Sentenza 20 dicembre 2017
Massime • 1
È configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando ad un'iniziale pretesa di adempimento di un credito effettuata con minaccia o violenza nei riguardi del debitore seguano ulteriori violenze e minacce di terzi estranei verso il nucleo familiare del debitore, sicchè l'iniziale pretesa arbitraria si trasforma in richiesta estorsiva, sia a causa delle modalità e della diversità dei soggetti autori delle violenze, che per l'estraneità dei soggetti minacciati alla pretesa azionata.
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Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di estorsione previsto e punito dall'art. 629 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni in …
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Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
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(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2017, n. 5092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5092 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2017 |
Testo completo
05092-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 20/12/2017 SENTENZA 3030 N. Composta dagli ill.mi sig.ri: GIACOMO FUMU - Presidente - IGNAZIO PARDO - Rel. Consigliere - PIERLUIGI CIANFROCCA REGISTRO GENERALE GIUSEPPE SGADARI N.23303/2017 SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente: SENTENZA Sul ricorso proposto da: TO LD nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 13/01/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ES SALZANO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. uditi i difensori, avv.ti Giovanni Aricò e Nicola Catanfaro per AT che insistono in ricorso e chiedono l'annullamento con rinvio, NT IT e US NO per D'GO che si riportano ai motivi, FR Scrivano per EI che chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 13/01/2017, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PAOLA, in data 18/11/2015, nei confronti di TO LD, D'GO RE e MA GIUSEPPE ES, confermava la condanna dei predetti in relazione ai reati, loro rispettivamente contestati anche in concorso di cui agli artt. 582 e 629 CP ed il solo TO anche del reato di porto abusivo di arma da sparo. 1 Riteneva la Corte di appello confermare le valutazioni compiute dal giudice di primo grado circa la natura estorsiva della richiesta formulata dagli imputati all'indirizzo della persona offesa Di OM VI, culminata nella consegna dell'importo di denaro di euro 600,00 avvenuta il 22 agosto del 2014 alla presenza dei tre imputati che venivano tratti in arresto in flagranza del reato di cui all'art. 629 cod.pen.; sottolineava il giudice di appello che nei giorni precedenti l'arresto il Di OM, ed il fratello US, avevano prima subito un'aggressione il 9 agosto, da parte di D'GO e AT, nel corso della quale era stata richiesta la consegna di somme relative ad un presento credito del AT risalente a sette anni prima e, poi, diverse ulteriori minacce da parte del EI.
1.2 Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo vari motivi. TO LD deduceva, con il primo motivo, difetto di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato e travisamento della prova;
lamentava in particolare la mancata valutazione della attendibilità della persona offesa sulla asserita inesistenza del credito residuo del AT, l'omessa valutazione delle circostanze esposte nella memoria depositata all'udienza del 13 gennaio 2017, il difetto dell'elemento soggettivo del reato di estorsione. Sottolineava il ricorrente il travisamento delle prove positive della esistenza del credito residuo e la conseguente configurabilità del solo delitto di esercizio arbitrario nonché l'avvenuta attività agevolatoria del delitto di estorsione da parte della PG. In ogni caso doveva ritenersi sussistere la sola ipotesi tentata. Con il secondo motivo lamentava violazione di legge in ordine alla circostanza aggravante delle più persone riunite;
con il terzo motivo deduceva violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. ed al giudizio di equivalenza tra diverse circostanze.
1.3 D'GO RE proponeva ricorso per cassazione attraverso atto dei propri difensori di fiducia depositato il 29 marzo 2017 presso il Tribunale di Paola deducendo: - violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento della prova, violazione del principio di tassatività, mancanza di motivazione sulla esatta qualificazione giuridica dei fatti;
sosteneva la riconducibilità della condotta alla fattispecie di cui all'art. 393 cod.pen. ovvero all'ipotesi di cui all'art. 610 cod.pen. come desumibile dalla stessa condotta della persona offesa che non aveva smentito la richiesta di soddisfazione del credito avanzata dal AT anche per interposta persona. Con il secondo motivo lamentava erronea applicazione dell'art. 629 comma 2 cod.pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte circa la necessaria presenza contestuale di più soggetti. Con il terzo motivo deduceva violazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per avere errato la Corte nel ritenere sussistente la procedibilità d'ufficio del reato di cui al capo d), per il quale era stata rimessa la querela, avuto riguardo alla mancata contestazione della aggravante. Con un secondo ricorso depositato il successivo 3 aprile 2017 presso la Corte di appello di Catanzaro, sempre a firma dei difensori avv.ti NO e IT, si rappresentavano analoghe doglianze;
si lamentava in particolare che la Corte di appello aveva pedissequamente riportato la decisione di primo grado;
inoltre si esponeva che il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario solo in ragione dell'elemento soggettivo posto che in questo secondo caso l'agente persegue un proprio diritto e non anche con riferimento alle modalità dell'azione posta in essere. Pertanto essendo configurabile il concorso di persone nel delitto di esercizio arbitrario si deduceva mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, travisamento di prove decisive. 2 1.4 MA GIUSEPPE ES proponeva ricorso per cassazione lamentando vizio di motivazione della sentenza impugnata quanto alla esclusione della sussistenza del credito del AT nei confronti della persona offesa Di OM VI;
lamentava non esservi prova del pagamento da parte del Di OM e non potersi dare rilievo decisivo alla mancata emissione della fattura;
al proposito rappresentava che la Corte di appello aveva travisato le prove dalle quali emergeva la sussistenza del credito che richiamava nel loro contenuto. Lamentava ancora il difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo e violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 629 e 393 cod.pen. che doveva essere affrontato con specifico riguardo alla convinzione di EI di agire per la restituzione del credito e non avendo lo stesso agito per un interesse personale. Con l'ultimo motivo si duoleva della mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., di quella della minima partecipazione al fatto e del giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 I ricorsi sono infondati e devono pertanto essere respinti. Preliminarmente con riferimento ai singoli motivi di ricorso con i quali si è contestata l'errata qualificazione giuridica dei fatti occorre precisare che se è vero che il delitto di esercizio arbitrario e quello di estorsione si differiscono solo in ragione dell'elemento soggettivo e non anche per la materialità degli atti, va pur sempre considerato che le doglianze proposte in tema di difetto di motivazione della sentenza di appello ove dirette ad ottenere la riqualificazione della condotta nei termini dell'art. 393 cod.pen., devono fare emergere una illogicità manifesta o contraddittorietà della motivazione della pronuncia impugnata in relazione alla assenza del diritto esercitato. Difatti, posti i limiti del giudizio di legittimità così come parametrati dall'art. 606 cod. proc.pen. per essere viziata la pronuncia che affronti il tema della distinzione tra le due fattispecie e ricostruisca la condotta in termini di reato di cui all'art. 629 cod.pen., non basta la sua semplice contrarietà rispetto ad alcuno degli elementi di prova ma si richiede che dall'analisi complessivamente compiuta emergano dati di fatto che facciano ritenere la motivazione appunto manifestamente illogica od in contrasto con il complesso delle risultanze probatorie. Va difatti ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). E nel caso in esame il ragionamento seguito dalla Corte di appello e dal giudice di primo grado appare privo dell'evidenza del travisamento delle prove evidente, poiché, a fronte di deposizioni testimoniali che introducevano principi di prova circa l'esistenza del credito tutte analizzate nei rispettivi ricorsi, venivano sottolineati altri dati di fatto, la risalenza del supposto credito del AT a ben sette anni prima, l'assenza in tale lungo frangente temporale di qualsiasi iniziativa da parte del AT, la mancata emissione della fattura per l'importo residuo, che paiono correttamente interpretati sotto il profilo della insussistenza del vantato credito al 3 momento delle iniziative assunte dal AT e tali conclusioni dei giudici di merito si profilano prive delle lamentate illogicità insistendo i ricorrenti nel prospettare una diversa lettura di dati di fatto non deducibile nella presente sede. Pertanto i motivi con i quali si contesta la qualificazione giuridica delle condotte ai sensi dell'art. 629 cod.pen. sono, comunque, fondati su una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione e' compito esclusivo del giudice di merito ed e' inammissibile in questa sede, essendo stato comunque l'obbligo di motivazione esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilita'. Il giudice di appello con le approfondite osservazioni svolte alle pagine 25 e seguenti della motivazione ha ampiamente affrontato e risolto il quesito della qualificazione giuridica dei fatti posti in essere dai ricorrenti ritenendo le condotte riconducibili al parametro dell'art. 629 cod.pen. evidenziando, per giungere a tale conclusione, molteplici elementi costituiti dall'assenza di fattura giustificativa del credito, dal rilevante lasso temporale rispetto alla consegna del materiale, dall'assenza di documentazione contabile attestante l'esistenza dello stesso debito della persona offesa che hanno fatto ritenere del tutto riscontrata la dichiarazione della persona offesa su tale aspetto specifico e già costituente elemento di prova della natura del tutto illecita della richiesta di pagamento avanzata al suo indirizzo. In conclusione sul punto la Corte di appello si è adeguata a quell'orientamento secondo cui i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione al profilo della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo era diretta, giacché tale requisito che il giudice - preliminarmente chiamato a verificare - deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del secondo (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016, Rv. 268764) ritenendo appunto privo di tutelabilità dinanzi l'autorità giudiziaria il supposto credito del AT, perché assente di qualsiasi sostegno documentale adeguato ed esercitato a distanza temporale anomala. Peraltro, va ancora ricordato sul punto, che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). E nel caso in esame dalla ampia e puntuale descrizione dei fatti commessi dagli imputati, contenuta nelle pagine da 5 a 9 della sentenza di primo grado, emergono ulteriori e puntali elementi di pieno riscontro alla conferma della riconducibilità della condotta all'ipotesi più grave di estorsione in concorso;
il Tribunale collegiale di Paola ha difatti evidenziato come nella fase dell'attività illecita fosse stato fisicamente aggredito ed avesse riportato lesioni non soltanto il presunto debitore, Di OM VI, ma anche il fratello US evidentemente estraneo ad ogni pretesa legittima. Ancora si sottolineava come in occasioni delle plurime e ripetute minacce rivolte alla persona offesa il EI avesse fatto ripetuto riferimento a conseguenze negative anche per la famiglia del Di OM, sicchè la minaccia risultava direttamente rivolta anche nei confronti di soggetti del tutto estranei al presunto rapporto debitorio. Ancora il giudice di primo grado, 4 sul punto confermato dalle valutazioni di quello di appello, sottolineava l'intervento nel presunto rapporto anche del D'GO e del EI, soggetti del tutto estranei ad ogni legittima pretesa e portatori di interesse personale nonché, la circostanza che (vedi pagina 9 sentenza di primo grado), al momento del pagamento della somma di euro 600, consegnata in contante, era il D'GO a rappresentarsi quale esponente di un più ampio gruppo, comprendente altri soggetti identificati per nome, evidentemente operante in ambiente criminale e del tutto estraneo ad ogni pretesa legittima. Ancora particolarmente rilevanti ai fini della qualificazione giuridica, oggetto di contestazione con tutti i motivi principali proposti nell'interesse dei ricorrenti, paiono poi le circostanze di fatto relative alle modalità di pagamento del presunto "debito" convenute tra le parti il 22 agosto del 2014; le stesse sono riferite alle pagine 8-9 della sentenza di primo grado, ove viene stigmatizzato come la persona offesa avesse stabilito il luogo della consegna del denaro con il EI, e non con il AT, luogo che veniva individuato in un bar indicato dal EI personalmente alla moglie del Di OM che si era recato direttamente a trovare;
ivi giunto il Di OM consegnava la busta contenente il denaro contante al EI, ricevendo il messaggio intimidatorio dal D'GO circa il gruppo a nome del quale operavano, che la passava poi al AT il quale dopo averla ricevuta veniva tratto in arresto e rinvenuto anche in possesso di una pistola. Si tratta con evidenza di modalità talmente anomale per il pagamento di un presunto "debito" da fornitura di materiale edile, avvenuto dopo la fissazione dell'incontro in un esercizio pubblico, tramite denaro contante contenuto in una busta, alla presenza di soggetti armati, da dovere escludere in concreto tale possibilità come correttamente esposto dal giudice di primo grado cui quello di appello si è conformato e da manifestare con evidenza la circostanza che i correi del AT non agivano esclusivamente nell'interesse del predetto ma anche per la realizzazione di interessi personali del tutto estranei al presunto credito, come reso manifesto dalla dichiarazione di appartenenza ad altro "gruppo" al momento del versamento della somma. Ed al proposito delle doglianze avanzate sul punto va ancora sottolineato come secondo l'orientamento di questa Sezione è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, in presenza di una delle seguenti condizioni relative alla condotta di esazione violenta o minacciosa di un credito: a) la sussistenza di una finalità costrittiva dell'agente, volta non già a persuadere ma a costringere la vittima, annullandone le capacità volitive;
b) l'estraneità al rapporto contrattuale di colui che esige il credito, il quale agisca anche solo al fine di confermare ed accrescere il proprio prestigio criminale attraverso l'esazione con violenza e minaccia del credito altrui;
c) la condotta minacciosa e violenta finalizzata al recupero del credito sia diretta nei confronti non soltanto del debitore ma anche di persone estranee al sinallagma contrattuale (Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Rv. 267123). E nel caso in esame paiono proprio sussistere tutti i tre predetti requisiti per affermare l'illiceità ex art. 629 cod.pen. ove proprio si faccia riferimento alla parte finale della condotta;
la vittima è stata aggredita fisicamente e minacciata ripetutamente, si è persino attuata una condotta di appostamento nei confronti della moglie e del figlio minore (vedi pagina 7 sentenza Tribunale di Paola), veniva convocata presso un esercizio pubblico per versare una somma in denaro contante così da annullarne qualsiasi capacità volitiva;
l'azione per l'esazione del credito veniva posta in essere da parte di soggetti ad esso del tutto estranei e che effettuavano le aggressioni fisiche e le ripetute minacce 5 (D'GO e EI); la condotta minacciosa e violenta risulta posta in essere nei riguardi non soltanto di Di OM VI ma anche di Di OM US, il quale riportava plurime contusioni al viso il 9 agosto del 2014, e dei componenti della famiglia dello stesso Di OM VI, soggetti evidentemente del tutto estranei da ogni rapporto debitorio con il AT. L'applicazione dei principi giurisprudenziali porta pertanto a ritenere corretta la qualificazione dei fatti così come ricostruita dai giudici di merito con valutazione conforme dovendosi affermare che nel caso in cui ad una iniziale pretesa di adempimento di un credito effettuata con minaccia o violenza nei riguardi del debitore, certamente inquadrabile nell'ipotesi di cui all'at. 393 cod.pen., seguano condotte di ulteriore minaccia e violenza poste in essere da terzi che perseguano anche un interesse personale, ovvero verso altri soggetti del nucleo familiare della vittima, la pretesa inizialmente riconducibile al parametro dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni si trasforma in richiesta estorsiva, sia per le modalità di esercizio sia per l'estraneità dei soggetti minacciati od aggrediti rispetto al rapporto originario. Sulla base di tali conclusioni devono ritenersi infondati il primo motivo del ricorso AT, il primo ed il secondo motivo del ricorso D'GO datato 29 marzo 2017, le doglianze contenute nel secondo ricorso D'GO, le prime due doglianze del ricorso EI.
2.2 Quanto agli ulteriori aspetti devoluti all'esame di questa Corte, il giudice di appello di Catanzaro ha proceduto a corretta analisi delle dichiarazioni della persona offesa, già costituita parte civile, facendo applicazione del principio generale secondo cui le dichiarazioni della persona offesa cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. - pen. possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale - responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104); e nel caso in esame con le specifiche valutazioni compiute alle pagine 16-17 si è sottolineato come le precise accuse della vittima trovino riscontro oggettivo e di natura documentale nelle certificazioni mediche attestanti le lesioni patite il 9 agosto del 2014 da entrambi i fratelli Di OM, oltre che nelle stesse modalità dell'arresto in flagranza degli imputati.
2.3 Quanto alla natura del reato posto in essere, che pure costituisce aspetto vagliato nel ricorso AT, i giudici di merito paiono essersi adeguati all'orientamento secondo cui si ha consumazione, e non mero tentativo del delitto di estorsione, allorché la cosa estorta venga consegnata dal soggetto passivo all'estorsore, e ciò anche nelle ipotesi in cui sia predisposto l'intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all'arresto del reo ed alla restituzione del bene all'avente diritto (Sez. 2, n. 27601 del 19/06/2009, Rv. 244671). In alcun modo può poi ritenersi applicabile al caso in esame il principio pure citato nel ricorso AT e nella memoria in appello della impossibilità di affermare la colpevolezza dell'imputato in presenza di attività determinatrice posta in essere dall'agente sotto copertura, assolutamente inconciliabile con le circostanze del caso in esame in cui erano i ricorrenti ad avere prima aggredito e poi richiesto con plurime condotte minacciose il pagamento della somma non dovuta sicchè l'intervento delle forze dell'ordine appare evidentemente mirato alla sola acquisizione di elementi di prova. Del tutto priva di fondamento è anche la doglianza avanzata in punto di mancata valutazione delle circostanze esposte nella memoria depositata in appello dalla difesa AT, ed allegata al presente ricorso, posto che il giudice di secondo grado con le ampie valutazioni contenute nella 6 impugnata sentenza ha analizzato tutti i profili comunque dedotti con l'appello principale. Al proposito deve essere ricordato che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione e non anche con aspetti del tutto nuovi sussistendo il limite della inammissibilità dei motivi nuovi depositati fuori dai limiti temporali di cui all'art. 585 comma quarto cod. proc.pen.. Altrimenti potendosi introdurre nel giudizio di appello questioni "a sorpresa" evidentemente estranee alla natura di giudizio devolutivo e diretto all'analisi critica del giudicato di primo grado.
2.4 Con ulteriori motivi le difese D'GO e AT hanno lamentato l'errato riconoscimento della circostanza aggravante delle più persone riunite;
al proposito va osservato che con sufficienti osservazioni svolte alle pagine 31-32, la Corte di appello di Catanzaro ha osservato non esservi dubbio sulla sussistenza della contestata aggravante avuto riguardo all'avvenuta consumazione dei fatti prima in concorso tra D'GO e AT in occasione dell'aggressione patita dai fratelli Di OM e poi dell'avvenuto pagamento alla presenza dei tre imputati della somma illecitamente pretesa quando venivano reiterate le minacce. Si è pertanto fatta corretta applicazione del principio secondo cui nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012,), senza alcuna violazione di legge ravvisabile e pure genericamente denunciata. L'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. invocata dal EI nel proprio ricorso è stata anch'essa correttamente esclusa dal giudice di appello con condivisibili argomentazioni esposte alle pagine 31-32 e nelle quali viene sottolineato il carattere essenziale del contributo fornito proprio dal EI nell'attività continuativa di intimidazione ai danni della vittima ricostruita sulla base di una corretta lettura dei dati processuali e delle dichiarazioni attendibili del Di OM in particolare. Ancora correttamente si è esclusa la sussistenza della attenuante del danno tenue con le adeguate osservazioni svolte alla pagina 31 che non trovano smentita posto che il pregiudizio arrecato supera certamente la somma illecitamente pretesa comunque di importo non secondario;
alcun fondamento ha poi la pretesa del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. che non risulta essere stata avanzata nei motivi di appello né avrebbe potuto visto che la transazione con rinuncia alla costituzione di parte civile risulta formalizzata soltanto all'udienza fissata per la trattazione dibattimentale in appello. In ogni caso il motivo e' manifestamente infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimita' nei delitti contro il patrimonio puo' essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. solo nel caso in cui il reo abbia riparato interamente il danno mediante il risarcimento dello stesso o le restituzioni, mentre non può essere applicata la fattispecie di cui alla seconda parte della citata disposizione dell'attivo ravvedimento concernente l'elisione o l'attenuazione delle conseguenze del reato che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile (Sez. 2, n. 49348 del 04/11/2016, Ninfo, RV. 268365; n. 2970 del 12/10/2010, Tutrone, RV. 249204; Sez. 5, n. 45646 del 26/10/2010, Scerbo, RV. 249144; n. 24326 del 18/05/2005, Bonora, RV. 232207; Sez. 2 n.3698 del 16/05/1990, dep. 1991, Tito, RV. 186758). Quanto al giudizio di bilanciamento tra le circostanze in termini di equivalenza, con le osservazioni svolte a pagina 33 la Corte di appello ha svolto un'analisi esente dalle lamentate 7 censure ed i motivi introducono censure di merito, inammissibili in sede di legittimita'. Difatti le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimita' qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, RV. 245931). Infine, inammissibile perché manifestamente infondato appare l'ultimo motivo proposto nel ricorso AT avendo il giudice di appello di Catanzaro evidenziato a pagina 33 le ragioni della procedibilità d'ufficio del delitto di lesioni personali e risultando la circostanza aggravante ritualmente contestata di cui all'art. 585 cod.pen. al capo D) della rubrica. Alla infondatezza dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/12/2017 Il Consigliere Estensore IGNAZIO, PARDO Il Presidente GIACOMO FUMU DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE -- 2 FEB. 2018. IL CANCELLIERE A R P Claudia Pianelli TE R FO 8