Sentenza 28 novembre 2013
Massime • 3
In tema di liquidazione del danno morale, la relativa valutazione del giudice, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione. (Fattispecie relativa al risarcimento disposto in favore di un Comune per effetto di un reato di abuso di ufficio).
Nell'estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva qualificato come minaccia aggravata invece che come tentata estorsione la richiesta di assunzione di un dipendente attuata con modalità violente e minacciose di tipo mafioso).
Nel giudizio di cassazione, l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione, la quale, a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., deve risultare dal testo del provvedimento impugnato.
Commentari • 17
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2013, n. 48461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48461 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 28/11/2013
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1821
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 21215/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo;
nel procedimento nei confronti di:
1. ON EO, nato a [...] il [...];
2. GE DI, nato ad [...] il [...];
3. TI HE, nato a [...] il [...];
nonché sui ricorsi presentati dai predetti:
1. ON EO;
2. GE DI, sopra generalizzati, e da:
3. OR RA, nato a [...] il [...];
4. LÈ UD, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza del 15/11/2012 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Viola Alfredo Pompeo, che ha concluso chiedendo, in accoglimento del ricorso del P.G., l'annullamento con rinvio della sentenza nei confronti del GE limitatamente al capo 6) ed il rigetto nel resto del ricorso del P.G.;
per il ON l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste;
il rigetto dei ricorsi del GE e del OR;
l'inammissibilità del ricorso del LÈ;
uditi per le parti civili MO s.r.l., comune di Castellamare del Golfo e Associazione antiracket e antiusura alcamese, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, l'avv. Finazzo Alessandro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso del P.G. ed il rigetto di quelli degli imputati;
uditi per gli imputati l'avv. Capograssi Alessandro per il ON, l'avv. Oddo GI per il GE, l'avv. Gervasi Nicolò per TI HE e l'avv. Lo Presti Maurizio per il LÈ, che hanno concluso chiedendo rispettivamente l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.G., e, in accoglimento dei propri ricorsi, l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la pronuncia di primo grado del 19/05/2011 del Tribunale della stessa città:
- assolvendo TI HE dal reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4 e 5, ascrittogli al capo 2) dell'imputazione,
per avere continuato a fare parte, dal dicembre 1998 al 13/07/2004, dell'associazione armata di tipo mafiosa denominata "cosa nostra", quale appartenente alla famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo, mettendosi reiteratamente e in modo continuativo e stabile a disposizione dell'organizzazione, e partecipando attivamente alle fasi deliberative, organizzative ed esecutive di atti delittuosi finalizzati al perseguimento dei fini della predetta organizzazione, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva;
in particolare per avere il TI veicolato informazioni essenziali per la commissione di delitti scopo dell'associazione mafiosa;
- dichiarando non doversi procedere nei confronti di OR RA in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110 e 323 c.p., D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ascrittogli, in concorso con altri, al capo 15) dell'imputazione (per avere, in epoca compresa tra il settembre ed il dicembre 2003, AL AN, quale dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Castellammare del Golfo, e RE IN, quale responsabile del settore abusivismo e condono del predetto comune, violando norme di legge e, in particolare, omettendo di adottare i provvedimenti di sospensione dei lavori e di demolizione, dopo aver constatato l'esistenza di lavori abusivamente in corso sull'immobile gestito dal OR, d'accordo con questi, intenzionalmente procurato allo stesso OR un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nel permettere la prosecuzione di quei lavori abusivi ed ottenere il rilascio da parte del comune della concessione edilizia), perché estinto per prescrizione;
- dichiarando non doversi procedere nei confronti di ON EO in relazione al reato di cui all'art. 110 c.p. e art. 112 c.p., comma 1, n. 1, L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, ascrittogli, in concorso con altri, al capo 13) dell'imputazione (per essersi adoperato alla positiva conclusione dell'operazione illecita di attribuzione fittizia della titolarità di parte del capitale sociale della Inerti Sicilia s.r.l. a TU TO e SC GI, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali applicabili a NO AN, reale proprietario di quelle quote), perché, esclusa l'aggravante del D.L. cit., art. 7, estinto per prescrizione;
- dichiarando non doversi procedere nei confronti di GE DI in relazione al reato di cui all'art. 110 c.p., art. 635 c.p., comma 2, n. 3, D.L. cit., art. 7, ascrittogli, in concorso con altro, al capo 8) dell'imputazione (per avere, in Castellamare del Golfo, il 27/02/2002, danneggiato la porta di ingresso degli uffici amministrativi dello stabilimento industriale della MO s.r.l., bene esposto per consuetudine alla pubblica fede, esplodendovi contro dei colpi di arma da fuoco, fatto commesso avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p.), ed in relazione al reato di cui all'art. 612 cpv. c.p. e art. 7 D.L. cit., così riqualificato il fatto contestatogli al capo 6) dell'imputazione (per avere, mediante violenza e minaccia rivolta ai proprietari della MO s.r.l., compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurare a sè e ad altri, con danno altrui, l'ingiusto profitto consistito nella consegna di una somma mensile di denaro pari a L. 1.500.00), perché estinti per prescrizione;
- escludendo per UD LÈ e per il GE l'aggravante dell'art. 7 D.L. cit. in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 5 e 7, loro ascrittogli, in concorso tra altro, al capo 11) dell'imputazione (per essersi impossessati, in Castellammare del Golfo, nella notte tra il 26 ed il 27/02/2002, della vettura Ford Fiesta di proprietà di NO LO, al quale veniva sottratta, bene esposto alla pubblica fede), rideterminando per entrambi le pene principali inflitte e modificando la pena accessoria applicata al LÈ;
e confermava nel resto la medesima sentenza di primo grado con la quale il Tribunale aveva condannato il GE in relazione ai reati di cui all'art. 110 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2, 4 e 7, art. 7 D.L. cit., ascrittogli, in concorso con altro, al capo 9) dell'imputazione (per avere, in Castellamare del Golfo, il 27/02/2002, in occasione del danneggiamelo già considerato, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico un'arma comune da sparo, e segnatamente un fucile semiautomatico calibro 12, fatto commesso avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p.), ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili MO s.r.l. e Associazione antiracket e antiusura alcamese;
il OR al risarcimento dei danni in favore della parte civile comune di Castellammare del Golfo;
il ON ed il LÈ al risarcimento dei danni in favore della sola predetta Associazione. Rilevava la Corte di appello come le emergenze processuali avessero dimostrato che:
- il ON si era attivato, al momento della costituzione della Inerti Sicilia s.r.l., per far sì che alcune quote di tale società, di fatto appartenenti a AN NO, fossero intestate a terzi soggetti per evitare che potessero essere confiscate con l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, ma che le emergenze processuali non avevano affatto provato che il ON avesse agito allo scopo di agevolare l'associazione di stampo mafioso "cosa nostra", per la cui partecipazione il NO aveva chiesto l'applicazione di pena con sentenza ex art. 444 c.p.p. (v. pagg. 11- 14 sent. impugn.);
- gli elementi di prova acquisiti in primo grado avevano escluso che il TI avesse continuato a fare parte, per il periodo dal dicembre del 1998 al 13/07/2004, della "famiglia" di Castellammare del Golfo dell'associazione mafiosa "cosa nostra", posto che le intercettazioni telefoniche, concernenti un suo interessamento in ordine ad una tentata estorsione subita da un imprenditore, tal ES, ed alla definizione di un sinistro stradale nel quale erano risultati coinvolti un commerciante di frutta, detto il "carbonaro", ed un agente di polizia penitenziaria, erano apparse inidonee a confermare che il prevenuto, nel lasso temporale indicato, avesse proseguito a fare parte di quel sodalizio criminale, per la cui adesione era stato già condannato con riferimento al periodo precedente (v. pagg. 14-19 sent. impugn.);
- che i dati informativi acquisiti avevano sì comprovato che il GE avesse, tra il 26 ed il 27/02/2002, rubato la vettura di tal LO NO ed avesse sparato, la notte del
27/02/2002, alcuni colpi di fucile, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico, danneggiando la porta di ingresso dello stabilimento di proprietà della s.r.l. MO, ma avevano pure confermato che tali iniziative erano state poste in essere non per finalità estorsive, con riferimento ad una richiesta di denaro già rivolta al titolare della MO, ma per ottenere l'assunzione dello stesso GE come dipendente della società, talché il più grave reato del capo 6) doveva essere riqualificato in termini di minaccia aggravata e, unitamente al reato sub capo 8), dichiarato estinto per prescrizione;
mentre per il furto della anzidetta auto, di cui al capo 11), doveva essere esclusa l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, essendo risultato consumato per finalità
esclusivamente personali: ragioni per la Corte di appello valide a giustificare la esclusione della medesima aggravante anche in favore del LÈ, chiamato a rispondere, in concorso con il GE, della commissione del furto della anzidetta autovettura (v. pagg. 19- 32 sent. impugn.); - i risultati dell'istruttoria del giudizio di primo grado, in specie quelli desumibili dal contenuto delle intercettazioni telefoniche captate dagli inquirenti, avevano dimostrato la colpevolezza del OR in ordine al reato di abuso di ufficio aggravato addebitatogli al capo 13), che doveva essere, però, dichiarato estinto per intervenuta prescrizione (v. pagg. 41-51 sent. impugn.).
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore Generale della Repubblica, il quale ha dedotto la violazione di legge ed in vizio di motivazione, per avere la Corte di appello:
2.1. assolto TI HE dal delitto ascrittogli al capo 2), illogicamente sostenendo che il fatto che il ES si fosse rivolto al TI, in passato già condannato per la partecipazione all'associazione mafiosa de qua, per sapere a chi dovesse pagare il "pizzo" ed il fatto che il TI lo avesse indirizzato a DI GE, pure coinvolto in altri episodi delittuosi riferibili alla operatività di quel sodalizio criminale, non fossero elementi capaci di dimostrare la perdurante intraneità del TI nell'associazione per delinquere in argomento;
ed omettendo di valutare il tenore di quelle conversazioni intercettate in ambientale da cui si desumeva che il TI, nel rivolgersi al commerciante di frutta detto il "carbonaro" per cercare di soddisfare le pretese risarcitorie di un agente della polizia penitenziaria, si era presentato "a nome" di NG RA, all'epoca detenuto, esponente di vertice della famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo;
2.2. erroneamente riqualificato in termini di minaccia aggravata i fatti illeciti accertati a carico di GE DI, commessi in danno della MO, di cui al capo 6) dell'imputazione, benché dal tenore dei colloqui tra il menzionato NG e la moglie, intercettati in carcere, fosse risultata palese una stretta connessione tra la minacciosa pretesa di assunzione come dipendente del predetto GE ed altra richiesta minatoria, finalizzata ad ottenere il pagamento di una periodica somma di denaro a titolo di "pizzo" in favore dell'associazione mafiosa, che pure era stata rivolta al titolare della MO;
senza dire che la sola pretesa, esercitata con metodo mafioso, di ottenere indebitamente l'assunzione del prevenuto, ben avrebbe potuta da sola integrare gli estremi della contestata fattispecie di tentata estorsione aggravata;
2.3. ingiustificatamente negato per ON EO, in relazione al reato addebitatogli al capo 13), la sussistenza della circostanza aggravante di cui al più volte citato art. 7, omettendo del tutto di indicare le ragioni di tale esclusione.
Avverso la stessa sentenza hanno presentato ricorso anche i quattro imputati elencati in epigrafe.
3. Con atto a firma del suo difensore avv. AN Mormino, ON EO ha dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge, in relazione all'art. 129 c.p.p., comma 2, ed il vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere la Corte palermitana dichiarato l'intervenuta estinzione del reato contestato al capo 13) dell'imputazione, nonostante disponesse degli elementi per prosciogliere l'imputato nel merito: quali il fatto di essere stato lo stesso chiamato a rispondere di una fumosa quanto indeterminata condotta di "agevolazione" nella commissione del reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies;
che il ON fosse rimasto estraneo al raggiungimento dell'intesa tra il NO e SC GI (per giunta assolto da questo medesimo delitto) per intestare a tal TO TU le quote della società riferibili al primo;
e che il ON non fosse a conoscenza che il NO era soggetto nei confronti del quale sarebbe stato possibile disporre una misura di prevenzione patrimoniale, misura, peraltro, che non sarebbe stata obiettivamente applicabile in quanto una richiesta diretta a tanto era stata già rigettata dalla competente autorità giudiziaria: dunque, che il ON non fosse stato affatto consapevole di aiutare il NO ad eludere l'applicazione di una di quelle misure patrimoniali.
4. Con atto a firma del suo difensore avv. GI Oddo, GE DI ha dedotto i seguenti tre motivi.
4.1. Violazione di legge, in relazione alle norme di diritto penale oggetto di addebito, nonché agli artt. 530, 125, 192 e 546 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello illogicamente confermato la pronuncia di condanna di primo grado negando attendibilità alle dichiarazioni rese dal coimputato IM TO, che aveva definito la sua posizione in altro procedimento, idonee ad escludere la colpevolezza del GE con riferimento sia all'episodio delittuoso in danno della MO, che al furto aggravato della vettura del Marracino;
trascurando che, al momento del danneggiamento, mediante l'esplosione di colpi di fucile, della porta di ingresso della MO, la vettura del GE si trovava a diversi chilometri di distanza dal luogo di commissione di quei reati;
ipotizzando che il GE avesse concorso moralmente nella materiale commissione dei reati da parte del IM, benché questi avesse riferito di aver agito da solo, con un fucile nella sua esclusiva disponibilità; ed incongruamente affermando, con un travisamento della prova ed in parte valorizzando dati informativi "neutri", che il GE avesse agito con l'impiego del metodo mafioso.
4.2. Violazione di legge, in relazione alle norme di diritto penale sostanziale contestate, nonché all'art. 63 c.p., comma 4, e art. 157 c.p., per avere la Corte siciliana disatteso la richiesta difensiva di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di furto del capo 11), commesso il 26/01/2002, per il quale, essendo stato circostanziato con riferimento a due aggravanti ad effetto speciale, il termine massimo di prescrizione era quello di sette anni e mezzo.
4.3. Violazione di legge, in relazione alle norme di diritto penale sostanziale contestate ed agli artt. 132, 133 e 62 bis c.p., per avere la Corte territoriale stabilito la pena senza tenere conto del ruolo marginale avuto dall'imputato nelle vicende addebitategli e della sanzione molto più mite irrogata al coimputato LÈ.
4.4. Con due memorie depositate il 15/11/2013 il difensore del GE ha rispettivamente formulato un motivo nuovo, deducendo la violazione degli artt. 125, 192 e 546 c.p.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2, 4 e 7, D.L. n. 152 del 1992, art. 7, ed il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale travisato la prova con riferimento al reato contestato sub capo 9) in relazione all'orario di commissione del reato ed al numero dei colpi esplosi;
ed ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.G., richiamando gli argomenti già esposti nel proprio ricorso ed evidenziando come il rappresentante della pubblica accusa non avesse tenuto conto della documentazione difensiva prodotta nel giudizio di merito.
5. Con atto a firma del suo difensore avv. AN Agnello, OR RA ha dedotto i seguenti quattro motivi.
5.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 323 c.p., e vizio di motivazione, per mancanza, illogicità e contraddittorietà, per avere la Corte distrettuale dichiarato estinto per prescrizione il reato di abuso di ufficio allo stesso contestato, confermandone, però, la colpevolezza ai fini delle statuizioni civili, benché con l'atto di appello fosse stata evidenziata l'assenza di una qualsivoglia violazione di norme di legge da parte dei due funzionari comunali, coimputati del OR.
5.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 323 c.p., e vizio di motivazione, per mancanza, illogicità e contraddittorietà, per avere la Corte distrettuale disatteso l'ulteriore motivo dell'appello secondo il quale il coinvolgimento del OR nella vicenda de qua era risultata limitata ed occasionale, e che, comunque, lo stesso non era stato affatto consapevole della irregolarità edilizia, prima che i funzionari del comune effettuassero il sopralluogo il 24/10/2003.
5.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 323 c.p., e vizio di motivazione, per mancanza, illogicità e contraddittorietà, per avere la Corte palermitana omesso di considerare che le iniziative del OR erano state finalizzate esclusivamente a regolarizzare il manufatto da lui realizzato e non anche a sollecitare il compimento di atti illegittimi da parte dei funzionari del comune.
5.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 185 c.p., e vizio di motivazione, per mancanza, illogicità e contraddittorietà, per avere la Corte di appello omesso di spiegare le ragioni per le quali il OR dovesse essere chiamato a risarcire i danni presuntivamente patiti dalla parte civile comune di Castellamare del Golfo, nonostante le opere edilizie abusive fossero risultate sanabili e non avessero avuto alcun concreto impatto ambientale o paesaggistico.
6. Con atto a firma del suo difensore avv. Maurizio Lo Presti, UD LÈ ha dedotto i seguenti cinque motivi.
6.1. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di appello confermato la colpevolezza del LÈ in ordine al reato di furto aggravato contestatogli al capo 11), sulla base della sola affermazione - priva di qualsivoglia certezza e, anzi, di equivoca valenza - del teste Venza, ufficiale di polizia giudiziaria, che, nel giudizio di primo grado, aveva sostenuto di aver riconosciuto nella voce del LÈ UD quella che le trascrizioni attribuivano a tale maurizio.
6.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 114 c.p., per avere la Corte di merito omesso di rispondere alla richiesta difensiva di concessione della circostanza attenuante del ruolo di minima importanza, benché il coimputato IM, nel narrare l'accaduto, si fosse assunto la esclusiva responsabilità dell'accaduto ed avesse, alla fine, riferito che il LÈ "non aveva fatto niente".
6.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 625 c.p., per avere la Corte territoriale confermato la sussistenza dell'aggravante contestata, benché fosse risultato che il furto aveva avuto ad oggetto una vettura lasciata aperta con le chiavi inserite nel cruscotto.
6.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p., per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente disatteso le richieste difensive di riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, benché fosse stata prova l'occasionalità dell'intervento del LÈ, e per avere la Corte determinato la pena inflitta in maniera sproporzionata.
6.5. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello negato la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna all'imputato, che, invece, ne sarebbe stato meritevole. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo è fondato, sia pur nei limiti di seguito precisati.
1.1. Con riferimento al primo motivo del ricorso del P.G. va osservato quanto segue.
Come già precisato nello "Svolgimento del fatto", la Corte di appello di Palermo, riformando la sentenza di condanna emessa in primo grado, ha assolto HE TI dal reato associativo ascrittogli al capo 2) - per avere, dopo essere stato già condannato per il medesimo delitto, continuato a far parte della "famiglia" mafiosa di Castellammare del Golfo, affiliata all'associazione per delinquere di stampo mafioso nota come "cosa nostra", nel periodo dal dicembre del 1998 al luglio del 2004 - in quanto gli elementi conoscitivi acquisiti a suo carico (desumibili essenzialmente dal contenuto delle intercettazioni ambientali dei colloqui intrattenuti in carcere da uno dei responsabili di quella "famiglia, NG RA, con la di lui moglie;
dal tenore delle conversazioni telefoniche tra tal ES IG, vittima di una estorsione, e l'amico IO TO;
nonché dalla deposizione testimoniale resa dal medesimo ES) non erano idonei a dimostrare la persistenza, nel lasso temporale indicato, dell'adesione del TI a quel sodalizio criminale.
La sentenza impugnata, tuttavia, non si sottrae alle censure di logicità mosse con il ricorso avanzato dal Procuratore generale, che riguardano la struttura della motivazione e la consequenzialità degli argomenti valorizzati dai Giudici di merito.
Così, con riferimento al primo episodio delittuoso nel quale il TI era risultato coinvolto - quello concernente la tentata estorsione in danno dell'imprenditore ES - pur avendo riconosciuto che quest'ultimo, titolare di un esercizio commerciale di Castellamare del Golfo all'interno del quale aveva trovato una bottiglia incendiaria, dunque vittima di una chiara richiesta estorsiva, si fosse rivolto proprio al TI per sapere a chi avrebbe dovuto pagare il "pizzo", e pur avendo confermato che il TI, anche se non a conoscenza dei dettagli di quella specifica iniziativa, aveva "indirizzato" la vittima verso GE DI, la Corte di appello ha da tanto evinto la convinzione che il TI non fosse più intraneo a quella associazione mafiosa, in quanto il ES si sarebbe a lui rivolto solo per i suoi "trascorsi mafiosi" e perché lontano parente di sua moglie, ed in quanto il TI aveva ammesso di non sapere alcunché di quella iniziativa estorsiva, ne' si era offerto per interagire con il sodale GE (v. pagg. 15-17 sent. impugn.).
Si tratta di giudizi di inferenza che appaiono, invero, viziati da incongruenza logica, sia perché la mancata conoscenza da parte del TI dei dettagli della richiesta estorsiva valeva solo a significare che lo stesso non fosse stato interessato alla commissione di quello specifico delitto;
sia anche, e soprattutto, perché l'avere indirizzato la vittima della pretesa estorsiva verso colui (il GE, che nella stessa sentenza, in relazione ad altre imputazioni, era stato riconosciuto responsabile della commissione di gravi reati con modalità mafiose), indicato come colui che avrebbe indicato le modalità del pagamento della somma estorta, era circostanza che ben poteva essere apprezzata come espressione della conoscenza, da parte dell'imputato, di notizie a disposizione solo dei soggetti contigui a quella organizzazione criminale, dunque come dato sintomatico di una sua persistente affiliazione a tale sodalizio.
Analogamente, le valutazioni compiute dalla Corte territoriale in ordine all'altro episodio al quale il TI era stato interessato - quello dell'avvicinamento del commerciante di frutta, detto il "carbonaro", per convincerlo a soddisfare le pretese risarcitorie di un agente della polizia penitenziaria, con il quale il primo aveva avuto un incidente stradale, e del quale il detenuto NG RA voleva così acquisire la benevolenza, anche allo scopo di ottenere determinati vantaggi all'interno del carcere in cui era recluso - soffrono, da un lato, di una palese frattura logica, nella parte in cui, dopo aver precisato che il NG era stato individuato quale appartenente della "famiglia" di "cosa nostra" di Castellammare del Golfo, aggregata al "mandamento di Alcamo", e che le intercettazioni avevano permesso di scoprire che lo stesso sfruttava i colloqui in carcere con la moglie per organizzare estorsioni da consumare all'esterno con finalità e metodologie mafiose (v. pag. 10 sent. impugn.), si è poi sostenuto che l'iniziativa assunta dal NG nei confronti del "carbonaro" avesse avuto per il predetto una rilevanza esclusivamente personale (v. pag. 18); da altro lato, mostra un evidente travisamento della prova nella parte in cui si è asserito che il coinvolgimento diretto del TI in quella iniziativa non potesse avere alcuna rilevanza probatoria in relazione all'imputazione allo stesso ascritta, dato che il TI non si era presentato al commerciante di frutta a nome del NG, ne', a fronte del rifiuto di disponibilità del "carbonaro", fossero state previste "contromisure per fare valere prerogative mafiose" (v. pag. 18 sent. impugn.): ciò tenuto conto che, come analiticamente segnalato dal P.G. ricorrente, le intercettazioni ambientali avevano comprovato che il NG aveva espressamente preteso che il TI si recasse dal carbonaro presentandosi "a suo nome"; e che, in una successiva conversazione ambientale tra la moglie ed il padre del NG, cui significativamente aveva preso parte anche il più volte citato GE, la decisione di non adottare ritorsioni verso il commerciante riottoso fosse dipesa esclusivamente dal fatto che la vittima era risultata parente di un "poliziotto", sicché era ben possibile che gli affiliati a quella cosca mafiosa avessero scelto di non contrastare quel rifiuto di disponibilità, temendo possibili pregiudizi dall'esercizio di ulteriori pressioni sul carbonaro (v. pagg.
3-4 ricorso P.G.).
Quadro probatorio, con riferimento al quale appare frutto di una incongrua sottovalutazione anche l'affermazione, contenuta nella motivazione della pronuncia gravata, della irrilevanza di quei passaggi delle conversazioni intrattenute in carcere dal NG con la moglie, nel corso dei quali vi era stato un richiamo al fatto che IN TI fosse a conoscenza di "certi discorsi":
situazione che necessita, perciò, di una nuova valutazione, che tenga pure in considerazione i risultati di una lettura di insieme e di una possibile confluenza del materiale cognitivo acquisito.
1.1. Anche il secondo motivo del ricorso del P.G. appare fondato. Pur avendo riconosciuto la responsabilità dell'imputato GE DI in ordine alla commissione dei gravi reati commessi, con modalità mafiose, in danno del titolare della società MO (si tratta dei delitti originariamente contestati in termini di tentata estorsione, di danneggiamento aggravato e di detenzione e porto illegale di un fucile, di cui ai capi 6), 8) e 9)
dell'imputazione), la Corte distrettuale ha ritenuto di riqualificare il primo dei delitti innanzi elencati in termini di minaccia aggravata, sostenendo che l'iniziativa dell'odierno imputato, GE DI, classe 1980, finalizzata ad ottenere indebitamente la propria assunzione come dipendente di quella società, fosse "scollegata" da altra iniziativa estorsiva che l'omonimo cugino GE DI, classe 1975, e gli affiliati alla "famiglia" mafiosa di Castellammare, tra i quali il già menzionato NG, avevano assunto nei riguardi dello stesso titolare della MO allo scopo di ottenere il pagamento periodico del "pizzo", versamento con il quale l'azienda "si sarebbe messa a posto" (v. pagg. 25-26 sent. impugn.).
Motivazione, questa, che, per un verso, palesa il vizio per travisamento della prova denunciato dal ricorrente, per altro verso pone in evidenza la violazione di legge pure dedotta dal P.G. impugnante.
Ed infatti, dalla motivazione emerge come le conversazioni intercettate in ambientale durante le indagini avessero dimostrato che il NG e la moglie avevano discusso dell'assunzione del GE cl. 1980 nello stesso contesto in cui si erano trovati ad esaminare le altre iniziative estorsive da attuare, nell'interesse del gruppo mafioso, ai danni della MO: come si desume anche da un ulteriore colloquio, del quale è stato omesso l'esame da parte dei Giudici di secondo grado, nel corso del quale i suddetti coniugi avevano commentato, con disappunto, il fatto che il titolare di quella società aveva, alla fine, dato la sua disponibilità ad assumere il "cugino", ma non anche a versare la periodica somma di denaro che era stata pretesa dagli appartenenti al clan criminale (v. pagg.
5-6 ricorso P.G.). Ciò senza neppure dimenticare la contraddittorietà di una motivazione nella quale, a fronte dell'asserito "svincolo" della iniziativa violenta posta in essere dal GE cl. 1980, rispetto a quella più propriamente estorsiva riferibile al GE cl. 1975, la Corte di merito ha, comunque, giustificato la conferma del riconoscimento dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, contestata al primo in relazione all'illecito a suo carico riconosciuto, argomentando che le condotte dallo stesso poste in essere avevano avuto "un significato simbolico altamente minaccioso", in quanto realizzate "con particolari modalità che (avevano) chiaramente evocato la forza intimidatrice propria di clan mafiosi", in un contesto in cui "le iniziative economiche erano sistematiche esposte alle richieste del "pizzo" da parte delle locali famiglie di cosa nostra", pretese dalle quali la MO non aveva potuto "sottrarsi" (v. pag. 26 sent. impugn.).
Anche sotto altro punto di vista deve essere necessariamente rivalutata la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti accertati, pure alla luce dei limiti espositivi del fatto derivanti dalla specifica fattispecie contestata (se del caso da integrare rispetto all'altra finalità di assunzione indebita, in ordine alla quale l'imputato si è, comunque, difeso).
Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale nell'estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune (così Sez. 6, n. 46058 del 14/11/2008, Russo, Rv. 241924; conf. Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012, Biondo e altri, Rv. 252283; Sez. 2, n. 12444 del 25/10/1999, P.M. in proc. Santonicola, Rv. 214407). Ed allora, è di palmare evidenza come anche la richiesta di ottenere l'assunzione di un dipendente, attuata con modalità violente e minacciose di tipo mafiose, ben poteva integrare gli estremi del delitto di tentata estorsione, in quanto pretesa diretta ad ottenere un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale, consistente nel fatto stesso che il contraente-vittima sarebbe stato costretto alla definizione di quel rapporto di lavoro, in violazione della propria autonomia e libertà negoziale.
La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata con riferimento a questo capo di imputazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo che, nel nuovo giudizio, si uniformerà ai principi di diritto innanzi esposti.
1.3. È, invece, inammissibile il terzo motivo del ricorso del P.G., concernente la posizione dell'imputato ON EO, perché generico.
Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).
Nel caso di specie il P.G. ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale la Corte palermitana aveva rilevato come, a fronte di una laconica motivazione contenuta nella sentenza di prime cure in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui al più volte richiamato art. 7 in relazione all'imputazione del capo 13), le carte del processo non avessero offerto alcun elemento da cui poter desumere che l'iniziativa di intestare ad un prestanome le quote della società Inerti Sicilia, appartenenti al pregiudicato AN NO, fosse stata direttamente funzionale alla realizzazione di interessi mafiosi ovvero che una siffatta circostanza fosse stata a conoscenza dell'imputato ON (v. pagg. 12-13 sent. impugn.).
2. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di EO ON sia infondato.
Secondo il pacifico orientamento di questa Corte, in presenza della causa estintiva della prescrizione, l'obbligo di declaratoria, da parte del Giudice di legittimità, di una più favorevole causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, comporta il controllo unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono costituiti unicamente dalla predetta sentenza, in conformità con i limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione, la quale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (così, tra le tante, Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, P.G. in proc. Amurri e altri, Rv. 253458; Sez. 6, n. 27944 del 12/06/2008, Capuzzo, Rv. 240955; Sez. 1, n. 10216 del 05/02/2003, De Stefano, Rv. 223575; Sez. 4, n. 9944 del 27/04/2000, Meloni e altri, Rv. 217255). In pratica, gli elementi da cui poter evincere l'inesistenza del fatto, la irrilevanza penale di esso o la non commissione dello stesso da parte dell'imputato, devono emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile, con la conseguenza che la valutazione richiesta alla Cassazione attiene più al concetto di constatazione che non a quello di apprezzamento.
Nel caso di specie, mancano per le condizioni per prosciogliere l'imputato ON dal reato addebitatogli al capo 13), di cui è stata dichiarata la estinzione per prescrizione, avendo la Corte di appello - operando un rinvio alla pronuncia di prime cure - con motivazione completa e priva di vizi di manifesta illogicità, e con una corretta lettura delle risultanze probatorie, spiegato quali fossero le ragioni poste a base del giudizio di responsabilità del prevenuto: chiarendo come, lungi dall'aver compiuto (come la difesa aveva cercato di far credere) una normale operazione di tipo societario, il ON avesse consapevolmente concorso nella intestazione fittizia, in capo a meri prestanomi, delle quote appartenenti al pregiudicato AN NO (già condannato con sentenze irrevocabili per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.) della costituenda s.r.l. Inerti Sicilia, come comprovato, oltre che dalle dichiarazioni dei testi LU NT e LU NA, dal contenuto di alcune intercettazioni, dalle quali era stato possibile evincere come alla costituzione di quella impresa collettiva fosse stato direttamente interessato il NO, coinvolgimento debitamente tenuto segreto, il quale aveva avuto contatti con gli altri soci per il tramite proprio del ON, che si era pure interessato delle operazioni preliminari alla costituzione (v. pagg. 11-14 sent. impugn.; pagg. 174-191 sent. 1 grado).
3. Ritiene la Corte che anche il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato DI GE vada rigettato.
3.1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Il ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivi della sua impugnazione, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ma, al di là del formale dato enunciativo, non ha prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni;
ne' ha lamentata una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.
Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Palermo aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado e, in specie, alla valutazione che quella Corte aveva fatto delle dichiarazioni del coimputato IM e del contenuto delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni eseguite durante le indagini. Tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede, invero, una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte siciliana analiticamente spiegato come le dichiarazioni del coimputato IM (il quale aveva cercato di scagionare l'amico GE, assumendosi in via esclusiva la responsabilità dei reati commessi in danno della MO) non fossero attendibili, in quanto lo stesso, dopo aver mostrato una qual disponibilità a collaborare con l'autorità giudiziaria per l'accertamento dei fatti, tanto da "beneficiare" di una favorevole pronuncia di patteggiamento della pena, aveva poi smentito, durante il suo esame nel giudizio a carico dell'odierno ricorrente, la sua precedente versione: dapprima negando la presenza del GE al momento della esplosione dei colpi di fucile, poi ammettendo, anche se in forma dubitativa, di essere stato accompagnato dallo stesso GE, però escludendo che ad usare l'arma fosse stato il compagno, al contrario di quanto sostenuto in precedenza;
e come, invece, il pieno e diretto concorso del GE nella commissione dei reati addebitatigli ai capi 6), 8) e 9) dell'imputazione, fosse stato provato dal tenore delle già indicate intercettazioni, dalle quali era emerso come, il giorno prima della esecuzione di quell'atto intimidatorio, fosse stato proprio il prevenuto, fermandosi davanti al cancello di ingresso della sede della MO, a dare indicazioni ai due compagni di come si sarebbero dovuti avvicinare alla porta di quella azienda, data l'assenza di un sistema di allarme;
di come i due avrebbero utilizzato, da lì a poco, il fucile "automatico" che lo stesso GE aveva messo a loro disposizione;
e di come il UG si sarebbe tolto l'orologio e lasciato il telefono cellulare, evidentemente per non essere identificato in occasione della realizzazione del piano criminoso così dettagliatamente programmato. Nè poteva condurre a differenti conclusioni, come hanno congruamente chiarito i Giudici di merito, la circostanza che, al momento della consumazione di quei delitti, la vettura in uso al GE si trovasse in altra zona, sia perché era risultato chiaro come il prevenuto aveva già dato tutte le direttive agli esecutori materiali degli illeciti, sicché era ben possibile che, in seguito, non avesse accompagnato i due correi;
sia anche perché non poteva escludersi che, quella notte, il GE avesse lasciato altrove la sua vettura, per scongiurare il rischio di essere riconosciuto, e si fosse mosso con altro veicolo, come lo stesso aveva fatto in occasione della commissione di altri analoghi atti intimidatori (v. pagg. 19-25 sent. impugn.; pagg. 124-125 sent. 1 grado). Del tutto generico, a fronte di una articolata e ricca motivazione contenuta nella sentenza gravata (v. pagg. 26-27 sent. impugn.), appare, da ultimo, la doglianza del ricorrente con riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, a proposito della quale è sufficiente qui rammentare quanto già innanzi considerato nel punto 1.2., al contenuto del quale si fa rinvio.
3.2. Inammissibile è il motivo nuovo dedotto, in relazione a tale capo della sentenza nella parte concernente l'imputazione sub punto 9), con la memoria del 15/11/2013, in quanto presentata senza il rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 585 c.p.p., comma 4. 3.3. Il secondo motivo del ricorso del GE è infondato. Il reato riconosciuto a carico del prevenuto ed allo stesso contestato al capo 11) dell'imputazione, è quello di furto aggravato di cui agli artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 5 e 7, commesso tra il 26 ed il 27/01/2002, per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo di dieci anni di reclusione. Il fatto che il legislatore abbia previsto in via autonoma i limiti edittali della pena, esclude l'applicabilità del metodo di calcolo fissato dall'art. 63 c.p., comma 4, per gli aumenti di pena per il caso di concorso di più circostanze aggravanti per ciascuna delle quali la legge indichi autonomi meccanismi di incremento della sanzione per quote decimali.
Con la "vecchia" disciplina dell'art. 157 c.p. il reato si sarebbe prescritto in quindici anni, aumentabile fino a ventidue anni e sei mesi;
con la "nuova" disciplina dello stesso art. 157, come riscritta dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, il reato di sarebbe prescritto in dieci anni, aumentabile fino a dodici anni e sei mesi a mente dell'art. 161 c.p., comma 2: normativa, questa seconda, più favorevole al reo ed applicabile, in luogo della previgente, giusta la statuizione transitoria contenuta nella L. n. 251 del 2005, art. 10. Termine, quello di dodici anni e sei mesi, che evidentemente non
è ancora scaduto.
3.4. Il terzo motivo del ricorso del GE è manifestamente infondato.
Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della quantificazione della pena: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche e, perciò, alla stregua di essi, congrua, la sanzione finale inflitta, il ruolo tutt'altro che secondario avuto dal GE (a differenza di altri coimputati) nella consumazione dei delitti ascrittigli, l'inquadramento dei medesimi reati in più vasto contesto di iniziative delittuose riferibili all'operatività di un clan mafioso, nonché le modalità di commissione degli stessi illeciti, sintomatiche di una particolare spregiudicatezza nell'attuazione di raid notturni di natura punitiva e gravemente intimidatoria (v. pag. 28 sent. impugn.): parametri considerati dall'art. 133 c.p. ed applicabili anche ai fini dell'art. 62 bis c.p.. 4. Pure il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato OR RA va rigettato.
4.1. Con riferimento ai primi tre motivi del ricorso, tenuto conto che il reato, per il quale il OR era stato giudicato colpevole in primo grado, è stato dichiarato, dai Giudici di secondo grado, estinto per intervenuta prescrizione, va richiamato quanto sottolineato, in punto di regole valutative da applicare, nella parte iniziale del punto 2 del "Considerato in diritto", da intendersi qui integralmente riprodotto.
Alla luce di quei criteri di giudizio, deve escludersi che dalle emergenze processuali a disposizione si evincano elementi capaci di far ritenere la insussistenza degli elementi costitutivi oggettivo o soggettivi del delitto di abuso di ufficio contestato, ovvero la non riferibilità al OR di condotte criminose poste in essere da altri soggetti, dunque dati idonei a giustificare la decisione di far prevalere, sulla già dichiarata causa estintiva, una più favorevole formula di proscioglimento in merito.
Al contrario, evidenziato come il ricorrente abbia sostanzialmente sollecitato questo Collegio ad una inammissibile incursione nel merito, con una rilettura degli elementi di prova raccolti, va osservato come la Corte territoriale, con motivazione adeguata e priva di vizi di manifesta illogicità, e con una convincente ricostruzione logica della vicenda, avesse già chiarito che le condotte gravemente omissive dei coimputati AL AN e IN RE - funzionari comunali di Castellammare del Golfo, i quali, dopo aver accertato l'esistenza di lavori abusivi in corso di realizzazione nell'immobile gestito dal OR, avevano deliberatamente mancato di adottare i dovuti provvedimenti di sospensione dei lavori e di demolizione delle opere abusive, allo scopo di procurare a quel gestore un ingiusto vantaggio patrimoniale - erano stati sistematicamente richiesti, sollecitati e specificamente concordati proprio dal OR (marito della formale conduttrice del fabbricato, già sindaco ed assessore all'urbanistica di quel comune), come le molteplici intercettazioni telefoniche eseguite dagli inquirenti avevano permesso con certezza di appurare (v. pagg. 41-50 sent. impugn.).
4.2. Il quarto ed ultimo motivo del ricorso del OR è generico.
Premesso che è pacifico che l'ente pubblico di riferimento possa costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della commissione, da parte di propri dipendenti e di eventuali concorrenti extranei, di un reato contro la pubblica amministrazione, va rilevata l'estrema genericità della doglianza formulata dal OR in ordine alle determinazioni assunte dai Giudici di merito circa il risarcimento disposto in favore del comune di Castellamare del Golfo per effetto della commissione dell'abuso di ufficio riconosciuto a suo carico: essendo stato chiarito, con motivazione congrua e logicamente adeguata, come l'importo liquidato in favore della costituita parte civile fosse stato determinato in via equitativa, in ragione della reiterata ed aperta violazione, da parte dei citati pubblici ufficiali, ma con il determinante concorso del privato, dei doveri di imparzialità; della obiettiva gravità delle conseguenze di quelle omissioni, essendo stata agevolata la commissioni di abusi edilizi in un fabbricato di non ridotte dimensioni destinato ad esercizio pubblico;
ed essendo stato pure accertato che quelle condotte omissive erano state, in pratica, poste in essere per "neutralizzare" le contestuali iniziative, di segno contrario, nel frattempo adottate dalle forze di polizia (v. pagg. 50-51 sent. impugn.).
Tanto risulta conforme alla regula iuris, desumibile dalla costante giurisprudenza di questa Corte, per la quale, in tema di liquidazione del danno morale, la relativa valutazione del giudice, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione (così, tra le diverse, Sez. 3, n. 34209 del 17/06/2010, Ortolan, Rv. 248371).
5. Ad avviso di questa Corte, anche il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato LÈ UD va rigettato.
5.1. I primi due motivi del ricorso sono stati presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. La sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali, sicché può ritenersi definitivamente acclarato che il LÈ avesse preso piena e consapevole partecipazione alla spedizione punitiva organizzata dai compagni IM e GE in danno del NO, mostrando di condividerne con determinazione tutte le iniziative. Quanto alle inattendibilità delle dichiarazioni rese dal IM, il quale aveva cercato di ridimensionare il ruolo del LÈ nella vicenda della sottrazione e della distruzione della vettura di proprietà del NO, è sufficiente qui richiamare quanto analiticamente sopra esposto, nel punto 3.1., a proposito delle analoghe doglianze mosse con il ricorso del GE.
I rilievi formulati al riguardo dal ricorrente LÈ si muovono, dunque, nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, peraltro, vi è puntuale risposta a dette censure, in gran parte sovrapponibili a quelle già sottoposte all'attenzione della Corte territoriale.
Va poi aggiunto come totalmente priva di pregio sia la doglianza difensiva circa l'asserita omessa risposta, da parte della Corte siciliana, al motivo di appello con il quale era stata messa in discussione la correttezza della identificazione del soggetto che, nella notte del 27/01/2002, era stato registrato come terzo componente, assieme al GE ed al IM, del gruppo che aveva eseguito il furto dell'auto più volte menzionata. È sufficiente rilevare, infatti, come nell'atto di appello tale aspetto non fosse stato espressamente portato all'attenzione dei Giudici di secondo grado;
e come, in ogni caso, nella sentenza di primo grado fosse stata già spiegata la irrilevanza del fatto che, nel corso di quelle captazioni ambientali, quel terzo soggetto fosse stato appellato con il diminutivo "Mauri", sia perché il IM chiarito che si trattava proprio del LÈ, che il GE era aduso chiamare indifferentemente con i nomi di "claudio" o di "maurizio"; sia perché, in seguito, la polizia giudiziaria aveva verificato che quel ragazzo - la cui voce era stata riconosciuta da ben due agenti di polizia giudiziaria come corrispondente a quella del "maurizio" già registrato - era stato intercettato mentre si trovava in casa di NG RA e che, fermato poco dopo da una pattuglia, era stato identificato proprio nell'odierno ricorrente (v. pagg. 167-171 sent. 1 grado).
5.2. Il terzo motivo del ricorso del LÈ è inammissibile perché, oltre ad essere stato formulato in termini molto confusi, ha ad oggetto una supposta violazione di legge che non risulta essere stata dedotta con l'atto di appello.
L'art. 606 c.p.p., comma 3, prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello:
situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.
5.3. Il quarto ed il quinto motivo del ricorso del LÈ sono privi di pregio.
Il difensore dell'imputato ha criticato i punti della sentenza impugnata concernenti sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando una incompleta disamina delle risultanze processuali ed una errata applicazione della disciplina dettata dall'art. 62 bis c.p., che le scelte sulla dosimetria nella individuazione della pena da irrogare. E però, come già anticipato, nella giurisprudenza di questa Corte è stato più chiarito che, nel concedere o nel negare le circostanze attenuanti generiche, come nel quantificare la pena finale da infliggere all'imputato, il giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale, nel cui esercizio deve fare riferimento ad uno o alcuni dei criteri enunciati dall'art. 133 c.p., concernente le possibili situazioni influenti sul trattamento sanzionatorio, ovvero ad altri elementi e situazioni di fatto, diversi da quelli legislativamente prefigurati, aventi valore significante ai fini dell'adeguamento della pena alla natura ed all'entità del reato nonché alla personalità del reo. Nel caso di specie deve escludersi la configurabilità di alcuna violazione di legge o di un vizio di motivazione, atteso che la Corte di appello di Palermo ha congruamente illustrato le ragioni delle sue determinazioni, sottolineando come il LÈ non meritasse le attenuanti generiche per l'elevata entità del danno cagionato e l'allarme suscitato dalle sue iniziative illecite, ed avendo egli dimostrato una elevata capacità a delinquere desumibile dalla partecipazione, unitamente a personaggi vicini a contesti di criminalità organizzata, ad una spregiudicata spedizione punitiva risoltasi nella distruzione della vettura sottratta alla persona offesa (v. pag. 31 sent. impugn.).
Da ultimo, la Corte distrettuale ha efficacemente spiegato come l'imputato non potesse ottenere la concessione della sospensione condizionale della esecuzione della pena, ne' altri analoghi benefici, in ragione della entità della pena irrogata, superiore ai limiti fissati rispettivamente dagli artt. 163 e 175 c.p. (v. pag. 32 sent. impugn.).
6. Al rigetto delle impugnazioni dei ricorrenti privati consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna degli stessi al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento. Gli imputati GE e OR vanno, altresì, condannati a rifondere le spese sostenute dalle parti civili che rispettivamente si sono costituite contro i due prevenuti, che, tenuto conto delle tariffe forensi e dell'attività effettivamente voi a, vanno liquidate nella misura meglio indicata in dispositivo. Va, invece, disattesa la richiesta formulata dalle parti civili con riferimento all'imputato ON per il quale la Corte territoriale, con la sentenza impugnata, aveva eliminato per statuizioni civili di condanna, ed alla cui posizione il successivo ricorso del PG non ha trovato oggi accoglimento.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di GE DI limitatamente all'imputazione di cui al capo 6), nonché di TI HE e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo.
Rigetta nel resto il ricorso del Procuratore Generale. Rigetta i ricorsi degli imputati che condanna al pagamento delle spese processuali.
Condanna GE DI a rimborsare a ciascuna delle parti civili (MO s.r.l., Associazione Antiracket e antiusura alcamese, Comune di Castellamare del Golfo) la somma di Euro 3.000,00, oltre accessorie I.V.A. e C.P.A., e OR RA a rimborsare al comune di Castellamare del Golfo la somma di Euro 3.000,00, oltre accessorie I.V.A. e C.P.A. allo stesso titolo.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2013