Sentenza 8 gennaio 2014
Massime • 1
La partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno costituiscono fenomeni completamente alternativi fra loro, in quanto la condotta associativa implica la conclusione di un "pactum sceleris" fra il singolo e l'organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo, e l'organizzazione lo riconosce ed include nella propria struttura, anche "per facta concludentia" e senza necessità di manifestazioni formali o rituali, mentre il concorrente esterno è estraneo al vincolo associativo, pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, ovvero di un suo particolare settore di attività o articolazione territoriale, e diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. (In motivazione la Corte ha chiarito che, in sede cautelare, un unico percorso motivazionale non può essere fungibilmente riferito all'una o all'altra delle due fattispecie, che si pongono in rapporto di alternatività fra loro).
Commentari • 3
- 1. Art. 110 - Pena per coloro che concorrono nel reatohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 418 - Assistenza agli associatihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Il reato di cui all'art. 418, che tipizza il delitto di assistenza agli associati, per effetto della clausola di sussidiarietà prevista dalla norma, può essere commesso solo da un soggetto che non è affiliato alla consorteria (Sez. 1, 58477/2018). La condotta astrattamente rilevante ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 418 è assorbita dall'art. 416-bis se prestata da un aderente a vantaggio dell'intera consorteria, nell'ambito dei doveri solidaristici incombenti sui compartecipi, secondo il pactum sceleris (Sez. 6, 13085/2014). Il delitto di cui all'art. 418 ricorre quando, al di fuori di concorso nel reato associativo o di favoreggiamento, si …
Leggi di più… - 3. Art. 416-bis - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2014, n. 16958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16958 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 08/01/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - rel. Consigliere - N. 5
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 28307/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA DO, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, in data 19/04/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Guglielmo Leo;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto Dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i Difensori del ricorrente, avv. SC Albanese e avv. Pietro Modaffari, i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, del 19/04/2013, con la quale è stato confermato il provvedimento di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere adottato dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, in data 28/01/2013, nei confronti di TA DO.
Il provvedimento coercitivo attiene ad un delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), contestato con riguardo alla c.d. cosca IA, operante nel territorio di IT Porto Salvo. TA sarebbe stato partecipe dell'organizzazione nel suo ruolo politico ed istituzionale, come consigliere comunale di IT dal maggio 2002 al maggio 2012, epoca in cui ha assunto il ruolo di sindaco della città, nonché di vice presidente della Provincia di Reggio Calabria dall'ottobre 2006 al maggio 2011. Avrebbe stretto un consolidato patto politico-mafioso coi dirigenti dell'organizzazione, valendosi del supporto elettorale di questa e ponendosi in cambio come uomo di riferimento in ambito istituzionale, al fine di tutelarne gli interessi ed anche adottando specifici provvedimenti utili a favorire persone ed imprese vicine al gruppo criminale.
1.1. Richiamando esplicitamente il contenuto dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ricostruisce le vicende politiche relative al Comune di IT, più volte sottoposto a gestione commissariale per le riscontrate infiltrazioni di carattere mafioso, quando le responsabilità istituzionali erano proprie anche di congiunti ed affini dell'odierno ricorrente. Ricorda poi il tenore di alcune conversazioni intercorse tra esponenti dell'organizzazione mafiosa, il cui senso risiede nella convinzione che TA dovesse la sua carriera politica al gruppo e fosse incaricato di farne gli interessi. È più volte citata una affermazione di IA NG, compiuta in una conversazione tra presenti del 14/05/2008, il quale ribadiva come fosse stata la cosca a "mettere là" il TA, e come l'uno avesse bisogno degli altri e viceversa, come l'uno dovesse "salvaguardare" gli altri e viceversa. L'anno prima (28/05/2007) alcune conversazioni tra presenti captate durante lo spoglio dei voti per le elezioni comunali avevano posto in rilievo esplicito, secondo gli inquirenti, la convergenza sull'odierno ricorrente dei voti controllati dalla cosca.
Relativamente alle elezioni del maggio 2012, in esito alle quali l'odierno ricorrente è stato eletto sindaco, l'ordinanza prospetta l'attualità delle relazioni mafiose di TA. È citata una conversazione del 25/04/2012 dalla quale si evince che il futuro sindaco era disponibile ad incontrare la compagna di IA NT, ma solo con le opportune cautele, non essendo opportuno "farsi vedere" ed avendo l'interessato "dietro la Questura". È citato un incontro con l'affiliato Quinto Rosaci, attuato tra l'altro con cautele sintomatiche delle piena consapevolezza del contesto di riferimento (cambi di auto). Sono citate fonti relative a pressioni esercitate su una lista concorrente rispetto a quella capeggiata da TA, ad opera di esponenti della famiglia Crea ed a favore di una candidata della stessa famiglia.
Particolare rilievo, nell'economia del provvedimento, è conferito al c.d. affare di via Pitagora, cioè ad una iniziativa di edilizia residenziale gestita da società asseritamente controllate dalla cosca IA. TA avrebbe partecipato, il 14/05/2008, ad un pranzo cui avevano preso parte anche esponenti delle famiglie IA e TR, preceduto tra l'altro da intensi contatti con il capo dell'Ufficio tecnico del Comune di IT (AN SC, considerato a disposizione della cosca), ed accompagnato da cautele tipiche dell'attività mafiosa, come la disattivazione degli apparecchi telefonici portatili. Secondo gli inquirenti, che si basano anche su una conversazione tra presenti intercettata dopo il pranzo, TA era stato richiesto di attivarsi per accelerare il rilascio del nulla osta paesaggistico da parte della competente Soprintendenza (si tratta del colloquio, già citato, nel corso del quale IA NG illustrava i rapporti del gruppo con l'odierno ricorrente). Il documento era pervenuto al comune di IT già il giorno dopo.
Successivi accertamenti hanno posto in luce che il nulla osta era stato protocollato presso i competenti Uffici provinciali il 12/05/2008, ma che il relativo fascicolo non era reperibile. Dall'irregolarità viene desunta una conferma dell'intervento acceleratorio richiesto a TA.
Relativamente ai fatti più recenti, l'ordinanza prospetta divergenze tra l'atteggiamento pubblico del neo sindaco, contrario alla realizzazione di una centrale elettrica, e i contatti gestiti in privato, che paleserebbero la sua sensibilità per gli interessi della mafia territoriale, interessata alla costruzione dell'opera.
1.2. Per il TA, in sede di "conclusioni", l'ordinanza impugnata assegna grande valore alla più volte citata riunione per il pranzo del 14/05/2008, al comprovato sostegno della cosca durante le elezioni comunali del 2007, a conversazioni tra associati del maggio 2011 (ove il sostegno elettorale del gruppo mafioso è dato per scontato), all'interessamento (considerato provato) per l'inoltro del nulla osta relativamente all'iniziativa di via Pitagora, coronato da successo in poche ore.
A tale ultimo proposito si valuta negativamente la giustificazione difensiva per la presenza di TA, il 14/05/2008, presso l'abitazione di RA (una visita medica per il suocero di questi), e si reputa significativo, nonostante le obiezioni dell'odierno ricorrente, l'anomalo andamento della pratica paesaggistica di cui sopra si è detto. Il provvedimento era giunto presso gli uffici provinciali il 12 maggio, ma a differenza di altri non era stato trasmesso al competente settore, e per altro era stato registrato negli uffici comunali il successivo giorno 15, in significativa coincidenza con le pressioni esercitate su TA (coincidenza da valutare in uno all'irreperibilità del fascicolo presso i detti uffici provinciali).
È valorizzata, ancora, la vicenda relativa ad un attentato incendiario portato all'abitazione del capo dell'Ufficio tecnico comunale, il già citato AN, dopo la quale TA avrebbe manifestato grande preoccupazione ed avrebbe indagato sull'eventuale riferibilità del fatto alla cosca IA, tranquillizzando poi alcuni interlocutori circa la riferibilità dell'iniziativa ad un cittadino irritato per l'andamento di una pratica gestita da AN.
1.3. Le circostanze sommariamente evocate, e varie altre, varrebbero nella valutazione del Tribunale ad integrare un quadro indiziario grave circa l'appartenenza di TA al sodalizio mafioso. Nondimeno, si aggiunge che gli stessi elementi varrebbero, a maggior ragione, a fondare una contestazione di concorso esterno. Fattispecie che, nel caso di relazioni innestate su sfondo politico- istituzionale, sarebbe integrata dall'impegno assunto di favorire la cosca di riferimento, senza necessità che l'impegno trovi concreta attuazione.
1.4. In punto di esigenze cautelari, è richiamata la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere che, per il delitto di associazione mafiosa, è posta dall'art. 275 c.p.p., comma 3. Il Tribunale richiama la giurisprudenza per la quale, a fronte delle contestazioni in discorso, l'assenza di esigenze cautelari potrebbe essere ritenuta solo in caso di comprovata soluzione dei rapporti tra il singolo e l'organizzazione di riferimento. La ragionevolezza della regola presuntiva innestata sulle contestazioni ex art. 416 bis c.p., sarebbe stata di recente confermata anche dalla Corte costituzionale (n. 57/2013).
Il Tribunale ritiene che il TA, a prescindere dal concreto ulteriore esercizio di funzioni pubbliche, fornirebbe con alta probabilità alla cosca IA un fattivo contributo (in termini di consulenza e contatti) per i rapporti istituzionali, in base alla sua ampia esperienza in proposito.
2. Con un primo motivo di ricorso - dedotto a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), - il Difensore di TA
deduce violazione dell'art. 273 c.p.p., nonché degli artt. 110 e 416 bis c.p., nonché vizio di motivazione contraddittoria.
Il Tribunale avrebbe proposto una inammissibile ricostruzione alternativa della condotta ascritta al ricorrente, dapprima configurandola come fatto di partecipazione all'ente associativo, e quindi come fattispecie di concorso esterno, senza per altro indicare l'evento di rafforzamento che radicherebbe l'efficacia causale del contributo recato all'organizzazione. Le due ipotesi sarebbero ontologicamente diverse, ed anzi logicamente incompatibili. E l'alternativa istituita violerebbe il diritto di difesa dell'indagato, non focalizzando i fatti dei quali è realmente accusato. Inoltre, gran parte degli elementi di prova elencati nell'ordinanza sarebbero privi di valenza dimostrativa, o sarebbero stati utilizzati in contrasto con i principi giurisprudenziali in materia (come nel caso di conversazioni tra terzi che attribuivano al TA rapporti con la cosca, che sarebbero apprezzabili solo in caso di concorso con specifici elementi confermativi). Riguardo poi al c.d. affare di via Pitagora, il ricorrente afferma d'aver documentato che il nulla osta paesaggistico pervenne al comune di IT, il 15/05/2008, per il tramite del servizio postale, spedito dalla Soprintendenza calabrese, che lo aveva deliberato fin dal 29/4 precedente, e che lo aveva contestualmente inviato anche alla provincia di Reggio Calabria. Eppure il Tribunale avrebbe ritenuto un passaggio diretto ed irrituale dagli uffici provinciali a quelli comunali, esplicitamente attribuendo alla vicenda un ruolo quasi esclusivo, e comunque fondamentale, di fattiva attuazione delle "obbligazioni" contratte da TA verso l'organizzazione criminale.
Con riferimento all'attentato AN, il ricorrente denuncia la ritenuta illogicità della motivazione costruita dal Tribunale sulle pertinenti comunicazioni telefoniche dello stesso ricorrente: se questi fosse stato davvero esponente di spicco dell'organizzazione mafiosa, non avrebbe dovuto temere attentati provenienti proprio da tale organizzazione, che del resto non avrebbero avuto senso, posto il controllo asseritamente esercitato dal gruppo sul AN e sullo stesso TA.
2.1. Con un secondo motivo di impugnazione, dedotto in base ai parametri citati, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., e dell'art. 416 bis c.p.. Il Difensore ricorda come non tutta la giurisprudenza condizioni il giudizio di insussistenza delle esigenze cautelari all'interruzione del vincolo associativo, rilevando che, nei casi in cui l'utilità di un determinato soggetto per l'organizzazione criminale è dipesa essenzialmente da un ruolo o da una funzione non più attuali, la definitiva perdita di quel ruolo o di quella funzione può essere apprezzata come fattore di cessazione del rischio di recidiva.
3. Con motivi nuovi depositati il 21/10/2013, la Difesa del ricorrente ribadisce anzitutto l'erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione riguardo alla c.d. vicenda di via Pitagora, riportando le dettagliate prospettazioni compiute in sede di riesame. Segnala che la stessa vicenda è stata recentemente sottoposta, nell'apprezzamento e nella valutazione datane dal Tribunale di Reggio Calabria riguardo alla posizione del noto AN, a questa stessa Corte di cassazione, che con sentenza n. 34586/2013, di annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, avrebbe negato ogni anomalia del procedimento amministrativo in questione.
Quanto alla vicenda AN, TA aveva già chiarito di essersi informato presso i Carabinieri, e di avere per questo rassicurato i suoi interlocutori nelle conversazioni intercettate, ove in effetti v'erano riferimenti alla iniziativa di tale Orlando, definito "un pazzo".
Con un secondo motivo aggiunto, il ricorrente deduce violazione dell'art. 273 c.p.p., e art. 416 bis c.p., nonché difetto di motivazione, riportando le analitiche spiegazioni difensive per tutti gli elementi di prova prospettati nell'ordinanza cautelare, ed assumendo che il Tribunale si sarebbe limitato a riprodurre il testo dell'ordinanza, senza svolgere alcun rilievo sulle prospettazioni difensive.
Con un terzo motivo aggiunto, si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione riguardo alla ricorrenza di esigenze cautelari, ricordando preliminarmente l'intervenuto scioglimento del consiglio del comune di IT Porto Salvo.
Poiché il Tribunale ha ritenuto "quanto meno" provata una fattispecie di concorso esterno, avrebbe dovuto valutare la persistenza della pericolosità alla luce della recente giurisprudenza che definisce autonomi criteri riguardo all'extraneus, per il quale certamente non può applicarsi il principio della necessaria rescissione del vincolo associativo. In particolare, avrebbe dovuto valutarsi la ripetibilità della situazione nella quale si sarebbe manifestato il contributo causale dell'esterno e la possibilità di reiterazione del medesimo.
Valutazione della quale non vi sarebbe traccia nel provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell'interesse del TA è fondato, nei termini e nei limiti di cui appresso si dirà, con la conseguenza che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo esame del ricorso ex art. 309 c.p.p.. 2. Il testo dell'ordinanza in questione è composto in larga misura da citazioni letterali di altri e precedenti provvedimenti, parte dei quali ripresi nella porzione in cui citano, a loro volta, testi anteriori, come l'originaria richiesta cautelare del pubblico ministero. Anche per effetto di tale opzione, nel testo si affiancano informazioni e rilievi di carattere generale sulla cosca IA, sui rapporti tra quest'ultima ed il mondo dell'amministrazione pubblica, sulla persona di TA quale esponente del mondo politico calabrese e, infine, su elementi specificamente relativi all'ipotizzata appartenenza mafiosa dell'odierno ricorrente. Com'è noto, la tecnica della motivazione per relationem non è illegittima, ma la stessa deve essere utilizzata in modo che risulti chiaro quali fattori il giudice abbia effettivamente selezionato ed apprezzato, nella loro specifica funzione di elementi di prova di una determinata ipotesi accusatoria, e delle singole porzioni di essa. Tale condizione è indispensabile quale metodo per la maggiore possibile riduzione degli errori decisionali, quale presidio di garanzia effettiva per il diritto di difesa, quale presupposto di effettività del controllo demandato al giudice dell'impugnazione. Un profluvio di informazioni più o meno significative, e più o meno attendibili, non si accosta neppure ad un corretto modello di motivazione, se dette informazioni non sono selezionate ed organizzate secondo un fine dimostrativo univoco.
3. Non mancano certamente, nel caso di specie, riferimenti a fonti che rendono plausibile la contiguità del ricorrente alla cosca mafiosa che controlla la zona di IT (si pensi solo alle conversazioni intercettate il 14/5/2008). E non manca neppure uno sforzo di concentrazione delle risultanze rilevanti, che si coglie, da un certo punto in poi (le moltissime pagine dell'ordinanza non sembrano numerate), con riguardo alle "conclusioni" esposte dal Tribunale.
Anche in questa parte, però, il provvedimento impugnato si risolve in una enumerazione di fatti e circostanze, inframezzata da lunghe citazioni, senza una vera sistemazione critica, funzionale alla misurazione della loro attendibilità e della loro importanza. Solo in un caso si esprime un giudizio di "valore" in punto di concludenza della prova, indicando, quale "principale episodio" confermativo dell'affermato asservimento del sindaco ai voleri della cosca IA, la vicenda c.d. delle case di via Pitagora. Si tratta tuttavia di un episodio mal ricostruito, del quale non è quindi provata alcuna efficienza dimostrativa rispetto alla regiudicanda. E per altro verso continua a mancare, come si vedrà tra breve, una compiuta identificazione di ciò che la prova asseritamente acquisita dovrebbe dimostrare.
4. Sulla questione di via Pitagora la Difesa di TA ha mosso puntuali obiezioni in sede di riesame, cui il Tribunale ha risposto valorizzando presunte irregolarità nella registrazione e nella trasmissione del nulla osta paesaggistico, per confermare l'ipotesi che nella riunione del 14 maggio il sindaco avesse ricevuto pressioni per sbloccare la pratica, tanto da provvedere il giorno dopo. Non è del tutto chiaro, per la verità, quale irregolarità sarebbe stata in particolare commessa per favorire la cosca. In ogni caso si è dimostrato che la soluzione del problema era stata comunicata il 15 maggio perché quel giorno, insieme a diverse altre pratiche analoghe, il nulla osta paesaggistico era pervenuto per posta al Comune di IT Porto Salvo, dopo che, già da due settimane, le aspettative della cosca avevano trovato obiettiva soddisfazione, dato che il nulla osta era stato concesso, a Cosenza, dalla competente Sopraintendenza.
Uno "sblocco" che, insomma, sarebbe stato facilissimo accertare, e che, una volta intervenuto, rendeva probabilmente irrilevanti i tempi di attesa della comunicazione formale. In ogni caso, uno "sblocco" che pare del tutto indipendente da un intervento che sarebbe stato richiesto alla riunione del 14 maggio e sarebbe stato attuato, in termini e con modi ancor oggi non chiari, il giorno successivo. Non a caso, come la Difesa ha ricordato, questa Corte, trattando della stessa vicenda nel procedimento de libertate relativo a AN SC (capo dell'Ufficio tecnico comunale), l'ha giudicata sostanzialmente indifferente, o meglio non comprovatamente significativa (sentenza n. 34586 del 4/07/2013). E rilievi analoghi ha svolto riguardo ad altri profili dei "rapporti" tra la cosca IA e l'amministrazione comunale di IT Porto Salvo, parte dei quali concernenti fatti anteriori all'elezione quale sindaco dell'odierno ricorrente.
Qui basterà rilevare, ad esempio, che sembra incerta anche la ricostruzione delle "indagini" sulla provenienza dell'attentato all'abitazione del citato AN. Se non convince la tesi difensiva che l'episodio proverebbe l'estraneità del TA al gruppo criminale (non tutti gli aderenti avrebbero dovuto essere informati di ogni iniziativa, specie se la stessa fosse stata espressione di una qualche forma di conflitto con i referenti nell'Amministrazione), e non è provato l'assunto che la "indagine" fosse consistita addirittura in una semplice interlocuzione con le forze di polizia, è chiaro che avrebbe dovuto essere spiegata la concludenza, rispetto all'imputazione cautelare, d'un segno compatibile anche con una situazione di mera contiguità alla cosca.
5. Sembra a questo punto inutile proseguire in una analisi di dettaglio della congruenza della motivazione rispetto alle risultanze ed alle deduzioni difensive. Il problema essenziale riguarda infatti, come accennato, l'enunciazione dell'ipotesi accusatoria che il Tribunale ha considerato sufficientemente provata per effetto degli elementi di prova elencati nel suo provvedimento. Una enunciazione che manca, rendendo incerta e comunque inadeguata la motivazione del decisum.
5.1. La questione sarebbe risolta assai facilmente se, come assume il ricorrente, il Tribunale avesse prospettato vere e proprie imputazioni (preliminari) "alternative".
Contestazioni del genere sono generalmente ammesse dalla giurisprudenza, ma solo con riguardo ai provvedimenti introduttivi del giudizio: ed infatti vengono giustificate come strumenti di miglior garanzia del diritto di difesa, utili ad indicare un percorso di indagine processuale che il pubblico ministero intende seguire in una situazione probatoria che ancora non consente una decisa opzione per l'una o per l'altra ricostruzione del fatto (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 2112 del 22/11/2007, rv. 238636). Una giustificazione del genere non sembra proponibile all'interno del subprocedimento cautelare, ove il provvedimento restrittivo rappresenta l'approdo del procedimento di verifica della prova, sia pure nei termini propri della sede, e non certo l'ipotesi di partenza. La cautela è adottata in base ad un giudizio di forte probabilità di colpevolezza dell'incolpato, il che richiede una prova (sia pure in forma non dibattimentale) sufficientemente univoca, ed un parametro di valutazione ormai stabile.
In ogni caso sembra ovvio che, se un dato compendio cognitivo può essere riferito a ricostruzioni alternative del fatto, i doveri di motivazione in ordine alla sua concludenza si atteggiano in modo affatto particolare.
5.2. In realtà il Tribunale ha espresso con sufficiente chiarezza, in alcuni passaggi del provvedimento impugnato, una prospettazione gradata delle ipotesi prese in considerazione: la prova indiziaria è giudicata idonea "quanto meno" rispetto all'ipotesi del concorso esterno, ma in via principale è riferita alla condotta contestata con la richiesta cautelare, cioè quella della piena appartenenza di TA alla cosca mafiosa degli IA.
Non si tratta dunque, in senso proprio, di incolpazioni "alternative". Certamente alternative sono, però, le due ipotesi di fatto evocate nel provvedimento impugnato.
Non può condividersi a questo proposito, sempreché sottenda realmente al ragionamento del Tribunale, una considerazione del concorso esterno quale forma di "partecipazione nana" all'associazione mafiosa. La partecipazione (intraneità) ed il concorso esterno (estraneità) sono due fenomeni incompatibili, completamente alternativi. Se v'è l'intraneità non può esservi concorso da extraneus. Ed un determinato contributo può essere valutato a titolo di concorso esterno solo a condizione che non provenga da un associato.
La condotta associativa non è "a forma libera" (libero semmai è il tipo di prestazione promessa): consiste nella conclusione di un patto di delinquenza tra il singolo e l'organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, e la seconda, attraverso la volontà del proprio gruppo dirigente, include il primo nella propria struttura;
nei profili soggettivi, c'è volontà del primo di appartenere (nel senso indicato) al gruppo, e riconoscimento dell'intraneo da parte del gruppo. È vero dunque quanto si richiama anche nell'ordinanza impugnata, e cioè che il reclutamento può intervenire per facta concludentia, che non sono necessari rituali, nè manifestazioni formali e contestuali dell'incontro tra le disponibilità. Ma resta chiaro che una imputazione associativa esige la prova del patto di inclusione tra il singolo ed il gruppo, con caratteristiche determinate, e documentate, quanto all'oggetto, alla stabilità, alla prestazione programmata.
Nel concorso esterno si parte invece dall'esclusione del vincolo associativo per colui che abbia intrattenuto una relazione con il gruppo criminale. Verificata l'estraneità, resta da provare, secondo i noti approdi giurisprudenziali, che la relazione si sia risolta in prestazione di uno o più contributi, identificati per il loro orientamento causale in favore della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005, rv. 231671). Da ciò discende che le necessità di dimostrazione richieste per la contestazione dell'una o dell'altra ipotesi sono diverse, e che un unico percorso motivazionale non può essere fungibilmente riferito all'una od all'altra delle fattispecie.
5.3. Proprio questo è invece accaduto, in buona sostanza, nel caso di specie. L'adesione in via gradata del Tribunale all'ipotesi di un concorso esterno del TA all'associazione mafiosa implica due ordini di problemi. Il primo è ovviamente quello della "tenuta" complessiva di un quadro probatorio che, sul piano concettuale, dovrebbe negare il fondamento dell'ipotesi principale, e cioè l'appartenenza all'organizzazione di colui che avrebbe agito, nel suo interesse, in ambito politico;
in ogni caso, della concludenza degli elementi di prova raccolti. Il secondo e insuperabile problema consiste nella sostanziale carenza di indicazioni probatorie ed anche soltanto di enunciazioni circa gli elementi essenziali della fattispecie concorsuale, che valgono a distinguerla dai fenomeni di mera contiguità. Tra i contributi al rafforzamento dell'organizzazione il "principale" (tale definito dallo stesso Tribunale) è risultato oggetto di una ricostruzione non soddisfacente. In ogni caso, l'intera messe delle risultanze avrebbe dovuto essere organizzata al fine di dimostrare che s'era trattato di contributi volontari, consapevoli, di importanza tale da incidere, se non sulla sopravvivenza dell'organizzazione, sul suo rafforzamento, in una scala complessiva o comunque tale da influenzare il fenomeno associativo nel suo complesso.
Sull'altro versante, l'adesione in via principale alla tesi dell'inclusione risulta a sua volta, oltreché indebolita, non compiutamente motivata: la prestazione di contributi in favore di una organizzazione mafiosa, ammesso che sia documentata, non è comunque risolutiva, in assenza di un giudizio critico che compiutamente ne evinca la prova dell'intervenuta conclusione d'un patto di appartenenza.
5.4. Occorre, in definitiva, che il percorso motivazionale venga orientato univocamente, e saggiato nella sua idoneità a giustificare l'assunto della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza rispetto al fatto contestato. Solo a queste condizioni, del resto, la motivazione assolve alla sua funzione essenziale, cioè quella di consentire all'incolpato di comprendere non solo l'enunciato d'accusa, ma anche quali siano le prove a suo carico e quale sia il significato dimostrativo che viene loro attribuito. Ciò che il provvedimento impugnato, nella specie, non ha garantito.
6. L'incompiutezza del quadro probatorio, nella valutazione datane dal Tribunale, ridonda in effetti anche sul piano delle esigenze cautelari.
Come si ricorda dai Difensori, la giurisprudenza di questa Corte appare sensibile, nei tempi più recenti, all'esigenza di valorizzare le specificità dei casi concreti e di ricondurre le presunzioni normative, in punto di pericolosità e di adeguatezza delle misure cautelari, entro limiti che ne garantiscano la razionalità e la compatibilità con i principi costituzionali.
È certo vero che la legge (ed in particolare l'art. 275 c.p.p., comma 3) pone una presunzione (relativa) di sussistenza delle esigenze cautelari con riguardo al delitto di associazione di tipo mafioso, e non v'è dubbio che la presunzione operi anche quando la responsabilità per tale delitto è affermata in base all'orientamento causale di una determinata condotta, secondo lo schema concorsuale dell'art. 110 c.p., data l'unità e l'identità della fattispecie incriminatrice applicata agli intranei ed all'extraneus (Sez. 1, Sentenza n. 2946 del 17/10/2013, rv. 257774). Si tratta però, in tutti i casi, di una presunzione superabile in base a fattori dai quali possa positivamente essere desunta la cessazione del rischio di comportamenti delittuosi, sulla base di inferenze logiche e regole di esperienza. Si è consolidato, in base alla concreta esperienza delle regole che scandiscono il rapporto tra le organizzazioni mafiose ed i relativi componenti, l'assunto per il quale il pericolo di ulteriori comportamenti devianti può essere escluso solo a partire da prove concrete della rescissione del vincolo associativo. Ma, nei casi in cui tale vincolo manca (e, quanto ai concorrenti esterno, manca per dedizione), la cennata regola di esperienza richiede adattamenti, ed il rischio d, recidiva deve essere valutato in rapporto al,e concrete forme (nonché all'epoca) di manifestazione de, reato concorsuale (Sez. 1, Sentenza n. 42431 del 16/09/2013, rv. 256986; Sez. 6, Sentenza n. 32412 del 27/06/2013, rv. 255751; Sez. 6, Sentenza n. 27685 del 08/07/2011, rv. 250360).
Poste tali premesse, sembra chiaro come - nel caso di prospettazione alternativa che si sta esaminando - venga meno la concludenza, se non addirittura il fondamento, del riferimento dominante (fin quasi ad essere esclusivo) che il Tribunale del riesame ha operato riguardo alla giurisprudenza sulla necessaria rescissione del vincolo associativo.
Nel provvedimento impugnato si menziona anche l'eventualità che TA utilizzi la propria esperienza amministrativa e le proprie conoscenze politiche per favorire la cosca IA anche in assenza di cariche pubbliche, ed anche a seguito dell'intervenuto commissariamento del Comune di IT Porto Salvo.
Non si tratta necessariamente di una congettura svolta in astratto, ma resta tale finché le "potenzialità" attribuite al ricorrente non vengano misurate sulla base di una considerazione definiti e concreta circa la qualità effettiva della pregressa sua relazione con il contesto mafioso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2014