Sentenza 21 giugno 2017
Massime • 3
In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art.7 d.l. 13 maggio 1991, n.152, ha natura soggettiva e, pertanto, è applicabile al concorrente nel reato a condizione che questi abbia conosciuto e fatta propria la finalità di agevolare l'associazione.
L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ad uno dei difensori dell'imputato determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che è sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli richiesta di giudizio abbreviato.
Gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art.8, d.l. 13 maggio 1991, n.152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n.203 (cosiddetta attenuante della "dissociazione attuosa"), non possono essere utilizzati per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Commentari • 5
- 1. SULLA NATURA GIURIDICA DELLA AGGRAVANTE EX ART. 416 BIS.1. CP. Nota a Sentenza, Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 8545 del 2020.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
SULLA NATURA GIURIDICA DELLA AGGRAVANTE EXART. 416 BIS.1. CP Sentenza, Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 8545 del 2020 MICAELA LOPINTO Abstract This short paper analyses a new judgement concerning the article 416 bis.1. of the Italian Criminal Code. Commento Con una pronuncia a Sezioni Unite la Corte di cassazione si è espressa in ordine alla natura giuridica della aggravante di cui all'art. 416 bis cp.1. La disposizione, testualmente, recita che: “[Rubrica: circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose]Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare …
Leggi di più… - 2. Riciclaggio: la riqualificazione del reato in ricettazione non comporta violazione del 521 c.p.p.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi di riqualificazione dell'originaria imputazione di riciclaggio in ricettazione, atteso che il reato di ricettazione si pone quale condotta antecedente di base rispetto alla successiva condotta di riciclaggio, sulla cui configurazione, pertanto, l'imputato è in condizione di esplicare tutte le prerogative difensive. (Fattispecie di possesso ingiustificato di un'auto di provenienza furtiva recante numero di telaio modificato e targhe relative ad altra automobile - Cassazione penale , sez. II , 29/09/2020 , n. 29785). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre …
Leggi di più… - 3. Le associazioni di tipo mafioso: Strutture e sovrastrutture interne ed esterneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 aprile 2023
Indice: 1. Inquadramento 2.1. Il dato normativo 2.2. Metodo mafioso 2.3. Specialità dell'associazione di tipo mafioso rispetto alla comune associazione per delinquere 2.4. Continuazione tra partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso e reati-fine 3. Coesistenza di fenomeni associativi: principi fondamentali 4. Super-associazioni di 'ndrangheta: similitudini e differenze con la cupola di cosa nostra 5. Cartelli di camorra: forme organizzative in funzione delle attività di narcotraffico 6.1 Ricadute organizzative delle attività di narcotraffico sulle strutture della sacra corona unita 6.2 (Segue) ... rassegnate (come nella 'ndrangheta) in evidenze documentali 7. Narcotraffico ed …
Leggi di più… - 4. Sconto di pena per limprenditore che non paga le tasse per salvare i dipendentiRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 24 novembre 2020
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10084/2020, si è pronunciata in merito alla possibilità o meno di riconoscere la circostanza attenuante comune dell'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale, di cui al n. 1 dell'art. 62 del c.p., all'imprenditore che non abbia versato le ritenute per salvare il posto di lavoro dei propri dipendenti. La vicenda giudiziaria, sottoposta al vaglio della Suprema Corte, vedeva come protagonista un imprenditore che, in seguito alla crisi della propria impresa, dovuta al fatto che una società esterna, dopo essersi offerta di effettuare un importante apporto di capitale, era inspiegabilmente scomparsa, non …
Leggi di più… - 5. Aggravante speciale prevista dall'art.416 bis co. 1 c.p. ha natura soggettivaRedazione · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2020
La sezione II della Cassazione penale riteneva necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà». Ciò posto, si osservava in via preliminare come, nel caso di specie, la questione assumesse rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale aveva ritenuto la natura soggettiva dell'aggravante, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/2017, n. 43890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43890 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2017 |
Testo completo
43890-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. Sez. 933 NZ Rotundo IO Gianesini U.P. 21/06/2017 Massimo Ricciarelli -relatore- R.G.N. 4060/17 EL Capozzi Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RU EN, nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nata il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] 2 LL TO, nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nata il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nata il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 01/10/2015 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso pez: annullamento con rinvio con riferimento al reato di cui all'art. 74 e rigetto nel resto per ON UI;
annullamento con rinvio con riferimento alla sussistenza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e rigetto nel resto per IZ NZ;
rigetto dei ricorsi di AU UI, IN RO, AM NC, AM IA, RU EN, RU UI, AR AL, OL EL, RE GI, LL TO, AN UC, SI OD, TT IO, TR RO, TR EN e LA NC;
inammissibilità dei restanti ricorsi. 2 Uditi i difensori: Avv. RU Dario, per AN UC, che si riporta ai motivi e insiste negli stessi;
Avv. Ricciulli GI, per TR RO e EN, che insiste nei motivi, chiedendone l'accoglimento; Avv. Biffa Massimo, per SE NI, anche in sostituzione del co-difensore Avv. Cantelli Giovanni, che insiste nell'accoglimento del ricorso e, quale sostituto processuale dell'Avv. Picca NZ, per AM NC, si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento; Avv. Fortunato RI AL, per IZ NZ, che, in via principale, insiste per l'accoglimento del ricorso;
in subordine si associa alle conclusioni del P.G.; Avv. Perone Carmela, per ME NA, che insiste nell'accoglimento del ricorso e, quale sostituto processuale dell'Avv. Amoriello Massimo, per RU EN, si riporta ai motivi, insistendo per l'accoglimento; Avv. Gennaccari Gabriele, per ME UC, che si riporta ai motivi e insiste per l'accoglimento; Avv. Vetrano LA, per AU UI, il quale insiste nell'accoglimento del ricorso;
Avv. Davino LA, per RU UI, AM IA, FA EN e DI GI, che insiste nell'accoglimento dei ricorsi;
Avv. Farese Daniela, per OL EL, la quale insiste nei motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; Avv. Ercolino LO, per De AR TO, che insiste per l'accoglimento del ricorso e, quale sostituto processuale dell'Avv. Giaquinto Vittorio, per ON UI, si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento; Avv. Steri Stefania, per IN RO, che insiste per l'accoglimento del ricorso;
Avv. Veneto Armando, per LA NC, il quale insiste nei motivi e nell'accoglimento degli stessi;
Avv. Pecoraro LO, sostituto processuale dell'Avv. Pecoraro EN, per LL TO e RE GI, che chiede l'accoglimento dei ricorsi. 3 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 1/10/2015 la Corte di appello di Napoli ha provveduto sugli appelli presentati avverso la sentenza pronunciata con rito abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Napoli in data 20/6/2014 nei confronti di un nutrito numero di imputati chiamati a rispondere, in gran parte dei casi, del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestato al capo 1), in relazione all'appartenenza al clan camorristico Di LA, e del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, contestato al capo 2), in relazione al coinvolgimento in un sodalizio dedito al narcotraffico in piazze di spaccio controllate dal clan Di LA, oltre che di vari altri reati a ciascuno specificamente contestati. Il G.U.P. aveva peraltro escluso per tutti gli imputati l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., l'aggravante di cui all'art. 4 legge 146 del 2006 nonché, in relazione al capo 2), l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, riferita al capo 2), con riguardo agli imputati riconosciuti colpevoli di entrambe le fattispecie associative, confermandola invece con riguardo agli imputati AM e LA che rispondevano del solo reato di cui al capo 2). Orbene, la Corte di appello, nel confermare per intero l'impostazione del primo Giudice, ha in particolare ravvisato il concorso dei due tipi di reati associativi, nel presupposto che l'attività organizzata avente ad oggetto il narcotraffico costituiva la più cospicua fonte di profitti del clan, che la gestiva attraverso i suoi esponenti di vertice e si avvaleva di piazze di spaccio all'interno del rione c.d. Terzo Mondo di Napoli. La Corte ha poi preso atto della rinuncia ai motivi riguardanti il merito del giudizio di colpevolezza da parte di molti appellanti e ha riformato la sentenza di primo grado, quanto alle pene, con riguardo a talune posizioni, confermandola nel resto.
2. Hanno presentato ricorso numerosi imputati nei termini che seguono.
3. SI OD, Avv. Diego Abate (conferma della condanna pronunciata in primo grado ad anni tre mesi quattro di reclusione per il capo 1: con le generiche prevalenti, anni cinque, ridotta ex art. 442 cod. proc. pen., libertà vigilata per anni uno) 3.1. Unico motivo: violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione ad artt. 416-bis e 378 cod. pen., e vizio di motivazione. La Corte, che pur ha escluso di per sé il rilievo di rapporti di parentela con altri indagati, ha circoscritto il tempus commissi delicti, senza indicare un momento di affiliazione, l'affectio societatis e la perduranza del vincolo e senza discriminare l'appartenenza al sodalizio rispetto all'asservimento agli interessi del marito. La Corte non si è soffermata sulla configurabilità di attività tipiche del partecipe ad un sodalizio e sulle deduzioni difensive in merito all'esito della perquisizione, che aveva condotto al rinvenimento di titoli di credito e di somme di denaro, riconducibili ad autovetture presenti presso una determinata concessionaria. La ricorrente aveva solo inteso favorire il coniuge AN, nel periodo di detenzione, senza però proseguire le attività gestorie di costui e senza essere a conoscenza di alcuna dinamica attinente alla gestione degli affari del sodalizio. La Corte non ha debitamente spiegato la ragione per cui la condotta non fosse qualificabile ai sensi dell'art. 378 cod. pen. Non risultavano iniziative autonome della ricorrente e condotte precedenti o successive rispetto al periodo dei colloqui con il marito.
4. TT IO, Avv. Diego Abate (in riforma della sentenza di primo grado, rideterminazione della pena in anni sei mesi quattro di reclusione ed euro 30.000,00 di multa per il reato di cui al capo 21 in materia di stupefacenti, già esclusa la recidiva e l'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309 del 1990).
4.1. Primo motivo: violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 649 e 669 cod. proc. pen., nonché agli artt. 73 d.P.R. 309 del 1990, 15 cod. pen., 129 cod. proc. pen.
4.2. Secondo motivo: violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. per violazione del principio del ragionevole dubbio, e all'art. 7 legge 203 del 1991. 4.3. La Corte aveva omesso di rilevare che il processo era una limitata duplicazione di quello conclusosi con sentenza n. 36 del 2013 della Corte di appello di Napoli, nel quale i collaboratori erano i medesimi, come le circostanze e il luogo di importazione, e il periodo temporale era ricompreso nella condotta perdurante al 2010, dunque ricomprendente anche le ipotesi in questa sede contestate, relative al 2007. D'altro canto si sarebbe dovuto aver riguardo al fatto storico e alla corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerando gli elementi costitutivi, cioè condotta, evento e nesso di causalità, e le circostanze di tempo, luogo e persona. 5 Inoltre la Corte, sotto altro profilo avrebbe dovuto considerare il risentimento espresso dai dichiaranti PA, alla base della collaborazione di LO PA, stante la sua opinione che proprio il ricorrente avesse inteso attirarlo in una trappola. La Corte peraltro aveva parlato di due fonti, costituite da PA LO e PA GI, ignorando PA TO. Inoltre aveva omesso di considerare le doglianze difensive in punto di attendibilità, essendovi incertezza sulla data di inizio dei rapporti tra LO PA per il clan e la coppia di fornitori all'ingrosso, in rapporto alle dichiarazioni di GI PA, essendo emerse discrasie sui luoghi di provenienza dello stupefacente, ed essendo risultate contraddizioni all'interno delle dichiarazioni di LO PA. La Corte non aveva compiutamente motivato sull'attendibilità dei dichiaranti e sull'assenza di contagio dichiarativo in merito a GI PA, omettendo di considerare TO PA: in ogni caso non sarebbero da sole bastate le dichiarazioni di LO PA, di per sé prive di riscontri. Con riguardo all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, lo stesso LO PA, secondo la Corte, aveva parlato di acquisti da parte del TT senza l'imprimatur di MA Di LA: gli acquisti sotto banco non erano dunque fatti per agevolare il clan, il che finiva per elidere con riguardo al tema degli acquisti l'ipotesi aggravata.
5. ON EN Avv. Diego Abate (conferma della sentenza di condanna in primo grado alla pena di anni otto mesi otto di reclusione per i reati di cui ai capi 1, 2, 34 in materia di stupefacenti: con le generiche equivalenti ad aggravanti e recidiva, anni undici, aumento per la continuazione ad anni dodici e poi ad anni tredici, riduzione ex art. 442 cod. proc. pen., libertà vigilata per anni 1) 5.1. Unico motivo: violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione agli artt. 649, 530 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309 del 1990. La Corte aveva indebitamente reputato non vincolante il giudizio espresso in sede di riesame sulla base del medesimo quadro indiziario e aveva inoltre omesso di valutare le dichiarazioni di TO PA, che non aveva fornito puntuale descrizione dell'inserimento del ricorrente nelle compagini associative e di fatti storici idonei a confermarlo e non aveva definito il ON come associato. Quanto alla presenza del ricorrente sul luogo dei fatti di cui alla contestazione sub 34), il Tribunale in sede di riesame aveva fornito una 6 valutazione opposta, mentre la Corte non aveva spiegato come potesse affermare che il ON controllava gli acquirenti e svolgeva funzioni di vedetta. Quanto alla presenza nel Rione dei fiori di Napoli, il ruolo attribuito al ricorrente non comportava responsabilità in ordine allo stupefacente venduto e in ordine al denaro ricavato e poteva essere svolto anche da soggetto non inserito nella compagine. I Giudici di merito non avevano dato conto del dolo di partecipazione, fermo restando che il collaboratore, che aveva parlato del ON, non aveva fatto cenno di una conoscenza con i maggiorenti e di una condivisione di interessi criminali.
6. RO AN, Avv. Diego Abate (in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminazione della pena in anni 10 di reclusione per i reati di cui ai capi 1, 2, 5 -detenzione e porto di arma- e 24 -in materia di stupefacenti-, con esclusione dell'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309 del 1990, generiche equivalenti ad aggravanti e recidiva, libertà vigilata per anni tre) 6.1. Motivo unico: violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. La Corte aveva omesso di motivare in ordine alla quantità di pena irrogata e inoltre, pur a fronte della rinuncia ai motivi principali, avrebbe dovuto pronunciarsi sull'assenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
7. RU UI, Avv. LA Davino (conferma della sentenza di primo grado alla pena di anni dodici di reclusione, esclusa la recidiva, per i capi 13 - tentato omicidio-, 14 -detenzione e porto di armi e 17-bis -lesioni aggravate-: p.b. anni 12 di reclusione per capo 13, aumentata ex art. 7 legge 203 del 1991 ad anni sedici e poi per la continuazione con il reato sub 14 ad anni 17 e con il reato sub 17-bis ad anni 18, ridotta ex art. 442 cod. proc. pen.).
7.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alle valutazioni sulla convergenza e l'attendibilità delle chiamate, già esclusa dal Tribunale in sede di riesame. In ordine all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente per il reato di tentato omicidio in danno di BA TO, era stato dedotto che la persona offesa non aveva accusato l'RU, che il suo nome non era emerso dalle intercettazioni, che i dichiaranti ME ed IT erano stati già in altra sede riconosciuti come inattendibili e comunque erano da reputarsi tali, in quanto avevano accusato anche soggetto in realtà all'epoca detenuto e negato la partecipazione del cognato RR, menzionato invece da altre fonti;
che inoltre 7 risultava distonico il contenuto delle dichiarazioni accusatorie e che le dichiarazioni di IN erano tardive, in quanto rese all'ultimo momento, dopo la piena conoscenza dei fatti e delle prove. La Corte aveva in poche battute superato tali censure, facendo riferimento al fatto che anche AN aveva ammesso gli addebiti, circostanza non corrispondente al vero. Quanto al mancato riconoscimento da parte della persona offesa, la Corte non aveva compreso che il narrato avrebbe dovuto inquadrarsi in un contesto unitario, qualificato dal riferimento fatto dal BA in una conversazione intercettata al RR, la cui partecipazione era stata invece con sicurezza esclusa dai collaboratori, a dimostrazione della loro inattendibilità. Le varie dichiarazioni non erano inoltre coincidenti nel nucleo essenziale del fatto, compreso il mandato a delinquere e il soggetto esecutore, fermo restando che le accuse rivolte a tale PO sarebbero dovute reputarsi false, in quanto il PO all'epoca del fatto era detenuto. Quanto alle dichiarazioni del IN, le stesse erano tardive e comunque, una volta espunte le altre in ragione dell'inattendibilità dei dichiaranti, avrebbero dovuto considerarsi prive di riscontri.
7.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti e all'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. Secondo i collaboratori si era trattato di un atto dimostrativo, cioè di un fatto non connotato da animus necandi, volto a spaventare i Di LA. Volendo configurare un dolo alternativo, compatibile con il delitto tentato, si sarebbe trattato di un evento più grave di quello voluto, non frutto di preordinazione concorsuale, potendosi semmai ravvisare il concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod. pen.
7.3. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riguardo alle lesioni in danno di AR (capo 17-bis), stante la non sovrapponibilità delle dichiarazioni di IN e di IT e travisamento del contenuto delle conversazioni intercettate. Il IN aveva reso dichiarazioni in cui non comparivano due soggetti menzionati da IT, fermo restando che il IN non aveva chiarito come aveva appreso la notizia. Inoltre la conversazione coinvolgente AR AL era suscettibile di interpretazione alternativa e comunque non era di inequivoco significato. 8 7.4. Quarto motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 132, 133, 81, 62-bis cod. pen. La Corte non aveva dato conto dei criteri utilizzati per la determinazione della pena avendo operato solo un calcolo aritmetico.
8. FA EN, Avv. LA Davino (in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminazione della pena con le generiche equivalenti in anni cinque mesi otto di reclusione per i capi 1 e 19 in materia di violazione del segreto di ufficio, aggravata e continuata, libertà vigilata per anni 1).
8.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416-bis, 326 cod. pen., 129 cod. proc. pen., nonché in relazione alla mancata verifica dell'idoneità dei fatti ad integrare i delitti contestati. La Corte, a fronte della rinuncia parziale ai motivi, non aveva motivato in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., a fronte di condotta non riconducibile all'art. 416-bis cod. pen.
8.2. Secondo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 132, 133, 81, 62-bis cod. pen. La Corte non aveva indicato i criteri alla base della determinazione della pena, essendosi limitata ad un calcolo aritmetico.
9. DI GI, Avv. LA Davino (in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminazione della pena in anni quattro mesi otto di reclusione per i capi sub 1 e 2, con le generiche prevalenti, libertà vigilata per anni 1).
9.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 533 e 129 cod. proc. pen., con riguardo alla mancata spiegazione delle ragioni per cui i fatti integrano il concorso formale dei reati in luogo di una violazione del ne bis in idem sostanziale. La Corte, a fronte della parziale rinuncia ai motivi, non aveva motivato in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Inoltre il ricorrente aveva agito semmai come soggetto impiegato nella vendita di sostanze stupefacenti, essendo configurabile solo il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990. L'innocenza per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. emergeva dagli atti.
9.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132, 133, 81, 62-bis cod. pen. La Corte non aveva indicato i criteri alla base della determinazione della pena, essendosi limitata ad un calcolo aritmetico. 9 10. TR EN, Avv. GI Ricciulli (conferma della sentenza di condanna alla pena di anni 14 di reclusione per i reati sub 1 e 2: anni dodici, aumentata ad anni venti per la recidiva, ad anni 21 per la continuazione e poi ridotta ex art. 442 cod. proc. pen., libertà vigilata per anni 3) e TR RO, Avv. GI Ricciulli (in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminazione della pena in anni undici mesi due giorni venti di reclusione per i capi sub 1 e 2, con la recidiva, libertà vigilata per anni 3). I ricorsi risultano presentati con atti separati, in cui vengono formulati quattro motivi, tre dei quali, il primo, il terzo e il quarto, aventi lo stesso contenuto per entrambi i ricorrenti. 10.1. Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 15, 416-bis, cod. pen. e 74 d.P.R. 309 del 1990. La Corte aveva ravvisato il concorso formale tra le ipotesi associative di cui ai capi 1) e 2), dovendosi invece escludere la doppia imputazione nel caso in cui l'associazione di tipo mafioso, che presenti la stessa composizione personale e la medesima organizzazione, si dedichi anche alla commissione di reati in materia di stupefacenti, posto che questa costituisce una delle possibili finalità delle associazioni mafiose. Nel caso di specie era ravvisabile l'individualità intrinseca dell'associazione, avente la medesima componente soggettiva nel suo nucleo fondamentale e facente capo alla famiglia Di LA. 10.2. Secondo motivo per TR EN: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e con riguardo agli artt. 416- bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309 del 1990. Il materiale probatorio non consentiva di ritenere sussistente la penale responsabilità del ricorrente, fondata sulle dichiarazioni generiche e prive di riscontri dei collaboratori di giustizia. La Corte in risposta alle deduzioni di cui allo scritto del 19 maggio 2015, inviato dal ricorrente, aveva fornito valutazioni illogiche e contraddittorie. Era stato segnalato con riguardo al narrato di PA LO, che non era possibile che fosse avvenuto un incontro nelle ore immediatamente successive all'omicidio del nipote TR TO, in quanto il ricorrente era stato prelevato nei primissimi minuti dai Carabinieri e trattenuto in Caserma: la Corte aveva illogicamente replicato che i riferimenti temporali, non completamente sovrapponibili, avrebbero potuto essere inesatti. Inoltre era stata sottolineata l'inverosimiglianza della partecipazione del TR ad una riunione indetta da Di LA MA all'indomani dell'omicidio di TO RO, partecipazione non compatibile con il ruolo attribuito al TR. 10 Ma la Corte aveva replicato che il fatto era spiegabile con l'umore attribuito al Di LA, intenzionato a richiamare all'ordine anche i gregari, inclusi quanti non sapevano e non dovevano sapere dell'omicidio, affermazione erronea, non avendo senso la partecipazione del ricorrente ad una riservatissima riunione. 10.3. Secondo motivo per TR RO: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen, e con riguardo agli artt. 416- bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309 del 1990. Il materiale probatorio non consentiva di ritenere sussistente la penale responsabilità del ricorrente, fondata sulle dichiarazioni generiche e prive di riscontri dei collaboratori di giustizia. Era censurabile il passo della motivazione in cui la Corte aveva affermato che la dimostrazione della partecipazione camorristica emergeva dall'episodio relativo all'eliminazione della moto utilizzata dagli autori dell'omicidio di SI TO, nulla rilevando la circostanza che il ricorrente non fosse stato indagato per tale episodio. Sul punto erano state fornite deduzioni difensive, di cui la Corte non aveva tenuto conto. Inoltre la Corte aveva sostenuto l'irrilevanza del fatto che il ricorrente non fosse stato ripreso durante le sue attività, che erano riferibili ad un momento antecedente le cessioni in strada: ma ciò contraddiceva quanto rilevato dalla Corte in ordine al ruolo attribuito al ricorrente, quale addetto alla gestione della piazza di spaccio, quale capo piazza, responsabile dei turni di servizio, sentinella armata per la tutela degli spacciatori. 10.4. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 99, 62-bis, 133 cod. pen. La Corte aveva rimodulato la pena, ma non aveva fornito motivazione circa l'applicazione della recidiva, in conformità con gli arresti della giurisprudenza di legittimità. Inoltre non aveva motivato in ordine al diniego delle attenuanti generiche, fornendo una valutazione incentrata sulla gravità dei reati e su un giudizio negativo della personalità, senza operare una valutazione particolareggiata di tutti gli elementi individuati dalla giurisprudenza. 10.5. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante dell'associazione armata. La Corte si era basata sul fatto che il Terzo Mondo era presidiato con ronde armate, circostanza che non poteva non essere a conoscenza dei soggetti coinvolti nell'attività di spaccio sulle piazze di detto territorio. Ma si era trattato di una mera opinione, non suffragata da specifici elementi, quali un sequestro riferibile ai ricorrenti. 11 11. RU EN, Avv. Massimo Amoriello (conferma della sentenza di condanna alla pena di anni sei mesi otto di reclusione per i capi 1 e 2: anni dodici per il capo 2, riduzione per le generiche prevalenti ad anni otto, aumento per la continuazione ad anni dieci, riduzione ex art. 442 cod. proc. pen., libertà vigilata per anni 1). 11.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis cod. pen. Pur essendo configurabile il concorso dei reati con riguardo ai due tipi di compagini associative, occorre comunque che l'associato ponga in essere condotte rilevanti sotto entrambi i profili. Ma non vi era alcun elemento idoneo a differenziare l'attività delle due compagini, in relazione alla condotta esplicitata dal ricorrente. Non era descritta alcuna attività ulteriore, al di fuori di quella relativa al traffico di stupefacenti, appannaggio dell'associazione mafiosa, espletata dai sodali inseriti nella compagine afferente il narcotraffico, unica condotta antigiuridica risultando quella relativa al traffico di stupefacenti. Era contraddittoria rispetto al tenore della imputazione, soprattutto con riguardo a coloro che svolgevano attività di spaccio o di vedetta, l'affermazione che non esisteva perfetta coincidenza tra i soggetti dediti alle varie attività delittuose, che solo alcuni erano dediti in via assorbente al traffico di stupefacenti, che il ruolo svolto dagli associati era spesso diverso nelle due associazioni. Di qui l'erronea interpretazione dell'art. 416-bis cod. pen. nel caso di specie. 11.2. Secondo motivo: violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. La prova era stata essenzialmente tratta da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ma, quanto a LO PA, era da rimarcarsi come dopo la sua collaborazione egli avesse vissuto per quattro mesi con i fratelli prima della scelta collaborativa di questi: censurabile era l'assunto dei giudici di merito che il sospetto di inquinamento non fosse condivisibile, in assenza di elementi sulla cui base fondare il diverso giudizio. In ogni caso la prova avrebbe potuto desumersi da convergenti dichiarazioni di collaboratori solo in quanto da esse risultasse il riferimento a condotte e comportamenti specifici, tali da disvelare l'effettiva partecipazione al sodalizio, occorrendo altrimenti la ricerca di riscontri ulteriori, diversi dal mero convergere delle dichiarazioni. 12 Nel caso di specie venivano in rilievo dichiarazioni di PA LO sul ruolo di vedetta della piazza svolto dal ricorrente e dichiarazioni di BA NZ, a detta del quale il EN era pagato direttamente dai ragazzi addetti allo spaccio, quando smontavano: era però incongruo che un intraneo fosse pagato dagli stessi soggetti che espletavano una specifica attività delinquenziale, risultando sconfessato un elemento fondante della partecipazione ad entrambe le compagini. Emergeva la frammentarietà indiziaria delle chiamate, prive di specificazione e concretizzazione delle condotte dell'RU e inidonee a costituire prova a carico per il coinvolgimento nel sodalizio mafioso. Né avrebbe potuto darsi rilievo alle interazioni personali del ricorrente con altri affiliati, peraltro soggetti del quartiere, con cui il ricorrente aveva frequentazioni da bambino. 12. ON UI, Avv. Vittorio Giaquinto (conferma della sentenza di condanna alla pena di anni undici e mesi quattro di reclusione, per i reati sub 1 e 2, escluso ruolo di promotore e organizzatore: anni 12, aumentata per la recidiva ad anni 14, aumento per la continuazione con il capo 1 ad anni 16, aumento per la continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 9/3/2007, ad anni 17, riduzione ex art. 442 cod. proc. pen., libertà vigilata per anni 3) 12.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 416- bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309 del 1990. In primo luogo si contesta la riconosciuta responsabilità, riferita ad entrambe le compagini associative, in quanto la Corte non aveva motivato adeguatamente in ordine alla condotta del ricorrente, sintomatica della partecipazione ai due sodalizi. In particolare la partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico era stata desunta da elementi privi di rilievo, non potendosi valorizzare le dichiarazioni di PR IO, detenuto dal 2003, riguardanti dei «passaggi di mano» di sostanze stupefacenti, e non essendo rilevante il fatto che il ricorrente avesse tenuto la contabilità del clan e fosse se del caso consapevole della provenienza delle somme di denaro, ciò che non implicava un contributo concreto ed effettivo prestato nel settore degli stupefacenti. Quanto alla prova, il ricorrente deduce che la stessa si era basata su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, valutate in modo illogico, a fronte della genericità delle stesse e delle divergenze rinvenibili. 13 Richiama passi delle dichiarazioni rese da PR e da PI, segnalando che le stesse erano riferibili ad epoca più remota e sostanzialmente concernenti una fase coperta da giudicato, a seguito di precedente condanna riportata dal ricorrente per partecipazione ad associazione mafiosa, fermo restando che il PI aveva escluso il coinvolgimento del ricorrente nel settore degli stupefacenti. Il ricorrente esamina poi le dichiarazioni di PA LO e di PA TO in ordine all'attribuzione al ricorrente della gestione della contabilità del clan Di LA e al successivo affidamento del compito di tenere i contatti con gli scissionisti. Fa rilevare come non fosse risultata alcuna attività illecita a lui riferibile e come fossero emerse discrasie tra i contributi dichiarativi, per quanto riguardava l'epoca di svolgimento del compito relativo alla tenuta della contabilità, anche in rapporto a quanto dichiarato da PA LO circa il succedersi di siffatti incarichi all'interno del clan, nelle fasi della latitanza di Di LA NZ e in quella successiva all'arresto di quest'ultimo, nonché tra le dichiarazioni dei due PA e quelle di IT IO in ordine al numero e al tipo di contatti avuti dal ricorrente con esponenti degli scissionisti. Segnala ancora il ricorrente l'implausibilità dell'affidamento a lui di incarichi di rilievo, alla luce della poca stima riposta da Di LA NZ sulle sue capacità criminali, tenendo conto anche del fatto che proprio alla mancanza di cautela del ON era da ricondursi una svolta nelle indagini svolte nei confronti del clan, con la cattura di Di LA NZ. Ed ancora fa rimarcare come dopo la scarcerazione del 2007 il ricorrente fosse stato sottoposto dapprima a misura di prevenzione e poi a misura di sicurezza e assoggettato a costanti controlli e perquisizioni. In conclusione le dichiarazioni dei collaboratori non avrebbero potuto valorizzarsi a carico del ricorrente, quanto meno al fine di suffragarne la penale responsabilità in ordine alla partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico. 12.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 81, 99, 133, 416-bis, comma quarto, cod. pen., 74, comma 4, d.P.R. 309 del 1990. La Corte aveva fornito una motivazione inadeguata in ordine alla ravvisabilità dell'associazione armata, non essendo emersa la prova della disponibilità delle armi da parte delle organizzazioni, in assenza di qualsivoglia riferimento alla consapevolezza da parte del ricorrente del possesso di armi da parte di affiliati. Non adeguata era inoltre la motivazione a fondamento del diniego delle attenuanti generiche, incentrata su un precedente per analoga fattispecie e sull'asserita delicatezza dei compiti fiduciari affidati al ricorrente, quando 14 quest'ultimo risultava soggetto privo di spessore criminale, fermo restando il suo buon comportamento processuale. Relativamente alla recidiva, la Corte non aveva motivato in modo idoneo, non avendo chiarito le ragioni per cui i fatti fossero espressione di più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità. La pena infine non era stata contenuta anche con riguardo agli aumenti per la continuazione. Nulla era stato detto, a fronte delle doglianze difensive, con riguardo all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. 12.3. Motivo aggiunto: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle ipotesi associative. La Corte aveva omesso di valutare le doglianze difensive, procedendo ad una elencazione dei contributi dichiarativi senza chiarirne il valore probatorio rispetto alle fattispecie associative. Richiama gli argomenti esposti in ordine alla valenza delle dichiarazioni dei collaboratori, riferibili a fase coperta da precedente giudicato e non idonee a suffragare il coinvolgimento nel traffico di stupefacenti. Segnala che la Corte non aveva debitamente motivato in ordine al contributo dei fratelli PA circa la tenuta della contabilità e circa il valore delle annotazioni sui libri contabili. Ribadisce le osservazioni formulate in merito al valore attribuibile al riferimento del collaboratore PA alla tenuta dei rapporti con gli scissionisti e in merito alla mancata valutazione della documentazione fornita dalla difesa circa la successione delle fasi rilevanti della vicenda, nonché in ordine alla valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia, prive inoltre di idonei riscontri. Relativamente al capo 2), non era emersa la realizzazione di specifica attività in materia di traffico di stupefacenti, non essendo sufficienti le presunzioni dei giudici di merito in ordine alla consapevolezza della provenienza delle somme di denaro. 13. IT OS, Avv. Giovanni Cantelli (conferma della sentenza di condanna alla pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa per il capo 6 -detenzione e porto di arma-, esclusa l'aggravante ex art. 7 legge 203 del 1991: anni tre ed euro 600,00, riduzione per le generiche ad anni due ed euro 400,00, aumento per la continuazione interna ad anni 2 e mesi 6 ed euro 600,00, poi riduzione ex art. 442 cod. proc. pen., pena sospesa). 13.1. Primo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 63 cod. proc. pen. 15 4 La Corte aveva fondato il giudizio di penale responsabilità su conversazioni telefoniche e sull'ammissione della responsabilità da parte dell'imputata, che aveva reso dichiarazioni spontanee nell'immediatezza dei fatti. Ma si trattava di dichiarazioni inutilizzabili, a fronte del fatto che già dalle intercettazioni emergevano elementi indizianti. Né assumeva rilievo il fatto che il giudizio si fosse svolto con rito abbreviato. 13.2. Secondo motivo: vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. La Corte aveva ribadito le valutazioni del primo Giudice, non analizzando le doglianze difensive, in particolare relative al fatto che dalle intercettazioni e dagli accertamenti svolti non emergeva che la IT avesse avuto la materiale disponibilità dell'arma. 13.3. Terzo motivo: vizio di motivazione in relazione agli artt. 133, 62-bis, 5 legge 895 del 1967. La Corte avrebbe dovuto dar conto degli elementi ostativi alla concessione delle attenuanti generiche o dell'attenuante di cui all'art. 5 legge 895 del 1967 nella massima estensione, nonostante l'ottimo comportamento dell'imputata e un fatto-reato di modesta entità, essendo inoltre mancante la motivazione in ordine ai criteri utilizzati per l'irrogazione della pena, da ritenersi eccessiva. 14. SE NI, Avv. Giovanni Cantelli e Avv. Massimo Biffa (conferma della condanna alla pena di anni 10 di reclusione per i reati sub 1, 2 e 25 in materia di stupefacenti, esclusa l'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309 del 1990 e con le generiche equivalenti: anni 11 per il capo 2, aumento per la continuazione con il reato sub 1 ad anni dodici e con il reato sub 25 ad anni 13; ulteriore aumento ad anni 15 per la continuazione con il reato di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 1/4/2011, riduzione ex art. 442 cod. proc. pen., libertà vigilata per anni 3). Ricorso Cantelli 14.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. La Corte aveva ravvisato la sussistenza di una struttura associativa e la partecipazione ad essa del ricorrente, sebbene fosse emersa l'assenza di un vincolo associativo, la mancanza di un obiettivo illecito comune, l'assenza di una struttura gerarchicamente organizzata. Inoltre la Corte aveva fornito indicazioni generiche, senza spiegare le emergenze processuali a fondamento del proprio giudizio, facendo riferimento a linguaggio criptico, a frequenza di contatti personali e telefonici, a 16 predisposizione di cautele da parte dei correi, elementi inidonei a distinguere l'ipotesi associativa dal mero concorso di persone nel reato. Quanto alla posizione del ricorrente, la Corte si era basata sulla conversazione con EN del 17 marzo 2010, richiamando le valutazioni del primo Giudice in ordine alla dichiarazione scritta dell'imputato, sostanzialmente ammissiva. Ma erano state trascurate le doglianze difensive, in merito al fatto che era semmai emerso un accordo futuro, che non risultava una continuatività di rapporti con i sodali, che non v'era prova di ripartizione di utili tra il ricorrente e l'associazione, che i contatti con il EN erano avvenuti in un breve arco di tempo, che non vi era alcuna chiamata in correità. Nel caso di specie non era dato rinvenire nelle conversazioni intercettate alcun riferimento univoco a presunte operazioni di transazione di stupefacenti. 14.2. Secondo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. I Giudici di merito avevano ravvisato la partecipazione ad entrambi i sodalizi criminosi, ma non era dato comprendere come potesse dirsi che la condotta del ricorrente fosse ispirata dal dolo di cui all'art. 416-bis cod. pen. e da quello di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990. 14.3. Terzo motivo: vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riguardo al reato di cui al capo 25). La vicenda era stata ricostruita sulla base della conversazione n. 421 del 7 marzo 2010 e di una successiva conversazione dello stesso giorno. La Corte sul punto aveva fornito una motivazione apparente, che aveva omesso di rispondere alle doglianze difensive, in merito al fatto che si era trattato di un'ipotesi investigativa non riscontrata da elementi oggettivi e che non era stato dato conto dei criteri utilizzati per ritenere che la terminologia usata dissimulasse rapporti di natura illecita. Inoltre non era stato considerato che in base alle conversazioni il ricorrente si era trovato occasionalmente nel luogo in cui sarebbe avvenuta la transazione. 14.4. Quarto motivo: vizio di motivazione in relazione alla mancata indicazione delle ragioni per cui non era stata ravvisata l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 14.5. Quinto motivo: violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. Gli elementi acquisiti non avevano fornito prova che la condotta del SE fosse sorretta dal dolo specifico finalizzato ad agevolare il sodalizio mafioso, con la consapevolezza dell'idoneità della condotta a tal fine. 17 14.6. Sesto motivo: vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. La Corte non aveva dato conto degli elementi ostativi alla concessione delle attenuanti nella massima estensione, a frontegeneriche dell'ottimo comportamento processuale e di un fatto reato di modesta entità. Ricorso Biffa 14.7. Primo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, relativamente al capo 2). La Corte aveva violato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla configurabilità dell'associazione finalizzata al narcotraffico. Sulla base delle conversazioni intercettate erano stati ravvisati stabili rapporti di collaborazione tra EN e SE con DA AN e il tipo di contributo del ricorrente alle operazioni illecite del gruppo. Ma la verifica aveva riguardato un arco di tempo di soli dieci giorni, nei quali sarebbe stato apprezzabile un apporto causalmente rilevante consistito nel procurare al sodalizio la disponibilità di locali in cui occultare la droga. In tale ottica sarebbe risultata rilevante la conversazione del 6 marzo 2010, ore 23,10, in cui EN avrebbe spiegato al SE come i Di LA garantissero il sostentamento economico degli affiliati, con retribuzioni fisse corrisposte da AN DA o in sua assenza dagli altri esponenti. Ma era emerso in realtà solo un riferimento alle persone di AN DA e AN RO, non anche ad altri soggetti suscettibili di concreta individuazione. La Corte non aveva offerto elementi idonei a suffragare l'assunto del rapporto di dipendenza del EN dal clan Di LA. Era dunque irrilevante il colloquio del 17 marzo 2010, nel corso del quale il SE avrebbe pregustato le settimane che il clan dal sabato in poi avrebbe dovuto corrispondergli. Era mancante il profilo dell'accertamento della volontà del SE di aderire ad un sodalizio criminale con la consapevolezza di agire nell'ambito di un'organizzazione, i cui contributi erano volti al raggiungimento di finalità comuni. 14.8. Secondo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 74 d. P.R. 309 del 1990 e dell'art. 416-bis cod. pen. La Corte aveva rilevato che il SE era coinvolto nell'attività di individuazione di luoghi destinati alla custodia dello stupefacente e aveva offerto in tal modo un significativo apporto all'operatività del clan Di LA, cui faceva capo la gestione del narcotraffico. 18 Ma ai fini della configurabilità del concorso delle due ipotesi di reati associativi è necessario far riferimento alle specifiche finalità dell'uno o dell'altro sodalizio e alle modalità operative di cui si avvalga l'associazione dedita al traffico di stupefacenti: occorre dunque che il soggetto sia consapevole che l'attività svolta sia realizzata al fine di conseguire gli scopi di entrambe le associazioni. Nel caso di specie non erano state esplicitate le ragioni per cui si sarebbe potuto affermare che il SE fosse responsabile in relazione ad entrambe le fattispecie, in quanto la Corte non aveva dato conto della consapevolezza del ricorrente di prestare un contributo rilevante non solo alla vita dell'associazione dedita al narcotraffico ma anche all'organizzazione mafiosa, ma aveva fatto riferimento alla partecipazione al gruppo e alla condivisione di logiche criminali, attestata dal colloquio con il EN in cui il ricorrente aveva mostrato di essere a conoscenza della natura armata del gruppo e aveva commentato l'uso di armi da parte degli associati. Non era stata comprovata la consapevolezza del SE della natura mafiosa del sodalizio, che avrebbe gestito e controllato anche l'organizzazione dedita al commercio di stupefacenti. Né ciò si sarebbe potuto desumere dalla conversazione menzionata dalla Corte, concernente l'uso di armi. 14.9. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo 25. La condanna si era fondata su una conversazione tra EN e tale FR, nella quale si era dato conto della presenza del SE in occasione del trasporto e del prelievo di vari chilogrammi di stupefacente. La Corte aveva inteso interpretare il colloquio come rivelatore del coinvolgimento del SE. Ma in realtà si era trattato di una mera illazione, non essendo quell'interpretazione fondata su elementi inequivoci, ma solo su valutazioni apodittiche. 14.10. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, contestata al capo 25. Era stata ritenuta evidente la finalità di agevolare il clan, ma non si era tenuto conto che il fatto risaliva al 6 marzo 2010, ad epoca in cui erano acquisiti i primi contatti tra i correi, emergendo solo da conversazioni successive la disponibilità del SE ad accedere alle richieste del sodalizio di procurare basi logistiche. D'altro canto i presupposti costitutivi dell'aggravante non si esauriscono nella condivisione di un programma delittuoso associativo, occorrendo che la 19 finalità agevolatrice sia sorretta da dolo specifico, ciò di cui i Giudici di merito non avevano dato conto. 14.11. Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. Grava sul Giudice di merito l'obbligo non solo di dar conto delle ragioni della concessione o del diniego delle attenuanti generiche ma anche di specificare le ragioni della scelta inerente al giudizio di comparazione, mentre il primo Giudice si era limitato a dar conto della concessione delle attenuanti generiche, considerate equivalenti alle aggravanti, e la Corte aveva solo genericamente affermato la congruità della pena e l'impossibilità di formulare un giudizio di prevalenza delle attenuanti, senza giustificare specificamente l'apprezzamento svolto. 15. PA UI, Avv. Annamaria PIscia (in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminazione della pena in anni otto di reclusione, esclusa la recidiva, per i reati sub 1, 2 e 33 in materia di stupefacenti, con le generiche equivalenti, libertà vigilata per anni 3). 15.1. Motivo unico: vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, con riguardo al capo 33. La Corte aveva omesso di considerare gli elementi introdotti dalla difesa. 16. AM NC, Avv. NC Picca (conferma della sentenza di condanna alla pena di anni 9 mesi 4 di reclusione per i reati sub 1, 3 -detenzione, porto e cessione di armi-, 9 -detenzione e porto di armi-: anni 12, aumento per la continuazione con il reato sub 3 ad anni 13 e con il reato sub 9 ad anni 14, riduzione ex art. 442 cod. proc. pen., libertà vigilata per anni 1). 16.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alla ricostruzione del fatto. La Corte aveva omesso di ricercare riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, senza considerare che erano emerse criticità, in particolare il fatto che non potesse parlarsi di riscontri incrociati, che vi erano discrasie tra le dichiarazioni di PA TO e PA GI sia con riguardo alla vendita di due pistole modello CZ70 sia con riferimento ad altri episodi di vendita, che, trattandosi di fratelli, vi era rischio di circolarità della prova, che un altro collaboratore come BA NZ aveva sostenuto che il AM non veniva pagato dal clan ma dagli stessi spacciatori la mattina 20 stessa in cui era presente sulle piazze di spaccio come vigilante, a dimostrazione del fatto che il ricorrente non era intraneo nell'indicata veste di vigilante. Inoltre non si sarebbero potute invocare le conversazioni intercettate, aventi contenuto equivoco. Su tali punti la Corte non aveva fornito specifica risposta, richiamando le valutazioni del primo Giudice. 16.2. Secondo motivo: vizio di motivazione e mancata risposta alle doglianze difensive formulate con l'atto di appello in ordine al reato sub 3). Dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia era emersa la trattativa con PA TO per la compravendita di due pistole CZ70, che però si era interrotta a seguito dell'intromissione di PA LO: la trattativa era avvenuta sulla base di depliant e dunque si sarebbe potuta semmai ascrivere al ricorrente la condotta di vendita di cui all'art. 9 e all'art. 14 legge 497 del 1974, ma non anche quella di detenzione e porto, fondata su elementi diversi e ravvisata invece illogicamente dalla Corte in quanto, avendo PA TO pagato una parte del prezzo, il AM non poteva non avere la disponibilità delle armi. 16.3. Terzo motivo: vizio di motivazione e mancata risposta a doglianze difensive in ordine ai fatti di cui al capo 9). La Corte aveva respinto le deduzioni difensive sulla base di conversazioni intercettate, richiamando elementi di prova già oggetto di altre doglianze senza farsi carico di argomentare circa l'inadeguatezza delle censure. 16.4. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, riferita ai capi 3) e 9). La Corte aveva riproposto il fatto storico, sfuggendo alle doglianze sollevate con i motivi di gravame. L'aggravante era contestata sia sotto il profilo oggettivo del metodo mafioso sia sotto quello soggettivo dell'agevolazione dell'associazione mafiosa. Ma con riguardo al capo 3), concernente la compravendita delle pistole e la relativa detenzione e porto, non era ravvisabile l'utilizzo del metodo mafioso, mentre era da escludersi la finalità di agevolare il sodalizio, essendo la condotta volta semmai all'approvvigionamento di un singolo associato. Del resto la trattativa era stata interrotta, in quanto le armi dovevano provenire esclusivamente dall'arsenale del clan, cosicché avrebbe dovuto ritenersi che nel momento in cui PA TO si era rivolto al AM, lo stava facendo in proprio. Analogamente avrebbe dovuto concludersi per il capo 9), non essendo dato comprendere come le condotte di detenzione e porto fossero volte a dare un contributo all'organizzazione criminale. 21 Peraltro dalle conversazioni intercettate risultava che i soggetti erano persone non identificate, non potendosi dunque affermare che si trattasse di affiliati e ritenere che vi fosse correlazione tra la condotta delittuosa e il contributo volto ad agevolare l'attività del sodalizio. 16.5. Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte aveva fatto riferimento alla gravità dei fatti e all'immeritevolezza delle attenuanti, senza considerare tutti i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. e limitandosi ad una formulazione generica e pleonastica. 17. NE LA, Avv. Sergio Mottola (in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminazione della pena in anni tre mesi quattro di reclusione per il reato di cui al capo 1, fino al 2007, e per il reato sub 12, con le generiche prevalenti, libertà vigilata per anni 1) e CI AL, Avv. Sergio Mottola (in parziale riforma, rideterminazione della pena in anni undici mesi sei di reclusione per i reati di cui ai capi 1 e 2, in continuazione tra loro e quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 5/7/2007, libertà vigilata per anni 3) 17.1. Unico motivo: vizio di motivazione in ordine alle attenuanti generiche, il cui diniego difettava di motivazione. 18. ME NA, Avv. Carmela Perone (conferma della sentenza di condanna alla pena di anni 3 mesi 8 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per i reati sub 37 in materia di stupefacenti: anni 6 ed euro 30.000, aumento per l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 ad anni 8 ed euro 40.000,00, riduzione per le generiche ad anni cinque mesi sei ed euro 30.000,00, riduzione ex art. 442 cod. proc. pen.). 18.1. Motivo unico: vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, all'art. 7 legge 203 del 1991. La Corte non aveva sottoposto a verifica le dichiarazioni del collaboratore di giustizia BA NZ, omettendo di considerarne la genericità e l'intrinseca inattendibilità, prima di ricercare eventuali riscontri. Le conversazioni intercettate esigevano a loro volta un minimo riscontro esterno, idoneo a confermare l'attuazione dell'azione delittuosa narrata. La Corte aveva erroneamente applicato l'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, non essendo dato comprendere su quali basi fosse stato affermato che la ME custodiva, lavorava e custodiva lo stupefacente, in assenza di elementi idonei a 22 suffragare tale assunto, al di là della conferma del possesso e del consumo di droga da parte della ricorrente. Erroneamente era stata esclusa l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, sulla base del dato ponderale e in assenza di una complessiva valutazione di tutti i parametri indicati dalla norma, dovendosi nel caso di specie considerare l'occasionalità della condotta e la mancanza di organizzazione. Erroneamente era stata ravvisata l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, non essendo stato suffragato che la ME avesse consapevolezza della provenienza della droga e della qualità dell'OL come soggetto intraneo ad un'organizzazione camorristica. Peraltro il soggetto incaricato di effettuare un passaggio di mano non solo non lo aveva effettuato, ma aveva consumato la sostanza, senza corrispondere il corrispettivo, tanto che il BA aveva dichiarato di aver dovuto ripianare il danno, versando euro 2.000,00. La Corte era incorsa nel vizio di motivazione apparente, omettendo di dar conto di doglianze difensive, come quella inerente al colloquio del 25/3/2011 tra la ME e MI, nel corso del quale costui aveva sostenuto che avrebbe potuto rischiare venti anni di carcere, elemento dimostrativo di affare illecito non necessariamente coinvolgente la ME, o come quelle riguardanti singoli passi delle dichiarazioni del BA o il fatto che non risultassero contatti della ME con acquirenti, o ancora il fatto che l'OL, solito effettuare passaggi di mano sull'ordine di 1 chilogrammo di cocaina, questa volta avesse ceduto solo 80 grammi. 19. IT TO, Avv. Loredana Gemelli (conferma della sentenza di condanna alla pena di anni 4 mesi 4 di reclusione per i reati sub 1 e 2: anni 12, riduzione per l'attenuante di cui all'art. 8 legge 203 del 1991 ad anni 6, aumento per la continuazione ad anni 6 e mesi 6, con riduzione ex art. 442 cod. proc. pen., libertà vigilata per anni 1). 19.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. La Corte aveva formulato una motivazione illogica e contraddittoria, rilevando che rispetto a quanto aveva giustificato la concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 legge 203 del 1991 sarebbe occorso un quid pluris, ma senza tener conto del comportamento processuale, della condotta susseguente al reato, del cambiamento di vita da parte del reo e della sua personalità. 19.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 230 cod. pen. in ragione dell'omessa valutazione dell'assenza di pericolosità ai fini della misura di sicurezza. 23 La corte era tenuta ad applicare la misura di sicurezza solo previa valutazione della pericolosità, nel caso di specie imponendosi una dettagliata motivazione a fronte del ravvedimento attuoso e della rescissione dei legami con l'ambiente criminoso di provenienza, suffragato proprio dalla condotta collaborativa. 20. SI EN, Avv. RA Leone (in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminazione della pena in anni quattro mesi due di reclusione ed euro 12.500,00 di multa per il reato di cui al capo 33 in materia di stupefacenti, riferito a droghe leggere, con la recidiva specifica nel quinquennio, l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 e la continuazione interna). 20.1. Motivo unico: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 e alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. La Corte aveva respinto le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio per l'unica imputazione residua, indebitamente ravvisando una pluralità di episodi in una piazza di spaccio, a fronte della possibilità di ravvisare un unico fatto, suscettibile di valutazione favorevole ai fini dell'ipotesi della particolare tenuità, in assenza di elementi idonei a suffragare per contro l'assunto della finalità di agevolare il clan Di LA, stante l'assoluzione del ricorrente dal reato di partecipazione al sodalizio mafioso e la mancanza di volontà del predetto di agire in tal senso. La Corte aveva erroneamente valorizzato la recidiva, da ritenersi semplice e non reiterata, essendo stata ancora erroneamente considerata una condanna inflitta dal Tribunale per i minorenni, ed aveva indebitamente negato che il ricorrente avesse effettuato un'ammissione degli addebiti, ai fini della concessione delle attenuanti generiche. 21. De AR TO, Avv. LO Ercolino (in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminazione della pena in anni sette mesi nove e giorni dieci di reclusione per i capi 2 e 38 in materia di stupefacenti, con l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, le generiche e la continuazione). 21.1. Unico motivo: violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla circostanza di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. Era stato ravvisato il fine di agevolare il clan Di LA, in quanto il ricorrente aveva il ruolo di chimico raffinatore di sostanza, che tagliata e suddivisa in dosi era destinata ad alimentare le piazze di spaccio del clan. 24 Ma il ricorrente aveva rapporti solo con IZ NZ, che secondo i collaboratori di giustizia compiva «passaggi di mano di cocaina», attività svolta in modo autonomo rispetto al sodalizio facente capo al clan. Era dunque da escludersi, in assenza di rapporti con taluno dei soggetti coinvolti nel procedimento, la consapevolezza e la volontà in capo al ricorrente di agevolare il sodalizio criminale. 22. IZ NZ, Avv. RI AL Fortunato (conferma della sentenza di condanna alla pena di anni 14 di reclusione per i reati sub 1, 2 e 38 in materia di stupefacenti: anni 12, aumento per la recidiva ad anni venti, aumento per la continuazione ad anni 20 e mesi 6 e poi ad anni 21, riduzione ex art. 442 cod. proc. pen., libertà vigilata per anni 3). 22.1. Primo motivo: violazione di legge in relazione alla partecipazione al sodalizio di stampo camorristico. Al di là dell'astratta possibilità di concorso delle due fattispecie associative, la Corte non aveva individuato il ruolo e l'attività svolti dal ricorrente nell'interesse del sodalizio con espressione dell'affectio societatis, implicanti un contributo alla vita dell'associazione con l'intento di avvalersi della forza di intimidazione del vincolo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano, con riferimento a campi diversi da quello degli stupefacenti. 22.2. Secondo motivo: vizio di motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. Era stata ritenuta la partecipazione del ricorrente, nonostante che i collaboratori l'avessero esclusa, come nel caso di PA TO e PA GI, oppure non avessero attribuito al predetto alcun ruolo tra quelli descritti, come nel caso di IT TO e BA NZ. Erano dunque incongrue le affermazioni della Corte secondo cui le dichiarazioni inquadravano i componenti della famiglia IZ come soggetti inseriti nel clan Di LA e dediti al commercio di stupefacenti. Unico aspetto fondante è stato ravvisato nella presenza di IZ EN, figlio del NZ, come trade d'union con quest'ultimo. Ma il figlio poteva agire sia come intraneo sia in via autonoma, cosicché l'eventuale concorso di soggetti estranei, ignari di contribuire al mantenimento del clan, non era sufficiente a ritenere integrata la partecipazione al sodalizio facente capo ai Di LA, per il solo fatto che ne facesse parte IZ EN. 22.3. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esistenza dell'organizzazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990. 25 2 Secondo la contestazione di cui al capo 2, il ricorrente avrebbe dovuto far parte di un'organizzazione dedita al narcotraffico, mediante il rifornimento di piazze di spaccio ubicate nel rione Terzo Mondo, direttamente controllate e gestite dal clan Di LA. Ma la Corte aveva affermato che i IZ avevano una propria piazza di spaccio alimentata tramite i c.d. passaggi di mano consentiti dai vertici. Tale affermazione si poneva tuttavia al di fuori dell'accertamento di un pactum intercorrente con altri soggetti per il commercio di stupefacenti in piazze gestite dal clan e il fatto non poteva essere ricompreso nell'imputazione. In tale prospettiva il dato probatorio, costituito dalle propalazioni dei collaboratori, non aveva ad oggetto l'associazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990, non potendosi a tal fine valorizzare neppure le conversazioni intercettate, giacché risultava che De AR avesse conoscenza diretta della provenienza dello stupefacente dal padre e dal figlio, cioè dai IZ. 22.4. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. Non era stato in alcun modo accertato che il ricorrente si fosse avvalso del metodo mafioso o avesse avuto contatti con soggetti gravitanti nel clan. Quanto all'agevolazione, non era emerso che il ricorrente avesse reimpiegato proventi acquisiti con la commercializzazione di stupefacenti del clan Di LA o avesse remunerato affiliati o pagato spese processuali, risultando che il IZ aveva agito per un tornaconto personale, non essendo dunque ravvisabile il necessario dolo specifico. 22.5. Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309 del 1990. L'aggravante era stata ritenuta nel presupposto che le piazze di spaccio fossero presidiate da ronde armate. Ma ciò era in contraddizione con l'assunto che i IZ avevano una propria piazza di spaccio, non potendosi in questo caso riferire l'aggravante al ricorrente. 22.6. Sesto motivo: vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Nei motivi di appello erano state segnalate le precarie condizioni di salute nel quadro di una personalità fragile. dell'ammissioneLa Corte aveva invece valorizzato la strumentalità dell'addebito e i precedenti penali, dando inoltre rilievo indebitamente alla gravità del reato, senza soffermarsi sugli elementi messi in evidenza. 22.7. Motivo nuovo: vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva. 26 La Corte aveva dato rilievo ai precedenti penali, taluni anche specifici, fondando su di essi un allarmante profilo criminale. Ma in realtà non si era considerato che solo tre erano i precedenti specifici, per giunta di lieve entità e risalenti nel tempo, non essendosi dunque adeguatamente spiegato come potesse addivenirsi all'accertamento di una specifica maggiore pericolosità. 22.8. Ulteriore motivo aggiunto: in relazione al quarto motivo ribadisce la non configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, a fronte dell'incompatibilità della stessa con la contestuale compartecipazione alle due associazioni criminali, essendo necessario che l'aggravante si concretizzasse in una condotta ulteriore e diversa rispetto alla fattispecie principale e concorrente di cui all'art. 416-bis cod. pen., con conseguente necessità di assorbimento. 23. AR AL, Avv. TO Abet (in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminazione della pena in anni sei di reclusione per i capi sub 1 e 2, con le già concesse attenuanti generiche, libertà vigilata per anni 1). 23.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sovrapponibilità di due distinte associazioni e in ordine alla partecipazione ad entrambe. Segnala che deve ritenersi configurabile la concorrenza di associazione mafiosa e di associazione dedita al narcotraffico, purché le due associazioni siano distinte, autonome e indipendenti, e i circuiti criminali siano solo indirettamente sovrapponibili. L'associazione camorristica può essere volta alla realizzazione di reati di spaccio, e ciò che caratterizza la sua specialità è l'utilizzo del metodo mafioso con il controllo del territorio: la lesione del bene giuridico tutelato dall'associazione dedita al narcotraffico è assorbita dalla specificità di quella camorristica. La Corte di legittimità ha ritenuto che un gruppo più ristretto di soggetti può continuare a militare nell'associazione madre, assumendo specifica individualità ed autonomia operativa nel settore degli stupefacenti. Pur essendo ravvisabile in astratto il concorso, lo stesso è escluso allorchè la struttura organizzativa e la componente soggettiva siano le medesime in entrambi i sodalizi. Nel caso di specie non vi erano elementi di distinzione tra le due ipotesi di reato. Si trattava infatti di un unico gruppo di persone, ritenute contemporaneamente partecipi di due distinti sodalizi con autonomi programmi delinquenziali, sebbene tale distinzione e autonomia non fossero desumibili da alcun elemento. 27 几 Era dunque erroneo l'assunto che la prova dell'affiliazione ad una delle due associazioni influisse sulla prova dell'affiliazione all'altra, in assenza della dimostrazione della sussistenza di tutti gli elementi richiesti per ravvisare la distinta compagine dedita al narcotraffico, fermo restando che l'unico scopo operativo era la vendita di droga. 23.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove della partecipazione del ricorrente alle associazioni di cui ai capi 1 e 2. Segnala il ricorrente le osservazioni critiche formulate con riguardo alle risultanze delle conversazioni intercettate e alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sottolineando come questi ultimi -PI TO, PA LO, PA TO, IT TO, IN, BA- avessero reso versioni non coincidenti in ordine alla condotta attribuita al ricorrente (predisposizione delle macchine o riparazione dei veicoli) e al ruolo da lui rivestito, risultando in contrasto anche in ordine alla veste di stipendiato o meno. In tale quadro non si sarebbe potuto parlare di convergenza del molteplice. La Corte si era limitata a rispondere a tali censure osservando che le conversazioni erano supportate dalle dichiarazioni dei collaboratori e che l'aggressione subita dal ricorrente da parte degli scissionisti era dipesa dal fatto che costui favorisse il clan e in particolare taluni suoi esponenti di spicco, ciò che non si conciliava con talune affermazioni di IT IO. Al ricorrente era stata attribuita la consapevole ed efficace partecipazione ad entrambe le consorterie in base al riscontro delle modalità operative dei Di LA, essendo stato dato valore ai fini della compenetrazione delle due componenti al rigido controllo del territorio, dedicato allo spaccio, senza considerare che anche l'associazione dedita al narcotraffico può essere armata. Non era stato dato conto degli elementi necessari al fine di attestare la partecipazione del ricorrente, in ragione di una stabile compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio, accompagnato dalla coscienza e volontà di partecipare alla realizzazione del programma. 23.3. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. Contrariamente a quanto prospettato dalla Corte non era emersa la disponibilità di armi da parte del sodalizio, non essendo state confermate le dichiarazioni dei collaboratori in ordine alla disponibilità per la vigilanza armata. 23.4. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309 del 1990. Non è sufficiente che i componenti a livello personale dispongano di armi, ma occorre che il sodalizio ne abbia la disponibilità. 28 Ciò non era stato dimostrato nei confronti del ricorrente. 24. IN RO, Avv. Stefania Steri (conferma della condanna alla pena di anni 4 mesi 4 di reclusione per i reati sub 13 -tentato omicidio- e 14 - detenzione e porto di armi-: anni 12, riduzione per l'attenuante di cui all'art. 8 legge 203 del 1991 ad anni 6, aumento per la continuazione ad anni 6 e mesi 6, riduzione ex art. 442 cod. proc. pen.). 24.1. Primo motivo: vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della disciplina del concorso anomalo. La Corte aveva richiamato la motivazione del primo giudice in ordine al tentato omicidio, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione al riguardo presentati dal ricorrente e formulando affermazioni apodittiche. 24.2. Secondo motivo: violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della disciplina del concorso anomalo. In relazione alla ricostruzione dell'episodio, la Corte ha omesso di considerare che rispetto al proposito minaccioso che l'azione avrebbe dovuto rivestire, alcuni concorrenti avevano assunto l'iniziativa di sparare all'indirizzo del BA, cosicché si era verificato un reato più grave difformemente dal programma stabilito. Il ricorrente non aveva previsto il diverso evento come certo o come altamente probabile, il che rendeva applicabile la disciplina del concorso anomalo. 24.3. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. La Corte aveva ritenuto che in aggiunta alla riconosciuta attenuante di cui all'art. 8 legge 203 del 1991, non fossero ravvisabili ulteriori elementi di segno positivo ai fini della concessione delle attenuanti generiche. Ma in tal modo aveva omesso di procedere all'ulteriore adeguamento della senza considerare la ridotta capacità criminale del reo e la sua pena, confessione, rilevanti sotto il profilo soggettivo in relazione alla volontà di rompere i legami con il passato criminale, ciò che avrebbe dovuto condurre ad un più favorevole giudizio prognostico. 25. ME UC, ricorso presentato personalmente (conferma della sentenza di condanna alla pena di anni 4 mesi 8 di reclusione per i reati sub 13 - tentato omicidio-, 14 -detenzione e porto di armi-, 15 -detenzione e porto di armi, minacce e spari in luogo pubblico: anni 12, riduzione ex art. 8 legge 203 del 1991 ad anni 6, aumento per la continuazione ad anni 6 e mesi 6 e poi ad anni 7, riduzione ex art. 442 cod. proc. pen.). 2 29 0 25.1. Motivo unico: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte aveva indebitamente applicato l'attenuante di cui all'art. 8 legge 203 del 1991, operando una riduzione inferiore rispetto al massimo consentito e negando le attenuanti generiche, senza dare di ciò congrua motivazione. 26. AN UC, Avv. Dario RU e Avv. Gandolfo Geraci (conferma della sentenza di condanna alla pena di anni 12 mesi 4 di reclusione per i reati sub 13 -tentato omicidio-, 14 -detenzione e porto di armi-, 16 -lesioni plurime aggravate da uso di arma e motivi abietti e ai sensi dell'art. 7 legge 203 del 1991 per finalità agevolatrice- e 17 -porto di arma impropria, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, in quanto si tratta di una contravvenzione-: anni 12 per il fatto sub 13, aumento ex art. 7 legge 203 del 1991 ad anni 16, aumento per la continuazione con il reato sub 14 ad anni 16 mesi 6, con il reato sub 16 ad anni 18, con il reato sub 17 ad anni 18 e mesi 6, riduzione ex art. 442 cod. proc. pen.) 26.1. Unico motivo: violazione degli artt. 180, 185, 419, comma 2, 420, 606, comma 4, cod. proc. pen. Era stata prospettata in udienza preliminare dall'Avv. Geraci l'omessa citazione di un secondo difensore di fiducia, di cui era stata prospettata l'avvenuta nomina, anche se il tema era stato dedotto senza allegazione di prove documentali, non reperite, e con indicazione generica del cognome del nuovo difensore, cioè RU. Il primo Giudice aveva reputato l'eccezione generica e aveva disposto procedersi oltre, quando con una semplice telefonata presso il carcere avrebbe potuto riscontrare l'avvenuta nomina fin dal 24 giugno 2013 dell'Avv. Dario RU. La questione era stata riproposta in appello e la Corte aveva nuovamente negato l'invocata nullità di ordine generale di tipo intermedio, con motivazione contraddittoria e illogica, essendo stato riconosciuto che l'Avv. Geraci aveva svolto il suo ruolo con diligenza, e in violazione di legge, in conseguenza della sostanziale parificazione operata tra nullità di tipo intermedio e nullità relative, asseritamente connotate entrambe da onere di allegazione. In realtà, anche a non voler giungere a qualificare la nullità come assoluta, secondo quanto da ultimo invocato nel corso del giudizio di appello, si sarebbe dovuto ritenere che la nullità si era verificata e i giudici di merito non vi avevano posto rimedio, da ciò discendendo la restituzione degli atti al G.U.P. per l'udienza preliminare. 303 0 27. OL EL, Avv. Daniela Farese (in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminazione della pena in anni sette di reclusione, ritenuta la partecipazione fino all'anno 2008, per i reati sub 1 e 2, con le generiche equivalenti ad aggravanti e recidiva, libertà vigilata per anni 1). 27.1. Primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo: vizio di motivazione della sentenza impugnata, violazione di norme processuali riferibile all'ordinanza del G.U.P. del 7/2/2014, inesistenza giuridica della stessa ordinanza. Era stata eccepita la genericità del capo di imputazione sub 1) per mancata indicazione del ruolo contestato al ricorrente, nonché incertezza della data dei commessi fatti per omessa specificazione del dies a quo di decorrenza e non potendosi considerare la persistenza all'attualità. Il G.U.P. non aveva provveduto sul primo aspetto e quanto al secondo aveva fissato la data finale al 2010: la Corte aveva rilevato l'infondatezza della questione, in quanto preclusa e tardiva a fronte della celebrazione di rito abbreviato, ma aveva comunque in parte integrato l'ordinanza, omettendo di rilevarne la nullità o di riformarla. D'altro canto l'ordinanza era nulla anche per la mancata valutazione di una delle eccezioni e la Corte aveva omesso di pronunciarsi su tale nullità. Inoltre l'ordinanza aveva violato l'art. 423 cod. proc. pen. e dato luogo a nullità ex artt. 178, comma 1, lett. b) e 179 cod. proc. pen., in quanto indebitamente lo stesso G.U.P. aveva provveduto a modificare la contestazione, senza l'intervento del P.M. il quale nelle conclusioni aveva dato atto della modifica operata dal G.U.P,. concludendo in relazione alla data così fissata. L'ordinanza era stata infine adottata in carenza di potere, collocandosi al di fuori dell'ordinamento. 27.2. Sesto motivo: vizio di motivazione in relazione alle fattispecie associative. La Corte aveva riconosciuto il ricorrente colpevole sia con riguardo al sodalizio camorristico sia con riguardo all'associazione dedita al narcotraffico. In concreto non aveva spiegato il legame con le ulteriori attività dell'associazione di stampo camorristico né indicato gli argomenti alla cui stregua si sarebbe potuto dire che il ricorrente fosse consapevole dell'esistenza dell'altra associazione e della sua adesione al programma criminoso. Non aveva fornito motivazione in merito al collegamento materiale e soggettivo dell'imputato anche con l'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., avendo omesso di dar conto della consistenza dell'ulteriore attività, che consentiva di ravvisare tale associazione. 27.3. Settimo motivo: vizio di motivazione in ordine alle fattispecie associative con modificazione della data dei reati in contestazione. 31 La condanna si era basata sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avevano tuttavia fornito versioni non collimanti in ordine all'epoca dell'attività del ricorrente e alla sua qualità di stipendiato. La Corte aveva ritenuto che la cessazione della partecipazione dovesse datarsi all'aprile 2008, ma di tale epoca non aveva parlato nessuno dei collaboratori, essendosi la Corte basata sull'ultima condanna per spaccio. Era dunque illogica la motivazione in cui aveva finito per reputare i collaboratori al tempo stesso attendibili e inattendibili, dovendosi in presenza dell'incertezza sulla data addivenire a pronuncia di assoluzione. 27.4. Ottavo motivo: violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309 del 1990 nonché in relazione agli artt. 27 Cost. e 59 cod. pen. La Corte si era basata sul fatto che il rione «Terzo mondo» era presidiato da ronde armate, ma non aveva motivato in ordine alla sussistenza dell'aggravante nonché in ordine alla conoscenza o conoscibilità da parte del ricorrente circa il dato di presidi armati. 27.5. Nono motivo: mancanza di motivazione in ordine al criterio di imputazione soggettiva dell'aggravante dell'associazione armata. Ribadendo gli argomenti dell'ottavo motivo deduce che la Corte non aveva individuato il nesso in forza del quale sotto il profilo soggettivo la condotta sarebbe stata addebitabile al ricorrente nella forma aggravata. 27.6. Decimo, undicesimo e dodicesimo motivo: mancanza di motivazione e violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. e in ordine agli elementi materiali e oggettivi di tale fattispecie. La Corte non aveva motivato in ordine al legame psicologico tra il ricorrente e l'associazione di stampo camorristico. Pur dando atto della possibilità di concorso tra le due fattispecie, aveva omesso di dar conto degli elementi oggettivi alla cui stregua si sarebbe potuto dire configurato il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. Era stato sottolineato che un soggetto può con l'attività di spaccio offrire un contributo alla realizzazione di una delle finalità tipiche dell'associazione camorristica, ma non era stato poi in concreto dato conto di tali ulteriori attività illecite e di tali ulteriori finalità. Né era stata data la prova di quali soggetti avessero fatto parte solo di una associazione o dell'altra. 27.7. Tredicesimo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 2, comma quarto, e 416-bis cod. pen. 32 La Corte aveva retrodatato il fatto all'aprile 2008, ma non aveva poi tenuto conto del più favorevole trattamento sanzionatorio, vigente prima della modifica introdotta dalla legge 125 del 2008. 27.8. Quattordicesimo motivo: mancanza di motivazione in ordine alle conseguenze della retrodatazione della data di cessazione delle condotte. Poiché erano stati eseguiti sequestri di armi nel 2011, non vi era la prova di una consistente disponibilità di armi in epoca anteriore, ciò che avrebbe potuto influire sulla pena, escludendosi l'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, in relazione all'impossibilità per il ricorrente di conoscere effettivamente l'esistenza di armi. 27.9. Quindicesimo motivo: violazione di norme processuali in relazione agli artt. 423 cod. proc. pen., 178, comma 1, lett. b) e 179 cod. proc. pen., 24 Cost. e 6 C.E.D.U. La genericità e l'inesattezza del dato temporale, in specie con riguardo alla data di inizio delle condotte aveva vulnerato il diritto di difesa, a fronte del fatto che dal 2004 il ricorrente aveva iniziato a lavorare onestamente e del fatto che la data di inizio influiva anche sulla determinazione del giudice competente (Tribunale ordinario o per i Minorenni), fermo restando che erroneamente era stata reputata ininfluente la data di inizio in quanto si trattava di reato permanente, dovendo essere assicurata la possibilità di sapere da quale periodo iniziare a difendersi e dovendosi nel dubbio attribuire la competenza al Tribunale per i minorenni. 28. RE GI, Avv. EN Pecoraro (conferma della sentenza di condanna alla pena di anni 12, per i reati di cui ai capi 1 e 2, escluso il ruolo di promotore e organizzatore: anni 12, aumento per la recidiva reiterata specifica ad anni 15, aumento ad anni 17 per la continuazione, aumento ad anni 18 per la continuazione con il reato di cui alla sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 19/4/2007, riduzione ex art. 442 cod. proc. pen., libertà vigilata per anni 3) e LL TO, Avv. EN Pecoraro, (conferma della sentenza di condanna alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per il reato di cui al capo 31 in materia di stupefacenti, per droghe leggere: anni 3 ed euro 9.000,00, aumento ex art. 7 legge 203 del 1991 ad anni 4 mesi 6 ed euro 12.000,00, riduzione per le generiche ad anni 3 ed euro 8,000,00, aumento per la continuazione interna ad anni 4 ed euro 9.000,00, riduzione ex art. 442 cod. proc. pen.) 28.1. Primo motivo: questione di legittimità costituzionale dell'art. 415-bis cod. proc. pen., nella parte in cui non vieta che l'avviso venga emesso in concomitanza con altri atti del procedimento, che impongono all'indagato attività 33 difensiva da espletarsi in termini perentori, come nel caso di specie l'ordinanza di custodia cautelare, ciò comportando violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa. 28.2. Secondo motivo: relativamente a RE, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 649 cod. proc. pen. o per non aver commesso il fatto di cui al capo 1). Contrariamente a quanto avvenuto per TT, il ricorrente, parimenti già giudicato per partecipazione ad associazione camorristica fino al 4/4/2006, era stato riconosciuto colpevole in assenza di prova concreta della sua appartenenza al sodalizio dopo il ritorno in libertà. D'altro canto i collaboratori di giustizia non erano stati in grado di indicare il ruolo del ricorrente nel clan al di là della vicinanza a IM Di LA e la Corte aveva solo apoditticamente valorizzato le loro dichiarazioni. Generiche erano quelle di PA LO e PA GI e BA aveva solo prospettato un ruolo importante dopo gli arresti, ma senza specificare quale. Relativamente alle conversazioni intercettate la Corte aveva valorizzato quella del 21/12/2010 e quella del 21/1/2011, omettendo di confrontarsi con le deduzioni difensive in ordine al completo tenore delle conversazioni ed al loro concreto significato, non potendosi da tale elementi desumere l'assunzione da parte del RE di un ruolo rilevante nel clan, quale quello di referente per i pagamenti in favore dei detenuti. 28.3. Terzo motivo: sempre con riferimento al RE, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al fatto di cui al capo 2). La Corte aveva sostenuto che la circostanza che l'associazione mafiosa avesse la principale fonte di denaro nel narcotraffico implicava la partecipazione all'associazione dedita al commercio di stupefacenti, in quanto la gestione del clan comportava la consapevole gestione dell'attività più redditizia. Ma si trattava di sillogismo illogico in quanto la partecipazione al clan non implicava la partecipazione stabile a tutte le sue attività e in quanto il ricorrente era stato condannato con esclusione della qualità di capo o promotore, non essendo a lui riferibile la gestione dell'attività più redditizia. Non era poi rilevante il ruolo di gestore dei proventi per il pagamento ai familiari dei detenuti, desunto da conversazione equivoca e riferibile a episodio isolato. Non erano riscontrate le dichiarazioni di PI in ordine al fatto che il ricorrente spostava i soldi di IM relativi alla droga e solo occasionale era l'episodio di cui aveva parlato PA in ordine alla mediazione del RE in un acquisto di cocaina. 34 28.4. Quarto motivo: relativamente a LL, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al reato di cui al capo 31. Il ricorrente compariva in videoripresa del 19/6/2009, per pochi attimi, nei quali si era avvicinato ad una vettura, ricevendo qualcosa, dopo di che erano comparsi altri e infine la vettura si era allontanata. Secondo la Corte il ricorrente aveva ricevuto il denaro e l'ordinativo della droga poi consegnata dagli altri, ma ciò non risultava con certezza e la motivazione era contraddittoria in relazione all'affermazione che si trattava di modalità analoghe a quelle utilizzate da altri soggetti per le successive cessioni, posto che essendo le condotte tenute dagli altri, quella del ricorrente non era collegata allo spaccio di droga. Né sarebbero potuti invocarsi i contributi dei collaboratori di giustizia secondo i quali il ricorrente si occupava della gestione dei turni di lavoro e della raccolta dei proventi a fine giornata, attività per le quali il predetto era stato separatamente condannato, non potendosi ritenere che ciò valesse a riscontrare condotte di spaccio su strada, come quella contestatagli al capo 31. Né la Corte aveva motivato in ordine alle doglianze al riguardo formulate rispetto alla sentenza di primo grado. 29. AU UI, Avv. LA Vetrano (conferma della sentenza di condanna alla pena di anni otto di reclusione per i reati di cui ai capi 1 e 2, con le attenuanti generiche equivalenti ad aggravanti e recidiva: anni 10, aumento per la continuazione ad anni 12, riduzione ex art. 442 cod. proc. pen., libertà vigilata per anni 1). 29.1. Unico motivo: vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Erroneamente era stato ritenuto che il ricorrente fosse stato indicato come NI 'cecato, nomignolo riferito invece dai collaboratori ad altro soggetto. Pertanto l'attribuzione del soprannome era privo di riscontri, tanto da far venir meno l'idonea identificazione del ricorrente. Inoltre erano da condividersi i rilievi a suo tempo formulati dal Tribunale in sede di riesame, allorché era stato rilevato che le dichiarazioni dei collaboratori PA LO, PA GI e PA TO erano state precedute dall'affermazione che essi sapevano, senza peraltro alcuna precisazione in ordine alle modalità con cui i predetti avevano acquisito quelle consapevolezze in merito al AU, così da consentire un adeguato controllo valutativo delle affermazioni fatte sul conto del ricorrente. Era mancata la ricerca di idonei riscontri individualizzanti, fermo restando che, pur essendo possibile il riscontro incrociato delle propalazioni dei 35 collaboratori, sarebbe comunque occorso che le stesse fossero esaminate unitamente al prudente apprezzamento dei restanti dati probatori e che fossero reputate compatibili con il quadro indiziario acquisito, non essendo bastevole la frequentazione da parte del AU di personaggi facenti parte del clan. 30. MI TO, Avv. TO Rizzo (in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminazione con le attenuanti generiche della pena in anni tre mesi otto di reclusione ed euro 21.000,00 di multa per i reati sub 18 -art. 390 cod. pen., esclusa aggravante ex art. 7 legge 203 del 1991- e 37 -in materia di stupefacenti, aggravato ex art. 7 legge 203 del 1991-) 30.1. Motivo unico: illogicità della motivazione e violazione di legge. La motivazione presenta vizi logici che inficiano l'iter logico-giuridico, risultando censurabile la qualificazione giuridica alla luce dell'istruttoria dibattimentale, dalla quale emergeva che la condotta non integrava gli estremi della fattispecie delittuosa contestata, anche in relazione all'elemento psicologico. 31. AM IA, Avv. LA Davino (conferma della sentenza di condanna alla pena di anni nove mesi quattro di reclusione per i reati sub 2 e 24 in materia di stupefacenti, esclusa l'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309 del 1990: anni 12, aumento ex art. 7 legge 203 del 1991 ad anni 16, riduzione per le generiche ad anni dodici e mesi sei, aumento per la continuazione ad anni quattordici, riduzione ex art. 442 cod. proc. pen.). 31.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, con riguardo alla configurabilità della partecipazione del ricorrente quale fornitore dell'associazione dedita al narcotraffico, nonostante il precedente annullamento disposto dalla Corte di cassazione con riguardo alla gravità indiziaria. L'imputato non era chiamato in causa da collaboratori, non aveva frequentazioni con altri che con LA e AN RO, non era gravato da intercettazioni tra altri soggetti o da sequestri o altre attività di P.G., ma era stato ritenuto colpevole sulla base di poche conversazioni intercettate, sempre con LA e AN. In particolare era stata valorizzata una captazione ambientale, dalla quale si era desunto che il LA e il AM erano in possesso di un chilogrammo di hashish e che fosse in atto una cessione a AN. Ciò avrebbe dovuto disvelare lo stabile rapporto di fornitura del AM e del LA in favore del clan Di LA. 636 3 Anche ammesso che fosse possibile ritenere suffragato il reato di cui al capo 24, non essendo stata peraltro sondata la sicura disponibilità della droga, era da escludersi che ciò potesse considerarsi sufficiente ai fini della prova di un continuativo rapporto, tale da fondare la partecipazione al sodalizio, pur considerando anche altre conversazioni. Del resto la Corte di cassazione aveva a suo tempo segnalato che le captazioni erano idonee a dimostrare condotte di cessione ma non uno stabile vincolo, contrariamente all'assunto della Corte territoriale secondo cui la sentenza della Corte di cassazione era fondata sul rilievo che non erano stati indicati gli elementi dai quali desumere la continuità e la rilevanza delle forniture. Indebita era altresì la valorizzazione della conversazione dell'8 settembre 2009, che semmai rievocava le gesta del passato del boss AO Di LA ma non implicava effettiva e stabile partecipazioni del AM e del LA, posto che all'epoca dell'arresto di quest'ultimo il AM era minorenne. Quanto all'elemento psicologico, il ricorrente non aveva mai manifestato la volontà di partecipare ad un'associazione rispetto alla quale si poneva come mero osservatore esterno. 31.2. Secondo motivo: violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. Il ricorrente era stato ritenuto partecipe del sodalizio dedito al narcotraffico, ma non era stato imputato del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. Era difficile sostenere che il rapporto di durevole fornitura fosse determinato dalla volontà di agevolare il clan Di LA. La Corte aveva ritenuto erroneamente che la mera condivisione di interessi consentisse automaticamente la configurazione dell'ipotesi aggravata. 31.3. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132, 133, 81, 62-bis cod. pen. La Corte non aveva indicato i criteri alla base della determinazione della pena, essendosi limitata ad un calcolo aritmetico. 31.4. Motivo aggiunto: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990. Era improprio l'utilizzo di conversazioni telefoniche risalenti al gennaio e febbraio 2010, epoca in cui il ricorrente era detenuto. Relativamente alla conversazione del 4/9/2009, in cui AM fa riferimento ad un controllo della Guardia di Finanza, seguito dall'arresto del soggetto cui lo stesso AM avrebbe ceduto stupefacente, si sottolinea che erano mancati i riscontri fattuali che avrebbero consentito di ritenere veritiera e non una mera millanteria la circostanza riferita dal AM. A 37 Con riguardo all'ammissione proveniente da AN RO, le uniche conversazioni coinvolgenti il AM e il AN potevano provare le singole cessioni, ma non la partecipazione al sodalizio, implicante l'affectio societatis. 32. LA NC, Avv. Armando Veneto (conferma della sentenza di condanna alla pena di anni 14 di reclusione per i reati di cui ai capi 2 e 24 in materia di stupefacenti, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309 del 1990: anni 12, aumento ad anni 20 per la recidiva e per l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, aumento ad anni 21 per la continuazione e riduzione ex art. 442 cod. proc. pen.) 32.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990. La Corte aveva dato rilievo a condotte neutre, senza considerare che il ruolo del ricorrente non si conciliava con quello dell'intraneo, implicante un contributo funzionale sia al sodalizio che alle sue dinamiche operative, tale da esprimere la volontà di farne parte e contribuire al suo sviluppo. Non era stato distinto il ruolo del partecipe da quello del mero concorrente. Il ricorrente aveva rapporti solo con alcuni soggetti, il AM e i AN. La lunga militanza del AM e del ricorrente, che sarebbe emersa da una conversazione, era in realtà irrilevante, dovendosi acquisire elementi idonei a far desumere che nel periodo indicato fosse stata posta in essere una condotta partecipativa, a fronte del breve lasso di tempo di circa sei mesi preso in considerazione. Nessun altro dei membri conosceva il ricorrente e d'altro canto i collaboratori non avevano parlato di lui. Era irrilevante la conoscenza della struttura della famiglia Di LA e della associazione che ad essa faceva capo, essendo necessaria la prova del ruolo concretamente ricoperto dal ricorrente. Nella conversazione del 25/9/2009 era stato descritto un rapporto comune con AN, evidentemente non implicante costanza e stabilità, ma l'esigenza di ottimizzare i rispettivi guadagni. L'ulteriore conversazione del 28/1/2010 valeva ad indicare che il ricorrente era in grado di stabilire il prezzo, il che provava l'autonomia decisionale del predetto. Non era stato in alcun modo sondato l'elemento psicologico, non risultando la volontà di aderire al programma dell'associazione. Né avrebbe potuto ravvisarsi un'associazione tra acquirenti e fornitori, parimenti implicante la stabilità del rapporto all'interno della filiera commerciale. 38 32.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante dell'associazione armata. Era necessario distinguere l'associazione camorristica da quella dedita allo spaccio. La disponibilità di armi in capo alla prima non implica la configurabilità dell'aggravante a carico degli appartenenti all'associazione dedita al commercio di stupefacenti, atteso che il possesso di armi non è connaturato a tale struttura illecita. Occorreva dunque la prova che i membri di essa facessero uso o fossero in possesso di armi o ne conoscessero la presenza e potessero all'occorrenza farne uso. Era da escludere l'aggravante in capo a chi non aveva conoscenza della presenza di armi, trovando ciò riscontro nel disposto dell'art. 59 cod. pen.: l'aggravante implicava altresì la prova che l'uso di armi non fosse esclusivamente personale del soggetto che le deteneva. 32.3. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. Sarebbe stata necessaria la prova che il soggetto avesse specificamente agito al fine di agevolare l'associazione come tale. Ma nel caso di specie il ricorrente non aveva arrecato alcun contributo al sodalizio, non aveva alcun rapporto con i membri dello stesso, aveva agito solo per favorire se stesso, cercando di ottenere il massimo guadagno. 32.4. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo 24. La Corte aveva fatto riferimento alla motivazione adottata per il concorrente AM e fatto rinvio ai rilievi del primo Giudice, omettendo di rispondere alle osservazioni difensive, in rapporto alla natura delle prove richiamate, costituite da conversazioni che implicavano una puntuale motivazione, rispondente a canoni di logicità e coerenza. Né era stato precisato il ruolo del ricorrente nella vicenda in esame, sicché mancava la prova della colpevolezza in ordine all'episodio di vendita-acquisto di un chilogrammo di hashish di cui al capo 24. 32.5. Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990. Era applicabile la fattispecie invocata in quanto relativamente alla condotta del ricorrente la sostanza commerciata era modesta. 32.6. Sesto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. 39 La Corte aveva indebitamente applicato un diverso trattamento sanzionatorio nei confronti del ricorrente, avendogli negato le attenuanti generiche, concesse invece ad altri che rispondevano di entrambi i reati associativi ed erano gravati dalla recidiva. La Corte aveva valorizzato il fatto che il ricorrente non aveva palesato resipiscenza o un comportamento collaborativo, ma non aveva debitamente dato conto dei criteri utilizzati, avendo omesso di considerare il contenuto della condotta e l'intensità del dolo, non potendo di per sé rilevare la contestazione della recidiva, giacché i precedenti penali non sono di per sé incompatibili con le attenuanti generiche. 32.7. Primo motivo aggiunto: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990. Mancava l'elemento dell'affectio societatis e anche in relazione al rapporto tra fornitore e acquirente si sarebbe dovuto dar conto degli elementi che valevano a trasformarlo da rapporto sinallagmatico a legame implicante la partecipazione del singolo al progetto associativo. Per contro vi erano conversazioni, già indicate nel ricorso, che smentivano l'assunto accusatorio, cui era da aggiungere quella dell'8/8/2009, nella quale AM aveva invitato a non far conoscere ai clienti i propri fornitori e il ricorrente si era rammaricato che i AN si erano rivolti ad altri per l'acquisto di droga, e quella del 6/10/2009, in cui il ricorrente e AM si sarebbero rifiutati di vendere a AN per il timore di non essere pagati. 32.8. Secondo motivo aggiunto: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'episodio di cui al capo 24. Non era emerso il coinvolgimento del ricorrente anche in relazione al fatto che la contestazione era formulata in modo generico e tale da non consentire l'esatta comprensione dell'addebito: non era infatti chiaro se si fosse inteso che il ricorrente aveva provveduto all'approvvigionamento, trasporto e cessione di hashish pari ad un chilogrammo o se avesse detenuto la droga in vista della cessione. In assenza di elementi di prova tali da consentire la conoscenza della condotta, la responsabilità del ricorrente non si sarebbe potuta ritenere provata oltre ogni ragionevole dubbio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo tema che deve essere affrontato, in quanto forma oggetto di vari ricorsi e riguarda una problematica che nel presente processo assume un fondamentale rilievo, è quello del concorso tra le fattispecie associative. 040 4 1.1. In proposito si è cercato di contrastare gli assunti dei Giudici di merito osservando che assume rilievo primario l'utilizzo del metodo mafioso e che anche lo spaccio di stupefacenti può rientrare tra le finalità del clan di stampo camorristico, cosicché non vi sarebbe margine per il concorso con l'ipotesi associativa di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990. Si è inoltre rilevato che, pur ammettendo in astratto l'ipotesi del concorso tra le due fattispecie, dovrebbero comunque essere ravvisabili due autonome associazioni, non connotate dalla speculare identità della compagine, con la conseguenza che ben possa semmai prospettarsi la partecipazione di un soggetto ad una delle attività del clan camorristico ma non alle altre e corrispondentemente ad una delle associazioni ma non all'altra, se del caso senza l'utilizzazione del metodo mafioso. Sotto un diverso angolo visuale si è sostenuto che, essendo venuta in evidenza la sola attività di spaccio, non vi sarebbe stata la possibilità di differenziare le compagini e che sarebbe dovuta reputarsi contraddittoria, con riguardo a coloro che svolgevano attività di spaccio o di vedetta, l'affermazione che non esisteva perfetta coincidenza tra i soggetti dediti a varie attività delittuose, che solo alcuni erano dediti in via assorbente al traffico di stupefacenti e che il ruolo svolto dagli associati era spesso diverso nelle due associazioni.
1.2. Si tratta peraltro di assunti manifestamente infondati, che non tengono conto dell'evoluzione della giurisprudenza e dell'analisi compiuta dai Giudici di merito, in particolare dal primo Giudice. Nella sentenza del G.U.P. del Tribunale di Napoli è stato posto in luce che il clan Di LA si era costituito molti anni prima e si era strutturato come sodalizio volto ad acquisire il predominio sul territorio, ricorrendo anche all'intimidazione e facendo leva sull'assoggettamento e sull'omertà rivenienti dalla stessa forza del vincolo associativo: in tale quadro si collocavano le azioni volte a conservare l'acquisita sfera di predominio, contro le interferenze di clan antagonisti, e le sanguinose conseguenze derivate dalle scissioni subite. Al clan dunque erano riconducibili condotte illecite di varia specie, compresi omicidi, aventi la finalità di consolidare la posizione di predominio sul territorio di riferimento, in funzione dell'acquisizione di proventi derivanti dalle imprese criminose programmate. E' stato rilevato come il clan si fosse inserito nel traffico degli stupefacenti e come l'attività di approvvigionamento e spaccio avesse finito per divenire il principale oggetto del programma criminoso, attraverso la lucrosa gestione di piazze di spaccio all'interno del rione denominato Terzo Mondo. 41 C In particolare ha ancora osservato il primo Giudice come i traffici in materia di stupefacenti fossero divenuti la voce più importante delle entrate del clan, facente capo ai Di LA, dalla quale dipendeva la sua esistenza e il suo sviluppo, essendo poi quelle entrate ripartite in varie voci di spesa, per il compenso da assegnare in misura fissa o a percentuale a chi era impegnato nell'attività nelle piazze di spaccio, per l'affitto di locali e «garages», utilizzati per conservare la droga, per i lavori di adeguamento delle vetture «a sistema», cioè in modo da ricavarne nascondigli per la conservazione di armi e sostanze stupefacenti, per le spese legali in favore degli affiliati detenuti e per l'assistenza alle famiglie. Di tutto ciò risultava traccia nella contabilità del clan, che era stata rinvenuta e sottoposta a sequestro, dalla quale erano emersi i ricavi e le spese sostenute nella gestione dell'attività. Ha dunque rilevato il G.U.P. del Tribunale di Napoli come la fenomenologia mafiosa fosse stata riconvertita nella capillare e scientifica gestione del traffico degli stupefacenti, curata, secondo quanto riferito dai collaboratori di giustizia, con modalità peculiari, attraverso l'attivazione e il controllo delle piazze di spaccio, assistite da ronde armate e da vigilanza costante, al fine di scongiurare interventi delle forze dell'ordine e di compagini rivali: era dunque ravvisabile una consorteria di stampo camorristico, che si dedicava in particolare allo strutturato e organizzato traffico degli stupefacenti.
1.3. Tale analisi, condivisa dalla Corte territoriale e fondata sia sull'esito di processi già celebrati a carico di esponenti del clan, nonché sulle nuove acquisizioni, costituite da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, conversazioni intercettate, attività di osservazione e controllo, sequestri di sostanze stupefacenti, non ha trovato nei motivi di ricorso una puntuale censura, impregiudicata la verifica delle singole posizioni. In particolare del tutto genericamente sono stati contestati i presupposti per la configurabilità di un clan di stampo camorristico o di un'organizzazione stabilmente dedita allo spaccio degli stupefacenti, insuperabile essendo da un lato la stessa storia criminale del clan, con la sua scia di azioni cruente e con il risvolto dell'omertà, e dall'altro lo strutturato assetto dell'attività di spaccio, il tutto contrassegnato dalla contabilità unificata.
1.4. In tale quadro correttamente è stato ravvisato il concorso della fattispecie associativa di cui all'art. 416-bis cod. pen. e di quella di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990. Costituisce invero ius receptum che «i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli 42 stupefacenti e di reati diversi» (Cass. Sez. U. n. 1149 del 25/9/2008, dep. nel 2009, Magistris, rv. 241883; Cass. Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, rv. 258163; Cass. Sez. 2, n. 36692 del 22/5/2012, Abbrescia, rv. 253892). E' stato del resto rilevato che diversi sono i beni giuridici tutelati, nel caso dell'associazione mafiosa venendo in considerazione l'ordine pubblico, messo in pericolo dalle situazioni di assoggettamento ed omertà, e nel caso dell'associazione finalizzata al narcotraffico la salute individuale e collettiva, minacciata dalla diffusione delle sostanze stupefacenti (Cass. Sez. 1, n. 17702 del 21/1/2010, Di LA, rv. 247059, sentenza pronunciata proprio con riferimento ad esponenti del clan Di LA;
Cass. Sez. 2, n. 21956 del 16/3/2005, Laraspata, rv. 231972). Il concorso delle due fattispecie è stato di recente riconosciuto sulle stesse basi dogmatiche a carico di esponenti del clan Di LA, specificamente menzionati anche nel presente processo o comunque diretti protagonisti di vicende in esso esaminate (come Di LA TO, TT IO, IZ EN, D'ZO NZ e LL TO), dunque con riguardo ad una fase storica e ad un quadro probatorio sostanzialmente corrispondenti (Cass. Sez. 6, n. 23356 del 4/3/2014, LL, sul punto non massimata). Va peraltro più specificamente osservato che entrambe le fattispecie associative si fondano sulla convergente operatività di più soggetti, i quali agiscono per la realizzazione di un programma. Quella sincronica operatività postula dunque in entrambi i casi un assetto organizzativo, più o meno strutturato, accompagnato dalla specifica affectio societatis di ciascun componente, che deve dunque avere la volontà e la consapevolezza di essere partecipe con ruolo attivo ed al tempo stesso deve essere accettato dal sodalizio come partecipe. Ciò che realmente distingue i due tipi di associazione è la natura del programma: nel caso del sodalizio di cui all'art. 74 d. P.R. 309 del 1990 esso è specifico, dovendo aver ad oggetto il narcotraffico;
nel caso della consorteria di tipo mafioso, l'oggetto è più genericamente orientato verso la commissione di delitti, l'acquisizione e gestione di attività economiche, la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti, l'ostacolo al libero esercizio del diritto di voto o il procacciamento di voti in competizioni, ma ciò che lo qualifica è l'utilizzo del metodo, cioè il fatto che la consorteria si avvalga della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. In tale specifica prospettiva è stato sottolineato che «l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico, in presenza del quale può configurarsi il concorso tra i due delitti, è 43 costituito non tanto dal fine di commettere altri reati, quanto dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., ha una portata non limitata al traffico di sostanze stupefacenti ma si proietta sull'imposizione di una sfera di dominio in cui si inseriscono la commissione di delitti, l'acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento o l'ostacolo al libero esercizio di voto, il procacciamento del voto in consultazioni elettorali» (Cass. Sez. 6, n. 563 del 29/5/2015, dep. nel 2016, Viscido, rv. 265762). E' dunque la circostanza che il sodalizio utilizzi il metodo per esercitare una sfera di predominio in un ambito territoriale, implicante a quel punto plurimi tipi di operatività, lecita o illecita, relativa ad settore O ad un altro, che specificamente qualifica la consorteria di tipo mafioso e rende configurabile il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., salva la concomitante configurabilità della fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, allorché quella consorteria strutturi un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico, costituente se del caso principale strumento di profitto. Correlativamente non rileva il fatto che la compagine sia о meno coincidente, essendo invece rilevante l'esistenza di quel riconoscibile assetto, che per lo più implica un'attribuzione di ruoli, che ben possono essere diversi nelle due associazioni, in quanto comunque possa dirsi che l'operatività costituisca emanazione di entrambe. A tale stregua le conclusioni cui sono pervenuti i Giudici di merito meritano piena condivisione, in quanto correttamente tratte da una puntuale analisi del dato normativo e dell'orientamento giurisprudenziale.
1.5. Resta il problema di definire la posizione dei singoli partecipi, ben potendosi prospettare una partecipazione alla consorteria di tipo mafioso non riferibile anche al campo degli stupefacenti o per contro la partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico al di fuori della compartecipazione alla consorteria mafiosa. A tal fine, sulla base di quanto si è già osservato, è dirimente verificare in che modo una struttura si rapporti all'altra e quale tipo di partecipazione sia attribuibile ai singoli soggetti, da ciò potendo conseguire anche che la partecipazione ad una delle associazioni di per sé implichi la compartecipazione all'altra. Sul punto i Giudici di merito, tutt'altro che illogicamente ed anzi in piena sintonia con consolidati arresti giurisprudenziali, hanno sottolineato come il narcotraffico fosse parimenti gestito dai vertici del clan e costituisse la principale fonte delle entrate del sodalizio, correlativamente dovendosi ritenere partecipi 44 del clan anche coloro che svolgevano uno specifico ruolo attivo nell'ambito dell'attività funzionale allo spaccio, con la consapevolezza dell'inerenza del narcotraffico all'operatività del clan e dei suoi vertici (sul punto Cass. Sez. 2, n. 36692 del 22/5/2012, Abbrescia, cit., secondo cui «i soggetti impegnati esclusivamente nel traffico di sostanze stupefacenti nella consapevolezza che questo è gestito dall'associazione mafiosa, concorrono anche in quest'ultimo reato, perché contribuiscono causalmente alla realizzazione di una delle finalità tipiche del predetto sodalizio criminale»; in senso analogo Cass. Sez. 6, n. 4651 del 23/10/2009, dep. nel 2010, Bassano, rv. 245875) Rinviando per il resto all'analisi delle singole posizioni, deve per ora rilevarsi come l'assunto, in generale condivisibile, implichi comunque una specifica verifica, cui in realtà i Giudici di merito non si sono sottratti, delle ricadute del e dell'altra, essendo contributo fornito sull'operatività di un'associazione configurabili, come si avrà modo rilevare, forme di partecipazione al narcotraffico non implicanti automaticamente l'assoggettamento gerarchico al sodalizio mafioso o la reciproca consapevole volontà di partecipazione allo stesso.
2. Può a questo punto procedersi all'esame dei singoli ricorsi, di volta in volta facendosi rinvio al contenuto degli stessi, come esposto nel «Ritenuto in fatto».
3. Il ricorso di AN UC (punto 26 del «Ritenuto in fatto»>>) è inammissibile. Esso fa leva solo su un'eccezione di nullità e risulta manifestamente infondato.
3.1. Si è sostenuto che l'Avv. Geraci, difensore di fiducia del AN, avrebbe debitamente prospettato al G.U.P. all'udienza del 7 febbraio 2014 di aver appreso dai familiari che era stato nominato un secondo difensore di fiducia, indicato genericamente con il cognome di RU, e che tuttavia il Giudice aveva erroneamente ritenuto la deduzione come generica e non suffragata da documentazione, quando sarebbe bastato effettuare una verifica presso il carcere per accertare se fosse o meno intervenuta una seconda nomina, come in realtà era accaduto. Orbene, deve premettersi che la mancata citazione del secondo difensore di fiducia dà luogo a nullità generale di tipo intermedio, inerente all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato (Cass. Sez. U., n. 39060 del 16/7/2009, Aprea, rv. 244187), e non invece ad una nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., derivante dall'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, ravvisabile allorché all'imputato non sia assicurato il diritto di avere un 45 difensore di sua scelta, a prescindere dalla nomina di un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (in tal senso va inteso il principio affermato da Cass. Sez. U. n. 24630 del 26/3/2015, Maritan, rv. 263598, in relazione al contrasto giurisprudenziale che si era registrato circa il significato da attribuire alla assenza» del difensore nel quadro del citato art. 179 cod. proc. pen.). Sta di fatto che la nullità può essere eccepita o rilevata anche d'ufficio dal giudice secondo le scansioni temporale definite dall'art. 180 cod. proc. pen. e con i limiti previsti dagli artt. 182 e 183 cod. proc. pen. in ordine alla deducibilità e alla possibilità di sanatoria. La deduzione della nullità implica che sia comunque rappresentata una situazione che ne comporti la configurabilità, fermo restando che la possibilità di rilievo di ufficio è a sua volta condizionata dalla concreta possibilità per il giudice di avvedersi sulla base degli atti della sussistenza dei presupposti per la relativa declaratoria. Ciò significa che la situazione deve essere prospettata in modo specifico e dunque non genericamente, in termini esplorativi, non potendosi d'altro canto immaginare che il Giudice a sua volta debba porsi d'ufficio l'interrogativo circa l'eventuale intervento di un'ulteriore nomina. Nel caso di specie l'Avv. Geraci, per quanto indicato nello stesso motivo di ricorso, aveva dedotto di non aver rinvenuto negli atti documentazione comprovante la seconda nomina ma aveva fatto genericamente riferimento ad un legale indicato con il solo cognome e aveva comunque formulato la questione chiedendo al Giudice di compiere gli accertamenti di legge. E' di tutta evidenza che la circostanza dell'avvenuta nomina era stata dedotta in termini meramente esplorativi, sulla base di elementi incerti, riferiti per giunta a legale non compiutamente identificato. Non può dunque dirsi che la questione fosse stata idoneamente sollevata sulla base della nitida rappresentazione di una situazione implicante una causa di nullità.
3.2. Ma tutto ciò assume comunque rilievo secondario. E' infatti in concreto dirimente che l'imputato AN abbia formulato richiesta di definizione del processo con rito abbreviato. Poiché, come detto, sarebbe stata se del caso configurabile una nullità generale di tipo intermedio, l'accoglimento della richiesta di ammissione al rito prescelto implicava la sanatoria di qualsivoglia tipo di nullità in precedenza verificatasi, diversa dalle nullità assolute ed insanabili (in tal senso si richiamano i principi affermati da Cass. Sez. U. n. 39298 del 26/9/2006, Cieslinsky, rv. 234835; più specificamente è stato affermato da Cass. Sez. 2, n. 13465 del 22/3/2016, Candita, rv. 266748, che «l'omessa notifica dell'avviso di fissazione 46 dell'udienza ad uno dei due difensori dell'imputato determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato>>). Da ciò discende la manifesta infondatezza della questione e con essa dell'intero ricorso presentato nell'interesse del AN.
4. Il ricorso di SI OD (punto 3 del «Ritenuto in fatto») è inammissibile.
4.1. Sono stati invero dedotti profili manifestamente infondati o del tutto inerenti al merito e dunque non ammissibili in sede di legittimità. Si assume in particolare che la Corte avrebbe omesso di indicare un momento di affiliazione e di dar conto della perduranza del vincolo, ed avrebbe inoltre omesso di considerare l'asservimento agli interessi del marito piuttosto che del sodalizio.
4.2. Ma si tratta di rilievi manifestamente infondati, a fronte di quanto rilevato dai Giudici di merito, i quali (sentenza di appello a pagg. 355 e segg.) hanno sottolineato come la SI, al di là dei problemi legati alla relazione extraconiugale del marito AN DA con IC EN, avesse in concreto assunto, soprattutto dopo l'arresto del AN, un ruolo significativo, seppur dipendente dalla volontà e dalle direttive del marito, essendo stata incaricata di trasmettere agli altri capi e agli altri sodali le disposizioni del marito in funzione della concreta gestione delle risorse facenti capo al clan, ed essendosi occupata di tenere i rapporti con coloro cui dovevano essere riconosciute le «settimane» (di qui i contatti con IT OS, che agiva per conto del marito RA EN) e con coloro cui spettava la materiale movimentazione delle somme di denaro (ad esempio «Muschillo») anche in vista del pagamento di alcuni creditori come HE AP. In definitiva la Corte territoriale ha ampiamente dato conto della rete di relazioni, non esclusivamente di tipo familiare, nella quale la SI era stata inserita, con le credenziali rivenienti dal marito, tanto più dopo l'interruzione del rapporto di costui con la IC. La Corte ha inoltre sottolineato la rilevanza di quanto rinvenuto in sede di perquisizione e in particolare dei titoli di credito recuperati e, attraverso il riferimento alle conversazioni intercettate, riguardanti i colloqui della SI con il marito e il figlio, ha ampiamente segnalato come fosse stato dato conto dal AN delle vetture affidate a tal NI e delle pendenze con tale GA, oltre che del credito vantato dal AP. Ciò implicava dunque, secondo la Corte, che la SI, in osservanza delle direttive impartite dal AN, dovesse occuparsi delle relative questioni a 47 contatto con coloro che gestivano il denaro e svolgevano in quella fase la funzione di capi, come PE 'a BE (sul quale si tornerà).
4.3. Costituisce assunto di merito, come tale non consentito in questa sede, quello secondo cui la SI sarebbe stata estranea alla gestione degli affari e avrebbe solo inteso favorire il marito: in realtà la Corte si è soffermata sul punto, rilevando come la SI fosse a conoscenza delle dinamiche e dei sodali e come, pur non avendo sviluppato proprie iniziative gestionali, avesse nondimeno di volta in volta attuato gli intendimenti del marito, dandogli poi conto di quanto fatto, concernente l'operatività del sodalizio e i relativi «interna corporis'> (sentenza di appello a pagg. 364 e segg.). La Corte dunque, pur con riguardo ad un arco di tempo limitato (che ha influito sulla determinazione della pena), ha comunque delineato il consapevole ruolo attivo e dinamico svolto dalla ricorrente nell'ambito della consorteria, e correttamente escluso l'ipotesi alternativa del favoreggiamento personale, fermo restando che tale fattispecie non era neppure in astratto ravvisabile in relazione a condotta volta a consentire al marito non di eludere investigazioni e sottrarsi alle ricerche ma di svolgere la sua funzione di organo di vertice della consorteria, per giunta nel quadro di un'azione continuativa e permanente, destinata ad assicurare la conservazione e lo sviluppo del sodalizio. Le valutazioni formulate nel ricorso attengono dunque a profili che dovrebbero condurre ad una diversa valutazione del compendio probatorio, ma non pongono in luce vizi e manifeste illogicità nella motivazione, peraltro immune da rilevanti omissioni nell'apprezzamento degli argomenti difensivi. Di qui l'inammissibilità di cui s'è detto.
5. Parimenti inammissibile è il ricorso presentato nell'interesse di TT IO (punto 4 del «Ritenuto in fatto»), che, già separatamente giudicato per la partecipazione al sodalizio camorristico e all'associazione dedita al narcotraffico, è stato in questa sede riconosciuto colpevole delle condotte di approvvigionamento di cocaina, procurata da LL e LO, di cui al capo 21).
5.1. E' in primo luogo genericamente formulata la deduzione inerente al giudicato formatosi, a seguito di precedente sentenza del G.U.P. e della Corte di appello di Napoli, con specifico riguardo a ipotesi di importazione di droga dalla GN tramite LL e LO, contestate come perduranti al 2010, includenti dunque, secondo il ricorrente, anche i fatti di cui all'odierna imputazione, riferita al settembre 2007. Posto che la preclusione derivante da giudicato, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., come risultante dalla sentenza n. 200 del 2016 della Corte 48 costituzionale, implica comunque un apprezzamento di merito (Cass. Sez. 7, n. 41572 del 13/9/2016, Tassone, rv. 268282), la relativa censura in sede di legittimità deve essere conseguentemente specifica in relazione agli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale ed articolata in modo da far risaltare la medesimezza del fatto già oggetto di separato procedimento, mediante allegazione della relativa contestazione o mediante indicazione della specifica collocazione del documento. A fronte di ciò, deve rilevarsi come la Corte abbia in realtà osservato che, in rapporto al separato procedimento dall'esito assolutorio, era da intendersi delimitata l'epoca colà presa in considerazione, avendo assunto rilievo le separate risultanze al fine di validare il ruolo ascritto ai coimputati LL e LO. In questa sede è stato dedotto che in realtà il giudicato si era formato su condotte di importazione attuate con analoghe modalità almeno fino al 2010, ma l'assunto non è stato idoneamente corroborato e si è risolto in una censura generica, priva di specifica capacità di confutazione degli argomenti spesi dai Giudici di merito. D'altro canto non rileva che fossero state separatamente contestate determinate modalità di approvvigionamento tramite i medesimi fornitori, giacché, come lo stesso ricorrente ha segnalato, la preclusione si forma in relazione ad un medesimo fatto, inteso come condotta, nesso di causalità ed evento, in un determinato e specifico contesto di tempo e di luogo. Non è dunque risultato che il giudicato avesse riguardato nei confronti del TT proprio le condotte, riferite al settembre 2007, che sono state contestate al capo 21) in questa sede.
5.2. Per il resto deve considerarsi la genericità delle censure formulate con riguardo alla valutazione dei collaboratori di giustizia, non essendo stato adeguatamente prospettato un contagio dichiarativo ed essendo stato solo ipotizzato ma non concretamente comprovato che PA LO avesse reso dichiarazioni ispirate da astio nei confronti di TT IO. Va in proposito rilevato come il primo Giudice abbia dedicato una specifica ed ampia analisi al tema dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia, escludendo altresì ipotesi di contagio dichiarativo (cfr. pagg. 74 e segg. sentenza di primo grado) e come la Corte abbia a sua volta suffragato il proprio giudizio osservando che non erano emerse specifiche ragioni a sostegno di un intento calunniatorio, a fronte di un reato di cui il PA LO si era specificamente autoaccusato.
5.3. D'altro canto manifestamente infondati e generici risultano gli assunti riguardanti pretesi profili di contraddittorietà interna ed esterna emergenti dalle 49 49 dichiarazioni dei tre fratelli PA, posto che il PA LO, per come riportato nella sentenza di primo grado, ha ben scandito le fasi della collaborazione con LL e LO e la ripresa dei contatti dopo un precedente cospicuo sequestro, mentre del tutto aspecifici sono i rilievi riguardanti asserite contraddittorietà in ordine alla provenienza della droga e al ruolo che PA LO si sarebbe attribuito nel traffico di stupefacenti, a fronte della circostanza che costui aveva propiziato i contatti con i citati LL e LO, i quali peraltro avevano poi preso direttamente accordi con i referenti del clan, in primis proprio il TT. La Corte ha dunque correttamente valutato le dichiarazioni dei collaboratori, riconoscendone l'attendibilità e attribuendo alle dichiarazioni di PA GI il significato di conferma e riscontro degli assunti di PA LO, coinvolgenti il TT. D'altro canto è manifestamente infondato l'assunto concernente la mancata valutazione delle dichiarazioni di PA TO, che da un lato non si pongono in conflitto con quelle dei fratelli e dall'altro hanno suffragato il ruolo di LL e LO, anche se non hanno preso in considerazione il TT.
5.4. Infine è manifestamente infondata la censura concernente la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. Le dichiarazioni dei collaboratori sono state infatti non illogicamente valutate come rappresentative dell'esistenza di un canale di approvvigionamento di droga a vantaggio del sodalizio, in tal senso dovendo essere interpretati anche i riferimenti di PA LO a casi nei quali il TT non consultava previamente Di LA MA, posto che non si è fatta comunque menzione di acquisti effettuati dal TT a titolo personale. Di qui la complessiva inammissibilità del ricorso.
6. E' inammissibile anche il ricorso presentato nell'interesse di ON EN (punto 5 del «Ritenuto in fatto»).
6.1. E' in primo luogo manifestamente infondato l'assunto volto a valorizzare le diverse valutazioni del Tribunale in sede di riesame, che non possono reputarsi né dirimenti né vincolanti ai fini del giudizio (del resto, a riscontro dell'assoluta mancanza di preclusioni, la Corte costituzionale con sentenza n. 121 del 2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis cod. proc. pen., che prevedeva l'obbligo di richiedere l'archiviazione nel caso in cui la Corte di cassazione avesse ravvisato l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza).
6.2. Per il resto il motivo di ricorso, volto a contestare la partecipazione del ricorrente alla consorteria, la concludenza delle dichiarazioni di PA TO e la responsabilità del ON nell'episodio di cui al capo 34), è formulato 050 5 genericamente e mira essenzialmente a contrapporre una diversa lettura del merito, oltre i limiti dello scrutinio di legittimità. La Corte, richiamando le valutazioni del primo Giudice, ha del resto segnalato la rilevanza delle dichiarazioni di PA TO, che ha descritto l'assetto organizzativo del sodalizio e la distribuzione in «paranze», inserendo il ON nella sesta paranza, dedita, nelle piazze di spaccio del clan, alla cessione di droghe pesanti del tipo cocaina e crack. La Corte ha poi sottolineato il puntuale riconoscimento fotografico operato dal collaboratore e rilevato la sussistenza di riscontri, costituiti, oltre che dall'episodio di cui al capo 35), risalente al 2010, dagli arresti eseguiti nel 2009 e nel 2012 nei confronti del ON, che era dedito allo spaccio nei luoghi di pertinenza del clan ed era stato rinvenuto in possesso di cocaina e crack. A tale stregua i Giudici di merito tutt'altro che illogicamente hanno rilevato come con costanza e continuità il ON operasse nel settore dello spaccio di stupefacenti, proprio nelle piazze di spaccio di pertinenza del sodalizio, essendo impensabile, data la rigida compartimentazione delle stesse, che colà potessero operare soggetti estranei. Di qui la concreta ravvisabilità della consapevole volontà del ON di partecipare all'attività della consorteria, svolgendo all'interno della stessa un ruolo preciso, implicante condivisione degli interessi criminali del gruppo.
6.3. Parimenti significativo è stato ritenuto in tale quadro anche l'episodio di cui al capo 34), relativamente al quale il ON è stato individuato come colui che con altri si occupava dello spaccio di stupefacenti nel Rione dei fiori di Napoli. La Corte ha sul punto osservato come gli altri correi avessero confermato il ruolo da ciascuno rivestito nello spaccio, risultando che il ON svolgeva funzioni di controllo e vedetta, e come il ricorrente fosse stato colto nell'atto di disciplinare il traffico veicolare e propiziare il contatto dei clienti con coloro che materialmente disponevano dello stupefacente. D'altro canto è stato correttamente rilevato come nei fotogrammi estrapolati il ON fosse stato indicato solo con una freccetta, peraltro nel quadro di un esame complessivo del filmato da parte della P.G., che aveva individuato il ricorrente. A fronte di ciò i rilievi contenuti nel motivo di ricorso non sono né specifici né volti a porre in luce fratture logiche nell'argomentare dei Giudici di merito, ma mirano solo a prospettare alternative valutazioni, conformi a quelle che erano state formulate in sede di riesame, dovendosi nondimeno ritenere che la motivazione sfugga del tutto alle censure formulate, in quanto idonea a suffragare gli assunti accusatori in ordine ai vari reati dei quali il ON è stato riconosciuto colpevole. 51 7. E' inammissibile il ricorso di AN RO (punto 6 del «Ritenuto in fatto»). ST ha rinunciato ai motivi di appello concernenti il merito e in questa sede ha formulato esclusivamente censure generiche, riguardanti l'entità della pena e il mancato rilievo delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. In particolare il ricorrente non ha indicato alcuna specifica ragione sulla cui base sarebbe stata ravvisabile una causa di proscioglimento, il che vale a rendere il motivo inammissibile (è stato affermato che «è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato i motivi di appello sul tema della responsabilità»: Cass. Sez. 3, n. 19442 del 19/3/2014, Ferrante, rv. 259418). Parimenti aspecifici risultano i rilievi in ordine alla pena, a fronte di quanto in generale rilevato dalla Corte con riguardo a coloro che avevano rinunciato ai motivi di appello relativi al merito.
8. Sono inammissibili i ricorsi presentati nell'interesse di FA EN e DI GI (punti 8 e 9 del «Ritenuto in fatto>>).
8.1. Entrambi hanno rinunciato ai motivi riguardanti il merito e si dolgono del mancato rilievo di cause di non punibilità e dell'entità della pena. Ma anche in questi casi le censure sono formulate genericamente, senza alcuna puntuale indicazione delle ragioni per le quali sarebbe dovuto pronunciarsi il proscioglimento in ordine a taluno dei reati di cui gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli. Del resto, quanto al FA, si invoca assertivamente l'evidenza della mancanza di elementi a supporto dell'ipotesi associativa, senza alcuna specifica deduzione, tale da suffragare l'assunto, mentre, quanto allo DI, si contesta la configurabilità della partecipazione all'associazione di tipo camorristico, in aggiunta a quella dedita al narcotraffico, genericamente deducendo lo svolgimento di attività inerente solo a quest'ultimo, ma ignorando l'ampia analisi dedicata dai Giudici di merito al tema del concorso dei due reati e della configurabilità della partecipazione all'associazione di tipo camorristico anche a carico di chi abbia svolto esclusivamente attività funzionale al traffico di stupefacenti, purché nel quadro di un'attività organizzata, imputabile ai vertici del clan. 52 Sul punto si richiamano le valutazioni già formulate, sulla cui base è stato suffragato l'impianto accusatorio, incentrato sulla concomitante configurabilità dei sodalizi associativi, atteso lo specifico programma del clan, volto ad affermare una sfera di dominio anche con la commissione di reati ulteriori rispetto a quelli concernenti la materia degli stupefacenti, pur di primario rilievo.
8.2. Relativamente alla pena, è manifestamente infondato l'assunto del FA secondo cui la Corte avrebbe disatteso il canone di valutazione annunciato, giacché, contrariamente a quanto esposto nel motivo di ricorso, la Corte ha escluso che possano concedersi le attenuanti generiche a coloro che siano gravati da recidiva qualificata, ma non ha affatto formulato dirimenti valutazioni in ordine al necessario giudizio di prevalenza delle attenuanti rispetto alle altre aggravanti. Coerentemente la Corte ha rideterminato la pena nei confronti sia del FA sia dello DI, dando conto della rinuncia ai motivi e del rilievo assunto da tale elemento nel quadro di una valutazione complessiva delle rispettive posizioni, peraltro gravate dal contributo fornito allo sviluppo e all'operatività delle associazioni. In tale quadro la Corte ha dato atto delle attenuanti generiche già concesse al FA, reputandole equivalenti alle aggravanti, e ha formulato un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche concesse allo DI, operando legittimamente all'interno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e rideterminando le pene in modo non arbitrario, non essendo state peraltro formulate censure specifiche, tali da porre in luce dirimenti vizi della motivazione. Di qui l'inammissibilità dei due ricorsi.
9. Il ricorso di RU UI (punto 7 del «Ritenuto in fatto») è infondato.
9.1. In gran parte il primo motivo è volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove, il che non rientra nei canoni del giudizio di legittimità. In particolare si contesta che non sia stato valorizzato il fatto che la persona offesa non avesse parlato dell'RU e la circostanza che i collaboratori IT e ME siano stati reputati attendibili, pur avendo indicato la presenza al raid compiuto dagli scissionisti in danno di BA TO anche di tale PO, che era all'epoca detenuto, ed escluso invece la partecipazione del cognato RR, la cui presenza risultava invece da una conversazione intercettata, nel corso della quale la persona offesa aveva fatto menzione del predetto. In realtà i Giudici di merito hanno ampiamente valutato l'attendibilità dei dichiaranti, rilevando come gli stessi avessero delineato il contesto nel quale si era inserita l'azione dimostrativa in danno dei Di LA, che avevano sconfinato 53 dal loro territorio, e avessero fatto riferimento a numerosi soggetti che vi avevano partecipato, tra i quali lo stesso ME, autoaccusatosi del fatto. Inoltre la Corte, pur attribuendo non esattamente al ME un dubbio circa la partecipazione del RR, ha comunque posto in luce che lo stesso ME aveva fornito indicazioni precise sul conto dell'RU, detto NO, mentre aveva solo genericamente fatto riferimento al PO, ben potendosi prospettare un ricordo fallace, fermo restando che anche l'IT aveva riconosciuto espressamente l'RU, inserendolo tra coloro che gli avevano riferito di aver partecipato al raid. D'altro canto l'assunto difensivo secondo cui la falsa indicazione del PO e dell'RU sarebbe stata finalizzata ad occultare la partecipazione del RR, diversamente emersa, risulta di per sé illogico: in primo luogo va infatti osservato che l'erronea indicazione del PO non implica altresì l'erroneità di quella dell'RU, a fronte di risultanze incrociate, rivenienti anche da dichiarazioni della persona offesa о de relato» di BA NZ, convergenti in ordine alla sicura partecipazione di più soggetti, alcuni dei quali concordemente indicati;
in secondo luogo non è dato comprendere in che misura l'intendimento di celare la partecipazione del RR avrebbe dovuto tradursi in una duplice falsa indicazione di altri soggetti. Ciò consente dunque di affermare che l'erronea attribuzione di un ruolo attivo al PO non vale a screditare i due collaboratori, le cui dichiarazioni ben possono essere frazionatamente considerate, senza che ne risulti svilita la complessiva attendibilità, non dipendente specificamente dalla presenza o meno del PO, a fronte dell'inquadramento della vicenda in un contesto definito, connotato dalla sicura partecipazione di numerosi soggetti, appartenenti all'ala scissionista.
9.2. In tale ambito la Corte ha correttamente segnalato le ulteriori conferme derivanti dalla posizione assunta da AN UC, indicato come partecipe al raid, il quale nei motivi di appello non ha contestato tale circostanza, ma solo la qualificazione dei fatti (in tal senso è dunque smentito l'assunto del ricorrente circa la mancata ammissione degli addebiti da parte del AN), nonché soprattutto dalle dichiarazioni di IN RO. ST, coimputato nel presente processo, ha iniziato a collaborare in epoca successiva, tanto che il P.M. ha poi prodotto le sue dichiarazioni, rese quando già erano noti gli assunti degli altri collaboratori. Sta di fatto che, come correttamente rilevato, le dichiarazioni rese dal IN, pur dovendo essere valutate con rigore, assumono significativo rilievo, in quanto provengono da soggetto che ha certamente partecipato alla vicenda in esame ed ha in primo luogo confermato tale sua partecipazione, non potendosi 54 affermare che le stesse fossero state rese solo per compiacere gli inquirenti dopo la sfavorevole valutazione del compendio indiziario da parte del Tribunale in sede di riesame. Esse sono state dunque considerate idonee a fungere da ulteriore riscontro del ruolo avuto da RU UI, alias NO, che il IN ha indicato a bordo di una moto unitamente a AR TO.
9.3. Tutt'altro che illogica risulta inoltre la valutazione della Corte in ordine al fatto, reputato irrilevante, che la persona offesa non avesse individuato in quel concitato contesto l'RU tra i partecipanti al raid, dovendosi inoltre escludere che sia stata omessa la valutazione delle dichiarazioni dell'ulteriore collaboratore IO, sulle quali si è comunque soffermato il primo Giudice: la circostanza che detto collaboratore non avesse parlato dell'RU non implica la mancata partecipazione dello stesso, a fronte del fatto che il IO aveva fatto riferimento anche a più soggetti da lui non specificamente indicati. Non manifestamente illogiche sono le valutazioni della Corte in ordine alle censure formulate nell'atto di appello circa la mancata convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori. Tali censure, riproposte nel motivo di ricorso, risultano invero infondate e in parte inammissibili, in quanto meramente reiterative. Sta di fatto che il nucleo essenziale delle dichiarazioni è stato correttamente valutato come convergente e sovrapponibile: non sono invero decisive le indicazioni in ordine al luogo di provenienza degli autori del raid, che avevano in realtà organizzato una ronda nella zona in cui avrebbero potuto scorgere esponenti del clan rivale;
risultano inoltre plausibili le spiegazioni fornite dalla Corte in ordine al tipo di mandato riveniente da IT IO, non necessariamente espresso hic et nunc, ma ragionevolmente riconducibile all'intendimento di dare una prova di forza ai rivali;
è stato infine sottolineato come non sia dirimente l'individuazione di un solo esecutore degli spari, a fronte di quanto rispettivamente dichiarato da ME e da IN, essendo comunque emerso, contrariamente a quanto prospettato nel motivo di ricorso, che nella circostanza furono sparati numerosi colpi con armi diverse, tanto che furono rinvenuti, come si evince dalla sentenza di primo grado, più di 40 bossoli riferibili ad armi di diverso calibro.
9.4. Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte, anche alla luce delle valutazioni del primo Giudice, ha correttamente confermato la qualificazione del fatto di cui al capo 13) come tentato omicidio, rilevando come l'intento intimidatorio e la volontà di dare una lezione al clan rivale, di cui avevano parlato i collaboratori, dovessero essere valutate nello specifico contesto della sanguinosa guerra di camorra in corso. 55 In tale ottica sono state correttamente valorizzate le risultanze processuali, essendo emerso che all'azione parteciparono numerosi soggetti armati e che nella circostanza furono esplosi moltissimi colpi, alcuni dei quali attinsero la vettura condotta da BA TO e colpirono il lunotto posteriore e la copertura del tettuccio. La Corte ha dunque rilevato che il volume di fuoco e la direzione dei colpi implicavano di per sé l'intento di arrecare lesioni letali e impedivano di ritenere che si fosse voluto solo minacciare e intimidire, in tal senso essendo stato correttamente rilevato anche che gli spari continuarono anche in direzione del portone: d'altro canto quel tipo di azione, quand'anche sorretta da dolo alternativo (e non meramente eventuale), sarebbe dovuta comunque qualificarsi come tentato omicidio, in quanto oggettivamente idonea a conseguire l'evento più grave e includente, per tutti coloro che, senza opposizione alcuna, vi avevano preso parte, anche la volontà di uccidere (va sul punto richiamato il costante orientamento secondo cui «In tema di delitti omicidiari, deve qualificarsi come dolo diretto, e non meramente eventuale, quella particolare manifestazione di volontà dolosa definita dolo alternativo, che sussiste quando il soggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi -nella specie, morte o grave ferimento della vittima- causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, con la conseguenza che esso ha natura di dolo diretto ed è compatibile con il tentativo»: Cass. Sez. 1, n. 27620 del 24/5/2007, Mastrovito, rv. 232022). Non può dunque parlarsi di reato diverso e più grave di quello voluto, tale da rendere semmai configurabile un concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., dovendosi invece ritenere, come correttamente ravvisato dai Giudici di merito, che gli spari si fossero susseguiti in direzione della vittima pur occasionalmente designata, fino al potenziale esito letale, sulla base di una consapevole partecipazione di tutti allo sviluppo che l'azione aveva in concreto assunto.
9.5. E' infondato il terzo motivo riguardante il delitto di lesioni volontarie di cui al capo 17-bis). La Corte territoriale ha non illogicamente posto in relazione le dichiarazioni del mandante IT IO e le risultanze delle conversazioni intercettate, rinvenendo ulteriore conferma nelle dichiarazioni di IN RO. In particolare dalle conversazioni è emerso nitidamente il contesto nel quale è maturato l'intento di punire la vittima AR AL per i suoi rapporti con esponenti del clan Di LA. Di tale azione si è assunto la responsabilità IT IO, il quale ha indicato i soggetti, compreso l'RU, che avevano materialmente eseguito il piano criminoso. 56 Il coinvolgimento di «NO»>> è emerso peraltro dalla conversazione tra il AR e il suocero del 10/1/2010, non illogicamente interpretata dai Giudici di merito proprio nel senso di evocare le fasi del delitto in cui il AR si accorse dell'RU. Tale conversazione è stata debitamente apprezzata nel quadro delle complessive risultanze acquisite, avendo così assunto valenza di preciso riscontro, convergente con le dichiarazioni dell'IT, fermo restando che inammissibile risulta in tale quadro il tentativo del ricorrente di proporre genericamente significati alternativi. D'altro canto, come rilevato, ulteriore conferma è stata fornita da IN RO, il quale ha sottolineato di essere a conoscenza del fatto che l'RU si era reso protagonista dell'azione punitiva in esame. Il nucleo essenziale della dichiarazione risulta convergente con la versione fornita dall'IT IO anche se costui aveva indicato anche altri due esecutori materiali-, posto che in concreto il ruolo dell'RU ne è uscito comunque corroborato. D'altro canto l'azione era derivata da logiche di contrapposizione tra clan, essendo dunque ragionevole che di essa avesse contezza, sulla base di un flusso di informazioni attinenti a fatti di interesse comune, anche chi come il IN faceva parte del fronte contrapposto a quello dei Di LA, 9.6. Il quarto motivo è inammissibile. Si contestano le valutazioni formulate dalla Corte in ordine al trattamento sanzionatorio, ma in realtà si formulano censure da un lato generiche e dall'altro volte a sollecitare una diversa valutazione di merito, non consentita in questa sede. La Corte del resto ha tenuto conto non arbitrariamente dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., segnalando la gravità delle condotte e la negativa personalità del ricorrente, non compensata da atteggiamenti o comportamenti idonei a manifestare resipiscenza o comunque rivisitazione del vissuto: ciò vale a giustificare sia il diniego delle attenuanti generiche sia l'entità della pena irrogata, tenendo peraltro conto del modesto aumento computato a titolo di continuazione con i reati di cui ai capi 14) e 17-bis). ricorsi presentati10. Congiuntamente possono essere trattati separatamente, ma sostanzialmente analoghi, presentati nell'interesse di TR RO e di TR EN (punto 10 del «Ritenuto in fatto»). 10.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, nei termini già esaminati in precedenza (punto 1 del «Considerato in diritto»), allorché è stato esaminato il tema del concorso delle due fattispecie associative. 57 10.2. Il secondo motivo, riguarda per entrambi i ricorrenti il tema della concreta partecipazione alle due associazioni. Tali motivi risultano in entrambi i casi inammissibili, in quanto incentrati esclusivamente su profili di merito, non deducibili in sede di legittimità. Ed invero la Corte ha con riferimento ai due ricorrenti sottolineato la specifica valenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, di cui è stata segnalata la specificità e la piena attendibilità. In particolare con riguardo a TR RO è stato posto in luce che i fratelli PA, con dichiarazioni in realtà circostanziate e riconducibili a conoscenze dirette, ne avevano descritto il ruolo di gestore delle piazze di spaccio e di organizzatore dei turni delle «paranze» nella piazza dedita al traffico di cocaina, segnalando inoltre i contatti con il vigile urbano FA, che era retribuito dal clan. Il ruolo del RO ha trovato conferma anche in documentazione, costituita dalla contabilità del clan rinvenuta in casa di EL TI e nelle convergenti dichiarazioni di altri collaboratori, come TO IT e NZ BA, che hanno sottolineato il ruolo di maggior spicco rivestito dal RO dopo gli arresti del 2010 e 2011. D'altro canto sono meramente reiterative le censure riferite al ruolo svolto dal RO ai fini dell'occultamento della moto utilizzata in occasione dell'omicidio di SI TO, solo genericamente essendo state evocate ulteriori deduzioni difensive, di cui non si è avuto cura di spiegare la concreta concludenza, e quelle inerenti al fatto che il RO non risultasse dalle video-riprese effettuate presso la piazza di spaccio: la Corte ha correttamente posto in luce come quel contributo di TR RO, a prescindere dall'assoggettamento dell'imputato a procedimento per tale episodio, valesse a confermarne la affiliazione al clan e la concreta partecipazione all'associazione camorristica, anche al di là del ruolo svolto per l'organizzazione dell'attività di spaccio, e ha inoltre non illogicamente osservato che l'attività del TR non consisteva nel materiale spaccio su piazza ma nella predisposizione dell'assetto organizzativo, ciò che valeva a spiegare il fatto che non fosse stato ripreso dalle video-camere installate. 10.3. Quanto al EN, la Corte ha parimenti rilevato la concludenza delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, a cominciare da PA LO, che ha delineato i compiti svolti nel corso degli anni dal ricorrente all'interno del clan, riferiti alla gestione della piazza di spaccio del Rione Berlingieri, prima che passasse sotto il controllo di un altro clan, alla cura di imbasciate» per i Di LA, all'allontanamento dal Rione Terzo Mondo dei parenti degli scissionisti. le 58 Il ruolo del EN, come osservato dalla Corte, è stato confermato anche da TO IT e NZ BA, che hanno sottolineato il legame fiduciario con i vertici, con tanto di partecipazione a riunioni ristrette. In tale quadro i collaboratori hanno anche fatto riferimento a taluni episodi specifici, come quello in cui dopo l'omicidio di TR TO PA LO era stato avvisato proprio dal EN, unitamente a AL SP, o quello in cui anche il EN aveva partecipato ad una riunione riservata indetta da MA Di LA dopo l'omicidio di LO TO. NZ BA inoltre ha sottolineato come nella circostanza, in cui era stato disposto un trattamento punitivo in danno di TR TO, nipote del EN, in conseguenza del fatto che il predetto si era appropriato di un quantitativo di droga, il EN fosse stato previamente avvisato in segno di rispetto. A tali elementi il ricorrente ha contrapposto argomenti volti a segnalare l'incongruità del narrato, genericamente reiterando le osservazioni che il EN aveva già formulato in uno scritto all'uopo inviato. Ma la Corte ha non illogicamente osservato come la circostanza che dopo l'omicidio del TR TO il EN fosse stato prelevato dai Carabinieri non collidesse necessariamente con il racconto di PA LO, dato il possibile margine di incertezza degli orari, comunque non sovrapponibili, e come la partecipazione del EN alla riunione riservata indetta da MA Di LA non contrastasse con il ruolo rivestito dal ricorrente, avuto riguardo alla necessità del Di LA di ammonire tutti gli affiliati a prestare la massima attenzione a quanto accadeva nel territorio di riferimento del clan. In concreto dunque non sono state sviluppate argomentate censure, realmente idonee a porre in luce l'inattendibilità dei collaboratori e fratture logiche nella motivazione utilizzata dalla Corte a sostegno della concreta partecipazione dei due ricorrenti ad entrambe le associazioni, fermo restando che il ruolo assunto nell'ambito di un'attività di spaccio organizzata dai vertici del clan e facente capo agli stessi di per sé era tale da implicare la compartecipazione al sodalizio camorristico, ulteriormente suffragato comunque dagli elementi posti in evidenza in ordine ai compiti di controllo, di ausilio e di raccordo a mano a mano svolti nel corso del tempo dai due TR. 10.4. Il quarto motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Più che congruamente la Corte ha posto in evidenza in generale la concreta configurabilità dell'aggravante dell'associazione armata (pag. 204) e la sua applicabilità ad entrambi i ricorrenti (pagg. 369 e 374). Ed invero del tutto correttamente è stato valorizzato il fatto che i predetti avessero partecipato alle ronde e concorso ad organizzare le «paranze», la cui 59 operatività era comunque assistita da presidi armati, ed è stata inoltre sottolineata la lunga militanza all'interno di un sodalizio di cui era ben nota la disponibilità di un cospicuo arsenale, alla base anche delle azioni omicidiarie (in tal senso è ulteriormente rilevante l'episodio dell'ausilio prestato da TR RO per incendiare la moto utilizzata dopo un omicidio): di qui l'effettiva applicabilità della contestata aggravante, implicante un coefficiente di colpevolezza ravvisabile ai sensi dell'art. 59 cod. pen. anche nella concreta prevedibilità della disponibilità di armi da parte del sodalizio (Cass. Sez. 6, n. 49458 del 21/10/2015, Arianiello, rv. 266041). 10.5. Il terzo motivo, per la parte riguardante il diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto, contrariamente a quanto prospettato, la Corte ha con riguardo ad entrambi i ricorrenti debitamente motivato, sottolineando la gravità dei fatti, il protrarsi della condotta di partecipazione al sodalizio, la personalità trasgressiva del TR RO e i precedenti del TR EN, ciò che implica una non arbitraria valorizzazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. in funzione del diniego di un profilo positivo di concreta meritevolezza (è stato del resto osservato che «nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione»: Cass. Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, rv. 259899; Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, rv. 248244). 10.6. Più articolato è il ragionamento con riguardo alla valutazione della recidiva, la quale non può più considerarsi obbligatoria ai sensi dell'art. 99, comma quinto, cod. pen., dopo la sentenza n. 185 del 2015 della Corte costituzionale, che ha sottolineato la necessità di una valutazione concreta, volta a verificare se ricorrano con riguardo al nuovo episodio criminoso, a fronte dei precedenti sui quali formalmente la recidiva riposta, i segni di una più accentuata colpevolezza o pericolosità (secondo quanto già espresso in generale dalla Corte di cassazione: sul punto Cass. Sez. U. n. 35738 del 27/5/2010, Calibé, rv. 247838). Orbene, con l'atto di appello era stato chiesto di verificare i presupposti per la concreta e discrezionale applicazione della recidiva. Tale verifica può risultare in realtà anche da una complessiva disamina dei profili personologici, ma deve comunque essere mirata alla statuizione sulla concreta configurabilità di una maggior colpevolezza o di una accentuata pericolosità. 60 6 0 Nel caso di specie tale disamina può dirsi presente nella motivazione della Corte con riguardo alla posizione di TR EN, essendosi posta in luce la lunga militanza, la pervicacia della condotta e la sfavorevole valutazione dei dati emergenti dal casellario giudiziale, non compensata da elementi indicativi di resipiscenza. Si tratta di un giudizio che risulta sostanzialmente idoneo a disvelare il maggior grado di colpevolezza e di pericolosità correlabile al compimento pervicace di ulteriori delitti da parte di chi, in assenza di segnali di rivisitazione della condotta anteatta, vantava un significativo curriculum delinquenziale. Di qui l'infondatezza del motivo quanto a TR EN. Diversamente deve concludersi con riguardo a TR RO. La Corte infatti in questo caso ha fatto riferimento alla mancanza di resipiscenza e ad una personalità trasgressiva, ma non ha compiuto alcun concreto confronto con i precedenti e con la loro reale gravità e natura, rilevando solo come la pena per la recidiva non potesse eccedere ai sensi dell'art. 99, comma sesto il limite di anni tre e mesi dieci, riveniente dalla somma delle pene riferibili ai reati sui quali la recidiva si fondava. Ma tale ridimensionamento implicava altresì che fosse specificamente analizzata l'incidenza di quei precedenti sotto il profilo personologico, non in vista del riconoscimento di un trattamento premiale, correttamente escluso, quanto in funzione dell'applicazione o meno di un aumento di pena. A tale stregua la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di TR RO, limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Può peraltro dichiararsi fin d'ora eseguibile una pena pari ad anni otto di reclusione, corrispondente alla pena base di anni dodici, ridotta ex art. 442 cod. proc. pen. 11. E' inammissibile il ricorso di RU EN (punto 11 del «Ritenuto in fatto»). 11.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Esso ha già formato oggetto di analisi, allorché è stata rilevata la configurabilità delle due fattispecie associative e si è osservato come anche l'attribuzione di compiti nel solo settore degli stupefacenti implichi partecipazione all'associazione di tipo mafioso, allorché, come nel caso di specie, risulti un contributo rientrante nella sfera organizzativa dei vertici del clan, di cui il narcotraffico costituisce il settore strategico fondamentale. D'altro canto non vi è alcun profilo di illogicità nell'osservazione che nelle due associazioni potevano essere svolti ruoli diversi e che vi erano soggetti 61 addetti esclusivamente al narcotraffico: ciò corrobora l'esistenza di un assetto organizzativo funzionale allo stabile svolgimento di attività dedita alla commissione di reati in materia di stupefacenti ed al tempo stesso dà conto di una struttura che presiede alla gestione del clan, funzionale all'esercizio di una sfera di predominio, accompagnata dal compimento di reati di varia specie. 11.2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto reiterativo di argomenti sviluppati in sede di appello, ai quali la Corte ha fornito logica ed esauriente risposta («è inammissibile a norma dell'art. 606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione nel quale venga riproposta una questione che abbia già formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici»: Cass. Sez. 2, n. 22123 del 8/2/2013, Panardi, rv. 255361), e comunque volto esclusivamente a prospettare profili di merito, al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. Posto che il primo Giudice (pagg. 74 e 75) ha ampiamente esaminato il tema dell'attendibilità dei collaboratori e della sostanziale autonomia delle dichiarazioni dei fratelli PA, in assenza di elementi realmente idonei a segnalare un contagio dichiarativo, la Corte ha comunque rilevato che con riguardo alla posizione di RU EN erano rilevanti le dichiarazioni di PA LO e BA NZ, i quali autonomamente e in modo del tutto convergente non si erano limitati a generiche asserzioni ma avevano inquadrato il ruolo assunto dal ricorrente all'interno della consorteria, quale incaricato di svolgere funzioni di vedetta e di controllo nella piazza di spaccio di erba e fumo. La Corte ha inoltre sottolineato come tali dichiarazioni siano state suffragate da alcune conversazioni intercettate, quale quella con tale RI del 13 gennaio 2009, da cui era risultato uno specifico riferimento ai compiti di vedetta, essendo inoltre emerso che gli interlocutori si erano preoccupati di avvisare TT, a dimostrazione dei contatti con i vertici del clan. Ed ancora la Corte ha non illogicamente osservato come fosse pienamente rispondente alla logica organizzativa del sodalizio il fatto che il ricorrente venisse pagato dagli addetti allo spaccio alla cessazione del turno, ciò non implicando affatto estraneità al clan. Il dato costituito dalle frequentazioni con altre affiliati, addetti al comparto dello spaccio di stupefacenti è stato d'altro canto debitamente valorizzato a conferma delle altre risultanze. Il ricorrente ha solo genericamente contestato la validità degli argomenti, deducendo l'insufficienza e frammentarietà delle prove acquisite, ma senza concretamente individuare fratture logiche nel ragionamento della Corte e sollecitando una più favorevole valutazione del dato probatorio. Di qui la rilevata inammissibilità del ricorso. n 62 12. E' inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di IT OS (punto 13 del «Ritenuto in fatto»), manifestamente infondato e meramente reiterativo di censure cui la Corte ha fornito adeguata e logica risposta. 12.1. In primo luogo deve riconoscersi l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee della IT. OS era invero gravata dalle risultanze di una conversazione intercettata, risalente al 18 marzo 2010, successiva all'arresto del marito, cui del tutto correttamente era stato attribuito il significato di disvelare la consapevolezza da parte della donna della detenzione di un'arma, che era stata occultata e che si trattava di trasferire altrove. Ma in concreto la prova a carico della predetta risulta dalla combinazione tra le risultanze della conversazione e il fatto che la donna ebbe a condurre i militari nel luogo in cui ella aveva nascosto l'arma. A ciò devono aggiungersi le spontanee dichiarazioni con le quali l'IT ha più specificamente riferito dell'arma, nascosta in un armadio e sfuggita alla perquisizione al momento dell'arresto del marito, che ella, dopo averla lavata, aveva nascosto all'interno del teatro denominato Caivano Arte. Tali dichiarazioni sono utilizzabili nell'ambito del giudizio abbreviato, in quanto rese spontaneamente e dunque valutabili non ai sensi dell'art. 63, comma 2, bensì ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., («nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perchè l'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento»: Cass. Sez. 5, n. 13917 del 16/2/2017, Pernicola, rv. 269598; Cass. Sez. 2, n. 47580 del 23/9/2016, Martino, rv. 268509). 12.2. Il secondo motivo di ricorso prospetta una diversa valutazione di elementi, non illogicamente valorizzati dalla Corte, e genericamente richiama doglianze difensive, di cui non evidenzia la concludenza. In particolare la ricorrente non si confronta con gli argomenti utilizzati dalla Corte, che ha invece dato conto di tutti gli elementi acquisiti, comprese le conversazioni intercettate, rilevando come dovessero reputarsi provati sia la detenzione dell'arma, suffragata dalle modalità di occultamento e dalla concreta disponibilità della stessa, di cui la ricorrente aveva poi inteso disfarsi, sia il porto, fino al luogo di occultamento. 12.3. Il terzo motivo è volto esclusivamente ad una diversa valutazione di merito ed è per giunta manifestamente infondato quanto alle attenuanti generiche, già concesse nella misura di un terzo rispetto alla pena base. 63 Per il resto la Corte ha spiegato le ragioni per cui avrebbe dovuto escludersi l'ipotesi attenuata di cui all'art. 5 legge 898 del 1967, rilevando che si trattava pur sempre di un'arma e che era stata fatta oggetto di occultamento e di detenzione non transitoria. Infine la pena risulta determinata, tenendo conto della gravità del fatto e della pluralità delle condotte, e sfugge alle generiche censure proposte. 13. Inammissibile risulta il ricorso di PA UI (punto 15 del «Ritenuto in fatto»), che aveva peraltro rinunciato ai motivi di appello inerenti al merito. L'unico motivo di ricorso, volto a sollecitare il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 con riguardo al capo 33), è all'evidenza generico, in quanto non sono specificati gli elementi di cui la Corte avrebbe omesso la valutazione, tali da suffragare l'ipotesi invocata, a fronte di quanto rilevato dal primo Giudice in ordine alla riconducibilità al sodalizio dell'organizzata attività di spaccio. 14. Sono inammissibili i ricorsi di NE LA e di CI AL (punto 17 del «Ritenuto in fatto»). La censura riguarda per entrambi l'omessa motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, ma nel caso del NE l'assunto è manifestamente infondato, in quanto al predetto risultano concesse dette attenuanti, e nel caso del CI il motivo di ricorso è comunque generico, non specificandosi le ragioni sulla cui base le attenuanti avrebbero dovuto concedersi, a fronte della motivazione sul punto formulata dalla Corte territoriale in via generale (pag. 179) con riguardo alla posizione di coloro che hanno rinunciato ai motivi di appello riguardanti il merito. 15. E' inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di ME NA (punto 18 del «Ritenuto in fatto>>). 15.1. A fronte delle valutazioni formulate dai Giudici di merito in ordine all'attendibilità dei collaboratori di giustizia, il motivo di ricorso non fornisce indicazioni specifiche circa le ragioni per cui le dichiarazioni di BA NZ, valorizzate a carico della ME, avrebbero dovuto considerarsi inattendibili, dovendosi peraltro escludere che le stesse, per come rappresentate dal primo Giudice e dalla Corte territoriale, potessero reputarsi generiche in relazione al tema trattato, riguardante «passaggi di mano» (cioè acquisizioni funzionali a rivendita a prezzo maggiorato) di cocaina, proveniente dal clan, riferibili a OL AN ed autorizzati da MA Di LA, nonché in particolare la cessione di droga da OL alla ME e a MI TO di un 64 quantitativo di cocaina del valore di euro 5.000,00, destinato ad ulteriore spaccio e rimasto inizialmente impagato, anche perché in parte utilizzato personalmente dalla stessa ME e dal compagno MI. D'altro canto tali dichiarazioni hanno trovato riscontro nelle conversazioni intercettate, rappresentative dei collegamenti con OL ai fini della consegna della droga, che, secondo quanto prospettato dal BA, la ME e il MI avrebbero dovuto ulteriormente spacciare. Ed ancora la Corte ha correttamente rilevato come gli assunti accusatori fossero stati suffragati anche dalle ammissioni provenienti da altri soggetti, chiamati a rispondere della stessa imputazione. E' comunque manifestamente infondato l'assunto difensivo secondo cui le conversazioni telefoniche necessitino a loro volta di ulteriori riscontri, da esse traendosi elementi probatori direttamente valutabili e rimessi alla razionale e logica interpretazione del giudice di merito (Cass. Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, rv. 263714 e 263715). Inoltre va dato conto del fatto che, secondo quanto rilevato dai Giudici di merito, la stessa ME, seppur adducendo di averne fatto uso personale, aveva confermato di aver acquisito cocaina, il che alla luce degli elementi emergenti dalle dichiarazioni del BA e dalle conversazioni intercettate, che hanno messo in evidenza il valore della droga movimentata e consegnata a credito, ma poi inizialmente rimasta impagata, tanto da costringere il BA a saldare il debito residuo di euro 2.000,00-, dà conferma della detenzione da parte della ricorrente, in concorso con altri soggetti, di droga destinata all'ulteriore spaccio, che avrebbe dovuto essere sottoposta a lavorazione e confezionamento. 15.2. Risultano aspecifici e manifestamente infondati i rilievi formulati nel ricorso in ordine all'asserita mancata valutazione da parte della Corte di deduzioni difensive, riguardanti la conversazione del 25/3/2011, passi delle dichiarazioni del BA e la circostanza che non risultassero contatti della ME con acquirenti. In realtà la Corte ha debitamente motivato in ordine al significato attribuibile alle conversazioni del 25/3/2011, da inserirsi in un più ampio contesto rappresentativo dei rapporti con OL, fermo restando il rilievo del riferimento fatto da MI TO alla ME, coinvolta dunque nella vicenda, al rischio di vent'anni di carcere, correlato alla partita rimasta impagata. La Corte ha inoltre motivato in ordine alla concreta rilevanza delle dichiarazioni del BA ai fini della posizione della ME, dando conto del significato attribuibile agli elementi acquisiti, a prescindere dalla mancata individuazione di ulteriori specifici acquirenti. 6555 کارم Si risolve in un rilievo inerente al merito l'osservazione che nel caso di specie l'OL, avvezzo a «passaggi di mano» di circa un chilogrammo di sostanza stupefacente, avesse ceduto un quantitativo pari ad alcune decine di grammi: in ogni caso va rimarcato come la consistenza dei passaggi di mano descritta dal BA riguardasse i rapporti tra l'OL e il clan e non direttamente quelli successivi tra l'OL e ulteriori cessionari. 15.3. Manifestamente infondata risulta la censura riguardante il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990: nel quadro dei parametri delineati dalla citata norma, dai quali deve potersi desumere in concreto la minima offensività del fatto, la Corte ha invero del tutto quantitativo correttamente dato rilievo alla dirimente consistenza del movimentato. In proposito, pur non essendo stati effettuati sequestri di sostanza e conseguenti analisi su quanto repertato, i giudici di merito hanno valorizzato non illogicamente elementi comunque idonei a dar conto dell'elevata consistenza della partita, ampiamente rappresentata dai valori emergenti dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni del BA (circa la possibilità di trarre la quantità da tutte le fonti di prova acquisite, Cass. Sez. 6, n. 47523 del 29/10/2013, El Maddahi, rv. 257836): in particolare è stato fatto riferimento ad un valore di euro 5.000,00, che certamente risulta idoneo a dar conto di un quantitativo incompatibile con un'ipotesi di minima offensività (sul rilievo ostativo che può assumere ciascuno dei parametri delineati dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, si richiama Cass. Sez. U. n. 35737 del 24/6/2010, Rico, rv. 247911). 15.4. Infine risulta inammissibile, in quanto formulata genericamente e comunque volta a sollecitare una diversa valutazione di merito, oltre i limiti dello scrutinio di legittimità, le censura riguardante la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. Si assume che la ME non avesse contezza della provenienza della droga e della qualità di intraneo dell'OL, e si reitera inoltre, anche sotto tale profilo inammissibilmente, l'osservazione che il soggetto che avrebbe dovuto effettuare il passaggio di mano» non vi aveva provveduto, tanto che il BA aveva dovuto intervenire per ripianare il debito. Ma in tal modo si omette di considerare la non illogica ed esauriente motivazione sul punto utilizzata dalla Corte, che ha richiamato le dichiarazioni del BA e ha sottolineato come proprio in ragione della sua appartenenza l'OL fosse stato contattato dalla ME. Inoltre la Corte ha rilevato che in realtà la tecnica dei «passaggi di mano», autorizzata dai vertici del clan, era volta ad assicurare lo smercio di stupefacente 66 con modalità più agili e tali da sfuggire più facilmente ai controlli, risultando dunque vantaggioso per il clan l'inserimento nella catena di tali passaggi, in relazione all'acquisizione di stupefacente proveniente dal clan medesimo, ciò sul piano prognostico e del tutto a prescindere dall'esito concreto di ciascuna operazione. In ogni caso la Corte ha anche osservato come l'eventuale uso indebito della droga non potesse risolversi in un danno per il clan, in tal modo spiegandosi il fatto che il BA avesse preferito ripianare il danno. Ne discende dunque che l'articolato motivo di ricorso risulta in varia guisa inammissibile. 16. E' parzialmente fondato il ricorso presentato nell'interesse di IT TO dall'Avv. Loredana Gemelli (punto 19 del «Ritenuto in fatto>>), che solo dopo l'avviso dell'udienza fissata dinanzi alla Corte di cassazione ha fatto pervenire rinuncia al mandato, a fronte della quale detto legale ai sensi dell'art. 107, comma 3, cod. proc. pen., avrebbe dovuto ancora considerarsi difensore dell'imputato fino a diversa nomina. 16.1. Il primo motivo è inammissibile, perché genericamente formulato. Si assume che erroneamente sarebbero state negate le attenuanti generiche, in aggiunta all'attenuante di cui all'art. 8 legge 203 del 1991. Ma in realtà la Corte territoriale, sulla base delle valutazioni del primo Giudice, ha rilevato come il contributo collaborativo del ricorrente avesse trovato pieno riscontro nell'applicazione dell'attenuante speciale nella misura massima, non risultando per contro elementi diversi e ulteriori rispetto a quelli posti alla base di detta attenuante, tali da giustificare la riduzione di pena per la concessione delle attenuanti generiche. Ciò si pone in linea con l'orientamento giurisprudenziale alla cui stregua «gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (cosiddetta attenuante della "dissociazione attuosa"), non possono essere utilizzati una seconda volta per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche» (Cass. Sez. 6, n. 49820 del 5/12/2013, Billizzi, rv. 258136). D'altro canto il ricorrente ha fondato le proprie assertive censure sulla valutabilità di elementi (comportamento processuale, condotta susseguente al reato, cambiamento di vita, personalità) di cui non ha debitamente illustrato la concreta consistenza, tale da costituire parametro realmente diverso di valutazione rispetto a quello già considerato agli effetti dell'art. 8 legge 203 del 1991. 67 16.2. Il secondo motivo è invece fondato. Si assume il difetto di motivazione in ordine ai presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. Sul punto si osserva che secondo il più recente orientamento interpretativo nel caso di condanna per reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen. non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante, al riguardo, una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo malavitoso, che può essere superata quando siano acquisiti elementi idonei ad escludere in concreto tale pericolosità» (Cass. Sez. 6, n. 44667 del 12/5/2016, Camarda, rv. 268678). Ciò significa che, qualora vengano prospettati elementi dai quali possa risultare la mancanza in concreto della pericolosità, gli stessi devono essere sottoposti a specifica valutazione, al fine di stabilire se la presunzione semplice possa o meno dirsi superata. Nel caso di specie il ricorrente aveva dedotto la rescissione dei suoi rapporti con la consorteria, correlata alla condotta collaborativa. Si trattava di elemento che avrebbe dovuto essere specificamente valutato al fine di verificare la persistenza o meno della pericolosità. In mancanza di tale valutazione si impone sul punto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 17. E' inammissibile il ricorso presentato da SI EN (punto 20 del Ritenuto in fatto>>). 17.1. In primo luogo del tutto genericamente è stata contestata pluralità degli episodi di cessione, a fronte di quanto risultante dall'analisi del primo Giudice, richiamata dalla Corte territoriale, dalla quale è emerso che una vera e propria squadra, nella giornata presa in considerazione, aveva sincronicamente agito per lo spaccio su una piazza sottoposta al controllo e all'egemonia dei Di LA. In tale quadro era stato posto in luce il ruolo del SI, che compariva in azione in più frangenti, tanto da essere ritratto in più fotogrammi, riportati nella sentenza di primo grado. 17.2. D'altro canto risulta manifestamente infondata la censura formulata in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309 del 1990. E' noto infatti che i parametri delineati dalla norma devono essere valutati congiuntamente, ai fine di stabilire se il fatto sia o meno connotato da minima 68 نام کر offensività: in tale quadro, del tutto correttamente, è stato escluso un siffatto presupposto, osservandosi da parte dei Giudici di merito che l'attività illecita era organizzata e riguardava una piazza di spaccio sottoposta all'egemonia di un clan di camorra, elemento inerente alle modalità e circostanze dell'azione, di per sé idoneo a porre in luce il grado di maggior pericolosità della condotta sia in rapporto alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica sia in rapporto alla salvaguardia della salute (che, secondo Cass. Sez. U. n. 9973 del 24/6/1998, Kremi, rv. 211073, costituiscono i beni a presidio dei quali è posto il precetto penale e in relazione ai quali va valutata la minima offensività della condotta, al fine di poter ravvisare la lieve entità). 17.3. E' volta a sollecitare una diversa valutazione di merito, oltre i limiti dello scrutinio di legittimità, e comunque manifestamente infondata la censura riguardante l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. La circostanza che il ricorrente sia stato assolto dai reati associativi non vale infatti di per sé ad escludere la finalità di agevolare l'operatività di un sodalizio mafioso, tenendo conto che nella giornata presa in considerazione il SI era venuto ad inserirsi, unitamente ad altri, in un assetto organizzato, volto a favorire l'attività illecita in una piazza di spaccio controllata dal clan. 17.4. Ineriscono al merito le censure formulate in ordine al diniego delle attenuanti generiche, in realtà non arbitrariamente motivato dalla Corte territoriale sulla base del grave precedente a carico del ricorrente, che ha fondato altresì il riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale. Correlativamente è inammissibile la deduzione riguardante la recidiva, giacché la Corte, contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, ha escluso la recidiva reiterata, ma ha ravvisato quella specifica infraquinquennale, sul punto risultando del tutto generici e manifestamente infondati i rilievi difensivi. 18. E' inammissibile il ricorso di IN RO (punto 24 del «Ritenuto in fatto»). 18.1. Il primo motivo è volto a dedurre vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del c.d. concorso anomalo, alla luce di deduzioni difensive formulate nell'atto di appello, ma risulta generico, in quanto non si chiarisce quali deduzioni sarebbero state pretermesse nella valutazione della Corte e quale avrebbe potuto esserne la decisività ai fini della decisione. 18.2. Il secondo motivo reitera il tema del concorso anomalo prospettando una violazione di legge. Il motivo è ancora una volta generico e comunque volto in realtà a prospettare una diversa lettura del compendio probatorio, ciò che non può dirsi consentito in sede di legittimità. 69 Si invocano infatti le dichiarazioni del IN e del collaboratore ME, ma si omette di considerare la motivazione utilizzata dalla Corte, che ha fondato non illogicamente il proprio giudizio sul contesto, nel quale era maturata la decisione dell'ala scissionista di porre in essere una ritorsione in danno di esponenti del clan Di LA, a seguito del rilevato sconfinamento dal territorio di pertinenza di quest'ultimo -contesto qualificato dalle dichiarazioni del collaboratore IT IO in ordine al fatto che all'epoca si girava armati per sparare contro i Di LA anche occasionalmente-, nonché sulla partecipazione all'agguato di numerosi soggetti armati a bordo di varie motociclette e sul fatto che fossero stati sparati 40/50 colpi in direzione dell'auto nella quale viaggiava BA TO con la moglie, alcuni dei quali avevano colpito il lunotto posteriore e il tettuccio. Coerentemente è stato ritenuto non credibile l'assunto che si trattasse solo di dare una lezione con atto intimidativo e si è ritenuto invece che l'azione fosse stata attuata in linea con la faida in corso, in modo che potesse scaturirne anche la morte di un esponente del clan rivale, come accettato e condiviso da tutti coloro che avevano partecipato al raid, compreso il IN, a prescindere dal fatto che costui avesse o meno a sua volta sparato. Si tratta di valutazione logica e fondata su precise risultanze, a fronte della quale risulta vano il tentativo della difesa di accreditare una diversa ricostruzione del merito, connotata dallo sviluppo dell'azione in termini più gravi di quelli originariamente programmati, così da rendere configurabile un'ipotesi di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. e legittimare l'applicazione della relativa attenuante. 18.3. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, in quanto genericamente formulato e ancora una volta destinato a sollecitare una diversa valutazione di merito. La Corte, conformemente a quanto si è già rilevato, esaminando la posizione di IT TO, ha correttamente osservato che la concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 legge 203 del 1991 non comportava altresì il riconoscimento delle attenuanti generiche, in assenza di elementi ulteriori, a tal fine specificamente valutabili, fermo restando il negativo giudizio sulla personalità del prevenuto, qualificata dalla lunga militanza nell'associazione camorristica, non compensata da chiari elementi rivelatori di resipiscenza. Il ricorrente segnala al riguardo il comportamento processuale e la confessione resa, nonché il valore attribuibile alla collaborazione e la proficuità della stessa, a ben guardare, tuttavia, omettendo di indicare elementi diversi rispetto a quelli che già hanno dato causa alla riduzione di pena ex art. 8 legge 70 203 del 1991 e limitandosi a prospettazioni assertive, non specificamente corroborate. 19. E' inammissibile il ricorso di ME UC (punto 25 del «Ritenuto in fatto>>). Si duole della mancata riduzione ex art. 8 legge 203 del 1991 nella massima estensione e del diniego delle attenuanti generiche, ma sotto il primo profilo il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la riduzione è stata disposta nella misura massima della metà, mentre con riguardo alle attenuanti generiche, il ricorso è formulato genericamente, non indicandosi gli elementi specifici che avrebbero potuto giustificare l'ulteriore riduzione di pena, che la Corte ha comunque correttamente escluso, rilevando che non erano ravvisabili profili ulteriori rispetto a quelli valutati ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 8. 20. Il ricorso di MI TO (punto 30 del «Ritenuto in fatto») è inammissibile. Il predetto si duole della qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che alla luce dell'istruttoria dibattimentale era emerso che la condotta non integrava la fattispecie contestata, anche sotto il profilo soggettivo. Ma in realtà il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello riguardanti il merito del giudizio di penale responsabilità e il ricorso risulta formulato genericamente, senza alcun riferimento specifico ad elementi che avrebbero potuto comportare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. il riconoscimento di una ragione di proscioglimento. 21. Il ricorso di OL EL (punto 27 del «Ritenuto in fatto») è solo parzialmente fondato. 21.1. I primi cinque motivi e il quindicesimo possono essere esaminati congiuntamente. E' stato infatti sottolineato che era ravvisabile un vizio di motivazione e una violazione di legge processuale in relazione al tema della genericità e indeterminatezza dell'imputazione, sollevato con specifica eccezione dinanzi al G.U.P., prima dell'ammissione al giudizio abbreviato, avendo il primo Giudice motivato solo sul profilo inerente alla data dei commessi reati e non su quello dell'incertezza delle condotte e non avendo la Corte rilevato tale profilo di omessa motivazione, ma avendo piuttosto integrato la motivazione, con riguardo al tema dell'indeterminatezza, e erroneamente affermato che l'eccezione era stata sollevata tardivamente dopo l'ammissione al rito abbreviato. 71 E' stato inoltre segnalato che il G.U.P., a fronte del diverso tenore dell'imputazione, in cui era indicata una condotta perdurante nell'attualità, aveva erroneamente operato una modifica, senza intervento del P.M., limitando il dato temporale alla fine del 2010, ciò che dava luogo a nullità assoluta e comunque ad atto abnorme, essendosi fatto uso di un potere non attribuito. 21.2. Tali motivi di ricorso sono nel loro complesso manifestamente infondati. In primo luogo va rimarcato che la mera genericità dell'imputazione non equivale a mancata indicazione degli elementi essenziali della condotta contestata, solo in questo secondo caso essendo ravvisabile una nullità assoluta correlata alla mancanza dell'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale agli effetti dell'art. 179 cod. proc. pen. (Cass. Sez. 6, n. 9659 del 3/2/2015, Sarno, rv. 262500, ove in motivazione si introduce quel tipo di distinzione), fermo restando che il vizio derivante dalla genericità e indeterminatezza dell'imputazione contenuta nel decreto di citazione rientra in generale tra quelle di cui all'art. 181, comma 3, cod. proc. pen. (in tal senso Cass. Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007, dep. nel 2008, Battistella, sul punto non massimata, nonché Cass. Sez. U. n. 17 del 10/12/1997, dep. nel 1998, Di Battista, sul punto non massimata). E' coerente con tale assunto che l'imputato nell'ambito del giudizio abbreviato incondizionato non possa eccepire genericità e indeterminatezza dell'imputazione poiché la richiesta implica l'accettazione dell'imputazione formulata (Cass. Sez. 6 n. 13133 del 23/2/2011, Alfiero, rv. 249897). Ed invero, poiché il vizio non dà luogo a nullità assoluta, la richiesta di giudizio abbreviato preclude la possibilità di rilevarlo, al tempo stesso dovendosi ritenere che in caso di precedente formulazione della relativa eccezione essa sia comunque superata ed assorbita dalla richiesta di giudizio abbreviato. 21.3. Va a questo punto osservato che l'eccezione era volta a denunciare l'incertezza delle condotte in relazione al richiamo indistinto nel capo 1) di tutti i commi da 1 a 7 dell'art. 416-bis cod. proc. pen., senza puntuale indicazione del preciso ruolo contestato, e l'incertezza almeno con riferimento alla data dei commessi reati per omessa specificazione del dies a quo. Ma in realtà gli assunti erano fin dall'inizio genericamente e del tutto infondatamente formulati, in quanto non si confrontavano con l'effettivo tenore dell'imputazione, nella quale non solo erano delineati i sodali ma anche il programma e gli scopi dell'associazione e i ruoli attribuiti ai diversi gruppi di associati, quanto al OL facendosi riferimento allo stabile impiego per la vendita di stupefacenti nelle piazze di spaccio di Secondigliano. 72 Inoltre quanto alla data di inizio della partecipazione, di cui è stata dedotta la rilevanza, anche al fine di evitare che condotte tenute quando il ricorrente era minorenne venissero sottoposte al giudizio del giudice ordinario, si tratta di dato del tutto irrilevante sul piano formale, a fronte di una contestazione nella quale era delineato un reato permanente, di cui era stato indicato con chiarezza il protrarsi -sia in generale sia in rapporto ai singoli associati in ragione della protratta operatività del sodalizio, fino ad epoca di gran lunga successiva al raggiungimento della maggiore età del ricorrente (è del resto pacifico che spetta al giudice ordinario conoscere del reato permanente, anche quando la condotta, iniziata da soggetto minorenne, sia continuata in epoca successiva al raggiungimento della maggiore età: Cass. Sez. 6, n. 14995 del 12/2/2013, Cavallaro, rv. 255840): sta di fatto che l'imputazione indicava un organismo operante nel tempo, nel quale, secondo la contestazione, si era inserito anche lo stabile contributo del ricorrente, protrattosi nel tempo, in tal senso dovendo essere intesa l'imputazione senza concreti margini di incertezza, salvo il merito delle accuse, anche in ordine all'ambito temporale delle condotte. In conseguenza di ciò non si sarebbe potuto ravvisare alcun concreto profilo di genericità e indeterminatezza dell'imputazione, tale da comportare un concreto vulnus al diritto di difesa dell'imputato, da valutarsi anche alla luce di tutto il materiale probatorio portato a conoscenza dello stesso prima del giudizio e inserito nel fascicolo: costituisce infatti ius receptum che «non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa;
la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito» (Cass. Sez. 2, n. 36438 del 21/7/2015, Bilotta, rv. 264772; in senso analogo Cass. Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. nel 2016, Ferrante, rv. 265825, nonché Cass. Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, dep. nel 2014, Morante, rv. 258948, in cui si sottolinea che non vi è incertezza nel caso in cui si faccia riferimento a concorrenti non tutti individuati e ad epoca di commissione indicata «fino al»). Tali elementi, in sintonia con i rilievi sul punto formulati dalla Corte territoriale, valgono a sottolineare che nel caso di specie non può parlarsi di mancata indicazione della condotta e che dunque non sarebbe stata comunque ravvisabile una nullità assoluta: ne discende che ogni profilo inerente alla pretesa genericità e indeterminatezza dell'imputazione si sarebbe dovuto reputare assorbito dalla richiesta di giudizio abbreviato, comportante rinuncia a quel tipo di deduzione e accettazione della formulata imputazione. 73 Non è dunque un problema di tardività o meno dell'eccezione, ma di attualità o meno della questione, all'evidenza superata dall'ammissione al rito prescelto. D'altro canto è un fuor d'opera parlare di nullità per omessa motivazione, originaria e poi non rilevata, in quanto la questione era di per sé originariamente inammissibile e dunque inidonea a rendere attuale la doglianza nei successivi gradi di giudizio (costituisce inoltre ius receptum l'affermazione che non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato: Cass. Sez. 5, n. 11/12/2012, Tannoia, rv. 256314). 21.4. Quanto al tema della precisazione della data finale, che il primo Giudice, rispondendo all'eccezione difensiva, aveva indicato nell'anno 2010, va rimarcato come la questione, anche alla luce dello sviluppo del procedimento, non sia più attuale, in quanto decidendo nel merito il primo Giudice ha in concreto ravvisato la penale responsabilità entro quel limite temporale, mentre la Corte di appello, peraltro incorrendo nel diverso vizio di cui si darà conto in prosieguo, ha ulteriormente ristretto la sfera temporale nella quale è ravvisabile il contributo attivo del ricorrente. Deve dunque escludersi un concreto interesse del ricorrente a contrastare l'ormai irretrattabile delimitazione dell'imputazione entro un ambito temporale preciso e semmai più ristretto rispetto a quello indicato più genericamente nel capo di imputazione. 21.5. D'altro canto va rimarcato che il G.U.P. ben può valutare il compendio probatorio ai fini delle determinazioni che gli competono, se del caso assumendo anche coerenti determinazioni di merito, riguardanti l'ambito e la qualificazione dell'imputazione. Nel caso di specie peraltro il Giudice aveva anticipatamente inteso valorizzare il compendio probatorio, per interpretare a vantaggio del OL la sfera temporale della contestazione, a fronte dell'indicazione di persistenza, contenuta nel capo di imputazione. Sta di fatto che non è neppure in astratto ravvisabile sul piano formale un rapporto di derivazione tra le determinazioni del Giudice e la richiesta di definizione del processo con rito abbreviato, fermo restando che l'imputato non avrebbe potuto pretendere la modifica in senso più favorevole dell'imputazione, salvo il rilievo che la questione avrebbe potuto avere ai fini della delimitazione nel merito della sfera di penale responsabilità: peraltro nel quarto motivo di ricorso si sottolinea che la richiesta non era stata in realtà condizionata dalla - pur non necessitata- delimitazione operata dal Giudice, proprio in ragione del 74 fatto che l'originario tenore dell'imputazione era rimasto formalmente immutato in assenza di un'iniziativa del P.M. Ciò consente di concludere, anche sotto tale angolo visuale, che l'eventuale vizio, quale che ne sia la natura, non potrebbe in nessun caso travolgere l'ulteriore sviluppo del giudizio, legittimamente svoltosi sulla base della richiesta di rito abbreviato, ma potrebbe riguardare solo l'originario ambito dell'imputazione: ora, poiché in concreto l'esito del giudizio ha finito legittimamente per restringere nel merito tale ambito, in conformità con le determinazioni in limine del primo Giudice e addirittura in senso ancor più restrittivo, deve convenirsi che non residua alcun tipo di conseguenza denunciabile da parte del ricorrente. In ogni caso, a voler ravvisare una nullità assoluta, per mancata iniziativa del P.M., essa, come detto, non potrebbe che essere fine a se stessa, in quanto concernente il solo ripristino in peius del tenore dell'originaria imputazione, tuttavia ormai superata dallo sviluppo del processo, senza che il tema possa formare oggetto di attuale denuncia da parte del ricorrente. A voler invece configurare un atto abnorme, per esercizio di un potere non conferito, si osserva che il soggetto eventualmente interessato avrebbe dovuto proporre immediatamente impugnazione a mezzo di ricorso per cassazione avverso provvedimento di per sé altrimenti non impugnabile (Cass. Sez. U., n. 11 del 9/7/1997, Quarantelli, rv. 208221), in assenza di che quel provvedimento era destinato a divenire definitivo nel suo specifico e limitato ambito. La concreta dinamica del processo vale in definitiva a superare e a rendere in concreto irrilevanti le doglianze sollevate in relazione al non puntuale rispetto del modello delineato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007, dep. nel 2008, Battistella, rv. 238239), al fine di consentire al G.U.P. di assicurare la conformità dell'imputazione a canoni di legalità e adeguatezza, fermo restando che, nel caso di specie, non si sarebbero potute concretamente porre all'epoca e devono comunque reputarsi assorbite nell'attualità questioni inerenti alla determinatezza della contestazione. 21.6. Il sesto motivo può essere valutato congiuntamente con il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo. Tali motivi risultano manifestamente infondati, quanto alla configurabilità delle due fattispecie associative, e infondati, quanto alla partecipazione del OL. La Corte, all'unisono con il primo Giudice, ha ampiamente dato conto dell'esistenza della compagine di stampo camorristico, facente capo al clan Di LA, e ha rilevato come la stessa avesse quale suo specifico programma quello di acquisire il predominio anche militare in un ambito territoriale, da tutelare contro le mire e contro le azioni dei clan rivali, in particolare degli scissionisti. 75 Di qui l'inserimento in quel programma di azioni illecite di varia natura, comprensive di azioni omicidiarie e di reati in materia di armi, il tutto a supporto della primaria fonte di profitti, costituita dal narcotraffico, esercitato all'interno di piazze di spaccio debitamente organizzate e all'uopo presidiate. In tale quadro il sodalizio dedito al compimento di reati in materia di stupefacenti è stato considerato emanazione del clan, diretto dai suoi vertici e organizzato in modo da assicurare all'intera consorteria le necessarie entrate, da utilizzare per le varie contingenze, tra le quali l'erogazione di compensi agli affiliati e il sostegno ai detenuti e alle loro famiglie. La Corte ha dunque osservato come anche soggetti dediti all'attività di spaccio, nel quadro dell'assetto organizzativo elaborato dai vertici del clan, dovessero considerarsi associati al sodalizio di stampo camorristico, concorrendo con la loro strutturata attività al conseguimento delle risorse necessarie all'esistenza stessa di quella consorteria. Si tratta di valutazione giuridicamente in linea con arresti consolidati e valorizzabile anche nei confronti del OL, in ordine al quale i giudici di merito hanno ritenuto che facesse parte del gruppo di soggetti addetti alle piazze di spaccio del clan, in particolare quelle riguardanti lo spaccio di droghe leggere, sulla base di un preordinato assetto organizzativo, implicante la continuativa disponibilità all'interno delle c.d. paranze, descritte dai collaboratori di giustizia. D'altro canto il legame soggettivo del ricorrente con le compagini associative è stato correttamente e non arbitrariamente desunto dai giudici di merito proprio dall'inserimento in quelle strutture organizzate, facenti capo al clan, dalle quali dovevano trarsi profitti allo stesso destinati. In tale ambito, salvo quanto si dirà in prosieguo, ha sottolineato come il ricorrente fosse dedito allo spaccio nel Rione, in particolare operando in via Praga Magica, il che non avrebbe potuto immaginarsi al di fuori dell'inquadramento nelle «paranze», organizzate dai vertici del clan, cioè in assenza di una partecipazione attiva al sodalizio, attento a presidiare il territorio rispetto all'operatività di soggetti ad esso estranei. Ed ancora la Corte ha ritenuto che il OL fosse stato, a partire da una certa data, espulso dall'organizzazione, essendosi scoperto che egli rubava l'incasso giornaliero dello spaccio. Si tratta di ulteriore elemento valorizzato per segnalare l'assoggettamento a direttive e indicazioni provenienti dal clan, a conferma della compartecipazione allo stesso. Deve dunque escludersi che in ordine alla partecipazione del OL alle due associazioni possa sotto tale profilo ravvisarsi violazione di legge o vizio di motivazione. 76 21.7. Il settimo e tredicesimo motivo devono essere esaminati congiuntamente. La Corte ha esaminato le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, ritenuti fondamentali, per suffragare la partecipazione del OL al sodalizio, ma ha nel contempo rilevato come alla luce di quanto affermato da IT TO dovesse ritenersi che tale partecipazione non fosse attuale nel 2010, ma fosse cessata in epoca anteriore, in conseguenza dell'espulsione dovuta alla sottrazione dell'incasso giornaliero. Contrariamente alle censure difensive, la Corte ha correttamente valutato le emergenze probatorie, rilevando come le dichiarazioni dei collaboratori risultassero nel nucleo essenziale convergenti, in modo che su di esse potesse fondarsi la prova della partecipazione del OL. Del resto l'attendibilità di PA LO, PA TO ed IT TO non solo ha formato oggetto di valutazione in generale, ma anche con riguardo al OL ha trovato riscontro nel concorde riferimento ad un soggetto che operava nella piazza di spaccio di via Praga Magica, destinata al traffico di droghe leggere, ma anche nel fatto che detto soggetto aveva organizzato nel Rione dei Fiori un'attività di autolavaggio. Inoltre a conferma di tali assunti sono stati del tutto correttamente valutati gli arresti subiti dal OL nel novembre del 2006 e da ultimo nell'aprile del 2008 in via Praga Magica, zona rientrante nella sfera di influenza del clan, nonché le frequentazioni, protrattesi nel tempo, di soggetti sicuramente appartenenti al sodalizio. Una discrepanza è emersa invece in ordine all'epoca in cui il OL aveva cessato di appartenere al sodalizio, giacché mentre PA LO aveva prospettato l'attualità dell'affiliazione nel 2010, IT TO aveva invece parlato dell'ormai datata espulsione, escludendo l'attualità della partecipazione del ricorrente. In tale quadro, dando rilievo anche al sopravvenuto svolgimento di attività presso l'autolavaggio, la Corte ha non illogicamente ritenuto che dovesse ritenersi provata la cessazione della partecipazione del OL in epoca anteriore al 2010, il che peraltro non implica affatto un giudizio negativo circa la complessiva attendibilità di PA LO, ma solo una prudenziale verifica di tutti gli elementi acquisiti e di tutto ciò che ha formato oggetto delle dichiarazioni di quel collaboratore, che, data la loro riferibilità ad una vasta moltitudine di personaggi e di vicende, risultano anche frazionatamente valutabili, non dipendendo sul piano logico l'affermazione della partecipazione dal riscontro della cessazione della stessa in un'epoca o in un'altra (per la valutazione frazionata di una chiamata di correo, allorché non sussista interferenza fattuale e logica tra le parti 77 di essa e sia concretamente spiegabile la parte della narrazione smentita, nel quadro di un indirizzo consolidato, cfr. Cass. Sez. 1, n. 40000 del 10/7/2013, Pompita, rv. 256917). D'altro canto del tutto logicamente in tale contesto è stato dato rilievo quale manifestazione ultima di appartenenza all'arresto dell'aprile 2008, avvenuto in un contesto di luogo e di tempo implicante ancora attiva partecipazione al sodalizio, stante il riferimento ad attività di spaccio dallo stesso presidiata. Né può dirsi dirimente il fatto che nessuno dei collaboratori avesse fatto riferimento a tale epoca per indicare la cessazione della partecipazione, essendo stato del tutto ragionevolmente dato rilievo all'elemento dell'espulsione dal clan ed essendosi tuttavia rilevato come un arresto nel 2008 in via Praga Magica per fatti relativi a reati in materia di stupefacenti non potesse che implicare l'ancora attuale partecipazione. Si tratta di dunque di una non illogica attività di interpretazione delle risultanze processuali, effettuata tenendo conto dell'esigenza di pervenire ad un risultato razionale ed al tempo stesso prudenziale. D'altro canto rientra ampiamente tra i poteri del Giudice del merito quello di definire l'epoca di cessazione della permanenza di un reato o di un contributo partecipativo ad associazione perdurante. 21.8. Si registra nondimeno un'aporia tra gli assunti formulati nella motivazione e il dispositivo, nel quale si fa genericamente riferimento alla partecipazione fino al 2008 anziché fino al 2010. Tale aporia dà luogo al vizio riscontrato dal ricorrente, incidente sul trattamento sanzionatorio. Per quanto la Corte abbia ridotto la pena irrogata al OL in ragione della diversa datazione della partecipazione, residua tuttavia la rilevata discrepanza che assume specifico rilievo in rapporto al sopravvenire, a partire dal maggio del 2008, per effetto del d.l. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 25 luglio 2008 n. 125, di un più severo trattamento sanzionatorio per la condotta di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, di cui all'art. 416-bis cod. pen. Infatti, attesa anche la formulazione del dispositivo, non è dato comprendere quale limite edittale la Corte abbia considerato in sede di irrogazione della pena, dovendosi rilevare come a fronte di una condotta cessata all'aprile 2008 dovesse tenersi conto della pena prevista prima delle modifiche, al fine di correlare a quel limite edittale l'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. per il reato cui al capo 1) (per l'affermazione più generale che la diversa cornice edittale di un reato satellite influisce anche sul calcolo della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen. cfr. Cass. Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, rv. 263717). 78 Per questa parte dunque si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 21.9. L'ottavo, il nono e il quattordicesimo motivo possono essere esaminati congiuntamente. Viene in questo caso in rilievo il tema dell'associazione armata. Non peraltro ravvisabile né vizio di motivazione né violazione di legge, in quanto la Corte ha anche in questo caso fatto non illogicamente riferimento ad un dato di rilievo generale, valido per il complessivo assetto organizzativo del clan e dell'attività di spaccio, che faceva leva sul presidio offerto da ronde armate. D'altro canto la Corte ha a tal fine valorizzato anche la conoscenza tra gli affiliati, elemento certamente idoneo, unitamente all'inquadramento dell'attività in un unitario assetto organizzativo, a dar conto anche del criterio di imputazione soggettiva dell'aggravante, che ai sensi dell'art. 59 cod. pen. è costituito non dalla diretta disponibilità di armi da parte del singolo partecipe, ma dalla conoscenza o dalla conoscibilità, cioè dalla ragionevole prevedibilità di quella disponibilità da parte della consorteria, nel caso di specie peraltro resasi protagonista nel corso degli anni, come ampiamente rilevato dai Giudici di merito, di azioni violente anche mediante l'utilizzo di armi. Del tutto irrilevante risulta in tale quadro la retrodatazione della cessazione della partecipazione del OL, a fronte di un consolidato assetto organizzativo, incentrato anche sulle ronde armate. D'altro canto il sequestro del vero e proprio arsenale di armi eseguito nel 2011 non dimostra che quelle armi fossero state acquisite solo in epoca successiva alla cessazione della partecipazione del OL o che solo in epoca successiva ne fosse prospettabile la disponibilità, avendo i Giudici di merito in generale rilevato come l'esistenza di quel cospicuo deposito non avesse costituito il frutto di un'iniziativa estemporanea e sopravvenuta, ma stesse a dimostrare la costante modalità operativa del clan. 22. Il ricorso di RE GI è infondato, mentre quello di LL TO è inammissibile (punto 28 del «Ritenuto in fatto). 22.1. Con il primo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, è stata nuovamente sollevata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 415-bis cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non preclude la concomitanza con altri atti del procedimento, parimenti implicanti lo svolgimento di attività difensiva entro termini perentori, come, nel caso di specie, l'ordinanza applicativa di custodia cautelare. L'eccezione è radicalmente inammissibile, in quanto irrilevante. 79 Va infatti osservato che nella prospettiva dei ricorrenti dall'accoglimento dell'eccezione dovrebbe discendere l'inidoneità dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e la conseguente nullità, correlata a tale vizio. Ma la mancanza o l'inidoneità dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. dà luogo a nullità di ordine generale a regime intermedio: orbene, poiché i ricorrenti hanno optato per la definizione del processo con rito abbreviato, tale richiesta, accolta dal G.U.P., ha di per sé comportato la sanatoria di tutte le nullità diverse da quelle assolute (Cass. Sez. U. n. 39298 del 26/9/2006, Cieslinsky, rv. 234835), cosicché giammai l'accoglimento dell'eccezione di illegittimità costituzionale potrebbe produrre un risultato utile ai ricorrenti, giacché la prospettata nullità dovrebbe comunque reputarsi sanata. Di qui l'inammissibilità della questione e del relativo motivo di ricorso. 22.2. Il secondo motivo, riferito al RE, è inammissibile perché è volto a contestare la valutazione della Corte in ordine alla partecipazione del ricorrente all'associazione di stampo camorristico con argomenti inerenti al merito, ben oltre i limiti dello scrutinio di legittimità. Ed invero la Corte ha ampiamente dato conto degli elementi dai quali può desumersi che il RE aveva continuato a far parte del clan dopo la condanna riportata per lo stesso reato e il periodo di detenzione. Ha rilevato come i collaboratori di giustizia avessero fatto riferimento al rilevante ruolo fiduciario svolto dal ricorrente per conto di Di LA IM (dichiarazioni di PI e PA GI) e avessero inoltre segnalato che in seguito tale ruolo era stato ridimensionato da Di LA MA (dich. PA LO), tanto che il RE aveva riconsegnato titoli di cospicuo valore detenuti per conto del IM, poi monetizzati nell'interesse del clan, anche se comunque il predetto aveva continuato a far parte del sodalizio, fra l'altro mediando un acquisto di cocaina, Ma BA NZ, secondo l'analisi dei giudici di merito, aveva riferito che il RE dopo i numerosi arresti subiti dal clan aveva nuovamente acquisito un ruolo di maggior rilievo. In tal modo la Corte ha non illogicamente rilevato che le dichiarazioni dei collaboratori avrebbero dovuto ritenersi convergenti circa il fatto che il RE, già componente del clan e per questo definitivamente condannato, non aveva palesato l'intento di dissociarsi, ma aveva invece continuato a far parte del sodalizio, pur con ruoli di diversa importanza. In tale quadro la Corte ha individuato specifici riscontri della perdurante partecipazione del RE, facendo riferimento alle risultanze di conversazioni intercettate, in particolare quelle del 24 dicembre 2010 e del 20 gennaio 2011, dalle quali era emerso che altri soggetti avevano indicato EP 'a BE, cioè il 6 80 0 RE, come uno dei referenti del clan dopo gli arresti, eseguiti all'epoca, dei personaggi di maggior rilievo, e che in un colloquio con AN DA, ristretto in carcere, i figli e la moglie di costui avevano fatto riferimento fra l'altro allo stesso EP 'a BE, al che il AN aveva invitato i congiunti a parlare con costui della necessità che una somma di euro 100.000,00 venisse destinata al pagamento di un debito nei confronti di un fornitore di stupefacenti. Tali elementi, quand'anche non idonei a disvelare un ruolo apicale del RE, peraltro escluso dal primo Giudice, sono stati non arbitrariamente interpretati come indicativi di perdurante partecipazione del RE al clan con ruolo attivo e specificamente rivolto a salvaguardarne gli equilibri e le sorti. Correttamente dunque è stato individuato un insieme di elementi convergenti, a fronte dei quali le censure del ricorrente risultano meramente assertive e non idonee a vulnerare sul piano logico la ricostruzione operata dai Giudici di merito. D'altro canto l'assunto, secondo cui della conversazione del 24 dicembre 2010 sarebbe stata fornita una lettura parziale, risulta generico e volto ad una diversa valutazione di merito, a fronte del fatto che non si specifica in che modo il successivo brano riportato nel ricorso, peraltro per intero trascritto anche nella sentenza di primo grado, sarebbe stato idoneo a smentire l'assunzione di un concreto ruolo di LL e di EP 'a BE, fermo restando che compare un riferimento a «lui» che il ricorrente non ha saputo specificamente correlare al RE, come soggetto che «non sa comandare proprio» e comunque come soggetto eventualmente non compreso tra «quelli là dietro al Bar», cui sarebbe riferibile la catena di comando. Inoltre la conversazione del 20 gennaio 2011 si colloca nella medesima prospettiva di quella precedente, parimenti indicandosi il RE tra chi ci sta>> e chi dunque può essere idoneamente compulsato per questioni inerenti alle sorti del clan, ancora una volta inerendo al merito, a fronte di una non illogica valutazione della Corte, la concreta interpretazione delle espressioni usate dai conversanti. 22.3. Il terzo motivo, parimenti riguardante il RE, è infondato. Il ricorrente contesta la partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico, osservando come non fosse emerso un suo specifico ruolo in tale settore, quand'anche potesse reputarsi provata la partecipazione al clan. Va invero ribadito come in generale sia ammissibile la concomitante configurabilità della partecipazione ad entrambe le associazioni. D'altro canto si è rilevato come a carico del RE siano stati individuati elementi idonei a corroborare la sua perdurante partecipazione al sodalizio di stampo camorristico. 81 Ed ancora è stato sottolineato dai Giudici di merito che il narcotraffico, facente capo al clan sulla base di una sua articolata organizzazione, costituiva la principale fonte di entrate per il sodalizio. In tale quadro è stato segnalato che avrebbero dovuto reputarsi partecipi al clan anche coloro che svolgevano un ruolo solo nell'ambito del narcotraffico, comunque facente capo ai vertici del clan e finalizzato a consentirne l'esistenza e lo sviluppo. Volendo ora approfondire l'analisi in precedenza sviluppata (al punto del «Considerato in diritto»), si rileva che tale ultima affermazione presuppone peraltro che anche il ruolo svolto nell'ambito del narcotraffico potesse dirsi rientrante nell'organizzazione preordinata dal clan, sulla base delle direttive e dell'assetto all'uopo predisposti. Per contro non può automaticamente sostenersi che la partecipazione al clan implicasse di per sé il coinvolgimento nel narcotraffico, specificamente strutturato, essendo in astratto configurabile un ruolo operativo non riferibile neppure indirettamente ad esso. Ma al tempo stesso deve rimarcarsi che il coinvolgimento avrebbe potuto discendere da un ruolo fiduciario, non limitato specificamente ad un settore ed implicante invece la conoscenza della fonte delle entrate e la movimentazione del ricavato, oltre che se del caso la partecipazione a talune operazioni di approvvigionamento o spaccio. Orbene, pur a fronte delle censure formulate nel motivo di ricorso, deve rilevarsi come la Corte, all'unisono con il primo Giudice, abbia, a ben guardare, ricostruito la partecipazione del RE all'associazione dedita al narcotraffico proprio muovendo dall'ampio ruolo fiduciario dallo stesso svolto nel corso degli anni, con accentuazioni e rilievo diversi, a seconda della considerazione dei vertici. In tale quadro è stato sottolineato il fatto che il RE era il diretto referente di IM Di LA e che per conto di costui spostava i soldi relativi alla droga, ritirandoli e portandoli nei luoghi riservati. Del resto tale assunto è stato confermato da altri collaboratori che hanno riferito della richiesta rivolta da MA Di LA di restituire i titoli detenuti dal RE per conto di IM, titoli che evidentemente costituivano il provento del narcotraffico, primaria fonte delle entrate del clan. In tale quadro è stato segnalato come il RE avesse svolto opera di mediazione nell'approvvigionamento di una partita di cocaina e come in epoca successiva egli fosse stato uno dei referenti del clan, avendo in tale ambito la possibilità di influire sulla movimentazione del denaro, come nel caso di cui alla conversazione del 20 gennaio 2011, in cui era stato fatto riferimento al 82 ricorrente, quale soggetto cui ci si sarebbe potuti rivolgere da parte dei familiari dell'interlocutore detenuto, al fine di propiziare la destinazione di somme, nel caso di specie in vista del pagamento di un debito nei confronti di un fornitore. In tal modo è stata delineata la figura di un soggetto a disposizione del clan, per ogni tipo di attività ad esso imputabile, e peraltro a conoscenza della fonte delle entrate e delle relative dinamiche, non illogicamente essendosi su tali basi ravvisato l'inserimento del ricorrente anche nella struttura avente come sua funzione la gestione del narcotraffico. Non deve invero confondersi l'occasionalità della conversazione captata o dell'episodio relativo all'approvvigionamento di cocaina con l'occasionalità del ruolo, cui è stato invece riconosciuto carattere strutturato e duttile in relazione alle diverse epoche di vita del clan e sulla base dell'insieme delle risultanze probatorie, comprese quelle originariamente riferibili al rapporto con IM Di LA. Di qui il rigetto del ricorso del RE. 22.4. E' inammissibile il quarto motivo riferito al LL e con esso il ricorso presentato nell'interesse di quest'ultimo (comprensivo del primo, comune motivo). Orbene, il motivo in esame, al di là del riferimento a profili di illogicità, si risolve nella contestazione della ricostruzione operata dalla Corte e nella sollecitazione di una diversa valutazione del compendio probatorio, ciò che esula dall'ambito del giudizio di legittimità. Infatti la Corte ha ricostruito l'episodio che forma oggetto del capo 31), dando esaurientemente conto delle risultanze processuali e inserendolo nel più generale modus operandi del clan, che gestiva le piazze di spaccio attraverso le c.d. paranze, che operavano nei diversi orari della giornata. In particolare la Corte ha sottolineato come le immagini registrate il 19 giugno 2009 avessero ripetitivamente mostrato episodi di cessione di sostanze stupefacenti caratterizzati da precisa ripartizione dei ruoli, con gli acquirenti che in macchina giungevano nel luogo ed entravano in contatto con coloro ai quali consegnavano il denaro e dai quali ricevevano la droga. In un frangente era stato ripreso anche il LL, cui il conducente di una vettura aveva consegnato qualcosa, prima di essere avvicinato da altri. La Corte ha rilevato come la videoripresa avesse rivelato plurimi contatti con analoghe modalità e come anche gli altri soggetti imputati per la stessa vicenda avessero ammesso il loro coinvolgimento. Su tali basi si è ritenuto che il LL avesse concretamente partecipato all'attività di spaccio, ricevendo il denaro e poi richiamando l'attenzione di chi 83 deteneva la sostanza da consegnare, ciò che ha costituito il frutto di una non arbitraria interpretazione delle risultanze processuali sulla base di un canone congruo, costituito dalla pluralità di episodi simili nel medesimo contesto. E' all'evidenza privo di rilievo il fatto che il LL comparisse nella registrazione per pochi frangenti, giacché la Corte ha segnalato come si trattasse di modalità consolidata, implicante un assetto organizzato e ripetitivo. D'altro canto, alla luce di tale ripetitività inerente alla gestione della piazza di spaccio e alla luce delle conferme rivenienti da altri coimputati, non illogicamente e senza forzature è stato ricostruito il concreto significato della condotta del LL nel rapporto con la clientela sopraggiunta in loco. E tutt'altro che illogicamente è stato attribuito rilievo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in base alle quali il LL gestiva i turni di lavoro nella piazza di spaccio con ruolo organizzativo. Posto che il LL risulta già separatamente condannato per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, il dato valorizzato conferma il coinvolgimento del ricorrente nell'attività della piazza di spaccio, cosicché il suo operare secondo modalità non episodiche ma consolidate è stato correttamente inteso come indicativo anche di diretta partecipazione allo spaccio, almeno nell'occasione presa in considerazione, vane risultando le censure volte a contestare il ragionamento della Corte, in realtà immune da vizi di ordine logico. Di qui la rilevata inammissibilità. 23. E' inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di AU UI (punto 29 del «Ritenuto in fatto»), in quanto l'articolato motivo reitera genericamente censure sulle quali la Corte si è già esaurientemente pronunciata, senza che siano stati specificamente segnalati vizi della motivazione con la quale sono state respinte quelle doglianze. Inoltre taluni argomenti risultano manifestamente infondati. In primo luogo va rimarcato come del tutto infondatamente si sia dato rilievo da parte del ricorrente al tema del nomignolo «NI o' cecato»>, posto che la Corte ha invece valorizzato il riconoscimento fotografico del personaggio cui di volta in volta si riferivano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno fatto riferimento al AU. In secondo luogo del tutto correttamente la Corte ha rilevato come le dichiarazioni rese da tali collaboratori dovessero reputarsi sufficientemente specifiche nell'inquadrare il ruolo del AU all'interno della consorteria, quale spacciatore nelle piazze di erba e «fumo», in relazione ad una routine criminale riconducibile al generale assetto organizzativo del clan, che gli stessi collaboratori hanno ampiamente delineato. 84 In tale quadro è stato non illogicamente osservato come i tre fratelli PA, cui si deve l'attribuzione di un ruolo al AU, fossero in prima persona coinvolti nel funzionamento del sistema delle «paranze» secondo turni prestabiliti, ciò che giustificava di per sé la riferita conoscenza dell'attività svolta nell'ambito di quel sistema dal ricorrente. Inoltre non meno correttamente è stato rilevato che la credibilità dei dichiaranti è stata comprovata specificamente da plurimi riscontri in ordine alla gestione e funzionamento delle piazze di spaccio e dalle ammissioni provenienti da numerosi imputati, fermo restando che la conoscenza di alcune vicende all'interno di un sodalizio costituisce patrimonio comune degli associati, nel caso di specie ulteriormente giustificata dal ruolo attivo dei collaboratori in quello specifico settore. In concreto dunque la Corte ha rilevato come l'attribuzione al AU di un ruolo nei termini esaminati non fosse generica, in quanto tale da evocare un complesso di attività intercambiabili e fungibilmente svolte dagli affiliati addetti alle piazze di spaccio. Il ricorso sul punto ha reiterato le censure di genericità e autoreferenzialità delle dichiarazioni, asseritamente non qualificate dall'indicazione delle modalità di conoscenza dei fatti narrati con riguardo al AU, sulle quali la Corte si è lungamente diffusa, motivatamente respingendole, senza che sul punto siano state formulate doglianze specifiche, idonee a porre in luce vizi di legittimità o fratture logiche nell'esame del merito. D'altro canto non sono stati dedotti argomenti volti a contestare l'autonomia, pertinenza e attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, con la conseguenza che del tutto coerentemente la Corte ha ritenuto di poter ravvisare quella convergenza del molteplice, che in presenza di collimanti dichiarazioni di collaboratori di giustizia consente di ritenere acquisiti idonei riscontri agli effetti dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (si rinvia ampiamente alla motivazione di Cass. Sez. U. n. 20804 del 29/11/2012, dep. nel 2013, Aquilina, rv. 255143). E' inoltre del tutto infondato l'assunto che occorresse acquisire riscontri ulteriori, fermo restando che il dato probatorio è stato debitamente inserito nel quadro complessivo, dal quale non risultano provenire indicazioni contrastanti né in generale sull'organizzazione delle piazze di spaccio né in particolare con riguardo all'attribuzione di un ruolo al AU. Al contrario la Corte ha rinvenuto ulteriori elementi di significativa conferma, segnalando che in plurime occasioni il AU è risultato frequentare soggetti appartenenti al clan, come TI EL, AN RO, CI RI, 85 D'ZO RI, RI NC e altri, e sottolineando come tali ripetute frequentazioni non fossero riducibili a semplici conoscenze del posto. A fronte di tale articolata analisi le censure si muovono su un piano astratto e sono volte a sollecitare una diversa valutazione, ma senza vulnerare la motivazione della Corte. Di qui l'inammissibilità del ricorso. 24. E' inammissibile il ricorso di AR AL (punto 23 del «Ritenuto in fatto»), in quanto si fonda su argomenti manifestamente infondati ovvero su profili di merito, ben oltre i limiti dello scrutinio di legittimità, riproponendo una diversa lettura delle risultanze processuali, senza peraltro prospettare reali vizi di illogicità o di incompletezza dell'analisi della Corte. 24.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in ordine alla concomitante configurabilità delle due fattispecie associative. Sul punto va richiamata la precedente analisi, in forza della quale non risulta rilevante che vi sia o meno distinzione tra le compagini sotto il profilo soggettivo ma è necessario che sia strutturalmente distinguibile un'associazione che esprima il programma di cui all'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. e che dunque sia volta a realizzare una sfera di predominio in un determinato ambito, nonché un'organizzazione dedita al narcotraffico, che, come tale, non può ridursi entro i confini della fattispecie dell'associazione mafiosa, quand'anche operante sulla base delle direttive dei vertici del clan. Va aggiunto che i giudici di merito hanno dato conto della configurabilità di quegli elementi costitutivi, ulteriormente qualificati dal fatto che, come peraltro già posto in luce, l'associazione di tipo camorristico, nel caso di specie, annoverava nel suo programma il compimento di una pluralità di attività criminali, di per sé non ricomprese nel narcotraffico, ma funzionali all'esistenza e alla salvaguardia del clan, come reati contro la persona o in materia di armi. In concreto deve dunque escludersi che la circostanza che la compagine traesse essenzialmente le proprie entrate dal narcotraffico impedisca la configurabilità dell'associazione di stampo camorristico, ma al tempo stesso deve ritenersi che l'organizzazione strutturata del narcotraffico impedisca di ravvisare la sola associazione di stampo camorristico. E' inoltre in linea di massima corretto l'assunto dei Giudici di merito secondo cui con riguardo al clan Di LA la partecipazione ad un sodalizio implichi anche la compartecipazione all'altro, occorrendo tuttavia a tale riguardo riscontrare concretamente la correlazione del ruolo svolto con la funzionalità dei due concomitanti sodalizi (si rinvia alle precisazioni formulate al punto 22.3. del Considerato in diritto>>). 86 24.2. Il secondo motivo censura la valutazione delle prove poste a fondamento della partecipazione del ricorrente alle due associazioni, ma in realtà indica elementi che avrebbero potuto propiziare una diversa valutazione e assertivamente contesta la ricostruzione della Corte. La sentenza impugnata contiene un'ampia analisi degli argomenti difensivi in ordine all'asserita divergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ma motivatamente respinge quelle censure. La Corte ha infatti rilevato come al di là di profili formali o terminologici circa l'affiliazione del AR fosse dato desumere dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia che il ricorrente era costantemente a disposizione del clan per offrire il contributo, che di volta in volta gli veniva richiesto in ordine all'acquisizione, all'occultamento e alla predisposizione di vetture, per le attività illecite del sodalizio, di cui egli era evidentemente consapevole. A tal fine sono state valorizzate le dichiarazioni di PA LO, secondo cui il ricorrente procurava le auto che venivano poi predisposte «a sistema», cioè dotate di nascondiglio per armi e droga, di PA TO secondo cui il AR effettuava le bonifiche nelle auto del clan, teneva contatti con esponenti delle forze dell'ordine disposti a fornire informazioni, preparava i doppi fondi per armi e droga, di IT TO, secondo cui riparava i veicoli degli affiliati del clan, di IN RO, all'epoca appartenente agli scissionisti, secondo cui il AR faceva piaceri al clan, custodendo armi, dando appoggio logistico, preparando le macchine «a sistema». A fronte di ciò è stato posto in luce che secondo alcuni collaboratori (PI TO) il AR era un affiliato, mentre secondo altri (PA LO) egli non riceveva lo stipendio ma aveva ricevuto la «settimana» fino al 2004 circa. In ogni caso è stato rilevato che il AR era compensato, anche mediante forniture di cocaina, che egli non pagava (IT TO). Tale quadro, che il ricorrente ha reputato connotato da divergenza delle propalazioni, è stato invece diversamente giudicato dalla Corte, che con motivazione non illogica ha rilevato la costante sottolineatura del contributo offerto dal ricorrente, concernente un aspetto coerente con la sua attività di meccanico e riguardante il procacciamento e la predisposizione delle vetture. Non arbitrariamente la Corte ha reputato irrilevante che secondo PA LO fosse un diverso soggetto di nome AL a predisporre le vetture a sistema», giacché da un lato PA TO e IN RO hanno attribuito tale attività al AR e dall'altro lo stesso PA LO ha comunque riconosciuto che il ricorrente era a conoscenza della destinazione delle vetture e della loro predisposizione. 87 8 8 A fronte di ciò la Corte ha debitamente valorizzato le risultanze delle conversazioni telefoniche, osservando come anche dalle stesse avesse tratto specifica conferma il contributo del AR in favore del clan, tale da averlo esposto alla reazione violenta degli scissionisti, che lo avevano fatto picchiare, rimproverandogli quello sbilanciamento in favore dei rivali. In tale quadro la Corte ha non illogicamente dato rilievo alle conversazioni intercorse tra il AR e il suocero, successive al raid punitivo contro il ricorrente (si rinvia alle pagg. 236 segg. della sentenza impugnata), dalle quali è stato desunto che il AR cercava di minimizzare il proprio rapporto con il clan e che per contro il Clauso, cioè il suocero, aveva appreso che il ricorrente aveva dato causa a quella reazione con il proprio comportamento, essendosi mostrato con gli uomini armati del clan Di LA ed avendo assecondato le richieste degli esponenti di tale clan di aggiustare e procurare vetture: è stato al riguardo ritenuto significativo che il suocero avesse invitato il ricorrente a desistere da tale comportamento anche a costo di rinunciare ai corrispondenti introiti, che evidentemente il clan gli garantiva. Ma la Corte ha valorizzato anche ulteriori conversazioni, nelle quali il AR aveva chiamato un esponente del clan come NZ D'ZO come suo compagno o nelle quali AN DA, all'epoca da poco tratto in arresto, nel dialogare in carcere con la moglie e con il figlio, aveva richiesto l'intervento del AR per recuperare una vettura presso tale GA, per impedire che costui la vendesse. Il nucleo essenziale delle propalazioni in tal modo è stato correttamente reputato convergente e in modo parimenti corretto sul piano logico e giuridico si è ritenuto che fossero stati acquisiti ulteriori riscontri, tali da disvelare la consapevole volontà del ricorrente di fornire al clan il proprio contributo e dunque di partecipare alla realizzazione di attività illecite facenti capo al sodalizio, cioè in altre parole l'affectio societatis. Non può in alcun modo affermarsi che la Corte abbia omesso di valutare le deduzioni difensive formulate nell'atto di appello in ordine all'apprezzamento delle conversazioni intercettate e in ordine alla valutazione delle risultanze processuali, giacché al contrario la Corte ha dato conto del proprio esauriente ragionamento, implicitamente respingendo quelle non decisive censure che non valevano a disarticolare la ricostruzione proposta. In particolare è stato dato rilievo al colloquio coinvolgente AN DA in quanto coerentemente inserito in un quadro connotato da convergenti elementi probatori, tali per cui quella conversazione non avrebbe potuto leggersi isolatamente, come avulsa dal contesto. 88 D'altro canto, quanto alle conversazioni con il suocero, la Corte ha sottolineato il vano tentativo del AR di ridimensionare significato del contributo fornito, che gli veniva invece aspramente rimproverato alla luce del pestaggio subito. E anche con riguardo alle ragioni di tale pestaggio, la Corte ha dato conto degli elementi sulla base dei quali, al di là di quanto riferito da IT IO, ha ritenuto che si fosse trattato di un monito rivolto nei confronti di chi si era esposto in favore del clan Di LA e anche dell'annuncio di una reazione nei confronti di un suo esponente di rilievo come AN DA, tanto che in occasione dell'agguato il AR era stato incaricato di comunicare a quest'ultimo l'intendimento di ucciderlo. Il tentativo di vulnerare la motivazione della Corte risulta dunque vano e si fonda solo sulla prospettazione di elementi destinati a propiziare un'alternativa valutazione, in assenza di profili di reale inadeguatezza della sintesi operata dai giudici di merito. In tal modo è stato nitidamente delineato il contributo attribuito al AR e dunque è stato individuato il ruolo dinamico e funzionale che deve essere posto a fondamento della partecipazione ad un sodalizio di tipo mafioso (sul punto si rinvia all'ancora attuale analisi di Cass. Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, rv. 231670). Ma al tempo stesso la natura del contributo, influente sullo svolgimento delle attività illecite del clan, primariamente riguardanti il traffico di stupefacenti, ha consentito ai giudici di merito di ravvisare anche una strutturata partecipazione all'organizzazione deputata al narcotraffico, disvelata peraltro dalla disponibilità a procurare e predisporre autovetture, con le quali effettuare il trasporto o curare la custodia sia di armi sia di droga. In definitiva il secondo motivo risulta inammissibile, come già anticipato. 24.3. Parimenti inammissibili risultano il terzo e il quarto motivo che concernono il tema dell'associazione armata. La prova della disponibilità di armi da parte del clan Di LA nel presente processo è stata desunta da una pluralità di elementi, a cominciare dal sequestro di un vero e proprio arsenale, nonché dal riscontro di vari reati in materia di armi e dallo stesso utilizzo delle c.d. ronde armate, accreditato dai collaboratori di giustizia. Ciò vale ad integrare la prova della sussistenza dell'aggravante sia con riguardo all'associazione di stampo camorristico sia con riguardo all'associazione dedita al narcotraffico, essendo stato motivatamente escluso che si trattasse di armi isolatamente in dotazione di un singolo ed essendosi invece sottolineato come della disponibilità di armi dovessero aver contezza i vertici. 89 Ma al tempo stesso è stato fondatamente ritenuto che sussistesse la prova del coefficiente di colpevolezza richiesto dall'art. 59 cod. pen. anche a carico del ricorrente, il quale, come rilevato dalla Corte, non solo aveva modo di prevedere la disponibilità di armi ma condivideva le dinamiche anche armate del sodalizio, concorrendo alla predisposizione dei nascondigli per armi e droga e facendosi notare in compagnia di affiliati armati. Ne discende l'inammissibilità del ricorso nel suo complesso. 25. Il ricorso di IZ NZ (punto 22 del «Ritenuto in fatto») è parzialmente fondato. 25.1. E' opportuno muovere dal terzo motivo, che riguarda l'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990. Tale motivo è infondato. I Giudici di merito hanno ampiamente dato conto di un'organizzazione dedita al narcotraffico, gestita dal clan Di LA, organizzazione che si fondava sull'approvvigionamento di sostanze stupefacenti di varia specie e sull'utilizzo di piazze di spaccio rigidamente strutturate all'interno del Rione c.d. Terzo Mondo, mediante la creazione di «paranze» e l'avvicendamento in orari prestabiliti di soggetti chiamati ad operare con modalità definite. Nel caso di specie è stato rilevato, sulla base delle convergenti dichiarazioni di PA LO e PA TO, che EN IZ, affiliato al clan, era stato costretto ad abbandonare la piazza di spaccio nella zona delle «Cappe», in quanto temeva per la propria incolumità, e si era trasferito nel Rione dei Fiori, dove era stato autorizzato da MA Di LA a gestire una propria piazza di spaccio più modesta, con la collaborazione del padre NZ e di PA TO. In particolare è stato ritenuto provato che la piazza di spaccio era alimentata da cocaina fornita con cadenza settimanale dal clan Di LA, che i IZ gestivano con il sistema dei «passaggi di mano», acquisendo la droga e rivendendola autonomamente a prezzo maggiorato. La Corte ha altresì rilevato che il NZ e il EN si avvalevano anche di De AR TO, dotato di competenze chimiche, il quale riceveva lo stupefacente grezzo e restituiva quello lavorato, poi destinato allo spaccio. Ha osservato la Corte come tale ricostruzione abbia trovato conferma in plurimi elementi, rivenienti dalle conversazioni intercettate, che hanno posto in luce la natura dei contatti intercorrenti tra il De AR e i due IZ, con il primo che utilizzava un'utenza «dedicata» e veniva convocato per consegnare lo stupefacente (e in una circostanza, dopo un incontro con il NZ presso l'abitazione di costui, era stato rinvenuto in possesso della somma di euro 90 2.000,00), e hanno messo in evidenza l'esigenza del NZ di dare una fittizia copertura alle proprie cospicue entrate (si rinvia alla sentenza impugnata alle pagg. 403 e 404). Inoltre la Corte ha sottolineato come non fosse stata contestata dal ricorrente e dagli altri correi, compreso il De AR, la penale responsabilità in ordine alle condotte contestate al capo 38), incentrato su plurime attività di spaccio, peraltro attestate dalle risultanze probatorie. Orbene, i Giudici di merito hanno ritenuto che sulla base di tale compendio probatorio dovesse ritenersi provato l'inserimento del IZ nell'organizzazione dedita al narcotraffico. Le censure formulate nel terzo motivo di riesame non sono idonee a sovvertire tale giudizio: non è infatti estranea all'imputazione l'attribuzione al IZ della veste di partecipe, in relazione all'acquisizione di stupefacente che veniva poi smerciato in una piazza di spaccio gestita autonomamente, con l'autorizzazione di un personaggio di vertice del sodalizio;
inoltre il dato probatorio esaminato concerne specificamente il tema della partecipazione all'organizzazione dedita al narcotraffico. Va sul punto rilevato che la partecipazione ad una consorteria criminale presuppone lo svolgimento di attività funzionale all'esistenza e allo sviluppo dell'associazione in vista dell'attuazione del relativo programma. Nel caso di specie viene in considerazione un'organizzazione che gestiva il narcotraffico, dal quale traeva rilevanti entrate: in tale quadro i singoli partecipi erano in genere coinvolti attraverso lo svolgimento di attività di organizzazione, controllo e gestione dello spaccio. Nondimeno possono far parte di un'organizzazione siffatta anche soggetti che sulla base di uno stabile rapporto provvedano a rifornire lo stupefacente oppure soggetti che, sempre in modo stabile e continuativo, provvedano ad assicurare un canale di smercio (a questo riguardo è stato affermato che «integra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti la condotta del soggetto acquirente di droga che, in presenza di un vincolo durevole che lo accomuni con il fornitore, riceve in via continuativa la droga da immettere nel mercato del consumo secondo regole predeterminate relative alle modalità di fornitura e di pagamento della sostanza stupefacente»: Cass. Sez. 6, n. 29/10/2015, dep. nel 2016, Barretta, rv. 265763). In particolare l'assetto delineato dai Giudici di merito è riconducibile a tale secondo schema. Stando a quanto non illogicamente ricostruito sulla base delle convergenti risultanze (dichiarazioni dei collaboratori e conversazioni intercettate), il 91 IZ, unitamente al figlio EN, assicurava all'organizzazione uno stabile canale di smercio, gestendo autonomamente una piazza di spaccio, ma sulla base di un rapporto non occasionale, bensì qualificato dall'autorizzazione di MA Di LA e dalla sistematica acquisizione di stupefacente fornito dal sodalizio, che veniva poi rivenduto dai IZ nella piazza di spaccio da essi direttamente gestita. In tal modo si era costituita una strutturata rete, intorno al quale ruotava il comune interesse sia dell'organizzazione facente capo ai Di LA sia dei IZ, consapevoli di dare vita ad una relazione non occasionale, che era destinata ad assicurare vantaggi sia al sodalizio sia a loro stessi. Ciò vuol dire che tale assetto implicava un collegamento strutturato, che si traduceva nella comune partecipazione all'organizzazione, fermo restando che in questo caso i IZ operavano a valle della filiera, assicurando comunque uno sbocco commerciale, pur autonomamente gestito. Ciò vale certamente ad inquadrare l'attività del IZ all'interno della fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, almeno con riguardo ad una parte, peraltro qualificante, del contributo evocato dal capo 2), essendo indubbio che fossero note al ricorrente, anche in ragione del rapporto con il figlio EN, già separatamente condannato per la partecipazione al sodalizio, le condizioni di partenza circa la provenienza dello stupefacente e l'autorizzazione all'utilizzo della piazza di spaccio. 25.2. Non identiche conclusioni possono tuttavia trarsi con riguardo al primo e al secondo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente. Si contesta in questo caso la partecipazione al clan camorristico, sia deducendo profili di violazione di legge sia prospettando vizi di motivazione. Va subito rilevato come sia in generale configurabile il concorso tra le due fattispecie associative, dovendosi sul punto richiamare l'analisi già svolta. Si è altresì sottolineato che non rileva a tal fine la medesimezza della compagine, essendo invece indispensabile rinvenire un sodalizio che attui un programma di predominio, oltre che un'organizzazione deputata al narcotraffico. Inoltre si è osservato come i Giudici di merito abbiano ritenuto provata la partecipazione al sodalizio di stampo camorristico anche da parte di chi era impegnato solo in attività finalizzate allo spaccio di stupefacenti, essendo tale attività comunque diretta e gestita dai vertici del clan e volta ad assicurare a quest'ultimo la principale fonte di entrate. Tale affermazione è stata reputata in linea di massima corretta, pur essendosi segnalata la necessità di verificare le singole posizioni e di operare dei distinguo. 92 Orbene, anche quando l'organizzazione dedita al narcotraffico costituisca emanazione del clan, è comunque rilevante stabilire la correlazione tra il contributo fornito al narcotraffico e l'assetto organizzativo del clan. In particolare deve ritenersi indispensabile stabilire se quel contributo implichi o meno assoggettamento al potere organizzativo dei vertici del clan, che si manifesti attraverso attività di gestione e controllo imputabile direttamente al clan medesimo e incidente sull'operatività dell'organizzazione dedita al narcotraffico. In generale tale tipo di scrutinio è risultato agevole, in quanto è stato posto in luce che l'attività di spaccio era gestita dai vertici del clan con modalità implicanti l'utilizzo di soggetti che, quand'anche dediti allo spaccio, erano comunque sottoposti alla sfera organizzativa del sodalizio e inquadrati all'interno delle paranze», debitamente presidiate. Ma nel caso del IZ la situazione è diversa. Il ricorrente infatti, tramite il figlio EN, ha potuto fruire di un collegamento privilegiato, che si è tradotto nell'utilizzazione autonoma di una piazza di spaccio, qualificata da continuativi approvvigionamenti di cocaina proveniente dal sodalizio. A ben guardare dunque l'inquadramento che ne è derivato all'interno dell'organizzazione dedita al narcotraffico ha finito per cogliere solo alcuni degli aspetti sui quali può fondarsi la partecipazione anche al clan di stampo camorristico: infatti è stato posto in luce il comune interesse del clan e la creazione da parte del clan di condizioni propizie all'attività dei IZ, ma al tempo stesso non è stato evidenziato che il ricorrente fosse soggetto nel suo concreto operare ad un potere organizzativo facente capo al clan. Il collegamento era dunque rilevabile nel momento della fornitura di stupefacente, che pur funzionale anche agli interessi del clan, era tuttavia poi gestita autonomamente dai IZ, a prescindere da qualsivoglia appartenenza del NZ al sodalizio di stampo camorristico. Ciò vuol dire che la convergenza degli interessi valeva a qualificare la strutturazione del rapporto nell'ambito del narcotraffico, ma di per sé, nel caso di specie, non valeva da sola a disvelare l'affectio societatis in ordine all'effettiva appartenenza del NZ al clan, intesa sia dall'angolo visuale del ricorrente, come consapevole volontà di farne parte, sia dall'angolo visuale dello stesso clan, come consapevolezza di poter assoggettare il IZ alla propria sfera di controllo e gestione. In realtà può dirsi, sulla base della ricostruzione proposta dai Giudici di merito, che il clan aveva creato condizioni favorevoli allo sviluppo del contributo del IZ nell'ambito del narcotraffico, tuttavia non implicanti 93 automaticamente convergenza più generale di interessi malavitosi nel quadro di un assetto dominato dalla sfera di controllo e di direttiva dello stesso clan. Del resto va rimarcato che il fatto di agire a fianco di un clan in vista del rafforzamento dello stesso o della realizzazione del suo programma non implica da solo partecipazione, essendo compatibile anche con la diversa ipotesi del concorso esterno, che è, come noto, qualificato da «un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima» (Cass. Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, rv. 231671, che costituisce tuttora l'arresto fondamentale, ai fini dell'inquadramento di tale ipotesi). Si evidenzia in tal modo sia un profilo di violazione di legge in ordine all'inquadramento della partecipazione sia un vizio di motivazione. Al riguardo va anche sottolineato che correttamente la Corte ha escluso che possa attribuirsi rilievo decisivo ai fini della affiliazione ad un sodalizio alla qualificazione in tal senso fornita da un collaboratore di giustizia, essendo invece necessario il riscontro del concreto tipo di contributo dinamico e funzionale che un soggetto abbia fornito. Tuttavia il dato riveniente dalle dichiarazioni dei collaborati non è privo di rilievo allorché si tratti di inquadrare concretamente il tipo di attività imputabile ad un soggetto, in funzione della riconducibilità ad un'affectio societatis ovvero ad una comunanza di interessi ab extrinseco, quest'ultima a sua volta interpretabile come priva di qualsivoglia collegamento con le dinamiche associative ovvero come espressiva di concorso esterno. D'altro canto, se è privo di rilievo il mero fatto che taluni collaboratori non abbiano parlato del IZ, non può attribuirsi rilievo decisivo al rapporto con il figlio EN, per parte sua già riconosciuto in separata sede come affiliato al clan. Con riguardo al capo 1) la posizione del IZ NZ va dunque ricostruita ex novo alla luce dei parametri di valutazione in questa sede forniti, imponendosi in parte qua un annullamento con rinvio, fermo restando che l'eventuale qualificazione come concorso esterno potrebbe influire sul trattamento sanzionatorio. 25.3. Sono inammissibili il quarto motivo e il motivo aggiunto riguardanti l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. 94 Tale aggravante è stata applicata solo con riguardo al capo 38), in quanto in generale il primo Giudice ha escluso l'aggravante con riferimento al capo 2) in tutti i casi di condanna per entrambe le fattispecie associative. Ciò posto, non è dato rinvenire uno specifico motivo di appello, concernente il capo di imputazione sub 38) e più specificamente l'aggravante di cui all'art. 7 con riguardo a tale capo. Va solo aggiunto che il ricorrente, come posto in luce dai Giudici di merito, aveva ben chiara la strutturazione del sodalizio e, in ragione del fatto che suo figlio EN, come risulta da separata sentenza di condanna, apparteneva al clan, era altresì consapevole della finale destinazione di quanto corrisposto, a fronte dell'acquisizione dello stupefacente, poi autonomamente rivenduto sulla base del consolidato rapporto di cui si è detto. La circostanza che il IZ avesse perseguito un tornaconto personale dunque nulla toglie al fatto che egli fosse altresì interessato alla prosecuzione di quel rapporto, che, pur coinvolgendo direttamente l'organizzazione dedita al narcotraffico, nondimeno si riverberava sulla capacità del clan di ricavare profitti, agevolandone l'operatività. In tale prospettiva può dirsi dunque che, a prescindere da un suo rapporto organico con il clan camorristico, il ricorrente avesse fatto propria, nell'approvvigionarsi dal sodalizio, la finalità di agevolare l'azione del clan, che certamente assisteva suo figlio EN. Deve al riguardo rilevarsi che l'applicabilità dell'aggravante, nel caso di fattispecie concorsuale, ha dato luogo a contrasto recentemente manifestatosi. Secondo l'orientamento maggiormente seguito, si ritiene che l'aggravante abbia natura oggettiva e che la stessa sia applicabile ai concorrenti secondo il canone di imputazione soggettiva di cui all'art. 59 cod. pen., in quanto il presupposto dell'aggravante fosse conosciuto о comunque conoscibile e colposamente ignorato (in tal senso fra l'altro da Cass. Sez. 2, n. 52025 del 24/11/2016, Vernengo, rv. 268865; Cass. Sez. 2, n. 13707, 11/3/2016, Ciarfaglia, rv. 266518; Cass. Sez. 5, n. 10966 del 8/11/2012, dep. nel 2013, Minniti, rv. 255206; Cass. Sez. 6, n. 24025 del 30/5/2012, Di Mauro, rv. 253114). Secondo un più recente orientamento l'aggravante ha natura soggettiva ed occorre dunque che la finalità di agevolare l'associazione assista anche il concorrente, quale comunque l'abbia fatta propria (Cass. Sez. 6, n. 25510 del 19/4/2017, Realmuto, rv. 270158; peraltro). Si ritiene di condividere tale secondo orientamento, dovendosi peraltro richiamare quanto più volte affermato in tema di premeditazione, allorché si è rilevato che tale aggravante è estensibile al concorrente, il quale abbia acquisito 95 la conoscenza dell'altrui premeditazione, prima dell'esaurimento del proprio apporto, e abbia fatto proprio il progetto criminoso (Cass. Sez. 5, n. 29202 del 11/3/2014, C., rv. 262383; Cass. Sez. 2, n. 21956 del 16/3/2005, Laraspata, rv. 231974). In tal modo si determina una sincronica azione, in cui il profilo soggettivo dell'aggravante viene fatto oggetto di condivisione, anche se direttamente alimentato da uno dei concorrenti. Analogamente può dirsi che l'aggravante della finalità di agevolare l'associazione deve essere almeno conosciuta e fatta propria dai concorrenti. Nel caso di specie peraltro tale requisito può dirsi sussistente alla luce della complessiva analisi dei Giudici di merito. 25.4. Il quinto motivo è infondato. Il ricorrente ha suggestivamente sottolineato che, se del caso, egli gestiva un'autonoma piazza di spaccio, a prescindere dal tipo di organizzazione usata dal clan per presidiare le proprie piazze di spaccio. Ma in realtà va considerato che al IZ non è stato addebitato di aver dato vita ad un'autonoma associazione, ma di aver partecipato alla stessa organizzazione dedita al narcotraffico ampiamente descritta dai Giudici di merito, anche se con riferimento alla costituzione di un canale di smercio, funzionale allo spaccio e agli introiti così in partenza garantiti. Sta di fatto che l'organizzazione dedita al narcotraffico era unica e la circostanza che fosse armata era ampiamente prevedibile per chi operava unitamente a soggetto affiliato, a conoscenza della tradizionale organizzazione delle piazze di spaccio e dei relativi presidi armati. 25.5. E' inammissibile il sesto motivo di ricorso, riguardante il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. Esso infatti mira a sollecitare una diversa valutazione di merito, sulla base di elementi già vagliati dalla Corte territoriale e motivatamente reputati inidonei a giustificare l'accoglimento delle richieste formulate dalla difesa. In particolare la Corte ha sottolineato come non potesse considerarsi rilevante il profilo concernente le attuali condizioni di salute del ricorrente (salva ogni valutazione in merito al tipo di trattamento custodiale), a fronte della gravità dei fatti e dei precedenti del IZ, elementi non compensati dall'ammissione dell'addebito riguardante l'imputazione di spaccio, peraltro ritenuta parziale e strumentale. Si tratta di valutazione tutt'altro che arbitraria e in linea con la corretta applicazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., non corrispondendo al vero che la Corte abbia inteso la gravità in termini meramente astratti, senza riferimento alla concretezza della condotta. 96 25.6. L'ulteriore motivo aggiunto concernente la recidiva è parimenti inammissibile, perché manifestamente infondato e volto solo ad una diversa valutazione del merito. La Corte infatti del tutto in linea con i principi affermati dalla sentenza n. 185 del 2015 e dalla Corte di cassazione (Cass. Sez. U. n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, rv. 247839, già citata) ha verificato i presupposti non solo formali ma anche sostanziali per l'applicazione della recidiva contestata, osservando come il IZ fosse gravato da numerosi precedenti anche per fatti in materia di stupefacenti, il che, valutando natura ed epoca di tali reati, disvelava lo sprezzo per l'ordinamento e l'allarmante profilo criminale del ricorrente. Si tratta di valutazione del tutto rispondente all'esigenza che sia vagliata la maggior colpevolezza o pericolosità del reo, emergente dai nuovi reati addebitati, essendo stata in effetti delineata una personalità fortemente proclive alla reiterata commissione di reati di varie specie, anche in materia di stupefacenti. Tali assunti non sono in alcun modo vulnerati dalle proposte censure, che non si confrontano adeguatamente con il tenore della motivazione e muovono da una diversa lettura dei medesimi elementi. 26. Strettamente connessa con quella del IZ risulta la posizione di De AR TO, il cui ricorso risulta infondato (punto 21 del «Ritenuto in fatto»). Il De AR è stato riconosciuto colpevole della partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 2) e del delitto in materia di stupefacenti di cui al capo 38), entrambi aggravanti ai sensi dell'art. 7 legge 203 del 1991: egli ha rinunciato ai motivi di appello inerenti al merito della responsabilità e censura in questa sede solo l'applicazione della citata aggravante. Gli argomenti su cui il ricorso si fonda sono incentrati sul rapporto intercorso tra il De AR e il IZ che svolgeva la sua attività in modo autonomo. Va però considerato che non è in discussione la penale responsabilità del ricorrente per la partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico e che in tale prospettiva va rimarcato come il ricorrente, secondo l'analisi compiuta dai Giudici di merito, avesse ben chiaro non solo il ruolo del IZ ma anche del figlio di costui, EN, per parte sua affiliato al clan, il quale non di rado gli sollecitava incontri volti alla consegna dello stupefacente lavorato. Inoltre la Corte ha sottolineato (pag. 406) come anche il De AR avesse mostrato di essere consapevole di far parte di un sistema sia pure in posizione più defilata. 97 Ed allora del tutto correttamente Giudici di merito hanno ravvisato i presupposti per l'applicazione dell'aggravante, in quanto anche il De AR, come il IZ, pur avendo perseguito un proprio tornaconto, nondimeno era consapevole che l'attività del sodalizio dedito al narcotraffico si riverberava sull'operatività del clan e aveva fatto propria la finalità, certamente condivisa da EN IZ, di agevolare l'attività della consorteria camorrista. 27. E' nel suo complesso infondato il ricorso presentato nell'interesse di AM NC (punto 16 del «Ritenuto in fatto»). 27.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte, contrariamente a quanto dedotto nel motivo di ricorso, ha ampiamente dato conto delle propalazioni dei collaboratori di giustizia, esaminandone il contenuto e verificandone la sostanziale convergenza in ordine al fatto che tanto PA TO quanto PA GI avevano indicato il AM come soggetto in grado di rifornire di armi gli affiliati al clan e che BA NZ aveva parlato del ricorrente come di soggetto che operava come vigilante nella piazza di spaccio di crack e di cocaina, venendo retribuito dagli spacciatori impegnati nelle squadre. Inoltre la Corte ha sottolineato come i due PA avessero parimenti fatto riferimento all'episodio dell'acquisto da parte di TO PA di due pistole procurate da AM, acquisto che non era tuttavia andato in porto a causa dell'intromissione di LO PA, che aveva agito in osservanza di una direttiva dei vertici del clan, secondo cui i singoli affiliati non avrebbero dovuto autonomamente procurarsi armi, dovendo utilizzare quelle messe a disposizione dal clan, onde scongiurare il rischio che i singoli, armati, passassero poi tra le fila degli scissionisti. La Corte ha correttamente osservato come, al di là del fatto che i due PA avessero parlato del AM come di soggetto non affiliato, tuttavia si sarebbe dovuto ritenere sulla base degli elementi acquisiti che il ricorrente facesse parte dell'associazione di stampo camorristico, proprio nella veste attribuitagli dai collaboratori di giustizia, cioè quale rifornitore di armi e di vigilante a conoscenza delle dinamiche operative del clan e delle piazze di spaccio. D'altro canto in via generale i Giudici di merito hanno escluso profili di circolarità della prova con riguardo alle propalazioni dei fratelli PA, avendo rilevato che ciascuno aveva fornito e aggiunto dettagli in ordine a vicende vissute personalmente. Inoltre va rimarcato come la circostanza che il AM non venisse stipendiato dal clan ma pagato dagli spacciatori ogni mattina, secondo quanto 98 - riferito da BA NZ, non implicava di per sé l'estraneità al clan ma solo che, come capitava anche per altri soggetti, veniva utilizzata una modalità di pagamento diversa, ritenuta più idonea. In ogni caso tutte le affermazioni dei collaboratori, secondo l'analisi dei Giudici di merito, hanno trovato puntuali e plurimi riscontri nelle conversazioni intercettate, la cui valenza il ricorrente ha solo genericamente contestato, Ed invero la Corte ha fra l'altro segnalato come lo stesso AM si fosse proclamato «dilauriano» e avesse manifestato fedeltà a TT IO, esponente di rilievo del clan (conv. dell'11 agosto 2010 e del 10 agosto 2010 a pag. 395), nel corso di una conversazione con tale Marino avesse trattato l'acquisto di kalashnikov, affermando «li prendiamo noi», il che in quel contesto implicava un riferimento al clan (conv. del 27 agosto 2010 a pag. 390), ed ancora avesse avuto occasione di parlare del ruolo di guardaspalle di un affiliato di rilievo svolto in passato e del fatto di aver partecipato ad attività di ronda in tempo «di guerra» (conf. pag. 393). Ma la Corte ha dato conto anche di ulteriori conversazioni indicative della diretta conoscenza delle dinamiche operative delle piazze di spaccio del clan (come quella con il cugino TO, riportata a pag. 394, in cui il AM aveva parlato degli orari di apertura delle piazze di spaccio, della composizione delle squadre, dei proventi e delle spese, dei turni di servizio, e aveva inoltre descritto la piazza di spaccio di fumo e erba come una sorta di bancomat, utilizzato per le spese correnti). Ed ancora ha segnalato una conversazione nella quale il AM (parlando con Del Prete: pagg. 386 segg.) aveva mostrato di essere a conoscenza dell'arrivo di una partita scadente e dei rischi connessi al disfacimento del clan, conseguente alle propalazioni dei collaboratori di giustizia. A tutto ciò si sono aggiunte le conversazioni espressamente riferite alla diretta disponibilità di armi, che sono anche alla base della contestazione dei reati sub 3) e 9). In definitiva la Corte ha correttamente individuato, a prescindere dal riferimento dei collaboratori alla non affiliazione del ricorrente, un ruolo dinamico e funzionale costantemente e consapevolmente svolto dal ricorrente per conto del clan, fondato, come esattamente osservato, sulla condivisione della logica di intimidazione e violenza che ha per anni caratterizzato l'operato del clan. In tale quadro è stato fra l'altro osservato come non potesse dirsi occasionale l'operazione di acquisto descritta da PA TO, a fronte delle altre convergenti risultanze, e come nulla rilevasse che l'acquisto fosse stato bloccato dal clan, ciò non indicando l'estraneità del AM, ma solo che il 9 99 9 clan aveva predisposto regole diverse circa la disponibilità di armi da parte degli affiliati. Generiche risultano le censure riguardanti la asserita omessa valutazione di doglianze difensive, fermo restando che l'analisi della Corte ha avuto esaurientemente ad oggetto tutti i temi rilevanti, che sono stati non illogicamente valutati, con implicito rigetto di ogni diversa deduzione. 27.2. Il secondo motivo, riguardante il capo 3), è infondato. La Corte ha sulla base delle valutazioni del primo Giudice ribadito che era ascrivibile al AM la detenzione, il porto e la vendita di due pistole CZ70. Il ricorrente ha contestato l'attribuzione delle condotte di detenzione e porto, osservando che la vendita era avvenuta su depliant e che l'affare non era andato in porto, a prescindere dal fatto che fosse stata già pagata metà del prezzo. In realtà a conferma della valutazione dei Giudici di merito militano due convergenti elementi: da un lato le dichiarazioni di PA TO, il quale nel descrivere l'operazione ha sostenuto che al momento stabilito per la consegna il AM si era presentato portando le armi al seguito;
dall'altro la significativa conversazione del 31 agosto 2010, n. 1800, nel corso della quale il AM, parlando con altro soggetto, aveva fatto riferimento alla fallita vendita a PA TO, affermando (cfr. pag. 87 della sentenza di primo grado) che «dopo LO disse che non doveva avere niente e le fece tornare indietro», frase all'evidenza conforme agli assunti di TO PA circa il fatto che il AM già aveva con sé le pistole da consegnare, per le quali peraltro era stato già in parte pagato il prezzo, il che, come sostanzialmente reputato dalla Corte, implicava che il ricorrente, ripresentandosi, dovesse necessariamente disporre delle armi. Su tali basi vani risultano i rilievi difensivi, volti a delimitare la sfera di illiceità della condotta del ricorrente, cui invece devono ascriversi anche la detenzione e il porto delle due pistole. 27.3. Il terzo motivo è inammissibile, perché manifestamente infondato e genericamente formulato. Si assume che la Corte avrebbe eluso l'obbligo di motivazione, ma non si chiarisce quali specifiche doglianze non avrebbero formato oggetto di analisi in merito all'interpretazione delle conversazioni del 31 agosto e del 22 settembre 2010 (riportate alle pagg. 86 e segg. e 90 e segg. della sentenza di primo grado), che sono state poste a fondamento della prova della detenzione e del porto di due pistole, una calibro 38 e una 357 magnum. Va peraltro sottolineato come tali conversazioni solo assertivamente siano state indicate come ambigue ed equivoche, dalle stesse essendosi in realtà 100 pianamente ricavato che il ricorrente disponeva di quelle pistole, non separandosi mai dalla 357 magnum, tanto da farne mostra a due soggetti non meglio identificati. Di qui l'inammissibilità del motivo. 27.4. Il quarto motivo, riguardante la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, in relazione ai reati sub 3) e sub 9), è infondato. Il motivo si fonda sull'assunto che la Corte avrebbe fatto ricorso ad elusive clausole di stile, a fronte degli argomenti sui quali si fondavano le doglianze sollevate, cioè la non ravvisabilità dell'utilizzo del metodo mafioso e neppure della finalità di agevolare la consorteria, attesa la cessione delle armi ad un singolo affiliato o addirittura a soggetti non identificati. Deve nondimeno contestarsi l'assunto secondo cui la Corte, peraltro richiamando le valutazioni del primo Giudice, avrebbe fatto ricorso a clausole di stile. Le conclusioni che la Corte ha tratto in merito alla configurabilità dell'aggravante discendono infatti dalla complessiva analisi della posizione del AM, indicato come intraneo al clan, al punto da rivendicare orgogliosamente il fatto di essere «dilauriano» e fedele a TT IO. Ed invero la Corte ha posto in luce il ruolo attivo e funzionale del ricorrente, consistente in primo luogo nel rifornire il clan di armi. E' proprio in tale quadro e alla luce della piena condivisione delle logiche del clan che i reati sub 3) e sub 9) sono stati inseriti in consolidati scenari criminali e funzionali all'operatività dell'organizzazione. Non si è inteso affermare che debba ritenersi sufficiente la veste di appartenente al clan, ma si è invece voluto sottolineare che la disponibilità di armi da parte del ricorrente era riconducibile al suo ruolo, di per sé funzionale alle esigenze della consorteria, a prescindere dal fatto che le armi a sua disposizione fossero in concreto cedute ad un singolo affiliato o che di esse il AM potesse trattare la cessione a soggetti non meglio identificati. D'altro canto va rimarcato come il divieto alla definizione dell'acquisto da parte di PA TO, disposto in base a direttive volte ad impedire che i singoli si rifornissero autonomamente, non significhi che il PA intendesse avvalersi dell'arma per scopi estranei all'operatività del clan e che il AM a sua volta avesse voluto favorire il singolo e non quella più generale operatività: va sul punto rimarcato che il primo Giudice ha anche richiamato la conversazione del 31 agosto 2010 (pagg. 87 e 88), nel corso della quale, nel parlare del fallito acquisto, il AM aveva fatto riferimento anche alle ragioni di tale acquisto, alla luce della situazione venutasi a determinare in conseguenza dell'omicidio DI. 101 A Inoltre con riguardo al capo 9), non rileva l'esibizione dell'arma a soggetti non identificati, in quanto l'aggravante è stata correlata ai fatti di detenzione e porto delle due pistole, che in realtà il AM ha riferito di portare con sé, tanto da poterle esibire, ciò rientrando dunque pienamente, a prescindere dalla sorte ultima delle pistole, nello scenario criminale, funzionale all'operatività dell'organizzazione, invocato dalla Corte territoriale e strettamente connesso al ruolo attivo ricoperto dal AM nell'interesse del clan. Di qui la configurabilità dell'aggravante e l'infondatezza del pur suggestivo motivo di ricorso, tenendo anche conto del principio generale per cui l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 è applicabile ai reati fine in materia di armi, anche a carico di chi sia chiamato a rispondere della partecipazione alla consorteria mafiosa (Cass. Sez. 6, n. 9956 del 17/6/2016, dep. nel 2017, Accurso, rv. 269717). 27.5. Il quinto motivo è invece inammissibile, perché volto ad una diversa valutazione di merito in ordine alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, senza l'individuazione di effettivi vizi di legittimità o di motivazione. La Corte ha valorizzato in particolare la gravità dei reati, da intendersi non come valutazione astratta degli stessi ma come apprezzamento della loro concreta rilevanza e offensività, secondo quanto peraltro in generale ritenuto anche dal primo Giudice, in rapporto alla posizione di quei soggetti che erano gravati da partecipazione alla consorteria con ruolo di rilievo e con la commissione di ulteriori reati-fine. Si tratta di valutazione non arbitraria, essendo ai fini delle attenuanti generiche rimesso al Giudice di merito di apprezzare gli elementi positivamente valutabili e quelli che per contro ostano al riconoscimento delle attenuanti atipiche, senza necessità di soffermarsi su ogni specifico ulteriore parametro (sul punto si ribadisce che «nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione»: Cass. Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, rv. 259899; Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, rv. 248244). D'altro canto il ricorrente ha solo prospettato la necessità della valutazione di tutti i canoni di cui all'art. 133 cod. pen. ma non ha specificamente indicato la significatività dell'uno o dell'altro parametro, avendo dunque avuto di mira semplicemente una nuova valutazione, se del caso più favorevole, ciò che non è consentito in questa sede. 102 28. E' infondato il ricorso presentato nell'interesse di SE NI (punto 14 del «Ritenuto in fatto>>). 28.1. Il primo motivo dell'Avv. Cantelli e il primo motivo dell'Avv. Biffa possono essere esaminati congiuntamente. Nessuno dei due si confronta con l'esatto tenore della motivazione e comunque è idoneo ad insinuare fratture logiche nella ricostruzione della Corte. I Giudici di merito hanno dato in generale conto dell'esistenza di un'articolata struttura associativa, in tale quadro inserendo le figure di vertice del sodalizio, tra le quali erano ricompresi AN DA e AN RO, i quali figurano costantemente nelle trame illecite organizzate dalla consorteria. D'altro canto è stato posto in luce come uno degli elementi da cui era possibile trarre il convincimento dell'esistenza di una struttura stabile e organizzata era costituito dalla remunerazione che i sodali ricevevano per il contributo fornito, remunerazione che nel gergo dei partecipi era denominata la settimana» in relazione alla cadenza dei pagamenti. Orbene, a tale sodalizio apparteneva il EN, il quale non solo era in stretto contatto con i AN per la movimentazione di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti, ma era pienamente a conoscenza delle logiche associative e fra l'altro riceveva «la settimana», come posto in luce dallo stesso EN nella conversazione del 6 marzo 2010 (da pag. 266 a pag. 275 della sentenza impugnata e in particolare a pag. 274). Proprio tale elemento vale a corroborare l'inserimento nel sodalizio dedito al narcotraffico e con esso all'interno del clan, in ragione della stretta dipendenza dell'organizzazione del narcotraffico dai vertici del clan, dell'assoggettamento di coloro che vi erano addetti all'assetto organizzativo predisposto dagli stessi vertici nonché della correlazione tra l'attività volta al narcotraffico e l'esistenza stesa del clan, che da esso ricavava la gran parte delle risorse. D'altro canto, contrariamente a quanto prospettato nei motivi di ricorso, plurimi elementi valorizzati dai Giudici di merito hanno confermato che venivano organizzate operazioni riguardanti gli stupefacenti, che venivano trasportati in vetture all'uopo predisposte («a sistema»), come risulta anche dai colloqui intercorsi con il EN, e venivano poi custoditi in luoghi idonei, previamente individuati, costituiti da locali o «garages», presi in locazione. In tale quadro va fra l'altro rimarcato il sequestro di un elevatissimo quantitativo di hashish e di marijuana, effettuato in Orta di Atella, il 17 marzo 2010, proprio sulla base delle conversazioni intercorse tra il SE, il EN e il AN, con contestuale arresto anche del SE, per questo fatto 103 separatamente giudicato, anche se in concreto il reato è stato unificato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. in questa sede. Su tali basi i Giudici di merito hanno correttamente inserito nel medesimo contesto operativo anche il SE, che ha da un lato ammesso in uno scritto la sua adesione, pur ricondotta a particolari condizioni, anche di tipo economico, e ha dall'altro mostrato, come rilevato nella sentenza impugnata, di far proprio il programma associativo, con la prospettiva di ricevere a sua volta la settimana», come riconosciuto dal ricorrente nella conversazione del 17 marzo 2010 (pag. 294). La Corte ha anche posto in luce il contributo che il SE aveva in concreto già fornito e avrebbe dovuto continuare a fornire al sodalizio, costituito dal reperimento di idonei locali per l'occultamento e la custodia della droga e il trasferimento dei veicoli. Se è dunque vero che il ruolo del SE si è manifestato in un arco di tempo ristretto, è vero anche che, come posto in rilievo dai Giudici di merito, egli ha condiviso dall'inizio il programma della consorteria al fianco del EN - che a lui si rivolgeva anche per farsi coadiuvare nella movimentazione della droga (sul punto la conversazione richiamata a pag. 264, relativa all'invito rivolto al SE di prendergli un campione di droga, indicata, fuori contesto, come «legno»), fino al punto di pregustare, come sottolineato dalla Corte, il prossimo pagamento della settimana», ed ha in concreto fornito un contributo significativo, coadiuvando il EN nella detenzione e cessione di un cospicuo quantitativo di cocaina e poi occupandosi di reperire un locale da prendere in locazione, del quale egli stesso si era intestato il relativo contratto. Ciò significa che non può parlarsi di accordo per il futuro o di programma di futura partecipazione, bensì di immanente condivisione delle finalità della consorteria e di azione concretamente idonea ad assicurarne la realizzazione, il che connota quel ruolo dinamico e funzionale nel quale consiste la partecipazione ad un sodalizio. 28.2. Sempre congiuntamente possono esaminarsi il secondo motivo dell'Avv. Cantelli e il secondo motivo dell'Avv. Biffa. Il tema è in questo caso quello della concomitante partecipazione alle due associazioni. In via generale si richiamano le considerazioni formulate in ordine alla configurabilità dei due reati. Relativamente alla posizione del SE, va considerato quanto si è già avuto modo di rilevare: secondo la ricostruzione dei Giudici di merito il contributo fornito al narcotraffico, gestito dai vertici del clan, implicava altresì 104 partecipazione a quest'ultimo, con la piena consapevolezza della riconducibilità dell'attività agli interessi del clan Di LA. Si è sul punto sottolineato come il SE avesse in effetti condiviso la complessiva logica criminale, al punto da essere a conoscenza della natura armata del gruppo e dell'utilizzo di armi da parte degli associati (come ribadito dalla Corte a pag. 295 in relazione a conversazione con EN del 6 marzo 2010), circostanza rilevante ben oltre la mera constatazione della disponibilità di armi, essendo idonea a qualificare i personaggi di vertice. Va del resto rimarcato che, secondo quanto si è più volte avuto modo di osservare, le due fattispecie associative risultano integrate in ragione dell'esistenza di un clan di stampo camorristico, avente una finalità di egemonia territoriale, aperta ad ogni tipo di supremazia, ma in concreto primariamente dedito ad un'attività strutturata e organizzata, avente ad oggetto il traffico di stupefacenti. Il contributo del SE è venuto ad inserirsi dunque nell'organizzazione funzionale al narcotraffico ma sulla base di un disegno facente capo al clan e ai suoi vertici, essendo peraltro noto al ricorrente come questi operassero sul territorio: in tale quadro va anche richiamata la parte della conversazione del 17 marzo 2010 (pag. 293) nella quale il EN ricorda al SE che «qua si paga con la pelle», espressione che lascia ben poco margine di incertezze in ordine al tipo di assetto nel quale si inquadravano le attività in corso. Pertanto la dipendenza dai vertici dell'operatività del SE, a fianco del EN, e dello stesso pagamento della «settimana», vale a suggellare la duplice partecipazione attribuita dai Giudici di merito al ricorrente, sulla base di una corretta ed esauriente analisi del compendio probatorio. 28.3. Il terzo motivo sia dell'Avv. Cantelli sia dell'Avv. Biffa concerne il capo 25). Si tratta in questo caso di motivo inammissibile, in quanto semplicemente volto a contestare la ricostruzione operata dalla Corte, solo al fine di proporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie, in assenza della segnalazione di effettive lacune o fratture logiche nell'analisi dei Giudici di merito. In realtà tutt'altro che illogicamente la Corte ha valorizzato due conversazioni intercettate (una tra EN e tal FR, un'altra tra il SE e il EN), per giungere alla conclusione che il ricorrente aveva partecipato al prelievo e trasporto di 3 o 4 chilogrammi di cocaina. L'interpretazione del colloquio con il citato FR, nel quale il EN aveva segnalato che il SE si era «trovato sul fatto» è stata condotta con rigore logico, essendosi in realtà osservato come ciò in quel peculiare contesto non stesse ad indicare una occasionale e casuale presenza ma al contrario il 105 coinvolgimento del SE nell'operazione, essendo impensabile che un estraneo potesse essere messo al corrente del trasporto di una considerevole quantità di droga del sodalizio, fermo restando che nella circostanza al SE era stato consentito di prelevare un cucchiaino di sostanza stupefacente. Inoltre l'episodio è stato inserito nel contesto dei rapporti con il EN e con i due AN, a fondamento della partecipazione del ricorrente alla consorteria, ulteriormente suffragata dalla conversazione del 10 marzo 2010 di cui si è avuto modo di parlare, riguardante l'ausilio richiesto dal EN per la consegna di un campione «di quella roba». Si tratta dunque di un insieme di valutazioni non apodittiche e illatorie, ma coerenti e logiche, fondate su una non arbitraria interpretazione delle conversazioni intercettate, propiziata anche dal quadro complessivo dell'operatività del EN all'interno del sodalizio. 28.4. E' manifestamente infondato il quarto motivo dell'Avv. Cantelli, riguardante la qualificazione del fatto di cui al capo 21) ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. In realtà con valutazione sintetica, ma incisiva e concludente, la Corte territoriale ha valorizzato in senso contrario sia il quantitativo dello stupefacente oggetto dell'operazione, risultante dalle stesse conversazioni intercettate e corrispondente dunque a chili di sostanza, sia il contesto organizzato dell'operazione, riconducibile alle logiche di un sodalizio capace di movimentare sulla base di un capillare assetto territoriale svariati chilogrammi di droga di varie specie. E' dunque agevole rilevare come, a prescindere dalla maggiore o minore rilevanza del contributo del ricorrente, ostassero decisamente alla qualificazione invocata sia il dato ponderale sia le circostanze e modalità dell'azione, compiuta con la consapevole partecipazione del ricorrente, autorizzato a prelevare, si ribadisce, anche una piccola quantità di cocaina. 28.5. E' infondato il quinto motivo dell'Avv. Cantelli e il quarto motivo dell'Avv. Biffa. Il reato di cui al capo 25) era funzionale alle esigenze del sodalizio e volto ad agevolare l'operatività del clan, che dalla droga ricavava le entrate che ne consentivano l'esistenza e lo sviluppo. L'intera ricostruzione dei Giudici di merito è volta a dar conto di tale assunto. Si è osservato che l'episodio risale al 6 marzo 2010, mentre solo dieci giorni più tardi il SE avrebbe manifestato il proprio atteggiamento di condivisione delle logiche del sodalizio, pregustandosi «la settimana». 106 Sta di fatto però che l'aggravante prescinde dalla diretta partecipazione alla consorteria, implicando la destinazione dell'azione ad agevolarne l'azione. Inoltre Giudici di merito hanno sottolineato come dalla serie di conversazioni intercettate in quelle fatidiche giornate fosse emersa la volontà del SE di partecipare e di dare il proprio fattivo contributo. Fra l'altro proprio la lunga conversazione del 6 marzo 2010 (riportata alle pagg. 266 e segg.) ha disvelato non solo la diretta correlazione dell'operazione alle esigenze del clan, ma anche il concreto contributo del SE, segnalato dal EN al AN: tenendo conto che il SE era a conoscenza della natura armata del sodalizio e della caratura dei personaggi, è coerente la conclusione che il reato di cui al capo 25) fosse stato compiuto dal SE, essendo a conoscenza della finalità perseguita primariamente dal EN di agevolare l'operatività della consorteria, alla resa dei conti condividendola e facendola propria. 28.6. Inammissibile risulta il sesto motivo dell'Avv. Cantelli e il quinto motivo dell'Avv. Biffa in ordine al trattamento sanzionatorio. In questo caso la doglianza è risultata volta a sollecitare un diverso giudizio di merito, oltre i limiti dello scrutinio di legittimità, senza reale confronto con la motivazione della Corte. In primo luogo va sottolineato che il ricorrente ha fruito delle attenuanti generiche. Peraltro le stesse sono state reputate non più che equivalenti alle contestate aggravanti, giudizio di comparazione non arbitrariamente fondato sulla negativa personalità del reo, rappresentata dai suoi precedenti specifici in materia di stupefacenti. Si tratta di valutazione in linea con i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. a prescindere dall'assertiva valorizzazione del comportamento processuale e del contributo fornito dal ricorrente, che peraltro la Corte ha reputato non marginale, nonostante il solo recente inserimento nella consorteria. Ciò vale evidentemente, in assenza dell'indicazione specifica di vizi nel ragionamento della Corte, anche per la complessiva entità della pena, nella quale è confluito l'aumento per la continuazione con il reato separatamente giudicato. 29. Il ricorso presentato nell'interesse di ON UI (punto 12 del Ritenuto in fatto») è solo parzialmente fondato. 29.1. Il primo articolato motivo è infondato. Esso è volto a contestare la partecipazione del ricorrente alle due associazioni, sia con riguardo al tipo di contributo, che il predetto avrebbe 107 fornito, sia con riferimento alla prova, dalla quale è stata desunta tale partecipazione. In ogni caso mira a contrastare almeno l'inquadramento nella compagine dedita al narcotraffico. Va in primo luogo osservato che la Corte, avvalendosi anche dell'analisi del primo Giudice, ha valorizzato le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, da esse desumendo il contributo che il ON aveva fornito. Al riguardo deve rilevarsi che uno dei passaggi su cui la motivazione si fonda è costituito dal rilievo che il ON, già condannato con sentenza della Corte di assise di appello di Napoli per la partecipazione al clan Di LA, riferita a periodo successivo al 2000, fino ad epoca prossima alla sentenza di condanna, in primo grado pronunciata nel 2006, non ha manifestato alcuna volontà di rescissione dei suoi legami con il clan, che i collaboratori di giustizia hanno invece confermato anche per il periodo successivo alla sua scarcerazione, avvenuta nel 2007. Vuol dirsi cioè che alla base del riconoscimento della partecipazione del ON al clan Di LA vi è la constatazione di un legame duraturo, protrattosi anche dopo la prima condanna e in concreto confermato dalle propalazioni dei collaboratori. In tale prospettiva sono state lette in particolare le dichiarazioni di PI e PR, che, pur riferite al legame del ON con il clan, allorché il ricorrente godeva della fiducia dei vertici e si occupava della tutela di NZ Di LA, hanno posto in luce la perdurante fedeltà del ON al clan, anche dopo la scissione. Ma soprattutto sono state valorizzate le dichiarazioni di PA LO e di PA TO. Il primo ha tratteggiato il ruolo del ON nel corso degli anni e ha riferito che dopo la scarcerazione il predetto aveva avuto da MA Di LA l'incarico di tenere la contabilità, cioè di annotare gli introiti e le uscite su fogli di carta e di procedere a fine mese al rendiconto, fermo restando che la cassa era custodita da altro soggetto;
ha aggiunto il PA LO che dopo qualche tempo tuttavia era risultato che il ON non riusciva a stare dietro alla contabilità e il relativo compito era stato affidato a tre persone, tra cui TT IO, mentre il ON aveva partecipato in rappresentanza del clan ad incontri con esponenti del clan scissionista, in particolare con IT IO. PA TO ha invece fatto riferimento ad episodi (ad esempio quello concernente LI) in cui all'uscita di denaro, gestito dal cassiere Stornaiuolo, doveva corrispondere la redazione di bigliettini, che avrebbero dovuto consegnarsi al contabile, in particolare al ON, che all'epoca, secondo quanto 108 precisato dal PA, teneva la contabilità generale, includente tutte le entrate e le uscite. A riscontro del ruolo svolto dal ON la Corte ha rilevato che nella contabilità rinvenuta nel 2010 presso l'abitazione di EL TI figuravano alcune annotazioni, tra le quali talune recanti sigle che erano riferibili a ON, incaricato di consegnare il denaro a titolo di onorario ai legali di spacciatori affiliati al clan. Le censure formulate dal ricorrente in ordine all'attendibilità dei contributi dei collaboratori di giustizia sono volte in realtà a sollecitare una diversa valutazione, facendo leva su profili di merito o su discrepanze che la Corte ha già considerato non incidenti sul nucleo essenziale delle propalazioni, dovendosi peraltro considerare la complessità del narrato e la concreta possibilità di modeste divergenze su aspetti secondari (che peraltro con riguardo ai Capassi sono state in generale valorizzate come espressive di effettiva autonomia delle propalazioni). Ed invero è stato posto in luce il fatto che le modalità di tenuta della contabilità presupponevano determinati passaggi, con attribuzione a uno o più soggetti del compito di trattenere i foglietti recanti l'indicazione degli esborsi in vista del rendiconto mensile. D'altro canto sul punto si è manifestata piena convergenza tra le dichiarazioni dei collaboratori, essendo inoltre emerso che la contabilità aveva peculiari caratteristiche con specifica indicazione di sigle e di nomi. In tale quadro è parimenti risultato che per alcuni mesi (in un lasso di tempo comunque definito) la tenuta della contabilità era stata affidata al ON, anche se si è manifestata una qualche discrepanza in ordine alla concreta durata di tale incarico: il ricorrente ha cercato di proporre un'alternativa, minuziosa ricostruzione delle vicende che hanno fatto da sfondo a tale assetto, peraltro non considerando che nella sostanza i collaboratori, pur a ritroso, hanno fatto riferimento a quanto aveva formato oggetto da parte loro di diretta conoscenza e hanno inoltre descritto i tratti essenziali dello scenario in cui tali vicende si inserivano, con il succedersi dei vari incarichi, in una situazione di fibrillazione organizzativa, con la conseguenza che le prospettazioni difensive non valgono a disvelare profili di radicale inattendibilità delle propalazioni con riguardo alla sostanza di quanto asserito sul conto del ON, nell'arco di tempo preso inconsiderazione. Non sono stati a ben guardare posti in evidenza vizi di manifesta illogicità della motivazione, mentre esclusivamente di merito risultano le articolate deduzioni volte a proporre ricostruzioni alternative di fatti e situazioni e ad accreditare la scarsa verosimiglianza dell'affidamento di incarichi a soggetto che 109 poteva essere considerato nel clan come il responsabile involontario dell'arresto di Di LA NZ, propiziato dall'asserita mancanza di cautela proprio del ON. Quanto poi al ruolo di rappresentante del clan in incontri con esponenti del clan scissionista, il ricorrente ha posto in luce che IT IO aveva parlato di un solo incontro, cui aveva partecipato il ON, elemento che la Corte ha tutt'altro che illogicamente considerato un riscontro del ruolo attivo in concreto svolto dal ricorrente nell'epoca susseguente alla sua scarcerazione. Va anche considerato che, come correttamente rilevato dalla Corte, non deve confondersi la tenuta della contabilità per un lasso di tempo limitato con la valenza delle sigle contenute nella contabilità recuperata presso l'abitazione di TI nel 2010: queste ultime, quand'anche non riferibili allo stesso periodo nel quale il ON era stato incaricato della tenuta, valgono comunque a segnalare il ruolo attivo del ricorrente per conto del clan, essendo risultato che egli riceveva denaro da destinare a pagamenti nell'interesse del gruppo, in particolare in favore di avvocati di spacciatori affiliati. D'altronde la Corte si è soffermata anche sull'ulteriore doglianza riguardante la sottoposizione del ON negli anni successivi alla scarcerazione a misure di controllo e prevenzione, rilevando come tale elemento non valesse a disarticolare la ricostruzione proposta, ché anzi era emerso che le misure erano state ad un certo punto aggravate proprio in ragione delle molteplici violazioni delle prescrizioni (pag. 339 della sentenza impugnata). 29.2. Se dunque sul piano della prova, le doglianze difensive risultano infondate, altrettanto deve ritenersi con riguardo alla concreta configurabilità della partecipazione al clan. Ha rilevato la Corte come quello stesso soggetto che certamente ricopriva incarichi fiduciari prima del suo arresto, avesse continuato anche in epoca successiva a svolgere un ruolo attivo nell'interesse del clan, nei termini descritti dai collaboratori di giustizia e suffragati dalla documentazione rinvenuta. A ciò sono state aggiunte le significative frequentazioni del ON negli anni presi in considerazione, essendo emerso che lo stesso era comparso in numerose videoregistrazioni, a fianco di soggetti certamente affiliati al clan, come AN DA e AN RO, RE GI, TR EN, IZ EN, TI TO, Di LA TO, TT IO e altri. Si tratta di elementi che sono stati reputati correttamente come idonei a suffragare l'assunto accusatorio di un'effettiva e perdurante partecipazione, in assenza di qualsivoglia segnale volto a manifestare l'intendimento di interrompere ogni legame. 110 Ma al tempo stesso la Corte ha ritenuto che potesse reputarsi provata anche la partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, avverso la quale sono stati formulati i maggiori rilievi. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la Corte ha in realtà non illogicamente rilevato che il ON non solo era stato indicato da PR IO come dedito a traffici in materia di stupefacenti con il sistema dei passaggi di mano», ma successivamente, nel corso di un controllo del 2012, era stato rinvenuto in possesso di una somma in contanti di euro 4.100,00 di cui non aveva dimostrato la provenienza, elemento attestante la disponibilità di denaro liquido coerente con guadagni illeciti correlati al traffico di stupefacenti. Ma soprattutto la Corte ha osservato che il ON, ricoprendo gli incarichi fiduciari di cui s'è detto, aveva piena consapevolezza dell'inerenza al clan della gestione del narcotraffico e in concreto, allorché si era occupato della contabilità del clan, includente, quale sua voce fondamentale, le entrate relative al traffico di stupefacenti, aveva avuto modo di offrire ai vertici un contributo rilevante sia ai fini del rendiconto di entrate e uscite sia in particolare ai fini della concreta gestione del narcotraffico, di cui erano stati sinteticamente espressi i valori ad esso relativi. In tale quadro la Corte ha rilevato come tutte le risultanze dimostrassero che comunque il ON si occupava di aspetti riguardanti le vicende connesse al narcotraffico, in tale ambito assumendo peculiare rilevanza anche il concreto pagamento di onorari destinati ai legali di spacciatori affiliati al clan. Ciò val quanto dire che il ON è stato correttamente considerato partecipe dell'associazione di stampo camorristico cui era affiliato da molti anni e cui aveva continuato ad essere fedele, con un ruolo attivo: in tale ambito è stato dato conto della stretta correlazione al clan del narcotraffico e si è rilevato come un ruolo strumentale inerente al clan, implicante tuttavia partecipazione all'andamento del narcotraffico, costituisse altresì la base per reputare il ON inserito anche nella complessiva struttura cui era affidato lo svolgimento dell'attività più redditizia, tale da qualificare primariamente l'operatività del clan, solo in tale quadro potendosi aggiuntivamente valorizzare anche il riferimento ai passaggi di mano». Si tratta di ricostruzione che, coerentemente con le premesse di carattere generale in ordine alla configurabilità delle due associazioni, strettamente all'inquadramento della correlate e coordinate, giunge correttamente partecipazione del ricorrente nelle due associazioni. 29.3. In tale prospettiva deve reputarsi infondato anche il motivo aggiunto, incentrato sull'ulteriore valorizzazione degli stessi temi già posti a fondamento del primo motivo. 111 Va del resto considerato come la Corte non si sia affatto limitata ad un'elencazione di contributi dichiarativi, avendo valutato e confrontato il rispettivo spessore e la concreta concludenza delle propalazioni, inserite in un quadro unitario, idoneo a suffragare la partecipazione alle due associazioni. D'altro canto va rimarcato come le dichiarazioni dei collaboratori che avevano maggiormente parlato del ruolo fiduciario svolto dal ON a fianco di NZ Di LA siano state debitamente valutate in rapporto alle altre risultanze probatorie, fermo restando che alla base di ogni ragionamento vi è stato comunque il rilievo che il clan era primariamente dedito al traffico di stupefacenti e che quindi le entrate erano riconducibili a tale settore, con la conseguenza che l'ausilio ad un organo di vertice di per sé implicava un più ampio coinvolgimento nelle vicende del clan, coinvolgimento che nella fase successiva aveva avuto varie forme di manifestazione, compresa quella inerente alla tenuta della contabilità, evidentemente funzionale all'operatività della consorteria in tutte le sue forme. La Corte ha debitamente valutato il contributo dei fratelli PA e della documentazione reperita, avendo posto in luce la concludenza di tali elementi, mentre non è apprezzabile la mancata valutazione di risultanze di per sé idonee a disarticolare per intero la ricostruzione proposta, dovendosi tener conto della sostanziale convergenza del fatto della tenuta della contabilità in un contesto particolarmente difficile, contrassegnato da vicissitudini di varia specie e dall'arresto di personaggi di rilievo. I riscontri sono stati rinvenuti sia attraverso la riscontrata convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori sia attraverso la conferma riveniente dalla documentazione reperita. Di qui la complessiva infondatezza dei motivi inerenti al merito della responsabilità. 29.4. Il secondo motivo è fondato solo con riferimento alla misura di sicurezza. Relativamente all'aggravante dell'associazione armata, la Corte ha in via generale osservato come la disponibilità di armi fosse nota agli affiliati, avuto riguardo alla natura del clan e anche all'utilizzo di ronde armate. In ogni caso il clan cui apparteneva il ON era appena uscito da una faida con gli scissionisti e dunque anche il ricorrente aveva modo di avvedersi della disponibilità di armi. Va aggiunto che se da un lato non è emerso che il ON fosse armato, tuttavia la contestata aggravante non è correlata alla disponibilità di armi da parte di ciascuno ma ad un diverso coefficiente, rilevante ex art. 59 cod. pen. e rappresentato dalla concreta prevedibilità di quella disponibilità da parte della 112 consorteria, ciò che la Corte ha nel complesso accreditato in modo non manifestamente illogico. Non arbitrariamente sono state negate le attenuanti generiche sulla base delle risultanze del casellario giudiziale, che ha anche fondato il giudizio sull'applicazione in concreto della contestata recidiva. La Corte ha infatti rilevato come i compiti fiduciari che il ON aveva continuato a svolgere, nonostante la precedente condanna, valesse ad attestare la sua specifica capacità criminale, ciò che all'evidenza costituisce il riscontro di quella maggior colpevolezza e pericolosità su cui deve riposare il giudizio in ordine all'applicazione della recidiva, fermo restando che le generiche possono fondarsi sul rilievo di elementi positivamente valutabili, che nel caso di specie non sono stati specificamente indicati, essendosi contestata l'adeguatezza della valutazione, con censura che finisce per risolversi in un rilievo di merito, non consentito in questa sede. Analogo ragionamento va ripetuto per la concreta determinazione della pena, reputata congrua alla luce di tutti gli elementi che connotano la fattispecie sulla base di una valutazione che non risulta in concreto censurabile. E' invece del tutto mancante la motivazione in relazione alla conferma della misura di sicurezza. Si è già rilevato (cfr. il punto 16.2. del «Considerato in diritto») che secondo il più recente orientamento interpretativo «nel caso di condanna per reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen. non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante, al riguardo, una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo malavitoso, che può essere superata quando siano acquisiti elementi idonei ad escludere in concreto tale pericolosità»> (Cass. Sez. 6, n. 44667 del 12/5/2016, Camarda, rv. 268678). Ciò significa che, qualora vengano prospettati elementi dai quali possa risultare la mancanza in concreto della pericolosità, gli stessi devono essere sottoposti a specifica valutazione, al fine di stabilire se la presunzione semplice possa o meno dirsi superata. Ma nel caso di specie a fronte delle doglianze prospettate la Corte ha omesso sul punto qualsivoglia valutazione. Di qui l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata solo limitatamente alla misura di sicurezza. 30. Le posizioni di AM IA e di LA NC devono essere esaminate congiuntamente (punti 31 e 32 del «Ritenuto in fatto>>). 113 30.1. In primo luogo è inammissibile ogni doglianza dagli stessi formulata con riguardo al capo 24), riguardante la fornitura di circa un chilogrammo di hashish in favore di AN RO, che avrebbe poi dovuto utilizzarla per l'ulteriore spaccio gestito dal clan. Il motivo aggiunto sul punto formulato da LA riguardante la formulazione dell'imputazione non trova riscontro in censure sollevate dinanzi alla Corte di appello ed è dunque di per sé inammissibile. In ogni caso l'imputazione risulta formulata in termini specifici, delineando le condotte addebitate agli imputati e il loro oggetto, oltre che il destinatario e la finalità della cessione. In concreto la Corte ha correttamente rilevato come l'operazione, emergente dalle conversazioni intercettate il 6 ottobre 2009, fosse stata ammessa dallo stesso AN CI e come fosse nitidamente interpretabile sulla base di quelle conversazioni la condotta dei due ricorrenti, i quali tenevano custodita la droga (un chilo di «fumo») in un luogo ad essi noto ed avevano poi concordato il prezzo, procedendo quindi alla consegna dello stupefacente, prelevata dal AM, accompagnato da altro soggetto (si rinvia alla sequenza delle conversazioni richiamata dalla Corte a pag. 248). 30.2. La Corte ha inoltre rilevato sulla base di elementi, che sono stati correttamente ed esaurientemente valutati, che il AM e il LA erano dediti a traffici in materia di stupefacenti, svolgendo opera di intermediazione. A tal fine sono state richiamate la conversazioni dell'8 agosto 2009, in cui AM invita il LA a non far conoscere ai cliente il nome dei fornitori e in cui si parla di un'occasione persa, avendo i fratelli AN preferito rivolgersi altrove, quella del 4 settembre 2009 in cui il AM parla con LA di colloqui con soggetto interessato all'acquisto di hashish e marijuana e in cui si parla di un controllo della Guardia di Finanza che aveva portato all'arresto dell'acquirente di un quantitativo fornito dal AM, quella del 15 settembre 2009 in cui il AM parla della custodia di un quantitativo di droga in giacenza, che si teme possa essere scoperto (pagg. 248 e segg.). Inoltre la Corte ha sviluppato il ragionamento giungendo sulla base delle risultanze acquisite, costituite essenzialmente dalle conversazioni intercettate, alla conclusione che AM e il LA erano legati al sodalizio dedito al narcotraffico -e per esso ai fratelli AN- da un continuativo rapporto di fornitura, tale per cui essi stessi avrebbero dovuto considerarsi partecipi al medesimo sodalizio. 30.3. E' proprio con riferimento a tale aspetto che sono stati formulati i rilievi più incisivi nel primo motivo e nel motivo aggiunto del AM, nonché nel 114 primo motivo e nel primo motivo aggiunto del LA, volti a contestare la configurabilità della partecipazione e dell'affectio societatis. Sul punto si osserva che il primo Giudice ha tratto dalle conversazioni la prova dello stabile rapporto funzionale allo spaccio di stupefacenti. La Corte ha parimenti ritenuto che le risultanze, essenzialmente costituite dalle conversazioni, stessero a dimostrare una collaborazione stabile, finalizzata all'esecuzione di un numero indeterminato di reati, con i due ricorrenti nella veste di fornitori. Va invero rilevato -sulla base di un orientamento consolidato- che è certamente configurabile la partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico da parte di fornitori, seppur non esclusivi, i quali manifestino costante disponibilità a fornire le sostanze che il sodalizio provvede a spacciare, così da dare vita ad un rapporto durevole (Cass. Sez. 6, n. 566 del 29/10/2016, dep, nel 2015, dep. nel 2016, Nappello, rv. 265764). E' stato anche rilevato che non vale ad escludere la configurabilità della partecipazione la diversità di scopi personali e degli utili che i singoli, fornitori e acquirenti, si propongano di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale, a fronte di una durevole comunanza di scopo (Cass. Sez. 3, n. 6971 del 8/7/2016, dep. nel 2017, Bandera, rv. 269150; Cass. Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. nel 2016, Addio, rv. 265945). Va però pur sempre rilevato che un'associazione dedita al narcotraffico presuppone un accordo illecito permanente, teso alla realizzazione di un numero indeterminato di delitti, assicurato da un supporto strumentale idoneo a conferire all'accordo una concreta offensività (Cass. Sez. 4, n. 22824 del 21/4/2006, Qose, rv. 234576). A tale stregua la partecipazione implica la consapevole condivisione di quell'accordo permanente e l'attribuzione al contributo di ciascuno di un significato, in vista dell'attuazione di quell'accordo. Non è dubbio dunque che non rilevi la diversità degli scopi individuali della partecipazione, essendo invece decisivo l'agire nel quadro di un'operatività comune. Sta di fatto che ogni soggetto deve muoversi all'interno di una cornice comune, che implica una strutturazione e riconoscibilità del contributo fornito, cui deve nel contempo ricollegarsi sia la volontà di ciascuno di far parte sia la volontà degli altri di far conto su quella partecipazione. Proprio da ciò sorge l'esigenza di un approfondimento della posizione del fornitore, la quale può essere variamente caratterizzata, anche quando si connoti in termini di continuità, ben potendosi prospettare non tanto la non necessità del contributo ma la sua sostanziale indipendenza dal quadro operativo comune, sia 115 per la mancanza della volontà del singolo di far parte del sodalizio sia per l'eventuale mancato riscontro della volontà degli altri di far conto su quel contributo. In tale prospettiva si è rilevato che «in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile riconducibile alla "affectio societatis" -, può ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica, attraverso l'esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo» (Cass. Sez. 5, n. 32081 del 24/6/2014, Cera, rv. 261747). E si è nella medesima ottica osservato che assumono rilievo la quantità e periodicità dei rapporti, la regolare cadenza degli acquisti, in relazione ai quali gli acquirenti possono contare su una fonte di approvvigionamento e i fornitori di una linea di smercio, le condizioni che caratterizzano le singole operazioni (in tal senso si richiama ancora Cass. Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. nel 2016, Nappello, cit.). 30.4. Orbene, alla luce di tale analisi si rileva come la Corte territoriale abbia proceduto ad una completa verifica del materiale probatorio, ma abbia poi daro procedutavad una lettura delle stesse non finalizzata a cogliere la precisa strutturazione del rapporto intercorrente tra il AM e il LA da un lato e i due AN, quali esponenti del clan, dall'altro, ma solo il dato estrinseco di un'indefinita disponibilità a fornire sostanza stupefacente ai predetti, pur intesi quali esponenti del clan. Sono state invero richiamate conversazioni, non illogicamente riferite alla materia degli stupefacenti e al relativo traffico, nelle quali i due ricorrenti hanno mostrato di essere consapevoli dell'esistenza del sodalizio facente capo ai Di LA, del ruolo in esso svolto dai due AN (conv. dell'8 agosto 2009, pag. 312), dell'epoca «dell'oro», in cui il mercato della droga era dominato dalla figura di AO Di LA (conv. dell'8 settembre 2009, pag. 314). Sono state inoltre richiamate conversazioni nelle quali si è dato conto di rapporti con i AN per traffici in materia di stupefacenti, dell'attesa di quantitativi procurati in GN da AN DA (conv. del 5 ottobre 2009, pag. 250), di affari mancati (conv. dell'8 agosto 2009 a pag. 312), di debiti non del tutto onorati (conv. del 15 settembre 2009, pag. 249), di disguidi sorti in 116 merito ad una fornitura fatta ai AN (conv. del 25 settembre 2009, pag. 315). Si è infine fatto riferimento a conversazioni, riguardanti in special modo il LA, nelle quali sono emersi contrasti tra il AN DA da un lato e il RO e il LA dall'altro in ordine al prezzo troppo basso al quale era stata venduta una partita di droga, mentre il DA era in GN (conv. del 28 gennaio 2010 a pag. 316), in cui il LA ha formulato doglianze per il mancato pagamento di una fornitura acquistata con la sua intermediazione (conv. del 13 febbraio 2010, pag. 318, nella quale il DA esclude di poter prelevare somme dalla cassa destinata al pagamento degli affiliati), e in cui il AN, dopo il suo arresto, parla con la moglie e il figlio del LA, nominandolo come «compagno mio» (conv. tratta dalle ambientali registrate tra il dicembre 2010 e il gennaio 2011, pag. 319). Orbene, si tratta di un'ampia panoramica di dati probatori, che correttamente sono stati intesi come idonei a disvelare una consuetudine di rapporti illeciti in materia di stupefacenti. Ma a ben guardare tali dati non sono stati esaminati per trarne con precisione le linee guida di un rapporto non solo continuativo ma anche strutturato, in funzione dell'individuazione dell'oggetto e dell'entità delle transazioni, della periodicità delle stesse, del tipo di condizioni economiche che le caratterizzavano, così da renderle tipiche о comunque specificamente riconducibili a quella categoria di fornitori, delle modalità e dei tempi di pagamento (essendo particolarmente indicativi di un rapporto strutturato consegne a credito ripetute, implicanti che i pagamenti avvengano in conseguenza dell'ulteriore spaccio di quanto acquisito). D'altro canto se, come rilevato, non illogicamente si è parlato di continuatività di rapporti, non si è tenuto conto di alcune risultanze meritevoli di preciso inquadramento, ai fini della qualificazione della posizione dei due ricorrenti: in particolare è emerso che in certi casi erano gli stessi AM e LA a rifornirsi o a ripromettersi di rifornirsi dai AN;
inoltre nella conversazione del 25 settembre 2009 (pagg. 315 e 316) lo stesso AM, nel riferire quanto appreso da RO AN, afferma che il DA aveva definito quello con il NC, cioè con il LA, «un rapporto comune!», tanto da aver aggiunto «a questo punto non lo chiamare più!». Si tratta di elementi di cui si è dato conto nel quadro della verifica dedicata alla continuatività dei rapporti, ma che non sono stati adeguatamente collocati all'interno di un'analisi coerente degli elementi acquisiti, volta a far luce sull'esatta natura dei rapporti intercorsi tra i due ricorrenti e i due AN, esponenti del clan. 117 42 A ben guardare degli affari diversi da quello che forma oggetto del capo 24) non è stato fornito alcun elemento preciso, al di là del riferimento a rapporti di debito-credito per questioni legate al traffico di stupefacenti, cosicché non si è curato l'aspetto riguardante la precisa definizione di quei rapporti. D'altro canto non si è dato conto del riferimento fatto dal AN all'esistenza di un rapporto «comune», espressione che avrebbe imposto una puntuale analisi al fine di verificare se in tal modo il predetto avesse inteso sottolineare che il rapporto con il LA non era connotato da vincoli di sorta e avrebbe dunque potuto venir meno: ben si comprende che la difesa del LA abbia fatto rimarcare tale passo, per segnalare come lo stesso contraddicesse l'esistenza di un rapporto strutturato. Se dunque si coglie lo sforzo della Corte di inquadrare le risultanze all'interno di una nozione di partecipazione giuridicamente apprezzabile, nondimeno deve prendersi atto che è mancato da un lato l'esatto inquadramento della figura del fornitore stabile, ai fini dell'attribuzione al predetto della veste di partecipe, e dall'altro la precisa individuazione della natura del rapporto, alla luce dei dissonanti elementi, in precedenza segnalati, meritevoli di una precisa spiegazione, anche alla stregua delle censure difensive. Va aggiunto che la Corte, come del resto aveva fatto il primo Giudice, ha particolarmente valorizzato il riferimento fatto dai due ricorrenti al periodo in cui dominava la scena AO Di LA: ma se ciò può valere a dar conto di un inserimento non occasionale del AM e del LA nel traffico degli stupefacenti, non automaticamente vale a segnalare un consolidato rapporto con il sodalizio facente capo ai Di LA, una cosa essendo la conoscenza delle condizioni del mercato e un'altra la strutturata predisposizione ad operare sincronicamente con il sodalizio. L'analisi dei Giudici di merito riflette il vizio di fondo di non aver dato rilievo alla strutturazione del rapporto, imponendosi dunque, previo annullamento con rinvio in parte qua, una rivalutazione della posizione dei due ricorrenti in ordine alla partecipazione all'associazione per delinquere contestata al capo 2): in sede di rinvio dovrà pertanto procedersi ad un nuovo esame di tutti gli elementi emersi, taluni solo elencati ma poi in concreto non valutati criticamente (pur non essendo qualificabili come auto-evidenti in relazione alla prova della partecipazione al sodalizio), al fine di stabilire se sia o meno configurabile un ruolo stabile dei due ricorrenti all'interno del sodalizio, in relazione al loro concreto operare nel campo degli stupefacenti con la consapevolezza da parte degli stessi di essere parte di un accordo continuativo e indefinito, avente connotazioni precise, e con la corrispondente consapevolezza e volontà da parte degli esponenti del sodalizio di contare su un contributo stabile dei due ricorrenti. 118 30.5. Devono a questo punto ritenersi assorbiti tutti gli ulteriori motivi di ricorso dei due ricorrenti, incidenti sul reato associativo o sul trattamento sanzionatorio, che comunque dipende dalla configurabilità del reato associativo. Deve esaminarsi esclusivamente il tema riguardante l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 che influisce anche sul reato di cui al capo 24). Sul punto le doglianze difensive, a prescindere dalla diretta partecipazione al sodalizio, non sono fondate. Ed invero è stato dato conto dai Giudici di merito della piena consapevolezza da parte dei ricorrenti della riconducibilità dei fratelli AN al clan Di LA e della conseguente correlabilità dell'operazione del 6 ottobre 2009 agli interessi di quel clan, che, come ampiamente noto ai ricorrenti, era specificamente dedito tra varie vicissitudini al traffico degli stupefacenti. I predetti, secondo quanto ricostruito dalla Corte, pur avendo perseguito un proprio interesse economico, hanno mostrato di essere interessati alle sorti del clan, anche in funzione di quanto dall'operatività del clan avrebbero potuto ricavare, in termini di intermediazione e di approvvigionamento. Ciò significa che essi non solo erano consapevoli della finalità perseguita da RO AN, riconducibile alla concreta operatività del clan Di LA di cui con il fratello DA era divenuto esponente di rilievo, ma l'hanno condivisa facendola propria nella consumazione del reato loro addebitato. Di qui la configurabilità dell'aggravante ai fini del reato di cui al capo 24), impregiudicata ogni valutazione in merito alla ravvisabilità della partecipazione al sodalizio. 31. In conclusione dunque la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente ai profili di volta in volta segnalati, nei confronti di AM IA, di LA NC, di IT TO, di ON UI, di OL EL, di TR RO, di IZ NZ, con rinvio per nuovo giudizio punti sui relativi ad altra sezione della Corte di appello di Napoli e con rigetto nel resto dei ricorsi dei predetti. Devono invece essere rigettati i ricorsi di RU UI, di TR EN, di De AR TO, di SE NI, di AM NC, di RE GI, con condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali. Devono essere infine dichiarati inammissibili i ricorsi di SI OD, di TT IO, di ON EN, di AN RO, di FA EN, di DI GI, di RU EN, di IT OS, di PA UI, di NE LA, di CI AL, di ME NA, di SI EN, di AR AL, di IN RO, di ME UC, di AN UC, di LL TO, di AU UI e di MI TO: costoro devono essere condannati al 119 pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, al versamento della somma di euro 1,500,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata: nei confronti di AM IA e LA NC, limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 contestato al capo 2); nei confronti di IT TO e di ON UI limitatamente alla misura di sicurezza;
nei confronti di OL EL limitatamente all'aumento di pena per il reato di cui al capo 1); nei confronti di TR RO limitatamente alla recidiva;
nei confronti di IZ NZ limitatamente al reato di cui all'art. 416-bis c.p. contestato al capo 1); rinvia per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli;
rigetta nel resto i ricorsi dei predetti ricorrenti. Rigetta i ricorsi di RU UI, TR EN, De AR TO, SE NI, AM NC, RE GI, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di SI OD, TT IO, ON EN, AN RO, FA EN, DI GI, RU EN, IT OS, PA UI, NE LA, CI AL, ME NA, SI EN, AR AL, IN RO, ME UC, AN UC, LL TO, AU UI e MI TO, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/6/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ricciarelli NZ Rotundo NZ Rotundo eeth DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 SET 2017 M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U Piere IT T R O C NB: VIE'ALLEGATO INDICE 120 INDICE Ritenuto in fatto La sentenza impugnata parag. 01 SI OD 03 TT IO 04 05 ON EN 06 AN RO RU UI « 07 FA EN « 08 DI GI « 09 TR EN e TR RO 10 RU EN 11 ON UI 12 IT OS 13 SE NI « 14 PA UI « 15 AM NC 16 NE LA e CI AL 17 ME NA 18 IT TO « 19 20 SI EN 21 De AR TO 22 IZ NZ AR AL 23 24 IN RO ME UC « 25 AN UC 26 OL EL « 27 RE GI e LL TO 28 AU UI 29 30 MI TO AM IA 31 LA NC Considerato in diritto Il concorso tra le fattispecie associative « 01 03 AN UC 04 SI OD W 121 0 TT IO « 05 ON EN 06 AN RO 07 FA EN e DI GI « 08 RU UI « 09 TR RO e TR EN « 10 11 RU EN 12IT OS PA UI « 13 NE LA e CI AL « 14 ME NA 15 IT TO 16 SI EN 17 IN RO « 18 19 ME UC « 20 MI TO 21 OL EL RE GI e LL TO 22 23 AU UI 24 AR AL 25 IZ NZ 26 De AR TO 27 AM NC SE NI 28 29 ON UI AM IA e LA NC 30 31 Conclusioni 122