Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/10/2003, n. 45276
CASS
Sentenza 30 ottobre 2003

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Massime13

Il magistrato applicato, a norma dell'art. 110, comma 1, R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 e succ. modd. (cd. ordinamento giudiziario), alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello, è da considerare incardinato, a tutti gli effetti di legge, per l'intera durata dell'applicazione, in detto ufficio e pertanto, a differenza di quello che abbia solo preso parte al giudizio di appello ai sensi dell'art. 570, comma 3, cod. proc. pen., è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, a nulla rilevando l'eventuale inosservanza - in quanto sprovvista di sanzione processuale - dei criteri di organizzazione dell'ufficio come stabiliti dalla tabella approvata dal Consiglio superiore della magistratura (nella specie, con riferimento all'attribuzione del compito di redigere i motivi di impugnazione delle sentenze di appello).

Il ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna in appello dell'imputato prosciolto in primo grado con la formula ampiamente liberatoria "per non aver commesso il fatto" può essere proposto anche per violazioni di legge non dedotte, perché non deducibili per carenza di interesse all'impugnazione, in appello.

In tema di prova del mandato a commettere omicidio, la "causale", pur potendo costituire elemento di conferma del coinvolgimento nel delitto del soggetto interessato all'eliminazione fisica della vittima allorché converge, per la sua specificità ed esclusività, in una direzione univoca, tuttavia, poiché conserva di per sè un margine di ambiguità, in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di prova della responsabilità, dal quale poter inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate e affidabili, l'esistenza del fatto incerto (cioè la possibilità di ascrivere il crimine al mandante), in quanto, all'esito dell'apprezzamento analitico di ciascuno di essi e nel quadro di una valutazione globale di insieme, gli indizi, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, si presentino chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione.

La nullità assoluta e insanabile del giudizio di merito, dovuta alla sua celebrazione in contumacia dell'imputato detenuto all'estero per reati colà commessi, non determina l'annullamento con rinvio della sentenza, qualora quest'ultima debba essere annullata senza rinvio per vizio, testualmente rilevabile, di mancanza o manifesta illogicità della motivazione non altrimenti suscettibile di rimedio, in quanto la soluzione pienamente liberatoria nel merito dell'accusa è destinata a prevalere in ogni caso sull'accertata nullità di ordine generale, sia pure assoluta e insanabile, essendo incompatibile l'inutile regressione del processo con le esigenze di economia processuale e con lo stesso "favor rei".

Nel giudizio di cassazione l'annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio di rinvio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata.

In tema di estradizione dall'estero, l'inosservanza, da parte dello Stato estero, della norma di una convenzione intercorsa con uno Stato terzo che stabilisca il divieto di riestradizione in assenza del consenso di quest'ultimo non spiega effetti, neanche riflessi, per l'ordinamento processuale italiano.

La chiamata in reità fondata su dichiarazioni "de relato", per poter assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato ed essere posta a fondamento di una pronuncia di condanna, necessita del positivo apprezzamento in ordine alla intrinseca attendibilità non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei riscontri esterni alla chiamata stessa, i quali devono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa.

Il giudizio celebrato in contumacia nei confronti di imputato detenuto all'estero per reati colà commessi, la cui richiesta di presenziare al dibattimento sia stata respinta dalla competente autorità straniera, non essendone consentita l'estradizione, ne' la consegna temporanea all'Italia, è affetto da nullità assoluta e non sanabile neanche per effetto del consenso successivamente prestato dal medesimo imputato a partecipare al giudizio di appello in videoconferenza internazionale, che non può essere inteso come equipollente a una tacita rinuncia alla precedente richiesta di partecipazione personale, dovendo la rinuncia stessa risultare in modo espresso o almeno non equivoco "per facta concludentia".

Nell'ipotesi di omesso esame, da parte del giudice, di risultanze probatorie acquisite e decisive, la condanna in secondo grado dell'imputato già prosciolto con formula ampiamente liberatoria nel precedente grado di giudizio non si sottrae al sindacato della Corte di cassazione per lo specifico profilo del vizio di mancanza della motivazione "ex" art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., purché l'imputato medesimo, per quanto carente di interesse all'appello, abbia comunque prospettato al giudice di tale grado, mediante memorie, atti, dichiarazioni verbalizzate, l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nel contempo decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio, oltre quelle apprezzate e utilizzate per fondare la decisione assolutoria. In detta evenienza al giudice di legittimità spetta verificare, senza possibilità di accesso agli atti, ma attraverso il raffronto tra la richiesta di valutazione della prova e il provvedimento impugnato che abbia omesso di dare ad essa risposta, se la prova, in tesi risolutiva, assunta sia effettivamente tale e se quindi la denunciata omissione sia idonea a inficiare la decisione di merito.

In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.

L'imputato assolto con la formula ampiamente liberatoria "per non aver commesso il fatto", anche se per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., non è legittimato a proporre appello, neanche incidentale, avverso la relativa sentenza, per carenza di un apprezzabile interesse all'impugnazione, salvo che nell'eccezionale ipotesi in cui l'accertamento di un fatto materiale oggetto del giudizio penale conclusosi con sentenza dibattimentale sia suscettibile, una volta divenuta irrevocabile quest'ultima, di pregiudicare, a norma e nei limiti segnati dall'art. 654 stesso codice, le situazioni giuridiche a lui facenti capo, in giudizi civili o amministrativi diversi da quelli di danno e disciplinari regolati dagli artt. 652 e 653 cod. proc. pen.

In tema di estradizione dall'estero il principio di specialità, in virtù del quale la persona estradata non può essere perseguita, giudicata o sottoposta a restrizione della libertà personale per fatto anteriore e diverso da quello oggetto di estradizione, non è applicabile allorché la relativa procedura per esso non sia stata attivata, mentre per altri fatti abbia avuto esito negativo, non essendo stata accolta la domanda di estradizione presentata al Governo dello Stato straniero. (Fattispecie nella quale per il fatto oggetto di giudizio lo Stato italiano non aveva mai presentato domanda di estradizione dell'imputato al governo dello Stato estero - nella specie, gli Stati uniti d'America - che ne aveva la fisica disponibilità, processandolo a piede libero mediante la sua partecipazione al dibattimento, chiesta e ottenuta, in videoconferenza internazionale, non assimilabile a una forma indiretta e surrettizia di estradizione attuata mediante consegna "virtuale", in costanza di diniego di estradizione per fatti diversi)

È legittimo il ricorso alla videoconferenza internazionale come strumento di mutua assistenza giudiziaria con gli Stati uniti d'America, per assicurare la partecipazione al giudizio dell'imputato, a nulla rilevando che manchi un riferimento esplicito ad essa nel trattato di assistenza giudiziaria Italia-USA sottoscritto a Roma il 9 novembre 1982 e reso esecutivo con legge 26 maggio 1984 n. 224, in quanto, da un lato, essa rientra nelle "altre forme di assistenza, se compatibili con la legislazione dello Stato richiesto" di cui all'art. 1, comma 2, ult. parte, del trattato medesimo e, dall'altro, la condizione di legittimità del suo espletamento, prevista dall'art. 205-ter, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. e consistente nella sua previsione in accordi internazionali, non comporta la necessità di una previa disposizione generale contenuta in un trattato, ma è soddisfatta dall'esistenza di un apposito e specifico accordo "ad hoc".

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Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/10/2003, n. 45276
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45276
Data del deposito : 30 ottobre 2003

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