Sentenza 11 aprile 2017
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione. (Fattispecie nella quale il ricorrente, pur lamentando l'assenza di precedenti condanne per estorsione, non allegava il certificato del casellario giudiziale, né indicava per quali altri fatti era già stato condannato).
Commentari • 16
- 1. Stalking e diffamazione in chat di classe: Cassazione penale n. 39414/2025Avv. Claudio Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 1 aprile 2026
Articolo a cura di: Avv. Claudio Calvello Stalking configurabile anche con pochi episodi e diffamazione via chat di classe: rilevanza penale e limiti della Cassazione La Corte di Cassazione affronta un caso di atti persecutori e diffamazione in ambito familiare e scolastico, chiarendo che lo stalking può sussistere anche con un numero limitato di condotte purché idonee a produrre effetti destabilizzanti. Ribadisce che la diffamazione si integra anche in chat di gruppo, essendo sufficiente la comunicazione a più persone. Viene inoltre dichiarata la prescrizione del reato di diffamazione con eliminazione della pena, pur restando fermi gli effetti civili. La sentenza conferma i limiti del …
Leggi di più… - 2. Pena detentiva illegale per reati di competenza del giudice di pace: la Cassazione annulla anche se il ricorso è infondato (Cass. Pen. n. 886/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima È illegale la pena detentiva irrogata per i reati di minaccia non aggravata e lesioni personali lievi perseguibili a querela, rientranti nella competenza del giudice di pace ex art. 4 d.lgs. 274/2000. L'illegalità della pena deve essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione, anche in presenza di ricorso infondato o inammissibile, con annullamento limitato al trattamento sanzionatorio. Il fatto Con sentenza del 20 marzo 2025, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di Napoli che aveva condannato l'imputato per i reati di cui agli artt. 582 e 612 c.p., infliggendo la pena complessiva di mesi quattro e giorni dieci di reclusione, determinata …
Leggi di più… - 3. Indebita compensazione e associazione per delinquere a scopo di frode fiscalehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, previsto dall'art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000, si configura quando un soggetto utilizza crediti fittizi o inesistenti per compensare debiti fiscali, eludendo così il pagamento delle imposte dovute. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39478 del 2024, ha chiarito che per la configurazione del reato è necessario un insieme di prove concrete che dimostrino la natura fraudolenta della compensazione. La pronuncia si è soffermata anche sui requisiti necessari per configurare il reato di associazione per delinquere a scopo di frode fiscale (art. 416 c.p.), stabilendo che la mera esistenza di un'organizzazione non basta a …
Leggi di più… - 4. Quando una pergotenda diventa un abuso edilizio? (Cass. Pen. n.4422/2024 )https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 5. RICORSO PER CASSAZIONE: REQUISITI GIUSTIFICATIVI DELLA DECISIONE.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/04/2017, n. 20677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20677 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2017 |
Testo completo
20677 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 11/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 1078/2017 - Presidente - GIACOMO FUMU REGISTRO GENERALE DOMENICO GALLO N.37889/2016 MIRELLA CERVADORO STEFANO FILIPPINI Rel. Consigliere - - FABIO DI PISA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HI RE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 10/03/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI Udito il Procuratore Generale in persona del CIRO ANGELILLIS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. D RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 10.3.2016 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 17.11.2014 con la quale HI TO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di estorsione commesso nell'attività di parcheggiatore abusivo ai danni di OT FA.
2. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello ed in particolare quelle relative alla insussistenza della prova del reato di a carico dell'imputato, alla qualificazione giuridica, alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. e alla esclusione della recidiva.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato personalmente, sollevando i seguenti motivi:
3.1. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta recidiva, giudicata sussistente, nella forma specifica, nonostante l'assenza di precedenti condanne per estorsione.
3.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione quale prevalenti delle già concesse circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente occorre segnalare che il ricorso risulta inammissibile poiché proposto personalmente dall'imputato e sottoscritto con firma non autenticata, materialmente depositato presso la cancelleria del giudice "a quo" da parte di soggetto che, seppure identificato con documento, non risulta essere titolare di potestà di autenticazione della firma. Sicchè, nessuna certezza vi è in ordine alla provenienza del ricorso da parte dell'imputato.
2. Peraltro, quanto al primo motivo, deve comunque ribadirsi che risultano inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 2650539). Nel caso di specie il ricorrente ammette di avere precedenti penali, nega che siano per estorsione, ma neppure indica per quali fatti sia stato già condannato né allega il certificato del casellario penale. Evidente è dunque l'inammissibilità, per assoluta genericità, del motivo di ricorso.
3. A proposito del secondo motivo, deve ricordarsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione 1 discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass. Sez. U, sent. n. 10713 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Rv. 245931); nella specie il giudice di appello ha comunque illustrato in maniera adeguata le ragioni della propria scelta (cfr. pag. 4), richiamando al riguardo la odiosità della condotta, la esosità della minaccia e la biografia penale del prevenuto. Peraltro, deve anche ricordarsi che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Cass. Sez. 2, sent. n. 3610 del 15/01/2014, dep. 24/01/2014, Rv. 260415).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della - Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11.4.2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Stefano Filippini Dr. Giacomo Fumu DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL -2 MAG. 2017 CANCELLIERE Claudia Pianelli E T 2 O R N O C