Sentenza 30 novembre 2012
Massime • 1
In presenza di un atto di parte, qualificato come denuncia di conflitto, il giudice è tenuto a disporne l'immediata trasmissione alla Corte di Cassazione solo in quanto sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona e non, invece, quando la parte si limiti a sollecitare il giudice a creare un conflitto, nel qual caso l'atto di parte dovrà essere considerato come una comune eccezione di incompetenza o come generica richiesta, formulata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2012, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 30/11/2012
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 3533
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 26815/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIBUNALE VARESE - CONFLITTO N. IL;
1) GIP TRIBUNALE MILANO N. IL;
avverso l'ordinanza n. 1967/2012 GIP TRIBUNALE di VARESE, del 21/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Gialanella Antonio, che ha domandato dichiararsi la competenza del Gip del Tribunale di Milano in accoglimento della richiesta del Gip del Tribunale di Varese limitatamente alle posizioni indicate nell'atto di rilievo del conflitto.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento in data 21.6.2012 il Gip del Tribunale di Varese - premesso che il Procuratore della repubblica di Varese aveva denunciato il conflitto di competenza tra il Gip del Tribunale di Varese e quello del Tribunale di Milano - ha trasmesso gli atti a questa Corte chiedendo affermarsi "come richiesto anche dai magistrati inquirenti, la competenza del Gip del Tribunale di Milano" in relazione alla decisione sulla richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata dal Procuratore della Repubblica di Varese nei confronti degli indagati specificamente indicati. Rilevava che il Procuratore della repubblica di Milano, direzione distrettuale antimafia, in data 11.7.2011 aveva avanzato al Gip del Tribunale della stessa sede la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di quarantasette indagati per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73;
che il Gip del Tribunale di Milano con provvedimento del 31.1.2012 aveva rigettato la richiesta in relazione al reato associativo per insussistenza della gravità indiziaria ed aveva ritenuto per gli altri reati la competenza del Gip del Tribunale di Varese. Conseguentemente, il Procuratore della repubblica di Varese aveva riformulato la richiesta, investendo il Gip del Tribunale di Varese, domandando l'applicazione delle misura cautelare in relazione ai fatti commessi in Varese, nonché, l'applicazione della misura provvisoria nei confronti degli altri indagati per i fatti commessi a Milano e la successiva trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per competenza.
Quindi, dava atto che in data 18.5.2012 aveva emesso ordinanza con la quale aveva applicato la misura cautelare agli indagati in relazione ai fatti commessi nel circondario di Varese e, non ravvisando l'urgenza, aveva disatteso la richiesta di applicazione della misura cautelare provvisoria per gli altri indagati, trasmettendo gli atti al Gip del Tribunale di Milano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto è insussistente.
1. Per aversi un conflitto di competenza occorre la coesistenza di volontà contrastanti di due o più giudici di prendere o ricusare la cognizione del medesimo reato con conseguente paralisi del procedimento.
Ne consegue che presupposto necessario di un procedimento incidentale di conflitto è una situazione di contrasto relativamente alla quale solo il giudice può sollevare conflitto e non già le parti, le quali sono abilitate a denunciare unicamente una situazione conflittuale reale ed effettiva e non potenziale.
In presenza di un atto di parte, qualificato come denuncia di conflitto, il giudice è tenuto a disporne l'immediata trasmissione alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 30 c.p.p., comma 2, solo in quanto il contenuto dell'atto di parte, da questa qualificato come denuncia o "sollecitazione" di conflitto, corrisponda esattamente alle previsioni di cui all'art. 28 c.p.p., nel senso che, in base a quanto in esso rappresentato (indipendentemente dalla fondatezza o meno), sia astrattamente configurabile una situazione in cui, secondo la parte, vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona.
Tale condizione non si verifica e l'adempimento anzidetto non deve, quindi, avere luogo, quando la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei la situazione di conflitto. In questa ipotesi il giudice, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione (nel qual caso risulterà applicabile il comma 1 e non il comma 2 dell'art. 30 c.p.p.), dovrà considerare l'atto di parte alla stregua di una comune eccezione di incompetenza o di una generica richiesta, formulata ai sensi dell'art. 121 c.p.p., provvedendo di conseguenza (Sez. 1, n. 14006, 22/02/2007, rv. 236368; Sez. 6, n. 2630, 04/07/1996, rv. 205860).
2. Nel caso di specie, da quanto prospettato dal Gip del tribunale di Varese che ha trasmesso gli atti a questa Corte non emerge affatto la sussistenza del conflitto.
Infatti, successivamente all'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Milano, in data 31.1.2012, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare avanzata dal Procuratore della repubblica di Milano, la richiesta è stata riformulata dal Procuratore della repubblica di Varese che ha investito il Gip del Tribunale della stessa sede il quale ha deciso su detta richiesta in data 18.5.2012 ed ha emesso ordinanza con la quale da un lato ha applicato la misura cautelare agli indagati in relazione ai fatti commessi nel circondario di Varese e dall'altro, non ravvisando l'urgenza, ha disatteso la richiesta di applicazione della misura cautelare provvisoria per gli altri indagati in relazione ai fatti commessi in Milano;
quindi, limitatamente agli stessi, ha trasmesso gli atti al Gip del Tribunale di Milano. Invero, non risulta, ne' dalla nota del Procuratore della Repubblica di Varese in data 15.6.2012 - ritenuta denuncia di conflitto - ne' dagli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a questa Corte, che il Gip del Tribunale di Milano, cui sono stati trasmessi gli atti limitatamente ad alcuni indagati a seguito dell'ordinanza di quello di Varese in data 18.5.2012, abbia declinato la competenza, ovvero abbia provveduto - come è plausibile - sulla richiesta cautelare.
All'evidenza, il Gip del Tribunale di Varese irritualmente ha dichiarato il conflitto quando già si era spogliato degli atti, in parte per avere già deciso e in parte per averli trasmessi al Gip del Tribunale di Milano, senza indicare neppure l'esito di detta trasmissione.
Pertanto, allo stato degli atti, il conflitto non può ritenersi sussistente.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2013