Sentenza 30 settembre 2013
Massime • 2
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. quando è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. E), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto.
In tema di associazione per delinquere, la parziale sovrapposizione di soggetti, tempi, territori e oggetto dell'attività criminale organizzata impone al giudice, per affermare la configurabilità di diversi ed autonomi sodalizi, di fornire espressa indicazione delle ragioni che inducono ad escludere l'ipotesi di un unico gruppo criminale che operi in permanenza, con fisiologici adattamenti della propria composizione ed azione al trascorrere del tempo e delle condizioni esterne. (Fattispecie relativa a condotte di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dedita anche al traffico di stupefacenti).
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2013, n. 43963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43963 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ ON - Presidente - del 30/09/2013
Dott. CITTERIO C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1405
Dott. CAPOZZI EL - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 15644/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA RE N. IL 04/10/1946;
nei confronti di:
VE RE N. IL 02/01/1948;
inoltre:
BA ON N. IL 11/04/1972;
ST CO N. IL 29/01/1977;
VE RE N. IL 02/01/1948;
AL AB N. IL 21/11/1981;
AT ID N. IL 27/07/1945;
RI IZ N. IL 26/05/1979;
DA IU N. IL 21/12/1954;
CR ON N. IL 20/02/1969;
CR RE N. IL 24/07/1972;
LL ES N. IL 28/12/1959;
LL AN AL N. IL 08/11/1950;
IO IU N. IL 19/06/1969;
NT ES N. IL 05/10/1985;
GE ES N. IL 09/04/1971;
IA CH N. IL 26/04/1961;
NI AN N. IL 12/06/1975;
ON ES N. IL 22/02/1967;
VR IU N. IL 10/04/1951;
IA ON N. IL 08/02/1954;
avverso la sentenza n. 1783/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 03/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso acr limitatamente alla valutazione nella continuazione per i ricorsi AT RI F. LL, G. A. LL, rigetta nel resto;
rigetta i ricorsi BA, ST IC VE S. AL DA CR A., CR S. IO GE NI ON;
inamm. Ric. NT IA VR A. IA, p.c. IA S;
Uditi i difensori Avv. FIORNT, SALVIATI in sost. avv. VENUTA DI VE, BARBUTO D'ASCOLA, ROTUNDO anche in sost. Avv. ARICÒ, LARATTA, STAIANO, CARNUCCIO, SALVIATI, NIGRO, TRUNCÈ anche in sost. Avv. NAPOLI per l'accoglimento dei ricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 3.4-28.6.12 la Corte distrettuale di Catanzaro ha definito processo di secondo grado nei confronti di 29 imputati (tra i quali gli odierni 19 imputati ricorrenti), che avevano appellato la deliberazione 7.6.2011 del TR di Crotone. La Corte d'appello ha confermato tutte le affermazioni di responsabilità e per alcuni ha rideterminato il trattamento sanzionatorio;
per il solo imputato IA vi è stata riqualificazione della condotta originariamente ascrittagli al capo 1 (partecipazione a reato associativo) ai sensi dell'art. 378 c.p., con conseguente dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione.
Le imputazioni (estese anche ad altri soggetti nei cui confronti si è proceduto separatamente) afferivano a reati associativi di tipo mafioso (la ed cosca crotonese, capo 1, dagli anni 90 "ad oggi"; la ed cosca GN, capo 1.A, dal 2004 ad oggi) e relativi il traffico di sostanze stupefacenti (capo associativo 79, con sottocapi di imputazione afferenti i ruoli dei diversi imputati); reati in materia di stupefacenti;
reati di estorsione, tentata rapina e danneggiamento aggravato, lesioni personali aggravate;
reati in materia di armi;
reato in materia elettorale.
1.2 Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi la parte civile IA RE, in relazione all'assoluzione di VE RE quanto al capo F del procedimento originariamente numerato 2960/07 RGNR, nonché gli imputati BA ON, ST CO, VE RE, AL AB, AT ID, RI IZ, IA ON, DA IU, CR ON, CR RE, LL ES, LL AN AL, IO IU, NT ES, GE ES, IA CH, NI AN, ON ES, VR IU.
2. Le singole posizioni, con i rispettivi motivi di ricorso e le relative deliberazioni di questa Corte.
2.1 BA ON (avv. Carnuccio):
1.- Violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento del legittimo impedimento per le condizioni di salute che avrebbero impedito la traduzione del ricorrente per l'udienza del 14.7.2010 (nella quale era stato esaminato il collaboratore VE GI, indicato come fondamentale dalla difesa). Il TR avrebbe giudicato presente un'inesistente rinuncia a comparire, mai formalizzata da BA, sulla base di un nulla osta sanitario che contrastava con la indicazione di traduzione con ambulanza, risultata prescritta sul diario clinico nel giorno precedente, copia del quale era stato prodotto dalla difesa ai giudici d'appello. Dalle indagini difensive espletate e offerte alla Corte distrettuale sarebbe risultato, in sintesi, che l'attestazione del sanitario circa l'assenza di impedimenti alla traduzione ordinaria di BA per quell'udienza (mero nulla osta e non autonoma certificazione, secondo la difesa) sarebbe stata esito di un equivoco sulle sue condizioni e comunque di una mancata visita, nella non conoscenza da parte di quel sanitario dell'annotazione sulla necessità di un trasporto con ambulanza, indicata il giorno prima da altro sanitario nel diario clinico (ma non pure sul movimento di traduzione dei detenuti predisposto la sera prima). Secondo il ricorrente il TR avrebbe dovuto d'ufficio approfondire il contesto, avendo separato la posizione di BA all'udienza della settimana precedente (giorno 8 luglio), in ragione dell'intervento chirurgico di laparoplastica (ernia epigastrica) del 6 luglio (con dimissione e ritorno al carcere dopo tre giorni). In definitiva: il TR avrebbe deliberato sulla base di contesto documentale non corrispondente alla realtà ed avrebbe omesso di espletare anche d'ufficio i possibili accertamenti;
l'assenza sarebbe stata determinante essendo stato esaminato in tale udienza il collaboratore VE GI;
tutti gli atti successivi, compresa la sentenza, sarebbero nulli e, da ciò, dovrebbe conseguire anche la scarcerazione dell'imputato. 2.- vizi della motivazione per l'inosservanza dei criteri legali di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p., comma 3. Dopo aver dato atto delle dichiarazioni dei collaboratori VE, IN, BU, IA e VR su BA, il ricorrente enuncia doglianze di mancata convergenza ed assenza di riscontri, con censure della loro genericità, del carattere indiretto di talune delle stesse, ovvero di mancanza di significatività (come sarebbe per il battesimo di BA o per la gestione dello stupefacente, rispetto ai due reati associativi) e, comunque, di "insufficienza" del ragionamento, anche in relazione all'assoluzione del ricorrente in altro processo da accusa di omicidio proveniente da IN ed alla doglianza d'appello sull'accordo preventivo che sarebbe intervenuto tra IN E GI VE. Le deduzioni del motivo proseguono quindi con riferimento a singoli reati per i quali è intervenuta condanna (capo 79, 79S, delitto associativo in materia di stupefacenti aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7 dove non sarebbero state argomentate le numerose contraddizioni tra i collaboratori sulle condotte di BA valorizzando convergenze su aspetti generali per ritenere provati i singoli fatti;
capo 30, estorsione aggravata RA, per la mancanza di convergenza e il travisamento del senso probatorio del diniego della persona offesa di aver subito estorsione alcuna, nonché per la non sufficiente argomentazione dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7);
3 - carenza della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
2.2 Il ricorso deve essere rigettato.
2.2.1. Il primo motivo è infondato.
La dettagliata risposta della Corte distrettuale all'eccezione difensiva (p. 29 e 30 della sentenza d'appello) risulta immune da censure.
Non è in discussione che il TR all'udienza del 14 luglio 2010 abbia deliberato in ordine all'assenza di BA alla stregua dell'obiettivo contenuto della documentazione proveniente dal carcere. Lo stesso ricorso allega, correttamente, tale documentazione, dalla quale risulta che il sanitario certifica che BA ON è in buono stato di salute e che nulla osta alla di lui traduzione. Il documento è sottoscritto dal medico e da un sottufficiale della polizia penitenziaria. Il TR, decidendo sul punto, prende atto del contenuto inequivoco del documento ed argomenta che pertanto l'assenza dell'imputato deve giudicarsi conseguente a rinuncia alla partecipazione.
Neppure è in discussione, alla luce dei verbali delle udienze successive cui BA ha partecipato, che nessuna deduzione sul punto è stata più svolta dall'imputato e dai suoi difensori sull'assenza all'udienza del 14 luglio (nè alcun documento è stato prodotto), ne' alcuna richiesta di riesaminare il collaboratore GI VE - anche solo per domande integrative o a chiarimento delle dichiarazioni rese dal medesimo il 14 luglio 2010 alla presenza dei difensori del BA - è stata prospettata. Nè, sul punto, i motivi d'appello (oltre che quelli di ricorso) lamentano l'impossibilità di interlocuzione con il collaboratore su temi specifici e determinanti per la decisione, anche a fronte della conoscenza della trascrizione stenotipica delle sue affermazioni, prima della conclusione del dibattimento di primo grado (la sentenza è stata deliberata undici mesi dopo, il 7 giugno del 2011) ed in occasione delle successive partecipazioni effettive dell'imputato. Da ultimo, dalla documentazione integrativa prodotta dalla difesa con l'atto di appello, se risulta l'annotazione nel diario clinico, prima dell'udienza del 14 luglio, della locuzione "presenta difficoltà a mantenere la posizione eretta per lungo tempo. In caso di traduzione necessita di ambulanza con barelliere", tuttavia emerge altresì anche il dubbio espresso dal dott. Gullà (il sanitario che non conoscendo il contenuto del diario clinico sottoscrisse il documento poi in effetti prodotto dal personale della scorta in udienza) sull'effettiva necessità dell'ambulanza, in relazione a tempo di durata e distanza da percorrere per quella effettiva e specifica traduzione (Casa circondariale e TR essendo nella medesima sede). Il che, per sè, inficia la univocità della deduzione difensiva complessiva.
La considerazione integrata di questi tre rilievi conduce ad escludere alcuna violazione del diritto di difesa, in relazione all'assenza di BA all'udienza del 14 luglio 2012, rilevante la decisione.
Invero:
- il TR ha deliberato in modo coerente alla documentazione disponibile (e, sul punto, va anche osservato che le proteste dei difensori, che risultando dal verbale, si riferirono al fatto in sè della disposta traduzione nonostante la recente operazione, senza alcun rilievo specifico sulla documentazione proveniente dalla Casa circondariale e sottoscritta da sanitario e personale della polizia penitenziaria).
Infatti, la decisione del Giudice in ordine alla sussistenza di un legittimo impedimento non può che essere apprezzata in relazione all'evidenza disponibile nel momento in cui essa deve intervenire (arg. dalla giurisprudenza che argomenta sia l'obbligo di valutare le istanze tempestivamente pervenute, a pena di nullità assoluta della sentenza: per tutte Sez. 3, sent. 10637/2010; sia la legittimità della reiezione della richiesta di rinvio quando le informazioni concretamente fornite non consentano l'espletamento della visita medica per il controllo d'ufficio: Sez. 6, sent. 39284/11);
- la documentazione allegata al ricorso attesta comunque la non univocità della situazione di effettiva impossibilità di traduzione ordinaria del BA dedotta in ricorso;
- la deduzione difensiva del grave pregiudizio per la decisione, che l'assenza in quell'udienza avrebbe determinato per la posizione di BA, è, allo stato, solo assertiva: come rilevato, nonostante plurime presenze successive nella trattazione del dibattimento di primo grado, dopo l'udienza del 14 luglio e prima della sentenza di primo grado (intervenuta quasi un anno dopo), nessuna richiesta in proposito è stata prospettata pur essendo disponibili i verbali anche stenotipici di quell'udienza, ne' gli atti di impugnazione deducono specificamente - tenuto conto del contenuto concreto delle dichiarazioni del collaboratore GI VE relative a BA - i punti determinanti che avrebbero potuto essere oggetto di contestazioni specifiche da parte dell'imputato personalmente. La stessa deduzione di decisività di quelle dichiarazioni è, allo stato, sostanzialmente generica, laddove sia le sentenze di merito che gli stessi atti di impugnazione (ricorso, p. 13 e 14) argomentano anche di una pluralità di altre prove.
2.2.2 Il secondo motivo è invece inammissibile, perché al tempo stesso generico e con doglianze di merito.
La Corte distrettuale ha ampiamente argomentato sulla posizione del BA con riferimento ai singoli reati per i quali, confermando il conforme apprezzamento probatorio del TR, ha giudicato sussistere prove sufficienti ad imporre l'affermazione di colpevolezza (pp. 22-79).
2.2.2.1 Con rilievo che ha carattere generale nel processo (riguardando anche altre posizioni degli odierni ricorrenti ma, in definitiva, la stessa prassi dell'enunciazione di questo peculiare vizio) deve preliminarmente osservarsi che l'unico vizio in concreto enunciato è l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 motivo pertanto di violazione di legge, che tuttavia viene poi sostenuto da deduzioni che diffusamente si confrontano con il contenuto ed il valore significante dell'intero materiale probatorio afferente questo imputato. Confronto argomentativo che, pertanto, ed ecco il punto, non evidenzia singoli e determinanti vizi logici riconducibili all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E (tra i quali non vi è quello della motivazione "insufficiente", rilevando solo la motivazione omessa o apparente), ma si risolve inevitabilmente nella prospettazione di una diversa lettura di tutto il materiale probatorio, sollecitandone una rivalutazione che non è proponibile in questa sede di legittimità.
Ciò, oltretutto (e come pure spesso accade nell'esperienza quotidiana di questa Corte suprema), dopo aver svolto su quei punti censure d'appello sostanzialmente generiche, che vengono integrate, chiarite, approfondite con l'atto di ricorso: metodo che conduce il motivo all'inammissibilità, rendendolo diverso da quelli consentiti, perché intrinsecamente, strutturalmente, renderebbe necessario un preventivo apprezzamento di merito sul significato probatorio (singolo e complessivo) degli elementi dì fatto indicati, da operare oltretutto con attenzione anche al quadro generale delle risultanze probatorie in atti sul pertinente punto della decisione. Così è, nel caso di specie, in particolare nella trattazione del reato associativo in materia di stupefacenti, ove si leggano le pagine 11-14 dell'originario atto d'appello e si tenga conto dell'articolata motivazione della sentenza impugnata (p. 68-78). Anche le censure in ricorso sul reato di estorsione aggravata (capo 30) sono del tutto generiche ed assertive, a fronte della pertinente e specifica motivazione della Corte distrettuale (p. 78 s.).
2.2.2.2 In definitiva, va affermato il principio di diritto che la censura di erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 è inammissibile quando sia sostenuta da argomentazione che si pone in confronto diretto con il materiale probatorio e non dalla denuncia di singoli, specifici e determinanti vizi logici (tra quelli tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) rispetto a ricostruzioni sorrette da deduzioni in fatto puntualmente ed esaustivamente prospettate al giudice del merito, unico competente a conoscere ogni aspetto della ricostruzione del fatto.
2.2.3 Anche il terzo motivo è inammissibile, risolvendosi in censura di merito a fronte di motivazione specifica sul punto (p. 79 sent.).
3.1 ST CO (avv. RI Nigro).
Va premesso che per l'imputato ST IC è stato proposto sia l'appello che il ricorso per cassazione con unico atto del medesimo difensore riguardante anche diversi coimputati: l'atto di appello relativo anche alle posizioni AL, AT, NI e ON;
l'atto di ricorso afferente pure le posizioni dei suddetti coimputati e di GE. Taluni motivi sono trattati solo con argomentazioni svolte in termini generali per tutte le posizioni.
1-. Il primo motivo attacca lo stile della sentenza d'appello, censurandola di omessa motivazione sui motivi delle impugnazioni devolute alla Corte distrettuale. Il ricorrente lamenta in particolare la ripetizione nella sentenza d'appello di brani dall'identico contenuto, alcuni anche tratti dal testo della prima sentenza di merito, sicché, sostiene, la sentenza d'appello sarebbe mera reimpaginazione di quella di primo grado, perché alla valutazione dei motivi sarebbero state volta per volta dedicate poche righe inidonee a giustificare autonomamente la necessaria verifica dei ragionamenti probatori operati dai primi Giudici;
2-. Contraddittorietà e illogicità della motivazione sul punto dell'inattendibilità dei collaboratori IN e VE, in ragione delle deduzioni d'appello sulla non convergenza delle loro dichiarazioni, sull'intrinseca non credibilità, sulla carenza o assenza dei riscontri esterni, in presenza di plurimi elementi di dubbio;
in particolare: per IN, lo stato di tossicodipendenza, l'assenza di legami parentali con AL, le vicende giudiziarie indicative della sua non ritenuta credibilità, rispetto ai quali elementi la risposta della Corte distrettuale sarebbe caratterizzata da estrema superficialità e mera apparenza, essendosi risolta nel riscontrare i collaboratori tra sè a prescindere dal confronto con le censure anche in ordine alla preordinazione strumentale della comune collaborazione;
ne' le dichiarazioni del teste RI avrebbero potuto esser considerate riscontro di IN sul reato associativo in materia di stupefacenti;
3-. Manifesta illogicità della motivazione (p. 16 ric.), perché come indicato nell'atto di appello (p. 10-13) VE avrebbe escluso qualsiasi attività criminale di ST IC nell'associazione e fraudolentemente i Giudici del merito avrebbero considerato le inverosimili dichiarazioni di BU e di IN (che sostenevano la vicinanza associativa di ST IC a VE) riscontro del ruolo associativo di ST IC. Precisa il ricorrente che a suo parere più opportuna e probatoriamente correttà sarebbe stata un'assoluzione ex art. 530 c.p.p., comma 2. 3.2 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il primo motivo è inammissibile per la sua insuperabile genericità. Ancorché talune delle critiche svolte dal ricorrente all'impostazione grafica ed allo stile della sentenza d'appello possano essere condivise (come la reiterazione, in occasione della trattazione delle singole posizioni, delle parti che riportano le dichiarazioni dei vari collaboratori o le risposte alle comuni eccezioni difensive rivolte alle stesse sul punto dell'attendibilità soggettiva, metodo espositivo che ha appesantito notevolmente la lettura e l'efficacia dell'argomentare), tuttavia è preliminarmente assorbente la constatazione che la censura risulta sostanzialmente solo assertiva laddove, dopo aver criticato impostazione e stile della motivazione d'appello, non indica specificamente, come avrebbe dovuto in ragione dell'obbligo di specificità dei motivi di cui comunque il ricorrente è onerato ex art. 581 c.p.p., i punti determinati e determinanti in cui, a fronte di specifiche deduzioni d'appello, la risposta della Corte distrettuale sarebbe mancata:
specificità tanto più necessaria laddove lo stesso ricorrente riconosce che comunque risposte ai motivi d'appello vi sono state, ancorché "di poche righe", con ciò consegnando al merito l'essenza della doglianza.
Il secondo motivo è manifestamente infondato e, al tempo stesso, diverso da quelli consentiti. Sul punto dell'attendibilità dei collaboratori IN e GI VE la Corte d'appello ha motivato in modo articolato, tenendo conto delle censure contenute negli atti d'appello (e comuni a più atti di impugnazione), in particolare sugli aspetti afferenti gli stati di tossicodipendenza e di disagio psichico nonché il presunto accordo strumentale e le vicende giudiziarie, fornendo risposte specifiche, in sè immuni dai soli residui vizi logici rilevanti nel giudizio di cassazione (contraddittorietà e manifesta illogicità): p. 90, 95, 96, 106-108. È del resto emblematica della natura sostanzialmente di merito delle doglianze in ricorso (in concreto volte ad ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio più che a denunciare specifici vizi) la constatazione che proprio al merito attengono le doglianze di "estrema superficialità" e "mera apparenza" delle risposte (la seconda da apprezzare nella sua obiettiva inconsistenza tecnica, laddove la Corte distrettuale ha in realtà, come detto, risposto specificamente esprimendo proprie valutazioni argomentate e non ricorrendo a mere clausole di stile o locuzioni paralogiche o assertive).
Anche il terzo motivo è inammissibile perché diverso da quelli consentiti.
Enunciata una ammissibile censura di manifesta illogicità della motivazione (p. 16 ric.), tuttavia le argomentazioni a sostegno del motivo si concludono significativamente con la deduzione (prima ricordata sub 3.1.3) dell'auspicata maggior adeguatezza dell'apprezzamento del materiale probatorio nel senso della sua riconduzione all'ipotesi del capoverso dell'art. 530 cpv c.p.p.. Ed in effetti la censura sostanzialmente tocca il tema del ruolo da attribuire a ST N., se partecipe dell'associazione (come giudicato in modo conforme tra loro dal TR, p. 330 sent. con indicazione delle ragioni in diritto che impongono la conclusione, e dalla Corte d'appello, p. 108) o estraneo (come dedotto dalla difesa nell'interpretare le parole di VE GI). Ma si tratta proprio di controverso apprezzamento di merito, a fronte di specifiche conformi e articolate argomentazioni dei Giudici dei due primi gradi del giudizio sul punto, ed ancora una volta proprio talune espressioni del motivo di ricorso (il fraudolentemente attribuito, con termine oggettivamente quantomeno infelice, ai criteri interpretativi seguiti dai Giudici del merito;
L'inverosimile attribuito alle dichiarazioni di MB e MA, che è termine non afferente un vizio logico bensì proprio di un apprezzamento della valenza probatoria del contenuto) comprovano l'effettiva natura delle doglianze, non quindi ammissibili in questa sede di legittimità.
4.1 VE RE (avv. Truncè);
1.- Erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1 (capo 79) perché le mansioni di cassiere e custode dello stupefacente, che per il ricorrente sarebbero state attribuite all'imputato dai Giudici del merito, non sarebbero idonee a configurare un ruolo propulsivo di tipo organizzativo/direttivo;
2.- medesimo vizio in relazione all'art. 416 bis c.p. (capo 1), in relazione all'attribuito ruolo di armiere inteso quale mero custode delle armi, mancando indicazioni di condotte di una loro gestione;
3.- motivazione contraddittoria e illogica per tutti gli altri reati, in ragione della ritenuta credibilità del collaboratore e figlio GI, pieno di risentimento verso il padre, soggetto eroinomane e cocainomane e con seri problemi psichici in epoca prossima all'inizio della collaborazione, essendo inesistente il riscontro sul ruolo di sicario autoassegnatosi da GI e non riscontrato da altri;
inoltre, la risposta della Corte distrettuale alla censura dell'intervenuto preventivo accordo tra VE e IN (in relazione alla ragione per la quale avevano registrato alcuni dialoghi intercorsi con più soggetti) sarebbe contraddittoria con le emergenze processuali e frutto di travisamento della prova.
4.2 Il ricorso va dichiarato inammissibile.
I primi due motivi sono diversi da quelli consentiti, risolvendosi in censure di merito volte a riproporre già disattese letture alternative dei fatti. Entrambi i Giudici dei primi due gradi di giudizio, la Corte distrettuale anche con specifica motivazione di confronto con la doglianza d'appello sul punto (in realtà solo riproposta con il ricorso), hanno spiegato (in termini immuni dai vizi logici soli rilevanti ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) che il ruolo di RE VE era quello della gestione del denaro dello stupefacente e delle armi, gestione caratterizzata da aspetti di autonomia decisionale, quindi non quello del mero supporto per concretizzare decisioni altrui e della mera custodia (p. 134). Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha specificamente risposto alle censure sull'inattendibilità di VE UI e IN, non solo reiterando gli argomenti svolti sul medesimo tema trattando altre posizioni (es. Basta N., p. 108-109; 128 s.), ma argomentando su quelli ulteriori proposti nello specifico atto d'appello (sui problemi psichiatrici, p. 117, 119, 130), confrontandosi anche con la peculiare posizione di questo ricorrente (padre di GI) e con le deduzioni pertinenti (p. 113, 118).
5.1 AL AB (avv. Nigro):
1- e 2-. I primi due motivi sono comuni a quelli esposti trattando la posizione ST N.;
3-. Erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e motivazione contraddittoria sul punto.
5.1.1 Il 13.6.13 è stata depositata memoria del codifensore avv. Rotundo, che svolge deduzioni nuove e specifiche a sostegno della richiesta di applicazione della continuazione tra la condanna per delitto associativo intervenuta in questo processo e la condanna per estorsione aggravata dal metodo mafioso di cui alla sentenza della Corte di Catanzaro 198/09, analizzando l'imputazione odierna ed il suo contesto complessivo (nei suoi aspetti personali, territoriali, contenutistici e probatori), confrontandola con quelli dell'estorsione aggravata della precedente condanna ed argomentando che in particolare la ritenuta aggravante del metodo mafioso e la finalità di agevolazione dell'arricchimento dell'associazione, nel complessivo contesto di significative coincidenze dei vari aspetti, fonderebbe l'iniziale medesimo disegno criminoso, come del resto giudicato in altro giudizio relativamente al IN. Viene poi argomentato un peculiare profilo di illogicità intrinseca alla sentenza qui impugnata, per i diversi apprezzamenti dell'aggravante ex art. 7, contestata e ritenuta nel precedente giudizio, quanto all'affermazione di responsabilità per il reato associativo ed all'esclusione della continuazione.
5.2 Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Per i primi due motivi rilevano le argomentazioni svolte sub 3.2, trattando i comuni motivi del coimputato ST N..
Il terzo motivo, relativo al diniego della continuazione, è per autonome concorrenti ragioni inammissibile.
Deve innanzitutto osservarsi - con rilievo già potenzialmente assorbente - che la oggi nuovamente richiesta continuazione è stata innanzitutto espressamente negata dal TR, con articolata e specifica trattazione del tema per la posizione di AB AL (alle pagine da 358 a 360 della sentenza di primo grado). Nei confronti di tale specifico ed autonomo punto della prima decisione deve affermarsi l'insussistenza di alcun ammissibile motivo d'appello, con la conseguente e appunto assorbente preclusione a trattare ulteriormente il tema nel seguito del processo. Infatti, nell'atto cumulativo di appello relativo agli imputati ST N., AL, AT, NI e ON, il punto della decisione del TR relativo a tale diniego in relazione alla specifica posizione dell'imputato AL risulta oggetto di questo solo passaggio espositivo (p. 2 di quell'atto): "Anzi, nel caso del AL AB (pagg. 356-360 sent.) non concede neppure l'invocato riconoscimento del vincolo della continuazione tra l'impugnata sentenza e la precedente condanna del medesimo". Il punto non è più ripreso nel seguito del testo dei motivi di appello (e, significativamente ancorché ciò non sia in sè determinante, è del tutto assente nell'indicazione delle richieste conclusive: p. 34 app.). Tale obiettiva originaria inammissibilità per evidente genericità va ex lege (art. 591 c.p.p., comma 4) dichiarata, nonostante la Corte distrettuale abbia comunque trattato il punto (p. 140, 173 e 174 sent. app., tuttavia riproducendo nell'enunciazione della doglianza il testo omogeneo a quello degli altri imputati assistiti dal medesimo difensore con l'unico atto di appello, che invece solo per altri, come il coimputato AT, conteneva deduzioni non meramente assertive).
In proposito deve pure evidenziarsi, ed è il secondo profilo autonomo che conduce all'inammissibilità del motivo di ricorso, un'ulteriore conseguenza dell'omessa indicazione di alcuna deduzione specifica sul punto della negata continuazione nell'originario atto d'appello.
Infatti, a fronte della comunque diffusa argomentazione con cui la Corte distrettuale ha confermato la reiezione della richiesta di continuazione, le doglianze del ricorso (in sè per il vero nuovamente insuperabilmente generiche e comunque in fatto, p. 14 e 15 rie.) e quelle della memoria (alfine specifiche, ma inidonee ad integrare retroattivamente l'originaria inammissibilità per genericità: per tutte, Sez. 6, sent. 47414/2008) si risolvono in censure di merito, perché contrastano la decisione d'appello con apprezzamenti che richiederebbero una preventiva valutazione in fatto, come presupposto per l'analisi successiva degli aspetti in diritto e afferenti la logicità della risposta (nei ristretti limiti dell'art. 606 c.p.., comma 1, lett. E) dedotti. Apprezzamenti (sugli aspetti soggettivi, territoriali, di contenuto e probatorio) che avrebbero dovuto essere tempestivamente proposti al Giudice d'appello e non possono essere analizzati ed apprezzati per la prima volta in questa sede di legittimità.
6.1 AT ID:
(nel suo interesse sono stati presentati due ricorsi);
6.1.1 (avv. Nigro);
1- e 2-. I primi due motivi sono comuni a quelli esposti trattando la posizione ST N.;
3-. Erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e motivazione contraddittoria (vi è sul punto mero rinvio al ricorso del codifensore);
6.1.2 (avv. Truncè):
1-. Motivazione contraddittoria e illogica, in relazione ai reati associativi di cui ai capi 1 e 79, perché sarebbe inaccettabile in quanto frutto di travisamento della prova a carico la risposta data dalla Corte distrettuale al motivo d'appello relativo all'inattendibilità del collaboratore IN, in particolare sul punto dell'accordo intervenuto con GI VE per precostituire le prove
contro
AT ed altri, prima del formale inizio della loro collaborazione, essendo invece evidente essersi trattato di ricerca di prove contro soggetti verso cui nutrivano ragioni di risentimento.
Ancora, incoerente ed illogica sarebbe la motivazione con cui la Corte distrettuale ha svalutato le serie condizioni psichiche e di tossicodipendenza di GI VE, dando credito all'affidamento comunque fatto su di lui dall'associazione e quindi respingendo le censure d'appello sulla sua non attendibilità. Quanto al ruolo verticistico attribuito a AT la motivazione sarebbe illogica, perché la percezione periodica del c.d. fiore sui proventi illeciti gestiti dall'associazione (riservato appunto a chi aveva ruoli di vertice e di cui hanno parlato i collaboratori come in essere dal 2004, in esito a scarcerazione dopo lunga detenzione) sarebbe stata da attribuire ai trascorsi (noti ai collaboratori) e non all'attualità.
2-. Erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e motivazione contraddittoria, in relazione al diniego di riconoscimento della continuazione con i reati oggetto della sentenza Trib. Crotone del 12.6.1993 (per condotte associative, anche di narcotraffico, fino al 31.12.1991), perché sarebbe frutto di travisamento della prova l'aver ritenuto le associazioni diverse in quanto composte da soggetti differenti, non avendo colto la Corte d'appello la rilevanza logica dell'identità di componenti strategici e di storici affiliati presenti nei due gruppi: si sarebbe quindi trattato dello stesso sodalizio, caratterizzato da un fisiologico mutamento di parte dei componenti, e la Corte d'appello avrebbe sovrapposto due aspetti diversi, il medesimo disegno criminoso e l'identità dell'associazione; ciò sarebbe in particolare evidente per AT, imputato di aver promosso le due associazioni in periodi sovrapponibili (fino al 31.12.1991 e dal 1990). Contraddittorio sarebbe poi il ritenuto parametro della diversità di contenuti dell'attività delle due associazioni, non corrispondente alle imputazioni ed ai fatti. In definitiva, per il ricorrente la Corte distrettuale avrebbe dovuto ritenere che AT, già entrato a far parte del gruppo RE con compiti di promozione delle attività nel racket e nel narcotraffico, avrebbe reiterato la condotta sempre in posizione di promozione del medesimo gruppo, mai estintosi, e anzi vivificato dalla presenza di nuovi partecipi.
6.2 Il ricorso è fondato limitatamente al punto della motivazione dell'applicazione dell'art. 81 c.p.. Per i primi due motivi del primo ricorso rilevano le argomentazioni svolte sub 3.2, trattando i comuni motivi del coimputato ST N.. Il terzo motivo del primo ricorso è assorbito dal secondo del ricorso a firma dell'avv. Truncè.
Il primo motivo del secondo ricorso è, nelle sue diverse articolazioni, inammissibile perché diverso da quelli consentiti. La prima censura si risolve in doglianza di merito, anche generica laddove il ricorrente non specifica perché le prove raccolte nel contesto criticato sarebbero inveritiere o in che modo sarebbero state strumentalmente utilizzate per costruire una narrazione contraria al vero. Le generiche doglianze di incoerenza e illogicità che caratterizzano la seconda censura, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale, ne attestano la natura di mero fatto. Così è anche per la terza censura, dove il ricorrente propone, e in termini assertivi, una lettura alternativa del dato obiettivo della percezione periodica, da parte del AT, del peculiare contributo periodico tratto dai proventi illeciti delle attività gestite dall'associazione, già oggetto di specifica argomentazione dei due Giudici del merito, immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà.
A giudizio del Collegio il secondo motivo del ricorso dell'avv. Truncè, relativo alla disattesa continuazione, è invece fondato nei termini che seguono.
La Corte d'appello ha argomentato il punto della decisione dando apparentemente determinante ed assorbente rilievo alla diversità dell'associazione giudicata dal TR di Crotone il 12.6.1993 (per fatti fino al 23.2.1992: p. 191 sent. app.) rispetto a quella oggetto del presente giudizio (per fatti "dagli anni 90 ad oggi"): la conclusione è sostenuta dai rilievi della diversa composizione soggettiva dei due gruppi (p. 192), del diverso ambito territoriale di operatività e del diverso contenuto dell'attività criminosa (p. 193, anche sostanze stupefacenti per la seconda); in ragione di tale giudicata diversità delle associazioni ha pure escluso la sussistenza di alcuna continuazione per i relativi reati satelliti. Il ricorrente evidenzia come proprio dalla narrazione contenuta nella sentenza emergerebbe in realtà una sovrapposizione temporale parziale e una altrettanto parziale omogeneità di capi (o maggiorenti) e partecipi, appartenenti al clan RE IG VE, tali da inserire la fattispecie nella prosecuzione della medesima associazione, che fisiologicamente avrebbe visto l'uscita di alcuni capi e componenti (anche per la loro morte) e l'ingresso di nuovi partecipi, e quindi nella complessiva unitarietà della partecipazione associativa con i reati fine posti in essere in un contesto di propositi estorsivi in danno degli imprenditori. Con sentenza 19220/12 questa Sezione sesta penale ha affermato che "la tesi difensiva di un unico sodalizio criminoso che opera in permanenza" anche in territori diversi, "e che nel tempo si arricchisce di nuovi sodali", deve essere oggetto di specifica argomentazione. Anche in quel caso il Giudice aveva "dato atto di elementi formali (tempo, territorio, soggetti) che certamente in linea generale possono ben essere idonei a dar esaustivo conto della diversità dei fatti". Ma il peculiare contesto in fatto che era stato evidenziato dalla difesa (il "primo" territorio è compreso nel "secondo"; il promotore è la medesima persona;
alcuni soggetti della prima associazione sono componenti anche della seconda ... la seconda inizia ad operare pressoché quasi senza soluzione di continuità con la prima) rendeva necessario il confronto argomentativo pure con l'ipotesi "della continuità con allargamento" e comunque "la spiegazione del contesto di fatto di operatività delle due associazioni, in termini tali da neutralizzare le quattro obiettive peculiarità, appena ricordate. E ciò sotto i due profili (il secondo eventuale) dell'identità o meno delle due esperienze associative e, nel secondo caso, della riconducibilità delle stesse - per i soggetti che sono componenti di entrambe, comunque per il ricorrente - ad un medesimo disegno criminoso".
Tale precedente ha peculiare rilevanza in questo caso, con la precisazione che segue. Ancorché il corrispondente motivo d'appello di AT fosse ai limiti dell'ammissibilità, comunque per esso non è possibile formulare quel giudizio di evidente insuperabile inammissibilità originaria cui si è dovuti pervenire per il coimputato AL. Ammissibile l'appello sulla negata continuazione, a fronte dei dati specificamente riguardanti AT e i reati a lui ascritti nei due processi (quello definito con la sentenza crotonese in giudicato e quello oggetto del presente giudizio) nonché, in particolare ed in ragione del precedente di legittimità appena richiamato, attesa la riferita parziale sovrapposizione di soggetti (tra cui alcuni capi), tempi, territori, oggetto dell'azione associativa, la Corte distrettuale avrebbe dovuto argomentare specificamente anche le ragioni per cui doveva escludersi la continuità dinamica del fenomeno associativo, sì che gli elementi di parziale diversità riferiti potessero assumere un rilievo effettivamente determinante per la decisione. Sul punto, pertanto, l'impugnata sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Il Giudice del rinvio si atterrà al presente principio di diritto:
nel caso di parziale sovrapposizione di soggetti, tempi, territori e oggetto dell'attività associativa, per affermare la diversità ed autonomia delle associazioni il giudice deve espressamente argomentare anche le ragioni per le quali va positivamente esclusa l'ipotesi di un unico sodalizio criminoso che operi in permanenza, con fisiologici adattamenti della propria composizione ed azione al trascorrere del tempo e delle condizioni esterne.
L'esito di tale rivalutazione imporrà comunque l'adempimento del successivo obbligo di motivazione sulle evenienze possibili (sussistenza o meno di eventuale medesimo disegno criminoso tra unico reato associativo e reati fine;
sussistenza o meno di eventuale medesimo disegno criminoso tra più reati associativi, ed eventualmente tra i relativi reati satelliti), aspetti che allo stato non sono stati oggetto della doverosa motivazione del Giudice d'appello.
7.1 RI IZ (avv. Truncè):
1-. Erronea applicazione dell'art. 597 c.p.p. e motivazione illogica, in relazione ai reati in materia di armi di cui ai capi 62, 63, 64 e 65; la ricorrente svolge in realtà deduzioni solo per i reati di cui ai capi 63 e 62, sostenendo il mancato esame della doglianza di errore di persona nell'attribuzione del richiamo alla propria moglie a CR ON (marito della ricorrente) in luogo di EN MAURIZIO;
2-. erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e mancanza di motivazione, per il diniego del riconoscimento della continuazione con i reati sub E, F, G, di cui alla sentenza GUP di Crotone del 29.5.2008. Nell'atto di appello (terzo motivo, p. 8 app.) la ricorrente aveva evidenziato gli elementi dell'identità della fattispecie violata con quella già giudicata e il brevissimo lasso temporale in cui erano stati commessi i fatti in contestazione nei due processi. Evidenzia ora anche la mancanza di soluzione di continuità tra le condotte (tutte tra il 27 ottobre ed il 2 novembre) palesi dalla stessa lettura dei capi di imputazione: l'omogeneità delle stesse (detenzione di armi all'interno di autovettura, in un caso per prove di uso, nel secondo con il getto dal finestrino in prossimità di posto di blocco), l'essere stato il reato giudicato dal GUP accertato a seguito di posto di blocco disposto in esito alle intercettazioni che avevano attestato il possesso delle armi. Argomenta che la sentenza del GUP, richiamata in via ricettizia dalla Corte distrettuale per spiegare una peculiare strategia in atto al momento del controllo (che avrebbe differenziato la mera detenzione qui considerata), in realtà avrebbe solo dato conto del getto dal veicolo.
7.2 Il ricorso è fondato limitatamente al punto afferente la continuazione.
Il primo motivo è inammissibile perché generico. Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, a p. 197 la Corte d'appello ha spiegato perché le originarie censure relative anche alla conversazione n. 75 (richiamata a p. 195, e - si noti -nel ricorso riproposta solo quanto al capo 63), fossero irrilevanti, essendo presenti ulteriori autonomi e sufficienti elementi di prova, desunti da altre conversazioni, individuate con i numeri da intendersi riferiti alle corrispondenti citazioni della sentenza di primo grado, senza che sul punto vi sia alcun confronto argomentativo in ricorso. La censura al contenuto della conversazione relativa al capo 62 è poi diversa da quelle consentite, risolvendosi nella mera prospettazione di interpretazione alternativa del testo, pertanto attenendo a precluso merito.
Il secondo motivo è fondato nei termini che seguono.
Dalla ricostruzione dei fatti nella sentenza impugnata e nei due atti di impugnazione, si evince che i due episodi, oggetto dei due processi, si concretizzano in un contesto temporale di sei giorni. Nel primo caso vi sono armi che vengono detenute e portate anche per esercitarsi nel loro uso (come si evince da intercettazioni ambientali su autovetture), nel secondo vi sono armi che vengono gettate da un finestrino. I primi fatti vanno dal 27 ottobre al 1 novembre 2007 (capi 62-65); l'altro episodio è del 2 novembre 2007 e, secondo quanto riporta la stessa sentenza impugnata, si riferisce a condotta di getto di arma da fuoco da autovettura in corsa in esito alla decisione di forzare un posto di blocco (la RI era in questa circostanza col marito ON CR: sent. app. p. 199).
La Corte distrettuale ha negato la sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra i due momenti, argomentando che mentre gli episodi di detenzione di cui ai capi da 62 a 65 erano da ritenersi accertati come "per lo più" collegati all'esigenza di provare armi in possesso degli interlocutori, invece il fatto accaduto il 2.1.2007, in occasione della forzatura di un posto di blocco, era connotata da una diversa ragione della detenzione perché connessa "ad una più complessa strategia criminosa, compiutamente analizzata dalla sentenza GIP di Cosenza in data 29.5.2008" (va incidentalmente rilevato che l'esecutività di quest'ultima sentenza non pare in discussione, attesa la motivazione della Corte distrettuale). Orbene, se si considera che il TR non ha affrontato il tema in esame (avendo solo giudicato la sussistenza della continuazione tra i reati di cui ai capi 62-65 in ragione della loro omogeneità, del contesto spazio temporale e della sostanziale identità dei soggetti), che il capo di imputazione 63 (giudicato in continuazione con quelli 62, 64 e 65, afferenti detenzioni in contesti di prova del funzionamento delle armi) descrive una detenzione di armi finalizzata anche al loro uso nei confronti delle forze di polizia e, infine, che il richiamo alle argomentazioni del GIP di Cosenza è operato dal Giudice distrettuale in modo del tutto assertivo, risulta evidente, allo stato, la sostanziale mera apparenza della motivazione della Corte d'appello sul punto.
Invero, da un lato la diversità di finalità della detenzione è affermata attraverso un rinvio ad atto giurisdizionale esterno al processo, senza alcun cenno ulteriore al suo contenuto argomentativo, sì da pervenire a motivazione insuscettibile di alcuna verifica e pertanto allo stato solo assertiva;
dall'altro, già è nel processo il giudizio di non incompatibilità tra l'affermazione della diversa finalità delle detenzioni e la configurabilità del medesimo disegno criminoso: sicché la Corte d'appello avrebbe dovuto o rilevare un errore del TR (ancorché privo di conseguenze sanzionatorie nell'assenza di impugnazione della parte pubblica) ovvero spiegare espressamente perché, al di là della finalità di offesa riconosciuta alla detenzione del 2.11.2007, questa si inserisse in un contesto tale da giustificare la diversa soluzione per i capi interni al processo (62-65) e per quello oggetto della sentenza del GIP di Cosenza.
Si impone pertanto l'annullamento della sentenza d'appello, limitatamente al punto del diniego della continuazione con il precedente giudicato di Cosenza.
8.1 IA ON (avv. Bruno Napoli):
1-. "Travisamento del fatto" in relazione al capo 1 (416 bis c.p.), perché le condotte concretamente attribuite all'imputato non integrerebbero gli estremi della consapevole partecipazione associativa, costituendo occasionali condotte delittuose per reati specifici;
2-. Violazione degli artt. 157 c.p., L. n. 203 del 1991, artt. 7 e 8:
in realtà l'unica deduzione poi concretamente svolta sul punto è quella che l'attenuante ex art. 8 non sarebbe stata applicata nel massimo per l'avvenuta illegittima considerazione delle ragioni utilitaristiche che l'avrebbero determinata.
8.2 Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il primo motivo è diverso da quelli consentiti sollecitando, a fronte di una specifica motivazione della Corte d'appello sul punto e di una duplice valutazione conforme dei Giudici del merito, un diverso apprezzamento in fatto del materiale probatorio, precluso in questa sede di legittimità. I Giudici distrettuali hanno evidenziato la confessione dell'imputato, spiegando che la qualità e quantità delle informazioni da lui fornite in ordine alle specifiche attività criminali poste in essere dai diversi sodali del gruppo RE - IG - VE (spesso determinanti e riscontrate da quelle di altri collaboratori e pertanto intrinsecamente attendibili) indicavano una cognizione dei fatti percepibile solo da soggetto intraneo alla cosca, del resto confermata anche da dati oggettivi emergenti da talune intercettazioni (p. 208); anche sul suo ruolo specifico nell'attività di spaccio di stupefacenti vi è motivazione specifica (p. 207).
Il secondo motivo è generico. A pag. 209 la Corte d'appello afferma che all'imputato sono state applicate le attenuanti generiche e l'attenuante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 8 nel massimo, e la doglianza difensiva non indica le ragioni di calcolo che attesterebbero l'erroneità delle due affermazioni, limitandosi a censura apodittica.
9.1 DA IU (avv. Truncè):
1-. In relazione ai capi 1 e 79, motivazione contraddittoria e illogica, per le ragioni già indicate nel ricorso del medesimo difensore in favore di AT;
2-. Violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, in relazione alla giudicata qualità verticistica di DA, perché le attività attribuitegli di approvvigionamento e taglio della sostanza, nonché di riscossione dei proventi e gestione dei rapporti con i cessionari sarebbero rispettivamente incompatibili con il ruolo di organizzatore le prime due e prive di prova (non indicata) le altre due;
3-. Motivazione illogica e contraddittoria, in ordine alle attività estorsive di cui ai capi 29 (perché la Corte d'appello non aveva argomentato sul non essere quello di DA il nome del buttafuori indicato dal titolare dell'esercizio commerciale), 30 (estorsione in danno di tale ditta RA operante nell'ospedale di Crotone, la cui esistenza non sarebbe stata provata, senza risposta della Corte d'appello sul punto), 31 (estorsione in danno dei fratelli AL) e 42 (estorsione in danno di De CO).
9.2 il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il primo motivo è al tempo stesso manifestamente infondato e generico. La Corte d'appello ha espressamente spiegato, quanto a DA, che l'ipotesi difensiva della collaborazione concordata tra VE e IN, prospettata anche da altre difese, era palesemente infondata, si verificano i due episodi, oggetto dei due processi aggiungendo alle argomentazioni ripetute trattando delle diverse posizioni (p. 228) quelle specifiche relative alle peculiari dichiarazioni di BU ed IA (p. 229 s.); aspetto, questo, rimasto senza espresso confronto argomentativo del ricorrente. Il secondo motivo è diverso da quelli consentiti.
Sul punto specifico del ruolo gerarchico svolto dall'imputato, la Corte d'appello ha motivato in modo articolato e puntuale (p. 230- 233), rinnovando con autonoma valutazione il conforme apprezzamento del primo Giudice, con richiami a fonti di prova non palesemente incongrue alle conclusioni argomentate e motivazione immune dai vizi logici che soli rilevano ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e (del resto neppure espressamente enunciati in ricorso). Il terzo motivo è manifestamente infondato e al tempo stesso diverso da quelli consentiti.
Sui capi di imputazione ulteriori vi è motivazione articolata della Corte distrettuale, con indicazione di contenuti probatori non manifestamente incongrui alle conclusioni delle rispettive valutazioni che sono conformi a quelle del primo Giudice, immuni dai residui vizi che solo rilevano ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e (pagg. 233-236 per il capo 29, con specifica motivazione sulle dichiarazioni negatorie della persona offesa;
236-238 per il capo 30, con specifica motivazione sul punto riproposto dal ricorrente;
238-240 per il capo 31, il ricorso svolgendo deduzioni sul capo 32 in termini obiettivamente di scarsa comprensibilità e comunque generici;
240 s. per il capo 42, con specifica motivazione sui punti essenziali devoluti dall'atto di appello e riproposti in termini assertivi nel ricorso). Le censure difensive si risolvono quindi in sollecitazione a diverso e precluso apprezzamento del merito probatorio.
10.1 CR ON (avv. Staiano):
1-. Violazione dell'art. 649 c.p.p. in relazione al "fatto associativo" di cui ai capi 1, 1A, 79, 79K, medesimo di quello già contestato, "seppur per un arco temporale circoscritto rispetto alla più recente imputazione"; il ricorrente pone a confronto le imputazioni dei procedimenti ed RA ed RC e svolge deduzioni in fatto pertinenti alle stesse, anche in ordine ai periodi temporali concretamente interessati dalle dichiarazioni dei singoli collaboratori, criticando la risposta della Corte distrettuale in ordine alla diversità di soggetti componenti, articolazioni funzionali e territoriali, durata dei vincoli associativi, sostenendo che in realtà si sarebbe trattato del medesimo "zoccolo duro associativo", operante nei medesimi termini di struttura e tipologia di delitti;
anche in ordine alla collocazione territoriale, dalla richiesta di rinvio a giudizio del procedimento RA emergerebbe l'operatività anche oltre la provincia di Crotone. Sul punto, in data 4.7.13 è stata depositata un'articolata memoria con documentazione allegata, relativa a precedenti giudiziari di epoca antecedente anche al processo d'appello;
2-. Inutilizzabilità ai sensi degli artt. 267, 268 e 271 c.p.p. "dei risultati intercettivi di cui ai RIT n. 725/04 e seguenti". Secondo il ricorrente il decreto 6.12.04, allegato al ricorso, sarebbe stato privo di "adeguata motivazione", posto che l'operatività dell'associazione in più territori avrebbe comunque reso problematico il tempestivo intervento della polizia giudiziaria in relazione al luogo di esecuzione delle operazioni di intercettazione e la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza sarebbe stata argomentata in termini generici. Tutti i decreti successivi sarebbero travolti da questi vizi del provvedimento originario. La questione risulta essere stata dedotta alla Corte distrettuale (che ha risposto sul punto con specifica motivazione) non con l'atto d'appello, ma per la prima volta in sede di discussione del processo d'appello (p. 246 e 248 sent.);
3-. Violazione di legge e vizi alternativi della motivazione in ordine all'art. 192 c.p.p. e art. 416 bis c.p., perché le chiamate in correità non potrebbero riscontrarsi a vicenda e comunque le dichiarazioni accusatorie sarebbero vaghe e prive di riferimenti temporali e storici concreti e individualizzanti specifiche condotte del CR A., in particolare approssimative quelle di IN e VE, e de relato quelle di BU, CO, IA, senza che la Corte d'appello abbia proceduto all'approfondimento necessario delle specifiche problematiche di attendibilità;
4-. Medesimi vizi dei motivi secondo e terzo anche in ordine al delitto di estorsione di cui ai capi 3, 9, 15, 17, 20, 35 e 36, 62 - 65, 78, per gli errori di valutazione delle prove e l'assenza di valida motivazione che il ricorrente argomenta per ciascun reato;
5-. "Insussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7": il motivo riproduce letteralmente il corrispondente motivo d'appello, dopo aver lamentato che i Giudici distrettuali non abbiano approfondito l'aspetto relativo all'elemento soggettivo (tuttavia non oggetto di specifica deduzione, con riferimento al caso concreto, neppure nella prima impugnazione);
6-. Erronea applicazione della legge penale e vizi alternativi della motivazione in relazione ai capi 1, 79 e 79 K, perché al più il ruolo di ON RÌ sarebbe stato marginale, nel settore dello spaccio al dettaglio in territorio limitato, le dichiarazioni dei collaboratori sul rapporto associativo risultando plurime ma tutte generiche;
7-. Mancanza di motivazione e erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, in relazione alla posizione CR,
per le medesime ragioni di marginalità della condotta e del suo contenuto.
10.2 Il ricorso va rigettato.
Il primo motivo è inammissibile perché diverso da quelli consentiti, nei termini che seguono.
Il corrispondente motivo d'appello era stato prospettato in termini di assoluta genericità (p. 1 e 2 atto di appello). La Corte distrettuale ha risposto sul punto, spiegando in modo specifico a p. 247 e 248 della propria sentenza le ragioni per cui doveva escludersi alcun bis in idem.
Il ricorso (e ancor più la memoria con i suoi allegati, da considerarsi tuttavia tardiva in relazione alla data della prima udienza di questo giudizio di legittimità, il 9.7.2013: Sez.6 sent. 18453/2012 e Sez. 1 sent. 8960/2012; Sez. 1 sent. 853/1996; Sez. 6 sent. 42627/09; Sez. 1 sent. 17308/2004), svolge per la prima volta ulteriori, e quindi nuove, articolate argomentazioni in fatto per sostenere l'assunto dell'intervenuto giudicato in contrasto con le specifiche argomentazioni della Corte d'appello, in particolare sull'omogeneità delle fonti probatorie, così risolvendosi nella contestazione in fatto dei presupposti dell'intervenuta argomentata deliberazione d'appello, non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è infondato.
Va premesso essere risalente insegnamento di questa Corte suprema la non deducibilità per la prima volta in sede di ricorso per cassazione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni a seguito di un asserito difetto di motivazione del decreto di autorizzazione, precedentemente non denunciato (per tutte, Sez. 5 sent. 39042/2008 e Sez. 1 sent. 5062/1998). Nel caso di specie, in concreto il ricorrente contesta proprio l'adeguatezza della motivazione, con deduzioni in fatto che non possono essere esaminate perché presupporrebbero l'accesso diretto agli atti per verificare la congruità degli assunti non tanto e solo al contenuto del provvedimento, che risulta allegato, bensì alle risultanze probatorie richiamate, dal provvedimento stesso e dalle censure in fatto.
Ma la questione, come avvertito, è stata posta solo in sede di discussione al Giudice d'appello e con modalità e contenuti che quel Giudice ha argomentato essere del tutto generiche ed assertive, tali da non consentire ne' tantomeno imporre il rilievo d'ufficio di alcuna manifesta violazione di legge (p. 248 penultimo capoverso). Ed allora, da un lato la Corte d'appello ha specificamente affermato la genericità delle censure (tardive quanto all'impugnazione e anche inidonee ad imporre l'attivazione dei poteri d'ufficio connessi alla regola processuale ex art. 191 c.p.p., comma 2); dall'altra il ricorrente non contesta specificamente la carenza originaria delle sue deduzioni al Giudice d'appello ma critica il merito delle risposte e propone a questa Corte suprema con immediatezza, e pertanto per la prima volta, le proprie censure in fatto. Il che conduce il motivo, per la ricordata consolidata giurisprudenza, all'inammissibilità.
Il terzo motivo è infondato. Quanto all'idoneità delle plurime chiamate in correità, anche de relato, a riscontrarsi, il recente insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 20804/13) ha disatteso la generica affermazione del ricorso. Le critiche al contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori, a fronte di specifica motivazione dei Giudici d'appello sul punto, si risolve in generiche censure in fatto.
Quarto, sesto e settimo motivo sono inammissibili perché diversi da quelli consentiti, risolvendosi le relative deduzioni in censure in fatto volte alla rivalutazione del merito probatorio, a fronte di specifiche motivazioni della Corte distrettuale, immuni dai vizi logici soli rilevanti ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E, con conclusioni conformi a quelle del TR.
Anche il quinto motivo è inammissibile. Le censure ripropongono testualmente (da p. 17 dal secondo capoverso a p. 20) il corrispondente motivo d'appello (da p. 16 a p. 18) che trattava la tematica solo in termini generali: si tratta di metodologia di composizione del ricorso che per sè lo conduce all'inammissibilità per genericità (Sez. 6, sent. 8700/2013). Nè a diversa conclusione porta l'unica deduzione preliminare sulla mancanza di motivazione in ordine alla componente soggettiva della circostanza aggravante (primo paragrafo dell'atto di ricorso), perché il ricorrente riporta la motivazione d'appello amputando proprio la parte specificamente dedicata allo scopo perseguito dal medesimo di favorire per il loro tramite l'organizzazione d'appartenenza" (p. 283).
11.1 CR RE (avv. Giuseppe Napoli):
1-. Violazione dell'art. 416 bis c.p. in relazione al ritenuto ruolo di partecipe del ricorrente;
la Corte distrettuale avrebbe operato una "vantazione intuitiva", in mancanza di elementi probatori indicanti condotte di concreta partecipazione, con motivazione assertiva sul punto;
2-. Violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 in tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, perché la Corte d'appello avrebbe omesso il confronto con le pertinenti deduzioni dell'impugnazione, in particolare quanto all'omicidio GA ed a VE, limitandosi a valorizzare dichiarazioni del tutto generiche e prive di riscontri probatori, anche de relato, quando non pure inverosimili come quelle di IN sulla committenza a RE CR di un omicidio dai contorni soggettivi ed oggettivi del tutto indeterminati, in definitiva stravolgendo il quadro nebuloso in un inesistente contesto di precisione e convergenza;
3-. Travisamento dei fatti e vizi alternativi della motivazione in relazione alle dichiarazioni del collaboratore COsull'individuazione del gruppo associativo di cui il ricorrente sarebbe stato partecipe;
4-. Violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 in ordine al riscontro tra le dichiarazioni dei collaboratori, perché la Corte d'appello avrebbe omesso di indicare i fatti specifici su cui tale convergenza si sarebbe verificata, realizzando una scorciatoia probatoria con il dar credito a dichiarazioni generiche;
5-. Violazione di legge in ordine all'asserito vincolo associativo e alle dichiarazioni di VE e BU sul ruolo di partecipe del ricorrente e sullo smercio di sostanza stupefacente, perché le dichiarazioni dei due sarebbero generiche e non riscontrate sul capo della partecipazione ad associazione di narcotraffico;
6-. Violazione di legge in relazione alla ritenuta circostanza aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 perché la Corte distrettuale avrebbe travisato le risultanze istruttorie, non sufficienti ad indicare ne' la partecipazione di CR RE all'associazione ne' elementi oggettivi idonei a sostenere l'aggravante, oltretutto già contestata in termini non chiari e precisi.
11.2 Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. Dopo aver dettagliatamente enunciato i motivi d'appello (p. 277), la Corte di Catanzaro ha richiamato le dichiarazioni di sei collaboratori, argomentandone con specifica motivazione la convergenza in relazione a questo ricorrente.
Il secondo motivo è generico nella sua formulazione (non essendo specificate le deduzioni cui la Corte distrettuale non avrebbe risposto, la censura solo richiamando assertivamente per relazione l'atto di impugnazione) e manifestamente infondato, sussistendo motivazione specifica del Giudice d'appello sul punto (p. 278), con cui il ricorrente non si confronta.
Il terzo motivo è diverso da quelli consentiti, svolgendo solo censure di merito in ordine alla ricostruzione dei fatti. Quarto, quinto e sesto motivo sono manifestamente infondati e diversi da quelli consentiti, sussistendo su tutti i punti in essi indicati motivazioni specifiche della Corte distrettuale (rispettivamente p. 281, 281-282, 283), immuni da vizi logici rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e (del resto non specificamente indicati ed argomentati nelle deduzioni a sostegno dei motivi), sicché le censure si risolvono in sollecitazione alla rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in questa sede di legittimità.
12.1 LL ES (avv. Laratta):
1-. Erronea applicazione e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192 e 195 c.p.p., con riferimento sia ai lunghi periodi di detenzione nel tempo di contestata consumazione dell'associazione (e anche per fatti afferenti gli stupefacenti) che al riferimento specifico all'episodio del 2000 (sbarco di hashish), nonché alla previa conoscenza degli atti processuali da parte dei collaboratori in relazione alla pendenza del precedente processo RA;
la Corte distrettuale avrebbe altresì minimizzato i dati evidenziati nelle censure d'appello, sull'odio dichiarato esistente tra il ricorrente ed RI, sulla genericità delle dichiarazioni di IN, VE ed IA, sugli errori di BU quanto a LL in relazione all'omicidio cardamone, all'omicidio De UC ed allo sbarco dell'hashish. Il ricorrente evidenzia tra l'altro la mancanza di riscontri bancari alle dichiarazioni di BU sui proventi del traffico di stupefacenti, nonché la tematica della contemporanea partecipazione dell'imputato a più associazioni (oggetto di distinte sentenze), in definitiva lamentando che i Giudici d'appello abbiano considerato il "coacervo indiziario" senza un'analitica obiettiva comparazione;
2-. Violazione dell'art. 81 c.p. e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alle sentenze GIP Crotone 23.1.2001, Corte d'appello di Reggio Calabria 17.4.2002 e TR di Rimini 27.6.2008: la motivazione d'appello sarebbe inadeguata, non essendo stata analizzata in maniera attenta e puntuale la situazione emergente dai vari vincoli associativi e quella temporalmente evincibile dalle varie dichiarazioni dei diversi collaboratori;
12.2 Il ricorso è fondato limitatamente al punto afferente la continuazione.
12.2.1 Il primo motivo è inammissibile perché diverso da quelli consentiti.
Con rilievo generale (e richiamato quanto già sempre in via generale evidenziato nei precedenti paragrafi 2.2.2.1 e 2.2.2.2) va osservato che quando la parte con l'atto d'appello indica il punto della decisione devoluto al secondo giudice del merito ed abbozza deduzioni in fatto per sostenere la relativa richiesta di rivalutazione, e poi, alla risposta del Giudice d'appello che in quei limiti risponde, con il ricorso per cassazione riprende il punto integrando le originarie deduzioni in fatto in termini di maggiore o nuova specificità, anche in ipotesi pertinente, in realtà consegna l'impugnazione di legittimità all'inammissibilità. Ciò perché ogni apprezzamento in fatto è riservato ai giudici del merito e va loro tempestivamente sollecitato e proposto senza che, neppure richiamando il principio dell'autosufficienza, ulteriori aspetti pur rilevanti possano essere proposti al giudice di legittimità: questi, infatti, strutturalmente non può prenderli in esame, posto che ogni circostanza di fatto non può che essere apprezzata alla luce dell'intero quadro probatorio esistente nel fascicolo del processo, che la Corte di cassazione non conosce ne' può conoscere/accertare.
Nel caso di specie si verifica proprio questa evenienza, atteso che il ricorso va a colmare in termini di specificità deduzioni in fatto proposte nell'originario atto d'appello in termini del tutto generici (p.
4-7 app.; per tutte, il rilievo sulla mancanza di riscontri bancari alle dichiarazioni di MB) rendendo indispensabile un preliminare accertamento in fatto (con l'apprezzamento dell'intero materiale probatorio e, in relazione a questo, del valore probatorio del singolo elemento e della singola considerazione di ordine logico) del tutto precluso in questa sede di legittimità.
12.2.2 A giudizio del Collegio è invece fondato il secondo motivo. Il ricorrente ha abbandonato l'eccezione dell'improcedibilità ex art. 649 c.p.p. (oggetto di specifica motivazione della Corte distrettuale, p. 293-295), contestando ancora la sola adeguatezza della motivazione per la negata continuazione. A tale punto della decisione la Corte d'appello dedica la seconda parte di p. 295, con affermazione che, in definitiva, allo stato si manifesta generica e quindi solo assertiva, tenuto conto dell'articolazione dei precedenti penali (quanto a tempi, territori e correi) quale risulta proprio dalla parte di motivazione che ha negato la fondatezza dell'eccezione di giudicato;
proprio le considerazioni in fatto svolte su tale punto della decisione avrebbero imposto argomentazioni specifiche per le varie sentenze, suscettibili di render conto dei termini dei singoli ragionamenti logico-giuridici che hanno condotto alla reiezione della richiesta per tutti i precedenti.
Da qui la necessità di nuovo giudizio sul punto.
13.1 LL AN AL (avv. Di VE):
1-. Violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e vizi della motivazione, in ordine al capo 79 BM, perché l'analisi della Corte distrettuale oltre a riprodurre brani della prima sentenza sarebbe stata superficiale insufficiente e lacunosa sul punto della convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori, non valutandone l'attendibilità intrinseca (VR, IN, BU e VE essendo interessati ad evitare decisioni a sè sfavorevoli) e sottovalutando le discordanze oggettive e l'assenza di riscontri esterni: in particolare, quanto al ricorrente, in ordine a collocazione temporale, mezzo di trasporto, presa in carico dello stupefacente e presenza stessa del ricorrente, censure dedotte nell'atto d'appello e che hanno condotto all'assoluzione dai reati associativi. La Corte distrettuale avrebbe altresì ignorato precedenti assoluzioni di LL AN AL rispetto ad accuse rivoltegli dai medesimi chiamanti, non ritenuti attendibili;
l'assoluzione per i reati associativi risulterebbe contraddittoria con la conferma di responsabilità per un determinato episodio di sbarco di stupefacente, per sè difficilmente imprimibile nella memoria, smembrando dichiarazioni che avrebbero dovuto essere valutate unitariamente;
2-. Violazione di legge e vizi alternativi della motivazione in relazione all'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art.
7. L'assoluzione dell'imputato dal reato associativo e pure dal concorso esterno in esso renderebbe contraddittoria la motivazione che fonderebbe l'aggravante nell'aver agito anche con uno dei capi della cosca (VR), non risultando alcuna motivazione sui metodi violenti e alcuna indicazione di persone offese dagli stessi;
3-. Violazione dell'art. 81 c.p. e vizi alternativi della motivazione, per la negata continuazione con il reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 giudicato con la sentenza 2/2006.
4-. Violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, artt. 113 e 114 c.p.. 13.2 Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato e diverso da quelli consentiti (come del resto ripetutamente comprovato dal significativo uso di espressioni come lacunoso, superficiale e insufficiente per descrivere i vizi lamentati: ciò, a fronte della tassatività dei diversi, e specifici, vizi solo rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E)- La Corte distrettuale ha risposto puntualmente sul punto della decisione attaccato dal motivo, argomentando specificamente le ragioni della giudicata attendibilità dei collaboratori in risposta alle censure difensive (p. 302 e 303), anche con riferimento all'episodio specifico (p. 303). Il riferimento ad assoluzione dell'imputato in altro processo (p. 15 ric.) è nuovo (non risultando dedotto per il suo apprezzamento di merito al Giudice d'appello) e insuperabilmente generico, svolgendo deduzioni sulla formula assolutoria ma non sulle ragioni della decisione e su sue determinanti conseguenze in questo processo. In definitiva le deduzioni difensive si risolvono in censure di merito all'apprezzamento del materiale probatorio.
Il secondo motivo è inammissibile perché diverso da quelli consentiti (e significativamente la censura rivolta alla motivazione sul punto è di inadeguatezza). In realtà la Corte di Catanzaro ha specificamente spiegato perché l'assoluzione dal reato associativo non avesse determinato l'esclusione dell'aggravante, escludendo un coinvolgimento nell'azione solo per conoscenza personale, espressamente indicando le ragioni di fatto che imponevano la conclusione della sua sussistenza in diritto (p. 304) Il quarto motivo è inammissibile perché nuovo e articolato su aspetti in fatto che non possono essere valutati per la prima volta in questa sede di legittimità.
A giudizio del Collegio è invece fondato il terzo motivo. La Corte distrettuale ha allo stato motivato in modo intrinsecamente contraddittorio ed in realtà anche apparente il punto della decisione relativo alla richiesta continuazione tra la consumazione di questo reato e di quello oggetto della sentenza 31/2005 del GIP di Catanzaro.
Infatti, dapprima ha richiamato il contenuto di quella sentenza per sostenere (e in termini determinanti nell'economia logica della propria motivazione) che la collaborazione di LL con VR nell'episodio non avveniva a titolo di mero rapporto personale tra i due ma costituiva estrinsecazione di un collegamento stabile anche rispetto all'attività dell'associazione. Poi ha sostanzialmente affermato l'episodicità delle eterogenee condotte illecite, ricollegate ad iniziative del singolo che da con esse attuazione alla propria permanente propensione al crimine in materia di stupefacenti. Ma questo secondo apprezzamento è sorretto da motivazione che risulta solo apparente perché assertiva, a fronte di quanto appena argomentato sui collegamenti con VR e l'associazione anche in materia di stupefacenti. Tale assertività determina anche la contraddizione dell'argomentare, posto che le due affermazioni successive, pur afferendo punti diversi della decisione, allo stato si risolvono in ricostruzioni in fatto la cui compatibilità non è comprensibile, comunque non essendo sorretta da alcuna argomentazione specifica che la sostenga.
Sul punto, pertanto, si impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
14.1 IO IU (avv. Camposano e Barbuto):
Va premesso che al IO erano stati contestati due delitti:
. (capo 1 A) il concorso esterno alle cosche mafiose operanti in Crotone e Papanice in particolare in occasione delle elezioni comunali dell'anno 2006 richiedendo ed ottenendo da parte dagli appartenenti a tali cosche LL ON ES, TO RE, BU IC e NZ CO appoggio elettorale, anche attraverso attività di pressione ed intimidazione in prossimità dei seggi elettorali;
promettendo una volta eletto di attivarsi a favore della consorteria criminale per la realizzazione del progetto turistico denominato Europaradiso, ponendo in essere attività amministrative tese a favorire gli affari illeciti della cosca e condizionando l'attività amministrativa del consiglio comunale e degli uffici dirigenziali e politico-amministrativi di Crotone, nonché avendo fatto da consapevole e attivo intermediario tra l'imprenditore ER e appartenenti alla cosca papanice di LL TA dopo danneggiamenti, perché il primo versasse ai secondi 12.000 Euro, destinati in parte anche alla cosca crotonese, per ottenerne la protezione (in relazione all'episodio ER, IO era imputato originariamente anche del delitto di concorso nella relativa estorsione di cui al capo 20);
. (capo 1 A ter) il reato di cui agli artt. 81 c.p., D.P.R. n. 570 del 1960, art. 80, L. n. 108 del 1968, art. 1 e L. n. 203 del 1991, art. 7 per essersi accordato con esponenti di vertice della cosca
GN e del clan VR-RI-VE (capo 1 A) in cambio dei voti, effettivamente poi ottenuti da appartenenti alla cosca e da altri elettori in occasione delle stesse elezioni comunali del 2006, per appoggiare la realizzazione del progetto Europaradiso, condotta poi mantenuta (e indicata come consumata fino alla data odierna). Il TR di Crotone lo assolveva dal reato di cui al capo 1 A (e appunto dal capo 20) per non aver commesso il fatto e lo condannava per il reato di cui al capo 1 A ter limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 86, riconosciuta l'aggravante dell'art.
7. Secondo il TR (p. 451-453), dall'istruttoria dibattimentale era emersa la sussistenza del consapevole patto preelettorale, ma non anche la produzione successiva di concreti vantaggi per le consorterie, rimanendo irrilevanti (al fine della configurazione del concorso esterno) la mera pur manifestata disponibilità successiva alla elezione a consigliere comunale a dar seguito agli accordi;
dall'episodio estorsivo in danno di TE IO andava assolto, essendo risultato il primo contatto iniziativa della vittima e non risultando provato un suo ruolo attivo nella gestione dello stesso. Quanto al capo 1 A ter, era invece provato che IO aveva promesso vantaggi a membri delle cosche per ottenerne l'appoggio elettorale, essendo consapevole di agire anche allo scopo di favorire l'attività di tali enti delinquenziali, per il tramite dei vantaggi promessi, consistenti nell'assegnazione di appalti relativi alla realizzazione del progetto Europaradiso e, nel medesimo contesto, all'acquisto di terreni a destinazione agricola per la rivendita in edificabile.
La Corte d'appello confermava nei termini la condanna. Questi dunque i motivi del ricorso:
1-. Mancanza o illogicità manifesta della motivazione in relazione al capo 1 A ter, con riferimento all'applicazione in concreto dell'art. 192 c.p.p., comma 3, in particolare sul punto del mancato riscontro del contenuto dell'incontro tra il ricorrente, LL ES e il collaboratore BU, riferito solo da quest'ultimo, non essendo tale ne' l'impegno oggettivamente prestato dal LL per sostenere, nella versione difensiva, solo una persona amica da molti anni, ne' la dichiarazione di IN su un incontro tra malavitosi al quale IO avrebbe fatto giungere un proprio messaggio sulla natura dei terreni potenzialmente interessati all'affare Europaradiso;
queste dichiarazioni sarebbero anche state oggetto di specifico travisamento, in relazione alla detenzione in atto di TA LL, posto agli arresti domiciliari solo dopo le elezioni del 2006, ed al loro riferimento al generico apporto di sostegno elettorale e non all'accordo asseritamente intercorso nell'incontro indicato da BU. Il ricorrente esamina quindi il contenuto di alcune conversazioni intercettate e il rilievo dato alla vicenda dell'imprenditore TE, per contestarne l'interpretazione dei Giudici del merito, evidenziando la successiva opposizione del ricorrente, dopo l'elezione, al progetto edificatorio come prova logica della tardivamente acquisita consapevolezza dello spessore criminale dei componenti del clan;
2-. Erronea applicazione e carenza di motivazione in relazione al reato di cui al capo 1 A ter, D.P.R. n. 570 del 1960, ex art. 86 in particolare sul punto della prova che i soggetti attivati da IO fossero effettivamente elettori della circoscrizione di sua candidatura;
3-. Erronea applicazione degli artt. 15 e 416 bis c.p. anche in relazione al D.P.R. n. 570 del 1960, art. 86 e alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Il ricorrente svolge deduzioni a sostegno della configurabilità nel caso di specie di un concorso apparente di norme, sicché l'assoluzione dal reato associativo e dal concorso esterno nello stesso avrebbe assorbito la residua imputazione di legge speciale, stante la medesima condotta contestata in fatto nei due capi di imputazione;
4-. Nullità della sentenza, ex artt. 521 e 522 c.p.p., per l'intervenuta condanna ai sensi del capo 1 A ter anche ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 mai formalmente contestata, neanche suppletivamente, perché dalla descrizione in fatto del capo non emergerebbe alcun riferimento alla finalità di sostegno del gruppo ROSSELLI, non essendo condivisibile il rilievo della Corte distrettuale sulla necessaria lettura congiunta con il capo 1 A, stante la relativa assoluzione, comunque in tal caso dovendo la sussistenza essere valutata alla luce della sola condotta di supporto all'iniziativa edificatoria;
5-. Erronea applicazione della legge penale e vizi alternativi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza, quanto al capo 1 A ter, dell'aggravante ex art. 7, per la genericità del preteso accordo, ne' serio ne' concreto alla luce della stessa imputazione;
la motivazione neppure avrebbe spiegato quale effetto agevolativo sarebbe in concreto derivato alla cosca dall'accordo elettorale, ciò essendo stato escluso dallo stesso TR con l'assoluzione, essendo insufficiente l'accordo in sè e dovendosi condividere l'interpretazione giurisprudenziale che fa coincidere l'attività di agevolazione prevista dall'aggravante con l'attività del concorrente diretta ad avvantaggiare l'associazione. Esclusa l'aggravante, il reato sarebbe prescritto;
6-. Vizi alternativi della motivazione in ordine all'elemento psicologico della stessa aggravante: la motivazione sul punto sarebbe "incongruente" essendo irrilevanti le conoscenze successive non per sè incompatibili con l'inconsapevolezza al momento del preteso accordo ed avendo i Giudici d'appello trascurato i dati della risalente amicizia tra LL ES e IO, dell'assenza di precedenti dei soggetti frequentati fino a prima delle elezioni, della frequentazione di costoro con esponenti delle forze di polizia, dell'attivazione successiva di IO contro il progetto del megavillaggio e della sua attivazione solidale con l'imprenditore TE. In particolare, erroneamente il riferimento a CC contenuto CC/consigliere PD SU e non UR.
7-. Vizi della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio (quantificazione della pena e diniego delle attenuanti generiche), destinatario di mere clausole di stile a fronte della fissazione di pena nel massimo edittale, dell'incensuratezza e della condotta istituzionale appunto successivamente contraria al progetto, con disparità di trattamento rispetto a soggetti autori di reati più gravi.
Con motivi aggiunti depositati il 13 giugno 2013 (avv. Barbuto e D'Ascola) sono state svolte, a sostegno dei motivi originari, deduzioni relative all'omesso confronto con le censure d'appello, con mera reiterazione della prima motivazione;
all'essere intervenuta condanna per fatto diverso da quello solo contestato (relativo all'operazione Europaradiso); alla configurabilità non di accordo corruttivo, ma di mero scambio di impegni penalmente irrilevante;
a vizi di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori IN e BU;
all'inidoneità degli elementi in fatto indicati a sostenere la prova del dolo della contestata aggravante, per la loro valenza neutra.
14.2 Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. Anche in questo caso il ricorso contiene dettagliate censure in fatto non presenti nell'atto d'appello (così l'esame di talune conversazioni telefoniche, quali quella per l'incarico di assessore;
si confrontino le pagine 7 e 8 dell'atto d'appello con quelle da 8 a 12, in particolare 9, dell'atto di ricorso). Sul punto, pertanto, non vi sono censure di ordine logico alle risposte della Corte distrettuale rispetto a specifiche deduzioni in fatto tempestivamente rivoltele con l'atto d'appello, ma vi sono deduzioni che introducono con immediatezza, e per la prima volta, doglianze alla ricostruzione del fatto ed alla valutazione di merito del materiale probatorio. Il che (come argomentato in via generale nei precedenti paragrafi 2. 2. 2. 1, 2. 2. 2. 2, 1 2.2. 1) qualifica il motivo come diverso da quelli consentiti in sede di legittimità. Quanto al resto, la Corte d'appello ha dato risposte articolate e non manifestamente incongrue ai dati probatori richiamati, spiegando perché i contatti riferiti dovevano intendersi pertinenti le elezioni del 2006 (p. 311-313); la ricostruzione dell'apporto di voti per sostenere un vecchio amico piuttosto che per contribuire ad eleggere qualcuno che si impegnava, in relazione all'intero contesto operativo del complesso Europaradiso, ad agevolare gli interessi del clan attiene al mero fatto e, sul punto, vi è duplice conforme valutazione di entrambi i Giudici del merito.
Il secondo motivo prospetta deduzioni che nelle loro premesse in fatto sono totalmente nuove rispetto a quelle contenute nell'atto d'appello e, in particolare, nel motivo che trattava il tema del contenuto dell'accordo elettorale (p. 9-16), risolvendosi in censura alla ricostruzione del fatto diversa da quelle consentite. Il terzo motivo è infondato. Esso è oggettivamente nuovo, rispetto ai punti della decisione soli attaccati dall'atto di appello. È vero che ogni questione di diritto può ovviamente essere proposta anche per la prima volta in sede di legittimità (ex art. 609 c.p.p., comma 2), ma ciò è possibile nei limiti dell'attinenza che la questione di diritto assume rispetto alla ricostruzione in fatto operata dai Giudici del merito. E la Corte distrettuale ha, sul punto, argomentato specificamente (p. 319) sulla distinzione tra il reato ex 416 bis c.p. (anche nella fattispecie del concorso esterno) e quello
D.P.R. n. 570 del 1960, ex art. 86 evidenziando come nel nostro caso l'assoluzione dal concorso nel delitto associativo fosse intervenuta perché, pacifica la consumazione della condotta che integra il reato speciale, tuttavia non vi fosse prova che all'accordo preliminare (per sè integrante quel reato) avesse fatto seguito una condotta di ulteriore effettiva sua concretizzazione (nei termini insegnati da SU sent. 33748/2005). È pertanto del tutto evidente che, nella ricostruzione in fatto operata dai due Giudici del merito, la porzione di condotta attribuita al IO mantiene autonoma rilevanza penale. Del resto, corruzione elettorale del singolo (che si consuma già al momento dell'offerta o della promessa, essendo irrilevante ogni eventuale riserva mentale: Sez. F. sent. 32825/2011) e partecipazione (anche esterna) ad associazione di tipo mafioso che abbia tra le sue finalità anche quella di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto ovvero di procurare voti a sè o ad altri in occasioni elettorali sono fatti/condotte/contesti del tutto diversi, rispetto ai quali non è configurabile alcuna specialità ex art. 15 c.p. (sulla distinzione tra partecipazione all'associazione, anche nella forma del concorso esterno, e scambio elettorale politico-mafioso ex art. 416 ter c.p., nonché sul loro possibile concorso: Sez.6, sent. 43107/2011; sulla distinzione tra l'art. 416 ter c.p. ed i reati previsti dalle leggi elettorali: Sez. 6, sent. 18080/2012; Sez. 1, sent. 27655/2012). Nè sussiste alcuna contraddizione in diritto tra l'esclusione della partecipazione (o del concorso esterno) all'agire associativo e la contestazione dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 i fini personali (avere sostegno per la propria candidatura) e quello di agevolazione della cosca essendo tra loro non incompatibili ma convergenti e sinergici (Sez. F. sent. 32825/2011). Anche il quarto motivo è nuovo e, conseguentemente, la censura proposta è innanzitutto tardiva, il che è assorbente. Lamenta infatti per la prima volta in questa sede di legittimità il ricorrente che l'originario capo di imputazione 1 A ter contenesse un'irrituale contestazione della circostanza aggravante L. n. 203 del 1991, ex art.
7. Osservato che l'originario capo di imputazione indicava espressamente tale norma, si manifesta assorbente il rilievo che l'atto di appello conteneva sul punto della giudicata sussistente circostanza aggravante ex art. 7 solo una censura in fatto sulla dedotta mancanza del necessario elemento psicologico, per l'asserita mancata conoscenza della qualità delinquenziale dei soggetti con cui l'accordo preelettorale era intervenuto (motivo quinto atto d'appello, comunque pagine 3, 22, 23, 31, 32). Vi è stata quindi piena accettazione del contraddittorio sul punto della contestata è ritenuta aggravante, con piena ed efficace difesa nel merito, sicché le odierne censure formali sulle modalità dell'originaria contestazione sono insuperabilmente tardive, ogni ipotizzabile nullità a regime intermedio (ipotizzata dalla prospettazione difensiva) non potendo più essere eccepita e dedotta in questa sede. Il quinto motivo è in parte infondato ed in parte diverso da quelli consentiti. La Corte distrettuale ha spiegato che, secondo le fonti probatorie indicate (p. 309-317) l'accordo relativo all'operazione del villaggio turistico Europaradiso riguardava non una generica conferma, a singoli interessati, della pubblica prospettazione politica di un programma elettorale per una determinata iniziativa ma, con riferimento proprio a quella determinata iniziativa pubblica, la piena "propria disponibilità all'inquinamento delle procedure amministrative dirette all'aggiudicazione dei connessi appalti e ... alla modificazione delle prescrizioni di piano regolatore" in relazione a terreni con destinazione agricola rispetto ai quali le cosche potevano acquisire la gestione. In sostanza, contenuto dell'accordo erano, in relazione alla pubblicamente annunciata iniziativa imprenditoriale/urbanistica, i vantaggi derivanti dall'inquinata realizzazione delle opere funzionali ed i profitti da compravendite di terreni articolate rispetto ai tempi ed alle decisioni di modifica delle destinazioni urbanistiche. Da qui l'insussistenza, per il Giudice di secondo grado, di alcuna intrinseca contraddizione tra la proposta di natura politica, generale e pubblica, e l'accordo in relazione ai vantaggi ottenibili dall'influenza sulle concrete modalità per perseguire il risultato di quella proposta politica. Si tratta di apprezzamento di merito che, conforme a quello del primo Giudice dopo il dichiarato confronto con l'essenza dei motivi d'appello sul punto, risulta non palesemente incongruo ai dati probatori richiamati e comunque sorretto da motivazione non apparente ne' manifestamente illogica o contraddittoria, non competendo a questa Corte suprema un'ulteriore diversa valutazione del materiale probatorio.
Nè l'aver valorizzato anche per il capo 1 A ter la promessa per l'operazione Europaradiso come qualificata dalle specificazioni ad essa relative indicate nel capo 1 A (con i relativi aspetti che, come ricordato, già il TR ha giudicato provati e sussistenti ancorché inidonei a configurare il delitto di partecipazione associativa pur nella forma del concorso esterno) risulta contrastare con la lettera dei capi di imputazione e con il senso logico dei relativi contenuti. Invero, il capo 1 A associa la promessa di attivazione per la realizzazione del progetto turistico Europaradiso a determinate condotte che, specificamente, la concretizzano;
il capo 1 A ter richiama espressamente il capo 1 A per l'individuazione dei soggetti dell'accordo e, poi, indica come condotta l'appoggio alla realizzazione del progetto Europaradiso, qui senza alcuna specificazione ulteriore. Correttamente la Corte di Catanzaro ha escluso la sussistenza di alcuna violazione del principio del contraddittorio, interpretando il rapporto tra i due capi di imputazione, e il loro contenuto, in termini tutt'altro che assertivi o manifestamente illogici o contraddittori. Risulta invero del tutto evidente, sul piano logico ed anche alla luce del letterale richiamo del precedente capo di imputazione quanto ai soggetti dell'accordo, che l'accordo cui i due capi di imputazione fanno riferimento è il medesimo, che viene originariamente valorizzato con una duplice lettura giuridica.
Da ultimo, la stessa giurisprudenza richiamata dal ricorrente in realtà conforta le conclusioni in diritto della Corte d'appello, laddove indica l'incompatibilità della circostanza aggravante dell'art. 7 solo nel caso in cui sia affermata anche la sussistenza della partecipazione associativa o del concorso esterno nella condotta associativa, mentre quando questa venga esclusa, come nella fattispecie ha fatto il TR, del tutto legittima è la configurabilità per il singolo reato non associativo (così Sez. 4, sent. 2100/1997 ha escluso la configurabilità nel caso di concorso tra plurimi favoreggiamenti giudicati tuttavia espressione della partecipazione associativa, riconoscendola legittima per il caso del singolo favoreggiamento;
Sez. 1 sent. 26609/2011 ha escluso l'aggravante in un caso in cui era intervenuta condanna per il delitto associativo).
Il sesto motivo è in parte infondato ed in parte diverso da quelli consentiti. La Corte d'appello ha richiamato conversazioni immediatamente precedenti le elezioni e poi successive, spiegando che i rapporti comprovati da queste costituivano (per tempi, soggetti e contenuti) riscontro immediato delle narrazioni dei collaboratori e smentivano le riduttive spiegazioni fornite dall'imputato su tempi e numero degli incontri con taluno di essi. In particolare, sul punto relativo alla conversazione del dover render conto a CC (LL ES secondo i Giudici del merito, il segretario del PD, partito per cui si era candidato IO, secondo il ricorrente) va osservato che entrambi i Giudici del merito hanno fatto in realtà riferimento a tre conversazioni (la n. 89 di cui è trascritto appunto il testo, e le numero 96 e 3395, indicate a riscontro dell'indicazione di CC nel LL: se effettivamente la Corte d'appello non si è espressamente confrontata con la deduzione difensiva prospettata nell'atto d'appello (p. 29 app.) va rilevato che questa era prospettata in termini assertivi e con riferimento alla sola conversazione n. 96: e in questi limitati termini la questione è riproposta nel ricorso, mancando confronto con la conversazione 3395, citata nella sentenza del TR e ancora in quella d'appello. Riconosciuto comunque dallo stesso ricorrente che il punto non è determinante nella prospettazione difensiva, in ragione del non negato appoggio di ES LL al IO (tuttavia solo amicale secondo il ricorrente), occorre allora constatare che la Corte d'appello a p. 317 e 318 si è espressamente confrontata con la tesi difensiva (l'appoggio solo amicale e l'ignoranza di IO sulla caratura criminale delle persone con cui si accordava, conosciuta solo dopo le elezioni;
i dati formali dell'incensuratezza e della mancanza di precedenti cautelari o di prevenzione dei soggetti coinvolti nell'accordo e nel successivo appoggio elettorale) disattendendola con motivazione specifica, articolata, non palesemente incongrua al materiale probatorio richiamato, in sè immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà. Sicché la rinnovata prospettazione della medesima lettura alternativa si risolve in censure di merito volte a preclusa rivalutazione dell'intero materiale probatorio. Il settimo motivo è inammissibile perché diverso da quelli consentiti. Sui punti della decisione afferenti la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche vi è specifica motivazione della Corte d'appello (p. 320), da cui si evince l'autonoma rivalutazione di entrambi, con rinnovato apprezzamento di merito sorretto da motivazione non apparente ed immune dai soli ulteriori vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E (manifesta infondatezza ed intrinseca contraddittorietà):
sicché anche in questo caso le doglianze in ricorso si risolvono in sollecitazione a preclusa rivalutazione del contenuto di merito di tale apprezzamento.
15.1 NT ES (avv. Aricò e Laratta);
Erronea applicazione degli artt. 192 e 195 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione, in ordine:
. alla ritenuta convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori IN e VE (anche con omessa motivazione sulle specifiche censure d'appello riproposte alle p.
3-6 del ricorso, in particolare sulla diversità nel tempo del contenuto delle affermazioni di IN nei confronti del ricorrente, sull'esclusione della sua individuazione nel soggetto soprannominato il bandito, sui contenuti delle attività delittuose attribuitegli e sull'assenza di azioni comuni riferita da VE);
. all'utilizzazione del verbale di sequestro 26.3.2008 e delle dichiarazioni dell'ispettore AS sul punto della riferibilità all'imputato della disponibilità attuale del magazzino nel quale fu rinvenuto in data 26.3.2008 lo stupefacente (con altro materiale di provenienza furtiva), nonostante si trattassero di dichiarazioni contenute in verbale (e quindi non parte irripetibile dell'atto di polizia giudiziaria) e di operatore di polizia che non aveva partecipato all'accertamento (tanto che l'esame degli effettivi verbalizzanti era stato sollecitato dallo stesso pubblico ministero ai sensi degli artt. 195 o 507 c.p.p., all'atto dell'eccezione difensiva in primo grado); sullo stesso punto, la Corte d'appello non avrebbe poi tenuto conto delle dichiarazioni del teste BRUTTO. 15.2 Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Va preliminarmente escluso ogni rilievo del richiamo difensivo alle dichiarazioni del teste BRUTTO, trattandosi di aspetto in fatto non tempestivamente devoluto al Giudice d'appello. È invece condivisibile la doglianza del ricorrente per la mancata risposta della Corte di Catanzaro alle censure puntuali ed articolate che l'atto d'appello conteneva in relazione all'attendibilità specifica dei collaboratori sulla posizione di ES NT. Va evidenziato che le deduzioni difensive d'appello riguardavano non, come per la maggior parte degli altri ricorsi, critiche all'attendibilità intrinseca dei collaboratori IN e VE o all'assenza di adeguati riscontri esterni alle loro dichiarazioni, bensì incongruenze interne alle specifiche dichiarazioni riguardanti questo imputato. Deduzioni specifiche che avrebbero dovuto ricevere risposta puntuale (essendo indubbio che l'obbligo di motivazione del Giudice d'appello assume connotati più stringenti quanto più accuratamente l'appellante assolve l'onere di specificità dei motivi che l'art. 581 c.p.p. gli impone, a pena di inammissibilità dell'impugnazione).
La Corte ha poi in realtà omesso anche la risposta relativa all'utilizzabilità delle dichiarazioni del teste AS. La questione dedotta riguardava la non utilizzabilità delle due prove considerate dal primo Giudice per attribuire a NT il compossesso dello stupefacente rinvenuto in un determinato garage, ai sensi degli artt. 191 e 195 c.p.p.: le dichiarazioni del teste, perché non aveva partecipato alla perquisizione;
il verbale di perquisizione e sequestro con data 26.3.2008, perché da considerarsi atto irripetibile in ordine all'indicazione del NT da parte del proprietario dell'immobile, non esaminato nel processo. La Corte d'appello indica AS come sottoscrittore dell'informativa di reato, ma ciò che era in discussione era la sua partecipazione o meno all'attività, anche documentale, relativa allo specifico atto di perquisizione e sequestro (tant'è che il pubblico ministero aveva chiesto l'esame degli operanti ex art. 195 ovvero 507 c.p.p.: circostanza dedotta nell'atto d'appello e non contrastata in fatto dalla Corte distrettuale). La stessa Corte valorizza le dichiarazioni del teste prima come riscontro esterno individualizzante (p.325) delle affermazioni dei collaboratori IN e GI VE in ordine al reato associativo, poi come elemento di prova, insieme al ricordato verbale, quanto al reato di cui al capo 80, indicando NT come soggetto che aveva in locazione l'immobile dove i beni di provenienza furtiva erano stati rinvenuti.
Appare pertanto evidente che il tema dell'utilizzabilità delle due prove, quanto alla posizione di NT e ad entrambi i reati, era essenziale (non essendovi motivazione sull'autosufficienza delle dichiarazioni dei collaboratori, comunque allo stato oggetto di valutazione viziata per quanto prima indicato).
Conseguente è l'annullamento con rinvio per nuovo integrale giudizio sulla posizione di questo ricorrente.
Il Giudice del rinvio si confronterà con le eccezioni difensive verificando anche una circostanza che, negata da uno dei difensori all'odierna udienza, risulterebbe invece dalla lettura combinata della sentenza d'appello e dei motivi della precedente impugnazione. Invero, la sentenza d'appello indica in De ON RI il proprietario del garage che avrebbe a verbale indicato NT come locatario. L'atto d'appello, a p. 3, ricorda che VO RI era stato indicato come teste dalla difesa che, dopo la sua mancata presentazione a seguito di due rituali citazioni, vi aveva rinunciato chiedendo la revoca della relativa ammissione. Valuterà il Giudice del rinvio anche l'eventuale rilevanza di tale rinuncia, ove effettivamente risultante dagli atti, nel contesto della trattazione dell'eccezione afferente l'utilizzazione delle sue dichiarazioni. 16.1 GE ES (avv. Nigro):
1- e 2-. I primi due motivi, unici pertinenti la posizione di questo ricorrente nel comune atto di ricorso in cui la sua posizione è oggetto di impugnazione, sono comuni a quelli esposti trattando la posizione del coimputato ST N..
16.2 Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non possono che richiamarsi le argomentazioni già svolte sub 3.2, per la deliberazione di inammissibilità di entrambi i motivi. 17.1 IA CH (avv. Cantafora e Truncè):
Premesso che il ricorrente era all'epoca un assistente capo della polizia penitenziaria, originariamente imputato di partecipazione ad associazione mafiosa, condannato in primo grado per concorso esterno e, in appello, prosciolto per prescrizione dopo la riqualificazione in favoreggiamento personale della condotta ascrittagli relativamente all'episodio narrato dal collaboratore EL SA CO(avere informato costui, tramite altro detenuto in isolamento,
LL Pantaleone, dell'esistenza di una microspia nella cella) e invece assolto perché il fatto non sussiste relativamente a un secondo episodio (descritto dal collaboratore IN), a mezzo dei propri difensori IA enuncia motivi di:
1-. Erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e art. 597 c.p.p., comma 1, in relazione alla credibilità attribuita a
CO, smentito invece nella sua narrazione dalla peculiare conformazione dei luoghi;
2-. Violazione dell'art. 533 c.p.p., comma 1, art. 597c.p.p., comma 1 e art. 378 c.p., in relazione alla mancata risposta sulla questione, specificamente dedotta dall'atto di appello (p. 8) e ricordata dalla stessa Corte distrettuale dando conto dei motivi d'appello a p. 375, dell'assenza di ogni prova dibattimentale circa l'effettiva presenza nella cella di isolamento in uso a CO della cimice attiva nell'intercettazione, cimice oggetto e presupposto indefettibile dell'imputazione; aspetto da ritenersi essenziale, tanto da aver portato la Corte non solo ad assolvere il ricorrente dall'altro episodio (riferito da IN) perché il comandante della polizia penitenziaria aveva escluso l'esistenza in atto di intercettazioni ambientali in quel momento, ma anche ad attribuire specificamente a IA la qualifica di millantatore (p. 381). Da qui, per il ricorrente, nell'attuale assenza di prova sull'esistenza in atto dell'intercettazione per CO, un inevitabile ragionevole dubbio sulla sussistenza del fatto come ritenuto dai Giudici d'appello;
3-. Inosservanza dell'art. 195 c.p.p., comma 3, per l'omessa risposta della Corte d'appello al motivo relativo alla mancata conferma da parte del LL di quanto riferito da CO;
4-. Violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 192 c.p.p., comma 1, motivazione inesistente e illogica, sul punto dell'avere IA
incaricato LL di informare CO dell'esistenza della microspia, anziché semplicemente riferire al solo LL la circostanza.
17.2 Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto (p. 381), la doglianza si risolve in censura di merito.
Gli altri tre motivi sono inammissibili, nei termini che seguono. Essi si caratterizzano per la proposizione di tre diverse censure di vizi della motivazione. Ma essendo il reato per cui si procede già stato dichiarato prescritto, il giudizio di rinvio non potrebbe provvedere ad alcuna rivalutazione e, tantomeno, ad alcuna ulteriore attività probatoria anche se ritenuta necessaria (ad esempio in ordine a verifiche sull'esistenza di impianti di intercettazione in effettivo attuale funzionamento).
Come infatti insegna la consolidata giurisprudenza di questa Corte suprema, in presenza di una causa di estinzione del reato (tra cui vi è certamente la prescrizione), non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata dal momento che il rinvio, da un lato, determinerebbe comunque per il giudice l'obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione, dall'altro, sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento (per tutte SU, sent. 35490/2009). Nè sussistono le condizioni per l'immediato proscioglimento nel merito: non solo vi è un duplice conforme apprezzamento contrario dei primi due Giudici, ma in definitiva è lo stesso ricorrente a riconoscerlo, quando invoca l'applicazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ad attestare l'assenza, allo stato, di alcuna evidenza di determinante prova favorevole.
18.1 NI AN:
Due i ricorsi presentati nel suo interesse.
18.1.1 (avv. Nigro):
1- e 2-. I primi due motivi sono comuni a quelli esposti trattando la posizione ST IC;
3-. Erronea applicazione dell'art. 81 c.p., rispetto ai reati di cui alla sentenza GIP di Catanzaro confermata dalla stessa Corte d'appello in data 23.2.2010, e motivazione contraddittoria, perché l'aver ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 per i vari episodi sarebbe appunto contraddittorio con la contestuale esclusione del medesimo disegno criminoso, in ragione dell'estraneità all'associazione, proprio tale costante aggravante indicando invece l'unitarietà dei vari apporti. Anche la diversità delle armi usate nei reati di cui alle due sentenze sarebbe irrilevante, solo escludendo questioni di bis in idem, mentre le valutazioni della sentenza appellata contrasterebbero con quelle contenute nella sentenza 133/2010 della stessa Corte d'appello e con il relativo capo di imputazione. 18.1.2 (avv. Ventura):
1-. Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori, perché la sentenza d'appello avrebbe recepito acriticamente la veridicità delle stesse, ignorando l'alta probabilità di un loro risentimento contro l'imputato. La motivazione sarebbe poi insufficiente, carente e comunque non adeguata sui punti della ragione delle collaborazioni e dei rapporti tra chiamanti ed imputati, sulla credibilità intrinseca, sull'autonomia delle fonti e sui riscontri esterni individualizzanti;
2-. Violazione di legge e vizi della motivazione sul punto del diniego della continuazione, con intrinseca contraddittorietà tra l'aver ritenuto la continuazione tra i reati 39, 40, 69, 70 (danneggiamento e rapina, con armi e L. n. 203 del 1991, art. 7 consumati a distanza di sei anni tra loro) ed averla invece esclusa tra questi e il reato in materia di armi della sentenza 133/2010, pur essendo stata tale sentenza utilizzata per confortare il quadro probatorio e la sussistenza dell'aggravante speciale in questo processo: in definitiva, o tutte le condotte sarebbero state occasionali ovvero tutte avrebbero dovuto essere sussunte nell'unico disegno criminoso, che vede NI armiere detentore e custode, nonché dedito a danneggiamenti ed estorsioni con armi;
3-. Medesimi vizi per il diniego delle attenuanti generiche. 18.2 Per i primi due motivi del primo ricorso rilevano le argomentazioni svolte sub 3.2 trattando i comuni motivi del coimputato ST IC, con la loro conseguente inammissibilità. Il primo motivo del secondo ricorso è inammissibile perché generico. La Corte d'appello ha argomentato specificamente le ragioni della ritenuta credibilità dei collaboratori, riferendo passim le loro dichiarazioni nei punti ritenuti pertinenti all'imputato (con richiami non manifestamente incongrui alle conclusioni di merito poi confermate, rispetto al primo grado di giudizio: p. 286-392). Per contro, il ricorso neppure specifica a quali collaboratori rivolge le proprie censure, mentre le successive censure introducono aspetti in fatto non già puntualmente dedotti nei motivi d'appello, quanto alla specifica posizione di NI, sì da risultare (anche per quanto argomentato nella prima parte del precedente paragrafo 12.2) prospettazione generale e generica di lettura alternativa delle prove e censura sostanzialmente di merito, che questa Corte di legittimità non può conoscere, presupponendo una complessiva rivalutazione del materiale probatorio.
Il terzo motivo del secondo ricorso è inammissibile perché diverso da quelli consentiti, a fronte di specifica motivazione della Corte d'appello sul punto (p. 397) risolvendosi in mera censura di merito. I motivi sulla continuazione sono invece fondati nei termini che seguono.
Il TR di Crotone ha giudicato sussistente il medesimo disegno criminoso tra i delitti ascritti al NI in questo processo (capi 39 e 40, 69 e 70, riconosciuta l'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7), riunendoli nella continuazione, perché "l'unicità del contesto nel quale venivano perpetrati gli illeciti qui in esame consente di ritenere gli stessi avvinti nella continuazione" (p. 495). Il capo 39 riguarda un danneggiamento aggravato e il capo 40 contesta la detenzione e il porto delle armi da sparo usate per la consumazione del danneggiamento: il fatto è del 27.3.2006. Il capo 69 riguarda condotte di detenzione e porto di armi anche da guerra per finalità sussumibili nell'aggravante dell'art. 7, il capo 70 contesta una tentata rapina armata a furgone portavalori con quelle armi e quelle finalità, per fatto tra il 31 maggio e il 1 giugno 2000.
Lo stesso TR a p. 487 della propria sentenza richiamava il reato oggetto della sentenza del GIP di Catanzaro in data 16.3.2009 per detenzione e porto di armi anche da guerra, aggravata ai sensi della stessa circostanza aggravante ex art. 7, per fatto del 31.7.2007, richiamando quel precedente come riscontro della disponibilità di armi da parte del NI, quale riferita dai collaboratori in questo giudizio.
Il primo Giudice del merito non risulta aver affrontato il tema del rapporto tra i quattro reati e quello della sentenza citata. La Corte di Catanzaro, sollecitata su tale punto, ha escluso la riconducibilità ad unico disegno criminoso di questo ultimo episodio, argomentando di condotte occasionalmente collegate ad attività di singoli appartenenti alla consorteria mafiosa, cui veniva dato consapevole apporto (da qui la sussistenza dell'aggravante ex art. 7), anche in ragione dell'esclusa partecipazione di NI all'associazione.
Allo stato, tenuto conto che le motivazioni delle due sentenze di merito si saldano nell'apprezzamento dei punti oggetto della decisione, per tutto ciò che non sia esplicitamente argomentato in modo differente dal secondo Giudice, deve ritenersi sussistere un apprezzamento complessivamente contraddittorio, laddove non vi è motivazione specifica sulla diversità delle conclusioni tra i reati interni al processo e tra questi e quello oggetto della sentenza precedente.
In particolare, e specialmente tenuto conto del certo obiettivamente rilevante lasso temporale che intercorre tra i fatti di cui agli odierni capi di imputazione 39 e 40, da un lato, 69 e 70, dall'altro e delle ragioni indicate dal primo Giudice per l'affermazione della tuttavia sussistente continuazione tra gli stessi, la Corte d'appello avrebbe dovuto non limitarsi ad affermare l'occasionalità della consumazione dell'episodio del 2007 ma spiegare perché il contesto richiamato dal TR non dovesse estendersi anche a tale episodio. In altri termini, ed anche in questo caso, ferma l'assenza di impugnazione della parte pubblica sul punto della decisione del TR, la Corte distrettuale avrebbe dovuto o esplicitamente dissociare il proprio apprezzamento da quello interno del TR (spiegandone le ragioni) ovvero dare puntuale conto delle ragioni che, in esito al giudizio di merito, portavano alle diverse conclusioni, in particolare argomentando dell'estraneità dell'episodio del 2007 al "contesto" sinteticamente affermato dal primo Giudice.
Sussistendo allo stato un vizio di motivazione contraddittoria laddove quell'approfondimento necessario della spiegazione è stato omesso, la sentenza deve sul punto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
19.1 ON ES:
1- e 2-. I primi due motivi sono comuni a quelli esposti trattando la posizione ST IC;
3.- Manifesta illogicità della motivazione (p. 17 ric.) e travisamento della prova in ordine alle ritenute partecipazioni associative. In particolare, solo IN lo aveva indicato come sgarrista, nessuno degli altri collaboratori aveva indicato alcun suo specifico ruolo, l'unica imputazione rivoltagli altrove, di omicidio, lo aveva visto assolto il 5.6.12 (dato ignoto alla Corte d'appello), rendendosi così necessario nuovo giudizio;
così pure per l'associazione in materia di stupefacenti, i testi a difesa avendo escluso suoi collegamenti con il cugino GE ed i coimputati essendo stati assolti.
19.2 Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Per i primi due motivi rilevano le argomentazioni svolte sub 3.2, trattando i comuni motivi del coimputato ST IC, con la loro conseguente inammissibilità.
Il terzo motivo è al tempo stesso manifestamente infondato, generico e diverso da quelli consentiti. La Corte distrettuale ha espressamente spiegato l'ambito del contenuto della ritenuta convergenza tra le dichiarazioni di IN e BU (p. 408), individuando anche uno specifico riscontro esterno a tali dichiarazioni (p. 409), spiegando altresì le ragioni dell'irrilevanza dell'assoluzione di soggetti accusati dell'omicidio covelli da IN e VE nella vicenda (p. 409 e 410) e del contenuto delle deposizioni dei testi a difesa (p. 410). Manca su tali punti un espresso confronto argomentativo che individui la esistenza di vizi logici intrinseci e rilevanti ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. E in grado di minare questi apprezzamenti,
sicché le censure del ricorso si risolvono in doglianze sostanzialmente di merito, per sollecitare un diverso e non consentito apprezzamento del complessivo materiale probatorio. Anche la deduzione relativa all'affermata assoluzione in data 5.6.12 (p. 17 ric.) è caratterizzata da assoluta genericità, tenuto anche conto del fatto che la motivazione d'appello non valorizza affatto, in alcun modo, l'originaria pertinente imputazione.
20.1 VR IU (avv. Fiormonti):
1-. Violazione dell'art. 133 c.p. e vizi della motivazione sui punti della quantificazione della pena e del diniego delle attenuanti generiche.
20.2 Il ricorso è inammissibile perché il motivo è al tempo stesso generico e diverso da quelli consentiti.
La Corte d'appello ha spiegato che la pena è stata applicata nel minimo edittale. Quanto alle attenuanti generiche, vi è motivazione specifica sul punto e le doglianze difensive si risolvono da un lato in sollecitazione a diverso precluso apprezzamento di merito e dall'altro in censure generiche nell'indicazione degli specifici criteri trascurati nella specie.
21.1 IA RE (PARTE CIVILE, avv. SU) Questo ricorrente ha articolato quattro motivi di inosservanza della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza, lamentando la mancata considerazione ed assunzione di prove decisive, anche irripetibili. Ha concluso chiedendo che questa Corte suprema "condanni ex art. 620 c.p.p." l'imputato, riconoscendo a IA RE la qualifica di "vittima di mafia" al fine di accedere al ristoro dei danni subiti. In definitiva i quattro motivi propongono il medesimo tema: la Corte d'appello avrebbe confermato l'assoluzione di VE RE dal reato ascrittogli al capo F in danno del ricorrente, ritenendo di non poter individuare con certezza chi nel conflitto a fuoco intercorso tra lui ed il figlio GI avrebbe sparato i colpi che hanno colpito l'estraneo RE IA, solo in ragione del mancato confronto con le specifiche argomentazioni dedotte nell'atto di appello e, in particolare, travisando il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore IN e dello stesso VE GI (specificamente riportate e da cui emergeva con certezza che a colpire la parte civile era stata l'arma impugnata dal VE RE), ignorando il contenuto sia del certificato di registro operatorio n. 0000012 da cui risultava che sul corpo di IA era stata rinvenuta l'ogiva di proiettile di 7 millimetri, incompatibile con l'ogiva dei proiettili di pistola calibro 22, quale quella usata nello scontro a fuoco da GI (calibro da cui risultava essere stato colpito il secondo soggetto pure estraneo) ed invece compatibile con quella calibro 7.65 attribuita al padre RE, che degli atti di polizia specifici sul punto, e non acquisendo utile perizia balistica e relative deposizioni sol perché oralmente la parte pubblica ne avrebbe attestato l'inconcludenza (così violando il diritto al contraddittorio, essendo tesi difensiva che la stessa, invece, avrebbe definitivamente provato il rinvenimento di bossoli corrispondenti al proiettile estratto a IA ed all'arma usata da RE).
Con motivi aggiunti del 18.6.2013 sono state svolte ulteriori deduzioni a sostegno dei motivi originari.
21.2 Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
In questo caso, tutte le deduzioni in fatto riproposte nel ricorso erano state specificamente ed articolatamente dedotte nell'atto d'appello.
La parte civile, in particolare, aveva argomentato il punto, essenziale nella prospettazione della sua difesa, della corrispondenza dell'ogiva del proiettile estratto dal corpo dell'IA all'arma riferita come in uso a RE VE e della sua incompatibilità con la cal. 22 che aveva invece colpito l'altro soggetto estraneo, indicando specificamente sia il materiale documentale (conseguente agli accertamenti sanitari e di polizia) che i punti delle ritenute convergenti dichiarazioni di IN e GI VE (testualmente riportate) che fondavano la ricostruzione offerta.
La Corte d'appello ha sostanzialmente omesso la risposta a tali deduzioni, senza prima dare conto della corrispondenza o meno degli elementi di fatto indicati alle risultanze probatorie acquisite e, poi, se corrispondenti, apprezzandoli nel loro insieme. In definitiva, il Giudice distrettuale è pervenuto in modo allo stato assertivo alla conferma dell'impossibilità di superare il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nell'attribuzione all'imputato RE VE della condotta ascrittagli al capo F (p. 21).
Era invece necessaria una risposta che, a fronte di tempestive indicazioni specifiche sul rilievo della diversità dei calibri alla luce degli esiti sanitari, di polizia, e dichiarativi, avrebbe dovuto invece altrettanto specificamente spiegare le ragioni, di fatto e logiche, della ritenuta infondatezza della ricostruzione dei fatti come proposta dalla parte civile.
Consegue l'annullamento della sentenza in ordine al capo F, limitatamente agli aspetti afferenti la sola responsabilità civile, con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
22. Consegue la condanna dei ricorrenti BA ON, CR ON e IO IU, i cui ricorsi sono stati integralmente rigettati, al pagamento delle spese processuali. ST CO, VE RE, AL AB, IA ON, DA IU, CR RE, GE ES, IA CH, ON ES, VR IU, i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, vanno invece condannati sia al pagamento delle spese processuali che, ciascuno, anche a quello della somma, equa ai singoli casi, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Su ricorso della parte civile IA RE, annulla la sentenza impugnata nei confronti di VE RE in relazione al capo F;
annulla la medesima sentenza nei confronti di NT ES e, limitatamente alla continuazione, di AT ID, RI IZ, LL ES, LL AN AL, NI AN, con rigetto nel resto dei ricorsi di questi ultimi e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
Rigetta i ricorsi di BA ON, CR ON e IO IU, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di ST CO, VE RE, AL AB, IA ON, DA IU, CR RE, GE ES, IA CH, ON ES, VR IU, che condanna al pagamento delle spese processuali nonché ciascuno a quello della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2013