Sentenza 8 marzo 2016
Massime • 1
Nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, poichè l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 (convertito in L. n. 203 del 1991) è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, che prevede l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto l'aumento di pena per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, operato sull'ipotesi di estorsione aggravata di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2016, n. 28276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28276 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2016 |
Testo completo
2 8 2 7 6/ 1 6 Y REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 08/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - N. 652 Dott. MARIO GENTILE - Presidente Dott. DOMENICO GALLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 44436/2015Rel. Consigliere - Dott. MIRELLA CERVADORO Dott. GEPPINO RAGO - Consigliere - Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON TO N. IL 15/11/1962 PA TO N. IL 19/09/1967 ER ES N. IL 26/10/1978 LA RO N. IL 06/03/1982 EC ZI N. IL 18/09/1983 NE IC N. IL 10/03/1950 avverso la sentenza n. 1168/2014 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 25/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.AN Birritteri, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. Udito il difensore di CC UN, avv. Andrea Casto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto Con sentenza in data 16.10.2013, il GIP del Tribunale di Venezia, previa riqualificazione dei delitti ascritti agli imputati sub A1 e A2 nel delitto previsto e punito daglia artt.61 n.7, 110, 112 n.1 e 2, 56, 640 c.p. dichiarava AN NN, AN IF, RA VE, GI RO, UR VE, UN CC responsabili dei delitti sub A1 e A2, nonché di quelli sub A3 (tentata truffa aggravata), B (ricettazione in concorso), C (falso in assegni circolari), (delitto continuato di tentata estorsione ed estorsione consumata aggravata in concorso), e G (lesioni personali in concorso), EL MO e AN LA responsabili dei delitti sub A1, A2, A3, B, C ed E, RI AR responsabili dei delitti sub A1, A2, A3, B, C e D (calunnia) e li condannava alle pene di cui in sentenza. Avverso la sentenza proponevano appello gli imputati;
in sede d'appello gli imputati IF, VE, LA, VE, NN, MO e AR rinunciavano ai motivi di impugnazione proposti, eccezion fatta per quanto concerne quelli attinenti al trattamento sanzionatorio, e la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 25.11.2014, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva le pene irrogate. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato NN AN, deducendo: in relazione ai reati di tentata estorsione e di lesioni aggravate, 1) la violazione degli artt.606 lett.b) ed e) c.p.p., 192, II co.c.p.p., 192 III co cpp, 129 cpp, 530 I e II co cpp, e mancanza, insufficienza, illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato. Nonostante la rinuncia ai motivi diversi da quelli sulla pena, la Corte avrebbe dovuto adeguatamente motivare in ordine alla possibilità di prosciogliere l'imputato in mancanza di prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato;
2) la violazione degli artt.606 lett.b) ed e) c.p.p., 192, II co.c.p.p., 192 III co cpp, 129 cpp, art.7 1.203/91, in assenza di un comportamento oggettivo;
3) la violazione degli artt.606 lett.b) ed e) c.p.p., 129 cpp 393, 56, 610 c.p. in relazione alla qualificazione giuridica del fatto avendo l'imputato agito per recuperare le spese sostenute per condurre in porto l'azione truffaldina congegnata dal AR e non già per ottenere un ingiusto profitto;
in relazione al reato di detenzione e porto illegale di arma 1) la violazione dell'art.606 lett.b) ed e) cpp. 129 cp, 10, 12, 14 1.497/74 in quanto nessun accertamento è stato esperito circa il fatto che non si trattasse di arma giocattolo;
2) la violazione degli artt.606 lett.b) ed e) cpp, 129 cp, 10, 12, 14 1.497/74, in quanto essendo pacificamente accertato che non vi è stata detenzione dell'arma da parte dell'imputato rispetto al contestato porto, è pacifico che vi è stata una "coincidenza temporale" tra la condotta di detenere e portare;
in relazione al reato di ricettazione 1) la violazione degli artt. 606 lett.b) ed e) cpp, 129 cp, 648 c.p., 647 c.p., non essendo configurabile il reato di ricettazione, trattandosi di assegni denunciati smarriti. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato MO EL, deducendo: la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in riferimento al giudizio di responsabilità e alla ritenuta aggravante di cui all'art.7 1.203/91, in quanto il MO non era coinvolto in tutta la vicenda che si stava verificando in Veneto, come dimostra il fatto che fosse all'oscuro del fallimento del piano del AR, ed era interessato unicamente al recupero della somma a lui dovuta per gli assegni a suo tempo consegnati. Nessun coinvolgimento quindi nell'ipotesi estorsiva. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato IF deducendo l' inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale, nonché la mancanza e manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell'art.606, co.1 lett. e c.p.p. in relazione al giudizio di responsabilità in relazione a tutti i capi di imputazione, all'aggravante di cui all'art. 7 d.l.152/91 e per applicazione dell'art. 49 c.p. (reato impossibile) per il capo c). Il IF non ha mai assunto comportamenti estorsivi nei confronti del AR le cui dichiarazioni sono inattendibili;
lo stesso MA non ha mai riferito di dazioni di danaro da lui versate per AR al IF e agli altri correi. L'inquadramento corretto della fattispecie concreta avrebbe dovuto essere quella del tentativo di cui all'art.56 c.p. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato CC UN, deducendo: 1) la mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606 lett.e) c.p.p. con riferimento all'impugnazione sub E aggravata ex art.7 1.203/91 in assenza di contatti tra CC e le vittime dell'estorsione AR e MA, e tutte le azioni sono state poste in essere dal gruppo IF, VE, RO, e LA AN non dal CC;
2) mancanza, contraddittorietà O manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606 lett. e) c.p.p. in relazione alle risultanze processuali e in particolare alle dichiarazioni testimoniali, non valorizzate nella parte in cui sono favorevoli al CC;
3) l' inosservanza ed errata applicazione dell'art.7 1.203/91 e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in quanto non ancorata a un coefficiente di prevedibilità concreta;
4) errata interpretazione della legge penale e mancanza, insufficienza, illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in ordine alla determinazione della pena nettamente sbilanciata rispetto al coimputato IF. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato ER RA, deducendo l' inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale, nonché la mancanza e manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell'art.606, co.1 lett. e c.p.p. in relazione al giudizio di responsabilità in relazione a tutti i capi di imputazione, all'aggravante di cui all'art. 7 d.l.152/91 e per applicazione dell'art. 49 c.p. (reato impossibile) per il capo c). Il VE non ha mai assunto comportamenti estorsivi nei confronti del AR le cui dichiarazioni sono inattendibili;
lo stesso MA non ha mai riferito di dazioni di danaro da lui versate per AR al VE e agli altri correi. L'inquadramento corretto della fattispecie concreta avrebbe dovuto essere quella del tentativo di cui all'art.56 c.p. Ricorre per cassazione i difensori dell'imputato VE UR, deducendo: 1) l'erronea applicazione dell'art.63 co.IV c.p.p. ai sensi dell'art.606 lett. b) c.p.p. in punto aumento di pena per l'art.7 1.203/91 in quanto ritenendo il reato di estorsione aggravata quale reato più grave non poteva operare altro aumento di pena;
2) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Chiedono pertanto tutti l'annullamento della sentenza. Considerato in diritto 1.I ricorsi di NN AN, MO EL, IF AN, VE RA sono inammissibili, in riferimento a tutti i motivi.
1.1 Gli imputati hanno rinunciato a tutti i motivi d'appello, eccezion fatta a quelli concernenti il trattamento sanzionatorio. Rileva, a riguardo, il Collegio che a seguito dell'abrogazione del c.d. patteggiamento in appello (art. 599, commi quarto e quinto,c.p.p.), la rinunzia parziale ai motivi di appello deve ritenersi incondizionata, e determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinunzia;
ne consegue che la Corte di appello non ha l'onere di motivare in ordine ad essi (v.Cass.Sez.II, Sent. n. 46053/2012 Rv. 255069). In questo caso non viene meno il potere-dovere del giudice d'appello di applicare anche d'ufficio (sussistendone i presupposti) la generale regola valutativa dettata dall'art.129 c.p.p.; tuttavia, le censure afferenti alla ipotizzata omessa applicazione di tale norma espresse con il ricorso in Cassazione non possono risolversi in una apodittica denuncia di omissione formale o di genericità del vaglio compiuto dal giudice di secondo grado, senza indicazione di elementi concreti che ipotizzino possibili soluzioni liberatorie ex art. 129 c.p.p. (cfr. Cass.Sez.VII, ord.n.46280/2009 rv.245495). E nella fattispecie, tutti i ricorrenti si sono limitati a censurare la sentenza, deducendo vizi di motivazione o questioni di merito, come tali inammissibili in questa sede. La Corte ha comunque valutato l'insussistenza di possibili soluzioni liberatorie ex art.129 c.p.p., ampiamente illustrando tutte le risultanze processuali che hanno condotto al giudizio di responsabilità dei ricorrenti, e, in particolare, rammentando che IF, VE, NN, CC e VE sperimentarono di concerto le iniziative fraudolente di cui ai capi A1, A2 e A3, negoziando assegni circolari falsi, con la supervisione di EL MO, nell'iniziativa fraudolenta prima e nell'estorsione che seguiva il degenerare dei rapporti tra sodali poi, come emerge dagli esiti delle intercettazioni telefoniche. IF, VE, ON, CC e VE hanno, poi, fatto parte del gruppo che aggredi RI AR e NO MA per costringerli a consegnare un'ingente somma quale sorta di indennizzo correlato al fatto che i tentativi di truffa in danno degli Istituti Bancari non erano andati a buon fine. Nel contesto delle iniziative delinquenziali del gruppo, NN, VE e CC avevano assunto un ruolo di sicura supremazia nella ricettazione dei titoli e nella frode prima, e poi nell'estorsione connotata da "metodo mafioso" (v.pagg.10-22 della sentenza impugnata). Tali essendo i fatti, come ricostruiti sulla scorta delle numerose risultanze processuali (tra cui le dichiarazioni delle parti offese, le conversazioni intercettate, e le confessioni di alcuni imputati), nessun dubbio, infine, circa la qualificazione giuridica delle condotte estorsive, in assenza di alcun preteso diritto tutelabile a azionabile in sede giudiziaria.
2. Ricorso di CC UN.
2.2 In sede d'appello, CC a rinunciato a tutti i motivi, salvo quelli attinenti al trattamento sanzionatorio e all'applicazione dell'aggravante di cui all'art.7 1.203/91. :
2.3 Il primo, e il terzo motivo di ricorso con riferimento all'imputazione di estorsione e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, e sull'applicazione dell'aggravante in questione sono manifestamente infondati e privi della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art 591 lett. c) c.p.p. La Corte con ampia motivazione esente da evidenti vizi logici ha illustrato in sentenza le ragioni per le quali sussisteva l'aggravante contestata ("i correi al di là della violenza tipica dell'estorsione hanno voluto connotare di "mafiosità" la comune pretesa, sostenendola come promanante da "una famiglia", con modalità tali da ingenerare intenzionalmente nelle vittime timore qualificato dalla consapevolezza che la minaccia incombente derivasse da consorterie di tipo mafioso" v.pag.31), e la stessa era applicabile al CC, in quanto consapevole delle peculiari forme di intimidazione materialmente arrecate alle vittime dai concorrenti nel reato (v.pagg.32-34).
2.4 Il secondo motivo, concernente il vizio di motivazione in ordine al materiale probatorio utilizzato, è inammissibile per le stesse ragioni già esposte al punto 1.1 2.5 Il quarto motivo, per violazione degli artt.3 Cost. e 132 c.p. e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sperequato rispetto ai correi, è manifestamente infondato e privo della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art 591 lett. c) c.p.p. La Corte ha ridotto le pene per tutti i ricorrenti, immutata la qualificazione giuridica dei fatti, delle circostanze e del giudizio di comparazione (attenuanti equivalenti alle aggravanti contestate) con la sentenza di primo grado, né sono state dedotte circostanze specifiche non valutate dai giudici di merito e deponenti a favore del ricorrente. Anzi dalla sentenza impugnata emerge chiaramente il pieno coinvolgimento dell'imputato nella vicenda con un ruolo di supremazia, in pieno concerto con MO (al quale è fedelissimo), e agli altri correi;
nei confronti di alcuni dei quali (tra cui il IF e il VE) erano già stati favorevolmente valutati (nella sentenza di primo grado) ai fini del trattamento sanzionatorio - pur nella gravità del fatti reati il comportamento processuale e la confessione.
3. Ricorso di VE UR 3.1 Il primo motivo di ricorso, in cui denuncia violazione dell'art. 63 c.p., comma 4, in relazione al doppio aumento di pena applicato dal giudice d'appello per le circostanze aggravanti ad effetto speciali, è manifestamente infondato. E' vero che la Corte d'Appello di Venezia ha ritenuto più grave il reato di estorsione aggravata, ma ha determinato per tale reato la pena base in anni cinque mesi tre di reclusione e 1200 euro di multa (quasi il minimo previsto dalla legge al primo comma per l'ipotesi di estorsione non aggravata: reclusione da cinque a dieci anni e multa da euro 516 a 2065), e quindi ha aumentato la pena ex art.7 nella misura di un solo terzo, la qual cosa avrebbe comunque rispettato (nell'ipotesi che la pena fosse stata determinata sull'ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell'art.629 c.p.: da sei e venti anni di reclusione e multa da euro 1032 a 3098) il disposto dell'art.63 co.IV c.p., secondo il quale, quando concorrono come nella fattispecie più circostanze aggravanti ad effetto speciale si applica soltanto la circostanza più grave, ma il giudice può aumentare la pena per effetto di altra aggravante, ma solo fino a un terzo. Rileva, a riguardo il Collegio, che nella fattispecie trattasi poi di aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 (convertito in L. n. 203 del 1991), che è esclusa dal giudizio di bilanciamento, e che l'aumento di pena per l'unica circostanza esclusa dal giudizio di bilanciamento non sottostà ai limiti dettati dal citato art. 63, comma 4. La lettura complessiva della norma rende manifesto che essa è finalizzata a regolare in concreto le modalità di calcolo degli aumenti o delle diminuzioni di pena in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti e di quelle aggravanti. Il criterio di contemperamento dettato dal comma 4, in caso di concorso di più circostanze ad effetto speciale, vale quindi solo per l'ipotesi in cui in concreto vi sia stata quantificazione di pena stabilita per la circostanza ad effetto speciale più grave. Ove quindi tale quantificazione non avvenga (come nel caso in esame) per effetto del giudizio di equivalenza o prevalenza delle riconosciute attenuati, non essendovi in concreto applicazione della pena stabilita per effetto della circostanza ad effetto speciale, non si determinano le condizioni per applicare il criterio di contemperamento e quindi la circostanza ad effetto speciale, che per volontà di legge è esclusa dal giudizio di bilanciamento, può essere applicata pienamente, senza cioè il limite stabilito dal citato comma 4 (v.Cass.Sez.II, Sent. n. 44155/2014 Rv. 262066; Sez.VI, Sent. n. 7916/2011 Rv. 252069).
3.2 Il secondo motivo è inammissibile per le stesse ragioni di cui al punto 1.1 I ricorsi vanno pertanto tutti dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa - (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deliberato, in data 8.3.2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Mirela Cervadoro Mario Gentile Дебево Mario Gentile DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 7 LUG. 2016 IL PREA CANCELLIERE Claudia Piane) E T R O O * C N