Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2016, n. 31875
CASS
Sentenza 12 aprile 2016

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 585 cod.proc.pen. e 154, comma quarto bis, disp. att. cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono, nel caso di differimento del termine per il deposito della motivazione, una corrispondente proroga del termine per proporre impugnazione, o un obbligo di comunicazione del provvedimento di proroga ovvero l'invalidità della sentenza in caso di mancata esecuzione di tale adempimento. (In motivazione, la Corte ha precisato che non può ritenersi irragionevole una disciplina che fissi termini diversi per l'attività del giudice rispetto a quelli riferiti alle parti, attesa la diversità delle posizioni dei soggetti processuali e della tipologia di atti da formare).

La sospensione dei termini di custodia cautelare disposta, con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen., in pendenza del termine per il deposito della motivazione previsto dall'art.304, comma primo, lett.c), cod.proc.pen., ovvero nel caso in cui consegua alla particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato "ex" art. 304, comma secondo, cod.proc.pen., determina la sospensione della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti nel medesimo reato, anche se non sottoposti a misura custodiale.

La contestazione "aperta" del reato previsto dall'art.73 d.P.R. n.309 del 1990, avendo ad oggetto fatti specifici di detenzione illecita e cessione di stupefacenti, non copre tutti gli episodi accaduti nel periodo di riferimento, ma solo quelli concretamente individuabili alla luce della imputazione e degli elementi di prova introdotti nel processo. (In motivazione, la Corte ha escluso la violazione del princio del "ne bis in idem" nel caso di imputato già condannato per i reati di cui agli artt.73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1889 n.309 commessi in un arco temporale ampio ed in luoghi diversi, nei cui confronti era intervenuta una successiva condanna per il reato di cessione di stupefacenti riferita a fatti consumati nell medesimo contesto spazio -temporale senza, tuttavia, che risultasse, in termini concretamente plausibili, la loro coincidenza con quelli già giudicati).

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  • 2Abuso d’ufficio e abrogazione dell’art. 323 c.p.: la Corte annulla una condanna (Cass. Pen. n. 7104/2025)
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  • 5Art. 159 - Sospensione del corso della prescrizione (1) (2)
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    Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie [c.p. 313; c.p.p. 343, 344] (3); 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione [c.p.p. 3, 479] (3) 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2016, n. 31875
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31875
Data del deposito : 12 aprile 2016

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