Provvedimento: […] 5. La perenzione ordinaria è prevista dall'art. 81 del codice del processo amministrativo, secondo cui “ il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine non decorre dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 71, comma 1, e finché non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall'articolo 82 ”. […] 7. Nel caso in esame, il deposito degli atti dovuto a mero errore materiale e, inoltre, l'ampio decorso del termine annuale stabilito dall'art. 81 del c.p.a., fanno ritenere che il ricorso sia perento, dovendo pertanto pronunciarsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera b) del c.p.a..
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