Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2013, n. 44324
CASS
Sentenza 18 aprile 2013

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La celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato non impedisce al giudice di appello di disporre d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'istruzione ritenuta assolutamente necessaria per giungere ad una decisione, di colpevolezza o di innocenza, attraverso un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire. (In motivazione, la Corte ha precisato che, qualora l'attivazione dei poteri officiosi sia sollecitata dal pubblico ministero, l'interesse dell'imputato a vedersi giudicato in base ad un compendio probatorio non completo, ed a bloccare quindi ogni integrazione in senso a lui sfavorevole, non può che soccombere rispetto all'interesse dello Stato alla ricerca della verità, anche a costo di sacrificare l'ulteriore interesse statale alla rapida definizione del processo, perseguito incentivando la scelta del rito abbreviato).

In tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.

In tema di impugnazione, sono inammissibili i motivi nuovi presentati dal Pubblico Ministero a mezzo del servizio postale, qualora la raccomandata giunga nella cancelleria del giudice dell'impugnazione oltre il termine, previsto dall'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., di quindici giorni prima dell'udienza, a nulla rilevando l'anticipazione degli stessi a mezzo telefax, trattandosi di una modalità di trasmissione dell'impugnazione non consentita dalla legge.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2013, n. 44324
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44324
Data del deposito : 18 aprile 2013

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