Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/2014, n. 13951
CASS
Sentenza 5 febbraio 2014

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È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'impugnazione, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. (Fattispecie in tema di ricorso avverso ordinanza di riesame in materia di misure cautelari reali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/2014, n. 13951
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13951
    Data del deposito : 5 febbraio 2014

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