Versione
24 ottobre 1989
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1 marzo 1991
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21 gennaio 2001
21 gennaio 2001
Art. 544. Redazione della sentenza 1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo e' redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza e' fondata.
2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia.
3. Quando la stesura della motivazione e' particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravita' delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, puo' indicare nel dispositivo un termine piu' lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia. (( 3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 e' raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si e' accordata precedenza ))
2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia.
3. Quando la stesura della motivazione e' particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravita' delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, puo' indicare nel dispositivo un termine piu' lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia. (( 3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 e' raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si e' accordata precedenza ))
Commentari • 407
- 1. Il tempus commissi delicti nel reato di omicidio stradale e nei reati "a distanza"Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024 · 239.9113
In via preliminare la Corte ha affrontato ex officio la questione della ammissibilità del ricorso sotto il duplice profilo della possibilità per il giudice di indicare nel dispositivo un termine per il deposito della sentenza di patteggiamento, analogamente a quanto previsto dall'art. 544 cod. proc. pen., e della decorrenza, in caso di siffatta eventuale indicazione, del termine per l'impugnazione della sentenza. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. VII, sentenza 30/03/2026, n. 11870Provvedimento: […] L'art. 1 I. n. 103 del 2017 stabilisce che il termine di prescrizione per i reati commessi dal 1° agosto 2017 è sospeso, fino a un massimo di un anno e sei mesi per ciascun grado di giudizio, tra la data in cui decorre il termine di cui all'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna (di primo o di secondo grado) e la pronuncia della sentenza del grado successivo o definitiva. […]Leggi di più...
- art. 4 L. 110/1975·
- art. 1 L. 103/2017·
- prescrizione·
- art. 159 c.p.·
- annullamento senza rinvio·
- estinzione del reato·
- art. 544 c.p.p.