Articolo 9 del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Articolo 8Articolo 10
Versione
15 aprile 2000
Art. 9. Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 1. In deroga all' articolo 110 del codice penale :
a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non e' punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 2;
b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non e' punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 8.
Nota all'art. 9:
- Il testo dell' art. 110 del codice penale e' il seguente:
"Art. 110 (Pena per coloro che concorrono nel reato). - Quando piu' persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti".
Entrata in vigore il 15 aprile 2000
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