Sentenza 30 novembre 2016
Massime • 1
In tema di estorsione, integra la circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991, la condotta di chi usa implicita ma inequivoca minaccia per pretendere dalla persona offesa il pagamento di non meglio precisate somme di denaro a motivo dell'ubicazione dell'attività commerciale della medesima in un territorio sottoposto al controllo di una cosca criminale. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato l'ordinanza del riesame di annullamento parziale del provvedimento applicativo di misura custodiale per estorsione limitatamente alle circostanze aggravanti di cui agli artt. 628, comma terzo, numero 3, cod. pen. e 7 D.L. n. 152 del 1997, cit., per aver svalutato l'indicazione logistica contenuta nella frase: "Vedi che ti trovi in una zona dove devi pagare qualcosa", indirizzata dall'indagato alla persona offesa, titolare di un esercizio sito in un quartiere dominato da una nota 'ndrina).
Commentari • 8
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- 3. Aggravante del metodo mafioso: la Suprema Corte propone una sintesiLaura Ninni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione torna[1] commendevolmente a riaffermare la necessità di un solido impianto motivazionale alla base della contestazione della circostanza aggravante “del metodo mafioso” di cui all'art. 7 d.l. 152/1991, conv. in l. 201/1991[2], ed opera un'importante ricognizione delle evidenze oggettive da porsi alla base della stessa. Nonostante tale sforzo, tuttavia, come vedremo la circostanza in parola continua a risultare intrisa di ambiguità. Nel presente caso la Cassazione è chiamata a decidere sul ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale del Riesame di …
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Indice: A) L'AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO 1. Sufficienza della veste tipicamente mafiosa della violenza o minaccia 2. Intimidazioni silenti, evocazione di contiguità mafiose, estorsioni ambientali B) L'AGGRAVANTE DELL'AGEVOLAZIONE MAFIOSA 3. Divergenze interpretative sulla necessità o meno, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, dell'esistenza di un'associazione di tipo mafioso 4. Ulteriori profili problematici. Finalizzazione della condotta ausiliatrice 5. (Segue) Natura, soggettiva od oggettiva, dell'aggravante A) L'AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO 1. Sufficienza della veste tipicamente mafiosa della violenza o minaccia Relativamente al diverso modo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2016, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2016 |
Testo completo
00032-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da GIACOMO FUMU Presidente ANTONIO PRESTIPINO 2186 MARGHERITA TADDEI Sent. n. sez. ANNA MARIA DE SANTIS relatore- CC - 30/11/2016- R.G. n. 38108/2016VINCENZO TUTINELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro -DDA- avverso l'ordinanza resa in data 21/7/2016 dal Tribunale di Catanzaro- Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali e reali- nei confronti di GA CO, n. a Lamezia Terme il 5/5/1990 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita nell'udienza camerale del 30/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
Letta la memoria ex art. 611 cod.proc.pen. depositata in data 9/11/2016 nell'interesse dell'imputato ; Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
1 ger Udito il difensore del GA, Avv. Villella Domenico Michele, che si è riportato alla memoria a sua firma, chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO l'impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro- Sezione per il riesame dei 1.Con provvedimenti cautelari- in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata da GA CO avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro in data 7/7/2016, che aveva applicato la custodia in carcere nei suoi confronti in quanto indagato per il delitto di estorsione pluriaggravata ai danni di US AN, annullava il provvedimento limitatamente alle aggravanti di cui all'art. 628 co 3 n. 3 cod.pen e art. 7 Legge n. 203/1991, confermando nel resto.
1.2 Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero, deducendo: -la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen per inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, risultante dal testo del provvedimento, essendo il Tribunale pervenuto all'esclusione delle aggravanti sulla base di una visione atomistica e parcellizzata della vicenda processuale, decontestualizzando la richiesta estorsiva del GA e pretermettendo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Arzente Luciano, pur riconoscendo la gravità indiziaria in relazione alla tentata estorsione semplice. Osserva il P.m. ricorrente come la condotta illecita sia stata realizzata attraverso | 'implicita ma inequivoca minaccia di danni qualora la p.o. non avesse dato seguito al preteso pagamento di non meglio precisate somme di danaro, pretesa giustificata dall'ubicazione dell'attività commerciale del US nel quartiere Capizzaglie di Lamezia Terme, sottoposto al controllo della cosca Cerra-Torcasio- Gualtieri. Inoltre, l'omessa considerazione delle dichiarazioni del collaboratore Arzente, che ha riferito circa l'appartenenza del GA alla cosca, è contraddetta dalla ritenuta credibilità del medesimo ad opera della sentenza emessa il 2.5.2016 nei confronti di 40 affiliati al sodalizio criminoso. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è fondato limitatamente alla ritenuta insussistenza dell'aggravante ex art. 7 L.203/1991. L'impugnata ordinanza ha sostenuto che, nella specie, non sia ravvisabile un messaggio intimidatorio in forma silente poiché la persona offesa ha riferito di conoscere solo di vista l'indagato, circostanza che induce ad escludere che abbia avuto consapevolezza della provenienza della richiesta di denaro da associazione mafiosa, aggiungendo che l'avvertimento al US di essere tenuto ad esborsi di danaro perché si trovava in una zona dove devi "1 den 2 pagare qualcosa" " non evoca l'utilizzazione della metodologia mafiosa, "non palesandosi ciò nel mero riferimento alla zona di ubicazione dell'attività commerciale, che costituisce un fattore non significativo e non sintomatico della utilizzazione della peculiare metodologia a cui la legge riconnette un rilevante aggravamento di pena". La richiamata motivazione è manifestamente illogica e frutto di un'erronea interpretazione della norma di riferimento. La Corte di Legittimità ha precisato che l'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, configura due ipotesi di circostanze aggravanti: la prima relativa al reato commesso dal soggetto, appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., che si avvale del metodo mafioso, ai fini della cui integrazione non è necessaria la prova l'esistenza della associazione criminosa, essendo sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione;
la seconda che, invece, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di una associazione mafiosa, implica necessariamente l'esistenza reale e non semplicemente supposta di essa e richiede, ai fini della sua integrazione, la prova della oggettiva finalizzazione dell'azione a favorire l'associazione e non un singolo partecipante. (Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 26551501). La "ratio" sottostante all'aggravante risiede nel fine di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata. La giurisprudenza di legittimità con orientamento costante e consolidato riconosce che, ai fini della ravvisabilità della circostanza, è necessario e sufficiente il ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, a comportamenti specificamente evocativi della forza intimidatrice propria del vincolo associativo di tipo mafioso ( ex multis Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015 , Capuozzo, Rv. 264900; n. 16053 del 25/03/2015 , Campanella, Rv. 263525 ;Sez. 5, n. 42818 del 19/06/2014 , Pg in proc. Savarese e altri, Rv. 261761). Il terzo comma dell'art. 416 bis c.p. delinea il metodo mafioso fissando tre peculiari parametri costituiti dalla forza intimidatrice del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà, qualificabili come elementi strumentali tipici per la realizzazione degli scopi propri dell'associazione, espressivi di una diffusa capacità di sopraffazione nell'ambiente in cui la stessa opera. Il requisito del radicamento territoriale è, dunque, alla stregua del dato normativo, condizione imprescindibile del concreto esercizio della metodologia mafiosa perché solo attraverso il controllo, stabile e duraturo, del contesto ambientale si creano le condizioni per l'efficace dispiegarsi dell'intimidazione e possono conseguirsi le condizioni di assoggettamento ed den omertà che rendono pressocchè impermeabili intere comunità alle sollecitazioni istituzionali . In simili contesti le attività economiche costituiscono obiettivo prioritario di pratiche di taglieggiamento che associano al perseguimento di un illecito profitto lo scopo di assicurare al sodalizio un capillare controllo del tessuto produttivo dell'area d'interesse. Nella specie, risulta -pertanto- erronea e palesemente illogica la svalutazione dell'indicazione logistica fornita al US dal GA allorchè l'apostrofava con la frase "vedi che ti trovi in una zona dove devi pagare qualcosa", giacchè sotto il profilo strettamente semantico la stessa fa discendere in termini necessitati l'obbligo di pagare dalla collocazione dell'azienda del US nel quartiere Capizzaglie, e contiene, come riconosciuto dalla stessa impugnata ordinanza, un'implicita ma inequivoca minaccia di danni in caso di rifiuto da parte dell'imprenditore. Orbene, la valutazione del Tribunale circa " l'avvertimento" al US, apprezzato come obiettivamente idoneo a coartare la volontà del soggetto passivo del reato, risulta intrinsecamente contraddittoria con l'assunto, di seguito accreditato, che lo stesso non richiami nelle forme, nei contenuti allusivi e nel riferimento alla " zona" modalità operative caratteristiche di associazioni di tipo mafioso, in assenza di qualsivoglia analisi del contesto in cui la condotta è maturata e della carica persuasiva del messaggio in relazione alle condizioni ambientali.
3. Ad esiti reiettivi deve, invece, pervenirsi con riguardo all'aggravante di cui all'art. 628,comma terzo, n. 3 cod.pen. per la cui configurabilità è necessario che sia accertata l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso. Il Tribunale ha ricordato che l'ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro in data 23/6/2016 che aveva ritenuto la partecipazione del GA alla cosca Cerra-Torcasio-Gualtieri è stata oggetto d'annullamento da parte dello stesso Ufficio sicchè non ne risultano integrati allo stato- i presupposti. Infatti, sebbene non sia necessario che l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso risulti accertata con sentenza definitiva, è tuttavia necessario che tale accertamento sia avvenuto quantomeno nel contesto del provvedimento di merito in cui la citata aggravante ha trovato applicazione (Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Bianco, Rv. 267850).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 e rinvia al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame con integrale trasmissione degli atti. Rigetta nel resto. Così deciso il 30/11/2016. Il Consigliere estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIAIl Presidente SECONDA SEZIONE PENALE Giacomo Fumu Anna Maria De Santis IL - 2 GEN 20 Пиши 17 CANCELLEREMADI Daniele Colepinto Z I N O S A