Sentenza 21 febbraio 2017
Massime • 4
La nullità delle dichiarazioni rese senza le previste garanzie da soggetto che doveva sin dall'inizio essere sentito quale imputato non si estende al successivo interrogatorio nel quale il medesimo soggetto, nel rispetto delle regole procedurali, le conferma, richiamandole "per relationem", in quanto, non sussistendo connessione essenziale tra i vari interrogatori, non è applicabile la regola dettata dall'art. 185 cod. proc. pen. sulla comunicazione della nullità di un atto a quelli successivi dipendenti e la nullità di uno di essi non fa venire meno il testo linguistico incorporato in questo, che può essere richiamato successivamente dallo stesso soggetto. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il motivo di ricorso afferente alla dedotta inutilizzabilità dell'interrogatorio di garanzia, il cui testo richiamava, senza riprodurle, le precedenti dichiarazioni rese senza le previste garanzie difensive dall'imputato, il cui verbale era stato acquisito ex art. 513 cod. proc. pen. all'esito della determinazione dell'imputato medesimo di avvalersi della facoltà di non rispondere).
In tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione.
In tema di valutazione delle prove, la prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica.
Ai fini della configurabilità dell'elemento materiale del delitto di sequestro di persona, non è necessario che la costrizione si estrinsechi con mezzi fisici, dovendosi ritenere sufficiente anche una condotta che comporti una coazione di tipo psicologico, tale, in relazione alle particolari circostanze del caso, da privare la vittima della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria autonoma ed indipendente volontà.
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Ai fini dell'integrazione del reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, è richiesta la prova, ritraibile da ogni elemento utile, della sussistenza in capo all'agente del dolo specifico, costituito dal fine di arrecare danno all'altrui reputazione o immagine. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 17 ottobre 2024 (dep. 17 gennaio 2025), n. 2112 Presidente Pezzullo - Relatore Belmonte Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli Nord, che aveva dichiarato P.S. colpevole del delitto di cui all'art. 617-septies cod. pen. (in esso assorbito il reato di diffamazione aggravata contestato al capo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2017, n. 46566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46566 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2017 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento