Sentenza 13 giugno 2017
Massime • 2
Ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso è necessario che l'associazione abbia già conseguito, nell'ambiente in cui opera, un'effettiva capacità di intimidazione esteriormente riconoscibile, che può discendere dal compimento di atti anche non violenti e non di minaccia, che, tuttavia, richiamino e siano espressione del prestigio criminale del sodalizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli eventuali atti di violenza e minaccia posti in essere da un'associazione di nuova formazione al fine di acquisire sul territorio la capacità di intimidazione, in quanto precedenti all'assoggettamento omertoso della popolazione e strumentali a strutturare il prestigio criminale del gruppo, sono atti esterni ed antecedenti rispetto alla configurazione del reato di cui all'art.416-bis cod.pen.).
La circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art.416-bis, cod.pen., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; essa è pertanto configurabile con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, nonchè nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo. (In motivazione, la Corte ha precisato che il riconoscimento della circostanza aggravante in questione rispetto ad alcuni reati fine di un'associazione per delinquere, commessi anche da soggetti estranei al reato associativo, non consente di attribuire necessariamente al sodalizio il carattere della mafiosità).
Commentari • 11
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Rassegna di giurisprudenza Uso del metodo mafioso La circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto. I caratteri mafiosi del metodo utilizzato per commettere un delitto non possono essere desunti dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma devono concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2017, n. 41772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41772 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2017 |
Testo completo
41772-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 191 Giacomo Paoloni - Presidente - C.C. 13/06/2017 Gaetano De Amicis R.G.N. 9255/2017 Laura Scalia Fabrizio D'Arcangelo - Consigliere Rel.- Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA Tribunale di Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso Salerno nel procedimento a carico di: OM LU, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno del 05/01/2017; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. LU Biritteri, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento;
udito il difensore, Avv. Giuseppe Della Monica, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale della libertà di Salerno, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame, ha riformato l'ordinanza emessa il 05/12/2016 con cui era stata disposta nei confronti di OM LU la misura della custodia cautelare in carcere perché ritenuto gravemente indiziato del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Il Tribunale, riqualificato il fatto contestato al capo a) della imputazione provvisoria in partecipazione ad associazione per delinquere armata, ha disposto la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari.
2. Secondo la prospettazione d'accusa, OM sarebbe partecipe di un associazione mafiosa, operante nel territorio di Nocera Inferiore e capeggiata da MI CU e SA MA, che costituirebbe una derivazione dell'originaria associazione camorristica denominata "clan Contaldo", operativa su quello stesso territorio "fino ai primi anni 2000", il cui carattere mafioso è già stato accertato con sentenze divenute irrevocabili. Il rapporto di derivazione tra il gruppo capeggiato da CU e quello mafioso originario sarebbe confermato, secondo l'ordinanza cautelare genetica, dalla contiguità territoriale dell'azione criminale, e, soprattutto, dalla circostanza che CU MI e SA MA avrebbero riportato condanne definitive per il delitto previsto dall'art. 416 bis cod. pen. perché affiliati al "clan Contaldo". L'oggetto del programma criminoso del gruppo sarebbe costituito dallo spaccio di droga, direttamente o indirettamente gestita, da appropriazioni indebite e commercializzazione di autovetture di illecita provenienza, dal trasferimento fraudolento di valori, dalla gestione illecita dei parcheggi, da una serie di attività volte al perseguimento di profitti illeciti ed espressione del controllo del territorio.
3. Il Tribunale del riesame ha ritenuto invece configurabile un associazione per delinquere ma non un sodalizio mafioso. Diversamente dal caso di specie, secondo il Tribunale, ai fini della integrazione del reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen., sarebbe necessario che l'associazione sia in grado di affermare un potere di intimidazione attuale per il solo fatto di esistere e proprio tale capacità sarebbe strumentale alla condizione diffusa di assoggettamento e di omertà nella comunità. L'associazione per delinquere, si aggiunge, assume carattere mafioso solo nel momento in cui il potere di intimidazione è acquisito e riconosciuto all'esterno, sicché gli eventuali atti di violenza possono considerarsi espressione della esistenza di un potere mafioso a condizione che tale potere sia già costituito e avvertito sul territorio. Nella specie, invece, anche alcuni eclatanti episodi di violenza in cui il gruppo avrebbe, a dire dello stesso Tribunale, esternato il metodo mafioso attesterebbero solo l'intenzione del sodalizio di affermare il proprio potere criminale, ma costituirebbero al tempo stesso la prova che la capacità di intimidazione dell'associazione non avrebbe ancora determinato quel "grado di assoggettamento e quella omertà" che connoterebbero l'essenza della mafiosità. 2 Proprio il ricorso alla violenza in modo plateale e smodato, in quanto rivelatore della sola aspirazione a diventare un'associazione mafiosa, sarebbe espressione del carattere non ancora mafioso del gruppo capeggiato da CU e del quale OM sarebbe stato partecipe. A tale conclusione il Tribunale è giunto attraverso una valutazione alternativa e meno grave di alcuni fatti fortemente valorizzati invece in chiave accusatoria nell'ordinanza genetica e dubitando che alcune delle attività oggetto del programma criminoso (appropriazione indebita di autovetture e conseguente riciclaggio) fossero, per le modalità di commissione, espressione del carattere mafioso del gruppo.
4. Ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero articolando tre motivi.
4.1. Con il primo si lamenta l'erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 416 bis cod. pen. Si afferma che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale del riesame, il reato di associazione di tipo mafioso non presuppone che il sodalizio abbia già acquisito una propria auto-evidenza mafiosa;
ai fini dell'acquisizione del carattere mafioso del gruppo non sarebbe cioè necessaria una fase prodromica, di preparazione operativa, in cui l'associazione, pur agendo con metodo mafioso, non sarebbe mafiosa. Secondo il Pubblico Ministero la tesi ricostruttiva del Tribunale non sarebbe condivisibile perchè: a) un'associazione per delinquere che agisca come nel caso di specie e come riconosciuto dallo stesso Tribunale del riesame in relazione ad alcuni reati fine (capi h I) , con modalità mafiose sarebbe inevitabilmente un'associazione mafiosa;
per avallare tale assunto, si sostiene che l'aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 159 (conv. nella I. 12 luglio 1991, n. 203) sarebbe configurabile, rispetto al reato di associazione per delinquere, solo nella forma soggettiva della c.d. finalità di agevolazione dell'attività di un'associazione mafiosa, ma non anche in relazione al c.d. metodo mafioso;
b) il Tribunale avrebbe fornito una lettura tecnicamente errata del requisito strutturale dell'assoggettamento omertoso, previsto dell'art. 416 bis cod. pen.
4.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione, atteso che il Tribunale, pur indicando una serie di elementi di prova idonei a delineare il carattere mafioso del sodalizio, avrebbe poi ritenuto in maniera illogica e contraddittoria che l'associazione non sarebbe di tipo mafioso: ciò avrebbe fatto omettendo di valorizzare o di valutare adeguatamente numerose circostanze 3 म fattuali, molte delle quali inferibili dal contenuto di alcune conversazioni intercettate.
4.3. Con il terzo motivo si eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare degli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
2. Quanto al primo motivo di ricorso, l'assunto secondo cui, ai fini della configurazione del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, non sarebbe necessario che il sodalizio abbia una propria evidenza mafiosa non è tecnicamente condivisibile. Secondo l'indirizzo interpretativo maggioritario e più consolidato, ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., occorre che l'associazione abbia conseguito in concreto, nell'ambiente in cui opera, un'effettiva capacità di intimidazione che deve necessariamente avere una sua esteriorizzazione, quale forma di condotta positiva (tra le altre, Sez. 6, n. 50064 del 16/09/2015, Barba, Rv. 265656; Sez. 2, n. 24/04/2012, Barbaro, Rv. 254031; Sez. 6, n.44667 del 12/05/2016/, Camarda, Rv. 268676; Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, 269043; Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Agostino, Rv. 264623). Tale impostazione è condivida da autorevole dottrina secondo cui tra i requisiti strutturali della fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen. vi è quello della concreta estrinsecazione della capacità intimidatoria;
per integrare il delitto di associazione mafiosa è necessaria, oltre alla sussistenza del vincolo associativo, un'attività esterna obiettivamente riscontrabile e concretamente percepibile. Deve infatti essere rivisitato criticamente l'assunto secondo cui anche l'associazione mafiosa sarebbe un reato associativo "puro", che si perfeziona sin dal momento della costituzione di una organizzazione illecita che si limiti a programmare di utilizzare la propria forza di intimidazione e di sfruttare le conseguenti condizioni di assoggettamento e omertà per la realizzazione degli obiettivi indicati dalla norma, anche nel caso in cui l'effetto intimidatorio non sia in concreto prodotto. In senso opposto alla impostazione indicata depone invece la locuzione "si avvalgono" contenuta nella norma, che rende esplicita, ai fini della consumazione del reato, la necessità che il gruppo faccia un effettivo esercizio, un uso concreto della forza di intimidazione, non essendo sufficiente un semplice dolo intenzionale di farvi ricorso. Il metodo mafioso costituisce il mezzo, lo strumento, il modo con cui l'associazione persegue gli scopi indicati dalla norma e per tale ragione è 4 necessaria la manifestazione esterna della capacità di intimidazione in quanto ciò rende esplicito il suddetto nesso di strumentalità. Tale opzione interpretativa è coerente con lo sviluppo dei lavori parlamentari - che, partendo da una originaria proposta che prevedeva un reato meramente associativo, sono giunti alla attuale stesura della norma incentrata sull'uso dell'indicativo "si avvalgono"- e con i principi costituzionali di materialità e tassatività di cui all'art. 25 Cost.: la necessità di una esteriorizzazione della capacità di intimidazione contribuisce a rendere empiricamente percepibile il metodo mafioso.
3. Il profilo relativo alla necessità che la capacità intimidatrice sia formata, esternata, obiettivamente percepita ed attuale si distingue da quello relativo alle modalità con cui tale capacità si esteriorizza, potendo essa tradursi "in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti, suscettibili di valutazione, al fine dell'affermazione, anche in unione con altri elementi che li corroborino, dell'esistenza della prova del metodo mafioso" (Così, Sez. 3, n. 31512 del 24/04/2012, Barbaro, cit.) La esteriorizzazione della capacità di intimidazione non presuppone necessariamente il ricorso alla violenza o alla minaccia da parte dell'associazione o dei singoli partecipi;
la violenza e la minaccia, rivestendo natura strumentale nei confronti della forza di intimidazione, costituiscono un accessorio eventuale, sotteso, diffuso, percepibile di quella forza di intimidazione, ben potendo quest'ultima esplicitarsi, tuttavia, anche con il compimento di atti che siano non violenti, ma espressione della esistenza attuale, della fama criminale e della notorietà del vincolo associativo. In tal senso si afferma che il ricorso alla violenza o alla minaccia non costituisce una modalità con cui puntualmente debba manifestarsi all'esterno la condotta degli agenti, dal momento che la condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione e negli associati stessi, costituiscono, "più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale dell'associazione che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si accredita come temibile, effettivo e autorevole centro di potere» (in tal senso, Sez. 5, n. 4893 del 16/03/2000, Frasca, Rv. 215965; Sez. 6, n. 31461 del 07/06/2004, Rv. 230019; Sez. 1, n. 34974 del 10/07/2007, Rv. 237619; Sez. 6, n. 34874 del 15/07/2015, Rv. 264647). In mancanza della prova di specifici atti di intimidazione e di violenza, la forza intimidatrice può essere desunta anche da circostanze obiettive idonee a dimostrare la capacità attuale dell'associazione di incutere timore ovvero dalla 5 generale percezione che la collettività abbia della efficienza del gruppo criminale nell'esercizio della coercizione fisica (Sez. 1, n. 25242 del 16/05/2011 Baratto, Rv. 250704; Sez. 1, n. 9604 del 12/12/2003, (dep. 2004), Marinaro, Rv. 228479; nell'enunciare questo principio la S.C. ha precisato che le condizioni di assoggettamento della popolazione e gli atteggiamenti omertosi conseguono, più che a singoli atti di sopraffazione, al cd. prestigio criminale dell'associazione che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si è accreditata come un centro di potere malavitoso temibile ed effettivo).
4. Se, dunque, la esteriorizzazione della forza di intimidazione ha valenza costitutiva del reato e può manifestarsi anche attraverso la percezione del prestigio criminale del sodalizio, cioè anche dal compimento di atti che, pur di per sé non violenti e non di minaccia, richiamino e, al tempo stesso, siano espressione della capacità attuale del gruppo di intimidire, è ragionevole affermare, soprattutto - come nel caso di specie - per i gruppi criminali di nuova formazione, che i comportamenti diretti a costruire la capacità d'intimidazione al sodalizio, a strutturare il prestigio criminale, a far "intendere e percepire" alla comunità la esistenza della forza intimidatrice, si collochino, conformemente a quanto si afferma anche in dottrina, in una fase antecedente (e, quindi, esterna) rispetto al momento in cui si configura l'associazione criminale mafiosa. È possibile che una associazione per delinquere, per acquisire il carattere della mafiosità, ponga in essere atti di violenza e minaccia che servano a strutturare la sua capacità di intimidazione, a formare e far percepire all'esterno la sua fama e potenza criminale;
tali atti sono precedenti e strumentali all'assoggettamento omertoso della popolazione, all'affermazione della mafiosità del gruppo e sono esterni, perché precedenti, alla fattispecie. Secondo la Corte di cassazione, « in linea di principio, non sarebbe neppure indispensabile la commissione effettiva di condotte di intimidazione per ritenere configurabile un reato associativo siffatto (anche in ambiti geografici diversi da quelli tradizionalmente ricollegabili alle varie tipologie storico-culturali delle organizzazioni criminali italiane), a condizione però che risulti aliunde dimostrata una tale diffusione della consapevolezza della capacità criminale dell'associazione da rendere inutile l'esigenza che di quella capacità si sia data prova conclamata ». La necessità di riscontrare sul piano probatorio la esteriorizzazione del metodo mafioso comporta « l'adozione di atti materiali, per quanto non intimidatori, dei quali il tessuto sociale in cui l'organizzazione risulti inserita abbia avuto obiettiva contezza, tanto più significativa e necessaria laddove il tessuto in questione non 6 sia (ancora) aduso a confrontarsi con realtà di tal fatta". Il "quantum" necessario e sufficiente di percezione da parte della comunità della capacità di intimidazione è inversamente proporzionale alla circostanza che siano già radicate condizioni di assoggettamento e di omertà di cui il sodalizio possa più immediatamente avvalersi senza nuove manifestazioni esteriori (Cfr., Sez. 5, n. 14582 del 20/12/2013 (dep. 2014) D'Onofrio, non massimata).
5. Il Tribunale ha dunque applicato correttamente l'art. 416 bis cod. pen., da una parte, ritenendo necessaria, ai fini della configurazione del reato, la prova che il sodalizio, in quanto fluido o di nuova formazione, sia già titolare di una capacità di intimidazione attuale ed obiettivamente percepibile e, dall'altra, precisando che, fino al momento in cui non vi sia la prova dell'acquisizione di tale capacità, anche il compimento di singoli atti di violenza o minaccia si collocano all'esterno della fattispecie incriminatrice.
5.1. Né, sotto altro profilo, ha decisivo rilievo l'assunto del ricorrente secondo cui, poiché nel caso di specie l'associazione avrebbe posto in essere con modalità mafiose almeno due reati fine, ne dovrebbe discendere l'inferenza secondo cui - il gruppo capeggiato da CU sarebbe necessariamente mafioso, non potendo un'associazione per delinquere che agisca con modalità mafiose non assumere per ciò solo la connotazione di associazione mafiosa. Si tratta di un'affermazione imprecisa se riferita al caso di specie, atteso che l'aggravante del c.d. metodo mafioso, prevista dall'art 7 dalla I. n. 203 del 2001, è stata contestata e riconosciuta in sede cautelare non in relazione all'associazione ma a due reati fine quelli contestati ai capi H ed L - attribuiti a persone fisiche, ad alcune delle quali (NI MA e De TI AR) non è stato imputato il delitto previsto dall'art. 416 bis cod. pen. L'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, fa riferimento al c.d. metodo mafioso e alla volontà specifica dell'autore del reato di agevolare con detto reato un'associazione mafiosa. La funzione della prima tipizzazione è quella di reprimere "il metodo delinquenziale mafioso", utilizzato anche dal criminale che non faccia parte del sodalizio criminoso ed in tal caso la tipicità della condotta delittuosa circostanziata è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, al metodo utilizzato, nel senso che le modalità esecutive del fatto reato devono essere espressione e devono evocare la forza intimidatrice del vincolo associativo. In questa prospettiva, dunque, l'aggravante del c.d. metodo mafioso, che ha natura oggettiva, può configurarsi, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, senza la necessaria prova dell'esistenza о dell'operatività dell'associazione, bastando l'utilizzo di quel metodo che è in grado di richiamare nella vittima l'agire mafioso (fra le altre, Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 265525; Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, Ferrise, Rv. 258103); la circostanza in esame può ricorrere anche nei riguardi di chi non è associato (Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260007) e, viceversa, può non sussistere nei confronti di sia partecipe all'associazione mafiosa (Sez. 1, n. 5839 del 27/11/1998 (dep. 1999), Giampà, Rv. 212808). Ne discende che il riconoscimento da parte del Tribunale del riesame della circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso, prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 159, rispetto ad alcuni reati fine e per determinati soggetti, alcuni dei quali estranei al reato associativo, non consente di riconoscere necessariamente al sodalizio il carattere mafioso.
6. infondato è anche il motivo relativo al dedotto vizio di motivazione. Si assume che il Tribunale del riesame, pur facendo riferimento nell'ordinanza impugnata: 1) alla elevatissima statura criminale di CU MI;
2) alla esistenza di un'associazione a delinquere a questi riconducibile;
3) al ricorso da parte del sodalizio, in almeno due gravi episodi, all'esteriorizzazione del c.d. metodo mafioso (capi h ed I della imputazione); 4) alle connessioni tra il gruppo "CU" ed esponenti mafiosi di altri sodalizi;
5) ad una serie di episodi criminali verificatisi sul territorio e culminati in ferimenti riconducibili a contrasti tra pregiudicati;
7) alla gestione criminale da parte del CU di alcune attività economiche (parcheggi); avrebbe ritenuto in maniera illogica e contraddittoria che l'associazione in esame non sarebbe di tipo mafioso.
7. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, 8 n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177).
8. In applicazione dei principi indicati, la motivazione del provvedimento impugnato, pur obiettivamente non stabilissima, non è manifestamente illogica. Il Tribunale, che, direttamente o indirettamente, ha esaminato gli elementi di prova indicati dal ricorrente, pur in presenza di una serie di dati astrattamente idonei ad essere maggiormente valorizzati in chiave accusatoria, ha spiegato le ragioni per le quali i gravi episodi di violenza non sarebbero ancora sintomatici dell'esistenza di un sodalizio mafioso, ha chiarito perché l'atteggiamento silente della comunità davanti alla preoccupante evoluzione criminale sul territorio non potrebbe considerarsi espressione di quell'assoggettamento omertoso che la fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen. necessariamente richiede, ha indicato i motivi per i quali l'attività del sodalizio relativa all'appropriazione indebita di vetture e al loro riciclaggio non avrebbe nella specie connotazioni mafiose.
8.1. A fronte di tale trama argomentativa, motivo di ricorso si risolve in una non consentita censura fattuale avente ad oggetto la valutazione che il Tribunale del riesame ha fornito degli elementi di prova. Le censure dedotte sono infatti sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. E tuttavia, il provvedimento impugnato non può essere annullato sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire 9 rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). In particolare, sono inammissibili le doglianze che "sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento" (così, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., rv. 262965).
9. Infondato, ai limiti della inammissibilità, è anche il terzo motivo di ricorso.
9.1. Il Tribunale, dopo aver indicato le condotte specificamente imputabili al OM e descritto il contenuto della condotta partecipativa di questi, ha sostanzialmente fatto discendere dalla più favorevole riqualificazione del reato associativo contestato e, quindi, dal superamento della presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., una rivisitazione del quadro cautelare. In tale operazione di adeguamento, il Tribunale ha fatto riferimento in maniera non manifestamente illogica al principio di proporzionalità. A fronte di tale trama argomentativa, il ricorrente non ha indicato le ragioni per le quali la misura cautelare degli arresti domiciliari sarebbe non adeguata e perché l'unica misura nella specie applicabile dovrebbe essere quella della custodia in carcere. 10. Ne discende la infondatezza integrale del ricorso del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2017. Il Presidente Giacomo Paoloni Klara Il Consigliere estensore Pietro Silvestri ребло DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 SET 2017, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piela Esposito 10