Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 43.
(Elemento psicologico del reato)
Il delitto:
e' doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che e' il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, e' dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
e' preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso piu' grave di quello voluto dall'agente;
e' colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non e' voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresi' alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.
(Elemento psicologico del reato)
Il delitto:
e' doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che e' il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, e' dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
e' preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso piu' grave di quello voluto dall'agente;
e' colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non e' voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresi' alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.
Commentari • +500
- 1. IL “SILENZIO” DEL RISCHIO, LA “LOQUACITÀ” DEL FINEhttps://archiviopenale.it/ · 159.2772
[…] Il punto di partenza è ricercare le basi normative del dolo eventuale, da rinvenire non soltanto nell'articolo 43 del c.p., norma incompleta da questo punto di vista, ma in combinato disposto con alcune disposizioni della Parte generale e Speciale che tipizzerebbero tale forma di dolo. […] In questa prospettiva il dolo eventuale include sia il requisito della volontà, che quello dell'intenzionalità, entrambi previsti dall'art. 43 c.p. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/03/2020, n. 10211Provvedimento: […] La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., in relazione all'art. 43 cod. pen., e per vzio della motivazione, rilevando che i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla Corte di appello a conferma che la intermediazione in condotte illecite altrui vale ad integrare la colpa ostativa attengono a fattispecie in cui l'istante aveva agito su indicazione di elementi di spicco di un clan, accettando quindi il rischio di un coinvolgimento nei fatti ascrivibili a questi. […]Leggi di più...
- partecipazione a sodalizio criminoso·
- negligenza·
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- art. 43 cod. pen.·
- art. 314 cod. proc. pen.