Sentenza 5 febbraio 2014
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'impugnazione, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. (Fattispecie in tema di ricorso avverso ordinanza di riesame in materia di misure cautelari reali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/2014, n. 13951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13951 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 05/02/2014
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 273
Dott. LOMBARDO Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 42346/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA AN, nato il [...];
avverso l'ordinanza del TR di Reggio Calabria in data 26.7.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Vigna Renato che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 25.6.2013, il Giudice per le indagini preliminari del TR di Palmi dispose il sequestro preventivo di un fabbricato e di un terreno siti rispettivamente nei Comune di Sinopoli e di San Procopio (in provincia di Reggio Calabria), acquistati, con separati atti nel corso dell'anno 2010, da RU AN (marito di AT GR, figlia del pregiudicato AT AS), ravvisando nei fatti gli estremi del delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies per avere agito al fine di consentire a AT AS di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione.
Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame e il TR di Reggio Calabria, con ordinanza del 26.7.2013, in parziale riforma del provvedimento impugnato, annullò lo stesso limitatamente al fabbricato sito in Sinopoli, confermandolo nel resto, pur qualificando diversamente il fatto secondo la fattispecie delittuosa di cui all'art. 648 bis cod. pen.. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato deducendo:
1) la violazione dell'ari. 309 c.p.p., comma 9, nonché la omissione e manifesta illogicità della motivazione della ordinanza impugnata con riferimento alle doglianze difensive che erano state avanzate in sede di riesame;
2) la violazione dell'art. 648 bis cod. pen., per avere il TR erroneamente ritenuto la configurabilità della fattispecie criminosa di cui a tale norma;
deduce, in particolare, la mancanza di elementi di prova che dimostrino la provenienza del denaro servito per l'acquisto del fondo agricolo dal delitto presupposto (che - secondo il TR - sarebbe l'associazione criminosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti per il quale AT AS ha riportato condanna) e in assenza di qualsiasi attività di schermatura degli asseriti proventi illeciti derivati dal traffico delle sostanze stupefacenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso risulta inammissibile. E invero, il ricorrente, pur lamentando la mancata valutazione da parte del TR del riesame delle doglianze difensive proposte dalla difesa, non si cura di indicare quali siano state le doglianze trascurate dai giudici di merito. Il ricorso risulta, pertanto, inammissibile per genericità, in ragione del mancato assolvimento dell'onere di indicazione delle ragioni su cui è fondato (art. 581 c.p.p. lett. c)), oltre che per violazione del principio di autosufficienza del ricorso (su cui, da ultimo, Cass. Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013 Rv. 256723). E invero, il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure mosse e non può limitarsi a invitare la Corte suprema alla lettura degli atti processuali indicati, delegandole una indagine a carattere esplorativo che le è preclusa.
Quanto all'asserita disponibilità in testa al RU del denaro per acquistare il fondo, il TR ha fornito ampia motivazione sul punto (richiamando, tra l'altro, la non disponibilità economica dei genitori del RU e l'assenza di stipulazione di mutui e finanziamenti), che - in quanto non meramente apparente - non è sindacabile in sede di legittimità.
Va ricordato, infatti, che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il provvedimento in materia di sequestro preventivo è sindacabile in cassazione solo per violazione di legge, e non per vizi della motivazione.
2. Anche il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile, essendo manifestamente infondato.
Va premesso che il delitto di riciclaggio, pur essendo a consumazione istantanea, è "a forma libera" e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore lo progetti e lo esegua con modalità frammentarie e progressive (Cass., Sez. 2, n. 34511 del 29/04/2009 Rv. 246561). Esso si distingue da quello di ricettazione non con riferimento ai reati presupposti, ma in base agli elementi strutturali, quali l'elemento soggettivo - che implica il dolo specifico dello scopo di lucro nella ricettazione e il dolo generico nel delitto di riciclaggio - e l'elemento materiale, con particolare riguardo alla idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, quale indice caratteristico delle condotte di cui all'art. 648 bis cod. pen. (Cass., Sez. 2, n. 25940 del 12/02/2013 Rv. 256454; Sez. 2, n. 35828 del 09/05/2012 Rv. 253890). Nel caso di specie, il TR ha inferito la sussistenza del fumus del delitto di cui all'art. 648 bis cod. pen. dal fatto che il nucleo familiare del RU non aveva un reddito idoneo a giustificare - a pochi mesi dall'acquisto dell'appartamento - anche l'acquisto del fondo in sequestro, dal fatto che tale acquisto è avvenuto a ridosso del matrimonio del RU con la figlia del pregiudicato AT AS (persona condannata per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) e, infine, dal fatto che a distanza di sette giorni dal matrimonio de quo è stato effettuato un versamento sospetto per Euro 30.000,00 sul libretto di deposito intestato ai coniugi.
Ferma restando la insindacabilità - da parte di questa Corte - della motivazione del TR (peraltro esente da vizi logici), va rilevato che la sussunzione della fattispecie concreta nello schema normativo di cui all'art. 648 bis cod. pen. è conforme ai caratteri della fattispecie criminosa. E peraltro, come questa Corte ha più volte ribadito, l'affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio non richiede l'accertamento dell'esatta tipologia del delitto non colposo presupposto, essendo sufficiente la prova logica della provenienza delittuosa delle utilità oggetto delle operazioni compiute, anche se il delitto presupposto sia delineato per sommi capi quanto alle esatte modalità di commissione (Cass., Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011 Rv. 249444; Sez. 6, Sentenza n. 495 del 15/10/2008 Rv. 242374). Ciò vale, a maggior ragione, nella fase delle indagini preliminari - nella quale si trova il presente procedimento - e in relazione a provvedimenti cautelari, che richiedono solo il fumus della sussistenza del reato.
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, il 5 febbraio 2014. Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2014