Sentenza 16 settembre 2015
Massime • 1
Il conflitto negativo di competenza presuppone l'identità ontologica del fatto in ordine al quale si procede, con la conseguenza che qualsiasi apprezzabile differenza degli elementi costitutivi delle fattispecie dedotte nei due distinti procedimenti impedisce che possa ipotizzarsi un conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato insussistente il conflitto in fattispecie in cui il Tribunale si era dichiarato incompetente per materia in favore del Giudice di pace in ordine al reato di lesioni personali giudicate guaribili in giorni venti, e quest'ultima autorità giudiziaria, a sua volta, avendo rilevato che le lesioni personali cagionate alla vittima erano in realtà con prognosi di giorni novanta, aveva rinviato gli atti al Tribunale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2015, n. 41715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41715 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2015 |
Testo completo
417 15 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ARTURO CORTESE - Presidente - SENTENZA N. 2412/2015- Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Rel. Consigliere - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MARGHERITA CASSANO N. 19425/2015 - Consigliere - Dott. GIUSEPPE LOCATELLI - Consigliere - Dott. MONICA BONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIUDICE DI PACE DI LUCCA nei confronti di: TRIBUNALE DI LUCCA con l'ordinanza n. 284/2013 GIUDICE DI PACE di LUCCA, del 25/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
reactive lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Sante Spinaci, il quale he indicato be competenze del Tribunale di fercce Udit i difensor Avv.; 16 La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 24 maggio 2012 il Tribunale di Lucco, monocraticamente composto, chiamato a giudicare TR MA e VO BE RE EN, imputati, in concorso tra loro, del reato di cui agli artt. 81 e 582 c.p. per aver cagionato, in danno di DA ST e TA AN colpendoli con pugni, lesioni personali giudicate guaribili, rispettivamente, in giorni tre ed in giorni venti, si dichiarava incompetente per materia in favore del Giudice di pace della stessa sede.
2. Questi, in tal modo investito della cognizione del processo, all'esito di perizia medico legale, preso atto che le lesioni personali cagionate in danno del predetto TA erano state giudicate guaribili in giorni 90, riteneva competente per materia a giudicare gli imputati il tribunale ed ha per questo sollevato conflitto di competenza davanti alla Corte.
3. Ciò premesso osserva il Collegio che nel caso di specie non si verte, con certezza, in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell'art. 28 c.p.p., poiché i due organi giurisdizionali chiamati in causa non hanno affatto declinato la propria competenza a conoscere di uno stesso reato, avendo delibato, il Tribunale di Lecco, una ipotesi di reato di sicura competenza del giudice di pace rimettente, il quale, in tanto ha verificato poi una diversa e superiore competenza per materia, quando l'ipotesi di reato perseguibile, in seguito ad accertamento peritale, ha mutato consistenza delittuosa, giacchè più grave. Su tale ultima ipotesi quindi, non si è affatto registrato un conflitto negativo, dappoichè non posto il Tribunale di Lucca nelle condizioni di condividere ovvero non condividere il giudizio del giudice rimettente. D'altra parte, ai sensi del richiamato art. 28 c.p.p., sussiste conflitto quando più giudici ordinari "prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto” e per Cass. Sez. 1, n. 2787 del 16/04/1997, Rv 207653, in tema di conflitto di competenza, l'espressione "medesimo fatto" è assunta nel suo significato comune per designare l'elemento materiale del reato, nelle sue tre componenti costituite dalla condotta, dall'evento e dal rapporto di causalità, realizzatosi nelle identiche condizioni di tempo, di luogo e di persona, nel senso che è indispensabile la piena coincidenza degli elementi strutturali e temporali del fatto, sia dal punto di vista soggettivo, sia da quello oggettivo. Ne consegue che qualsiasi 1 1 apprezzabile differenza degli elementi costitutivi delle fattispecie dedotte nei due distinti procedimenti impedisce che possa considerarsi esistente la condizione dell'identità del fatto e che possa, quindi, ipotizzarsi un conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen.; Cass., Sez. 1, 17.5.2013, n. 27677, rv. 257178, riferisce il medesimo fatto alla identità ontologica delle opzioni in valutazione. Il conflitto denunciato va, pertanto, dichiarato insussistente.
4. Gli atti di causa, in conseguenza della decisone detta, vanno trasmessi al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Lucca. Rammenta infatti la Corte sul punto che, ai sensi dell'art. 4 d. lgs. 274 del 28.8.2000, il Giudice di pace, per quanto di interesse, è competente per il delitto di cui all'art. 582 c.p., co. 2, quando esso è perseguibile a querela;
che ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo, davanti al giudice di pace si ha connessione se il reato per cui si procede è stato commesso, come nel caso in esame, da più persone in concorso e che, infine, ai sensi dell'art. 6 del decreto detto, se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza del giudice di pace e altri a quella del tribunale è competente per tutti il giudice superiore. Nel caso in esame il reato a carico di TA AN, attesi gli esiti lesivi giudicati guaribili in giorni novanta, non è perseguibile a querela ed è tipizzato agli artt. 582 c.p., con l'aggravante di cui all'art. 583 c.p.p., CO. 1 n. 1), reato questo assegnato dall'ordinamento, art. 33-ter c.p.p., alla competenza per materia del Tribunale in composizione monocratica e mai formalmente contestato all'imputato. In applicazione, pertanto, delle norme innanzi richiamate, competente a conoscere sia delle lesioni cagionate al DA che di quelle cagionate allo TA è il Tribunale di Lucco in composizione monocratica, e gli atti vanno pertanto trasmessi al Procuratore della repubblica presso detto tribunale per le contestazioni di rito e quanto di competenza.
P. Q. M.
la Corte dichiara insussistente il conflitto, dichiara la incompetenza per materia del Giudice di pace di Lucca in favore del Tribunale di Lucca e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Lucca. Roma, addì 16 settembre 2015 Il cons. est. • Щолів