Articolo 606 del Codice penale
Articolo 540Articolo 544 ter
Versione
1 luglio 1931
Art. 606.

(Arresto illegale)

Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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