Sentenza 19 aprile 2016
Massime • 1
In tema di concorso di persone nel reato, la disposizione del secondo comma dell'art. 114 cod. pen., secondo cui l'attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 stesso codice, e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, si riferisce anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che l'attenuante possa essere riconosciuta nel caso di estorsione aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 629 cod. pen., che richiama, tra l'altro, l'ultima parte della previsione posta al n. 1) del comma terzo dell'art. 628, secondo cui la pena è aumentata quando il fatto sia commesso da più persone riunite).
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- 1. Il riconoscimento fotografico, anche se privo delle forme tipiche, è idoneo a fondare un giudizio di colpevolezza (Cass. Pen. n. 23917/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 giugno 2025
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23917 del 26 giugno 2025, ha affermato che il riconoscimento fotografico, pur se effettuato in via atipica e senza le forme previste dall'art. 213 c.p.p., è pienamente utilizzabile come prova se fondato su una dichiarazione attendibile. Si tratta, in sostanza, di una modalità ricognitiva che assume valore dichiarativo, valutabile alla stregua della testimonianza. Il fatto La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza pronunciata nelle forme del giudizio abbreviato, aveva confermato la condanna di M.G. per rapina impropria aggravata dalla presenza di più persone e per lesioni personali aggravate. L'imputato, secondo l'accusa, avrebbe partecipato al …
Leggi di più… - 2. Ricognizione fotografica (quasi) certa, basta per condanna? (Cass. 23917/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 giugno 2025
L'individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 cod. proc. pen., ben può essere posta a fondamento di una misura cautelare, perché lascia fondatamente ritenere che sbocchi in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi. L'individuazione di un soggetto è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2016, n. 18540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18540 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2016 |
Testo completo
18 540/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Udienza pubblica Dott. Mario Gentile del 19.04.16 Fumu rel.
1. Dott. Giacomo Consigliere " SENTENZA 2. "1 AR AR AL N. 1022 GA " 3. "1 Giuseppe Tutinelli "1 R.G.N. 45241/2015 4. 11 Vincenzo ha pronunciato la seguente: SENTENZA Sul ricorso proposto da VI NZ, n. Augusta il 3.8.1972 avversO la sentenza in data 10.3.2015 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, Udita la relazione svolta dal Consigliere dr. G. Fumu Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. dr. Ciro Angelillis, che ha concluso per il rigetto del ricorso MOT IVI DELLA DEC I S IONE 1. VI NZ impugna la sentenza della Corte di appello di Catania confermativa della decisione di 1 primo grado con la quale è stato dichiarato colpevole del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso ed estorsione aggravata.
2. Con il ricorso denuncia: - erronea applicazione della legge penale e vizio I della motivazione;
lamenta la mancata concessione dell'attenuante del contributo di minima importanza di cui all'articolo 114 del codice penale, rilevando in proposito come la predetta circostanza attenuante possa trovare applicazione nel caso di specie, pur in pari a cinque,presenza di un numero di concorrenti atteso che non può ritenersi operante il divieto posto dall'art. 114 cpv. in quanto l'aggravamento del reato non opera in virtù dell'art. 112 bensì in virtù del disposto dell'art. 629 cpv. cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. E' invero principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la disposizione del secondo comma dell'art. 114 cod. pen., secondo cui l'attenuante della minima partecipazione al fatto plurisoggettivo non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 dello stesso codice, e dunque quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, si riferisce anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni VI specificamente riguardanti il reato stesso (Sez. 17/10/2002, Emmanuello, rv 225925 nella specie la l'attenuante possa essere Corte ha escluso che 2 riconosciuta nel caso di estorsione aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 629 cod. pen., che richiama, tra l'altro, l'ultima parte della previsione posta al n. 1) del comma 3 dell'art. 628, secondo cui la pena è aumentata quando il fatto sia commesso da più persone riunite;
Sez. II, 26/10/1989, Casaroli, rv 183723; Sez. II, 10/03/1983, Cuozzo, rv 159988). - violazione di legge e vizio della motivazione con I I riferimento al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., quanto meno sotto il profilo dell'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere о attenuare le conseguenze del reato. La doglianza è generica e comunque manifestamente infondata. Osserva il collegio come la Corte di appello abbia espressamente preso in considerazione sia il risarcimento parziale effettuato dall'imputato ad una delle persone offese sia il buon comportamento processuale al fine del riconoscimento delle ritenendo peraltro,circostanze attenuanti generiche, con motivazione incensurabile nel merito e del tutto corretta sotto il profilo giuridico, 1'assenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 62 n. 6 cod. pen.
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
PQM
3 Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento somma di € 1500,00 in favore nonché al versamento della della Cassa delle ammende. Roma, 19 aprile 2016 Il Consigliere est. Giaco como Fumur) Il Presidente Puis ільшо (Mario Gentile) Mario Gentile DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 4 MAG. 2016 IL "CANCELLIE Claudia AN E R P U E S T R O C 4