Articolo 393 del Codice penale
Articolo 340Articolo 339
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1 luglio 1931
Art. 393.

(Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone)

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se' medesimo usando violenza o minaccia alle persone, e' punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno.

Se il fatto e' commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione e' aggiunta la multa fino a lire duemila.

La pena e' aumentata se la violenza o la minaccia alle persone e' commessa con armi.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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