Art. 598. Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello 1. In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
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- 1. Impedimento professionale del difensore nel procedimento di sorveglianza e esecuzione (Cass. 18304/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 giugno 2020
[…] U, n. 41432 del 21/07/2016, Serrapocchiello, Rv. 267748) trovi applicazione anche nella fase esecutiva, visto il parallelismo tra la situazione processuale delibata nella richiamata pronuncia delle Sezioni Unite (udienza camerale ex art. 598 c.p.p., art. 599 c.p.p., comma 1 e art. 127 c.p.p.) e quella che si determina davanti al giudice dell'esecuzione. […]
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- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/2023, n. 26003Provvedimento: […] Si deduce che la sentenza impugnata, pronunciata dalla Corte d'appello in riforma' della sentenza di condanna in primo grado all'esito di camera di consiglio svolta de plano, in difetto di contraddittorio, è illegittima in quanto il rinvio operato dall'art. 598 cod. proc. pen. alle norme che disciplinano il processo di primo grado non comprende la procedura prevista dall'art. 469 cod. proc. pen. […]Leggi di più...
- contraddittorio·
- prescrizione del reato·
- sentenza Corte d'appello·
- violazione di legge·
- camera di consiglio·
- art. 469 cod. proc. pen.·
- interesse ad impugnare·
- art. 176 d.lgs. n. 42/2004·
- annullamento senza rinvio·
- art. 129 cod. proc. pen.