Articolo 538 del Codice di procedura penale
Articolo 582Articolo 610
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
14 luglio 2022
Art. 538. Condanna per la responsabilita' civile 1. Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti.
2. Se pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresi' alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice.
3. Se il responsabile civile e' stato citato o e' intervenuto nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno e' pronunciata anche contro di lui in solido, quando e' riconosciuta la sua responsabilita'.
((289)) --------------- AGGIORNAMENTO (289)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio - 12 luglio 2022, n. 173 (in G.U. 1ª s.s. 13/07/2022, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 538 del codice di procedura penale , nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuita' del fatto, ai sensi dell' art. 131-bis del codice penale , decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod.
proc. pen. ".
Entrata in vigore il 14 luglio 2022
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