Sentenza 29 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2015, n. 7667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7667 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 29/01/2015
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 199
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 41645/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA NZ, n. a Savona il 08.10.1971;
e di AG NZ, n. a Savona il 18.09.1979;
entrambi rappresentati e assistiti dall'avv. Franzone Sabina, di fiducia;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, prima sezione penale, n. 2656/2010 in data 16.05.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Dott. Cedrangolo Oscar che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 17.06.2010, il Tribunale di Savona in composizione monocratica, dichiarava TA NZ e MA NZ responsabili dei reati di ricettazione di un'autovettura rubata (capo A) e dei furti avvenuti all'interno di due bar (capo B), aggravati dalla recidiva specifica infraquinquennale per TA e reiterata per AG. Unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, agli imputati veniva inflitta la pena di anni tre di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa per ciascuno. Dall'istruttoria dibattimentale emergeva che la notte tra il 27 ed il 28 settembre 2005, un veicolo Ford Escort vecchio modello veniva segnalato dalla Polizia Municipale perché aveva forzato un posto di controllo in piazza Pancaldo a Savona, senza fermarsi all'alt e procedendo (come dichiarato dal teste EV) a 40-50 km/h, dunque non a velocità elevata e comunque tale da permettere al teste di vedere gli occupanti e riconoscerli, in presenza di luogo ben illuminato. Gli operanti in servizio al posto di controllo della Polizia Municipale - i testi AG, EV e TE - comunicavano alla Sala Operativa, come confermato dal teste RA, i primi numeri di targa dell'auto che la AG era riuscita ad annotare, in modo da diramare le ricerche. Poco dopo, una pattuglia della Polizia di Stato rinveniva un'autovettura corrispondente a quella segnalata (per modello, colore e primi numeri di targa), notando che il motore era ancora caldo. Il veicolo conteneva tra l'altro salumi che si accertava in seguito essere provento di furti in danno di due bar. Nel frattempo, a duecento metro dal veicolo e a poco meno di un chilometro dal posto di controllo, la Polizia Municipale trovava ed identificava gli imputati che, secondo un teste, assumevano un "atteggiamento rassegnato" senza neppure chiedere il motivo del controllo, mentre secondo altro teste, i due reagivano con nervosismo. Il TA aveva con sè due pacchetti di sigarette Winston, uno dei quali intero, della stessa marca dei due pacchetti di sigarette iniziati trovati nell'auto, mentre il AG disponeva di un blister contenente 47 monete da 5 centesimi. Quando gli operanti, EV e AG, visionavano il veicolo, riconoscevano l'autovettura che era fuggita: il primo teste era certo che in quel momento a bordo vi fossero il TA e il AG perché li conosceva da tempo, precisando che mentre passavano i due salutavano "in maniera educata"; non ricordava tuttavia quale dei due imputati fosse al posto di guida e quale accanto. La teste AG, a sua volta, riconosceva invece nell'abbigliamento degli imputati, quelle dei due occupanti il veicolo. L'autovettura risultava essere stata rubata a Borgio Verezzi nella notte tra il 26 ed il 27 settembre 2005, come dichiarava il proprietario nel corso della sua deposizione testimoniale.
2. Avverso detta sentenza gli imputati, tramite difensore, proponevano appello.
3. Con sentenza in data 16.05.2014, la Corte d'appello di Genova, rigettando i gravami, confermava la pronuncia di primo grado.
4. Avverso la sentenza della Corte d'appello, i ricorrenti, assistiti da difensore, propongono ricorso per cassazione, lamentando: -erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento all'art. 500 c.p.p., comma 3 (rectius, comma 2), art. 192 c.p.p., comma 1
mancanza e manifesta illogicità della motivazione come risultante dal testo del provvedimento impugnato (primo motivo); - erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza e manifesta illogicità della motivazione come risultante dal testo del provvedimento impugnato (secondo motivo);
- erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), artt. 624 e 625 c.p., mancanza e manifesta illogicità della motivazione come risultante dal testo del provvedimento impugnato, con particolare riferimento alla sussistenza del delitto di cui agli artt. 624 e 625 c.p. contestato al capo b) d'imputazione (terzo motivo).
4.1. In relazione al primo motivo, si censura la decisione della Corte d'appello che è pervenuta ad attribuire una pregiudiziale ed aprioristica patente di credibilità della sola deposizione del teste EV resa all'udienza del 17 giugno, prescindendo totalmente dalle contestazioni relative al contenuto sia della sua relazione di servizio redatta nell'immediatezza del fatto, ritualmente contestata ed a tal fine acquisita agli atti, quanto della sua stessa deposizione già resa all'udienza dibattimentale del medesimo processo in data 04.12.2007 (quindi, tre anni prima), nella quale lo stesso - nuovamente - non parlava in termini di certezza nell'identificazione degli imputati, conformemente alla relazione di servizio, affermando testualmente che "abbiamo visto delle persone che somigliavano a quelle che erano sul veicolo". Le conclusioni cui perviene la Corte d'appello risultano viziate dalla palese violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 1, risultando del tutto immotivata ed illogica l'estromissione del materiale oggetto di valutazione di tutti gli atti ritualmente acquisiti al fascicolo del dibattimento ed utilizzati per le contestazioni, che dimostravano l'assoluta incertezza sull'avvenuta identificazione degli imputati. Inoltre, in sentenza, non viene indicato sulla base di quali elementi di prova i giudici abbiano potuto stabilire quanto tempo dopo i fatti il AG ed il TA fossero stati trovati.
4.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di dar rilievo alle fatto che ne' sull'auto, tantomeno presso gli esercizi commerciali nei quali si sono verificati i furti, sono state rinvenute le impronte degli odierni imputati.
4.3. In relazione al terzo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui si limita a fornire una motivazione del tutto apparente, oltre che del tutto illogica, mediante l'utilizzo di frasi meramente assertive e prive di un valore dimostrativo idoneo. CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è inammissibile - per genericità e manifesta infondatezza.
6. Alla luce del tenore delle doglianze sollevate dai ricorrenti, si rende necessario premettere - con riguardo innanzitutto ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006 - che, a parere del Collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
6.1. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intenda far valere il vizio di "travisamento della prova" deve, a pena di inammissibilità (Sez. 1, sent. n. 20344 del 18/05/2006, dep. 14/06/2006, Salaj, Rv. 234115;
Sez. 6, sent. n. 45036 del 02/12/2010, dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035):
(a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
6.2. In proposito, può ritenersi ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il principio della c.d. "autosufficienza del ricorso", inizialmente elaborato dalle Sezioni civili di questa Corte. Valorizzando dapprima la formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (a norma del quale le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per Cassazione: "... 5. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio";
la disposizione stabilisce attualmente, all'esito delle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione "... 5. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"), ed attualmente la formulazione (introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006) dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a norma del quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità: "... 6. la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda"), si è osservato che il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile, in relazione al principio dell'autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l'esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte (cfr., Cass. civ. Sez. 2, sent. n. 26234 del 02/12/2005, Rv. 585217; Cass., Sez. lav., sent. n. 14561 del 17/08/2012, Rv. 623618).
6.3. Tenuto conto dei principi e delle finalità complessivamente sottesi al giudizio di legittimità, questa Suprema Corte ha già ritenuto che "la teoria dell'autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale con la conseguenza che, quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in precedenza), posto che anche in sede penale - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso come sopra formulato e richiamato - deve ritenersi precluso a questa Corte l'esame diretto degli atti del processo, ... a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso" (Sez. 1, sent. n. 16706 del 18/03/2008, dep. 22/04/2008, Falcone, Rv. 240123; Sez. 1, sent. n. 6112 del 22/01/2009, dep. 12/02/2009, Bouyahia, Rv. 243225; Sez. 5, sent. n. 11910 del 22/01/2010, dep. 26/03/2010, Casucci, Rv. 246552, per la quale è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze;
Sez. 6, sent. n. 29263 del 08/07/2010, dep. 26/07/2010, Cavanna e altro, Rv. 248192, per la quale il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso;
Sez. 2, sent. n. 25315 del 20/03/2012, dep. 27/06/2012, Ndreko e altri, Rv. 253073, per la quale in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, indicare l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione).
Sulla base delle considerazioni che precedono, va, pertanto, riaffermato il principio di diritto secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, va recepita e applicata anche in sede penale la teoria della "autosufficienza del ricorso", elaborata in sede civile;
ne consegue che, quando i motivi riguardino specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante l'allegazione o la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati, non potendo egli limitarsi ad invitare la Corte Suprema alla lettura degli atti indicati, posto che anche in sede penale è precluso al giudice di legittimità l'esame diretto degli atti del processo".
6.4. La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, sent. n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, sent. n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074). Deve tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di procedere ad un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi (Sez. 6, sent. n. 14624 del 20/03/2006, dep. 27/04/2006, Vecchio, Rv. 233621; Sez. 2, sent. n. 18163 del 22/04/2008, dep. 06/05/2008, Ferdico, Rv. 239789), e ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, sent. n. 27429 del 04/07/2006, dep. 01/08/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, sent. n. 25255 del 14/02/2012, dep. 26/06/2012, Minervini, Rv. 253099, secondo cui, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., lett. e), dalla L. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito).
6.5. Il giudice di legittimità ha, pertanto, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Sez. 6, sent. n. 35964 del 28/09/2006, dep. 26/10/2006, Foschini e altro, Rv. 234622; Sez. 3, sent. n. 39729 del 18/06/2009, dep. 12/10/2009, Belluccia e altro, Rv. 244623; Sez. 5, sent. n. 39048 del 25/09/2007, dep. 23/10/2007, Casavola e altri, Rv. 238215; da ultimo, Sez. 6, sent. n. 5146 del 16/01/2014, dep. 03/02/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati);
(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione);
(c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto;
(d) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. "travisamento del fatto", ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
6.6. Va inoltre evidenziato che non è denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. 2, sent. n. 3706 del 21/01/2009, dep. 27/01/2009, PG in proc. Haggag, Rv. 242634, e Sez. 2, sent. n. 19696 del 20/05/2010, dep. 25/05/2010, Maugeri e altri, Rv. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. 4, sent. n. 6243 del 07/03/1988, dep. 24/05/1988, Tummarello, Rv. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano. E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. 4, sent. n. 4173 del 22/02/1994, dep. 13/04/1994, Marzola e altri, Rv. 197993). Al riguardo, va quindi ribadito il principio di diritto secondo cui "nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta".
7. Ulteriore doverosa evocazione della giurisprudenza di legittimità afferisce al ricorso considerato aspecifico, situazione che si verifica allorquando il medesimo, prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, enunci i motivi in forma perplessa o alternativa (Sez. 6, sent. n. 32227 del 16/07/2010, dep. 23/08/2010, T., Rv. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
Sez. 6, sent. n. 800 del 06/12/2011, dep. 12/01/2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528). Invero, l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), (a norma del quale è onere del ricorrente "enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il principio è stato accolto anche da questa sezione, a parere della quale "È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame" (Sez. 2, sent. n. 31811 del 08/05/2012, dep. 06/08/2012, Sardo e altro, Rv. 254329). Per tali ragioni, la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.
7.1. Inoltre, secondo altro consolidato ed altrettanto condivisibile orientamento di questa Corte Suprema (per tutte, Sez. 4, sent. n. 15497 del 22/02/2002, dep. 24/04/2002, Palma, Rv. 221693; Sez. 6, sent. n. 34521 del 27/06/2013, dep. 08/08/2013, Ninivaggi, Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6, sent. n. 8700 del 21/01/2013, dep. 21/02/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584) che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)".
7.2. Invero, il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": "Deve essere si anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. c) (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente" (Sez. 6, n. 8700/2013, cit). Risulta, pertanto, evidente che, "se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso". Può, pertanto, concludersi che "la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione" (Sez. 6, n. 8700/2013, cit.).
8. Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (cfr., per tutte, Sez. 6, sent. n. 1307 del 26/09/2002, dep. 14/01/2003, Delvai, Rv. 223061).
8.1. Inoltre, in presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione ivi impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 2, sent. n. 1309 del 22/11/1993, dep. 04/02/1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250;
Sez. 3, sent. n. 13926 del 10/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615).
9. Per quel che concerne poi il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p., quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. U, sent. n. 30328 del 10/07/2002, dep. 11/09/2002, Franzese, Rv. 222139 - e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Sez. 2, sent. n. 19575 del 21/04/2006, dep. 07/06/2006, Serino ed altro, Rv. 233785; Sez. 2, sent. n. 16357 del 02/04/2008, dep. 18/04/2008, Crisiglione, Rv. 239795). In argomento, si è più recentemente, e conclusivamente, affermato (Sez. 2, sent. n. 7035 del 09/11/2012, dep. 13/02/2013, De Bartolomei e altro, Rv. 254025) che "La previsione normativa della regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato". 10. Alla luce degli esposti principi va esaminato l'odierno ricorso. 10.1. Peraltro, prima di passare all'esame dei singoli profili di doglianza, si osserva preliminarmente come le osservazioni critiche articolate in ricorso si risolvono nella introduzione di temi in fatto diversi da quelli emergenti dalla ricostruzione - vincolante perché esente da vuoti logici - resa nel doppio giudizio di conformità operato dai giudici del merito, assumendo i toni tipici ed altrettanto inammissibili, delle valutazioni alternative rispetto a quelle segnalate in sentenza non adeguatamente supportate dall'indicazione dei profili di manifesta illogicità del motivare della Corte destinati ad inficiarne il portato.
11. Manifestamente infondato è il primo motivo di doglianza. 11.1. Va preliminarmente evidenziato come la Corte territoriale, nel fondare il giudizio di penale responsabilità dei due imputati, evidenzia la ricorrenza di più elementi probatori a loro carico, costituiti: - dall'indiscusso rinvenimento all'interno dell'autovettura Ford Escort di parte della refurtiva;
- dall'identificazione degli occupanti del veicolo che conduce inevitabilmente all'identificazione egli autori dei furti all'interno dei bar;
- dalla presenza di impronte di un'altra persona, circostanza inidonea ad escludere il coinvolgimento del TA e del AG.
In merito all'identificazione dei due imputati, si legge in sentenza:
"... dei tre operanti in servizio al posto di blocco, soltanto il teste EV ha dichiarato di averli riconosciuti, perché la zona era ben illuminata, conosceva i due uomini, costoro attirarono la sua attenzione non soltanto perché non si fermarono, ma anche perché lo salutarono con la mano".
11.2. È pacifica in giurisprudenza, soprattutto allorquando la testimonianza della persona offesa sia la principale - se non esclusiva - fonte del convincimento del giudice, l'essenzialità della valutazione circa l'attendibilità della stessa: tale giudizio, peraltro, essendo di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene il modo di essere della persona escussa, può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (cfr., Sez. 3, sent. n. 41282 del 05/10/2006, dep. 18/12/2006, Agnelli e altro, Rv. 235578). Invero, l'attendibilità di un teste è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni.
E la sentenza impugnata deve dirsi immune da vizi logici, essendosi la motivazione sviluppata su una rete argomentativa ben costruita su tutte le risultanze processuali emerse;
e, in particolare, sulle dichiarazioni (anche) del teste EV alla cui deposizione resa all'udienza del 17.06.2010, perché più completa ed esaustiva, è stato attribuito maggior credito ("... il teste ha spiegato che la relazione di servizio fu redatta frettolosamente, dunque era sommaria;
fu chiamato a deporre nuovamente proprio perché occorreva raccogliere chiarimenti, che il 17 giugno il teste in effetti fornì ..."). Ma non solo. Ad ulteriore comprova della fondatezza delle evidenze probatorie raccolte con la deposizione del teste EV, si pongono:
a) la corrispondenza dei primi numeri della targa e delle altre caratteristiche del veicolo segnalato;
b) la testimonianza NI, che ha riconosciuto che l'abbigliamento delle due persone controllate dalla Polizia corrispondeva a quello dei due occupanti l'autovettura fuggita;
c) la circostanza che il TA ed il AG fossero stati trovati poco dopo dalla Polizia a circa 800 metri dal posto di blocco ed a 150-200 metri dall'autovettura, il cui motore era ancora caldo. A tutto questo si pone, non certo per contrastarne gli univoci esiti probatori, l'insignificante reazione degli imputati all'atto dell'intervento della Polizia, "scontando" la descrizione dei comportamenti tenuti dai medesimi, la diversità percettiva di ciascun operante.
12. Inammissibile è anche il secondo motivo di doglianza che propone censure in fatto insindacabili nel giudizio di legittimità. 12.1. Invero, la valutazione, espressa nell'ambito di una consentita accettabile opinabilità di apprezzamento, dalla Corte territoriale in merito alla non decisività della presenza di impronte di altra persona sull'autovettura asseritamente utilizzata dai due imputati costituisce valutazione fattuale di merito insindacabile nel presente giudizio di legittimità.
13. Manifestamente infondato ed assolutamente generico è anche il terzo motivo di doglianza.
13.1. Rileva il Collegio come lo sviluppo argomentativo della motivazione della sentenza impugnata, da integrarsi con quella di primo grado, risulti fondato su una coerente analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della sufficienza, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità dei ricorrenti in ordine ai delitti loro contestati. La motivazione della sentenza impugnata supera quindi il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, alla quale non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito. Di contro, le prospettate censure difensive, oltre che del tutto generiche ed apodittiche, sono comunque manifestamente infondate in quanto, con le stesse, si muovono non già precise contestazioni di illogicità argomentativa, ma solo doglianze di merito, non condividendosi dai ricorrenti le conclusioni attinte ed anzi proponendosi versioni più persuasive di quelle dispiegate nella sentenza impugnata.
14. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00 per ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 29 gennaio 2015. Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2015