Sentenza 12 aprile 2016
Massime • 3
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 585 cod.proc.pen. e 154, comma quarto bis, disp. att. cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono, nel caso di differimento del termine per il deposito della motivazione, una corrispondente proroga del termine per proporre impugnazione, o un obbligo di comunicazione del provvedimento di proroga ovvero l'invalidità della sentenza in caso di mancata esecuzione di tale adempimento. (In motivazione, la Corte ha precisato che non può ritenersi irragionevole una disciplina che fissi termini diversi per l'attività del giudice rispetto a quelli riferiti alle parti, attesa la diversità delle posizioni dei soggetti processuali e della tipologia di atti da formare).
La sospensione dei termini di custodia cautelare disposta, con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen., in pendenza del termine per il deposito della motivazione previsto dall'art.304, comma primo, lett.c), cod.proc.pen., ovvero nel caso in cui consegua alla particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato "ex" art. 304, comma secondo, cod.proc.pen., determina la sospensione della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti nel medesimo reato, anche se non sottoposti a misura custodiale.
La contestazione "aperta" del reato previsto dall'art.73 d.P.R. n.309 del 1990, avendo ad oggetto fatti specifici di detenzione illecita e cessione di stupefacenti, non copre tutti gli episodi accaduti nel periodo di riferimento, ma solo quelli concretamente individuabili alla luce della imputazione e degli elementi di prova introdotti nel processo. (In motivazione, la Corte ha escluso la violazione del princio del "ne bis in idem" nel caso di imputato già condannato per i reati di cui agli artt.73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1889 n.309 commessi in un arco temporale ampio ed in luoghi diversi, nei cui confronti era intervenuta una successiva condanna per il reato di cessione di stupefacenti riferita a fatti consumati nell medesimo contesto spazio -temporale senza, tuttavia, che risultasse, in termini concretamente plausibili, la loro coincidenza con quelli già giudicati).
Commentari • 6
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1. Il principio affermato Con la sentenza in commento, la Cassazione penale, Sez. III, n. 39936/2025 ha ribadito un principio ormai consolidato ma ancora oggetto di frequenti contestazioni difensive: Nel processo celebrato nei confronti di imputato dichiarato assente ex art. 420-bis c.p.p., tanto l'avviso di deposito della sentenza ex art. 548, comma 2, c.p.p., quanto la comunicazione della proroga del termine per il deposito della motivazione ex art. 154, comma 4-bis, disp. att. c.p.p., devono essere notificati al difensore e non personalmente all'imputato. L'omessa comunicazione del provvedimento di proroga non integra alcuna nullità. 2. Il caso: richiesta di restituzione nel termine …
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Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie [c.p. 313; c.p.p. 343, 344] (3); 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione [c.p.p. 3, 479] (3) 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2016, n. 31875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31875 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2016 |
Testo completo
3187 5/ 1 6 31825 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo ITno LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.657 Giacomo AOni UP - 12/04/2016 ME Carcano Emilia Anna GI R.G.N. 213/2016 AE De Amicis TO Corbo -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. RM ST, nato a [...] il [...];
2. CC US, nato ad [...] il [...];
3. RB ST, nato a [...] il [...];
4. FA FR, nato a [...] il [...];
5. DE LA FA, nato a [...] il [...];
6. DI LL SA, nato a [...] il [...];
7. IE LU, nato a [...] il [...];
8. NO ME, nato a [...] il [...];
9. IO US, nato ad [...] il [...]; 10. US ME, nata a [...] il [...]; 11. GA BI, nato a [...] il [...]; 12. NI TO, nato a [...] il [...]; 13. LA HE TO, nato a [...] il [...]; 14. TO AN, nato a [...] il [...]; 15. SA OR, nato ad [...] il [...]; 16. TE HE, nato ad [...] il [...]; 18. DI OL TO, nato a [...] il [...]; M 17. RR TO, nato ad [...] il [...]; 19. CH OH, nato a [...] il [...]; 20. CH US, nato a [...] il [...]; 21. TA TO, nato a [...] il [...]; 22. TO US, nato ad [...] il [...]; 23. AS VE, nato ad [...] il [...]; 24. IU CE, nato a [...] il [...]; 25. IA CO, nato a [...] il [...]; 26. CR GE, nato ad [...] il [...]; 27. DE IO SA, nato a [...] il [...]; 28. ER AO, nato a [...] il [...]; 29. DE OM UI, nato a [...] il [...]; 30. DI AL CO, nato a [...] il [...]; 31. GG TO, nato a [...] il [...]; 32. LA NA, nata a [...] il [...]; 33. AI RI, nato a [...] il [...]; 34. MA AN, nato a [...] il [...]; 35. NN FR, nato ad [...] il [...]; 36. NN AR, nato ad [...] il [...]; 37. LL FR, nato ad [...] il [...]; 38. LL EO, nato ad [...] il [...]; 39. ET NN, nato a [...] il [...]; 40. PO UI, nato a [...] il [...]; 41. RU CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/05/2014 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere TO Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AO Canevelli, che ha concluso chiedendo: l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di US : GI, con rideterminazione della pena in anni tre e mesi sei di reclusione, e . rigetto nel resto;
il rigetto dei ricorsi di ME SS, TO IC, RI OR, FR LI, EO LI e CO BI, dichiararsi inammissibili tutti gli altri ricorsi;
uditi gli avvocati RI Gurrado, quale difensore di fiducia di OH CH e US CH, nonché quale sostituto processuale dell'avvocato TO Carlucci, difensore di fiducia di US AP, IT EN, quale difensore di fiducia di OR PI, CO IO, quale difensore di fiducia di 2 US GI, UI IN, quale difensore di fiducia di TO IC, e AL LI, quale difensore di fiducia di US EL, LU AL, BI GA, HE TO EL, TO RR, VE TA, UI De MM e RI OR, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 21 maggio 2014, la Corte di appello di Bari, per quanto di interesse in questa sede, in parte confermando ed in parte riformando la decisione di primo grado, emessa all'esito di giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di ST RM, US CC, ST RB, FR FA, FA DE LA, SA DI LL, LU IE, ME NO, US IO, ME US, AV GA, TO NI, HE TO LA, AN TO, OR SA, HE TE, TO RR, TO DI OL, AM CH, EF CH, TO TA, US TO, VE AS, CE IU, CO IA, GE CR, SA DE IO, AO ER, UI DE OM, CO DI AL, TO GG, NA LA, RI AI, AN MA, FR NN, AR NN, FR LL, EO LL, NN ET, UI PO e CO RU, condannando gli stessi alle pene ritenute di giustizia. In particolare, sono stati condannati: a) per il delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso diretta da GE HE AM, per il periodo dal novembre 2005 al 24 aprile 2009, LU IE e TO NI (capo A della rubrica); b) per il delitto di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, anch'essa diretta da GE HE AM, per il periodo dal novembre 2005 in poi, ST RM, US CC, ST RB, LU IE, TO NI, HE TO LA, OR SA e HE TE (capo B della rubrica); c) per reati di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di tipo "pesante" provenienti dall'associazione capitanata dallo AM, diversamente circostanziati, ST RM (capo B della rubrica), US CC (capo B della rubrica), ST RB (capi B, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C15, C16 della rubrica), FR FA (capo C17 della rubrica), Ап FA DE LA (capi C2, C3, C4, C10, C11, C12, C13, C14, C15 della 3 H rubrica), SA DI LL (Capo B della rubrica), ME NO (Capo della rubrica), US IO (Capo B della rubrica), ME US (Capo C1 della rubrica), AV GA (Capo B della rubrica), HE TO LA (Capi B, C5, C7, C8, C9 della rubrica), AN TO (Capo B della rubrica), OR SA (Capo B della rubrica), HE TE (Capo B della rubrica) e TO RR (Capo B della rubrica), previo riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nei confronti del DI LL e del RR;
d) per i reati di danneggiamento seguito da incendio e di minaccia commessi in danno di ME SS e di suoi familiari, ed aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, US CC e ST RB (Capo D della rubrica). Sono stati inoltre condannati: a) per il delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso diretta da TO Di OS, per il periodo dal novembre 2007 in poi, TO GG e CO RU (Capo E della rubrica); b) per il delitto di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, anch'essa diretta da TO Di OS, per il periodo dal novembre 2007 in poi, VE AS, CE IU, TO GG, AR NN, FR LL, EO LL e CO RU (Capo F della rubrica); c) per reati di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di tipo "pesante" provenienti dall'associazione capitanata dal Di OS, diversamente circostanziati, TO TA (Capo 12 della rubrica), US TO (Capo F della rubrica), VE AS (Capo F della rubrica), CE IU (Capi F ed L della rubrica, ma anche B per un precedente periodo), GE CR (Capo F della rubrica), SA DE IO (Capo 14 della rubrica), AO ER (Capi F e 11 della rubrica), UI DE OM (Capo 14 della rubrica), CO DI AL (Capo 14 della rubrica), TO GG (Capo F della rubrica), NA LA (Capo 14 della rubrica), RI AI (Capi F ed 14 della rubrica), FR NN (Capo F della rubrica), AR NN (Capo F della rubrica), FR LL (Capo F della rubrica), EO LL (Capo F della rubrica), NN ET (Capo 14 della rubrica), UI PO (Capo 14 della rubrica) e CO RU (Capo F della rubrica), previo riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nei confronti del DE IO, della LA e del PO;
d) per reati di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di tipo An "leggero" provenienti dall'associazione capitanata dal Di OS, diversamente 4 circostanziati, OH CH (Capo 14 della rubrica), EF CH (Capo 14 della rubrica), IA CO (Capo 14 della rubrica) e AN MA (Capo 14 della rubrica); e) per il reato di tentata estorsione aggravata, anche ex art. 7 d.l. n. 151 del 1991, in danno dell'azienda AT, TO DI OL, TO GG e CO RU (Capo G della rubrica). Le fonti di prova sulla cui base sono state pronunciate le condanne sono costituite eminentemente da intercettazioni telefoniche ed ambientali, sequestri e controlli di polizia giudiziaria, nonché dichiarazioni di collaboratori di giustizia.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione tutti gli imputati precedentemente indicati, personalmente o a mezzo di difensore di fiducia. Per alcuni dei ricorrenti sono stati anche depositati motivi nuovi o memorie.
3. Per ST RM ha presentato ricorso il difensore di fiducia, avvocato Giancarlo Chiariello, formulando un unico motivo, nel quale si lamenta violazione dell'art. 546, lett. e) cod. proc. pen., e 62-bis e 133 cod. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen. La doglianza deduce che la motivazione è del tutto carente, anche graficamente, sia in ordine alla quantificazione della riduzione per il riconoscimento delle attenuanti generiche, sia in ordine alla determinazione del ridimensionamento del trattamento sanzionatorio. Si rileva che la sentenza impugnata ha dato atto della rinuncia ai motivi di impugnazione, della condotta collaborativa e del principio di rimeditazione sul tenore di vita anteatto (per l'ammissione di responsabilità) senza trarne le dovute conseguenze.
4. US CC ha presentato ricorso personalmente, formulando un unico motivo, nel quale si lamenta violazione dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. . La doglianza deduce che la motivazione non dà conto delle concrete modalità per le quali l'attività illecita posta in essere si sarebbe caratterizzata come connotata da metodologia mafiosa, ma si limita a rilevare che «EL . era un soggetto organico alla associazione, stretto e assiduo collaboratore nella attività di spaccio e anche nelle spedizioni punitive del capogruppo BE, e sul punto vi è rinuncia a motivi, indi giudicato».
4.1. Successivamente, in data 24 marzo 2016, il difensore di fiducia del EL, avvocato AL LI, ha presentato motivi nuovi, con i quali dopo aver premesso che l'imputato, nel rinunciare ai motivi di appello, - An aveva però mantenuto fermi quelli relativi alla sussistenza dell'aggravante di cui 5 all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed alla rideterminazione della pena - evidenzia che la sentenza impugnata non riporta il percorso logico seguito nella determinazione della pena, e che, in omaggio dei principi del favor rei e del divieto di reformatio in peius, le diminuzioni di pena debbono ritenersi applicate esclusivamente per i reati ostativi alla concessione di misure alternative alla detenzione (quindi, non con riferimento al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, essendo questo l'unico escluso dal novero dei reati ostativi). Ciò posto, il ricorrente precisa che, seguendo questo ragionamento, l'aumento per la continuazione, relativo al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, resterebbe pari a sedici mesi di reclusione, mentre l'aumento per l'aggravante dovrebbe essere del tutto neutralizzato, sicché questa circostanza, non esplicando alcun effetto, dovrebbe ritenersi di fatto esclusa. Conclude rappresentando che la sentenza non fornisce le argomentazioni logiche necessarie ai fini del legittimo utilizzo del potere discrezionale nella determinazione della pena.
5. ST RB ha presentato ricorso personalmente, formulando un unico motivo, nel quale si lamenta violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per la mancata concessione delle «attenuanti, con giudizio di prevalenza» per il positivo comportamento processuale.
6. Per FR FA ha presentato ricorso il difensore di fiducia, avvocato IT Giulitto, formulando un unico motivo, nel quale si lamenta violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La doglianza deduce che la sentenza impugnata non ha risposto alle censure formulate con l'atto di appello, e condivise dal P.G., incentrate sull'assenza di elementi dai quali desumere che i diversi episodi di spaccio fossero di entità non lieve;
in particolare, nessun elemento significativo risulta acquisito in proposito mediante le intercettazioni telefoniche. 7 7. FA DE LA ha presentato ricorso personalmente, formulando un unico motivo, nel quale si lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., poiché la sentenza impugnata omette di fornire le argomentazioni logiche necessarie ai fini del : legittimo utilizzo del potere discrezionale nella determinazione della pena.
8. SA DI LL ha presentato ricorso personalmente, formulando un Ал unico motivo, nel quale si lamenta la manifesta illogicità della motivazione con 6 A riferimento alla quantificazione della pena, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., perché la sentenza impugnata, nonostante il riconoscimento della lieve entità, è partita dal massimo previsto dalla legge, argomentando sulla base di rapporti di parentela con un presunto esponente di spicco del clan, nonché di un'attività di cessione non meramente irrisoria.
9. Per LU IE ha presentato ricorso il difensore di fiducia, avvocato Massimo TO Chiusolo, formulando un unico motivo, nel quale si lamenta la violazione degli artt. 178 e ss., 545 e 546 cod., proc. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorrente deduce che vi è contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza: a p. 184, la Corte d'appello, per i reati giudicati con la sentenza del G.u.p. Tribunale di Bari del 22 giugno 2005, ha indicato un aumento di mesi sei, mentre per i reati giudicati con la sentenza del G.u.p. Tribunale di Bari del 3 luglio 2008 ha indicato un aumento di anni uno di reclusione, e poi a tali sanzioni ha applicato la diminuente di un terzo per il rito, sicché l'aumento complessivo per tali reati è quantificato in motivazione in complessivi anni uno di reclusione (e non in anni due e mesi due come nel dispositivo). Rappresenta, poi, che è inammissibile il ricorso alla correzione dell'errore materiale, che deve darsi prevalenza al dispositivo, e che deve perciò annullarsi la sentenza impugnata. 10. Per ME NO ha presentato ricorso il difensore di fiducia, avvocato RI Gironda, formulando un unico motivo, nel quale si lamenta la violazione degli artt. 125, 129 e 546, comma 1, lett. e), cod., proc. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata avrebbe «di fatto [...] esposto in maniera del tutto insufficiente» le ragioni indicative dell'insussistenza dei presupposti indicati nell'art. 129 cod. proc. pen. 11. US IO ha presentato ricorso sia personalmente, sia tramite il difensore di fiducia, avvocato CO IO. . 11.1. Nel ricorso presentato personalmente, è formulato un unico motivo, : nel quale si lamenta la violazione degli artt. 133 cod. pen. e 597 cod., proc. pen., e la manifesta illogicità della motivazione, in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. Si deduce, in particolare, che la Corte di merito avrebbe dovuto valutare se fosse configurabile il fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del . 1990, che la riduzione della pena per le attenuanti generiche era stata disposta in misura proporzionale inferiore a quella applicata in primo grado (quindi inAl : 7 violazione del divieto di reformatio in peius), e che la sentenza impugnata ha omesso di fornire le argomentazioni logiche necessarie ai fini del legittimo utilizzo del potere discrezionale nella determinazione della pena. 11.2. Nel ricorso presentato dal difensore, sono formulati due motivi. Nel primo motivo, si censura l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di riqualificazione giuridica dei fatti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sottolineandosi che la specifica doglianza formulata con l'atto di appello non era stata oggetto di rinuncia e che la sentenza impugnata, per posizioni analoghe, come quella di De RO FA, ha proceduto alla riqualificazione. Nel secondo motivo, si censura la violazione di legge ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., evidenziandosi, in particolare, che dagli atti risultano contatti del GI pressoché esclusivamente con un solo coimputato», nonché l'assenza di riscontri sul dato ponderale della sostanza "trattata"; si segnala inoltre la necessità di valorizzare la confessione e lo stato di incensuratezza dell'imputato, nonché la modestia e rudimentalità delle attività di cessione>>. 11.3. Successivamente, in data 24 marzo 2016, il difensore di fiducia del GI, avvocato CO IO, ha presentato memoria, con la quale si ribadisce la censura per la violazione del divieto di reformatio in peius in riferimento alla riduzione di pena per la concessione delle attenuanti generiche. 12. ME US ha presentato ricorso personalmente, formulando tre motivi. Nel primo motivo, si lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione circa l'affermazione di responsabilità, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Si deduce, innanzitutto, che le motivazioni della sentenza impugnata ripropongono acriticamente quelle esposte nella sentenza di primo grado, senza considerare i motivi di appello e le deduzioni difensive riprodotte nella memoria scritta depositata per l'udienza del 14 febbraio 2014. Si aggiunge, poi, che le conclusioni di colpevolezza si fondano su semplici sospetti desunti dalle denunce della sorella RI ZI SS e del cognato LU PU: questi ultimi due avevano denunciato BE ST ed i suoi amici di aver compiuto azioni intimidatorie e violente nei loro confronti, in ritorsione ad una presunta attività di spaccio di droga della ME SS;
il BE, peraltro, non poteva nutrire . che meri sospetti, come dimostrato dal fatto che si era fatto accompagnare da un tossicodipendente presso i parenti di ME SS, per dimostrare che questa provvedeva alle cessioni di droga, e come confermano le parole del J: collaboratore di giustizia AS ZA, il quale riferisce dell'incendio della . 8 vettura di una tossicodipendente «perché si sospettava che questa tossicodipendente stava vendendo a qualche amico un po' di eroina ...». In ogni caso le dichiarazioni dello spacciatore sono inutilizzabili, perché provenienti da soggetto mai individuato. Si osserva, ancora, che l'attività di spaccio, in realtà, era addebitata dallo stesso BE al marito di ME SS, a nome TO GU, come riferisce il PU che afferma di essere stato malmenato perché si era rifiutato di accompagnare il BE dal GU, e come risulta dai precedenti penali del GU. Si rappresenta, quindi, che dalle intercettazioni telefoniche risultano richieste giornaliere di droga al BE ed al suo gruppo certamente compatibili con l'uso personale» della ME SS e della sorella, entrambe note tossicodipendenti, tanto più che non sono stati individuati (eventuali) diversi acquirenti finali. Si segnala, poi, che non è agevole spiegare logicamente la sequenza: la fase dell'attività di spaccio autonoma della ME SS, con contestuali aggressioni fino all'ottobre 2007; la successiva fase di acquisto di dosi dal BE, tra l'ottobre ed il novembre 2007; la fase ancora successiva di nuove aggressioni alle sorelle SS e al PU, nel dicembre 2007. Nel secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di travisamento della prova in relazione alle intercettazioni telefoniche, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Si deduce, innanzitutto, che risultano trascritte solo venti delle cinquantuno conversazioni intercettate nei confronti di ME SS, ed i cui estremi sono indicati in sentenza, e che, inoltre, risulta palese il travisamento del contenuto delle conversazioni, come si può evincere emblematicamente dal raffronto tra quanto riportato nel scheda redatta dalla polizia giudiziaria e quanto emerge dalla registrazione in riferimento alla telefonata delle ore 17.04 del 21.10.2007. In sintesi, le conversazioni, ad avviso della Difesa, attestano richieste giornaliere di una, massimo due dosi di sostanza stupefacente (della cui qualità non è dato sapere), perfettamente compatibili con l'uso personale [...]». Nel terzo motivo, si lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione circa la mancata riqualificazione del reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Si deduce che in ogni caso non sono certi i quantitativi di sostanza stupefacente oggetto di compravendita, e che, inoltre le sentenza di merito parlano di «mini attività di spaccio gestita dalla SS»> (così la sentenza di primo grado a p. 943), o comunque di rifornimenti di modestissima rilevanza effettuati alla donna dal gruppo del BE (così la sentenza di appello p. 223). 13. AV GA ha presentato due ricorsi, entrambi personalmente. 13.1. Il primo ricorso, depositato il 24 ottobre 2014 è articolato in due motivi. Nel primo motivo, si lamenta la mancata qualificazione del reato a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, evidenziandosi, in particolare, che, per il corretto apprezzamento dei fatti, è fondamentale il ricorso al criterio di ragionevolezza. Nel secondo motivo, si lamenta la «opinabilità» dell'applicazione della recidiva, che ha determinato l'irrogazione di una pena sproporzionata, e che è stata ritenuta per il GA e non anche per moltissimi altri degli imputati del presente processo, per i quali, pure, a differenza che per il ricorrente, è stata affermata la responsabilità per reati associativi o per reati aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991. 13.2. Il secondo ricorso, depositato il 3 aprile 2014 è articolato in tre motivi. Nel primo motivo, si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 521 e 522 cod. proc. pen. relativa alla mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza, osservandosi che all'imputato era originariamente addebitata la fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e che la riqualificazione di tale contestazione in quella di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 non è ammissibile secondo consolidata giurisprudenza (si cita Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012). Il secondo ed il terzo motivo ripropongono le doglianze dedotte, rispettivamente, con il primo ed il secondo motivo del primo ricorso. 14. Per TO NI ha presentato ricorso il difensore di fiducia, avvocato UI IN, articolando cinque motivi. Nel primo motivo, si censura l'illegittimità costituzionale dell'art. 585 cod. proc. pen. e dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui le disposizioni del codice di rito non prevedono una proroga dei termini anche in favore della Difesa per proporre l'impugnazione. Nel secondo motivo, si censura l'illegittimità costituzionale dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., relativamente alle norme processuali penali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, indicate nell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui la disposizione contestata non prevede né un obbligo di comunicazione alle parti del decreto di proroga dei termini per il di omessa comunicazione del decreto in questione. 세 deposito della sentenza, né conseguenze circa l'invalidità della sentenza nel caso 10 Nel terzo motivo, si censura mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, a : norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., perché le contestazioni sono generiche e comunque non sufficientemente specifiche, rendendo così . scarsamente intellegibile il contenuto della decisione. + Nel quarto e quinto motivo, si censura mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al compendio probatorio utilizzato e alla partecipazione al sodalizio criminale, specie laddove si valorizzano dichiarazioni di collaboratori di giustizia e condotte poco significative. Invero, in primo luogo, scarsa deve ritenersi l'attendibilità di dichiaranti che sono passati da un sodalizio all'altro, prima di iniziare a collaborare con l'Autorità giudiziaria;
inoltre, in particolare, non è credibile l'accusa di aver custodito le armi della cosca, in quanto incensurato, posto che il IC era gravato di numerosi precedenti. In secondo luogo, dagli elementi acquisiti, il IC «viene fuori come un piccolo spacciatore di paese che, ovviamente, deve rivolgersi alla piazza dello spaccio per rifornirsi di merce»; né : le conversazioni intercettate hanno evidenziato elementi idonei ad attribuire un ruolo diverso e più significativo al ricorrente. In terzo luogo, è apodittico il collegamento affermato tra il IC e gli altri esponenti della cosca sulla base di intercettazioni nelle quali si parla di «tale non bene identificato TO». 15. HE TO LA ha presentato ricorso personalmente, articolando un motivo, nel quale si lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen., in riferimento . all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., poiché la sentenza impugnata omette di fornire le argomentazioni logiche necessarie ai fini del legittimo utilizzo del potere discrezionale nella determinazione della pena. - 16. Per AN TO ha presentato ricorso il difensore di fiducia, avvocato FR VE Digilio, articolando un motivo, nel quale si lamenta violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, posto che il richiamo nel capo B) all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 è - un mero richiamo formale» che «serviva a collegare all'attività associativa i . ' singoli episodi di spaccio successivamente contestati, in autonomi e specifici capi, ai singoli imputati», e che, però, nessun episodio specifico è addebitato al NT. An . 11 17. Per OR SA ha presentato ricorso il difensore di fiducia, avvocato Massimo TO Chiusolo, articolando due motivi. Nel primo motivo, si lamenta violazione degli artt. 125, 545 e 546 cod. proc. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991, in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deducendosi che al PI è stata ascritta «"oggettivamente"» l'aggravante in questione, e sol perché il medesimo ebbe modo di assistere passivamente ad atteggiamenti minacciosi da parte di BE ST, con cui si stava accompagnando, nei confronti dei componenti di una pattuglia di Carabinieri;
né la sentenza ha detto alcunché con riferimento alla sussistenza dell'aggravante rispetto ai reati satellite. Nel secondo motivo, si lamenta nullità della sentenza per violazione degli artt. 125 e 533 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., perché non vi è traccia di motivazione sulla rideterminazione della pena da parte del giudice di appello. 18. Per HE TE ha presentato ricorso il difensore di fiducia, avvocato RI Gironda, articolando due motivi. Nel primo motivo, si lamenta violazione degli artt. 125, 129 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata avrebbe «di fatto [...] esposto in maniera del tutto insufficiente» le ragioni indicative dell'insussistenza dei presupposti indicati nell'art. 129 cod. proc. pen., né avrebbe indicato le ragioni poste a base della commisurazione della pena. Nel secondo motivo, si lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per la mancata eliminazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, non fornendo alcuna motivazione nonostante lo specifico motivo di appello. 19. Per TO RR ha presentato ricorso il difensore di fiducia, avvocato RI Gironda, articolando un motivo, nel quale si lamenta violazione degli artt. 129 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata avrebbe omesso di esercitare il controllo «in ordine alla esistenza di una causa di non punibilità» rilevabile ex art. 129 cod. proc. pen. 20. Per TO DI OL ha presentato ricorso il difensore di fiducia, avvocato IT Giulitto, articolando un motivo, con il quale lamenta violazione degli artt. 125, 192, commi 1 e 3, 195, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. 12 A pen., 629 cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991, in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. Si deduce che la motivazione è viziata perché pone al centro della ricostruzione la «posizione apicale nel sodalizio» del Di OS e, quindi, una sua responsabilità di posizione. Nei confronti del Di OS sono valorizzate . . intercettazioni telefoniche intervenute tra altre persone e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia CO BI. Invero, dichiarante ha riferito di aver saputo de relato, e precisamente da FR ER del «consenso>> del Di OS all'azione estorsiva in danno dell'azienda vinicola e olearia di FR AT, ed ha ricondotto tale approvazione ad un modus procedendi consolidato, secondo uno schema che vedeva il ER recarsi a Ceglie del Campo, informare il Di OS dei programmi di azione del gruppo operante in Adelfia e ricevere dallo stesso il benestare;
l'iniziativa della specifica attività estorsiva era stata però di IT UL, il quale era anche colui che aveva : preso tutte le decisioni operative, come quella di cospargere di benzina a fini intimidatori lo AT, allorché questi si era rifiutato di pagare, e che, inoltre, durante il successivo periodo di detenzione del BI, aveva sostenuto economicamente lo stesso. Le conversazioni telefoniche intercettate non sono in alcun modo indicative del coinvolgimento del Di OS nella vicenda estorsiva, avendo altro oggetto e non intercorrendo neppure tra quest'ultimo e gli altri coimputati. 21. Per OH CH e EF CH ha presentato ricorso il difensore di fiducia, avvocato RI Gurrado, articolando un complesso motivo, con il quale lamenta violazione del divieto del cd. "patteggiamento in appello" di cui al d.l. 23 maggio 2008, n. 92, risultante dalla circostanza che la sentenza impugnata si è limitata semplicemente a ratificare la pena concordata tra le parti», la mancata valutazione circa la sussistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., nonché l'assenza di motivazione in ordine alla riqualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 22. Per TO TA ha presentato ricorso il difensore di fiducia, avvocato IT Giulitto, articolando un motivo, con il quale lamenta violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Si premette che il reato più grave, già giudicato, deve identificarsi in quello contestato nel capo B) del procedimento Hinterland e non in quello contestato nel capo C) del procedimento Osiride, procedimenti entrambi confluiti nel 13 L processo definito con sentenza della Corte di appello di Bari del 17 aprile 2013, n. 1311, come si evince da p. 138 di questa sentenza. Si rileva, poi, che nel capo B) del procedimento Hinterland la contestazione aveva ad oggetto i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravati dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, commessi in Bari, Ceglie del Campo, Adelfia e comuni limitrofi dal 1.11.2007 all'attualità, e che quindi la stessa copre quella di cui al Capo 12 del presente processo, che concerne fatti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commessi in Bari ed Adelfia il 22 aprile 2008. Sono allegati gli estratti della sentenza della Corte di appello di Bari del 17 aprile 2013, n. 1311. 23. US TO ha presentato ricorso personalmente, articolando quattro motivi. Con il primo motivo, si lamenta violazione degli artt. 294 e 453 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., deducendosi che l'avviso di fissazione per l'interrogatorio di garanzia, indicato come presupposto del giudizio immediato, è stato notificato al difensore di fiducia alle ore 13,57 del 23 novembre 2010, in relazione ad atto da svolgersi presso la Casa circondariale di Taranto alle ore 16,30 dello stesso giorno, e che in ogni caso è stata omessa ogni motivazione sul punto. Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione, in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. - proc. pen., deducendosi che la sentenza di primo grado aveva evidenziato come l'attività illecita svolta dal AP avvenisse sotto la minaccia di GE ZI, il quale costantemente gli diceva che avrebbe informato il padre delle condotte di spaccio ed aveva incendiato un'autovettura intestata alla madre del AP, e che a fronte di tali emergenze, le quali escludono la configurabilità del dolo, nulla dice la sentenza di appello. Con il terzo motivo, si lamenta violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione, in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deducendosi che gli episodi indicati a riscontro dell'attività di spaccio da parte del gruppo facente capo ad GE ZI nella sentenza di primo grado sono tutti relativi a detenzioni di modesti quantitativi di droga (cocaina e hashish), e a fronte di tali rilievi, nulla dice la sentenza di appello. Con il quarto motivo, si lamenta difetto di motivazione in ordine al calcolo T della pena, in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deducendosi che la sentenza ha proceduto ad un calcolo unitario ed indifferenziato, senza individuare nemmeno la pena base. 7 € 14 24. VE AS ha presentato ricorso per cassazione (depositato due volte: il 24 ottobre 2014 ed il 3 aprile 2015) personalmente, articolando un motivo, nel quale lamenta violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, chiedendo una valutazione giuridica dei fatti improntata al criterio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. 25. Per CE IU ha presentato ricorso il difensore di fiducia, avvocato Massimo Ungaro, articolando un motivo, nel quale lamenta vizio di motivazione nella parte in cui omette qualunque indicazione sui criteri seguiti per la quantificazione degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione (continuazione interna al CAPO F;
continuazione ulteriore per i reati di cui ai capi Be L). 26. CO IA ha presentato ricorso personalmente, articolando un motivo, nel quale lamenta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, posto che gli elementi a suo carico sono forniti esclusivamente dalle intercettazioni telefoniche, prive di ogni riferimento utile a stabilire l'entità del quantitativo di sostanza stupefacente trattata, e che il giudice di secondo grado non ha fornito alcuna specifica indicazione in ordine a tale profilo pur dedotto con l'atto di appello. Si aggiunge che il giudice di primo grado aveva riconosciuto un ruolo residuale del IU negli episodi per i quali è intervenuta condanna. 27. Per GE CR ha presentato ricorso il difensore di fiducia, avvocato NN Moramarco, articolando tre motivi. Nel primo motivo, si lamenta mancanza ed illogicità della motivazione a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., in quanto il giudizio di responsabilità sarebbe stato fondato esclusivamente su presunzioni ed argomentazioni apparenti, ma in assenza di riscontri certi. Nel secondo motivo, si lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in quanto anche lo specifico episodio del 7 giugno 2008 è ricostruito sulla base di intercettazioni telefoniche postume, intercorse tra persone diverse dal AN, e, più in generale, le diverse conversazioni telefoniche evidenziano che quest'ultimo non ha inteso soddisfare le richieste di collaborazione formulategli da GE ZI (indicative le telefonate del 9 e 10 luglio 2008, dalle quali risulta che il AN si era sottratto ad ogni contatto del ZI con la scusa che stava dormendo). 15 Nel terzo motivo, si lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto non vi è agli atti alcun elemento dal quale desumere l'entità della sostanza stupefacente trattata. Si aggiunge che già il giudice di primo grado aveva escluso un ruolo di primo piano per il AN e lo aveva definito «uno spacciatore di non evidente affidabilità». 28. Per SA DE IO ha presentato ricorso il difensore di fiducia, avvocato Andrea Melpignano, articolando un motivo, con il quale deduce che, per effetto della riqualificazione già disposta in primo grado della condotta ritenuta in quella di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione, attesa la riforma di cui alla legge 16 maggio 2014, n. 79. 29. AO ER ha presentato ricorso personalmente, articolando un motivo, con il quale deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., in quanto la derubricazione della contestazione, inizialmente relativa al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nella fattispecie di cui all'art. 73 del medesimo d.P.R. determina una immutazione fattuale e giuridica dell'addebito, che non può ritenersi ammissibile sol perché il Capo F opera un apodittico e sintetico riferimento all'art. 73». 30. UI DE OM ha presentato ricorso personalmente, articolando un complesso motivo, nel quale lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. (ma anche, sostanzialmente, dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen. Si deduce, in particolare, che la fattispecie di reato avrebbe dovuto essere quella di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, chiedendo una valutazione giuridica dei fatti improntata al criterio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., e che, inoltre, la sentenza non offre alcuna spiegazione in ordine al criterio di discrezionalità seguito nella determinazione della pena, sebbene la stessa sia stata fissata in misura ben più alta del minimo edittale. 30.1. Successivamente, in data 24 marzo 2016, il difensore di fiducia del De MM, avvocato AL LI, ha presentato motivi nuovi, con i quali ribadisce la censura in ordine al mancato riconoscimento delle fattispecie di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, osservando che il giudice di merito non ha adempiuto al dovere di rendere motivazione cui era istituzionalmente tenuto, e che, in particolare, è irrilevante il dato dell'arresto M 16 operato nei confronti del ricorrente per la detenzione di un quantitativo pari a 2 Kg. circa di hashish. 31. Per CO DI AL ha presentato ricorso il difensore di fiducia, avvocato Giancarlo Chiariello, articolando un motivo, nel quale lamenta violazione degli artt. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e 62-bis e 133 cod. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in quanto sarebbe erronea la quantificazione dell'efficacia diminuente e la complessiva commisurazione del trattamento sanzionatorio non avrebbero tenuto conto di diversi elementi favorevoli, come la rinuncia ai motivi di impugnazione attinenti alla responsabilità, la condotta collaborativa ed il principio di rimeditazione sul tenore di vita anteatto, la ridotta intensità del dolo. 32. Per TO GG ha presentato ricorso il difensore di fiducia, avvocato Giancarlo Chiariello, articolando un motivo, nel quale lamenta violazione degli artt. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e 62-bis e 133 cod. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in quanto sarebbe erronea la quantificazione dell'efficacia diminuente delle attenuanti generiche e la complessiva commisurazione del trattamento sanzionatorio non avrebbe tenuto conto di diversi elementi favorevoli, come la rinuncia ai motivi di impugnazione attinenti alla responsabilità, la condotta collaborativa ed il principio di rimeditazione sul tenore di vita anteatto, la ridotta intensità del dolo. 32. NA LA ha presentato ricorso personalmente, articolando un motivo, con il quale deduce, innanzitutto, che invalida è la notifica dell'estratto contumaciale, e, poi, che dagli atti acquisiti «non emerge alcuna prova certa ed inequivocabile» della sua responsabilità per il reato di detenzione a fini spaccio, ma che, anzi, la sentenza di appello, come già quella di primo grado, risulta «scarsa e contraddittoria». 33. RI AI ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata personalmente, articolando un motivo, con il quale lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. (ma anche, sostanzialmente, dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen. Si deduce, in particolare, che la fattispecie di reato avrebbe dovuto essere 17 ни quella di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, chiedendo una valutazione giuridica dei fatti improntata al criterio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., e che, inoltre, la sentenza non offre alcuna spiegazione in ordine al criterio di discrezionalità seguito nella determinazione della pena, sebbene la stessa sia stata fissata in misura ben più alta del minimo edittale. 33.1. Successivamente, in data 24 marzo 2016, il difensore di fiducia del OR, avvocato AL LI, ha presentato motivi nuovi, con i quali ribadisce la censura in ordine al mancato riconoscimento delle fattispecie di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, osservando che il giudice di merito non ha adempiuto al dovere di rendere motivazione cui era istituzionalmente tenuto, e che, in particolare, non è presente agli atti alcun elemento circa i dati ponderali inerenti allo stupefacente trattato, e nemmeno . circa la tipologia dello stesso. 34. AN MA ha presentato ricorso personalmente, articolando un motivo, con il quale deduce che la «sentenza è ingiusta e carente nella parte motiva» e che «sproporzionata» è la quantificazione della pena rispetto : all'effettivo disvalore dei fatti. 35. Per FR NN ha presentato ricorso il difensore di fiducia, avvocato RI Gironda, articolando un motivo, con il quale lamenta violazione degli artt. 125, 129 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata «ha esposto in maniera del tutto insufficiente la ricorrenza» dei presupposti che escludono la sussistenza delle cause che impongono una pronuncia liberatoria ex art. 129 cod. proc. pen., e «non ha esposto alcuna motivazione circa la quantificazione della pena». 36. Per AR NN ha presentato ricorso il difensore di fiducia, : avvocato RI Gironda, articolando un motivo, con il quale lamenta violazione degli artt. 125, 129 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata ha esposto in maniera del tutto insufficiente la ricorrenza» dei presupposti che escludono la sussistenza delle cause che impongono una pronuncia liberatoria ex art. 129 cod. proc. pen., e «non ha esposto alcuna motivazione circa la quantificazione della pena». 37. Per FR LL ha presentato ricorso il difensore di fiducia, avvocato LI TA, articolando tre motivi. Ал 18 Nel primo motivo, si lamenta vizio di motivazione apparente in riferimento alla sussistenza del reato associativo ed alla partecipazione di ciascuno dei due ricorrenti al sodalizio criminale, nonché «insufficienza della motivazione per relationem», in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata riporta ampi stralci della sentenza di primo grado, per poi concludere per la integrale condivisione di quel giudizio, così dimostrando di non aver operato alcun vaglio critico dei motivi di appello» e, in particolare, di quello che assumeva che «non trattavasi di associazione ma di un semplice 5 accordo illecito tra EO LI, UL e ZI e che tale accordo non aveva il requisito della stabilità». Nel secondo motivo, si lamenta violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del . 1990, in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in quanto nel motivo di appello che deduceva non essersi trattato di un'associazione, ma di un mero accordo illecito, si erano evidenziate le seguenti circostanze: l'esclusività dei contatti tra LI e UL;
l'unicità della dazione di stupefacente dal secondo al primo;
il ruolo di FR LI, espletato solo per un breve periodo e per la necessità di sostituire il fratello EO, sottoposto agli arresti domiciliari;
il limitato periodo in cui EO LI ha potuto svolgere l'attività illecita, stante la breve sottoposizione agli arresti domiciliari;
l'assenza di contatti tra FR LI ed altri coimputati del delitto associativo;
la condizione di incensuratezza di FR LI;
l'assenza di sequestri o di chiamate in correità a carico di FR LI e di EO LI. Si aggiunge, inoltre, che, dalle telefonate intercettate, non può neanche desumersi Pr l'esistenza di un gruppo operante in Altamura, in quanto ZI GE si era lamentato nella conversazione del 28 maggio 2008, ore 19,31, del pregiudizio derivante dalla presenza di «troppe mani», ivi compresa quella di LI EO detto NO. Nel terzo motivo, si lamenta la mancanza o illogicità della motivazione relativamente alla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in quanto, anche ad ammetterla, «la stabilità del rapporto acquirente-venditore non significa esistenza di una compagine associativa», e la condizione di incensuratezza di FR LI è indicativa di un mero intervento diretto a coadiuvare il fratello EO che era impossibilitato a muoversi». 38. Per EO LL ha presentato ricorso il difensore di fiducia, - : avvocato LI TA, articolando tre motivi. Nel primo motivo, si lamenta vizio di motivazione apparente in riferimento Ал alla sussistenza del reato associativo ed alla partecipazione di ciascuno dei due 19 ricorrenti al sodalizio criminale, nonché «insufficienza della motivazione per relationem», in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata riporta ampi stralci della sentenza di primo grado, per poi concludere per la integrale condivisione di quel giudizio, così dimostrando di non aver operato alcun vaglio critico dei motivi di appello» e, in particolare, di quello che assumeva che «non trattavasi di associazione ma di un semplice accordo illecito tra EO LI, UL e ZI e che tale accoro non aveva il requisito della stabilità». Nel secondo motivo, si lamenta violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in quanto nel motivo di appello che deduceva non essersi trattato di un'associazione, ma di un mero accordo illecito, si erano evidenziate le seguenti circostanze: l'esclusività dei contatti tra LI e UL;
l'unicità della dazione di stupefacente dal secondo al primo;
il limitato periodo in cui EO LI ha potuto svolgere l'attività illecita, stante la breve sottoposizione agli arresti domiciliari;
l'assenza di contatti tra FR LI ed altri coimputati del delitto associativo;
l'assenza di sequestri o di chiamate in correità a carico di FR LI e di EO LI. Si aggiunge, inoltre, che, dalle telefonate intercettate, non può neanche desumersi l'esistenza di un gruppo operante in Altamura, in quanto ZI GE si era lamentato nella conversazione del 28 maggio 2008, ore 19,31, del pregiudizio derivante dalla presenza di «troppe mani», ivi compresa quella di LI EO detto NO. Nel terzo motivo, si lamenta la mancanza o illogicità della motivazione relativamente alla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in quanto, anche ad ammetterla, «la stabilità del rapporto acquirente-venditore non significa esistenza di una compagine associativa». 39. Per NN ET ha presentato ricorso il difensore di fiducia, avvocato FR VE Digilio, articolando un motivo, nel quale si lamenta violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, posto che il richiamo nel capo I4) all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 è un mero richiamo formale» che «serviva a collegare all'attività associativa i singoli episodi di spaccio successivamente contestati, in autonomi e specifici capi, ai singoli imputati», e che, però, nessun episodio specifico è addebitato al SI. Ал 2 20 0 40. UI PO ha presentato ricorso personalmente, articolando due motivi. Nel primo motivo si lamenta mancanza о manifesta illogicità della motivazione, in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata non solo si è limitata a recepire acriticamente la motivazione della decisione di primo grado ed ha ammesso che non può comprendersi quale sia la dimensione complessiva dello spaccio in cui il ZI è coinvolto», ma ha anche trascurato che tutti i controlli si sono conclusi con una mera segnalazione amministrativa e che la riferibilità di attività illecite al ZI è operata sulla base di mere congetture. Nel secondo motivo si lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'avviso della proroga del termine per il deposito della sentenza è stato notificato al difensore quale domiciliatario del ZI, ma non anche in proprio. 41. Per CO RU ha presentato ricorso il difensore di fiducia, avvocato RIno Fiore, articolando un motivo nel quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto non è stata concessa la speciale diminuente di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce precisamente che l'inquadramento dei reati in contestazione in un ambito di criminalità organizzata non implica l'applicazione della diminuente di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991 con esclusione di quella di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990: proprio perché sono stati contestati e ritenuti sia il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., sia l'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, l'imputato doveva beneficiare di entrambe le diminuenti, da applicare entrambe in relazione al reato più grave, prima che si procedesse all'aumento per la continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di US CC, US TO, US IO, RI AI, HE TO LA, OR SA e HE TE sono fondati nei limiti di seguito precisati. Sono, invece, infondati i ricorsi proposti da TO TA, GE CR, SA DE IO, UI DE OM, TO DI OL, TO GG, NA LA, ME US, BI GA, FR LL, EO LL e CO RU. M 212 4 Sono, infine, manifestamente infondati, privi della specificità richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., o non sorretti da un interesse giuridicamente rilevante i ricorsi presentati da AM CH, US CH, ST RM, ST RB, FR FA, VE AS, CE IU, CO IA, FA DE LA, AO ER, SA DI LL, CO DI AL, LU IE, ME NO, AN MA, FR NN, AR NN, NN ET, TO NI, UI PO, AN TO, e TO RR.
2. L'esame dei ricorsi, atteso l'elevato numero dei ricorrenti e la eterogeneità delle censure addotte, avverrà per singole posizioni, salvo che con riferimento, da un lato, a OH e US CH e, dall'altro, a FR e EO LI, per la stretta connessione, in relazione a ciascuna coppia di imputati, delle questioni proposte e degli elementi di valutazione pertinenti. L'unico profilo trattato in via preliminare, per evidenti motivi di sintesi, è quello che attiene ai criteri di computo del termine di prescrizione in considerazione dei periodi di sospensione, fermo restando che la concreta applicazione di detti criteri verrà effettuata in sede di esame delle singole posizioni per le quali l'estinzione del reato può essere esclusa solo per la ricorrenza di cause di sospensione ex art. 159 cod. pen. Le posizioni sono ordinate in due gruppi, quelle relative ad imputati collegati alla consorteria criminale capeggiata da GE AM, eventualmente anche solo per aver illecitamente detenuto e ceduto sostanza stupefacente proveniente da questa organizzazione, e quelli riferite ad imputati collegati alla cosca malavitosa diretta da TO Di OS, pure in questo caso anche solo per aver illecitamente detenuto e ceduto sostanza stupefacente proveniente da questa associazione. All'interno di ciascuno dei due gruppi, le singole posizioni saranno esaminate in ordine alfabetico. Nel primo gruppo rientrano ST RM, US CC, ST RB, FR FA, FA DE LA, SA DI LL, LU IE, ME NO, US IO, ME US, BI GA, TO NI, HE TO LA, AN TO, OR SA, HE TE e TO RR. Del secondo gruppo fanno parte AM CH, US CH, TO TA, US TO, VE AS, CE IU, CO IA, GE CR, SA DE IO, AO ER, UI DE OM, TO DI OL, CO DI AL, TOAn 22 GG, NA LA, RI AI, AN MA, FR NN, AR NN, FR LL, EO LL, NN ET, UI PO e CO RU.
3. Il problema del computo dei termini di prescrizione si pone per i reati di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, concernenti rispettivamente la cessione o comunque la detenzione illecita di droghe cd. "leggere" e la cessione o comunque la detenzione illecita di stupefacenti di lieve entità, tenuto conto del tempo delle contestazioni.
3.1. Invero, con riferimento tanto alla prima quanto alla seconda fattispecie, per effetto della rimodulazione delle pene edittali determinata, in relazione a quella di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modifiche, dalla legge 16 maggio 2014, n. 36, e, in relazione a quella di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, il tempo necessario a prescrivere, tenuto conto del solo periodo di aumento per l'interruzione ex artt. 160 e 161 cod. pen., è pari a sette anni e mezzo dalla data del commesso reato, salva l'ipotesi che sia stata ritenuta una recidiva qualificata. L'avvenuto decorso della prescrizione, poi, è rilevabile nel giudizio di cassazione non solo per effetto di specifica doglianza (come nel caso del ricorso proposto dal DE IO), ma anche di ufficio, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. L'unico limite a tale rilevabilità di ufficio dipende, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dalla inammissibilità del ricorso (cfr., per tutte, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De LU, dep. 2001, Rv. 217266 e Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci), che, precludendo la valida costituzione del rapporto processuale relativo al giudizio di impugnazione, impedisce di dichiarare la prescrizione non solo se maturata dopo la pronuncia del dispositivo della sentenza impugnata in cassazione, ma anche se decorsa in una fase precedente (così, specificamente, Sez. U, Ricci, cit.).
3.2. Di conseguenza, per i ricorsi non dichiarati in questa sede inammissibili, la pronuncia di estinzione dei reati di cui all'art. 73, comma 4 e comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in data antecedente al 13 ottobre 2008, è preclusa solo in conseguenza della ricorrenza di cause di sospensione del corso della prescrizione, a norma dell'art. 159 cod. pen. Tra le cause di sospensione della prescrizione, l'art. 159, primo comma, cod. pen. attribuisce rilievo alla «sospensione dei termini di custodia cautelare [...] Ал imposta da una particolare disposizione di legge». 23 Nel novero delle cause di sospensione obbligatoria dei termini di custodia cautelare che determinano la sospensione della prescrizione, la più recente giurisprudenza di legittimità ha indicato sia la pendenza del termine fissato dal giudice di merito per il deposito della sentenza di primo e di secondo grado, allorché l'imputato è sottoposto a misura custodiale (così Sez. 2, n. 577 del 10/10/2014, dep. 2015, Di CE, Rv. 261557; per l'opposta soluzione v. Sez. 1, n. 5950 del 21/01/2009, Vigna, Rv. 243351), sia il periodo di tempo trascorso tra l'ordinanza di sospensione per particolare complessità del dibattimento e la pronuncia della sentenza o la cessazione della misura (in questi termini Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014, Ambrosino, Rv. 258967). Le riferite indicazioni, ad avviso di questo Collegio, sono pienamente condivisibili. Ed invero, le ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare sono, salvo il caso di situazioni transitorie eccezionalmente disciplinate, solo quelle previste dall'art. 304 cod. proc. pen.: escludere, quindi, a priori, tali ipotesi dal novero delle cause di sospensione dei termini di custodia cautelare rilevanti a norma dell'art. 159, primo comma, cod. pen. significherebbe di fatto vanificare il significato di questo inciso normativo. Ciò premesso, poi, nel caso di pendenza del termine per il deposito della sentenza di primo e di secondo grado, a norma dell'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la sospensione opera sulla base di una mera verifica della fissazione di un termine per il deposito della sentenza a norma dell'art. 544, commi 2 e 3, cod. proc. pen: è perciò ragionevole concludere che, in questa ipotesi, la sospensione è «imposta da una particolare disposizione di legge». Identica conclusione, peraltro, deve essere accolta nel caso di sospensione dei termini per la particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato. Sul punto, si riportano le persuasive osservazioni di Sez. 6, n. 15477 del 2014, cit.: «L'efficacia della sospensione dei termini di custodia cautelare sul corso della prescrizione dei reati non è diversa nei tre casi disciplinati dal primo comma [dell'art. 304 cod. proc. pen.] e nel caso della particolare complessità del giudizio, disciplinato dal secondo comma [del medesimo articolo]. In particolare nessuna differente conseguenza può derivare dall'utilizzazione della voce verbale "sono", del primo comma, e di quella "possono essere", del secondo comma. Concorrono a fondare la conclusione tre rilievi. Innanzitutto l'interpretazione letterale (che deve constatare come il "possono essere" è seguito da un "altresì" che collega immediatamente la previsione del secondo comma a quelle del primo, rendendo il caso del secondo comma il quarto di omogenea disciplina, e non un caso autonomo e diverso, come sarebbe stato ove l' "altresì" fosse stato un "invece", la diversa collocazione trovando spiegazione nelle differenti modalità 24 di attivazione: d'ufficio, i primi tre casi, su richiesta del pubblico ministero il quarto). In secondo luogo la constatazione sistematica dell'assoluta omogeneità dello strumento con il quale la sospensione va deliberata: un'ordinanza motivata impugnabile ex art. 310 c.p.p. E proprio tale omogeneità di disciplina dell'iter introduce al terzo, e più rilevante, anche sostanzialmente assorbente rilievo, costituito dalla constatazione che in tutti e quattro i casi la sospensione opera dopo che vi è stato il riconoscimento motivato della sussistenza delle condizioni di fatto espressamente previste dal legislatore perché il fenomeno giuridico "sospensione dei termini di custodia cautelare" (dalle evidenti e delicate implicazioni di natura costituzionale) possa verificarsi, a quel punto operando anche (e tutt'altro che irrazionalmente) sul corso della prescrizione del reato. In altri termini, nessuno dei quattro casi prevede una libera discrezione del giudice nella scelta dei presupposti e nella deliberazione della sospensione. Sono preziose, sul punto, alcune delle argomentazioni di ordine sistematico svolte dalle Sezioni unite di questa Corte suprema nella sentenza 1021/2002, Cremonese. Nell'affrontare una parzialmente diversa prospettiva del tema sul rapporto tra sospensione dei termini di custodia cautelare e sospensione del corso della prescrizione, le Sezioni unite hanno tuttavia chiarito che il concetto (di sospensione del procedimento) "imposta dalla legge" va inteso nel senso di una valutazione giudiziale non discrezionale ma vincolata, e vincolata sulla base di una "particolare" disposizione di legge che espressamente la preveda. Quindi, non è il giudice che decide discrezionalmente, a suo 'arbitrio' (inteso nel senso di libera selezione e riconoscimento dei presupposti contingenti della scelta, delle ragioni di opportunità); ma è il giudice che delibera se sussistono le condizioni cui la legge ha ricondotto l'operare del fenomeno della sospensione: e, ciò, con una valutazione soggetta ad impugnazione (e pertanto con un rito 'dedicato' che garantisce il controllo del rispetto della sussunzione della fattispecie concreta nel modello astratto che il legislatore ha previsto, egli nella sua discrezionale ma non palesemente irragionevole scelta dell'equilibrio più opportuno tra gli interessi individuali e collettivi che vengono in contatto). Le Sezioni unite evidenziano poi che non vi è automatismo tra l'assegnazione di un maggior termine per la redazione della sentenza e la sospensione del corso della prescrizione: il punto si manifesta determinante per disattendere la tesi della diversità ontologica tra le cause di sospensione previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 304 c.p.p. La sospensione del corso della prescrizione, infatti, non si verifica, pur se il maggior termine è assegnato, se non interviene anche una specifica deliberazione, con l'apposita ordinanza (ciò in conformità al secondo principio di diritto enunciato nella sentenza 1021/2002). Il che, appunto, ulteriormente priva di rilievo dirimente il richiamo alla locuzione "imposta per legge" (contenuta 25 nell'art. 159 c.p.p.) quale discriminante delle fattispecie disciplinate nel primo e nel secondo comma dell'art. 304 c.p.p. Nessun automatismo, dunque, anche per le cause previste dal primo comma, ma pure per esse è sempre necessaria una deliberazione specifica del giudice che, con ordinanza impugnabile ex art. 310 c.p.p., attesti che sussistono le condizioni di legge per procedere alla sospensione e che le stesse sono rilevanti nel caso concreto».
3.3. Resta ancora da precisare che la sospensione del termine di prescrizione del reato non opera nei soli confronti di chi è disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare, poiché essa, in forza di quanto previsto dall'art. 161, primo comma, cod. pen., ha «effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato», senza ulteriori distinzioni. Di conseguenza, la sospensione della prescrizione, pur quando è determinata dalla sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti di alcuni soltanto degli imputati di un reato, si estende necessariamente agli altri concorrenti nel medesimo fatto illecito, anche se non sottoposti a misura custodiale a causa dello stesso.
4. Il ricorso di ST RM, che deduce vizi di motivazione attinenti alla modesta riduzione della pena nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. L'EN, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena complessiva di anni cinque di reclusione per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPO B della rubrica), previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti di cui agli artt. 112, primo comma, n. 4, cod. pen., 74, commi 1 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990. La sentenza impugnata ha valorizzato la rinuncia ai motivi come atto indicativo di minima resipiscenza». La pena base è stata fissata in anni dieci, ossia nel minimo previsto dall'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 per la condotta di semplice partecipazione, e la riduzione per le generiche, già giudicate in primo grado prevalenti sulle aggravanti, ha determinato l'abbattimento della sanzione ad anni sei e mesi otto di reclusione (quindi, esattamente di un terzo, ossia nella misura massima possibile), poi l'aumento per la continuazione ad anni sette e mesi sei di reclusione, quindi la riduzione per il rito alla pena finale di anni cinque di reclusione. La pena irrogata è conforme alla richiesta del P.G., cui si è associata la Difesa. L'applicazione del minimo edittale per il reato base e della massima riduzione possibile per le generiche esclude di per sé l'ammissibilità di motivi di ricorso da parte dell'imputato circa il difetto di motivazione in ordine a tali profili. Con riferimento all'aumento per la continuazione, disposto relativamente al"M 26 delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la modesta entità della pena aggiunta, pari a soli dieci mesi di reclusione (prima della riduzione per il rito), per di più preventivamente "accettata" dalla difesa, ed il richiamo della sentenza impugnata ad una resipiscenza dell'imputato non piena, ma «minima», rendono manifestamente infondata, anche in ordine a tale ulteriore segmento sanzionatorio, la censura proposta.
5. Il ricorso di US CC, che censura la sentenza impugnata per violazione di legge laddove ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, nonché difetto di motivazione in rapporto alla determinazione della pena, è fondato esclusivamente in relazione a questo secondo profilo, e nei soli limiti di seguito precisati.
5.1. Il EL, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena complessiva di anni sei e mesi otto di reclusione per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPO B della rubrica) e per i delitti di cui all'art. 424, 612 e 582 cod. pen. (CAPO D della rubrica) con l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, e nel concorso delle attenuanti generiche prevalenti.
5.2. La doglianza concernente l'affermazione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 è infondata. La sentenza impugnata motiva in ordine alla sussistenza dell'aggravante in questione in capo al EL, anche noto con lo pseudonimo di "Celentano", non solo nel sottoparagrafo allo stesso specificamente riservato, ma anche nel trattare la questione in generale, con riferimento a tutti gli imputati ai quali è stata applicata detta circostanza. Si evidenzia, in particolare, che l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 è stata contestata correttamente sia con riferimento alla finalità agevolativa, sia con riferimento alla metodologia mafiosa utilizzata. Sotto il primo profilo, si rappresenta che numerosi collaboratori di giustizia hanno dichiarato che l'attività di spaccio era finalizzata proprio alla crescita economica dell'associazione (v., specificamente, p. 161). Sotto il secondo profilo, si sottolinea che il metodo mafioso dell'attività del EL è messo in risalto dalle ripetute violenze e minacce di morte poste in essere dal gruppo criminale di cui faceva parte il ricorrente in danno delle sorelle RI ZI e ME SS e del marito della prima, LU ME PU, e che erano sfociate anche nell'incendio della vettura di ME SS (capo D della rubrica): si tratta di intimidazioni alle quali l'imputato in esame aveva materialmente contribuito anche colpendo con un pugno sul capo il PU, senza ricevere alcun accenno di reazione, e che erano funzionali allo scopo, poi M raggiunto, di controllare il mercato degli stupefacenti nella piazza di Cassano 27 A delle Murge, tanto da costringere ME SS a rivolgersi esclusivamente al loro gruppo, capitanato dal BE e di cui il EL era stretto collaboratore, per l'acquisito delle sostanze droganti da rivendere al minuto (v., in argomento, pagg. da 161 a 170). Trattasi di motivazione che, nella ricostruzione degli accadimenti fattuali, non è apparente, contraddittoria o manifestamente illogica, e, in diritto, è conforme ad un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo il quale, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", non è necessario nemmeno che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (così, tra le tantissime, Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525, e Sez. 1, n. 2667 del 30/01/1997, Barcella, Rv. 207178).
5.3. La censura che denuncia il difetto di motivazione in ordine alla pena, invece, è fondatà, perché manca nella sentenza qualunque indicazione sia con riferimento ai criteri seguiti nella determinazione della sanzione, sia, persino, graficamente, in relazione allo stesso computo di questa. Occorre precisare, peraltro, che l'accoglimento della censura non significa condivisione della prospettazione difensiva secondo cui le diminuzioni di pena debbono ritenersi applicate esclusivamente per i reati ostativi alla concessione di misure alternative alla detenzione, in omaggio del principio del favor rei e del divieto di reformatio in peius. Invero, il limite per il giudice del rinvio sarà solo quello di rispettare come "tetto" massimo globale della pena quello unitariamente fissato per questa nella sentenza impugnata nonché, stante l'assenza di qualunque ulteriore indicazione in quest'ultima, come "tetto" per ciascuna componente autonoma della sanzione, quello indicato per ognuna di queste nella sentenza di primo grado: il divieto di reformatio in peius garantisce sì l'imputato da un trattamento deteriore rispetto a quello della sentenza impugnata, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, ma attiene alla misura obiettiva riferibile ai singoli segmenti di pena e non certo alle valutazioni, in linea con il principio devolutivo, che delimita la cognizione del giudice di appello ai punti oggetto dei motivi, ma non preclude allo stesso di procedere ad argomentazioni in fatto e in diritto diverse da quelle esposte nella decisione di primo grado (cfr., per tutte, Sez. U, n. 1 del 27/09/1995, dep. 1996, Timpanaro, Rv. 213096). # M 28 6. Il ricorso di ST RB, che deduce vizi di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza, è privo della specificità richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. o, comunque, manifestamente infondato. Il BE, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena di anni nove di reclusione per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPO B della rubrica), di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPI C6, C7, C8, C9, C10, C11, C15, C16), e di cui all'art. 424, 612 e 582 cod. pen. (CAPO D della rubrica) con l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, e nel concorso delle attenuanti generiche prevalenti sulle altre aggravanti. La censura è priva di specificità, perché non indica quali sono le circostanza attenuanti non riconosciute con giudizio di prevalenza, e, comunque, se la si ritiene riferita alle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondata, posto che la sentenza impugnata, come già quella di primo grado, ha riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti, ferma restando l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, la quale, a norma del secondo comma della disposizione appena citata, non può mai essere giudicata subvalente o equivalente a circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 cod. pen.
7. Il ricorso di FR FA, che deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie della lieve entità del fatto, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato. Il CA, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 14.000 di multa per i delitti di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPO C17 della rubrica), nel concorso delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. La sentenza impugnata (cfr., in particolare, pagg. 225-232) esclude di dover riqualificare il reato ascritto al ricorrente quale fatto di lieve entità, valorizzando diversi elementi acquisiti agli atti, come la chiamata in correità del collaboratore di giustizia CO BI, che attribuisce al CA l'acquisto di 50/100 grammi Si di cocaina a settimana, le intercettazioni telefoniche, dalle quali evince sia l'esistenza di frequenti e significativi contatti con ST EN e gli spacciatori a questo collegati, sia l'acquisto, in data 31 maggio 2008, di un quantitativo di droga da ritenersi pari a 50 grammi di cocaina, la capacità di rifornirsi direttamente presso un 'capo' come GI OS, personaggio in posizione apicale nel clan AM (sul ruolo criminale di GI OS v.т 29 pagg. 68 ss., 108 s., 134 ss., 147 s. della sentenza impugnata), l'arresto, per due volte nel 2008 (il 19 agosto ed il 19 dicembre), allorché, in entrambe le occasioni, unitamente ad altra persona, deteneva droga della medesima tipologia ed era munito di un bilancino di precisione. Trattasi di motivazione che non è apparente, contraddittoria manifestamente illogica né nella ricostruzione degli accadimenti fattuali, né nella valutazione degli stessi come aventi ad oggetto un'attività di apprezzabile consistenza non qualificabile, perciò, in termini di «lieve entità». Invero, l'affermazione della difesa, secondo la quale nessun elemento significativo risulta acquisito mediante le intercettazioni telefoniche, consiste, in realtà, in una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie, a fronte di una ricostruzione del fatto argomentata ed immune da vizi quale è quella esposta nella sentenza impugnata. Nella qualificazione giuridica della concreta vicenda, poi, non è illogica la conclusione concernente l'esclusione della «lieve entità» alla luce dei quantitativi trattati, ma anche dei mezzi utilizzati e delle modalità delle condotte addebitate.
8. Il ricorso di FA DE LA, che deduce vizio di motivazione per l'omessa indicazione dei criteri seguiti per la determinazione della pena, manifestamente infondato. Il De RO, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 20.000 di multa per i delitti di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPI C2, C3, C4, C10, C11, C12, C13, C14, C15 della rubrica), con l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, e nel concorso delle attenuanti generiche prevalenti sulle altre aggravanti. La sentenza impugnata, peraltro, ha anche assolto il ricorrente dalle accuse addebitategli al capo C, riguardanti il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e al capo D, relative al reato di cui agli artt. 424, 612 e 582 cod. pen. La sentenza impugnata ha così determinato la pena (p. 201): pena base ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 pari ad anni sette di reclusione ed Euro 30.000 di multa, aumentata ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ad anni nove e mesi quattro di reclusione ed Euro 40.000 di multa, diminuita per le attenuanti generiche prevalenti sulle altre aggravanti ad anni sei, mesi due e giorni venti di reclusione ed Euro 28.000 di multa, aumentata per la continuazione ad anni sette di reclusione ed Euro 30.000 di multa, ridotta per il rito ad anni quattro e mesi otto ed Euro 20.000 di multa. Di conseguenza, non sono fissati nel minimo la pena base (sette anni di reclusione e 30.000 euro di multa, mentre il minimo edittale applicabile è pari a sei anni di reclusione e 26.000 euro di multa), e l'aumento 30 per la continuazione (nove mesi e dieci giorni ed euro 2.000 di multa); invece, l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 10.000 di multa) corrisponde al minimo legalmente imposto, e la riduzione per le attenuanti generiche è esattamente pari ad un terzo, ossia al massimo consentito. La lieve divaricazione dal minimo per il computo della pena base e dell'aumento per la continuazione è abbondantemente giustificata dalle considerazioni che la sentenza compie in ordine alla gravità dei fatti addebitati al De RO alle pagg. da 199 a 201. 9. Il ricorso di SA DI LL, che deduce vizio di motivazione per la scelta di applicare la pena massima prevista per il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, argomentando sulla base di rapporti di parentela con un presunto esponente di spicco del clan, nonché di un'attività di cessione non meramente irrisoria, è manifestamente infondato. Il Di CI, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 3.000 di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPO B della rubrica), previa concessione delle attenuanti generiche. La sentenza impugnata ha così determinato la pena (p. 213): pena base ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 pari ad anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 5000 di multa, ridotta, per le circostanze attenuanti generiche, ad anni due e mesi sei di reclusione ed euro 3600 di multa, aumentata, per la continuazione, ad anni tre di reclusione ed euro 3000 di multa, ridotta, per il rito, ad anni due di reclusione ed euro 3000 di multa. In motivazione, la Corte di appello giustifica il trattamento sanzionatorio sia per i suoi stretti rapporti con il fratello IO Di CI, definito «uno dei referenti su Cassano delle Murge del clan, sicché la attività satellitare di SA Di CI non era propriamente irrisoria o finalizzata a cessioni minimali e pertanto si reputa congruo mantenere elevata la pena» nonostante l'entrata in vigore della legge n. 79 del 2014. Del resto, che l'attività illecita non fosse occasionale o estremamente marginale trova conferma sia nelle dichiarazioni di un'acquirente, tale IS, la quale ha riferito di aver acquistato più volte la droga da SA Di CI, sia nelle propalazioni dei collaboratori di giustizia, e in particolare di AS ZA, che lo indica come addetto allo smercio al dettaglio di sostanze stupefacenti per il gruppo diretto dal fratello IO Di CI, sia nelle intercettazioni telefoniche, le quali confermano i rapporti del ricorrente con altri sodali di un certo "rango" criminale, come ST BE, anche per conto e nell'interesse del suo stretto congiunto e capo, al fine di 31 A procurarsi stupefacente (v., tra le altre, le conversazioni del 28 dicembre 2007, ore 11,52, del 31 dicembre 2007, ore 21,23 e 21,27, e del 9 aprile 2008, ore 10,32 e 10,33). Alla luce di tali elementi, denotanti il rilevante significato delle condotte illecite poste in essere da SA Di CI, può dirsi che la scelta del giudice di secondo grado di partire da una pena base elevata e prossima ai massimi edittali risulta immune da vizi logici o giuridici. L'inammissibilità del ricorso proposto dal Di CI, poi, preclude a priori la rilevabilità di un'eventuale estinzione del reati a lui ascritti per prescrizione. 10. Il ricorso di LU IE, che deduce contrasto tra dispositivo e motivazione in ordine alla frazione di pena attribuita agli aumenti per i reati già oggetto di condanna irrevocabile in altri processi, non è sorretto da interesse giuridicamente rilevante. Il AL, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena di anni undici di reclusione per il delitti di cui agli artt. 416- bis cod. pen. (CAPO A della rubrica) e 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPO B della rubrica), nel concorso delle attenuanti generiche, esclusa la recidiva, e ritenuta la continuazione tra i reati oggetto del presente processo e quelli giudicati con le sentenze del G.u.p. Tribunale di Bari del 22 giugno 2005 e del G.u.p. Tribunale di Bari del 3 luglio 2008. La discrasia tra il dispositivo e la motivazione - obiettivamente rilevabile - è la seguente: il dispositivo attribuisce mesi sei di aumento ai reati giudicati con sentenza del G.u.p. Tribunale di Bari del 22 giugno 2005, ed anni uno e mesi otto di aumento ai reati giudicati con sentenza del G.u.p. Tribunale di Bari del 3 luglio 2008; la motivazione attribuisce mesi sei di aumento ai reati giudicati con sentenza del G.u.p. Tribunale di Bari del 22 giugno 2005, ed anni uno di aumento ai reati giudicati con sentenza del G.u.p. Tribunale di Bari del 3 luglio 2008, in entrambi i casi, prima di applicare la riduzione per il rito. Non è però dedotto alcun interesse specifico a dedurre la suddetta discrasia. Tale mancata indicazione, del resto, è ancor più significativa in considerazione della regola giurisprudenziale della prevalenza del dispositivo rispetto alla motivazione, della conformità del primo alle richieste della difesa, e, per quanto si evince dalla sentenza impugnata, non contestata in ordine a tale profilo dall'impugnante, della riferibilità, per effetto della prevalenza del dispositivo, di una maggior frazione di pena a reati meno gravi. 11. Il ricorso di ME NO, che lamenta violazione di legge e M vizio di motivazione per l'insufficiente esposizione delle ragioni da cui desumere 32 : l'insussistenza dei presupposti indicati nell'art. 129 cod. proc. pen. per l'adozione di una pronuncia liberatoria, è privo della specificità richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il GI, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione e di euro 14.000 di multa per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPO B della rubrica), nel concorso delle attenuanti generiche, escluse tutte le aggravanti, ivi compresa quella di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 a la recidiva. Per rispondere alla doglianza proposta, è sufficiente richiamare l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (così, in particolare, Sez. 3, n. 19442 del 19/03/2014, Ferrante, Rv. 259418, nonché Sez. 6, n. 46280 del 12/11/2009, Liemonte, Rv. 245495). Nel caso di specie, infatti, il GI, nel giudizio di appello, aveva rinunciato a tutti i motivi in tema di responsabilità, e la censura da lui proposta in questa sede è priva di qualunque riferimento ad elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria. Si può comunque aggiungere che la sentenza impugnata, a p. 233, ha espressamente escluso la sussistenza dei presupposti per l'adozione di una pronuncia liberatoria, precisando che gli imputati EN, GI, GA e TE, rinuncianti a tutti i motivi in tema di responsabilità, «risultano ampiamente menzionati nelle indagini e nella sentenza impugnata cui si è fatto più sopra riferimento, onde comunque non può porsi in discussione la loro responsabilità». 12. Il ricorso di US IO, che lamenta il mancato riconoscimento della fattispecie della lieve entità del fatto, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e la violazione del divieto di reformatio in peius in relazione all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è fondato con riferimento alla prima doglianza. 12.1. Il GI, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione e di euro 20.000 di multa per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPO B della rubrica), nel concorso delle attenuanti generiche. La sentenza impugnata, peraltro, ha anche : assolto il ricorrente dalle accuse riguardanti il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. "M 309 del 1990, contestatogli sempre al CAPO B. 33 12.2. La sentenza impugnata ha evidenziato, a fondamento del giudizio di responsabilità penale per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, che US GI è sicuramente «uno degli spacciatori di BE, ma ha contatti pressoché esclusivamente con lui, e solo sporadicamente e, in genere, su richiesta del BE, con altri due o tre imputati (de CI, De RO)». Ha inoltre rappresentato che nulla di particolarmente significativo è emerso dalle intercettazioni telefoniche eseguite. A fronte di questi elementi, e dell'assenza di qualunque indicazione sui quantitativi di sostanza stupefacente trattata, è manifestamente illogica la conclusione di escludere la configurabilità della fattispecie della lieve entità del fatto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Invero, incombe sull'accusa l'onere di dare dimostrazione non solo degli elementi costitutivi del fatto, ma anche degli elementi da cui desumere la maggiore gravità del fatto, come si desume, tra l'altro, e in linea con i principi costituzionali, dall'art. 187 cod. proc. pen., secondo il quale «sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono [...] alla determinazione della pena». Di conseguenza, in assenza della prova della maggiore gravità del fatto dovrà ritenersi la fattispecie meno grave (cfr., per queste conclusioni, anche Sez. 6, n. 8030 del 25/11/2015, dep. 2016, Sassu, non massimata). Quanto osservato è sufficiente a determinare un annullamento della sentenza impugnata. Deve inoltre aggiungersi che gli elementi acquisiti, e l'assenza di qualunque dato ai quantitativi di droga illecitamente detenuta e ceduta dal GI, impongono di riqualificare già in questa sede il fatto in termini di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 12.3. L'annullamento, tuttavia, deve essere disposto con rinvio, perché la nuova definizione giuridica del fatto implica la necessità di un nuovo giudizio in ordine alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio. La celebrazione del nuovo giudizio in punto di trattamento sanzionatorio esime questa Corte dal dovere di esaminare le censure attinenti alla violazione del divieto di reformatio in peius con riferimento alla misura della riduzione per le attenuanti generiche ed alla motivazione in ordine ai criteri seguiti per la determinazione della pena. 12.4. Deve escludersi, invece, espressamente, e richiamato quanto indicato in precedenza nei §§ 3., 3.1., 3.2. e 3.3., che ricorrano i presupposti per la pronuncia di prescrizione, poiché il GI concorre nel reato unitamente a ST BE, nei confronti del quale è stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare sia nel corso del giudizio di primo grado, sia durante la pendenza dei termini per il deposito della sentenza di primo grado, sia 서 34 nel corso del giudizio di appello, sia durante la pendenza dei termini per il deposito della sentenza di appello. 13. Il ricorso di ME US, che censura violazione di legge e difetto di motivazione sia con riferimento alla sussistenza del fatto di reato, sia con riferimento alla qualificazione dello stesso in termini non riconducibili alla lieve entità, è infondato. 13.1. La SS, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stata condannata alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione e di euro 14.000 di multa per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPO C1 della rubrica), esclusa la recidiva e concesse le attenuanti generiche. 13.2. Le doglianze relative alla sussistenza del fatto di reato, formulate nei primi due motivi del ricorso, deducono l'inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato dei familiari della ricorrente, il travisamento del significato delle conversazioni telefoniche intercettate, indicative semplicemente di acquisti di droga da destinare ad uso personale, e l'illogicità complessiva della ricostruzione dei fatti, alla luce della condizione di tossicodipendenza della ricorrente e dell'anomalo andamento dei rapporti con il BE. Deve però osservarsi, in primo luogo, che le dichiarazioni di RI ZI SS e di LU PU, rispettivamente sorella e cognato della ricorrente, sono pienamente utilizzabili anche nella parte in cui rappresentano il contenuto delle affermazioni del tossicodipendente che aveva accompagnato ST BE, in una occasione in cui quest'ultimo aveva contestato loro che ME SS spacciava droga. In particolare, secondo quanto dettagliatamente esposto nella parte dedicata alla posizione del EL (cfr. spec. p. 165-167), RI ZI SS ha rappresentato che il tossicodipendente, il quale, in presenza del BE e del EL, le aveva detto di aver acquistato dosi di stupefacente da ME SS, si individuava in tale "Carletto", di Cassano delle Murge, residente nei pressi del supermercato DOK, la cui moglie era caposala presso il centro riabilitazione "Circito". Si tratta, quindi, di un'indicazione seria e precisa dell'identità della fonte diretta, e che, come tale, rende utilizzabili le notizie dalla stessa apprese, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il divieto posto dal comma 7 dell'art. 195 cod. proc. pen. non opera in maniera automatica ogni qualvolta il testimone non è in grado di fornire elementi idonei ad una univoca ed immediata identificazione della fonte delle informazioni da lui riferite, ma solo quando, per effetto di tale omessa identificazione, non sia possibile discutere, sulla base di dati certi e non seriamente controvertibili, dell'esistenza e attendibilità di tale fonte (così, tra le tante, Sez. 2, n. 13927 del 04/03/2015, 35 Amaddio, Rv. 264015, e Sez. 3, n. 35426 del 03/07/2008, Belmonte, Rv. 240758). Deve osservarsi, poi, in secondo luogo, che nessun travisamento della prova risulta con riferimento al contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate. La doglianza, in effetti, mira ad una reinterpretazione di quanto emerge dalle stesse, e, quindi, consiste in un motivo non consentito in sede di legittimità. In ogni caso, nessun vizio di motivazione è ravvisabile nell'attività di individuazione del significato dei dialoghi, e delle parole in essi usate, compiuta nella sentenza impugnata. La Corte di appello, invero, nell'esaminare la posizione della SS, evidenzia che, mediante le conversazioni, la SS formula richieste aventi ad oggetto sostanze di tipo diverso (ad esempio, «due di AN e un sette nani!» nella conversazione del 22 ottobre 2007, ore 18,39, oppure «tre merit ed un marlboro», nella conversazione del 24 ottobre 2007, ore 15,57), contatta con continuità il BE ed i suoi amici (come il EL o il De RO) per gli acquisti, e chiede quantitativi anche non minimi (parlando con EL il 24.10.2007, alle ore 15,57, la SS dice: «senti tu. mi potresti fare un salto ... ... siccome devo fare un po' di spesa! .... Siccome devo fare una spesa abbastanza capito non lo so ...»). La medesima Corte di appello, inoltre, nella TH parte generale della sentenza dedicata ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, rappresenta che, alla luce di numerosi informazioni assunte da centinaia di acquirenti, le parole RO e IT avevano un significato univoco, funzionale alla individuazione dei diversi tipi di sostanza di volta in volta "trattata" dal BE e dai suoi sodali (cfr. spec. p. 152-153). La conclusione secondo cui RI ZI SS non acquistava droga per uso personale, ma spacciava stupefacente di diversa qualità non è illogica nemmeno valorizzando le circostanze che la donna e la sorella erano tossicodipendenti e assumendo la difficoltà di spiegare logicamente la sequenza: fase dell'attività di spaccio autonoma della ME SS, con contestuali aggressioni fino all'ottobre 2007; successiva fase di acquisto di dosi dal BE, tra l'ottobre ed il novembre 2007; fase ancora successiva di nuove aggressioni alle sorelle SS e al PU, nel dicembre 2007. Invero, le argomentazioni prospettate dalla difesa si risolvono semplicemente nell'indicazione di una diversa lettura degli elementi probatori: le dichiarazioni del tossicodipendente riferite dai parenti della ricorrente ed il contenuto delle intercettazioni telefoniche, attestanti una continuativa attività di acquisto di droga di diversa qualità e di non trascurabile quantità, rendono di per sé immune da vizi logici o giuridici l'affermazione della penale responsabilità della ricorrente, anche in una prospettiva della colpevolezza «al di là di ogni ragionevole dubbio». M 36 13.3. Le doglianze relative alla mancata qualificazione della fattispecie in termini di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sono anch'esse infondate. In effetti, come evidenziato nella sentenza impugnata alla luce delle conversazioni intercettate, RI ZI SS era dedita al commercio di sostanze stupefacenti di qualità diverse e, almeno in alcune occasioni, anche per quantità non particolarmente modeste. 14. Il ricorso di AV GA, che lamenta la mancata qualificazione del reato ascrittogli in termini di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, l'opinabilità dell'applicazione della recidiva ed il difetto di correlazione tra contestazione e condanna, è in parte infondato e in parte privo della specificità richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 14.1. Il GA, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione e di euro 20.000 di multa per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPO B della rubrica), concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. 14.2. La doglianza concernente il difetto di correlazione tra contestazione e sentenza è del tutto priva di fondamento. Come osserva la sentenza impugnata (cfr. spec. pagg. 33-36), infatti, il GA non è stato condannato previa riqualificazione dell'addebito da partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti a concorso in detenzione e cessione di sostanze stupefacenti per uso diverso da quello personale: sin dall'originaria formulazione, il CAPO B conteneva espressamente anche la contestazione del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale il ricorrente è stato dichiarato colpevole. Inoltre, l'addebito formulato, e per il quale è intervenuta condanna, non può ritenersi generico, perché, ai fini di tale valutazione, occorre tenere conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato. 14.3. La censura concernente la mancata riqualificazione del fatto in termini più favorevoli al GA è priva di specificità, in quanto invoca la diversa definizione giuridica in nome del criterio di ragionevolezza. Del resto, la stessa sentenza impugnata evidenzia che, nel periodo in contestazione, e precisamente in data 18 novembre 2008, il ricorrente è stato arrestato mentre era nella disponibilità di trentatré dosi di cocaina e quarantacinque di eroina, nonché della somma di 865 euro in banconote di vario taglio, e che, nella successiva perquisizione effettuata nella sua abitazione, è stato rinvenuto un foglio sul quale M erano indicate diverse somme di denaro (cfr. pagg. 156-157). 37 14.4. La contestazione riguardante l'applicazione della recidiva, infine, è infondata. La sentenza impugnata, infatti, ha evidenziato che a favore del GA rilevano la rinuncia ai motivi quale fatto di «minima resipiscenza» e il ruolo subordinato svolto nel contesto del gruppo facente capo al BE, e che, in considerazione di tali elementi, è possibile concedere allo stesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. La ritenuta sussistenza della recidiva, in altri termini, è stata confermata, ma nell'ambito di una valutazione di equilibrio, attenta a tutti gli elementi emergenti agli atti, e che ha portato ad una sua reciproca elisione con le circostanze attenuanti generiche: si resta, quindi, nell'ambito di una valutazione sì «opinabile», come afferma la difesa, ma comunque immune da vizi logici o giuridici. 15. Il ricorso di TO NI, articolato in cinque motivi, è in parte non sorretto da interesse giuridicamente rilevante, in parte manifestamente infondato, in parte privo della specificità richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 15.1. Il IC, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. (CAPO A della rubrica) e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, quest'ultimo aggravato ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (CAPO B della rubrica),nel concorso delle attenuanti generiche prevalenti. 15.2. E' utile premettere che il ricorrente ha rinunciato ai motivi di appello concernenti la responsabilità per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (cfr. anche pag. 179 della sentenza impugnata), ed i motivi di ricorso proposti non fanno alcun espresso riferimento al giudizio di responsabilità per tali reati. 15.3. I primi due motivi di ricorso attengono alla denunciata illegittimità costituzionale della disciplina che non prevede né una proroga dei termini in favore della difesa per proporre impugnazione, almeno nei casi in cui il deposito della motivazione è stato differito a norma dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., né un obbligo di comunicazione del provvedimento di proroga a norma della disposizione appena citata, né l'invalidità della sentenza in caso della mancata esecuzione di tale adempimento. Si tratta, innanzitutto, di censure non sorrette da alcun interesse giuridicamente rilevante: il IC ha infatti presentato un esteso ricorso, articolato in cinque motivi, e non ha lamentato alcuna concreta lesione del diritto di difesa, ad esempio, rappresentando di non aver avuto il tempo di articolare altre specifiche doglianze. M 38 In ogni caso, poi, le censure in questione sono manifestamente infondate. Invero, non può ritenersi irragionevole una disciplina che fissa termini diversi per lo svolgimento delle attività del giudice rispetto a quello previsto per le parti, attesa la diversità delle posizioni dei diversi soggetti processuali e della tipologia degli atti da formare: in particolare, la sentenza di merito deve prendere posizione su tutti i fatti processualmente rilevanti e, nei processi cumulativi, in relazione a più imputati;
i ricorrenti possono scegliere i punti da criticare, e possono sviluppare le loro censure anche con motivi nuovi e memorie. Non si vede, inoltre, perché è manifestamente irragionevole la mancata previsione dell'obbligo di comunicazione del provvedimento di differimento a norma dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., né perché la sentenza depositata in assenza di tale preventiva comunicazione debba ritenersi invalida: sotto quest'ultimo aspetto, può solo rilevarsi che, per coerenza, dovrebbe ritenersi che मे consider022 anche le sentenze tardivamente depositate siano da confidarsi nulle, e ciò senza che sia violato alcun diritto di difesa o che ricorra una delle cause generali di nullità contemplate dall'art. 178 cod. proc. pen. 15.4. Il terzo motivo di ricorso, che lamenta la nullità delle contestazioni per genericità, è a sua volta privo della specificità necessaria. Invero, non è indicato in alcun modo sotto quale profilo le contestazioni sarebbero scarsamente intellegibili e, quindi, formulate in modo tale da menomare l'esercizio del diritto di difesa. D'altro canto, il IC ha avuto pieno accesso agli atti processuali, e, per questa via, piena cognizione di tutti gli elementi addotti a suo carico ed in relazione ai quali formulare le sue difese. 15.5. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che contestano la scarsa attendibilità degli elementi di prova, costituititi eminentemente da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, nonché la scarsa significatività delle condotte concretamente accertate, sono infondati. Invero, a carico del IC, per come indicato concordemente dalle due sentenze di merito, si pongono innanzitutto le dichiarazioni di quattro collaboratori di giustizia precisamente, AS ZA, HE - HI, CO BI, e, sia pure in misura minore, OR CA che indicano il ricorrente come partecipe del clan Stamaglia. In particolare, i primi tre i collaboranti riferiscono di condotte relative alla detenzione e al porto illegale armi per conto del clan AM;
il BI ed il CA gli imputano condotte di spaccio di droga per la consorteria malavitosa;
il BI gli attribuisce la percezione di uno "stipendio" settimanale di 250 Euro versatogli da AM HE e la presenza al momento del rito della sua affiliazione, sia quando ebbe il primo grado di affiliazione, sia quando ebbe il secondo grado di affiliazione. Ал Diverse intercettazioni, sempre secondo entrambe le sentenze di merito, 39 evidenziano sia i contatti del Piccinininni con altri esponenti dell'organizzazione, come il AL, sia i riferimenti di OS GI, esponente di spicco del clan, e del figlio LI a "TO", sia il rapporto diretto tra OS GI ed il IC del 5 aprile 2008, ore 22,12, in cui primo dice al secondo: «Uccidi a tutti!». Tenuto conto di questi elementi, immune da vizi è la sentenza impugnata laddove afferma che le dichiarazioni dei collaboratori a carico del IC sono convergenti e concordi» (p. 101) e che le intercettazioni sono "confermative" (v. p. 102); del resto, il ricorrente, pur dichiarando la propria estraneità a qualsiasi associazione, ha ammesso di aver acquistato e spacciato stupefacenti (p. 102). Corretta, quindi, la conclusione della piena intraneità del IC al clan AM, in particolare per la custodia delle armi della consorteria e per la partecipazione ai riti di affiliazione e di avanzamento di altri sodali, quale, appunto, il BI. 16. ricorso di HE TO LA, che lamenta difetto di motivazione in rapporto alla determinazione della pena, è fondato. Il EL, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, quest'ultimo aggravato ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (CAPO B della rubrica), e di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPI C5, C7, C8, C9), nel concorso delle attenuanti generiche prevalenti. Nonostante la pluralità di reati per i quali il ricorrente è stato condannato, e la parziale riforma della pronuncia di primo grado in relazione alla sua specifica posizione, la sentenza impugnata non solo nulla dice sui criteri seguiti nell'esercizio del potere di commisurazione della pena, ma non riporta nemmeno graficamente il computo effettuato. Ne consegue, perciò, la necessità di un nuovo giudizio sul punto limitatamente alla concreta rideterminazione della pena, fermo restando l'accertamento dei reati per cui è stata pronunciata condanna dalla Corte d'appello e dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, e, ovviamente, l'obbligo di rispettare il divieto di reformatio in peius;
precisamente, con riferimento a quest'ultimo aspetto, il limite per il giudice del rinvio sarà quello di rispettare sia, come "tetto" massimo globale della pena, la misura unitariamente fissata nella sentenza impugnata, sia, stante l'assenza di qualunque ulteriore indicazione in quest'ultima, come "tetto" per ciascuna componente autonoma della sanzione, l'entità indicata per ognuna di esse nella sentenza di primo grado. All 40 17. Il ricorso di AN TO, che lamenta difetto di correlazione tra accusa e sentenza, è manifestamente infondato. Il NT, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena di anni tre e mesi nove di reclusione ed euro 16.000 di multa per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, esclusa l'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (CAPO B della rubrica), nel concorso delle attenuanti generiche prevalenti sulle altre aggravanti. La sentenza impugnata, peraltro, ha anche assolto il ricorrente dalle accuse riguardanti il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestatogli anch'esso al CAPO B. Come osserva la sentenza impugnata (cfr. spec. pagg. 33-36 e p. 196), infatti, il NT non è stato condannato previa riqualificazione dell'addebito da partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti a concorso in detenzione e cessione di sostanze stupefacenti per uso diverso da quello personale: sin dall'originaria formulazione, il CAPO B conteneva espressamente anche la contestazione del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale il ricorrente è stato dichiarato colpevole. Inoltre, l'addebito formulato, e per il quale è intervenuta condanna, non può ritenersi generico, perché, ai fini di tale valutazione, occorre tenere conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, tra l'altro arrestato in flagranza di reato, nelle more del procedimento, per illecita detenzione di eroina e cocaina. 18. Il ricorso di OR SA, che censura la sentenza impugnata per violazione di legge laddove ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, nonché difetto di motivazione in rapporto alla determinazione della pena, è fondato esclusivamente in relazione a questo secondo profilo. 18.1. II SA, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con l'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (CAPO B della rubrica), nel concorso delle attenuanti generiche prevalenti sulle altre aggravanti. 18.2. La doglianza concernente l'affermazione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 è infondata. La sentenza impugnata ritiene l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, osservando che i reati di spaccio erano finalizzati alla crescita economica dell'associazione mafiosa, e che il metodo mafioso emerge sia dall'episodio delle minacce di morte del BE ai Carabinieri mentre era in compagnia del PI (avvenuto alle ore 18,30 del 13 marzo 2008, e descritto alle pagg. 161 41 e 173 della sentenza impugnata), sia dalla vicenda delle pesanti e violente intimidazioni alle sorelle ME e RI ZI SS ed al marito di quest'ultima, LU PU, che costringono la prima, per effettuare lo spaccio di stupefacenti in Cassano delle Murge, a servirsi esclusivamente della droga cedutale dal gruppo capitanato dal BE ed al quale era organico il PI (cfr. pagg. 161-163 della sentenza impugnata). Gli elementi indicati sono di per sé sufficienti a ritenere l'applicabilità dell'aggravante in questione, con riferimento al profilo agevolativo, in linea con una consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene la stessa riferibile ai concorrenti nel delitto, secondo il disposto dell'art. 59 cod. pen., anche quando essi non siano consapevoli della finalizzazione dell'azione delittuosa a vantaggio di un'associazione di stampo mafioso, ma versino in una situazione di ignoranza colpevole (così, tra le tante, Sez. 2, n. 13707 del 11/03/2016, Ciarfaglia, Rv. 266518, nonché Sez. 6, n. 24025 del 30/05/2012, Di Mauro, Rv. 253114). Può peraltro aggiungersi che la sentenza impugnata evidenzia pure che il PI è indicato dai collaboratori di giustizia come persona che ha partecipato direttamente ed indirettamente ad azioni armate compiute dal clan AM, detenendo le armi, nonché quale soggetto «tra i più attivi collaboratori del BE» (cfr. pagg. 174-175 della sentenza impugnata). 18.3. Fondata, invece, è la critica concernente l'assoluto difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Nonostante la pluralità di reati per i quali il ricorrente è stato condannato, e la parziale riforma della pronuncia di primo grado in relazione alla sua specifica posizione, la sentenza impugnata non solo nulla dice sui criteri seguiti nell'esercizio del potere di commisurazione della pena, ma non riporta nemmeno graficamente il computo effettuato. Ne consegue, perciò, la necessità di un nuovo giudizio sul punto limitatamente alla concreta rideterminazione della pena, fermo restando l'accertamento dei reati per cui è stata pronunciata condanna dalla Corte d'appello e dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, e, ovviamente, l'obbligo di rispettare il divieto di reformatio in peius;
precisamente, con riferimento a quest'ultimo aspetto, il limite per il giudice del rinvio sarà quello di rispettare sia, come "tetto" massimo globale della pena, la misura unitariamente fissata nella sentenza impugnata, sia, stante l'assenza di qualunque ulteriore indicazione in quest'ultima, come "tetto" per ciascuna componente autonoma della sanzione, l'entità indicata per ognuna di esse nella sentenza di primo grado. M 42 19. Il ricorso di HE TE, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per l'insufficiente esposizione delle ragioni da cui desumere l'insussistenza dei presupposti indicati nell'art. 129 cod. proc. pen. per l'adozione di una pronuncia liberatoria, vizio di motivazione in rapporto alla commisurazione della pena, ed omessa risposta in ordine alla richiesta formulata nei motivi di appello di eliminazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, è fondato esclusivamente in relazione all'ultimo profilo. 19.1. Il TE, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione per il delitto di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, esclusa l'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (CAPO B della rubrica), nel concorso delle attenuanti generiche prevalenti sulle altre aggravanti;
è rimasta confermata la condanna alla sospensione della patente di guida (fissata in primo grado in anni uno e mesi due). 19.2. Il primo motivo, concernente l'insufficiente esposizione delle ragioni da cui desumere l'insussistenza dei presupposti indicati nell'art. 129 cod. proc. pen., è privo della specificità richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Invero, secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (così, in particolare, Sez. 3, n. 19442 del 19/03/2014, Ferrante, Rv. 259418, nonché Sez. 6, n. 46280del 12/11/2009, Liemonte, Rv. 245495). Nel caso di specie, infatti, il TE, nel giudizio di appello, aveva rinunciato a tutti i motivi in tema di responsabilità, e la censura da lui proposta in questa sede è priva di qualunque riferimento ad elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria. Si può comunque aggiungere che la sentenza impugnata, a p. 233, ha espressamente escluso la sussistenza dei presupposti per l'adozione di una pronuncia liberatoria, precisando che gli imputati EN, GI, GA e TE, rinuncianti a tutti i motivi in tema di responsabilità, «risultano ampiamente menzionati nelle indagini e nella sentenza impugnata cui si è fatto più sopra riferimento, onde comunque non può porsi in discussione la loro responsabilità». 19.3. Anche il secondo motivo, attinente all'omessa motivazione circa i criteri seguiti per la commisurazione della pena, è privo della specificità richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. M 43 La pena è stata così determinata: pena base, relativa al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, pari ad anni dieci di reclusione, ridotta di un terzo per la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e la recidiva a quella di anni sei e mesi otto di reclusione, aumentata per la continuazione, riferita al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ad anni sette di reclusione, ridotta di un terzo per il rito alla pena finale di anni quattro e mesi otto di reclusione. E' immediatamente rilevabile, quindi, che la pena base è stata commisurata in relazione al minimo edittale, la concessione delle attenuanti generiche, con prevalenza su aggravanti e recidiva, è stata computata nella massima misura possibile, e la riduzione per il rito applicata esattamente nei termini fissi di legge. L'unico segmento del trattamento sanzionatorio connotato di discrezionalità è quello relativo all'aumento per la continuazione, calcolato in quattro mesi di reclusione. A fronte di un'incidenza così modesta della pena discrezionalmente determinata, sia in termini assoluti, sia in termini relativi, i motivi di ricorso debbono rappresentare in termini particolarmente specifici le ragioni di censura, indicando con puntualità gli elementi che il giudice di merito ha omesso di valutare. Nella specie, inoltre, la sanzione irrogata è stata preventivamente "accettata" dalla difesa, e la sentenza impugnata ha espressamente indicato, tra gli elementi presi in considerazione ai fini della commisurazione della pena, la personalità del TE, richiamando espressamente la valutazione operata nella pronuncia di primo grado, la quale aveva segnalato profili negativi rilevanti, in particolare la continuità dell'attività di spaccio». 19.4. Il terzo motivo, invece, è fondato. La stessa sentenza impugnata, immediatamente prima di puntualizzare i passaggi seguiti per la determinazione della pena, ha rilevato che la difesa non aveva rinunciato al motivo riguardante la sospensione della patente;
non ha però dato alcuna risposta alla doglianza. Trattasi di omissione rilevante, posto che la durata del ritiro della patente di guida è stata fissata in primo grado in anni uno e mesi sei con la non illegittima, ma laconica, giustificazione che si trattava di «tempo [...] adeguato». 20. Il ricorso di TO RR, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per l'insufficiente esposizione delle ragioni da cui desumere l'insussistenza dei presupposti indicati nell'art. 129 cod. proc. pen. per l'adozione di una pronuncia liberatoria, è privo della specificità richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ал 44 Il RR, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena di anni due di reclusione per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuto il comma 5 (CAPO B della rubrica). Secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (così, in particolare, Sez. 3, n. 19442 del 19/03/2014, Ferrante, Rv. 259418, nonché Sez. 6, n. 46280del 12/11/2009, Liemonte, Rv. 245495). Nel caso di specie, il RR, nel giudizio di appello, aveva rinunciato a tutti i motivi in tema di responsabilità, e la censura da lui proposta in questa sede è priva di qualunque riferimento ad elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria. Si può comunque aggiungere che la sentenza impugnata, a p. 202, ha espressamente indicato i plurimi elementi esistenti a carico dell'imputato per affermarne la responsabilità penale. L'inammissibilità del ricorso proposto dal RR, poi, preclude a priori la rilevabilità di un'eventuale estinzione del reato a lui ascritto per prescrizione. 21. Il ricorso di TO DI OL, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto all'affermazione della sua penale responsabilità per il reato di tentata estorsione in danno dell'azienda vinicola ed olearia di FR AT, è infondato. 21.1. Il Di OS è stato condannato alla pena di anni due, mesi sette e giorni ventitre di reclusione ed euro 700 di multa per il delitto di tentata estorsione aggravata anche ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e per la recidiva (CAPO G della rubrica), per avere la Corte d'appello integralmente confermato la sentenza di primo grado. 21.2. Precisamente, ricorrente è stato ritenuto responsabile quale mandante dell'estorsione poi rimasta allo stadio del tentativo. La sentenza impugnata ha affermato che il ruolo di mandante svolto dal Di OS è provato dalle circostanze in atti, individualizzanti, oltre che da ragioni di ordine logico»>, attese le dichiarazioni del collaboratore di giustizia BI ed il valore "strategico" della estorsione in danno dello AT», poiché tale valore "investe" il ruolo verticistico del Di OS e diventa elemento di riscontro» (cfr. pag. 423). Viene, peraltro, anche sottolineato che, così come 45 M aveva rilevato il giudice di primo grado, «la preparazione dell'attività si svolge proprio presso la abitazione del Di OS» (p. 420). In realtà, detta motivazione, pur se immune da vizi logici e giuridici, richiede qualche precisazione. 21.3. Le dichiarazioni del BI, che attribuiscono ad TO Di OS il per porre in essere l'attività estorsiva in danno dell'azienda consenso>>> AT e a FR ER il ruolo di intermediario tra il Di OS e coloro che avevano programmato i dettagli esecutivi e poi materialmente posto in essere la condotta estorsiva, sono verificabili, oggettivamente, alla luce di quanto risulta dal testo della sentenza impugnata (cfr. pagg. 400-425), in considerazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche effettuate e della complessiva evoluzione della vicenda. Dalle conversazioni intercettate, come riportate nella sentenza impugnata, si desume in particolare, che: a) il UL, il 7 febbraio 2008, chiese notizie al ER, che proveniva da Ceglie del Campo, luogo ove si trovava il Di OS;
b) l'8 febbraio fu invece il ER ad inviare IT RO MO dal Di OS;
c) il 12 febbraio 2008, il BA ed il ER si contattarono per andare dal Di OS, e poi il ER fu contattato da IT UL, condannato per aver diretto le operazioni esecutive del progetto estorsivo;
d) il 13 febbraio 2008, il ER chiamò il BI e gli rinfacciò la timidezza nel dar corso all'azione estorsiva nei confronti della ditta AT;
e) sempre il 13 febbraio, alle ore 21,12, dopo vari contatti telefonici tra diversi soggetti implicati nella vicenda, il BA comunicò a AE D'RO l'ordine del Di OS di rintracciare il NI e di farlo recare da lui. Dalle altre emergenze istruttorie, come evidenziate dalla Corte d'appello, si evince, in particolare, che: a) 1'8 febbraio 2008 fu formulata la prima richiesta di denaro alla ditta AT, per un importo di 15.000 euro;
b) l'11 febbraio 2008, alle ore 16,30, ci fu l'irruzione nella sede della società, ed FR AT fu cosparso con la benzina;
c) la sera di quello stesso giorno, alle ore 19,41, in Ceglie del Campo, presso l'abitazione del Di OS, venivano controllati dai Carabinieri il ER ed il MO;
d) il 13 febbraio 2008, TO TT, altro coimputato condannato per aver partecipato all'esecuzione del piano estorsivo, contattò il nipote dello AT per incontrarlo nel pomeriggio;
e) recatosi all'appuntamento, il giovane AT trovava il TT ed il ER, e quest'ultimo gli diceva: «per la vicenda che vede coinvolto il ON, bisogna pagare, non c'è altro da fare!»; f) il 14 febbraio 2008 si presentava un altro giovane da FR AT, ricordava l'aggressione dell'11 febbraio e precisava che «la situazione si può accomodare M in un modo benevolo». 46 21.4. Può allora concludersi che l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui il «ruolo "verticistico" del Di OS [...] diventa elemento di riscontro≫ in considerazione del «valore "strategico"» del delitto ascrittogli, deve ritenersi non manifestamente illogica, anche in una prospettiva della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio», né contra legem, alla luce di tutti gli elementi indicati nel corpo della motivazione, e, in particolare, dei continui contatti, in coincidenza con i singoli momenti dell'attività illecita, tra il ricorrente e gli esponenti dell'organizzazione criminale facente capo al medesimo, che sono risultati coinvolti e condannati per il tentativo di estorsione in danno dello AT. In altri termini, le dichiarazioni del coimputato BI ricevono si riscontro dal ruolo verticistico di TO Di OS all'interno del gruppo che ha maturato e posto in essere l'attività estorsiva e della rilevanza "strategica" di quest'ultima, ma in quanto è possibile verificare l'esistenza di continuo e costante contatto tra il medesimo Di OS e gli altri aderenti alla consorteria che hanno materialmente dato attuazione al piano, in concomitanza con il complessivo svolgersi dell'azione delittuosa. In questo senso, e con questa precisazione, può darsi continuità all'insegnamento di questa Corte secondo cui l'appartenenza di taluno ad un'associazione a delinquere in posizione gerarchicamente dominante, pur non potendo di per sé costituire prova di responsabilità in relazione ai cosiddetti reati fine dell'associazione, non elemento è privo di rilevanza ben potendo tale ruolo, ove accertato in modo autonomo e per altre vie, fungere da riscontro rispetto a dichiarazioni accusatorie riguardanti quei fatti (così Sez. 1, n. 17886 del 30/03/2004, Vollaro, Rv. 228282). Ciò perché, altrimenti, il ruolo verticistico di un imputato fungerebbe sempre da riscontro alle dichiarazioni di un coimputato o coindagato in reato connesso per i reati-fine di qualche importanza per l'organizzazione criminale, introducendo, per questi casi, a carico dei soggetti in posizione apicale all'interno di una consorteria malavitosa, una sorta di ingiustificabile semplificazione probatoria, in contrasto con la funzione connaturata alla "clausola" di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e con il principio della colpevolezza «al di là di ogni ragionevole dubbio». Invero, da un lato, la nozione di "reato strategico" per l'organizzazione si presta a dilatazioni opinabili. Dall'altro, la disposizione di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nel chiedere che le indicate propalazioni debbano essere «valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità», bandisce il ricorso a criteri di validazione generali ed astratti, non ancorati ad un'attenta disamina di tutte le risultanze istruttorie;
il principio-guida di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., poi, è di ostacolo a "scorciatoie" probatorie e, quindi, allo 47 써 svilimento della funzione del riscontro in base a considerazioni astratte e per tipologie di soggetti. 21.5. Per altro verso, infine, le censure formulate nel ricorso, laddove rappresentano che la concreta iniziativa dell'azione estorsiva è attribuibile a IT UL e che le intercettazioni non sono indicative della partecipazione del Di OS al reato addebitatogli, propongono una alternativa lettura delle risultanze istruttorie, diversa da quella offerta nella sentenza impugnata in modo non manifestamente illogico anche in una prospettiva della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio». 22. I ricorsi di OH CH e EF CH, che deducono entrambi, e negli stessi termini, in un unico documento redatto congiuntamente per entrambi, violazione di legge e vizio di motivazione sia per l'applicazione di fatto e contra legem del cd. "patteggiamento in appello", sia per la mancata valutazione circa l'insussistenza dei presupposti indicati nell'art. 129 cod. proc. pen. ai fini dell'adozione di una pronuncia liberatoria, sia per il mancato riconoscimento della fattispecie della lieve entità del fatto, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sono in parte privi della specificità richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e in parte manifestamente infondati. 22.1. OH CH, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, commi 1, 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPO 14 della rubrica), con riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti. EF CH, anch'egli in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 12.000 di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, commi 1, 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPO 14 della rubrica), con riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti. dell'istituto del cd.22.2. La doglianza relativa all'applicazione "patteggiamento in appello", nonostante l'abolizione dello stesso per effetto del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, è manifestamente infondata. In realtà, la vicenda verificatasi è la seguente: a) gli imputati hanno rinunciato ai motivi di appello, salvo che a quelli concernenti la pena;
b) il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari ha preso atto della rinuncia parziale ai motivi e formulato la sua richiesta di irrogazione di pena;
c) la difesa si è associata alla richiesta di pena;
d) la Corte di appello ha esaminato approfonditamente i fatti processuali, evidenziando gli elementi a carico dei due 48 it M imputati (cfr. pagg. da 488 a 517), e le ragioni in forza delle quali ha rideterminato la pena rispetto al primo giudice, fissandola, per entrambi gli imputati, in misura lievemente superiore a quella richiesta dal pubblico ministero. Deve escludersi, quindi, già in fatto, che vi sia stata una applicazione dell'abrogato istituto del cd. patteggiamento in appello". 22.3. La censura concernente la mancata valutazione dei presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. è priva della specificità richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Come si è già rilevato in precedenza, con riferimento ad altri ricorrenti che avevano prospettato tale tipo di doglianza, è sufficiente richiamare l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo il quale è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (così, in particolare, Sez. 3, n. 19442 del 19/03/2014, Ferrante, Rv. 259418, nonché Sez. 6, n. 46280 del 12/11/2009, Liemonte, Rv. 245495). Nel caso di specie, i fratelli CH, nel giudizio di appello, aveva rinunciato a tutti i motivi in tema di responsabilità, e le censure da loro proposte in questa sede sono priva di qualunque riferimento ad elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria. Si può comunque aggiungere che la sentenza impugnata ha espressamente indicato i plurimi elementi esistenti a carico di entrambi gli imputati per affermarne la responsabilità penale (cfr. pagg. da 488 a 517). 22.4. La doglianza riguardante il mancato riconoscimento della fattispecie della lieve entità del fatto, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, infine, è manifestamente infondata. Si è già detto che la doglianza dovrebbe ritenersi rinunciata. In ogni caso, la Corte d'appello, nell'esplicitare analiticamente le ragioni addotte a fondamento della responsabilità penale degli imputati per il commercio di non lievi quantità di stupefacente tipo hashish, ha sottolineato sia il contenuto di conversazioni telefoniche che avevano ad oggetto quantitativi indicati con termini convenzionali, ma sicuramente non modesti, sia la vicenda dell'arresto del padre dei due in Francia, mentre era a bordo di auto carica di 15 kg. di hashish, in data 27 agosto 2009; questa vicenda, poi, è particolarmente significativa non solo perché detta auto era stata già usata anche da EF CH il 26 ottobre 2008, ma soprattutto perché il teste FR LM, 49 M al quale era formalmente intestato il veicolo, ha riferito che i fratelli CH avevano chiesto a lui di effettuare il viaggio con il carico di stupefacente, e perché la contestazione nei confronti di entrambi i fratelli CH è dal 2005 a tutt'oggi». 22.5. L'inammissibilità dei ricorsi proposti da OH CH e US CH, poi, preclude a priori la rilevabilità di un'eventuale estinzione dei reati ad essi ascritti per prescrizione. 23. Il ricorso di TO TA, che lamenta violazione del divieto di bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen., è infondato. Il BA, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione per il delitto di cui all'artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPO 12 della rubrica, concernente la consegna di circa 824 gr. di hashish in data 22 aprile 2008), a titolo di aumento per la continuazione in riferimento al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale è intervenuta condanna irrevocabile con sentenza della Corte di appello di Bari del 17 aprile 2013, n. 1311, alla pena di anni quindici di reclusione, così da determinare complessivamente la pena in anni quindici e mesi dieci di reclusione. Il bis in idem, secondo il ricorrente, si sarebbe verificato tra il reato imputatogli in questo processo, in relazione alla consegna di 824 grammi di hashish (sulla ricostruzione di questo episodio cfr. pagg. 456-468 della sentenza impugnata), e quelli accertati con sentenza della Corte di appello di Bari del 17 aprile 2013, n. 1311, avente ad oggetto i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per la coincidenza temporale dei fatti, giacché il primo risulta commesso tra Bari ed Adelfia il 22 aprile 2008, mentre i secondi sono stati contestati come commessi in Bari, Ceglie del Campo, Adelfia e comuni limitrofi dal 1.11.2007 all'attualità. La censura, così come prospettata, non considera che la contestazione "aperta" di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto non riferita ad un reato permanente, ha ad oggetto fatti specifici di detenzione illecita e cessione di stupefacenti e, di conseguenza, non "copre" di per sé tutti gli episodi accaduti in quel periodo, ma solo quelli concretamente individuabili alla luce della contestazione e degli elementi di prova introdotti nel processo. Ne deriva, quindi, che non è sufficiente, per chi invoca il bis in idem, evidenziare, in termini assolutamente generali, la coincidenza temporale tra il periodo complessivo nel quale sono collocati fatti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 addebitati in un processo ed il giorno nel quale è accaduto un fatto specifico contestato in un altro processo: è necessario, infatti, che sia specificamente addotta, sia pure in 0 M 505 termini solo concretamente plausibili, l'esatta coincidenza tra i singoli fatti contestati in un processo come ricadenti in un più ampio periodo ed i singoli fatti contestati in altro processo con puntuale indicazione della data. Deve escludersi, poi, espressamente che ricorrano i presupposti per la pronuncia di prescrizione, poiché, a prescindere da ogni considerazione relativa alla sospensione dei termini di custodia cautelare anche solo del coimputato Laghezza, al BA è stata applicata la recidiva qualificata equivalente da parte del giudice di primo grado, con decisione non modificata sul punto dalla sentenza di appello. 24. Il ricorso di US TO, che si duole della nullità dell'interrogatorio di garanzia, del mancato riconoscimento dell'assenza di dolo per essere le condotte poste in essere in forza di minaccia, del mancato riconoscimento della fattispecie della lieve entità del fatto, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e dell'assenza di motivazione in ordine al computo della pena, è fondato in relazione al terzo profilo. 24.1. Il AP, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa per il delitto di cui agli art. 81 cpv. cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPO F della rubrica), escluse le aggravanti ed applicate le attenuanti generiche. La sentenza impugnata, peraltro, ha anche assolto il ricorrente dalle accuse riguardanti il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestatogli sempre al CAPO F. 24.2. La prima doglianza, che assume la nullità dell'interrogatorio di garanzia, perché l'avviso di esso è stato notificato al difensore solo poche ore prima dell'atto, nonostante la distanza tra la provincia di Bari, luogo ove era ubicato lo studio del fiduciario, e Taranto, dove era detenuto il AP, è manifestamente infondata. Correttamente la sentenza impugnata osserva che il termine di preavviso per il compimento dell'interrogatorio di garanzia non è fissato per legge;
incensurabile, poi, è la valutazione secondo cui le distanze di luogo ed il lasso di tempo intercorso tra avviso e compimento dell'atto non erano incompatibili con la possibilità di partecipazione del difensore all'atto. Altrettanto correttamente, ancora, la Corte di appello aggiunge che il ricorrente ha chiesto la definizione del processo con il rito abbreviato "secco", e non ha dedotto alcuna nullità, per cui questa, se pure sussistente, sarebbe sanata. In ogni caso, la nullità dell'interrogatorio di garanzia, se pure sussistente, non determinerebbe la nullità degli atti di indagine, né la richiesta di giudizio abbreviato, mancando un rapporto di derivazione rilevante ex art. 185 cod. proc. pen. 51 А M Infine, e conclusivamente sul punto, deve ribadirsi l'insegnamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, e che il Collegio condivide, secondo cui la brevità del termine intercorrente tra la notifica dell'avviso di deposito degli atti presso il giudice che ha emesso la misura ex art. 293 cod. proc. pen. e la data fissata per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia non dà luogo ad alcuna forma di nullità, essendo preminente l'interesse a provocare un immediato contatto tra l'indagato e il giudice della cautela per la verifica dei presupposti per la privazione della libertà, in relazione al quale le esigenze della difesa di consultare approfonditamente gli atti depositati possono essere salvaguardate con la presentazione di una istanza di differimento dell'interrogatorio entro il termine inderogabile di cinque giorni ex art. 294 cod. proc. pen. (così, tra le più recenti, Sez. 2, n. 44902 del 30/09/2014, Cosentino, Rv. 260876, e Sez. 1, n. 27833 del 01/03/2013, Tassone, Rv. 255818). 24.2. La seconda censura, che prospetta la tesi secondo cui il AP avrebbe agito solo per effetto di gravi minacce poste in essere dal coimputato GE ZI, e, quindi, in difetto di dolo, è anch'essa manifestamente infondata, se non addirittura relativa a motivo diverso da quelli consentiti in sede di legittimità. Dal testo della sentenza impugnata, emerge con chiarezza che le minacce del ZI nei confronti del AP sono specificamente finalizzate al recupero di 600 euro (cfr. le conversazioni intercettate del 3 e 4 luglio 2008), e che i rapporti di collaborazione tra i due continuano "tranquillamente" per almeno un altro mese (cfr. le intercettazioni citate dalla Corte di appello, che si protraggono almeno fino al 5 agosto 2008). Non può pertanto ritenersi manifestamente illogica la conclusione dei giudici di merito laddove ha ritenuto di escludere l'esistenza di fattori di coartazione tali da precludere la configurabilità del dolo del ricorrente per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, sottolineando, anzi, che «più di una volta ZI lo appella in malo modo senza turbarlo più di tanto, anzi ricevendo risposte a tono e comunque senza riuscire a smuoverlo o a modificare il suo comportamento nemmeno di fronte a minacce di rivelare ai genitori la sua attività». 24.3. Fondata, invece, come precedentemente indicato, è la terza censura, relativa al mancato riconoscimento della fattispecie della lieve entità del fatto, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La sentenza impugnata ha evidenziato, a fondamento del giudizio di responsabilità penale per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, che US AP: a) è uno dei "ragazzi" di cui si serviva GE ZI per rifornirsi di droga e per spacciarla;
b) si è più volte comportato da sprovveduto>>, o comunque da persona incapace di farsi pagare;
c) non risulta 525 2 in contatto con gli altri membri del gruppo guidato dal ZI;
d) il numero di contatti telefonici e di attività svolte è «in definitiva ristretto». A fronte di questi elementi, e dell'assenza di qualunque indicazione sui quantitativi di sostanza stupefacente trattata, è manifestamente illogica la conclusione di escludere la configurabilità della fattispecie della lieve entità del fatto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Invero, incombe sull'accusa l'onere di dare dimostrazione non solo degli elementi costitutivi del fatto, ma anche degli elementi da cui desumere la maggiore gravità del fatto, come si desume, tra l'altro, e in linea con i principi costituzionali, dall'art. 187 cod. proc. pen., secondo il quale «sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono [...] alla determinazione della pena». Di conseguenza, in assenza di una prova della maggiore gravità del fatto dovrà ritenersi la fattispecie meno grave (cfr., per queste conclusioni, anche Sez. 6, n. 8030 del 25/11/2015, dep. 2016, Sassu, non massimata). Quanto osservato è sufficiente a determinare un annullamento della sentenza impugnata. Deve inoltre aggiungersi che gli elementi acquisiti, e l'assenza di qualunque dato ai quantitativi di droga illecitamente detenuta e ceduta dal AP, impongono di riqualificare già in questa sede il fatto in termini di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 24.4. L'annullamento, tuttavia, deve essere disposto con rinvio, perché la nuova definizione giuridica del fatto implica la necessità di un nuovo giudizio in ordine alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio. La celebrazione del nuovo giudizio in punto di trattamento sanzionatorio esime questa Corte dal dovere di esaminare le censure attinenti alla assenza di motivazione in ordine al computo della pena. 24.5. Deve escludersi, poi, espressamente, e richiamando quanto indicato in precedenza nei §§ 3., 3.1., 3.2. e 3.3., che ricorrano i presupposti per la pronuncia di prescrizione, poiché il AP concorre nel reato unitamente ad GE ZI, nei confronti del quale è stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare sia nel corso del giudizio di primo grado, sia durante la pendenza dei termini per il deposito della sentenza di primo grado, sia nel corso del giudizio di appello, sia durante la pendenza dei termini per il deposito della sentenza di appello. 25. Il ricorso di VE AS, che si duole del mancato riconoscimento della fattispecie della lieve entità del fatto, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato. Il TA, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione per i delitti di cui 53 ви agli art. 81 cpv. cod. pen. e 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPO F della rubrica), applicate le attenuanti generiche. La sentenza impugnata ha espressamente escluso la possibilità di riqualificare la condotta del ricorrente in termini di lieve entità del fatto in ragione dei consolidati e continuativi "rapporti di affari" con il ZI. Detta motivazione deve essere precisata, nel senso che i "continuativi rapporti di affari", in quanto diretti ad assicurare un flusso costante di droga ai pusher del ZI anche in orario notturno (cfr., su queste circostanze, in particolare, le pagg. 364-365 della sentenza implicano impugnata), necessariamente la disponibilità di quantitativi non modesti di stupefacente, nonché «modalità» e «circostanze dell'azione» non propriamente definibili come lievi, e, quindi, per questa ragione, escludono il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 26. Il ricorso di CE IU, che deduce l'assenza di motivazione in ordine ai criteri seguiti per il calcolo degli aumenti di pena a titolo di continuazione, è manifestamente infondato. Il UL, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena di anni sette di reclusione per i delitti di cui agli art. 81 cpv. cod. pen. e 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPI F, B e L della rubrica - capi B e L solo per l'ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), applicate le attenuanti generiche. In realtà, la sentenza impugnata (cfr. p. 427-428) fissa gli aumenti di pena a titolo di continuazione in modo analitico (un anno e quattro mesi per la continuazione interna al Capo F, dieci mesi per il reato di cui al capo B e dieci mesi per il reato di cui al capo L;
tali aumenti sono stati poi ridotti di un terzo per il ritto abbreviato). Ciò posto, non solo tali aumenti non solo risultano contenuti rispetto alla gravità e pluralità dei fatti, ma la sentenza impugnata motiva espressamente le ragioni che giustificano la riduzione della pena rispetto alla decisione di primo grado, richiamando la condotta processuale e la rinuncia ai motivi sulla responsabilità, e, per il resto, fa rinvio alla precedente decisione. Si può ancora aggiungere, per completezza, che la pena irrogata è esattamente conforme a quella richiesta dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, e che a tale richiesta la difesa del UL si è associata. 27. Il ricorso di CO IA, che lamenta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato. 54 An Il IU, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 8.000 di multa per il delitto di cui agli art. 81 cpv. cod. pen. e 73, commi 1, 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPO 14 della rubrica), esclusa la recidiva e applicate le attenuanti generiche. La sentenza impugnata riferisce di frequenti contatti tra il IU, RI OR ed i fratelli CH, nonché di alcune conversazioni del IU con TO BA, nelle quali si parla di "prezzi” e di "pezzi" e si dà conto di somme non esigue, anche tenuto conto del tipo di stupefacente trattato (hashish). In particolare, vengono evidenziati: a) la mediazione per l'acquisto di "merce" da fornire al BA, mediante pagamento in due tranches, per un prezzo di quattromila» (cfr. le conversazioni del 3, 4 e 5 maggio 2008), e relativo, secondo i giudici di appello, a 30 kg. di stupefacente dietro corrispettivo di 40.000 euro (su questo episodio cfr. pagg. 499-508); b) la partecipazione alla trattativa per una successiva fornitura, sempre destinata al BA, tra il 23 ed il 27 maggio 2008 (su questo episodio cfr. pagg. 508-513); c) i contatti del 23 giugno per la restituzione in due rate di somme ad TO BA per oltre 3000 euro, e da questi accettate solo in contanti, ma non anche mediante la consegna di un assegno postdatato (su questo episodio cfr. pagg. 513-514). Alla luce degli elementi indicati, non può certo ritenersi manifestamente illogica, apodittica o contraddittoria la conclusione della Corte di appello, laddove ha escluso la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. L'inammissibilità del ricorso proposto dal AC, poi, preclude a priori la rilevabilità di un'eventuale estinzione dei reati a lui ascritti per prescrizione. 28. Il ricorso di GE CR, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sia in relazione all'affermazione della penale responsabilità, sia avendo riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è infondato. Il AN, per effetto dell'integrale conferma della decisione di primo grado, è stato condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 16.000 di multa per il delitto di cui agli art. 81 cpv. cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPO F della rubrica), esclusa la recidiva quoad poenam e le altre aggravanti contestate, ed applicate le attenuanti generiche. La sentenza impugnata riferisce del coinvolgimento del ricorrente nell'attività di illecita detenzione e trasporto di stupefacente per conto di GE ZI presso i fornitori all'ingrosso. In particolare, la Corte di appello 55 A Ал evidenzia sia la vicenda del trasporto di una «targa prova», prelevata da IT UL in data 7 giugno 2008, e fortunosamente sottratta ai controlli dei carabinieri (cfr. sull'episodio, gli elementi riportati alle pagg. 367-369, ivi compreso il contenuto delle conversazioni intercettate), sia la presenza presso il ZI in occasione della trattativa per una partita di cocaina (cfr., sull'episodio, la conversazione telefonica intercettata del 19 luglio 2008, riportata a p. 371, nel corso della quale il ZI fa riferimento al AN, chiamandolo banana», e dice ad un soggetto non identificato «la coca sta tutta qua» e la offre in vendita, dimostrando una certa disponibilità di sostanza). Sulla base di questi elementi, e rimarcando il ruolo svolto dal AN di corriere da e verso fornitori all'ingrosso di cocaina, i giudici di merito hanno escluso la configurabilità della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La riferita motivazione non può dirsi manifestamente illogica, apodittica o contraddittoria, sia perché fa riferimento a fatti concreti indicativi della relazione del AN con non modeste quantità di stupefacente, sia perché segnala condotte di occultamento della droga ai carabinieri, compiute dal medesimo imputato, le quali risultano rappresentative di una non certo lieve entità del fatto anche in relazione alle modalità» e «circostanze dell'azione». 29. Il ricorso di SA DE IO, che si duole della mancata dichiarazione della prescrizione del reato già in appello in considerazione della riduzione della cornice edittale determinata dalla riforma di cui alla legge 16 maggio 2014, n. 79, è infondato. Il De GL, per effetto dell'integrale conferma della decisione di primo grado, è stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 3.200 di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPO 14 della rubrica), applicate le attenuanti generiche. Per esaminare la doglianza, occorre premettere che la contestazione mossa al ricorrente è una contestazione "aperta", «dal 2005 a tutt'oggi», e che, tra i vari episodi, la sentenza riporta una lunga conversazione, oggetto di intercettazione ambientale, intervenuta in data 14 luglio 2008 tra il De GL, la sua compagna NA RT, e IT UL, narcotrafficante definito di calibro>>, nel corso della quale il primo parla di una precedente fornitura, ne chiede una nuova, riconosce al UL di essere debitore nei suoi confronti di una somma di denaro, e propone la vendita di «Hogan» al prezzo di «35 euro al paio» (cfr. pagg. 548-557). Ciò posto, e richiamato quanto indicato in precedenza nei §§ 3., 3.1., 3.2. e 3.3., deve escludersi che ricorrano i presupposti per la pronuncia di prescrizione, poiché il De GL concorre nel reato unitamente ad NA RT, nei confronti della quale è stata disposta la sospensione dei termini di custodia 56 AM cautelare sia nel corso del giudizio di primo grado, sia durante la pendenza dei termini per il deposito della sentenza di primo grado, sia nel corso del giudizio di appello. 30. Il ricorso AO ER, che lamenta difetto di correlazione tra accusa e sentenza, è manifestamente infondato. Il RM, per effetto dell'integrale conferma della decisione di primo grado, è stato condannato alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 14.000 di multa per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPI F e I1 della rubrica, quest'ultimo concernente alla detenzione di poco più di 453 grammi di cocaina), esclusa la recidiva quoad poenam, ed applicate le attenuanti generiche. Come osserva la sentenza impugnata (cfr. spec. pagg. 33-36), infatti, il RM non è stato condannato previa riqualificazione dell'addebito da partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti a concorso in detenzione e cessione di sostanze stupefacenti per uso diverso da quello personale. Invero, per quanto riguarda le accuse di cui al CAPO F, l'imputazione, sin dalla sua originaria formulazione, conteneva espressamente anche la contestazione del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale il ricorrente è stato dichiarato colpevole;
né detto addebito può ritenersi generico, perché, ai fini di tale valutazione, occorre tenere conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, tra l'altro arresto in flagranza di reato, nelle more del procedimento, per illecita detenzione di eroina e cocaina. Per quanto attiene al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ascritto al ricorrente al CAPO I1 della rubrica, è sufficiente osservare che lo stesso è riferito in termini estremamente puntuali alla detenzione ed al trasporto di circa 454 grammi di cocaina in Bari e Cerignola il 16 gennaio 2008. Per completezza, infine, può aggiungersi che il difetto di correlazione tra accusa e sentenza non risulta dedotto nei motivi di appello. 31. Il ricorso di UI DE OM, che lamenta la mancata riqualificazione del fatto avendo riguardo sia al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sia al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la violazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la commisurazione della pena, è infondato. 31.1. Il De MM, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa per 57 An il delitto di cui agli art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPO 14 della rubrica), applicate le attenuanti generiche. 31.2. Per quanto attiene alla mancata riqualificazione del fatto in termini di lieve entità, a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la sentenza impugnata evidenzia che da numerose conversazioni telefoniche intercettate emerge la stretta collaborazione prestata dal ricorrente al padre nel commercio di stupefacenti, il ripetuto prelievo della sostanza nei luoghi in cui la stessa era occultata, all'interno dell'abitazione familiare, e la consegna di quantitativi in alcune occasioni sicuramente non modesti (in più conversazioni si fa riferimento a quantitativi da 25»); aggiunge, poi, che un significativo riscontro per comprendere l'entità dei traffici dei due De MM è fornito dall'arresto effettuato proprio nei confronti di UI De MM, in data 12 febbraio 2008, subito dopo che lo stesso aveva prelevato, all'interno del suo giardino, un pacco contenente 2 kg. di hashish (su tutte queste vicende, cfr. spec. pagg. 470-488). La menzionata motivazione è immune da vizi logici e giuridici anche perché la vicenda dell'arresto effettuato a carico del ricorrente, al quale è seguito autonomo procedimento, è indicata non come fatto per cui è pronunciata condanna, bensì come elemento di riscontro e chiarificazione del significato attribuibile alle numerose conversazioni telefoniche intercorse per altri "affari". 31.3. Per quanto concerne la mancata riqualificazione dell'addebito a norma dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, occorre preliminarmente evidenziare che trattasi di doglianza ammissibile, pur se formulata solo nei motivi nuovi, perché attinente alla definizione giuridica del fatto, come tale rilevabile anche di ufficio, tanto più che in bonam partem per l'imputato. Invero, costituisce principio giurisprudenziale più volte ribadito da questa Corte quello secondo cui le questioni dedotte in sede di impugnazione con motivi nuovi, pur se tardivamente proposte, se rilevabili di ufficio, debbono essere conosciute dal giudice adito (così, con riferimento al giudizio di appello, cfr., in particolare, Sez. 6, n. 13911 del 06/02/2004, Addala, Rv. 229214). Inoltre, non può dubitarsi che la Corte di cassazione non abbia il potere di procedere alla riqualificazione giuridica del fatto addebitato: l'unico limite in proposito è individuabile, ed eventualmente, solo quando la nuova definizione sia più gravemente sanzionata di quella ritenuta dal giudice di merito (per queste osservazioni, v. Sez. 2, n. 50659 del 18/11/2014, Fumarola, Rv. 261696). Ciononostante, la censura è infondata. La sentenza impugnata ha escluso che UI De MM abbia commesso esclusivamente reati di detenzione illecita di cd. "droghe leggere" sottolineando che lo stesso ha operato in stretta, continuativa, intensissima e duratura sinergia con il padre anche in relazione ai ripetuti prelievi di stupefacenti dai nascondigli 58 Ал domestici (le intercettazioni pertinenti si estendono da 4 dicembre 2007 al 12 febbraio 2008, data dell'arresto di UI), e che GE De MM, nel luglio 2008, ossia poco dopo il periodo il periodo in questione, è stato arrestato in flagranza (e poi condannato) per l'illecita detenzione di 500 grammi di hashish, 70 grammi di cocaina e 5 grammi di eroina. Trattasi di motivazione non manifestamente illogica, perché fa riferimento ad elementi concreti dai quali desumere che le condotte illecite dell'odierno ricorrente fossero estese anche alle cd. "droghe pesanti". 31.4. Per ciò che riguarda, infine, la violazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., semplicemente, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha espressamente indicato di aver tenuto conto della rinuncia ai motivi come elemento positivamente apprezzabile in quanto sintomo di resipiscenza, e per il resto fa corpo con la decisione del primo giudice. Del resto, la pena base, una volta escluse le fattispecie di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, è fissata nel minimo edittale, pari a sei anni di reclusione, e la riduzione per le attenuanti generiche è pari alla misura massima possibile di un terzo;
l'unica parte oggetto di determinazione superiore al minimo possibile, l'aumento per la continuazione, è stato quantificata, prima dell'applicazione della diminuente per il rito, nella contenuta misura di sei mesi di reclusione ed euro 3.000 di multa. 32. Il ricorso di CO DI AL, che lamenta vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, ivi compresa la mancata concessione nel massimo della riduzione per le attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Il Di PA, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPO 14 della rubrica), escluse le aggravanti, nonché la valenza quoad poenam della recidiva e applicate le attenuanti generiche. La sentenza impugnata, in motivazione, ha applicato la pena base nel minimo edittale di sei anni di reclusione ed euro 27.000 di multa (quest'ultima superiore al minimo di 1.000 euro), ed, escludendo valenza sanzionatoria alla recidiva, ha applicato la riduzione in una misura lievemente inferiore al terzo: la pena è stata ridotta ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 18.000 di multa;
il successivo aumento per la continuazione è stato pari ad un ulteriore anno di reclusione e ad ulteriori euro 12.000 di multa, cui poi ha fatto seguito l'applicazione della diminuente per il rito. Peraltro, il dispositivo ha irrogato al Di PA una pena diversa da quella che avrebbe dovuto risultare da tale computo, 59 M fissandola in anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa, invece che in anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 20.000 di multa. In ogni caso, la mancata concessione della riduzione di pena nel massimo possibile e l'aumento non irrisorio per la continuazione sono giustificati alla luce della complessiva condotta e personalità del Di AO, il quale ha violato più volte il regime degli arresti domiciliari e ha conseguito la definizione di «spacciatore di livello» all'esito di un'articolata disamina del quadro probatorio (si segnala, in particolare, che due collaboratori di giustizia inseriscono il Di PA nel clan Di OS, e che risultano telefonate significative tra il Di PA ed TO BA e dalle quali emerge pure l'organizzazione di un incontro tra i due presso l'abitazione del capo clan Di OS: v. pagg. 559-568). Trattasi, con assoluta evidenza, di motivazione immune da vizi logici e giuridici. 33. Il ricorso di TO GG, che lamenta vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, ivi compresa la mancata concessione nel massimo della riduzione per le attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Il TT, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena di anni otto di reclusione per ii delitto di cui agli artt. 416- bis cod. pen., 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e 110, 56 e 629 cod. pen. (CAPI E, Fe G della rubrica), con l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 15 del 1991, e applicate le attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravanti. La sentenza impugnata ha fissato la pena base (CAPO F) e l'aumento ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 nella misura minima possibile, mentre la riduzione per le attenuanti generiche, concesse con prevalenza rispetto alle altre attenuanti, è stata applicata nel massimo consentito. Gli unici segmenti del complessivo trattamento sanzionatorio per i quali era astrattamente possibile l'individuazione di una pena inferiore sono quelli relativi agli aumenti ex art. 416-bis cod. pen. (CAPO E: quindici mesi di reclusione), 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPO F: quindici mesi di reclusione) e per la tentata estorsione (CAPO G: sette mesi di reclusione). Trattasi di aumenti contenuti, che possono ritenersi complessivamente giustificati sia perché trattasi di pena conforme a quella "accettata" dalla difesa (si tratta di sanzione irrogata in misura identica alla richiesta del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari, alla quale la difesa si è associata), sia per la gravità dei fatti ascritti, sia in ragione delle considerazioni esposte nella sentenza di primo grado. 0 Al 606 34. Il ricorso di NA LA, che censura l'invalidità della notifica dell'estratto contumaciale, nonché vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale, è infondato. 34.1. La RT, in parziale riforma della decisione di primo grado, è stata condannata alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 9.000 di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPO 14 della rubrica). 34.2. La prima doglianza non è sorretta da un interesse giuridicamente rilevante, poiché la ricorrente ha comunque proposto tempestiva impugnazione e non ha dedotto alcuna concreta menomazione dei propri diritti di difesa. 34.3. La seconda doglianza, invece, è infondata e ai limiti dell'inammissibilità. Con la stessa, la ricorrente denuncia che la motivazione della sentenza di appello, come già quella di primo grado, risulta scarsa e contraddittoria». Ad ogni modo, la sentenza impugnata riporta e valorizza numerose conversazioni intercettate, nonché la frequente presenza a casa di IT UL, anche videofilmata in occasione della riunione operativa del 12 dicembre 2008 (cfr. pagg. 528-559); tra le conversazioni intercettate, ampio spazio è riservato a quella oggetto di captazione ambientale il 14 luglio 2008, tra la RT, il suo compagno SA De GL e IT UL, narcotrafficante definito di «calibro», alla quale anche la donna prende parte attiva, dimostrando di coadiuvare attivamente il De GL nella vendita di Hogan» al prezzo di «35 euro al paio» (cfr. pagg. 548-557). Trattasi perciò di motivazione non manifestamente illogica, né apodittica, né contraddittoria. 34.4. Deve escludersi, poi, richiamato quanto indicato in precedenza nei §§ 3., 3.1. e 3.2., che ricorrano i presupposti per la pronuncia di prescrizione, poiché nei confronti di NA RT è stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare sia nel corso del giudizio di primo grado, sia durante la pendenza dei termini per il deposito della sentenza di primo grado, sia nel corso del giudizio di appello. 35. Il ricorso di RI AI, che lamenta la mancata riqualificazione del fatto avendo riguardo sia al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sia al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la violazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la commisurazione della pena, deve essere accolto in relazione al secondo profilo. M 61 35.1. Il OR, per effetto dell'integrale conferma della decisione di primo grado, è stato condannato alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 16.000 di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPI F e 14 della rubrica), applicate le attenuanti generiche. 35.2. La prima censura, che attiene alla mancata riqualificazione del fatto in termini di lieve entità, a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è infondata. Invero, la sentenza impugnata fa riferimento ai continui contatti con esponenti di rilievo dell'organizzazione facente capo al Di OS, come CO AR, TO NT e TO BA, per forniture di stupefacenti per importi non modesti. In particolare, la Corte d'appello richiama: 1) una fornitura al AR ed all'NT per un prezzo di 1.000 euro, risultante da intercettazioni del 22 dicembre 2007 (cfr. pagg. 490-491); 2) le operazioni coordinate con CO CI ed i fratelli CH, per procurare al BA, tramite i due extracomunitari, un carico di "merce", da pagare in due tranches, per un prezzo di «quattromila» (cfr. le conversazioni del 3, 4 e 5 maggio 2008), e relativo, secondo i giudici di appello, a 30 kg. di stupefacente, presumibilmente hashish, dietro corrispettivo di 40.000 euro (su questo episodio cfr. pagg. 499- 508); 3) all'attività diretta a procurare al BA altra "merce" trattata dai fratelli CH tra il 23 ed il 27 maggio 2008 (su questo episodio cfr. pagg. 508- 513); 4) ai contatti del 23 giugno per la restituzione in due rate di somme ad TO BA per più di 3.000 euro, e da questi accettate solo in contanti, ma non anche mediante la consegna di un assegno postdatato (su questo episodio cfr. pagg. 513-514). Gli elementi indicati escludono che la conclusione della Corte di appello possa essere ritenuta manifestamente illogica, apodittica o contraddittoria, laddove ha escluso la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 35.3. Diversamente deve dirsi con riferimento alla seconda censura, che lamenta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Trattasi di doglianza ammissibile, pur se proposta solo con i motivi nuovi, per le ragioni indicate in precedenza, al § 31.3. con riferimento al ricorso proposto da UI De MM. Trattasi, inoltre, di doglianza fondata. La sentenza, a fondamento delle sue conclusioni, rappresenta che il OR aveva un debito per il pagamento di una partita di droga con NT, cui era succeduto il BA, e che la natura dello stupefacente 62 Ал doveva individuarsi in cocaina atteso che l'NT era stato arrestato con una cospicua partita di cocaina» il 16 gennaio 2008 (p. 515). L'argomento logico indicato non risponde ad una massima di esperienza, bensì ad una mera congettura: non risulta conforme all'id quod plerumque accidit che chi abbia acquistato una sola partita di stupefacente di qualità non individuata da persona successivamente arrestata per detenzione di cocaina, deve aver necessariamente comprato, nell'occasione indicata, cocaina e non "droga leggera", anche quando dalle successive indagini emerge che detto acquirente abbia sempre trattato l'acquisto di partite di stupefacente di tipo "leggero". L'assenza di elementi giuridicamente corretti a base dell'affermazione della fattispecie di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, e l'esistenza, invece, di quelli integranti la figura di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, impone l'annullamento della sentenza impugnata. Invero, incombe sull'accusa l'onere di dare dimostrazione non solo degli elementi costitutivi del fatto, ma anche degli elementi da cui desumere la maggiore gravità del fatto, come si desume, tra l'altro, e in linea con i principi costituzionali, dall'art. 187 cod. proc. pen., secondo il quale «sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono (...) alla determinazione della pena». Di conseguenza, in assenza di una prova della maggiore gravità del fatto dovrà ritenersi la fattispecie meno grave (cfr., per queste conclusioni, anche Sez. 6, n. 8030 del 25/11/2015, dep. 2016, Sassu, non massimata). L'evidente assenza di elementi utili a suffragare l'ipotesi della fattispecie di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, inoltre, induce a procedere già in questa sede ad una riqualificazione del fatto come avente ad oggetto l'illecita detenzione di "droghe leggere" ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 35.4. L'annullamento, tuttavia, deve essere disposto con rinvio, perché la nuova definizione giuridica del fatto implica la necessità di un nuovo giudizio in ordine alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio. La celebrazione del nuovo giudizio in punto di trattamento sanzionatorio esime questa Corte dal dovere di esaminare le censure attinenti alla motivazione in punto di determinazione della pena. 35.5. Deve escludersi, però, espressamente, e richiamato quanto indicato in precedenza nei §§ 3., 3.1., 3.2. e 3.3., che ricorrano i presupposti per la pronuncia di prescrizione, poiché il OR concorre nel reato unitamente ad US CH, nei confronti della quale è stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare sia nel corso del giudizio di primo grado, sia 63 M durante la pendenza dei termini per il deposito della sentenza di primo grado, sia nel corso del giudizio di appello. 36. Il ricorso di AN MA, che lamenta la carenza della motivazione e l'eccessivo rigore nella determinazione della pena, prospetta censure diverse da quelle consentite in sede di legittimità e, in ogni caso, è privo della specificità richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il IN, in parziale riforma della decisione di primo grado, è stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 12.000 di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, commi 1, 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPO 14 della rubrica), esclusa la rilevanza quoad poenam della recidiva, e riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante. Nel ricorso, l'imputato deduce che la «sentenza è ingiusta e carente nella parte motiva» e che «sproporzionata» è la quantificazione della pena rispetto all'effettivo disvalore dei fatti, senza altro precisare. Si tratta, evidentemente, di censure che attengono al merito, e che comunque non indicano, a loro fondamento, nessuna chiara ragione di diritto;
addirittura, anzi, il ricorso, redatto in poche righe, non menziona alcuna disposizione normativa. L'inammissibilità del ricorso proposto dal IN, poi, preclude a priori la rilevabilità di un'eventuale estinzione dei reati a lui ascritti per prescrizione. 37. Il ricorso di FR NN, che lamenta la «del tutto insufficiente» valutazione circa l'insussistenza dei presupposti indicati nell'art. 129 cod. proc. pen. ai fini dell'adozione di una pronuncia liberatoria e l'assenza di motivazione nella determinazione della pena, prospetta censure in parte prive della specificità richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e in parte manifestamente infondate. 37.1. Il IO, per effetto dell'integrale conferma della decisione di primo grado, è stato condannato alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 18.000 di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPO F della rubrica), esclusa la rilevanza quoad poenam della recidiva, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, ed applicate le attenuanti generiche. 37.2. La censura attinente alla responsabilità non contiene alcuna indicazione in ordine ad elementi non valutati (o che si assumono non adeguatamente valutati): la totale assenza di qualunque riferimento concreto, già di per sé, determina la violazione di quanto previsto dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. M 64 Si può comunque rilevare che la sentenza impugnata ha espressamente indicato i plurimi elementi esistenti a carico dell'imputato per affermarne la responsabilità penale per il reato di detenzione e cessione illecita e continuata di sostanze stupefacenti (cfr. pagg. da 301 a 312). Invero, di FR IO parla il collaboratore di giustizia HI, indicandolo come persona che ritirava i proventi dell'attività di spaccio e li consegnava a HE UO. Inoltre, le intercettazioni telefoniche ed ambientali offrono elementi pienamente coerenti con le indicazioni del HI. In particolare, nella conversazione dell'8 aprile 2008, ore 12,06, TO TT dice a IT UL: «oggi parlo con FR perché li dovrebbe tenere lui tutti i soldi»; nella conversazione del 10 luglio 2008, ore 18,05, il UL dice al UO di aver «regalato una panetta da centocinquanta» a FR IO detto "Hulk", a lui costata seicento euro»; nella conversazione del 13 agosto 2008,cinquecento euro ore 17,21, il UO dice al HI che fortunatamente, nel corso di un controllo effettuato dalla Polizia, non sono stati trovati addosso all'imputato in esame i «soldi». 37.3. La doglianza relativa all'omessa motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata. La sentenza impugnata ha precisato di confermare integralmente la pena inflitta in primo grado perché «congrua». E' utile aggiungere che trattasi di pena prossima ai minimi edittali: anche partendo dalla pena minima ed applicando la riduzione massima possibile per le generiche oltre che quella per il rito, non poteva essere irrogata una sanzione inferiore a due anni e otto mesi di reclusione ed euro 11.556 di multa, a cui occorreva, inoltre, apportare un aumento a titolo di continuazione. 38. Il ricorso di AR NN, che lamenta la «del tutto insufficiente»> valutazione circa l'insussistenza dei presupposti indicati nell'art. 129 cod. proc. pen, ai fini dell'adozione di una pronuncia liberatoria e l'assenza di motivazione nella determinazione della pena, prospetta censure in parte prive della specificità richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e in parte manifestamente infondate. 38.1 Il IO, in parziale riforma della decisione di primo grado, è stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione per i delitti di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPO F della rubrica), esclusa la rilevanza quoad poenam della recidiva, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e quella relativa alle armi, applicate le attenuanti generiche con prevalenza sulle residue aggravanti. M 65 38.2. La censura attinente alla responsabilità non contiene alcuna indicazione in ordine ad elementi non valutati (o che si assumono non adeguatamente valutati): la totale assenza di qualunque riferimento concreto, già di per sé, determina la violazione di quanto previsto dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Si può comunque rilevare che la sentenza impugnata ha espressamente indicato i plurimi elementi esistenti a carico dell'imputato per affermarne la responsabilità penale in ordine ai reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di detenzione e cessione illecita e continuata di sostanze stupefacenti (cfr. pagg. da 292 a 301 e 311-312). Di AR IO riferisce il collaboratore di giustizia HI HE, indicandolo come soggetto facente parte, insieme con lui, della «batteria degli spacciatori» di HE UO, che riceveva la droga direttamente da IT UL, il quale trattava anche cocaina. Numerose sono le conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche ed ambientali che dimostrano l'esistenza di significativi rapporti di AR IO con HE UO, ma anche con FR ER (cognato di IT UL). In particolare, IT UL, nella conversazione con UO del 19 febbraio 2008, ore 19,52, affermava che AR IO si era recato da lui la sera prima per consegnargli i soldi necessari per pagare l'avvocato per altri adepti detenuti;
il UL, nella conversazione del 9 luglio 2008, ore 10,04, sottolineava al UO l'abilità di AR IO a vendere «MO» («da quando non c'è NO MO qui non se ne vende più ... NO ... che fine ha fatto?»); il UO, nella conversazione del 13 luglio 2008, ore 11,13, parla con il UL di traffici anche relativi a cocaina e rappresenta di aver detto a AR IO di volere immediatamente la restituzione dei soldi dopo ogni vendita («adesso gli ho detto a NO "ogni volta che fai le cinquanta euro voglio i soldi ... veloce me li devi *** dare">). 38.3. La doglianza relativa all'omessa motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata. La sentenza impugnata ha precisato di ridurre la pena inflitta in primo grado apprezzando la parziale rinuncia ai motivi di appello (quelli concernenti la responsabilità per il reato di detenzione e cessione illecita e continuata di sostanze stupefacenti). In effetti, la pena irrogata è prossima ai minimi edittali: la sentenza impugnata fissa la pena base in anni dieci di reclusione, ossia nel minimo previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e la riduce ad anni sei e mesi otto di reclusione per le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle aggravati, ossia nella misura massima possibile;
l'aumento ex artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 966 ал 9 d.P.R. n. 309 del 1990, prima dell'applicazione della diminuente per il rito, è contenuto in dieci mesi di reclusione. 39. I ricorsi di FR e EO LL, che deducono entrambi, in termini sostanzialmente sovrapponibili, violazione di legge e vizio di motivazione sia in ragione dell'insufficiente autonomia della motivazione per relationem rispetto alla pronuncia di primo grado, sia in ragione di una manifestamente illogica valutazione delle circostanze accertate, le quali in realtà deponevano per l'esistenza di un accordo illecito e non di un'associazione per delinquere, sia per la non automatica riconducibilità della stabilità del rapporto acquirente-venditore all'esistenza di una struttura associativa, sono infondati. 39.1. FR LI, in parziale riforma della decisione di primo grado, è stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione per i delitti di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPO F della rubrica), esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e quella relativa alle armi, ed applicate le attenuanti generiche. EO LI, anch'egli in parziale riforma della decisione di primo grado, è stato condannato alla pena di anni sette di reclusione per i delitti di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPO F della rubrica), esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e quella relativa alle armi, ed applicate le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata. 39.2. Le censure sollevate nei diversi motivi dei due ricorsi debbono essere esaminate congiuntamente, perché sviluppano argomenti strettamente connessi e tra loro coordinati. La sentenza impugnata ha espressamente affermato di condividere le conclusioni della sentenza di primo grado in ordine all'esistenza di un rapporto di tipo associativo tra i fratelli EO e FR LI, IT UL e GE ZI, escludendo però che della compagine delinquenziale facesse stabilmente parte anche FR AP, come invece ritenuto in prima cura. A tal fine, la Corte d'appello ha richiamato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare laddove questa aveva rilevato: l'esistenza di uno stabile rapporto tra gli imputati in questione;
la «serie indeterminata di rifornimenti [...] consegnati al LI FR o al ZI o a persone inviate da costoro>>; la distribuzione dei ruoli tutti necessari e causalmente efficienti: UL il fornitore, LI FR il materiale prenditore della droga e il garante subordinato al fratello EO, il LI EO il responsabile diretto delle forniture e del rapporto con il UL, il ZI la persona più addentro al diretto mercato della compravendita di droga ai tossicomani»; l'importanza del 67 ruolo svolto da EO LI, di cui il UL richiede l'intervento anche mentre il correo è detenuto (p. 354-355). Queste conclusioni, nel testo della decisione, seguono all'esposizione dei risultati delle cospicue intercettazioni telefoniche ed ambientali tra i medesimi soggetti. Tra le numerose conversazioni intercettate, vengono in particolare riportate: a) quella del 26 marzo 2008, da cui risulta che EO LI, scarcerato e sottoposto agli arresti domiciliari da qualche giorno (precisamente dal 19 marzo 2008), prende contatti con IT UL (anch'egli agli arresti domiciliari), quale gli chiede, se gli fosse «servito qualcosa», di mandargli il fratello (appunto, AN»), gli dice «a me stanno tutti in galera», gli riferisce lo sai i prezzi è tutta un'altra cosa», rispetto a quelli praticati da TO *** BA, e gli consiglia le modalità attraverso le quali recuperare un credito di 4.000 euro da «zio OS (ancor più chiaro sul punto è quanto si indica nella successiva telefonata del 28 marzo 2008, ore 22,01); b) quella del 31 marzo 2008, ore 20,30, in cui UL chiede a EO LI notizie sul comportamento di alcuni sodali in carcere come FR ER e IT RO MO;
c) quella del 9 aprile 2008, ore 12,52, durante la quale EO LI e UL parlavano di lavorare», il primo dice al secondo di avere, oltre al fratello, «un altro amico che vuole venire a lavorare con me>> (verosimilmente si tratta di GE ZI, il quale subito dopo instaurerà un costante rapporto con gli altri), ed il secondo risponde: «l'importante ... già lo sai che si chiude un preventivo si apre l'altro (...) se no mi trovo incastrato!»; d) quelle del 14 e del 15 maggio 2008, nel corso delle quali, dapprima, UL e FR LI parlano ripetutamente della scarsa puntualità di GE ZI nell'onorare i debiti, adirandosi in un'occasione il UL e successivamente il LI, fino a che quest'ultimo dà all'altro il numero di telefono del ZI, poi UL contatta il ZI, e, di fronte alle spiegazioni di costui (parlano di cifre in euro), dice di avere la necessità di un "chiarimento" da NO (EO LI), il quale aveva assicurato la sua "copertura", quindi, il UL telefona a FR LI, riferendogli quanto appreso dal ZI, e, infine, i tre, parlando congiuntamente, si chiariscono;
e) quella del 28 maggio 2008, ore 19,31, nella quale il UL parla con ZI, questi si lamenta di «troppe mani», ma il primo subito gli risponde: che ne so allora... fammi scrivere da NO ...» (ripete più volte questa frase nel corso della telefonata), e poi aggiunge anche: AN per il momento è quello che è stato preciso»; f) quella delll'1 giugno 2008, ore 19,33, in cui il UL dice al ZI: «Se non viene CO ... non ti do più niente ... vai da qualche altra parte ... non faccio niente»; g) il messaggio SMS dell'8 luglio 2008, ore 14,13, con cui il ZI informa il UL: «tanti saluti da 68 M NO mi a scritto a lui tutto a posto», poche ore prima della consegna a tre suoi emissari di dieci grammi di cocaina, poi sequestrati dalle forze dell'ordine (vicenda specificamente contestata al capo 13) della rubrica, ed oggetto di condanna divenuta irrevocabile nei confronti del ZI e del UL); h) la conversazione dell'8 luglio 2008, ore 21.14, durante la quale, immediatamente prima di ricevere la notizia dell'arresto dei tre emissari, il UL dice al ZI di assicurare un aiuto economico al EO LI, come ha richiesto la madre di quest'ultimo; i) quella del 12 luglio 2008, con cui il UL si lamenta con FR LI dell'inadempimento del ZI in relazione alla partita di droga sequestrata dalle forze dell'ordine e gli chiede di andare da quest'ultimo per dirgli di smettere di «giocare», mentre l'interlocutore gli rappresenta di aver subito una «perquisizione [...] da scemo proprio»>; I) quella del 27 luglio 2008, ore 18,21, intercorsa a casa del UL tra questi e FR LI, nella quale si parla degli inadempimenti del ZI, del ruolo di garante del «bussiness» assunto da «NO» nei confronti del UL anche con riferimento al ZI, e dei prezzi di mercato delle transazioni. Ancora, la sentenza impugnata richiama quella di primo grado anche laddove quest'ultima riporta le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia TO TO, il quale dice che EO LI era stato affiliato dal UL, e CO BI, che ha riferito di denaro percepito dal medesimo EO LI, mentre era detenuto, quale provento dell'attività di spaccio. Alla luce dei dati indicati, le conclusioni raggiunte nella sentenza impugnata con riferimento alla responsabilità dei fratelli FR e EO LI non possono certo dirsi né manifestamente illogiche, né prive di autonomia. Per un verso, infatti, le conversazioni intercettate possono essere lette non implausibilmente, anche in una prospettiva della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, come indicative dell'esistenza di un rapporto stabile tra più soggetti (in particolare, IT UL, FR LI, EO LI e GE ZI) finalizzato a forniture costanti di stupefacenti, per un periodo di tempo non predeterminato (le intercettazioni evidenziano contatti continuativi tra tutti e quattro gli interessati dal marzo a tutto il luglio 2008), e con ruoli ben definiti per ciascuno di essi;
ciò tanto più se tra il UL e EO LI già esisteva un rapporto di "affiliazione" criminale come descritto dal collaboratore di giustizia TO TO. Né tale ricostruzione risulta in contrasto con la lamentela del ZI al UL nella conversazione del 28 maggio 2008, della presenza di «troppe mani»: l'esame complessivo delle numerose conversazioni precedenti e successive evidenzia il permanere del rapporto di collaborazione continuativa tra tutti e quattro i soggetti precisati. Per l'altro verso, poi, proprio la congruenza tra le premesse fattuali (in particolare, le 69 f M conversazioni intercettate) e le conclusioni esposte, esclude che l'adesione da parte della Corte d'appello alle valutazioni del primo giudice sia il frutto di una recezione meramente adesiva ed acritica. Evidenziato che il rapporto tra il UL, i fratelli LI ed il ZI non era semplicemente quello intercorrente tra venditore e compratori, posto il ruolo di "garante", oltre che di acquirente, svolto da entrambi i fratelli LI, deve anche escludersi la fondatezza, in diritto, dell'argomentazione secondo cui la stabilità del rapporto acquirente-venditore non significa esistenza di una compagine associativa». Costituisce, infatti, principio consolidato, che il Collegio condivide, quello secondo cui l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sussiste anche quando sia rilevabile un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga e gli spacciatori acquirenti che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, almeno allorché risulta, come nel caso di specie, la reciproca consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l'operatività dell'associazione in quanto tale (cfr., tra le tantissime, Sez. 5, n. 51400 del 26/11/2013, Abbondanza, Rv. 257991, e Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254225). 40. Il ricorso di NN ET, che lamenta difetto di correlazione tra accusa e sentenza e l'assenza di contestazione di episodi specifici, è manifestamente infondato. Il SI, per effetto dell'integrale conferma della decisione di primo grado, è stato condannato alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 16.000 di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPO 14 della rubrica), esclusa la valenza quoad poenam della contestata recidiva e nel concorso delle attenuanti generiche. Come osserva la sentenza impugnata (cfr. spec. pagg. 33-36 e p. 577), il SI non è stato condannato previa riqualificazione dell'addebito da partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti a concorso in detenzione e cessione di sostanze stupefacenti per uso diverso da quello personale: sin dall'originaria formulazione, il CAPO 14 conteneva espressamente anche la contestazione del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale il ricorrente è stato dichiarato colpevole. Inoltre, l'addebito formulato, e per il quale è intervenuta condanna, non può ritenersi generico, perché, ai fini di tale valutazione, occorre tenere conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, che più volte è stato arrestato in flagranza di reato, nelle more del procedimento, per illecita detenzione di cocaina, hashih e marijuana tra il 24.06.2008 ed il 18.04.2009 (v. p. 577 della sentenza), e che ha 70 All anche ammesso qualche acquisto di cocaina risultante dalle intercettazioni, ma per uso personale. 41. Il ricorso di UI PO, che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, in quanto ritenuta sulla base di elementi congetturali, e violazione di legge processuale, per essere stato l'avviso della proroga del termine per il deposito della sentenza notificato al difensore quale domiciliatario, ma non anche in proprio, è manifestamente infondato. 41.1. Il ZI, in parziale riforma della decisione di primo grado, è stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 5.000 di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPO F della rubrica), escluse le aggravanti contestate e concesse le attenuanti generiche. 41.2. Manifestamente infondato è il primo motivo, che si duole della valorizzazione di elementi congetturali e dell'acritica adesione alle conclusioni della pronuncia di primo grado. La sentenza impugnata, infatti, ha richiamato, da un lato, gli intensi contatti tra il ZI ed altri soggetti inseriti con ruoli di rilievo nel mercato degli stupefacenti, come emersi dalle intercettazioni telefoniche, e, dall'altro, i risultati dei controlli effettuati nei confronti del ricorrente anche nel periodo in questione. Per quanto attiene ai rapporti con altri soggetti impegnati nel traffico di droga, relativi al periodo compreso tra gennaio e febbraio 2008, si evidenziano le conversazioni, spesso plurime nell'arco di un'unica giornata, e gli incontri, previa convocazione, ed anche per «un servizio», con personaggi come CO AR, LU ON, indicato come capo zona dello spaccio a Ceglie del Campo, LV LO e TO BA, in luoghi "significativi" coma la villa comunale di Ceglie del Campo e, soprattutto, la casa di TO BA, "luogotenente" di TO Di OS. Con riferimento alle risultanze dei controlli, si rappresenta che il ZI è stato più volte trovato in possesso di piccoli quantitativi di hashish (due grammi in data 29 giugno 2006, e «modic[he] quantità» nelle date del 4 agosto 2007, del 28 febbraio 2008 e del 4 maggio 2008), e, in un'altra occasione, in data agosto 2007, è stato denunciato perché sorpreso a vendere stupefacente tipo extasy ad un giovane non identificato perché dileguatosi. Relativamente alle disponibilità di sostanze stupefacenti da parte delle persone in contatto con il ZI, si rappresenta che in data 16 gennaio 2008, il AR è stato arrestato in flagranza, unitamente ad TO NT, perché trovato in possesso di 453,70 grammi di cocaina, e che in 71 서 data 22 aprile 2008, sono state arrestate tre persone per il possesso di circa 824 grammi di hashish acquistato con la mediazione di TO BA (condannato in questo processo per tale fatto, contestatogli al capo 12 della rubrica). Poste queste premesse, la conclusione della sentenza impugnata, laddove ha ritenuto la responsabilità di UI ZI per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non può ritenersi né manifestamente illogica, né priva di supporto motivazionale, né acriticamente recettiva delle conclusioni raggiunte dal primo giudice. 41.3. Manifestamente infondato è poi anche il secondo motivo, concernente l'irritualità dell'avviso della proroga del termine per il deposito della sentenza della Corte d'appello al difensore. A prescindere dall'esame della fondatezza della questione, infatti, il problema di un possibile vizio processuale si sarebbe potuto eventualmente porre solo con riferimento al mancato avviso del deposito della sentenza, ma quest'ultimo risulta effettuato all'avvocato Nardulli, difensore di fiducia del ZI, in data 30 gennaio 2015, e la regolarità del medesimo non è stata contestata. 41.4. L'inammissibilità del ricorso proposto dal ZI, poi, preclude a priori la rilevabilità di un'eventuale estinzione dei reati a lui ascritti per prescrizione. 42. Il ricorso di CO RU, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione della diminuente di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, è infondato. Il BI, per effetto dell'integrale conferma della decisione di primo grado, è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 416-bis cod. pen. e 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (CAPI E, F, G della rubrica), esclusa la valenza quoad poenam della recidiva, ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 8 del d.l. n. 152 del 1991, ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 del medesimo d.l. Correttamente i giudici di merito hanno escluso l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, ed affermato invece l'operatività di quella di cui all'art. 8 del d.l. n. 152 del 1991, pur avendo individuato come reato più grave nei confronti del ricorrente quello della partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Invero, il delitto in questione è stato ritenuto aggravato a norma dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, e quindi, ricorrevano i presupposti per l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 8 del medesimo d.l. (cfr. in questo senso, in particolare, Sez. 6, n. 1395 del 14/10/2014, dep. 2015, Valentino, Rv. 261797). 72 M Né è possibile cumulare l'attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991 con quella di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla stessa fattispecie, posto che entrambe costituiscono previsioni premiali dirette ad evitare che il reato associativo possa essere portato ad ulteriori conseguenze, e, quindi, l'applicazione simultanea di esse darebbe luogo ad una ingiustificata duplicazione del medesimo beneficio (per queste indicazioni, oltre Sez. 6, Valentino, cit., cfr., specificamente, Sez. 5, n. 26637 del 28/04/2004, Cicciù, Rv. 229871). D'altro canto, tra le due attenuanti è sicuramente più favorevole quella di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991 perché la stessa, oltre a prefigurare una riduzione della pena fino ad una misura massima pari a quella prevista dall'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, come applicata nel caso di specie, implica anche l'esclusione di ogni rilevanza dell'aggravante di cui all'art. 7 del medesimo d.l. Non vi è poi alcuno spazio ulteriore per l'operatività dell'attenuante in questione con riferimento agli altri reati addebitati al BI, in quanto la stessa è circostanza dettata esclusivamente per le fattispecie previste nei commi da 1 a 6 del medesimo art. 74. 43. In conclusione, quindi, la sentenza deve essere annullata esclusivamente nei confronti di US CC, US TO, US IO, RI AI, HE TO LA, OR SA e HE TE, e limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei termini precedentemente indicati, nonché previa riqualificazione dei fatti ascritti al TO ed al IO a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e dei fatti ascritti al AI a norma dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. All'infondatezza dei ricorsi di TO TA, GE CR, SA DE IO, UI DE OM, TO DI OL, TO GG, NA LA, ME US, BI GA, FR LL, EO LL e CO RU, segue rigetto degli stessi e la condanna di coloro che li hanno proposti al pagamento delle spese processuali. Alla manifesta infondatezza, al difetto della specificità richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed all'assenza di un interesse giuridicamente rilevante dei ricorsi presentati da AM CH, US CH, ST RM, ST RB, FR FA, VE AS, CE IU, CO IA, FA DE LA, AO ER, SA DI LL, CO DI AL, LU IE, ME NO, AN MA, FR NN, AR 73 NN, NN ET, TO NI, UI PO, AN TO, e TO RR, segue la dichiarazione di inammissibilità degli stessi e la condanna di coloro che li hanno proposti al pagamento delle spese processuali e, singolarmente, al versamento della somma di euro 1.500 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Qualificati i fatti loro ascritti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90, annulla la sentenza impugnata nei confronti di IO US e TO US limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta nel resto i ricorsi. Qualificato il fatto ascrittogli come pertinente a sostanza stupefacente "leggera", annulla la sentenza impugnata nei confronti di AI RI limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CC US, LA HE TO, SA OR limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Rigetta nel resto i ricorsi. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TE HE limitatamente alla pena accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso. Rigetta i ricorsi di GA BI, US ME, DI OL TO, TA TO, DE IO SA, GG TO, LL FR, LL EO, RU CO, CR GE, DE OM UI e LA NA, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di RM ST, RB ST, FA FR, DE LA FA, DI LL SA, IE LU, NO ME, NI TO, TO AN, RR TO, CH OH, CH US, AS VE, IA CO, ER AO, DI AL CO, MA AN, NN FR, NN AR, ET NN, IU CE e PO UI, che condanna al pagamento delle 74 M spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo AOni TO CorboAnal Ch DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 22 LUG 2016/ LEMA DICA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pera Esposito 75