Sentenza 27 marzo 2008
Massime • 2
La nullità del decreto di citazione a giudizio per la mancata enunciazione del fatto oggetto dell'imputazione, prevista dall'art. 429, secondo comma, cod. proc. pen., deve ritenersi sanata qualora non sia stata dedotta entro il termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 491, primo comma, dello stesso codice; poiché infatti la predetta omissione non attiene nè all'intervento dell'imputato nè alla sua assistenza o rappresentanza, la nullità che ne deriva non può ricomprendersi fra quelle di ordine generale, di cui all'art. 178, lett. c), bensì tra quelle relative, previste dall'art. 181 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere eccepita - a pena di preclusione - subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.
In tema di citazione a giudizio, l'imputazione deve contenere l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificità, in modo da consentire all'imputato di difendersi, mentre e non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione. (Nella fattispecie, relativa a delitto di estorsione, la Corte ha giudicato il capo di imputazione contenuto nel decreto di citazione a giudizio sufficientemente circostanziato per rapporto alla individuazione della parte offesa, della occasione estorsiva, del tipo di minaccia avanzata e della somma richiesta).
Commentari • 4
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L'esimente di cui all'art.598 cod. pen. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. nei confronti dell'imputato che aveva accusato, con un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense territoriale, un avvocato, affermando che aveva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2008, n. 16817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16817 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 27/03/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 331
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 035234/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MU ER, N. IL 15/02/1959;
2) RO VITALE, N. IL 06/04/1968;
3) ES UI, N. IL 21/08/1971;
4) ER MI, N. IL 04/02/1951;
avverso SENTENZA del 09/03/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore Avv. LUBRANO Carlo per il ricorrente RO AL ed il difensore Avv. FORESTA Santino per il ricorrente ES LU, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. FATTO
Con sentenza del 19.6.2006 il Tribunale di Napoli dichiarava SC LU colpevole del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., art.629 c.p., commi 1 e 2, anche il relazione all'art. 628 c.p., comma 3,
ed alla L. n. 203 del 1991, art. 7, contestato al capo A) della rubrica, siccome commesso in danno di IC EN, titolare della omonima impresa edile, e, concessa l'attenuante di cui alla predetta L. n. 203 del 1991, art. 8 prevalente sulle aggravanti contestate, e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed Euro 500,00 di multa;
dichiarava NA IN colpevole del medesimo reato allo stesso contestato al capo B) della rubrica, e lo condannava alla pena di anni otto mesi sei di reclusione ed Euro 2.300,00 di multa;
e dichiarava MU AL, DE IN e ON AL colpevoli del medesimo reato agli stessi contestato al capo H) della rubrica, e, escluse le aggravanti di cui all'art. 628 c.p., comma 3, ed alla L. n. 203 del 1991, art. 7, li condannava alla pena di anni sei mesi sei di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa ciascuno;
condannava altresì tutti i predetti imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede dinanzi al giudice civile competente, in favore delle parti civili costituite.
Con sentenza del 9.3.2007 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, esclusa per l'imputazione di cui al capo H) della rubrica la contestata continuazione, rideterminava la pena nei confronti di MU AL, DE IN e ON AL, in anni sei di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa;
confermava nel resto la decisione impugnata.
Avverso tale sentenza l'imputato SC LU propone, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione lamentando violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, stante la negazione delle richieste circostanze attenuanti generiche.
In particolare la difesa, rilevato che sia il Tribunale che la Corte di appello avevano negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a tutti gli imputati sostanzialmente con la medesima motivazione, in considerazione della "negativa personalità.... come emerge dai numerosi e gravi precedenti penali", osserva che le considerazioni svolte dai giudici di merito, quantomeno con riferimento alla posizione del ricorrente, risultavano inadeguate e prive di un idoneo percorso individualizzante, avendo i detti giudici omesso di svolgere la doverosa differenziazione fra i diversi imputati e di valutare la posizione del tutto particolare di esso ricorrente che aveva iniziato un percorso collaborativo in merito ai fatti di causa allorché non era neanche indagato.
Rileva altresì la difesa che erroneamente la Corte territoriale aveva escluso la concessione al SC L. delle suddette attenuanti generiche sotto il profilo che tutti gli elementi dedotti dalla difesa erano stati già valutati al fine del riconoscimento della speciale attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, in tal modo omettendo di considerare la qualificatissima circostanza indicata dalla difesa e consistente nella confessione del SC L. allorché non era neanche indagato per i fatti di causa, e disattendendo quella autorevole giurisprudenza di legittimità alla stregua della quale le circostanze dedotte potevano essere nuovamente considerate al fine della concessione delle attenuanti generiche, non essendovi in tal senso alcun ostacolo di natura normativa o processuale.
E lamenta infine la difesa la mancata riduzione della pena determinata a titolo di continuazione, siccome richiesto con i motivi di appello, e la mancanza di motivazione sul punto da parte della Corte territoriale, rilevando che non poteva essere sufficiente il richiamo alla sentenza di prime cure atteso che il Tribunale non aveva fornito alcuna spiegazione in merito alla quantificazione dell'aumento disposto.
Chiede quindi l'accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale provvedimento di legge.
Con successiva memoria in data 19.12.2007 il ricorrente, ferme le deduzioni di cui all'atto di ricorso, rileva che la Corte di Cassazione si era già espressa positivamente sulla possibilità per il giudice di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare le scelte in ordine agli elementi la cui determinazione era affidata al suo apprezzamento, avendo in particolare affermato che la concessione delle circostanze attenuanti generiche poteva fondarsi sullo stesso elemento considerato al fine della sussistenza dell'attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
8. Avverso la medesima sentenza propone ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, l'imputato NA IN, lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, e specificamente in relazione alla nullità della sentenza emessa dal giudice di prime cure, e conseguentemente dalla Corte d'Appello, per difetto di correlazione tra imputazione contestata e sentenza (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 521 e 522 c.p.p.). Rileva
in particolare la difesa che la Corte d'appello non aveva tenuto conto della doglianza difensiva relativa alla nullità della sentenza di primo grado per mancanza di siffatta correlazione tra imputazione e sentenza, laddove era stato segnalato che la indeterminatezza del fatto ascritto al NA C. si traduceva inevitabilmente nella impossibilità per il giudice di pervenire ad elementi di prova specifici e nella impossibilità per l'imputato di organizzare una propria linea difensiva, con conseguente irrimediabile compromissione del diritto di difesa. Di conseguenza i giudici di merito avevano affermato la responsabilità del ricorrente, alla stregua della ricostruzione operata in sede dibattimentale dalla parte offesa IC EN, per fatti diversi, nei loro elementi essenziali, rispetto a quelli descritti (genericamente) nel decreto che disponeva il giudizio, sia in ordine al luogo di commissione dei delitti, sia in ordine al tempo ragionevolmente circoscritto in cui gli stessi sarebbero stati commessi, sia, soprattutto, in ordine al quantum che sarebbe stato richiesto o consegnato.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla individuazione degli elementi costitutivi del delitto di estorsione come contestato, nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione, siccome si evince dagli atti del provvedimento impugnato e dagli atti del processo che se ne occupa (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 629 c.p.). In particolare rileva la difesa che le sentenze emesse dai giudici di merito erano caratterizzate da un percorso probatorio che si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, non essendosi i giudici confrontati con la problematica giuridica inerente la valenza probatoria di siffatte dichiarazioni ed avendo per contro trovato una generica giustificazione argomentativa a tutte le discrasie ed a tutte le contraddizioni in tali dichiarazioni riscontrabili. E comunque, anche a volere accordare la massima credibilità a siffatta ricostruzione, era evidente la carenza probatoria derivante dall'assenza di certezza in ordine al momento in cui la richiesta estorsiva era pervenuta, al luogo (con riferimento al cantiere) ove sarebbe stata effettuata, alla somma di danaro effettivamente richiesta ed ottenuta.
Quanto alle dichiarazioni del collaborante SC LU, rileva la difesa come le stesse non fossero oggettivamente utili a delineare una collocazione spazio - temporale degli specifici fatti estorsivi contestati al NA C., non avendo il detto collaborante indicato circostanze ed elementi precisi e specifici, utili a ricostruire la condotta criminale attribuita al ricorrente.
Inoltre la Corte territoriale non aveva tenuto in alcun conto la diversa ricostruzione dei fatti fornita dall'imputato, basandosi su illogiche argomentazioni relative alla mancanza di documentazione a sostegno di quanto affermato;
e non aveva tenuto conto della assenza assoluta di prova circa la consegna di denaro da parte del IC al NA C. avuto riguardo, tra l'altro, alla totale assenza di prova in ordine alla emissione di un assegno di Euro 1.000,00 che, secondo quanto riferito dal IC, sarebbe stato da quest'ultimo consegnato al ricorrente.
Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla affermata sussistenza, nel caso di specie, della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, nonché mancanza o manifesta illogicità, anche sul punto, della motivazione, siccome si evince dagli atti del provvedimento impugnato e dagli atti del processo (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla L. n.203 del 1991, art. 7). Rileva la difesa che anche in tal caso il collegamento dell'imputato con una organizzazione criminale era affidato esclusivamente alla parola del collaboratore SC LU, in assenza del doveroso procedimento di verifica e riscontro ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, atteso che la generica ricostruzione dei fatti operata dalla parte offesa IC EN non aveva fornito alcun elemento di prova in ordine alla metodologia dell'estorsione, che risultava essersi esplicitata in una mera richiesta. Di conseguenza la circostanza aggravante suddetta era stata ritenuta sussistente in modo astratto e generale, senza alcun riferimento alla posizione del NA C., e senza alcun accertamento in ordine alla oggettiva finalizzazione della condotta alla agevolazione di una consorteria camorristica.
Infine col quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché manifesta illogicità motivazionale sul punto, come si evince dal testo del provvedimento impugnato (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 62 bis c.p.). Rileva in particolare la difesa che la Corte territoriale non aveva ritenuto di poter concedere le richieste circostanze attenuanti generiche in considerazione della gravita del fatto e della negativa personalità dell'imputato, facendo in tal modo riferimento, con motivazione apparente, a due parametri che, secondo la vastissima giurisprudenza della Corte di Cassazione, non costituiscono ostacolo alla concessione delle dette attenuanti.
Chiede quindi l'annullamento dell'impugnata sentenza. Propone altresì ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato MU AL, lamentando parimenti la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente rileva la nullità della sentenza di secondo grado ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. b) e c) e art. 180 c.p.p. per violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p.. In particolare rileva la difesa che il giudice di appello, nello stilare la sentenza di secondo grado, aveva optato per la stesura a mano anziché meccanizzata, rendendo tale sentenza nella maggior parte indecifrabile. Di conseguenza la stessa era affetta da nullità ai sensi dell'art. 125 c.p.p. poiché, rendendo incomprensibili le ragioni giustificatrici della decisione adottata, aveva leso il diritto al contraddittorio che trova tutela per mezzo della previsione di una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 178 c.p.p., lett. b) e c) e art. 180 c.p.p., per lesione del diritto dell'imputato, ma in realtà di tutte le parti, di utile partecipazione al procedimento. Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).
Rileva la difesa che la Corte territoriale, nell'interpretazione data, aveva stravolto totalmente i principi basilari del reato di cui all'art. 629 c.p.. In particolare assume che i giudici di merito, pur avendo correttamente rilevato che ai fini della sussistenza della minaccia nel suddetto delitto di estorsione sono indifferenti la forma o il modo in cui la stessa viene ad esplicarsi, avevano tuttavia ritenuto che la semplice richiesta posta in essere dal ricorrente il 18.3.2005, allorché recatosi alle ore 11,30 insieme a DEno IN nel cantiere del IC ebbe a chiedere agli operai TI AN e RL TO dove fosse il loro capo, potesse integrare gli estremi della minaccia implicita necessaria per la sussistenza del reato contestato;
e che tale domanda non presentasse alcuna connotazione minacciosa emerge in particolare dalle dichiarazioni dello stesso TI il quale nel corso del dibattimento ebbe a dichiarare di aver scambiato il MU A. ed il suo amico per due muratori che avevano lavorato in precedenza e dovevano ricevere ancora qualche differenza retribuiva. Tutto ciò evidenzia l'assoluta mancanza di intimidazione nonché l'assenza della benché minima percezione di alcuna condotta estorsiva, non risultando da alcun atto l'idoneità della condotta ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo. Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e).
In particolare rileva la difesa che la motivazione sul punto della sentenza impugnata era logicamente incompatibile con altri atti del processo, dotati di un'autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e da determinare nel suo interno una radicale incompatibilità, al punto di vanificare e radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione suddetta. Ciò in quanto la chiave interpretativa che la Corte territoriale aveva dato alle dichiarazioni dei testi AL e RL S. non trovava alcun riscontro negli atti del processo:
ed invero, per un verso, nessuna attività sopraffattrice del MU A. poteva ravvisarsi, per come detto, nell'episodio sopra riferito;
e, per altro verso, nessun elemento di riscontro poteva trarsi dalle parole rivolte dal coindagato ZO RI a IC EN il 31.3.2005 ("finalmente abbiamo avuto il piacere di conoscerci"), trattandosi di espressione riferibile solamente al soggetto che la aveva pronunciata e dalla quale non poteva certamente desumersi alcun collegamento con precedenti pressioni e tentativi posti in essere da altri (nel caso di specie, il MU A.) per ottenere un appuntamento con il IC. Nè un siffatto collegamento poteva ricavarsi dalla mera conoscenza del MU A. con il ZO R..
Col quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta nullità della sentenza di primo grado per mancanza di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, in violazione dell'art. 521 c.p.p.. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Avverso la predetta sentenza propone infine ricorso per cassazione, anch'esso per il tramite del proprio difensore, il coimputato NC AL, lamentando parimenti violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione all'art. 125 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. b) e c), e art. 180 c.p.p.. In particolare rileva la difesa che la sentenza impugnata era affetta da nullità per mancanza di motivazione, essendo la stessa, vergata a mano, sostanzialmente indecifrabile;
inoltre nel corpo di tale sentenza erano presenti cancellazioni di refusi e sovrapposizioni di frasi, a volte non accompagnate dalla firma di alcun componente il Collegio, di talché veniva pregiudicata la possibilità di una ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di una ragionata difesa. Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per violazione dell'art. 521 c.p.p.. In particolare rileva la difesa che non apparivano condivisibili le considerazioni offerte dalla Corte d'Appello relativamente alla necessaria correlazione tra accusa e sentenza che, nel caso di specie, risultava insussistente essendo il fatto accertato in dibattimento diverso da quello descritto nel capo di imputazione. Ciò in quanto la sentenza impugnata aveva ignorato la mutazione del fatto originariamente contestato, affermando la penale responsabilità degli imputati in un contesto fattuale del tutto nuovo e ricostruito dallo stesso giudice all'esito dell'istruttoria dibattimentale. Ed invero dalla istruttoria suddetta era emerso che alla data del 18.3.2005 gli imputati NC V. e DEro, allorché si presentarono in cantiere, contrariamente a quanto evidenziato nel capo di imputazione, non erano in compagnia di ZO RI, non profferirono alcuna minaccia nei confronti degli operai ne' soprattutto imposero alcun successivo appuntamento al titolare del cantiere;
a fronte di tali emergenze probatorie la Corte territoriale aveva ritenuto che la responsabilità degli imputati si fondasse sulla insistenza delle richieste di parlare con la parte offesa IC EN, sulla pressione per mesi esercitata sul detto imprenditore, sul generale clima di intimidazione creato, sull'immediato buon fine dell'appuntamento preso dagli operai il 30.3.2005, ossia su una serie di elementi che in realtà non si aggiungevano a quelli originari, ma si sostituivano agli stessi, e quindi di conseguenza su un fatto totalmente nuovo rispetto a quello contestato, con conseguente violazione del diritto di difesa e dell'art. 521 c.p.p.. Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 192 c.p.p.. In particolare rileva la difesa che l'impianto argomentativo della sentenza impugnata appariva essere strutturato in modo da ritenere avvinte, quali parti di una condotta unitaria, le azioni poste in essere dal ricorrente in data 18.3.2005 con quelle poste in essere da altri soggetti in data 30/31.3.2005. In realtà non era assolutamente possibile ritenere che il ricorrente, recatosi il 18.3.2005 presso il cantiere della parte offesa insieme a DEro IN, avesse posto in essere comportamenti tali da integrare il delitto di estorsione o di tentata estorsione, essendo emerso dalle deposizioni dei testi TI G. e RL S. che gli stessi in tale occasione non pronunciarono alcuna espressione minacciosa, ne' esplicita ne' implicita, essendosi limitati a chiedere se il titolare fosse presente;
tant'è che i testi suddetti ritennero che si trattasse di operai che vantavano dei crediti. Quindi la Corte territoriale, interpretando quei comportamenti come implicitamente minacciosi, era andata illogicamente oltre il dato testuale. La circostanza che quindici giorni dopo altri soggetti si fossero recati in quel medesimo cantiere ed avessero consumato una estorsione, doveva essere interpretata come accadimento successivo assolutamente svincolato dal precedente;
e pertanto la Corte territoriale aveva trasformato delle congetture in regole di giudizio, omettendo peraltro di spiegare come le suddette condotte poste in essere da soggetti diversi nelle diverse circostanze riferite, potessero ritenersi tra loro collegate.
La sentenza doveva quindi considerarsi affetta da insanabili vizi motivazionali, di talché si imponeva l'annullamento della stessa con rinvio ad altra Corte di merito.
DIRITTO
Il ricorso proposto da SC LU in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è fondato e non può pertanto trovare accoglimento.
Sul punto ritiene innanzi tutto il Collegio di dover evidenziare che, in tema di attenuanti generiche, la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile.
E pertanto il giudice, ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nell'esercizio del suo ampio potere discrezionale, deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario a tal fine che li esamini tutti essendo sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento;
ciò in quanto anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (Cass. sez. 2, 16.1.1996 n. 4790, rv 204768). Orbene, nel caso di specie, alla stregua dei suddetti principi, non può dubitarsi che i giudici di merito abbiano correttamente motivato il diniego di concessione delle suddette attenuanti, facendo riferimento, per come si legge nella sentenza del Tribunale di Napoli, al "preponderante valore che assumono, sulla confessione resa, il ruolo di primo piano svolto nella commissione dei fatti in oggetto e la negativa personalità che emerge dal certificato del casellario giudiziale"; e tale motivazione è stata ripresa, se pure in maniera più sintetica, dai giudici della Corte di Appello che hanno fatto riferimento "alla gravità del fatto ed alla negativa valutazione degli imputati".
Argomentando da tali rilievi non può dubitarsi che i giudici di merito, e sul punto va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui le sentenze di primo e di secondo grado si integrano reciprocamente sotto il profilo motivazionale ed argomentativo, abbiano dato espressa ed adeguata contezza della mancata concessione delle attenuanti generiche, ancorando siffatta determinazione al giudizio di minus-valenza dagli stessi operato della confessione fornita dall'imputato ed al preponderante giudizio di disvalore della personalità del soggetto in considerazione degli elementi di segno negativo sopra evidenziati.
Alla stregua di quanto sopra deve ritenersi che l'impugnata sentenza si sottragga alle censure ed ai rilievi sollevati sul punto dal ricorrente ove si osservi che la motivazione dei giudici di merito si appalesa sul punto coerente, completa ed esaustiva, e che il compito di questa Corte di Cassazione non è quello di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano fornito una corretta interpretazione degli elementi di fatto a loro disposizione ed abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. E tale verifica dell'apparato argomentativo deve ritenersi nel caso di specie senz'altro positiva, avendo i detti giudici fornito piena ed esauriente motivazione in ordine alla determinazione adottata. Nè può ritenersi la erroneità della statuizione relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche argomentando - per come ulteriormente evidenziato dalla difesa nella memoria in data 19.12.2007 - dalla erroneità dell'assunto, che si legge nell'impugnata sentenza, secondo cui tutti gli elementi dedotti dalla difesa erano stati già valutati al fine del riconoscimento della speciale attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, di talché gli stessi fatti non potevano essere presi in considerazione anche ai fini della concessione delle attenuanti generiche. L'affermazione si appalesa in realtà non corretta in punto di diritto, ma questa Corte ben può procedere alla rettificazione ai sensi dell'art. 619 c.p.p. trattandosi di errore non determinante annullamento della sentenza. Osserva in proposito il Collegio che in tema di reati di criminalità organizzata la concessione dell'attenuante di cui alla L. n. 302 del 1991, art. 8 e la concessione delle circostanze attenuanti generiche si fondano su distinti e diversi presupposti. Ed invero, mentre l'attenuante di cui alla predetta L. n. 302 del 1991, art. 8 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini e pertanto prescinde dalle motivazioni soggettive che hanno determinato siffatta condotta da parte dello stesso, quella di cui all'art. 62 bis c.p. si basa sulla esistenza di peculiari e non preventivabili situazioni o circostanze, incidenti sull'apprezzamento della gravita effettiva del fatto o della personalità del reo, che suggeriscono l'opportunità di attenuare la pena edittale con riferimento al caso concreto. Stante pertanto la diversità dei suddetti presupposti, la concessione dell'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 non esclude ne' implica la concessione delle attenuanti generiche. Posto ciò osserva il Collegio che nel caso di specie il diniego di concessione delle suddette attenuanti generiche si fonda, alla stregua delle argomentazioni in precedenza svolte, sul "preponderante valore che assumono, sulla confessione resa, il ruolo di primo piano svolto nella commissione dei fatti in oggetto e la negativa personalità che emerge dal certificato del casellario giudiziale", siccome evidenziato in prime cure dai giudici di primo grado, e quindi sulla gravità del fatto e sulla negativa valutazione degli imputati, siccome ribadito dai giudici di appello.
E pertanto neanche sotto tale profilo il proposto gravame può trovare accoglimento.
Per quel che riguarda infine il rilievo concernente la mancata riduzione della pena determinata a titolo di continuazione, siccome richiesto con i motivi di appello, e la carenza di motivazione sul punto da parte della Corte territoriale, osserva il Collegio che allorché il giudice abbia congruamente motivato in ordine alla determinazione della pena, facendo riferimento alla natura dei reati ed alla personalità dell'imputato (e nel caso di specie la Corte territoriale ha espressamente fatto riferimento agli indici di valutazione di cui all'art. 133 c.p. sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo ed a tutte le circostanze di fatto evidenziate in motivazione), non ha l'obbligo di autonoma e specifica motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento per la continuazione, posto che i parametri al riguardo sono identici a quelli valevoli per la pena base;
deve ritenersi pertanto, nel caso di specie, che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato in ordine alla determinazione della pena base e, conseguentemente, in ordine alla determinazione della pena irrogata a titolo di continuazione. Alla stregua di quanto sopra il ricorso proposto da SC LU non può trovare accoglimento.
Parimenti infondato è il ricorso proposto da NA IN. Ed invero, per quel che riguarda il primo motivo di gravame, osserva il Collegio che l'assunto della difesa concernente l'asserita genericità dell'imputazione formulata è stato correttamente confutato dalla Corte territoriale la quale, con motivazione perfettamente coerente agli atti processuali, ha rilevato come il suddetto capo di imputazione fosse sufficientemente circostanziato con riferimento alla individuazione della parte offesa, alla occasione della richiesta estorsiva, alle modalità delle minacce avanzate, alla somma di denaro richiesta ed al tempo di commissione del reato, di talché non può dubitarsi che l'imputato sia stato posto nelle condizioni di esercitare compiutamente il diritto di difesa. Sul punto infatti non può che ribadirsi il principio, già enunciato da questa Corte, che si ha sufficiente indicazione dell'enunciazione del fatto allorché l'imputazione contenga l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificità, sicché l'imputato possa apprestare la sua difesa;
infatti, in considerazione della centralità del dibattimento e dei poteri conferiti al giudice sia in materia di integrazione del materiale probatorio che in tema di ammissione di prove, non è necessaria una indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione.
A ciò deve aggiungersi che comunque la nullità del decreto di citazione a giudizio per la mancata o insufficiente enunciazione del fatto oggetto dell'imputazione, prevista dall'art. 429 c.p.p., comma 2, deve ritenersi sanata qualora non sia stata dedotta entro il termine posto, a pena di decadenza, dall'art. 491 c.p.p., comma 1;
poiché infatti la predetta omissione non attiene ne' all'intervento dell'imputato ne' alla sua assistenza o rappresentanza, la nullità che ne deriva non può ricomprendersi fra quelle di ordine generale di cui all'art. 178 c.p.p., lett. c), bensì fra quelle relative previste dall'art. 181 c.p.p., con la conseguenza che deve essere eccepita - a pena di preclusione - subito dopo compiuto per la rima volta l'accertamento della costituzione delle parti. E pertanto sul punto l'impugnata sentenza si sottrae alle censure sollevate con il suddetto motivo di gravame.
Ma, osserva il Collegio, deve ritenersi parimenti infondato l'ulteriore profilo della suddetta censura, secondo cui i giudici di merito avrebbero affermato la responsabilità del ricorrente, alla stregua della ricostruzione operata in sede dibattimentale dalla parte offesa IC EN, per fatti diversi, nei loro elementi essenziali, rispetto a quelli descritti (genericamente) nel decreto che disponeva il giudizio. Ed invero, la violazione del principio di correlazione fra l'imputazione contestata e la sentenza postula una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, si da manifestarsi un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa a fronte del quale l'imputato è impossibilitato a difendersi.
Un tale stravolgimento dei fatti non si è certamente verificato nel caso di specie in cui l'ipotesi accusatoria, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, si è solo meglio definita e delineata, dovendosi escludere, per le argomentazioni in precedenza esposte e per come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale con motivazione assolutamente precisa e puntuale, che gli elementi sui quali la pronuncia di condanna si basa siano diversi rispetto a quelli originariamente contestati.
Nè alcuna rilevanza a tal fine può attribuirsi alla diversa quantificazione della somma estorta avendo sul punto i giudici di merito evidenziato, con motivazione che questo Collegio condivide pienamente, che la diversità del quantum estorto alla parte offesa non comporta alcuna immutazione rilevante ai sensi degli artt. 521 e 522 c.p.p. "perché il fatto tipico accertato e per il quale vi è stata condanna è rimasto identico a quello contestato in tutti i suoi elementi essenziali, con precisazione di alcuni dettagli non decisivi.
A ciò si aggiunge che, versandosi in tema di norma posta a garanzia della difesa, la violazione deve ritenersi del tutto insussistente allorquando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.
E pertanto anche sotto questo profilo il suddetto motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla individuazione degli elementi costitutivi del delitto di estorsione come contestato, rilevando che le sentenze emesse dai giudici di merito erano caratterizzate da un percorso probatorio che si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni, tutt'altro che coerenti, della persona offesa, e dalle quali non emergeva alcun elemento di certezza in ordine al momento in cui la richiesta estorsiva era pervenuta, al luogo, con riferimento al cantiere, dove sarebbe stata effettuata, alla somma di danaro effettivamente richiesta ed ottenuta. Sul punto osserva innanzi tutto il Collegio, per quel che riguarda le dichiarazioni della parte offesa, che se pure tali dichiarazioni devono essere valutate con opportuna cautela essendo essa portatrice di un interesse antagonista rispetto a quello dell'imputato, le stesse ben possono essere assunte, anche da sole, a fonti di prova, allorché non risultino contrastate da altre diverse emergenze probatorie, siano credibili ed abbiano ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati;
ed invero alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non si applicano le regole di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 che postulano la necessaria presenza di riscontri esterni.
Pertanto correttamente i giudici di merito hanno posto a fondamento della loro decisione le dichiarazioni predette, che costituiscono di conseguenza prove e non indizi, trattandosi di dichiarazioni attendibili, coerenti e non contrastate da alcuna avversa acquisizione probatoria.
Ed invero, in ordine alle presunte discrasie riscontrate, osserva il Collegio che la Corte territoriale, dopo aver riportato in sintesi il contenuto delle dichiarazioni predette, ha rilevato che le accuse di vaghezza ed indeterminatezza apparivano obiettivamente infondate, avendo l'interessato ricostruito l'episodio "con certezza e con indicazione sufficientemente precisa delle coordinate temporo - spaziali del fatto", mentre, per quel che riguarda l'entità della somma estorta, questo Collegio non può che ribadire come le precisazioni fornite dalla parte offesa non si pongano assolutamente in posizione di insanabile contraddittorietà con l'oggetto della contestazione, contribuendo per contro alla migliore definizione della stessa.
E tale ricostruzione fornita dalla parte offesa riceve una indubbia implicita conferma nelle dichiarazioni rese dal collaborante SC LU, seppur non riguardanti direttamente l'episodio in questione, avendo lo stesso riferito in ordine alla posizione di dominio e di controllo del clan al quale apparteneva il NA C., ed alla impossibilità degli imprenditori edili, fra i quali anche il IC, di sottrarsi delle tangenti richieste, precisando altresì il ruolo dell'odierno ricorrente di esattore delle predette tangenti. E pertanto correttamente la Corte territoriale ha rilevato che "tali dichiarazioni, indubbiamente, confortano il quadro accusatorio ed il giudizio di credibilità del IC: il contesto generale delineato appare perfettamente sovrapponibile all'episodio specifico narrato dalla parte offesa, anche quanto al ruolo del NA C. nel clan e nell'episodio de quo".
Per quel che riguarda la mancata valutazione della diversa ricostruzione dei fatti fornita dall'imputato, e della assenza assoluta di prova circa la consegna di denaro da parte del IC al NA C. (avuto riguardo, tra l'altro, alla assenza di prova in ordine alla emissione dell'assegno di Euro 1.000,00 che, secondo quanto riferito dal IC, sarebbe stato da quest'ultimo consegnato al ricorrente), osserva il Collegio che il controllo di legittimità operato da questa Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ma è finalizzato a verificare, laddove il ricorrente proponga una diversa ricostruzione di tali fatti, se le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione siano compatibili con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Ed invero il compito della Corte di Cassazione non è quello di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano fornito una corretta interpretazione degli elementi di fatto a loro disposizione ed abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. E tale verifica dell'apparato argomentativo deve ritenersi nel caso di specie senz'altro positiva, essendo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito del tutto coerente, alla stregua delle argomentazioni in precedenza svolte, con le acquisizioni probatorie esistenti in atti, di talché nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere in questa sede di legittimità prospettata.
Nè alcun elemento a favore della tesi sostenuta dal ricorrente può trarsi dal mancato reperimento del predetto assegno di Euro 1.000,00, avuto riguardo alla cospicua messe di elementi a carico dell'imputato ed alla obiettiva difficoltà, correttamente evidenziata dalla Corte territoriale, di risalire alla acquisizione del titolo stante il tempo trascorso.
Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla affermata sussistenza, nel caso di specie, della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, rilevando la difesa che anche in tal caso il collegamento dell'imputato con una organizzazione criminale era rimasto affidato esclusivamente alla parola del collaboratore SC LU, mentre la generica ricostruzione dei fatti operata dalla parte offesa IC EN non aveva fornito alcun elemento di prova in ordine alla metodologia dell'estorsione, e quindi alla sussistenza della suddetta aggravante del "metodo mafioso". Di conseguenza la circostanza aggravante suddetta era stata ritenuta sussistente in modo astratto e generale, senza alcun riferimento alla posizione del NA C., e senza alcun accertamento in ordine alla oggettiva finalizzazione della condotta alla agevolazione di una consorteria camorristica.
Sul punto osserva il Collegio che, anche in tal caso, trattasi di rilievo puramente "in fatto", come tale sottratto al controllo di legittimità di questa Corte. Tuttavia non può farsi a meno di evidenziare, per un verso, la assoluta sovrapponibilità, evidenziata dalla stessa Corte territoriale, delle dichiarazioni del SC L. con quelle fornite dalla parte offesa IC EN;
e per altro verso, per come parimenti evidenziato dalla Corte territoriale, il preciso contenuto delle dichiarazioni rese dal IC, il quale ha riferito delle "continue richieste estorsive da parte di esponenti del clan RT che si presentavano in cantiere a nome del clan, minacciando di fermare i lavori o di spararlo in caso di mancato pagamento"; aggiungendo che, con riferimento ai lavori di ristrutturazione di un fabbricato sito in via Russolillo di Pianura, a metà della strada, tale richiesta era stata effettuata dal NA C..
Alla stregua di quanto sopra non può dubitarsi ne' dell'esistenza di siffatta richiesta estorsiva, ne' delle modalità della stessa, essendo evidente la "spendita" della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza a sodalizio mafioso, posto che l'odierno ricorrente ebbe a presentarsi presso il cantiere del denunciante nell'evidente ruolo di referente della locale consorteria mafiosa, rafforzando in tal modo la forza intimidatrice della minaccia posta in essere;
siffatta condotta evidenzia la sussistenza di quelle condizioni richieste per la configurabilità dell'aggravante di cui alla L. n.203 del 1991, art. 7, dovendosi ritenere pienamente accertato che l'attività criminosa dell'imputato sia stata posta in essere con modalità di tipo "mafioso".
E ciò coerentemente a quanto evidenziato dalla Corte territoriale che ha posto correttamente in rilievo l'atteggiamento di evidente ostentazione dell'imputato, volto ed esercitare appunto sul soggetto passivo quelle particolari coazioni ed intimidazioni proprie delle organizzazioni mafiose.
Col quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, rilevando che la Corte territoriale aveva rigettato tale richiesta facendo riferimento con motivazione apparente a due parametri, quali la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, che, secondo la vastissima giurisprudenza della Corte di Cassazione, non costituivano ostacolo alla concessione delle dette attenuanti.
Sul punto ritiene il Collegio di dover evidenziare che, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio" (Cass. sez. 1, 19.10.1992 n. 11361, rv 192381). Orbene nel caso di specie deve rilevarsi che nessun argomento a favore della tesi della concessione delle suddette attenuanti generiche è stato proposto o sviluppato dal ricorrente;
e deve altresì rilevarsi che correttamente i giudici di merito, nel rigettare la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., hanno fatto riferimento nell'esercizio del loro ampio potere discrezionale ai parametri di cui all'art. 133 c.p. evidenziando, per come si legge nella sentenza di primo grado le cui motivazioni si integrano con quelle del giudice di appello, ai precedenti penali dell'interessato, alla gravità dei fatti ed all'assenza di qualsivoglia comportamento processuale in qualche modo valutabile in favore dello stesso.
E pertanto neanche sul punto il ricorso proposto può trovare accoglimento.
Passando all'esame del ricorso proposto da MU AL, rileva il Collegio che con il primo motivo di gravame il ricorrente lamenta la nullità della sentenza di secondo grado in quanto vergata a mano con calligrafia nella maggior parte indecifrabile, di talché risultavano incomprensibili le ragioni giustificatrici della decisione adottata, con lesione del diritto al contraddittorio e del diritto dell'imputato di utile partecipazione al procedimento. Il motivo di ricorso è infondato.
Sul punto rileva il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a valutare se la sentenza redatta con grafia illeggibile sia nulla per mancanza di motivazione, ovvero se ogni ipotesi di invalidità debba essere esclusa, hanno statuito che "l'indecifrabilità di una sentenza, qualora essa non sia limitata ad alcune parole e non consista in semplice difficoltà di lettura superabile senza uno sforzo eccessivo, si traduce in impossibilità per la parte di individuare i motivi di fatto e di diritto su cui si basa la decisione i quali ai sensi dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e devono essere, sia pur concisamente, esposti - ossia resi visibili - con le modalità ivi indicate" (Cass. SS.UU., 28.11.2006 n. 42363). Siffatta ipotesi non ricorre peraltro nel caso di specie ove si osservi che la lettura della sentenza in parola, se pur vergata a mano, non pone particolari problemi di decifrazione, e quindi non si versa assolutamente in una situazione di incomprensibilità e neanche di particolare difficoltà, richiedendosi semplicemente una maggiore attenzione nella lettura rispetto a quella che è riservata alla scrittura a stampa;
e comunque, a dimostrazione della non sussistenza di incomprensibilità o particolare difficoltà, è decisiva la considerazione che l'imputato nell'atto di ricorso ha censurato la motivazione svolta nell'impugnata sentenza, riportando anche diversi stralci della medesima.
E parimenti infondati devono ritenersi il secondo ed il terzo motivo di gravame, che questo Collegio ritiene di dover trattare congiuntamente essendo le argomentazioni strettamente connesse, con i quali il ricorrente ha lamentato la erroneità dell'impugnata sentenza che aveva ritenuto di ravvisare nell'episodio verificatosi il 18.3.2005 gli estremi del reato di cui all'art. 629 c.p., sebbene nessuna connotazione minacciosa fosse ravvisabile nella condotta posta in essere dallo stesso, e nessuna percezione di intimidazione potesse ricavarsi dalle dichiarazioni rese dai testi TI G. e RL S., ed ha lamentato altresì la radicale illogicità della motivazione che aveva fornito una interpretazione delle suddette dichiarazioni che non trovava alcuna conferma negli atti del processo, ravvisando degli elementi di riscontro in ordine alla colpevolezza del ricorrente nel successivo episodio del 31.3.2005 riferibile esclusivamente al coindagato ZO RI. Osserva in proposito il Collegio che i suddetti motivi di ricorso, sotto il profilo della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione, tentano in realtà di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce della L. n. 46 del 2006.
Va premesso che la modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46, lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati. È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.
Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.
Alla stregua di quanto sopra il proposto gravame sul punto va ritenuto manifestamente infondato, atteso che - per come in precedenza evidenziato - il controllo di legittimità demandato a questa Corte è finalizzato a verificare se i giudici di merito abbiano fornito una corretta interpretazione degli elementi di fatto a loro disposizione applicando correttamente le regole della logica nel pervenire a determinate conclusioni. Orbene, siffatta verifica dell'apparato argomentativo deve ritenersi nel caso di specie positiva, non potendosi dubitare che i giudici di merito con motivazione logica - riferita alle sentenze di primo e di secondo grado - che pertanto si sottrae alle censure mosse con il proposto gravame, hanno evidenziato il collegamento esistente fra i vari soggetti che ebbero a presentarsi in cantiere per chiedere del titolare, rilevando come la reiterazione di tali richieste (senza mai accennare al motivo delle stesse), nonché l'incalzante e persistente arrivo di persone in cantiere, rientravano in un generale ed unitario disegno estorsivo ai danni del IC, contribuendo a determinare un generale clima di intimidazione ed una situazione di evidente pressione sul detto imprenditore che, acquisita la certezza di essere nel mirino di una banda di estortori, per mesi aveva in tutti i modi e con ogni scusa cercato di sottrarsi agli incontri. Significativo in tal senso si appalesa lo stralcio delle dichiarazioni rese dal predetto IC e riportate nella sentenza di primo grado: "Loro comunque hanno insistito sempre... io non mi facevo mai trovare, perché a dire la verità non li volevo pagare. Ho fatto questo per due mesi, cercavo sempre di evitare questi signori, per non dare questi soldi... nel mese di marzo sono venuti continuamente a chiedere di me, di me, di me, non mi sono fatto mai incontrare da queste persone, dopo Pasqua di nuovo hanno continuato, e ci siamo incontrati a via Terracina, dove sta il bar giù" (ossia in occasione dell'arresto in flagranza di ZO R. e TA). Ed a riprova dell'esistenza di una trama unitaria, in cui le varie condotte poste in essere dai vari soggetti erano tra di loro collegate e concorrevano a creare le condizioni di intimidazione per imporre la tangente, essendo tutte funzionali alla realizzazione del disegno estorsivo che sarebbe sfociato nell'incontro avuto il 31.3.2005 dal IC con i predetti ZO R. e TA, i giudici di merito hanno ben posto in rilievo le prime parole pronunciate dal ZO R. alla parte in offesa in occasione del predetto incontro del 31.3.2005: "finalmente abbiamo avuto il piacere di conoscerci, tutto questo tempo", ravvisando in tale espressione un chiaro ed evidente riferimento ai precedenti tentativi ed alle pregresse pressioni poste in essere dal gruppo per ottenere un appuntamento, e rilevando un ulteriore elemento di conferma nella circostanza che l'odierno ricorrente, al pari di NC AL che ebbe a partecipare al successivo episodio di accesso al cantiere, nella stessa giornata del 18.3.2005, a distanza di mezz'ora, conosceva il ZO R..
Rileva pertanto il Collegio che la motivazione dei giudici di merito si appalesa completa, priva di vizi logici, del tutto aderente alle premesse fattuali acquisite in atti, compatibile con il senso comune;
ciò in quanto nell'impugnata sentenza i detti giudici hanno proceduto ad una coerente ricostruzione dei fatti e ad una corretta valutazione dei dati probatori, con una motivazione fondata su precisi elementi di giudizio, che si snoda attraverso un iter argomentativo nel quale sono stati enunciati i fatti probatori ed esplicitato il processo logico posto a sostegno della valutazione effettuata, e che non consente a questa Corte di legittimità di procedere ad una diversa lettura dei dati processuali o ad una diversa interpretazione delle prove.
Nè alcun argomento in senso contrario può trarsi dall'atteggiamento tranquillo tenuto dal MU A. in occasione dell'episodio verificatosi il 18.3.2005 alle ore 11,30, avendo correttamente la Corte territoriale evidenziato la irrilevanza della forma o del modo della minaccia, che può essere anche implicita, larvata, indiretta, rilevando esclusivamente il fatto che, in relazione alle circostanze concrete ed al contesto ambientale, la stessa fosse idonea a rafforzare nel soggetto passivo il timore di un male ingiusto. E pertanto la richiesta, se pur cortese (donde la prima impressione del OT G. che si trattasse di operai che avevano lavorato in precedenza), di parlare con il titolare dell'impresa, posta in relazione con le analoghe richieste più volte reiterate da soggetti diversi, aveva contribuito a determinare nel soggetto passivo, ma anche negli operai impiegati nel cantiere, il convincimento di essere nel mirino di un gruppo di estortori, siccome confermato dall'incontro avvenuto il 31.3.2005 nel corso della quale l'intera trama viene a scioglimento con la esplicita richiesta fatta, a nome del gruppo ("a noi ci dovere dare il sette per cento"), dal ZO R..
Alla stregua di quanto sopra non può che ribadirsi l'assoluta coerenza della motivazione svolta dai giudici di merito di talché, non costituendo vizio comportante controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più favorevole) valutazione delle emergenze processuali, il ricorso proposto va ritenuto sul punto inammissibile.
Col quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta nullità della sentenza di primo grado per mancanza di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, in violazione dell'art. 521 c.p.p.. Sul punto va ribadito l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, alla stregua del quale "per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame" (Cass. sez. 6, 6.2.2003 n. 13261, rv 227195).
E pertanto, non risultando nel caso di specie alcuna indicazione degli specifici punti contestati e dei relativi motivi di censura, anche tale motivo va ritenuto palesemente inammissibile. Infine, per quel che riguarda il ricorso proposto da NC AL, osserva il Collegio che lo stesso, col primo motivo, ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione, essendo la stessa, in quanto vergata a mano, sostanzialmente indecifrabile;
inoltre nel corpo di tale sentenza erano presenti cancellazioni di refusi e sovrapposizioni di frasi, a volte non accompagnate dalla firma di alcun componente il Collegio, di talché veniva pregiudicata la possibilità di una ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di una ragionata difesa. Il rilievo non è fondato.
Ed invero, in ordine alla presunta illeggibilità ed indecifrabilità della sentenza, il Collegio non può che riportarsi a quanto in precedenza precisato, con riferimento all'analogo motivo d'impugnazione proposto dal coimputato MU A., per rilevare che la lettura di tale sentenza non pone particolari problemi di decifrazione, e quindi non si versa assolutamente in una situazione di incomprensibilità e neanche di particolare difficoltà, richiedendosi semplicemente una maggiore attenzione rispetto a quella che è riservata alla scrittura a stampa.
In ordine alla rilevata cancellazione di refusi e sovrapposizioni di frasi, ritiene il Collegio di dover evidenziare la assoluta marginalità degli episodi segnalati, limitati solo ad alcune parole, che non lasciano alcun dubbio sul contenuto dell'intera pronuncia, con la ulteriore precisazione che le correzioni effettuate, anch'esse assolutamente marginali, sono state comunque fatte proprie dall'estensore con la sottoscrizione dell'intero provvedimento. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale la difesa lamenta l'assenza della necessaria correlazione tra accusa e sentenza per essere il fatto accertato in dibattimento diverso da quello descritto nel capo di imputazione. Ciò in quanto dalla compiuta istruttoria era emerso che al contestato episodio, verificatosi alle ore 12,00 del 18.3.2005, contrariamente a quanto indicato nel capo di imputazione, non aveva preso parte il ZO R., di talché doveva ritenersi insussistente il collegamento logico fra l'episodio suddetto e quello verificatosi il 31.3.2005 che aveva visto come protagonista il ZO R., ed era emerso altresì che gli imputati, contrariamente a quanto evidenziato nel capo di imputazione, non avevano profferito alcuna minaccia nei confronti degli operai ne' soprattutto avevano imposto alcun successivo appuntamento al titolare del cantiere.
Sul punto osserva innanzi tutto il Collegio che, ai fini della correlazione fra la contestazione e la sentenza, deve ritenersi assolutamente irrilevante, non comportando alcuna violazione del suddetto principio di correlazione, il fatto che il reato, contestato a taluno siccome commesso in concorso con altri, risulti successivamente commesso unitamente solo ad alcuni dei soggetti indicati nell'originaria imputazione, trattandosi di circostanza che non comporta alcuna modificazione sostanziale dell'imputazione. A ciò deve aggiungersi che i giudici di merito hanno correttamente evidenziato, a riprova del collegamento esistente fra l'odierno ricorrente ed il ZO R. (che si sarebbe poi presentato in cantiere il 30 ed il 31 marzo) che il giorno 18.3.2005 il NC e lo DEre V. poco prima che si recassero nel suddetto cantiere, erano stati controllati dagli agenti del Commissariato San Paolo mentre si intrattenevano con il ZO R.; circostanza che implicitamente conferma il collegamento fra l'episodio verificatosi alle ore 12,00 del 18.3.2005 (che ha visto come protagonisti il NC e lo DEro V.), e gli analoghi episodi verificatisi il 30 ed il 31.3.2005 (che hanno visto come protagonista il ZO R.), inserendosi i detti episodi, per come diffusamente evidenziato dai giudici di merito con motivazione assolutamente logica e coerente, in una situazione generale di intimidazione e di pressione nei confronti del IC.
In ordine all'ulteriore rilievo, concernente l'asserita diversità del fatto contestato, per avere i giudici di merito fondato la responsabilità dell'imputato su una serie di elementi - quali la insistenza delle richieste di parlare con la parte offesa IC EN, la pressione per mesi esercitata sul detto imprenditore, il generale clima di intimidazione creato, l'immediato buon fine dell'appuntamento preso dagli operai il 30.3.2005 - diversi da quelli contenuti nell'iniziale contestazione, che non si aggiungevano a quelli originari, ma si sostituivano agli stessi, e quindi per aver fondato la responsabilità dell'imputato su un fatto totalmente nuovo rispetto a quello contestato con conseguente violazione del diritto di difesa e dell'art. 521 c.p.p., osserva il Collegio che il suddetto motivo di gravame è parimenti infondato.
Ed invero il vizio di difetto di correlazione tra accusa e sentenza presuppone, per come già evidenziato, che venga posto a base della decisione un fatto radicalmente trasformato rispetto a quello contenuto nell'imputazione. Ciò significa che il fatto ritenuto in sentenza, affinché il principio di correlazione sia violato, deve porsi in rapporto di incompatibilità ovvero di eterogeneità rispetto alla enunciazione dell'imputazione, di modo che l'imputato venga messo di fronte ad una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito. Coerentemente a siffatta impostazione deve evidenziarsi che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel confronto puramente formale fra imputazione e sentenza, occorrendo per un verso far riferimento al contenuto sostanziale dell'imputazione, e per altro verso tener presente lo svolgimento dell'iter processuale per verificare se, nell'ambito della suddetta contestazione sostanziale di cui al capo di imputazione, il soggetto si sia venuto a trovare nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione, alla stregua della progressiva precisazione ed individuazione della stessa.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame non può dubitarsi che il contenuto sostanziale dell'imputazione debba essere individuato nella realizzazione da parte del ricorrente, in relazione all'episodio verificatosi alle ore 12,00 del 18.3.2005, di una condotta atta a rafforzare nel soggetto passivo la certezza di essere oggetto di un tentativo di estorsione, contribuendo alla realizzazione di un generale clima di intimidazione. In siffatto contesto nessun rilievo assume la circostanza che il ricorrente, contrariamente a quanto indicato nel capo di imputazione, non abbia nella circostanza profferito alcuna espressione minacciosa all'indirizzo del IC;
ed invero sul punto va ribadita la irrilevanza della forma o del modo della minaccia che, siccome correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, può essere anche implicita, larvata o indiretta, posto che il dato decisivo ai fini della sussistenza della fattispecie criminosa contestata è costituito, per come detto, dal fatto che, in relazione alle circostanze concrete ed al contesto ambientale, la condotta posta in essere fosse idonea a rafforzare nel soggetto passivo il timore di un male ingiusto.
Ed allora appare evidente che nessuna violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza può ravvisarsi nel caso di specie, non essendosi verificata alcuna immutazione dell'essenza del fatto sicché la ricostruzione ritenuta in sentenza non incide sugli elementi costitutivi del reato ne' si pone in posizione di incompatibilità o di eterogeneità con il fatto enunciato nella imputazione, trattandosi sempre dello stesso fatto (presenza dell'imputato in cantiere e richiesta di parlare con il titolare) finalizzato comunque a creare quelle condizioni di intimidazione del soggetto passivo nell'ambito di un generale ed unitario disegno estorsivo ai danni del IC.
Del pari infondato è il terzo motivo di gravame con il quale la difesa ha rilevato la erroneità dell'impianto argomentativo della sentenza impugnata che aveva ritenuto come minacciosa la condotta posta in essere il 18.2.2005 dall'imputato e che appariva strutturato in modo da ritenere avvinte, quali parti di una condotta unitaria, le azioni poste in essere dal ricorrente alla data predetta con quelle poste in essere da altri soggetti in data 30.3.2005, trasformando così delle congetture in regole di giudizio.
Osserva il Collegio che trattasi di rilievo in punto di fatto, che esula pertanto dai limiti del giudizio di legittimità demandato a questa Corte. Peraltro sul punto ritiene il Collegio di dover ribadire quanto già evidenziato in ordine alla positiva verifica dell'apparato argomentativo posto dai giudici di merito a fondamento della loro decisione, ove si osservi che i detti giudici hanno rilevato come la reiterazione delle richieste degli odierni imputati di parlare con il titolare, la mancata specificazione del motivo di tali richieste, rincalzare delle stesse, avevano determinato un clima di intimidazione ed una situazione di pressione nei confronti del detto imprenditore;
ed hanno altresì evidenziato, con motivazione del tutto aderente alle acquisizioni probatorie in atti che si sottrae pertanto alle censure mosse con il proposto gravame, il collegamento fra tali condotte e la finalizzazione delle stesse a creare le condizioni di intimidazione per imporre le tangente, siccome comprovato dalla richiesta, che si pone quindi come il punto terminale dei suddetti comportamenti, avanzata il 31.3.2005 dal coimputato ZO RI, il quale si propone quale referente dell'intero gruppo ("a noi ci deve dare il sette per cento"), facendo altresì implicito riferimento, ad ulteriore riprova dell'esistenza di un unitario disegno estorsivo ai danni del IC, ai precedenti tentativi di contatto con lo stesso ("finalmente abbiamo avuto il piacere di conoscerci, tutto questo tempo"). E pertanto anche in tal caso deve ribadirsi l'assoluta coerenza della motivazione svolta dai giudici di merito di talché il ricorso proposto va ritenuto sul punto inammissibile.
Alla stregua delle argomentazioni svolte i ricorsi proposti non possono trovare accoglimento;
ed a tale pronuncia segue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 27 marzo 2008. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2008