Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2008, n. 16817
CASS
Sentenza 27 marzo 2008

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Massime2

La nullità del decreto di citazione a giudizio per la mancata enunciazione del fatto oggetto dell'imputazione, prevista dall'art. 429, secondo comma, cod. proc. pen., deve ritenersi sanata qualora non sia stata dedotta entro il termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 491, primo comma, dello stesso codice; poiché infatti la predetta omissione non attiene nè all'intervento dell'imputato nè alla sua assistenza o rappresentanza, la nullità che ne deriva non può ricomprendersi fra quelle di ordine generale, di cui all'art. 178, lett. c), bensì tra quelle relative, previste dall'art. 181 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere eccepita - a pena di preclusione - subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.

In tema di citazione a giudizio, l'imputazione deve contenere l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificità, in modo da consentire all'imputato di difendersi, mentre e non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione. (Nella fattispecie, relativa a delitto di estorsione, la Corte ha giudicato il capo di imputazione contenuto nel decreto di citazione a giudizio sufficientemente circostanziato per rapporto alla individuazione della parte offesa, della occasione estorsiva, del tipo di minaccia avanzata e della somma richiesta).

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2008, n. 16817
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16817
Data del deposito : 27 marzo 2008

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