Articolo 367 del Codice penale
Articolo 322 bisArticolo 322 ter 1
Versione
1 luglio 1931
Art. 367.

(Simulazione di reato)

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorita' giudiziaria o ad un'altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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