Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2012, n. 113
CASS
Sentenza 30 novembre 2012

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In presenza di un atto di parte, qualificato come denuncia di conflitto, il giudice è tenuto a disporne l'immediata trasmissione alla Corte di Cassazione solo in quanto sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona e non, invece, quando la parte si limiti a sollecitare il giudice a creare un conflitto, nel qual caso l'atto di parte dovrà essere considerato come una comune eccezione di incompetenza o come generica richiesta, formulata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2012, n. 113
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 113
    Data del deposito : 30 novembre 2012

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