Sentenza 22 settembre 2009
Massime • 1
La minaccia costitutiva del delitto di estorsione può essere manifestata anche in maniera implicita, essendo solo necessario che essa sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2009, n. 41507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41507 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 22/09/2009
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 1644
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 13801/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IL AL N. IL 07/07/1971;
2) EN NO N. IL 30/03/1958;
3) RR US N. IL 20/11/1972;
4) RR AL N. IL 02/10/1973;
5) LÀ FI N. IL 05/12/1956;
6) VI SA N. IL 03/03/1964;
avverso la sentenza n. 867/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, depositata il 12/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO AURELIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RR G. e VI S. e il rigetto degli altri;
Uditi gli Avv. Antoci G. S. per BA e RI S.; G. Foti per BE;
TI EN e CE per DA;
EN per LE.
FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione:
BA VA;
BE TO;
RI US;
RI VA;
DA FI;
LE AN;
avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 12 gennaio 2009 con la quale, per quello che qui interessa, sono state confermate le condanne a ciascuno rispettivamente inflitte in primo grado in ordine a due episodi di estorsione aggravata. Le vicende hanno avuto luogo con riferimento a soggetti operanti per la ditta Eurospin Sicilia, titolare della quale era la famiglia TI. Tale ditta aveva affittato il ramo di azienda costituito dal reparto macelleria alla ditta di AL Gaetano, succeduto, nello stesso rapporto, a LE AZ.
I giudici del merito hanno ritenuto appurato che il DA, ossia il soggetto che per la Eurospin curava i rapporti con il reparto macelleria, aveva svolto il ruolo di intermediario per far conseguire alla famiglia mafiosa catanese dei NT - Villaggio S. TA -, e dietro la minaccia di "evitare guai" un ingiustificato importo mensile di 1.030,00 Euro, richiesto al AL.
Egli inoltre, si era reso latore della richiesta - rivolta ai TI che se ne erano fatti carico - di far pervenire alla stessa famiglia mafiosa numerose ceste natalizie del valore di centinaia di Euro.
In tale contesto, le figure di BA e dei fratelli RI erano quelle di correi in riferimento alla estorsione compiuta mediante la richiesta di ceste natalizie così come la figura dell'BE corrispondeva a quella del correo nel primo episodio, ossia del materiale percettore del "pizzo" versato da AL e destinato ad un esponente della famiglia NT (AN ET) poi deceduto.
Deducono:
BA VA e RI VA:
1) la inosservanza dell'art. 514 c.p.p. e dell'art. 268 c.p.p.. La motivazione della sentenza si basa anche sull'utilizzo, come prova, del tenore della Comunicazione di reato della PG e segnatamente del riassunto delle intercettazioni in esso operato dalla stessa Polizia.
La norma citata vieta invece l'uso di documentazione relativa alla attività di PG. salvo accordo delle parti, nella specie non intervenuto.
In particolare il difensore lamenta come la sussistenza della aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 sia stata confermata sulla base del tenore attribuito dai verbalizzanti ad alcune intercettazioni, anziché, come si sarebbe dovuto, valutando il lavoro di trascrizione del perito di ufficio.
Chiede pertanto che sia dichiarata inutilizzabile la detta comunicazione di reato;
2) il vizio di motivazione sulla posizione di RI VA. I giudici dell'appello, ai quali era stata segnalata la assoluta carenza di motivazione che connotava la sentenza di primo grado, avevano omesso di valutare le emergenze rappresentate dalla difesa;
3) la erronea applicazione dell'art. 629 c.p. e il corrispondente vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto. Non sarebbe stata illustrata in modo adeguato la prova della "minaccia" che avrebbe connotato l'azione delittuosa in danno dei Travagliarti, essendo stato utilizzato in modo confuso, a carico dei ricorrenti, anche il materiale probatorio concernente l'ulteriore ed autonomo episodio estorsivo. Non sarebbe stata neppure illustrata in ragione della insussistenza della diversa e meno grave fattispecie di truffa aggravata, mancando una analisi puntuale delle dichiarazioni delle dette persone offese resa alla udienza del 5 dicembre 2005 in sede di incidente probatorio e delle affermazioni del DA. Tali dichiarazioni renderebbero manifesto che i TI si indussero a cedere alla richiesta di cesti natalizi avanzata dal DA soltanto per evitare "mali futuri ed incerti" e senza che risulti che BA o RI si fossero resi autori di comportamenti minacciosi;
4) il vizio di motivazione sul concorso di BA e RI. Il materiale probatorio utilizzato ed in particolare le intercettazioni sarebbe generico e non dimostrerebbe il dolo specifico che pure deve configurarsi a carico dei correi nel reato ex art. 629 c.p.;
5) la erronea applicazione dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art.
7. Difetterebbe la relativa prova ossia la dimostrazione che i ricorrenti possano avere agito a vantaggio del clan NT ovvero con metodi mafiosi, non essendo possibile desumere tale dimostrazione, in modo automatico, dalla appartenenza ad un clan mafioso.
In particolare martorierebbe la prova del dolo specifico non potendosi escludere che i ricorrenti abbiano agito per finalità personali;
6) la erronea applicazione delle aggravanti.
Segnatamente, la circostanza ex art. 112 c.p. è stata affermata nonostante che i soggetti ritenuti responsabili siano solo quattro;
l'aggravante ex art. 629 c.p. in relazione all'art. 628 c.p., comma 3 n. 3 sarebbe manchevole di prova dal momento che questa è stata ricavata dalla comunicazione di notizia di reato invece inutilizzabile;
RI US:
il vizio di motivazione in particolare sulla determinazione della pena e, prima ancora, sulla affermazione di responsabilità, essendo insufficienti le dichiarazioni accusatorie del DA e il tenore delle intercettazioni;
LE AN:
Il vizio di motivazione sulla affermazione del proprio contributo partecipativo, essendosi ignorato che egli fu vittima della estorsione;
DA FI:
1) La violazione dell'art. 514 c.p.p. in relazione all'utilizzo della Comunicazione di notizia di reato quale fonte di prova;
2) erronea applicazione dell'art. 629 c.p. e vizio di motivazione sulla esistenza di minacce nonché sulla configurabilità di un danno ingiusto a carico del AL. Quanto all'elemento della "minaccia", la difesa lamenta come nella motivazione della sentenza se ne affermi la avvenuta dimostrazione nella forma "implicita" senza però alcuna adeguata illustrazione della fattispecie concreta e soprattutto senza considerare che dalle testimonianze assunte era emerso che le vittime (titolari dell'Eurospin) in realtà avevano pagato non per a vere subito un condizionamento ma per ottenere il vantaggio della "protezione".
La difesa fa notare come la stessa motivazione alluda ad una "minaccia implicita carente", così dando contezza della inesistenza del requisito in questione.
Nei motivi di appello, poi, si era lamentata anche l'assenza del "danno ingiusto" posto che il pagamento mensile di circa mille Euro da parte del AL era stato il frutto di una operazione contabile condotta dal DA e volta a far cadere sul supermercato Eurospin il peso economico della dazione (mediante la corrispondente diminuzione della somma dovuta dal AL a titolo di affitto di azienda). I TI, d'altro canto, non avevano subito alcuna minaccia ma avevano deciso di compiere un atto di mera liberalità. Su tali punti sollevati nei motivi di appello, la sentenza impugnata non conteneva argomentazioni di replica. Le stesse emergenze probatorie avevano dimostrato che AL non aveva subito minacce e che il DA non aveva evidenziato una personalità sopraffattrice, dato che lo stesso AL aveva esternato perplessità sulla fonte delle sue richieste, peraltro in un primo tempo comunicategli da LE AZ quando ne aveva rilevato il contratto di affitto di azienda. Il ricorrente aveva evitato di dare avvertimenti ed anzi si era limitato ad intercedere presso i responsabili della Eurospin affinché si facessero carico del pagamento che il AL non voleva più sostenere.
Ne conseguiva che anche il presunto "danno patrimoniale" non era stato sopportato dal AL il quale, oltretutto, non si era indotto a pagare per le pressioni del AL ma per i benefici che gli sarebbero potuti derivare.
Anche su tali rilievi, svolti nei motivi di appello, la risposta dalla Corte Territoriale era stata insufficiente.
Difetterebbe anche la motivazione sul dolo della condotta del DA, non essendo stato sciolto il dubbio sul se la sua partecipazione sia stata quella del concorrente nella estorsione o quella di colui che agi nell'interesse delle persone offese;
3) mancanza di motivazione sul motivo di appello con cui erano state invocate le attenuanti generiche e la attenuante speciale della collaborazione L. n. 203 del 1991, ex art.
8. BE:
1) la inosservanza dell'art. 431 c.p.p.. I giudici hanno utilizzato il tenore della Comunicazione di reato della PG nonostante che in essa non fossero contenute descrizioni di attività irripetibili;
2) la inosservanza dell'art. 629 c.p. per la assenza dei requisii della minaccia e del danno ingiusto.
Il TI, nette dichiarazioni rese alla PG, avrebbe negato di essere stato vittima di minacce.
Inoltre la fattispecie giuridica non potrebbe essere ritenuta integrata alla luce del solo concetto di "estorsione ambientale", mentre ciò che risulta provato è che la condotta della presunta persona offesa sarebbe stata posta in essere de lucro captando ossia col fine di conseguire una protezione malavitosa. Anche nei confronti del AL non fu rappresentato alcun male ingiusto ma solo furono posti dal DA i propri buoni uffici per risolvere il problema della dazione della somma una volta che il AL stesso riferì di non volere proseguire nel pagamento. Pagamento che peraltro era finalizzato ad ottenere la stipula di una serie di vantaggiosi contratti. Ugualmente per TI sarebbe configurabile un vantaggio rappresentato dall'avere ottenuto la protezione del clan malavitoso, riuscendo a precostituirsi, grazie all'accordo con AL, i "fondi in nero" da destinare al pagamento del servizio;
3) la erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e il vizio di motivazione.
Le dichiarazioni del coimputato DA erano state giudicate con eccessiva generosità posto che dal materiale probatorio era emerso semplicemente l'apporto occasionale e inconsapevole dell'BE agli illeciti intendimenti del DA. Quest'ultimo gli aveva richiesto, per due soli mesi, di ricevere una busta contenente canoni di affitto mentre gli elementi tipici della fattispecie erano da far risalire al DA. Inoltre non erano state adeguatamente valorizzate le perplessità espresse da AL sulla effettiva natura delle pretese del DA.
Il fatto che BE si sarebbe impegnato a far avere le buste a AN, sarebbe il frutto di interpretazioni di una intercettazione dal significato invece ambiguo, emendabile dalla cassazione ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p.;
4) la mancata assunzione di prova decisiva.
Illegittimamente la Corte aveva escluso la rinnovazione del dibattimento per assumere come testimoni i dipendenti del Bar LL (luogo nel quale le buste erano state fatte recapitare dal AL e dove BE prestava la propria attività lavorativa). Tali deposizioni erano state richieste per dimostrare che l'BE aveva ricevuto le buste e le aveva trattenute per consegnarle a DA: non già, come affermato in sentenza, a AN;
5) la inosservanza della L. n. 575 del 1965, art.
7. La speciale aggravante era stata ritenuta sul presupposto che la condotta in esame fosse stata realizzata nei tre anni successivi al momento di cessazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Poiché però tale cessazione risaliva al novembre 2001 mentre la partecipazione dell'BE era stata contestata e ritenuta con riferimento al giugno-luglio 2005, non ricorrevano i presupposti per la applicabilità della detta circostanza aggravante. 6) la inosservanza della L. n. 203 del 1991, art.
7. La circostanza è stata ritenuta sul presupposto della agevolazione del gruppo malavitoso "clan NT" per il tramite di AN ET, soggetto al quale erano state fatte recapitare le buste con il "pizzo". Senonché tale rapporto di colleganza tra Catanzaro e i NT non risulterebbe dimostrato, in mancanza tra l'altro di sentenze di condanna.
In data 8 settembre 2009 il difensore di BE ha fatto pervenire una memoria nella quale ha insistito sulla pregnanza dei motivi sub 3), 4) e 6) ed ha illustrato un motivo nuovo riguardante la motivazione sul trattamento sanzionatorio.
I ricorsi sono infondati o inammissibili secondo le seguenti specificazioni, fatta eccezione per quelli di DA di BE.
Il ricorso di LE è inammissibile perché proposto oltre la scadenza del termine perentorio previsto per l'impugnazione. Detto termine era da calcolare in trenta giorni decorrenti, come stabilito dall'art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), dalla scadenza dell'ulteriore termine previsto dalla legge per il deposito della sentenza: ossia, secondo quanto previsto dall'art. 548 c.p.p., comma 1 che rinvia all'art. 544 c.p.p., quindici giorni dalla deliberazione. Nella specie la Corte ha rispettato il termine di quindici giorni avendo depositato la motivazione il 23 gennaio, con la conseguenza che non ricorre l'ipotesi derogatoria di cui all'art.548 c.p.p., comma 2.
Il termine in questione scadeva quindi il 27 febbraio 2009 mentre il ricorso risulta proposto ben oltre, sicché, a norma dell'art. 591 c.p.p. ne deve essere dichiarata la inammissibilità.
Ad ogni buon conto, il motivo appare manifestamente infondato. Non difetta la motivazione sul compendio probatorio riguardante la sua posizione posto che viceversa la Corte ha motivatamente argomentato il proprio convincimento ribadendo nella sostanza il ragionamento del giudice di primo grado e sostenendo in sostanza che anche la vittima di una estorsione può trasformarsi - e nella specie si è trasformata - in concorrente nella estorsione trasformandosi in attivo intermediario tra il soggetto che lo aveva sottoposto ad estorsione e coloro i quali, essendo subentrati nella attività da lui precedentemente svolta, dovevano, adesso subentrare anche nel pagamento del "pizzo".
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1.000,00.
I ricorsi di BA e RI VA sono infondati e debbono essere rigettati. GiOVa osservare in primo luogo, quanto alla questione posta nei primo motivo di ricorso - dedotta, sia pure sotto profili processuali non del tutto coincidenti, anche nei ricorsi di DA e BE - che essa viene denunciata dai ricorrenti senza che sia indicato l'interesse alla questione stessa, atteso che don risulta che la espunzione della comunicazione della notizia di reato possa comportare una lesione significativa alla tenuta dell'apparato argomentativo.
Nei ricorsi di BE e DA viene, oltretutto, semplicemente dedotta la violazione della normativa processuale (artt. 431, 514 c.p.p.) senza indicazione della specifica incidenza dell'atto inutilizzabile ai fini (Iella decisione. È vero, semmai, che la affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il tenore della comunicazione di reato sarebbe stato utilizzato limitatamente alle attività investigative di PG, sebbene da ritenere non conforme alla normativa codicistica così come di recente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni unite (v. da ultimo Sezi un. Sent. n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234906), tuttavia non risulta, al di là della astratta enunciazione, avere determinato effetti concreti e tangibili di cui i detti ricorrenti si siano potuti lamentare.
Per quanto concerne invece la doglianza articolata da BA e RI VA, i quali hanno dedotto la incidenza del detto materiale probatorio sulla ritenuta sussistenza delle aggravanti speciali, non può non rilevarsi come il motivo sia stato articolato, come detto, senza dimostrazione del concreto interesse pregiudicato. Nel ricorso si lamenta infatti che dalla detta comunicazione di reato sono stati tratti i riassunti delle conversazioni intercettate e ritenute rilevanti, osservandosi che il giudice avrebbe dovuto tenere conto invece del tenore delle trascrizioni delle intercettazioni effettuate dal perito.
Ciò che però i ricorrenti non chiariscono - rimanendo perciò la loro doglianza nell'ambito di un motivo generico - è se esista e, in caso affermativo, quale possa essere la differenza sostanziale fra i brogliacci redatti dalla PG e riassunti nella informativa e le conversazioni ascoltate dal perito, peraltro riportate nel ricorso in termini del tutto sovrapponibili a quelle dei brogliacci. Il motivo di ricorso in questione è dunque da giudicare inammissibile.
Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. Il ricorrente lamenta in modo vago ed onnicomprensivo la lacuna argomentativa circa la propria posizione di correo e non risulta rispettare, dunque il disposto dell'art. 581 c.p.p. il quale richiede, per la ammissibilità della impugnazione, che i motivi contengano la indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Il terzo e quarto motivo sono in parte infondati e in parte inammissibili. I ricorrenti lamentano la mancata argomentazione, da parte della Corte di merito, dell'elemento della estorsione rappresentato dalla condotta minacciosa. È vero, invece, che nella motivazione della sentenza si rinviene la ricostruzione anche del menzionato requisito della fattispecie, tenuto conto che, sia pure in termini riassuntivi e contratti, la Corte di merito da atto di una ricostruzione del tutto logica e plausibile delle emergenze indiziarie raccolte. Essa muove dal giusto rilievo del consistente e ingiustificato esborso economico dovuto alle ceste natalizie e dalla circostanza, altresì seriamente indicativa, della caratura del personaggio DA (il soggetto che aveva rappresentato ai TI la necessità dei regali al gruppo malavitoso dei NT del Villaggio Sant'TA, col quale era in contatto, così come era in rapporti qualificati con AN ET), per inferirne che la richiesta delle ceste era stata vissuta come minacciosa imposizione dalle persone offese, le quali in tal senso si erano espresse una volta sentite dagli investigatori. I giudici, in altri termini, hanno fatto appello alla nozione di "minaccia implicita", secondo la costante giurisprudenza di questa Corte che osserva come la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera. (v. tra le molte, Rv. 229727).
A fronte di tale logica e plausibile argomentazione, il motivo di ricorso si sostanzia in una alternativa ricostruzione prospettata dai ricorrenti e si manifesta come una inammissibile sollecitazione, rivolta al giudice della legittimità, a sostituire il proprio apprezzamento di merito a quello correttamente effettuato nella sede competente.
Infondata è la doglianza riguardo la mancanza di motivazione sulla alternativa fattispecie di truffa.
Come gli stessi ricorrenti mostrano di condividere, mentre gli elementi caratterizzanti la condotta estorsiva sono la "violenza" e la "minaccia", quelli qualificanti il comportamento truffaldino - anche nell'ipotesi aggravata della prospettazione del "pericolo immaginario" - sono, pur sempre, gli artifizi e raggiri: in quest'ultima ipotesi infatti la minaccia, poiché riguarda un male non reale, ma immaginario, assume i contorni dell'inganno perché contribuisce alla induzione in errore della parte offesa del reato attraverso la prospettazione del falso pericolo (Rv. 202347). Nella specie la Corte Territoriale ha escluso motivatamente che la condotta in questione potesse inquadrarsi nella fattispecie di truffa poiché il materiale probatorio valorizzato ha dimostrato che l'ingiusto profitto è stato realizzato non già mediante la prospettazione di un pericolo immaginario, ma con una minaccia reale, seppure implicita.
Nella motivazione, infatti, sono citate conversazioni ambientali e telefoniche intercettate dalle quali i giudici di merito hanno tratto il convincimento sulla effettività della destinazione, peraltro illecita per ammissione degli stessi colloquianti, delle ceste natalizie alla "famiglia" mafiosa del Villaggio Sant'TA. Del tutto generica è poi la doglianza sulla mancata motivazione riguardo al dolo del reato in capo ai ricorrenti.
Nella sentenza viene analizzata la posizione di questi soprattutto alla luce del fatto che il BA risulta essere stato l'autore delle richiesta di cesti natalizi, ossia della condotta materiale del reato, richiesta formulata al DA e da questi girata ai titolari dell'Eurospin. Inoltre a carico di BA, che assieme a RI VA prelevò le ceste presso la ditta che le aveva confezionate per conto dell'Eurospin, - iene menzionata una conversazione con RI US intercettata nel febbraio 2005, avente ad oggetto le preoccupazioni espresse dal DA dopo la deposizione in Questura e la versione di comodo da fornire agli Inquirenti. Ne risulta un quadro che i giudici dei merito hanno motivatamente ritenuto fondante della responsabilità dei ricorrenti sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettive, essendo dimostrativo della piena consapevolezza, da parte dei ricorrenti, della finalità illecita della richiesta avanzata materialmente dal DA, richiesta il cui profitto è stato realizzato col concorso di RI VA e di BA.
La ricostruzione d'altra parte, viene criticata in maniera generica proponendo implicitamente una versione alternativa che il giudice della legittimità non può prendere in considerazione in presenza di una analisi compiuta e logica effettuata dai giudice del merito. Del tutto infondato è il quinto motivo di ricorso.
La censura dei ricorrenti non tiene conto della motivazione della sentenza, nella quale si da atto in primo luogo della circostanza che vi sono intercettazioni ambientali (del dicembre 2004 e febbraio 2005) dimostrative del pieno inserimento del BA nel gruppo mafioso del "Villaggio", gruppo oggetto di prova anche a mezzo della deposizione del teste Ottone, per nulla sottoposta a critiche nei motivi di ricorso. In secondo luogo sono state valorizzate altre intercettazioni ambientali del febbraio 2005 dalle quali i giudici del merito hanno ricavato la prova che il BA al pari di RI US evidenziavano la consapevolezza circa la illiceità della dazione delle ceste alla famiglia del Villaggio Sa. TA e tentavano di combinare versioni di comodo che ne evitassero la menzione.
Sussiste dunque appieno la prova della speciale aggravante menzionata la cui finalità è quella di aggravare la pena sia per chi utilizza metodi mafiosi ma anche per chi agisce al fine di agevolare associazioni mafiose, cosi come, del resto, nei confronti di chi - pur non organicamente inquadrato In tali associazioni - agisca con metodi mafiosi o, comunque, dia un contributo al raggiungimento dei fini di un'associazione mafiosa (Rv. 231010): fini tra i quali è certamente da ricomprendere quello della capacità di egemonia indiscussa sul territorio controllato, alla quale si da riscontro mediante offerte di beni di un certo valore economico ed assolutamente non giustificate.
Infondato è pure il sesto motivo di ricorso.
I giudici danno fondatamente atto che la condotta deve ritenersi posta in essere, oltre che dai ricorrenti individuati e sottoposti a processo, anche da soggetti non identificati, appartenenti alla "famiglia" più volte menzionata e rappresentanti i percettori finali delle ceste.
Quanto al secondo profilo del motivo di ricorso è da evidenziare, come sopra già effettuato, che i ricorrenti, pur sostenendo la inutilizzabilità del tenore della comunicazione di reato dalla quale sarebbe stato tratto il tenore dei brogliacci delle intercettazioni, non negano ed anzi comprovano che è stata effettuata la trascrizione delle intercettazioni medesime, trascrizione avente contenuto in tutto corrispondente quanto alla dimostrazione della appartenenza dei ricorrenti alla associazione mafiosa e comunque non sottoposta, sullo specifico punto ad alcuna critica.
Il ricorso di RI US è inammissibile.
Nello stesso si lamenta in termini del tutto generici la assenza di adeguata motivazione in punto di affermazione di responsabilità e di determinazione di pena senza che, come invece l'art. 581 c.p.p. prescrive, siano indicate le ragioni di diritto e i passaggi in punto di fatto, tratti dalla sentenza gravata, che, a mente dell'art. 606 c.p.p., presentino vizi nella relativa esposizione.
La posizione del RI US risulta invece oggetto di puntuale analisi, con menzione degli elementi probatori ritenuti rilevanti e per nulla considerati, in maniera dettagliata, nei motivi di gravame.
Anche sul trattamento sanzionatorio la motivazione è presente e logica mentre il motivo di ricorso si limita a censurarla in via del tutto generica, essendo espressione di una mera non condivisione dell'assunto dei giudici e non, come si sarebbe dovuto, di indicazione di illogicità manifeste o lacune rispetto a elementi prospettati nei motivi di appello.
Anche nei confronti di RI US, dunque, alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1.000,00.
Il ricorso di DA è fondato nei limiti che si indicheranno. In ordine al primo motivo si è data risposta sopra.
Il secondo motivo presenta i connotati del la inammissibilità poiché con esso il ricorrente, dietro l'apparente critica alla completezza ed esaustività della motivazione, in realtà mira a conseguire dalla Cassazione un ribaltamento del giudizio di merito con sostituzione dell'apprezzamento in fatto già compiutamente e plausibilmente operato dal giudice del merito.
La tesi sostenuta dalla difesa, secondo cui il DA avrebbe assunto la veste di mero intermediario interessato esclusivamente alla tutela degli interessi dei TI, costituisce infatti espressione di una alternativa ricostruzione dei fatti, scartata dal giudice del merito con motivazione immune da censure. I giudici mostrano di avere fatto corretta applicazione del principio, più volte enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui colui che assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima, anche se per incarico di quest'ultimo, non risponde di concorso nel reato solo se agisce nell'esclusivo interesse della stessa vittima e per motivi di solidarietà umana, altrimenti contribuendo la sua opera alla pressione morale ed alla coazione psicologica nei confronti della vittima e quindi conferendo un suo apporto causativo all'evento (Rv. 240701).
Nella specie non vi è traccia, nell'elaborato dei giudici, dei requisiti appena evidenziati mentre gli elementi posti in risalto ed apprezzati come qualificanti dalla Corte di merito sono dati dai comprovati rapporti di colleganza e frequentazione tra DA e il gruppo malavitoso NT del Villaggio Sant'TA, rapporti che gli stessi giudici hanno ritenuto capaci, perché noti alle persone offese ed esibiti dallo stesso DA che si fece promotore della richiesta di ceste ai TI, di far percepire la richiesta stessa (altrimenti ingiustificata) come espressione di una forte pressione psicologica, tanto del DA quanto del gruppo:
richiesta posta in essere con la implicita rappresentazione dei mali che sarebbero provenuti da quello stesso consesso ove non adeguatamente remunerato.
Il fatto poi che la "minaccia implicita" ravvisata dai giudici sia stata indicata con l'ulteriore attributo di "carente", come sottolineto nel ricorso, è del tutto privo di pregio trattandosi di un evidente quanto irrilevante refuso di stampa, come si arguisce dal contesto della motivazione.
Non fondata è poi la tesi, sostenuta dalla difesa, secondo cui difetterebbe nella specie l'elemento del danno ingiusto alla vittima del secondo episodio, ossia al AL: e ciò in ragione del fatto che il AL stesso avrebbe ottenuto una rinegoziazione a ribasso del canone di affitto, tale da assorbire la fuoriuscita della somma erogata come provento di estorsione.
Tale tesi, in primo luogo, riguarda solo una fase delta illecita condotta, lasciando impregiudicata la indiscussa illiceità - non posta in discussione nemmeno nel ricorso - delle dazioni precedenti alla detta rinegoziazione.
In secondo luogo è da rilevare che il reato si estorsione si perfeziona quando per effetto del comportamento minaccioso la persona offesa sia indotta a tenere un comportamento dal quale scaturisca per l'agente un ingiusto profitto con corrispondente altrui danno patrimoniale.
Orbene tale paradigma normativo risulta rispettato nel caso di specie essendo emerso che la richiesta, con minaccia implicita, di indebito pagamento di una somma mensile di danaro fu fatta pervenire al AL quale vittima pre - individuata e portò all'ingiustificato e illecito accrescimento patrimoniale da parte dei percettori. Come giustamente osservato dai giudici del merito, a tale condotta perfettamente corrispondente allo schema legale nulla possono aggiungere gli accorgimenti che la persona offesa ha posto in essere, sul piano imprenditoriale, per compensare il danno subito:
accorgimenti, lo si ribadisce, che non valgono ad escludere che un danno patrimoniale sia stato cagionato alla stessa persona offesa ma semplicemente sono l'espressione della abilità imprenditoriale del AL per bilanciare l'esborso comunque subito, esborso atto ad integrare l'"altrui danno" menzionato dall'art. 629 c.p.. Fondato è invece l'ultimo motivi di ricorso.
I giudici hanno fornito adeguata motivazione dell'esercizio del potere in tema di concessione (negata) della attenuante speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
8. Il diniego della attenuante speciale è supportato da motivazione più che congrua, avendo al Corte preso le mosse dal principio secondo cui non integra la circostanza attenuante della collaborazione, prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8 convenuto nella L. 12 luglio 1991, n. 203, il contributo concretizzatosi nel fornire un mero riscontro ad acquisizioni probatorie già compiute (Rv. 239306). La giurisprudenza di questa Corte ha infatti anche osservato che per i delitti di cui all'art.416 bis cod. pen. e per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, il D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8 convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203,
configura una circostanza attenuante speciale la cui ragione ha come presupposto un comportamento attivo dell'imputato nel prestare un concreto e significativo contributo alle indagini, determinante per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei correi. Ne consegue che l'applicazione della diminuente resta esclusa quando il contributo intervenga in presenza di un quadro probatorio che aveva già consentito l'individuazione dei concorrenti nel reato (Rv. 205915). Nella specie non è posto in dubbio il nucleo della affermazione contenuta in sentenza secondo cui le dichiarazioni auto ed etero accusatorie del DA furono rese quando il quadro accusatorio si era già adeguatamente delineato per effetto di altre fonti. Si rileva invece la lamentata manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
L'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p. risponde alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi, e nell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (per fatti comunque antecedenti alle modifiche apportate dalla L. n. 125 del 2008), il giudice non può certo tenere conto unicamente dell'incensuratezza dell'imputato, ma deve considerare anche gli altri indici desumibili dall'art. 133 cod. pen.. Nella specie, la sentenza evidenzia, nella prima parte dedicata alla valutazione del materiale probatorio, che la condanna poggia "sui vasti, dettagliati e completi contenuti delle dichiarazioni del DA", rese in incedente probatorio, anche gravemente autoaccusatorie, dotate di precisione nel ricordo e risultate riscontrate.
Nella seconda parte della motivazione, dedicata al trattamento sanzionatorio, tale elemento, di sicura valenza positiva ai fini del giudizio discrezionale ex art. 133 c.p., viene invece del tutto pretermesso senza che si indichino le ragioni per le quali la sua importanza dovrebbe essere stata completamente oscurata dalle modalità esecutive della condotta, qualificate per giunta in maniera apodittica come "efferate".
Su tale punto la Corte dovrà dunque ripetere il proprio esame. Infine il ricorso di BE risulta fondato nei termini di cui appresso. In ordine al primo motivo si è data risposta sopra. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili poiché interamente versati in fatto. Occorre ricordare che la novella all'art. 606 c.p.p., lett. e) dovuta alla L. n. 46 del 2006, nel disciplinare la nuova ipotesi di "contraddittorietà della motivazione, quando il vizio risulti .... da altri atti del processo" non ha certamente trasformato la cassazione in un giudice del fatto, al quale possano direttamente sottoporsi gli esiti di prova.
Come posto in evidenza dalla giurisprudenza di questa Corte, anche dopo la riforma dell'art. 606 c.p.p., lett. e) dovuta alla L. n. 46 del 2006, il sindacato delta Cassazione resta di quello di legittimità e la possibilità, attribuitale dalla norma, di desumere la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo" non le conferisce un potere di riesame critico delle risultanze istruttorie, bensì quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di annullare il provvedimento impugnato soltanto quando la prova non considerata o travisata appare destinata a incidere, scardinandola, dulia motivazione NS (tra le molte, v. Rv. 235732). D'altra parie, è stato anche rilevato che la possibilità di dedurre con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione per travisamento della prova è limitata all'ipotesi in cui il giudice del merito abbia fondato il suo convincimento su di una prova inesistente ovvero su di un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale, con la conseguenza che, qualora la prova che si assume travisata provenga dall'escussione di una fonte dichiarativa, l'oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile (Rv. 239533). Ciò che resta non deducibile, anche dopo la riforma, è il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Rv. 238215).
Non è dunque ammissibile sottoporre alla Cassazione interi verbali di prova dichiarativa al fine di sostenere la tesi che essi sano stati interpretati dal giudice in termini opinabili, posto che, ove non si tratti di patente dispercezione di uno specifico dato di fatto, la materia è devoluta devoluta al potere del giudice del merito, di selezionare e dare plausibile interpretazione ai risultati della attività istruttoria.
Quando le dichiarazioni di un soggetto siano molteplici e frutto di lungo esame e contestazioni, l'opera del giudice è quella della valutazione delle affermazioni anche non lineari e in conflitto con altre emergenze sicché ove una ricostruzione complessiva sia possibile in maniera logica e attendibile, le singole dichiarazioni del soggetto esaminato non potranno, in sè, poi essere sottoposte al riesame della Cassazione, se non altro in ragione della inevitabile parzialità del quadro rappresentato con la segnalazione della emergenza decontestualizzata. È poi appena il caso di osservare che il rinvio, operato in ricorso, alla norma dell'art. 625 bis c.p.p., è del tutto improprio, dal momento che essa si applica non già al ricorso contro una sentenza di merito ma disciplina un ricorso dai connotati di straordinarietà, azionatale esclusivamente contro i provvedimenti pronunciati dalla stessa Corte di Cassazione. È invece denunciabile, nei limiti posti dall'art. 606 c.p.p., un vizio di motivazione, su circostanza decisiva, che scaturisca da uno specifico motivo di appello a suo tempo tempestivamente rappresentato.
Un simile vizio, però, come sopra già evidenziato, non si apprezza poiché la Corte di merito ha ben motivato a proposito della natura estorsiva della richiesta di pagamento rivolta al AL per il tramite di DA e ha rafforzato la ricostruzione della responsabilità in capo al ricorrente con la menzione della prova dell'attiva condotta del medesimo nel sollecitare i pagamenti. Sono state ricordate le prove costituite dalle dichiarazioni in tale senso di TI (uomo di fiducia del AL addetto al versamento), del AL medesimo ed il tenore di una intercettazione di fine agosto.
Avverso tale motivazione si rivela inammissibile la censura del ricorrente, versata in fatto riguardo alla negazione delle dette emergenze s alla posizione processuale assunta dall'BE medesimo.
Il quarto motivo di ricorso è infondato.
La Corte ha fornito adeguata motivazione sulla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale, dovendosi qui ricordare che quello che l'appellante all'epoca intese esercitare fu non già il diritto alla prova sopravvenuta o scoperta dopo, di cui all'art. 603 c.p.p., comma 2, ma quello alla assunzione di prove già note, soggetto alla ristretta regola della "non decidibilità" del processo allo stato degli atti.
La Corte ha invece replicato, con attestazione in fatto non sindacabile, che le emergenze acquisite dimostravano che il pagamento del c.d. pizzo era avvenuto ad opera del TI a mani dell'BE, e che nessun collegamento appariva possibile - anche solo in astratto - dedurre fra le conoscenze dei testi da escutere (dipendenti del bar ove lavorava anche BE) e le sorti finali della somma.
Il quinto motivo è fondato.
La affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui la condotta dell'BE "avrebbe avuto inizio" negli ultimi mesi del 2004 e quindi prima dello scadere del triennio dalla cessazione della misura della sorveglianza speciale, risulta meramente assertiva e priva di qualsivoglia apparato motivazionale, pur a fronte di uno specifico motivo di appello della difesa, dovendosi anche considerare che il solo riferimento temporale delle condotte contestate è quello alla data, ben posteriore, dell'estate 2005.
Del tutto insufficiente, ai fini della individuazione della data di inizio consumazione del reato, per la genericità della affermazione, è il rilievo, formulato dai giudici del merito, secondo cui la condotta dell'BE "andava ad inserirsi in una fattispecie completa già posta in essere dagli imputati".
Fermi, cioè, i fatti di sicura rilevanza penale accertati in capo al ricorrente nel 2005, è da rilevare, per la fase antecedente, che la condotta di chi, pur non avendo preso parte al fatto tipico, si adoperi per il conseguimento del profitto, può essere addebitata a titolo di concorso nel reato stesso (e non quale favoreggiamento reale) a partire dal momento del coinvolgimento sul piano soggettivo del soggetto medesimo, riguardo alla realizzazione dell'evento-reato. Inammissibile è l'ultimo motivo di ricorso, non reso oggetto dei motivi di appello e quindi ormai precluso.
Inammissibile è anche il motivo riguardante ili trattamento sanzionatorie essendo stato formulato per la prima volta, come rilevato anche dal Procuratore Generale, nella memoria dell'8 settembre 2009.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di BE TO limitatamente alla ritenuta aggravante L. n. L. n. 575 del 1965, ex art. 7 e nei confronti di DA FI, limitatamente al diniego delle attenuanti generiche, con rinvio alla Corte di appello di Catania, altra sezione, per nuovo esame su detti punti. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti.
Dichiara inammissibili i ricorsi di RI US di LE AN, e condanna ciascuno al pagamento delle proprie spese del procedimento nonché a versare alla Cassa delle Ammende la somma di Euro 1.000,00.
Rigetta i ricorsi di RI VA e BA VA e condanna ciascuno al pagamento delle rispettive spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2009