Articolo 132 del Codice penale
Articolo 131Articolo 133
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1 luglio 1931
Art. 132.

(Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena:
limiti)

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tal potere discrezionale.

Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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