Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2012, n. 14991
CASS
Sentenza 12 gennaio 2012

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Massime8

Le dichiarazioni del teste assistito necessitano, per essere utilizzate come prova, di riscontri esterni autonomi, che non possono, quindi, consistere in elementi di prova provenienti dallo stesso dichiarante. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non potessero essere considerati riscontri autonomi quelli provenienti da dichiarazioni del medesimo teste assistito, contenute in intercettazioni telefoniche, il cui significato, in uno all'identità dei chiamanti, era stato spiegato dallo stesso propalante).

È inoppugnabile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari autorizza la richiesta del pubblico ministero di riaprire le indagini a seguito della disposta archiviazione.

Non v'è correlazione tra accusa e sentenza ove il giudice, a fronte di un'imputazione di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di ogni genere, pronunci condanna per il reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti, senza che nell'imputazione siano indicati nelle loro componenti fattuali e soggettive, sia pure sommariamente, i singoli episodi di spaccio, o di detenzione a fini di spaccio specie se l'imputazione non contenga alcun riferimento alla commissione, ad opera dell'associazione, di alcuno dei reati fine.

Il divieto della "reformatio in peius" in appello riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena, sicchè, in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, discende non solo l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche l'impossibilità di elevare la pena comminata per singoli elementi.

Il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, riconosca la sussistenza di un'ipotesi delittuosa meno grave, non è vincolato, ai fini della determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale, dai criteri già adottati sul punto dal giudice della sentenza impugnata.

Le disposizioni che impediscono di utilizzare le dichiarazioni rese dal soggetto che si sia avvalso poi della facoltà di non rispondere sono poste a presidio dei diritti di difesa dell'imputato nel senso che non possono essere utilizzate per giustificare un giudizio di colpevolezza, ma di esse si può tener conto sempre a favore dell'imputato.

In tema di concorso di persone, è sufficiente che il compartecipe abbia rafforzato l'altrui proposito criminoso, anche soltanto dando il suo tacito assenso. (Nella specie, è stato riconosciuto il concorso morale di un personaggio di vertice di un clan mafioso che, avendo partecipato ad una riunione in cui si decise la commissione di un omicidio, si limitò ad ascoltare in silenzio, dimostrando di avere condiviso la decisione).

Al ricorrente in cassazione non è consentito, con i motivi nuovi di cui all'art. 611 cod. proc. pen., dedurre una violazione di legge se era stato originariamente censurato solo il vizio di motivazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo nuovo con cui, pur con riferimento al medesimo capo della sentenza, si era dedotta una nullità di un atto in violazione di una norma processuale, essendo la censura originaria riferita ad un vizio di motivazione per travisamento degli atti in relazione ad un atto mai presentato dalla difesa).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2012, n. 14991
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14991
Data del deposito : 12 gennaio 2012

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