Sentenza 11 novembre 1998
Massime • 2
La specificità della disposizione di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., dettata in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando invece la diversa ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 606. L'espediente non è consentito, sia per i ristretti limiti nei quali la disposizione ora citata prevede la deducibilità per cassazione delle violazioni di norme processuali, (considerate solo se stabilite "a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza"), sia perché la puntuale indicazione contenuta nella lettera e), riferita al "testo del provvedimento impugnato", collega in via esclusiva e specifica al limite predetto qualsiasi vizio motivazionale. Nè il mancato riferimento a dati probatori acquisiti può costituire motivo di ricorso sotto il profilo della omessa motivazione. Se è vero che tale vizio è ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all'analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori. Invero, un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite. Ritenere il vizio di motivazione per la omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili. Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata dell'elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito.
In materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la massima d'esperienza addotta dalla difesa, e contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza, nella quale è stata accettata in quanto logica e conforme alle emergenze processuali relative alla ricostruzione del fatto.
Commentari • 6
- 1. Guida in stato di ebbrezza, avviso difensivo può farsi oralmente? (Cass. 9235/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2026
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore non deve necessariamente essere dato in forma scritta, non essendo ciò richiesto da nessuna norma del codice di rito, mentre, sul piano della prova, che l'avviso sia stato dato risulta dal verbale di accertamenti urgenti e quindi da una prova scritta, contenuta in atto di polizia giudiziaria avente valore fidefaciente. Incorre nel vizio di travisamento della prova, denunciabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., il giudice di merito che pervenga a una pronuncia assolutoria ritenendo non dimostrata la previa informazione all'indagato della facoltà di farsi assistere da un …
Leggi di più… - 2. Il datore può spiarmi con telecamere nascoste?Raffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 febbraio 2026
- 3. Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, serve dolo specifico (Cass. 2112/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 gennaio 2025
Ai fini dell'integrazione del reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, è richiesta la prova, ritraibile da ogni elemento utile, della sussistenza in capo all'agente del dolo specifico, costituito dal fine di arrecare danno all'altrui reputazione o immagine. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 17 ottobre 2024 (dep. 17 gennaio 2025), n. 2112 Presidente Pezzullo - Relatore Belmonte Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli Nord, che aveva dichiarato P.S. colpevole del delitto di cui all'art. 617-septies cod. pen. (in esso assorbito il reato di diffamazione aggravata contestato al capo …
Leggi di più… - 4. Quando il “cavallo di ritorno” diventa rapina e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Cass. Pen. n.31823/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2025
1. Con sentenza in data 19 dicembre 2024 la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza in data 22 marzo 2022 del Tribunale di Castrovillari, impugnata sia dal Pubblico Ministero che dagli imputati, ha: - dichiarato Le.Ro. (assolto in primo grado) responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 628, comma 2, cod. pen., con riconoscimento allo stesso delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante; - confermato l'affermazione della penale responsabilità degli imputati Pe.Se. e Pi.Ro. sempre in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628, comma 2, cod. pen. In sintesi, si contesta agli imputati - dopo che Pe.Ge. aveva subito il furto …
Leggi di più… - 5. Minacce e violenza per non pagare le consumazioni: configurabile l’estorsione anche per un profitto minimo (Cass. Pen. n. 34961/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 ottobre 2025
La massima Integra il delitto di estorsione ex art. 629 c.p. – e non la violenza privata ex art. 610 c.p. – la condotta di chi, con minacce o violenza, costringe l'esercente a servire o a non pretendere il pagamento di consumazioni, procurandosi un ingiusto profitto con danno al gestore, anche se l'importo è modesto. Sussiste il concorso per chi rafforza o agevola l'azione del gruppo nel medesimo contesto spazio-temporale. La “lieve entità” è esclusa in presenza di modalità particolarmente violente e lesioni; l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. richiede risarcimento integrale e serio. La sentenza integrale Cassazione penale sez. II, 22/10/2025, (ud. 22/10/2025, dep. 27/10/2025), …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/1998, n. 13528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13528 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 11.11.1998
1. Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 1197
3. Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N. 27178/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) Procuratore Generale della Repubblica presso C. ASS. APP. di PALERMO
nei confronti di:
MA VA n. il 13.12.1941
2) AL PA US n. il 12.04.1953
3) CC US n. il 02.09.1958
4) HE ON n. il 11.03.1957
5) AD SC n. il 07.02.1958
avverso sentenza del 08.01.1998 C. ASS. APP. di PALERMO Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MABELLINI ANNA
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Siniscalchi, che chiede il rigetto del ricorso del PG, l'inammissibilità del ricorso HE, il rigetto del ricorso di MA NT, annullamento con rinvio per RO e NO.
Uditi i difensori, avv. Di Peri per CA, che chiede il rigetto del ricorso del PG, avv. Barone per RO, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
Oggetto del ricorso
I- Con sentenza 8.1.98 la Corte d'Assise d'Appello di Palermo confermava la sentenza 4.7.96 della Corte di Assise di Palermo nella parte in cui NO AO, HE GI, MA NT, erano stati dichiarati colpevoli il primo degli omicidi di VI NT e di AL IN, il secondo degli omicidi di AL IN e del duplice omicidio di ND GA e di IA FI, il terzo dell'omicidio di ER GI. Confermava altresi la sentenza 21.1.97 della Corte di Assise di Palermo nella parte in cui aveva dichiarato RO CO colpevole dell'omicidio di VI NT. Riformava le due sentenze predette assolvendo rispettivamente CA OR e RO CO dalla imputazioni relative all'omicidio ER, del quale erano stati ritenuti colpevoli in concorso in primo grado. I cinque omicidi erano stati tutti commessi in Palermo con armi da fuoco tra il 9.10.81, data degli omicidi di VI e AL, uccisi rispettivamente alle 10 ed alle 20,30, e il 13.11.81 (omicidio ND - IA;
il 30.1081 è la data dell'omicidio ER). Le indagini in ordine ai delitti, i cui autori erano rimasti ignoti, avevano ricevuto impulso quando MA GI, esponente della famiglia mafiosa di Corso dei Mille, aveva iniziato a collaborare, nel settembre del 1992. Egli aveva asserito che gli omicidi erano stati commessi nell'ambito della guerra di mafia scatenatasi tra i corleonesi, facenti capo a OR IN, e i cosiddetti "perdenti", facenti capo alle famiglie di NT, LL e ON. OR NT apparteneva al gruppo dei perdenti, e dalla parte opposta era stato deciso lo sterminio di tutti i suoi parenti ed amici.
MA aveva indicato NO, HE, RO e MA NT come appartenenti alla "famiglia" di Corso dei Mille, ed in particolare al "gruppo di fuoco" costituito nell'ambito di essa. Aveva poi precisato il ruolo di ciascuno degli attuali imputati nell'ambito degli omicidi menzionati come segue.
1) Omicidio VI. L'incarico di uccidere era stato dato da suo zio FI MA a lui, a AO NO e a CO RO. Con due macchine si erano recati sul posto, dove NO aveva indicato il VI che stava citofonando dalla portineria di casa. Dopo i primi colpi, esplosi da lui stesso, VI ferito si era rifugiato dietro la guardiola del portiere, ed egli aveva f atto il giro di essa per finirlo. Della presenza del portinaio, fuggito ai primi spari, egli aveva parlato allo zio che lo aveva tranquillizzato. L'arma usata era una rivoltella cal. 38. Egli conosceva VI, ma quando FI MA gli aveva commissionato l'omicidio non aveva ben focalizzato la persona. Il movente era costituito dagli stretti rapporti che intercorrevano tra VI e NT.
Riscontri a tali dichiarazioni erano costituiti:
- dalla testimonianza del portiere dello stabile, che aveva confermato che i primi colpi erano stati sparati mentre VI stava citofonando, e che egli era scappato subito dopo all'interno del complesso edilizio mentre la vittima si rifugiava nella guardiola;
- dai rilievi balistici, dai quali risultava che i colpi, sei, provenivano da una pistola cal. 38, e che quattro erano stati esplosi a distanza ravvicinata;
- dalle dichiarazioni di AN AG circa lo stretto legame esistente tra VI e NT.
La Corte di secondo grado superava i rilievi difensivi secondo i quali la presenza di due reperti balistici sul vialetto interno stava a significare che due erano gli sparatori, di cui uno aveva tentato di uccidere il portiere, considerando che quest'ultimo negava tale ipotesi;
quelli circa la pubblicazione degli esiti degli accertamenti di p.g. sulla stampa dell'epoca e la conseguente notorietà di essi, ricordando il tempo trascorso dal fatto e l'inverosimiglianza che MA avesse conservato i giornali del 1982; quelli concernenti la radicata conoscenza tra ES e VI, tale da non richiedere l'individuazione di quest'ultimo da parte dell'NO, considerando il lungo tempo passato dalla frequentazione tra vittima e collaborante, risalente a quand'erano ragazzini.
2) Omicidio AL. Era stato deciso da FI MA, che si era avviato con la borsa delle armi verso il bar della vittima a bordo della sua BMW insieme a NO CO. NO e HE seguivano sulla "112" guidata dal primo, dietro la quale seguiva lui, GI MA, alla guida di una Fiat 126. Aveva visto HE scendere, entrare nel bar ed uscire tranquillamente dopo gli spari. Riteneva che fosse stata usata una pistola cal. 38. Si erano allontanati seguendo tutti la BMW, dalla quale in Piazza della Signoria era sceso NO CO, che aveva ammazzato col fucile un uomo che vendeva pane e milza.
Indicava quale movente del delitto la circostanza che si riteneva che AL fosse un confidente della polizia.
I giudici dei due gradi consideravano che tale movente trovava riscontro nelle dichiarazioni dei collaboranti ST ET, AG AN, IN MA, UE Di FI. La ricostruzione dei fatti era confermata dagli accertamenti di p.g. e dai reperti balistici.
La circostanza che i proiettili rinvenuti sul posto e in sede autoptica fossero complessivamente otto rispetto al caricamento massimo di sei colpi, faceva ritenere che il HE avesse agito con due pistole, ipotesi questa non improbabile essendosi verificata in altri omicidi di mafia, in considerazione del limitato munizionamento dell'arma usata e del tempo necessario per ricaricarla.
IL Tribunale non riteneva che le dichiarazioni del MA sul fatto che solo HE avesse sparato fossero in contrasto con la testimonianza del dr. Accordino, il quale aveva considerato la possibilità che a sparare fossero state due persone come mera ipotesi investigativa. Il barista LI, poi condannato per favoreggiamento avendo asserito di non aver visto nulla, gli aveva parlato di due avventori, e il dato poteva aver causato l'equivoco. La fase successiva all'omicidio, come descritta da GI MA, trovava conferma negli accertamenti di p.g., dai quali emergeva che poco dopo l'omicidio del AL era stato ucciso in Palermo tale CO AN, nipote di ET ND, parente di NT. 3) Omicidio ND- IA. Secondo GI MA suo zio FI aveva dato ordine di uccidere qualsiasi parente di NT, e in tale prospettiva lui doveva accompagnarsi a LE AV, che conosceva bene la zona di Brancaccio ove aveva una fabbrica ed era in grado di indicare chi il NT frequentava. Il giorno dell'omicidio egli era in macchina, una Renault 14, con il AV, e si erano incontrati con FI MA, NO CO e GI HE a bordo di una Giulietta. Alla vista di una Opel color ruggine che andava verso Ciaculli, AV l'aveva segnalata e aveva mutato direzione, dirigendosi al termine della strada dalla quale la Opel doveva comunque uscire. Quando la macchina era sbucata da quella strada, avevano sparato CO e HE, che egli aveva visto quando erano già scesi dalla macchina, con un fucile e una pistola a tamburo cal 38. Dalla Opel era sceso un ragazzino, che era scappato verso di loro.
Le dichiarazioni di GI MA relative all'omicidio di ND (parente del NT e congiunto di ND ET e ND CO, già ammazzati precedentemente) e di IA che casualmente si trovava sul sedile anteriore accanto a lui, trovavano conferma nella testimonianza di UA NI, presente al fatto, che aveva notato un ragazzino scendere dal sedile posteriore della Opel color ruggine dove si trovavano le vittime e fuggire;
negli accertamenti autoptici e balistici, dai quali emergeva che il duplice omicidio era stato commesso con un fucile cal. 12 e una rivoltella cal. 38; nelle dichiarazioni di AN AG, CO IN MA, UE e UA Di FI sul movente ed il rapporto di parentela tra ND e NT.
4) Omicidio ER. Addebitato a MA NT, RO CO e CA OR in primo grado, la Corte di secondo grado ha mandato assolti gli ultimi due in relazione ai capi relativi, ravvisando la responsabilità del solo MA sulla base del seguente quadro indiziario.
MA GI aveva riferito che mentre si trovava con suo RA NT MA, RO, CA ed altri presso la ditta "Calcestruzzi" di suo zio FI, si era detto che bisognava commettere un omicidio presso un determinato distributore di benzina. Lui e CA avevano deciso di "vedere questa sceneggiata", e di seguire la Fiat 127 sulla quale si trovavano NT MA ed un altro, di cui non ricordava il nome. Suo RA era sceso, si era messo un fazzoletto sul viso, e aveva sparato contro la vittima davanti al bar del distributore.
Confortavano tale ricostruzione dei fatti gli accertamenti sul luogo ove l'omicidio era stato commesso, la Fiat 127 usata dagli assassini, la circostanza che i colpi provenivano da un'unica arma, una pistola cal. 38, e risultavano dai reperti balistici in numero di sei, il fazzoletto bianco che secondo i testi celava il viso di chi aveva sparato. La Corte di merito negava valesse a smentire la sequenza riferita da GI MA la testimonianza del teste OL AÀ, che aveva parlato di un secondo sparatore "de relato", sulla base di indicazioni dategli da Persone non identificate.
Le dichiarazioni di GI MA trovavano inoltre conferma in quelle di UE De FI, il quale aveva saputo da CO GA, presente al fatto, che a sparare era stato il solo NT MA;
in quelle di UA De FI, al quale in carcere NT MA aveva confidato di aver ucciso lui ER, perché confidente della polizia e possibile estorsore. Oltre che all'assoluzione di RO, in quanto non partecipe ne alla fase ideativa ne' a quella commissiva del delitto, la Corte di secondo grado perveniva all'assoluzione di CA considerando che la sua presenza alla sede della Calcestruzzi risultava successiva alla decisione dell'omicidio e all'affidamento del compito relativo ad NT MA ed alla seconda persona rimasta ignota;
e che la sua decisione, presa con GI MA, di seguire l'autovettura dei killers, era determinata dal desiderio di assistere all'azione senza alcun contributo causale ad essa, dato che i due agenti neppure sapevano della loro presenza e dell'eventuale ruolo di copertura che essi avrebbero potuto garantire.
Quanto ai riscontri concernenti le singole posizioni, la Corte di merito rilevava per ciascuno dei quattro imputati ritenuti responsabili la loro posizione di "uomo d'onore" rispettivamente della famiglia di Corso dei Mille, facente parte del mandamento di Ciaculli, per NO e RO, e della famiglia di Ciaculli per HE e NT MA. Tutti e quattro facevano parte del "gruppo di fuoco" creato dalle famiglie stesse, posizione questa descritta da PA UT, GI MA, UA ed UE Di FI, CO IN MA.
II- Ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo, in relazione al capo della sentenza che ha assolto OR CA dalle imputazioni relative all'omicidio ER, deducendo "violazione degli artt. 192, 546 lett. e), 125 c. 3 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. c) c.p.p. e mancanza materiale di motivazione". Rileva, che tra i brani delle dichiarazioni del MA riportati in sentenza non ve ne era uno, nel quale il MA aveva asserito che anche se in quell'occasione lui e CA non avevano ricevuto l'ordine specifico di fare da copertura ai due killers, essi sapevano comunque come dovevano comportarsi, in quanto "...nel momento in cui tu vai a vedere diciamo questa azione, fai anche una specie di copertura per controllare un pochettino la situazione". L'omissione di tale affermazione e della valutazione di essa comportava violazione dell'obbligo imposto al giudice dagli artt. 192 e 546 lett., e) c.p.p. di dar conto dei risultati acquisiti e dei criteri adottati nella valutazione della prova, e di indicare le ragioni che lo hanno condotto a disattendere le prove contrarie a quelle poste a base della decisione. La violazione di tale obbligo comportava mancanza di motivazione, nel senso di motivazione insufficiente, apparente ed incongrua rispetto agli elementi istruttori acquisiti.
II- Nel ricorso proposto nell'interesse di NO, e soprattutto nei motivi aggiunti, il difensore propone il tema dei limiti imposti dall'art. 606 lett. e c.p.p. alla Corte di cassazione nella valutazione della logicità della motivazione.
Sostiene che, nell'applicazione dell'art. 192 c. 3 c p.p., per valutare l'attendibilità del chiamante in correità, deve essere utilizzato tutto il materiale probatorio acquisito al processo, e non solo gli elementi che confortino le dichiarazioni del collaborante. Considera che questa Corte, come giudice della sentenza, nella verifica del procedimento logico seguito dalla decisione impugnata è tenuta a valutare le massime di esperienza seguite, in base alle quali si arriva alla conclusione nel percorso argomentativo del sillogismo.
Afferma che compete alla Corte di legittimità anche il Compito di valutare il travisamento del fatto inteso come infedeltà della motivazione agli esiti processuali, e che deve essere data risposta alla richiesta difensiva di considerare un determinato documento o atto processuale ed accertare se il suo contenuto corrisponda a quello richiamato in sentenza, poiché tale operazione non comporta valutazione della prova, vietata, ma 5010 controllo sull'atto che veicola l'informazione probatoria travisata. In questa Prospettiva, si duole dei seguenti punti.
- Omicidio VI. Nel secondo vialetto dello stabile, ad una distanza di circa 15 metri dalla guardiola, erano stati trovati due bossoli, che indicavano come contro il portiere in fuga fossero statì esplosi colpi di arma da fuoco da una persona diversa da chi uccideva il VI. Tale circostanza, unita al ritrovamento di quattro proiettili nel corpo della vittima, stava a significare che erano state usate due armi, una a tamburo, l'altra automatica, da due persone diverse, smentendo cosi la ricostruzione dei fatti operata dal ES.
Nel ricorso in particolare si contesta che gli accertamenti concernenti le modalità dell'omicidio possano costituire riscontri alle dichiarazioni del MA, trattandosi di elementi tutti pubblicati all'epoca sul "Giornale di Sicilia;
si nega il disinteresse e la credibilità intrinseca del MA, interessato a mantenere la qualifica di collaboratore pena l'espiazione dell'ergastolo gia irrogatogli, a fronte del quale può ormai confessarsi colpevole di qualsiasi delitto senza conseguenze;
si considera che gli stessi giudici lo hanno ritenuto inattendibile, assolvendo IN GA dall'imputazione relativa all'omicidio di VI OM (altro delitto oggetto della sentenza di primo grado),e di RO e CA in relazione a quella concernente l'omicidio Pelongo, imputazioni elevate sulla base delle dichiarazioni di GI MA.
Si rileva che erano state sottovalutate le dichiarazioni del portiere su fatto che forse erano stati sparati colpi anche contro di lui, come confermava il ritrovamento dei bossoli sul vialetto;
che la circostanza, emersa in sede autoptica, che i colpi avevano attinto alle spalle il VI, descritto dal MA come colpito mentre si sporgeva nella guardiola per parlare al citofono, smentiva tale circostanza, poiché nella posizione descritta due colpi avrebbero dovuto colpirlo ai fianchi.
La difesa nega che il MA abbia mai indicato il movente dell'omicidio VI, e che quindi il AG AN abbia, potuto riscontrare sue dichiarazioni in proposito. Afferma che il teste NO ebbe a ricollegare l'omicidio a contrasti sorti all'interno di un gruppo dedito a rapine di cui VI faceva parte. Lamenta che non siano stati valutati quegli elementi da cui emergeva conoscenza di vecchia data tra GI MA e VI, e che indicavano l'inverosimiglianza della necessità che NO indicasse la vittima designata.
Sia per l'omicidio VI, sia per l'omicidio AL, nega costituisca riscontro individualizzante quanto asserito da altri collaboratori circa l'appartenenza di NO al "gruppo di fuoco" di Corso dei Mille.
Per l'omicidio AL, del quale MA ha indicato quale movente la sua qualità di confidente della polizia, nega che i collaboranti indicati in sentenza a conferma di tale ipotesi si siano espressi in proposito, e riporta passi delle dichiarazioni di UT, AG e MA dai quali non risulta il dato predetto, ne' quello che NO fosse un killer.
III- Nell'interesse di CO RO è stato proposto ricorso nel quale si deduce violazione degli artt. 192 e 533 c.P.P. e vizio di motivazione relativo all'affermazione di responsabilità quanto all'omicidio VI. Anche in tale atto, con riferimento ai due reperti balistici rinvenuti sui vialetti interni allo stabile oltre la guardiola, si sostiene la tesi dei due killers, uno con pistola a tamburo, l'altro con arma automatica, il primo dei quali avrebbe sparato contro il portiere in fuga, ricostruzione contrastante con quella di MA;
e si contesta la necessità che NO indicasse la vittima, ben conosciuta da GI MA. Si lamenta inoltre l'assenza di validi riscontri che coinvolgano in modo specifico il ricorrente.
IV- difensori di NT MA deducono violazione dell'art.192 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p. e dell'art. 546
in relazione all'art. 606 lett. e) c p.p. Sostengono la genericità dell'accusa di GI MA che si limita a narrare i fatti comparsi sui giornali dell'epoca, non sa riferire ne' da chi l'omicidio sia stato deciso, ne' il movente, ne' chi guidasse la macchina, pur essendosi dichiarato presente al fatto. Rileva la contraddittorietà della sua dichiarazione, che indica un solo sparatore, con quella del teste AÀ, il quale afferma che a sparare furono due persone. Esclude l'attendibilità intrinseca del dichiarante, ammessa anche in sentenza con le assoluzioni relative agli omicidi OM e ER, e nega l'esistenza di riscontri di natura esterna.
V- Nel ricorso proposto nell'interesse di GI HE si deduce quale primo motivo violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. Il difensore valuta la mole degli atti, l'entità delle spese processuali per ottenerne copia e quelle per le trasferte, considera il numero dei processi sostenuti dallo stesso imputato ed asserisce che per forza di cose la sua difesa è solo formale.
Con il secondo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione. Sostiene che la sentenza perviene al giudizio di responsabilità attraverso affermazioni apodittiche ed una serie di errori, dipendenti da una inesatta lettura. dell'art. 192 C.P. 1 che ha consentito di attribuire rilievo alle affermazioni di dichiaranti inattendibili in quanto avezzi ad ogni forma di brutalità e che si sono dichiarati "pentiti" per lucrare dei benefici conseguenti. Nega la esistenza di riscontri che consentano di pervenire ad un giudizio di responsabilità.
Motivi della decisione
1) Il Procuratore Generale ed il difensore di AO NO pongono il problema dei limiti dei poteri del giudice di legittimità in rapporto ad una decisione che non abbia tenuto conto di emergenze processuali non menzionate nella motivazione.
Le relative doglianze sono formulate con riferimento all'art. 192 c.p.p., ed esulano dalla ipotesi di omessa motivazione su un motivo di appello attinente al contesto probatorio espressamente proposto e dotato del requisito della decisività, che rientrerebbe tra i casi di mancanza di motivazione previsti dall'art. 606 c. 1 lett. e) prima parte (in questo senso Cass. Sez. IV, 5.12.96, Izzi, RV. 206322; Sez. II, 2.5.95, Loisi, RV. 201268). I due ricorrenti sottolineano la portata dell'art. 192, che al primo comma impone al giudice di dar conto dei risultati acquisiti, ed al terzo di valutare le dichiarazioni del Coimputato o dell'imputato per reato connesso "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", espressione sicuramente implicante valutazione anche degli eventuali elementi di segno avverso, in considerazione di quanto disposto dall'art. 546 c. 1 lett. e) sulla necessità di enunciare nella motivazione le "ragioni per le quali il giudice non ritiene attendibili le prove contrarie". Si osserva che il rapporto le due norme citate, artt. 192 e 546 c.1 lett. e), che dettano i criteri da seguire nella valutazione della prova e nella motivazione in ordine ad essa, ed i! dettato dell'art.606 c. 1 lett. e ) c.P P., che in tema di motivazione prevede quale motivo di ricorso per cassazione solo la "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato", si pone in termini di prevalenza della seconda norma sulle altre due. Il legislatore, per non introdurre un terzo grado del giudizio di merito che il sistema non può sopportare, ha esplicitamente ristretto i margini entro i quali possono essere rilevate in sede di legittimità le inosservanze delle prescrizioni imposte al giudice nell'iter decisionale. Tale scelta non toglie rilievo alle prescrizioni predette, che il giudice è comunque tenuto a rispettare, e la cui osservanza è sufficientemente garantita dal doppio grado di giurisdizione nel merito. La specificità dell'art. 606 lett. e) c.p.p., dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la stessa utilizzando l'art. 606 c. 1 lett. c L'espediente non è consentito, sia per i ristretti limiti nei quali la disposizione ora citata prevede la deducibilità per cassazione delle violazioni di norme processuali, considerate solo se stabilite la pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza", sia perché la puntuale indicazione contenuta nella successiva lettera e), riferita al "testo del provvedimento impugnato", collega in via esclusiva e specifica al limite predetto qualsiasi vizio motivazionale (in senso conforme, Cass. SS. UU., 24.4.91, Bruno ed altri, RV. 186998; Sez. II, 20.9.94, Fraquelli, RV. 198818; Sez.III 25.3.98, Martiniello, RV. 210148). Nè il mancato riferimento a dati probatori acquisiti può costituire motivo di ricorso sotto il profilo della omessa motivazione. Se è vero che tale vizio è ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all'analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori. La tesi sostenuta dal difensore di NO circa la possibilità per questa Corte di controllare il dato fattuale indicato dalla difesa, per verificare se in effetti vi è stata la omissione valutativa lamentata in ordine ad esso, oltre a non trovar spazio nel dettato dell'art. 606 lett. e) c.p.p., non tiene conto della possibile grande carica suggestiva e fuorviante della indicazione apportata. Un elemento probatorio extrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con la restante messe probatoria, può acquisire un significato di gran lunga superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del. quadro delle prove acquisite. Ritenere il vizio di motivazione in conseguenza della omessa menzione di un tale elemento nella sentenza impugnata comporterebbe il rischio di annullamento di sentenze in realtà logiche, ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili.
Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata dell'elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito. La relazione ministeriale al codice di procedura penale del 1988 è d'altra parte chiara nella volontà di garantire alla Corte di cassazione il ruolo esclusivo di giudice di legittimità, pregiudicato dalla dilatazione del concetto di vizio di legittimità sotto l'impero del codice precedente (" Si vuol dire che se il vizio di motivazione risulta oggi dilatato e viene talvolta addotto per giustificare una sovrapposizione dell'apprezzamento del giudice di legittimità su quello del giudice di merito, ciò dipende più che dal tenore letterale della disposizione vigente dal modo in cui essa vive nell'interpretazione della Corte di cassazione e che nessun mutamento potrà avvenire se non attraverso una presa di consapevolezza da parte della corte del limite del proprio potere"). L'invocato controllo da parte di questa Corte sulla completezza delle risultanze processuali esaminate dal giudice di merito allontanerebbe il giudice di legittimità dal suo ruolo di assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge", indicato dall'art. 65 Ord. Giud., e non trova quindi spazio, oltre che nei dati normativi, nella intenzione del legislatore. (Sulla inammissibilità del controllo da parte della Corte di cassazione della rispondenza alle risultanze processuali dell'apparato argomentativo elaborato dal giudice di merito, Cass. Sez. I, 26. 10.96, Ferlito, RV. 205734; Sez. I , 7.2.92, Giordano, RV. 189070). 2) La difesa NO, sempre in rapporto al vizio di motivazione dedotto ed alla richiesta di verifica delle prove acquisite, riporta passi delle dichiarazioni di UT, AG e IN MA dalle quali non risulta il movente dell'omicidio AL, asserito dai collaboranti predetti secondo i giudici di merito. L'argomentazione difensiva dimostra ulteriormente come il controllo sul dato probatorio richiesto dalla difesa al giudice di legittimità non potrebbe essere limitato all'elemento indicato dalla parte, in quanto altre emergenze processuali, tra le tante acquisite, potrebbero contenere l'informazione della quale si sostiene l'assenza; e costituisce riprova dello sconfinamento nel merito che comporterebbe l'esorbitanza dai limiti di quanto risulta "dal testo del provvedimento impugnato" in tema di vizio di motivazione. 3) Con particolare riferimento al ricorso del Procuratore Generale, si rileva inoltre che la sua doglianza di omessa valutazione di una risultanza probatoria è infondata. La Corte di merito ha infatti valutato le affermazioni del collaborante MA GI, circa l'eventuale assistenza che lui e CA avrebbero potuto fornire agli autori dell'omicidio ER che essi seguivano per curiostà, e ne ha ritenuto l'irrilevanza logicamente ed in linea con il dettato degli artt. 40 e 110 c.p., in considerazione del mancato contributo causale al fatto commesso da altri, non consapevoli della loro presenza e quindi in alcun modo rafforzati nella loro volontà delittuosa dalla possibilità di un loro appoggio.
Il ricorso del Procuratore Generale deve essere conseguentemente respinto.
4) Il tema del vizio della motivazione è ripreso, con riferimento al confronto tra dichiarazioni di GI MA ed elementì ulteriori acquisiti, dal difensore di CO RO e dal difensore di NO. Quest'ultimo in particolare lo affronta sotto il profilo della illogicità manifesta alla luce di massime di esperienza che renderebbero inaccettabile il procedimento argomentativo attraverso il quale la Corte di merito è pervenuta al giudizio di colpevolezza considerando compatibili con la ricostruzione dei fatti attuata dal collaborante le prove oggettive per altra via acquisite.
Il problema è posto in relazione ai seguenti punti.
- Omicidio AL: arbitrarietà della ricostruzione per la quale, in relazione ai reperti balistici riferibili a due armi, si ipotizza che HE, unico autore materiale del delitto secondo MA, abbia sparato con due pistole.
- Omicidio VI. inutilità che la vittima fosse indicata da NO a GI MA, che già lo, conosceva;
reperti balisitici trovati sul. vialetto interno allo stabile, incompatibili con la ricostruzione dei fatti operata dal MA e indicativi di due Killers;
posizione della vittima ai primi spari, che avrebbero dovuto attingerla ai fianchi.
Si osserva che perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 c. 1 lett. e) c.P.P. la massima d'esperienza addotta dalla difesa contrastante con il Procedimento argomentativo del giudice deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella considerata in sentenza, nella quale è stata accettata in quanto logica e conforme alle emergenze processuali relative alla ricostruzione del fatto.
I rilievi difensivi concernenti l'omicidio, AL partono dal presupposto della inaccettabilità della ipotesi che HE abbia potuto usare due pistole. La massima d'esperienza negativa adottata come criterio critico non è affatto inconfutabile, e non vale a scalfire la motivazione con la quale il giudice di merito ha ritenuto tale possibilità, in considerazione della carica limitata di un'arma e di precedenti specifici operativi nei delitti di mafia. Sull'omicidio vitale, si rileva che non si ravvisano massime di esperienza certe negli assunti difensivi per i quali:
- un killer, che tempo addietro ha frequentato la vittima designata, non ha bisogno che un altro gliela indichi (la Corte motiva logicamente sulla opportunità di una tale indicazione, dati il tempo trascorso dalla frequentazione, l'importanza di un omicidio e la necessità di. non commettere errori nella Individuazione del bersaglio);
- una persona, che dall'esterno di una guardiola di portineria stia usando un citofono posto all'interno di essa, deve essere necessariamente attinta ai fianchi dai proiettili esplosi contro di lei dall'esterno della guardiola (la massima d'esperienza utilizzata dalla difesa non è comprensibile, date le diverse posizioni che la persona può comunque assumere in relazione alla, lunghezza del filo del citofono);
- reperti balisitici trovati ad una distanza di 15 -30 metri da un determinato luogo sono indicativi di spari non attuati nel luogo considerato, e quindi da una persona diversa da quella che ivi ha sparato (l'assunto non tiene conto della forza cinetica, dei rotolamenti, delle spinte che i reperti possono aver subito ad opera di persone datesi alla fuga, quale quella del portiere menzionata in sentenza).
La sola massima d'esperienza formalmente valida addotta dai difensori di NO e MA NT relativa all'omicidio VI è quella per la quale la presenza di "bossoli" sui vialetti interni, e non in prossimità della guardiola, starebbe ad indicare che si è sparato anche con un'arma che i bossoli espella, e non solo con un'arma automatica che non ne rilasci. In realtà la massima predetta non ha attinenza con gli elementi di fatto riferiti dai giudici di merito. La sentenza di secondo grado usa il termine "bossoli" in quanto riferito dal portiere.(pag. 36), non perché i reperti siano tali. La sentenza di primo grado, con riferimento al verbale di sopralluogo (prod. n. 23 del P.M.) menziona infatti i due "proietti" trovati sui viali, perfettamente compatibili con unica arma automatica che si ritiene usata e con la ricostruzione del fatti operata dal collaborante GI MA.
5) Le ulteriori doglianze concernenti il vizio di motivazione proposte dai difensori di NO, RO e NT MA si articolano in critiche alla credibilità intrinseca di GI MA ed alla non validità quali riscontri di elementi attinenti alle modalità del delitti comparsi sui giornali dell'epoca. Sul primo punto si rileva che il giudice di merito ha attentamente valutato l'attendibilità del collaborante pur tenendo conto dei benefici che allo stesso conseguono dalla collaborazione. La circostanza, sottolineata dai difensori. dell'assoluzione di altre persone dal MA accusate di omicidio non vale a sminuirne l'attendibilità, in considerazione della necessità di riscontri imposta dall'art. 192 o. 3 c.p.p., la cui osservanza porta ad escludere il giudizio di colpevolezza dell'accusato pur in presenza di dichiarazioni di un collaborante ritenuto attendibile. Sul secondo punto la Corte di merito ha logicamente motivato, escludendo che il collaborante, in ipotesi non a conoscenza dei fatti, abbia potuto ricordare dati appresi dai giornali dell'epoca tanto tempo prima, o abbia conservato così a lungo i giornali stessi per riferire al giudice dati desunti solo da essi.
L'ulteriore punto evidenziato dalla difesa di NT MA in ordine all'omicidio ER, costituito dalla dichiarazione del teste AÀ che ha parlato di due killers in contrasto con le affermazioni di GI MA sull'unica persona che ha. sparato, trova puntuale risposta nella sentenza impugnata, che spiega la divergenza con la natura "de relato" della testimonianza citata, riferita a indicazione date da persone non identificate, che poteva aver provocato l'equivoco.
Gli spunti difensivi concernenti i punti predetti si configurano quindi come doglianze inerenti alla valutazione del merito, inammissibili in questa sede.
6) Il ricorso proposto nell'interesse di GI HE è del tutto generico quanto a motivi concernenti la sentenza e per il resto contiene doglianze concernenti il costo di rilascio di copie degli atti che non hanno nulla a che fare con l'impugnazione proposta. Se ne deve quindi dichiarare la inammissibilità. 7) Nei ricorsi proposti, nell'interesse d MA NT, NO e RO i difensori, con riferimento all'art. 192 c. 3 c.p.p., pongono la questione dell'assenza di riscontri alle dichiarazioni di GI MA individualizzati alle persone dei loro assistiti. La linea difensiva è corretta in linea di diritto. Se le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 11 del 1995, Costantino, hanno escluso la necessità di riscontri individualizzati alla chiamata in correità in tema di misure cautelari, disciplinate dall'art. 273 c.p.p. , la sentenza medesima comporta, "a contrariis", la necessità di riscontri specifici alla posizione dell'imputato al fine di dichiararne la colpevolezza in giudizio, in considerazione della definitività dell'accertamento e del rigore con il quale l'art. 192 c. 3 disciplina la valutazione della prova costituita dalle dichiarazioni rese dal coimputato o dall'Imputato in procedimento connesso. (in senso conforme Cass. Sez. VI, 17.6.98, Civardi ed altro, RV. 210734; Sez. I, 22.6.96, Sergi ed altro, RV. 205159).
La questione si articola peraltro in termini diversi per La posizione di NT MA, e per quelle di NO e RO. A) Nella sentenza impugnata a carico di NT MA sono indicate, a supporto delle accuse mossegli dal RA GI relative all'omicidio ER, le dichiarazioni di UA De FI, che In carcere aveva ricevuto le confidenze dello stesso NT MA circa il delitto da lui commesso;
e quelle, "de relato", di UE De FI, al quale CO GA, presente al fatto, aveva riferito di aver conosciuto in NT MA colui che sparava. tratta di riscontri esterni individualizzati che la Corte di merito ha accuratamente vagliato, pervenendo ad un giudizio di conferma delle dichiarazioni del collaborante nell'ambito del poteri valutativi che le competono, nel rispetto dell'art. 192 c.3 c.p.p. Il ricorso proposto nell'interesse di questo imputato deve essere quindi respinto, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. in ordine al pagamento delle spese processuali.
B) In relazione alla posizione di NO e RO la Corte di Assise d'Appello ha individuato un riscontro alle dichiarazioni di GI MA specifico alla loro posizione nelle dichiarazioni di diversi collaboranti che hanno indicato i due imputati come facenti parte di un "gruppo di fuoco" facente capo alle "famiglie" di Corso dei Mille e di Ciaculli, incaricato di delitti di mafia. Si osserva che nell'appartenenza di una persona ad un gruppo incaricato di commettere omicidi può logicamente ravvisarsi uno specifico riscontro alle dichiarazione per le quali la persona considerata è autore di un determinato delitto, qualora:
- il gruppo abbia quale finalità quella d11 commettere delitti di causale corrispondente a quella del reato per il quale si procede (in caso contrario, manca tra il delitto oggetto della contestazione e l'appartenenza al gruppo criminoso il nesso che rende questo elemento significativo);
- il gruppo in questione abbia un numero limitato di componenti, tale da rendere probabile che l'incarico relativo all'omicidio in questione sia stato conferito alla persona accusata di esso (in caso contrario. manca quella gravità dell'indizio che il secondo comma dell'art. 192 c.p.p. richiede ai fini dell'efficacia di tale elemento istruttorio);
- risulti l'appartenenza dell'imputato al gruppo considerato nel periodo in cui lo specifico delitto è stato commesso (l'appartenenza in un periodo diverso elimina evidentemente la qualità di riscontro del dato considerato).
Nessuno dei tre elementi considerati , tutti necessari , emerge dalla motivazione della sentenza impugnata. La tecnica con la quale essa è redatta è analitica, nel senso che sono riportate integralmente le testimonianze acquisite, senza un'opera di sintesi dalla quale emerga in che modo il giudice configurì il "gruppo di fuoco" nel quale ha ravvisato elemento di riscontro alle dichiarazioni di GI MA specifico ai due imputati.
Soltanto a pag. 90, dopo la lunga trascrizione delle deposizioni sul "gruppo di fuoco", nella sentenza impugnata si legge: "Va detto, quindi, che le propalazioni accusatorie del MA hanno trovato puntuale riscontro individualizzante nella conclamata appartenenza degli imputati a Cosa Nostra ed in particolare al gruppo di fuoco, cui nell'81 era stato demandato il compito di sterminare gli amici e i parenti di NT" La sintesi attuata sul tema delle finalità del gruppo non peraltro ai moventi, sul tema delle finalità del gruppo non corrisponde peraltro ai moventi di alcuni degli omicidi menzionati nella sentenza, in particolare di quelli di ER e di AL, indicati come confidenti della polizia e per questo uccisi, secondo quanto esposto nella sentenza stessa a pag. 89; ne' appare conforme a finalità più vaste del gruppo, indicate in altri punti della motivazione (dichiarazioni di AN AG a pag. 54, di UE Di FI a pag. 71)
Sul numero degli appartenenti all gruppo, e sull'inserimento in esso degli imputati tra l'ottobre ed il novembre 1981, epoca del delitti per i quali si procede, la sentenza nulla dice, e le deposizioni riferite sono vaghe e diverse tra loro.
Sulla consistenza del gruppo a pag. 48 si legge: "I gruppi di fuoco sono quelli che si fanno e si disfanno a piacere delle persone che lo comandano, dipende pure dalle persone che vengono uccise, se vengono uccisi personaggi importanti certamente il Gruppo di fuoco è di persone più valide di una certa consistenza" (PA UT). IN IA, interrogato sulla composizione del gruppo di fuoco, cosi si esprime: "Beh, in quel periodo ci erano numerosissimi giovani, appartenenti a Cosa Nostra, molto validi e che spesso venivano utilizzati per commettere omicidi "
UE Di FI alla stessa domanda risponde: "Ma prima che c'ero io, c'era anche AO FI, PI EN, mio GN GI HE e tanti altri" (pag. 72).
Circa il tempo di appartenenza degli imputati al gruppo stesso, le dichiarazioni di AG AN (pag. 54), UE Di FI (pag.72), UA DI FI (pag. 77), sono riportate nella sentenza con riferimenti a tempi successivi al 1982. Gli spunti, qui riferiti a titolo esemplificativo, dimostrano come dal materiale istruttorio riportato nella motivazione non sia possibile a questa Corte, con una operazione che non richieda apporti critici e interpretativi vietati al giudice di legittimità, individuare dati temporali e di consistenza numerica del "gruppo di fuoco" tali da rendere l'inserimento in esso degli imputati valido elemento di riscontro alle dichiarazioni di GI MA. Spetta al giudice di merito valutare tutti gli elementi probatori disponibili concernenti le finalità e l'entità del "gruppo di fuoco", nonché i tempi di appartenenza ad esso degli imputati, al fine di stabilire, nell'osservanza dell'art. 192 c.p.p., se il loro inserimento nel gruppo stesso abbia validità di riscontro, alla luce dei criteri sopra enunciati.
La sentenza deve essere conseguentemente annullata con rinvio In relazione alle posizioni di NO e RO.
8) La situazione di HE sotto il profilo probatorio specifico è identica a quella dei due imputati, predetti, in quanto anche a suo carico quale elemento di riscontro individualizzato è indicata soltanto la sua appartenenza al "gruppo di fuoco" in questione.
L'inammissibilità del suo ricorso comporta che egli si giovi degli effetti estensivi dell'impugnazione proposta, da NO RO, accolta per un motivo comune alla sua posizione, in relazione a quanto disposto dall'art. confronti la sentenza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio. L'esito del giudizio esclude possano porsi a suo carico le spese e la sanzione pecuniaria stabilite dall'art. 616 c p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale. Dichiara inammissibile il ricorso di HE GI. Rigetta il ricorso di MA NT. Annulla la sentenza impugnata relativamente alle posizioni di NO AO, RO CO e, per l'effetto estensivo, anche alla posizione di HE GI. Rinvia ad altra Sezione della Corte di Assise d'Appello di Palermo per nuovo giudizio. Condanna il ricorrente MA NT al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 11 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 1998