Sentenza 5 novembre 2014
Massime • 1
Integra il delitto di tentata estorsione, e non quello di violenza privata, la condotta di colui che, con minacce, pretenda il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo, quando la coartazione è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2014, n. 53429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53429 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO CO - Presidente - del 05/11/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 1738
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere - N. 27343/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA OL N. IL 04/12/1975;
GA UA N. IL 28/05/1974;
avverso la sentenza n. 25102/2013 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 04/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI. RITENUTO IN FATTO
1. L'avv. Dario Vannetiello, difensore di RI UA e RI CO, ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza pronunciata da questa Suprema Corte, Sezione Seconda Penale, il 4 dicembre 2013, con la quale sono stati rigettati i ricorsi presentati dagli imputati ed è stato accolto il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli limitatamente all'esclusione della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Evidenzia il ricorrente che, nonostante la Corte territoriale non avesse compiuto alcun rinvio per relationem alla sentenza di primo grado ed anzi divergesse da essa su diversi aspetti, la Corte di cassazione, nell'affrontare, apparentemente, gli otto motivi di ricorso si è limitata a richiamare in via esclusiva la sentenza di primo grado, con ciò omettendo di pronunciarsi in relazione ad alcuni motivi di ricorso. In particolare, la Suprema Corte avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine ai seguenti punti: a) sussistenza dei presupposti della desistenza volontaria;
b) prova dell'elemento psicologico;
c) sussistenza dei presupposti dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.; d) qualificazione giuridica del fatto nel delitto tentato di cui all'art. 610 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Secondo quanto eccepito dal ricorrente, questa Corte di cassazione, Sezione Seconda Penale, sarebbe incorsa in errore, da un lato, per avere fatto rinvio alla sentenza di primo grado, in effetti non richiamata dal giudice d'appello; dall'altro lato e più specificamente, per avere omesso di pronunciarsi sui motivi di ricorso dedotti ai numeri 1 seconda parte, 3, 4 e 6 dell'originario ricorso per cassazione.
2. In linea generale, deve essere rammentato che, come questa Corte ha chiarito a Sezioni Unite in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (Cass. Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527).
D'altra parte, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non da luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis c.p.p., ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente;
mentre deve essere ricondotto alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso. (La Corte in motivazione ha precisato che la mera qualificazione della svista in questione come errore di fatto non può tuttavia giustificare, di per sè, l'accoglimento del ricorso straordinario proposto a norma dell'art. 625-bis c.p.p., possibile solo ove si accerti che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto) (Cass. Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile P, Rv. 221283; conf. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo, non massimata).
3. Alla stregua dei principi sopra delineati, il ricorso straordinario proposto nell'interesse di RI UA e RI CO risulta inammissibile, in quanto si limita a confutare il giudizio espresso da questa Corte nella impugnata decisione (di rigetto del ricorso degli imputati) ed, in effetti, non eccepisce nessun errore materiale o di fatto a fondamento della decisione ritenuta errata. Si è dunque al di fuori del perimetro dei vizi emendabili con il mezzo di impugnazione azionato. In ogni caso, nell'apparato argomentativo della sentenza in verifica non siano ravvisabili errori percettivi o di fatto con riguardo a nessuno dei punti censurati dal ricorrente.
3.1. Ed invero, quanto al primo motivo di doglianza, giova evidenziare che, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, la Corte territoriale ha fatto rinvio alle argomentazioni già svolte dal primo giudice in relazione a specifiche censure dedotte in appello. Correttamente questa Corte ha dunque ribadito il consolidato principio secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).
3.2. Con riguardo al tema della desistenza volontaria, questa Corte ha motivato trattarsi di motivo manifestamente infondato e, dopo avere evidenziato che le sentenze di primo e di secondo grado si integrano reciprocamente, ha richiamato le conclusioni della sentenza del Tribunale.
3.3. Quanto alla richiesta riqualificazione del fatto nei reati di cui all'art. 610 ovvero all'art. 513 c.p., va posto in luce che la questione era già stata affrontata dai giudici di primo e secondo grado (rispettivamente nelle pagine 36 e 6 delle relative pronunce) ed è stata trattata, seppure implicitamente, anche da questa Corte di cassazione laddove, a pagina 7 - ribadendo quanto argomentato dalla Corte d'appello -, si è fatto riferimento espresso al profitto ed all'ingiustizia di esso, con ciò escludendo la ricorrenza dei presupposti per riqualificare il fatto come violenza privata. Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il discrimen fra i delitti di tentata estorsione (art. 56 e 629 c.p.) e di violenza privata (art. 610 c.p.) si individua nel fatto che, nel primo reato e non nel secondo, la condotta minacciosa con la quale si pretenda il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto (Cass. Sez. 5, n. 32011 del 19/04/2006, P.G. in proc. Arsova, Rv. 235195).
La Corte ha poi affrontato in modo esplicito l'insussistenza dei presupposti per qualificare il fatto nella fattispecie di cui all'art. 513-bis c.p.. 3.4. Quanto al motivo 6 dell'originario ricorso, questa Corte ha evidenziato trattarsi di censure tutte di merito e si è espressamente pronunciata in merito alla insussistenza dei presupposti dell'art. 114 c.p.. 3.5. Infine, quanto al motivo concernente l'elemento psicologico, contrariamente a quanto eccepito nel ricorso, questa Corte ha richiamato espressamente la sentenza di primo grado, integrante quella di secondo grado (rispettivamente nella pagina 36 della sentenza di primo grado e nella pagina 5 della sentenza della Corte d'appello), nella quale la sussistenza del dolo del reato di tentata estorsione è stata motivata evidenziando che l'agente aveva imposto alla vittima di acquistare un prodotto di cui ella non aveva alcun bisogno.
4. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende che si ritiene congruo fissare nella misura di 1.500 Euro per ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro l500 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2014