Articolo 111 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo 120Articolo 112
Versione
1 maggio 2004
>
Versione
10 ottobre 2023
Articolo 111
Attivita' di valorizzazione 1. Le attivita' di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalita' indicate all'articolo 6.
A tali attivita' possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.
2. La valorizzazione e' ad iniziativa pubblica o privata.
3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai
principi di liberta' di partecipazione, pluralita' dei soggetti, continuita' di esercizio, parita' di trattamento, economicita' e trasparenza della gestione.
4. La valorizzazione ad iniziativa privata e' attivita' socialmente utile e ne e' riconosciuta la finalita' di solidarieta' sociale.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente