Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all' articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 .
Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non puo' essere inferiore a tre mesi.
(1a) ((5a)) ----------- AGGIORNAMENTO (1a)
Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "E' concessa amnistia [...] per i reati di cui all'art. 7 in relazione agli articoli 1 , 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497 , quando ricorra l'attenuante di cui all'art. 5 della predetta legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che "L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986". ----------- AGGIORNAMENTO (5a)
Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "E' concessa amnistia [...] per i reati di cui all'articolo 7 in relazione agli articoli 1 , 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497 , quando ricorre l'attenuamte di cui all'articolo 5 della predetta legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989".