Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
>
Versione
29 aprile 1981
29 aprile 1981
Art. 110.
(( (Cauzione e comproprieta' dei piloti effettivi). )) ((I piloti effettivi devono provvedere la corporazione delle navi
previste dall'art. 99 e degli altri beni eventualmente indicati dai regolamenti locali di pilotaggio e devono prestare, anche in titoli di Stato, la cauzione prevista dai regolamenti stessi.
L'aspirante pilota nominato effettivo, oltre al versamento della cauzione, e' tenuto a partecipare alla proprieta' delle navi e degli altri beni destinati al servizio della corporazione e deve versare, a tal fine, una somma equivalente al valore, al momento della nomina, di una quota di comproprieta' dei beni predetti, determinata in base al numero dei piloti effettivi.
Il valore della quota, al momento della nomina ad effettivo dell'aspirante pilota, e' accertato, in caso di disaccordo, mediante perizia da eseguire a spese della corporazione.
Per gli atti di disposizione relativi ai beni di comproprieta' dei piloti effettivi, oltre al consenso di tutti i comproprietari, e' necessaria l'autorizzazione del capo del compartimento.))
(( (Cauzione e comproprieta' dei piloti effettivi). )) ((I piloti effettivi devono provvedere la corporazione delle navi
previste dall'art. 99 e degli altri beni eventualmente indicati dai regolamenti locali di pilotaggio e devono prestare, anche in titoli di Stato, la cauzione prevista dai regolamenti stessi.
L'aspirante pilota nominato effettivo, oltre al versamento della cauzione, e' tenuto a partecipare alla proprieta' delle navi e degli altri beni destinati al servizio della corporazione e deve versare, a tal fine, una somma equivalente al valore, al momento della nomina, di una quota di comproprieta' dei beni predetti, determinata in base al numero dei piloti effettivi.
Il valore della quota, al momento della nomina ad effettivo dell'aspirante pilota, e' accertato, in caso di disaccordo, mediante perizia da eseguire a spese della corporazione.
Per gli atti di disposizione relativi ai beni di comproprieta' dei piloti effettivi, oltre al consenso di tutti i comproprietari, e' necessaria l'autorizzazione del capo del compartimento.))
Commentari • 349
- 1. Risoluzione del 01/12/1995 n. 275 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IIIMin. Finanze · 1 dicembre 1995 · 87.17011
[…] l\'esecuzione delle operazioni portuali e\' riservata salvo casi speciali […] Infatti, dalla lettura del citato art. 110 del cod. nav., nonche\' dall\'art. 193 del regolamento per la navigazione marittima, secondo cui […] Generale del Lavoro Marittimo).
Leggi di più…
Giurisprudenza • 25
- 1. Trib. Livorno, sentenza 16/06/2025, n. 286Provvedimento: […] Inoltre, la convenuta, per effetto dei danti causa, risponde per aver violato le ordinanze emesse dalla AN di OR in base alle disposizioni di cui agli artt. 110 e 111 Cod Nav. […] L'art 110 cod. nav., infatti, prevedeva infatti che “Le maestranze addette alle operazioni portuali sono costituite in compagnie o in gruppi, […] Alla costituzione, fusione o soppressione delle compagnie e dei gruppi provvedono, per la navigazione marittima, il direttore marittimo e, per la navigazione interna, il direttore dell'ispettorato compartimentale, […] Salvo casi speciali stabiliti dal ministro per le comunicazioni, l'esecuzione delle operazioni portuali è riservata alle compagnie o ai gruppi”.Leggi di più...
- art. 2087 c.c.·
- art. 110 cod. nav.·
- prescrizione quinquennale·
- esposizione amianto·
- responsabilità civile da reato·
- risarcimento danni·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- responsabilità extracontrattuale·
- art. 111 cod. nav.·
- posizione di garanzia