Sentenza 31 maggio 2000
Massime • 3
In tema di interpretazione degli atti, poiché l'efficacia operativa dell'art. 143 cod. proc. pen. è subordinata all'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato, qualora l'imputato straniero mostri, in qualsiasi maniera, di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati e non rimanga completamente inerte ma, al contrario, assuma personalmente iniziative rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente, al giudice non incombe l'obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete, non essendo del resto rinvenibile nell'ordinamento processuale un principio generale da cui discenda il diritto indiscriminato dello straniero, in quanto tale, a giovarsi di tale assistenza. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che l'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato costituisce indagine di mero fatto il cui esito, se riferito dal giudice con argomentazioni esaustive e concludenti, sfugge al sindacato di legittimità).
La mancata traduzione nella lingua dell'imputato alloglotta del decreto di citazione a giudizio, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 143 cod. proc. pen. come interpretato da Corte cost. 12 gennaio 1993 n. 10, integra una nullità generale di tipo intermedio (artt. 178, lett. c e 180 cod. proc. pen.) la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza e che resta sanata dalla comparizione della parte.
In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri.
Commentari • 58
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GIP Perugia, ord. 29 ottobre 2020 (dep. 13 novembre 2020), giud. d'Andria 1. La questione giuridica affrontata nel provvedimento in epigrafe concerne la tematica relativa alla qualificazione di uno scritto che, pur avendo i contenuti sostanziali di una denuncia, venga trasmesso irritualmente dal privato tramite PEC all'indirizzo email della Procura della Repubblica. Nel caso di specie, con tale email si portava a conoscenza del pubblico ministero la generica e confusa commissione di una pluralità di illeciti commessi nel settore nella sanità pubblica[1]. Ebbene, il pubblico ministero procedente avanzava richiesta di archiviazione al g.i.p., sostenendo che il materiale così pervenuto non …
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Decreto "antiscarcerazioni". Corte cost. n.245 del 2020: una declaratoria di infondatezza non sempre attenta alle argomentazioni dei giudici a quibus* di Franco Della Casa La Corte costituzionale si è pronunciata negativamente sulle quaestiones sollevate da tre giudici rimettenti nei confronti dell'art. 2-bis d.l.28/2020 (convertito con l. 70/2020). Nel commento si concentra l'attenzione sulle eccezioni che assumono come parametro gli artt. 24, comma 2, 32 e 27, comma 3, Cost. Le riserve che vengono formulate riguardano soprattutto la motivazione della sentenza, che risulta non sempre adeguata rispetto alle articolate argomentazioni contenute nelle ordinanze di rimessione. Assume un …
Leggi di più… - 3. Decreto "antiscarcerazioni".Corte cost. n.245 del 2020: una declaratoria di infondatezza non sempre attenta alle argomentazioni dei giudici a quibusFranco Della Casa · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
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GIP Perugia, ord. 29 ottobre 2020 (dep. 13 novembre 2020), giud. d'Andria Leggi l'ordinanza 1. La questione giuridica affrontata nel provvedimento in epigrafe concerne la tematica relativa alla qualificazione di uno scritto che, pur avendo i contenuti sostanziali di una denuncia, venga trasmesso irritualmente dal privato tramite PEC all'indirizzo email della Procura della Repubblica. Nel caso di specie, con tale email si portava a conoscenza del pubblico ministero la generica e confusa commissione di una pluralità di illeciti commessi nel settore nella sanità pubblica[1]. Ebbene, il pubblico ministero procedente avanzava richiesta di archiviazione al g.i.p., sostenendo che il materiale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/05/2000, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA Presidente Udienza Pubblica
1.Dott. PASQUALE TROJANO Componente del 31/05/00
2. " FRANCESCO MORELLI Componente R.G.N. 41105/99
3. " BRUNO ROSSI Componente
4. " GIOVANNI DE RT Componente
5. " VINCENZO LA Componente
6. " GI RA Componente
7. " GI FE Componente
8. " LO PP Componente
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AK ME n. 1/1/1970 a Marrakech (Marocco);
avverso la sentenza emessa dalla C.A. di Firenze in data 20.04.1999;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Bruno ROSSI;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avv. Gen. Dott. Vincenzo GALGANO;
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Il 24.4.1999 la Corte d'appello di Firenze ha confermato, tra l'altro, la pronuncia di condanna alla pena di sei anni di reclusione e tre milioni di lire di multa emessa il 6-7-1998 dal Tribunale di Lucca nei confronti del cittadino marocchino ED AK, riconosciuto colpevole dei delitti di violazione di domicilio, rapina e lesioni volontarie aggravati ed espulso dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 13 della legge 6-3-1998, n.40. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, il quale con il primo motivo deduce la nullità dell'interrogatorio condotto dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 391/3, cpp., delle ordinanze di convalida dell'arresto e di custodia cautelare, del decreto che dispose il giudizio immediato e di tutti gli atti successivi, comprese le sentenze di primo e di secondo grado, per violazione dell'art. 143 cpp. e delle norme, anche pattizie, connesse, sull'assunto che l'AN nella fase delle indagini, benchè ignaro della lingua italiana, non era stato assistito dall'interprete.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'illegittimità della decisione impugnata ai sensi dell'art. 606, lett. D, cpp., avendo la corte territoriale immotivatamente respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento per l'escussione, e il confronto di NC GE e ES MU, al fine di chiarire il contenuto e la valenza delle deposizioni dalle stesse rese, rispettivamente, in veste di testimone e d'imputata in procedimento connesso, dinanzi al tribunale di Lucca e dimostrare l'estraneità dell'AN ai fatti criminosi.
Con l'ultimo motivo di gravame il ricorrente si duole della statuizione sulla misura di sicurezza speciale, confermata dalla corte di merito senza alcuna preventiva disamina della pericolosità sociale dell'imputato.
Sui punti dianzi indicati la corte d'appello fiorentina ha osservato:
Quanto al primo che l'AN era "sempre stato assistito da interprete, sicchè, quanto meno a partire dal primo interrogatorio del giudice per le indagini preliminari,(aveva)conosciuto i tre delitti dei quali era accusato ... mediante la traduzione dell'ordinanza cautelare " e, altresì, che, disponendo l'art. 109, cpp. che gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana, nessun obbligo incombeva sugli organi procedenti di "scrivere" in lingua araba l'ordinanza impositiva della misura coercitiva e il decreto di citazione a giudizio.
Quanto al secondo punto, che "attesa l'ampiezza del materiale probatorio" corroborativo della chiamata in correità spiegata dal coimputato ME MI, il confronto tra la NT e la GI non era da considerarsi "rilevante", risultando, in ogni caso, pienamente provato il diretto coinvolgimento dell'AN nell'impresa criminosa con un ruolo, per giunta, di assoluta preminenza.
Sul terzo punto la corte distrettuale non ha interloquito, perché la questione dell'illegittimità dell'espulsione non era stata sollevata né con l'atto d'appello, né con la "memoria difensiva e integrativa" successivamente depositata dalla difesa.
Riguardo al primo dei problemi illustrati, la seconda sezione penale di questa Corte suprema, investita della cognizione del ricorso, ritenendo che la questione fosse, in concreto, rilevante e osservando che l'interpretazione data dalla Corte costituzionale all'art. 143, cpp. con la "sentenza interpretativa di rigetto" n. 19 del 19-1-1993 non ha sopito, in sede di legittimità, il contrasto tra la tesi, secondo cui l'imputato alloglotta non ha alcun diritto di ricevere il decreto di citazione a giudizio o l'ordinanza di custodia cautelare tradotti nella lingua madre, e quella opposta, secondo cui una lettura della norma in parola conforme al dettato dell'art. 24/2 Cost. e ai principi contenuti nelle convenzioni internazionali recepite dall'ordinamento italiano impone necessariamente la stesura anche in lingua straniera degli atti direttamente indirizzati alla persona contro cui si procede, ha rimesso la soluzione della disputa alle Sezioni unite penali. Il 10-5-2000 il difensore dell'imputato ha depositato una memoria.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606/3, cpp - , perché proposto per motivi non consentiti dalla legge, manifestamente infondati o concernenti questioni non dedotte con l'atto d'appello.
3 - Riguardo alla prima doglianza, che ha indotto la sezione semplice ad affidare a queste Sezioni unite la decisione del gravame, va notato che la scarsa perspicuità della motivazione adottata sul punto dal giudice di secondo grado non intacca la validità dell'argomento usato da quello di prime cure per respingere l'eccezione sollevata dalla difesa con esclusivo riferimento, peraltro, al decreto di giudizio immediato.
La decisione del tribunale, pervero, è basata sostanzialmente sulla circostanza, ritenuta decisiva e assorbente, che l'imputato, a suo tempo interrogato in lingua italiana e autore di numerose istanze, alcune delle quali, come, ad esempio, quella con cui sollecitava l'incidente probatorio, scritte di proprio pugno, non aveva mai informato l'autorità procedente della volontà di farsi assistere da un interprete, né aveva dato segni inequivocabili di averne bisogno. La stessa Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 10 del 12-1-1993, richiamata dalla successiva ordinanza n. 64 del 10-2-1994, chiarito che il contenuto e la portata dell'attività dell'interprete vanno determinati "in dipendenza della finalità generale di garantire all'imputato che non intende o non parla la lingua italiana di comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa" e che, conseguentemente, la norma dettata dall'art. 143 cpp. va interpretata in sintonia con tale finalità, ha precisato che la disposizione, a differenza di altre (artt. 109/2 e 169/3, cpp.), le quali prescindono dal presupposto della effettiva comprensione della lingua propria degli atti processuali, postula necessariamente che la persona interessata risulti incapace di capire tale lingua. Secondo il giudice delle leggi, dunque, l'efficacia operativa dell'art. 143 cpp. è subordinata al verificarsi di una condizione essenziale, l'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato.
Ne deriva che, se lo straniero ha mostrato, in qualsivoglia maniera, di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati e non è rimasto completamente inerte, ma al contrario, ha assunto personalmente delle iniziative rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente, il giudice non ha alcun obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete.
In tal senso, del resto, si è da tempo orientata la giurisprudenza di questa Corte che in una lunga serie di pronunce ha evidenziato l'inesistenza nel nostro ordinamento processuale di un principio generale su cui fondare il diritto indiscriminato dello straniero, in quanto tale, a giovarsi dell'assistenza dell'interprete (Sez. I, 27-11-1992, n. 2421 - KAMEL;
Sez. III, 11-3-1993, n. 445 - OSAGIE;
Sez. VI, 2-7-1993, n. 1177 - BANGULA;
Sez. V, 8-3-1995, n. 843 - TOUNSI). In conclusione, può affermarsi con riferimento alle tre disposizioni del codice di rito riferibili all'argomento, che mentre per l'art. 109/2 la conoscenza della lingua italiana da parte della persona coinvolta nel procedimento è circostanza del tutto irrilevante e mentre per l'art. 169/3 tale conoscenza deve risultare provata, ai fini dell'applicazione dell'art. 143 ciò che è, invece, necessario è la prova dell'ignoranza della lingua medesima.
Si tratta, com'è evidente, di un'indagine di mero fatto il cui esito, se riferito dal giudice di merito con argomentazioni esaustive e concludenti, sfugge al sindacato di legittimità. Nella specie il tribunale ha ritenuto che l'imputato non ignorasse la lingua italiana sulla base di elementi concreti emergenti dal suo stesso comportamento processuale e non contestati dalla difesa. Né tale scelta può risultare, in qualche modo, infirmata, sotto il profilo logico, dalla successiva decisione di "estendere" all'AN la nomina dell'interprete designato al coimputato, emergendo chiaramente dal tenore del processo verbale del dibattimento che il provvedimento fu adottato non già per effetto di un ripensamento circa l'effettiva capacità dell'imputato di seguire il processo, bensì per un encomiabile eccesso di scrupolo garantistico, ma "ad abundantiam".
La nomina dell'interprete e la contestuale traduzione in lingua araba del decreto di giudizio immediato produssero, comunque, la conseguenza di dissolvere le preoccupazioni del difensore, dal quale l'AN era allora assistito, che, infatti, neppure al momento della formulazione delle conclusioni sollevò altre obiezioni riguardo all'atto di citazione, di cui, dunque, accettò gli effetti sanandone, con ciò stesso, l'asserita nullità, ai sensi degli artt. 183, lett. A e 184/3, cpp.
3A - Nullità che - è opportuno sottolinearlo - quantunque astrattamente configurabile in presenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'art. 143 cpp., secondo la lettura "allargata" data di questa noma, come s'è visto, dalla Corte costituzionale, non impingendo, neppure quando venga in considerazione la "vocatio in jus", alcuna delle ipotesi tassativamente elencate dall'art. 179, cpp., deve annoverarsi, in difetto di una specifica previsione della norma in parola, tra quelle contemplate dagli artt. 178, lett. C e 180 cpp., la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza. La contraria tesi (Cass. Sez. Vi, 13-12-1993 n. 292 - CHIEF MBULO) è fondata sull'arbitraria equiparazione dell'"omessa citazione dell'imputato", vale a dire della totale mancanza, storicamente accertata, di un atto idoneo alla instaurazione del rapporto processuale, la quale integra una nullità assoluta e insanabile (art. 179/1 cpp.) alle "irregolarità", come le definisce l'art. 184, cpp., delle "citazioni, degli avvisi e delle notificazioni", che sono, invece, sanate dalla comparizione della parte, cui è riconosciuta soltanto la facoltà di chiedere un termine a difesa, comportando la rinuncia, esplicita o implicita, all'esercizio della stessa la sanatoria della nullità, proprio perché concernente un atto di cui non è in discussione l'esistenza, bensì la ritualità. Viepiù, sotto questi ulteriori profili, il primo motivo di ricorso, che investe anche gli atti compiuti durante la fase delle indagini preliminari, si appalesa inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
3B - Per mera completezza argomentativa può aggiungersi che, a mente degli artt. 94/1 bis, disp. att. cpp. e 23/4, D.P.R. 29-4- 1976, n. 431, il direttore del penitenziario, nel quale il detenuto fa ingresso, ha l'obbligo di curare che il predetto abbia precisa conoscenza, eventualmente con l'ausilio di un interprete, del provvedimento impositivo della custodia cautelare, illustrandogliene, ove occorra, il contenuto e ponendolo, quindi, in condizione di sapere di che cosa lo si accusa e di approntare i possibili rimedi.
4 - Quanto al secondo motivo di gravame, si osserva che l'AN, pur deducendo formalmente la mancata assunzione di una prova decisiva quale effetto di un immotivato rifiuto opposto dalla corte territoriale alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nella sostanza prospetta una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta nella sentenza impugnata o, quanto meno, un'interpretazione alternativa dei medesimi, indugiandosi in una serie di considerazioni intrise di merito assolutamente incompatibili con il giudizio di legittimità.
4A - A questa corte è normativamente preclusa, invero, la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione, operando un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno.
Nell'ottica monadista del nuovo legislatore, che ha concentrato la sua attenzione sul "testo" del provvedimento impugnato (art. 606, lett. E, cpp), questo si presenta all'osservatore come un elaborato dell'intelletto, articolato in una serie di proposizioni concatenate costituenti un sistema logico in sé compiuto e autonomo, impermeabile, quindi, a intrusioni concettuali esorbitanti dal suo ambito.
Appare chiaro, allora, che il sindacato di legittimità sulla motivazione è costretto negli angusti confini di una verifica limitata alla coerenza strutturale della sentenza, in sé e per sé considerata, condotta cioè alla stregua degli stessi parametri valutativi cui è "geneticamente" informata, ancorchè questi siano ipoteticamente rimpiazzabili con altri non meno validi e congruenti. 4 B. E la corte fiorentina ha spiegato bene perché si è convinta della superfluità della rinnovazione o assunzione delle prove richieste dalla difesa, evidenziando la ricchezza dei dati dimostrativi della responsabilità dell'imputato, secondo un itinerario logico che non presenta evidenti smagliature o contraddizioni interne e che, in quanto tale, non può essere messo in discussione in questa sede.
5 - Riguardo all'ultimo motivo di gravame, è sufficiente osservare che il problema della non corretta applicazione dell'art. 13 della legge n. 40/98, in relazione agli artt. 202, 203 e 204, cp., è stata sollevato per la prima volta con l'atto di ricorso e poiché il difetto di motivazione circa la sussistenza del presupposto della pericolosità sociale per l'applicazione della misura di sicurezza speciale sicuramente non rientra tra le questioni "rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo" ai sensi dell'art. 609/2 cpp. si ricade nella terza delle cause d'inammissibilità contemplate dall'art. 606/3 dello stesso codice.
A mente dell'art. 616, cpp., il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali, nonché di una sanzione pecuniaria che stimasi congruo determinare, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, in due milioni di lire.
P. Q. M.
La Corte, visti gli artt. 606, 615, 616, cpp., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il proponente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di due milioni di lire in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31-5-2000.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2000.