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24 ottobre 1989
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12 agosto 1997
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2 gennaio 2000
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1 gennaio 2023
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Art. 421. Discussione (( 1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, se rileva una violazione dell'articolo 417, comma 1, lettera b), il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione. Qualora il pubblico ministero non provveda, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d'ufficio la nullita' della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. )) (( 1-bis. L'imputazione modificata e' inserita nel verbale di udienza e contestata all'imputato se presente in aula, anche mediante collegamento a distanza. In caso contrario, il giudice sospende il processo e rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza. )) 2. ((Se non dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, il giudice dichiara aperta la discussione.)) Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato puo' rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.
3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416 comma 2 nonche' gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione.
4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione.
3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416 comma 2 nonche' gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione.
4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione.
Commentari • 117
- 1. Cassazione penale n. 51194/2023https://www.brocardi.it/ · 202.02351
[…] senza che sia necessaria una sua richiesta in tal senso, posto che egli deve essere posto in condizione di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, eventualmente rendendo spontanee dichiarazioni o chiedendo di essere interrogato, come previsto dall'art. 421 c.p.p., comma 2. (Annulla senza rinvio la sentenza impugnata del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA e quella di primo grado del Tribunale di Padova del 24 gennaio 2022, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Padova per l'ulteriore corso).
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Giurisprudenza • 393
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/05/2025, n. 18756Provvedimento: […] non l'anomalia c.d. strutturale, come si desume dal testo dell'art. 421 cod. proc. pen., che espressamente detta la disciplina cui il Giudice si sarebbe dovuto conformare nella situazione di specie. Tale disposizione, introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia) e quindi vigente al momento dell'emanazione del provvedimento impugnato, dispone infatti che, ove rilevi nella richiesta di rinvio a giudizio il mancato rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 417 cod. proc. pen. - la cui lett. b) richiama <Leggi di più...
art. 421, comma 1, cod. proc. pen.). - contraddittorio·
- regressione del procedimento·
- nullità richiesta di rinvio a giudizio·
- genericità capo di imputazione·
- art. 417 cod. proc. pen.·
- riforma Cartabia·
- abnormità del provvedimento·
- art. 421 cod. proc. pen.