Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/05/2000, n. 12
CASS
Sentenza 31 maggio 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In tema di interpretazione degli atti, poiché l'efficacia operativa dell'art. 143 cod. proc. pen. è subordinata all'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato, qualora l'imputato straniero mostri, in qualsiasi maniera, di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati e non rimanga completamente inerte ma, al contrario, assuma personalmente iniziative rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente, al giudice non incombe l'obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete, non essendo del resto rinvenibile nell'ordinamento processuale un principio generale da cui discenda il diritto indiscriminato dello straniero, in quanto tale, a giovarsi di tale assistenza. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che l'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato costituisce indagine di mero fatto il cui esito, se riferito dal giudice con argomentazioni esaustive e concludenti, sfugge al sindacato di legittimità).

La mancata traduzione nella lingua dell'imputato alloglotta del decreto di citazione a giudizio, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 143 cod. proc. pen. come interpretato da Corte cost. 12 gennaio 1993 n. 10, integra una nullità generale di tipo intermedio (artt. 178, lett. c e 180 cod. proc. pen.) la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza e che resta sanata dalla comparizione della parte.

In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri.

Commentari58

Mostra tutto (58)
  • 1La denuncia non può essere presentata dal privato via posta elettronica
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

    GIP Perugia, ord. 29 ottobre 2020 (dep. 13 novembre 2020), giud. d'Andria 1. La questione giuridica affrontata nel provvedimento in epigrafe concerne la tematica relativa alla qualificazione di uno scritto che, pur avendo i contenuti sostanziali di una denuncia, venga trasmesso irritualmente dal privato tramite PEC all'indirizzo email della Procura della Repubblica. Nel caso di specie, con tale email si portava a conoscenza del pubblico ministero la generica e confusa commissione di una pluralità di illeciti commessi nel settore nella sanità pubblica[1]. Ebbene, il pubblico ministero procedente avanzava richiesta di archiviazione al g.i.p., sostenendo che il materiale così pervenuto non …

     Leggi di più…

  • 2Decreto "antiscarcerazioni".Corte cost. n.245 del 2020: una declaratoria di infondatezza non sempre attenta alle argomentazioni dei giudici a quibus
    Franco Della Casa · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Decreto "antiscarcerazioni". Corte cost. n.245 del 2020: una declaratoria di infondatezza non sempre attenta alle argomentazioni dei giudici a quibus* di Franco Della Casa La Corte costituzionale si è pronunciata negativamente sulle quaestiones sollevate da tre giudici rimettenti nei confronti dell'art. 2-bis d.l.28/2020 (convertito con l. 70/2020). Nel commento si concentra l'attenzione sulle eccezioni che assumono come parametro gli artt. 24, comma 2, 32 e 27, comma 3, Cost. Le riserve che vengono formulate riguardano soprattutto la motivazione della sentenza, che risulta non sempre adeguata rispetto alle articolate argomentazioni contenute nelle ordinanze di rimessione. Assume un …

     Leggi di più…

  • 3Decreto "antiscarcerazioni".Corte cost. n.245 del 2020: una declaratoria di infondatezza non sempre attenta alle argomentazioni dei giudici a quibus
    Franco Della Casa · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

  • 4La denuncia non può essere presentata dal privato via posta elettronica
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

    GIP Perugia, ord. 29 ottobre 2020 (dep. 13 novembre 2020), giud. d'Andria Leggi l'ordinanza 1. La questione giuridica affrontata nel provvedimento in epigrafe concerne la tematica relativa alla qualificazione di uno scritto che, pur avendo i contenuti sostanziali di una denuncia, venga trasmesso irritualmente dal privato tramite PEC all'indirizzo email della Procura della Repubblica. Nel caso di specie, con tale email si portava a conoscenza del pubblico ministero la generica e confusa commissione di una pluralità di illeciti commessi nel settore nella sanità pubblica[1]. Ebbene, il pubblico ministero procedente avanzava richiesta di archiviazione al g.i.p., sostenendo che il materiale …

     Leggi di più…

  • 5La denuncia non può essere presentata dal privato via posta elettronica
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Mostra tutto (58)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/05/2000, n. 12
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12
Data del deposito : 31 maggio 2000

Testo completo