Sentenza 6 dicembre 2016
Massime • 2
In caso di reato commesso nel territorio nazionale da un cittadino appartenente ad uno Stato con cui non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina di cui all'art. 11 cod. pen., il processo celebrato in quello Stato non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per i medesimi fatti, non essendo quello del "ne bis in idem" principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell'ordinamento interno. (Fattispecie relativa ad imputato cittadino albanese, in cui la Corte ha confermato la sentenza che aveva escluso l'applicabilità del principio del "ne bis in idem", non avendo la legge 4 giugno 2011, n. 97, di ratifica dell'Accordo fra l'Italia e l'Albania in materia di assistenza giudiziaria, codificato il principio del "ne bis in idem" sostanziale).
Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.
Commentari • 6
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Il divieto del bis in idem con riferimento alle sentenze pronunciate all'estero non ha il valore di principio comune alla generalità degli ordinamenti statuali, e non può pertanto considerarsi come una delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, a cui l'ordinamento italiano si conforma giusta il disposto dell'art. 10 della Costituzione; e anche nell'ordinamento giuridico italiano non vige il principio del "ne bis in idem" internazionale. Per il riconoscimento di una sentenza straniera emessa da uno Stato non membro dell'U.E. deve essere seguita la procedura ex art. 730 cod. proc. pen., qualora si intendano far discendere dal riconoscimento effetti penali; non vi …
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La massima Non contrasta con il principio del ne bis in idem - non ricorrendo l'identità del fatto considerato in tutti i suoi elementi costitutivi - la condanna per il delitto di omicidio preterintenzionale nei confronti di un soggetto già condannato per lesioni personali con sentenza divenuta irrevocabile in relazione alla medesima condotta, ma il giudice del secondo procedimento, in ossequio al principio di detrazione, deve assicurare, mediante un meccanismo di compensazione, che le sanzioni complessivamente applicate siano proporzionate alla gravità dei reati considerati (Cassazione penale , sez. V , 25/10/2021 , n. 1363). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di …
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Il principio del ne bis in idem non è principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell'ordinamento interno; la stessa Corte Costituzionale ha, in più occasioni, escluso che il divieto di bis in idem assuma valore di principio comune alla totalità degli ordinamenti statuali moderni e di norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta, sottolineando che l'ordinamento italiano, come quelli della maggior parte degli Stati moderni, si ispira ai principi della territorialità ed obbligatorietà generale della legge penale secondo i criteri stabiliti dall'art. 6 e ss. c.p., alla stregua dei quali è prevista la possibilità di rinnovamento nello Stato del …
Leggi di più… - 5. Stessa condotta, due condanne: non è bis in idem (Cass. 1363/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 gennaio 2022
Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta. Non ricorre l'idem factum tra le lesioni personali e l'omicidio preterintenzionale, in quanto il fatto concreto di cui all'art. 584 c.p. è caratterizzato dall'evento-morte, che è, invece, assente nel delitto di cui all'art. 582 c.p., la cui tipicità è integrata da un diverso, e meno grave, evento, le lesioni personali; trattandosi di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2016, n. 3315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3315 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2016 |
Testo completo
ASR 0331 5-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da 2426/16 sez. 2 Claudio D'Isa - Presidente - Sent. n. Emanuele Di Salvo UP 06/12/2016 - Pasquale Gianniti Relatore - R.G.N. 17064/2016 Ugo Bellini Gabriella Cappello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BA RJ, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 25/11/2015 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pasquale Gianniti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena in anni 8 mesi 4 di reclusione, rigetto nel resto;
udito il difensore del ricorrente, avv. Loris Panfili, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e in via subordinata si è associato alle richieste del Procuratore Generale T RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa il 26/05/2003 ad esito di giudizio dibattimentale, definiva la posizione di vari imputati, tra i quali (oltre a IQ NT;
MA ER;
SA AD;
GU YL, AM ET) l'odierno ricorrente BA RJ, che dichiarava "colpevole dei reati a lui ascritti sub capi 6), 8) e 12) - escluse le aggravanti di cui all'art. 73, VI comma e art. 80, II comma DPR 309/90 e 19)" e che, riconosciuta la continuazione tra detti reati, condannava alla pena della reclusione di anni 27, assolvendolo invece dai capi sub 9), 17) e 18) perché il fatto non sussiste e dal capo 11) per non aver commesso il fatto. Il difensore di ufficio proponeva appello, ma il gravame veniva respinto e la condanna diveniva irrevocabile il 2/11/2004. 2.Per diversi anni la pena inflitta dal Tribunale di Milano rimaneva ineseguita. In data 17/12/2013 lo BA veniva arrestato in Belgio, sicché l'Autorità Italiana, in esecuzione del relativo MAE, il successivo 30/05/2014 faceva pervenire allo BA notifica dell'ordine di esecuzione in relazione alla pena che gli era stata inflitta dal Tribunale di Milano. A questo punto lo BA al fine di ottenere un processo d'appello cui attivamente partecipare e nel quale difendersi, essendosi entrambi i precedenti giudizi celebrati nella sua contumacia a mezzo dei difensori di fiducia, chiedeva - con una prima istanza di poter essere giudicato con il rito abbreviato (ex art. 175 comma 1 c.p.p.) e con una seconda istanza (ex art. 175 comma 2 c.p.p.) la restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Milano ovvero la rescissione del giudicato ex art 625 ter c.p.p. (introdotto con l'art. 11 comma 5 della legge 28 aprile 2014, n 67). La Corte d'Appello di Milano con ordinanza del 9/03/2015 dichiarava «...che la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 26 maggio '03 - e confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 23 giugno '04 - nei confronti di BA RJ non è divenuta esecutiva;
..» e, pertanto, concedeva a BA la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso tale sentenza, anche ai fini dell'eventuale applicazione del recupero del rito abbreviato;
sospendendo l'esecuzione della suddetta sentenza.
3. In data 30/05/2015 lo BA proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano (contestualmente formalizzando ritualmente la richiesta di definizione del processo a mezzo del rito abbreviato), chiedendo in via 2 preliminare il rito abbreviato ed il recupero dello stesso ai fini della determinazione della pena e articolando 4 profili di doglianza. Nel primo, chiedeva alla Corte di appello di Milano emettersi sentenza di non doversi procedere ex art. 529 e 649 comma 2 c.p.p. ovvero, in subordine, l'applicazione dell'art. 669 comma 1 c.p.p. Nel secondo, chiedeva l'assoluzione dalle imputazioni di cui ai capi 6), 8) e 12). Nel terzo chiedeva l'assoluzione dal fatto associativo, contestato al capo 19. Infine, nel quarto si doleva della mancata concessione delle attenuanti generiche e della eccessività degli aumenti di pena per i reati contestati ai capi 6), 8) e 12). In particolare, a sostegno del primo motivo di appello, lo BA poneva rilievi in punto di fatto e in punto di diritto (che qui si reputa necessario ripercorrere, in quanto, come di seguito sarà rilevato, hanno formato oggetto di espresso richiamo nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità). In punto di fatto, l'allora appellante osservava che: a) a seguito di richiesta di assistenza giudiziaria avanzata dalla Procura di Milano all'A.G. albanese per i fatti di cui al presente procedimento, quest'ultima aveva iscritto autonomo procedimento penale anche nei suoi confronti;
b) egli pertanto era stato rinviato a giudizio e poi giudicato anche nel suo Paese d'origine «...per "traffico di droga dall'Albania verso l'Italia" in concorso o più di una volta - cosi qualificati giuridicamente i fatti storici oggetto di imputazione ai sensi dell'art 283/a/2 C.P. albanese - posto in essere nel periodo tra dicembre 2000 e luglio 2001 (periodo coincidente con la "operatività" della contestata in Italia associazione ex art 74 L Droga e di commissione dei singoli reati-fine - per i quali vi e stata pure condanna dello BA) ed in relazione al quale lo BA è stato dichiarato responsabile (con assoluzione per gli altri episodi accertati e verificati nel medesimo lasso temporale) di 2 episodi di esportazione di droga verso l'Italia e condannato alla pena finale di anni 6 mesi 8»; c) per conseguenza, per i medesimi fatti per i quali era intervenuta la sentenza del Tribunale di Milano, era già intervenuta da parte del Tribunale e della Corte d'Appello per i Crimini Gravi di Tirana condanna (e in parte qua assoluzione) rispettivamente con sentenze 18/11/2011 e 2/04/2012, ormai irrevocabili. In punto di diritto, l'allora appellante argomentava affermando che: a) non ignorava i ripetuti pronunciamenti della S C di Cassazione che - negando al ne bis in idem lo status di principio internazionalmente riconosciuto lo definiscono validamente operante solo in presenza di convenzioni internazionali pattizie bi-o multilaterali;
b) nel caso di Italia ed Albania, erano per l'appunto intervenute convenzioni bilaterali dalle quali poteva fondatamente dedursi la ricorrenza e l'applicabilità del suddetto principio;
c) precisamente, l'Accordo Aggiuntivo (alla Convenzione Europea di Parigi in materia di estradizione del 3 13/12/1957 ed alla Convenzione europea di Strasburgo in materia di assistenza giudiziaria in materia penale del 20/04/1959), firmato fra l'Italia e l'Albania in data 3/12/2007, ratificato con Legge n. 97 del 14/06/11, che, all'art. XIX (rubricato "Trasferimento dei procedimenti penali") prevede testualmente che: "Le parti contraenti si impegnano a regolare il trasferimento dei procedimenti penali sulla base della convenzione sul trasferimento delle procedure penali, aperta alla firma a Strasburgo il 15 maggio 1972"; e) vero era che della convenzione sul trasferimento delle procedure penali, aperta alla firma a Strasburgo il 15 maggio 1972, era stata solo firmata dall'Italia (in data 26/05/2000) ma non era stata ancora ratificata;
pur tuttavia, essa, atteso il citato richiamo per relationem, doveva ritenersi operante e vincolante fra lo Stato italiano e lo Stato albanese, con la conseguenza che dovevano ritenersi operanti anche gli artt 35, 36 e 37 della stessa, che regolano il ne bis in idem. In data 12/10/2015 si svolgeva la prima udienza davanti alla Corte di appello di Milano, che differiva il processo per la necessità di espletare alcuni incombenti (tra i quali l'acquisizione degli atti di cui aveva avuto disponibilità il giudice dell'udienza preliminare anche in ragione della preliminare ribadita volontà dell'imputato di essere giudicato allo stato di quei medesimi atti, ovviamente non compresi - per i divieti di letture e per la diversità del rito - nel giudizio ordinario dibattimentale definito con la sentenza appellate). - ancheAlla successiva udienza del 25/11/2015, in limine litis, lo BA a mezzo del difensore rinunciava ai motivi di appello proposti in relazione ai - capi 6), 8) e 12) e rendeva spontanee dichiarazioni, cosi precisando: di avere partecipato, tra il maggio del 2000 e il maggio del 2001, a due o tre viaggi dall'Albania all'Italia per trasportare sostanza stupefacente;
di averlo fatto principalmente per assicurare a sue padre le cure mediche necessarie, essendo quest'ultimo già affetto da quella malattia neoplastica che l'avrebbe poi portato a precoce morte;
di avere avuto l'occasione di procacciarsi il denaro con l'illecito traffico in questione solo per la conoscenza con GU YL, uno dei suoi coimputati, che a sua volta conosceva i fornitori e con questi manteneva diretti rapporti: egli eseguiva ordini riferendo al telefono ciò che gli veniva detto di riferire, anche perché le relazioni d'affari con cedenti e cessionari erano del GU e non sue;
dopo il maggio del 2001, venendo meno l'impellente bisogno di denaro con la morte del genitore ed anche per i "problemi" avuti dai suoi correi (id est, l'arresto di molti di loro) aveva interrotto ogni rapporto con quel sottobosco criminale, dandosi a lecita attività e creandosi un nucleo familiare, composto oggi da tre bambini, al quale s'è sempre dedicato mantenendo una regolare condotta di vita. 4 Conseguentemente, circostanza sulla quale si dovrà tornare nella disamina del terzo motivo di ricorso, la difesa concludeva nei seguenti termini: a) rinunzia a ribadire l'estraneità e l'innocenza dell'accusato sui tre episodi delittuosi per i quali è intervenuta condanna, da considerarsi però consumati quale concorrente (e non come organizzatore di una associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti); b) constatazione che per i medesimi fatti era intervenuta sentenza definitiva da parte del giudice straniero e a norma della legge sopra richiamata che per volontà degli Stati - Italiano e Albanese rende cogente fra i medesimi il principio giuridico del ne bis in idem conseguente dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale per essere stato l'imputato già giudicato (assolto in parte e condannato in altra); c) in subordine, applicazione dell'art. 669 comma 1 c.p.p., con revoca dell'appellata sentenza che aveva inflitto la pena più grave. La Corte di appello di Milano, Quarta Sezione Penale, con la sentenza impugnata dichiarava inammissibile, per intervenuta rinuncia, l'appello proposto contro di essa dall'imputato BA RJ, limitatamente ai capi 6), 8) e 12) della imputazione;
mentre, quanto al resto, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice di primo grado, qualificava il fatto di cui al capo 19) quale violazione dell'art. 74 comma 2 d.P.R. n. 309/1990 e previa concessione delle - attenuanti generiche - riduceva la pena inflitta ad anni 12 di reclusione.
3.Avverso la sentenza della Corte territoriale, attraverso difensore di fiducia, propone ricorso RJ BA, articolando 4 motivi di ricorso.
3.1. Nel primo si deduce violazione degli artt. 529 e 649 comma 2 c.p.p. (ovvero, in subordine, dell'art. 669 comma 1 c.p.p.) in punto di mancata applicazione dell'invocato principio ostativo del ne bis in idem, stante la già intervenuta sentenza irrevocabile in Albania (nazione di origine del ricorrente) per i medesimi fatti qui giudicati. Al riguardo, secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere, in punto di fatto, la non identità storica materiale dei fatti di cui alla sentenza albanese rispetto a quelli oggetto del presente procedimento, e, in punto di diritto, la non applicabilità del principio del ne bis in idem internazionale in assenza di specifico trattato bilaterale Italia - Albania. Sotto il profilo di fatto, secondo il ricorrente, la Corte territoriale, pur ravvisando la identità del materiale investigativo (rappresentato dagli atti della indagine italiana, trasmessi integralmente per rogatoria dalla Procura di Milano), aveva ritenuto che oggetto del giudizio albanese erano stati soltanto 2 episodi (quello del 26 marzo e quello del 18 giugno 2001), senza considerare che secondo il codice di procedura albanese non sarebbe necessaria la elencazione e 5 descrizione dei singoli capi di imputazione, ma sarebbe sufficiente riportare la norma di legge violata e descrivere sommariamente il fatto: nella specie negli atti di vocatio in iure negli atti decisori era indicata la norma violata (art. 283 comma 2 c.p. albanese) e la descrizione dell'accusa (traffico di sostanza stupefacente dall'Albania verso l'Italia, in concorso con altre persone, nel periodo tra dicembre 2000 e luglio 2001). Secondo il ricorrente, l'A.G. albanese avrebbe valutato tutta l'attività illecita a lui contestata nel periodo temporale esaminato (dicembre 2000/ luglio 2001) e avrebbe ritenuto la sua responsabilità per soli 2 episodi. Irrilevante sarebbe il fatto che in relazione ad un capo di imputazione I'A.G. italiana sarebbe pervenuta ad una condanna mentre quella albanese ad una assoluzione, come pure irrilevante sarebbe il fatto che parte del materiale probatorio trasmesso dalla AG italiana era stato dichiarato inutilizzabile dalla AG albanese. Sotto il profilo di diritto secondo il ricorrente, che richiama espressamente le argomentazioni contenute nell'atto di appello, cui rinvia - la Corte territoriale si sarebbe diffusamente spesa ad illustrare il cd ne bis in idem estradizionale, ma avrebbe riservato solo poche righe al ne bis in idem sostanziale, osservando che la norma dell'art. 669 c.p. (applicabile nel caso di specie, secondo la difesa, in forza del richiamo a norme interne più favorevoli, esplicitato dall'art. 37 della Convezione 15/5/72) non sarebbe applicabile per difetto del presupposto costituito dalla irrevocabilità di entrambe le sentenze (non essendo per l'appunto ancora irrevocabile la sentenza italiana, con la sola eccezione dei capi 6, 8 e 12 per i quali vi era stata rinuncia piena all'appello), senza considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il disposto di cui all'art. 649 comma 2 sarebbe applicabile anche nel caso in cui la sentenza emessa nel procedimento più datato non sia ancora divenuta irrevocabile e senza considerare che tale principio sarebbe estensibile anche nel caso di applicazione di sentenza più favorevole che sia divenuta irrevocabile prima rispetto a quella ancora sub iudice.
3.2. Nel secondo si deduce nullità della sentenza per totale carenza di motivazione in punto di ritenuta partecipazione alla contestata associazione. Al riguardo, secondo il ricorrente, la Corte avrebbe omesso di esaminare gli elementi fattuali, specifici e sintomatici della prova, non solo di quale gruppo (tra i diversi che la stessa Corte territoriale ha ritenuto operanti) lui avrebbe fatto parte, ma anche e in particolare della sua consapevolezza di contribuire alla vita ed alla esistenza di una organizzazione, operante anche al di fuori delle sue personali intenzioni (che sarebbero state soltanto quelle di porre in essere una sporadica attività di traffico degli stupefacenti). Tanto più che la presunta associazione avrebbe operato per soli 7 mesi e in tale lasso temporale lui 6 risultava coinvolto soltanto in 3 singoli episodi-fine posti in essere in un ancora più breve periodo.
3.3. Nel terzo si deduce violazione degli artt. 175 comma 1 c.p.p. e 438 e ss. c.p.p. in punto di intervenuto diniego del recupero della diminuente del rito abbreviato, già oggetto di provvedimento di remissione in termini ex art. 175 comma 1 c.p.p. da parte della stessa Corte di appello (tempestivamente richiesta nei motivi di impugnazione e reiterata in limine all'apertura del procedimento di II grado).
3.4. Nel quarto si deduce violazione degli artt. 190, 191, 495, nonché 438 e 546 comma 1 lett. e) c.p.p. laddove la Corte aveva escluso il recupero del richiesto rito abbreviato, ma aveva di fatto valutato ai fini della decisione non solo gli atti del procedimento di primo grado (definito con sentenza 26/5/2003 del Tribunale di Milano), ma anche gli atti della fase delle indagini preliminari (che sarebbero stati utilizzabili soltanto in sede di rito abbreviato ovvero di applicazione della pena), con il paradosso che lui era stato giudicato allo stato degli atti, senza tuttavia usufruire dei vantaggi connessi alla scelta del rito abbreviato e con la conseguenza che la motivazione della sentenza sarebbe nulla in quanto bastata su prove che erano state illegittimamente utilizzate. Secondo il ricorrente, invero, dal corpus motivazionale non sarebbe dato comprendere se la sua responsabilità per il reato associativo era stata affermata sulla base degli elementi raccolti nel giudizio di primo grado, ovvero sulla base degli elementi di prova che erano stati raccolti nella fase delle indagini preliminari e che, una volta acquisiti, erano stati illegittimamente utilizzati ai fini della decisione. Peraltro, la declaratoria di inammissibilità della richiesta / recupero del rito abbreviato avrebbe dovuto essere emessa in limine (e non ad esito del processo, dopo aver acquisito ed utilizzato l'intero fascicolo delle indagini preliminari). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Non fondato è il primo motivo di ricorso, concernente la pretesa " operatività del principio del bis in idem'tra la sentenza emessa dal Tribunale di Milano e le sentenze emesse dall'Autorità Giudiziaria albanese (precisamente dal Tribunale di Tirana in data 18/11/2011 e dalla Corte di appello per i Crimini Gravi di Tirana in data 2/4/2012).
1.1. In vista di una complessiva esigenza ricostruttiva, può essere utile premettere quanto segue. A) Nell'ordinamento convenzionale CEDU (al quale appartengono sia l'Italia, avendo il nostro Paese ratificato la convenzione il 26 ottobre 1955, che 7 T l'Albania, avendo la stessa ratificato la convenzione il 2 ottobre 1996), il principio del ne bis in idem è stato inserito per effetto del VII protocollo, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984 (e, peraltro, ad oggi non ancora ratificato da tutti gli Stati membri). A tale principio è conferita la massima tutela possibile, essendo stato qualificato (art. 4, paragrafo 3) come una delle (rare) ipotesi di diritti non derogabili, neanche in caso di guerra o di altro pericolo che minacci la vita della nazione, al pari di quanto previsto dall'art. 15 della Convenzione per altri diritti/principi fondamentali (il diritto alla vita, il divieto di tortura, il divieto di schiavitù e il principio di non retroattività della legge penali). Occorre, tuttavia, osservare che, nell'ordinamento della Convenzione, l'ambito di applicazione territoriale del principio è circoscritto allo Stato ove è intervenuto il giudizio;
in altri termini nulla è previsto per il caso di giudizi presso Stati diversi anche se entrambi tutti firmatari della CEDU (nonostante sia proprio quest'ultimo caso quello nel quale il rischio di imputazioni coincidenti e concorrenti sia più concreto e reale, posto che, nella maggior parte degli Stati il principio del ne bis in idem processuale è riconosciuto nei rispettivi diritti nazionali). B) Quanto poi all'ordinamento euro-unitario (del quale fa parte solo l'Italia, che ne è stata uno dei 6 Stati fondatori), il principio del ne bis in idem ha ricevuto la sua prima consacrazione con la Convenzione fra gli Stati membri delle Comunità europee, adottata a Bruxelles il 25 maggio 1987, successivamente sostituita dagli artt. 54-58 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAAS) adottata il 19 giugno 1990. Successivamente, con l'emersione dello Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia (c.d. Terzo Pilastro del Trattato di Maastricht), il principio si è ulteriormente sviluppato diventando un passaggio fondamentale per la costruzione di uno spazio giudiziario unitario europeo e per la concreta attuazione della libera circolazione delle persone in ambito europeo (cfr. l'articolo 3, paragrafo 2, TUE, nonché l'articolo 67, paragrafo 1, TFUE). Da ultimo, ha ricevuto esplicito riconoscimento nell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai sensi del quale "nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge". Da ciò si desume l'esistenza di un ne bis in idem euro unitario, valevole per i Paesi aderenti all'Unione europea (previo accertamento del giudice dello Stato procedente o eventuale valutazione pregiudiziale della Corte di Giustizia ex art. 35 TUE). 8 T C) Orbene, già molti anni fa la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che (cfr. sentenza n. 48 del 1967), "ponendosi in una prospettiva ideale, che già trova fervide iniziative e convinti sostenitori, si può auspicare per il futuro l'avvento di una forma talmente progredita di società di Stati da rendere possibile, almeno per i fondamentali rapporti della vita, una certa unità di disciplina giuridica e con essa una unità e una comune efficacia di decisioni giudiziarie". D'altronde è indubbio che l'operatività del divieto di doppio giudizio ha un carattere che va al di là del singolo ordinamento nazionale ed anzi la dimensione concreta del fenomeno può particolarmente apprezzarsi nelle ipotesi in cui un soggetto sia già stato giudicato per un illecito penale in uno Stato e, successivamente, venga tratto a giudizio per il medesimo fatto dalla giurisdizione penale appartenente ad altro Stato. Tuttavia, ancor oggi (sono sempre parole espresse dal Giudice delle leggi nella citata sentenza) "la valutazione sociale e politica dei fatti umani, in ispecie nel campo penale, si manifesta con variazioni molteplici e spesso profonde da Stato a Stato. E ciò in conformità dei diversi interessi e dei variabili effetti riflessi della condotta degli uomini in ciascuno di essi, con la conseguente tendenza a mantenere come regola, nell'autonomia dei singoli ordinamenti, principio della territorialità". La Corte Costituzionale, in una successiva sentenza (sent. n. 69 del 08/04/1976), ha precisato che l'ordinamento italiano, come quelli della maggior parte degli Stati moderni, si ispira ai principi della territorialità ed obbligatorietà generale della legge penale, secondo i criteri stabiliti dell'art. 6 c.p. e segg., prevedendo, in particolare, la punibilità anche dei delitti comuni commessi all'estero, sia da cittadini sia da stranieri, quando il reo sia presente nel territorio italiano, nei casi e alle condizioni indicate negli artt. 9 e 10. In dette ipotesi è infatti prevista dal diritto interno la possibilità di rinnovamento del giudizio, indipendentemente dall'esito del processo già svoltosi all'estero, la cui sentenza, anche di proscioglimento, non ha efficacia preclusiva all'applicazione della legge penale italiana. Questi principi, a cui si informano le disposizioni dell'art. 11 commi 1 e 2 c.p., hanno una obiettiva giustificazione nella difforme realtà della disciplina, penale e processuale penale, nei diversi ordinamenti giuridici positivi. Sta di fatto che pur essendo in atto una tendenza legislativa volta a - riconoscere efficacia preclusiva ad una sentenza straniera che abbia irrevocabilmente giudicato di un reato commesso in Italia da un cittadino straniero il principio del ne bis in idem rappresenta ancor oggi "un principio - tendenziale cui si ispira oggi l'ordinamento internazionale" (in termini Corte Cost. sentenza n. 58 del 1997), ma che non può ancora considerarsi, rispetto alle 9 sentenze straniere, come principio generale di diritto riconducibile alla categoria delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto, oggetto di ricezione automatica ai sensi dell'art. 10 Cost.. Ne consegue che ancor oggi il divieto del doppio giudizio per il medesimo fatto in Stati diversi non ha natura consuetudinaria, ma va rintracciato in sede convenzionale. D'altronde, diversamente opinando, non si spiegherebbe la ragione per la quale i vari Paesi della comunità internazionale sentano l'esigenza di far del principio in esame oggetto di specifiche regolamentazioni di natura pattizia: circostanza questa che è invece pienamente giustificata proprio dalla considerazione che, attraverso l'applicazione di tale principio in una dimensione sovranazionale, si determina una incisiva limitazione della sovranità nazionale ogni qual volta un delitto commesso in un singolo Paese non venga giudicato dalla relativa autorità giudiziaria, ma dall'autorità giudiziaria di un altro Paese, sulla base di principi giuridici e valutazioni di rilevanza penale diversi da quelli nazionali. -Con l'ulteriore corollario che in difetto di accordi idonei a derogare alla disciplina di cui all'art. 11 c.p. (la cui legittimità costituzionale è stata ripetutamente affermata dalla Consulta: cfr., tra le tante, le sentenze n. 48 del 1967, n. 1 del 1973 e n. 289 del 1989) - un processo celebrato nei confronti di cittadino straniero (in uno Stato con cui non vigono per l'appunto i suddetti accordi) non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, non essendo quello del ne bis in idem un principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell'ordinamento interno (Sez. 1, n. 20464 del 05/04/2013 - dep. 13/05/2013, N, Rv. 256162).
1.2. Tanto precisato, può essere utile ricordare che la Corte di appello di Milano, nel procedere sul punto alla disamina del corrispondente motivo di appello, ha dapprima avvertito l'esigenza di porre ordine fra le imputazioni, contestati allo BA, in vista della successiva disamina della doglianza difensiva. Al riguardo dei fatti reato per i quali il Tribunale di Milano aveva condannato il ricorrente e per i quali era intervenuta rinuncia ai motivi di appello (con esclusione del profilo della dosimetria della pena), la Corte ha precisato che: a) il fatto di cui al capo 6) concerneva l'introduzione in Italia di un quantitativo non precisato ma verosimilmente nell'ordine di alcuni chili di stupefacente del tipo eroina (realizzata tra il 23 e il 24 gennaio e protrattasi sino al 2 febbraio 2001), che aveva visto lo BA, assieme a tale EK KU, nel ruolo di fornitore (sentenza di primo grado: in particolare, p. 34 e ss.); b) il fatto di cui al capo 8) concerneva l'importazione di kg. 3 di eroina (realizzata tra il 23 e il 28/02/2011), che era stata procurata dallo BA (assieme ad altro 10 T soggetto) e che aveva fatto seguito ad una pattuizione che avrebbe dovuto avere ad oggetto un maggiore quantitativo di kg. 6 di stupefacente (sentenza di primo grado: in particolare, p. 61 e ss.); c) il fatto di cui al capo 12) concerneva l'importazione in Italia (tra il 5 aprile ed il 2 maggio 2001) da parte dello BA (in concorso con EK KU e GU YL) di altri 3 kg. di eroina, che erano stati ricevuti da Ramaj Mondi, custoditi e poi ceduti a terzi da MO ME ED (sentenza di primo grado: in particolare, p. 75 e ss.). La Corte di appello, quindi, dopo aver esaminato il reato associativo (di cui al capo 19, sul quale si tornerà di seguito), ha dato atto che allo BA erano stati contestati altri fatti dai quali era stato assolto già in primo grado (le cui fonti di prova sono state valorizzate dal giudice di primo grado a sostegno dell'affermazione della penale responsabilità per il fatto associativo). In particolare allo BA era stato contestato di avere: a) in concorso con GU YL e con BE KU (oltre a un corriere rimasto ignoto), inviato in Italia, ceduto, commercializzato e dunque illecitamente detenuto alcuni chili di sostanza stupefacente del tipo cocaina pura al 93-94% per il controvalore di 90 milioni al chilo (fatto commesso tra il 23 ed il 28 febbraio 2001); b) in concorso con altri (tra cui l'allora non compiutamente identificato BE KU), inviato in Italia, ceduto, commercializzato e dunque illecitamente detenuto un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo eroina (fatto commesso tra il 14 ed il 17 marzo 2001); c) in concorso con IN KE e con tale LE mai identificato, ceduto e inviato in Italia e dunque importato e commercializzato 50 grammi (lordi) di sostanza stupefacente del tipo cocaina facendoli pervenire a Ramaj Mondi e al DI (fatto commesso il 15 luglio 2001); d) sempre in concorso con IN KE ed il "DI", illecitamente acquistato e poi venduto 100 grammi (lordi) di sostanza stupefacente del tipo cocaina (fatto commesso il 22/7/2001). Così analiticamente ripercorsi i fatti contestati all'odierno ricorrente, la Corte territoriale, ha escluso che quelli per i quali ancora si procedeva fossero gli stessi fatti per i quali era intervenuta condanna da parte dell'AG albanese. Precisamente, secondo la Corte: -dai documenti prodotti dalla Difesa si evinceva: a) da un lato, l'identità di "materiale investigativo", essendo giunti, per rogatoria, dalla Procura della Repubblica di Milano alla Autorità inquirente albanese gli esiti delle intercettazioni telefoniche, i risultati delle perquisizioni, i verbali di sequestro e arresto che avevano formato il compendio istruttorio dei processi italiani;
b) e, dall'altro, che al definitivo giudizio di merito, almeno per quanto riguarda la posizione dello BA erano giunti soltanto due episodi criminosi: uno consumatosi il 26/03/2001 allorché ER ME e EN LA erano stati 11 sorpresi (in Italia, a Milano) con 2,2 kg di eroina;
e l'altro consumato il 18/06/2001 allorché venivano trovati kg. 2,750 di eroina in via Piranesi n 75 di Milano nella disponibilità di certo Xhemal Kasharl;
-dal raffronto degli addebiti risultava che detto secondo episodio criminoso non era coincidente con alcuno di quelli ancora oggetto di contestazione davanti alla AG italiana, mentre quello relativo al sequestro di circa 2,2 kg di eroina corrispondeva "naturalisticamente" al capo 11), dal quale lo BA era stato assolto dal Tribunale di Milano (e condannato invece dalla AG albanese); -quanto a quest'ultimo addebito, che si trattasse del medesimo fatto era possibile evincerlo con chiarezza dalla lettura comparata delle sentenze e dall'unica genesi dell'addebito (scaturito dall'arresto di ER ME e EN LA, alias NO NTam Nari, i quali, nei giorni precedenti erano stati costantemente monitorati a mezzo di intercettazioni telefoniche nelle trattative prodromiche alla cessione sino ad essere sorpresi sul luogo del concordato appuntamento con un panetto di eroina del peso di circa 570 gr. e con un ulteriore quantitativo di 3 panetti per kg. 1,650 trovati presso l'abitazione di Boca, in provincia di Novara, nella disponibilità di "ER"); -rispetto a detto addebito (per il quale, si ribadisce, è intervenuta assoluzione da parte del Tribunale di Milano e successiva condanna davanti all'AG albanese), da un lato, non era stata eccepita l'identità di giudicato e non era stato fatto valere l'intervenuto citato Accordo aggiuntivo;
e, dall'altro, non poteva essere applicato l'istituto della continuazione, in quanto questo non è ammissibile tra reati giudicati in Italia e reati giudicati all'estero (come statuito da questa Corte in una fattispecie avente ad oggetto giudicati emessi dal giudice italiano e dal giudice spagnolo, cioè da due giudici di Paesi dell'Unione Europea, alla quale non appartiene invece l'Albania: Sez. 1, sent. n. 6734 del 28/1/2014, Noce, Rv. 259168). La Corte territoriale ha anche esaminato la richiesta di revoca della sentenza appellata, formulata dalla difesa ai sensi dell'art. 669 c.p.p. in via alternativa rispetto all'eccezione relativa al ne bis in idem sostanziale;
ma l'ha respinta anche sul rilievo che, tra l'altro, nel caso di specie, non c'era nulla da revocare, se non in peius, proprio perché lo BA, per l'unico fatto per cui vi era coincidenza di giudicati, era stato condannato in Allbania, ma assolto in Italia.
1.3. Tale essendo l'ordito motivazionale seguito dalla Corte territoriale, la sentenza impugnata non risulta affatto inficiata dai vizi lamentati dal ricorrente. Invero, nella giurisprudenza di legittimità, la nozione di identità del fatto è stata costantemente intesa quale coincidenza di tutte le componenti della 12 T fattispecie concreta oggetto dei due processi, onde il "medesimo fatto", ai fini della preclusione connessa al rispetto del principio del ne bis in idem, sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (si cfr.: Sez. U., sent. n. 34655 del 28/09/2005, n. 34655, PG in proc. Donati ed altro, Rv. 231799; e, quanto alla giurisprudenza successiva: Sez. 5, sent. n. 28548 del 01/07/2010, Carbognani, Rv. 247895; Sez. 2, sent. n. 26251 del 27/05/2010, Ravisarda ed altri, Rv. 247849; Sez. 2, sent. n. 21035 del 18/04/2008, Agate ed altri, Rv. 240106; Sez. 4, sent. n. 15578 del 20/02/2006, Mele, Rv. 233959). Al medesimo risultato ermeneutico appaiono, d'altronde, ricondurre gli esiti del percorso giurisprudenziale da tempo intrapreso dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, che al riguardo, superando precedenti difformità di orientamento, ha provveduto ad armonizzare la propria interpretazione del concetto di idem factum nella prospettiva di una dimensione internazionale della fondamentale garanzia del ne bis in idem (Corte EDU, Grande Camera, Zolotoukhine c. Russia, 10 febbraio 2009). Occorre sottolineare che in detta citata sentenza (cfr., in particolare, p. 80), la Corte EDU - richiamando la recente evoluzione giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione Europea (Corte giust, 9 marzo 2006, C-436/04, 1/3n Esbroeck, pp. 27-36; Corte giust., 18 luglio 2007, C-367/05, Kraaijenbrink, p.36) e della Corte interamericana dei diritti dell'uomo (Loayza-Tamayo c. Perou, 17 septembre 1997, serie C, n. 33, p.66) - ha osservato come nel panorama internazionale sia predominante l'approccio più favorevole all'individuo, ovvero quello che nel valutare la nozione di idem, al di là delle differenti espressioni linguistiche utilizzate, valorizza l'identità dei fatti materiali (e non l'idem legale). In definitiva, contrariamente a quanto deduce il ricorrente, la motivazione della Corte territoriale, laddove ha escluso che nel caso di specie ricorra il presupposto dell'idem factum (che ricorre nell'art. 649 comma 2 e nell'art. 669 comma 1 c.p.p.), oltre ad essere non contraddittoria e neppure manifestamente illogica, è perfettamente coerente alla giurisprudenza di questa Corte. -1.4. Per completezza espositiva, può essere utile aggiungere che per espressa previsione dello stesso art. 649 comma 1 c.p.p. il fatto storico è il - medesimo (e, dunque, non è ammissibile un secondo giudizio) quando tra l'oggetto dei due procedimenti vi sia identità fra tutti gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, anche se il fatto «viene diversamente considerato»> non solo per il titolo» (cioè per la definizione giuridica del fatto) o per le circostanze, ma anche per il grado>>. 13 т In via esemplificativa, quanto al mutamento del grado - che è ravvisabile nei casi in cui il fatto di reato, per il quale è intervenuta sentenza irrevocabile, è di minore gravità rispetto al fatto di reato, per il quale è stato iniziato un nuovo procedimento penale - può considerarsi il caso in cui IZ sia stato condannato per lesioni colpose a danno di IO e quest'ultimo muoia dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza. In tal caso non è possibile promuovere un nuovo procedimento penale
contro
IZ per omicidio colposo. -ai fini del ne bis in idem, nonché ai fini dell'operatività del In definitiva disposto di cui all'art. 669 comma 1 c.p.p. nel sistema processuale vigente, il fatto resta il medesimo, anche se mutano elementi quali l'evento o le circostanze. Ne consegue che, perché il fatto su cui si deve decidere possa dirsi il "medesimo" rispetto a quello su cui si è già deciso, non è necessaria l'identità di tutti gli elementi, ma è sufficiente l'identità della condotta, specificatamente individuata in relazione allo spazio, al tempo, nonché all'oggetto materiale sul quale essa cade. Ad es., l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto una rapina commessa ai danni di un istituto di credito non preclude il successivo esercizio dell'azione penale nei confronti dei rapinatori che, nello stesso contesto d'azione, abbiano anche sottratto cose detenute da persone diverse, che erano presenti all'interno della banca al momento della rapina. Anche sotto questo profilo destituito di fondamento è l'assunto difensivo secondo il quale i Giudici di prima e seconda istanza albanese avendo - esaminato l'intero materiale investigativo relativo al traffico di stupefacenti posto in essere dal ricorrente dall'Albania in Italia tra il mese di dicembre 2000 ed il mese di luglio 2001; ed avendo individuato soltanto due episodi di esportazione di droga - avrebbero con ciò implicitamente ritenuta priva di rilievo penale ogni altra attività «potenzialmente desumibile a carico del ricorrente». Proprio perché, si ribadisce, il divieto del doppio giudizio presuppone un primo giudizio avente ad oggetto una specifica condotta, individuata sotto i profili sopra indicati (tempo, spazio ed oggetto materiale).
1.5. Parimenti immune da vizi logici e giuridici è la motivazione della Corte territoriale laddove ha affermato (anche richiamando Sez. 6, sent. n. 26414 del 15/6/2012, F., Rv. 253046) che, in assenza di uno specifico trattato bilaterale Italia-Albania, non è applicabile ai fatti di causa il principio del ne bis in idem. -Al riguardo, la Corte territoriale dopo aver rilevato il "tortuoso percorso interpretativo" difensivo, "che si snodava fra richiami per relationem e regole pattizie mai ratificate" - ha correttamente escluso che la legge 14/6/2011 n. 97 14 (ratificando l'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di assistenza giudiziaria;
accordo peraltro ignorato dalla AG albanese, intervenuta successivamente al Tribunale di Milano) abbia anche codificato il principio del ne bis in idem sostanziale: -sia perché la Convenzione sul trasferimento delle procedure penali, aperta alla firma a Strasburgo il 15 maggio 1972, non è stata ratificata dall'Italia; -sia perché - in assenza della suddetta ratifica e tenuto conto del fatto che l'analogia legis e l'analogia iuris sono principi interpretativi della legge (art. 12 delle Preleggi) soltanto nell'ordinamento interno la nostra legge nazionale - n. 97 del 2011 è da intendersi riferita "a regolare il trasferimento dei procedimenti penali" e non certo a rendere operativa tra i due Paesi la suddetta Convenzione (e, quindi, il principio del ne bis in idem, in essa enunciato). Anche sul punto la motivazione della Corte territoriale, oltre che adeguata, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che proprio di recente ha già avuto modo di affermare che: la regola del ne bis in idem, che vieta la duplicazione del giudizio sullo stesso fatto nei confronti della medesima persona, poggiando su innegabili esigenze di economia e razionalità, è prevista non solo dal nostro ordinamento processuale (v. art. 649 c.p.p.), ma da ogni ordinamento giuridico moderno. Ì Essa, però, nell'attuale momento storico che ancora privilegia il principio della sovranità nazionale, del quale sono espressione in tema di applicazione della legge penale l'art. 6 c.p. e segg., vale solamente nei rapporti processuali interni e, non avendo il carattere di norma internazionale generalmente riconosciuta (v. Corte cost., sentenza 12.4.1967 n. 48), per essere trasferita nei rapporti internazionali abbisogna di un'apposita previsione quanto meno a livello convenzionale (Sez. 6, sent. n. 3747 del 18/12/2013, 2014, Dyrmyshi, Rv. 258250); -in caso di reato commesso nel territorio nazionale da un cittadino appartenente ad uno Stato con cui non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina dell'art. 11 cod.pen., il processo celebrato in quello Stato non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per i medesimi fatti, non essendo il principio del "ne bis in idem" principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell'ordinamento interno (Sez. 1, sent. n. 29664 del 12/06/2014, PG in proc. Spalevic, Rv. 260537); -e, con specifico riferimento ai rapporti tra Italia ed Albania: l'assenza di fonti pattizie internazionali idonee a derogare la disciplina di cui all'art. 11 c.p.: invero, l'art. 9 della Convenzione Europea di estradizione, l'art. 4 del secondo Protocollo Addizionale della Convenzione Europea di Estradizione, nonché l'art. 15 12 della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate sono tutte fonti pattizie internazionali che fanno riferimento a fattispecie concrete del tutto diverse da quelle in esame, disciplinando nulla più che le metodiche estradizionali, e, dunque, non sono idonee ad essere lette in una prospettiva derogatoria dell'ordinamento interno (Sez. 1, sent. n. 20464 del 05/04/2013, N., Rv. 256162). In definitiva, per le ragioni che precedono, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.
2.Non fondato è anche il secondo motivo di ricorso, concernente l'affermazione di penale responsabilità per il fatto associativo.
2.1. Invero, sono principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità quelli per cui: -per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (cfr. Sez. 6, sent. n. 46301 del 30/12/2013, PG in proc. Corso ed altri, Rv. 258164); l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze - stupefacenti sussiste anche quando sia rilevabile un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga e gli spacciatori acquirenti che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo per la costituzione del vincolo associativo e la realizzazione del fine comune, la diversità degli scopi personali e degli interessi economici perseguiti dai singoli partecipi, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte del sodalizio e di contribuire, con la propria azione, al suo mantenimento (Sez. 2, sent. n. 10468 del 10/02/2016, Ancora ed altri, Rv. 266405); -l'elemento distintivo del reato associativo rispetto alla contigua fattispecie del concorso di persone nel reato continuato (di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti) va individuato nel carattere dell'accordo criminoso che contempla la commissione di una serie non previamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti che, anche al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, assicurano la propria disponibilità duratura e indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso proprio del sodalizio (Sez. 4, sent. n. 51716/ del 16/10/2013; Amodio e altri, Rv. 257906). F 16 2.2. Dei suddetti principi risultano aver fatto corretta applicazione entrambi i giudici di merito. A) Invero il Tribunale di Milano (cfr. relativa sentenza, p. 119 -122) ha messo in evidenza che: -le indagini a suo tempo svolte avevano consentito di acclarare la presenza di diversi gruppi criminali, agenti in territorio albanese, con legami tra loro e referenti in Italia, Paese verso il quale importare quantitativi anche ingenti di sostanza stupefacente;
-la struttura organizzativa di detti gruppi era decisamente semplice («...dato anche il tipo di traffico che richiede unicamente una disponibilità di uomini ed una rete di telefoni cellulari...»), ma radicata sul - corrieri... - territorio, sia italiano che Albanese [com'era deducibile dal numero dei corrieri e la loro facile sostituzione, di volta in volta necessaria a seguito di arresti o altri interventi repressivi;
dalla quantità di sostanza commercializzata (rivelatrici di un traffico svolto ad elevato livello), nonché dalla facile ed immediata disponibilità dei quantitativi (non modici ed anzi apprezzabili) di eroina (denotante stabili canali di approvvigionamento e di distribuzione nonché assiduità di cessionari e clienti abituali]; -"la notevolissima disponibilità di sostanza stupefacente del tipo eroina, i traffici di denaro, la spedizione periodica di eroina, anche servendosi di altre persone, la creazione di canali di smercio con acquirenti stabili e punti di riferimento in Italia sono tutti elementi che denotano la presenza di un certo livello organizzativo ..."; -ad ulteriore riscontro di un pactum sceleris interrotto solamente dall'azione investigativa e giudiziaria andava considerato anche: l'uso "promiscuo" dei (pur "rudimentali") mezzi;
la gestione unitaria in capo agli organizzatori dei profitti illeciti;
il linguaggio criptico utilizzato dagli imputati per indicare la sostanza stupefacente di buona o di cattiva qualità; l'avvenuto sequestro di oltre 10 kg di eroina, sintomo di una elevata capacità di approvvigionamento ed di un'attività sistematica;
-il ruolo dei singoli associati e- per quanto qui è oggetto d'interesse processuale quello dello BA, al quale erano «demandati il rifornimento sistematico dello stupefacente e la gestione complessiva dell'illecito traffico, con un ruolo di intermediazione e di coordinamento dei fornitori ...>>; -in definitiva, l'attività svolta dallo BA e dagli altri fornitori, insieme con gli acquirenti stabili e destinatari ultimi delle diverse forniture di stupefacente, era un'attività coordinata, con una divisione di compiti in concreto, al fine della commercializzazione dello stupefacente, che andava oltre il concorso di persone ed integrava l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. 17 B) E la Corte territoriale - alla luce del compendio probatorio disponibile - ha a sua volta ritenuto che la pacifica compartecipazione dell'imputato agli episodi criminosi contestatigli ai capi 6), 8) e 12) non fosse avvenuta con le forme del concorso di persona nel reato, ma fosse espressione di un milieu criminogeno giuridicamente qualificabile come associazione ex art 74 L stup. Ciò in quanto i fatti di causa, quali complessivamente emergevano dal lungo e capillare monitoraggio al quale erano stati sottoposti i "gruppi albanesi" operanti in quei mesi tra l'Italia e l'Albania, erano maturati ed erano stati gestiti in un contesto organizzato in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con contributo e le sinergie (consapevoli) di tutti: spartendosi i ruoli sul territorio (funzionali al gruppo e alle sue dinamiche operative: in Albania a gestire e a procacciare eroina;
in Italia a riceverla e a smistarla, facendosi collettori del denaro da trasferire ai fornitori), mantenendo contatti fra i canali di approvvigionamento e di distribuzione degli stupefacenti, creando fungibilità e agevoli sostituzioni in caso di arresto dei corrieri per non interrompere il circuito "commerciale" creato. Alla configurabilità del fatto associativo, secondo la Corte, non era ostativo la (probabile) esistenza di più gruppi operativi giacche, com'è noto, il vincolo associativo può essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni negoziali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitori all'ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione), ed anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo. Elementi questi che, secondo la Corte, erano tutti ravvisabili nella specie ove spiccava la non occasionalità del singolo accordo (che discriminerebbe il fatto associativo da quello concorsuale, sia pur reiterato), ma la sua resistenza e stabilità, interrotta solo dagli interventi di polizia. Quanto invece al ruolo di "organizzatore", che era stato assegnato all'imputato dalla sentenza di primo grado, la Corte ha ritenuto che dalle risultanze processuali era sì emersa prova certa che lo BA non era un mero comprimario alle dipendenze di altri come defilato esecutore (come l'interessato aveva cercato di apparire rilasciando le dichiarazioni spontanee, sopra riportate), ma non era emersa prova altrettanto certa che lo stesso, nella struttura organizzativa originaria, si era fatto carico del compito di coordinamento, di cura e di perfezionamento del programma associativo. D'altronde, nella costruzione delle singole imputazioni, era stato assegnato il medesimo ruolo di organizzatore 18 a tutti gli imputati, salvo poi specificare la condotta attribuendo a ciascuno il ruolo di organizzatore del singolo trasporto di droga.
2.3. In definitiva, entrambi i giudici di merito con motivazioni ineccepibili che, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, valgono a saldarsi in un unico complesso corpo argomentativo (cfr. Sez. 1, sent. n. 8868 del 26/6/2000, Sangiorgi, Rv. 216906) - hanno ritenuto la sussistenza nella specie di tutti gli elementi costitutivi della contestata associazione. Sul punto il ricorrente invoca, in realtà, una riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, proprio con riguardo alle inferenze che i giudici di merito hanno tratto dagli accertati elementi di fatto, ai fini della affermazione della loro penale responsabilità. Ma dimentica che, nel giudizio di legittimitò, resta esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 dell'11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
3.Fondato è invece il terzo motivo concernente l'omessa applicazione della diminuente per il rito.
3.1. Ed invero la Corte territoriale, nella impugnata sentenza, in punto di trattamento sanzionatorio: -ha ritenuto di poter concedere allo BA le circostanze attenuanti generiche (anche se non nella massima estensione), in quanto, a fronte di addebiti risalenti nel tempo e a fronte di una positiva considerazione per la condotta successiva ai fatti (allegata dall'imputato e non smentita dagli atti), si imponeva un atteggiamento meno rigoroso;
ha determinato per il reato associativo la pena base nel minimo edittale - di anni 10 (anche per equità e parità di trattamento con coimputati che conferendo pari contributo concausale all'associazione illecita erano stati - destinatari di pene non discoste da detto minimo); su detta pena base ha operata la prima e unica diminuzione ex art. 62 bis c.p. così giungendo ad anni otto di reclusione;
su detta pena ha operato: l'aumento di anni 1 e mesi 6, per la continuazione con il fatto di cui al capo 6; un ulteriore aumento di anni 1 e mesi 6, per la continuazione con il fatto di cui al capo 8); ed infine un aumento di anni 1 e mesi 6 per il fatto di cui al capo 12), giungendo così alla pena finale di anni 12 e mesi 6 di reclusione. 19 In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere allo BA anche la diminuente del terzo della pena (ex art 442 cp p), osservando che: a) detta richiesta non era stata ribadita nelle conclusioni orali della difesa;
b) l'originaria richiesta difensiva di rito abbreviato in se astrattamente ammissibile -· si era in concreto trasformata in altro con la rinuncia all'appello su parte delle accuse e, non riguardando più il mezzo definitorio processuale, non poteva nemmeno assolvere la sola funzione di anomala ed eccentrica circostanza attenuante quanto all'unico capo rimasto in discussione;
c) è principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello in base al quale "La richiesta di rito abbreviato in relazione ad alcuni dei reati contestati è ammissibile soltanto qualora l'imputato richieda, per i residui reati, l'applicazione della pena concordata, atteso che, in tal modo, non viene eluso il fine di deflazione processuale del giudizio speciale" (Sez. 6, sent. n. 2251 del 5/10/2010, 2011, Fenu e altri, Rv. 248792).
3.2. Al riguardo, nel terzo motivo di ricorso, lo BA si lamenta che la Corte territoriale ha disatteso la sua richiesta osservando che la stessa, pur in astratto ammissibile, si sarebbe trasformata in altro con la rinuncia all'appello relativa ai capi 6), 8) e 12). Così opinando, la Corte non avrebbe considerato che la sua rinuncia era stata parziale (nel senso che aveva riguardato la assoluzione dai fatti contestati in detti capi, ma non anche la riduzione della pena inflitta per gli stessi) ed aveva proprio risposto ed adempiuto a quella funzione deflattiva, connessa al rito abbreviato. Il ricorrente osserva inoltre che: a) il precedente di questa Corte, richiamato dalla Corte territoriale, esclude la possibilità di usufruire del rito abbreviato se esso sia richiesto soltanto per alcuni reati, mentre per gli altri si scelga di procedere con rito ordinario, mentre nella specie la intervenuta parziale rinuncia ad un motivo di impugnazione aveva permesso alla Corte territoriale di economizzare nel complessivo ambito processuale (non dovendo più esprimere un giudizio in punto di responsabilità con riferimento ai fatti di cui ai capi 6), 8) e 12); b) la richiesta di diminuzione del terzo, contrariamente a quanto rilevato dalla Corte, era stata ribadita in sede di conclusioni orali, ad esito delle quali il difensore aveva insistito nell'accoglimento dei motivi di appello (primo dei quali era per l'appunto la richiesta di rito abbreviato e recupero della diminuzione della pena ad esso connesso).
3.3. Le censure del ricorrente sul punto colgono nel segno. Invero, in primo luogo va precisato che la sent. n. 2251 del 2010 di questa Corte concerne il caso in cui, essendo diversi i reati contestati ad uno stesso imputato, rito abbreviato venga dallo stesso richiesto soltanto per alcuni 2 20 0 reati. Dunque il principio di diritto, richiamato dalla Corte territoriale, attiene ad un caso ben diverso da quello di specie, nel quale il ricorrente ha rinunciato ai motivi di appello concernenti la sua ritenuta responsabilità per i fatti di cui ai capi 6, 8 e 12, e, così facendo, ha implicitamente riconosciuto per detti reati la responsabilità, muovendosi proprio nell'ottica deflattiva del rito propria abbreviato. Inoltre, occorre dar atto che la stessa Corte territoriale ha riconosciuto (p. 3 e p. 23) l'ammissibilità della richiesta di rito abbreviato a seguito della intervenuta remissione in termini sul punto;
nonché a seguito della tempestività della avanzata conseguenziale richiesta difensiva. E, in tale prospettiva, ha rinviato il processo (dall'udienza del 12/10/2015 a quella del 25/11/2015) proprio per acquisire il fascicolo del PM. -premesso che la diminuente per il rito deve essere applicata ex Infine lege ed in automatico a seguito della richiesta di abbreviato nel verbale di udienza 25/11/2015 (allegato al ricorso ai fini dell'autosufficienza dello stesso) risulta che il difensore, presa la parola, illustrava "...i motivi di appello, insistendo per il loro accoglimento"; e la prima richiesta, effettuata nell'atto di appello, era per l'appunto quella di rito abbreviato e recupero della diminuzione di pena ad esso connesso. In definitiva, essendo stato illegittimamente negata al ricorrente la diminuente per il rito, la sentenza deve essere sul punto annullata. E, assorbito l'ulteriore motivo di ricorso, l'applicazione della diminuente non comportando valutazioni di merito, precluse in questa sede di legittimità - può essere effettuata direttamente da questa Corte, con conseguente determinazione della pena finale in anni 8 e mesi 4 di reclusione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla questione relativa alla applicabilità del rito abbreviato ai fini della pena, rito che applica e per l'effetto ridetermina la pena in anni otto e mesi quattro di reclusione. Rigetta nel resto. Così deciso il 06/12/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Claudio D'Isaتی Pasquale Gianniti Depositata in Cancelleria Oggi. 22 07 2017/ 21