Sentenza 9 maggio 2017
Massime • 2
In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, ha natura soggettiva e richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, nè il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi di un esponente del capomafia con quelli dell'organizzazione.
Ai fini della applicabilità della speciale attenuante della dissociazione di cui all'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. in legge n. 203 del 1991) è necessario che il soggetto che ne benefici sia ritenuto responsabile di partecipazione ad associazione mafiosa ovvero di un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare le attività mafiose, ai sensi dell'art. 7 del medesimo D.L. n. 152 del 1991; la predetta attenuante non può, invece, trovare applicazione qualora la formale contestazione dell'aggravante di cui al citato art. 7 non trovi positivo riscontro in sentenza.
Commentari • 3
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Premessa La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Bari ha confermato la misura cautelare in carcere per un soggetto indiziato di avere favorito la latitanza del capo di un sodalizio mafioso e di essere coinvolto in un'importazione di stupefacenti aggravata ex art. 416-bis.1 c.p. La Suprema Corte ha chiarito che la consapevole assistenza prestata a un capoclan notoriamente operante in un contesto mafioso realizza l'aggravante della finalità agevolatrice, anche in assenza di un formale riconoscimento giudiziale dell'associazione mafiosa. 1. Il fatto contestato Ma.Do. è stato raggiunto da ordinanza di custodia …
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Rassegna di giurisprudenza Uso del metodo mafioso La circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto. I caratteri mafiosi del metodo utilizzato per commettere un delitto non possono essere desunti dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma devono concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo …
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La sezione II della Cassazione penale riteneva necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà». Ciò posto, si osservava in via preliminare come, nel caso di specie, la questione assumesse rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale aveva ritenuto la natura soggettiva dell'aggravante, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2017, n. 31874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31874 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2017 |
Testo completo
31874-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.728 Vincenzo Rotundo - Presidente - Maurizio Gianesini UP 09/05/2017 R.G.N. 52233/2016 Andrea Tronci NG Costanzo SA Bassi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da AN SA, nata il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nata il [...] a [...] avverso la sentenza del 20/06/2016 Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere SA Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata nei confronti della AN limitatamente all'avvenuta esclusione dell'art. 8 l. n. 203/1991 e che il ricorso della medesima sia rigettato nel resto;
che ricorsi proposti dagli altri imputati siano rigettativi dichiarati inammissibili. udito il difensore, avv. Gaspare Lo Schiavo per SA AN che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 marzo 2015, il Gup presso il Tribunale di Napoli ha condannato NG RI e TO RI (gestori di fatto della società "Fare l'ambiente", formalmente intestata a RO ON, moglie di TO RI) e SA AN (dipendente della medesima società), per il reato di turbativa d'asta, al fine di far ottenere l'aggiudicazione alla società "Fare l'ambiente" della gara d'appalto per i servizi di igiene urbana del comune di S. Maria a Vico per l'importo di oltre 4 milioni di euro, sebbene detta società non ne avesse i requisiti legali stante l'interdittiva antimafia emessa nei confronti della ditta "New LA (sempre riferibile alla famiglia RI), di cui la prima società si sarebbe avvalsa per l'adempimento della prestazione (capo A). NG RI, TO RI ed SA AN sono stati altresì condannati per due episodi di corruzione, per avere i predetti imputati procurato ai pubblici ufficiali del comune di S. Maria a Vico (rispettivamente il R.U.P. Pio Affinita ed all'assessore all'ambiente Ernesto Savinelli nonché al cognato di questi NG Piscitelli), per porre in essere atti contrari ai doveri d'ufficio, le utilità consistenti nelle prestazioni sessuali da parte di una donna di origini cubane sub capo B) e nell'assunzione di due persone presso la medesima ditta "Fare l'ambiente" sub capo C). I medesimi tre imputati sono stati inoltre condannati in concorso con NN TA per il reato di cui agli artt. 3, nn. 4 e 5, I. 20 febbraio 1958, n. 75, in relazione alla vicenda di cui al capo B) (capo D).
2. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del 13 marzo 2015 del Gup presso il Tribunale di Napoli, ha qualificato la condotta di cui al capo D) in quella di favoreggiamento della prostituzione, ha condizionalmente sospeso la pena detentiva irrogata nei confronti di NN TA, ha poi rideterminato la pena applicata nei confronti di TO RI (in anni quattro e mesi otto di reclusione, con le statuizioni conseguenti in punto di pene accessorie) e di SA AN (in anni due e mesi sei di reclusione), mentre ha confermato la condanna inflitta ad NG RI.
3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso SA AN, a mezzo del difensore di fiducia Avv. Gaspare Lo Schiavo, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 8 l. 12 luglio 1991, n. 203, ed agli artt. 3 e 27 Cost. La ricorrente denuncia l'erroneità del diniego della circostanza attenuante della dissociazione sulla scorta della rilevata mancanza di prova dell'aggravante di cui all'art. 7 della medesima legge (agevolazione mafiosa), rimarcando che il riconoscimento dell'attenuante prescinde dall'effettivo accertamento dell'aggravante, essendo sufficiente la mera contestazione della stessa, in coerenza con la ratio 2 скв sottostante alla medesima attenuante tesa a valorizzare l'apporto che il dissociato fornisce agli inquirenti nella prospettiva della lotta alla criminalità organizzata. Secondo la ricorrente, la sussistenza dei presupposti per applicare la circostanza attenuante deve essere valutata ex ante, così da scongiurare che sia posta nel nulla l'aspettativa premiale al riconoscimento di uno sconto di pena a vantaggio di colui il quale, nel momento in cui compiva il passo di collaborare con la giustizia, si trovava imputato di un reato che ne avrebbe consentito l'applicazione.
3.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 7 I. 12 luglio 1991, n. 203, ed agli artt. 3 e 27 Cost., per avere la Corte errato nel ritenere insussistente la circostanza aggravante in parola e, di conseguenza, nel negare il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 stessa legge, sposando l'orientamento minoritario - secondo il quale l'aggravante ha natura soggettiva - e non l'indirizzo prevalente, secondo il quale essa ha natura oggettiva, con conseguente imputabilità ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen.
4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche TO RI, a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. Francesco Liguori, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
4.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., per avere la Corte disatteso l'acquisizione del provvedimento emesso dal Consiglio di Stato in data 10 febbraio 2010 con cui veniva annullata l'interdittiva antimafia nei confronti di "New LA;
4.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 544 e 546 cod. proc. pen.; 4.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., quanto alla valutazione della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da SA AN;
4.4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al contenuto delle dichiarazioni rese da SA AN;
4.5. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta irrilevanza dell'annullamento della interdittiva antimafia intervenuto nel 2010, là dove tutta l'ipotesi d'accusa concernente i reati di turbativa d'asta, corruzione ed induzione alla prostituzione si fonda sull'assioma secondo il quale il titolare della ditta "Fare l'ambiente" si sarebbe servito dei mezzi della "New LA (sempre riconducibile a RI) attinta dall'informativa antimafia, mentre all'epoca della aggiudicazione l'informativa "tardiva" non era stata ancora trasmessa al Comune, sicchè tutte le formalità di aggiudicazione dell'appalto erano state rispettate;
3 4.6. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 3 1. 20 febbraio 1958, n. 75, per avere la Corte d'appello omesso di argomentare la ritenuta integrazione del reato in oggetto a carico di TO RI;
4.7. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'interpretazione ed alla valutazione delle conversazioni intercettate;
4.8. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.
5. Nel ricorso proposto nell'interesse di NN TA, il difensore di fiducia Avv. Renato Jappelli ha chiesto che la sentenza sia annullata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 3 1. 20 febbraio 1958, n. 75. La ricorrente rimarca che, all'esito del processo, si è accertata la mera presenza fisica in auto dell'imputata su richiesta di IU VA, sicchè manca la prova di un qualunque contributo agevolatore dell'imputata ai fini della consumazione del meretricio.
6. Nell'atto depositato presso la matricola della casa circondariale di Sassari, NG RI ha denunciato di essere stato privato del diritto di scegliere il rito con cui definire il procedimento a proprio carico ed, in particolare, di essere stato giudicato con il rito abbreviato senza averlo scelto, con conseguente nullità della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' inammissibile il ricorso presentato personalmente da NG RI, con - -il quale egli si duole con l'unico motivo dedotto di non avere mai richiesto di essere giudicato con il rito abbreviato. La deduzione, oltre che del tutto generica, si appalesa comunque extra devolutum, in quanto non coltivata in appello e, per tale ragione, inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
2. Al pari inammissibile è il ricorso proposto da NN TA, sebbene per ragioni diverse.
2.1. Per un verso, il ricorso ripropone rilievi già dedotti in appello e non si confronta con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione, con ciò omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). 4 2.2. Per altro verso, è volto a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
2.3. Nessun rilievo di ordine logico o giuridico può, ad ogni modo, essere mosso all'apparato argomentativo svolto dalla Corte distrettuale a conferma del giudizio di penale responsabilità espresso a carico della TA in relazione alla contestazione sub capo D), riqualificata quale favoreggiamento della prostituzione. Il Collegio d'appello ha invero ricostruito puntualmente i termini della partecipazione della ricorrente al viaggio di accompagnamento di IU VA a Roma e di ritorno al domicilio, delineando - con considerazioni scevre da illogicità manifesta il contributo volontariamente e consapevolmente - prestato dalla ricorrente ai fini della commissione del reato (v. pagine 35 e 36 della sentenza in verifica).
3. Il ricorso proposto da SA AN è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
3.1. Non coglie nel segno il primo motivo di censura, con il quale la ricorrente si duole della denegata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 8 I. 12 luglio 1991, n. 203, nonostante la formale contestazione della circostanza aggravante di cui al precedente art. 7 e la fattiva collaborazione con la giustizia prestata dall'imputata. -Ritiene il Collegio che come correttamente rilevato dalla Corte d'appello - la diminuente della dissociazione presupponga che il soggetto a favore del quale essa dovrebbe trovare applicazione sia stato ritenuto responsabile di partecipazione ad associazione ex art. 416-bis cod. pen. ovvero di un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste da quest'ultimo articolo o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, in altri termini, che alla formale contestazione ex art. 7 I. 12 luglio 1991, n. 203, abbia fatto seguito il positivo riscontro dell'aggravante in sentenza. Muove, in primo luogo, in tale senso dato testuale della disposizione di cui all'art. 8 all'art. 8 I. 12 luglio 1991, n. 203, là dove - nel correlare strettamente l'elemento circostanziale all'imputazione associativa mafiosa o ai delitti aggravati dal metodo o dall'agevolazione mafiosi ("Per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso") e nell'utilizzare il participio passato "commessi" postula che la 5 contestazione "presupposto", elevata dall'inquirente, sia poi stata ritenuta effettivamente sussistente dal giudice della cognizione. In secondo luogo, mette conto di rilevare come la circostanza attenuante speciale prevista dal citato art. 8 preveda - quale conditio si ne qua non che il - soggetto presti un contributo decisivo per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura dei colpevoli "dissociandosi dagli altri", il che non non può non presupporre - quale necessario antecedente logico - che siano stati ritenuti provati l'adesione del dissociato alla consorteria o, quantomeno, la metodologia e/o le finalità che connotano tale forma di criminalità organizzata, non essendo ipotizzabile una presa di distanza da una struttura organizzata o da una circostanza modale o finalistica che non siano state accertate come realmente sussistenti dai giudici di merito. A tale conclusione conduce anche la ratio dell'elemento circostanziale in parola che, essendo finalizzato ad introdurre nel sistema un ulteriore strumento per la repressione del fenomeno mafioso segnatamente incentivando quelle - condotte che possano scardinare il vincolo associativo e/o assicurare un concreto e significativo contributo alle indagini sull'organizzazione criminale -, si giustifica e, dunque, non può che presupporre che di criminalità mafiosa (anche se soltanto in senso lato, cioè con riguardo al modus operandi o alle finalità agevolatrici della consorteria) effettivamente si tratti. Un'ulteriore conferma di tale inferenza si trae dal comma secondo dell'art. 8, nell'escludere automaticamente, de iure, l'applicabilità della circostanza che - aggravante dell'art. 7 in caso di concessione della citata attenuante ne convalida per tabulas la stretta interdipendenza da essa. Né può trarsi un argomento contrario alla tesi sin qui svolta dal principio di diritto più volte affermato da questa Corte, alla stregua del quale la mancanza di una formale contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. in legge n. 203 del 1991) è ostativa all'applicabilità della speciale attenuante di cui al successivo art. 8 stessa legge (Sez. 3, n. 8353 del 23/09/2014 - dep. 2015, Trimarco, Rv. 262513). Ed invero, nell'affermare tale principio, questa Corte ha inteso, non affermare come assume il ricorrente che ai fini del riconoscimento della - - circostanza aggravante è sufficiente la mera contestazione del reato ex art. 416- bis cod. pen. ovvero della circostanza aggravante del metodo o dell'agevolazione mafiosi, a prescindere dalla successiva condanna in relazione ad essi, ma soltanto precisare che l'applicazione della circostanza aggravante è preclusa in difetto di una contestazione formale di un delitto presupposto. Principio di diritto che non contrasta, ma che si pone anzi su di una linea di continuità rispetto all'ermeneusi sin qui sviluppata, là dove l'applicazione della circostanza 6 attenuante in oggetto, nel presupporre il positivo accertamento giurisdizionale che si tratta effettivamente di un delitto stricto o lato sensu "di mafia", non può non postulare secondo il principio cardine di necessaria correlazione fra contestazione e sentenza codificato all'art. 521 cod. proc. pen. che l'elemento - circostanziale di cui al citato art. 7 sia stato oggetto di una formale contestazione. Infine, reputa il Collegio che l'interpretazione privilegiata non si ponga in contrasto con i principi sanciti negli artt. 3 e 27 della Costituzione. La situazione del soggetto dissociatosi il quale sia stato ritenuto responsabile per taluno dei reati presupposto della circostanza attenuante del citato art. 8 non può difatti ritenersi equiparabile né dunque foriera di una disparità di trattamento a quella del soggetto al pari dissociatosi il quale, già imputato per taluno di detti reati, sia stato poi mandato assolto dall'aggravante di cui all'art. 7, atteso che soltanto nel primo caso si pone l'esigenza di bilanciare l'aumento di pena derivante da quest'ultimo elemento circostanziale con il contrappeso derivante dalla dissociazione (che non, a caso, determina la disapplicazione ex lege dell'aggravante ai sensi dell'art. 8, comma secondo). D'altronde, il nostro codice penale riconosce al giudice la possibilità di valorizzare alla luce del proprio prudente apprezzamento - facendo ricorso ai criteri di determinazione della pena ed all'istituto delle circostanze attenuanti generiche - l'apporto fornito agli inquirenti dall'imputato che abbia collaborato con la giustizia, sia pure in assenza di un positivo riconoscimento della citata aggravante ex art. 7, e dunque di dare il giusto riconoscimento all'apprezzabile contributo da egli dato al contrasto del fenomeno criminale.
3.2. Al pari infondato è il secondo motivo col quale la ricorrente si duole della mancata applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. 12 luglio 1991, n. 203. l'orientamentoSul punto, il Collegio ritiene di dover richiamare interpretativo ormai consolidato secondo quale l'aggravante de qua ha natura soggettiva e dunque presuppone la prova del dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve costituire l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, nè il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione (Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015, Cannizzaro, Rv. 265359) -Orientamento che correttamente è stato fatto proprio ed applicato nella sentenza in verifica dal Collegio partenopeo, là dove ha escluso a carico della - ricorrente la sussistenza dell'aggravante in oggetto. 7 сов 4. E' destituito di fondamento anche il ricorso proposto da TO RI.
4.1. E' infondato il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con specifico riguardo alla sollecitata acquisizione del provvedimento emesso dal Consiglio di Stato in data 10 febbraio 2010 concernente l'interdittiva antimafia a carico della "New LA. Giova premettere come, alla stregua del chiaro disposto dell'art. 603, commi 1 e 2, cod. proc. pen., l'assunzione di nuove prove in appello sia subordinata alla valutazione del giudicante di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, salvo che non si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, nel quale caso il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495, comma 1, cod. proc. pen. Tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Rv. 229666). A tali coordinate ermeneutiche si è attenuto il Giudice a quo, là dove ha argomentato l'irrilevanza del supplemento istruttorio sollecitato dalla difesa evidenziando, in primo luogo, come a prescindere dall'annullamento - dell'interdittiva antimafia a carico della "New LA da parte del Consiglio di Stato nel 2010 - dall'informativa tardiva non sollecitata dalla Prefettura di Caserta emergesse una situazione non immune da rilievi indicativi di un tentativo di infiltrazione mafiosa;
in secondo luogo, come si sia pervenuti alla stipula del contratto d'appalto in assenza dell'informativa antimafia, seppure facendo formale richiamo al disposto dell'art. 93, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, apponendo altresì la condizione risolutiva del contratto d'appalto qualora le informazioni della Prefettura fossero state ostative (come, in effetti, era avvenuto); in terzo luogo, come la condotta sia espressiva di un agire non corrispondente a criteri di buona amministrazione, dal momento che dalla documentazione rinvenuta nella pen drive del FI traspare la consapevolezza della società "Fare l'ambiente" dell'assenza dei requisiti richiesti dalla normativa antimafia che gravava sulla società utilizzata per l'avvalimento, cioè la "New LA (v. pagina 32 della sentenza in verifica). La motivazione svolta sul punto, giusta la puntuale aderenza alle emergenze processuali e la linearità e logicità delle relative articolazioni, si appalesa pertanto insindacabile nella sede di legittimità.
4.2. Colgono fuori segno anche i rilievi mossi nel secondo e nel terzo motivo, là dove la Corte territoriale ha dato una congrua - sia pur sintetica risposta a - tutte le deduzioni mosse nell'atto d'appello, in relazione sia al denunciato vizio motivazionale della sentenza di primo grado, sia alla ritenuta attendibilità delle 8 C dichiarazioni rese da SA AN (v. pagine 31 e seguenti della sentenza in verifica). Costituisce, del resto, principio di diritto ormai acquisito quello secondo il quale la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (ex plurimis Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).
4.3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico e, nel contempo, teso a confutare il peso probatorio delle dichiarazioni rese dalla AN ed a sollecitarne una diversa valutazione, chiamando questa Corte di legittimità ad uno scrutinio ad essa precluso (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
4.4. Analoghe considerazioni valgono per il quinto motivo, con il quale il ricorrente, nel censurare la ritenuta irrilevanza dell'annullamento della interdittiva antimafia intervenuto nel 2010, sollecita questo Giudice ad una non consentita rivisitazione delle emergenze processuali, richiamate ad ogni modo le considerazioni già sopra svolte nel paragrafo 4.1 quanto alla precisazione da - parte del Collegio napoletano dei diversi indicatori dell'illegittimità della procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto.
4.5. E' inammissibile anche il sesto motivo, con il quale il ricorrente censura la conferma del giudizio di responsabilità in ordine al reato ex art. 3 1. 20 febbraio 1958, n. 75. Il ricorrente si limita invero a prospettare le stesse censure già dedotte in appello, riproponendo i medesimi argomenti e senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale in merito alle specifiche doglianze mosse con l'atto d'appello. Il che, secondo i consolidati principi espressi da questa Corte, comporta l'inammissibilità del motivo, atteso che i motivi costituenti mera replica di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito non possono ritenersi specifici, ma risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Immune da vizi di ordine logico o giuridico è, d'altronde, il corredo argomentativo svolto dal Giudice del gravame a sostegno della statuizione sul capo in oggetto, là dove, dopo avere dato conto delle dichiarazioni della AN e delle risultanze delle intercettazioni, la Corte distrettuale ha evidenziato come 9 la stessa VA abbia riferito la piena consapevolezza di RI TO del suo ruolo e dell'attività di meretricio che ella avrebbe dovuto porre in essere (v. pagine 32 e 33 della sentenza).
4.6. E' generico il settimo motivo con il quale il ricorrente si duole dell'interpretazione e della valutazione delle conversazioni intercettate limitandosi a svolgere una rassegna giurisprudenziale dei principi applicabili in materia senza evidenziare specifici profili di incompletezza o irragionevolezza nella delibazione compiuta dai giudici della cognizione, con ciò omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204).
4.7. Con l'ultimo motivo concernente la denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente propone una deduzione non coltivabile nel ricorso per cassazione, là dove nella sostanza sollecita una - - diversa valutazione su di un profilo di merito. Il corredo argomentativo svolto al riguardo si appalesa comunque ineccepibile, dal momento che la Corte d'appello ha circostanziato gli specifici elementi di segno negativo ostativi all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900), quali la piena condivisione da parte dell'imputato delle strategie delittuose paterne, la costante e convinta adesione alle logiche corruttive nonché l'assenza di segni di resipiscenza (v. pagina 33 della sentenza).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di TO RI e NN TA consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di tali ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 1.500,00 euro. SA AN e di TO RI, i cui ricorsi sono stati rigettati, devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. 10
P.Q.M.
rigetta i ricorsi di SA AN e di TO RI;
dichiara inammissibili i ricorsi di NN TA e di NG RI. Condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e i soli NG RI e TA anche al versamento della somma di euro millecinquecento ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 maggio 2017 Il consigliere estensore Il Presidente SA Bassi Vincenzo Rotundo / меню РобитьVincenzo Coff DEPOSITATO IN CANCELLERIA] - 3 LUG 2017, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pier Esposito 11