Sentenza 10 dicembre 2014
Massime • 2
L'imputato che chieda la riduzione di pena per il rito abbreviato condizionato ad integrazione istruttoria deducendo l'illegittimità della ordinanza di rigetto da parte del giudice dell'udienza preliminare, deve allegare ed indicare in modo specifico, a pena di inammissibilità, gli atti con i quali ha coltivato la suddetta richiesta in tutti i gradi di giudizio e di avere dedotto, fin dal primo grado, motivi specifici avverso il provvedimento del giudice.
Per estorsione "ambientale" si intende quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima.
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- 1. L’imputazione “chiusa” impone l’applicazione della legge più favorevole se non è provata la permanenza dell’associazione oltre la data indicata (Cass. pen. n.…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 giugno 2025
Premessa La sentenza n. 38752/2024 della Seconda Sezione penale della Cassazione affronta una questione di diritto penale sostanziale di grande rilievo sistematico: l'individuazione del “tempus commissi delicti” nei reati associativi di stampo mafioso ex art. 416-bis c.p., ai fini dell'applicazione della lex mitior, in presenza di un'imputazione formulata in forma "chiusa". L'ordinanza di rinvio parziale si inserisce nel solco di un dibattito giurisprudenziale delicato, che concerne il rapporto tra contestazione, prova del fatto e principio di legalità in materia penale. 1. Il fatto processuale Nel procedimento de quo, numerosi imputati erano stati condannati per partecipazione ad …
Leggi di più… - 2. È estorsione minacciare di divulgare video “hot” dell’assessore per subentrargli nella caricaGennaro Dezio · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2014, n. 53652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53652 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 10/12/2014
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 2821
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 36827/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. OR CE nato il [...];
2. LU IC nato il [...];
3. LA OS SA nato il [...];
4. RO CE nato il [...];
5. OM MO nato [...];
6. RO OR nato il [...];
avverso la sentenza del 05/02/2014 della Corte di Appello di Reggio Calabria;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di RO VI e OM, rigetto per i restanti ricorsi con rettifica della pena pecuniaria per il solo RO AL;
uditi i difensori avv.to Infantino EN (anche in sostituzione degli avv.ti D'Ascola VI Nico, difensore di LU e OR e Alvaro EN difensore di RO AL) per OR e sentenza RO AL e avv.to Vigna Renato per LA OS e OM che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO
1. Con sentenza del 05/02/2014, la Corte di Appello di Reggio Calabria - pur rideterminando in melius il trattamento sanzionatorio -confermava la sentenza con la quale, in data 27/04/2012, il Tribunale di Palmi aveva ritenuto OR VI, LU EN, LA OS TO, RO AL, RO VI e OM SI colpevoli in concorso con MA LA (giudicato separatamente), del seguente delitto: "artt. 81, 56 e 629 cpv. c.p., L. n. 203 del 1991, art. 7 perché, in concorso tra loro, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere AD ER e AD CE cl. 1941 imprenditori di Gioia Tauro, titolari della "AD Due srl" con sede in Gioia Tauro sulla SS 111, operante nel settore della fornitura di articoli di arredamento ed accessori per supermercati e bar, con implicite e reiterate minacce, consistite, tra l'altro, nell'avvalersi della forza intimidatoria derivante dalla vicinanza alla cosca MA di alcuni di essi, a versare una somma di denaro corrispondente ad Euro 30.000,00 e, quindi a procurarsi un ingiusto profitto con pari danno per le persone offese.
In particolare:
1) nel febbraio e nel marzo del 2010 RO VI e LA OS TO si presentavano in due diverse circostanze presso i locali della "AD Due s.r.l"; nella prima occasione il LA OS, dopo aver fatto intendere di essere a conoscenza del fatto che i fratelli AD avevano acquistato un terreno, confinante con la sede della concessionaria Toyota di Gioia Tauro, chiedeva a AD ER chi fossero i suoi "amici", quindi, dopo aver precisato che "le regole sono cambiate", lo invitava a "cercare gli amici" ai quali rivolgersi e contestualmente, con un cenno della testa gli indicava il distributore Agip, sito sulla S.S. 18, notoriamente riconducibile alla cosca MA, operante in Gioia Tauro e territori limitrofi;
nella seconda occasione il LA OS chiedeva insistentemente a AD ER se si fosse rivolto a qualcuno per mettersi in contatto con loro, evidenziandogli che nessuno si era presentato per chiedere quanto i AD avrebbero dovuto versare ("avete parlato? Con chi? Perché nessuno è venuto a trovarci?"))
2) nel marzo 2010 LA OS TO si presentava nuovamente presso i locali della "AD Due s.r.l" e, dopo avere chiesto a AD ER "ma con chi avete parlato? Perché ancora non è venuto nessuno a trovarci", aggiungeva, con tono chiaramente minaccioso, "è meglio che lo facciate"; poi, rispondendo alla domanda del AD, il quale gli aveva chiesto "chi vi manda?", scriveva su un biglietto di carta il nome di RO MM, quindi si allontanava. 3) In data 21.04.10 LA OS TO e LL LA, detto NM, si presentavano presso i locali della "AD Due s.r.l."; nella circostanza il MA, dopo aver profferito all'indirizzo del AD ER la frase "voi non mi conoscete, io invece conosco voi e vostro fratello", affermava che i AD, acquistando il terreno confinante con la sede della concessionaria Toyota di Gioia Tauro, gli avevano arrecato un non meglio precisato danno, per cui chiedeva che gli stessi versassero entro la settimana successiva una somma di denaro, indicandone l'importo a voce bassa (per cui la p.o. non riusciva a sentire) e contestualmente mostrando le tre dita della mano destra. Poi, dopo avere aggiunto che si sarebbe fatto risentire lui, si allontanava.
4) In data 22.09.10 RO VI e RO AL si presentavano presso i locali della "AD Due s.r.l." chiedendo un preventivo relativo all'acquisto di attrezzatura per una pizzeria. Il giorno 24.09.10 il preventivo veniva ritirato da RO AL, il quale, dopo averlo letto, diceva a AD CE cl. 86 (figlio di AD ER) che il prezzo proposto (Euro 14.752,70 + IVA) era conveniente e che avrebbero quasi certamente perfezionato l'acquisto; infine aggiungeva che, in realtà, l'attrezzatura in questione serviva a suo cugino MA LA e chiedeva a AD CE se lo conoscesse (mio cugino è MO MA. Lo conosci?).
5) In data 7.10.10 LU EN e OM SI si presentavano presso i locali della "AD Due s.r.l."; nella circostanza LU EN riferiva a AD ER che "MA aspettava una risposta ed era dispiaciuto" e poi, dopo aver ribadito che si erano presentati per conto di "MA", diceva all'imprenditore che "poiché non ci è giunta alcuna ambasciata, evidentemente state parlando con la persona sbagliata";
quindi i due andavano via. Dopo circa mezz'ora LU EN tornava presso i locali della "AD Due s.r.l." e diceva a AD ER "mi hanno detto di preparare i soldi per sabato";
poi, su domanda del AD, rispondeva: "se volete parlare venite fra un'ora alle auto", facendo riferimento alla concessionaria Honda, presso la quale lavorava LA OS TO.
6) in data 19.10.10 LL LA e LU EN si presentavano presso i locali della "AD Due s.r.l.", nella circostanza il MA, tenendo in mano il preventivo consegnato in data 24.09.2010 da AD CE cl. 86 a RO AL, si rivolgeva a AD ER, lamentandosi del fatto che questi non gli avesse fatto sapere se intendeva pagare quanto richiesto ("non mi avete fatto sapere nulla") e contestandogli, ancora una volta, l'acquisto del terreno ("avete acquisto un terreno, ma prima dovevate passare parola"); poi, dopo aver pronunciato la frase "che intenzioni avete? È meglio per voi e per noi aggiustarci", gli chiedeva esplicitamente la corresponsione di una somma di denaro pari ad Euro 30.000,00 concedendogli un termine di giorni trenta ("fra un mese") per dare una risposta.
7) OR VI in un giorno imprecisato far il 7 e il 20 ottobre 2010, si presentava presso i locali della "AD Due e chiedeva a AD CE cl. 1941, fratello di ER e socio della "AD Due s.r.l." di parlare in privato. Quindi, con un lessico criptato, gli faceva intendere di essere stato inviato da MA LA (cognato del OR) e gli prospettava la possibilità di pagare una somma inferiore a quella precedentemente richiesta dal MA, per un importo complessivo pari ad Euro 20.000,00; in particolare, il OR diceva al AD di aver saputo che un non meglio precisato Ispettore dell'ETR doveva eseguire una verifica nei confronti della Ditta AD e che questi avrebbero potuto comminare una multa di Euro 30.000,00 in tal modo facendo implicito, ma chiaro, riferimento alla richiesta estorsiva avanzata dal MA in data 19.10.10; aggiungeva che, grazie alle sue competenze in materia fiscale, avrebbe potuto fare ottenere la riduzione della multa fino ad un importo di Euro 10.000,00 ma chiedeva ulteriori Euro 10.000,00 quale corrispettivo per l'opera di intermediazione che avrebbe dovuto prestare;
8) In data 16.11.10 LU EN e OM SI si presentavano presso i locali della "AD Due s.r.l." chiedendo a AD ER se ci fossero "novità", facendo chiaro riferimento alla richiesta avanzata da MA LA in data 19.10.10, quindi il LU precisava al AD che avrebbe dovuto dare una risposta entro un paio di giorni ("domani, dopodomani"), poi i due andavano via. Dopo circa due ore il OM tornava presso il locali della "AD Due s.r.l" e nella circostanza diceva a AD ER "vi porto i saluti di LA, il quale è contento perché ha capito che volete collaborare" e poi aggiungeva" se volete parlare potete farlo subito", quindi si allontanava.
Con l'aggravante delle più persone riunite. Con l'aggravante del numero delle persone che sono concorse nel reato. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "ndrangheta", in particolare della sua articolazione territoriale nota come "cosca MA", operante in Gioia Tauro e territori limitrofi. Con l'aggravante dell'utilizzo del c.d. "metodo mafioso", consistito nell'ostentare, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione, e quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni mafiose. Con recidiva reiterata e specifica per LA OS TO. Con recidiva infraquinquennale per LU EN.
Con recidiva per RO VI. In Gioia Tauro dal febbraio 2010 fino al 16.11.2010".
2. Avverso la suddetta sentenza, tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
3. LA OS TO, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti motivi:
3.1. violazione dell'art. 56 c.p.: il ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe considerato che egli aveva volontariamente desistito dall'azione delittuosa avendo partecipato all'attività estorsiva solo dal febbraio all'aprile 2010 mentre la medesima si era sviluppata in un arco temporale di nove mesi. Secondo il ricorrente, infatti, la semplice partecipazione ad una richiesta - che non aveva avuto alcun seguito - effettuata nella fase degli atti preparatori, non consentirebbe di ritenere la sua colpevolezza;
3.2. violazione dell'art. 629 c.p.: il ricorrente si duole del fatto che sarebbe stato ritenuto colpevole della c.d. estorsione ambientale e, quindi solo sulla base "di una ipotesi di reato legata a momenti presuntivi e a atti afferenti al modo di essere del possibile soggetto attivo e cioè a categorie e schemi mentali propri del diritto di prevenzione del tutto privo di conformità ai dati costituzionali". Di conseguenza, poiché nel suo comportamento non era ravvisabile alcuna minaccia esplicita e la stessa Corte non aveva neppure motivato sulla base di quali elementi il comportamento di esso ricorrente fosse idoneo a coartare la volontà delle vittime, non essendo stato evidenziato alcun collegamento con la criminalità organizzata, il suddetto comportamento avrebbe dovuto essere ritenuto inidoneo.
3.3. errata qualificazione giuridica: ad avviso del ricorrente, a tutto concedere, nei fatti addebitati, sarebbe ravvisabile, in realtà, una truffa perché gli atti compiuti non erano univocamente diretti a costringere i AD a sottostare alla richiesta minatoria, ma solo ad indurli in errore;
3.4. trattamento sanzionatorio: il ricorrente si duole del fatto che, in considerazione della scarsa carica intimidatoria della minaccia, la Corte avrebbe dovuto concedere le attenuanti generiche e mitigare il trattamento sanzionatorio.
4. OM SI, a mezzo del proprio difensore ha dedotto i seguenti motivi:
4.1. violazione dell'art. 114 c.p. per non avere la Corte concesso la suddetta attenuante in considerazione del contributo minimo avuto da esso ricorrente nella vicenda per cui è processo;
4.2. violazione dell'art. 603 c.p.p. per avere la Corte violato "diritti costituzionalmente protetti, e facendo valere in forma quantomeno anomala una logica discrezionale che stride non poco con il principio della ragionevolezza, in omaggio al quale le informazioni fornite dai controllori qualificati e la documentazione attraverso la quale la difesa ha dimostrato che il OM avrebbe effettivamente avuto una autonoma e perfettamente lecita ragione per accedere alla struttura del AD ER per chiedere informazioni su attrezzature di poco costo (una friggitrice, una macchina per riscaldare panini) di cui egli aveva bisogno per la sua attività di gestione di un circolo ricreative".
5. RO VI, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 192 c.p.p. per non avere la Corte adeguatamente motivato sia in ordine alla individuazione degli elementi costitutivi della contestata fattispecie criminosa, sia in ordine alla tesi difensiva ed agli elementi processuali ad esso ricorrente favorevoli che avrebbero dovuto indurre la Corte ad una pronuncia assolutoria ex art. 530 c.p.p., comma 2. 6. RO AL, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
6.1. violazione dell'art. 453 c.p.p., comma 1 ter per non avere la Corte dichiarato la nullità del decreto di giudizio immediato disposto nonostante non si fosse ancora formato il giudicato cautelare sull'istanza di riesame proposta davanti al Tribunale del Riesame;
6.2. violazione dell'art. 629 c.p.: il ricorrente, così come il ricorrente LA OS (supra 3.2.) si duole del fatto che sarebbe stato ritenuto colpevole della c.d. estorsione ambientale. Sostiene, infatti, che la Corte aveva condotto "l'esegesi delle risultanze probatorie acquisite con una chiave di lettura incentrata sul soggetto (MA LA, ritenuto l'artefice del piano criminoso) anziché sul fatto (estorsione AD)". Invero, il MA "è un giovane immune da gravi precedenti penali o di polizia" e la richiesta estorsiva non era "stata formulata con violenza rozza ed esplicita, bensì mediante una pressione costante e diluita nel tempo", minacce che, quindi, non erano idonee a coartare la libertà di autodeterminazione della parte offesa che, infatti, si rifiutò di pagare e ciononostante non subì alcun danno. La Corte territoriale, d'altra parte, aveva travisato la vicenda ed il ruolo svolto dal ricorrente sulla base di mere illazioni e sospetti. Esso ricorrente, infatti, aveva chiarito che aveva indicato il MA come un suo cugino perché sperava di ottenere uno sconto sul prezzo delle attrezzature che aveva intenzione di acquistare. In ogni caso, fra il comportamento tenuto da esso ricorrente ed il tentativo di estorsione finalizzato, da parte del MA, ad ottenere la somma di Euro 30.000,00 non era ravvisabile alcuna connessione;
6.3. errata qualificazione giuridica: il ricorrente così come il ricorrente LA OS (supra 3.3.) sostiene che, a tutto concedere, nei fatti addebitatigli, sarebbe ravvisabile, in realtà, o una truffa perché gli atti compiuti non erano univocamente diretti a costringere i AD a sottostare alla richiesta minatoria, ma solo ad indurli in errore, o un esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto il MA era davvero convinto di avere subito un danno dall'operazione commerciale effettuata dai AD;
6.4. violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 per non avere la Corte territoriale motivato in modo specifico su quali fossero state, nel caso specifico, le condotte evocative di forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, non essendo sufficiente le mere caratteristiche soggettive di chi agisce anche se idonee a determinare una condizione di assoggettamento ed omertà. L'aggravante, poi, non risultava essere stata motivata neppure in relazione all'ulteriore ipotesi dell'agevolazione mafiosa della cosca MA in quanto i correi avevano sempre fatto riferimento a "MA MM e non alla famiglia complessivamente intesa;
6.5. omessa motivazione con riferimento alla richiesta di applicazione della riduzione di un terzo della pena sul presupposto che l'integrazione probatoria (esame del teste AD CE) cui l'imputato aveva subordinato la richiesta di rito abbreviato era stata assolutamente rilevante e decisiva per la ricostruzione compiuta dei fatti e l'accertamento della verità;
6.6. violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3 per avere la Corte illegittimamente aumentato la pena pecuniaria ad Euro 1.700,00 rispetto a quella di Euro 1.100,00 irrogata dal Tribunale.
7. OR VI, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti motivi:
7.1. illogicità della motivazione: la difesa del ricorrente sostiene che la Corte aveva affermato la responsabilità penale con motivazione carente ed apodittica avendo omesso di indicare in forza di quali elementi la condotta tenuta dal ricorrente fosse riconducibile nella vicenda estorsiva soprattutto da un punto di vista temporale. La Corte, infatti, invece che illustrare gli indizi a carico del ricorrente si era limitata, da una parte, a confutare la tesi difensiva e, dall'altra, a motivare in modo congetturale traendo da un rapporto di affinità esistente fra il ricorrente e MA MO, la conclusione illogica secondo la quale i due erano d'accordo nella richiesta minatoria e che il fantomatico ispettore ITR indicato dal OR fosse proprio il MA. La motivazione, poi, era carente anche in ordine ai requisiti che devono essere sussistenti per la configurabilità del concorso ossia, nel concreto, sull'apporto causale fornito dal ricorrente alla richiesta minatoria. Infatti, la condotta posta in essere dal ricorrente non solo non aveva le suddette caratteristiche "mancando qualsivoglia portata agevolativa e/o rafforzativa rispetto alla condotta posta in essere dal MA" ma, avendo prospettato alla parte offesa la possibilità di ridurre l'importo ad Euro 20.000,00, aveva indebolito l'azione dei presunti concorrenti mettendo in discussione quanto fatto dai medesimi solo pochi giorni prima;
7.2. violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7: sostiene la difesa del ricorrente che la motivazione addotta dalla Corte in ordine alla sussistenza della suddetta aggravante non aveva nulla a che vedere con la condotta tenuta dall'imputato non presentando la medesima le connotazioni ne' del metodo mafioso ne' dell'agevolazione mafiosa ed essendo priva dei presupposti soggettivi ed oggettivi;
7.3. violazione dell'art. 628 c.p., comma 3 - art. 629 c.p.: il ricorrente contesta la configurabilità sia dell'aggravante delle più persone riunite che del numero delle persone concorse nel reato avendole il giudice applicate in termini meramente oggettivi e non avendo valutato se fossero state oggetto di rappresentazione da parte di ciascun concorrente o se erano conoscibili tanto più che era emerso che nessun rapporto o contatto vi era stato fra un concorrente e gli altri;
7.4. violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. per avere la Corte motivato in ordine al trattamento sanzionatorio in modo apodittico con il richiamo alla gravità del fatto ed alla personalità degli imputati.
8. LU EN, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti motivi:
8.1. violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7: il ricorrente lamenta che la sentenza non avrebbe fornito alcuna motivazione idonea a dimostrare la sussistenza di quella particolare forma di intimidazione richiesta dalla suddetta norma che fosse, ulteriore e diversa rispetto a quella che già costituisce elemento tipico del reato di estorsione. La Corte, infatti, aveva ritenuto l'aggravante solo perché nella vicenda era coinvolto MA MO "come se un simile cognome potesse di per sè conferire patente di mafiosità, non solo alla condotta di chi appartenga a quella famiglia, ma addirittura anche alla condotta di chi si limiti ad invocare quel cognome o ad accompagnarsi a taluno che ne sia titolare. Il tutto peraltro senza che si sia fornita la prova della concreta idoneità sopraffattrice della condotta del LU e della ragionevole induzione della persona offesa a credere che il primo fosse sostenuto da un gruppo criminale di spessore mafioso".
8.2. violazione dell'art. 62 bis c.p. per non avere la Corte concesso le attenuanti generiche con motivazione tralaticia ed illogica, non avendo considerato la giovane età, l'incensuratezza ed il ruolo marginale svolto nella vicenda.
DIRITTO
1. Prima di passare all'esame dei vari ricorsi, è opportuno riportare integralmente il brano della sentenza nel quale è racchiuso e sintetizzato il fulcro del ragionamento sulla base del quale la Corte territoriale ha ritenuto la colpevolezza di tutti gli imputati.
La Corte, a pag. 28 scrive: " (....)in un arco temporale che va dal febbraio al novembre 2010 si presentavano presso la sede di Gioia Tauro della srl "AD due" della quale titolari erano AD ER e AD CE, in più occasioni, una serie di persone - OR VI, LU EN, OM SI, LA OS TO, RO VI, RO AL e, in due occasioni MA LA - che talvolta con parole criptiche, e tal'altra, specie il MA, in maniera esplicita facevano presente in sei occasioni a AD ER, in due a AD CE di agire per conto del MA che pretendeva la somma di 30.000,00 Euro giustificata dal fatto che i due AD avevano acquistato un terreno al quale era asseritamente interessato il MA senza previamente avvisarlo delle loro intenzioni. Agli imprenditori AD viene, quindi, indebitamente richiesto, con toni e minacce tipicamente mafiosi e di crescente gravità ed espressività simbolica, il pagamento della somma di 30.000,00 Euro a fronte del loro acquisito di un terreno del valore pari a 910.000,00 Euro per come inequivocabilmente emerge dalla pretesa illecita avanzata dal MA LA il 19.10.10, fulcro dell'intera vicenda alla luce del quale si leggono agevolmente e senza la necessità di imboccare traverse interpretative le precedenti e successive richieste sempre tese a ottenere in via estorsiva la somma indicata a titolo di "tangente" sulla transazione commerciale compiuta. Lo zenith capitis dell'intera vicenda è proprio la richiesta avanzata senza mezzi termini da "MA MM che - accompagnato nell'occasione da LU EN - "esce finalmente allo scoperto" "concedendo" un mese di tempo ai AD per adempiere al pagamento estorto nei termini sopra indicati. "Tutto il prima e tutto il dopo" non può essere segmentato e frazionato come vorrebbero le difese, ma va letto e valutato unitariamente ed alla luce del predetto incontro (per l'appunto captato in via ambientale) del 19.10.10 che "dice" senza mezzi termini anche "chi è e come si presenta (con modalità tipicamente mafiose) "MA MM attestando come sia costui l'autentico "architetto" di questa condotta delittuosa e come intorno a lui ed esclusivamente per suo conto si siano mossi tutti gli odierni appellanti, suoi uomini e preziose pedine. MA MO, già preannunciato più volte dal fido emissario LA OS, viene ad emersione e disvela interamente nella sua nudità il disegno criminoso, già leggibile nelle maglie dei precedenti segmenti di azione. Che i MA a Gioia Tauro dettino legge è
affermazione che può essere fatta senza tema di smentita alla luce delle sentenze passate in giudicato cui ha fatto menzione il Giudice di prime cure, sicché il giovane rampollo di quella "illustre" famiglia di chiara e indiscussa fama mafiosa non ha bisogno di usare violenza o ricorrere a minacce esplicite per intimorire l'imprenditore e costringerlo a pagare pegno per la considerevole transazione commerciale che in quel territorio ha posto in essere senza il beneplacito di chi "comanda": a MO basta presentarsi con il suo cognome per ottenere l'effetto voluto. E basti a tal riguardo por mente alle parole pronunciate in dibattimento da AD CE senior, il quale ha confessato di essersi sentito mancare nel momento in cui ha appreso che quel giovane (il OR) che egli riteneva di buona famiglia era imparentato, nientemeno, con MA MO. Entrando così nel "vivo probatorio" dei fatti in esame, il primo dato peculiare da segnalare è la velata - ma chiara e inequivoca - "minaccia" rivolta a AD ER già nelle prime occasioni di incontro da LA OS TO che, dopo avergli fatto presente di essere a conoscenza dell'acquisto (da parte sua e del fratello AD CE) del terreno di cui si è detto, lo rende edotto della circostanza che "le regole sono cambiate" invitandolo a "cercare gli amici" ai quali rivolgersi con evidente indicazione, peraltro, del distributore Agip sito sulla S.S. 18 nei pressi di Gioia Tauro. Al riguardo vi è prova in atti che siffatto distributore è sempre appartenuto alla famiglia MA, in danno della quale vi è stato in passato un provvedimento di sequestro, poi revocato dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, ma dallo stesso decreto risulta che i detti impianti erano utilizzati dalla ditta individuale intestata al proposto MA NO, nato il [...].
Le difese hanno contestato, sia pur genericamente, l'appartenenza effettiva del distributore alla famiglia MA, ma quale che sia stata l'epoca di appartenenza ai MA di esso bene (posto che appartenenza vi è certamente stata) certo è che in Gioia Tauro notoriamente quel distributore veniva indicato come di proprietà dei LL, e tale veniva considerato dalla stessa persona offesa e certo è che i vari protagonisti di questa vicenda più e più volte hanno indirizzato il AD al distributore al fine di incontrare il MA. E a conferma della veridicità delle parole del LA OS, ecco che il 21 aprile 2010 egli si presenta dal AD proprio assieme a MA MO. Ebbene, affermare che "le regole sono cambiate" non può rivestire significato alternativo lecito ne' logico ne giuridico dovendo essere legittimo nel nostro Stato di diritto acquistare un terreno da un altro soggetto privato, senza violare diritti di prelazione per legge, non ravvisabili nel caso concreto. Il AD è stato chiarissimo al riguardo: non vi erano altri possibili acquirenti a parte tale Marrone, limitante, che AD avevano, comunque, contattato prima di procedere alla stipula del compromesso, ne' mai era stato fatto cenno da parte dei venditori a possibili ulteriori pretendenti e men che mai, tra costoro, al MA. Evidente allora il chiarissimo significato allusivo - specie nei confronti di chi - come i AD - da sempre operano quali imprenditori nel diffidassimo contesto della locale provincia - delle affermazioni usate da LA OS del tutto tese a comunicare alla parte offesa la volontà di estorcere una percentuale (pari peraltro a 3% del valore del bene compravenduto) sulla transazione compiuta in ordine al terreno indicato. Numerose al riguardo le conferme (...)". Altra circostanza che va rilevata è che i fatti così come descritti in modo articolato ed analitico nel capo d'imputazione (supra in parte narrativa p. 1) sono, nella loro storicità, assolutamente pacifici e non contestati neppure da alcuno dei ricorrenti i quali, però, chi per un verso chi per un altro, hanno dato dei suddetti fatti una versione, per così dire, minimizzatrice secondo le censure illustrate.
2. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, è appena il caso di rammentare che la novella del 2006 non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prova, purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, poi, deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivise, Cass. pen., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Spina, rv. 214794;
Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000 n. 12, Jakani, rv. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella, rv. 226074). A tal riguardo, devono tuttora escludersi la possibilità di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Cass. pen., sez. 6A, n. 14624 del 20 marzo 2006, Vecchio, rv. 233621; conforme, sez. 2A, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789), e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6A, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6A, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099).
Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intenda far valere il vizio di
"travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica) deve, inoltre, a pena di inammissibilità (Cass. pen., sez. 1A, n. 20344 del 18 maggio 2006, Salaj, rv. 234115; sez. 6A, n. 45036 del 2 dicembre 2010, Damiano, rv. 249035):
(a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
3. La suddetta premessa consente di dichiarare, innanzitutto, l'inammissibilità dei ricorsi proposti da OM SI e RO VI.
Infatti, a fronte della puntualissima motivazione con la quale la Corte territoriale ha respinto entrambi gli appelli, disattendendo, in modo coerente con gli evidenziati elementi fattuali, le rispettive tesi difensive (pag. 52 ss quanto al OM;
pag. 42 ss quanto al RO VI), le doglianze risultano, con tutta evidenza, ad una semplice lettura, generiche, confuse, aspecifiche e meramente reiterative tanto da non consentirne neppure lo scrutinio.
4. violazione dell'art. 453 c.p.p., comma 1 ter: la censura, dedotta dal solo RO AL ( 6.1.), è infondata alla stregua di quel pacifico principio di diritto che in questa sede va ribadito, secondo il quale "La richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento davanti al Tribunale del riesame e prima che la relativa decisione sia divenuta definitiva": Cass. 3310/2011 Rv. 251842; Cass. 35613/2012 Rv. 253896. 5. violazione dell'art. 56 c.p.: la censura dedotta dal ricorrente LA OS (p. 3.1.) è manifestamente infondata in quanto è meramente reiterativa della medesima doglianza dedotta in sede di appello ma disattesa dalla Corte territoriale, con motivazione logica, adeguata e coerente con gli evidenziati elementi fattuali (pag. 39 sentenza impugnata) avverso la quale il ricorrente nulla ha saputo o potuto ribattere.
Il ricorrente, poi, in questa sede, ha sostenuto che, poiché egli si era limitato a compiere atti preparatori che non avevano avuto alcun seguito, allora non avrebbe potuto essere ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione.
La censura, nei termini in cui è stata dedotta, è, ancora una volta, manifestamente infondata per la semplice ragione che il ricorrente confonde gli atti preparatori con il tentativo che è un titolo di reato autonomo rispetto allo stesso reato consumato. Quello che, infatti, il ricorrente non considera è che le condotte da lui tenute (e descritte negli episodi sub 1-2-3 del capo d'imputazione) sono qualificabili, a tutti gli effetti giuridici, come atti diretti in modo non equivoco a costringere i AD a sottostare alla richiesta minatoria del MA e non quali semplici atti preparatori (del tentativo) rimasti al di fuori della sfera di percezione della vittima.
6. violazione dell'art. 629 c.p.: i ricorrenti LA OS (p. 3.1.), RO AL (p. 6.2.) e OR VI (p. 7.1.) contestano la configurabilità, nei loro confronti, del reato di estorsione.
6.1. In particolare, il LA OS ed il PL, sostengono che la Corte li aveva ritenuti responsabili della c.d. estorsione ambientale che sarebbe una categoria non conforme ai principi di costituzionalità della tipicità del reato e della responsabilità personale.
La censura, è infondata per le ragioni di seguito indicate. Per estorsione ambientale s'intende quella particolare forma di estorsione che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato ambiente (rectius: territorio), e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quel determinato territorio, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, come concreta e di certa attuazione stante la forza criminale dell'associazione a cui l'agente appartiene.
In altre parole, il sintagma "estorsione ambientale" è utilizzato, in modo ellittico, per intendere una richiesta minatoria effettuata, con le modalità di cui si è detto, in determinati territori: ciò, però, non significa che la richiesta non debba avere le caratteristiche proprie del reato di estorsione.
Ed è proprio in tale prospettiva che, infatti, questa Corte di legittimità ha sempre ritenuto che "la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita e determinata può esser manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima, ed alle condizioni ambientali in cui questa opera":
Cass. 20382/2001 Rv. 219866; Cass. 37526/2004 Rv. 229727; Cass. 26819/2008 Rv. 240950; Cass. 11922/2012 Rv. 254797; Cass. 2833/2012
Rv. 254297; Cass. 19724/2010 Rv. 247117: infatti, se si ha cura di leggere le fattispecie decise nelle suddette sentenze, è facile avvedersi che si tratta di gravi casi di estorsione essendo stata ritenuta la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla norma.
Non è vero, quindi, che la Corte territoriale ha condannato i ricorrenti sulla base "di una ipotesi di reato legata a momenti presuntivi e a atti afferenti al modo di essere del possibile soggetto attivo e cioè a categorie e schemi mentali propri del diritto di prevenzione del tutto privo di conformità ai dati costituzionali": al contrario, i ricorrenti sono stati ritenuti colpevoli del delitto di tentata estorsione perché si sono resi responsabili dei comportamenti descritti al capo d'imputazione (sub 1- 2-3 quanto al LA OS;
sub 4 quanto al RO AL);
perché agirono in nome e per conto di MA LA (la cui biografia era ben nota alle parti offese appartenendo ad una "famiglia di altissimo lignaggio mafioso": chi fosse MA LA che, accompagnato dal LA OS si recò direttamente dai AD, si legge a pag. 70 ss della sentenza impugnata) il quale, per intimorire le parti offese, non aveva certo bisogno di ricorrere a minacce o violenze truculente bastandogli solo la richiesta, del tutto immotivata e senza alcuna ragione, del pagamento della somma di ben Euro 30.000,00; perché, infine, quei comportamenti vanno considerati come classiche e scolastiche ipotesi di minacce larvate tant'è che come tali furono vissute dal AD il quale, una volta scoperto che dietro la richiesta estorsiva vi era il MA "quasi quasi sviene" (pag. 55 sentenza).
La doglianza, pertanto, va disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: "Per estorsione ambientale s'intende quella particolare forma di estorsione che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio, e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quel territorio, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, come concreta e di certa attuazione stante la forza criminale dell'associazione a cui l'agente appartiene. Di conseguenza, l'estorsione ambientale implica, pur sempre, una richiesta minatoria che, anche se effettuata attraverso minacce implicite, larvate, indirette o simboliche, sia idonea ad incutere timore e coartare la volontà della vittima".
6.2. In ordine, poi, al reato di estorsione, il RO ed il OR hanno dedotto anche censure in ordine ad una pretesa illogicità della motivazione sulla valenza minatoria del comportamento tenuto e, il solo RO, sull'estraneità della condotta da lui tenuta rispetto alla richiesta estorsiva. Gli argomenti difensivi dedotti in questo grado di giudizio, in realtà, furono proposti anche in sede di appello ma la Corte territoriale, dopo averli presi in esame (OR: pag. 19;
RO AL: pag. 12 ss) li ha ampiamente disattesi con la motivazione che si legge a pag. 42 ss (quanto al RO) e a pag. 54 ss (quanto al OR).
Sennonché, sul punto, va, quindi, osservato che le suddette censure, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.
Pertanto, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dai ricorrenti, le censure, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, vanno dichiarate inammissibili.
6.3. Ritenuto, pertanto, che la condotta tenuta dai suddetti ricorrenti era finalizzata ad estorcere denaro ai AD, consegue anche l'infondatezza della doglianza relativa ad una pretesa errata qualificazione giuridica dovendosi, secondo la tesi difensiva, ravvisare nel comportamento tenuto dai ricorrenti un'ipotesi di truffa aggravata (LA OS: p. 3.3.; RO: p. 6.3.) o addirittura un esercizio arbitrario delle proprie ragioni (RO p. 6.3.).
Ed infatti, l'ipotesi della truffa non è ipotizzabile per la semplice ragione che i pacifici elementi fattuali indicati da entrambi i giudici di merito conclamano che il comportamento tenuto dai ricorrenti (e dagli altri complici), non era affatto sorretto da alcun artifizio o raggiro ma era finalizzato proprio ad ottenere - con minacce larvate - il pagamento di un'ingente somma di denaro a titolo di "pizzo" e, quindi, senza alcuna causale, per conto e nell'interesse di un noto appartenente ad una cosca mafiosa. Quanto, infine, al preteso arbitrario esercizio di un proprio diritto da parte del MA, non spiega il ricorrente RO di quale diritto si trattasse, ovvio essendo che, per la configurabilità del suddetto reato, non basta di certo che l'agente pensi di poter accampare un qualsivoglia stravagante diritto (nella specie, l'aver subito un fantomatico danno dal fatto che i AD aveva acquistato un terreno che, asseritamente, interessava al MA: la tesi difensiva è stigmatizzata correttamente e severamente dalla Corte territoriale a pag. 30-31 della sentenza) per ottenere la derubricazione di fatti estorsivi nel più lieve reato di cui all'art. 393 c.p.. 7. violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7: la censura dedotta dai ricorrenti RO AL (p. 6.4.), OR (p. 7.2.) e LU (p. 8.1.), è infondata per le ragioni di seguito indicate.
La Corte territoriale (pag. 73), ha disatteso la medesima doglianza con la seguente testuale motivazione: "sussiste la contestata aggravante sotto il profilo del metodo perché, nel caso di specie, ed a partire dal MA i singoli compartecipi si "comportano da mafiosi" assumendone e condividendone tratti e modalità comportamentali (...) sussiste la predetta circostanza ad effetto speciale anche a rigore sotto il profilo "agevolativo" laddove avvalersi della forza di sopraffazione della cosca imperante in loco, rievocarne a fini estorsivi l'attualità e la capacità intimidatoria, agire "come se" si fosse della stessa sodali avallando i fini e i metodi della medesima cosca indicata importa un sostanziale e diretto aumento della capacità di intimidazione e controllo della suddetta famiglia mafiosa all'interno del territorio dalla stessa indebitamente controllato con progressivo senso di timore e omertà sui cittadini e sugli imprenditori che ivi operano e lavorano ogni giorno.
In punto di diritto, va ribadito il costante principio enunciato da questa Corte secondo il quale la ratio dell'art. 7 legge cit. "non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata" Cass. 16486/2004 riv 227932. Da questo principio sono stati fatti discendere i seguenti corollari:
- è caratterizzata da "mafiosità" l'esplicamento di condotte che, al di là degli interessi personali dei soggetti che le attuano, siano altresì riconducibili agli interessi del clan mafioso che ha il controllo sul territorio ovvero siano rese possibili con l'ausilio degli appartenenti al sodalizio (Cass. 12882/2007 Rv. 239846), sicché non basta il mero collegamento dei soggetti accusati con contesti di criminalità organizzata o la loro "caratura mafiosa", occorrendo, invece, l'effettivo utilizzo del metodo mafioso nell'occasione delittuosa: Cass. 26326/2007 Rv. 236861;
- i caratteri mafiosi del metodo utilizzato per commettere un delitto non possono essere desunti dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma devono concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale evocata:
Cass. 21342/2007 Rv. 236628;
- la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 (conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203), prescinde dal requisito della appartenenza del soggetto attivo del reato ad associazione di tipo mafioso, e inerisce alla modalità di perpetrazione del delitto, in funzione della conformità del modus operandi alla metodologia criminale tipizzata dell'art. 416 bis c.p.: infatti, non è necessario che sia stata contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano la veste tipica della violenza o della minaccia mafiosa, quali derivanti dalla prospettazione della provenienza dal sodalizio criminoso con tutta la penetrante forza intimidatoria dell'evocazione di una struttura capace dei più efferati delitti: Cass. 3061/2000 Rv. 215555; Cass. 16883/2010 Rv. 246753; Cass. 5881/2011 Rv. 251830. Alla stregua dei suddetti principi di diritto le doglianze tutte dei suddetti ricorrenti vanno disattese.
Ed infatti, la tesi difensiva del OR e LU, ruota, sostanzialmente, sulla negazione della forza intimidatrice delle condotte da loro tenuta: ma, si tratta di tesi ampiamente smentita da quanto detto in merito alla configurabilità della minaccia estorsiva sia pur sub specie della c.d. estorsione ambientale. I ricorrenti, poi, sostengono che: a) mancherebbe quel quid pluris necessario a distinguere una semplice minaccia estorsiva da quella di cui alla citata Legge, art. 7; b) la Corte territoriale non avrebbe evidenziato l'elemento soggettivo.
Al che deve replicarsi che, come ha bene spiegato la Corte territoriale (pag. 72-73): per le modalità delle varie condotte (strategia minatoria basata sull'accerchiamento e sulla "morsa soffocante" delle vittime da parte di numerose persone, tutte legate al MA, che, in un coordinato "gioco di squadra" continuamente, con allusioni, gesti e parole evocatrici della cosca mafiosa, avevano il compito di spaventare e far crollare le difese delle designate vittime); per la spendita del nome "MA" notoria cosca mafiosa imperante nella zona;
per la partecipazione attiva alla richiesta estorsiva da parte dello stesso MA;
non vi può essere alcun dubbio sulla configurabilità dell'aggravante contestata sotto entrambi i profili, sussistendone tutti i presupposti giuridici supra evidenziati ed in particolare quel quid pluris richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte che, nel caso di specie, va ravvisato nella circostanza che si trattava di una classica e scolastica richiesta estorsiva di natura mafiosa perché finalizzata, da una parte, ad ottenere il "pizzo" su una banale transazione commerciale (comportamento questo tipico delle mafie e non del comune estorsore che agisce in modo occasionale ed isolato) e, dall'altra, a ribadire il controllo sul territorio di propria "competenza" da parte dell'associazione criminale alla quale nulla sfugge e alla quale tutti devono essere assoggettati. Scrive, infatti, la Corte (pag. 31 della sentenza impugnata) che la somma richiesta era pari al 3% del valore del bene compravenduto e cioè pari alla "percentuale che il notorio giudiziario recente insegna essere "usualmente" richiesta dalle cosche in ordine ad ogni tangente pubblica o privata da acquisire".
Di conseguenza, come ha bene chiarito la Corte, quel comportamento ben può essere ritenuto configurare entrambe le ipotesi previste dall'aggravante e cioè sia il metodo mafioso che l'agevolazione mafiosa.
È inutile, infine, aggiungere, che il comportamento tenuto dai vari ricorrenti, indica, di per sè, la piena adesione al progetto criminoso del MA e, quindi, la configurabilità dell'elemento soggettivo richiesto per la sussistenza dell'aggravante.
La doglianza, pertanto, dev'essere disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: "la richiesta del "pizzo" - anche se effettuata con linguaggio e gesti criptici - da parte di persone la cui condotta sia riconducibile agli interessi del clan mafioso che ha il controllo sul territorio, integra gli estremi di entrambe le fattispecie di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Il metodo mafioso è individuabile nella circostanza che la violenza o minaccia assume la veste tipica della mafiosità, in quanto derivante dalla prospettazione alla vittima della sua provenienza dal sodalizio criminoso e, quindi, della forza intimidatoria derivante da una struttura capace dei più efferati delitti.
L'agevolazione mafiosa è individuabile nella circostanza che la richiesta del "pizzo" è tesa, da una parte, a ribadire il controllo sul territorio di propria "competenza" da parte dell'associazione criminale e, dall'altra, ad incrementare le risorse personali o materiali della cosca mafiosa, agevolandone, quindi, in tutto o anche solo in parte, l'attività o il suo mantenimento funzionale".
8. violazione dell'art. 628 c.p., comma 3 e art. 629 c.p.: la censura dedotta dal solo ricorrente OR (p. 7.3.) si articola nel seguente argomento: la Corte, erroneamente, avrebbe applicato le aggravanti del numero delle persone (art. 112 c.p., n. 1) e quella delle più persone riunite (art. 628 c.p., comma 2, n. 1) in termini oggettivi senza valutare se fossero o meno conoscibili da parte di tutti i concorrenti nel reato.
La censura è infondata alla stregua delle considerazioni di seguito indicate.
8.1. Com'è noto, a seguito della novella del 7 febbraio 1990, n. 19, per le circostanze aggravanti è stato introdotto il criterio della conoscenza effettiva o della non conoscenza colposa delle aggravanti (art. 59 c.p.): per le circostanze attenuanti, invece, continua a valere il criterio oggettivo secondo il quale sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute o da lui ritenute per errore inesistenti.
Le circostanze, poi, si distinguono in oggettive e soggettive (art. 70 c.p.) e quest'ultime sono valutate solo riguardo alla persona cui si riferiscono (art. 118 c.p.). Le circostanze in esame, in quanto attengono alle modalità dell'azione, sono aggravanti di natura oggettiva: Cass. 48726/2011 Rv. 252044 (quanto alla circostanza di cui all'art. 112 c.p., n. 1);
Cass. 31199/2014 Rv. 259987 (quanto alla circostanza di cui all'art. 628 c.p., comma 2, n. 1).
Subito dopo l'entrata in vigore della novella, sorse la questione di stabilire quale fosse il criterio di imputazione.
Infatti, secondo una prima tesi c.d. dell'imputazione soggettiva differenziata (rimasta minoritaria), occorrerebbe distinguere a seconda che la circostanza aggravante attenga a reati dolosi o reati colposi: nel primo caso, occorrerebbe la prova del dolo non solo per gli elementi costitutivi ma anche per l'elemento accessorio (rectius:
aggravante), mentre, solo ove l'aggravante acceda a reati colposi sarebbe sufficiente la prova della colpevole ignoranza ossia della mera conoscibilità dell'aggravante.
Alla suddetta tesi, si è opposta la dottrina maggioritaria che, invece, ha sostenuto che il criterio di imputazione dev'essere unitario essendo irrilevante distinguere fra reati dolosi e reati colposi.
Quest'ultima opinione è stata recepita dalla giurisprudenza di questa Corte che, in modo costante, ha ritenuto che è sufficiente, per l'imputabilità delle circostanze aggravanti oggettive, un semplice comportamento colposo "non sussistendo - attesa l'ampia formulazione dell'art. 59 c.p., comma 2, introdotto dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19 - logica incompatibilità tra l'imputazione a titolo di dolo della fattispecie criminosa base e quella, a titolo di colpa, di un elemento accidentale come la circostanza in questione" (in terminis: Cass. 2146/1994 Rv. 200902; Cass. 9712/1995 Rv. 202352;
Cass. 9958/1997 Rv. 208936), come desumibile, peraltro, dagli stessi lavori preparatori dove, in un primo momento, era stata espressamente prevista una differenziazione fra reati colposi e dolosi, differenza, poi, definitivamente abbandonata nella redazione del testo definitivo dell'art. 59 c.p.. Il secondo problema che si è posto, consiste nello stabilire in cosa si sostanzi il comportamento colposo e cioè quale dev'essere la soglia minima della colpa, superata la quale scatta l'imputazione dell'aggravante.
Questa Corte, sul punto, ha ritenuto che sia sufficiente la semplice conoscibilità (o prevedibilità in concreto) il cui giudizio va condotto sulla base della regola empirica del minimo di diligenza:
quindi, un giudizio sul solo mero elemento psicologico della conoscibilità (o prevedibilità) che prescinde dalla verifica dell'inosservanza "di leggi, regolamenti, ordine o discipline" ex art. 43 c.p., comma 3 effettuata sul paradigma del c.d. "agente modello" (Cass. 16/01/1999 n 61; Cass. 14295/2014 Rv. 258970) la cui prova - vertendo su fatto inerente alla sfera interiore dell'agente - può essere fornita anche per deduzioni logiche sulla base del materiale probatorio acquisito. (Cass. 12211/1991 Rv. 189187).
8.2. Premessi i suddetti principi di diritto, non resta che verificare se, in punto di fatto, la Corte abbia ritenuto la sussistenza delle aggravanti in esame, solo e soltanto in modo oggettivo, ovvero abbia rispettato il disposto dell'art. 59 c.p.. La Corte, a pag. 75 della sentenza impugnata, ha scritto, confutando il motivo dedotto dagli appellanti che "nella specie è stato evidenziato più volte che numerose (per vero la maggior parte) sono state le occasioni di contemporanea presenza intimidatoria di più appellanti in occasione delle pressioni estorsive ai danni del AD;
mentre la sinergia delle azioni di tutti gli imputati e la reciproca consapevolezza della presenza attiva degli altri nella vicenda, chiaramente emergente dagli atti, ha implicato non solo l'ovvia possibilità, ma anche l'accettazione preventiva, da parte di tutti gli agenti (e nella specie anche del OR e del RO VI) di azioni anche "collettive" di intimidazione". Ciò significa, quindi, che, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, la Corte ha individuato plurimi elementi fattuali ("sinergia delle azioni di tutti gli imputati e la reciproca consapevolezza della presenza attiva degli altri nella vicenda, chiaramente emergente dagli atti") dai quali discende addirittura un atteggiamento doloso di tutti i ricorrenti ("l'accettazione preventiva, da parte di tutti gli agenti di azioni anche "collettive" di intimidazione") e, quindi, a fortiori, di un atteggiamento comunque colposo atteso che la svolta istruttoria aveva evidenziato elementi che, sulla base dell'id quod plerunque accidit, chiunque - con un minimo di diligenza - in quella determinata situazione, avrebbe potuto conoscere e prevedere che il tentativo di estorsione era compiuto da più persone, stante la strategia di "accerchiamento" pianificata dal dominus dell'operazione e cioè dal MA (al quale tutti gli imputati facevano capo), strategia che richiedeva, appunto, l'intervento di più persone che, infatti, per mesi, si alternarono nelle minacce ai AD, ben sapendo cosa avevano e avrebbero fatto i complici.
Se, quanto appena detto, vale per l'aggravante di cui all'art. 112 c.p. vale a fortiori per l'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3 per la semplice ragione che, per la configurabilità della suddetta aggravante è sufficiente la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia (Cass. 36243/2009 Rv. 245595; Cass. 16515/2010 Rv. 247004). Ora, è sufficiente la lettura del solo capo d'imputazione per avvedersi che quasi tutti gli episodi estorsivi furono posti in essere sempre da due persone: di conseguenza, la suddetta aggravante è di per sè configurabile.
L'unica minaccia compiuta da uno solo degli attuali ricorrenti è quella descritta al punto sub 7 del capo d'imputazione, e cioè l'episodio che vide protagonista il solo OR. Sennonché, dalla lettura della motivazione dell'impugnata sentenza in cui la Corte analizza la tesi difensiva e la disattende (pag. 54 ss), si evince che, sebbene il OR si presentò da solo dai AD, tuttavia egli era inserito a pieno titolo nella trama estorsiva architettata dal MA (del quale era affine avendo sposato una sorella della moglie del suddetto MA) del quale preannunciò ai AD la visita "che puntualmente si verifica il 19 ottobre" (pag. 66 sentenza).
In altri conclusivi termini, come ha già chiarito la Corte territoriale, "in un arco temporale che va dal febbraio al novembre 2010 si presentavano presso la sede di Gioia Tauro della srl "AD due" della quale titolari erano AD ER e AD CE, in più occasioni, una serie di persone - OR VI, LU EN, OM SI, LA OS TO, RO VI, RO AL e, in due occasioni MA LA (....) Tutto il prima e tutto il dopo non può essere segmentato e frazionato come vorrebbero le difese, ma va letto e valutato unitariamente (...)" nel senso che il tentativo di estorsione non può essere frazionato - quanto alle singole responsabilità - nei singoli episodi ed attribuire a ciascuno degli imputati solo quelli di cui si resero protagonisti, ma va considerato unitariamente e, quindi, di esso (e cioè di tutti i singoli episodi) - comprese le aggravanti - vanno ritenuti responsabili tutti gli imputati perché ognuno di essi era perfettamente consapevole di partecipare, con un compito ben preciso loro assegnato di volta in volta dal MA, ad un'unica estorsione nei confronti dei AD.
La censura va, quindi disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: "Le circostanze aggravanti previste nell'art. 112 c.p., n. 1 e art. 628 c.p., comma 2, n. 1 hanno natura oggettiva, sicché,
per la loro addebitabilità deve applicarsi il criterio dell'imputazione soggettiva unitario essendo sufficiente il solo comportamento colposo che si sostanzi nella semplice conoscibilità o prevedibilità in concreto del fatto previsto dalla norma, il cui giudizio va condotto sulla base della regola empirica del minimo di diligenza"
9. violazione degli artt. 438 e 442 c.p.p.: la censura dedotta dal solo RO AL (p. 6.5.), è infondata per le ragioni di seguito indicate.
In punto di diritto, va rammentato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 50891/2013 Rv. 257879; Cass. 51817/2013 riv 258116; Cass. 31881/2011 Rv. 250898), i requisiti per l'accoglimento della diminuzione della pena, sono i seguenti:
- la critica al rigetto da parte del giudice della richiesta di giudizio abbreviato condizionato va posta con riferimento alla situazione esistente al momento della proposizione della richiesta stessa, con valutazione ex ante;
- l'appello deve indicare, in modo puntuale, sia le ragioni giustificative della richiesta integrazione probatoria sia la rilevanza della medesima ai fini della valutazione dei temi di prova riguardanti l'affermazione o l'esclusione della responsabilità, la qualificazione del titolo di reato e la sussistenza delle circostanze: Cass. Sez. 1, 7.6.2011 n. 31881. In punto di fatto, un controllo dell'atto di appello (pag. 15) ha consentito di accertare che il medesimo era stato dedotto in modo assolutamente generico e, quindi, inammissibile.
Infatti, l'imputato si era limitato a reiterare la richiesta di riduzione della pena ma senza dedurre ne' allegare: a) se davanti al tribunale aveva proposto e reiterato la medesima richiesta;
b) per quali ragioni la motivazione di reiezione addotta dal giudice per le indagini preliminari doveva ritenersi illegittima. Di conseguenza la doglianza dev'essere disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: "l'imputato che chieda la riduzione della pena per il rito abbreviato, a seguito della reiezione da parte del giudice dell'udienza preliminare del rito abbreviato condizionato ad una richiesta istruttoria, deve allegare ed indicare in modo specifico, a pena di inammissibilità, gli atti con i quali ha coltivato la suddetta richiesta in tutti i gradi di giudizio e di avere dedotto, fin dal primo grado, motivi specifici avverso l'ordinanza reiettiva del giudice dell'udienza preliminare" 9. violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3: la censura - dedotta dal solo RO AL (p. 6.6) - è fondata.
In effetti la Corte, pur diminuendo la pena detentiva rispetto a quello irrogata in primo grado, ha aumentato quella pecuniaria da Euro 1.100,00 ad Euro 1.700,00.
Di conseguenza, sul punto, trattandosi di una valutazione di merito, la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello.
10. trattamento sanzionatorio: la censura dedotta dai soli LA OS (p. 3.4.), OR (p. 7.4.) e LU (p. 8.2.), va disattesa. La Corte (pag. 76) ha respinto la doglianza in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche - accogliendo, invece, quella sull'entità della pena - con la seguente testuale motivazione:
"Inaccoglibili sono i motivi d'appello tesi ad ottenere la concessione delle circostanze attenuanti generiche assolutamente ostandovi, per tutti gli imputati richiedenti, la gravità dei fatti, in ordine alla quale sopra si è ampiamente argomentato, continuati nel tempo, il metodo mafioso, la pressione psicologica esercitata sulle persone offese e la personalità di tutti gli imputati che, anche a prescindere dalla incensuratezza di OR e RO AL, emerge in tutta la sua pericolosità. A tanto si affiancano i precedenti penali del LU, del RO VI, del OM. L'incensuratezza del OR e del RO soccombe, pertanto, a fronte dei gravi indici sopraesposti, mentre del loro ruolo meno intrusivo si terrà conto in sede di dosimetria della pena. Quanto al LU, al RO VI ed al OM, oltre a quanto testè indicato, ulteriormente osta alla concessione delle generiche l'intrusività, la pervasità e la pluralità delle loro azioni di intervento nella concretizzazione del fatto".
In ordine alla concessione delle suddette attenuanti, questa Corte ha chiarito che, nel concedere o nel negare le attenuanti ex art. 62 bis c.p., il giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale nell'esercitare il quale deve fare riferimento sia ai criteri enunciati dall'art. 133 c.p., concernente le possibili situazioni influenti sul trattamento sanzionatorio, sia ad altri elementi e situazioni di fatto, diversi da quelli legislativamente prefigurati, aventi valore significante ai fini dell'adeguamento della pena alla natura ed all'entità del reato nonché alla personalità del reo (Cass., Sez. 1, 1A ottobre 1986, Esposito). È stato altresì precisato che il predetto potere discrezionale, nonostante la sua ampiezza ed estensione, non è tuttavia illimitato nè sottratto al controllo di legittimità, dovendo il giudice di merito dare conto delle precise ragioni e dei criteri utilizzati per concedere o per negare le attenuanti generiche, con l'indicare gli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta, senza necessità di valutare analiticamente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo (Cass., Sez. 1, 19 ottobre 1992, Gennuso;
Cass., Sez. I, 30 gennaio 1992, Altadonna). Ciò posto, la motivazione del diniego delle attenuanti generiche risulta, nel caso di specie, esauriente e pienamente adeguata sul piano logico, posto che la pronuncia negativa è stata giustificata con il richiamo a puntuali e significativi elementi quali i precedenti penali e le modalità del fatto entrambi già di per sè ampiamente sufficienti a ritenere incensurabile la decisione della Corte la quale ha anche motivato in ordine ai pretesi elementi a favore del ricorrente OR.
11. In conclusione: le sole impugnazioni degli imputati OM e RO VI devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza, mentre le impugnazioni di LA OS, OR e LU devono rigettarsi:
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei suddetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, dei soli OM e RO VI anche al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00 ciascuno. Il solo punto relativo alla condanna di RO AL alla pena della multa va annullato, nel mentre il capo relativo all'affermazione della penale responsabilità e del trattamento sanzionatorio detentivo deve ritenersi passato in giudicato ex art. 624 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di OM SI e RO VI che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;
Rigetta i ricorsi di LA OS TO, OR VI e LU EN che condanna al pagamento delle spese processuali;
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RO AL limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo alla multa con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto;
Rigetta nel resto il ricorso del RO AL. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2014