Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/11/2001, n. 1021
CASS
Sentenza 28 novembre 2001

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Qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva.

In tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che plurimi rinvii del dibattimento disposti in un procedimento per lesioni colpose, a seguito dell'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, comportino la sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo complessivo della durata dei rinvii predetti).

La sospensione del corso della prescrizione, quando non consegua a un provvedimento di sospensione o di rinvio del procedimento o del dibattimento - disposto per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa - ovvero alla presentazione di una richiesta di autorizzazione a procedere, ha luogo solo se venga effettivamente adottato un provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare.

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  • 1Claudio Tranquillo
    https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Claudio Antonio Tranquillo, n. Gallarate (VA) il 21.7.1968, nominato uditore giudiziario con d.m. 23.12.1997, attualmente in servizio quale magistrato presso il tribunale ordinario di Milano. Ha svolto funzioni giudicanti, sia monocratiche che collegiali, in ambito civile e penale. Dal 2007 professore a contratto presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università Cattolica di Milano - sede di Piacenza; dapprima e fino al 2010 come titolare del corso di Diritto della contrattazione immobiliare; dall'a.a. 2010/2011 (salvo un'interruzione nell'a.a. 2012/2013) come contitolare del corso di Istituzioni di diritto privato. PUBBLICAZIONI Ha all'attivo le seguenti pubblicazioni: Polizze …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …

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  • 3Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 18 giugno 2021 (r.o. n. 131 del 2021), la Corte di cassazione, sezione prima penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 129, 568, comma 4, 591, comma 1, lettera a), 601, 605 e 620 del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di giudizio di appello definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, illegittimamente emessa in fase predibattimentale senza citazione delle parti e comunque senza alcuna forma di contraddittorio, consente alla Corte di cassazione, investita da rituale ricorso …

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  • 4Le Sezioni Unite sul calcolo del termine di prescrizione del reato
    Maria Elisabetta Cognizzoli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza in oggetto, le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla rilevanza della sospensione del procedimento penale ai fini del computo del termine prescrizionale del reato. In particolare, oggetto specifico della pronuncia è l'incidenza sul corso del termine di prescrizione del reato edilizio di quel periodo di sospensione processuale che consegue alla pendenza del procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere la sanatoria per l'abuso realizzato. Per meglio comprendere i termini della questione, pare opportuno riassumere brevemente i fatti da cui trae origine l'ordinanza di rimessione. 2. Il Tribunale di Brindisi aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. …

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  • 5Sentenza Cassazione Penale n. 29124 del 16
    https://www.laleggepertutti.it/

    Penale Sent. Sez. 2 Num. 29124 Anno 2013 Presidente: FIANDANESE FRANCO Relatore: IASILLO ADRIANO SENTENZA Sul ricorso proposto dall'Avvocato Gennaro Pecoraro, quale difensore di Schiattarella Raffaele (n. il 07/0111968), avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, III Sezione penale, in data 27/03/2012. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Adriano lasillo. Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Roberto Aniello, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA: Data Udienza: 16/04/2013 Con sentenza del 06/04/2007, il Tribunale di Napoli dichiarò Schiattarella Raffaele responsabile del reato di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/11/2001, n. 1021
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1021
Data del deposito : 28 novembre 2001

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