Sentenza 21 luglio 2015
Massime • 2
Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, può essere insufficiente la mera indicazione della qualità formale di affiliato, laddove alla stessa non si correli la realizzazione di un qualsivoglia "apporto" alla vita dell'associazione, idoneo a far ritenere che il soggetto si sia inserito nel sodalizio in modo stabile e pienamente consapevole.
Nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale, al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale. (Fattispecie relativa a rigetto dell'eccezione di nullità, per omesso avviso di fissazione dell'udienza di appello al codifensore, che era stata formulata senza un'adeguata indicazione delle modalità e della data relative al suo atto di nomina).
Commentario • 1
- 1. Art. 416 bis del codice penale: quando si configura il reato di associazione mafiosaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2022
Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/07/2015, n. 46070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46070 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2015 |
Testo completo
- 4607 0/15 3 46070 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N. 1052/2015 Dott. GIOVANNI CONTI - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CARLO CITTERIO N. 5051/2015 - Consigliere - Dott. ORLANDO VILLONI - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA i sul ricorso proposto da: . LC EN UM N. IL 29/09/1965 UC EN N. IL 24/07/1983 AN SA N. IL 19/02/1966 : PI EL N. IL 18/05/1986 . PI UN N. IL 23/09/1987 PI US SA N. IL 29/03/1985 AN EN N. IL 18/02/1983 DA EN N. IL 09/09/1982 : : LE CK N. IL 11/05/1984 . avverso la sentenza n. 2413/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 28/05/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gaetano DE AMICIS Udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa Marilia DI NARDO che ha concluso per: l'inammissibilità dei ricorsi di RO ZO RT, RT ZO, PA VA, PI LO, PI RU, OD ZO e AL AT;
per il rigetto del ricorso di RI ZO;
per l'annullamento con rinvio per PI IU TO. Udito, per la parte civile OD ZO, l'Avv. FORESTA Santino. Uditi i difensori: Avv. COPPI Franco Carlo e Avv. GAMBARDELLA FR per RO ZO RT;
Avv. GULLO Luigi per PI IU TO e PI LO;
l'Avv. ROTUNDO Sergio per PA VA e RT ZO e quale sost. proc.le dell'Avv. Viscomi Gregorio per AL AT;
l'Avv. LEOPIZZI Antonella quale CANTAFORA LA per PI LO. rr sost. proc.le dell'Avv. Luceri Sergio per OD ZO;
l'Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 maggio 2014 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa in data 22 aprile 2013 dal G.u.p. presso il Tribunale di Catanzaro, che all'esito di giudizio abbreviato condannava rispettivamente alle pene di: anni sei di reclusione, RO ZO (capo sub 1); anni cinque e mesi otto di reclusione, RT ZO (capi sub 1 e 5); anni quattro di reclusione ed euro 935,00 di multa, PA VA (capi sub 58, 59 e 60); anni quattro e mesi otto di reclusione, PI LO (capo sub 1); anni tre e mesi quattro di reclusione, PI RU (capi sub 1, 4, 5- quater, 5-sexies, 5-septies, 7, 8, 12, 14-bis, 14-ter e 53); anni sei e mesi otto di reclusione, PI IU TO (capo sub 1); anno uno, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro quattromila di multa, RI ZO (capi sub 29, 30, 31, 32 e 33); anno uno e mesi quattro di reclusione ed euro 154,00 di multa, OD ZO (capo sub 5-quinquies); anni sette, mesi sei e giorni venti di reclusione, AT AL (capi sub 1, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22 e 23), oltre al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili, con riferimento ai reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (dal 2003, in Soverato, Davoli e Comuni limitrofi), furto aggravato, traffico di stupefacenti, porto e detenzione illegali di armi e trasferimento fraudolento di valori ad essi rispettivamente ascritti nelle correlative imputazioni. All'esito del giudizio di primo grado, inoltre, il G.u.p. provvedeva sulle relative pene accessorie di tipo interdittivo ed applicava la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre nei confronti degli imputati condannati per il reato associativo mafioso di cui al capo sub 1) [ossia, PI IU TO, PI LO, RT ZO, AT AL e RO ZO], ad eccezione di PI RU.
2. Muovendo dalle risultanze probatorie offerte dall'analisi delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, dagli accertamenti, anche patrimoniali, e dagli esiti dei servizi di osservazione e controllo effettuati dalla Polizia giudiziaria, i Giudici di merito hanno ricostruito la genesi del sodalizio mafioso denominato "SI-PI- IP", formatosi tra la fine del 2002 e l'inizio del 2003 nel territorio del soveratese a seguito di una separazione dall'originaria comune organizzazione denominata "GA", e ne hanno individuato gli elementi costitutivi, i membri dell'organigramma, i ruoli che i sodali vi hanno assunto e le modalità di ли 1 яя realizzazione dei diversi reati-fine oggetto dei temi d'accusa, connotati da una lunga serie di omicidi e tentati omicidi che hanno progressivamente coinvolto alcuni degli esponenti di vertice dei due diversi sodalizi nell'ambito di una "guerra di mafia" scaturita dalla decisione di costituire il "locale" autonomo di Soverato (mal tollerato dalla cosca dei GA), oltre che da condotte vessatorie poste in essere nei confronti di imprenditori e commercianti del luogo, al fine di esercitare un controllo pervasivo sulle attività economiche dell'area territoriale di interesse. Al riguardo, inoltre, le decisioni di merito hanno posto in rilievo l'esistenza di una struttura gerarchica con un vertice riconosciuto nella persona di SI OR, la disponibilità di armi da guerra, il riconoscimento di una spartizione territoriale delle competenze con altri gruppi limitrofi aventi la medesima natura e la risoluzione di ogni controversia mediante il ricorso ad atti di violenza ed intimidazione.
3. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione nell'interesse di RO ZO - condannato alla pena di anni sei di reclusione per il reato associativo di tipo mafioso di cui al capo sub 1) - l'Avv. FR Gambardella, che ha dedotto violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 416-bis, 62-bis c.p. e 192, comma 3, c.p.p., sulla base degli argomenti qui di seguito sinteticamente esposti.
3.1. Si deduce, in primo luogo, che la Corte d'appello non ha tenuto conto dell'esistenza di un giudicato cautelare formatosi a seguito del rigetto, da parte della Suprema Corte (con sentenza dell'11 novembre 2012), del ricorso per cassazione avanzato dal P.M. avverso il provvedimento con cui il Tribunale della libertà aveva revocato la misura cautelare personale per essere sopravvenuti nuovi elementi acquisiti dalla difesa (dichiarazioni di Ufficiali e Sottufficiali dei Carabinieri), che smentivano la gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente, ed in particolare l'assunto dei collaboratori di giustizia che avevano reso dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti. Solo fatti nuovi sopravvenuti, ovvero fatti diversi non utilizzati nella fase cautelare, avrebbero consentito il superamento del giudicato, laddove la sentenza impugnata si è occupata degli stessi elementi di prova già considerati inidonei, sia pure in sede cautelare, a fondare un giudizio di gravità indiziaria. rr ме 2 3.2. Erroneamente valutato, inoltre, risulta il profilo della corretta qualificazione giuridica del fatto, che la difesa, contrariamente a quanto affermato dalla Corte distrettuale, aveva puntualmente evidenziato in sede di gravame con riferimento alla eventuale configurabilità dei reati di cui agli artt. 326 o 378 c.p., se del caso aggravati dall'art. 7 della I. n. 203/91, sottolineando, peraltro, il dato della mancata contestazione del reato-fine di rivelazione del segreto d'ufficio alla cui esecuzione l'RO avrebbe dovuto aderire in attuazione del programma criminoso del sodalizio, come pure della mancata dimostrazione della sua appartenenza all'associazione: un isolato elemento di riscontro peraltro privo di efficacia individualizzante rispetto alla - concreta responsabilità dell'RO tratto dalle dichiarazioni accusatorie del - PI in merito alla conoscenza di una microspia nell'autovettura del AL non può essere ritenuto idoneo a provare l'adesione al sodalizio per effetto della sistematica rivelazione di dati coperti dal segreto d'ufficio.
3.3. Si lamentano, ancora, vizi motivazionali in ordine alla valutazione delle prove, ed in particolare la totale mancanza di riscontri sulla specifica accusa, peraltro formulata dal solo PI, di aver dato indicazioni a quest'ultimo e ad AL SI circa la presenza di microspie in macchina, oltre alla mancanza di motivazione circa gli elementi di fatto rappresentati dalla difesa a discarico della responsabilità del ricorrente, e desunti dalle dichiarazioni del LO Mazzoleni, del Brigadiere Critelli e del Colonnello HI, che attestavano, anzi, la fattiva collaborazione investigativa per l'arresto del SI, quando quest'ultimo era latitante. Né è stato correttamente effettuato dalla Corte distrettuale il giudizio di attendibilità degli altri collaboratori, OD ZO e OM, che hanno reso dichiarazioni de relato e prive di riscontri, oltre ad aver subito, in diverse occasioni, pregresse carcerazioni per effetto di attività di polizia giudiziaria poste in essere proprio dall'RO. Infine, il presunto divieto di interessarsi delle vicende delittuose nel soveratese, che sarebbe stato imposto al ricorrente nel dicembre 2008, è in realtà smentito da dati documentali che la Corte d'appello non ha considerato (ossia, da una nota interna al procedimento definito con decreto di archiviazione, che nel febbraio 2009 escludeva qualsiasi anomalia comportamentale, e dal memoriale di servizio che attesta la circostanza che l'RO era destinatario di plurime deleghe investigative in quel territorio fino al 2010). 3 Er du 3.4. Si deduce, infine, una prova documentale nuova (il memoriale di servizio relativo alle giornate del 22 23 dicembre 2009), in quanto acquisita solo successivamente alla pronuncia di secondo grado, nel luglio 2014, che smentirebbe radicalmente la credibilità del narrato dei due OD, ed in particolare la veridicità di quanto affermato in una missiva del 23 dicembre 2009, da entrambi sottoscritta, ed inviata ai Carabinieri di Soverato e Catanzaro, con la richiesta che l'RO non si occupasse delle indagini relative alla sparizione di OD IU, per il fatto di essere stato visto mentre parlava con IP ZI, esponente di spicco del "gruppo SI", la mattina del 23 dicembre 2009. 3-bis) Con altro ricorso per cassazione, proposto dall'Avv. Sergio Callipari nell'interesse di ZO RO, e da quest'ultimo sottoscritto, sono stati altresì dedotti sette motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato. a) Vizi motivazionali, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, con riferimento all'utilizzo di una fonte di prova una conversazione - oggetto di intercettazione il 26 febbraio 2010, intercorsa fra soggetti estranei ad RO - il cui contenuto non presentava alcun richiamo direttamente o indirettamente ricollegabile alla persona dell'imputato: la Corte d'appello, sul punto, non ha offerto alcuna dimostrazione che il colloquio fra i soggetti captati fosse il frutto di un preavvertimento da parte del ricorrente. e manifestab) Vizi motivazionali, per mancanza, contraddittorietà illogicità, con riferimento alla mancata valutazione delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato all'udienza del 28 maggio 2014, dei memoriali ottenuti dall'Arma il 15 luglio 2014 e delle sommarie informazioni rese dal LO LE VA, ivi comprese quelle riferibili al regolamento di disciplina (d.P.R. n. 545/86). Da tali atti risultava smentita la tesi accusatoria secondo cui vi sarebbe stato un ordine da parte dell'Arma dei Carabinieri a non interessarsi di attività investigative ricadenti nella zona del soveratese. c) Violazione di legge con riferimento alla utilizzabilità della relazione di servizio del LO NO OM del 30 luglio 2010, tardivamente du яя intervenuta ad integrazione di una relazione di servizio del 21 aprile 2007, nella quale peraltro non vi era alcun riferimento alla persona dell'imputato. d) Vizi motivazionali, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, con riferimento all'erronea valutazione delle prove dedotte con le indagini difensive ex art. 391 c.p.p., al confermato giudizio di attendibilità e credibilità dei collaboratori di giustizia ed all'omessa valutazione di un provvedimento di archiviazione del marzo 2009, scaturito da un esposto anonimo del 2008 nel quale si faceva espresso riferimento a comportamenti collusivi dell'imputato con soggetti affiliati ad organizzazioni mafiose. Le dichiarazioni accusatorie rese dai OD e da PI RU circa l'esistenza di rapporti e contatti con esponenti di organizzazioni mafiose che sarebbero stati agevolati riguardo all'esecuzione di operazioni di polizia giudiziaria sono generiche e prive di riscontri esterni individualizzanti, oltre che direttamente smentite, a volte, dai memoriali di servizio acquisiti agli atti. contraddittorietàe) Vizi motivazionali, per mancanza, e manifesta illogicità, con riferimento alla mancata considerazione del contenuto delle pronunce de libertate emesse a favore del ricorrente, atteso che il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull'appello proposto ex art. 310 c.p.p., accoglieva il gravame revocando l'ordinanza impugnata per carenza di gravità indiziaria, con l'immediata scarcerazione del ricorrente. Sul punto, peraltro, ricorso proposto dal P.M. avverso il provvedimento di rimessione in libertà veniva rigettato dalla Suprema Corte. f) Violazioni di legge ex art. 192, comma 2, c.p.p., con riferimento alla mancata valorizzazione degli elementi a favore desumibili, in particolare, dalle dichiarazioni dei testi della difesa (ad es., il luogotenente VA ed il colonnello HI) e da altri dati investigativi. g) Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, avuto riguardo alla personalità ed alla palese estraneità del ricorrente ad ogni forma di partecipazione alla vita del sodalizio in esame.
4. Il difensore di RT ZO - condannato alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione per i reati di cui ai capi sub 1 (416-bis c.p.) e ли 5 sub 5 (art. 378 c.p., aggravato ex art. 7 I. n. 203/91) - ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
4.1. Violazioni di legge ex artt. 378, 416-bis c.p., 7 I. n. 203/91, 125, 192 e 546 c.p.p., nonché vizi motivazionali per avere la Corte di merito affermato la responsabilità del ricorrente sulla base di elementi indiziari che non potevano essere ritenuti sintomatici di un'appartenenza all'ipotizzata associazione (ossia, il rapporto di parentela con IA VA, il fidanzamento sino al dicembre 2010 con la figlia del defunto SI OR, il favoreggiamento volto ad eludere le investigazioni in danno di quest'ultimo e la contribuzione non -provata alle spese legali dei detenuti SI AL e AT AL). A fronte di un arco temporale esteso dal 2003 sino all'atto dell'arresto, la condotta del RT si è dunque basata solo su un comportamento oggetto di specifica contestazione nel capo sub 5) e su un altro comportamento - la su indicata contribuzione alle spese del quale, però, non vi è traccia nelle - intercettazioni e nelle dichiarazioni rese dai collaboratori, essendo stato desunto dal contenuto del tutto neutro di un'intercettazione: circostanze, queste, che unitamente ai su indicati rapporti familiari e sentimentali non appaiono decisive, poichè nulla dimostrano riguardo all'esistenza dell'affectio societatis.
4.1.1. Erroneamente valutate, inoltre, risultano le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori OD OM, OD, ZO e PI RU: il primo riferisce le sue dichiarazioni ad un periodo storico anteriore al 2005, dunque ad un'epoca non rilevante ai fini della contestazione mossa al ricorrente, e in ogni caso la sua narrazione come, del resto, quella del OD ZO - -non riguarda quanto da lui direttamente conosciuto, poiché egli avrebbe fatto parte del gruppo avversario a quello capeggiato da SI OR, al quale appunto viene ricondotto il RT;
il secondo collaboratore, inoltre, non indica il ricorrente fra i componenti il gruppo mafioso e vi fa riferimento solo in relazione alla partecipazione ad un atto incendiario in danno di un imprenditore (tale AC) che non è stato provato e che, in ogni caso, non ha costituito oggetto di contestazione;
riferisce, altresì, circa un episodio del tutto irrilevante ai fini della dimostrazione della partecipazione all'associazione, ossia in merito ad una denunzia di furto di un furgone del SI da parte dell'imputato, indicando peraltro erroneamente la data della denuncia;
il terzo collaboratore, infine, si ли 6 I limita a descrivere il RT come vicino alla famiglia SI, senza essere in grado di riferire altro sul suo conto, ma precisando in seguito che, all'indomani dell'uccisione del suocero, ossia dopo l'aprile del 2010, il ricorrente si sarebbe messo a disposizione del gruppo: circostanza, questa, niente affatto accertata e in ogni caso idonea a smentire la stessa fondatezza della contestazione, che vede l'associazione operante dal 2003 in poi.
4.1.2. Sono del tutto carenti, infine, la verifica dell'attendibilità e la ricerca di riscontri specifici e concreti delle dichiarazioni rese dai OD, che non indicano mai le relative fonti di conoscenza e sono in ogni caso portatori di sentimenti di rancore nei confronti del gruppo avversario (poiché responsabile dell'uccisione del figlio di OD OM), mentre le su citate dichiarazioni del PI, che rappresenterebbero la vera chiamata in correità, facendo egli parte del medesimo gruppo criminale, devono ritenersi allo stato la prova migliore dell'innocenza del RT;
nessun elemento di riscontro esterno, in tal senso, può ricavarsi dalle intercettazioni delle conversazioni intercorse fra l'imputato e tale UL ON, registrandosi in esse contatti dal contenuto assolutamente lecito con i familiari.
4.1.3. Per quel che attiene al reato di favoreggiamento personale di cui al capo sub 5) si lamentano vizi motivazionali in merito alla esatta ricostruzione della vicenda, poiché non risulta con chiarezza l'elemento in base al quale sia possibile affermare che il veicolo "Fiat Doblò" per il quale è avvenuta la denuncia del furto non sia stato effettivamente rubato in Serra San RU al RT;
né, inoltre, è chiaro da quale elemento risulti: a) che il RT sia stato messo al corrente dell'attentato subito da parte del suocero, SI OR;
b) che egli si sia messo a disposizione per favorire l'occultamento del mezzo nella consapevolezza che quella condotta fosse finalizzata all'eliminazione di tracce riferibili alla commissione di un reato. Peraltro, l'ipotesi sostenuta nella motivazione della sentenza impugnata, ossia che l'interesse del SI fosse quello di eliminare tracce che potessero ricondurre alla sua persona il sequestro e la soppressione di IU OD e che il furto era stato denunziato quando il SI aveva accertato di non poter sostituire o aggiustare lo sportello del furgoncino, è contraddittoria rispetto a quanto affermato in un altro passaggio motivazionale, ove si pone in rilievo il fatto che il furgoncino era stato già riparato. Erronea, infine, deve ritenersi la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della I. n. 203/91, essendo stato favorito, al più, il componente di un gruppo e non l'attività del gruppo medesimo.
4.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost., 133, 62-bis, 69 c.p. e 125, 546 c.p.p., per l'immotivata disparità di trattamento sanzionatorio con altro coimputato, PI LO, che rispondeva del medesimo titolo di reato questione, peraltro, - esplicitamente dedotta nei motivi di gravame e per l'erronea ed immotivata decisione di non effettuare un giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle contestate circostanze aggravanti, non avendo la Corte di merito correttamente valorizzato, a tal fine, alcuni aspetti dalla difesa evidenziati, come, ad es., l'incensuratezza del ricorrente, la sua giovane età e la stessa tenuità del contributo realmente fornito, oltre al contegno processuale e carcerario ed alla limitatezza temporale delle condotte a lui riferibili. - condannato alla pena di anni5. Il difensore di PA VA quattro di reclusione ed euro 935,00 di multa per i reati di cui ai capi sub 58 (artt. 56, 81, 629 c.p., 7 l. n. 203/91, esclusa l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3, c.p.), sub 59 (artt. 81, 110 c.p., 12-quinquies I. n. 356/92) e sub 60 (artt. 81, 110 c.p., 12-quinquies I. n. 356/92, esclusa per i due ultimi capi d'imputazione l'aggravante ivi contestata) ha proposto ricorso per - cassazione deducendo tre motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
5.1. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 12- quinquies 1. n. 356/92 e 192 c.p.p., per quel che attiene ai reati di fittizia intestazione di cui ai capi sub 59 e 60, mancando la prova della sua intenzione di eludere l'applicazione di eventuali misure di prevenzione, avuto riguardo all'intervenuta assoluzione dal reato associativo di cui all'art. 416-bis c.p. e all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della I. n. 203/91. In relazione a ciascuno dei beni indicati nelle rispettive imputazioni, infatti, la Corte d'appello si è limitata alla mera constatazione dell'avvenuta interposizione, senza verificare ulteriori elementi di fatto indicativi della capacità elusiva dell'operazione negoziale. SI per la società "Quality" di PA NN, che per il locale notturno "Arabesk", non è stata dimostrata l'illecita provenienza delle risorse ivi 8 Ir ли impiegate, mentre per quel che attiene alla disponibilità dell'autovettura "AUDI" con targa tedesca la Corte non ne ha accertato la reale intestazione, non essendovi stata alcuna condotta con effetto traslativo del diritto di proprietà su tale bene mobile. Si deduce, inoltre, la carenza del dolo specifico richiesto per la configurabilità della fattispecie in contestazione, sia in ragione della ritenuta concorrenza, e non esclusività, del fine elusivo con quello preesistente ed accertato in capo al PA di sottrazione del suo patrimonio al fisco ed ai creditori, sia in considerazione del fatto che egli non aveva, al momento in cui sono state commesse le presunte intestazioni fittizie, alcun fondato motivo per sottrarsi ad eventuali provvedimenti ablativi in tema di prevenzione patrimoniale, in quanto non aveva commesso alcun reato per il quale era prevista l'applicazione di tali misure, ma aveva solo un generico timore, nell'aprile del 2012, di essere intercettato ed arrestato. :
5.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 240 c.p. e 12-sexies della I. n. 356/92, per avere la Corte d'appello omesso di considerare le deduzioni svolte nei motivi di gravame, ove si contestavano in punto di fatto gli elementi utilizzati per l'applicazione della confisca allargata disposta su un bene immobile donato alla figlia PA ES e su un'autovettura intestata a PA NN;
ciò, sia in relazione alle modalità di determinazione delle effettive capacità reddituali dell'imputato, in realtà più che sufficienti per coprire le spese di miglioramento dell'immobile, sia per quel che attiene al rilievo assegnato al dato temporale del trasferimento dell'immobile, avvenuto con donazione del 20 febbraio 2008, ossia in un'epoca in cui non poteva ravvisarsi alcun fine elusivo, atteso che la presunta commissione da parte del PA di un reato per il quale è prevista la confisca dei beni è stata temporalmente collocata nel 2012, ciò che depone per la mancanza di simulazione dell'atto di trasferimento a favore della figlia. Analoghe doglianze, infine, investono i criteri di stima utilizzati in relazione al su indicato bene mobile, non essendo stati apprezzati, ai fini del giudizio di proporzione, sia i redditi maturati anche negli anni diversi da quello dell'acquisto, sia la consistenza del patrimonio di NN PA, con riferimento alla sua attività economica.
5.3. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla configurabilità del reato di tentata estorsione di cui agli artt. 56, 629, commi 1 e 2, c.p., 7 ли 9 rr della 1. n. 203/91, non potendosi ravvisare nel caso di specie la chiara espressione di una esplicita minaccia, ma soltanto la evocazione di una condotta implicita di minaccia, che la stessa Corte d'appello, tuttavia, mostra di contraddire laddove ritiene il PA estraneo alla compagine malavitosa, evidenziando peraltro che i IC non solo erano persone non estranee alle dinamiche associative, ma addirittura inviarono una persona sconosciuta al fine di "intimare al PA di cessare nelle sue richieste di denaro". Dalla motivazione dell'impugnata sentenza non risulta con chiarezza, infine, se l'imputato abbia agito da solo, cercando di ritagliarsi un autonomo spazio criminale, ovvero se abbia operato nell'interesse di un gruppo di persone "più o meno identificabili", sì da poter includere la condotta nella sfera di applicazione della su citata disposizione di cui all'art. 7. 6. I difensori di PI LO condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. - hanno proposto ricorso per cassazione deducendo vizi motivazionali, per avere la Corte d'appello ritenuto integrata la condotta di partecipazione al sodalizio, senza specificare, al di là del vincolo familiare che lo lega al fratello IU TO PI, il ruolo che l'imputato vi avrebbe autonomamente assunto, i rapporti stretti con gli altri sodali e i comportamenti da lui concretamente tenuti. Unica condotta all'indagato attribuibile è, infatti, quella di avere risposto per telefono alle chiamate di LE NT, che cercava di informarsi in merito alle condizioni di salute del fratello dell'imputato, in seguito ad un attentato alla vita da lui subito. Si deduce, altresì, un profilo di illogicità motivazionale, laddove la sentenza impugnata non ha compiuto alcuna indagine specifica in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori PI RU e EL ON: il primo, infatti, ha riferito solo del suo presunto rito di affiliazione, cui avrebbe partecipato, mentre il secondo, affatto intraneo all'associazione, ha esplicitamente ammesso di non conoscere l'imputato, che viene associato alla consorteria solo perché ritenuto vicino a IA VA, il quale, tuttavia, non è mai stato ritenuto intraneo al sodalizio in esame. Si lamenta, infine, l'eccessività del trattamento sanzionatorio, che avrebbe dovuto essere più mite, con il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti. ли яя 10 7. Il difensore di PI RU condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per i reati sopra indicati - ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione all'omessa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p., per non avere la Corte d'appello valutato gli aspetti inerenti all'avvenuta dissociazione dal gruppo mafioso, la susseguente collaborazione e l'ammissione dei fatti oggetto della regiudicanda.
8. Il difensore di PI IU TO condannato alla pena di - haanni sei e mesi otto di reclusione per il su indicato reato associativo proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato. motivazionali per illogicità,8.1. Violazioni di legge e vizi : contraddittorietà e travisamento del fatto in relazione agli artt. 601, comma - 5 e 178, comma 1, lett. c), c.p.p., 24 Cost. e 6 CEDU, per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto sanata, con ordinanza resa all'udienza del 2 aprile 2014, la nullità tempestivamente dedotta dalla difesa riguardo all'omesso avviso di fissazione dell'udienza d'appello al codifensore, Avv. Russano. Il richiamo dalla Corte operato alla circostanza che l'atto di appello fosse firmato dal solo Avv. Gullo, infatti, contrariamente argomentando, non prova l'inattività dell'altro difensore, ma, semmai, l'inesistenza dell'avviso di fissazione dell'udienza al codifensore, con la preclusione dell'espletamento del relativo mandato.
8.2. Vizi motivazionali riguardo alla responsabilità per il reato associativo, che la Corte distrettuale ha affermato senza menzionare la figura del ricorrente nella complessiva analisi della vita del sodalizio, salvo inserirla acriticamente nella ricostruzione dei singoli fatti di reato, peraltro richiamando le dichiarazioni rese de relato dai collaboratori PI RU e EL ON. Contraddittorio, poi, appare il passaggio motivazionale in cui il PI viene accostato all'ipotizzata associazione sol perché ritenuto vicino a IA VA, quando in precedenza la stessa Corte, nell'atto di valutare la nascita e la evoluzione dell'ipotizzata consorteria, non ne aveva affermato l'intraneità del VA. La contraddittorietà, dunque, si ravvisa nel fatto che quest'ultimo avrebbe "rimpiazzato" i fratelli PI, senza tuttavia dimostrare che facesse parte della contestata associazione criminale. du 11 Ulteriore lacuna motivazionale viene ravvisata nel fatto che la Corte d'appello richiama le dichiarazioni di PI RU in merito alla scomparsa di OD IU e all'omicidio di tale FA IE, quando l'imputato non è stato mai indagato per alcuno di tali fatti. Nessun elemento specifico, infine, è emerso riguardo al contributo causale che l'imputato avrebbe offerto al sodalizio in esame, poiché dei due attentati da lui subiti è ancora sconosciuto il motivo e le risultanze emerse dalle intercettazioni nulla dicono, nel corso di oltre tre mesi, in punto di partecipazione all'associazione.
8.3. Eccessività del trattamento sanzionatorio - avuto riguardo al suo ruolo di mero partecipe e non certo di promotore - ed erroneo diniego di concessione delle attenuanti generiche, riconosciute peraltro al solo fratello LO, laddove nel suo certificato penale figura unicamente una lieve condanna per detenzione di stupefacenti.
8.4. Con ricorso per cassazione personalmente sottoscritto in data 26 settembre 2014 il predetto imputato ha riproposto il medesimo profilo di doglianza prospettato nel primo motivo di ricorso presentato dal suo difensore, insistendo sul suo accoglimento.
9. Il difensore di RI ZO condannato alla pena complessiva di anno uno, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, riconosciuta l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/90 - ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
9.1. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, sollevata ex art. 271 c.p.p. per mancanza di motivazione del relativo decreto autorizzativo del G.i.p., che poneva sotto controllo l'utenza in difetto di un quadro indiziario concretamente attribuibile al ricorrente. L'atto del P.M., inoltre, era a sua volta privo di un richiamo agli elementi indiziari attribuibili al RI in materia di traffico di stupefacenti, rendendo così non individuabili le ragioni che imposero le operazioni di intercettazione. ли 12 9.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione al reato di concorso in detenzione a fini di spaccio di un involucro di cocaina di cui al capo sub 29), che veniva rinvenuto sul ciglio della strada solo successivamente al controllo dell'imputato da parte della pattuglia dei Carabinieri, che provvedevano quindi ad accompagnarlo in caserma assieme al coimputato, NO DR, entrambi dunque ignari della presenza di altri militari e dell'avvenuto sopralluogo nelle adiacenze dei luoghi ove fu loro imposto l'alt. All'atto del controllo, infatti, i Carabinieri non ebbero a verificare se i due imputati, peraltro fermati in pieno centro abitato ed in una zona ampiamente illuminata, si fossero disfatti di un involucro, né ebbero a notare in quel frangente alcun movimento sospetto. -condannato alla pena di anno uno10. Il difensore di OD ZO e mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 56, 110 e 629 c.p. (capo sub 5 quinquies) - ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione all'omessa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p., per non averne la Corte d'appello ritenuto la compatibilità con la già concessa diminuente speciale di cui all'art. 8 della I. n. 203/91, così equiparando la posizione del OD a quella degli altri coimputati non collaboratori di giustizia, sebbene dalla motivazione dell'impugnata sentenza non emergano affatto valutazioni negative della sua personalità. Da un lato, infatti, si è riconosciuto, con un implicito giudizio di meritevolezza, un preciso rilievo processuale e personologico alla condotta collaborativa del ricorrente, dall'altro lato, tuttavia, gli sono state negate le richieste attenuanti, equiparandone il trattamento rispetto a coloro che non hanno fornito alcun apporto positivo nel corso del giudizio. -11. I difensori di AT AL condannato alla pena di anni sette, mesi sei e giorni venti di reclusione, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203/91 e riconosciuta l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d. P.R. n. 309/90 hanno proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato. 11.1. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla ritenuta partecipazione all'associazione di cui all'art. 416-bis c.p., non avendo la Corte d'appello tenuto conto del fatto che, pur a fronte delle condotte descritte nell'imputazione (rapporti con il defunto SI OR, predisposizione di mezzi utilizzati per la consumazione del duplice omicidio dei gemelli TT, rapporti дя ли 13 con la famiglia PI e concorso nelle attività criminose del gruppo, quali estorsioni, furti, traffico di droga e detenzione illegale di armi), al ricorrente non è stata contestata alcuna ipotesi di concorso in estorsione e tutte le ipotesi di reato addebitategli non risultano aggravate dall'art. 7 l. n. 203/91, o per mancanza originaria di contestazione (ipotesi di cui all'art. 73), ovvero per l'esclusione dell'aggravante da parte del Giudice (ipotesi di furto e di detenzione di armi). Si deduce, inoltre, che lo stesso contenuto dell'apporto dichiarativo dei collaboratori OD e PI riguardo agli atti intimidatori che sarebbero stati compiuti in danno di soggetti estorti dal clan trova una radicale smentita nelle condotte concretamente realizzate dal ricorrente, quale autore, per lo più, di delitti di furto. Analoghe deduzioni, infine, vengono svolte riguardo all'asserita partecipazione del AL al fatto omicidiario sopra menzionato, trattandosi di un fatto unico e perciò irrilevante rispetto all'oggetto dell'accertamento giudiziale, costituito dalla dimostrazione della volontaria prestazione di uno stabile contributo alla vita dell'associazione. 11.2. Violazioni di legge ex art. 192, comma 2, c.p.p. e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di furto, avendo la Corte d'appello affidato la valutazione della prova unicamente alla interpretazione delle intercettazioni ambientali, senza considerare altri elementi di conferma del relativo contenuto. 11.3. Violazioni di legge ex art. 581 c.p.p. e vizi motivazionali in relazione alla ritenuta inammissibilità dell'impugnazione per i capi sub 17), 19), 20), 21), 22) e 23) per assoluta genericità, atteso che la relativa allegazione difensiva era idonea - quanto meno sotto il profilo del ragionevole dubbio, basato sul concreto elemento del dato cronologico delle imputazioni - a prospettare in via alternativa il fatto che la sostanza materialmente ceduta potesse derivare tutta : dalla partita acquistata per prima. . 11.4. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio e alla denegata concessione delle attenuanti generiche, risolvendosi la motivazione in mere clausole di stile, benchè il punto della dosimetria della pena fosse stato espressamente devoluto con i motivi d'appello. я 14 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Inammissibili, in primo luogo, devono ritenersi, per manifesta infondatezza, i ricorsi proposti da PI RU e OD ZO, avendo i Giudici di merito fatto buon governo della pacifica linea interpretativa al riguardo tracciata da questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 16/01/2014, Rv. 258958; Sez. 6, n. 20145 del 15/04/2010, dep. 27/05/2010, Rv. 247387; Sez. 1, n. 14527 del 03/02/2006, dep. 27/04/2006, Rv. 233938), secondo cui il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 8 del d.l. n. 152/1991, convertito nella I. n. 203/1991, trae giustificazione dalla obiettiva utilità che deriva dal proficuo contributo fornito allo svolgimento delle attività d'indagine, ovvero dal fatto di avere evitato conseguenze ulteriori all'attività delittuosa, senza che ciò implichi necessariamente, data la diversità dei rispettivi presupposti, il riconoscimento : delle circostanze attenuanti generiche, le quali si basano, di contro, su una globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole. Né, peraltro, è consentito utilizzare gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa" in una seconda occasione, ossia per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, perché ciò condurrebbe ad una inammissibile ripetuta valorizzazione dei medesimi elementi di valutazione (Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, dep. 10/12/2013, Rv. 258136; Sez. 5, n. 34574 del 13/07/2010, dep. 23/09/2010, Rv. 248176). : Di tale quadro di principii la Corte d'appello ha fatto retta applicazione, : evidenziando come alle argomentazioni difensive fondate sulla importanza del contributo collaborativo fornito e sulla costanza del relativo impegno dovesse : attribuirsi valore recessivo rispetto alle prevalenti considerazioni basate • sull'apprezzamento dei gravi precedenti penali a carico, della particolare : gravità dei delitti di cui gli imputati si sono resi responsabili sul territorio e della rilevante tendenza a delinquere in tal guisa manifestata, sì da non poter legittimare la contestuale concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte distrettuale ha pertanto indicato, con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, le ragioni giustificative del suo apprezzamento discrezionale, incentrato su una valutazione di merito riguardo alla personalità degli imputati ed alla specifica gravità del comportamento delittuoso dagli да ли 15 - stessi tenuto, in quanto tale non assoggettabile a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive sul punto formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione dell'invocato beneficio. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi di PI RU e OD ZO devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro millecinquecento. Ne discende, altresì, per quel che attiene alla posizione di PI RU, : la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che, avuto riguardo alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno complessivamente liquidate secondo le statuizioni in dispositivo meglio indicate.
2. Il ricorso proposto da ZO RI è infondato e deve essere pertanto rigettato per le ragioni qui di seguito esposte. In ordine al primo motivo di doglianza, il cui contenuto è meramente reiterativo di un'eccezione processuale già sollevata dinanzi ai Giudici di merito, la Corte distrettuale ha puntualmente richiamato le analoghe considerazioni sul punto espresse dal primo Giudice ed ha correttamente escluso qualsiasi difetto di motivazione, osservando che il controllo dell'utenza del RI era ampiamente giustificato, ex art. 13 I. n. 203/1991, nell'ambito di un'attività investigativa che induceva a ritenerlo coinvolto in un contesto associativo di tipo mafioso, con la logica conseguenza che la captazione delle varie utenze suscettibili di controllo avrebbe potuto fornire utili elementi di conoscenza in ordine all'accertamento dei fatti legati alla scomparsa di IU OD e, comunque, alla stessa configurabilità del delitto di associazione di cui all'art. 416-bis c.p. . Al riguardo, pertanto, i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regula iuris dettata da questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 6, n. 28622 del 02/07/2013, dep. 03/07/2013, Rv. 256176; v., inoltre, Sez. 6, n. 49745 del 04/10/2012, dep. 20/12/2012, Rv. 254056), secondo cui, in tema di intercettazioni, non dà luogo ad inutilizzabilità la circostanza che il reato ipotizzato al momento dell'attivazione delle intercettazioni sia diverso da quello per quale poi si sia proceduto, sempre che quest'ultimo rientri, come ли 16 avvenuto nel caso in esame (reati in materia di stupefacenti), nella tipologia dei reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Infondate, sino a lambire i margini dell'inammissibilità, devono poi ritenersi le doglianze oggetto del secondo motivo di ricorso, in quanto sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Sotto tali profili, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d'accusa enucleato nel capo sub 29). Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di primo grado, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha esaminato e puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, ponendo in evidenza, attraverso il richiamo ai passaggi motivazionali già esaustivamente delineati nella prima decisione, il fatto che, nonostante l'esito negativo della perquisizione, il quantitativo di stupefacente rinvenuto nel luogo ove era avvenuto il controllo stradale doveva senz'altro ritenersi riferibile al RI che ben avrebbe potuto disfarsene gettando l'involucro sulla - careggiata opposta a quella da lui percorsa, unitamente ad DR NO, con direzione Reggio Calabria-Catanzaro non solo in considerazione del rilievo logicamente attribuibile al complesso di dati inerenti alla esigua larghezza della sede stradale e al tardo orario serale del controllo, avvenuto in periodo invernale ed in mancanza di luce naturale, ma anche al contenuto delle numerose intercettazioni telefoniche operate al momento del controllo ed il giorno successivo, in quanto ritenute univocamente indicative di una serie di contatti intrattenuti con persone interessate alla compravendita di stupefacenti. Si tratta di un quadro argomentativo logicamente articolato nelle premesse e nelle relative conclusioni, esulando, come è noto, dai poteri della Corte di ли 17 Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. Un., 2 luglio 1997, n. 6402, Dessimone).
3. Parimenti infondato deve ritenersi, inoltre, il ricorso di AT AL, avendo la Corte distrettuale puntualmente esaminato e motivatamente disatteso le deduzioni difensive di contenuto, peraltro, sostanzialmente - analogo a quello delle doglianze in questa Sede riproposte là dove, con specifici passaggi argomentativi, ha compiutamente delineato un articolato quadro probatorio a carico del ricorrente, in quanto connotato da risultanze pienamente convergenti in merito alla realizzazione di condotte decisive ai fini dell'accertamento di un contributo causale rilevante per la esistenza ed il perseguimento delle finalità del contestato sodalizio, quali, ad es., la sua partecipazione all'organizzazione della vendetta per l'omicidio del capo, SI OR, l'individuazione di soggetti che non si attenevano alle direttive del gruppo territorialmente dominante, ovvero l'assistenza dai sodali garantita alla famiglia per il periodo di detenzione. Al complesso dei dati probatori acquisiti dalle attività d'intercettazione i Giudici di merito hanno aggiunto la valorizzazione degli ulteriori elementi di prova ricavati dalle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia OD ZO e PI RU, che hanno fatto riferimento a diverse azioni di danneggiamento poste in essere dal AL per conto del SI OR - unitamente a SI AL, RT NZ ed altre persone nei confronti di coloro che non intendevano rispettare le richieste estorsive del sodalizio: apporto narrativo, questo, che i Giudici di merito hanno ritenuto non solo reciprocamente riscontrato, ma vieppiù confermato nella sua valenza probatoria dall'esame di ulteriori, specifici, elementi di riscontro provenienti da atti di Polizia giudiziaria e da esiti di intercettazioni ambientali (v. pag. 60). Un complesso di elementi, quello or ora indicato, che i Giudici di merito hanno analiticamente e globalmente valutato nell'ottica associativa, ponendone in rilievo, a prescindere dalla effettiva contestazione e commissione di singoli delitti-scopo (arg. ex Sez. 2, n. 4304 del 11/01/2012, dep. 01/02/2012, Rv. 252205), la univoca valenza probatoria ai fini della sistematica messa a disposizione del ricorrente in favore del sodalizio in esame, attraverso cadenze argomentative in lineare successione, frutto di una doppia e conforme ли 18 rr valutazione che non è stata in alcun modo scalfita dalle alternative considerazioni prospettate nel ricorso. Le su esposte doglianze difensive (v., supra, il par. 11.1), per vero, non sono idonee ad infirmare la valenza dei dati oggettivi - comunque non e la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto contestabili - dalla ricostruzione della vicenda storico-fattuale operata nelle due conformi decisioni di merito, per la semplice ragione che esse tendono ad invalidare elementi di dettaglio e contorno dei fatti ivi rappresentati, lasciando inalterate le ragioni giustificative addotte a sostegno della pronuncia di responsabilità. Inammissibili, poichè genericamente formulate, devono poi ritenersi le doglianze enunciate nel secondo motivo di ricorso, che omette di sviluppare un puntuale confronto critico-argomentativo con la dettagliata valutazione dei numerosi ed univoci elementi di prova tratti dagli esiti delle operazioni di intercettazione, e dai Giudici di merito compiutamente delineati, con riferimento a ciascuna delle contestate condotte di furto, indicandone altresì il contesto temporale, le modalità, l'oggetto ed i relativi elementi di riscontro. Deve peraltro rilevarsi, al riguardo, che gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche ben possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato, e non devono trovare necessariamente riscontro in altri elementi esterni, qualora siano, come evidenziato nella motivazione dell'impugnata decisione: a) gravi, cioè attendibili e convincenti;
b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;
c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi di valutazione (Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, dep. 31/01/2012, Rv. 251527). Parimenti inammissibile, per difetto di specificità, deve ritenersi la terza doglianza nel ricorso enucleata (v., supra, il par. 11.3), poiché vi si prospettano vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi già ritenuti - inammissibili per genericità in sede di gravame continuano ad essere enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente, di contro, specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità, ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame (Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, dep. 06/08/2012, Rv. 254329; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 12/01/2012, Rv. 251528). Infondate, infine, devono ritenersi le censure difensive mosse in relazione al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze ли 19 1 attenuanti generiche, poiché la Corte distrettuale ha correttamente indicato, con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, le ragioni giustificative del suo apprezzamento, incentrato su una valutazione di merito che, nel richiamare la conforme decisione al riguardo assunta dal primo Giudice, ha tenuto conto sia del ruolo significativo ricoperto dal AL nell'ambito dell'associazione in esame, sia della specifica gravità dei fatti accertati: valutazione, questa, che costituisce il frutto dell'esercizio di un potere discrezionale oggetto di motivata ponderazione da parte dei Giudici di merito e, come tale, non assoggettabile a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive sul punto formulate nella mera prospettiva di accreditare un diverso ed alternativo apprezzamento in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione dell'invocato beneficio. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, d'altronde, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli, come avvenuto nel caso in esame, faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (v. Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, dep. 23/09/2010, Rv. 248244; Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, dep. 11/07/2014, Rv. 260136).
4. Il ricorso proposto da RT ZO è infondato poiché, anche in relazione a tale posizione processuale, l'adeguatezza e logicità della motivazione della sentenza impugnata non sono state affatto poste in crisi dalle su indicate doglianze, limitandosi il ricorrente a prospettare critiche involgenti la valutazione dalla Corte d'appello data al materiale probatorio sottoposto al suo esame, così delineandone, per giunta, una contrapposta rivisitazione sulla base di ipotizzati vizi motivazionali di cui l'analisi dell'impugnata decisione non offre traccia. La congiunta lettura che le conformi sentenze di primo e secondo grado registrano delle emergenze processuali, sia analiticamente che globalmente valutate, accredita invero, sulla base di un ragionevole percorso logico- espositivo, il giudizio di penale responsabilità dell'imputato, giustificando il relativo apprezzamento di merito non attraverso il mero assemblaggio di elementi indiziari, ma con un'attenta opera di selezione dei numerosi dati ли яя 20 2 0 conoscitivi raccolti ed attentamente vagliati al fine di ricomporre il quadro probatorio delineato a carico dell'imputato. Né, peraltro, il Giudice di legittimità potrebbe sostituire una propria : valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, dovendosi in questa Sede saggiare la complessiva tenuta logica della sentenza sottoposta alla sua cognizione, senza oltrepassare i limiti riconnessi all'accertamento della coerenza strutturale del discorso giustificativo, né, tanto meno, sovrapporre un'attività di verifica, rispetto alle correlative acquisizioni processuali, della rispondenza dell'apparato argomentativo di cui il giudice di merito si è servito, dovendo il vizio motivazionale risultare, per ciò stesso, palese e di immediata riconoscibilità, ossia di spessore tale da emergere ictu oculi.
4.1. Entro tale prospettiva, dunque, è agevole rilevare come il tessuto motivazionale della sentenza impugnata offra una esaustiva e lineare valutazione dei diversi tasselli del quadro probatorio, la cui specifica rilevanza è stata dai Giudici di merito puntualmente apprezzata al fine di inquadrare la condotta di partecipazione al sodalizio indipendentemente dall'esistenza dei, pur riscontrati, vincoli di parentela ed affinità con altri esponenti dell'organizzazione criminale, ovvero con persone ad essa contigue. Sono state al riguardo valorizzate, in particolare, le convergenti dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori OD ZO, OD i OM e PI RU, ritenute univocamente indicative, sulla base di circostanze da loro apprese per conoscenza diretta e non de relato, del fatto che il RT operava agli ordini del SI come sua persona di fiducia e costituiva un punto di riferimento del gruppo SI-IP, tanto che il primo dei su indicati collaboratori (egli stesso partecipe della medesima "spedizione punitiva") ne ha descritto la partecipazione all'incendio del magazzino di tale AC AN proprio su incarico del SI (circostanza riscontrata dagli organi di P.G.) ed il terzo, a sua volta, lo ha indicato come colui che aveva comunicato gli spostamenti di ND MB in vista del suo omicidio. Ulteriori elementi di riscontro dell'apporto di un rilevante contributo partecipativo alla vita dell'associazione in esame sono stati coerentemente desunti dalla puntuale disamina degli esiti delle operazioni di intercettazione, con riferimento ai rapporti intercorsi con ON UL (indicato quale killer di fiducia del gruppo SI), ovvero ai colloqui in carcere tra il SI AL ed i suoi familiari (ove non solo si dà atto della disponibilità del ricorrente ad aiutare la famiglia del AL, ma si suggerisce anche di riferirgli di fare attenzione a ли 21 rr -possibili vendette trasversali), o, infine, al fatto che il RT in alcune conversazioni definito con espressioni di significato analogo a quello di "uomo d'onore" - viene dallo stesso SI AL informato dell'esito del furto di un ciclomotore poi utilizzato in occasione dell'omicidio TT. A fronte della particolareggiata analisi delle dichiarazioni rese dai predetti . collaboratori e della motivata verifica dai Giudici di merito condotta sia in merito alla loro attendibilità intrinseca, sia riguardo all'esistenza di riscontri estrinseci dell'affidabilità e della complessiva tenuta delle relative fonti dichiarative, il ricorrente si è limitato, da un lato, a prospettare una diversa e più favorevole valutazione degli elementi indizianti, dall'altro lato a contrapporre un'alternativa rilettura di taluni dei presupposti fattuali individuati a sostegno del giudizio di credibilità, sulla base di obiezioni o di argomenti deduttivi dalla Corte distrettuale specificamente esaminati e motivatamente disattesi con riferimento al ristretto ambito territoriale di operatività del sodalizio in esame, alla conoscenza diretta dei soggetti coinvolti e delle dinamiche proprie dei gruppi che in concreto vi esercitavano la loro influenza, al fatto di aver reso dichiarazioni sia etero, che auto-accusatorie, oltre che al ruolo di particolare importanza svolto dai predetti collaboratori all'interno dei rispettivi gruppi di appartenenza. Né, come si è già avuto modo di rilevare, rientra nei poteri della Corte di legittimità quello di effettuare, come in sostanza si chiede da parte del ricorrente, una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del motivato apprezzamento di merito al riguardo svolto nell'impugnata decisione, essendo il relativo sindacato circoscritto, in questa Sede, alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi ampiamente positivo nel caso in esame.
4.2. Analoghe considerazioni devono svolgersi con riguardo alle valutazioni dai Giudici di merito puntualmente espresse a fronte della analitica ricostruzione della vicenda relativa alla falsità della denunzia di furto, avvenuta in data 30 dicembre 2009 da parte di RT, del furgone "Fiat Doblò" di proprietà di OR SI: vicenda storico-fattuale, questa, strettamente collegata a quella relativa all'uccisione ed all'occultamento del cadavere di IU OD, perché resosi autore, assieme a FA IE, di un attentato poco prima commesso, nella serata del 21 dicembre 2009, dinanzi all'abitazione del SI, dove quel furgone venne più volte attinto da colpi di ли 22 Sh : arma da fuoco, così da far scattare la successiva decisione, da parte dello stesso SI e di ZI IP (ossia dei vertici del gruppo), di punite gli autori dell'attentato. Muovendo dalle acquisizioni probatorie disponibili, costituite segnatamente . dalle dichiarazioni dei predetti collaboratori e dagli esiti delle operazioni di intercettazione, i Giudici di merito hanno osservato, sul punto, che la reazione posta in essere nei confronti del OD fu istantanea, mentre quella verso il FA (ucciso il 16 gennaio 2010) fu ritardata solo di qualche giorno;
essi hanno altresì evidenziato non solo le ragioni dei contrasti insorti fra i OD ed il SI · per lo più legate alla pretesa dei primi di assumere il controllo dello - smercio di stupefacenti nel soveratese ma anche l'esigenza di far sparire le - tracce dal furgone, così da evitare che sulla persona del SI potessero nascere sospetti come uno dei possibili responsabili della sparizione del OD. Al riguardo, i Giudici di merito hanno motivatamente desunto precisi elementi di riscontro dell'attendibilità delle dichiarazioni di OD OM e OD ZO non solo dall'analisi del contenuto delle conversazioni in quello stesso frangente di tempo verificatesi (ossia il 22 dicembre 2009) tra il SI ed altri interlocutori, ove si fa riferimento al danneggiamento del suo furgone e all'interessamento per reperire un pezzo che sostituisse lo sportello rovinato, ma anche dagli accertamenti svolti dagli organi di P.G. su taluni materiali rinvenuti sul furgone del SI (reperti attestanti il tentativo di riparazione dello sportello) e dalle dichiarazioni rese dal collaboratore LE RB (che ha riferito di aver appreso proprio da OM OD dell'attentato commesso dal figlio IU contro il furgone del SI). Ritenuti pacificamente accertati, secondo la dettagliata ricostruzione operata nelle conformi sentenze di merito, sia il fatto che vi fu un tentativo di riparazione del furgone, sia il dato costituito dall'evidente ritardo nella presentazione della denuncia di furto (avvenuta solo il 30 dicembre 2009, dopo aver atteso tre giorni prima di formalizzare l'atto, rispetto al momento in cui il preteso furto del mezzo sarebbe stato scoperto), la Corte distrettuale ha coerentemente concluso il suo iter argomentativo nel senso della falsità della relativa denuncia e della volontà di agevolare in tal modo l'operato della cosca (all'epoca, in evidente stato di fibrillazione per l'esistenza di rilevanti contrasti con i OD ed il gruppo GA), muovendo non solo dal vincolo di solidarietà familiare che all'epoca legava il RT al SI, ma, soprattutto, da una lettura coordinata dei dati probatori disponibili, ossia dalle condizioni del mezzo a seguito dei colpi che l'avevano danneggiato (sì da non poter circolare senza ли 23 дя destare fondati sospetti), dal fatto che il veicolo era stato occultato nei pressi del fiume Ancinale (come confermato dal PI RU) e dalla circostanza che lo stesso era stato spostato prima dell'arrivo dei Carabinieri e fatto : definitivamente sparire. Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, dunque, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Suprema Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui alla lett. e) del comma primo dell'art. 606 c.p.p. (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate.
4.3. Manifestamente infondati, infine, devono ritenersi i residui profili di doglianza (v., in narrativa, il par. 4.2.), ove si considerino le implicazioni della pacifica linea interpretativa al riguardo tracciata da questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 04/02/2014, Rv. 258874; Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, dep. 19/02/2010, Rv. 246134), secondo cui, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza allorchè il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata. Nel caso in esame, per vero, la decisione assunta dalla Corte d'appello non è sindacabile in questa Sede, poiché la stessa, nel dare atto della congruità della pena inflitta in primo grado in relazione alla entità della condotta accertata, ha espressamente confermato il giudizio di equivalenza tra circostanze espresso dal Tribunale, escludendo l'invocata prevalenza sia con riferimento alla natura ed al carattere pervasivo dell'associazione di appartenenza, sia in relazione alla particolare crudeltà delle azioni delittuose da questa poste in essere. La Corte d'appello, pertanto, ha espressamente indicato, con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, le ragioni giustificative del suo apprezzamento, incentrato su una valutazione di merito che ha tenuto conto della specifica gravità dei comportamenti delittuosi tenuti nel caso in esame, oltre che del loro inserimento nel più ampio contesto operativo proprio del ли 24 дя sodalizio cui il ricorrente ha preso parte: un giudizio di merito che, in quanto tale, non è sottoponibile ad alcuna censura in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive sul punto formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero un giudizio di prevalenza delle su : indicate attenuanti. Né, del resto, può essere validamente addotto quale oggetto di comparazione, in questa Sede, il diverso trattamento sanzionatorio inflitto ad altro coimputato, LO PI, il quale rispondeva, a differenza del RT, del solo reato di cui al capo sub 1), con la conseguenza che i relativi criteri di valutazione, specificamente esposti dalla Corte di merito nel suo ampio percorso motivazionale e basati, anche, sull'apprezzamento di un diverso compendio probatorio, non possono evidentemente costituire la ragione di un motivo di doglianza volto a censurare l'asserito vizio di motivazione che investirebbe la disamina di una posizione processuale del tutto differente e non equiparabile a quella del ricorrente.
5. Parimenti infondato nel suo complesso, per le ragioni qui di seguito indicate, deve ritenersi il ricorso proposto da PI IU TO.
5.1. In ordine alla prima doglianza, reiterativa di analoga censura già compiutamente esaminata e correttamente disattesa in sede di gravame, deve rilevarsi, e il punto è dirimente, che l'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato all'udienza del 2 aprile 2014 circa la mancata notifica - dell'avviso di fissazione dell'udienza al codifensore era priva di alcuna specifica indicazione riguardo alla nomina del codifensore, e che agli atti del giudizio dalla Corte distrettuale esaminati in quell'evenienza la stessa non risultava. Ne discende che la difesa, nell'atto di sollevare la su indicata eccezione procedurale, ha omesso di indicare compiutamente le modalità e la data dell'atto di nomina del codifensore, sollecitando il vaglio delibativo del Giudice in merito alla predetta questione in termini tali da precludere la stessa possibilità di accertamento della sua fondatezza: si è dunque consumata, in tal modo, la possibilità di attivare correttamente la relativa facoltà processuale, la cui proponibilità non può certo pretendersi di recuperare successivamente, sulla base degli elementi di cognizione aggiuntivi tratti dalle dichiarazioni dall'imputato rese (circa l'avvenuta nomina) in occasione della susseguente udienza di rinvio, nonché dagli accertamenti effettuati presso l'ufficio matricola ли 2 525 della Casa circondariale di Catanzaro, ove la nomina del codifensore risultò : essere stata effettuata in data 21 marzo 2013. Invero, l'eccezione in rito sollevata dalla difesa deve essere formulata, per evidenti esigenze di celerità e speditezza delle attività processuali, sulla base di argomenti puntuali e specifici, tali da consentirne il pronto accertamento dell'eventuale fondatezza, con il logico corollario che la stessa non può essere prospettata in termini generici o meramente esplorativi, suscettibili di ulteriori attività di integrazione documentale o istruttoria in sede giudiziale. La Corte d'appello, dunque, ha fatto buon governo del quadro di principii stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 39061 del 16/07/2009, dep. 08/10/2009, Rv. 244329), allorquando ha affermato che, nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale, al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale.
5.2. Generiche devono ritenersi, inoltre, le doglianze racchiuse nel secondo motivo di ricorso, perché reiterative di analoghe obiezioni già avanzate in sede di gravame, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi in questa Sede rilevabili) che la Corte d'appello ha specificamente posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità, valorizzando essenzialmente le dettagliate e convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, unitamente agli elementi di riscontro a carattere individualizzante tratti dagli esiti delle operazioni di intercettazione, il cui contenuto risulta essere incensurabilmente interpretato, senza che il ricorrente abbia documentato : travisamenti di sorta. A fronte di un quadro probatorio esaustivamente illustrato da lineari sequenze argomentative, il ricorrente ha omesso di sviluppare un adeguato confronto critico (mancano, infatti, nel ricorso una compiuta e puntuale disamina delle contrarie argomentazioni utilizzate dalla Corte d'appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni della loro asserita erroneità), limitandosi a riproporre doglianze già analizzate e motivatamente disattese dalla Corte distrettuale, così prospettando una diversa ed alternativa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su una inammissibile rivisitazione del loro contenuto, senza addurre censure destinate a disarticolare, o anche solo a Ли 26 Er porre in crisi, la coerenza logica delle valutazioni al riguardo operate nelle conformi decisioni di merito. Entro tale prospettiva hanno assunto rilievo, in particolare, le univoche dichiarazioni rese dai collaboratori EL ON (appartenente alla cosca avversaria dei GA) e PI RU (intraneo alla cosca SI-IP), il cui contenuto narrativo, frutto di conoscenze dirette ed emerso in termini autonomi e reciprocamente riscontrati, è stato dai Giudici di merito motivatamente ritenuto dimostrativo della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale in esame con il ruolo di pericoloso "azionista" pronto a realizzare imprese criminali anche eclatanti ed efferate così assumendo la veste di un "nemico" agli occhi della contrapposta organizzazione criminale, con la conseguente sua collocazione tra gli obiettivi sensibili di cui ottenere l'eliminazione. Al riguardo, infatti, il primo dei due collaboratori sopra menzionati ha sottolineato come la stessa affiliazione del PI al gruppo di Soverato ossia il suo "rimpiazzo" - da parte di IA VA (esponente apicale della cosca) fosse avvenuta in dispregio delle "regole" interne all'organizzazione di stampo "'ndranghetista", con una grave mancanza di "rispetto" nei confronti di ZO GA, capo dell'organizzazione locale, poiché, trattandosi di un giovane originario di Guardavalle, non era stato richiesto il suo permesso, né vi era stata una comunicazione con cui lo si metteva formalmente al corrente del "rimpiazzo", all'interno di un'altra cosca, di un giovane residente nel suo territorio: il VA, nonostante il PI fosse di Guardavalle, aveva infatti proceduto "trattenendolo per sé", senza notiziare l'organizzazione locale, che invece avrebbe dovuto essere informata per una sorta di "competenza territoriale". Un decisivo elemento di riscontro, in tal senso, è stato individuato dai Giudici di merito proprio nel fatto che in danno del PI IU TO sono stati realizzati due tentativi di omicidio (il primo, in data 26 gennaio 2010, dieci giorni dopo l'omicidio di IE FA, il secondo il 14 giugno dello stesso anno, tre giorni dopo il duplice omicidio dei fratelli TT) nel pieno di una "faida" che imperversava tra contrapposte organizzazioni mafiose nei territorio di Soverato e Guardavalle ed in quelli limitrofi: una vera e propria guerra che vedeva nell'eliminazione fisica degli avversari più tenuti l'unica speranza di sopravvivenza e vittoria. Sul punto la Corte distrettuale ha congruamente valorizzato il fatto che entrambi gli agguati disvelavano una matrice chiaramente mafiosa non solo per ли 27 дя le tipiche modalità di esecuzione (numero di colpi esplosi e micidialità delle armi utilizzate, tanto che in occasione del secondo episodio rimase ucciso il fratello di IA VA), ma anche per il fatto di essere stati commessi a breve distanza di tempo da azioni delittuose compiute in danno di persone vicine al gruppo avversario dei GA, e ritenute senz'altro nemiche della cosca SI-IP. In occasione del secondo attentato commesso in suo danno, peraltro, la Polizia giudiziaria sequestrava nell'abitazione del PI un giubbotto antiproiettile sul quale venivano significativamente rinvenuti residui di polvere da sparo. Pienamente coerenti con il portato delle su indicate emergenze probatorie sono state altresì ritenute le dichiarazioni rese dall'altro collaboratore PI RU che ha attribuito al predetto imputato lo stesso ruolo - partecipativo all'interno del gruppo mafioso di riferimento (ossia, quello di persona pronta ad eseguire le azioni più gravi): egli ha in particolare riferito sia sulle circostanze inerenti alla propria formale cerimonia di affiliazione (cui presero parte il IA VA, come officiante, ed il PI IU TO, fra gli altri comprimari), sia riguardo al fatto di avere assistito a conversazioni tra vari sodali (fra i quali lo stesso imputato) nelle quali si discuteva della eliminazione di IE FA e del fatto di essere riusciti a prendere IU OD, precisando che proprio il PI IU TO partecipò allo spostamento del cadavere del OD, eseguito il giorno dopo l'omicidio, ed al suo successivo occultamento, con la sistemazione della salma all'interno di un camion dell'imputato ed il successivo trasporto in un luogo ignoto al predetto collaboratore. Ulteriori elementi di riscontro, infine, sono stati dai Giudici merito motivatamente desunti dalla disamina dell'ampio materiale offerto dalle operazioni di intercettazione (ad es.: i colloqui avvenuti con altri sodali, come IN PI, rimasto vittima di un'azione omicidiaria il 23 luglio 2010; la preoccupazione mostrata dal PI per il rinvenimento del giubbotto antiproiettile da parte delle Forze dell'ordine a seguito dell'attentato da lui patito il 26 gennaio 2010, o, ancora, l'espressione da lui esclamata nel corso di una conversazione intrattenuta con la moglie in seguito al secondo dei due attentati, relativa al fatto che "la guerra" l'avrebbe vinta da solo, con evidente allusione alla faida in corso tra le cosche di Guardavalle e Soverato;
l'apprensione infine mostrata da LE NT, esponente di rilievo del Ли дя 28 gruppo soveratese, per il compagno ferito, allorquando si metteva in contatto telefonico o inviava s.m.s. al fratello LO). Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, in definitiva, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Suprema Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui alla lett. e) del comma primo dell'art. 606 c.p.p. (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate.
5.3. Generiche, perché reiterative, e comunque manifestamente infondate, devono ritenersi, infine, le doglianze inerenti al diniego delle attenuanti generiche ed alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, trattandosi di statuizioni incensurabilmente motivate in difetto di elementi sintomatici di meritevolezza, tenuto conto anche della gravità del reato, della rilevanza del ruolo assunto dall'imputato e dell'esistenza di precedenti penali. La Corte distrettuale, invero, ha correttamente indicato, con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, le ragioni giustificative del suo apprezzamento, incentrato su una valutazione di merito riguardo alla pericolosità dell'imputato ed alla specifica gravità del comportamento delittuoso da lui tenuto nel caso in esame, valutazione in quanto tale non assoggettabile a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive sul punto formulate nella mera prospettiva di accreditare un diverso ed alternativo apprezzamento di merito in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione dell'invocato beneficio. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, d'altronde, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli, come avvenuto nel caso in esame, faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (v. Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, dep. 23/09/2010, Rv. 248244; Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, dep. 11/07/2014, Rv. 260136).
6. Il ricorso proposto da RO ZO è infondato e deve essere rigettato per le ragioni qui di seguito esposte e precisate. яя ли 29 6.1. Al riguardo occorre preliminarmente ribadire, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, che siffatta decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che l'iter motivazionale di entrambe si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 01/07/2013, Rv. 256435; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Rv. 223061). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615). Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, in particolare, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che l'impugnata pronunzia ha comunque offerto una congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'odierno ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo la linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, dep. 14/06/2007, Rv. 236893; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, ли 30 яя dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). Nel caso di specie, peraltro, l'adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell'impugnata sentenza non è stata validamente censurata dal ricorrente, limitatosi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, che in questa Sede, evidentemente, non è assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato. Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, dunque, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate.
6.2. Dalla motivazione dell'impugnata pronuncia, infatti, emerge con chiarezza come la Corte territoriale abbia, con congrua e lineare esposizione logico-argomentativa, esaminato e puntualmente disatteso le deduzioni ed i rilievi critici mossi dalla difesa, giustificando la valutazione di responsabilità dell'imputato nella sua qualità di Vice-Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso il Reparto Operativo del Comando provinciale di Catanzaro sulla base di un complesso di risultanze probatorie, il cui globale ed analitico apprezzamento ha consentito ai Giudici di merito di accertare la presenza di un contributo causalmente rilevante in favore delle attività dell'associazione criminale in esame: contributo stabilmente offerto nel fornire informazioni riservate ai sodali, così garantendo loro, proprio nell'ambito di operatività e diretta influenza territoriale di tale organizzazione, un senso di copertura e protezione istituzionale, attraverso la possibilità di sfuggire agli arresti e di conoscere in anticipo le iniziative assunte dalle Forze dell'ordine. conAl riguardo, infatti, i Giudici di merito hanno posto in rilievo argomenti correttamente illustrati e non smentiti o incrinati, nel loro coerente sviluppo logico e nella conseguenzialità del relativo epilogo decisorio, dalla formulazione delle doglianze in ricorso prospettate numerosi profili ricostruttivi della fondatezza del tema d'accusa enunciato nella correlativa ли 31 яя imputazione, e segnatamente: a) le dettagliate dichiarazioni accusatorie provenienti dal collaboratore RU PI, intraneo alla cosca SI-IP, che ha specificamente indicato nell'RO (individuato come il Carabiniere "ZO u sceltu", secondo il soprannome utilizzato nell'ambito di riferimento territoriale) la persona che forniva alla famiglia notizie relative alle operazioni di polizia giudiziaria, con particolare riferimento alla installazione di microspie ed all'esecuzione di perquisizioni ed arresti;
b) l'individuazione di precisi riscontri riguardo alla fondatezza delle sue dichiarazioni (ad es., la conoscenza, appresa direttamente dall'RO e attestata da un'operazione di intercettazione in corso, della esistenza di una microspia all'interno di un'autovettura dove si trovavano AL SI e PI RU, che assieme a AT AL e IP VA stavano per compiere un furto;
ovvero l'episodio, verificatosi tra il 2008 ed il 2009, ed anch'esso oggetto di conoscenza diretta da parte del PI, relativo alla commissione di furti e danneggiamenti in un villaggio turistico ove lavorava il suocero dell'RO, che coinvolse lo stesso PI, SI AL e AT AL in atti di ritorsione ed intimidazione nei confronti dei gestori di un villaggio turistico, i quali intendevano estromettere da alcun lavori : il suocero dell'RO: una richiesta di spedizione punitiva che si basava sull'aiuto costante dallo stesso fornito in favore dei familiari e dei componenti il sodalizio, e che ha ricevuto un riscontro diretto dalla denuncia presentata dall'amministratore unico che gestiva il villaggio, poiché le modalità ivi descritte confermavano la dinamica dei fatti riferita dal PI;
o, ancora, le modalità di identificazione dell'RO, denominato con un soprannome cui fanno riferimento non solo altri collaboratori, come OD ZO e OD OM, ma anche IP ZI, che in una conversazione oggetto di intercettazione ambientale in carcere, nel commentare l'arresto di FR PI, fa riferimento a quest'ultimo come il "suocero dello scelto"); c) le convergenti dichiarazioni provenienti da altri collaboratori, OD ZO e OD OM, appartenenti alla contrapposta consorteria ed autori del tentato omicidio in danno di SI OR, che ancor prima di iniziare la loro collaborazione, rendendo dichiarazioni auto ed etero-accusatorie su tale vicenda, chiesero espressamente che le stesse non fossero portate a conoscenza dell'RO, poiché ne sarebbero stati immediatamente informati i vertici di quella cosca (SI e ZI IP in particolare), di cui era confidente, e che su di lui facevano affidamento per il perseguimento degli obiettivi del proprio gruppo;
d) lo specifico riscontro acquisito in merito alla circostanza di fatto riferita dal OD OM, che vide l'RO recarsi a яя ли 32 casa del IP (sita di fronte alla sua) la sera prima dell'esecuzione delle _ misure cautelari ordinate nell'ambito di un'operazione investigativa che doveva portare alla cattura dello stesso IP, il quale, tuttavia, riuscì a fuggire sottraendosi all'arresto; e) le ragioni giustificative della valutazione di intrinseca credibilità del contributo narrativo offerto dalle dichiarazioni dei su indicati collaboratori con specifico riferimento ai rapporti intrattenuti con l'accusato e all'assenza di elementi idonei a smentirla (ragioni coerentemente individuate, ad es., nell'assenza di motivi di astio, nella dovizia di particolari, nella conoscenza diretta dei fatti narrati, nell'assenza di intese calunniose con i OD e nell'autonomia della scelta collaborativa, per il PI;
ovvero, nell'assenza di intento calunniatorio, nella circolazione di notizie entro il ristretto ambito territoriale in cui si sono svolti i fatti e nella reciproca conoscenza dei soggetti coinvolti, quand'anche appartenenti a gruppi criminali contrapposti - specie nella logica del perseguimento di un pieno controllo dei pericoli che possono sorgere sul territorio conteso per i OD, che peraltro, - già dalla fine di dicembre del 2009, quando ancora non avevano assunto la veste di collaboratori, segnalavano in una missiva, [personalmente sottoscritta da OD ZO e OD LE, fratello di OM] e direttamente inviata ai Carabinieri di Catanzaro e Soverato, l'opportunità che l'RO non si occupasse, in ragione delle sue frequentazioni con SI OR e IP ZI, esponenti apicali della cosca avversaria, delle attività d'indagine relative alla sparizione del congiunto OD IU); f) la convergenza delle dichiarazioni rese dai predetti collaboratori su un nucleo essenziale comune, relativo al fatto che l'RO ha svolto con continuità, entro un rilevante arco temporale, un'attività di comunicazione di notizie riservate su indagini in corso in favore degli esponenti di quella organizzazione criminale (SI, IP e PI); g) la percezione per lo più diretta dei dati su cui sono state fondate le predette chiamate (in correità, da parte del PI, ed in reità da parte dei OD, sia pure limitatamente al fatto di aver visto l'imputato recarsi a casa del IP ZI la sera prima della mancata esecuzione della su indicata ordinanza applicativa di misure custodiali); h) la estrapolazione, dalla banca dati dei Carabinieri, della fotografia di GO NI, autore, assieme a OD ZO e OD OM, di un attentato poco prima fallito ai danni di SI OR, attentato da quest'ultimo mai denunziato e da loro commesso per vendicare la scomparsa di OD IU: quando ancora di tale agguato a seguito del quale i OD decisero di avviare la loro collaborazione, in tal guisa evitando la vendetta del SI - non era stata ufficialmente divulgata la ли 33 er notizia, l'imputato si preoccupò di estrarre dal predetto sistema informatico dell'Arma proprio la fotografia dell'uomo NI GO- dagli stessi OD indicato come partecipe dell'attentato, ed unico, fra gli autori del tentato omicidio, che, non frequentando abitualmente i OD, poteva non essere stato riconosciuto con certezza dal SI;
i) l'assenza di deleghe investigative ad RO in merito alla ricostruzione di tale episodio delittuoso, in relazione al quale le Autorità procedenti mantenevano il massimo riserbo, specie nei suoi confronti, non solo per il fatto di essere stato accusato di contatti con il SI nella citata missiva del dicembre 2009, ma anche in ragione del fatto che i predetti collaboratori lo avevano da subito accusato di essere un informatore della cosca del SI: nessun titolo aveva l'RO, secondo quanto evidenziato nella relazione riassuntiva dei fatti da parte di un suo superiore, MA IL IC, per compiere una simile operazione, che non riguardava affatto un'indagine di sua competenza, sicchè, a seguito di tale comportamento, egli venne immediatamente trasferito ad altro incarico;
/) la piena conoscenza, da parte dell'RO, dei fatti legati all'attentato subito dal SI, tanto da averne parlato direttamente con un collega, il LO Massimo Scalinci (che puntualmente riferì l'accaduto nella sua relazione di : servizio), cui aveva chiesto quali fossero le modalità per effettuare l'operazione di stampa della fotografia dell'GO; m) la irrilevanza della deduzione difensiva secondo cui costituirebbe un elemento a favore il mancato rinvenimento della foto dell'GO sulla persona dell'imputato, a fronte delle dichiarazioni rese de relato dal teste della difesa LO VA, Comandante diretto dell'RO, che ha confermato sia la stampa della foto, annessa ad una relazione informativa che lo stesso imputato avrebbe redatto (e che il MA IC avrebbe rifiutato di ricevere agli atti dell'Ufficio di appartenenza), sia la conoscenza da parte dell'RO di elementi di fonte fiduciaria circa l'avvenuta esecuzione di un "fatto di sangue"; n) la relazione di servizio del LO OM NO in data 30 luglio 2010, il quale evidenziò che circa tre anni prima, nell'aprile del 2007, aveva identificato SI OR e IP ZI in seguito ad un casuale controllo, e che nella sera stessa venne contattato dall'RO, il quale, mostrando di essere a conoscenza del controllo effettuato, gli chiese chiarimenti e particolari in merito, senza fornire alcuna spiegazione del modo in cui era venuto a conoscenza di tale attività di verifica, che quel LO peraltro aveva svolto da solo;
o) l'analisi dei dati emergenti dal traffico telefonico delle utenze in uso all'RO, indicativi di assidui contatti con persone che, a loro volta, possedevano utenze дя ли 34 : il cui numero di riferimento era memorizzato sulla rubrica del cellulare in uso a SI OR al momento della sua uccisione, avvenuta il 22 aprile 2010 (unitamente al rilievo che alcune di tali utenze risultavano a loro volta in contatto con altre utenze in uso a SI OR, IP ZI e PI IN); p) le immagini tratte dalle video-riprese effettuate in occasione dei servizi televisivi dedicati all'omicidio di SI OR, ove l'RO, in due circostanze diverse, venne ripreso a conversare in atteggiamento familiare e confidenziale con SI AL e IP ZI: sebbene quest'ultimo, come dichiarato dallo stesso imputato e confermato dal Carabiniere Mazzoleni, presente sul posto, avesse espresso nell'occasione il timore di subire un attentato, ricevendo dall'RO il consiglio di rivolgersi ai Carabinieri di Soverato, la circostanza è stata motivatamente ritenuta dai Giudici di merito confermativa dell'esistenza di un rapporto privilegiato con l'imputato, eletto quale confidente delle paure del IP, pur essendo presenti sul posto numerosi altri militari intenti ad effettuare i primi rilievi e le relative operazioni di polizia giudiziaria.
6.3. Per quel che attiene, in particolare, alle dichiarazioni rese da RU PI è d'uopo rilevare come i Giudici di merito abbiano fatto buon governo del quadro di principii che regolano la materia, uniformandosi al pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, secondo cui le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, appresi come componente del sodalizio, non sono assimilabili a dichiarazioni "de relato" ed assumono rilievo probatorio in presenza di validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa, che consentano, come avvenuto nel caso in esame, di ritenerle effettivamente oggetto di un patrimonio conoscitivo comune agli associati (Sez. 2, n. 29923 del 04/07/2013, dep. 12/07/2013, Rv. 256065; Sez. 1, n. 23242 del 06/05/2010, dep. 16/06/2010, Rv. 247585; Sez. 2, n. 6134 del 20/01/2009, dep. 12/02/2009, Rv. 243425). V'è ancora da osservare, alla luce di una linea interpretativa ormai da tempo tracciata in questa Sede (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 19/02/2015, Rv. 262309; Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, dep. 02/12/2004, Rv. 230592; v., anche, Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 16/02/2006, Rv. 233085), che le dichiarazioni accusatorie rese da più collaboranti come avvenuto nel caso in esame possono anche riscontrarsi reciprocamente, a - condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri 90 ли 35 elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che ne sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (il che, nel caso di specie, non è, come correttamente e logicamente argomentato nelle decisioni di primo e secondo grado). L'esistenza di eventuali imprecisioni, infatti, non è un elemento di per sè sufficiente ad escludere l'attendibilità del collaborante allorché, alla luce di altri obiettivi riscontri, il giudice di merito valuti globalmente, con prudente apprezzamento, il materiale indiziario e ritenga, con congrua motivazione, la prevalenza degli elementi che sostengono la credibilità dell'accusa (Sez. 1, n. 242 del 17/01/1994, dep. 11/03/1994, Rv. 196671). A fronte della particolareggiata analisi delle dichiarazioni rese dai predetti collaboratori di giustizia e della motivata verifica dai Giudici di merito condotta sia in merito alla loro attendibilità intrinseca, sia riguardo all'esistenza di riscontri estrinseci dell'affidabilità e della complessiva tenuta delle relative fonti dichiarative, il ricorrente si è limitato, da un lato, a prospettare una diversa e più favorevole valutazione degli elementi indizianti, dall'altro lato a contrapporre un'alternativa rilettura di taluni dei presupposti fattuali individuati a sostegno del giudizio di credibilità, sulla base di obiezioni o di argomenti deduttivi dalla Corte distrettuale specificamente esaminati e motivatamente disattesi con riferimento al ristretto ambito territoriale di operatività del sodalizio in esame, alla conoscenza diretta dei soggetti coinvolti e delle dinamiche proprie dei gruppi che in concreto vi esercitavano la loro influenza, al fatto di aver reso dichiarazioni sia etero, che auto-accusatorie, oltre che al ruolo di particolare importanza svolto dai predetti collaboratori all'interno dei rispettivi gruppi di appartenenza. Né, come dianzi rilevato, rientra nei poteri della Corte di legittimità quello di effettuare, secondo quel che in sostanza si chiede da parte del ricorrente, una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del motivato apprezzamento di merito al riguardo svolto nell'impugnata decisione, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi ampiamente positivo nel caso in esame. ли 36 6.4. Entro tale prospettiva, muovendo dalla puntuale ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di primo grado, la Corte d'appello ne ha condiviso l'assetto critico-argomentativo ed il correlativo esito decisorio, sottoponendo ad un'attenta disamina le obiezioni incentrate sulla valutazione degli elementi a favore desumibili dalle dichiarazioni dei testi addotti dalla difesa (il Colonnello HI, il diretto superiore dell'RO, LA VA, Luogotenente Mazzoleni, i Brigadieri Blandini e Critelli, il Carabiniere Puzzo, ecc.) e disattendendone la fondatezza sulla base di congrue ed esaustive argomentazioni, laddove ha posto in evidenza sulla scorta di una dettagliata - ilverifica del loro contenuto, sia analiticamente che globalmente vagliato carattere neutro o recessivo degli attestati di stima, fiducia ed affidabilità conseguiti dall'RO rispetto al complesso degli elementi dimostrativi dei concorrenti e paralleli comportamenti illeciti stabilmente posti in essere in favore del sodalizio in esame, ovvero la risalenza temporale, quando non la strumentalità, dell'ausilio da lui fornito nell'ambito delle attività d'indagine svolte nei confronti del SI OR (la cui abitazione era limitrofa a quella dell'RO): ciò che non escludeva, di per sé, il fatto che, nel corso degli anni, egli avesse potuto trasformare od occultare le reali connotazioni modali della propria attività, rivelando dal 2003 in poi notizie riservate allo stesso SI ed al IP, così divenendone il confidente secondo quanto concordemente riferito dai su menzionati collaboratori di giustizia. Coerentemente motivate, inoltre, risultano le ragioni per le quali i Giudici di merito hanno inteso discostarsi dagli argomenti fatti propri dal Tribunale della libertà di Catanzaro, che con ordinanza del 28 agosto 2012 - confermata con sentenza della Corte di Cassazione n. 4644 dell'11 dicembre 2012 - 30 gennaio 2013 aveva ritenuto insufficiente il quadro indiziario emerso in sede - cautelare a carico dell'imputato, accogliendone l'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della misura custodiale adottato dal G.i.p. in data 11 luglio 2012. A tale riguardo, infatti, la Corte d'appello, ed ancor prima il G.u.p. presso il Tribunale di Catanzaro, hanno compiutamente delineato un quadro critico- argomentativo contrapposto alle ragioni addotte a sostegno del "decisum" cautelare, con le quali si sono adeguatamente confrontati in sede di plena cognitio, mettendone in luce carenze ed aporie tali da giustificarne, come si è avuto modo di rilevare, l'integrale rivisitazione all'esito dei correlativi giudizi di merito. дя ли 37 E' noto, d'altronde, che la limitatezza della valutazione espressa in ordine alla sussistenza dei gravi indizi posti dall'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. a fondamento dell'applicazione delle misure cautelari nel corso delle indagini preliminari va tenuta distinta dai connotati tipici delle regole che governano il più ampio apprezzamento delle risultanze probatorie utilizzabili ai fini del giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, trattandosi di evenienze procedimentali ascrivibili a modelli autonomi e rispondenti a finalità diverse e fra loro non equiparabili (v. Sez. 6, n. 77 del 15/01/1991, dep. 20/03/1991, Rv. 187012; Sez. 5, n. 826 del 27/08/1991, dep. 09/09/1991, Rv. 188155; Sez. 6, n. 1050 del 30/03/1992, dep. 25/06/1992, Rv. 190869). Nel caso di specie, peraltro, è agevole osservare che questa Suprema Corte, con la su menzionata sentenza n. 4644/2013, ha rigettato il ricorso proposto dal P.M. poiché incentrato su motivi di doglianza esclusivamente attinenti a vizi della motivazione, ed interamente volti a delineare una rilettura, in fatto, degli elementi storico-probatori e valutativi già considerati dal Tribunale a quo. Rilettura, evidentemente, estranea al sindacato di legittimità, con la conseguenza che il ricorso per cassazione del P.M. è stato disatteso non perché ritenuto infondato riguardo alla consistenza dei profili di merito dell'ipotesi d'accusa, ma in quanto orientato a censurare un provvedimento cautelare, come tale emesso rebus sic stantibus, che non risultava illogicamente motivato ictu oculi, ma forniva, di contro, un logico, e non censurabile in questa Sede, apprezzamento dei dati novativi emersi a favore dell'RO dalle su indicate deposizioni testimoniali raccolte nel corso delle attività d'indagine. Quegli stessi elementi novativi che i Giudici del merito, come si è avuto modo di rilevare, hanno coerentemente inquadrato e diversamente valutato, all'esito di un giudizio la cui piena base cognitiva è stata oggetto non di una lettura atomistica dei dati disponibili, ma di un analitico e globale apprezzamento delle risultanze offerte dalle varie componenti del quadro probatorio.
6.5. Avuto riguardo alla ricostruzione del contesto storico-fattuale della regiudicanda ed al correlativo compendio probatorio, sì come dai Giudici di merito compiutamente rappresentato nelle loro conformi decisioni, le ulteriori censure dal ricorrente formulate devono ritenersi infondate, avendo la Corte di merito linearmente illustrato le ragioni dimostrative del pieno coinvolgimento dell'imputato criminale in esame, e nelle vicende dell'associazione 38 дя ли segnatamente del rilevante contributo causale dallo stesso offerto in modo da assicurare, attraverso l'instaurazione di legami stabili, e niente affatto occasionali, con i vertici del sodalizio criminale da lui favorito, la conoscenza di dati informativi importanti per lo svolgimento "in sicurezza" delle relative attività delittuose. In tal senso, i Giudici di merito hanno evidenziato come la permanente disponibilità a fornire informazioni riservate in merito al compimento di attività di polizia giudiziaria volte a contrastare l'esistenza e la dimensione operativa dell'organizzazione criminale - quali, ad es., perquisizioni, arresti ed operazioni di intercettazione ne abbia oggettivamente rafforzato la presenza ed il - "prestigio" nell'ambito territoriale di riferimento, accrescendone la percezione della capacità di intimidazione non solo sul piano interno, ma anche da parte dei componenti delle cosche avversarie, poiché il fatto che in quegli ambienti criminali fosse noto che un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri ponesse le attribuzioni funzionali proprie del suo ruolo istituzionale a disposizione dell'esponente apicale e degli altri membri del sodalizio era considerato come un evidente segnale della sua capacità di penetrazione e di progressiva espansione sul territorio e nel relativo tessuto socio-economico. Un apporto stabile e duraturo posto in essere attraverso una sicura disponibilità a fornire informazioni utili al sodalizio comporta infatti uno sviamento delle operazioni volte a reprimerne l'attività, di fatto vanificandole e fornendo, in tal guisa, uno specifico e concreto contributo ai fini della conservazione e del rafforzamento di quell'organizzazione, che di certo avrebbe potuto rimanere fortemente danneggiata dal buon esito delle attività d'indagine svolte dagli organi inquirenti, laddove tali attività fossero state realizzate con la dovuta riservatezza nei tempi e nelle modalità di svolgimento. I Giudici di merito, dunque, hanno fatto buon governo del quadro di principii stabiliti in questa Sede (Sez. 2, n. 53675 del 10/12/2014, dep. 23/12/2014, Rv. 261620; Sez. 6, n. 49757 del 27/11/2012, dep. 20/12/2012, Rv. 254112), secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trova in rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo dell'associazione criminale, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al per il fenomeno associativo, rimanendo a disposizione del sodalizio perseguimento dei comuni fini criminosi. да ли 39 Né, peraltro, è necessario, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso, che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici reati-fine, perché il contributo del partecipe ben può essere costituito anche dal semplice inserimento all'interno della compagine criminale, secondo modalità tali da poterne desumere la completa "messa a disposizione" dell'organizzazione mafiosa (Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013, dep. 10/12/2013, Rv. 257826; Sez. 2, n. 23687 del 03/05/2012, dep. 14/06/2012, Rv. 253222). La rilevata sistematicità e frequenza dei rapporti intrattenuti con gli esponenti del sodalizio criminale escludono, infine, come già osservato dal Giudice di primo grado, la configurabilità della prospettata ipotesi delittuosa del favoreggiamento, ove si consideri che l'integrazione di tale reato presuppone che il soggetto aiuti in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o non nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa (Sez. 2, n. 15756 del 12/12/2002, dep. 03/04/2003, Rv. 225566). Deve sul punto richiamarsi, infatti, la linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (v. Sez. 1, n. 33243 del 07/05/2013, dep. 31/07/2013, Rv. 256987; Sez. 6, n. 40966 del 08/10/2008, dep. 31/10/2008, Rv. 241701), secondo cui il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli si presta ad aiutare solo in maniera episodica od occasionale un associato.
6.6. Manifestamente infondato, infine, deve ritenersi il profilo di doglianza su riportato, in narrativa, al par. 3.4., poiché nel giudizio di legittimità, come è noto, possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai Giudici di merito (Sez. 2, n. 1417 dell'11 gennaio 2013, Rv. 254302; Sez. 3, n. 43307 del 19/10/2001, dep. 03/12/2001, Rv. 220601). In questa Sede, pertanto, non possono essere prodotti, come avvenuto nel caso in esame, nuovi documenti attinenti al merito della regiudicanda, fatta Яя ли 402 0 eccezione per quelli che l'interessato non sia stato in condizione di esibire nei precedenti gradi di giudizio, e dai quali possa derivare (evenienza, questa, palesemente non ricorrente nel caso di specie) l'applicazione dello "ius superveniens", di cause estintive o di disposizioni a lui più favorevoli, dal : momento che la Suprema Corte non può mai procedere ad un esame del contenuto degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità (v. Sez. 3, n. 27417 del 01/04/2014, dep. 24/06/2014, Rv. 259188). یا Né può ritenersi rilevante, sotto altro, ma connesso profilo, la questione di legittimità costituzionale dalla difesa dell'RO dedotta sul punto in udienza, ex artt. 111, comma secondo e 24 Cost., con riguardo all'art. 613 c.p.p., poiché il contenuto e la valenza della nuova prova documentale non sono stati prospettati nel ricorso come "decisivi" ai fini dell'adozione di una diversa pronuncia di merito, ossia con un effetto di oggettiva disarticolazione e travolgimento della tenuta logica dell'assetto motivazionale dell'impugnata decisione, ma vi sono stati dedotti al fine di introdurre elementi di valutazione : asseritamente volti a contestare nel merito la credibilità di alcuni collaboratori : : di giustizia, senza dimostrare presenza di alcun effetto ictu oculi rescindente sull'adozione della pronuncia di merito.
7. Al rigetto dei ricorsi proposti da RO ZO, RT ZO, PI IU TO, RI ZO e AL AT consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.
8. Fondato, di contro, deve ritenersi, nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati, il ricorso proposto da PI LO, nei cui confronti la Corte d'appello ha inteso valorizzare le dichiarazioni - motivatamente ritenute attendibili, come si è già osservato, e tra loro reciprocamente riscontrate - rese dai collaboratori EL ON e PI RU in merito alla circostanza della rituale affiliazione dell'imputato in occasione di una "cerimonia di 'ndrangheta", celebrata da IA VA nel mese di gennaio 2008 alla presenza dei più importanti esponenti della cosca soveratese. Nella sentenza di primo grado, inoltre, si dava atto: a) che il PI rivestiva all'interno della compagine associativa il ruolo di "azionista", dimostrando in tal modo una piena e costante disponibilità ad operare ai fini della conservazione del sodalizio mafioso;
b) che in un messaggio telefonico inviato, in concomitanza con il ferimento del fratello PI IU TO, ли 41 ая a LE NT (a sua volta investito di un ruolo di direzione all'interno della consorteria criminale), il PI LO forniva sommarie indicazioni sulle condizioni di salute del fratello, accompagnate da una generica esortazione ("mi raccomando...."), assertivamente ritenuta indicativa di un avvertimento a 4 vigilare con la massima attenzione, onde evitare ulteriori offese all'incolumità di soggetti contigui o affiliati al sodalizio. Muovendo da tali premesse ricostruttive, deve rilevarsi come la sostanza L delle censure difensive in ordine ai vizi motivazionali che investono le modalità di apprezzamento della prova circa la partecipazione del ricorrente ad azioni delittuose, ovvero la portata del contributo causalmente rilevante che egli avrebbe effettivamente fornito all'associazione, non sia stata adeguatamente approfondita nel percorso logico-argomentativo seguito dai Giudici di merito. Devono al riguardo ribadirsi i principii fissati da questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 33748 del 12/07/2005, dep. 20/09/2005, Rv. 231670; v., inoltre, Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 11/01/2008, Rv. 238839), secondo cui la condotta di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. In tale prospettiva, la Corte ha precisato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione. Va dunque sottolineata l'esigenza di individuare, "più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale", alla stregua di elementi paradigmatici di riferimento, non tassativamente catalogabili, ma in grado di offrire, al di fuori di qualsiasi "automatismo probatorio", una "sicura ли 42 : dimostrazione" della costante intraneità al sodalizio, con specifico riferimento alla delimitazione temporale del tema d'accusa. Ne discende che il conferimento di una dote quale quella di "azionista", il cui specifico rilievo semantico nell'ambito territoriale di riferimento va comunque adeguatamente precisato in relazione alla scala di "valori" che possono venire in comparazione quale indice formale dell'affiliazione ad una determinata consorteria di stampo mafioso, può assumere un valore indiziario importante, ma non decisivo, ai fini del riscontro probatorio di una condotta di . partecipazione causalmente rilevante per l'esistenza ed il perseguimento delle finalità di un sodalizio criminale. In tal senso, dunque, deve rilevarsi come la mera indicazione circa la qualità formale di affiliato possa, in linea di principio, rimanere indifferente rispetto al risultato probatorio perseguito, laddove alla stessa non si correli la realizzazione di un qualsivoglia "apporto" alla vita dell'associazione, tale da far ritenere concretamente avvenuto suo inserimento con i caratteri della stabilità e della piena consapevolezza (Sez. 6, 20 maggio-25 settembre 2015, n. 39112). Affermazione, questa, non univocamente condivisa nella elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte (cfr. Sez. 2, n. 23687 del 03/05/2012, Rv. 253222; Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013, Rv. 257826) e, comunque, meritevole di alcune precisazioni poiché, come posto in rilievo nella su indicata pronuncia n. 39112/2015, in determinati contesti tipici, ad es., - quelli permeati e dominati dalla cultura propria delle associazioni criminali di matrice "ndranghetistica", ancor di più se caratterizzati da un perimetro territoriale di operatività del sodalizio non particolarmente esteso, da presenze partecipative largamente stratificate nel tessuto sociale di riferimento e da compagini primariamente composte da soggetti legati da rapporti di affinità e parentela il conferimento formale della qualifica potrebbe assumere un significato equivoco, più coerente ad automatismi sociali e familiari che indice, immediato ed autosufficiente, della effettiva intraneità. Ciò non significa, tuttavia, prestare adesione ad un modello esclusivamente "causale" di definizione dei tratti della partecipazione associativa di matrice mafiosa, quasi a sovrapporre indebitamente il tema della partecipazione con quello del concorso esterno ex artt. 110 - 416 bis cod. pen., poichè lo stabile inserimento del soggetto all'interno di un sodalizio criminoso può anche consistere in un contributo di carattere meramente morale e psichico, se oggettivamente apprezzabile. 43 я ли Lo stesso dato oggettivo, infatti, quello della investitura formale non seguita da altri comportamenti materiali, potrebbe assumere tutt'altro significato probatorio quando involga le posizioni di soggetti che, per il ruolo sociale o i compiti istituzionali che li connotano, costituiscano, già solo per il conferimento della qualifica, possibili e consapevoli strumenti per la realizzazione di cointeressenze di rilievo nella prospettiva della infiltrazione del gruppo criminale nel tessuto sociale ed economico di riferimento (Sez. 6, 20 maggio 2015, n. 39112, cit., che richiama, in via esemplificativa, l'affiliazione rituale di un rappresentante delle forze dell'ordine il quale, tramite l'investitura formale, altro non fa che mettere a disposizione del gruppo le potenzialità correlate al ruolo, così da fortificare, al contempo, pur in termini di mera prospettiva, l'adesione di tutti gli altri sodali, rafforzandone il proposito criminoso ed accrescendo le potenzialità operative dell'associazione). Sotto altro, ma connesso profilo, deve poi rilevarsi che, ove il ruolo formalmente conferito nella scala gerarchica caratterizzante l'organigramma interno dell'associazione corrisponda ad ambiti di rilievo via via crescente in progressione, il valore indiziario ascrivibile al dato dell'affiliazione è destinato ad assumere un significato maggiormente rilevante sul piano probatorio, laddove alla crescita per gradi corrispondano positive valutazioni "meritocratiche", le quali a loro volta presuppongono, sul piano logico, non la di potenzialità ancora tutte da esprimere, ma meriti già presenza sostanzialmente acquisiti e concretati da pregresse condotte positivamente realizzate nell'interesse della compagine associativa (arg. ex Sez. 6, 20 maggio 2015, n. 39112). E' dunque evidente che, in questa ottica, il giudizio sulla intraneità ad un'organizzazione di tipo mafioso potrebbe esclusivamente circoscriversi all'apprezzamento della carica formale -di rilievo nella scala dei valori interni all'associazione - rivestita dall'imputato. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo di tale quadro di principii: sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la stessa va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria, affinché provveda, alla stregua delle regole di giudizio affermate, a colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei r principii in questa Sede stabiliti. Logicamente assorbito deve intendersi, allo stato, il residuo profilo di doglianza in ordine alla eccessività del trattamento sanzionatorio. ли 44 яя 9. Il ricorso proposto da PA VA è parzialmente fondato e va pertanto accolto entro i limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
9.1. Infondate, sino a lambire il margine dell'inammissibilità, devono ritenersi le doglianze racchiuse nei primi due motivi di ricorso (v., supra, i parr.
5.1. e 5.2.), che tendono ad invadere il merito fattuale delle emergenze probatorie, ovvero a riproporre temi già esaustivamente affrontati e risolti, senza traccia dei lamentati vizi, nelle conformi decisioni dei Giudici di merito. La Corte di legittimità, invero, non può sostituire una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, dovendo saggiare la tenuta logica della pronuncia sottoposta alla sua cognizione senza oltrepassare i limiti di un accertamento della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, accertamento che deve necessariamente condursi alla stregua degli stessi parametri valutativi che geneticamente le danno corpo, ancorché questi siano, in ipotesi, sostituibili da altri. L'indagine sul discorso giustificativo della decisione impugnata, pertanto, ha un orizzonte percettivo delimitato al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari temi ivi apprezzati, non potendosi mai sovrapporre nella verifica dell'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è giovato per sostenere il suo convincimento o della loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione come vizio denunciabile deve essere, per ciò, inevitabilmente palese e di immediata riconoscibilità, cioè di spessore e consistenza tali da emergere ictu oculi. Nel caso di specie, invero, l'adeguatezza e logicità (nel senso appena specificato) della motivazione della sentenza impugnata non sono state minimamente aggredite dal ricorrente, limitatosi a proporre critiche sulla valutazione dalla Corte d'appello resa in ordine alla fondatezza ed ai risultati . del materiale probatorio sottoposto al suo esame, delineandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, la cui rivisitazione non è in alcun modo percorribile in questa Sede. La congiunta disamina che le sentenze del Tribunale e della Corte di appello di Catanzaro hanno effettuato delle emergenze probatorie relative ai reati di cui ai capi sub 59) e 60) e la conseguente analisi che di esse è stata compiuta sul piano critico-argomentativo accreditano con ragionevolezza espositiva e logica il giudizio di penale responsabilità dell'imputato, correttamente imperniato su un percorso valutativo incentrato sull'accertamento sia dell'assenza di disponibilità finanziarie in capo alle figlie ли 45 ял dell'imputato (PA NN e PA EF), che dell'effettiva sua ingerenza : nella concreta gestione delle attività svolte dalla "Quality" s.a.s.. A siffatta conclusione i Giudici di merito sono concordemente pervenuti sulla base delle risultanze probatorie offerte da intercettazioni telefoniche in atti e da talune deposizioni testimoniali (ad es., le dichiarazioni del funzionario bancario Fabiani), il cui contenuto è stato ritenuto univocamente indicativo della fittizia attribuzione delle quote sociali alle figlie. Ad analoghe conclusioni, inoltre, essi sono pervenuti riguardo alla fittizietà dell'attribuzione di un'autovettura (l'Audi A7) con targa estera a soggetto non individuato: autovettura immatricolata in Germania, alla cui guida l'imputato è stato in più occasioni controllato dalle Forze dell'ordine e la cui esclusiva disponibilità in capo al PA è emersa anche dal contenuto di talune conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche. Un complesso di convergenti dati probatori, quello or ora indicato, i cui . risultati i Giudici di merito hanno esaustivamente valutato, sia replicando alle correlative obiezioni difensive, sia contestualizzandone le implicazioni in relazione ad uno specifico arco temporale - gli anni 2011-2012 in cui si è - manifestata la sua volontà di intestare fittiziamente beni ed attività allo scopo di eludere la possibile applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, anche in ragione dell'accertata vicinanza con numerosi esponenti di primo piano della cosca SI-IP, tanto da esprimere il PA stesso ovvero i - suoi familiari il timore di essere sottoposto ad intercettazione, di subire- ritorsioni o, addirittura, di essere arrestato. Al riguardo, pertanto, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principii stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, dep. 08/06/2015, Rv. 264178; v., inoltre, Sez. 2, n. 29224 del 14/07/2010, dep. 26/07/2010, Rv. 248189), secondo cui il dolo specifico del reato previsto dall'art. 12-quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, consistente nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, ben può configurarsi non solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione, ma anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interessato possa fondatamente presumerne l'inizio, tanto più in considerazione del fatto che l'essere indagato, ed ancor più rinviato a giudizio per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., può al tempo stesso integrare il presupposto soggettivo di cui all'art. 4, comma primo, lett. a), del d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, rendendo facilmente prevedibile il prossimo inizio del procedimento di prevenzione. rr ли 46 . Analoghe considerazioni devono svolgersi, inoltre, per quel che attiene all'investimento operato nell'attività commerciale oggetto dell'imputazione di cui al capo sub 59) concernente l'interposizione fittizia del night club "Arabesk" il cui reale gestore e beneficiario dei profitti, sulla base delle numerose e convergenti risultanze offerte dalla compiuta esposizione delle conversazioni oggetto d'intercettazione telefonica, è stato motivatamente individuato nella persona del ricorrente, avuto riguardo all'insieme dei dati rappresentati dall'avvio della relativa attività, dalla sua ideazione, : dall'individuazione dei locali e dal relativo allestimento, dall'assunzione del personale, dal disbrigo delle pratiche amministrative e dai rapporti intrattenuti : con i terzi. Parimenti infondate, infine, devono ritenersi le doglianze incentrate sui beni, formalmente intestati alle figlie del PA, oggetto della confisca operata ex art. 12-sexies, avendo i Giudici di merito specificamente considerato, nelle rispettive, conformi, decisioni, le obiezioni e gli argomenti al riguardo posti dalla difesa, che hanno motivatamente ritenuto infondati sulla base della rilevata indisponibilità, per entrambe le intestatarie, di una base reddituale idonea a giustificare il completamento del manufatto (per l'immobile intestato a PA ES) e l'acquisto (per l'autovettura intestata a PA NN), tenuto conto della sproporzione tra il valore dei beni e le rispettive situazioni reddituali nello specifico lasso temporale preso in esame. Anche sotto tale profilo, dunque, deve rilevarsi come la Corte d'appello abbia fatto buon governo della regula iuris emergente dalla pacifica linea interpretativa dettata da questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 6, n. 39259 del 04/07/2013, dep. 23/09/2013, Rv. 257085; Sez. 5, n. 26041 del 26/05/2011, dep. 01/07/2011, Rv. 250922; v., inoltre, Sez. 2, n. 3620 del 12/12/2013, dep. 24/01/2014, Rv. 258790), secondo cui, ai fini della confisca di cui all'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, sussiste a carico del titolare apparente dei beni (nella specie, si trattava del coniuge e di altri componenti del nucleo familiare) una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, in forza della quale è sufficiente dimostrare che tale soggetto non svolge un'attività tale da procurargli il bene acquisito per imporre, a suo carico, l'onere, nel caso di specie non adempiuto, di dimostrarne la legittima provenienza e l'effettività della propria posizione di titolare. Conclusivamente, si è dinanzi ad un assetto motivazionale congruamente illustrato, sorretto dalla logica esposizione di specifiche emergenze processuali e del tutto idoneo a rappresentare l'itinerario concettuale percorso dal giudice яя ли 47 : di merito. D'altronde, il vizio di manifesta illogicità che, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), legittima il ricorso per cassazione implica che il ricorrente dimostri che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, in tesi egualmente corretti sul terreno della razionalità. Ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, connotate da eguale crisma di logicità (Sez. Un., n. 30 del 27/09/1995, dep. 14/12/1995, Rv. 202903). La verifica che la Corte di Cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e correttezza della motivazione di una sentenza non può infatti essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte Suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, giacché esso è attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che, come nel caso in disamina, il processo formativo del libero convincimento del giudice non abbia subito il condizionamento derivante da una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez. Un., n. 2110 del 23/11/1995, dep. 23/02/1996, Rv. 203767). Dedurre infatti il vizio di motivazione della sentenza significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla ponderata ed argomentata valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto ragionevole (Sez. Un., 19 giugno 1996, Di FR, Rv. 205621).
9.2. Non dissimili considerazioni devono altresì svolgersi in ordine alla lineare esposizione dei presupposti e degli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione di cui al capo sub 58), dal ricorrente commesso in danno dei fratelli IC, che i Giudici di merito hanno concordemente ritenuto provato sulla base delle univoche dichiarazioni rese dalle persone offese, della registrazione del colloquio avvenuto, fra il PA ed i IC, circa quaranta giorni prima della denuncia da costoro presentata in data 2 aprile 2012, oltre che delle riprese delle videocamere di sorveglianza di una filiale bancaria in Soverato. ли яя 48 Esplicito, al riguardo, è stato ritenuto il senso di una richiesta di pagamento di una somma di denaro - pari all'importo di mille euro ai due - fratelli rivolta dal PA con un chiaro riferimento alla indicazione della causale (spese legali) ed all'evocazione di un gruppo di persone (gravitanti in ambienti delinquenziali e con evidenti problematiche di tipo giudiziario) cui egli si definiva molto vicino. Conversazione, questa, il cui contenuto intimidatorio è stato motivatamente individuato nella pronuncia di espressioni allusive e di implicite minacce riguardo alla prospettazione di possibili conseguenze pregiudizievoli, in tal guisa lasciando una possibilità di scelta solo apparente ai suoi interlocutori, tanto che dopo la registrazione dell'incontro, in data 23 settembre 2012, uno dei fratelli IC fu avvicinato da tale AC ON, il quale gli riferi di avere ricevuto dal PA l'incarico di incendiare un esercizio commerciale di cui lo stesso IR era titolare, e che al rifiuto del AC il : PA chiese ad altra persona di effettuare tale operazione di danneggiamento. Nel ritenere credibile la situazione di intimidazione dall'imputato funzionalmente orientata, in quel determinato contesto di riferimento ambientale, alla richiesta di pagamento di una somma di denaro, i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del quadro di principii delineato da questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, dep. 25/05/2010, Rv. 247117), secondo cui la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera. Fondato, di contro, deve ritenersi il connesso profilo di doglianza che investe la valutazione dei presupposti di configurabilità della contestata aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, risultando evidentemente contradditorio passaggio motivazionale in cui la Corte d'appello, nell'escludere la sufficienza della prova della partecipazione del PA al sodalizio di tipo mafioso oggetto del tema d'accusa, ha evidenziato (v. pag. 102) che la percezione dei IC era stata quella di trovarsi di fronte ad un "soggetto estraneo ai gruppi criminali gravitanti nella zona e, piuttosto, di avere come interlocutore un soggetto operante in solitaria nel tentativo di costruire un proprio spazio criminale". 49 Incerto, dunque, appare l'andamento di siffatte sequenze motivazionali, specie se il loro tenore letterale viene posto a raffronto con la generica enunciazione (v. pag. 94) dei contenuti e delle finalità dell'affermata metodologia mafiosa della tentata condotta estorsiva. Deve al riguardo richiamarsi l'insegnamento di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 1426 del 22/03/2000, dep. 30/05/2000, Rv. 216309), secondo cui l'insussistenza del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso non fa venir meno l'aggravante dell'agevolazione delle associazioni di tale tipo, ex art. 7 del su citato d.l., allorché sia provata la specifica finalità di favorire l'associazione da parte del soggetto pur in essa non organicamente inserito. Ne discende che l'intervento di un'associazione mafiosa, indipendentemente dalla sua esistenza e dalla effettiva operatività nel territorio interessato dall'attività criminosa, deve essere quantomeno evocato dall'agente, in modo da influire concretamente, attraverso il rimando ad un sodalizio dalla particolare efferatezza criminale, sulla capacità di resistenza della vittima (Sez. 5, n. 12458 del 22/01/2014, dep. 17/03/2014, Rv. 259404; v., inoltre, Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, dep. 17/04/2015, Rv. 263525; Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, dep. 08/01/2014, Rv. 258103).
9.3. Limitatamente alla su indicata circostanza aggravante s'impone, dunque, l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, affinché, alla stregua delle regole di giudizio affermate, provveda a colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii in questa Sede statuiti. Integralmente richiamate le su esposte considerazioni, il ricorso del PA, per quanto già sopra accennato, deve invece essere rigettato con riguardo alle ulteriori doglianze ivi prospettate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di PI LO e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro. VAAnnulla, altresì, la sentenza nei confronti di PA limitatamente all'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 Er ли 50 contestata al capo 58) e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso. Rigetta i ricorsi di RO ZO, RT ZO, PI IU TO, RI ZO e AL AT che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di PI RU e OD ZO, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna PI RU alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile OD ZO, che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA. Così deciso in Roma, lì, 21 luglio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Gaetano De Amicis dr. NI Conti явик Howers DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 NOV, 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito N E O 51