Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2016, n. 18540
CASS
Sentenza 19 aprile 2016

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In tema di concorso di persone nel reato, la disposizione del secondo comma dell'art. 114 cod. pen., secondo cui l'attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 stesso codice, e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, si riferisce anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che l'attenuante possa essere riconosciuta nel caso di estorsione aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 629 cod. pen., che richiama, tra l'altro, l'ultima parte della previsione posta al n. 1) del comma terzo dell'art. 628, secondo cui la pena è aumentata quando il fatto sia commesso da più persone riunite).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2016, n. 18540
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18540
Data del deposito : 19 aprile 2016

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