Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 606.
(Arresto illegale)
Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
(Arresto illegale)
Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
Commentari • 88
- 1. Trattenuti in caserma per essere sentiti come testimoni: arresto illegale o sequestro di persona?Accesso limitatoAlessio Scarcella · https://www.altalex.com/ · 1 settembre 2017 · 151.13347
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2019, n. 2023Provvedimento: […] Tanto premesso deduce: - violazione dell'art. 587 cod. proc. pen. per omessa applicazione dell'effetto estensivo con riferimento alla responsabilità quanto al reato di cui al capo G) (concorso nell'arresto illegale ex art. 606 cod. pen.) di imputazione che, essendo stato nella sua materialità ritenuto non sussistente, avrebbe dovuto avvantaggiare il ricorrente anche in assenza di dedotte censure in appello sul punto;Leggi di più...
- calunnia·
- discrezionalità del giudice di merito·
- effetto estensivo·
- art. 368 cod. pen.·
- art. 133 cod. pen.·
- art. 587 cod. proc. pen.·
- annullamento senza rinvio·
- arresto illegale·
- rideterminazione pena·
- art. 606 cod. pen.