Sentenza 12 dicembre 2017
Massime • 1
L'art. 611 cod. proc. pen., che prevede, per il giudizio di cassazione, la presentazione di motivi nuovi e memorie fino a quindici giorni prima dell'udienza in camera di consiglio, si applica anche per il procedimento in udienza pubblica, in quanto disposizione finalizzata a garantire la pienezza e l'effettività del contraddittorio ed a consentire al giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni prospettate.
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Di Anna Andreani. Con l'ordinanza n. 9314 dell'8 aprile 2024 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ai criteri di liquidazione del compenso dell'avvocato e della sussistenza o meno dell'onere di allegazione della notula con la specifica delle attività svolte. Il caso: Gli Avvocati Tizio e Tullio citarono in giudizio innanzi al Tribunale di Savona Sempronio, per sentirlo condannare al pagamento dei ... Leggi tutto… Di Eugenia Parisi. Il Giudice, nella liquidazione delle spese di causa, ha l'obbligo di motivare il motivo per cui si è discostato dalla nota spese depositata dalla parte vittoriosa Nota a Ordinanza della Corte di Cassazione n. 14038/2017 depositata il 6 giugno 2017. …
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Nota alla Sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 21347/2017 pubblicata il 14.11.2017. Il caso: La proprietà di diversi immobili tra cui uno adibito ad albergo ha convenuto in giudizio il Ministero degli Interni perché, a seguito di occupazione abusiva di massa dei locali, questo avrebbe omesso di procedere tempestivamente allo sgombero, provocando al proprietario un danno da lucro cessante ai sensi ... Leggi tutto… Commento a Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 16 maggio – 12 ottobre 2017, n. 23986. In primo grado l'attrice ha convenuto in giudizio la proprietà confinante asserendo che la scala edificata era in palese violazione delle norme codicistiche sulle distanze e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2017, n. 14038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14038 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2017 |
Testo completo
14038-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 3256 Piero Savani - Presidente - sez. Vito Di IC -UP 12/12/2017 - Relatore - Donatella Galterio R.G.N. 36003/2017 ND Gentili Ubalda Macrì ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da AL TO, nato a [...] il [...] OS NO, nato a [...] il [...] IE ND, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14-12-2016 della corte di appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Gabriele Mazzotta che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per i ricorrenti l'avvocato GI Vio, anche in sostituzione dell'avvocato Daniela Conzatti, nonché gli avvocati CO Saverio Fortuna e GI Bergamini che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. TO AL, NO OS e ND IE ricorrono per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Trento, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Rovereto in data 27 novembre 2015 impugnata dagli imputati ed anche dal Pubblico Ministero, ha dichiarato TO AL e ND IE responsabili anche del reato di cui all'articolo 178, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e, ritenuta la contestata recidiva, li ha condannati rispettivamente alla pena di anni tre, mesi dieci di reclusione ed anni tre mesi sei di reclusione, ed ha dichiarato altresì NO OS responsabile del reato continuato di cui agli articoli 81 cpv., 416, comma 2, 110 del codice penale e 178, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 42 del 2004, condannandolo alla pena di anni due e mesi cinque di reclusione. Ai ricorrenti sono stati contestati il reato di cui agli articoli 81 cpv., 416, commi 1 e 2, 110 del codice penale e 178, comma 1, lettere a) e b), d.lgs. n. 42 va del 2004 e 48 del codice penale e 178, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 42 del 2004, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si associavano tra loro allo scopo di commettere, come in effetti commettevano in concorso tra loro, più delitti di contraffazione e successiva autenticazione, detenzione per la commercializzazione e commercializzazione di oltre 130 tra dipinti, disegni d'autore ed opere di diversi quotati artisti, tra i quali DE, NO SI, BA, MO, EP, LI ecc. rivestendo i seguenti ruoli e mediante le seguenti condotte: AL, nel ruolo di promotore, costitutore e organizzatore dell'associazione, procedeva alla materiale contraffazione delle opere ed alla creazione della relativa documentazione storica di accredito delle stesse, ed in alcuni casi, provvedeva anche alla relativa commercializzazione delle opere d'arte cosi contraffatte presso vari mercanti d'arte del nord Italia;
OS e IE, nel ruolo di costitutori, organizzatori e diretti collaboratori e uomini di fiducia del AL, si attribuivano e attribuivano falsamente a LA RG più volte la proprietà della collezione "ON dell'Orologio", interamente contraffatta, occupandosi di presentare le opere e la relativa documentazione di accredito presso gli esperti d'arte di riferimento al fine di ottenerne l'archiviazione e i relativi certificati di autenticità dopo averli indotti in errore (in particolare al Prof. Luigi EN per l'artista NO SI il OS e alla dr.ssa Elena GL per l'artista IA BA e al Prof. DI per l'artista DE il IE); il IE, inoltre, provvedeva in alcuni casi anche alla commercializzazione delle opere d'arte contraffatte presso vari mercanti d'arte del nord Italia. Con la recidiva reiterata e specifica per TO 2 AL, con la recidiva reiterata per ND IE e con la recidiva semplice per NO OS. In Rovereto e provincia di Trento e nelle province di Treviso, Venezia e Verona dal giugno 2010 fino al 2 maggio 2012. 2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza i ricorrenti a mezzo dei rispettivi difensori articolano i seguenti motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. TO AL affida il ricorso a quattro motivi.
2.1.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la mancanza e/o l'illogicità della motivazione (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale) rilevante in ordine al rigetto dell'eccezione processuale formulata nei motivi d'appello, avverso l'ordinanza 5 dicembre 2014, con la quale il tribunale di Rovereto aveva ritenuto ingiustificata la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato. Argomenta che, all'udienza del 5 dicembre 2014, il ricorrente, tramite il va proprio difensore, presentava istanza di rinvio per legittimo impedimento, a causa delle precarie condizioni fisiche derivanti da un grave incidente stradale subito il 15 giugno del medesimo anno e comprovate dal certificato medico che prescriveva riposo per giorni sessanta (depositava, all'uopo, documentazione medica). Il Tribunale disponeva visita fiscale e, all'esito della stessa, respingeva la richiesta in quanto sarebbe risultato che a carico dell'imputato non erano emerse evidenze attuali tali da far ritenere l'impedimento assoluto ed effettivo a presenziare in aula o consentirne la presenza mediante trasporto. Richiamati i referti medici ed in particolare il referto a firma del dr. Gusso che dava atto di "gravi segni di scompenso vestibolare con episodi sincopali conseguenti a grave politrauma da sinistro stradale ... necessità quindi di riposo assoluto a domicilio e terapia per almeno 60 giorni", e ricordato che lo stesso medico dell'Ulss Veneto dr. Gusso aveva stimato nella scale di caduta di Morse un rischio del paziente pari a 50, quindi a rischio caduta (per gravi problemi neurologici), che sussiste quando il valore è maggiore o uguale a 45, sostiene il ricorrente che la Corte d'appello, con argomentazioni generiche ed in contrasto con quanto opinato dal medico stesso addetto alla visita fiscale, ha liquidato sbrigativamente l'assorbente questione procedurale, opinando che non era stato accertato un impedimento assoluto ed effettivo. Il medico, pur non menzionando esplicitamente l'impedimento assoluto ed effettivo, aveva invece riferito di patologie non certo irrilevanti, compatibili con quanto riscontrato dal dott. Gusso ("permangono senz'altro riserve con riferimento al quadro clinico sopra rapidamente sintetizzato ed in particolare in 3 riferimento al sospetto diagnostico non ancora escluso di patologia neurologica maggiore..."). Come immediata conseguenza delle sue condizioni fisiche e neurologiche, il ricorrente veniva giudicato invalido civile al 100%, con diritto all'accompagnamento, appena qualche giorno dopo l'effettuazione della visita fiscale. Pertanto, le complessive deduzioni dei sanitari avevano prospettato una situazione grave, ad alto rischio per il soggetto, corrispondente al richiesto impedimento assoluto, che avrebbe potuto e dovuto essere rilevato, cosicché la sentenza impugnata, non avendolo riconosciuto, sarebbe incorsa nel vizio di motivazione denunciato.
2.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine al reato di cui all'articolo 416 del codice penale van (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale). Sostiene che il tribunale di Rovereto aveva ritenuto che fosse intercorso un accordo tra il ricorrente, il IE e il AL (quest'ultimo, tuttavia, assolto nel giudizio abbreviato avanti il G.U.P.), non già di carattere occasionale ed accidentale (per il compimento di uno o più reati determinati), bensì diretto all'attuazione del più vasto programma criminoso dell'immissione sul mercato di un numero non predeterminato di opere false. I tre soggetti (quindi anche AL, mandato assolto dal G.U.P. con formula ampia "per non aver commesso il fatto"), avrebbero consapevolmente offerto "il proprio contributo al perseguimento dei fini illeciti dell'associazione, in un rapporto di stabile collaborazione". Il Tribunale non aveva, viceversa, ritenuto raggiunta la prova che NO OS avesse partecipato all'associazione; tuttavia, a seguito dell'impugnazione interposta dal pubblico ministero avverso tale decisione, la Corte d'appello ha deciso che anche OS dovesse essere considerato membro dell'asserita organizzazione finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati previsti dall'art. 178 d.lgs. 42 del 2004, ristabilendo, per questa via, il numero minimo dei partecipanti richiesto per l'integrazione della fattispecie associativa contestata. Il Tribunale, al fine di superare la questione attinente il numero minimo di partecipanti, aveva ritenuto che ad integrare il reato associativo valesse anche la partecipazione di individui rimasti ignoti o giudicati a parte (AL, appunto) o deceduti. Nondimeno la posizione del OS era stata, ad avviso del ricorrente, correttamente valutata in primo grado, allorquando all'imputato era stato riconosciuto un ruolo alquanto secondario (mero nuncius del AL, deputato a compiere "le singole specifiche operazioni materiali che gli veniva chiesto di fare 4 di volta in volta", anche se, secondo la prospettazione del ricorrente, egli aveva effettuato soltanto due interventi per avere portato alcuni documenti al prof. EN e peraltro non aveva mai allacciato contatti telefonici con IE, né si era mai intrattenuto con il predetto, il quale, per una sola volta, si recò presso l'agriturismo ove dimorava AL). Dopo aver delineato le differenze che intercorrono tra l'integrazione del reato associativo ed il concorso di persone nel reato, il ricorrente rileva che tanto il Tribunale quanto la Corte d'appello hanno ritenuto di ravvisare l'esistenza di un accordo associativo, concordando sul fatto che fosse sufficiente una struttura organizzativa minima, purché idonea a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira, e l'elemento organizzativo è stato individuato nel rinvenimento di materiali per la pittura, attrezzature ed alcuni documenti acquisiti in corso di perquisizione ma ciò non dimostra, ad avviso del ricorrente, che si fosse realizzato l'elemento dell'organizzazione, che esige la presenza non soltanto di mezzi, ma anche di uomini, in modo da porsi come funzionale al perseguimento del comune ven programma criminoso, risultando destituita di prova anche la circostanza che lo studio di NO Veneto fosse la base operativa della ritenuta associazione per delinquere, posto che, a parte l'esiguità del periodo trascorsovi dallo stesso AL, nessun altro dei presunti associati ebbe mai a frequentarlo, se si eccettua OS, il quale da molto tempo viveva a contatto con il ricorrente. Tra gli imputati (e le telefonate menzionate nell'atto d'appello costituiscono prova lampante di ciò) si era instaurato un rapporto commerciale, nel quale ciascuno perseguiva il proprio fine, senza che si operasse mai con l'obiettivo di realizzare fini e/o utili di comune profitto tant'è che anche l'altro presunto partecipe all'associazione, il IE, aveva operato autonomamente, sottoponendo personalmente i dipinti all'esame degli esperti (dott.ssa GL), prima di tentare di commerciarli in proprio, onde realizzare propri (esclusivi) utili. Osserva il ricorrente che le frasi, asseritamente allusive, che la Corte d'appello ha riportato in sentenza, al fine di sostenere il proprio assunto, potrebbero anche significare che si stava per concretizzare la consegna di un quadro, ma ciò risulterebbe, in ogni caso, circostanza assai lontana dal dimostrare l'adesione (ed il protrarsi) di un'associazione operante al fine di commercializzare, in maniera duratura (con programma indeterminato), opere d'arte false. Aggiunge che, al fine di sorreggere l'assunto sostenuto dai giudici del merito, non sarebbe sufficiente che i soggetti si conoscessero da molto tempo prima dei fatti, cosicché l'indimostrata convinzione della Corte d'appello circa l'esistenza di una stabile organizzazione truffaldina sarebbe rimasta alla soglia della mera petizione di principio, priva di concreti elementi che potessero 5 comprovare un improbabile sodalizio, e non invece uno sporadico rapporto tra alcuni dei soggetti, al più operanti in concorso tra loro. Anche l'ulteriore requisito della destinazione dell'organizzazione alla commissione di una serie indeterminata di delitti, requisito per poter distinguere il reato associativo dall'ipotesi concorsuale sarebbe escluso, nel caso in esame, proprio dalla formulazione del capo di imputazione. Lo scopo criminoso non poteva essere indeterminato, in quanto limitato specificatamente dal capo di imputazione a 130 dipinti, e limitato ulteriormente alla collezione "ON dell'Orologio". Non risulta, infine, che siano state effettuate vendite di quadri non riferiti a tale collezione e quindi non risultano ulteriori scopi oltre quelli fatti propri ab origine, con conseguente assenza del requisito della destinazione dell'organizzazione alla commissione di una serie indeterminata di delitti.
2.1.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, sotto altro e concorrente profilo, la mancanza e/o l'illogicità della motivazione in ordine al reato ven associativo (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale). Afferma che, nella sentenza di primo grado, pur avendo il Tribunale riconosciuto la mancanza di prova della qualifica di promotore, costitutore ed organizzatore in capo a AL (ma anche riguardo agli altri imputati), la pena (in difetto di specifiche argomentazioni che potessero smentire l'assunto) è stata graduata partendo dalla pena base minima (tre anni) prevista dall'art. 416, comma 1, del codice penale (fattispecie giuridicamente autonoma rispetto a quella prevista dal secondo comma). La Corte d'appello, senza motivare in alcun modo (viziando, quindi, di nullità il proprio decisum), avrebbe preso atto della sussistenza, al più, della sola ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 416 del codice penale, l'unica del resto astrattamente possibile a seguito della sentenza di primo grado, in difetto di specifico appello del Pubblico Ministero sul punto. Perciò, la determinazione assunta dalla Corte d'appello, la quale ha argomentato soltanto riguardo la (presunta) esistenza di un'associazione, senza aggiungere più dettagliate motivazioni, con le quali dar conto della necessità di derubricare i fatti almeno nell'ipotesi meno grave di cui al secondo comma dell'articolo 416 del codice penale, si ricaverebbe soltanto dal fatto che la pena base considerata per la determinazione del trattamento sanzionatorio è stata fissata in misura inferiore a quella minima prevista dal comma primo dell'articolo 416 del codice penale. Nondimeno, l'evidenziata carenza di motivazione anche su detto punto, rilevante ai fini della decisione, renderebbe nulla la sentenza impugnata.
2.1.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della carenza di adeguata motivazione e/o comunque dell'illogicità della stessa riguardo le non concesse 6 attenuanti generiche e l'applicata recidiva nonché dell'omessa motivazione in ordine al criterio adottato per la quantificazione della pena base (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale). Osserva che, a seguito del gravame interposto dal pubblico ministero, la Corte di appello, diversamente dal Giudice di primo grado, ha ritenuto di applicare all'imputato la contestata recidiva, in ragione della quale la pena base ha subito un considerevole aumento, così che dai due anni di partenza si è giunti ad una pena (soltanto per l'associazione) pari ad anni tre e mesi quattro di reclusione. I precedenti specifici a carico del AL hanno costituito, secondo la Corte di appello, l'elemento negativo per il quale non si è ritenuto di concedergli le attenuanti generiche, applicandogli, anzi, un aumento di pena, riconosciuta la recidiva. Obietta il ricorrente come detti precedenti, molto risalenti nel tempo, di scarsa offensività (in considerazione delle modeste pene irrogate), ancorché ven specifici, non dimostrerebbero, in mancanza di adeguata e logica motivazione, nella specie del tutto insussistente, la sua elevata capacità criminale, tanto da impedire la concessione delle attenuanti generiche e legittimare l'applicabilità della recidiva, il cui riconoscimento richiedeva più specifici argomenti a sostegno, anziché fondarsi su precedenti penali meramente storici.
2.2. NO OS affida il ricorso a tre motivi del tutto sovrapponibili rispettivamente al secondo, al terzo ed al quarto motivo del ricorso AL, pur essendo stata limitata la doglianza, quanto al terzo motivo, esclusivamente alla ritenuta applicazione della recidiva.
2.3. ND IE sostiene l'impugnazione con due motivi.
2.3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in riferimento alla dichiarata sussistenza del reato di associazione per delinquere (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale). Richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia, osserva che la Corte di appello è caduta nell'equivoco di ritenere sussistente il delitto di associazione per delinquere senza peraltro aver dimostrato la sussistenza di un puntuale programma criminoso in grado di perdurare anche dopo il perseguimento del citato unico e determinato obiettivo.
2.3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, la contraddittorietà, la manifesta illogicità della motivazione della sentenza su punti decisivi per giudizio in riferimento alla dichiarata sussistenza del reato di associazione per delinquere (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale). 7 Sostiene che la sentenza della Corte territoriale sarebbe, in parte qua, illogica e contraddittoria, nonché priva di una reale motivazione. Osserva che la Corte territoriale ha ipotizzato la sussistenza di un'attività continuativa di contraffazione e commercializzazione nonostante la mancanza di una prova certa dimostrativa di un accordo tra i concorrenti che facesse parte di un più generale programma permanente e indeterminato di azioni illecite, pur del medesimo genere, da perdurare anche dopo il perseguimento dell'unico e determinato obiettivo accertato e relativo alle sole opere della "collezione ON dell'Orologio"; al riguardo non poteva certo soccorrere, quale prova non equivoca dell'intendimento degli imputati di dare vita ad uno stabile sodalizio perdurante anche dopo l'esaurimento dei reati programmati ex ante, l'unico elemento addotto in sentenza a supporto dell'esistenza di un'organizzazione dotatasi delle necessarie strutture finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati, che sarebbe stata disvelata dall'espediente degli allegati testamentari con pagine numerate che non prevedevano né un inizio né una fine, con la conseguenza che il sodalizio avrebbe potuto "espandersi fintanto che l'abilità del ven creatore e dei sodali lo avrebbe consentito". Sul punto la motivazione sarebbe del tutto illogica e puramente apparente in quanto le affermazioni, spese a supporto del convincimento giudiziale, non sarebbero state calate nel contesto probatorio del giudizio risolvendosi in un occasionale escamotage che poteva consentire al più di formulare una condizionata previsione suppositiva e che invece, ad errato avviso della Corte territoriale, sarebbe valso a dimostrare da solo la verosimile possibilità del perpetuarsi del mercato delle opere. In definitiva la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere integrato il delitto di associazione per delinquere e che quindi ricorresse il presupposto della permanenza del vincolo per l'ulteriore attuazione di un programma delinquenziale che però sarebbe stato solo supposto, ma certamente non comprovato, essendo peraltro mancato l'indispensabile accertamento dello specifico ruolo attribuito a ciascun singolo compartecipe della presunta associazione in seno allo stesso sodalizio criminoso e dello specifico, concreto e fattuale contributo portato dal singolo sodale alla realizzazione del programma criminoso in un contesto di emergenze probatorie che invece avrebbero mostrato come le singole modalità dell'azione dovessero al più far propendere per una attività occasionale, estemporanea ed episodica. Peraltro la motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto carente e illogica laddove non ha affatto giustificato la ritenuta compartecipazione di NO OS al sodalizio come significativo e cosciente compartecipe di esso, mancando del tutto l'esplicitazione logica e coerente di tale assunto, del tutto disancorato dalle risultanze probatorie. 8 3. Tutti i ricorrenti hanno presentato motivi nuovi.
3.1. ND IE deduce la mancanza e/o illogicità della motivazione in ordine al reato di cui all'articolo 416 del codice penale (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale), sostanzialmente approfondendo e reiterando le doglianze manifestate con il primo ed il secondo motivo di ricorso (primo motivo nuovo); lamenta poi la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine al reato di cui all'articolo 416 del codice penale come contestato in imputazione e sanzionato con le due sentenze di merito (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale), confezionando una doglianza sostanzialmente sovrapponibile al terzo motivo del ricorso AL e al secondo motivo del ricorso OS (secondo motivo nuovo); rileva poi la mancanza e/o l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione relativamente al reato di cui all'articolo 178, comma 1, lettere b), decreto legislativo n. 42 del 2004 (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale), assumendo che, in riforma della sentenza di primo grado che aveva assolto l'imputato dal reato in va questione, la Corte d'appello aveva invece ritenuto il ricorrente responsabile anche di detta violazione, senza tuttavia adeguatamente motivare sul punto ed anzi incorrendo in una manifesta contraddittorietà infratestuale per avere ritenuto il ricorrente responsabile della contraffazione e per averlo poi condannato per aver posto in commercio le opere d'arte, senza essere concorso nella contraffazione (terzo motivo nuovo); eccepisce poi la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 6 Cedu in relazione all'articolo 603, comma 3 del codice di procedura penale (articolo 606, comma 1, lettere b), del codice di procedura penale), sul rilievo che il tribunale di Rovereto aveva assolto NO OS da ogni reato ascrittogli ma la Corte di appello aveva ribaltato l'esito assolutorio condannando l'imputato senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso il riesame delle prove dichiarative, che si assumono diversamente valutate dal giudice di appello rispetto all'oppposta valutazione operata nel corso del primo giudizio (quarto motivo nuovo).
3.2. NO OS deduce la mancanza e/o l'illogicità della motivazione in ordine al reato di cui all'articolo 416 del codice penale (primo motivo nuovo), la illogicità e la contraddittorietà della motivazione relativamente al reato di cui all'articolo 178, comma 1, lettere b), decreto legislativo n. 42 del 2004 (secondo motivo nuovo) e la violazione nonché la falsa applicazione dell'articolo 6 Cedu in relazione all'articolo 603, comma 3, del codice di procedura penale (terzo motivo nuovo), sostanzialmente sovrapponibili al primo, al terzo e al quarto motivo nuovo presentati da ND IE.
3.3. TO AL si affida a quattro motivi nuovi. Con il primo ed il secondo motivo nuovo il ricorrente, deducendo vizio di motivazione in ordine al reato associativo, approfondisce ulteriormente, ribadendo sostanzialmente i contenuti del secondo e del terzo motivo di ricorso sotto il duplice aspetto dell'inconfigurabilità del reato associativo e della nullità della sentenza impugnata circa la sussunzione del fatto nell'ambito del primo comma dell'articolo 416 del codice penale, salvo ad applicare, senza alcuna motivazione in proposito, la pena stabilita per il secondo comma della medesima disposizione di legge costituente titolo di reato autonomo e diverso rispetto a quello contestato e ritenuto in sentenza. Con il terzo motivo nuovo il ricorrente, deducendo la mancanza e/o l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione relativamente al reato di cui all'articolo 178, comma 1, lettere b), decreto legislativo n. 42 del 2004, osserva come la decisione sia, sul punto, assolutamente illogica e contraddittoria perché, da un lato, ha ritenuto inequivocabilmente provata la responsabilità dell'imputato per la contraffazione dei dipinti e, dall'altro, lo ha ritenuto anche responsabile di aver posto in commercio opere d'arte, senza però essere concorso nella van contraffazione, incorrendo pertanto nel vizio di motivazione denunciato. Con il quarto motivo nuovo il ricorrente, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 6 Cedu, in relazione all'articolo 603, comma 3, del codice di procedura penale si duole anch'egli del fatto che la Corte di appello, ribaltando l'esito assolutorio del giudizio di primo grado, non ha rinnovato l'istruzione dibattimentale mediante il riesame delle prove dichiarative. Il ricorrente AL ha fatto pervenire nota con la quale deduce un impedimento a comparire per essere ricoverato presso il reparto di psichiatria dell'ospedale di Treviso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, tranne che per un limitato aspetto quello del AL, non sono fondati.
2. Quest'ultimo ha fatto pervenire una nota deducendo un impedimento a comparire per essere ricoverato presso il reparto di psichiatria dell'ospedale di Treviso. Occorre premettere come, sul punto, la Corte abbia già scrutinato la questione relativa alla rilevanza nel giudizio di cassazione dell'impedimento dell'imputato affermando il principio, che va qui ribadito, secondo il quale nel giudizio di legittimità non è prevista la partecipazione personale delle parti ed il rapporto processuale si costituisce validamente con la regolare notifica dell'avviso di udienza al difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni 10 superiori;
ne consegue che, ai fini della valida celebrazione del dibattimento, non riveste alcun rilievo il personale impedimento dell'imputato (Sez. 6, n. 19012 del 28/03/2017, Besana, Rv. 269877 Sez. 5, n. 11621 del 23/01/2012, Grimaldi, Rv. 252471).
3.Tanto premesso, vanno, nell'ordine logico, esaminate preliminarmente le eccezioni processuali sollevate con riferimento ai motivi di ricorso e ai motivi nuovi. Quanto a questi ultimi va peraltro ribadito il principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'art. 611 cod. proc. pen. che, per il giudizio di cassazione, prevede la presentazione di motivi nuovi e memorie fino a quindici giorni prima dell'udienza per il procedimento in camera di consiglio, si applica anche per quello in udienza pubblica, ove si considerino la regola della pienezza e dell'effettività del contraddittorio cui si ispira il codice di rito e la necessità per il giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni van prospettate (Sez. 5, n. 2628 del 01/12/1992, dep. 1993, Boero, Rv. 194321). Ne consegue che - fatto salvo quanto disposto, in materia di ricorso per - cassazione nei procedimenti de libertate, dall'art. 311, comma 4, cod. proc. pen., che è norma speciale rispetto alla disposizione ex art. 611 stesso codice - non sono suscettibili di considerazione nel giudizio di legittimità, nella specie nel procedimento in udienza pubblica, i motivi nuovi intempestivamente presentati per inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 611 cod. proc. pen. Nel caso in esame i motivi nuovi risultano intempestivi perché depositati, in violazione dei termini fissati dall'art. 611 cod. proc., in data 1 e 12 dicembre 2017 e, in ogni caso, l'eccezione relativa alla violazione dell'articolo 6 Cedu non è fondata, avendo la Corte d'appello dato espressamente atto dell'errore revocatorio nel quale è incorso il tribunale, laddove ha precisato (pag. 65 della sentenza impugnata) che il primo giudice non aveva preso in considerazione una serie di elementi emergenti dal quadro probatorio, sicché il parziale ribaltamento della decisione di primo grado, in ordine ai reati di cui all'articolo 178 d.lgs. n. 42 del 2004 e all'articolo 416 del codice penale, per la posizione OS, non è stata determinata da una diversa valutazione di prove dichiarative, neppure in proposito censurate con l'appello del pubblico ministero. Quanto a queste ultime, è poi il caso di precisare che la Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, ha chiarito che il giudice d'appello, il quale intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario o abbreviato, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786). 11 Quanto infine all'eccezione formulata dal ricorrente AL, con la quale è stata denunciata la nullità dell'ordinanza del 5 dicembre 2014 con cui il Tribunale rigettò l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, dedotto a causa delle precarie condizioni fisiche derivanti da un grave incidente stradale subito nel giugno del medesimo anno, la Corte d'appello ha evidenziato come, dalla comunicazione inviata dall'azienda ULSS n.9 della Regione Veneto, il medico del Servizio, in esito alla visita fiscale eseguita, avesse riscontrato l'assenza di "impedimento assoluto ed effettivo" alla presenza in aula del AL, sola evenienza che avrebbe potuto giustificare un rinvio dell'udienza da parte del Tribunale. In tema di impedimento dell'imputato a comparire in giudizio, è sottratto al sindacato di legittimità il provvedimento con cui il giudice di merito abbia rigettato l'istanza di rinvio del dibattimento sulla base di una motivazione con la quale si dia conto del fatto che l'impedimento dedotto non riveste i caratteri di assolutezza richiesti dalla legge, tanto più quando, essendo stati disposti accertamenti fiscali per verificare l'impedimento, gli stessi abbiano, come nel caso in esame, escluso la sussistenza di un legittimo impedimento a comparire. van 3. I motivi, con i quali i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata in ordine alla ritenuta configurabilità del reato associativo, non sono fondati. Essi possono essere congiuntamente esaminati essendo tra loro strettamente connessi e, in massima parte, sovrapponibili.
3.1. Con accertamento di fatto, adeguatamente e logicamente motivato, la Corte del merito ha, in primo luogo, riportato il convincimento del Tribunale che aveva dato atto come la presente vicenda processuale fosse scaturita dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Venezia che - avendo avuto notizia della presenza sul mercato delle opere d'arte di una collezione "ON dell'Orologio" formata da opere di autori diversi (BA, DE, MO, EP, NO SI), corredata da documentazione attestante la provenienza delle stesse, ma su cui sussistevano forti dubbi di autenticità - aveva avviato un accertamento al riguardo e contattato la dott.ssa Elena GL di Roma, esperta del pittore BA, ed il prof. DI, storico dell'arte esperto, in particolare del Futurismo. Quest'ultimo esperto, oltre ad avere presentato querela, in data 10 febbraio 2012, nei confronti degli imputati, veniva sentito in dibattimento e riferiva di aver ricevuto, verso la metà del 2010, la visita di LU AL, il quale gli aveva sottoposto, per ottenerne l'archiviazione, alcuni dipinti e disegni del pittore DE, mostrandogli, nell'occorso, due pagine (numeri 37 e 38), contenenti un elenco di opere di DE, EP e BA, nonché di un allegato testamentario alla c.d "Eredità ON" con apposta, nella parte superiore della 12 prima pagina, due marche da bollo annullate dall'Ufficio del Registro di Treviso nel 1942. Tenuto conto della presenza di alcuni specifici dati, tra cui la dedica delle opere a CO PO ed alla figlia RI PO, lo DI aveva archiviato alcune delle opere sottoposte al suo esame. LU AL, successivamente, gli aveva portato "in maniera vorticosa", ulteriori numerose opere di DE, circostanza che gli aveva fatto sorgere "/ primi sospetti sull'autenticità delle stesse". Per "tranquillizzarlo", il AL, alla richiesta di poter vedere l'intera collezione, gli aveva consegnato una dichiarazione in data 24 settembre 2010 con cui NO OS affermava di "essere pieno proprietario dei dipinti elencati nel documento (foglio uso bollo, con alto a destra il timbro 37 ed una sottoscrizione e due marche da bollo vidimate dall'ufficio del Registro di Treviso in data 17 dicembre 1942), che si allega al presente foglio, e, in particolare, del dipinto n.219 EP RT in virtù di acquisto mortis causa proveniente dall'eredità AR TO ON Dell'Orologio" con autentificazione della va sottoscrizione da parte dell'avv. AR LO, del foro di Venezia. Aveva inoltre ricevuto, successivamente, una lettera da parte dell'avv. IC Zamattio dello studio Legale Avvocato GI Vio, indirizzata anche alla dott.ssa GL ed al prof. EN, del 20 maggio 2011, con la quale il predetto legale, su incarico di IO RG (madre del IE), affermava la proprietà da parte di quest'ultima di una serie di opere di DE e di De Pero, BA e SI, già ritenute autentiche dagli esperti (lo DI per DE, Mengazzi per SI, GL per BA). Secondo il Tribunale, la dott.ssa, GL, sentita al dibattimento, aveva riferito di aver ricevuto, da un gallerista di Legnago, un'opera, asseritamente, di BA che, sul retro, recava come provenienza l'eredità ON dell'Orologio, a lei sconosciuta. Aveva così chiesto informazioni più dettagliate al riguardo, e le era stato mostrato un allegato testamentario da cui risultava che il proprietario era NO OS. Nel gennaio 2011 aveva ricevuto, da altro soggetto, AN, corniciaio, alcune fotografie di opere, riportanti le targhette "ON dell'Orologio", con richiesta di validazione;
nell'aprile del 2011, tramite il gallerista Sandro Bosi, aveva incontrato "una persona" che le aveva portato altre opere di BA, precisandole che appartenevano a sua madre, IO RG, come da dichiarazione che le era stata consegnata. Dagli accertamenti svolti era però emerso che non esisteva alcuna collezione ON dell'Orologio, né nel ventesimo secolo, era esistito alcun AR TO ON dell'Orologio. 13 Era altresì risultato, attraverso la deposizione resa in dibattimento dal teste D'CO, che le opere di NO SI erano state autenticate dal professor Luigi EN, curatore del catalogo del detto artista, a cui erano state portate dal OS il quale si era presentato come figlio di un certo IO OS la cui utenza, intestata a TI ER, era in uso ad TO AL. Dalle indagini svolte erano dunque emersi alcuni inconfutabili dati: OS NO, "assai vicino al AL" aveva portato al prof. EN opere di NO SI per l'autenticazione; opere di BA erano state portate, per autenticazione, da ND IE alla professoressa GLo;
numerose opere di DE, ed un quadro di EP erano stati consegnati dal AL, per l'autenticazione, al professor DI;
tutte le opere citate provenivano, apparentemente, dalla "sedicente eredità ON Dell'Orologio di cui (in ogni caso) del tutto irragionevolmente (perché contemporaneamente beneficiari si erano van dichiarati OS NO e RG LA (madre di ER ND)".
3.2. Dalla sentenza impugnata è emerso che, secondo il convincimento del Tribunale, le intercettazioni telefoniche delle utenze degli indagati avevano offerto riscontri della esistenza di una struttura associativa, in cui erano coinvolti AL e IE (oltre al AL che tuttavia, separatamente giudicato, veniva assolto), "finalizzata alla contraffazione di opere pittoriche, alla loro autenticazione da parte degli esperti, e alla loro successiva commercializzazione in favore di terzi". Ulteriore conferma della detta organizzazione si ricavava dagli esiti della perquisizione, eseguita presso l'agriturismo "Le Magnolie" in NO Veneto, dimora del AL e del OS, dove erano stati rinvenuti, fra l'altro, un dipinto in fase di esecuzione, attribuibile a NO SI, strumenti e materiale vario per la creazione di dipinti, e quanto necessario a "costruirne la provenienza". A seguito di ulteriori perquisizioni, erano state sequestrate opere contraffatte presso diversi operatori del mondo dell'arte (ID NI, LU Di BI, GI UI, IO AN, FR NI) e, presso il IE, un dipinto a firma DE e dodici opere a firma BA, riferibili alla "collezione ON dell'Orologio". Di alcune delle tele in questione, analizzate dai consulenti tecnici (Paola Iazurio, restauratrice dei beni culturali presso l'Istituto Centrale per il restauro di Roma, e RI Stella Margozzi, funzionario direttivo del Ministero dei Beni Culturali), era stata riconosciuta la falsità. Dal complesso delle risultanze istruttorie emergeva dunque la prova dell'organizzazione criminale predisposta al "fine della creazione di un numero indeterminato di opere false, alla conseguente loro autenticazione/archiviazione da parte degli esperti (professori DI e EN) e, successivamente, alla loro vendita". 14 Per rendere credibile la circolazione sul mercato di un numero così significativo di opere di diversi autori, erano stati posti in essere "presupposti per così dire ereditari", attraverso l'invenzione della "posticcia" successione di "AR TO ON dell'Orologio", di cui erano state predisposte soltanto alcune pagine, "contrassegnate da marche di bollo del Regno d'Italia annullate dall'Ufficio del Registro di Treviso", contenenti la descrizione di opere di DE, BA, EP, formate in modo da poter essere incrementate (infatti in sede di perquisizione era stata reperita, in via di formazione, la pagina 40 di detto allegato). Una volta realizzate le opere e la documentazione di provenienza a corredo, sodali iniziavano l'iter per la loro collocazione sul mercato. Secondo il Tribunale, ricorrevano pertanto i requisiti del reato di associazione a delinquere con il fine di immettere nel mercato dell'arte "una serie indeterminata di opere (false) che potessero essere apparentate al movimento n futurista", materialmente create dal AL e corredate della documentazione di e v provenienza necessaria, presentate allo "studioso di fama del futurismo", il prof. DI, dal AL, il quale aveva il compito di "ottenere il numero maggiore archiviazioni/autenticazioni delle opere" scopo effettivamente raggiunto per un considerevole numero di tele.
3.3. La sentenza di primo grado era impugnata dal AL e dal IE, con doglianze sostanzialmente riproposte con i ricorsi per cassazione, nonché dal pubblico ministero il quale, per quanto qui interessa, si doleva del fatto che il Tribunale, dopo aver elencato tutti gli elementi di prova raccolti nei confronti del OS, ne aveva, contraddittoriamente, escluso la colpevolezza in quanto l'imputato non aveva venduto alcuna opera, né si era adoperato per farlo mentre era evidente, dalla lettura del capo di imputazione, la natura dei compiti, diversi dalla commercializzazione, allo stesso affidati (la predisposizione della "documentazione di comodo per la successiva commercializzazione delle opere contraffatte"). Inoltre il Tribunale, pur avendo sottolineato il contributo "oggettivo" dato dal OS al raggiungimento dei fini dell'associazione, lo aveva assolto con la formula il fatto non sussiste, e non perché il fatto non costituisce reato. Va infine sottolineato come alcuna doglianza il pubblico ministero avesse sostanzialmente mosso al Tribunale circa la valutazione delle prove dichiarative.
3.4. La Corte del merito, nel condividere, tranne che per la posizione OS, gli approdi cui era giunto il tribunale, ha ulteriormente valorizzato alcuni elementi probatori già acquisiti al corredo processuale collegandoli, dal punto di vista logico, con le argomentazioni spese dal primo giudice e chiarendo che, come risultato dalla deposizione di MI D'CO, maresciallo dei Carabinieri autore delle indagini, si erano diffuse, nella primavera del 2011 e 15 nell'ambito del mercato delle opere d'arte, voci circa l'esistenza di una “nuova collezione" di opere futuriste appartenenti, in origine, alla famiglia "ON dell'Orologio", in particolare a AR TO ON dell'Orologio, in merito alla quale erano stati interpellati sia la dott.ssa GL, sia il prof. DI, esperti della materia (secondo le informazioni acquisite dalla GLo, le opere appartenenti alla collezione, di cui le era stata chiesta la validazione, sarebbero state di proprietà di IO RG, madre del IE, mentre secondo le notizie fornite dallo DI altre opere della medesima collezione sarebbero state di proprietà di NO OS). Presso lo DI si trovavano, all'epoca degli accertamenti, quattro quadri di DE recapitati da LU AL, due dei quali recavano lo stesso numero di repertorio di un'opera di BA che era stata consegnata alla prof. GL per l'autentica e tale circostanza è stata, a ragione, ritenuta estremamente significativa delle illiceità poi scoperte, ed i dubbi che gli esperti nutrivano sull'autenticità delle opere avevano indotto gli inquirenti al sequestro dei quattro van quadri in discorso e di molte altre opere, già validate dal prof. DI, che l'esperto, attesi i fatti successivamente conosciuti, riteneva di dover rivedere. Nel corso delle indagini era stato altresì accertato che un terzo esperto, ossia il prof. EN, aveva autenticato opere di NO SI recapitategli da NO OS. Tutte le opere in questione risultavano far parte della fantomatica collezione della famiglia ON dell'Orologio, casata nobiliare padovana effettivamente 1 esistente, ma che non annoverava, né nell'800 né nel 900, alcun AR TO, asseritamente proprietario della fantomatica collezione, né, per quanto al conoscenza del discendente (che riferiva di fondi tutti nel padovano), annoverava possedimenti nel basso Polesine, dove avrebbe lavorato, come fattore, OD RG, padre di IO RG, che sarebbe stato compensato anche con opere d'arte futuriste (di DE, BA, SI). La "collezione ON dell'Orologio" costituiva dunque il fulcro su cui si basava il traffico ideato, invenzione senza la quale non sarebbe stato possibile immaginare alcun commercio delle opere, almeno nell'entità realizzata, senza la costruzione di un origine plausibile. Non a caso, secondo il conforme convincimento espresso dai Giudici del merito, i sodali stabilirono un legame fra la famiglia ON dell'Orologio con l'inesistente AR TO, inventando, ulteriormente, possedimenti nel Polesine in cui avrebbe lavorato il padre di IO RG, la quale avrebbe così ereditato i quadri che dal nobile padovano erano giunti a suo padre. Da questi primi elementi si erano poi sviluppate le indagini, nutrite da osservazioni dirette, acquisizione di informazioni presso gli esperti, galleristi e 16 mercanti d'arte, ed anche intercettazioni telefoniche, che condussero alla scoperta del traffico di opere d'arte false oggetto del presente procedimento. Al riguardo, dalla consulenza espletata per il pubblico ministero e dagli esiti della perquisizione svolta presso l'agriturismo Le Magnolie, residenza usata dal AL, era emerso che tutte le opere oggetto di sequestro (in numero di 122) risultavano false, come false erano le pagine degli allegati del lascito testamentario, recanti marche, francobolli e timbri dell'epoca, che i sedicenti proprietari esibivano a corredo delle dichiarazioni di proprietà. Nei locali occupati dal AL, fu rinvenuto materiale vario per dipingere, carta ingiallita, autenticazioni dei prof. DI e EN, fotografie di dipinti di BA e DE, documentazione attinente alla collezione "ON dell'Orologio" ed anche da questi ritrovamenti i Giudici del merito hanno tratto il conforme convincimento che ciò costituisse riscontro idoneo a collegare, va inequivocabilmente, il AL ai falsi oggetto delle imputazioni. In particolare, dalla consulenza acquisita agli atti del procedimento, è risultato che le carte di supporto, "quasi sempre di recupero, ovvero già vecchie al momento dell'esecuzione pittorica", erano le stesse per autori diversi, e perfettamente riconducibili ai materiali d'atelier del sequestro. In particolare un gruppo corposo di opere a firma DE risultava eseguito "su fogli di cartoncino caratterizzati da un'impronta rettangolare al centro più scura (...) supporti identici ad un gruppo di fogli recuperati tra materiali" sequestrati (fogli di vecchi album fotografici). A definitiva conferma della fondatezza dell'accusa, si ponevano il ritrovamento dei documenti relativi alla collezione a cui tutte le opere sarebbero appartenute, stante la certa inesistenza di una simile collezione, frutto dell'inventiva dell'imputato e determinante nella costruzione dell'apparenza di liceità dei capolavori commercializzati, ed un quadro ancora in fase di esecuzione. L'esito della perquisizione dimostrava quindi l'esistenza di una struttura organizzativa: vi era un luogo in cui si trovavano custoditi i materiali e le attrezzature, ed in cui venivano create le opere ed i documenti a supporto della provenienza delle stesse. L'assoluta falsità di dette opere era altresì dedotta dalle dichiarazioni del teste ON dell'Orologio in merito all'inesistenza della "collezione" asseritamente di proprietà di un ramo della sua famiglia, e le stesse caratteristiche della attestazione rilasciata dalla RG, palesemente artefatta: la dichiarante venne identificata con il numero di una carta di identità rilasciata dal Comune di Loreo recante in calce il timbro di un dipendente comunale (Renato Soreste) che mai aveva prestato servizio presso lo stesso Comune (come risultato dalla deposizione D'CO). 17 L'inesistenza della collezione e la falsità dei documenti a corredo della stessa deponeva, unitamente alle ulteriori circostanze opportunamente riportate dai Giudici del merito, per la ricorrenza di una organizzazione attraverso cui, disponendo di strutture e strumenti (l'atelier di AL e l'attrezzatura nello stesso contenuta), i sodali, predisposte le false opere d'arte ed i documenti attestanti la provenienza delle stesse (ad opera essenzialmente del AL), provvedevano alla loro commercializzazione (OS e IE per quanto qui interessa) munendosi, allo scopo, delle necessarie validazioni presso gli esperti. Altrettanto intenso è risultato il rapporto fra il OS ed il AL comprovato dalle numerose testimonianze enunciate nella sentenza impugnata (IO AR, IO AN, FR NI, AR LO).
3.5. Da tutto ciò la Corte di appello ha tratto il logico convincimento che, del tutto erroneamente, il Tribunale aveva ritenuto il OS estraneo all'associazione nonostante emergesse come il contributo fornito dall'imputato fosse risultato determinante nella architettura del commercio. organizzato, essendo indispensabile approntare una credibile apparenza di legittimità della va provenienza delle false opere. Accompagnato. dal AL, il OS era stato presente alla formazione dei falsi documenti, del cui contenuto e della cui importanza non poteva quindi essere inconsapevole, con cui si dichiarava proprietario di quadri della collezione "ON", così come aveva dichiarato di essere legittimamente proprietario di un MO venduto ad TO IR (e, da quest'ultimo alla Galleria Go Art, che lo vendette ad una cliente rumena per € 42.000,00). Anche i colloqui captati a seguito delle intercettazioni (e riportati nel testo della sentenza impugnata) costituivano poi un innegabile riscontro della piena conoscenza da parte del OS dell'attività del AL e degli scopi dell'associazione. Particolarmente istruttivo in proposito, circa il livello di partecipazione del OS, è stato ritenuto il recapito dei quadri al prof. EN, date le particolari modalità messe in atto per effettuarlo. L'esperto ha riferito di essere stato contattato, per telefono, da un certo IO OS, in possesso di due quadri di NO SI, raffiguranti colline asolane. IO GO, ottenuta la disponibilità del EN, disse che gli avrebbe consegnato i dipinti tramite il figlio NO. Qualche giorno dopo, il EN aveva effettivamente ricevuto le opere, recanti sul retro l'indicazione "proprietà AR TO ON dell'Orologio", consegnategli dal OS (NO), riconosciuto senza ombra di dubbio. Lo stesso EN aveva precisato di non aver mai incontrato il sedicente IO OS, la cui utenza è risultata tuttavia corrispondente a quella in uso al AL. 18 Il OS, al pari del IE, non si era perciò limitato a svolgere il compito del semplice fattorino ma aveva svolto compiti decisivi per la realizzazione dell'impresa criminosa.
3.6. Nel pervenire alle suddette conclusione circa l'esistenza di un'associazione per delinquere composta dai ricorrenti e finalizzata alla falsificazione nonché alla commercializzazione di false opere d'arte, la Corte di appello si è correttamente attenuta ai principi che la giurisprudenza di legittimità ha fissato a tal proposito. Premesso che per la configurazione del reato associativo è sufficiente l'esistenza, anche rudimentale, di un'organizzazione strutturale (per tutte, Sez. 6, n. 25698 del 15/06/2011, Brusaferri, Rv. 250515), purché essa si presenti adeguata allo scopo illecito perseguito, cosicché non è richiesta una struttura articolata o complessa, né una esplicita e reciproca manifestazione di intenti, essendo sufficiente una struttura, anche esile, cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento (ex multis, Sez. 5, n. 11899 del 05/11/1997, Saletta, Rv. 209646), va chiarito che il criterio distintivo tra il van delitto associativo ed il concorso di persone nel reato continuato (istituto che i ricorrenti, a tutto concedere, vorrebbero esclusivamente riconosciuto) deve incentrarsi essenzialmente nel carattere dell'accordo criminoso, che, nella seconda ipotesi, si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso, che, tutti, comprenda e preveda), con la realizzazione dei quali, si esaurisce l'accordo dei correi con cessazione di ogni motivo di pericolo di allarme sociale - mentre nella prima, l'accordo criminoso risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti (nel caso di specie finalizzati alla realizzazione e successiva commercializzazione di opere d'arte false), richiedendosi la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 5, 04/10/2004, n. 42635, Collodo ed altri, Rv. 229906). Quanto poi all'apprezzamento della sussistenza del pactum sceleris, con caratteristiche tali da consentire di ritenere la configurabilità di una associazione penalmente significativa, la giurisprudenza di legittimità ha affermato come non sia necessaria la stipula di un accordo espresso (desunto da atti di formale costituzione e cristallizzato in uno statuto o in un regolamento o desunto da atti di iniziazione o da qualsiasi altra manifestazione di formale adesione) ma è sufficiente l'esistenza di fatto, di una struttura organizzata finalizzata all'attuazione di un programma criminoso, in cui si innesti il contributo apportato dal singolo partecipe nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune (ex multis, Sez. 2, 08/10/2013, n. 43327 Bashli, Rv. 256969; Sez. 6, n. 8046 del 19 08/05/1995, Valente, Rv. 202031). Nondimeno proprio la mancanza, nella realtà, di adesioni formali induce a ritenere che la prova del reato possa essere dedotta, in via esemplificativa, dalla continuità, dalla frequenza e dall'intensità dei rapporti tra i soggetti;
dall'interdipendenza della loro condotta;
dalla predisposizione dei mezzi finanziari;
dall'uso comune dei mezzi necessari per il compimento delle operazioni delittuose e dalla stessa efficienza ed adeguatezza dell'organizzazione. Il fatto che l'accordo criminoso, nei reati associativi, debba essere tendenzialmente permanente, ossia stabile, ed il fatto che il programma di delinquenza debba essere necessariamente indeterminato costituiscono i tramiti interpretativi maggiormente utilizzati per fondare la distinzione tra i reati associativi ed il concorso di persone nel reato continuato, posto che quest'ultimo ammette anche le attività di organizzazione, di promozione e di direzione nella cooperazione delittuosa (ex art. 112 c.p., comma 1, n. 2). Siccome sono riscontrabili numerose analogie tra i reati associativi ed il concorso di persone nel n ve reato continuato, la diversità degli elementi si deve necessariamente tradurre, al fine di consentire una più precisa distinzione tra le due categorie, in una diversità qualitativa e strutturale dell'accordo criminoso che nei reati associativi è data dalla costituzione di una struttura distinta dalle persone che la compongono, struttura che, come si è in premessa precisato, può essere di qualsiasi tipo purché adeguata a porre in pericolo il bene giuridico protetto dalla incriminazione. Nel caso di specie, è stata quindi compiutamente accertata, sulla base degli elementi in precedenza riassunti, l'esistenza di un'organizzazione, dotatasi delle necessarie strutture, composta, quanto meno, dai tre ricorrenti, associatisi per la commissione di una serie indeterminata dei reati previsti dalle fattispecie incriminatrici tipizzate nell'art. 178 d.lgs. n. 42 del 2004. La cui ricorrenza deve ritenersi peraltro coperta dal giudicato interno, sul rilievo che, quanto all'affermazione di responsabilità per detti delitti, non sono stati proposti motivi di impugnazione. Va detto che i ricorrenti hanno, con i motivi nuovi, posto la questione della configurabilità del reato di cui all'art. 178, comma 1, lettera b), d.lgs. n.42 del 2004. Tuttavia, in disparte l'intempestività della proposizione dei motivi nuovi (il secondo per il OS e il terzo dei rispettivi motivi IE e AL), va ricordato che "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in udienza pubblica o in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della 20 decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259). Infatti, la presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame, poiché la "novità" è riferita ai "motivi", e quindi alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con il ricorso (Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, Califano, Rv. 251482). In ogni caso, alle considerazioni già formulate dal Tribunale, con riferimento al reato di cui all'art. 178, comma 1, lettera a), d.lgs. n, 42 del 2004, vanno aggiunte quelle della Corte territoriale in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 178, comma 1, lettera b), d.lgs. n.42 del 2004, avuto in particolare riguardo alle dichiarazioni dei testi (BI, AR, UI, AN, NI, NI), galleristi, corniciai, collezionisti, che hanno acquistato o a cui sono state proposte le opere in oggetto, a dimostrazione dell'integrazione anche della fattispecie va relativa alla commercializzazione di opere false. Né può accreditarsi la tesi secondo cui, anche a voler ritenere accertate le condotte addebitate, queste sarebbero in ogni caso limitate alle 122 opere della "collezione ON dell'orologio" a dimostrazione della insussistenza di un programma delittuoso indeterminato. In proposito, la Corte di appello ha chiarito che, anche a non voler considerare le opere (quali ad es. il "MO") che non rientravano nella citata collezione, la condotta delittuosa, attraverso l'espediente degli allegati testamentari con pagine numerate che non prevedevano né un inizio e neppure una fine, avrebbe potuto "espandersi" fintanto che l'abilità del creatore, e dei sodali che dovevano poi contribuire a collocarle sul mercato, lo avrebbe consentito. Sotto tale profilo, è stata ritenuta, con logica ed adeguata motivazione, la sussistenza dell'indispensabile requisito della indeterminatezza del programma. Al cospetto di tale ricostruzione, i ricorrenti contestano la decisione impugnata prospettando, come è reso esplicito dai motivi di ricorso qui scrutinati, una diversa interpretazione delle prove, pronosticando, ai fini della configurabilità del reato associativo, una ricostruzione della vicenda diversa da quella delineata dalla sentenza impugnata e, quindi, sollecitano una sostanziale revisione del giudizio di merito, incompatibile con il controllo di legittimità, il quale ha fisiologicamente per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di cassazione non ha alcun potere di 21 sostituzione per la ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Al cospetto pertanto di una congrua motivazione, priva di vizi logici, i motivi di ricorso devono ritenersi in parte qua manifestamente infondati e, in quanto diretti a sollecitare una rivalutazione delle prove, non consentiti. Alla luce delle esposte considerazioni, non possono pertanto trovare accoglimento le critiche mosse alla sentenza impugnata dai ricorrenti che, con i ricorsi, hanno contestato la integrazione della ritenuta associazione per delinquere, perfezionata, come si è visto, in tutti i suoi elementi sia in ordine al numero dei compartecipi e sia con riferimento alle note strutturali dell'illecito plurisoggettivo, attesa: 1) la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti tra i componenti del ritenuto sodalizio;
2) l'interdipendenza della loro condotta ripartita anche in specifici ruoli;
3) la predisposizione dei mezzi necessari e van sufficienti per il compimento delle operazioni delittuose. Tutti i suddetti elementi attestano ampiamente l'efficienza e l'adeguatezza dell'organizzazione per la realizzazione del generico programma di delinquenza.
3.7. Devono, in definitiva, ritenersi infondati il secondo motivo del ricorso AL ed il primo del ricorso OS nonché i primi due motivi del ricorso IE e di conseguenza, a parte l'inammissibilità per intempestività, anche tutti i motivi nuovi proposti dai ricorrenti in ordine alla configurabilità del reato associativo.
4. Infondato è anche il terzo motivo del ricorso AL ed è inammissibile il secondo motivo (rubricato 3 a pag. 12 del gravame) del ricorso OS. Il AL lamenta il difetto assoluto di motivazione in ordine alla misura della pena base che, secondo il suo assunto, il Tribunale aveva fissato in anni tre di reclusione, pari al minimo edittale previsto dal primo comma dell'art. 416 cod. pen. per l'ipotesi del promotore, titolo di reato tuttavia escluso dal primo giudice. La stessa censura muove il OS, il quale però non ha alcun titolo per dolersi essendo stato il ricorrente assolto in primo grado e, quindi, nei suoi confronti alcuna pena era stata irrogata. Il motivo pertanto palesemente inammissibile per manifesta infondatezza e per aspecificità. Quanto al AL, la Corte di appello ha chiarito come la diversa qualificazione, rispetto all'originaria contestazione, operata dal Tribunale fosse insindacabile perché coperta dal giudicato interno per mancanza di impugnazione del pubblico ministero. Il quale aveva invece impugnato il punto della sentenza di primo grado relativo alla recidiva e la Corte territoriale, nel rideterminare la pena, ha proceduto ad operare un calcolo autonomo rispetto a quello eseguito dal primo 22 giudice, partendo peraltro da una pena base più ridotta (anni due di reclusione), la quale non è illegittima in relazione alla figura del partecipe, posto che il titolo di reato de quo è punito con il massimo edittale di anni cinque di reclusione, e si è assestata al di sotto della media edittale. Inoltre la Corte di appello ha compiutamente enunciato il criterio di calcolo seguito per la determinazione della pena sicché costituisce mera asserzione del ricorrente quella per la quale la pena (in primo grado) sarebbe stata determinata in relazione alla figura del promotore, esclusa dal Tribunale, e non in relazione a quella del partecipe, pure ritenuta dal primo giudice e non più sindacabile per il secondo. E' certo invece che la Corte di appello ha tenuto conto della pena prevista per il titolo di reato che prevede il delitto associativo del partecipe, con la conseguenza che non è fondato il secondo motivo di ricorso del AL. Né la Corte di appello aveva, rispetto alla doglianza formulata con il ricorso per cassazione, un particolare onere di motivazione in proposito, atteso che la vaven doglianza non le era stata devoluta in questi termini.
5. E' invece fondato per quanto di ragione il quarto motivo del ricorso AL con specifico riferimento all'aumento di pena applicato per la recidiva, mentre la doglianza non è fondata, al pari del terzo motivo (rubricato come quarto nell'atto di gravame) del ricorso OS, quanto alla ritenuta recidiva. Il Pubblico Ministero aveva, con l'atto di appello, criticato la quantificazione della pena, in particolare, la esclusione della recidiva contestata e, in ogni caso, l'esiguità della pena rispetto alla "gravità dei fatti contestati, alla capacità a delinquere dimostrata ed all'intensità del dolo". La Corte di appello ha condiviso la doglianza sul rilievo che, lungi dal poter considerare positivamente la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, i precedenti, specifici, a carico del AL dimostravano l'elevata capacità criminale dello stesso, esercitata sempre nel medesimo settore in cui le sue "abilità" si erano espresse al massimo livello ai danni delle molteplici vittime, e della tutela del patrimonio artistico. Anche nei confronti del IE e del OS, la Corte d'appello ha ritenuto che dovesse essere considerata la recidiva rispettivamente loro contestata, sul rilievo che la intensità del rapporto del IE con il AL, rivelata dalle intercettazioni riportate nella sentenza impugnata, e la sua risalenza nel tempo, l'analoga stabilità dei rapporti fra quest'ultimo ed il OS, costituissero elementi dimostrativi, unitamente alla gravità delle condotte accertate nel presente procedimento, della radicata inclinazione a delinquere degli imputati, con la conseguenza che il trattamento sanzionatorio doveva tenere conto della sottolineata gravità dei reati e dell'intensità del dolo. 23 Pertanto, nel pervenire alla conclusione di ritenere configurata la recidiva contestata agli imputati, la Corte territoriale ha, con adeguata motivazione, verificato in concreto, attraverso la individualizzazione delle singole posizioni, che la reiterazione dell'illecito fosse sintomo effettivo tanto della riprovevolezza della condotta quanto della pericolosità di ciascun ricorrente, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi costituivano il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, al livello di omogeneità esistente tra loro, ed il tutto al di là del mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Le censure dei ricorrenti (quarto motivo AL in parte qua e terzo motivo OS) non sono quindi fondate e priva di fondamento è anche la doglianza con la quale il AL rivendica la mancata concessione delle attenuanti generiche, posto che la Corte di appello ha motivato il diniego sulla base dell'elevata van capacità criminale, della gravità dei reati e dell'intensità del dolo. E' pacifico che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
6. Tuttavia, quanto alla esclusiva posizione del AL, va detto che l'aumento per la recidiva è stato determinato in violazione di legge, vizio che non è stato invece riscontrato per gli altri ricorrenti. Da tempo risalente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 99 cod. pen., per determinare, a qualsiasi fine, l'aumento di pena per la recidiva, il detto aumento in nessun caso può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti (Sez. 2, n. 8492 del 16/05/1985, Tinnirello, Rv. 170553). A tale proposito va ribadito l'orientamento espresso dalla Corte secondo il quale il principio di legalità della pena attiene esclusivamente all'entità della sanzione finale in concreto applicata e che illegale deve ritenersi solo la pena che, sulla base dei criteri di calcolo adottati per la sua determinazione, fuoriesca, in sé e rispetto ai passaggi intermedi, dall'ambito dello schema legale tipico (Sez. 6, n. 20275 del 07/05/2013, M., in motiv.). Da ciò consegue che, nel giudizio di cassazione, qualora sia stata applicata dal Giudice del merito una pena in violazione di un principio fissato in una specifica disposizione di legge, risulta vulnerato il principio di legalità della sanzione penale, sicché la relativa questione è rilevabile d'ufficio (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207). 24 Nel caso di specie, è emerso che il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti riportate dal AL assomma ad anni uno, mesi uno e giorni venti di reclusione mentre l'aumento apportato dalla Corte di appello è stato pari ad anni uno e mesi quattro di reclusione (= 2/3 della pena di due anni di reclusione quale pena base del reato associativo). Ne deriva che è stata applicata una pena illegale per violazione del principio fissato nell'ultimo comma dell'art. 99 cod. pen., sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla misura dell'aumento di pena applicato al AL per la recidiva, che la Corte ridetermina nella misura di anni uno, mesi uno e giorni venti di reclusione. Il ricorso del AL va quindi rigettato nel resto. Vanno invece integralmente rigettati i ricorsi del OS e del IE con conseguente condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura dell'aumento di pena applicato al AL per recidiva che ridetermina nella misura di anni uno, mesi uno e giorni venti di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso per AL. Rigetta i restanti ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/12/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Piero Savanipiepe for Vito Di IC To c'erare DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 MAR 2018 IL CANCELLERE NA madani 25