto alla ricostruzione (ritenuta logica da questo Collegio) della esistenza e funzioni DEorganismo di vertice. Ed invero, al di là delle questioni di prova (il ricorso è, sul tema, alquanto assertivo) è evidente che il mantenimento degli equilibri interni da un lato va rapportato a quella parte di gruppi che a tale organismo risultano aver aderito (si è già detto che non vi è pretesa totalizzante) dall'altro è espressione di un finalismo riconosciuto dall'istruttoria nel suo complesso, il che - ovviamente non esclude l'esistenza di momenti di crisi che - in quanto tali - Ri non rappresentano una smentita quanto una conferma della estrema difficoltà di realizzare tale obiettivo. Ciò che rileva è che molti soggetti, tra cui l'imputato, si siano effettivamente attivati (si vedano, ad esempio, le captazioni relative al difficile accordo trovato a margine delle nozze PE/BA) per il rinnovo delle cariche di tale organismo, proprio con la finalità di composizione dei conflitti, come ritenuto nelle decisioni di merito con piena aderenza ai dati probatori oggetto di valutazione.
6.11.3 Vanno invece qui valutate espressamente le doglianze ulteriori, nell'ordine che segue: a) la deduzione di vizio di nullità per il ridotto numero di colloqui con il difensore, in rapporto a quanto deciso da Corte Cost. n. 143 del 2013 è infondata, con le precisazioni che seguono. Il ridotto numero di colloqui fruibili tra imputato e suo difensore, nel periodo intercorso tra la modifica normativa adottata con legge n.94 del 15 luglio 2009 e decisione invalidante della norma, emessa dalla Corte Costituzionale (sent. n.143 del 2013) non è di per sè produttivo di una nullità del procedimento, come ritenuto dalla Corte di Appello. L'articolo 104 del codice di rito prevede, sul tema, il diritto DEimputato di conferire con il difensore. Detta norma non prevede modalità particolari nè tempi di esecuzione dei colloqui, ma è del tutto evidente che ciò che rileva - a fini di nullità procedurale - è il mantenimento in essere del diritto, nel senso che la nullità potrebbe derivare - in tesi - dalla mancata fruizione in toto dei colloqui, sì da rendere inoperante il comando normativo. Lì dove vi sia - medio tempore non già una soppressione del diritto ma una sua 'modulazione (con fissazione di un limite massimo mensile o di un termine di durata) è da escludersi, sul piano processuale, la produzione di una nullità, salva l'ipotesi in cui il ricorrente dimostri in concreto una oggettiva impossibilità di congruo esercizio del diritto di difesa, nello specifico procedimento, derivante da tale limitazione. La decisione della Corte Costituzionale di certo elimina la norma limitativa con effetto ex tunc (e sul punto va corretta, ai sensi DEart. 619 cod.proc.pen. l'affermazione contraria contenuta nella decisione di merito) ma ciò non consente di affermare, per quanto sinora detto, che il numero limitato di colloqui sia fonte di invalidità del procedimento. Nel caso in esame non è stata fornita prova della effettiva menomazione, tale da ricollegare la sanzione processuale (in mancanza di previsione espressa) alla norma generale di cui all'art. 178 cod. proc.pen., data la genericità delle argomentazioni proposte, e pertanto la doglianza va dichiarata infondata;
b) il vizio di motivazione in tema di commisurazione della pena-base è infondato. RM Il GU, nell'ambito del riconosciuto ruolo direttivo (fascia edittale, ritenuta l'aggravante interna, da 12 a 24 anni) ha determinato la pena-base in quella di anni sedici e mesi sei di reclusione;
la Corte di secondo grado, limitando qui l'analisi a tale aspetto, la ritiene congrua rispetto alle emergenze processuali sul ruolo (complessivo disvalore della condotta), definendola lievemente superiore al minimo edittale. Ora, vero è che l'avverbio utilizzato è discutibile, posto che l'aumento rispetto al mimimo edittale (anni quattro e mesi sei) corrisponde a poco più di un terzo della forbice (12 anni) tra minimo e massimo. Ma ciò che rileva a fini di giustificazione è il contenuto sostanziale DEargomentazione, ossia il rinvio alla intensità e alla durata del rapporto instaurato tra il SS e la organizzazione criminosa. In ciò la motivazione appare congrua e aderente alle risultanze processuali, posto che è lo stesso SS ad aver rivendicato, in alcune captazioni, la sua lunga militanza nel gruppo e il possesso, in periodi recenti, della carica di capo DEorganismo sovraordinato denominato CR. Va pertanto ritenuto ininfluente sul contesto giustificativo l'errore descrittivo commesso dalla Corte di secondo grado e relativo alla entità DEaumento rispetto al minimo edittale, essendovi rispondenza tra il contenuto effettivo della valutazione e i parametri le gali di cui agli articoli 132 e 133 cod.pen. ; c) analogamente, è infondata la deduzione di vizio motivazionale sul tema del diniego delle circostanze attenuanti generiche, in virtù della effettiva rispondenza della scelta ai contenuti informativi DEistruttoria che attestano la particolare intensità del ruolo, nonchè in rapporto all'assenza di dati positivi - sul fatto o sulla personalità - cul acorare tale attenuazione atipica;
d) fondato è, pertanto, unicamente il profilo di critica relativo alla ritenuta recidiva. Non vi è dubbio circa l'avvenuta contestazione della medesima, ma in rapporto alla condanna per la detenzione di armi DEanno 1987 era intervenuta - pacificamente in data 26 marzo 2008 la riabilitazione. Non può, sul tema, ritenersi corretto il ragionamento in diritto con cui la Corte di Appello, pur in presenza di tale aspetto, ha recuperato la valenza del precedente (di regola inibita ai sensi DEart. 178 cod.pen.). Ciò in rapporto a UE considerazioni essenziali. La prima è che pur avendo la revoca della riabilitazione natura dichiarativa (Sez. V n. 3244 del 27.11.1985, rv 17259) - a differenza della applicazione della stessa (sez. I n. 42066 del 4.4.2014, rv 260517)- l'effetto giuridico si produce attraverso una dichiarazione espressa (con retroazione ex tunc) che nel caso in esame è mancata;
la seconda è che, in ogni caso, il precedente in esame non poteva - data l'epoca di consumazione del reato - ritenersi idoneo a determinare la valutazione di cui all'art. 99 cod.pen. . A seguito della decisione Corte Cost. RM n. 185 del 2015 anche nel procedimento in esame essendo venuto meno l'ultimo tra gli automatismi applicativi - l'apprezzamento della recidiva, nella sua portata di amplificazione sanzionatoria, va infatti operato in concreto, alla stregua dei criteri espressi da Sez. U. n. 35738 del 27.5.2010, ric. Calibè, rv 247838 ( e successivi arresti sul tema). In tale decisione si è evidenziato il dovere di verificare in concreto - se la reiterazione DEillecito sia da ritenersi sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale DEesistenza di precedenti penali. Va dunque rilevato che, in ogni caso, la data del precedente - 29 agosto 1987 - risulta eccessivamente risalente nel tempo, pur volendosi accedere ad una lettura della contestazione non 'chiusa' sotto il profilo del dies a quo, posto che non può non rilevarsi che l'oggetto DEaccertamento riguarda essenzialmente condotte commesse tra i primi anni 2000 e il 2011. Va pertanto, su tale punto, disposto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, il che assorbe l'ulteriore doglianza relativa al quantum DEaumento (superiore alla entità complessiva delle precedenti condanne). Trattandosi di operazione matematica, ai sensi DEart. 620 lettera L cod.proc.pen. (si veda sul tema Sez. IV n. 15589 del 6.3.2006, rv 233972) la pena inflitta al ricorrente va rettificata con esclusione DEaumento per recidiva e pertanto determinata nella misura finale di anni undici di reclusione (la pena base è pari ad anni sedici e mesi sei, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato) con rigetto del ricorso nel resto.
6.12 LE HE.
6.12.1 Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono. Le UE decisioni di merito hanno concordemente valorizzato una molteplicità di dati probatori, ritenuti in modo non illogico- espressivi della particolare autorevolezza del LE nell'ambito della organizzazione mafiosa in esame. Va premesso, quanto al tema del ruolo direttivo/organizzativo, che sul piano del dritto sostanziale trattasi pacificamente di titolo autonomo di reato (in tal senso già Sez.V n. 7961 del 9.1.1990, ric. Rabito, rv 184537, nonchè di recente Sez. I n. 29770 del 24.3.2009, ric. Vernengo, rv 244459; Sez. V n. 8430 del RM 17.1.2014, ric. Castaldo, rv 258304) la cui riconoscibilità va operata in concreto (anche mediante indizi, purchè connotati da gravità precisione, concordanza) sulla base di un riconoscibile esercizio di poteri decisionali, pur se esercitati in una articolazione territoriale minore o in un settore specifico di interesse (tra le molte, Sez. I n. 3137 del 19.12.2014, rv 262847; Sez. VI n. 9104 del 14.10.1997, rv 211557). Ora, nel caso del LE gli indizi di esercizio concreto di compiti decisionali - sia pure nell'ambito di una specifica articolazione territoriale (quella di contrada LA) sono stati tratti in modo non illogico dalle diverse captazioni di conversazioni (tra queste, una è intervenuta in via diretta tra il LE e i AS SS IU, in data 13 aprile 2010). Il ricorso, nella parte in cui contesta la congruenza logica di tali dati, è privo di pregio, posto che mal si confronta con lo spaccato comportamentale emergente da ciascuna delle captazioni rilevanti. In effetti, l'avvenuto accordo delle parti sul rito (giudizio abbreviato) non consente di contestare la validità delle captazioni eseguite in diverso procedimento e acquisite agli atti in epoca antecedente alla richiesta. Da ciò deriva che la figura del LE risente, in negativo per la difesa, non soltanto della valenza degli elementi tratte dalle intercettazioni del procedimento cd.CR ma anche di quella emergente dalle captazioni realizzate nella diversa indagine EC-Bene Comune. Ciò posto, non appare illogico ritenere, alla stregua di tali dati, che le indicazioni probatorie siano concordi nel raffigurare l'esistenza della specifica articolazione territoriale ed il ruolo di comando svolto, in tale contesto, dal LE. Quest'ultimo, infatti, non soltanto conversa in prima persona con il SS di argomenti di estrema delicatezza in ambito associativo (la soffiata relativa alla imminente esecuzione delle misure cautelari) esprimendo preoccupazione per le sorti DEintero gruppo (.. se ci fermano adesso, ci rovinano..) ma risulta indicato, in altri stralci, come AS scelto di contrada LA e come soggetto la cui presenza era da ritenersi necessaria per il rituale conferimento di cariche. Si tratta, pertanto, di spunti dimostrativi che appaiono obiettivamente rafforzati dai contenuti della conversazione 'diretta' (quella del 13 aprile 2010) e che consentono di ritenere del tutto congruo il ragionamento probatorio esposto in sentenza. La ricostruzione del ruolo può infatti avvenire sia in via diretta - mediante la ricostruzione di uno o più episodi specifici espressivi del medesimo -, che in via logica, mediante l'apprezzamento di segmenti della istruttoria che possiedano obiettiva valenza indicativa DEavvenuto esercizio del medesimo, come nel caso in esame. La valutazione operata dalla Corte di secondo grado risulta pertanto conforme all'insegnamento di questa Corte in tema di necessaria valutazione congiunta dei dati indizianti ( RM Sez. U., 4.2.1992, ric. Ballan, ribadito da Sez. U n. 33748 del 12.7.2005, ric. Mannino, rv. 231678, poiché l'indizio è significativo di una pluralità, maggiore o minore di fatti non noti - tra cui quello da provare-, nella valutazione di una molteplicità di indizi è necessaria una preventiva valutazione di indicatività di ciascuno di essi sia pure di portata possibilistica e non univoca sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logici e scientifici, e successivamente ne è doveroso e logicamente imprescindibile un esame globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio possa risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, sì che il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella valutazione unitaria, in modo da conferire al complesso indiziario pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto) . Infondate, pertanto, risultano le doglianze relative alla intervenuta affermazione di penale responsabilità.
6.12.2 La censura 'comune' circa la ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 416 bis co.4 è stata valutata in via generale al paragrafo 5 del presente elaborato, cui si rinvia, non essendovi altro da aggiungere.
6.12.3 Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche il motivo è parimenti infondato. Se è vero, infatti, che le stesse possono essere concesse anche in riferimento a reati di notevole gravità, è altresì corretto ritenere che le stesse non possano derivare dalla semplice incensuratezza, dovendo affacciarsi sulla scena cognitiva, al fine della applicazione della diminuente, un preciso aspetto positivo relativo al fatto o alla personalità DEautore (si veda quanto già affermato al paragrafo 6.3.3). Tale aspetto non può essere rintracciato nella - pretesa - carenza di materialità della condotta, aspetto che risulta smentito dalla valutazione dimostrativa prima ricordata. La ricostruzione in via logica del ruolo direttivo, ove realizzata come nel caso in esame sulla base di concreti indicatori, non è assolutamente definibile come assenza di materialità della condotta, trattandosi, invero, di una diversa modalità ricostruttiva (per indizi e per sintesi) che presuppone la materialità e l'esercizio concreto del potere direttivo. Per il resto, va ribadito che la valutazione della gravità del fatto - ai sensi DEart. 133 cod.pen. - è elemento che, unitamente all'assenza di elementi positivi atipici, ben può influire sul giudizio di reiezione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso va pertanto, nel suo complesso, rigettato.
6.13 CO AR. RM 6.13.1 Il ricorso è fondato limitamente al calcolo della pena, con rigetto nel resto. Quanto ai profili di doglianza comuni ad altri ricorrenti, gli stessi sono stati trattati nei paragrafi da 2 a 5, al cui contenuto si rinvia. In riferimento alla posizione specifica, il Collegio osserva che l'esistenza in fatto della riunione del cd. Tribunale in AL è stata congruamente dimostrata in sede di merito con argomenti (le plurime captazioni sul tema e i comportamenti tenuti dai soggetti invitati all'evento) che in quanto dotati di ampia logicità e aderenza alle fonti non sono qui rivalutabili (in virtù di quanto esposto al paragrafo 4 del - presente elaborato in diritto). Non può pertanto ritenersi consentita la rivalutazione, atteso che dalle evidenze illustrate in sentenza non può porsi in dubbio la attività posta in essere in tale occasione dal CO AR (accompagnatore, in tale occasione, CO PP). Si tratta di un indicatore logico idoneo a determinare la considerazione di un ruolo attivo, in conformità ai parametri in diritto esposti al paragrafo 3, ai cui contenuti si rinvia. Vi è, tuttavia, fondatezza del ricorso in riferimento al trattamento sanzionatorio indicato in dispositivo, atteso che in motivazione risultano concesse al CO le circostanze attenuanti generiche equivalenti e non risulta stabilita la pena-base in misura superiore al minimo edittale. Pertanto, su tale aspetto la decisione va rettificata, con annullamento senza rinvio e rideterminazione della pena inflitta in quella di anni quattro e mesi otto di reclusione. Non può, per converso, ritenersi fondata la deduzione relativa al giudizio di equivalenza delle circostanze, atteso che - in ogni caso - la marginalità del ruolo non consente, come ritenuto in sede di merito, di attenuare uklteriormente il trattamento sanzionatorio data la complessiva gravità DEevento oggetto di ricostruzione (si vedano, sul tema, le considerazioni espresse al paragrafo 6.3.3).
6.14 D'NO RA.
6.14.1 Il ricorso è fondato limitatamente al profilo della recidiva, con rigetto nel resto.
6.14.2 Va ricordato, in punto di responsabilità, che D'NO RA, come sintetizzato in parte narrativa, è stato individuato nelle decisioni di merito come il destinatario della dote della santa, durante l'incontro tenutosi in data 11 dicembre 2009 in NO. Come si ricorderà, in tale occasione convergono in NO presso il ristorante IL, esponenti di diverse realtà territoriali risultati essere stabilmente inseriti nella organizzazione (tra questi CO PP, SS IU, CO SO, CC SO, RO QU, HE LE, RMY AR ES) a dimostrazione della notevole rilevanza DEevento in questione. La ricostruzione del fatto (in particolare, pag. 2005-2008 della sentenza impugnata), operata mediante l'incrocio logico tra le captazioni di conversazioni (antecedenti e successive) e l'osservazione - sul posto - delle entrate e uscite dei soggetti dal ristorante (tra cui il D'NO), è fondata su elementi convergenti e in larga misura risultanti da captazioni di colloqui (non inficiata da illogicità evidenti) e pertanto si sottrae alla richiesta di rivalutazione in sede di legittimità sostanzialmente proposta dal ricorrente (secondo le coordinate di metodo indicate al paragrafo 4 del presente elaborato). Nessuna frattura logica del ragionamento probatorio è dato rinvenire, nè le obiezioni del ricorrente (tutte esaminate e risolte congruamente in sede di merito) introducono reali elementi di smentita. Sostenere che il D'NO, evocato in modo esplicito nelle captazioni inter alios come sogggetto che doveva ricevere qualcosa 'dal gruppo' si sia trovato per caso quel giorno, per più di tre ore, all'interno del ristorante con persone come CO PP - che avevano percorso una quarantina di chilometri per recarsi in NO, contrasta non solo con le risultanze istruttorie ma con la logica comune. Non può inoltre, ritenersi fondato il profilo di doglianza coltivato dal ricorrente e relativo all'avvenuta utilizzazione in chiave dimostrativa della trascrizione delle conversazioni operata dalla polizia giudiziaria, con rigetto ( in primo grado) della richiesta di perizia trascrittiva. La dinamica del rito abbreviato cd.puro si fonda sulla scelta della parte privata (l'imputato) di attribuire valore probatorio ai risultati DEattività di indagine confluita nel fascicolo del Pubblico NI. AL il caso di inutilizzabilità patologica, tali atti - così come redatti e formati - diventano base cognitiva per il giudice chiamato a decidere sulla responsabilità DEimputato, siano essi consistenti in dichiarazioni o in altra tipologia di materiali investigativi. La scelta di semplificazione processuale è premiata in caso di condanna con la - riduzione del trattamento sanzionatorio. In tale quadro, l'esercizio di poteri istruttori ex officio (art. 441 co.5 cod.proc.pen.) può, di certo, essere sollecitato da una delle parti, ma in nessun caso può parlarsi (sia in primo che in secondo grado) di un diritto alla raccolta del nuovo elemento o alla rielaborazione (come nel caso in esame) di una attività già realizzata, quanto di una mera aspettativa, trattandosi di un potere attribuito dalla legge al giudice che procede. Dunque in nessun caso potrebbe determinare vizio processuale la mancata acquisizione di un elemento sollecitato dalla parte ai sensi DEart. 441 co.5 cod. proc.pen. (nel caso in esame la perizia). RM La valutazione, pertanto, si traferisce - in sede di impugnazione di legittimità - sulla motivazione non già del diniego specifico, quanto della sentenza, in particolare della complessiva tenuta logica del ragionamento probatorio realizzato sugli atti resi disponibili dalla adozione del rito speciale. Ciò anche in rapporto al diniego di acquisizione in appello della perizia disposta in diverso procedimento, data in ogni caso la manifesta tardività della relativa domanda. Come si è evidenziato, sul punto, la ricostruzione complessiva DEepisodio (incontro a NO e conferimento della dote della santa al D'NO) appare logica e coerente in virtù del fatto che la prova del fatto è stata tratta non già da una sola conversazione (il che, in astratto, poteva creare dubbi sulla opportunità della perizia trascrittiva indipendente) ma da una serie di conversazioni che risultano convalidate sul piano logico - dalla effettiva 'compresenza fisica' dei - personaggi interessati (alcuni dei quali provenienti dalla fascia tirrenica) presso il ristorante in NO, in esecuzione di precedenti accordi. Non vi è pertanto una accettabile ipotesi alternativa di esplicazione del fatto, il che conduce a ritenere inaccoglibili la doglianze espresse nel ricorso, per inconciliabilità tra la pretesa di estraneità (comunque formulata, anche con memoria personale) e le risultanze obiettive DEaccertamento.
6.14.3 Quanto alla congruità DEindicatore utilizzato dalla Corte di merito, rappresentato dall'accertato conferimento al D'NO, nella suddetta occasione, della dote della santa, i motivi di di ricorso sono parimenti infondati. Si è già osservato, in parte generale (cap.2 e cap.3) come in tal caso a venire in rilievo non è una mera qualità o status, ma il fatto in sè DEattribuzione come 'riconoscimento' DEattività svolta dall'affiliato in favore del gruppo. Nè rileva, a tal proposito, la pregressa e lunga detenzione in virtù di condanna definitiva per sequestro di persona - del D'NO. Risulta, infatti che il ricorrente è stato posto in libertà nel 2006, tre anni prima di tale conferimento e, pertanto, l'attivismo in favore DEassociazione - aspetto che consente di ritenere integrata la condotta tipica è da ritenersi correlato al periodo di libertà, invero - consistente, vissuto sino al momento della cerimonia. La santa è, come si è evidenziato in riferimento ad altre posizioni, la prima dote della cd. società maggiore e la vicenda del D'NO, a ben vedere, dimostra che l'attribuzione di tale riconoscimento (che comporta la crescita di influenza dello stesso organismo territoriale di riferimento, v. paragrafo 2) non si realizza, di regola, durante la vita carceraria (e sul punto si tornerà in seguito) a dimostrazione ulteriore della validità della sottostante massima di esperienza.
6.14.4 Analogamente, prive di pregio risultano le deduzioni di vizio motivazionale in riferimento alla stessa esistenza del locale in NO. Il motivo muove da un ला presupposto metodologico erroneo, posto che le stesse conversazioni captate e ragionevolmente interpretate (v. paragrafo 4) sono una fonte dimostrativa consistente, il che rende non necessaria la conferma esterna. Conferma, che peraltro, nel caso in esame esiste secondo i razionali profili motivazionali esposti in sede di merito in virtù del contenuto di una decisione irrevocabile espressamente analizzata in sentenza.
6.14.5 Quanto ai motivi inerenti il trattamento sanzionatorio, si è già detto in parte generale circa l'infondatezza delle doglianze relative alla ritenuta sussistenza DEaggravante interna (cap.5). Quanto al profilo della ritenuta recidiva il ricorso è, invece, fondato in virtù del confronto tra il testo della decisione e i contenuti della sentenza Corte Cost. n.185 del 2015 (con esclusione DEautomatismo ex lege correlato alla natura del nuovo reato). Pur in un quadro che, vista la gravità del precedente, avrebbe in ipotesi consentito l'elaborazione di un profilo motivazionale autonomo, la Corte di merito espressamente afferma (a pag. 2018) che il minimo edittale pari ad anni nove va incrementato per recidiva essendo l'aumento obbligatorio. Trattandosi di aspetto valutativo che resta aperto, questa Corte di legittimità deve pertanto limitarsi ad annullare tale statuizione, con rinvio, sul punto, ad altra Sezione della Corte di Appello di GI IA.
6.15 De EO OS.
6.15.1 Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono. La Corte di secondo grado, sul tema della responsabilità, ha posto in essere accogliendo l'impugnazione DEaccusa una consentita rivalutazione della - valenza dimostrativa degli elementi a carico (trattandosi di captazioni di colloqui non sussiste, quanto al potere di rivalutarne i contenuti, alcun obbligo di rinnovazione istruttoria, come di recente precisato da Sezioni Unite n. 27620 del 28.4.2015, ric. Dasgupta) con ragionamento probatorio che resiste alle critiche proposte dal ricorrente, sia in sede di ricorso principale che di motivi aggiunti. In effetti, èemersa in secondo grado - la incompletezza della prima decisione, - in modo analogo a quanto si è già valutato nel ricorso proposto da TT RI, non essendo stato valutato dal GU il contenuto del colloquio intercorso tra De EO OS e SS IU in data 12 dicembre 2009, colloquio da cui sono stati tratti ulteriori elementi di convincimento a carico. Il ricorrente ne contesta la utilizzabilità, trattandosi di captazione presente in atti al momento della richiesta di rito abbreviato ma proveniente da diverso RM procedimento e, peraltro, trafusa nel corpo di un decreto di fermo. Tale prospettazione difensiva è del tutto infondata. Ed invero, l'intervenuta richiesta di definizione del giudizio con il rito abbreviato esprime la volontà della parte di confrontarsi con i materiali dimostrativi sino a tale momento confluiti nel fasicolo processuale (ciò va posto in correlazione con la premialità eventuale del rito, in caso di condanna), il che esclude sinanche che possano essere fatte valere ipotesi di nullità di ordine generale non assolute. Per costante e condiviso orientamento (a partire da S.U. n. 16 del 21.6.2000, ric. Tammaro;
v. anche Sez. IV n. 31304 del 18.5.2005, rv 231739; Sez. I n. 4429 del 18.12.2013 rv 258309 e Sez. III n. 19454 del 27.3.2014, rv 260377) solo il vizio di inutilizzabilità patologica DEatto a rilievo probatorio (art. 191) e quello di nullità assoluta (art. 179) sopravvivono all'atto di volontà consistente nella richiesta di definizione del processo mediante rito abbreviato, determinandosi per tutte le altre ipotesi di nullità una causa di sanatoria. Da ciò deriva che non essendovi stata, peraltro, contestazione alcuna - in sede di merito - circa l'ingresso del materiale dimostrativo proveniente dal diverso procedimento, nè essendo intervenuta una esplicita richiesta di ascolto del relativo file audio (che legittimamente non è stato depositato in sede di esercizio DEazione penale), legittimamente la Corte di Appello ha preso in esame il dato dimostrativo, peraltro richiamato e riportato dal P.M. impugnante nel testo DEatto di impugnazione e dunque ben noto all'attuale ricorrente. La dimenticanza argomentativa del giudice di primo grado, dunque, non costruisce alcun diritto della parte alla esclusione di tale atto di indagine dal quadro decisòrio del giudizio di secondo grado, a fronte della avvenuta impugnazione da parte del Pubblico NI e della natura del giudizio di appello come giudizio di merito con effetto devolutivo pieno sui capi impugnati (fatto di cui si tende, sovente, a trascurare l'importanza, con impropria assimilazione del giudizio di secondo grado a quello di legittimità). Nessun vizio, inoltre, può derivare dal fatto che il testo della captazione era trasfuso in un decreto di fermo, dovendosi presumere la conformità del testo alla trascrizione originale (rimasta agli atti del diverso procedimento), nè può ipotizzarsi alcun vizio di contraddittorio (doglianza contenuta nei motivi aggiunti, nde), trattandosi di atto depositato già in sede di esercizio DEazione penale e dunque pinemante conoscibile, con l'ordinaria diligenza, da parte della difesa. Ciò posto, l'evidente saldatura logica in chiave di conferma all'ipotesi di accusa esistente tra i vari brani captati - UE dei quali in forma diretta è stata rettamente evidenziata dalla Corte di merito, ove si consideri l'estrema rilevanza degli argomenti oggetto di conversazione tra il AS SS EP (il cui ruolo di vertice della società di DE è emerso in modo pieno nell'intera decisione impugnata) e l'attuale ricorrente De EO OS, specie per quanto Ry riguarda la conversazione del 12 dicembre 2009 (nel corso della quale il De EO, identificato in modo certo tramite videoripresa al termine DEincontro, viene messo al corrente della scelta di 'azzerare' temporaneamente le cariche della società di DE, con richiesta di parere a lui rivolta dal SS). In tale ottica, prive di pregio sono le doglianze in punto di identificazione e di interpretazione anche dei contenuti della captazione, che appaiono rivolte essenzialmente ai contenuti della conversazione inter alios del 10 agosto 2009. Entrambi tali aspetti risultano, infatti, congruamente esaminati in sede di merito, (con insindacabilità di tale aspetto secondo le linee metodologiche indicate retro, al paragrafo 4 del presente elaborato) essendo stata valorizzata l'indicazione (operata dal SS nel corso della conversazione con il ES IU ed NI RO) di IM, il figlio di MI de EO, tale da rendere del tutto logica la identificazione con l'imputato, ed essendosi ritenuta esatta ia interpretazione (anche in virtù di ascolto diretto del file) fornita dal giudice di primo grado della frase .. quello è attivo, IM ha la santa... Trattasi dunque, delia conferma di quanto risulti rilevante (è lo stesso SS a correlare la dote all'attivismo), nello spaccato associativo oggetto di analisi, il fenomeno della progressione nelle doti (la santa segna l'ingresso nella cd. società maggiore, per come ragionevolmente emerso dall'intera istruttoria), il che consente di riaffermare (v. il paragrafo 3 del presente elaborato) la ragionevolezza di tale indicatore in riferimento alla acquisita nozione dinamica di partecipazione all'associazione criminosa. Non si tratta, pertanto, della valorizzazione di uno status, come sostenuto dal ricorrente, quanto della 'presa d'atto' della validità indicativa di un fatto>> rappresentato dall'assegnazione interna del riconoscimento per una attività concretamente svolta (la dote). Indicatore che, nel caso in esame, non è l'unico, saldandosi agli ulteriori dati prima ricordati. Il ricorso, pertanto, finisce con il non confrontarsi, sia in fatto che in diritto, con l'effettiva consistenza argomentativa di quanto espresso nella decisione impugnata.
6.15.2 Manifestamente infondate sono le ulteriori doglianze. Il tema della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis co.4 è stato trattato, in via generale, al paragrafo 5 del presente elaborato, cui si rinvia;
quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche la motivazione esposta in sentenza appare del tutto congrua, non essendosi la Corte di secondo grado limitata a rinviare alla parte generale (tecnica, di per sè non illegittima, salva l'emersione di specifici aspetti non valutati) ma avendo, in ogni caso esposto valutazione specifica a pag. 576. Del resto, questo Collegio ha già avuto modo di precisare, nell'esame delle posizioni precedenti (al par. 6.3.3) che ben può argomentarsi - in assenza di elementi positivi atipici il diniego delle circostanze attenuanti generiche RM attraverso la considerazione della particolare gravità del fatto.
6.16 De MA OR.
6.16.1 Il ricorso è fondato limitatamente al profilo della recidiva, con rigetto nel resto. Ritenuto partecipe alla organizzazione per la fascia jonica, il De MA è stato intercettato durante le indagini anche in via diretta, come ricordato in parte narrativa (conversazione del 14 agosto del 2009 con il AS SS in DE). Le doglianze esposte nel ricorso sono, in larga misura, espressive di motivi comuni (natura mafiosa DEente, sussistenza della circostanza aggravante interna, metodo di valutazione delle conversazioni inter alios) cui si è fornita risposta ai paragrafi da 2 a 5, al cui contenuto si opera rinvio. Quanto ai profili residui, l'infondatezza deriva dalla assenza di un reale confronto tra i contenuti motivazionali e il ricorso medesimo. Di sicuro rilievo come ritenuto dalla Corte di Appello - è infatti sia il contenuto del colloquio diretto del 14 agosto 2009 (durante il quale SS e De MA discutono delle tensioni relative ai futuri assetti DEorganismo di vertice, interrogandosi sulle condotte di VI ES) che la presenza del De MA alla riunione tenutasi in NO per il conferimento della dote al D'NO (si vedano le considerazioni esposte nell'analisi della posizione di quest'ultimo), oltre alle altre circostanze fattuali indicate in sede di merito. Si tratta di segmenti istruttori ritenuti -in modo logico e coerente - di notevole rilevanza indicativa e tali da consentire senza vizio alcuno l'inquadramento del De MA nel gruppo associativo, in conformità ai principi generali ricordati e puntualizzati al paragrafo 3 del presente elaborato. Peraltro, va precisato che nel ricorso si deduce l'assenza di prova del locale di IO ON. Anche tale doglianza è priva di pregio, posto che il motivo muove da un presupposto metodologico erroneo. Le stesse conversazioni captate e ragionevolmente interpretate (v. paragrafo 4) rappresentano, infatti, una fonte dimostrativa consistente, il che rende non necessaria la conferma esterna, e nel caso in esame vi è esplicito riferimento alla esistenza di tale organismo nel corso di una conversazione intervenuta tra PP CO e AT ND.
6.16.2 Unica doglianza fondata è pertanto quella relativa alla ritenuta recidiva. A seguito della decisione Corte Cost. n. 185 del 2015 anche nel procedimento in esame essendo venuto meno l'ultimo tra gli automatismi applicativi l'apprezzamento di tale circostanza, nella sua portata di amplificazione sanzionatoria va operato in concreto, alla stregua dei criteri espressi da Sez. U. n. 35738 del 27.5.2010, ric. Calibè, rv 247838 ( e successivi arresti sul tema). RM In tale decisione si è evidenziato il dovere di verificare in concreto - -se la reiterazione DEillecito sia da ritenersi sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale DEesistenza di precedenti penali. Ciò posto, nel caso del De MA, va ritenuto che i precedenti penali non giustificavano l'incremento della sanzione (nella misura di un anno di reclusione). Va infatti ritenuta sussistente la denunziata illogicità della motivazione espressa sul punto nella decisione impugnata, atteso che dall'esame del certificato penale risulta che il precedente per furto e detenzione di arma risale a condotta del 1977. Trattasi di condotta posta in essere ad eccessiva distanza temporale dai fatti per poter concorrere all'applicazione della circostanza in esame. Va pertanto, su tale punto, disposto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata. Trattandosi di operazione matematica, ai sensi DEart. 620 lettera L cod.proc.pen. (si veda sul tema Sez. IV n. 15589 del 6.3.2006, rv 233972) la pena inflitta al ricorrente va rettificata con esclusione DEaumento per recidiva e pertanto determinata nella misura finale di anni sei e mesi otto di reclusione (la pena base è pari ad anni dieci, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato) con rigetto del ricorso nel resto.
6.16.3 Per economia di trattazione, va dichiarata la manifesta infondatezza del ricorso proposto dal P.G. territoriale e relativo alla qualificazione giuridica della condotta. Sul punto, vero è che - in astratto - l'esercizio di poteri organizzativi può essere riconosciuto anche in presenza di attività diverse da quella di 'capolocale' (nel caso in esame carica attribuita anche in sede giudiziaria a soggetto diverso) ma, in concreto, l'esclusione di tale qualità in capo al De MA è derivata da carenza probatoria che non appare argomentata dalla Corte di Appello in modo - irragionevole. Le molteplici attività di cui vi è traccia, svolte dal De MA, anche con contatti con le articolazioni lombarde, ne raffigurano di certo il ruolo attivo ma non consentono di ritenere viziata la negazione della condotta più grave, posto che non emergono indicatori di autonomia in punto di elaborazione delle linee strategiche del gruppo. Il ricorso, pertanto, finisce con il proporre la rivalutazione di aspetti del fatto congruamente scrutinati in sede di merito.
6.17 EM AT. RMY 6.17.1 La posizione verrò esaminata in modo congiunto a quella di SC UN.
6.18 FI MA.
6.18.1 Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi, peraltro, a sollecitare una rivalutazione di elementi probatori che risultano logicamente apprezzati dalla Corte di secondo grado, in violazione dei limiti ontologici del giudizio di legittimità, ricordati al paragrafo 4.2 della presente motivazione. Ed invero, la conforme valutazione espressa nelle UE decisioni di merito è ancorata, in fatto, ad un complesso di dati dimostrativi che, in quanto logicamente apprezzati, non appaiono rivalutabili. E' da ritenersi certo, pertanto, che FI MA sia il soggetto che in data 11 agosto 2009 ebbe a presentare al rito di affiliazione, in presenza di PP CO, il nipote ZU EV quale 'nuova pianta' . In tal senso, oltre agli inequivoci contenuti delle captazioni citate nelle decisioni, va ricordato il controllo su strada avvenuto subito dopo - della vettura in cui - viaggiavano, appunto, il FI e lo ZU. La doglianza in diritto concerne l'avvenuta applicazione della massima di esperienza per cui il soggetto che 'introduce' nella società mafiosa il nuovo adepto (la cui posizione sarà oggetto di valutazione infra) va ritenuto partecipe, in ragione del fatto che tale compito non può essere svolto da soggetti estranei all'agglomerato associativo. Anche in tal caso, tuttavia, la doglianza è manifestamente infondata, posto che tale massima di esperienza risulta essere del tutto ragionevole, in quanto basata su dati esperenziali e logici che consentono di ribadirne la validità. In effetti, a differenza del soggetto che stipula il mero 'accordo di ingresso' (da ritenersi non punibile, lì dove a tale dato non segue un ulteriore indicatore di avvenuta attivazione, secondo le linee esposte al paragrafo 3 del presente elaborato) il 'presentatore' è persona che viene abilitata dal gruppo a selezionare l'aspirante ed in ciò esprime non soltanto una mera condivisione astratta di valori ma realizza una attività concreta (la selezione) pienamente sintomatica DEagire associativo. Quanto ai residui profili di doglianza si è già trattato (al paragrafo 5) il tema della circostanza aggravante di cui al co.4 DEart. 416 bis cod.pen. ed il diniego delle attenuanti generiche risulta congruamente motivato, potendo rientrare nel perimetro valutativo la condotta susseguente al reato e non essendo emersi dati positivi sul fatto o sulla personalità cui ancorare tale riconoscimento (v. par. 6.3.3). RM 6.19 NE RI.
6.19.1 Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi, peraltro, a sollecitare una rivalutazione di elementi probatori che risultano logicamente apprezzati dalla Corte di secondo grado, in violazione dei limiti ontologici del giudizio di legittimità, ricordati al paragrafo 4.2 della presente motivazione. Entrambe le decisioni di merito, in modo conforme, hanno valorizzato un elemento di fatto che va ritenuto indicatore concreto della appartenenza del NE al gruppo criminoso. Si tratta, in particolare, della presenza del NE alla cerimonia di conferimento della dote della santa a D'NO RA in quel di NO in data 11 dicembre 2009. Come si ricorderà, in tale occasione convergono in NO presso il ristorante IL, esponenti di diverse realtà territoriali risultati essere stabilmente inseriti nella organizzazione (tra questi CO PP, SS IU, CO SO, CC SO, RO QU, HE LE, AR ES) a dimostrazione della notevole rilevanza DEevento in questione. La ricostruzione del fatto, operata mediante l'incrocio logico tra le captazioni di conversazioni (antecedenti e successive) e l'osservazione - sul posto delle entrate e uscite dei soggetti dal ristorante, è pienamente logica e pertanto si sottrae alla richesta rivalutazione in sede di legittimità (secondo le coordinate di metodo indicate al paragrafo 4 del presente elaborato). Peraltro, il ricorrente propone una interpretazione alternativa dei dati istruttori che contrasta con la logica, atteso che l'uscita dal locale - intorno alle 15.23 e in concomitanza con quella degli altri, essendo gli sfalsamenti minimi e contenuti in complessivi quattro minuti- ne presuppone l'entrata ed il contenuto della cerimonia è stato congruamente ricostruito, come si è detto, con riferimento alle captazioni di colloqui inter alios intervenuti sia prima che dopo la riunione. La stessa esistenza del locale in NO è emersa dall'attività istruttoria in modo inequivoco nel corso di dette captazioni. Quanto alle resiUE informazioni probatorie, va ribadito che - come ritenuto in sede di merito - la presenza del NE a detta cerimonia si salda al contenuto della captazione del 2006, intervenuta tra TI IO e IC IO. Le doglianze sul tema della utilizzabilità di detta conversazione acquisita ai sensi DEart. 270 sono manifestamente infondate, sia in rapporto alla non cod.proc.pen. " necessarietà del deposito dei decreti di autorizzazione (come ritenuto nella decisione impugnata) che in virtù della successiva (rispetto al deposito) manifestazione di volontà DEimputato di definire il processo con adozione del rito abbreviato (si veda quanto già affermato al paragrafo 6.15.1 del presente RM elaborato). Vi è pertanto una piena saldatura logica tra i contenuti di detta captazione e la constata presenza del ricorrente alla cerimonia tenutasi in data 11 dicembre del 2009 e ciò consente di ritenere non solo logica la motivazione esposta dalla Corte di merito ma esatta la ricostruzione in diritto, in virtù di quanto si è esposto - in via generale - al paragrafo 3. 6.19.2 Anche gli altri motivi sono manifestamente infondati. L'applicazione della circostanza aggravante della disponibilità di armi è tema comune, trattato in via generale al punto 5, cui si rinvia;
il trattamento sanzionatorio ha visto applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti in modo del tutto congruo, e tenuto conto della riduzione per rito la pena-base è stata fissata nel minimo di legge pari ad anni sette (ridotti di un terzo per la scelta del rito). La richiesta di prevalenza è stata pertanto congruamente respinta in sede di merito in rapporto alla complessiva gravità del fatto (si vedano sul tema le considerazioni espresse al par. 6.3.3).
6.20 CÀ CO.
6.20.1 Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono. La difesa non contesta l'avvenuta rinunzia ai motivi di impugnazione in punto di responsabilità. Tale atto di volontà ha determinato la inammissibilità sopravvenuta DEatto di appello, posto che quanto al trattamento sanzionatorio nessuna doglianza autonoma va ritenuta articolata in sede di originario gravame, avendo il giudice di primo grado concesso le circostanze attenuanti generiche al CÀ (nonostante l'avvenuto riconoscimento del ruolo direttivo) e fissato la sazione in misura inferiore al minimo edittale, ritenendo erroneamente la natura di aggravante alla disposizione incriminatrice autonoma di cui all'art.416 bis co.2 La prospettazione della parte, in tale ambito, è dunque da ritenersi di mero contrasto alla impugnazione proposta dal pubblico ministero. Ciò posto, va osservato che la conversione del ricorso per cassazione - proposto dal Pubblico NI in appello, ai sensi DEart.580 cod.proc.pen. era del tutto legittima e l'atto di impugnazione proposto dall'accusa, così qualificato, mantiene la sua validità anche a seguito della rinunzia DEimputato (totale o parziale che sia), contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente. Trattandosi di questione in diritto, non rileva la motivazione esposta sul tema dal giudice del merito (presente o meno che sia), dovendo e potendo essere fornita risposta al punto controverso da parte del giudice di legittimità. -In tema di giudizio abbreviato, dunque, il ricorso per cassazione in caso di condanna che non sia stata preceduta da modifica del titolo del reato è l'unica forma di impugnazione consentita per l'organo DEaccusa (art. 443 co.3 cod.proc.pen.) e la conversione ex art. 580 cod.proc.pen. è prevista ope legis. Da ciò deriva che la successiva rinunzia ai motivi se da un lato determina la E sopravvenuta inammissibilità DEappello DEimputato, dall'altro non può riflettersi sulla validità e permanenza della impugnazione proposta dal Pubblico NI (in tal senso Sez. VI n. 24965 del 14.6.2011, rv 250080). 6.20. 2 Come è noto, in tema di conversione di ricorso per cassazione in appello, l'atto di gravame continua a essere regolato anche davanti al giudice d'appello dalle norme proprie del ricorso per cassazione, sicchè il giudice ne conosce il contenuto nei limiti fissati dall'art. 606 cod. proc. pen. (tra le molte, Sez. II n. 4468 del 17.12.2008, rv 243277); una volta riconosciutane l'ammissibilità e la forza rescindente, il giudice di appello riprende la propria funzione di giudice del merito e può determinarsi in sede rescissoria (Sez. I n. 40280 del 21.5.2013, rv 257326). In sede di legittimità è pertanto sindacabile sia la scelta preliminare di ammissibilità del ricorso che il successivo andamento ed esito del giudizio rescissorio. Ciò posto, va anzitutto precisato che il ricorso per cassazione proposto dal P.M. da ritenersi ammissibile, atteso che la valorizzazione della meraera incensuratezza come aspetto decisivo al fine di applicare le circostanze attenuanti generiche è da ritenersi una statuizione operata in violazione di legge, stante la previsione contenuta nel d.l. 23.5.2008 n.92, con novellazione DEart. 62 bis cod.pen., così come è da ritenersi violazione di legge l'avvenuta determinazione della pena in violazione della pacifica autonomia del titolo di reato rappresentato dalla riconosciuta attività direttiva svolta dal CÀ (art. 416 bis co.2 cod.pen., su cui si veda quanto precisato al paragrafo 6.12.1 del presente elaborato motivazionale). Dunque, non solo il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico NI circa le modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio era valido, nonostante la rinunzia DEimputato, ma era da ritenersi in rapporto alla posizione qui in rilievo - ammissibile ex art. 606 cod. proc.pen. .
6.20.3 Il ricorrente, tuttavia, contesta nell'odierno ricorso alcune delle statuizioni in punto di responsabilità, cui aveva rinunziato in secondo grado. In particolare esprime doglianze circa il mantenimento del ruolo direttivo, già riconosciuto dal GU e circa la ricorrenza DEaggravante di cui all'art. 416 bis co.
4. Circa tali aspetti il ricorso è manifestamente infondato, per le ragioni che seguono. La dedunzia di vizio, stante l'intervenuta rinunzia ai motivi, va ritenuta proposta ai sensi DEart. 129 cod.proc.pen., non potendosi altrimenti ritenere denunziabile un vizio su un punto della decisione non oggetto di reclamo in secondo grado. Occorre pertanto affermare, valutandosi tale esclusivo profilo, che, la rinunzia ai motivi è, nel vigente sistema normativo, causa di inammissibilità della proposta RM impugnazione ai sensi DEart. 591 co.1 lett d cod.proc.pen.. L'unica particolarità di tale ipotesi di inammissibilità è che trattasi di fatto sopravvenuto (l'esercizio del potere di rinunzia) teso a produrre effetti ex nunc, sempre che il potere sia esercitato in rapporto ad un atto di impugnazione geneticamente ammissibile, lì dove le altre ipotesi di inammissibilità - come chiarito in plurimi interventi delle Sezioni Unite di questa Corte (si veda SU n. 23428 del 22.3.2005 ric. Bracale) operano ex tunc in quanto produttive di immediata difformità DEatto di impugnazione dal suo 'proprio' modello legale di riferimento, pur se la stessa viene riconosciuta in un momento successivo. Trattandosi di atto unilaterale produttivo della inammissibilità della impugnazione (sia pure in epoca posteriore alla proposizione ma antecedente al 'giudizio' in senso proprio), è evidente che la volontà della parte comporta la modificazione radicale DEoggetto del giudizio di appello (in rapporto al generale effetto devolutivo di cui all'art. 597 co.1 cod.proc.pen., norma che limita la cognizione del giudice di appello ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti) oggetto che, in ipotesi di rinunzia parziale va identificato nei soli punti della decisione cui si riferiscono i motivi non coperti dalla rinunzia. Quanto agli effetti della rinunzia parziale ai motivi proposti, è stato di recente affermato (Sez. IV n. 9857 del 12.2.2015, rv 262448) che la rinunzia parziale ai motivi d'appello determina, pertanto, il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente al capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (caso in cui gli imputati avevano rinunciato ai motivi di appello concernenti la responsabilità penale e la S.C. ha dichiarato di poter esaminare i soli motivi di ricorso riguardanti il trattamento sanzionatorio). In detta decisione si riprende quanto affermato da Sez. I, n. 39439 del 03.10.2007, rv. 237735, nel senso che il potere dispositivo, esercitato con la rinuncia, da un lato, limita la cognizione del giudice d'appello, dall'altro ha effetto preclusivo sull'intero svolgimento processuale e da Sez. II n.46053 del 2012, rv 255069 secondo cui a seguito DEabrogazione del c.d. patteggiamento in appello la rinunzia parziale ai motivi di appello deve ritenersi incondizionata e determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, con la conseguenza che la Corte d'Appello non ha l'onere di motivare in ordine ad essi . Tale orientamento, sia pure con le precisazioni che seguiranno, risulta condivisibile, anche alla luce di quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 12602 del 17.12.2015, ric. Ricci, così massimata, in relazione al rapporto esistente (nel giudizio di cassazione) tra la regola di cui RM all'art. 129 cod. proc.pen. ed il sistema delle impugnazioni: l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede neppure dedotta con i motivi di ricorso. (In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice DEimpugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione). Conviene evidenziare - in particolare - come in tale decisione sia stato affermato, in termini generali ed in modo perentorio, come la norma di cui all'art. 129 cod.proc.pen. non rivesta una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, ma si limita a dettare una regola di giudizio che va adattata «alla struttura del processo così come normativamente disciplinata>>. Dunque, trasferendo tale principio nel giudizio di appello e ragionando sull'effetto della rinunzia parziale, va affermato che ad avviso del Collegio -la soluzione - della questione, pertanto, passa attraverso la verifica del rapporto tra la rinunzia parziale e l'ambito cognitivo del giudizio di secondo grado. Ove la rinunzia abbia ad oggetto l'intervenuta affermazione di responsabilità la stessa diventa effettivamente 'intangibile' nell'ambito del 'AP della decisione cui è riferita. Ciò perchè da un lato la cognizione del giudice di appello è normativamente limitata ai 'punti' della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti (e non rinunziati) e dall'altro va ribadito che per 'AP della sentenza deve intendersi quella parte della decisione riguardante ciascun fatto di reato oggetto di autonomo rapporto processuale, mentre per 'punto' della sentenza deve assumersi ciascuna statuizione sia in fatto che in diritto di cui consta un capo, estraibile dal dispositivo e suscettibile di autonoma valutazione (così Sez. IV 18.12.1992 ric. Cornici). Ciò posto, pur senza scomodare in via diretta la nozione di giudicato progressivo (evocata da Sez. IV n. 9857 del 12.2.2015, rv 262448) è evidente che sul 'punto' oggetto di rinunzia ai motivi, lì dove la stessa riguardi in toto l'affermazione di responsabilità e non sopravviva una richiesta espressa di verifica di una ipotetica causa estintiva, il giudice di secondo grado non ha cognizione, essendo l'oggetto del giudizio di secondo grado limitato - per valida RY volontà della parte al solo 'punto' relativo al trattamento sanzionatorio, avente una propria rilevanza autonoma. Il giudice di appello, in altre parole, è da ritenersi investito della cognizione esclusivamente in rapporto alla consistenza e direzione dei motivi non rinunziati può -e in rapporto ai poteri di ufficio riconosciuti dall'art. 597 co.5 esclusivamente, in tale ambito, applicare (al di là di quanto richiesto espressamente dalla parte) la sospensione condizionale della pena, la non menzione, una o più attenuanti o rilelaborare il giudizio di comparazione. Da ciò deriva, esaminando detta situazione in rapporto alla norma dettata all'art. 129 cod.proc.pen. che il giudice di secondo grado non può riconoscere in presenza di rinunzia ai motivi sul punto della responsabilità, alcuna delle ipotesi di non punibilità, non avendo cognizione sul fondamento della responsabilità. Ciò comporta, nel caso in esame, che correttamente il giudice di secondo grado - in presenza di rinunzia ai motivi relativi alla responsabilità - ha valutato esclusivamente i contenuti della impugnazione relativa al trattamento sanzionatorio, essendosi venuta a determinare- per le ragioni di cui sopra - assenza di cognizione sui punti relativi al giudizio di responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto e alla ricorrenza DEaggravante di cui all'art. 416 bis co.4 cod.pen. .
6.20.4 Ciò posto, i motivi di ricorso residui, relativi all'avvenuto incremento in secondo grado del trattamento sanzionatorio, dovuto alla elisione delle attenuanti generiche e alla rettifica della pena base, antecedente alla riduzione per il rito (anni dodici, il minimo previsto ratione temporis per la qualifica direttiva) sono infondati. Il giudizio rescissorio non presenta alcuna illogicità, atteso che la motivazione addotta, basata sulla verifica della intensità DEapporto e sull'assenza di fattori positivi atipici è del tutto congrua. Sul punto, va qui ribadito (vedi par. 6.3.3) che risulta del tutto legittima la valutazione della complessiva gravità del fatto ai fini del diniego delle attenuanti generiche, nè le circostanze di fatto che erano state indicate dal giudice di primo grado possono ritenersi reali indicatori di minore intensità DEapporto o della capacità a delinquere manifestata. La rettifica della pena-bae è inoltre frutto della correzione, dovuta, di un errore in diritto, come si è anticipato durante la trattazione delle doglianze. Quanto, infine, alle statuizioni operate in favore delle costituiti parti civili, la pretesa violazione di legge non sussiste. La condanna di cui alla decisione di primo grado concerne esclusivamente l'an e non il quantum, nè risultano stabilite provvisionali. Quanto all'an, la pur sintetica motivazione si ricollega ai contenuti dei provvedimenti di ammissione che, per ciascuna delle parti civili, hanno previamente delibato la ricorrenza DEinteresse, quantomeno morale. Ciò risulta conforme a quanto stabilito, sul tema, dalla giurisprudenza civile (si veda, tra le RY altre, Sezione Lav. n. 22369 del 1.10.2013, rv 627860). Il ricorso va pertanto respinto.
6.21 AS CO.
6.21.1 Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono. AS risponde (capo C) del concorso nel reato di illecita concorrenza commesso in concorso con il ZZ. Si tratta di capo autonomo rispetto a quello contestato ad QU RO e al LO. Ciò impone di valutare in modo diverso, in diritto, la questione già affrontata in precedenza e correlata alla tipicità della condotta. Nel caso del AS, infatti, le doglianze in diritto sono infondate, posto che la condotta materiale di violenza (congruamente ricostruita nelle decisioni di merito) risulta direzionata non soltanto nei confronti della società IO (aggiudicataria DEappalto) ma anche nei confronti della RI, azienda già ammessa alle forniture. Ciò rende sussistente la fattispecie di illecita concorrenza, posto che è del tutto congrua la ricostruzione contenuta nelle decisioni di merito della imposizione di una quota di forniture, in favore della ditta del AS da parte del ZZ. Le captazioni di conversazioni e la sequenza cronologica degli eventi ha fatto emergere, in modo del tutto logico, l'interesse comune nella vicenda del ZZ e del AS, il che ha determinato la corretta deduzione, in punto di fatto, circa la piena consapevolezza del AS dei metodi utilizzati dal ZZ e DEesercizio concreto del potere di intimidazione riconducibile al medesimo e alla organizzazione mafiosa. Ciò realizza le condizioni di validità dimostrativa tanto in rapporto al concorso nel reato che in riferimento alla circostanza aggravante di cui all'articolo 7 d.l. n.152 del 1991, dato l'autonomo rilievo delle modalità di intimidazione, tale da accrescere il disvalore del fatto.
6.22 LA AT IU.
6.22.1 Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono. La trattazione della posizione del LA è stata compiuta in modo esauriente e logico nelle UE decisioni di merito, atteso che oltre alla significative captazioni di colloqui intervenuti inter alios si è aggiunta la captazione di un colloquio diretto, intervenuto tra l'attuale ricorrente ed il SS in DE il 15 ottobre del 2009. Le critiche, pertanto, vanno valutate essenzialmente in diritto, trattandosi I quanto ai profili di interpretazione del contenuto delle captazioni - di aspetti insindacabili nella presente sede di legittimità, secondo le linee di metodo indicate al par.4 della presente motivazione. Sotto tale profilo, ne va constatata l'infondatezza. Ciò in ragione del fatto che, una volta ritenuta insindacabile RM l'identificazione del soggetto evocato nell'imputato, risulta essere del tutto coerente l'apprezzamento degli indicatori di intraneità compiuto in sentenza. Il previsto conferimento della dote di padrino, infatti, presuppone per logica comune, convalidata dalle acquisizioni istruttorie che il LA fosse già in Hap possesso delle qualifiche precedenti (quantomeno della santa, che come si è detto, risulta essere la prima dote della cd. società maggiore) il che rassicura circa l'avvenuta applicazione di un parametro ricostruttivo in via indiziaria ma con connotazione adeguata - non meramente astratto, per le ragioni indicate in via generale al paragrafo 3 del presente elaborato (nella parte in diritto).
6.22.2 Le ulteriori doglianze sono manifestamente infondate. L'avvenuta applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis co.4 cod.pen. è tema comune, già trattato al paragrafo 5. L'avvenuta applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti è aspetto che esaurisce il tema del trattamento sanzionatorio, non essendo emersi aspetti di ulteriore valenza positiva, tali da comportare maggiore attenuazione, come congruamente apprezzato in sede di merito.
6.23 GA IO classe '62. 6.23.1 Il ricorso proposto dall'imputato è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono. In sede di merito il dubbio di identificazione - che viene riproposto nel ricorso - è stato, ad avviso del Collegio, risolto in modo del tutto logico e con piena aderenza ai dati istruttori disponibili. Al di là della indicazione nominativa contenuta nella conversazione intervenuta il 31 luglio del 2009 tra SS IU e i visitatori ES IU ed NI RO (.. IO GA, il figlio di IO GA..) con attribuzione al medesimo di una delle cd. cariche della società maggiore di DE (mastro di giornata) è stata, infatti, valorizzata dalla Corte di Appello l'esistenza di una conversazione diretta, intervenuta il 21 luglio del 2009 tra il SS e l'attuale ricorrente, dal contenuto altamente significativo (il GA si rammarica per il mancato invito alle nozze PE/BA). Sul tema, la difesa evidenzia la illogicità della identificazione per il rischio di errore quantomeno con il coimputato GA IO, classe '54 (il cul genitore pure avrebbe nome FR) nonchè ritiene inutilizzabile la conversazione intervenuta, in tesi, il 21 luglio 2009, riportata in un decreto di fermo di diverso procedimento. L'obiezione di carattere processuale è, tuttavia, priva di pregio, per le ragioni già esposte a proposito del coimputato De EO OS (par. 6.15.1, da ritenersi qui riprodotte) essendo pacifico che : a) la richiesta di definizione del giudizio con RM rito abbreviato è intervenuta dopo l'acquisizione degli atti del diverso procedimento;
b) l'avvenuto deposito del decreto di fermo ne rendeva conoscibili i contenuti, il che esclude ogni ipotetico vizio di contraddittorio;
c) il giudizio di appello ha natura di giudizio di merito pieno il che comporta la possibilità per il giudice di secondo grado di confermare una statuizione di condanna anche valorizzando l'esistenza di una informazione probatoria presente in atti ma trascurata dal giudice di primo grado, specie in presenza come nel caso in P esame di contestuale impugnazione del pubblico ministero, tesa al riconoscimento del ruolo direttivo. Non risulta, peraltro, alcuna richiesta di consultazione, in sede di merito, della traccia fonica che non doveva - in quanto tale - essere oggetto di deposito. Operate tali precisazioni, è del tutto evidente come l'intreccio logico tra i contenuti dichiarativi resi inter alios e la conversazione diretta, espresso in sede di merito, porti a ritenere del tutto astratte le ipotesi alternative coltivate dalla difesa e, pertanto, non contrastante l'affermazione di responsabilità con il principio del 'ragionevole dubbio'. Va ribadito, sul punto, che il dubbio, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. I n.3282 del 2012 del 17.11.2011). Così come la sua riconoscibilità - dunque la presa d'atto DEesistenza del limite alla affermazione di responsabilità DEimputato impone un confronto con le emergenze processuali, nel senso che per convalidare sul piano logico l' affermazione di responsabilità è necessario che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili 'in rerum natura' ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori DEordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, come affermato da Sez. I n. 31456 del 21.5.2008, ric. Franzoni rv 240763, con orientamento ripreso, di recente, da Sez. IV n. 22257 del 25.3.2014, rv 259204, ove si è esplicitamente escluso che possa aver rilievo, a fini inibitori della pronunzia di sentenza di condanna, una ipotesi alternativa del tutto congetturale, pur se in astratto plausibile. Il tema di critica in diritto è parimenti infondato, per le ragioni esposte - in via generale al paragrafo 3 della presente motivazione nonchè, per quanto riguarda il rilievo indicativo della cd. carica, al paragrafo 6.4 (posizione RM RA). In effetti, l'esercizio di una carica interna all'organismo associativo, pur se temporanea, va ritenuto indicatore adeguato di partecipazione attiva, come si è ritenuto in sede di merito, atteso che il compito operativo è frutto di una investitura ricevuta dai membri del gruppo, il che sul piano logico - è un congruo indicatore di pieno attivismo associativo. Gli elementi che raffigurano l'esercizio di tale compito sono, peraltro, successivi al giudicato di assoluzione relativo a fatti dei primi anni '90 e pertanto nessuna inibizione alla loro valutazione poteva dirsi sussistente. Nè appare rilevante la obiezione circa l'assenza di prova delle modalità di svolgimento concreto del compito in questione (fatto che, per converso, comporterà la reiezione del ricorso proposto dal Pubblico NI) atteso che la rilevanza DEindicatore è di per sè correlata al fatto che tale carica sia stata assegnata all'imputato. Con ciò si vuole dire che in ogni valutazione basata sul rilievo di un 'indicatore logico' vi è, per definizione, una ragionevole approssimazione sintetica circa le modalità concrete di realizzazione della condotta, posto che la ricostruzione è, per l'appunto, frutto di una attribuzione di 'connotato indicativo' al dato istruttorio sottostante. L'esercizio di una carica consente di affermare che il soggetto è intraneo al gruppo, che svolge un compito di rilievo (nel caso in esame lo smistamento interno di informazioni) ma non consente per i limiti intrinseci del dato conoscitivo di ricostruire le singole occasioni e le modalità in cui lo stesso è - stato esercitato. Ciò se da un lato non ha conseguenze negative sulla affermazione di penale responsabilità - per il reato di partecipazione - essendo sufficiente l'indicazione di sintesi (appunto, in virtù della sua valenza indicativa di tipo logico) inibisce, salva l'ipotesi di attribuzione del ruolo di 'AP, la diversa qualificazione in termini direttivi o organizzativi, come correttamente affermato e ritenuto in sede di merito. Le ulteriori doglianze contenute nel ricorso DEimputato e relative alla ritenuta sussistenza DEaggravante di cui all'art. 416 bis co.4 sono manifestamente infondate, per le ragioni esposte al paragrafo 5 cui si rinvia.
6.23.2 Manifestamente infondato è, come si è anticipato, il ricorso proposto dal Procuratore Generale. Si è già anticipato come la ricostruzione della carica di mastro di giornata possieda sicura valenza indicativa della intraneità associativa ma, al contempo, - per i limiti ontologici del dato non consenta di ritenere provata l'attività - direttiva o organizzativa, così come ritenuto in sede di merito, non essendo emersi dati conoscitivi tali da sostenere che tale specifico ruolo comporti l'esercizio di autonomi poteri decisionali e vada - dunque - oltre l'esecuzione di direttive altrui. Nè la prospettata rilevanza dei dati contenuti negli atti non acquisiti dalla Corte di Appello (diniego della rinnovazione istruttoria del 26.6.2013) risulta tale da comportare un sindacato, nel caso in esame, da parte RMT di questa Corte di legittimità sulle motivazioni del diniego, data la genericità della prospettazione. Il ricorso della parte pubblica va pertanto dichiarato inammissibile.
6.24 GA IO.
6.24.1 Il ricorso è fondato, limitatamente alla qualificazione della condotta nella fattispecie di cui all'art. 416 bis co.2 cod.pen.. 6.24.2 La prima doglianza posta dal ricorrente è di carattere processuale e riguarda le modalità di partecipazione al procedimento. Si evidenzia che le condizioni DEimputato - affetto da patologia alla retina evidenziate già nel luglio del 2013 non consentivano al medesimo di partecipare in videoconferenza alle udienze, come riconosciuto dalla Corte di Appello solo nel dicembre del 2013. Ne sarebbe derivata la nullità DEintero giudizio di secondo grado (data quella delle udienze tenutesi tra luglio e dicembre e la regola della derivazione di cui all'art. 185 co.1 cod. proc.pen.). Il motivo è infondato. Va premesso che la partecipazione a distanza all'udienza, nelle forme della videoconferenza di cui all'art. 146 bis disp.att. cod. proc.pen. (legge n.11/'98) è da ritenersi partecipazione effettiva, e non meramente virtuale, atteso che il detenuto posto nel sito videocollegato è in condizioni del tutto parificabili a quelle vissute dal detenuto posto nell'aula di udienza, in quanto è assicurata (con la forma del costante videocollegamento) a) la visibilità e l'ascolto DEattività processuale in corso;
b) la facoltà di intervento per rendere dichiarazioni, anche spontanee;
c) il diritto di conferire con il difensore a mezzo di strumenti tecnici riservati. Non può quindi parlarsi di compressione dei diritti partecipativi, bensì di semplice conformazione» degli stessi mediante accorgimenti tecnici che, nell'impedire la presenza fisica in udienza -non interferendo sul contenuto minimo delle facoltà realizzano finalità di interesse generale (in tal senso, tra le altre, Sez. I n. 19511 del 15.1.2010, ric. Basco ed altri, rv 247196). Ciò posto, non vi è prova del fatto che la difficoltà fisica del GA abbia determinato la perdita di detta possibilità di osservare lo svolgimento del processo, trattandosi di una patologia che non esclude la funzionalità DEorgano, ma ne riduce la portata, determinando affaticamento. Da ciò è derivata la condivisibile decisione emessa dalla Corte di Appello, che ha evitato tale complicazione, ma tale decisione non comporta il riconoscimento di un vizio per quanto concerne le udienze intermedie, cui il GA ha preso parte.
6.24.3 Le resiUE doglianze affrontano, in larga misura, temi comuni a più ricorrenti (natura mafiosa DEente, esistenza 0 meno DEorganismo sovraordinato, poteri del medesimo, catatteri della partecipazione punibile, RM metodologia dimostrativa in caso di captazioni delle conversazioni, sussistenza della circostanza aggravante interna), cui si è argomentata risposta ai paragrafi da 2 a 5 (da pag. 301 in avanti). Non verranno, pertanto, nuovamente esposte le conclusioni e le considerazioni su tali punti già trattati.
6.24.4 Quanto alla posizione individuale, vero è che GA IO è raggiunto da segmenti di conversazioni quasi esclusivamente captati inter alios, ma ciò non determina la inconsistenza dimostrativa di tali dati informativi, tra loro convergenti, atteso che risulta realizzata ed esplicitata nelle UE decisioni di merito l'analisi del contesto e del significato di ciascuna conversazione, nonchè la personalità dei colloquianti, sì da ritenersi soddisfatta la condizione metodologica evidenziata da questa Corte al paragrafo 4. Quanto alla identificazione, le doglianze sono parimenti infondate, in virtù del fatto che sono state coerentemente valutate in sede di merito talune - circostanze concrete (decesso del figlio del ricorrente/stato detentivo del fratello) che hanno consentito, in rapporto al contenuto delle conversazioni, di rapportare all'odierno imputato i contenuti captati. Sul punto, si chiede sostanzialmente a 337 questa Corte di operare una rivalutazione dei dati di riferimento, operazione non consentita in sede di legittimità.
6.24.5 Quanto alla valutazione dei contenuti delle captazioni e alla capacità indicativa del ruolo, il ricorso è in parte fondato. Se da un lato le plurime occasioni in cui più soggetti - certamente affiliati di peso, come SS IU, PP CO, FR SO - evocano il GA in discussioni vertenti su fatti associativi (contrasti tra affiliati in Liguria, attribuzione di cariche ed altri temi indicati in sede di merito) consentono di ricostruire, in via indiziaria ma con grado di certezza, l'attivismo associativo del GA medesimo, con reiezione dei motivi proposti sul tema, del tutto carente è l'aspetto motivazionale relativo alla autonoma qualificazione giuridica della condotta direttiva/ organizzativa (su tale natura, v. paragrafo 6.12.1). Si è già osservato, sul tema, che l'autonomia della condotta direttiva o organizzativa è correlata alla certa emersione DEesercizio di poteri autonomi di elaborazione delle scelte rilevanti per il funzionamento del sodalizio (il riconoscibile esercizio di poteri decisionali, pur se esercitati in una articolazione territoriale minore o in un settore specifico di interesse, v. tra le molte, Sez. I n. 3137 del 19.12.2014, rv 262847; Sez. VI n. 9104 del 14.10.1997, rv 211557). Ora, tale parametro di identificazione della condotta esige l'apprezzamento di condotte concrete - o comunque di connotazioni di sintesi altamente significative (ad es. l'attribuzione della qualità di capo da parte degli altri affiliati) tali da 5 pol comportare la percezione visibile DEesercizio di siffatti poteri. Nel caso del GA, le valutazioni compiute in sede di merito non si affidano, sul punto, ad indicatori precisi e inequivoci ma tendono ad affasciare la posizione ed il ruolo del GA con quello del RI (la cui posizione risulta maggiormente indicativa), data la citazione sovente univoca dei UE soggetti (il che non realizza il necessario approccio individualistico alla ricostruzione della responsabilità), finendo con il valorizzare non già una condotta o una attribuzione specifica, quanto una tendenza dei UE (ma in particolare del RI, per come emerge dalle captazioni) a mantenere le relazioni tra gli esponenti di vertice di locali lombarde e liguri e i gruppi calabresi. Per come riportate le fonti nella decisione di primo grado (cui la Corte di Appello realizza riferimento per relationem) si tratta, tuttavia, di frammenti di conversazioni di certo rilevanti ma che non contengono una chiara e logica indicazione della particolare qualità del GA, che ben potrebbe raccogliere o portare informazioni relative a scelte compiute da altri (in ciò evidenziandosi la propria condotta partecipativa). In ciò va ritenuta inesatta, per fallacia generalizzante e assenza di reale confronto con le emergenze istruttorie, la stessa pretesa massima di esperienza contenuta nella decisione di primo grado (e ripresa implicitamente dalla Corte di Appello) secondo cui le condotte relazionali con ".. importanti realtà 'ndranghetistiche non sono riducibili alla figura del mero partecipe ma di chi ha una posizione apicale nel sodalizio... Ciò, infatti, non corrisponde ad una condivisa osservazione comportamentale e logica del fenomeno, atteso che il relazionarsi con altri affiliati, operanti in zone diverse, è dato indicativo DEappartenenza, non necessariamente DEesercizio di funzioni di comando. Ben può, infatti, il soggetto partecipe anche con autorevolezza associativa trovare utilizzo in tale direzione mediante attività esecutiva, il che - non offre spunti univoci di interpretazione del dato cognitivo, non suscettibile di superamento del dubbio in proposito. Va pertanto disposto, in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, data la manifesta assenza di elementi conoscitivi valorizzabili in chiave diversa rispetto a quanto emerso in sede di merito e riportato nelle UE decisioni oggetto di scrutinio e la conseguente superfluità del rinvio (secondo il principio generale espresso, in tal senso, da Sez. U n. 42756 del 30.10.2003, rv 226099). Ciò determina l'assorbimento dei motivi relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio, data l'ovvia inerenza del tema della qualificazione alle valutazioni in punto di dosimetria della pena e incidenza della recidiva, con rinvio, su tali specifici aspetti a diversa Sezione della Corte di Appello di GI IA. RM 6.25 SO ND.
6.25.1 Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi, peraltro, a sollecitare una rivalutazione di elementi probatori che risultano logicamente apprezzati dalla Corte di secondo grado, in violazione dei limiti ontologici del giudizio di legittimità, ricordati al paragrafo 4.2 della presente motivazione. -Invero, pienamente logica - nonchè corretta nelle ricadute in diritto risulta essere la ricostruzione degli indicatori fattuali che hanno consentito nelle UE - decisioni conformi l'affermazione di penale responsabilità. SO ND, - padre di CO, è evocato in più conversazioni (con l'attribuzione di una dote di sicuro rilievo, come quella di padrino) ed è conversante diretto con PP CO in data 31 agosto 2009, in un contesto di autoevidente natura associativa (tra cui la prospettata apertura di nuovi locali in Piemonte, con lettura operata in sede di merito insuscettibile di rivalutazione). Prive di pregio, sono pertanto le obiezioni difensive, non essendo stata affermata la penale responsabilità DEimputato in riferimento alla emersione di uno status privo di connotazioni specifiche, ma essendo stato attribuito rilievo a indicatori di concreto attivismo associativo (in modo conforme ai criteri indicati da questo Collegio al paragrafo 3, cui si rinvia). L'esistenza DEorganismo territoriale è ricostruita in modo logico in riferimento al contenuti delle captazioni, il tema generale della natura DEente associativo è stato trattato al paragrafo 2 (cui si rinvia), l'esistenza in fatto della riunione del cd. Tribunale in AL è stata congruamente dimostrata in sede di merito con argomenti (le plurime captazioni sul tema e i comportamenti tenuti dai soggetti invitati all'evento) che in quanto - dotati di ampia logicità e aderenza alle fonti non sono qui rivalutabili (in virtù di quanto esposto al paragrafo 4 del presente elaborato in diritto).
6.26 SO CO.
6.26.1 Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono. La ricostruzione DEavvenuto inserimento di SO CO (fratello di CO) nel gruppo associativo è basata essenzialmente sulla rilevante conversazione intervenuta tra SO CO e RA NN in data 31 luglio 2008, durante la quale viene evocato il possesso, da parte di SO CO, di una delle doti della cd. società maggiore (il trequartino). Tale aspetto, cui accede - in funzione di rassicurante riscontro logico - l'episodio della mediazione intervenuta per tutelare interessi economici di PP HE (con attivazione congiunta di CO e CO SO e coinvolgimento di un soggetto catanese ritenuto affiliato al noto clan NT) è stato ritenuto PM anche da questo Collegio (si vedano i criteri generali esposti al paragrafo 3 della parte in diritto) quale congruo indicatore DEappartenenza - in senso dinamico - alla organizzazione criminosa, posto che l'istruttoria ha ampiamente e logicamente dimostrato come l'avanzamento nelle doti sia effettivamente ricollegabile ai meriti del destinatario, riconosciuti come tali dagli altri affiliati. A nulla rileva, pertanto, che il colloquio principale - quello del 31 luglio 2008 - sia avvenuto inter alios, data la certa caratura associativa dei UE colloquianti e la ragionevole esclusione di errori di indicazione o imprecisioni realizzata in sede di merito (conformemente a quanto indicato al paragrafo 4 del presente elaborato). La diversa interpretazione DEepisodio della trasferta siciliana, proposta dal ricorrente, è inaccoglibile in virtù della mera prospettazione di una ipotesi alternativa che non ha trovato alcuna concreta riconoscibilità nell'ampio esame del fatto compiuto dai giudici del merito (si veda, sul tema del ragionevole dubbio, quanto affermato al paragrafo 6.23.1). Quanto all'aspetto della ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis co.4 cod.pen., il tema è stato trattato in via generale al paragrafo 5, al cui contenuti si opera rinvio.
6.27 SO CO.
6.27.1 Il ricorso è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rigetto nel resto.
6.27.2 Quanto a tale aspetto, che è il primo oggetto di doglianza, va ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal P.M. e convertito in appello, posto che in primo grado la pena-base era stata quantificata in misura inferiore al minimo edittale, pari in riferimento al titolo autonomo di cui all'art. 416 bis co.2, con l'aggravante interna di cui al comma 4 - ad anni dodici. Ciò posto, va tuttavia rilevato che nessuna motivazione è stata addotta dalla Corte di secondo grado in riferimento alla scelta di infliggere all'esito del giudizio non già la quota minima edittale di anni dodici (correlata all'originario ricorso), quanto la pena-base di anni quindici. Da ciò deriva la palese illegittimità, per di motivazione, di tale specifica statuizione, con necessaria assenza rideterminazione ai sensi DEart. 620 lett. L cod. proc.pen. - del trattamento - sanzionatorio nella misura di anni dodici, rispondente al minimo edittale DEipotesi ritenuta in sentenza, con incremento per la ritenuta continuazione pari ad anni UE (misura rimasta inalterata) e successiva riduzione per il rito, sì da pervenire alla pena finale pari ad anni nove e mesi quattro di reclusione.
6.27.3 Per il resto, il ricorso è infondato. Le numerose e autoevidenti captazioni を RM che riguardano SO CO sono state correttamente e logicamente interpretate in sede di merito, ove si è evidenziato il particolare attivismo DEimputato, la promozione - da parte del SO di intese e accordi tesi a riaffermare la supremazia DEorganismo sovraordinato (in occasione di conflitti interni, il che comporta la correttezza in diritto del riconoscimento della più grave qualificazione, in termini di rilievo organizzativo della condotta), la costante interlocuzione con appartenenti a realtà territoriali diverse. Entrambi i ricorsi non si confrontano in modo adeguato con tali aspetti cognitivi e valutativi, tendendo a proporre profili di critica generale che risultano esaminati ai paragrafi 2 e 3 del presente elaborato, cui si opera rinvio.
6.27.2 Anche in tema di rilievo DEaggravante interna si rinvia al contenuto del paragrafo 5, essendo stato già esaminato il punto. Quanto, inoltre, alla affermazione di responsabilità per la detenzione DEarma, il motivo è parimenti infondato, data la 'autoevidenza' dei contenuti della conversazione posta a base della decisione. La finalità di agevolazione della associazione, infine, è stata logicamente dedotta non soltanto dalla correlazione tra il possesso DEarma ed il ruolo svolto dal SO nell'ambito del sodalizio, ma dallo stesso fatto che l'arma era detenuta per conto di altro affiliato, il che esclude in radice la validità delle obiezioni difensive.
6.28 IO DO.
6.28.1 Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono. La posizione di IO DO per il tenore del ricorso rende necessarie talune precisazioni sul tema della rivedibilità della decisione assolutoria di primo grado, pure affrontato nella trattazione di precedenti posizioni (v. paragrafo 6.4.1). -6.28.2 Qui entrambi i giudizi di merito muovono in realtà - da un lettura comune del dato istruttorio IO DO è evocato espressamente nel corso della conversazione captata, intervenuta in data 10 agosto 2009 tra il AS SS IU e i UE 'visitatori canadesi' NI RO e ES IU. Non vi è dubbio sulla identità, in virtù dei contenuti inequivoci del colloquio, che ne consentono la identificazione. Comune (ai UE giudizi di merito) è anche la interpretazione in fatto del contenuto della conversazione : SS si dice certo del possesso, in capo a IO, della dote della santa, solo possibilista circa l'avanzamento in grado (mi pare che gli abbiano dato il vangelo), ne rievoca la presenza in una recente riunione (ne abbiamo chiamato uno per 'NA). -Dunque il diverso esito del giudizio essendo comune tra i UE momenti di RM analisi anche la considerazione della elevata caratura associativa del SS - non è dipeso da sfumature ricostruttive del fatto, quanto dalla diversa interpretazione in diritto dei «requisiti minimi» della partecipazione di cui all'art. 416 bis co.1 cod.pen. . Il GU, sul tema, ritiene non raggiunta detta soglia, affidandosi anche ai contenuti espressi da questa Corte di legittimità (sent. n. 25292 del 1.6.2011) in sede cautelare. In tale decisione, in verità, si era affermato che la debolezza DEindicatore logico era da ricollegarsi al fatto che a fronte della affermazione del SS circa il possesso della dote - in capo al IO - era intervenuta la risposta del suo interlocutore non già in modo confermativo ma con sottolineatura della mancata conoscenza della persona evocata. Ciò, nella lettura data da questa Corte in sede incidentale, aveva determinato l'annullamento con rinvio del titolo cautelare. La Corte di Appello, a fronte del medesimo dato indiziante, ne apprezza la decisività in riferimento alla diversa interpretazione in diritto della valenza 300 DEindicatore, posto che il - ritenuto possesso di una dote della società maggiore rassicura circa l'effettivo attivismo associativo della persona cui tale qualità è assegnata, evidenziando il complessivo risultato DEistruttoria sul tema.
6.28.3 Ciò posto, appare evidente come nei UE diversi «momenti» del giudizio non sia intervenuta alcuna diversità ricostruttiva, quanto -piuttosto- una diversa considerazione in diritto della valenza DEindicatore, rappresentato essenzialmente dalla certezza circa il possesso della dote della santa (con riscontro rappresentato dalla ulteriore indicazione fornita dal SS). Ciò, trasferendo l'analisi sui motivi di ricorso, esclude in radice la prospettata violazione DEarticolo 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti DE Uomo, espressamente denunziata, atteso che non vengono in rilievo - nelle UE decisioni difformità ricostruttive e pertanto non può ipotizzarsi alcuna previa necessità di riascolto delle fonti in secondo grado (esclusa anche dalla natura del dato istruttorio) nè appare necessario un particolare aggravio DEonere motivazionale sulla ricostruzione del fatto controverso. La motivazione in fatto rappresenta, infatti, il nodo essenziale dei contrasti interpretativi (su cui sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte con la citata decisione nel caso Dasgupta) sorti in virtù delle decisioni emesse dalla CEDU, tra cui vale la pena ricordare i noti casi DA
contro
VI e NU
contro
NI (con decisione del 4 giugno 2013). In tali arresti, ed in particolare nel secondo, maggiormente articolato, si evidenzia che la questione esaminata dal giudice di secondo grado era di natura RM fattuale, cosa che avrebbe giustificato un nuovo esame delle testimonianze [..] viene pertanto sanzionato il fatto che la Corte di Appello non abbia sentito le testimonianze di persona [..] posto che uno dei requisiti del processo equo è che l'imputato abbia la possibilità di confrontarsi con i testimoni alla presenza di un giudice chiamato, alla fine, a decidere la causa, in quanto l'osservazione diretta da parte del giudice DEatteggiamento e della credibilità di un determinato testimone può essere determinante per l'imputato […] . Dunque il filone interpretativo di matrice sovranazionale non concerne ogni ipotesi di ribaltamento della prima decisione assolutoria (essendo il controllo sulla interpretazione delle norme giuridiche coinvolte uno degli aspetti essenziali della impugnazione in quanto tale) ma pone l'accento, in modo del tutto condivisibile, sulle ricadute effettuali e metodologiche del principio di immediatezza, lì dove la soluzione della controversia dipenda da aspetti fattuali, nel cui ambito sia stato operata una diversa attribuzione di significato alla prova dichiarativa (in senso stretto) senza un nuovo ascolto della fonte. Nella giurisprudenza CEDU nessun limite alla rivedibilità della prima decisione è dato rinvenire lì dove l'opinione diversa del secondo giudice concerna interpretazioni in diritto della fattispecie incriminatrice o di altre norme concorrenti. Pretendere di ricavare, dunque, dalle decisioni CEDU una regola generale in chiave di irragionevolezza di ogni ribaltamento della prima decisione, anche lì dove ciò derivi da una diversa interpretazione giuridica del collegamento tra 'fatto emerso' e fattispecie astratta (come nel caso in esame) non può dirsi esatto e significherebbe eliminare dal sistema processuale interno il potere di reclamo nel merito del pubblico ministero avverso la prima decisione, in violazione dei contenuti della nota decisione emessa dalla Corte Costituzionale del 24 gennaio 2007 (numero 20) con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale DEart. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, detta norma esclude(va) che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento ( fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice in caso di decisività della nuova prova). Conviene, infatti ricordare che il potere di critica, in diritto, delle ragioni della prima pronunzia rappresenta l'in sè del giudizio di secondo grado e che la norma di cui all'art. 597 cod.proc.pen. configura, a tutt'oggi, l'effetto devolutivo come potere di decidere - limitatamente ai punti della decisione correlati ai motivi - la causa nel merito, anche con possibilità di pronuciare condanna accogliendo le RM critiche rivolte ad una decisione assolutoria (co.2 lett. b della citata disposizione). La ratio fondante il mantenimento del generale potere di impugnazione in capo alla parte pubblica, anche in caso di assoluzione in primo grado veniva, in detta pronunzia costituzionale (al di là della ritenuta alterazione del principio della parità delle armi) così sintetizzata [..] a sostegno della soluzione normativa censurata, si è rilevato, anzitutto, che l'avvenuto proscioglimento in primo grado - rafforzando la presunzione di non colpevolezza - impedirebbe che l'imputato, già dichiarato innocente da un giudice, possa essere considerato da altro giudice colpevole del reato contestatogli «al di là di ogni ragionevole dubbio», secondo quanto richiesto, ai fini della condanna, dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 5 della stessa legge n. 46 del 2006. In simile situazione, la reiterazione dei tentativi dello Stato per condannare un individuo già risultato innocente verrebbe dunque ad assumere una connotazione "persecutoria", contraria ai principi di uno Stato democratico» (in questo senso, in particolare, l'illustrazione della proposta di legge A.C. 4604 da parte del relatori alla Commissione giustizia della Camera dei deputati). Al riguardo, è peraltro 303 sufficiente osservare come la sussistenza 0 meno della colpevolezza DEimputato «al di là di ogni ragionevole dubbio» rappresenti la risultante di una valutazione: e la previsione di un secondo grado di giurisdizione di merito trova la sua giustificazione proprio nell'opportunità di una verifica piena della correttezza delle valutazioni del giudice di primo grado, che non avrebbe senso dunque presupporre esatte, equivalendo ciò a negare la ragione stessa DEistituto DEappello. In effetti, se il doppio grado mira a rafforzare un giudizio di "certezza", esso non può non riflettersi sui diversi approdi decisori cui il giudizio di primo grado può pervenire: quello di colpevolezza, appunto, ma, evidentemente, anche quello - antitetico - di innocenza. In tale ottica, l'iniziativa del pubblico ministero volta alla verifica dei possibili (ed eventualmente, anche evidenti) errori commessi dal primo giudice, nel negare la responsabilità DEimputato, non può qualificarsi, in sé, "persecutoria"; essa ha, infatti, come scopo istituzionale quello di assicurare la corretta applicazione della legge penale nel caso concreto e - tramite quest'ultima - l'effettiva attuazione dei principi di legalità e di eguaglianza, nella prospettiva della tutela dei molteplici interessi, connessi anche a diritti fondamentali, a cui presidio sono poste le norme incriminatrici .. [..] . Si tratta di affermazioni che, a parere del Collegio, esprimono tuttora il senso profondo del sistema di rivedibilità della prima decisione, e che inducono ad esprimere, data la rilevanza del tema, il seguente principio di diritto : - in ipotesi di ribaltamento della decisione assolutoria in secondo grado, nessun RM obbligo di previa rinnovazione DEistruttoria ex art. 603 co.2 cod. proc.pen. in applicazione dei principi desumibili dalla Convenzione Europea dei Diritti DEUomo - va ritenuto necessario lì dove la ragione essenziale di modifica della prima decisione sia rinvenibile in una diversa interpretazione in diritto della portata applicativa della fattispecie incriminatrice.
6.28.4 Ciò posto va anche evidenziato come sia, in tale contesto, fuorviante l'avvenuta deduzione del vizio di motivazione tra i motivi di ricorso. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare, sul tema(da ultimo Sez. I n. 16372 del 20.3.2015, rv 263326) che il vizio di motivazione non è denunziabile con riferimento a questioni di diritto, poichè queste se sono fondate e disattese dal giudice di merito (motivatamente o meno) danno luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge (lett. b DEart. 606 co.1) mentre se sono infondate il loro mancato o incompleto esame non determina alcun vizio di legittimità della pronunzia impugnata. Ulteriore conseguenza di ciò è che questa Corte, nell'esaminare la denunzia di violazione (o falsa applicazione) delle norme coinvolte nella operazione interpretativa non è vincolata, nel percorso di ricostruzione della fattispecie in diritto, alle argomentazioni espresse nel provvedimento impugnato ma può liberamente rielaborare il tema. Con ciò si intende affermare che il ribaltamento operato in secondo grado della prima decisione assolutoria va verificato in sede di legittimità sotto il profilo motivazionale (tramite l'applicazione del noto canone della motivazione rafforzata) essenzialmente lì dove la ragione fondante risulti essere rappresentata da una diversa elaborazione del fatto. Lì dove, come nel caso in esame, si tratti di una diversa lettura DEambito applicativo della norma incriminatrice (l'art. 416 bis co.2) è evidente che non si tratta di rafforzare un percorso logico quanto di confrontarsi con i motivi in diritto esposti dal primo giudice, confutandone la valenza. Ed è quello che la Corte di secondo grado ha fatto, nel caso in esame, pervenendo ad una interpretazione che corrisponde alla lettura dei confini applicativi della norma incriminatrice ritenuta valida da questa Corte di legittimità (si veda quanto affermato, in via generale, al paragrafo 3 del presente elaborato, da intendersi qui riproposto, nonchè il contenuto del par.6.15.1). In effetti, per le ragioni già esposte in precedenza, va ritenuto indicatore logico rassicurante quello relativo all'avvenuto conferimento di una dote della cd. società maggiore (nel caso in esame certamente la santa) e ciò non comporta alcun vizio in diritto della decisione, con conseguente rigetto del ricorso. Va precisato, inoltre, che il dubbio esposto in sede cautelare (da questa Corte di RMT legittimità) riguardava essenzialmente la dinamica interna al colloquio, essendo stato assegnato un valore antagonista alla non conoscenza del IO da parte degli interlocutori del SS (detentore della informazione). Tuttavia, l'analisi più ampia e complessiva del colloquio ha offerto, già in sede di merito, una idonea chiave di superamento di tale criticità probatoria, essendo emerso che i UE soggetti colloquianti con il SS erano da poco giunti in DE dal Canada, ove avevano trascorso gli ultimi anni, il che rappresenta logica spiegazione di tale solo apparente inconguenza. Quanto all'elevato grado di intraneità del SS, con conseguente considerazione di affidabilità narrativa del medesimo (nel contesto riservato della comunicazione), nessun rilievo può muoversi alla decisione affermativa di responsabilità, essendo tale caratteristica ampiamente emersa nell'intera istruttoria e ciò consente di ritenere infondate le ulteriori doglianze difensive, per le ragioni esposte, in via generale, al paragrafo 4 della presente motivazione.
6.28.4 Anche le ulteriori doglianze del ricorrente sono infondate. Quanto ai temi comuni (identificazione DEavvenuto esercizio del potere di intimidazione, criteri di metodo relativi all'esame dei contenuti della captazione, erronea applicazione DEart. 416 bis co.4) si rinvia alla trattazione dei singoli temi esposta ai paragrafi da 2 a 5. Quanto alla negazione delle circostanze attenuanti generiche valgono le considerazioni espresse al paragrafo 6.3.3, da intendersi qui riproposte.
6.29 FR UN.
6.29.1 Il ricorso DEimputato va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi, peraltro, a sollecitare una rivalutazione di elementi probatori che risultano logicamente apprezzati dalla Corte di secondo grado, in violazione dei limiti ontologici del giudizio di legittimità, ricordati al paragrafo 4.2 della presente motivazione. La posizione di FR UN risulta ricostruita in modo conforme nelle UE decisioni di merito, sulla base di obiettivi indicatori DEavvenuto inserimento nell'assetto organizzativo oggetto di verifica. Nessun dubbio può nutrirsi sulla identificazione, essendo del tutto logiche le argomentazioni espresse sul punto dai giudici del merito, confermate dalla osservazione della condotta tenuta dall'imputato durante la cerimonia di 'legalizzazione' delle cariche associative tenutasi in occasione della festa religiosa di OL nel settembre del 2009 (incontro tenutosi nella 'baracca' del FR tra CO PP ed altri affiliati). Non può pertanto accedersi ad alcuna rivalutazione della incidenza dimostrativa dei dati istruttori, logicamente apprezzati in fatto, nè risultano fondate le doglianze in diritto, posto che l'attribuzione di una carica temporanea を RM (quella di AS Generale del CR) presuppone in via logica la valutazione di particolare affidabilità associativa e dunque l'inserimento attivo nella organizzazione (sul punto, si richiamano sia le considerazioni generali esposte al parsagrafo 3 che l'analisi della differenza tra dote e carica realizzata ai paragrafi 6.4 e 6.23 della presente motivazione). Analoga sorte è destinata alle ulteriori doglianze difensive, atteso quanto esposto in via generale al paragrafo 5 (circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis co.4) e, sul tema della revoca delle circostanze attenuanti generiche, (concesse in primo grado) al paragrafo 6.3.3. 6.29.2 Inammissibile risulta, per manifesta infondatezza dei motivi, il ricorso proposto dal P.G. territoriale, da ritenersi articolato essenzialmente in fatto. Si è già evidenziato, a proposito della posizione GA (par. 6.23) come la certezza sull'attribuzione di una carica non comportante - di per sè - l'esercizio di poteri di indirizzo ( in virtù della assenza di prova circa le modalità concrete del suo esercizio), possieda da un lato sicura valenza indicativa della intraneità associativa ma, al contempo, non consenta per i limiti ontologici del dato - di ritenere provata l'attività direttiva o organizzativa, così come ritenuto in sede di merito, non essendo emersi dati conoscitivi autonomi tali da sostenere che tale specifico ruolo comporti l'esercizio di autonomi poteri decisionali e vada - dunque - oltre l'esecuzione di direttive altrui. Ciò vale anche per la carica di AS Generale attribuita al FR, non potendosi escludere come affermato nella * decisione impugnata - che tale attribuzione comporti esclusivamente l'assistenza logistica durante lo svolgimento di riunioni del gruppo di vertice, con sicura intraneità associativa ma con ragionevole (e dunque insuperabile) dubbio circa lo svolgimento di attività direttiva o organizzativa nel senso imposto dalla autonoma fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 bis co.2. 6.30 ON NG.
6.30.1 Il ricorso è fondato, limitatamente all'affermazione di penale responsabilità relativa al capo P, con rigetto nel resto. I motivi relativi al reato associativo (di cui al capo A) sono infondati, per le ragioni che seguono. Nessun difetto di contestazione può ritenersi sussistente in rapporto alla qualificazione del reato nella fattispecie autonoma di cui all'art. 416 bis co.2 cod.pen., essendo stata espressamente descritta tale qualità nell'atto di esercizio DEazione penale in rapporto alla articolazione territoriale di TO TO AL : .. con il ruolo di capo e organizzatore e "reggente" della famiglia ON e della società di TO P.S. nei periodi di detenzione del fratello TE AR.. RM [..] · 6.30.2 Quanto ai profili dimostrativi, il ricorrente non si confronta in modo adeguato con l'elaborazione, realizzata dai giudici del merito, del contenuto delle captazioni che lo riguardano. Vero è che si tratta di conversazioni inter alios, ma si è già osservato in via generale al paragrafo 4 che l'analisi del contesto e della personalità dei conversanti, realizzata senza vizi logici in sede di merito, rende non necessaria la valorizzazione di autonomi elementi ulteriori, lì dove sia individuabile in modo univoco il contenuto della comunicazione. Pertanto, il tema dimostrativo concerne essenzialmente l'analisi dei contenuti delle conversazioni, posto che le stesse risultano intervenute tra soggetti (SO CO, SO FR, HE PP) risultati effettivamente intranei alla organizzazione mafiosa. Ciò posto, il fatto che la figura di ON NG sia stata indicata più volte ed inquadrata nel contesto della realtà territoriale di TO TO AL, con attribuzione - data la detenzione del fratello AR - di compiti di reggenza, ha determinato la inattaccabile base logica del successivo ragionamento probatorio, 300 che si snoda attraverso passaggi del tutto logici e, pertanto, non sindacabili nella presente sede di legittimità. In particolare - dandosi per assodata l'esistenza della cosca ON, emersa da precedente giudicato e asseverata ulteriormente dai contenuti delle captazioni non può accogliersi la critica in punto di scarso valore indicativo dei contenuti delle captazioni. In fatto, il percorso interpretativo dei contenuti è, come si è detto, insindacabile. In diritto, la valenza indicativa - anche in rapporto alla effettività del ruolo - è stata correttamente desunta sia dal contenuto della captazione del 24 gennaio 2008 (posto che solo un soggetto con qualità direttive poteva fermamente opporsi al conferimento della dote a un diverso affiliato) che dalla vicenda del conferimento della 'delega' da parte di ON NG ad altro affiliato per la prevista partecipazione della cosca ON alla riunione del cd. Tribunale in AL. Si tratta di dati informativi che possiedono, in via logica, la caratteristica richiesta per l'integrazione - in diritto della previsione di legge di cui all'art. 416 - bis co.2, nè può dubitarsi (per le considerazioni esposte al paragrafo 6.25, cui si rinvia) della corretta ricostruzione in fatto della convocazione del cd. Tribunale. Il ricorso sulla affermazione di responsabilità per il reato associativo va pertanto rigettato, anche nella parte relativa ai motivi aggiunti, non essendo - quanto alla doglianza ulteriore in virtù del fatto che la pena per il reato associativo, come RM ritenuto, è pari al minimo edittale (anni 12) e non essendo stata neanche -prospettata in sede di merito - l'ipotesi di continuazione con il precedente giudicato (e potendo essere proposta, tale istanza, in sede esecutiva).
6.30.3 Fondato è, invece, il ricorso sulla condanna in riferimento al capo P. E' stata contestata allo ON l' attribuzione fittizia a IA IU RO (fatto del marzo 2008, aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa) della titolarità formale DEesercizio commerciale denominato "AL FF", sito in TO di TO AL via AL nr.5, con la finalità specifica di eludere le disposizioni di legge in tema di misure di prevenzione patrimoniali. Lo IA risulta fidanzato con la figlia di uno dei fratelli dello ON. Dalle captazioni è emerso il coinvolgimento dello ON in attività gestionali, con consigli dati allo IA sullo svolgimento della attività e condivisione di scelte organizzative. ON, destinatario di misura di prevenzione personale emessa nel 2005, si informa anche delle scadenze relative a posizioni debitorie. Costui, captato in ambientale, afferma colloquiando con un terzo di stare facendo una pasticceria con la P maiuscola. Il GU ha ritenuto irrilevante a fini della decisione il completamento della priduzione documentale tesa a dimostrare che per l'avvio DEattività IA aveva usato risorse proprie e della sua famiglia di origine. La Corte di secondo grado ha condiviso tale diniego, atteso che emerge, in ogni caso, la cointeressenza dello ON all'attività di impesa in ragione dei contenuti delle captazioni. Ciò posto, tra le doglianze difensive, merita di essere accolta quella relativa alla omessa acquisizione e valutazione della produzione documentale tesa alla dimostrazione della autonoma capacità finanziaria dello IA, e ciò in rapporto alla necessità di interpretare la norma incriminatrice in modo coerente al fondamentale principio di tassatività. Va precisato, nell'analisi dei presupposti in diritto della decisione, che il reato di cui all'art. 12 quinquies legge n.356 del 1992 e succ.mod. è reato istantaneo con effetti permanenti e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia (tra le altre, Sez. II n. 23197 del 20.4.2012, rv 252835). Ciò deriva dalla stessa tecnica descrittiva utilizzata dal legislatore, per cui la condotta illecita consiste appunto nella fittizia attribuzione ad altri della titolarità di un bene. Per esservi fittizia attribuzione della titolarità» è necessario pertanto che il bene in questione sia stato realizzato (o finanziato) con risorse del soggetto che vuole schermare>> il suo investimento patrimoniale e che, per tale ragione, attribuisce fittiziamente la titolarità formale al terzo (a fini elusivi del sequestro di RM prevenzione o di nascondimento della pregressa condotta delittuosa da cui è derivata la provvista economica, lì dove la condotta di cui all'art. 12 quinquies sia funzionale alla consumazione dei delitti di ricettazione o riciclaggio). Ad essere incriminata, in altre parole, non è la generica «disponibilità» di un bene o di una attività in capo al soggetto che non ne risulta essere titolare formale (al più da ritenersi indizio della antecedente intestazione fittizia, salve altre ipotesi alternative di esplicazione), quanto la specifica condotta di fittizia attribuzione della titolarità, il che impone la verifica della provenienza delle risorse utilizzate per l'acquisto o per l'avviamento commerciale o per il superamento di crisi gestionali con immissione di capitali provenienti dal soggetto diverso dal titolare formale. Da tale premessa deriva che lì dove la interpretazione della norma incriminatrice si discosti da tale «assetto» viene in rilievo la violazione del principio di tassatività, principio generale secondo cui l'interprete non può ricavare norme incriminatrici poco chiare e certe per via analogica (in termini generali Sez. III n. 8432 del 25.5.1993, rv 196424). Non può pertanto condividersi - ferma restando l'effettiva emersione di dati indizianti a carico (che tuttavia non possiedono univocità nel senso richiesto dalla norma), la interpretazione in diritto offerta dalla Corte di Appello (che ha condotto alla valutazione di irrilevanza del proposto incremento probatorio) atteso che tale scelta non tiene conto della necessità, specie nell'ipotesi dello ON già sottoposto alla misura di prevenzione personale nel periodo in cui è collocata la condotta - non solo di interpretare la norma incriminatrice in modo conforme al principio di tipicità e tassatività, ma di considerare la possibile differenza tra l'attribuzione fittizia di titolarità (nel senso di cui sopra) ed altre, diverse previsioni încriminatrici (lì dove sia ricostruibile in fatto una sola ingerenza gestionale con percezione occulta di utili) relative alla violazione di obblighi o limiti inerenti allo status di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione (articoli 67, 75, o 80 del D.Lgs. n.159 del 2011). Per tali ragioni, la decisione relativa al capo P va annullata con rinvio - per nuovo giudizio a diversa Sezione della Corte di Appello di GI IA, giudizio nel corso del quale - ferma restando la autonomia valutativa saranno da applicarsi i principi di diritto prima enunziati.
6.31 IA IU.
6.31.1 Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei RM motivi addotti, tesi, peraltro, a sollecitare una rivalutazione di elementi probatori che risultano logicamente apprezzati dalla Corte di secondo grado, in violazione dei limiti ontologici del giudizio di legittimità, ricordati al paragrafo 4.2 della presente motivazione. Le decisioni di merito hanno coerentemente apprezzato il contenuto di conversazioni oggetto di captazione che, pur essendo intervenute inter alios hanno concretamente inquadrato condotte specifiche DEimputato che ha fornito consapevole apporto alla consumazione del reato di truffa. Trattandosi di aspetti valutativi, coerentemente esposti in sede di merito, non vi è possibilità di rielaborazione del dato cognitivo in sede di legittimità, per i motivi esposti al paragrafo 4, cui si rinvia. A tali contenuti si sono unite, peraltro, verifiche istruttorie sulle difformità tra il capitolato e le modalità di realizzazione delle opere che hanno ulteriormente asseverato il contenuto delle captazioni. Manifestamente infondato è altresì il profilo di doglianza relativo al giudizio di semplice equivalenza delle circostanze attenuanti, trattandosi di aspetto congruamente valutato in sede di merito in riferimento al non marginale ruolo ricoperto dall'imputato nell'ambito della consumazione del reato. La dichiarata inammissibilità del ricorso, peraltro, impone di ritenere non rilevante - a fini di prescrizione - il decorso del tempo successivo alla decisione impugnata, in conformità agli orientamenti emersi nella presente sede di legittimità tesi a riconoscere anche la manifesta infondatezza dei motivi come causa originaria di inammissibilità, tale da impedire la valida instaurazione della ulteriore fase di impugnazione ( v. Sez. U. 30.6.1999, Sez. U 22.11.2000, nonchè Sez. U. n. 23428 del 22.3.2005, ric. Bracale, sul tema della inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi).
6.32 IA IU RO.
6.32.1 Il ricorso è fondato limitatamente alla intervenuta affermazione di responsabilità in relazione al capo P, per le ragioni già esposte in sede di trattazione della correlata posizione di ON NG (paragrafo 6.30).
6.32.2 Quanto alla affermazione di penale responsabilità relativa al capo T, il ricorso è infondato. La interpretazione delle captazioni di conversazione dirette è stata operata senza vizi logici, dato che è lo stesso IA a comunicare alla fidanzata, al di là della particolare occasione della festività di capodanno, il possesso di più armi, evidenziando che si tratta di una sua 'passione'. Quanto al trattamento sanzionatorio, fermo restando l'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'avvenuto annullamento con rinvio della statuizione relativa al capo P rende necessaria la celebrazione del giudizio di RM rinvio al fine di nuova considerazione da parte della investita Corte di Appello.
6.33 ET FR.
6.33.1 Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono. Il percorso valutativo adottato nelle conformi decisioni di merito risulta pienamente logico ed è immune da vizi in diritto. Si è già evidenziato - al paragrafo 2 della presente decisione - come l'oggetto del presente giudizio, in rapporto al contenuti della imputazione - tenda a riproporre e ad attualizzare l'analisi della consorteria criminale di stampo mafioso già nota come 'ND (con legittimo utilizzo dei precedenti giudicati sul tema) e pertanto ogni emersione di dati istruttori effettivamente indicativi di condotte partecipative consente l'affermazione di penale responsabilità. Ciò è accaduto anche in riferimento alla posizione dello ET che, seppur formalmente inquadrato in articolazione territoriale lombarda, mantiene rapporti costanti e significativi con la casa madre di BO e pertanto coerentemente è stato ritenuto partecipe al più ampio organismo. Estremamente significativa è, infatti, la vicenda coerentemente ricostruita in sede di merito - relativa alla protezione offerta da IU PE agli interessi economici del duo letto/AN, su cui la consapevolezza dello ET di dover sottostare alle decisioni del PE (a lui peraltro favorevoli) emerge in modo autoevidente dai contenuti della conversazione diretta intervenuta tra lo ET e AT AN il giorno successivo all'incontro tenuto da quest'ultimo a casa del PE con il AR e i UE cugini PP. Si tratta, pertanto, di un indicatore logico di appartenenza associativa particolarmente intenso e come tale correttamente valutato dai giudici del merito, in conformità ai canoni valutativi esposti - in via generale - al paragrafo 4 del presente elaborato.
6.33.2 Quanto all'incremento per la ritenuta recidiva, nessuna incidenza può riconoscersi, su tale statuizione, ai contenuti della decisione emessa dalla Corte Costituzionale in data 8 luglio 2015 (sentenza n. 185 del 2015). Con tale intervento il giudice delle leggi ha infatti espunto dall'ordinamento la previsione di obbligatorietà DEaumento di pena per la recidiva previsto dall'art. 99 co.5 cod.pen., in ragione della irragionevolezza della sottostante presunzione assoluta di incremento della colpevolezza e pericolosità del reo correlato alla tipologia di violazione commessa (il nuovo delitto ricompreso nella elencazione di cui all'art. 407 co.2 lett a del codice di rito). I limiti ontologici della decisione consentono, dunque, di affermare che la dichiarazione di illegittimità concerne esclusivamente l'aspetto della PM obbligatorietà DEaumento di pena e non anche le altre condizioni di operatività della norma. Da ciò deriva che, pur essendo in astratto rilevante la questione anche nel presente procedimento, non lo è in concreto, posto che in sede di merito l'aumento per la riconosciuta recidiva è stato ricollegato non già all'automatismo censurato in detta decisione del giudice delle leggi - ma alla presa d'atto di incremento della pericolosità soggettiva in virtù del nuovo reato commesso (in tal senso, circa la necessità di valutare in concreto il contenuto della decisione di merito, tra le altre, Sez. II n. 27366 del 11.5.2016, rv 267154). In particolare va ricordato che letto FR risulta aver commesso, tra gli altri, i reati di lesioni personali (nel maggio 2000), riciclaggio e falso (nel dicembre 2000) bancarotta fraudolenta (nel 2001) e traffico di rifiuti (nel 2008). A tali violazioni di legge si è pertanto riferita la Corte di Appello, motivando la scelta di applicazione concreta della recidiva, quando ha evidenziato.. l'allarme sociale dei reati per i quali l'appellante ha riportato le precedenti condanne definitive. Si tratta di motivazione autonoma e concreta che resiste, pertanto, alle critiche esposte nel ricorso essendo basata su dati oggettivi e sulla valorizzazione di condotte temporalmente non lontane rispetto a quella oggetto di giudizio.
6.34 MA RO.
6.34.1 Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono. Nessun dubbio può nutrirsi in diritto sulla ritenuta ammissibilità DEappello atteso che, come si è già avuto modo di precisare (al paragrafo 6.12.1) va ritenuta pacifica la natura di titolo autonomo di reato in rapporto alle fattispecie di 'direzione, promozione, organizzazione' di cui all'art. 416 bis co.2 cod.pen. . L'avvenuta derubricazione in primo grado rendeva, pertanto, legittima la proposizione di tale tipologia di impugnazione da parte del Pubblico NI (art. 443 co.3 cod.proc.pen.). Quanto, inoltre, alla generale doglianza sulla ritenuta sussistenza dei parametri tipici DEart. 416 bis cod.pen., il tema è stato trattato al paragrafo 2, cui si rinvia. In riferimento alla specifica posizione del MA RO, va osservato altresì che l'avvenuta qualificazione in secondo grado della condotta come 'direttiva/organizzativa' è essenzialmente dipesa da rivalutazione in diritto, essendo comune alle UE decisioni la base dimostrativa. Valgono pertanto le considerazioni esposte in sede di valutazione del ricorso IO (paragrafo 6.28) cui si opera rinvio. Il profilo di doglianza rapportato all'avvenuta analisi DEindicatore logico (inserimento del MA nella cd. terna dei carichisti, come più volte indicato in contesti verbali captati) è anch'esso infondato. Ciò perchè da un lato la рот ricostruzione probatoria è assistita da piena logicità e corenza nella interpretazione in fatto dei contenuti delle conversazioni (in conformità a quanto osservato al paragrafo 4, cui si rinvia) dall'altro non è esatto sostenere -in diritto che tale dato cognitivo sia espressivo di un mero status. La carica in questione non è certo aspetto statico ma rileva una assorbente valenza dinamica della partecipazione associativa (il che rende irrilevante l'assenza del MA ad alcuni momenti topici, come correttamente ritenuto in sede di merito), con effettivo esercizio a differenza di altri casi pure scrutinati - di poteri quantomeno organizzativi. Ciò perchè è logico attribuire al ruolo in questione - in rapporto all'andamento complessivo della istruttoria un nocciolo- di poteri deliberativi, dato il particolare e chiaro rilievo del compito (selezione dei soggetti, appartenenti a locali diverse, cui attribuire una dote della cd. società maggiore) che non risulta, pertanto, meramente esecutivo di scelte o direttive altrui, fermo restando il verosimile potere concorrente (nella scelta finale di investitura) di altri soggetti di vertice. In tal senso, il ragionamento in diritto contenuto nella decisione di secondo grado va ritenuto immune da vizi. Quanto al trattamento sanzionatorio, la pena-base di anni dodici è pari al minimo edittale (art. 416 bis co.2). Non sono rilevabili vizi logici o giuridici nella negazione delle attenuanti generiche (il MA ha un precedente per tentata estorsione aggravata, temporalmente non distante dalla consumazione dei fatti qui contestati) e nell'avvenuto effettivo incremento per recidiva. Su tale ultimo aspetto, peraltro, nessuna incidenza può riconoscersi ai contenuti della decisione emessa dalla Corte Costituzionale in data 8 luglio 2015 (sentenza n. 185 del 2015). Con tale intervento il giudice delle leggi ha infatti espunto dall'ordinamento la previsione di obbligatorietà DEaumento di pena per la recidiva previsto dall'art. 99 co.5 cod.pen., in ragione della irragionevolezza della sottostante presunzione assoluta di incremento della colpevolezza e pericolosità del reo correlato alla tipologia di violazione commessa (il nuovo delitto ricompreso nella elencazione di cui all'art. 407 co.2 lett a del codice di rito). I limiti ontologici della decisione consentono, dunque, di affermare che la dichiarazione di illegittimità concerne esclusivamente l'aspetto della obbligatorietà DEaumento di pena e non anche le altre condizioni di operatività della norma. Da ciò deriva che, pur essendo in astratto rilevante la questione anche nel presente procedimento, non lo è in concreto, posto che in sede di merito l'aumento per la riconosciuta recidiva è stato ricollegato non già all'automatismo censurato in detta decisione del giudice delle leggi - ma alla presa d'atto di incremento della pericolosità soggettiva in virtù del nuovo reato commesso. In particolare la Corte di Appello ha reso motivazione autonoma sul RM punto, evidenziando (pag. 1092) i significativi precedenti penali (tra cui quello prima ricordato) DEimputato. Si tratta di motivazione sintetica ma concreta che resiste, pertanto, alle critiche esposte nel ricorso essendo basata su dati oggettivi e sulla valorizzazione di condotte temporalmente non lontane rispetto a quella oggetto di giudizio.
6.35 ZA TI SA.
6.35.1 Il ricorso è fondato e va accolto. L'affermazione di penale responsabilità del ZA per il reato di partecipazione va ritenuta viziata in diritto, secondo le linee generali esposte al paragrafo 3 del presente elaborato. come ritenuto inZA, detenuto dall'inizio del 2009, ha di certo veicolato sede di merito sulla base della interpretazione di captazioni di colloqui intervenuti inter alios- tramite il compagno di detenzione PP QU una richiesta di conferimento di una dote, di cui non era in possesso. Detta richiesta non è stata accolta. I dati informativi, pertanto, non realizzano alcun concreto indicatore di effettiva appartenenza al sodalizio criminoso, Intendendosi per tale la partecipazione attiva, secondo l'inquadramento della tipicità di tale condotta, come realizzato nella presente decisione. E' da escludersi, infatti, la ricorrenza di un sia pur minimo ma tangibile - apporto offerto dal ZA alla associazione (nel periodo dedotto in imputazione) durante il periodo vissuto in detenzione, non potendosi ritenere rilevante la mera adesione ad un sistema di valori, riconoscibile attraverso l'aspirazione alla dote non conferita. Quanto al periodo antecedente alla detenzione, non si rinvengono indicatori logici capaci di raffigurare, al di là del ragionevole dubbio, l'effettivo inserimento nel consorzio criminoso, posto che il delitto commnesso (che ne comporta la detenzione), per come affermato in sede di merito, non ha alcuna attinenza con l'ambito associativo. Può pertanto ritenersi che il ZA abbia, al più coltivato rapporti con soggetti affiliati o stipulato un accordo di ingresso prima della detenzione - in rapoporto ai risvolti logici DEavvenuta richiesta della dote - ma ciò non integra la tipicità del fatto partecipativo, come si è più volte affermato nella presente decisione. L'annullamento della decisione va disposto senza rinvio, per non aver commesso il fatto, data la manifesta assenza di elementi conoscitivi valorizzabili in chiave diversa rispetto a quanto emerso in sede di merito e riportato nelle UE decisioni RM oggetto di scrutinio e la conseguente superfluità del rinvio (secondo il principio generale espresso, in tal senso, da Sez. U n. 42756 del 30.10.2003, rv 226099).
6.36 EU OS IU.
6.36.1 Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono. Le doglianze circa lo stile espressivo adottato dalla Corte di merito sono state esaminate -e ritenute infondate al paragrafo 4 del presente elaborato, al cui si opera rinvio. Analogamente, circa la natura mafiosa contenuto DEassociazione oggetto di giudizio si rinvia alla trattazione generale operata al paragrafo 2 e circa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis co.5 si rinvia ai contenuti del paragrafo 5. Sul tema della responsabilità, il ricorrente incorre in un vizio di prospettazione, per parziale confronto con i contenuti della decisione impugnata, essendo il ricorso teso in realtà a sollecitare una diversa valutazione dei contenuti delle - captazioni, coerentemente operata in sede di merito e pertanto insindacabile (si veda quanto osservato al paragrafo 4, in punto di metodo). Va evidenziato che nel complesso delle fonti vi è conversazione diretta intervenuta tra il EU ed il AS SS, il che da un lato ha consentito di risolvere in modo definitivo il tema della identificazione, dall'altro ha consentito di apprezzare, in sede di merito, i contenuti espressivi con sicura attribuzione di intraneità associativa, per l'autoevidenza dei medesimi (si veda lo stralcio riportato in parte narrativa). I riferimenti territoriali all'ambito operativo del EU (locale di Caulonia) emergono dai contenuti delle conversazioni, il che - per la particolare affidabilità associativa del SS e per il segnalato contenuto delle conversazioni coerentemente è stato ritenuto sufficiente in - sede di merito, non apparendo utili altre verifiche di tipo istruttorio, data l'esaustiva trattazione del punto. Manifestamente infondate risultano, infine, le doglianze relative alla commisurazione della pena, atteso che il ruolo è stato, come si è detto, congruamente ricostruito in termini di attivismo associativo e la obiettiva incidenza dei precedenti (tra cui uno specifico) appare dato non ridimensionabile attraverso le considerazioni, per lo più astratte, esposte nel ricorso (si veda, sul tema, quanto affermato al paragrafo 6.3.3).
6.37 LO VI.
6.37.1 Il ricorso DEimputato è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono. La Corte di secondo grado ha logicamente inquadrato la valenza degli indicatori di attivismo associativo emersi in rapporto al contenuto delle captazioni, respingendo - sia pure in sintesi - le argomentazioni difensive proposte in sede di RM merito. Come si è indicato al paragrafo 3 (cui si rinvia) l'affermazione di penale responsabilità non è correlata in caso di condotta partecipativa alla identificazione di un decisivo apporto causale (simile a quello del concorrente esterno) quanto alla rassicurante emersione di dati informativi da cui sia possibile desumere al di là di ogni ragionevole dubbio l'avvenuto stabile e - fruttuoso inserimento nel tessuto organizzativo del sodalizio. Da ciò deriva l'infondatezza delle doglianze qui sollevate in diritto, sia in rapporto alla dimostrazione delle caratteristiche DEente criminoso (motivo di censura comune, esaminato al paragrafo 2, cui parimenti si opera rinvio) che in riferimento alle argomentazioni che la Corte di secondo grado - pur escludendo l'esercizio del ruolo direttivo ha utilizzato per confermare l'affermazione di penale responsabilità DEimputato. In rapporto alla posizione di LO VI, infatti, la sentenza impugnata valorizza plurimi e convergenti elementi indizianti emersi durante le captazioni, senza alcun vizio logico o di contraddittorietà interna. Va ricordato, infatti, che le captazioni di maggior rilievo contenutistico riferite alla persona di VI LO risultano inter alios ma vedono tra i conversanti soggetti di effettiva militanza associativa (SO CO, PP CO) che in alcune circostanze (la vicenda dei lavori di ristrutturazione DEistituto scolastico in GI IA) fanno riferimento ad un episodio concreto (la mediazione intervenuta con la cosca Serraino di Cardeto) la cui conoscenza -in capo a tali soggetti - non trova altra spiegazione logica rispetto a quella fornita nelle decisioni di merito (necessità di fornire protezione al LO più volte evocato, rispetto alle richieste di spartizione dei proventi derivanti dall'appalto, in quanto associato di vecchia data al sodalizio mafioso). Ciò, peraltro, converge · - sul piano logico - con il possesso di una dote particolarmente significativa in capo al LO, con la prova del rapporto di conoscenza tra LO e CO SO (conversazione diretta del 3 aprile 2008) e con la riscontrata presenza del medesimo alla riunione tenutasi in casa di IU PE il 3 febbraio del 2010, per come l'episodio risulta ricostruito in sede di merito (riconoscimento operato da un ufficiale di polizia giudiziaria in sede di visione delle riprese, acquisito in atti prima della formulazione di richiesta di definizione del giudizio con il rito abbreviato, congruamente posto a base della decisione in assenza di reali elementi di smentita). Ciò ha consentito di affermare, in sede di merito, che il LO era uno dei soggetti che ebbero ad incontrarsi il 3 febbraio 2010 in DE presso il centro commerciale "I Portici" per poi dirigersi in BO a casa di IU PE unitamente a CO PP, RO QU, RO RM UN TA, RI IA, HE IO, IU SS. Si tratta di una riunione significativa, data la caratura associativa dei partecipanti, che viene realizzata in un periodo particolarmente denso di avvenimenti, posto che di lì a poco si aprirà il conflitto interno relativo alla nomina del nuovo capolocale di UD. In rapporto a tali emergenze istruttorie, il ricorrente tende a contestarne nuovamente la valenza dimostrativa nella presente sede di legittimità, sì da determinare in tale parte del ricorso una sostanziale irricevibilità del medesimo sotto il profilo del metodo (v. paragrafo 4 del presente elaborato) atteso che si è già chiarito come la consistenza probatoria degli enunziati verbali captati possa prescindere dalla ricorrenza di riscontri esterni - nel senso imposto dai contenuti DEart. 192co.
3 - e fondarsi, pertanto, sull'esame complessivo di tali contenuti unito alla ricostruzione del contesto e del significato della conversazione (si veda altresì quanto affermato al paragrafo 6.23.1).
6.37.2 Quanto alle ulteriori doglianze ne va qui dichiarata l'infondatezza. La ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis co.4 cod.pen. è tema comune, trattato in via generale al paragrafo 5, cui si rinvia. Quanto al tema della ritenuta recidiva la Corte di merito ha correttamente valorizzato con motivazione per relationem alla prima decisione (pag. 1135 della sentenza) le risultanze del certificato penale, da cui risultano le UE condanne per detenzione di armi per fatti commessi nel 1982 e nel 1993 (per complessivi anni tre di reclusione, limite che risulta rispettato ai sensi DEart. 99 ultimo comma, il che esclude vizi circa l'effettiva commisurazione). In tal senso, non risulta essere stata applicata la circostanza in parola per mero automatismo (censurato da Corte Cost. 2015 come si è evidenziato al paragrafo 6.33.2) ma in rapporto ad una effettiva considerazione DEentità della nuova manifestazione di pericolosità valutata alla stregua dei precedenti. La pronunzia, pertanto, realizza la generale condizione espressa da Sez. U. n. 35738 del 27.5.2010, ric. Calibè, rv 247838 e successivi arresti sul tema, (in riferimento al segnalato dovere di verificare in concreto se la reiterazione DEillecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale DEesistenza di precedenti penali). Analogamente, nessun sindacato può esercitarsi sulla motivazione reiettiva delle circostanze attenuanti generiche, essendo pacifica la possibilità di valutare, sul RM tema, la gravità complessiva del fatto e non essendo state allegate - in ogni caso evidenze specifiche tese a determinare il substrato cognitivo della attenuazione (si veda, sul tema, quanto si è affermato al paragrafo 6.3.3).
6.37.3 laPer economia di esposizione, va contestualmente affermata inammissibilità, per manifesta infondatezza, del ricorso proposto dal Procuratore Generale territoriale e relativo alla qualificazione giuridica del fatto. Non appare possibile, infatti, la rivalutazione della complessiva valenza degli indicatori informativi nel senso introdotto dal ricorrente, atteso che gli stessi vanno apprezzati nella loro complessiva unitarietà di significato. E tale significato coerentemente è stato ritenuto espressivo della semplice intraneità associativa da parte della Corte di Appello, con esclusione di poteri direttivi o organizzativi, la cui percezione non è emersa in modo decisivo. Il P.G., infatti, si duole della mancata attribuzione di detto ruolo in rapporto ad uno specifico «segmento>> di captazione intervenuta inter alios, nonchè in riferimento alla presenza alla riunione del 3 febbraio 2010, ma in rapporto a tali emergenze è lecito argomentare, così come si è ritenuto in sede di merito, che la interpretazione del significato va operata in relazione al complesso dei dati, non apparendo decisiva una mera indicazione soggettiva e non essendo dirimente l'intervento ad una riunione che, seppure da inquadrarsi in ambito associativo, è fatto che non possiede una valenza tale da attribuire una qualità così rilevante come quella postulata dal legislatore al comma 2 della disposizione incriminatrice.
6.38 NO IO.
6.38.1 Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono. Il ribaltamento di esito in secondo grado è avvenuto esclusivamente per l'accoglimento di un motivo di gravame formulato in diritto (sulla base del medesimo dato istruttorio consistente in captazioni di conversazioni) e ciò, come già chiarito nell'analisi di precedenti posizioni (si vedano i paragrafi 6.41 e 6.28) non rendeva necessaria alcuna rinnovazione DEattività istruttoria. Nè può dirsi che la diversa interpretazione in diritto della nozione di partecipazione sia inibita dalla regola processuale del ragionevole dubbio, dato che come pure si è anticipato in precedenza - tale limite sistematico, on obbligo - di motivazione rafforzata, riguarda essenzialmente le questioni in fatto. In effetti, l'indicatore logico che la Corte di secondo grado ha utilizzato per pervenire alla affermazione di responsabilità DEimputato è correlato alla certezza processuale (espressa già in primo grado, sulla base delle captazioni inter alios realizzate presso l'abitazione del PE) circa il possesso, in capo al NO IO, della dote della santa e circa il coinvolgimento dello stesso RMT NO IO e del fratello NN nelle complesse trattative aventi ad oggetto la nomina del capolocale di UD. Sul piano della logicità interna le doglianze sono manifestamente infondate, posto che dall'analisi dei colloqui - compiuta in sede di merito tale dato fattuale -> emerge in modo del tutto certo, atteso che per l'intero risultato della istruttoria - la carica del vangelo che si cercava di assegnare al NO IO - presuppone il possesso di quella antecedente (appunto la santa) ; nessun dubbio può ritenersi sussistente circa l'identificazione di NO IO nel soggetto evocato dato che al dialogo, intervenuto con il PE e il AT, partecipa NO NN che indica la persona di cui si discute come il proprio fratello IN. Peraltro, come si è evidenziato al paragrafo 2 della presente decisione, proprio la sequenza» di conversazioni che riguardano il tormentato rinnovo della reggenza del locale di UD (esposte e sintetizzate in parte narrativa) è uno degli episodi in fatto di maggior rilievo DEintera istruttoria, che ha consentito ai giudici del merito di apprezzare l'intraneità associativa di numerosi conversanti e lo stesso rilievo oggettivo delle cd. doti. Sul punto, la lettura in diritto fornita dalla Corte di secondo grado appare, alfine, conforme a quanto ritenuto da questo Collegio, in via generale, al paragrafo 3 del presente elaborato. ciò non perchè la dote sia espressiva del mero 'accordo di ingresso', che sarebbe non punibile per deficit probatorio della connotazione tipica della condotta, ma perchè l'avvenuto conferimento della dote - ed in ciò si opera rettifica delle considerazioni in diritto contenute nella decisione impugnata, ai sensi DEart. 619 cod.proc.pen. va ritenuto congruo indicatore logico DEavvenuto attivismo associativo (oltre a quanto affermato al paragrafo 3 si vedano le ulteriori considerazioni esposte al paragrafo 6.15.1). Non si tratta, pertanto, della valorizzazione di un mero status, come ipotizzato dal ricorrente, ma della ricostruzione logica di una effettiva attivazione del singolo in favore del gruppo, riconosciuta come utile dal gruppo medesimo. Il ricorso va pertanto, con tali precisazioni, respinto.
6.39 NO NN.
6.39.1 Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono. NO NN, destinatario di condanna in secondo grado a seguito di accoglimento DEappello proposto dal P.M., è conversante diretto con il PE e il AT (il 14 marzo del 2010) nella vicenda, rievocata al paragrafo precedente, della fibrillazione associativa connessa al pericolo di riattivazione della faida TT/DI. Valgono pertanto, in premessa, le considerazioni generali RM espresse al punto che precede (posizione NO IO) quanto alla logica attribuzione di rilevanza a tale contesto dichiarativo oggetto di captazione. Quanto alla denunzia di vizio di motivazione la stessa a differenza di altri casi già trattati - è tuttavia qui esaminabile, ma infondata. Esaminabile nei contenuti, perchè la diversa valutazione tra primo e secondo grado - è qui dipesa anche da diverso apprezzamento della potenziale valenza antagonista di un brano di conversazione antecedente (colloquio PE/OR) e ciò effettivamente comportava la necessità di motivazione rafforzata sull'aspetto ricostruttivo (tra le molte, Sez. VI n. 8705 del 24.1.2013, rv 254113). In effetti, il GU aveva valorizzato tale segmento di conversazione in chiave di ragionevole dubbio circa l'effettiva collocazione associativa DEimputato e su tale aspetto si incentra la principale doglianza difensiva. Tuttavia, non è esatto ritenere che tale motivazione rafforzata sia mancata, come prospettato dal ricorrente. La Corte di secondo grado si è infatti ampiamente confrontata con la genesi del dubbio determinante l'assoluzione in primo grado (la frase del PE.. OM NO, un bel cristiano ma .. non ha niente..) e ha elaborato in senso diverso il complessivo tenore della conversazione, collegandone il senso all'intera sequenza sul tema in discussione. Si tratta, pertanto, di una operazione squisitamente valutativa i cui esiti secondo le linee di metodo indicate al paragrafo 4 - possono essere oggetto di sindacato in questa sede solo in ipotesi di travisamento dei contenuti informativi o manifesta illogicità DEapprezzamento. Entrambe dette condizioni non sussistono. La Corte di Appello (da pag. 1367 a pag. 1371) offre infatti una lettura DEintera sequenza delle conversazioni - ivi compresa quella diretta del giorno 14 marzo · del tutto logica e aderente ai dati istruttori. Si è già avuto modo di evidenziare, infatti, come tale segmento DEistruttoria sia altamente indicativo della intraneità associativa dei protagonisti delle conversazioni (tra cui il PE IU e il OR RO) per l'autoevidenza di alcuni passaggi e per il rilievo che al fine di parificare le qualità soggettive degli aspiranti alla carica di capolocale in UD - viene esplicitamente conferito al possesso di doti particolarmente elevate. Risponde, pertanto, al comune senso logico, la considerazione espressa dalla Corte di Appello per cui il niente di cui parla - in simile quadro - il OR a proposito DEimputato NO NN sia da intendersi come 'nessuna dote elevata', il che non equivale ad una affermazione di estraneità dal consesso associativo. Da ciò deriva altresì che, una volta neutralizzato in modo insindacabile - tale RM ipotetico elemento antagonista, riprende piena cittadinanza logica la considerazione della visibile intraneità mostrata dall'imputato nell'ambito del lungo colloquio diretto, durante il quale si affrontano delicati temi interni alla organizzazione, come puntualmente evidenziato nella decisione impugnata. In tali occasioni la condotta DEimputato (aspetto fenomenico della interpretazione della conversazione) è stata logicamente ritenuta attiva e consapevole, come emerge dai brani citati in sentenza. Non può pertanto accogliersi la, pur articolata, doglianza difensiva - qui in esame - in virtù della corretta applicazione della massima di esperienza, convalidata dal complesso delle conversazioni captate, per cui la partecipazione attiva ad un colloquio durante il quale si introduce la propria opinione su temi associativi di notevole rilievo è rassicurante indicatore di intraneità, in virtù del dovere di segretezza che incombe sugli affiliati.
6.39.2 Quanto ai motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio è stato già affrontato al paragrafo 5 cui si rinvia il tema della ritenuta sussistenza della - M circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis co.4 cod.pen. . Nessun vizio è, inoltre, rinvenibile circa il diniego della circostanze attenuanti generiche, non essendo emerso alcun particolare aspetto del fatto o della personalità tale da giustificare l'attenuazione atipica, secondo i principi esposti al paragrafo 6.3.3. 6.40 MA LA MB.
6.40.1 Il ricorso è fondato e va accolto. L'affermazione di penale responsabilità del MA per il reato di partecipazione va ritenuta viziata in diritto, secondo le linee generali esposte al paragrafo 3 del presente elaborato. -MA, detenuto dal 2003, ha di certo veicolato come ritenuto in sede di merito sulla base della interpretazione di captazioni di colloqui intervenuti inter alios- tramite il compagno di detenzione PP QU una richiesta di avanzamento con attribuzione di una ulteriore dote, di cui non era in possesso. Detta richiesta non è stata accolta. I dati informativi, pertanto, non realizzano alcun concreto indicatore di effettiva appartenenza al sodalizio criminoso, intendendosi per tale la partecipazione attiva, secondo l'inquadramento della tipicità di tale condotta, come realizzato nella presente decisione. -E' da escludersi, infatti, la ricorrenza di un sia pur minimo ma tangibile apporto offerto dal MA alla associazione (nel periodo dedotto in imputazione) durante il lungo periodo vissuto in detenzione, non potendosi ritenere rilevante la mera adesione morale ad un sistema di valori, riconoscibile attraverso l'aspirazione alla ulteriore dote non conferita. Va inoltre precisato che, quanto al periodo antecedente alla detenzione non vi è RO alcuno spunto fattuale nella contestazione che identifichi con precisione il dies a quo nè alcuna indicazione di condotte rilevanti a carico del MA. Ciò ha comportato la interpretazione della contestazione, già in sede di merito, come correlata alla condotta (unica emersa) tenuta durante la detenzione e rappresentata dalla richiesta di conferimento della ulteriore dote, rimasta inevasa. La inadeguatezza, in diritto, della valorizzazione di tale indicatore comporta l'annullamento della decisione senza rinvio, per non aver commesso il fatto, data la manifesta assenza di elementi conoscitivi valorizzabili in chiave diversa rispetto a quanto emerso in sede di merito e riportato nelle UE decisioni oggetto di scrutinio e la conseguente superfluità del rinvio (secondo il principio generale espresso, in tal senso, da Sez. U n. 42756 del 30.10.2003, rv 226099).
6.41 TI RI.
6.41.1 Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono. La Corte territoriale ha ricostruito in conformità ai contenuti del ragionamento - probatorio esposto nella decisione di primo grado - in via logica l'appartenenza del TI al sodalizio, sulla base di più indicatori convergenti, emersi dal contenuto delle captazioni. In primo luogo, va evidenziato che tra le conversazioni oggetto di analisi ve n'è una diretta (colloquio tra il TI e CO SO del 1 agosto 2008) il cui contenuto è stato razionalmente interpretato come espressivo di intraneità (in rapporto al fatto che i UE si confrontano sulle modalità di una riunione tenutasi in AL cui non sarebbero stati invitati alcuni soggetti). Non vi è logica alternativa di esplicazione, il che rende del tutto coerente la considerazione (espressa in sede di merito) per cui l'ostilità manifestata dal TI nei confronti di AO UR va interpretata come elemento a carico, date le diverse posizioni espresse dai UE su questioni associative. Peraltro le conversazioni antecedenti, durante le quali si compie riferimento al TI (11 luglio 2008) sono altamente indicative del conflitto all'epoca in atto all'interno del locale di AL. Da ciò deriva che nessuna ulteriore evidenza era necessaria al fine di ritenere dimostrata la stessa esistenza della articolazione territoriale in questione, con rigetto del ricorso sul tema della affermazione di responsabilità, in conformità ai criteri generali esposti al paragrafo 3. 6.41.2 Parimenti infondati sono i motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio. Quabto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis co.4 cod.pen. il tema è stato trattato, in via generale, ai paragrafi 2 e 5 cui si rinvia. Quanto alla doglianza relativa alla mera equivalenza delle concesse attenuanti generiche, la stessa è manifestamente infondata data RM la congrua motovazione espressa sul punto in sede di merito, in conformità ai principi generali esposti al paragrafo 3.3. 6.42 CO HE.
6.42.1 Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi, peraltro, a sollecitare una rivalutazione di elementi probatori che risultano logicamente apprezzati dalla Corte di secondo grado, in violazione dei limiti ontologici del giudizio di legittimità, ricordati al paragrafo 4.2 della presente motivazione. Le emergenze a carico del CO sono, infatti, plurime e convergenti e trovano alimento anche da dialoghi diretti captati tra l'imputato e PP CO, puntualmente scrutinati in sede di merito con attribuzione di significato insindacabile. In tale contesto le dichiarazioni del collaborante TI AT (soggetto la cui intraneità è stata valutata già nella decisione di primo grado) accedono esclusivamente come elemento ulteriore di riscontro. Le numerose circostanze probatorie emerse (tra cui l'accertata organizzazione e partecipazione al rito di iniziazione della nuove piante, tenutesi su un terreno in disponibilità del CO e alla presenza DEPP) attestano lo svolgimento di un ruolo attivo, con carica di mastro di giornata della società di SA da ritenersi effettivamente esercitata, il che rende (si veda, sul tema, quanto già affermato ai paragrafi 6.4 e 6.23 nell'esame di altre posizioni) non solo inattaccabile la ricostruzione probatoria (aderente ai canoni imposti dall'art. 192 co.3 cod. proc.pen.) ma corretto l'inquadramento del fatto nella fattispecie incriminatrice, per le ragioni esposte in via generale al paragrafo 3. Nessun rilievo può essere attribuito alla mancata presenza del CO al matrimonio PE/BA o alla successiva riunione di OL, atteso che costui - come evidenziato in sede di merito - segue lo sviluppo delle trattative che porteranno alla investitura di CO PP attraverso contatti diretti con quest'ultimo. Non può parlarsi, pertanto, di elementi con cittadinanza antagonista rispetto alla complessiva lettura delle risultanze probatorie.
6.42.1 Analoga sorte va assegnata alle doglianze relative al trattamento sanzionatorio. L'applicazione della recidiva contenuta in anni tre non è - - derivata da alcun automatismo (censurato da Corte Cost. 2015) ma dalla valutazione DEentità dei numerosi precedenti, anche recenti (v. pag. 238 della sentenza impugnata), con piena osservanza del metodo segnalato da Sez. U. n. 35738 del 27.5.2010, ric. Calibè, rv 247838 e successivi arresti sul tema.
6.43 LI IU. RM 6.43.1 La deduzione di incompetenza per territorio è fondata. Va premesso che in recenti decisioni questa Corte di legittimità ha ritenuto sussistente l'autonomia delle articolazioni Piemontesi della 'ND, (Sez. V n. 31666 del 3.3.2015, rv 264471 ed altre) così come delle articolazioni lombarde (Sez. II n. 34147 del 30.4.2015, rv 264623; Sez. VI n.50064 del 2015) con riflessi sul tema della competenza per territorio (in conformità all'insegnamento offerto, tra le altre, da Sez. II n. 26763 del 15.3.2013, rv 256650). La celebrazione dei giudizi nel luogo di manifestazione concreta del potere di intimidazione è stata pertanto ritenuta necessaria, in ossequio al principio costituzionale di naturalità e precostituzione del giudice;
il vizio di incompetenza per territorio è rilevabile anche in sede di rito abbreviato (Sez. U n. 27996 del 2012). Ciò posto, va anche ricordato che in riferimento al tema della competenza va individuata in concreto la struttura associativa cui accede la singola condotta criminosa, sia essa partecipativa (art. 416 bis co.1) o direttiva (art. 416 bis co.2), atteso che ad essere oggetto di incriminazione non è - in sè - l'esistenza DEassociazione quanto la condotta individuale di adesione e sostegno alle finalità (Sez. I n. 7462 del 22.4.1985, rv 170222). Nel caso del LI, trattasi di condotta inquadrata nel comma 2 DEart. 416 bis cod.pen.. Ora, risulta dalla stessa decisione di merito che il LI è domiciliato in OR ed è stato indicato quale referente del CR per OR. Il riferimento al locale di Natile di Careri deriva dal fatto che di tale organismo territoriale calabro è supposta l'esistenza di un distaccamento in OR. Le principali fonti a carico sono emerse durante la indagini OT e IN (pag. 474 della decisione di secondo grado). Le attività di drezione/organizzazione, cuore della contestazione, risultano correlate a vicende del gruppo operante in OR (ad es. la nomina quale nuovo capolocale di IU CO) e l'apprezzamento delle fonti dimostrative viene posto in essere quasi esclusivamente con riferimento alle vicende di tale realtà territoriale. Ciò che rileva, pertanto, non è il fatto che taluni segmenti istruttori abbiano, in tesi, individuato anche condotte del LI poste in essere in territorio calabro, ma che il fondamento storico della contestazione DEautonomo titolo di reato di cui all'art. 416 bis co.2 si incentri su attività poste in essere in OR e finalizzate al buon funzionamento di tale realtà territoriale. Trattandosi di vizio di incompetenza per territorio la ritenuta sussistenza del medesimo è preliminare ad ogni ulteriore valutazione del contenuto del ricorso. La decisione va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al P.M.-DDA di OR (sentenze Corte Cost. nn 70 del 1996 e 104 del 2001) per l'ulteriore corso. PM 6.44 RZ FR.
6.44.1 Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono. Le doglianze di carattere generale, specie per quanto concerne la tecnica redazionale della sentenza impugnata, l'inesistenza DEorganismo di vertice, l'assenza di prova DEeffettivo esercizio della forza di intimidazione, l'avvenuta applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis co.4 sono state oggetto di trattazione in parte generale, nei paragrafi da 2 a 5, il cui contenuto è da intendersi qui riprodotto. Va pertanto esaminato - sulla base di tali premesse argomentative - il profilo specifico del ricorrente. E' d'obbligo ricordare, sul tema, che le decisioni di merito hanno essenzialmente ritenuto certa l'identificazione del RZ FR nel soggetto evocato durante la conversazione intervenuta il 23 luglio del 2009 tra SS IU ed il ES. In tale contesto il SS si riferisce a IO RZ come persona in possesso del vangelo (dote) nonchè di una carica sociale, quella di mastro di buon ordine.. in DE Superiore. Ciò, accantonando per un attimo il tema della identificazione, rappresenta anche a parere del Collegio - una coppia di indicatori logici di estremo rilievo, atteso che come si è già esposto al paragrafo 3, nonchè ai paragrafi 6.4, 6.15.1, 6.23 - sia il possesso di una dote della cd. società maggiore (nel caso in esame la seconda, in ordine crescente) che, ancor di più, quello di una carica rappresentano una adeguata sintesi di precedenti condotte operative, tali da rappresentare l'avvenuto inserimento del soggetto, non certo in modo statico, nel consesso associativo. In tal senso le doglianze in diritto, pur ampiamente articolate, sono da ritenersi infondate. Quanto ai profili più strettamente ricostruttivi e motivazionali, la Corte di secondo grado realizza una coerente applicazione di regole dimostrative che questa Corte ha ritenuto, sul piano del metodo, condivisibili (si vedano le considerazioni esposte al paragrafo 4). Vi è infatti correlazione del valore probatorio alla caratura associativa dei conversanti ed in particolare del SS, dato l'andamento e i risultati DEintera istruttoria, il che esclude aspetti di inaffidabilità narrativa. Quanto all'aspetto della identificazione, contestato nel ricorso, va qui ribadita l'assoluta logicità DEandamento motivazionale in ragione di più elementi concorrenti. La conversazione, nella sua interezza, offre più elementi di identificazione, non limitati al nome e cognome ma includenti l'attività lavorativa, alcune parentele, il luogo di abitazione. Tutti elementi riscontrati in senso positivo. A ciò va aggiunto che in data 6 novembre 2009 l'attuale ricorrente è stato ripreso mentre usciva dal piano seminterrato del centro commerciale sito in DE ove è ubicata la lavanderia del SS, in compagnia di altro soggetto ritenuto intraneo (De EO OS). Non può pertanto ritenersi viziato tale segmento ricostruttivo, attesa la piena convergenza dei dati istruttori. Da ciò deriva la complessiva infondatezza dei motivi di entrambi i ricorsi in punto di attribuzione di responsabilità penale per la condotta partecipativa.
6.44.2 Quanto al trattamento sanzionatorio, si è già esaminata la doglianza relativa alla ritenuta aggravante. In secondo grado, la elisione delle attenuanti generiche è stata correttamente operata, senza vizi in diritto e con adeguata motivazione. La decisione di primo grado risulta basata, essenzialmente, sulla incensuratezza, aspetto che di per sè non poteva essere considerato decisivo. Non vi sono ulteriori elementi positivi sulla personalità cui ancorare, in ipotesi, l'attenuazione e la valutazione della gravità del fatto è aspetto che legittimamente concorre agli aspetti determinativi, come si è già osservato al paragrafo 6.3.3 (cui si rinvia).
6.45 UR AO.
6.45.1 Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi, peraltro, a sollecitare una rivalutazione di elementi probatori che risultano logicamente apprezzati dalla Corte di secondo grado, in violazione dei limiti ontologici del giudizio di legittimità, ricordati al paragrafo 4.2 della presente motivazione. I numerosi riferimenti oggetto di captazione (sia diretti che inter alios) al ruolo e alla autorevolezza di UR AO sono stati oggetto di puntuale analisi nelle decisioni impugnate, data la tendenziale autoevidenza delle conversazioni. L'imputato ha fatto sentire, in via mediata, la sua voce - su un tema di rilievo (la trascuranza commessa da CC SO) anche durante il periodo di detenzione, come è emerso durante la captazione del 10 marzo 2010 durante una riunione tenutasi presso l'abitazione di IU PE. Non vi è pertanto alcuna ragionevole ipotesi alternativa di interpretazione dei dati, così come del tutto infondato appare il dubbio di identificazione, data la presenza di conversazioni dirette e la chiarezza dei riferimenti operati alla persona del AO o del OM AO da parte degli altri conversanti. I profili di critica generale e comune sono stati esaminati ai paragrafi da 2 a 5, al cui contenuto si rinvia. Quanto al trattamento sanzionatorio, l'avvenuto riconoscimento della continuazione con il precedente giudicato è aspetto non considerato nel ricorso, il che determina la carenza di specificità delle resiUE doglianze. 5RM 6.46 EN DE.
6.46.1 Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono. Quanto ai temi processuali l'infondatezza delle doglianze deriva da più considerazioni, in fatto e in diritto. In premessa va precisato che la norma di cui all'art. 146 bis disp.att. cod.proc.pen. (introdotta dalla legge n.11 del 1998, con successive modificazioni) prevede la partecipazione a distanza al dibattimento (in rapporto allo stato detentivo DEimputato ed al titolo di reato per cui si procede) non solo nel caso DEapplicazione al detenuto del provvedimento di cui all'art. 41 bis ord.pen. ma anche in rapporto a gravi ragioni di sicurezza o ordine pubblico (co.1 lett. a) o in riferimento ad esigenze di rapidità della trattazione, li dove il dibattimento sia di particolare complessità. La norma gemella, ossia l'articolo 45 bis disp.att. estende tale disciplina alle udienze camerali. Non vi è dubbio alcuno, pertanto, circa la possibilità di emettere ordinanza dispositiva della partecipazione a distanza DEimputato detenuto anche in caso di giudizio abbreviato. Nel caso in esame la complessità è altrettanto indiscutibile dato il numero degli imputati e pertanto, anche in rapporto alle mere - - esigenze di speditezza della trattazione (dovendosi, in caso contrario, attendere i tempi necessari alle numerose traduzioni) il provvedimento con cui è stata disposta la partecipazione a distanza risulta immune da vizi. Peraltro va ricordato che la partecipazione a distanza all'udienza, nelle forme della videoconferenza di cui alla legge n.11/'98 è da ritenersi partecipazione effettiva, e non meramente virtuale, atteso che il detenuto posto nel sito videocollegato è in condizioni del tutto parificabili a quelle vissute dal detenuto posto nell'aula di udienza, in quanto è assicurata (con la forma del costante videocollegamento) a) la visibilità e l'ascolto DEattività processuale in corso;
b) la facoltà di intervento per rendere dichiarazioni, anche spontanee;
c) il diritto di conferire con il difensore a mezzo di strumenti tecnici riservati. Non può quindi parlarsi di "limitazione" dei diritti partecipativi, bensì di semplice "conformazione" degli stessi mediante accorgimenti tecnici che, nell'impedire la presenza fisica in udienza -non interferendo sul contenuto minimo delle facoltà- realizzano finalità di interesse generale (in tal senso, tra le altre, Sez. I n. 19511 del 15.1.2010, ric. Basco ed altri, rv 247196). Quanto, inoltre, alla doglianza specifica relativa all'udienza del 9 ottobre 2013 va affermato che : a) EN DE è costituito come rinunciante;
b) in detta udienza risultano tenute le discussioni difensive in favore di IA IU, IO DO e RA LU;
c) la nota della direzione della Casa Circondariale di OR del 5 ottobre 2013 contiene espressa e incondizionata rinunzia alla partecipazione all'udienza prevista per il 9 ottobre 2013. Non vi è RM pertanto alcuna ipotesi di nullità rispetto a quanto lamentato dal ricorrente.
6.46.2 La doglianza circa l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Pubblico NI, sul tema della concessione di attenuanti generiche in primo grado, è infondata. Il ricorso per cassazione, convertito in appello (si vedano le considerazioni espresse al paragrafo 6.20.2) contiene sia deduzione di violazione di legge che deduzione di vizio motivazionale. Entrambe risultavano ammissibili, con corretta interpretazione del disposto normativo di cui all'art. 606 cod.proc.pen. da parte della Corte di Appello, posto che la motivazione del primo giudice si basava essenzialmente sullo stato di incensuratezza (con violazione di legge in rapporto alla previsione di cui all'art. 62 bis cod.pen.) essendo il riferimento ulteriore alla considerazione delle condotte eccessivamente sintetico e, dunque, meramente apparente come sostegno alla decisione.
6.46.3 Quanto al tema della responsabilità, sono state trattate le questioni comuni ai paragrafi da 2 a 5 ai contenuti si opera rinvio.
6.46.4 Quanto alla posizione specifica del EN, il ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto basata essenzialmente su plurime richieste di rivalutazione degli elementi di prova, logicamente apprezzati in sede di merito. Ed invero, non soltanto nessun dubbio può essere ritenuto logico circa l'identificazione DEimputato (che OM in significative captazioni dirette e che viene evocato da altri conversanti con riferimenti precisi) nè circa l'esistenza DEorganismo locale di AL, oggetto di plurime discussioni tra alcuni affiliati proprio in ragione dei contrasti interni che si erano manifestati, coinvolgenti la persona del EN. Si è già precisato sul tema che le opzioni difensive su tali - aspetti (pretesa inesistenza del locale) mal si confrontano con le risultanze complessive DEistruttoria, atteso che pretendono la irragionevole conferma 'esterna' di ciò che emerge dalle principali fonti di conoscenza del processo, rappresentate dalle captazioni. In altre parole, secondo i criteri di metodo evidenziati al paragrafo 4 del presente elaborato, non vi è alcuna necessità di una verifica ulteriore di dati conoscitivi che emergono da una serie di captazioni di conversazioni, lì dove siano rispettate le regole razionali di interpretazione del contenuto delle medesime. Pertanto, lì dove più soggetti risultati appartenenti al gruppo criminoso anche con gradi elevati - si confrontano più volte su ciò che sta accadendo nel locale di AL, da ciò può dedursi in via logica la stessa esistenza del locale di AL, per la natura effettuale dei contenuti delle conversazioni. Analogamente, va ribadito che il contenuto delle captazioni, circa il conflitto interno (..la formazione del banco nuovo..) in detto locale e il ruolo tenuto in tale ambito da IT DE (che risulta essere sponsorizzato da CC SO) RM si fonda su captazioni autoevidenti, per la chiarezza della complessiva sequenza, il che del tutto razionalmente ha comportato, in sede di merito, la considerazione di inaccoglibilità DEipotesi di spiegazione alternativa dei contatti fornita dall'imputato. Sul punto, la riproposizione di tale lettura alternativa in sede di legittimità si scontra con i limiti ontologici della fase, come più volte ricordato. La ricostruzione della intraneità associativa, con ruolo direttivo, si fonda pertanto su una complessiva lettura delle evidenze probatorie che non solo risulta insindacabile ma realizza in diritto una corretta applicazione dei contenuti - - della norma incriminatrice, essendo caduti sotto la percezione del giudicante frammenti di condotta altamente indicativi sia della intraneità che del ruolo (con aspirazione a mantenere il comando di una articolazione territoriale della 'ND).
6.46.5 Le doglianze relative alla commisurazione della pena vanno respinte. Si è già detto circa i punti della aggravante di cui al co.4 (paragrafo 5) e la ammissibilità del ricorso proposto dal P.M. e convertito in appello. Va qui aggiunto che la scelta della Corte di secondo grado, quanto alla elisione delle concesse generiche, risulta congruamente motivata, in virtà della assoluta mancanza di elementi favorevoli sul fatto o sulla personalità (si veda quanto affermato al paragrafo 6.3.3). Il ricorso va, nel suo complesso, rigettato.
6.47 OL RI.
6.47.1 Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono. La sequenza di conversazioni, anche dirette, intervenute tra l'imputato e il AS SS IU (riportate, in sintesi, in parte narrativa) è stata logicamente ritenuta indicativa della intraneità del OL all'ampio organismo associativo oggetto di analisi e ricostruzione. Ciò perchè la pretesa difensiva di ricollegare la prova della appartenenza al solo raggiungimento DEobiettivo perseguito (la riapertura del locale in TI) si scontra con più considerazioni logiche e giuridiche, puntualmente evidenziate dal giudice di secondo grado. La prima è che lo stesso OL si propone come leader di un gruppo di persone già esistente che chiedono il riconoscimento non già della loro intraneità quanto del collegamento con un territorio specifico (quello di TI, oggetto di precedenti conflitti); la seconda considerazione è che tale richiesta viene rivolta in via diretta al SS, nella qualità di responsabile DEampia società di DE;
la terza è che il SS, a seguito della netta opposizione del OR, non vieta al OL di svolgere la sua attività, ma propone (proposta accolta dal OL) l'apertura del locale in un comune vicino, per tutelare gli equilibri interni al gruppo. Dunque la critica difensiva è priva di fondamento RM logico nè rilevano, per l'assenza di pregiudizialità penale altre decisioni su - siggetti diversi per l'assorbente motivo rappresentato dalla piena ragionevolezza della massima di esperienza (utilizzata dalla Corte di merito) per cui solo un soggetto già affiliato ed operativo poteva rivolgere una simile domanda al SS, cui va aggiunta la considerazione del valore dimostrativo della risposta fornita da quest'ultimo, che non è certo una negazione ma una mediazione tra opposti interessi, tutti interni alla organizzazione criminosa e alle sue logiche di funzionamento (illustrate, in larga misura, al paragrafo 2 del presente elaborato) cui il OL presta rispettoso ossequio. In ciò è dato riconoscere un elevato indicatore logico di permanenza della condizione di affiliato (già riconosciuta in precedente sentenza con applicazione DEart. 81 cod.pen.) di certo rilevante anche in virtù DEinquadramento in diritto operato da questa Corte e sintetizzato al paragrafo 3. - in parte già trattati al 6.47.2 I motivi relativi al trattamento sanzionatorio capitolo 5 - sono aspecifici, e in ogni caso infondati, non essendovi alcun razionale aspetto del fatto o della personalità tale da fondare la pretesa applicazione delle circostaze attenuanti generiche (si veda quanto osservato al paragrafo 6.3.3).
6.48 UI AR.
6.48.1 Il ricorso è fondato, limitatamente alla qualificazione della condotta nella fattispecie di cui all'art. 416 bis co.2 cod.pen.. 6.48.2 Le principali doglianze contenuto nel ricorso affrontano, in larga misura, temi comuni a più ricorrenti (natura mafiosa DEente, esistenza o meno DEorganismo sovraordinato, poteri del medesimo, caratteri della partecipazione punibile, sussistenza della circostanza aggravante interna), cui si è argomentata risposta ai paragrafi da 2 a 5 (da pag. 301 in avanti). Non verranno, pertanto, nuovamente riprodotte le conclusioni e le considerazioni su tali punti già trattati.
6.48.3 Quanto alla posizione individuale, il motivo - quanto alla fattispecie di partecipazione non si confronta in modo adeguato con il contenuto del ragionamento probatorio espresso nella decisione impugnata. Nel caso del UI vi sono, infatti, conversazioni dirette (intervenute con il SS) dal contenuto logicamente interpretato ( in larga misura inequivoco) in sede di merito. In particolare, la interlocuzione diretta con il SS - soggetto cui è lecito attribuire una preminenza in ambito associativo, data la convergenza delle fonti - su argomenti di indubbio rilievo per gli assetti interni DEorganizzazione (il prospettato azzeramento di tutte le cariche della società di DE) realizza una congrua premessa del ragionamento probatorio, sia in fatto che in diritto. Si tratta, infatti, di un indicatore logico dalla valenza molto consistente, indicativo RM di partecipazione attiva (e non meramente formale) atteso che la fiducia riposta dal SS nel suo interlocutore UI è ragionevolmente spiegabile - nel contesto esaminato - solo in virtù della comune appartenenza al sodalizio con compiti effettivi.
6.48.4 Quanto alla attribuzione di condotta direttiva, il ricorso è fondato. Del tutto carente è l'aspetto motivazionale relativo alla autonoma qualificazione giuridica della condotta direttiva/ organizzativa (su tale natura, v. paragrafo 6.12.1) della associazione. Si è già osservato, sul tema, che l'autonomia della condotta direttiva o organizzativa è correlata alla certa emersione DEesercizio di poteri autonomi di elaborazione delle scelte rilevanti per il funzionamento del sodalizio (il riconoscibile esercizio di poteri decisionali, pur se esercitati in una articolazione territoriale minore o in un settore specifico di interesse, v. tra le molte, Sez. I n. 3137 del 19.12.2014, rv 262847; Sez. VI n. 9104 del 14.10.1997, rv 211557). Ora, tale parametro di identificazione della condotta esige l'apprezzamento di condotte concrete o comunque di connotazioni di sintesi altamente significative (ad es. l'attribuzione certa della qualità di capo da parte degli altri affiliati) tali da comportare la percezione visibile DEesercizio di siffatti poteri. Nel caso del UI, le valutazioni compiute in sede di merito non si affidano, sul punto, ad indicatori precisi e inequivoci ma tendono ad enfatizzare la valenza DEindicatore prima ricordato, sviluppando una catena di presunzioni irragionevole. Il fatto che il UI condivida il proposito del SS, pur rilevante, non autorizza a desumere il concreto esercizio di funzioni direttive, trattandosi : a) di un mero proposito, esposto dal SS;
b) di una scelta che, al più, potrebbe dar luogo a compiti esecutivi del UI;
c) di uno spunto istruttorio cui non ha fatto seguito una compiuta verifica delle conseguenze. Va pertanto disposto, in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, data la manifesta assenza di elementi conoscitivi valorizzabili in chiave diversa rispetto a quanto emerso in sede di merito e riportato nelle UE decisioni oggetto di scrutinio e la conseguente superfluità del rinvio (secondo il principio generale espresso, in tal senso, da Sez. U n. 42756 del 30.10.2003, rv 226099). Ciò determina l'assorbimento dei motivi relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio, data l'ovvia inerenza del tema della qualificazione alle valutazioni in punto di dosimetria della pena, con rinvio, su tali specifici aspetti a diversa Sezione della Corte di Appello di GI IA.
6.49 OL CO IO. RM 6.49.1 Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono. Nell'esaminare i temi proposti nei ricorsi, va compiuta una premessa relativa alla rilevanza DEindicatore rappresentato dalla partecipazione del ED non già all'evento nuziale del 19 agosto 2009 (nozze tra IS PE e IU BA) ma alla riunione di 'ND tenutasi in tale occasione, durante la quale si sono confrontate le strategie dei rappresentanti di più organismi territoriali (fascia jonica- tirrenica- GI) sulla composizione soggettiva DEorganismo di vertice denominato Provincia. Si è già osservato al paragrafo 2 del presente elaborato come l'analisi di tale evento compiuta nelle UE decisioni di merito è ampiamente assistita non soltanto dalle attività di osservazione svolte in tale occasione ma soprattutto da una lunga serie di captazioni di conversazioni da cui è stata logicamente desunta la celebrazione della riunione ed il suo oggetto. Da ciò deriva che quando la fonte dimostrativa utilizzata in sede di merito, rappresentata da CO PP, destinatario della carica maggiore, (conversazione con il CO del 20 agosto 2009) riferisce i dettagli di tale riunione (tra cui il visibile risentimento di IU PE, padre della sposa, contrario alla investitura di un rappresentante della tirrenica), ad essere oggetto della conversazione non è l'evento conviviale o la qualità del cibo somministrato, quanto la rappresentazione di quel particolare segmento DEevento rappresentato dalla scelta dei nuovi vertici della struttura mafiosa, ampiamente descritta, nella sua essenza e nelle sue funzioni, al paragrafo 2. Ciò consente di affermare - in via generale - che nessun vizio logico può essere rinvenuto nella considerazione di intraneità all'organismo associativo di soggetti che, in tale frangente, siano intervenuti alla suddetta riunione, tra cui - secondo la piana lettura della captazione, offerta in sede di merito una persona - soprannominata u ED, schierato sul versante tirrenico. Inoltre, tale indicatore realizza una coerente applicazione dei principi in diritto già esposti al paragrafo 3 - cui si rinvia - atteso che, in tutta evidenza, la estrema delicatezza DEincontro evidenzia la pregressa partecipazione - in senso attivo alla vita DEorganizzazione.- 6.49.2 Ciò posto, l'essenziale tema di critica difensiva riguarda la corrispondenza tra u ED e l'attuale ricorrente. Si contesta, sotto più profili, la logicità dimostrativa di tale identificazione. Sul punto, va ricordato che l'utilizzo di tale soprannome è emerso, in sede di merito, da una conversazione intercettata (verso la moglie del AL) in cui lo stesso imputato si qualifica come .. IM u ED;
è stata altresì valorizzato l'arrivo DEimputato presso il ristorante CI (arrivato sul posto intorno alle 12 unitamente a AL IO CO e OL AT e trattenutosi sino alle 15.18) sia per la contestuale presenza nel ristorante di RM soggetti come lo stesso CO PP e VI ES (la cui caratura associativa è ampiamente emersa durante l'intero giudizio) che per giorno in cui tale evento si è verificato, successivo al matrimonio del 19 agosto e di poco antecedente alla nota riunione di OL (che, contrariamente a quanto ipotizzato nella prima fase delle indagini, non ha visto la compresenza di OL CO IO). Le doglianze difensive sul tema sono inammissibili. La valutazione delle evidenze è infatti pienamente logica e coerente, dato l'inequivoco utilizzo del soprannome da parte dello stesso imputato e la confermata frequentazione di OL CO IO (e non di altri membri della famiglia) con PP CO (pranzo al CI). Le critiche, pertanto, finiscono con il proporre una diversa lettura di dati dimostrativi congruamente valutati e non possono ritenersi compatibili con i limiti propri del giudizio di legittimità.
6.49.3 L'incrocio tra le UE considerazioni di cui sopra porta a ritenere infondati i ricorsi in punto di intervenuta affermazione di penale responsabilità. Quanto ai temi residui, si tratta di doglianze del tutto infondate. Il ricorso per cassazione del P.M., convertito in appello, era da ritenersi ammissibile (si vedano, sul tema, i principi espressi al paragrafo 6.20.2) in quanto il GU aveva commisurato la pena-base in misura inferiore al minimo edittale e ciò rappresenta evidente violazione di legge. L'incremento per recidiva (pari ad anni uno) è stato adeguatamento motivato dalla valutazione di gravità e consistenza dei precedenti penali (si veda la pagina 294 della decisione impugnata), il che evita ogni possibile ricaduta di quanto affermato da Corte Cost. n.185 del 2015 (sul punto, valgono le considerazioni espresse al paragrafo 6.33.2). Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è parimenti immune da vizi in diritto, in considerazione del negativo giudizio sulla personalità e della assenza di dati positivi cui ancorare la valutazione (si veda, sul tema, par. 6.3.3).
6.50 OL AT.
6.50.1 Il ricorso è fondato limitatamente alla ritenuta ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal P.M. sul punto delle attenuanti generiche (con rideterminazione della pena in quella di anni quattro e mesi otto di reclusione).
6.50.2 Quanto alla affermazione di penale responsabilità, il ricorso è infondato, posto che pone temi di critica comuni - già trattati ai paragrafi da 2 a 5, al cui contenuto si rinvia - e, per la parte residua non si confronta in modo adeguato con il contenuto del ragionamento probatorio espresso in sede di merito. Le conversazioni in cui si menziona il ricorrente (tra cui quella del 30 dicembre E 2008 intervenuta tra CO PP e UN SC) hanno trovato riscontro logico nella accertata frequentazione tra il OL e l'PP (anche in occasione del citato incontro presso il ristorante CI, il che esclude dubbi di identificazione) e il contenuto delle medesime inquadra il OL AT in un contesto di attivismo associativo, con rispetto DE inquadramento in diritto sintetizzato al capitolo 3 del presente elaborato.
6.50.3 Risulta, per converso, fondata la deduzione di inammissibilità del ricorso per cassazione (convertito in appello ex art.580 cod.proc.pen.) proposto dal P.M. avverso la decisione di primo grado. In effetti, la motivazione addotta dal GU a sostegno della concessione delle circostanze attenuanti generiche non poteva dirsi manifestamente illogica o viziata in diritto (secondo i criteri generali del previo giudizio rescindente richiamati al paragrafo 6.20) posto che, unitamente all'assenza di precedenti (di per sè non esaustiva) è stata richiamata la particolare condizione soggettiva DEimputato (condizioni di salute), tale da influire sul complessivo giudizio di commisurazione. Va pertanto dichiarata ora per allora - la inammissibilità del proposto ricorso per cassazione. Ne deriva la rettifica del trattamento sanzionatorio, da indicarsi nella misura di anni quattro e mesi otto, così come commisurato in primo grado.
6.51 SC UN (e EM AT).
6.51.1 Vanno trattati unitariamente i ricorsi proposti da SC UN e EM AT (correlata è anche la posizione CH, su cui si tornerà in seguito) ritenuti dall'accusa e dai giudici del merito aderenti al locale di NG in IA (la contestazione, per il SC, è così formulata, con specifico riferimento al locale di NG: con ruolo di capo locale;
assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione curando rapporti con le altre articolazioni della associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al locale di appartenenza. In particolare, con il ruolo di coordinare i locali della IA e di mantenere i contatti con gli esponenti di vertice della "Provincia", ed in particolare con il Capo CR PP CO.
6.51.2 Quanto alla affermazione di penale responsabilità per detto reato di direzione, il ricorso del SC è fondato. La fondatezza del ricorso non riguarda le doglianze in tema di difetto di giurisdizione, quanto la carenza dimostrativa della natura mafiosa della articolazione territoriale tedesca, unita - in diritto all'assenza di concreti indicatori di partecipazione attiva al sodalizio operante in Italia. RM 6.51.3 Il tema rende necessarie alcune precisazioni, pur essendone stata anticipata la trattazione al paragrafo 2, lì dove si è evidenziata la diversità esistente in tema di rilievo dei precedenti giudicati ex art. 238 bis cod.proc.pen. tra le aree geografiche di tradizionale residenza DEorganismo mafioso (che hanno attestato il radicamento della forza di intimidazione del sodalizio) e territori diversi. Come si è avuto modo di argomentare, la linea interpretativa emersa nella presente sede di legittimità in tempi recenti ha riaffermato il valore costitutivo (verrebbe da dire statutario) DEelemento specializzante rappresentato dall'esercizio concreto - e percepito - della forza di intimidazione - come modus operandi del gruppo - su un dato territorio. Ne deriva che lì dove tale aspetto sia sfornito di prova, e pertanto da ritenersi inesistente (e neanche desumibile dalla attualizzazione di precedenti giudicati, come si è qui precisato), gli altri indicatori emersi (rapporti con esponenti della 'ND calabrese, adozione di rituali espressivi della comune radice antropologica, utilizzo di termini analoghi in tema di attribuzione di doti o cariche) non consentono di ritenere «mafiosa» la struttura organizzativa delocalizzata, con tutto ciò che ne deriva in termini di conseguenze logiche e giuridiche. La corte territoriale, su tale delicato aspetto, aderisce al filone interpretativo - espresso da Sez. V n. 3166 del 3.3.2015, rv 264471 - secondo cui la punibilità del nuovo insediamento, in territori in precedenza ritenuti immuni da condizionamento mafioso, sarebbe da ricollegarsi alla «mera potenzialità» di un pericolo per l'ordine pubblico, cui non si sia accompagnata alcuna esteriorizzazione del potere di intimidazione. Tuttavia si è già affermato che detta opzione non ha trovato adesioni - ed è rimasta sostanzialmente isolata - in virtù dello scarto non colmabile tra la tipicità della fattispecie incriminatrice e l' accettazione di una astrattezza DEelemento specializzante (l'avvalersi della forza di intimidazione). -6.51.4 Ciò posto, dandosi per assodata per gli stessi contenuti delle decisioni di merito l'assenza di prova DEeffettivo esercizio di un potere di intimidazione sul territorio di NG (così come la stessa propensione alla commissione di reati, dato che di ciò non vi è traccia alcuna), è del tutto evidente che di natura mafiosa del 'gruppo' di NG non può in alcun modo parlarsi.
6.51.5 Va precisato, tuttavia, che il ricorrente ha posto al primo motivo il tema del difetto di giurisdizione. Tale doglianza è, come si è anticipato, infondata in ragione del fatto che il radicamento DEazione presso la giurisdizione interna non dipende dalla fondatezza (ossia dall'esistenza 0 meno di elementi di asseverazione RM DEenunciato) quanto dalla prospettazione. L'accusa sosteneva, in effetti, che : a) il gruppo di NG va inquadrato come cellula di 'ND, pur operante all'estero; b) tale realtà territoriale mantiene un legame con la casa madre attraverso contatti funzionali al mantenimento di una rete comune di interessi;
c) il soggetto aderente, sia pure all'estero, a tale organismo territoriale contribuiva in tal modo al raggiungimento delle finalità complessive della organizzazione ed era pertanto punibile anche in Italia. In ciò la prospettazione non poteva dirsi priva di aderenza ai principi generali - art. 6 cod.pen. - in tema di punibilità di condotte commesse anche in parte nel territorio dello Stato, o il cui evento si sia verificato nel territorio italiano (si vedano, sul tema, con diverse sfumature, Sez. I n. 3160 del 4.10.1988, rv 181222; Sez. VI n. 40287 del 28.10.2008, rv 241519 ove si precisa che la punibilità è correlata al fatto che sul territorio italiano sia stato posto in essere almeno un frammento della condotta, pur privo dei requisiti di idoneità o di inequivicità richiesti per il tentativo;
in senso analogo Sez. VI n. 16115 del 24.4.2013, rv 252507; Sez. V n. 40643 del 7.11.2006, rv 235247 ove si richiede, lì dove l'associato abbia operato solo in territorio, estero l'individuazione di un contributo apprezzabile all'organizzazione italiana;
in senso analogo Sez. I n. 41093 del 6.5.2014, rv 260703). Il profilo rilevante, dunque, non è quello della giurisdizione, rapportato alle modalità di introduzione del fatto nel processo, ma concerne la fondatezza DEassunto, o meglio, l'assenza di congrua dimostrazione degli elementi costitutivi del reato.
6.51.6 In particolare, sulla verifica del tema introdotto nel giudizio, ha decisiva influenza l'assenza di prova della mafiosità della pretesa cellula di NG. Cade, infatti, la premessa maggiore del sillogismo recepito in sede di merito e prima ricordato. Le conversazioni captate tra PP e SC dimostrano, in modo congruo, che nel territorio di NG esiste una squadra (così definita dallo stesso SC) e i componenti di tale squadra si atteggiano a membri della 'ND, ne utilizzano i codici linguistici, ne mutuano i rituali. Dette conversazioni congruamente dimostrano, come ritenuto in sede di merito, l'esistenza di un contrasto tra tale gruppo e quello di altra località svizzera i cui referenti calabresi risiedono in IZ. SC effettivamente si rivolge ad PP per cercare una soluzione a tale questione, prima del suo rientro in Italia nell'estate del 2009. -Tuttavia detti elementi di conoscenza pur significativi - non consentono, come evidenziato nel ricorso, di affermare con la dovuta certezza (come del resto riconosciuto dalla stessa Corte territoriale) che tale squadra abbia espresso un RM radicamento mafioso nel territorio, nè illustrano le ragioni effettive del contrasto intervenuto con gli svizzeri, nè illustrano specifiche attività realizzate in territorio estero, nè illustrano l'esistenza di un visibile ritorno verso la calabria di utilità di qualsiasi genere (il che inibisce una considerazione, sia pure indiretta, di mera partecipazione al sodalizio calabrese). Si tratta, come è del tutto evidente, di aspetti del fatto che non possono presumersi nè derivare in via automatica dall'utilizzo di codici linguistici o comportamentali di gruppo. Si tratta, pertanto, di una realtà estera di problematico inquadramento sotto il profilo effettuale e giuridico, potendosi trattare - ma in via di mera ipotesi - di un embrione di cellula 'ndranghetistica o anche di un nucleo effettivo delle cui modalità operative non vi è però prova alcuna . Il contenuto DEaccertamento si è dunque arrestato - ad avviso del Collegio - su un profilo (l'unico disponibile) di mera cornice, che non consente di ritenere congruamente dimostrata in sede di merito l'ipotesi di accusa, così come formulata. su tale Da ciò deriva l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata nei confronti di SC UN, per non aver commesso il fatto, con capo - assorbimento delle resiUE doglianze relative al capo in questione.
6.51.6 Analoga statuizione va adottata nei confronti del EM AT, operante esclusivamente nel territorio di NG, posto che i contributi di agevolazione sarebbero, in tesi, destinati a rendere possibile il funzionamento di un organismo territoriale che - come si è detto - non è inquadrabile come locale di 'ND.
6.51.7 Va respinto, per converso, il ricorso di SC UN relativo alla affermazione di responsabilità per il porto DEarma, avvenuto in territorio italiano, sia pure dovendosi affermare la fondatezza della doglianza relativa alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n.152 del 1991. Il porto DEarma, come ritenuto in sede di merito, si estrae in maniera chiara con insindacabilità della interpretazione in fatto dalle UE conversazioni dirette - richiamate nella decisione di merito. Ne deriva, per coerenza interna con la statuizione che precede, il solo accoglimento del motivo di censura sulla ritenuta circostanza aggravante, con annullamento senza rinvio di tale parte della decisione. Per l'effetto, va disposto il nuovo giudizio nei confronti del SC ai soli fini di determinazione del trattamento sanzionatorio, come da dispositivo. 127 6.52 PP CO.
6.52.1 Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono. Le doglianze esposte nel ricorso introducono quasi esclusivamente temi cd. comuni la cui trattazione è stata anticipata ai paragrafi 2, 3, 5 ed al cui ' contenuto si rinvia. In tale parte della presente sentenza si è infatti affermato che l'istruttoria, come interpretata nelle decisioni di merito, ha consentito di ricostruire in modo logico e coerente sia l'esistenza DEorganismo sovraordinato che il nucleo essenziale delle funzioni svolte. Il fatto che tali funzioni non siano identificabili nel senso di «accentramento della programmazione criminosa» ma in quello di tutela delle regole essenziali per la sopravvivenza del sodalizio»> non sminuisce la valenza indicativa della partecipazione, in qualità di capo, a tale struttura, da inquadrarsi nell'ambito della 'ND. Si tratta infatti di una carica particolarmente ambita (come è dimostrato dalla resistenza di IU PE verso il nuovo assetto, citata al paragrafo 6.49) che viene affidata all'anziano PP CO (pur se alle spalle del medesimo OM più volte la figura di VI ES) proprio in ragione - come si è notato - della necessità di sopire i contrasti interni. In ciò è logicamente riconoscibile, al di là delle decisioni da prendersi in qualità di capo DEorganismo sovraordinato, il riconoscimento collettivo della particolare affidabilità associativa DEattuale ricorrente, con piena integrazione dei parametri logici e giuridici descritti al paragrafo 3 del presente elaborato. Non vi è, per il resto, contestazione alcuna sulla riconducibilità all'imputato delle numerse e autoevidenti captazioni che lo riguardano.
6.52.2 La sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis co.4 è tema anch'esso trattato, in via generale, al paragrafo 5, cui si rinvia.
6.52.3 Quanto alla doglianza processuale (nullità del procedimento in virtù di effetto retroattivo da attribuirsi a Corte Cost. n. 143 del 2013 in tema di limitazione dei colloqui con il difensore), la stessa è parimenti infondata, con le precisazioni che seguono. Il ridotto numero di colloqui fruibili tra imputato e suo difensore, nel periodo intercorso tra la modifica normativa adottata con legge n.94 del 15 luglio 2009 e decisione invalidante della norma, emessa dalla Corte Costituzionale (sent. n.143 del 2013) non è di per sè produttivo di una nullità del procedimento, come ritenuto dalla Corte di Appello. L'articolo 104 del codice di rito prevede, sul tema, il diritto DEimputato di conferire con il difensore. Detta norma non prevede modalità particolari nè tempi di esecuzione dei colloqui, ma è del tutto evidente che ciò che rileva - a fini di nullità procedurale - è il mantenimento in essere del diritto, nel senso che la nullità potrebbe derivare - in tesi dalla mancata fruizione in toto dei colloqui, sì da rendere inoperante il - comando normativo. RIT Lì dove vi sia - medio tempore - non già una soppressione del diritto ma una sua 'modulazione' (con fissazione di un limite massimo mensile o di un termine di durata) è da escludersi, sul piano processuale, la produzione di una nullità, salva l'ipotesi in cui il ricorrente dimostri una oggettiva impossibilità di congruo esercizio del diritto di difesa, nello specifico procedimento, derivante da tale limitazione. La decisione della Corte Costituzionale di certo elimina la norma limitativa con effetto ex tunc (e sul punto va corretta, ai sensi DEart. 619 cod.proc.pen. l'affermazione contraria contenuta nella decisione di merito) ma ciò non consente di affermare, per quanto sinora detto, che il numero limitato di colloqui sia fonte di invalidità del procedimento. Nel caso in esame non è stata fornita prova della effettiva menomazione, tale da ricollegare la sanzione processuale (in mancanza di previsione espressa) alla norma generale di cui all'art. 178 cod.proc.pen. e pertanto la doglianza va dichiarata infondata.
6.53 PP HE.
6.53.1 Il ricorso è fondato limitatamente al punto DEentità di aumento della pena per recidiva (con rideterminazione della pena in anni sette, mesi cinque e giorni quattordici), con rigetto nel resto.
6.53.2 Quanto ai profili di critica comune agli altri ricorrenti (circostanza aggravante interna, valore delle captazioni, natura mafiosa DEente) le censure sono state esaminate - in via generale - ai paragrafi da 2 a 5, il cui contenuto è da intendersi qui riprodotto. I motivi specifici, riguardanti la valutazione probatoria sulla posizione, sono infondati. Il ricorrente non si confronta in modo adeguato con il ragionamento probatorio, che logicamente e senza travisamenti ha posto a base della condanna i contenuti delle captazioni, anche diretti e le attività di riscontro sulla caratura associativa delle persone con cui PP discute a fra cui è evocato. Di notevole incidenza dimostrativa - correttamente apprezzata come tale in sede di merito risulta essere, in particolare, la vicenda relativa all'incontro tra PP HE, il cugino omonimo, il AR e IU PE, già ricordata in sede di valutazione della posizione di letto FR (al paragrafo 6.33). Non vi è pertanto alcuna ricostruzione arbitraria di responsabilità 'di posizione' ma il congruo apprezzamento di fatti concreti, altamente indicativi della intensità della partecipazione al sodalizio criminoso, in aderenza all'inquadramento in diritto operato da questo Collegio e sintetizzato al paragrafo 3 del presente elaborato. RM Inaccoglibili sono, altresì, le doglianze relative alla condanna per la detenzione di armi, posto che la stessa deriva, sul piano dimostrativo, dal logico apprezzamento di una conversazione diretta, che in quanto tale si sottrae a rivalutazione nella presente sede di legittimità.
6.53.3 Quanto al trattamento sanzionatorio, nessun rilievo è accoglibile, come si è detto, in riferimento alla ritenuta sussistenza DEaggravante interna. Parimenti inaccoglibili sono le critiche relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche, essendo la motivazione esposta del tutto logica e immune da vizi in diritto (si vedano le considerazioni esposte al paragrafo 6.3.3). Risulta, in parte, accoglibile il profilo di doglianza relativo alla recidiva. La Corte di Appello motiva in concreto e ciò esclude che nel caso in esame possa spiegare influenza quanto deciso da Corte Cost. n.185 del 2015 (si veda, sul tema, il paragrafo 6.33.2). Trattasi di motivazione congrua sul fronte della necessità DEincremento (anche in rapporto a quanto previsto dall'art.63 cod.pen.) atteso che i precedenti valutabili (UE condanne per truffa relative a fatti avvenuti nel 2001, dunque in epoca non lontana dalla realizzazione delle condotte qui giudicate) esprimono un disvalore tale da determinare l'effettivo incremento della pericolosità del soggetto in occasione dei nuovi reati. Tuttavia l'entità DEaumento è frutto, per come indicata in sede di merito (anni tre), di violazione di legge, in virtù del limite normativo previsto dall'art. 99 ultimo comma (sulla cui portata generale, tra le altre v. Sez. II n. 43768 del 8.10.2013, rv 257665; Sez. I n. 1767 del 14.10.2014, rv 261997). Va pertanto ricondotto tale aumento nel limite di legge (il cumulo delle pene risultante dalle precedenti condanne) con operazione matematica, realizzabile nella presente sede di legittimità. Tale aumento è da determinarsi nella misura di anni UE mesi UE e giorni sei. Ne deriva, pertanto, una la rettifica del trattamento sanzionatorio (p.b. anni dieci, con aumento per continuazione ad anni undici e per recidiva ad anni tredici, mesi UE e giorni sei, con successiva riduzione per il rito) con nuova determinazione nella misura di anni sette, mesi cinque e giorni quattordici di reclusione.
6.54 PP QU.
6.54.1 Il ricorso è fondato, in diritto, e va pertanto accolto. La posizione di PP QU si manifesta come analoga rispetto a quella del MA LA . Anche per l'PP, infatti, l'affermazione di penale responsabilità per il reato di partecipazione va ritenuta viziata in diritto, secondo le linee generali esposte al paragrafo 3 del presente elaborato. -QU PP, da detenuto, ha di certo formulato come ritenuto in sede RM di merito sulla base della interpretazione di captazioni di colloqui intervenuti in cacere - una richiesta di avanzamento in grado, con attribuzione di una ulteriore dote, di cui non era in possesso. Detta richiesta non è stata accolta. Nè risultano accolte le domande di altri UE compagni di detenzione, veicolate dall' PP ai parenti. I dati informativi, pertanto, non realizzano alcun concreto indicatore di effettiva appartenenza al sodalizio criminoso, intendendosi per tale la partecipazione attiva, secondo l'inquadramento della tipicità di tale condotta, come realizzato nella presente decisione al citato paragrafo 3. E' da escludersi, infatti, la ricorrenza di un sia pur minimo ma tangibile apporto offerto da alla associazione durante il lungo periodo vissuto in detenzione, non potendosi ritenere rilevante la mera adesione morale ad un sistema di valori, riconoscibile attraverso l'aspirazione alla ulteriore dote non conferita. Va inoltre precisato che, quanto al periodo antecedente alla detenzione non vi è alcuno spunto fattuale nella contestazione che identifichi con precisione il dies a quo nè alcuna indicazione di condotte rilevanti a carico DE PP QU. Ciò ha comportato la interpretazione della contestazione, già in sede di merito, come correlata alla condotta (unica emersa) tenuta durante la detenzione e rappresentata dalla richiesta di conferimento della ulteriore dote (per sè e per i compagni), rimasta inevasa. La inadeguatezza, in diritto, della valorizzazione di tale indicatore comporta l'annullamento della decisione senza rinvio, per non aver commesso il fatto, data la manifesta assenza di elementi conoscitivi valorizzabili in chiave diversa rispetto a quanto emerso in sede di merito e riportato nelle UE decisioni oggetto di scrutinio e la conseguente superfluità del rinvio (secondo il principio generale espresso, in tal senso, da Sez. U n. 42756 del 30.10.2003, rv 226099).
6.55 PP IE.
6.55.1 Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi, peraltro, a sollecitare una rivalutazione di elementi probatori che risultano logicamente apprezzati dalla Corte di secondo grado, in violazione dei limiti ontologici del giudizio di legittimità, ricordati al paragrafo 4.2 della presente motivazione. Gli atti di ricorso pongono, in massima parte, temi di critica che sono stati trattati in via generale trattandosi di doglianze comuni alla maggior parte dei ricorrenti ai paragrafi 2 (sulla natura DEente, con rilievo dimostrativo dei precedenti giudicati, almeno per il territorio calabro, nonchè sulla esistenza e caratteristiche DEorganismo di vertice) e 3 (sui criteri di indentificazione della RM tipicità della partecipazione). Non può che farsi rinvio, pertanto, ai contenuti di tali segmenti della presente motivazione. Quanto alla posizione specifica, l'PP risulta raggiunto da elementi indicativi della qualità di affiliato in rapporto a contenuti dichiarativi captati in occasione di visite collettive al detenuto PP QU (in particolare la conversazione del 31 luglio 2009), cui si aggiunge una conversazione inter alios (del 17 gennaio 2008) ed una diretta intervenuta con lo zio PP CO il 20 agosto del 2009, durante la quale CO PP riferisce i contenuti della riunione tenutasi il giorno antecedente durante le nozze PE/BA . Si tratta di elementi caratterizzati da ampia convergenza logica - evidenziata in sede di merito - atteso che nel dialogo collettivo del 31 luglio 2009, cui prende parte il ricorrente unitamente a PP QU, PP CO e PP RA, il tema di discussione risulta essere (in virtù dei desideri di avanzamento del detenuto QU) proprio quello del possesso di doti e PP IE viene indicato dallo zio CO come quello ..più sopra.. degli altri (circa il rilievo delle doti come indicatori logici di partecipazione attiva, si veda oltre al paragrafo 2 e 3 quanto affermato al paragrafo 6.15.1). A ciò accede, in chiave di riscontro logico, l'immediata comunicazione in suo favore degli esiti della riunione tenutasi il 19 luglio, la cui estrema rilevanza è stata oggetto di considerazione in precedenza (oltre al paragrafo 2 si veda il paragrafo 6.49). La diversa lettura della valenza dimostrativa di tali elementi, proposta nel ricorsi, si scontra pertanto con la complessiva logicità del ragionamento probatorio esposto nelle UE decisioni di merito, con conseguente inammissibilità del ricorsi stessi, in linea con i criteri generali esposti al paragrafo 4. Va inoltre affermato, come già si è detto trattando altre posizioni che manifestamente infondata è, altresì, la critica relativa alla pretesa carenza dimostrativa della stessa esistenza del locale di SA. Tale prospettazione, infatti, mal si confronta con le risultanze complessive DEistruttoria, atteso che si pretende la irragionevole conferma 'esterna' di ciò che emerge dalle principali fonti di conoscenza del processo (i colloqui captati). In altre parole, secondo i criteri di metodo evidenziati al paragrafo 4 del presente elaborato, non vi è alcuna necessità di una verifica ulteriore di dati conoscitivi che emergono da una serie di captazioni di conversazioni, lì dove siano rispettate le regole razionali di interpretazione del contenuto delle medesime. Da ciò deriva che l'inquadramento territoriale ben può fondarsi anch'esso su tali risultanze, invero copiose e dettagliate.
6.55.2 Manifestamente infondata è la deduzione di genericità del capo di imputazione, riproposta in uno dei ricorsi. RM La contestazione del fatto, nel reato di partecipazione, è oggettivamente influenzata in negativo dalla stessa espressione utilizzata dal legislatore in sede di descrizione della condotta tipica (.. fa parte..). Da ciò deriva che al fine di realizzare la fondamentale funzione di conoscenza DEaddebito e perimetrazione DEoggetto del giudizio, la contestazione deve introdurre la descrizione, in primis DEagglomerato associativo di cui si discute, dei suoi riferimenti territoriali e di quelli di vertice, tali essendo gli elementi di concreta identificazione DEorganismo associativo. Ciò è ampiamente soddisfatto, nel caso in esame, dall'ampiezza descrittiva DEente mafioso cui si è accusati di ..prendere parte. Quanto alle forme concrete di riconoscibilità della condotta partecipativa è, pertanto, del tutto legittima l'utilizzazione, una volta soddisfatta la condizione che precede, di formule sintetiche, come quelle utilizzate nel presente giudizio (nel caso DEPP e degli aderenti alla realtà territoriale di SA così formulata con la qualità di partecipi attivi al locale di appartenenza, in particolare alla società di SA, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della società e DEassociazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio.. ). Tali esplicazioni si riferiscono, infatti, -ai compiti primari dei soggetti associati per come emersi nel giudizio - ma non esplicano, in realtà, una funzione tassativizzante, posto che ciò che rileva è - in diritto la contestazione di partecipazione a «quel» determinato sodalizio.www La questione posta dalla difesa, in quanto questione processuale di genericità descrittiva, è dunque da ritenersi manifestamente infondata, atteso che le coordinate espressive riferite al gruppo associativo sono ampiamente soddisfatte e, per il resto, il tema andrebbe diversamente impostato in diritto (sotto il profilo della tassatività della previsione di legge e non sotto quello della forma verbale di contestazione), con recupero di tassatività realizzato in sede interpretativa da parte della giurisprudenza, come si è argomentato al paragrafo 3 del presente elaborato.
6.55.3 Analoga manifesta infondatezza va dichiarata in riferimento ai motivi di ricorso sul tema del trattamento sanzionatorio. L'applicazione della recidiva non è frutto di alcun automatismo ma di specifica motivazione su entità e gravità dei precedenti in rapporto al nuovo fatto commesso (la pag. 362 della sentenza impugnata va letta in correlazione con la statuizione di primo grado, rievocata a pagina 358) e ciò esclude vizi motivazionali, anche in rapporto a quanto deciso da Corte Cost. n.185 del 2015 (si vedano le consierazioni espresse al paragrafo 6.33.2); il diniego delle circostanze attenuanti generiche è motivato in modo del tutto adeguato, in rapporto all'assenza di elementi positivi su cui basare una eventuale attenuzione (si veda, in via generale, quanto affermato al paragrafo RIT 6.3.3).
6.56 PP RA. limitatamente al punto della recidiva6.56.1 Il ricorso è fondato (rideterminazione della pena in anni sei di reclusione), con rigetto nel resto.
6.56.2 Quanto alle doglianze in punto di responsabilità, le stesse in riferimento ai temi comuni agli altri ricorrenti - sono state trattate ai paragrafi da 2 a 5, con valutazione di infondatezza. Quanto ai profili individuali, la ricostruzione probatori si fonda su più dati convergenti ed univoci e non contiene vizi in diritto. RA PP è conversante diretto in più occasioni, tra cui quella - di notevole rilievo dimostrativo del 25 dicembre 2008. In tale conversazione, infatti, è stato ragionevolmente colto dai giudici del merito un indicatore di intraneità associativa, attesa la chiarezza del linguaggio utilizzato. Durante la conversazione, infatti, il giovane PP si lamenta di essere comandato dai ES e dai CO, ed in ciò è del tutto autoevidente il riferimento a incombenze correlate non già al suo ambiente familiare ma imposte da terzi, in un contesto che dati i riferimenti operati è stato logicamente inteso come quello associativo. Non può pertanto rivalutarsi tale aspetto ricostruttivo, cui accede in funzione di riscontro logico il particolare attivismo DEattuale ricorrente in occasione della scoperta degli strumenti di captazione installati presso l'agrumeto del padre. Gli indicatori utilizzati risultano, pertanto, tali da evidenziare in via logica - la partecipazione effettiva alla dinamica associativa da parte di PP RA.
6.56.3 Quanto al trattamento sanzionatorio, infondato è il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, data l'esistenza di precedenti - sia pure di modesto rilievo - e la conclamata gravità del fatto cui accede la condotta (si vedano le considerazioni espresse al paragrafo 6.3.3). Fondato risulta, invece, il motivo relativo alla ritenuta recidiva. A seguito della decisione Corte Cost. n. 185 del 2015 anche nel procedimento in esame essendo venuto meno l'ultimo tra gli automatismi applicativi l'apprezzamento di tale circostanza, nella sua portata di amplificazione sanzionatoria va operato in concreto, alla stregua dei criteri espressi da Sez. U. n. 35738 del 27.5.2010, ric. Calibè, rv 247838 ( e successivi arresti sul tema). In tale decisione si è evidenziato il dovere di verificare in concreto se la - - reiterazione DEillecito sia da ritenersi sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei RM comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale DEesistenza di precedenti penali. Ciò posto, nel caso in esame, i precedenti penali non giustificavano l'incremento della sanzione (nella misura di anni uno, come ritenuto nella decisione impugnata). Va infatti ritenuta sussistente la denunziata illogicità della motivazione espressa sul punto nella decisione impugnata, atteso che dall'esame del certificato penale risulta che le condotte oggetto di precedenti condanne, poste in essere dall'PP, sono di scarsa rilevanza e offensività (entrambe sanzionate con pena pecuniaria e con riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti) e dunque non appaiono tali da rappresentare la base logica e giuridica per l'incremento DEattuale sanzione, nei sensi prima ricordati. Va pertanto, su tale punto, disposto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata. Trattandosi di operazione matematica, ai sensi DEart. 620 lettera L cod.proc.pen. (si veda sul tema Sez. IV n. 15589 del 6.3.2006, rv 233972) la pena inflitta al ricorrente va rettificata con esclusione DEaumento per recidiva e pertanto determinata nella misura finale di anni sei di reclusione (la pena base è pari ad anni nove, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato) con rigetto del ricorso nel resto.
6.57 LM IG.
6.57.1 Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono. I riferimenti alla persona DEimputato derivanti dall'analisi delle conversazioni intercorse tra il SS IU e ES (23 e 31 luglio 2009) sono stati logicamente interpretati nelle UE decisioni di merito, dato l'inequivoco riferimento soggettivo e la evidenza circa il possesso di una dote della cd. società maggiore (almeno la santa). Come si è argomentato in precedenza (ai paragrafi 2 e 3 in via generale, nonchè in riferimento ad altre posizioni trattate ai paragrafi 6.15.1, 6.4, 6.23) si tratta di un indicatore logico da cui si desume, in modo rassicurante, l'attivismo associativo del soggetto che ottiene tale riconoscimento. Non può pertanto accogliersi la prospettazione difensiva, non trattandosi di una derivazione di penale responsabilità da un mero status, ma di un indicatore logico capace di rappresentare l'inserimento effettivo e dinamico del soggetto nel sodalizio criminoso. Anche sotto il profilo della coerenza dimostrativa, si è già affermato al paragrafo RM 4 (ai cui contenuti si rinvia) che la considerazione del contesto in cui è calata la conversazione e l'apprezzamento della qualità soggettiva del conversanti (in particolare per quanto riguarda il SS, figura centrale della intera istruttoria) consentono di ritenere veritiera l'affermazione senza necessità di riscontri esterni nel senso imposto dall'art. 192 co.3 cod.proc.pen., il che rende infondate le doglianze difensive. Ed ancora, non possono essere accolte le considerazioni relative alla commisurazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche, atteso che la ricostruzione indiziaria del ruolo una volta ritenuta logica e coerente non consente di ridimensionarne la portata e i fattori di attenuazione non possono essere individuati nell'assenza di reati-scopo, con piena coerenza dei motivi esposti nella decisione impugnata (si veda, sul tema, quanto affermato al paragrafo 6.3.3).
6.58 AL IO CO.
6.58.1 Il ricorso è fondato limitatamente al profilo della recidiva, con rideterminazione della pena in quella di anni sei di reclusione.
6.58.2 Quanto ai motivi relativi alla affermazione di penale responsabilità, ne va dichiarata l'infondatezza. Vero è che il AL non risulta essere intercettato in via diretta durante l'attività di indagine, ma i riferimenti alla sua intraneità associativa resì inter alios (con riferimento al possesso di una elevata dote della cd. società maggiore) non soltanto risultano ricorrenti ma sono stati logicamente convalidati dalla constatazione della presenza del AL in momenti di assoluto rilievo associativo, già precedentemente scrutinati in sede di esame di altre posizioni (riunione a margine delle nozze PE/BA del 19 agosto 2009, pranzo al ristorante CI del 31 agosto agosto, cerimonia in OL del 1 settembre). Non vi è pertanto alcuna possibilità logica di introduzione di ipotesi alternative di esplicazione di tali comportamenti (che rendono concreta anche la generica indicazione di appartenenza proveniente dalla fonte dichiarativa in senso proprio) e la valutazione operata in sede di merito nel caso qui in esame non si lega - ad una nozione statica e contemplativa del fenomeno partecipativo, ma ne individua gli indicatori in modo del tutto congruo, secondo i parametri in diritto richiamati dal Collegio al paragrafo 3 del presente elaborato.
6.58.3 Infondato, quanto al profilo del trattamento sanzionatorio, è il motivo relativo alla pretesa inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal P.M. . Ciò che rileva è infatti la statuizione contenuta nel dispositivo, che implicava il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il fatto che lo stesso GU RM avesse, impropriamente, operato rettifica in motivazione (con negazione delle attenuanti) non ha rilievo alcuno, posto che la statuizione effettiva del trattamento sanzionatorio rimasta immotivata rendeva doverosa - l'impugnazione da parte del Pubblico NI con il ricorso per cassazione, convertito in appello ai sensi DEart. 580 cod.proc.pen. . Analogamente, quanto alla scelta operata dalla Corte di secondo grado, con negazione delle attenuanti atipiche, il motivo di ricorso è infondato, non ravvisandosi alcun vizio di logicità argomentativa, data la constatata intensità del ruolo e l'assenza di reali elementi positivi di potenziale attenuazione (si vedano i principi esposti al paragrafo 6.3.3).
6.58.4 Fondato risulta, invece, il motivo relativo alla ritenuta recidiva. A seguito della decisione Corte Cost. n. 185 del 2015 anche nel procedimento in esame essendo venuto meno l'ultimo tra gli automatismi applicativi l'apprezzamento di tale circostanza, nella sua portata di amplificazione sanzionatoria va operato in concreto, alla stregua dei criteri espressi da Sez. U. n. 35738 del 27.5.2010, ric. Calibè, rv 247838 ( e successivi arresti sul tema). In tale decisione si è evidenziato il dovere di verificare in concreto se la reiterazione DEillecito sia da ritenersi sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale DEesistenza di precedenti penali. Ciò posto, nel caso in esame, i precedenti penali non giustificavano l'incremento della sanzione (nella misura di anni uno, come ritenuto nella decisione impugnata). Va infatti ritenuta sussistente la denunziata illogicità della motivazione espressa sul punto nella decisione impugnata, atteso che dall'esame del certificato penale risulta che le condotte oggetto di precedenti condanne, poste in essere dal AL, sono risalenti nel tempo (1986 e 1994) e di scarsa offensività e dunque non appaiono tali da rappresentare la base logica e giuridica per l'incremento DEattuale sanzione, nei sensi prima ricordati. Va pertanto, su tale punto, disposto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata. Trattandosi di operazione matematica, ai sensi DEart. 620 lettera L cod.proc.pen. (si veda sul tema Sez. IV n. 15589 del 6.3.2006, rv 233972) la pena inflitta al ricorrente va rettificata con esclusione DEaumento per recidiva e pertanto determinata nella misura finale di anni sei di reclusione (la pena base è pari ad anni nove, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato) con rigetto RM del ricorso nel resto.
6.59 GL UN.
6.60 GL AR.
6.61 GL AO.
6.61.1 I ricorsi vanno trattati in modo congiunto, date le comuni doglianze e la unicità della fonte dimostrativa e risultano fondati. Ed invero, i tre ricorsi evidenziano un vizio in punto di logica dimostrativa che va apprezzato come sussistente. Si è già evidenziata, nel trattare posizioni antecedenti, la ricaduta in sede di legittimità della violazione argomentativa in tema di proiezione finalistica della motivazione. La formulazione testuale DEart. 606 co.1 lett e non menziona espressamente - in tale ambito - il tradimento DEaspettativa funzionale della motivazione (ossia la sua inidoneità a rendere esplicito il criterio logico con cui si è realizzato, in caso di condanna, il superamento di ogni dubbio ragionevole) limitandosi a raffigurare i tradizionali connotati di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità. Ciò tuttavia, attraverso le riflessioni sul tema della giustificazione esterna» non ha impedito a questa Corte di legittimità, da tempo, sia di porre il tema del sindacato sul corretto utilizzo delle massime di esperienza come realizzabile in sede di legittimità in chiave funzionale di validità logica della motivazione (tra le molte, Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, rv 254572, Sez. II n. 44048 del 13.10.2009, rv 245627, con superamento interpretativo di precedenti rigidità, espresse, in particolare da Sez. Un. n. 12 del 31.5.2000) nonchè, dopo il 2006, di evidenziare come il mancato rispetto della regola di giudizio di cui all'art. 533 co.1 finisca con essere rilevabile, nell'ambito della lettera e DEart. 606, come ipotesi particolare di apparenza» di motivazione (secondo linee espresse da Sez. I n.41110 del 24.10.2011, Sez. VI n. 8705 del 24.1.2013, Sez. I n. 8163 del 10.2.2015) sia pure con il limite connaturale al giudizio di legittimità - della presa d'atto da parte della Corte Suprema DEavvenuta considerazione o meno, in termini non illogici, da parte del giudice del merito delle formulate ipotesi alternative di ricostruzione del fatto (in tal senso Sez. V n. 10411 del 28.1.2013). Tale orientamento ha ricevuto recente conferma da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, nella decisione emessa in data 28 aprile 2016 n. 27620 (ric. Dasgupta). Nell'esaminare i profili di rilevabilità ex officio della violazione di principi espressi in decisioni emesse dalla CEDU, le Sezioni Unite di questa Corte sia pure in un ambito caratterizzato dall'avvenuto ribaltamento in appello di decisione assolutoria emessa in primo grado - hanno riconosciuto espressamente RIT la possibilità per il giudice di legittimità di sindacare (anche di ufficio, nell'ambito di una valida deduzione di vizio motivazionale introdotta dalla parte) la correttezza sistematica della motivazione sotto il profilo funzionale, ossia l'idoneità del ragionamento probatorio, nel suo complesso, a dimostrare l'avvenuta considerazione del valore persuasivo (al di là di ogni ragionevole dubbio) degli elementi di prova. Ciò, ovviamente, non attribuisce a questa Corte alcun compito di valutazione diretta degli elementi di prova che sarebbe del tutto improprio ma al contempo conferma quella linea di lettura del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza (prima ricordata) orientata a riconoscere come ricadente in tale sindacato il profilo di congruità funzionale del ragionamento espresso dal giudice di merito e dunque l'avvenuto rispetto, o meno, della regola di giudizio finale in punto di affermazione della penale responsabilità. Ciò posto, va rilevato che il riferimento alla pretesa intraneità dei tre ricorrenti : a) è unico (la sola conversazione inter alios captata tra il SO e il TT) nell'ambito di una indagine particolarmente articolata e complessa, svolta con l'ausilio di strumenti tecnici che hanno consentito di monitorare per mesi numerosi affiliati;
b) è frutto di conoscenza indiretta riportata da uno dei conversanti (SO CO) ; c) non è di piana lettura, essendo intervallato da riferimenti a soggetti diversi e da parti non captate. Ciò non consente di ritenere congruamente superate le logiche ipotesi alternative di lettura del dato che, sia pure raccolto nell'ambito di una captazione (resa inter alios) non ha trovato alcuna ulteriore asseverazione in riferimenti ulteriori o in osservazioni di comportamenti. L'annullamento della decisione va disposto senza rinvio, per non aver commesso il fatto, data la manifesta assenza di elementi conoscitivi valorizzabili in chiave diversa rispetto a quanto emerso in sede di merito e riportato nelle UE decisioni oggetto di scrutinio e la conseguente superfluità del rinvio (secondo il principio generale espresso, in tal senso, da Sez. U n. 42756 del 30.10.2003, rv 226099).
6.62 ES NO.
6.62.1 Il ricorso è fondato e va accolto. Il profilo di critica rilevante, quanto alla posizione di ES NO è rappresentato dalla debolezza DEindicatore di appartenenza, ritenuto valido in sede di merito. Si tratta di posizione analoga a quella di ZU EV e LÀ EF, parimenti destinatari di decisione di annullamento (nonchè parificabile a quella di ES AV, assolto nel merito ed oggetto di ricorso proposto dal P.G. territoriale, RM respinto con la presente decisione). Il Collegio, in particolare ed in virtù di quanto affermato in via generale al paragrafo 3 ritiene che sia intervenuta prova DEaccordo di ingresso (data la logicità e correlata insindacabilità della interpretazione dei contenuti della captazione del colloquio inter alios del 17 dicembre 2008, con indicazione delle nuove piante) ma che tale dato non consenta di ritenere integrata la tipicità della fattispecie partecipativa. L'adesione formale del soggetto al sodalizio, di per sè non sufficiente, non risulta accompagnata da alcuna percepibile esteriorizzazione del ruolo. Sul punto, non può essere ritenuta congrua la mera presenza di ES NO in compagnia del padre a OL ed il saluto rivolto non in occasione della riunione pomeridiana ma in orario diverso a CO PP, non risultando tale comportamento effettivamente indicativo DEavvenuta attivazione del soggetto in favore del sodalizio. Anche sotto il profilo più strettamente motivazionale, peraltro, la decisione risulta viziata in rapporto all'avvenuta valorizzazione, per quanto sinora affermato, di un indicatori logici inidonei a realizzare il superamento del ragionevole dubbio sulla effettiva integrazione della condotta punibile (si vedano le considerazioni espresse, sul tema, al paragrafo 6.10). Sul tema, va ricordato che la formulazione testuale DEart. 606 co.1 lett e non menziona espressamente in tale ambito il tradimento DEaspettativa funzionale della motivazione (ossia la sua inidoneità a rendere esplicito il criterio logico con cui si è realizzato, in caso di condanna, il superamento di ogni dubbio 5 ragionevole) limitandosi a raffigurare i tradizionali connotati di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità. Ciò tuttavia, attraverso le riflessioni sul tema della giustificazione esterna» non ha impedito a questa Corte di legittimità, da tempo, sia di porre il tema del sindacato sul corretto utilizzo delle massime di esperienza come realizzabile in sede di legittimità in chiave funzionale di validità logica della motivazione (tra le molte, Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, rv 254572, Sez. II n. 44048 del 13.10.2009, rv 245627, con superamento interpretativo di precedenti rigidità, espresse, in particolare da Sez. Un. n. 12 del 31.5.2000) nonchè, dopo il 2006, di evidenziare come il mancato rispetto della regola di giudizio di cui all'art. 533 co.1 finisca con essere rilevabile, nell'ambito della lettera e DEart. 606, come ipotesi particolare di apparenza» di motivazione (secondo linee espresse da Sez. I n.41110 del 24.10.2011, Sez. VI n. 8705 del 24.1.2013, Sez. I n. 8163 del 10.2.2015) sia - -pure con il limite connaturale al giudizio di legittimità della presa d'atto da parte della Corte Suprema DEavvenuta considerazione, in termini non illogici, da parte del giudice del merito delle formulate ipotesi alternative di ricostruzione RMT del fatto (in tal senso Sez. V n. 10411 del 28.1.2013). L'annullamento della decisione va disposto senza rinvio, per non aver commesso il fatto, data la manifesta assenza di elementi conoscitivi valorizzabili in chiave diversa rispetto a quanto emerso in sede di merito e riportato nelle UE decisioni oggetto di scrutinio e la conseguente superfluità del rinvio (secondo il principio generale espresso, in tal senso, da Sez. U n. 42756 del 30.10.2003, rv 226099).
6.63 AT AS.
6.63.1 Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi, peraltro, a sollecitare una rivalutazione di elementi probatori che risultano logicamente apprezzati dalla Corte di secondo grado, in violazione dei limiti ontologici del giudizio di legittimità, ricordati al paragrafo 4.2 della presente motivazione. Ed invero, il ruolo associativo del AT, come ritenuto in secondo grado, è stato ricostruito in sede di merito con piena logicità e aderenza ai dati emersi durante le captazioni. L'imputato (come sintetizzato in parte narrativa) prende parte attiva ad una delle vicende più significative DEintera istruttoria rappresentata dalle trattative per la nomina del nuovo capolocale di UD (si veda il paragrafo 2.15 nonchè il paragrafo 6.38), viene indicato da PP CO come titolare della dote della santa, presente alla formalizzazione delle nuove cariche DEorganismo sovraordinato durante la festa di OL nel settembre del 2009. Si tratta di indicatori logici, già ampiamente scrutinati nelle pagine che precedono, apprezzati in sede di merito in modo del tutto conforme ai criteri di metodo esposti in parte generale (paragrafi 3 e 4) e tali da sostenere l'opzione di qualificazione giuridica in termini di ruolo organizzativo. A fronte di ciò, le ipotesi alternative di lettura dei dati dimostrativi, formulate nel ricorso, non evidenziano un vizio motivazionale in senso proprio ma si sostanziano in una domanda di nuovo apprezzamento (peraltro contrastante con il senso comune), incompatibile con i limiti tipici della fase di legittimità.
6.63.2 Quanto ai motivi processuali, in tema pretesa inammissibilità DE appello, proposto dal Pubblico NI, la sorte del ricorso è analoga. Come si è già ricordato, l'articolo 416 bis co.2 introduce figure criminose autonome (si veda quanto affermato al paragrafo 6.12.1 del presente elaborato) e pertanto la decisione di primo grado - che riqualificava l'ipotesi di reato in partecipazione - era appellabile da parte DEaccusa in riferimento al contenuti DEarticolo 443 cod.proc.pen.. Anche la elisione delle circostanze attenuanti generiche risulta sostenuta da congrua motivazione, non potendo le stesse essere concesse sulla base della mera incensuratezza (per espresso divieto di legge) e risultanzo del R tutto generica la residua affermazione contenuta nella decisione di primo grado sul tema (si vedano i principi generali già ricordati al paragrafo 6.3.3).
6.64 PR IU.
6.64.1 Il ricorso è fondato e va accolto. Le fonti dimostrative raccolte e valutate in sede di merito hanno coerentemente sostenuto l'avvenuta attribuzione al PR (locale di TO TO AL) della dote del vangelo (conversazioni inter alios di gennaio e marzo del 2008 sintetizzate in parte narrativa) . La Corte di secondo grado, rispetto ai UE giudicati precedenti (uno di condanna per partecipazione, intervenuto nel 2001; il secondo di assoluzione dalla contestazione di partecipazione e condanna per il solo favoreggiamento) ritiene possibile la nuova affermazione di penale responsabilità con riconoscimento della continuazione - atteso che il giudicato assolutorio copre esclusivamente la frazione temporale esistente fino alla pronunzia di primo grado (intervenuta nel maggio del 2010) mentre la contestazione attuale è estesa sino a marzo del 2011. Ciò posto, la doglianza difensiva relativa alla violazione del principio del ne bis in dall'altro è idem, da un lato, e della assenza di prova della permanenza fondata. La Corte di Appello supera il rilievo affermando che l'avvenuto conferimento della dote (nel dicembre del 2007) è concreto indicatore di attivismo associativo. Si realizza pertanto una continuità con i fatti giudicati nel 2001. Il Collegio, come si è detto, condivide la valenza logica DEindicatore. Ma nel caso del PR il conferimento di tale riconoscimento è avvenuto nell'anno 2007. Dunque rappresenta un tangibile indicatore di appartenenza associativa nel periodo antecedente e coevo, che è quello coperto dal giudicato di assoluzione e non più rivalutabile ai sensi DEart. 649 cod.proc.pen.. Tale giudicato di assoluzione in rapporto alla condotta associativa - si estende sino a maggio del 2010. Dunque il tema di prova diventa quello della partecipazione attiva al sodalizio del PR nel periodo che intercorre tra maggio 2010 e marzo 2011. Sul punto, la difesa del ricorrente rappresenta l'avvenuto arresto per titolo cautelare emesso nel presente procedimento del PR nell'agosto del 2010, il che ulteriormente tende a restringere la frazione temporale rilevante, non essendo stata dimostrata la esistenza di attività funzionali a rendere visibile la condotta associativa durante il periodo di detenzione. RY Ciò posto, in aderenza alle regole interpretative esposte al paragrafo 3 del presente elaborato, va preso atto DEassenza di reali elementi di sostegno probatorio circa la frazione temporale rilevante. Non può, infatti, ritenersi che un reato tendenzialmente permanente come quello di partecipazione possa alimentarsi di una presunzione di continuità lì dove - come nel caso in esame - vi sia una frazione temporale molto consistente (nove anni) coperta da un giudicato di assoluzione. La stessa saldatura tra l'ipotesi attuale e quella antecedente (fino al 2001) contiene un vizio logico di incompatibilità con la pronunzia assolutoria, posto che non si tratterebbe di attuazione del medesimo disegno criminoso ma di una rinnovata adesione punibile in quanto tale (nel periodo intermedio il PR è stato ritenuto responsabile di una condotta favoreggiatrice). Circa tale rinnovata adesione vi è carenza dimostrativa, posto che l'indicatore utilizzato concerne un evento (il conferimento della dote) avvenuto nel 2007 la cui estensione temporale è contrastata dal principio del ragionevole dubbio di nella frazione rilevante di un effettivo contributo alle sorti dellaassenza - - associazione. L'annullamento della decisione va disposto senza rinvio, per non aver commesso il fatto, data la manifesta assenza di elementi conoscitivi valorizzabili in chiave diversa rispetto a quanto emerso in sede di merito e riportato nelle UE decisioni oggetto di scrutinio e la conseguente superfluità del rinvio (secondo il principio generale espresso, in tal senso, da Sez. U n. 42756 del 30.10.2003, rv 226099).
6.65 PR CO.
6.65.1 Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi, peraltro, a sollecitare una rivalutazione di elementi probatori che risultano logicamente apprezzati dalla Corte di secondo grado, in violazione dei limiti ontologici del giudizio di legittimità, ricordati al paragrafo 4.2 della presente motivazione. Alcuni profili di critica esposti nel ricorso - quanto alla tecnica redazionale della sentenza impugnata e al valore dimostrativo delle captazioni risultano già trattati nella parte generale (al paragrafo 4, al cui contenuto si opera rinvio). Circa la posizione individuale, la manifesta infondatezza delle doglianze deriva dalla assenza di reale confronto con le ragioni della decisione, atteso che nel caso del PR la condotta partecipativa è stata desunta non soltanto dal contenuto delle conversazioni - già rilevante ma dallo svolgimento di attività concreta, consistente nella ricorrente disponibilità logistica fornita al SS per i suoi spostamenti. Non vi è pertanto alcun profilo astratto o di mero status, quanto la constatazione della ricorrenza di più fatti indicativi della partecipazione RM attiva (in rapporto ai principi generali descritti e sintetizzati al paragrafo 3 del presente elaborato). La ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis co.4 cod.pen. è profilo vagliato in via generale al paragrafo 5, ai cui contenuti si opera rinvio. Manifestamente infondate sono, pettanto, le doglianze relative al trattamento sanzionatorio, essendo state concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti anche in secondo grado - e apparendo del tutto generica la prospettazione difensiva in tema di giudizio di prevalenza delle attenuanti.
6.66 AS IU.
6.66.1 Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono. Molti dei profili di critica, esposti in entrambi i ricorsi, sono stati esaminati nella parte generale (pragrafi da 2 a 5 ai cui contenuti si opera rinvio). Così è in rapporto alle doglianze in tema di tecnica redazionale della decisione di primo grado, in tema di connotazione mafiosa del sodalizio, di esistenza e poteri della struttura di vertice, di ritenuta sussistenza DEaggravante interna di cui all'art.416 bis co.4. 6.66.2 Quanto alla specifica posizione del AS, le ulteriori doglianze contenute nel ricorso sono infondate. E' stata, in particolare, già ritenuta corretta - sul piano della logica dimostrativa - l'assegnazione di valore probatorio alla cerimonia di conferimento della dote al D'NO presso il ristorante IL di NO nel dicembre del 2009 (si veda quanto affermato al paragrafo 2.15 nonchè al paragrafo 6.19). Il fatto risulta provato in modo del tutto logico, con incrocio tra i contenuti delle conversazioni oggetto di captazione e i risultati DEattività di osservazione ad opera della polizia giudiziaria DEafflusso e DEuscita dal locale, così come la presenza del AS a tale incontro. Tale segmento DEistruttoria, di per sè altamente significativo in rapporto alla caratura associativa del soggetti intervenuti, risulta ulteriormente asseverato dai contenuti di altre captazioni (sintetizzate in parte narrativa) che vedono, in un caso, la presenza del AS (conversazione del 4 marzo 2010 con il SS). Non si tratta, pertanto, esclusivamente di conversazioni rese inter alios e l'oggetto del colloquio captato il 4 marzo 2010 risulta ricostruito in modo pienamente logico (si discute di un progetto di apertura di un nuovo locale in Piemonte) e aderente ai risultati complessivi DEistruttoria (il SS si è più volte recato in quel territorio), il che consente di ritenere insindacabile (si vedano i profili di metodo descritti al paragrafo 4) l'operazione valutativa specifica. Ne deriva, anche considerando la convergenza degli ulteriori apporti (conversazioni in cui viene evocata la figura del ricorrente in contesti di rilevanza associativa) la considerazione di un RM effettivo apprezzamento da parte dei giudici del merito di più indicatori - - concreti e convergenti, tali da determinare la corretta applicazione dei principi generali in tema di identificazione della condotta attiva di partecipazione descritti al paragrafo 3 del presente elaborato, cui si rinvia.
6.66.3 Quanto al trattamento sanzionatorio, si è già trattato il tema della corcostanza aggravante interna. Le doglianze ulteriori, in tema di avvenuta elisione in secondo grado delle circostanze attenuanti generiche sono infondate. La motivazione espressa, sul tema, dal GU si basava essenzialmente in violazione di legge - sul profilo della incensuratezza, essendo del tutto generici gli ulteriori riferimenti descrittivi. Da ciò deriva la considerazione della congruenza motivazionale e giuridica della decisione impugnata, essendo del tutto legittima la valutazione a tal fine della complessiva gravità del fatto cui accede la condpotta individuale (si vedano i principi richiamati al paragrafo 6.3.3) e soprattutto non ritenendosi emersi profili di reale positività cui ancorare la diminuzione atipica.
6.66.4 Al contempo, per economia di trattazione, va dichiarata l'infondatezza del proposto ricorso per cassazione da parte del P.G. territoriale. La Corte di secondo grado, pur escludendo le circostanze attenuanti generiche, ha mantenuto inalterate le statuizioni in tema di qualificazione del fatto (art. 416 bis co.1 cod.pen.) nel senso della mera partecipazione. Ciò in rapporto ad una corretta lettura, in fatto e in diritto, della valenza degli indicatori emersi. Come è stato già ricordato, l'autonomia della condotta direttiva o organizzativa è correlata alla certa emersione DEesercizio di poteri autonomi di elaborazione delle scelte rilevanti (il riconoscibile esercizio di poteri decisionali, pur se esercitati in una articolazione territoriale minore o in un settore specifico di interesse, v. tra le molte, Sez. I n. 3137 del 19.12.2014, rv 262847; Sez. VI n. 9104 del 14.10.1997, rv 211557). Ora, pur nell'ambito di un concreto attivismo associativo, la vicenda della interlocuzione diretta tra il AS e il SS finalizzata ad ottenere il nulla/osta per l'apertura di un nuovo locale in Piemonte è sicuro indice di autorevolezza associativa ma non esprime - di per sè - una carica tipizzante in favore DEesercizio di autonomi poteri deliberativi, non essendo il AS prospettatosi quale reggente di tale nuova articolazione, anzi emergendo un indicatore contrario (per gli stessi contenuti del dialogo intercorso tra il SS e il De MA, riportato dal P.G. impugnante) . Ciò posto, la critica al ragionamento esposto in sentenza è priva di pregio. Quanto al diniego di rinnovazione istruttoria in secondo grado, sindacabile soltanto in relazione al profilo di adeguatezza motivazionale (tema che verrà più ampiamente esaminato infra al paragrafo 6.80), pur a fronte di motivazione alquanto generalista e sintetica espressa dalla Corte di secondo grado, va RM osservato che sia la prospettazione realizzata in sede di merito che il motivo di ricorso appaiono generici, atteso che - essendo già sufficientemente dimostrato il reato di partecipazione - la raccolta di nuovi elementi di per sè correlata al carattere della manifesta decisività - andava incentrata su circostanze specifiche indicative, in via prospettica, DEesercizio di concreti poteri decisionali. Il ricorso non indica quali elementi non raccolti, sia pure in via prospettica, erano idonei ad incidere su tale aspetto.
6.67 LI FO.
6.67.1 La deduzione di vizio processuale, in relazione a quanto previsto dall'art. 423 cod.proc.pen. è fondata e va accolta. Si è ricordato, in parte narrativa, che in sede di udienza preliminare il P.M. ha proceduto, nei confronti di LI FO, a modifica della imputazione con contestazione del ruolo direttivo in luogo della partecipazione. Non è intervenuto il consenso DEimputato. In sede di merito si è ritenuta corretta la nuova contestazione, ipotizzando la ricorrenza DEipotesi di cui all'art. 423 co.1 cod.proc.pen. . Non vi è dubbio, sul punto, che trattasi di modifica del titolo del reato (si veda il contenuto del paragrafo 6.12.1) e pertanto di immutazione sostanziale della contestazione, per variazione dei contenuti essenziali DEaddebito, con applicabilità della previsione di legge di cui all'art. 423 co.2 cod.proc.pen. ( si vedano sul tema Sez. VI n. 16532 del 12.1.2006, rv 234531; Sez. I n. 9958 del 27.10.1997, rv 208935). Ora, la successiva richiesta di definizione con rito abbreviato, peraltro accompagnata da riproposizione della eccezione, non assume la veste del consenso postumo a tale modifica della imputazione, atteso che la volontà della parte riguarda le modalità di celebrazione del rito e conferisce validità probatoria agli atti di indagine, ma ben può essere rivolta ad ottenere una sollecita decisione da parte del giudice su temi di validità della instaurazione del contraddittorio ed in tema di modalità della nuova contestazione. Si è infatti ritenuta applicabile in sede di giudizio abbreviato la disposizione di cui all'art. 521 cod.proc.pen. ( per tutte, Sez. U, n.5307 del 20.12.2007, dep. 2008, Battistella) il che comporta l'estensione a tale tipologia di giudizio della previsione contenuta al comma 3 di tale norma, con necessità di disporre la regressione del procedimento in ipotesi di modifica DEimputazione realizzata con modalità non consentite. In via preliminare ed assorbente va disposto, pertanto, l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata con trasmissione degli atti al P.M DDA di GI IA. RM 6.68 CH ON.
6.68.1 Il ricorso è fondato e va accolto. La posizione di CH è del tutto analoga a quella - già trattata in precedenza - del SC e del EM. Va pertanto richiamata la motivazione espressa in riferimento a tall ricorsi. Non essendovi ulteriori capi a carico ne deriva l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata per non aver commesso il fatto.
6.69 EL AS.
6.69.1 Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi, peraltro, a sollecitare una rivalutazione di elementi probatori che risultano logicamente apprezzati dalla Corte di secondo grado, in violazione del limiti ontologici del giudizio di legittimità, ricordati al paragrafo 4.2 della presente motivazione. Ed invero, l'apprezzamento dei dati indizianti emersi a carico dello EL nell'ambito delle captazioni relative ad uno degli episodi più significativi DEintera istruttoria come il conflitto sorto per la nomina del nuovo capolocale di UD (si veda il paragrafo 2.15 e il paragrafo 6.38) - è stato compiuto in sede di merito senza alcun vizio logico ed è pertanto insindacabile. La conferma della corrispondenza tra il soprannome tarpa e la persona DEodierno ricorrente è correlata, altresì, a dati obiettivi (come l'età dello EL) correlati al contenuto delle captazioni. Non può pertanto accogliersi la sostanziale richiesta di rivalutazione dei profili dimostrativi contenuta nel ricorso, nè può dirsi valorizzato dai giudici del merito un semplice status (nè una suggestione derivante dalla precedente condanna), posto che le conversazioni attestano l'impegno concreto profuso dallo EL per giungere alla nomina di soggetto a lui gradito, il che è eloquente indice di partecipazione attiva alla vita del sodalizio (sui profili in diritto si vedano le considerazioni espresse in via generale al paragrafo 3). Quanto ai profili relativi al trattamento sanzionatorio, va evidenziato che il tema della circostanza aggravante interna è stato trattato al capitolo 5, cui si rinvia.
6.70 RA LU.
6.70.1 Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi, peraltro, a sollecitare una rivalutazione di elementi probatori che risultano logicamente apprezzati dalla Corte di secondo grado, in violazione dei limiti ontologici del giudizio di legittimità, ricordati al paragrafo 4.2 della RMT presente motivazione. Ed invero gli indicatori fattuali esaminati nelle UE decisioni di merito appaiono coerentemente valutati dalla Corte di Appello, senza vizi logici o travisamenti. In particolare il RA è colloquiante diretto con l' PP il giorno successivo alla riunione tenutasi a margine delle nozze PE/BA (sul cui rilievo v. paragrafo 6.49) e riceve confidenze sull'andamento della discussione che, in modo del tutto condivisibile, sono state ritenute 'non comunicabili' a persona estranea all'organismo criminoso, sulla base di ragionevole e collaudata massima di esperienza (si veda quanto affermato, in via generale, al paragrafo 3). Ciò toglie spazio alle critiche difensive che, non confrontandosi in modo adeguato con tale aspetto, risultano essere parziali e, pertanto generiche. La presenza del RA alle nozze è elemento di mero sostegno logico, posto che ciò che rileva è il contenuto della captazione del giorno seguente, durante la quale - in rapporto al tenore della conversazione - è esatto ritenere che il ruolo del RA non sia esclusivamente passivo. Va pertanto ritenuto che il ricorso tenda a proporre un tema di rivalutazione in fatto, incompatibile con le regole tipiche della fase di legittimità.
6.71 TA MI LA.
6.71.1 Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, la lunga conversazione diretta, captata in data 3 febbraio 2010 e intervenuta tra l'imputato e SS IU, da un lato non crea questioni in punto di comprensione del linguaggio utilizzato, dall'altro contiene effettivi spunti di involontaria autoincriminazione, correttamente valutati - come tali - in sede di merito. Va ricordato che come risulta dalla sintesi riportata in parte narrativa - TA si reca dal SS allo scopo di giustificarsi per una temuta trascuranza (il non aver osservato le regole in tema di modalità del saluto tra affiliati all'interno di un locale pubblico). La conversazione offre uno spaccato non solo di rilievo antropologico (l'osservanza di regole formali come codice di condivisa adesione a valori comuni), come sostenuto dalla difesa, ma consente di apprezzare - in via logica l'effettiva intraneità del TA al sodalizio criminoso. Ciò non soltanto - in rapporto al rilievo probatorio del comportamento oggetto di captazione (recarsi dal capo società per ottenere chiarimenti sui propri doveri presuppone l'avvenuta affiliazione) ma in virtù di specifici contenuti della conversazione (collocazione del TA nella cd. società minore con possesso di una delle relative doti) che aggungono al dato formale DEavvenuta affiliazione, (di per sè non sufficiente, come si è detto al paragrafo 3), la concreta percezione di un RM attivismo (correttamente valutato dal giudice di secondo grado con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, potendosi qui discorrere di marginalità del ruolo). E' lo stesso TA, infatti, a lamentarsi del ritardo nell'avanzamento, nonostante l'impegno profuso, il che rende obiettivamente incosistenti i profili di critica coltivati nei UE ricorsi. Gi ulteriori profili denunziati (applicazione DEaggravante interna, tecnica redazionale utilizzata in secondo grado) sono stati esaminati in parte generale, ai paragrafi 4 e 5, al cui contenuto si opera rinvio.
6.72 NE VI.
6.72.1 Il ricorso DEimputato - relativo al capo U va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi, peraltro, a sollecitare una rivalutazione di elementi probatori che risultano logicamente apprezzati dalla Corte di secondo grado, in violazione dei limiti ontologici del giudizio di legittimità, ricordati al paragrafo 4.2 della presente motivazione.
6.72.2 Il possesso, in territorio italiano, DEarma di cui all'imputazione è stato desunto da un dialogo oggetto di captazione diretta, con attribuzione di significato non illogica e dunque insindacabile nella presente sede di legittimità (si vedano i principi riassunti al paragrafo 4). Il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta logicamente argomentato, data la inesistenza di elementi positivi sul fatto o sulla personalità (si vedano i principi esposti al paragrafo 6.3.3).
6.72.3 Quanto al ricorso proposto dal P.G. territoriale, ne va dichiarata la inammissibilità, per la manifesta tendenza a proporre, in modo non consentito in questa sede, la rivalutazione di elementi probatori apprezzati in modo non illogico. Le censure non evidenziano precise fratture logiche del ragionamento probatorio, ma esprimono dissenso per il ridimensionamento della valenza dimostrativa degli elementi che avevano giustificato l'affermazione di responsabilità in primo grado. La Corte di Appello, tuttavia, ha espresso ragionevoli perplessità correlate alla mancata dimostrazione analitica delle condotte illecite attribuite al NE e ad altri soggetti in territorio canadese, in ciò realizzando una consentita e logica lettura del materiale probatorio che, su tale aspetto, non offre certezze ma solo spunti di sintesi. Ciò ha comportato una connotazione di sostanziale genericità delle fonti dimostrative che, pur evidenziando una forte vicinanza del NE ad esponenti di rilevo del sodalizio calabrese (in particolare QU RO) non sono state ritenute decisive nell'ambito della necessaria ricostruzione del ruolo associativo. A fronte di ciò, come si è detto, il ricorrente oppone una diversa considerazione dei dati dimostrativi che, pur sostenuta da argomenti di RM interesse, si scontra con i limiti ontologici della fase di legittimità.
6.73 RA IA.
6.73.1 Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi, peraltro, a sollecitare una rivalutazione di elementi probatori che risultano logicamente apprezzati dalla Corte di secondo grado, in violazione dei limiti ontologici del giudizio di legittimità, ricordati al paragrafo 4.2 della presente motivazione. Quanto ai profili di doglianza relativi alla natura mafiosa DEente associativo, il tema è stato trattato in via generale al paragrafo 2, ai cui contenuti si opera rinvio. Quanto alla posizione individuale, va affermato che i dati emersi dall'istruttoria (captazioni, constatata presenza al rito di contrada Serricella DEagosto 2009, dichiarazioni rese dal collaborante TI) sono stati coerentemente apprezzati in sede di merito, in virtù della corrispondenza logica tra i medesimi. Ed invero, è altamente significativo, come evidenziato nella decisione impugnata, che alla affermazione resa da PP CO nel corso di una conversazione del 18 agosto 2009 (con inserimento del RA nella cd. copiata, ossia gli affiliati deputati a celebrare nuovi riti di ingresso) abbia reso asseverazione un dato storico espressivo di detto ruolo, ossia la presenza del RA al rito svoltosi sul terreno del CO. Si è già in precedenza osservato che la ricostruzione di tale segmento del fatto non appare sindacabile nella presente sede di legittimità dato l'incrocio dimostrativo esistente tra i contenuti delle captazioni (antecedenti e successive) e l'attività di osservazione nonchè i controlli su strada operati dalla polizia giudiziaria (nel caso del RA costui venne effettivamente controllato su una vettura proprio in compagnia DEPP immediatamente dopo la conclusione DEincontro). Le doglianze difensive si atteggiano pertanto, in concreto, a richiesta di rivalutazione di dati coerentemente apprezzati, operazione incompatibile con l'assetto normativo del giudizio di legittimità. In diritto, l'apprezzamento DEindicatore fattuale della partecipazione attiva - compiuto in sede di merito - corrisponde all'inquadramento dei contenuti tipici della partecipazione, per come ricostruiti al paragrafo 3 del presente elaborato.
6.74 TR IU.
6.74.1 Il ricorso è fondato limitatamente al profilo della ritenuta recidiva, con rigetto nel resto.
6.74.2 Quanto alla intervenuta affermazione di penale responsabilità, il ricorso è infondato. RM Ed invero il ricorrente non si confronta in modo adeguato con la valenza congiunta - degli indicatori logici posti a base della decisione. Tra questi, i giudici del merito hanno coerentemente indicato la presenza fisica del TR in uno dei momenti di maggior rilievo DEintera istruttoria, ossia la conferma DEinvestitura di CO PP come nuovo capo DEorganismo sovraordinato, in OL (con incontro avvenuto presso il retrobottega di FR). Si tratta di un indicatore di consistente rilevanza, il cui apprezzamento è del tutto logico, e dunque insindacabile nella presente sede di legittimità. Peraltro, ciò consente di interpretare come confermative DEattivismo associativo del TR le ulteriori captazioni di conversazioni in cui ne viene evocata la figura - in momenti rilevanti della dinamica associativa - con rispetto dei criteri di metodo evidenziati al paragrafo 4 e della nozione tipica di partecipazione, come ricostruita al paragrafo 3 del presente elaborato.
6.74.3 Infondato è il motivo di ricorso relativo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante interna, per le ragioni esposte al paragrafo 5, cui si opera rinvio.
6.74.4 Fondato risulta, invece, il motivo relativo alla ritenuta recidiva. A seguito della decisione Corte Cost. n. 185 del 2015 anche nel procedimento in esame essendo venuto meno l'ultimo tra gli automatismi applicativi - l'apprezzamento di tale circostanza, nella sua portata di amplificazione sanzionatoria va operato in concreto, alla stregua dei criteri espressi da Sez. U. n. 35738 del 27.5.2010, ric. Calibè, rv 247838 ( e successivi arresti sul tema). In tale decisione si è evidenziato il dovere di verificare in concreto se la reiterazione DEillecito sia da ritenersi sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale DEesistenza di precedenti penali. Ciò posto, nel caso in esame, i precedenti penali non giustificavano l'incremento della sanzione (nella misura di anni tre, come ritenuto nella decisione impugnata). Va infatti ritenuta sussistente la denunziata illogicità della motivazione espressa sul punto nella decisione impugnata, atteso che dall'esame del certificato penale risulta che le condotte oggetto di precedenti condanne valutabili a tal fine sono risalenti nel tempo (fatto del 1984 per la più rilevante condotta di violazione RM della legge in tema di stupefacentiì) o di scarsa offensività (omesso versamento della cauzione nel 2004) e dunque non appaiono tali da rappresentare la base logica e giuridica per l'incremento DEattuale sanzione, nei sensi prima ricordati. Va pertanto, su tale punto, disposto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata. Trattandosi di operazione matematica, ai sensi DEart. 620 lettera L cod.proc.pen. (si veda sul tema Sez. IV n. 15589 del 6.3.2006, rv 233972) la pena inflitta al ricorrente va rettificata con esclusione DEaumento per recidiva e pertanto determinata nella misura finale di anni sei di reclusione (la pena base è pari ad anni nove, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato) con rigetto del ricorso nel resto.
6.75 LO IU.
6.75.1 Quanto alla affermazione di penale responsabilità per il concorso nel reato di cui all'art. 513 bis cod.pen. (capo B) il ricorso è fondato. Si opera integrale rinvio alle motivazioni esposte in sede di esame della posizione del coimputato QU RO. La decisione, sul punto, va annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.
6.75.2 Quanto al capo residuo (capo G) va accolta la deduzione relativa al vizio di motivazione sulla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n.152 del 1991. Il LO agisce, in chiara evidenza, per un fine personale, rappresentato dal pagamento di una fattura inevasa. Pertanto, pur essendo chiaro e grave il contenuto intimidatorio delle affermazioni, non vi era alcuna giustificazione logica per la riconduzione di tale condotta all'ambito applicativo della circostanza aggravante ritenuta. Da ciò deriva la presa d'atto della intervenuta estinzione del reato per prescrizione (fatto del 13.11.2007, ampiamente prescritto all'atto della presente decisione, essendo in parte fondato il ricorso). La decisione, anche su tale capo, va annullata senza rinvio per suddetto motivo.
6.76 IO IU.
6.76.1 Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono. I profili di critica comuni (natura mafiosa DEente associativo) sono stati trattati al paragrafo 2, ai cui contenuti si opera rinvio. Quanto alla posizione individuale, va affermato che il ricorrente non si confronta in modo adeguato con le complessive risultanze istruttorie, tese a realizzare in modo univoco, come RM ritenuto in sede di merito, la raffigurazione di un ruolo attivo del IO nel consesso associativo. Nessuna questione può dirsi fondata in merito alla identificazione, atteso che il ricorrente è stato captato anche in via diretta (in più occasioni, ricordate in parte narrativa) oltre ad essere puntualmente evocato con assoluta precisione dai conversanti nelle occasioni di sua assenza dal contesto narrativo. Di particolare valore probatorio risulta essere l'indicatore logico correlato alla presenza del IO (riferita dall'PP al CO il giorno successivo alle nozze) alla discussione sui nuovi assetti DEorganismo di vertice tenutasi durante il ricevimento di nozze PE/BA. Come si è avuto modo di notare (v. paragrafo 6.49, posizione OL CO) si tratta di uno dei momenti di maggior rilievo DEintera istruttoria, espressivo della particolare autorevolezza associativa dei soggetti ammessi a tale confronto, nel corso del quale si manifestarono le diverse opinioni interne sulla attribuzione delle nuove cariche DEorganismo sovraordinato. Non può accedersi, pertanto, ad alcuna lettura alternativa di tale dato, che risulta storicamente indiscutibile (per la particolare caratura associativa dei conversanti inter alios, congruamente sostenuta dai risultati DEistruttoria, come apprezzati in sentenza) e che concretizza il necessario dinamismo della ritenuta partecipazione (si vedano le considerazioni esposte, sul tema in diritto, al paragrafo 3). Anche gli ulteriori dati informativi (in particolare quelli estratti dal colloquio diretto intervenuto il 10 settembre 2009) confermano la rilevanza e l'attualità DEapporto. Non vi è pertanto la ricostruzione astratta di uno status inerte ma la valorizzazione di elementi cognitivi che possiedono reale carica indicativa del ruolo svolto.
6.76.2 Infondata è, altresì, la doglianza relativa alla ritenuta ammissibilità del ricorso per cassazione proposto sul tema della concessione, in primo grado, delle circostanze attenuanti generiche (sul profilo in diritto di tale valutazione si veda anche il paragrafo 6.20.2). La motivazione addotta dal primo giudice era infatti in parte viziata da errore in diritto (la mera incensuratezza non è fattore idoneo) e in parte contraddittoria, posto che il riferimento all'età avanzata - pur esatto sul piano storico da un lato era apodittico (non essendo l'età avanzata, in rapporto ai fatti, condizione di rilievo in punto di responsabilità, intensità del dolo, effettività del contributo) dall'altro si poneva in effettivo contrasto con il percorso decisòrio antecedente, caratterizzato dalla valorizzazione di indicatori di un ruolo associativo per nulla limitato da tale condizione. La fase rescindente va ritenuta, pertanto immune da vizi di sorta, così come la scelta operata dalla Corte di Appello risulta congruamente motivata, proprio in rapporto alla necessità, più volte evidenziata (si veda il paragrafo 6.3.3) di correlare le RM circostanze attenuanti atipiche a condizioni oggettivamente percepibili, sul fatto o sulla personalità, tali da giustificare la riduzione di pena. Nel caso in esame, al di là della pseudorilevanza DEetà avanzata (come si è detto, non decisiva in questa fase) nessun aspetto concreto risulta valorizzato, il che rende - su tale aspetto - il ricorso generico.
6.77 PI VI.
6.77.1 Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono. La prima parte DEatto di ricorso pone questioni di carattere generale, trattate in quanto tali - al paragrafo 2, ai cui contenuti si opera rinvio. Quanto alla posizione individuale, va affermato che il contenuto del colloquio a più voci - tra cui quella DEimputato, per la convergenza dei dati identificativi scrutinati nel merito - captato presso l'agrumeto di CO PP in data 24 dicembre 2008 è stato logicamente ricostruito e interpretato nelle conformi decisioni di merito. Non è accoglibile il profilo di critica esposto nel ricorso, posto che la tesi della estraneità di PI al locale di EN è contraddetta non solo dalla massima di esperienza (del tutto congrua) per cui una lamentela sul comportamento degli -affiliati rivolta ad un personaggio di rilievo come l'PP poteva provenire solo da un membro del gruppo, ma anche dallo stesso tenore della conversazione, lì dove l'PP ricorda al suo interlocutore che .. siete tutta una famiglia, non facciamo a chi figli e a chi figliastri... Sul piano logico, tale frase ha un senso molto preciso, rettamente interpretato in sede di merito e consistente in una esortazione a non rompere l'unitarietà del nucleo associativo, di cui l'interlocutore (..siete..) faceva parte. L'indicatore in esame è pertanto da ritenersi idoneo a raffigurare una presenza dinamica dello PI all'interno del nucleo territoriale di EN, in conformità ai criteri esposti al paragrafo 3 del presente elaborato. Ne deriva il rigetto del ricorso.
6.78 TT ZI.
6.78.1 Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi, peraltro, a sollecitare una rivalutazione di elementi probatori che risultano logicamente apprezzati dalla Corte di secondo grado, in violazione dei limiti ontologici del giudizio di legittimità, ricordati al paragrafo 4.2 della presente motivazione. Va infatti evidenziato che il ruolo di TT ZI, quale candidato alla nomina di capolocale in UD per conto della fazione sostenuta da PE e OR è emerso in modo inequivoco con logico apprezzamento dei dati captativi dai contenuti delle intercettazioni ambientali già rievocate durante RM - l'esame di altre posizioni (si veda quanto affermato ai paragrafi 2.15, 6.38, 6.69). L'interpretazione della imponente sequenza di conversazioni - sia pur rese inter alios non ha evidenziato alcuna caduta di logicità ed è pertanto insindacabile in questa sede di legittimità, anche in rapporto al tema DEavvenuta identificazione. Ciò posto, in tale ambito è emerso il possesso, in capo allo TT, di una elevata dote della cd. società maggiore, il che ulteriormente rassicura circa l'avvenuto utilizzo di indicatori fattuali reputati idonei a rappresentare un pieno attivismo associativo (si vedano le considerazioni espresse ai paragrafi 3 nonchè 6.15). Non vi è pertanto alcuna carenza argomentativa in punto di ricostruzione indiziaria della condotta, posto che la sponsorizzazione della figura dello TT in chiave di possibile nuovo capo della locale, pur se alfine non approdata a successo, è manifestamente indicativa del pregresso, efficace, percorso associativo, riconosciuto come tale da altri affiliati di sicuro peso. Quanto al trattamento sanzionatorio, la ricorrenza della aggravante interna è tema già scrutinato al paragrafo 5, cui si rinvia. Manifestamente infondate sono, inoltre, le doglianze in punto di motivazione sul tema, posto che la percepita autorevolezza associativa rende del tutto congrua la valutazione realizzata in sede di merito ai sensi DEart. 133 cod.pen.. 6.79 ZU EV.
6.79.1 Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. Le decisioni di merito, tra loro conformi, hanno ritenuto di argomentare l'affermazione di penale responsabilità in rapporto alla intervenuta prova DEaccordo di ingresso, posto che ZU EV viene formalmente affiliato come nuova pianta nel corso della cerimonia tenutasi in data 11 agosto 2009 presso il terreno del CO. ZU EV, pacificamente, risiede in provincia di OR e non è stato oggetto di alcuna altra captazione o attività investigativa. Ciò posto, il ricorso risulta fondato in diritto, atteso che pur non emergendo alcuna incongruenza circa la ricostruzione in fatto - la linea interpretativa relativa ai requisiti minimi di identificazione della condotta partecipativa sposata nelle UE decisioni di merito è da ritenersi erronea, in rapporto a quanto si è argomentato al paragrafo 3 del presente elaborato(cui si rinvia). Il caso dello ZU è infatti paradigmatico circa l'avvenuta adozione di un modello di punibilità e di identificazione della soglia minima della 'partecipazione' basato esclusivamente sulla adesione formale del soggetto al sodalizio e non accompagnata da alcuna percepibile esteriorizzazione del ruolo. Non può pertanto ritenersi corretta, in diritto, l'affermazione di penale RM responsabilità, trattandosi per quanto emerso dall'istruttoria di atto di adesione cui non risulta ricollegato alcun sintomo di attivazione concreta, al più valutabile come sintomo di pericolosità soggettiva. Anche sotto il profilo più strettamente motivazionale, peraltro, la decisione risulta viziata in rapporto all'avvenuta valorizzazione, per quanto sinora affermato, di un indicatore logico inidoneo a realizzare il superamento del ragionevole dubbio sulla effettiva integrazione della condotta punibile (si vedano le considerazioni espresse, sul tema, al paragrafo 6.10). L'annullamento della decisione va disposto senza rinvio, per non aver commesso il fatto, data la manifesta assenza di elementi conoscitivi valorizzabili in chiave diversa rispetto a quanto emerso in sede di merito e riportato nelle UE decisioni oggetto di scrutinio e la conseguente superfluità del rinvio (secondo il principio generale espresso, in tal senso, da Sez. U n. 42756 del 30.10.2003, rv 226099).
6.80 NO AR AE (solo ricorso PG).
6.80.1 Il ricorso è fondato e va accolto. Va premesso che NO AR AE è destinatario di doppia conforme di assoluzione. I giudici del merito hanno evidenziato la permanenza di un dubbio di identificazione (essendo le conversazioni rilevanti rese inter alios) e di una frammentarietà degli spunti incriminanti (ferma restando l'esistenza di un principio di prova logica rappresentato dalla affermazione resa da PP CO e relativa al fatto che in San OR Morgeto era stata ..tolta ..la carica.. a AR NO). In sede di appello era stata chiesta dall'accusa l'acquisizione di un nuovo (nel senso di sopravvenuto) elemento di prova, con potenziale valenza decisiva, rappresentato dai contenuti dichiarativi resi da NÒ RO FR in data 13 agosto 2013, indirizzati soggettivamente verso l'imputato. La Corte di secondo grado, con ordinanza del 2 ottobre 2013 negava l'ingresso a tale dato, affermando, in sintesi, che la particolare struttura del rito abbreviato quale giudizio chiuso» non può essere travolta in appello e che, in ogni caso, la richiesta di prova nuova o sopravvenuta è sottoposta alla valutazione della sua utilità ed assoluta decisività, che nel caso in esame non si ravvisano. L'ordinanza, la cui motivazione è contestata dal ricorrente, è effettivamente viziata per più di una ragione. La prima è formale, trattandosi di ordinanza sostanzialmente immotivata (non essendo stata apprezzata in modo analitico, ed in rapporto alla valenza degli elementi già raccolti, la potenziale incidenza del dato richiesto) la seconda è più strettamente sistematica e va illustrata in modo RM più ampio.
6.80.2 Sul tema, citandosi qui il percorso valutativo già espresso da questa I Sezione nella decisione n. 8316 del 14.1.2016 (rv 266145), va evidenziato che - per la prevalente opinione espressa da questa Corte di legittimità - nel giudizio di appello successivo al rito abbreviato le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere istruttorio di ufficio, sottoposto al limite funzionale della assoluta necessità descritto dall'art. 603 co.3 cod. proc.pen. (in tal senso, tra le altre Sez. II 18.1.2011, rv 249161, Sez. I n. 44234 del 18.4.2013, rv 258320 ). Ciò perchè la intervenuta adozione del rito abbreviato in primo grado determina una evidente soppressione del diritto alla prova (nel senso descritto dall'art. 190 cod.proc.pen.) essendo gli incrementi dimostrativi (rispetto al contenuto del fascicolo del pubblico ministero) o correlati all' avvenuto accoglimento di una richiesta di abbreviato espressamente 'condizionata' alla loro raccolta (art. 438 co.5, con sindacato giurisdizionale esteso non soltanto alla necessità DEincremento ma anche alla compatibilità con le caratteristiche del rito) o derivanti dall'esercizio del potere attribuito al giudice (art. 441 co.5) di completare un quadro dimostrativo caratterizzato da profili di non decidibilità, con raccolta di elementi qualificati come necessari ai fini della decisione. E' evidente dunque che pena la perdita di coerenza del sistema dei riti alternativi di tipo collaborativo - non può in secondo grado riconoscersi ad una delle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado. Pertanto, l'unica chiave di accesso alla raccolta di elementi conoscitivi in secondo grado (su decisione emessa con rito abbreviato), allo stato attuale della disciplina, resta quella regolamentata dall'articolo 603 co.3 del codice di rito, norma che regolamenta il potere di ampliamento del quadro dimostrativo ex officio (con apprezzamento del parametro della assoluta necessità) e ciò anche nella ipotesi in cui si tratti di elementi di prova «sopravvenuti» dopo il giudizio di primo grado (in tal senso Sez. IV n. 10795 del 14.11.2007, rv 238956 e Sez. I n. 35846 del 23.5.2012, rv 253729; in senso contrario, in rapporto alla sola prova sopravvenuta Sez. I n. 43473 del 14.10.2010 rv 248979; Sez. II n. 44947 del 17.10.2013 rv 257977). In tal senso, può dirsi che il diritto alla prova, nel giudizio abbreviato (anche in secondo grado) degrada ad interesse protetto, nel senso che la parte può stimolare l'ampliamento del quadro cognitivo ma il parametro normativo alla stregua del quale la prova può essere ammessa non è quello della semplice rilevanza e pertinenza ma quello, obiettivamente diverso e più pregnante, della RM necessità (in primo grado) o della assoluta necessità (in secondo grado). E' pur vero, ciò premesso, che nella valutazione DEoperato del giudice di merito questa Corte di legittimità può esclusivamente rilevare la congruità e consistenza logica della motivazione espressa al fine di accogliere o respingere la richiesta della parte, e non può sovrapporre proprie considerazioni, in realtà spettanti al giudice del merito. In diritto, va ulteriormente precisato che in caso di prova «nuova», nel senso di sopravvenuta (quantomeno alla domanda di definizione) pur non potendosi ritenere consentita - per quanto sinora detto - l'adozione di un provvedimento di rinnovazione istruttoria basato sul semplice parametro della rilevanza»> è del tutto evidente che il carattere di assoluta novità della fonte dimostrativa in - rapporto alla valenza dei suoi contenuti - tende ad incidere sulla valutazione di *assoluta necessità» di cui all'art. 603 co.3 cod. proc.pen., giudizio che non va inteso in senso statico ma in senso dinamico e, soprattutto, prospettico. Con ciò si intende dire che la assoluta necessità della raccolta in secondo grado del dato richiesto non va intesa in senso di manifesta «decisività» DE elemento dimostrativo - come è dato leggere nella ordinanza impugnata -, posto che un dato probatorio non può trovare qualificazione effettiva (come dato a carico o a discarico) prima del suo effettivo esperimento e della sua comparazione con il materiale già raccolto. Occorre pertanto che la caratteristica del dato richiesto - di cui si chiede l'assunzione al giudice di appello - sia quella di poter manifestamente incidere sulla valutazione potenziale del complesso degli elementi acquisiti, anche soltanto eliminando potenziali incongruenze dei dati già presenti o, per converso, evidenziando la portata antagonista di informazioni già raccolte (v. Sez. VI n. 1249 del 26.9.2013 rv 258758). In tal senso (ed in ciò tende ad attenuarsi il contrasto interpretativo tra le decisioni citate in precedenza sul tema della prova 'nuova', con opinione che qui si esprime), la radicale novità della fonte dimostrativa è obiettivamente una caratteristica che pone tale 'classe' di elementi probatori in una condizione di favor per la loro raccolta, posto che tendenzialmente consente di realizzare, in ogni caso, una più meditata comparazione con la valenza dei dati pregressi, su cui si è basata la decisione di primo grado. Dunque può dirsi, in ciò esprimendo un principio di diritto, che in caso di appello avverso sentenza emessa in giudizio abbreviato resta realizzabile la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi DEart. 603 co.3 cod.proc.pen.; tuttavia lì dove si tratti di prova sopravvenuta rispetto alla instaurazione del rito o scoperta dopo la decisione di primo grado, la valutazione giudiziale del parametro della assoluta necessità, richiesta da detta norma regolatrice, deve tener conto del RM carattere insito in tale caratteristica del dato probatorio, per sua natura idoneo a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive in chiave prospettica.
6.80.3 Ciò posto, è del tutto inconsistente in diritto una esposizione delle ragioni del diniego che appare basata come risulta dalla ordinanza impugnata - su! carattere chiuso» del giudizio abbreviato, posto che tale affermazione mal si confronta con l'esistenza del potere di ampliamento cognitivo, sia in primo che in secondo grado, nei limiti prima ricordati. La valutazione, trattandosi di prova dichiarativa pacificamente sopravvenuta, andava invece operata in chiave prospettica ed in rapporto ai contenuti di massima portati dalla nuova fonte. In tal senso, non può esservi dubbio circa la manifesta incidenza, sia pure in via prospettica, di un dato dichiarativo che in tesi - abbia ad oggetto la posizione - specifica DEimputato ed il suo ruolo associativo. Detta acquisizione appare pertanto, in ciò sindacandosi la motivazione espressa, assolutamente necessaria, posto che le ragioni della assoluzione non hanno evidenziato una assoluta carenza dimostrativa quanto un dubbio su identificazione e inserimento effettivo DENO, dubbio in ipotesi - risolvibile attraverso il nuovo apporto, e ciò - tende a tutelare la permanente funzione conoscitiva del processo penale, che resta uno strumento di accertamento del fatto (secondo regole codificate), di certo influenzato ma non escluso - come possibilità finalistica - dalle opzioni delle parti. Va dunque, previo annullamento della ordinanza istruttoria, disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, in relazione alla posizione qui trattata, con l'ovvia precisazione rappresentata dalla indicazione, rivolta al giudice di rinvio, del principio per cui il 'movimento' del quadro istruttorio in corso di giudizio (sia in virtù DEapplicazione DEart. 507 che in virtù DEapplicazione DEart. 603 del codice di rito) rende ineludibile il riconoscimento della facoltà della parte avversa di chiedere ed ottenere, al termine della raccolta ex officio, la acquisizione di eventuale prova contraria (sul tema, di recente, Sez. VI n. 15912 del 28.1.2015, rv 263120 con ampia ricognizione) salvi i limiti della manifesta superfluità o irrilevanza.
6.81 QU IU (solo ricorso PG).
6.81.1 Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. Le decisioni di merito hanno espresso in modo coerente l'inconsistenza dimostrativa degli elementi posti a carico di QU IU. Va evidenziato che in sede di appello avverso l'assoluzione emessa dal GU non era stata evidenziata alcuna specifica rilevanza circa il contributo consistente, in ipotesi, nelle dichiarazioni del DO e nella captazione PA/ND del 6 marzo 2008 (elementi indicati come, in ipotesi, rilevanti solo nel ricorso) e, RM pertanto, non può essere accolta la denunzia di incompletezza motivazionale della decisione di secondo grado, non essendovi stata specifica sollecitazione alla valutazione di tali dati. Da ciò deriva la non sindacabilità del percorso valutativo contenuto nella decisione impugnata, essenzialmente basato sulla irrilevanza dimostrativa di alcuni colloqui intrattenuti in carcere da QU IU con lo zio QU AT (come già ritenuto da questa Corte di legittimità in sede cautelare) e su una non manifestamente illogica interpretazione di alcuni dati captati inter alios, atteso che il coinvolgimento di QU IU in talune iniziative economiche riferibili al fratello RO non è stato ritenuto indicatore ragionevole di partecipazione associativa. Va ritenuto, peraltro, significativo che - come evidenziato a pag. 1837 della decisione impugnata - il complesso DEistruttoria ha fornito copiosi elementi di attivismo associativo (incontri con altri sodali in momenti topici) nei confronti di QU RO, come si è ricordato in precedenza, ma in nessuno di tali episodi storici è emersa la compresenza del fratello IU. Quanto al diniego di rinnovazione istruttoria va sottolineato che gli elementi proposti erano nella disponibilità DEorgano DEaccusa in un momento antecedente rispetto a quello di esercizio DEazione penale e ciò determina, come si è osservato in altri casi, la assenza di quel particolare favor all'acquisizione riferibile ai dati realmente «sopravvenuti». Ciò comporta la congruità della motivazione addotta dalla Corte di secondo grado, pur sintetica, data la fisionomia sistematica del rito abbreviato.
6.82 AL IS OS (solo ricorso PG).
6.82.1 Il ricorso è fondato e va accolto. L'imputato è stato assolto in secondo grado, in virtù di rivalutazione favorevole di alcuni contenuti delle captazioni, espresse in parte narrativa, cui si rinvia. Tuttavia la denunzia di illogicità e contraddittorietà di tale passaggio motivazionale, posta dal ricorrente, è fondata. Sul piano strettamente logico, infatti, se nell'ambito di un conflitto insorto, in un dato periodo, all'interno di un locale (quello di MO) si individuano UE poli antagonisti è del tutto evidente che i componenti sia DEuno che DEaltro schieramento sono per ciò solo partecipi all'organismo associativo preesistente al conflitto. L'unica questione in fatto che può porsi (circa la permanenza o meno della punibilità) è quella di una eventuale scissione della fazione perdente RM all'esito del conflitto. Se i perdenti si pongono al di fuori del gruppo a conflitto chiuso non potranno più considerarsi, a partire da tale momento, affiliati al medesimo gruppo. Ora, dai dati disponibili (conversazione del 22 agosto 2009), è emerso con sufficiente chiarezza secondo le decisioni di merito - che AL IS ha preso parte attiva al conflitto in questione (contro il gruppo di IS RÌ) tanto da aver subito un attentato (..l'hanno sparato ad IS AL) e tale aspetto, di per sè rilevante, appare obiettivamente sottovalutato nella economia della decisione. Emerge, peraltro, che dopo il conflitto i soggetti 'in guerra' si sarebbero aggiustati (sempre secondo la narrazione resa a terzi da SS IU) il che pare essere salve le competenze del giudice del merito espressione - idonea a raffigurare una composizione degli opposti interessi e non già una intervenuta scissione. In tale quadro, pertanto, è del tutto ragionevole ritenere che, seguendo la concatenazione logica degli eventi, i destinatari delle raccomandazioni del SS che con autorità mafiosa di tipo gerarchico era personalmente intervenuto per chiudere la questione - fossero gli antagonisti di IS RÌ e, pertanto, FO LI (come emerge anche da altre fonti) ed IS AL, con fondatezza del proposto ricorso e annullamento con rinvio della decisione impugnata. Resta impregiudicata, ovviamente, la potestà del giudice di rinvio di compiere adeguata rivalutazione dei contenuti captativi e degli aspetti in diritto da ritenersi rilevanti, in conformità ai principi generali in tema di identificazione della condotta partecipativa esposti al pagrafo 3 del presente elaborato.
6.83 SS VI (solo ricorso PG).
6.83.1 Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. I giudizi di merito sono conformi nell'esito di assoluzione, in rapporto alla carenza informativa dei contenuti captati. In particolare si ritiene che l'espressione utilizzata dal SS IU (.. logico è pure .. come a noi..) nel corso del colloquio con il ES, pur introducendo un dato di interesse, soggettivizzato, non consente di qualificare con certezza l'inquadramento DEimputato nella compagine associativa, nè la presenza ad un successivo colloquio intrattenuto dal SS IU con il PR (che è peraltro il suocero DEimputato) è apparsa significativa, data la sostanziale passività espressiva. Su tali aspetti il Collegio ritiene non sindacabile la lettura fornita in sede di merito (per le ragioni esposte, in via generale, al paragrafo 4) in quanto non si rinvengono nè travisamenti nè illogicità, quanto un ordinario e ragionevole margine di apprezzamento dei contenuti dichiarativi, da ritenersi non autoevidenti. RM Il ricorrente evidenzia, inoltre, la mancata acquisizione di una ulteriore conversazione captata in data 18 dicembre 2009 e trascritta il 1 aprile 2011. Tale dato probatorio, tuttavia, era nella disponibilità DEorgano DEaccusa in un momento antecedente rispetto a quello di esercizio DEazione penale, e pertanto non può ritenersi «elemento sopravvenuto». Ciò rende sistematicamente razionale la scelta operata dalla Corte di merito di respingere la domanda di acquisizione. Se è vero, infatti, che in rapporto a prove 'sopravvenute' (v, par. 6.80) è ricostruibile, in diritto, un favor per l'acquisizione di ufficio, ciò non può dirsi per quanto riguarda gli elementi preesistenti, che l'organo DEaccusa - in virtù del principio di completezza delle indagini e di quello della necessaria discovery (sul tema generale Sez. I n.27879 del 12.3.2014, rv 260249) avrebbe dovuto depositare in sede di esercizio DEazione. Va infatti ricordato che la scelta della parte privata di accedere al rito, prevista dalla legge, è ovviamente influenzata dalla conoscenza dei materiali istruttori resi disponibili dall'accusa e ciò impone una discovery generalizzata, salva l'esistenza di un limite alla estensibilità derivante dal segreto di indagine (qui non dedotto). Ciò posto, potendosi esclusivamente valutare la congruità della motivazione del diniego (non essendo deducibile il vizio di cui all'art. 606 co.1 lett. d per le ragioni già esposte al paragrafo 6.80) va affermato che, per quanto sintetica, detta motivazione risulta insindacabile, e ciò anche in rapporto alla scarsa rilevanza dei contenuti dimostrativi (trasfusi correttamente nel ricorso) la cui acquisizione era stata richiesta, elementi che per come apprezzabili anche solo in via prospettica - risultano alquanto generici. Il ricorso va pertanto, nel suo complesso, respinto.
6.84 TT AT (solo ricorso PG).
6.84.1 Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè tendente a prospettare diversa valutazione delle emergenze dimostrative, in violazione dei limiti ontologici del giudizio di legittimità. Si è già affermato in precedenza (posizione SC) che le attività censite durante le captazioni e riferite al preteso locale di NG non possiedono alcuna carica dimostrativa DEesercizio concreto del potere di intimidazione in quei territori, sì da non poter essere ritenute cellule operative sia pure estere della - associazione mafiosa oggetto di giudizio (si veda, sul tema generale, quanto affermato al paragrafo 2.8). Tale aspetto si riflette, ovviamente, sulla posizione di TT AT, caratterizzata, peraltro da una incertezza di fondo - espressa in sede di merito circa la possibilità di individuare un preciso ruolo svolto - pur in - Ry dall'imputato. Le doglianze proposte, pertanto, incontrano un tale ambito - doppio limite di ricevibilità: il primo è essenzialmente configurabile in diritto, posto che solo l'esistenza di indicatori di uno stabile rapporto con la 'casa madre' in termini di permanente apporto alla articolazione territoriale calabra avrebbe potuto determinare l'affermazione di responsabilità del TT e non già la prospettata adesione a gruppi operanti altrove (non iscrivibili nella tipogìa richiesta dalla norma incriminatrice); il secondo concerne il metodo seguito dal ricorrente, atteso che viene richiesta una complessiva rilettura del significato delle singole conversazioni, operazione incompatibile con la sede di legittimità, a fronte di interpretazione non manifestamente irragionevole o travisante contenuta nella decisione di assoluzione. Da ciò deriva la statuizione di inammissibilità del proposto ricorso.
6.85 GA IO classe '54 (solo ricorso PG).
6.85.1 Il ricorso è fondato e va accolto. Le decisioni di merito risultano conformi nell'esito di assoluzione. La ragione essenziale viene esposta in termini di dubbio sulla identificazione, pur se nel colloquio captato tra SS IU ed il ES si compie riferimento ad IO l'RA (attività realmente svolta da GA IO nella località interessata) che avrebbe la qualità di APNA . I profili di critica riguardano più aspetti: vizio di motivazione circa la negazione della identificazione, errore in diritto circa la ritenuta assenza di carica indicativa della rivestita qualità; mancata rinnovazione DEistruttoria in appello a fronte della proposta acquisitiva di quattro ulteriori conversazioni. Le doglianze sono fondate. Ed invero, pur trattandosi di questione valutativa, la prima non riguarda il contenuto del tutto chiaro della conversazione, quanto la sua riferibilità - - all'imputato. E' pertanto sindacabile il vizio di logicità, atteso che il riferimento al mestiere svolto non soltanto è altamente indicativo specie in un territorio ristretto ma era accompagnato da una annotazione di polizia giudiziaria (circa - l'utilizzo del soprannome) che non poteva di per sè essere svalutata, potendo dar luogo per il principio di prova che la caraterizza - ad una attività istruttoria di verifica ex officio, non preclusa dalla scelta del rito (sia in primo che in secondo grado). In secondo luogo, erronea in diritto è la ritenuta 'scarsa rilevanza' della qualifica di capo 'NA, atteso che trattasi, in tesi, di una carica associativa che secondo le linee esposte al paragrafo 3, nonchè ai paragrafi 6.4 e 6.23 - denota con rassicurante certezza l'avvenuto inserimento nell'assetto organizzativo del sodalizio (una volta intervenuta certezza sulla identificazione). RM In terzo luogo, nel caso in esame va ritenuta sindacabile, per vizio di motivazione, la mancata acquisizione delle ulteriori conversazioni, in virtù di quanto esposto - in via generale - al paragrafo 6.80. Le conversazioni appaiono, in via prospettica, indubbiamente dotate di attitudine probatoria (una tra queste sarebbe direttamente intervenuta tra l'imputato ed il SS) e il mancato deposito in sede di esercizio DEazione penale viene correlato dal ricorrente all'esistenza, all'epoca, di segreto di indagine relativo a soggetti terzi. Non si tratta, pertanto, di dati che dovevano essere resi disponibili in un momento antecedente la domanda di definizione del rito, il che ne consente la iscrizione nel catalogo degli elementi «sopravvenuti», assistiti dal già segnalato favor acquisitivo. In tal senso, la generica motivazione di diniego (si veda il par. 6.80) non resiste alle critiche del ricorrente e ne va disposto l'annullamento, con conseguente acquisizione, in sede di rinvio, dei dati informativi. Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, in relazione alla posizione qui trattata, al fine di rendere possibile - con l'osservanza dei principi di diritto qui espressi la complessiva rivalutazione della condizione del GA e con l'ovvia precisazione rappresentata dalla indicazione, rivolta al giudice di rinvio, del principio per cui il 'movimento' del quadro istruttorio in corso di giudizio (sia in virtù DEapplicazione DEart. 507 che in virtù DEapplicazione DEart. 603 del codice di rito) rende ineludibile il riconoscimento della facoltà della parte avversa di chiedere ed ottenere, al termine della raccolta ex officio, la acquisizione di eventuale prova contraria (sul tema, di recente, Sez. VI n. 15912 del 28.1.2015, rv 263120 con ampia ricognizione) salvi i limiti della manifesta superfluità o irrilevanza.
6.86 SO AR (solo ricorso PG).
6.86.1 Il ricorso è fondato e va accolto. Anche la posizione del SO è stata trattata in modo conforme nelle UE decisioni di merito nel senso della assenza di certezza sulla intraneità associativa. Come sintetizzato in parte narrativa, il SO AR è conversante diretto con SO CO in data 10 febbraio 2008. In sede di appello era stata indicata come rilevante una ulteriore conversazione già in atti, anch'essa diretta, intervenuta il 31 maggio 2008, di cui venivano riportati ampi stralci, che seppure nei limiti valutativi della presente fase - non appaiono privi di rilevanza. A fronte di ciò la Corte di secondo grado esprime esclusivamente una «sintesi di risultato≫ circa la permanente non convergenza e chiarezza dei dati indizianti a carico, senza compiere alcun apprezzamento concreto in punto di rilevanza e di RM significato da attribuire al contegno espressivo tenuto da SO AR nelle UE occasioni di incontro con il SO CO. Si tratta di un evidente vizio di incompletezza motivazionale, che effettivamente rende il percorso grafico definibile in termini di motivazione apparente (in tal senso Sez. IV, n.14732 del 1.3.2011, Molinario, Rv 250133 nonchè Sez. I, n.25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167). Nel caso in esame, infatti, la rappresentazione da parte DEimpugnante DEesistenza di un ulteriore elemento dimostrativo non apprezzato dal GU - rendeva impossibile anche l'utilizzo di una tecnica espressiva di rinvio alle ragioni esposte dal primo giudice, posto che a fronte di simile contestazione il compito essenziale del giudice DE impugnazione è quello di fornire adeguata risposta in termini di nuova e globale analisi dei contenuti dimostrativi e non di 'mero risultato' della valutazione operata ( così, tra le altre, Sez. II n. 44378 del 25.11.2010, rv 248946; Sez. IV n. 7031 del 5.2.2013, rv 254937). E' quindi da accogliersi il ricorso, su tale assorbente profilo, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di GI IA.
6.87 AR CO (solo ricorso PG).
6.87.1 Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè tendente a prospettare diversa valutazione delle emergenze dimostrative, in violazione dei limiti ontologici del giudizio di legittimità. Le UE decisioni di merito hanno ritenuto scarsamente indicativi gli elementi istruttori a carico, come ricordato in parte narrativa. La critica del ricorrente si esprime - in tutta evidenza - attraverso una rilettura del valore indiziante dei singoli elementi, tendente a manifestarne - per converso - la congruenza indicativa. Non vi è però un decisivo punto di frattura logica tale da comportare l'individuazione del vizio motivazionale in riferimento alle linee di metodo ricordate al paragrafo 4 della presente decisione. Ogni aspetto dimostrativo, infatti, possiede delle ambiguità interpretative che rendono del tutto ragionevole e legittima l'avvenuta manifestazione del dubbio ricostruttivo circa l'effettiva intraneità associativa dello AR, essendo gli episodi evidenziati dall'accusa potenzialmente indicativi tanto della ipotizzata intraneità che di una semplice vicinanza e colleganza a taluni soggetti, indipendente dall'assunzione di un ruolo in ambito associativo.
6.88 EL FR (solo ricorso PG).
6.88.1 Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè tendente a prospettare diversa valutazione delle emergenze dimostrative, in violazione dei limiti ontologici del giudizio di legittimità. Rit La Corte di secondo grado ritiene non risolto il dubbio di identificazione DEimputato nel soggetto (.. LO o NI..) evocato nella conversazione intervenuta il 23 luglio del 2009 tra SS IU ed il ES, pur valutandosi le captazioni di colloqui intervenuti - in diverso procedimento - tra EL FR e il sindaco OM ES. Tali colloqui, evidenzia la Corte di merito, non vertevano su questioni associative. Il punto è rilevante, posto che lo stesso OM viene ritenuto soggetto 'vicino' alla organizzazione mafiosa. La critica esposta, pertanto, non supera il vaglio di ammissibilità atteso che lo scarno materiale dimostrativo valutato nella sua integralità in sede di merito - è stato ragionevolmente ritenuto non tale da generare certezza sulla identità del soggetto conversato, con argomenti che in quanto dotati di coerenza logica - non possono ritenersi sindacabili nella presente sede di legittimità.
6.89 ES AV (solo ricorso PG).
6.89.1 Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. La Corte di Appello, come sintetizzato in parte narrativa, ha assolto ES AV per essenziale motivo in diritto, atteso che l'indicatore fattuale emerso dalla conversazione inter alios del 17 dicembre 2008 (recente affiliazione formale con attribuzione della etichetta di nuova pianta) non è stato ritenuto idoneo a raffigurare la condotta tipica di partecipazione. Il primo motivo di ricorso, correttamente formulato in termini di violazione di legge, è infondato. La Corte di Appello realizza, infatti, al di là delle sue stesse premesse teoriche, una corretta ricostruzione in diritto - secondo le linee esposte al paragrafo 3 del presente elaborato, da ritenersi qui riportate - dei requisiti minimi della tipicità partecipativa, sposando di fatto la tesi della partecipazione come fatto espressivo DEinserimento attivo, non desumibile con la dovuta certezza dalla prova del mero accordo di ingresso. In ciò non è dato ravvisare alcun vizio di inquadramento nè appare fondata la denunzia di contraddittorietà comparativa con altre posizioni (ad esempio quella di ZU IN). Ciò perchè detta disparità di trattamento era effettivamente esistente, ma non nella dimensione proposta dal P.G. impugnante, quanto in quella di doverosa estensione del principio di diritto de quo ai soggetti raggiunti di analogo indicatore debole (e da ciò è derivato l'esito favorevole del ricorso proposto nell'interesse dello ZU). Quanto inoltre, alla deduzione ulteriore, formulata in termini di mancata assunzione di prova decisiva, ma in realtà valutabile esclusivamente in termini di eventuale vizio motivazionale DEordinanza reiettiva della domanda di RM ampliamento cognitivo ex art. 603 cod. proc.pen. (v. paragrafo 6.80) la stessa è parimenti infondata. Pur nella sinteticità della motivazione del diniego esposta dalla Corte di merito, la decisione risulta insindacabile. Va infatti evidenziato che il colloquio indicato come potenziale fonte dimostrativa (intercorso tra ES AV ed il padre ES VI classe '59 durante lo stato detentivo di quest'ultimo) è avvenuto il 16 giugno 2010 e pertanto, lì dove realmente rilevante, avrebbe dovuto e potuto essere depositato in sede di esercizio DEazione penale (si vedano le considerazioni espresse, sul tema, al par. 6.83) . Non può pertanto essere invocato il favor per l'acquisizione ricollegabile, sul piano sistematico, alla natura di elemento sopravvenuto, nè dalla consultazione, sia pure in chiave prospettica, DEatto istruttorio emerge una tendenziale decisività dei dati informativi, trattandosi di comportamento indicativo di una pluralità di esplicazioni e dunque da ritenersi generico.
6.90 SA UN (solo ricorso PG).
6.90.1 Il ricorso è fondato e va accolto. Le UE decisioni di merito, conformi negli esiti assolutori, non hanno posto in essere una esaustiva disamina delle fonti dimostrative, come evidenziato nel ricorso, nè una coerente lettura in diritto della valenza DEindicatore logico. Va infatti affermato in premessa - che la doglianza in diritto è senza dubbio da accogliersi, posto che l'attività, in tesi svolta dal SA, consistente nel presentare» un nuovo affiliato realizza un indicatore logico di appartenenza associativa, così come del resto la stessa Corte di secondo grado ha ritenuto nel caso di FI MA (si vedano le considerazioni esposte retro al paragrafo 6.18, da ritenersi qui riportate). Da ciò deriva la complessiva irragionevolezza argomentativa della decisione, posto che come evidenziato dal P.G. ricorrente - le affermazioni contenute nella conversazione captata in data 8 agosto 2009 tra PP CO e HE CO si riferiscono in modo inequivoco - secondo gli stessi giudici del merito - a UN SA. Costui, conosciuto dai conversanti (nipote del CO e come tale indicato in conversazione), è il soggetto che avrebbe dovuto portare una delle nuove piante il giorno 11. La ritenuta incertezza circa l'effettivo adempimento di tale compito manifestata in sentenza non si confronta in - - modo adeguato con i contenuti delle successive captazioni, ed in particolare con quella del 13 agosto 2009 intervenuta tra HE CO e IA RE, citata dal ricorrente. Tra l'altro, nell'atto di ricorso è indicata una ulteriore RM conversazione riguardante il SA, sul medesimo oggetto, captata in data 16 agosto 2009 e non oggetto di valutazione espressa. Vi è pertanto una incompletezza motivazionale che, in ragione di quanto detto in apertura, impone la globale rivalutazione della posizione del SA, da realizzarsi in sede di rinvio.
7. Quanto alle statuizioni correlate alle singole posizioni, va precisato che nei casi di annullamento con rinvio di cui al dispositivo - è stato indicato come - giudice del rinvio una diversa sezione della Corte di Appello di GI IA, ad esclusione delle UE ipotesi di rilevato vizio processuale, con trasmissione a diversa autorità giudiziaria. L'avvenuto rigetto o la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti dagli imputati ha comportato la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali e, nelle sole ipotesi di ricorso inammissibile, la condanna in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento della somma di denaro, stimatasi equa, di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. In riferimento a tali imputati è stata altresì statuita la condanna al pagamento delle spese sostenute, per il presente giudizio, dalle costituite parti civili, liquidate come da dispositivo. La declaratoria di cessazione delle misure cautelari, ai sensi DEart. 626 cod.proc.pen. è stata adottata in caso di annullamento totale o di annullamento parziale con residuo pena non tale da giustificare la permanenza in atto del titolo cautelare alla data della decisione.
P.Q.M.
In relazione al ricorso proposto dal Procuratore Generale territoriale : - annulla la sentenza impugnata nei confronti di NO AR AE, AL IS OS, GA IO classe '54, SO AR, SA UN e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di GI IA;
rigetta il ricorso proposto nei confronti di: QU IU, SS VI, ES AV, AS IU;
- dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di : ND MI, De MA OR, TT AT, GA IO classe '62, FR UN, AR RM CO, LO VI, EL FR, NE VI. In relazione ai ricorsi proposti dagli imputati : - annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di: MP NN limitatamente alla recidiva, che esclude, determinandosi la pena in anni sei di reclusione, con rigetto del ricorso nel resto;
QU RO limitatamente ai reati di cui ai capi B e M e per l'effetto ridetermina la pena in anni otto e mesi otto di reclusione con rigetto del ricorso nel resto;
LÀ EF per non aver commesso il fatto;
SS IU limitatamente alla recidiva, che esclude, determinandosi la pena in anni undici di reclusione, con rigetto del ricorso nel resto;
CO AR limitatamente al calcolo della pena che rettifica in anni quattro e mesi otto di reclusione con rigetto del ricorso nel resto;
De MA OR limitatamente alla recidiva, che esclude, determinandosi la pena in anni sei e mesi otto di reclusione, con rigetto del ricorso nel resto;
EM AT per non aver commesso il fatto;
SO CO limitatamente al trattamento sanzionatorio che rettifica nella misura di anni nove e mesi quattro di reclusione con rigetto del ricorso nel resto;
ZA TI SA per non aver commesso il fatto MA LA MB per non aver commesso il fatto;
LI IU in relazione al dedotto vizio di competenza per territorio con trasmissione degli atti al P.M.-DDA OR;
OL AT, limitatamente alla ritenuta ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal P.M. sul punto delle circostanze attenuanti generiche e per l'effetto determina la pena in anni quattro e mesi otto con rigetto del ricorso nel resto;
PP HE limitatamente alla entità DEaumento per recidiva che riduce ad anni UE mesi UE e giorni sei e, per l'effetto, ridetermina la pena in anni sette mesi cinque e giorni quattordici con rigetto del ricorso nel resto;
PP QU per non aver commesso il fatto;
AN RA limitatamente alla recidiva che esclude e, per l'effetto, ridetermina la pena in anni sei di reclusione con rigetto del ricorso nel resto;
AL IO CO limitatamente alla recidiva, che esclude, determinandosi la pena in anni sei di reclusione, con rigetto del ricorso nel resto;
GL UN per non aver commesso il fatto;
GL AR per non aver commesso il fatto;
GL AO per non aver commesso il fatto;
ES NO per non aver commesso il fatto;
PR IU per non aver commesso il fatto;
LI FO in relazione a quanto previsto dall'art. 423 co.2 c.p.p. con trasmissione degli atti al P.M. DDA GI IA;
CH ON, per non aver commesso il fatto;
TR IU limitatamente alla recidiva, che esclude, determinandosi la pena in anni sei di reclusione, con rigetto del ricorso nel resto;
LO IU perché il fatto non sussiste in relazione al capo B e per intervenuta estinzione del reato per prescrizione, esclusa la RM circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n.152 del 1991 in relazione al capo G;
ZU IN per non aver commesso il fatto;
-annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di: GA IO limitatamente alla ritenuta sussistenza DEipotesi di reato di cui all'art. 416 bis co.2 c.p., con rigetto del ricorso nel resto;
UI AR limitatamente alla ritenuta sussistenza DEipotesi di reato di cui all'art. 416 bis co.2 c.p., con rigetto del ricorso nel resto;
SC UN, relativamente al reato di cui al capo A per non aver commesso il fatto e relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 /'91 contestata al capo S con rigetto del ricorso nel resto e rinvia per nuovo giudizio ai soli fini di determinazione del trattamento sanzionatorio nei riguardi dei suddetti GA, UI e SC ad altra sezione della Corte di appello di GI IA;
- annulla la sentenza impugnata nei confronti di: D'NO RA limitatamente alla ritenuta recidiva, con rigetto del ricorso nel resto;
ON NG limitatamente al capo P con rigetto del ricorso nel resto;
IA IU RO limitatamente al capo P con rigetto del ricorso nel resto;
e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra Sezione della Corte di Appello di GI IA;
- rigetta i ricorsi proposti da: AN IU, RA IO, ND MI, LÀ CO, LE HE, De EO OS, CÀ CO, AS CO, LA AT IU, GA IO del '62, SO CO, IO DO, ET FR, MA RO, EU OS IU, LO VI, NO IO, NO NN, TI RI, RZ FR, EN DE, OL RI, OL CO IO, PP CO, LM IG, AS IU, IO IU, PI VI;
- dichiara inammissibili i ricorsi proposti da : LI NN, TT RI, ES CA, FI MA, NE RI, SO ND, FR UN, IA IU, CO HE, UR AO, PP IE, AT AS, PR IU, EL AS, RA LU, TA MI LA, NE VI (Capo U), RA IA, TT ZI. Dichiara la cessazione delle misure cautelari nei confronti di: CO AR, ZA TI SA, MA LA MB, OL AT, SC UN, य7 PP QU, GL UN, GL AR, GL AO, CH ON e ne ordina l'immediata liberazione, se non detenuti per altra causa, mandando al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ai sensi DEart. 626 c.p.p.. AN LI NN, TT RI, ES CA, FI MA, NE RI, SO ND, FR UN, IA IU, UR AO, PP IE, AT AS, PR IU, EL AS, RA LU, TA MI LA, RA IA, NE VI, TT ZI, AN IU, RA IO, ND MI, LÀ CO, LE HE, De EO OS, CÀ CO, AS CO, LA AT IU, GA IO del '62, SO CO, IO DO, ET FR, MA RO, EU OS IU, LO VI, NO IO, NO NN, TI RI, CO HE, RZ FR, EN DE, OL RI, OL CO IO, PP CO, LM IG, AS IU, IO IU e PI VI al pagamento delle spese processuali e ad eccetto di IA IU -, alla rifusione delle spese - sostenute, per questo giudizio, dalle costituite parti civili Regione IA, Provincia di GI IA, Presidenza del Consiglio del Ministri e NI DEInterno, F.A.I., S.O.S. Impresa, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in favore della Regione IA;
in complessivi euro 4.000,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in favore della Provincia di GI IA;
in complessivi euro 6.000,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri e NI DEInterno;
in complessivi euro 4.000,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in favore del F.A.I.; in complessivi euro 3.800,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in favore di S.O.S. Impresa. AN il solo IA IU altresì alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio dalla parte civile ANAS che liquida in complessivi euro 4,000, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. AN LI NN, TT RI, ES CA, FI MA, NE RI, SO ND, FR UN, IA IU, CO HE, UR AO, PP IE, AT AS, PR IU, EL AS, RA LU, TA MI LA, RA IA, NE VI (Capo U), TT ZI al versamento ciascuno della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Cristi Raffaello Magi ппор DEPOSITAŢA IN CANCELLERIA 30 DIC 2016 MADIC E FR CANCELLIERE R P U O T BATODI NGO dlo R N E O C CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO РишеLa Corte Supremo di Capazione - Prima con ordinanza no 7366/17 delSex. Penale - con ordinanza 21.12. 2016. deportata il 15/2/2017 :c dispue la correzione del disparitive emesso nel procedi ment m. 39799 del 2015, we senso che il ricor reute LO non va indicato coure LO SE we come LO EN >> Roma, 28 FEB 2017 Il Direttore Amministrativo RT TARSIFor bero am R E