Articolo 598 del Codice di procedura penale
Articolo 597Articolo 556
Versione
24 ottobre 1989
Art. 598. Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello 1. In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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